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Document 32005R0180

Regolamento (CE) n. 180/2005 della Commissione, del 2 febbraio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

GU L 30 del 3.2.2005, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 330M del 9.12.2008, p. 156–156 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/180/oj

3.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/7


REGOLAMENTO (CE) N. 180/2005 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nella sua versione iniziale l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione (2) prevedeva che, nei contratti conclusi tra le associazioni di produttori e i trasformatori, per i pomodori, le pesche e le pere il ritardo di pagamento non potesse essere superiore a due mesi a decorrere dalla fine del mese di consegna di ogni partita.

(2)

Il regolamento (CE) n. 444/2004 della Commissione (3), che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003, ha esteso tale disposizione a tutti i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

(3)

L’esperienza acquisita dimostra l’opportunità di limitare tale disposizione ai soli contratti per i pomodori, le pesche, le pere e i fichi secchi.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1535/2003, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel contratto sono inoltre specificati lo stadio di consegna cui si applica il prezzo di cui alla lettera f) e le condizioni di pagamento. Per i pomodori, le pesche, le pere e i fichi secchi il ritardo di pagamento non può essere superiore a due mesi a decorrere dalla fine del mese di consegna di ogni partita.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2)   GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2169/2004 (GU L 371 del 18.12.2004, pag. 18).

(3)   GU L 72 dell’11.3.2004, pag. 54.


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