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Document 32005R0673
Council Regulation (EC) No 673/2005 of 25 April 2005 establishing additional customs duties on imports of certain products originating in the United States of America
Regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America
Regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America
GU L 110 del 30.4.2005, p. 1–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 159M del 13.6.2006, p. 413–417
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 07/03/2018; abrogato da 32018R0196
30.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 673/2005 DEL CONSIGLIO
del 25 aprile 2005
che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 27 gennaio 2003 l'organo di conciliazione dell'OMC (Organizzazione mondiale del commercio) ha adottato la relazione dell'organo di appello (1) e la relazione del gruppo di esperti (2), confermata dalla relazione dell'organo di appello, che constata l'incompatibilità della legge Continued Dumping and Subsidy Offset Act (CDSOA) con gli obblighi assunti dagli Stati Uniti nell'ambito degli accordi dell'OMC. |
(2) |
Poiché le autorità statunitensi non hanno adeguato la loro legislazione agli accordi in questione, la Comunità ha chiesto all'organo di conciliazione di essere autorizzata a sospendere l'applicazione agli Stati Uniti delle proprie concessioni tariffarie e dei relativi obblighi assunti nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 (3). Gli Stati Uniti hanno contestato il livello di sospensione delle concessioni tariffarie e dei relativi obblighi e la questione è stata sottoposta ad arbitrato. |
(3) |
Il 31 agosto 2004 l'arbitro ha stabilito che l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati ogni anno alla Comunità era pari al 72 % dell'importo dei pagamenti per la CDSOA relativi a dazi antidumping o compensativi versati per le importazioni provenienti dalla Comunità nel corso dell'anno più recente per il quale erano all'epoca disponibili dati pubblicati dalle autorità statunitensi. L'arbitro ha pertanto concluso che la sospensione da parte della Comunità delle concessioni o di altri obblighi, tramite l'imposizione su una serie di prodotti originari degli Stati Uniti di dazi supplementari all'importazione, oltre ai dazi doganali consolidati, a concorrenza di un valore commerciale complessivo annuo non superiore all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio, risultava coerente con le norme dell'OMC. Il 26 novembre 2004, conformemente alla decisione dell'arbitro, l'organo di conciliazione ha concesso l'autorizzazione a sospendere l'applicazione agli Stati Uniti delle concessioni tariffarie e dei relativi obblighi previsti dall'accordo GATT del 1994. |
(4) |
I pagamenti dovuti alla CDSOA nell'anno più recente per il quale esistono dati disponibili si riferiscono alla distribuzione di dazi antidumping e compensativi riscossi durante l'esercizio fiscale 2004 (dal 1o ottobre 2003 al 30 settembre 2004). Sulla base dei dati pubblicati dalle autorità statunitensi della «Customs and Border Protection», l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati ogni anno alla Comunità è pari a 27,81 milioni di USD. La Comunità può pertanto sospendere l'applicazione agli Stati Uniti delle proprie concessioni tariffarie per un importo equivalente. L'imposizione di dazi doganali supplementari, pari al 15 % ad valorem, sulle importazioni dei prodotti di cui all'allegato I originari degli Stati Uniti rappresenta in un anno un valore commerciale non superiore a 27,81 milioni di USD. Con riguardo a tali prodotti, la Comunità dovrebbe sospendere l'applicazione agli Stati Uniti delle proprie concessioni tariffarie a decorrere dal 1o maggio 2005. |
(5) |
Se la decisione e le raccomandazioni dell'organo di conciliazione continuano a non essere applicate, la Commissione dovrebbe adeguare ogni anno il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati alla Comunità dalla CSDOA in tale periodo. La Commissione dovrebbe modificare l'elenco di cui all'allegato I oppure l'aliquota dei dazi supplementari all'importazione, secondo modalità atte a garantire che l'effetto dei dazi supplementari sulle importazioni dei prodotti in questione originari degli Stati Uniti rappresenti in un anno un valore commerciale non superiore all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio. |
(6) |
La Commissione dovrebbe rispettare i seguenti criteri:
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(7) |
Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4). |
(8) |
Al fine di evitare l'elusione dei dazi supplementari, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le concessioni tariffarie e gli obblighi connessi previsti per la Comunità nel quadro dell'accordo GATT del 1994 sono sospesi per quanto riguarda i prodotti originari degli Stati Uniti d'America elencati nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
In aggiunta ai dazi doganali previsti dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (5), sui prodotti originari degli Stati Uniti d'America elencati nell'allegato I del presente regolamento sono applicati dazi pari al 15 % ad valorem.
Articolo 3
1. La Commissione adegua annualmente il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati alla Comunità dalla CDSOA degli Stati Uniti. La Commissione modifica l'aliquota dei dazi supplementari oppure l'elenco di cui all'allegato I alle seguenti condizioni:
a) |
l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio è pari al 72 % dell'importo dei pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA per dazi antidumping e compensativi versati per le importazioni provenienti dalla Comunità nel corso dell'anno più recente per il quale sono disponibili dati pubblicati dalle autorità statunitensi; |
b) |
l'adeguamento è effettuato secondo modalità atte a garantire che l'effetto dei dazi supplementari sulle importazioni dei prodotti selezionati originari degli Stati Uniti rappresenti, in un anno, un valore commerciale non superiore all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio; |
c) |
fatte salve le circostanze di cui alla lettera e), quando il livello della sospensione aumenta, la Commissione aggiunge prodotti all'elenco riportato nell'allegato I. Tali prodotti sono selezionati a partire dall'elenco di cui all'allegato II, seguendo l'ordine di quest'ultimo; |
d) |
fatte salve le circostanze di cui alla lettera e), quando il livello della sospensione diminuisce, dall'elenco di cui all'allegato I vengono eliminati dei prodotti. La Commissione depenna in primo luogo i prodotti che attualmente figurano nell'elenco di cui all'allegato II e che sono stati inclusi nell'elenco di cui all'allegato I in una fase successiva. Essa procede quindi ad eliminare i prodotti che attualmente figurano nell'elenco di cui all'allegato I, seguendo l'ordine di detto elenco; |
e) |
la Commissione modifica l'aliquota dei dazi supplementari quando aggiungendo prodotti all'elenco di cui all'allegato I o eliminandone alcuni non è possibile adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio. |
2. Se aggiunge prodotti all'elenco di cui all'allegato I, la Commissione modifica nel contempo l'elenco di cui all'allegato II, rimuovendone i prodotti in questione. Essa non modifica l'ordine dei prodotti che rimangono sull'elenco di cui all'allegato II.
3. Le decisioni prese a norma del presente articolo sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 4, paragrafo 2.
Articolo 4
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 5
L'origine dei prodotti cui si applica il presente regolamento è determinata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 6
1. Dall'applicazione dei dazi doganali supplementari sono esclusi i prodotti elencati nell'allegato I per i quali una licenza d'importazione che comporta l'esenzione o la riduzione dei dazi è stata rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Dall'applicazione dei dazi doganali supplementari sono esclusi i prodotti elencati nell'allegato I per i quali si può dimostrare che erano già stati spediti verso la Comunità alla data di applicazione del presente regolamento e di cui non è possibile modificare la destinazione.
3. I dazi supplementari non si applicano ai prodotti di cui all'allegato I ammessi in franchigia conformemente al regolamento (CEE) n. 918/83, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (6).
4. I prodotti elencati nell'allegato I possono essere vincolati al regime doganale di «trasformazione sotto controllo doganale» ai sensi dell'articolo 551, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7), solo previo esame delle condizioni economiche da parte del comitato del codice doganale, a meno che i prodotti e le operazioni figurino nell'allegato 76, parte A, di detto regolamento.
Articolo 7
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito all'abrogazione del presente regolamento dopo che gli Stati Uniti d'America hanno dato piena attuazione alle raccomandazioni formulate dall'organo di conciliazione dell'OMC.
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) Stati Uniti-Offset Act (Byrd Amendment), relazione dell'organo di appello (WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, 16 gennaio 2003).
(2) Stati Uniti-Offset Act (Byrd Amendment), relazione del gruppo speciale (WT/DS217/R, WT/DS234/R, 16 settembre 2002).
(3) Stati Uniti-Offset Act (Byrd Amendment), ricorso da parte delle Comunità europee a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del DSU (WT/DS217/22, 16 gennaio 2004).
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(5) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
(6) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
(7) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1.).
ALLEGATO I
I prodotti ai quali si applicano i dazi supplementari sono designati mediante i rispettivi codici NC ad otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in base a tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1).
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4820 10 90 |
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4820 50 00 |
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4820 90 00 |
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4820 30 00 |
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4820 10 50 |
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6204 63 11 |
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6204 69 18 |
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6204 63 90 |
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6104 63 00 |
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6203 43 11 |
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6103 43 00 |
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6204 63 18 |
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6203 43 19 |
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6204 69 90 |
|
6203 43 90 |
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0710 40 00 |
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9003 19 30 |
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8705 10 00 |
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).
ALLEGATO II
I prodotti elencati nel presente allegato sono designati mediante i rispettivi codici NC ad otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in base a tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
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6301 40 10 |
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6301 30 10 |
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6301 30 90 |
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6301 40 90 |
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4818 50 00 |
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9009 11 00 |
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9009 12 00 |
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8467 21 99 |
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4803 00 31 |
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4818 30 00 |
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4818 20 10 |
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9403 70 90 |
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6110 90 10 |
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6110 19 10 |
|
6110 19 90 |
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6110 12 10 |
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6110 11 10 |
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6110 30 10 |
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6110 12 90 |
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6110 20 10 |
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6110 11 30 |
|
6110 11 90 |
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6110 90 90 |
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6110 30 91 |
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6110 30 99 |
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6110 20 99 |
|
6110 20 91 |
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9608 10 10 |
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6402 19 00 |
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6404 11 00 |
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6403 19 00 |
|
6105 20 90 |
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6105 20 10 |
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6106 10 00 |
|
6206 40 00 |
|
6205 30 00 |
|
6206 30 00 |
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6105 10 00 |
|
6205 20 00 |
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9406 00 11 |
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9406 00 38 |
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6101 30 10 |
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6102 30 10 |
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6201 12 10 |
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6201 13 10 |
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6102 30 90 |
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6201 92 00 |
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6101 30 90 |
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6202 93 00 |
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6202 11 00 |
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6201 13 90 |
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6201 93 00 |
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6201 12 90 |
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6204 42 00 |
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6104 43 00 |
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6204 49 10 |
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6204 44 00 |
|
6204 43 00 |
|
6203 42 31 |
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6204 62 31 |