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Document 32005D0497
2005/497/EC: Commission Decision of 12 July 2005 amending Decision 2002/472/EC laying down specific conditions for imports of fishery products from the Republic of Bulgaria (notified under document number C(2005) 2454) (Text with EEA relevance)
2005/497/CE: Decisione della Commissione, del 12 luglio 2005, che modifica la decisione 2002/472/CE che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Repubblica di Bulgaria [notificata con il numero C(2005) 2454] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2005/497/CE: Decisione della Commissione, del 12 luglio 2005, che modifica la decisione 2002/472/CE che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Repubblica di Bulgaria [notificata con il numero C(2005) 2454] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 183 del 14.7.2005, p. 88–91
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 349M del 12.12.2006, p. 211–214
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrog. impl. da 32006R1664
14.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 183/88 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2005
che modifica la decisione 2002/472/CE che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Repubblica di Bulgaria
[notificata con il numero C(2005) 2454]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/497/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2002/472/CE della Commissione, del 20 giugno 2002, che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Repubblica di Bulgaria (2) prevede che l’aggiunta di nuovi stabilimenti e navi nell’elenco degli stabilimenti e delle navi in provenienza dai quali sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca dalla Bulgaria sia preceduta da un’ispezione comunitaria. |
(2) |
La decisione 2002/472/CE stabilisce inoltre che la riduzione di frequenza dei controlli materiali, prevista dalla decisione 94/360/CE della Commissione (3), non si applica ai prodotti della pesca importati dalla Bulgaria. |
(3) |
In base al risultato di una nuova ispezione da parte di esperti della Commissione, la Bulgaria soddisfa ora le condizioni per fornire garanzie sanitarie almeno equivalenti a quelle applicate nella Comunità. Alla luce di tale risultato è opportuno concedere la riduzione di frequenza dei controlli materiali, aggiungere nuovi stabilimenti all’elenco ed applicare la procedura di cui all’articolo 5 della decisione 95/408/CE del Consiglio (4) per le future modifiche dell’elenco. |
(4) |
La decisione 2002/472/CE deve quindi essere modificata di conseguenza. |
(5) |
È opportuno che la presente decisione entri in vigore 45 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, al termine del periodo di transizione necessario. |
(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2002/472/CE è modificata come segue:
1) |
gli articoli 4 e 5 sono soppressi; |
2) |
il testo degli allegati I e II è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione si applica a partire dal 28 agosto 2005.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 163 del 21.6.2002, pag. 24.
(3) GU L 158 del 25.6.1994, pag. 41. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/237/CE (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 40).
(4) GU L 243 dell’11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).
ALLEGATO
ALLEGATO I
CERTIFICATO SANITARIO
relativo ai prodotti della pesca provenienti dalla Bulgaria e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma
ALLEGATO II
ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI
Numero di autorizzazione |
Nome |
Città Regione |
Data limite dell‘autorizzazione |
Categoria |
Osservazioni |
||
BG 051 3001 |
Maxim-G Keranov |
Novo Sello — Distretto di Vidin |
|
PP |
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BG 161 3002 |
Parpen Chobanov |
Boliartsi — Distretto di Plovdiv |
|
PP |
|
||
BG 211 3002 |
Salvenius ReyaFish |
Dospat — Distretto di Smolyan |
|
PP |
|
||
BG 261 3001 |
Euro Pesca, Ltd company |
Svolengrad — Distretto di Haskovo |
|
PP |
|
||
BG 051 3002 |
Beluga AD |
Città di Vidin — Regione di Vidin |
|
PP |
|
||
BG 021 3024 |
Buljac AD |
Città di Bourgas — Regione di Bourgas |
|
PP |
|
||
BG 020 3001 |
Buljac AD |
Città di Bourgas — Regione di Bourgas |
|
PP |
A |
||
Legenda:
|