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Document 32005D0119

2005/119/CE: Decisione dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, del 26 gennaio 2005, relativa all'organizzazione e al funzionamento della Scuola europea di amministrazione

GU L 37 del 10.2.2005, pp. 17–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/119(1)/oj

10.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 37/17


DECISIONE DEI SEGRETARI GENERALI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE, DEL CANCELLIERE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, DEI SEGRETARI GENERALI DELLA CORTE DEI CONTI, DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E DEL COMITATO DELLE REGIONI E DEL RAPPRESENTANTE DEL MEDIATORE

del 26 gennaio 2005

relativa all'organizzazione e al funzionamento della Scuola europea di amministrazione

(2005/119/CE)

I SEGRETARI GENERALI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE, IL CANCELLIERE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, I SEGRETARI GENERALI DELLA CORTE DEI CONTI, DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E DEL COMITATO DELLE REGIONI E IL RAPPRESENTANTE DEL MEDIATORE,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1),

vista la decisione 2005/118/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 26 gennaio 2005, che istituisce la Scuola europea di amministrazione (2), in particolare l'articolo 5,

sentito il parere del comitato dello statuto,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre rafforzare la cooperazione interistituzionale in materia di formazione, con particolare riguardo per la trasmissione dei valori comuni alle istituzioni comunitarie. Una cooperazione di questo tipo rappresenta un valore aggiunto non trascurabile, in particolare in termini di accesso alla formazione, di ampliamento dell'offerta e di riduzione dei costi unitari.

(2)

Secondo il principio di buona gestione, è opportuno che per la creazione della Scuola europea di amministrazione venga adottato un approccio progressivo.

(3)

La decisione che istituisce la Scuola lascia al giudizio dei segretari generali, del cancelliere della Corte di giustizia e del rappresentante del Mediatore l'individuazione dei settori di formazione da affidarle.

(4)

Quando un’istituzione firmataria attua una politica del personale che richiede una formazione in un determinato settore e l’organizzazione di tale formazione è affidata alla Scuola, è opportuno che, al fine di facilitare tale politica, sia garantita la possibilità di accesso ai corsi organizzati dalla Scuola ad un numero minimo di partecipanti provenienti da tale istituzione, soprattutto nei casi in cui tale formazione è obbligatoria o costituisce una condizione per l’esercizio di talune funzioni, in particolare delle funzioni di management.

(5)

La Scuola, come qualunque altro organo di formazione, deve beneficiare di una cooperazione a livello europeo sotto forma di reti.

(6)

È opportuno precisare le modalità della dipendenza amministrativa della Scuola dall'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee, prevista all'articolo 4 della decisione che istituisce la Scuola,

DECIDONO:

Articolo 1

Funzioni della Scuola europea di amministrazione

1.   La Scuola europea di amministrazione (di seguito «la Scuola») progetta, organizza e valuta, per conto delle istituzioni firmatarie della decisione che istituisce la Scuola (di seguito «le istituzioni»), le seguenti azioni di formazione:

a)

i corsi di management per i funzionari e gli agenti che sono chiamati, o che potrebbero essere chiamati, ad esercitare funzioni dirigenziali;

b)

i corsi di entrata in servizio per i nuovi membri del personale;

c)

la formazione obbligatoria prevista all'articolo 45 bis dello statuto nel quadro del passaggio tra gruppi di funzioni.

2.   Per quanto attiene ai corsi di management e di entrata in servizio, di cui al paragrafo 1, punti a) e b), ciascuna delle istituzioni può organizzare, in funzione delle proprie esigenze specifiche, corsi complementari in aggiunta ai corsi organizzati dalla Scuola. La Scuola ha competenza esclusiva per l’organizzazione della formazione di cui al paragrafo 1, punto c).

Articolo 2

Responsabilità delle istituzioni

1.   L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione mette a disposizione della Scuola un numero di funzionari-conferenzieri sufficiente, secondo le modalità adottate dal consiglio di amministrazione, conformemente all'articolo 7, punto g).

2.   Su richiesta della Scuola e compatibilmente con le loro disponibilità, le istituzioni mettono a disposizione della Scuola sale di formazione secondo modalità definite dal consiglio di amministrazione.

Articolo 3

Altri servizi

1.   Sulla base di un accordo scritto concluso, su richiesta dell'ente interessato, tra il direttore della Scuola e un qualunque organo, ufficio o agenzia comunitari, la Scuola può ammettere partecipanti provenienti dagli enti in questione ai corsi che essa organizza per conto delle istituzioni entro i limiti dei posti disponibili.

2.   Nel caso particolare delle formazioni previste all'articolo 1, paragrafo 1, punto c), un certo numero di posti è riservato annualmente agli organi, uffici e agenzie comunitari, tenendo conto delle esigenze da questi espresse, al fine di garantire ai loro funzionari una parità di trattamento rispetto alle disposizioni dell'articolo 45 bis dello Statuto. Il numero dei posti e l'entità della partecipazione ai costi vengono fissati annualmente dal consiglio di amministrazione.

3.   Previo accordo scritto, la Scuola può inserire nel proprio programma di formazione corsi richiesti da un organo, un ufficio o un'agenzia comunitari, a condizione che tale attività non ostacoli l'organizzazione di corsi di interesse delle istituzioni. Qualunque accordo di questo tipo deve prevedere le modalità finanziarie connesse ai servizi forniti dalla Scuola e la sua entrata in vigore esige la preventiva approvazione del consiglio di amministrazione.

4.   Ove del caso, e su richiesta di un'istituzione o di un organo, un ufficio o un'agenzia comunitari, la Scuola può fornire un'assistenza in materia di ingegneria di formazione o un'assistenza sotto forma di altre attività connesse al suo settore di competenza, previo accordo con il direttore della Scuola e definizione delle modalità finanziarie per tale prestazione.

Articolo 4

Reclami e domande

1.   Per tutte le domande o i reclami relativi ai compiti della Scuola, il direttore della Scuola esercita i poteri che sono conferiti all'autorità che ha il potere di nomina in virtù dell'articolo 90 dello statuto.

2.   In caso di reclami, il direttore della Scuola, qualora intenda confermare la sua decisione iniziale, consulta il presidente del consiglio di amministrazione.

3.   La Scuola risponde alle domande inoltrate dal Mediatore europeo per tutte le questioni di sua competenza ai sensi della presente decisione.

Articolo 5

Organizzazione delle attività

1.   Di norma, i corsi organizzati dalla Scuola si svolgono tanto a Bruxelles quanto a Lussemburgo. Possono essere prese in considerazione altre sedi, sempre però applicando i principi della sana gestione.

2.   Il consiglio di amministrazione assicura un accesso ai corsi equilibrato tra personale delle istituzioni. Esso assicura in particolare che la Scuola garantisca la disponibilità di accesso ad un numero sufficiente di partecipanti provenienti da un'istituzione nell'ambito della quale una formazione particolare, la cui organizzazione è affidata alla Scuola, è obbligatoria o costituisce una condizione per l’esercizio di determinate funzioni, in particolare delle funzioni di management. Nel quadro dell’elaborazione del programma di lavoro annuale, l’istituzione interessata comunica le proprie esigenze nei settori di cui sopra. Il programma di lavoro viene definito attribuendo l'opportuna priorità all'organizzazione dei corsi richiesti.

3.   Per far fronte a situazioni particolari e transitorie, un’istituzione firmataria ha la possibilità di chiedere alla Scuola l’ammissione di un numero di partecipanti superiore alla quota proporzionale alla sua parte di organico, prevedendo il trasferimento alla Scuola dei mezzi finanziari corrispondenti. Si applica in questo caso l’articolo 3, paragrafo 2.

4.   La Scuola può avviare una cooperazione con altre scuole di amministrazione, istituti o università che operano nel medesimo settore. Tale cooperazione può prevedere anche attività di scambio.

Articolo 6

Consiglio di amministrazione

Durante il periodo di dipendenza amministrativa della Scuola dall'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (di seguito «l'Ufficio»), la funzione di consiglio di amministrazione della Scuola è assicurata dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio, secondo le disposizioni dell’articolo 5 della decisione 2002/621/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore (3).

Articolo 7

Funzioni del consiglio di amministrazione

Nell'interesse comune delle istituzioni, il consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni:

a)

approva, a maggioranza qualificata, le regole di funzionamento della Scuola;

b)

approva, a maggioranza semplice, la struttura organizzativa della Scuola su proposta del direttore della Scuola stessa;

c)

nell'ambito della procedura di bilancio e deliberando a maggioranza semplice, redige, in base a un progetto elaborato dal direttore della Scuola, uno stato di previsione delle entrate e delle spese della Scuola, che trasmette poi alla Commissione affinché essa possa stabilire lo stato di previsione delle entrate e delle spese della Commissione; contestualmente propone alla Commissione gli adeguamenti che esso giudica necessario apportare alla tabella dell'organico della Scuola;

d)

approva, a maggioranza semplice, la natura e le tariffe delle prestazioni supplementari che la Scuola può effettuare a titolo oneroso per le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie, come pure le condizioni in cui tali prestazioni possono essere effettuate;

e)

approva all'unanimità il programma di lavoro, sulla base di una proposta del direttore della Scuola. Il programma di lavoro comprende anche i servizi non direttamente connessi alle formazioni;

f)

approva, a maggioranza qualificata, sulla base di un progetto elaborato dal direttore della Scuola, una relazione annuale di gestione riguardante tutte le voci di entrata e di spesa relative ai lavori effettuati e alle prestazioni fornite dalla Scuola. Prima del 1o maggio di ogni anno, trasmette alle istituzioni la relazione sull'esercizio precedente redatta sulla scorta della contabilità analitica;

g)

sulla base delle necessità in materia di formazione, stabilisce, a maggioranza qualificata, le modalità in base alle quali ciascuna istituzione mette a disposizione della Scuola un numero adeguato di funzionari-conferenzieri.

Articolo 8

Nomina del personale

1.   Durante il periodo della dipendenza amministrativa della Scuola dall'Ufficio, la funzione di direttore della Scuola è assunta dal direttore dell'Ufficio.

2.   Il direttore della Scuola è l'autorità che ha il potere di nomina del personale della Scuola.

3.   Il direttore della Scuola informa il consiglio di amministrazione delle nomine, della firma dei contratti, delle promozioni o dell'adozione di provvedimenti disciplinari concernenti i funzionari e gli altri agenti.

4.   I funzionari di tutte le istituzioni delle Comunità sono informati dei posti vacanti presso la Scuola, non appena l'autorità che ha il potere di nomina abbia deciso di coprire tali posti.

5.   Per l’esecuzione delle funzioni qualificate non essenziali, la Scuola potrà far ricorso ad agenti contrattuali, conformemente all’articolo 3 bis, paragrafo 1, punto c), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Articolo 9

Funzioni del direttore della Scuola e gestione del personale

1.   Il direttore è responsabile del buon funzionamento della Scuola. Nell'ambito delle competenze del consiglio di amministrazione, il direttore agisce sotto l'autorità di quest'ultimo. Egli assicura i servizi di segreteria del consiglio di amministrazione, rende conto a quest'ultimo dell'esecuzione delle proprie funzioni e gli presenta qualsiasi suggerimento utile per il buon funzionamento della Scuola.

2.   Le procedure amministrative relative alla gestione corrente del personale, segnatamente in ordine alle retribuzioni e ai congedi, alla cassa malattia, agli infortuni e al pensionamento, si applicano secondo le stesse modalità in vigore per i funzionari e gli agenti della Commissione. Tale elenco non è esaustivo e la Scuola può concordare con la Commissione altri ambiti di intervento.

Articolo 10

Capo della Scuola

1.   Per il periodo di dipendenza amministrativa della Scuola dall'Ufficio, la Commissione nomina un capo della Scuola, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione dell'Ufficio, espresso a maggioranza semplice. Il consiglio di amministrazione collabora fattivamente all'espletamento delle procedure necessarie prima della nomina del capo della Scuola, in particolare alla redazione dell'avviso di posto vacante e all'esame delle candidature.

2.   Il capo della Scuola è responsabile, sotto l'autorità del direttore, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 2 della decisione che istituisce la Scuola europea di amministrazione. Egli assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione per la discussione dei punti che rientrano nel suo campo di competenza.

Articolo 11

Aspetti finanziari

1.   La dotazione della Scuola, il cui importo complessivo è iscritto su una linea di bilancio particolare all'interno della sezione del bilancio relativa alla Commissione, è riportata nei dettagli in un allegato della stessa sezione. Tale allegato consta di uno stato delle entrate e delle spese, suddiviso nello stesso modo delle sezioni del bilancio.

2.   La tabella dell'organico della Scuola è allegata a quella della Commissione.

3.   Sulla base di una proposta del consiglio di amministrazione, la Commissione delega, per la dotazione della Scuola iscritta nell'allegato, i poteri di ordinatore al direttore della Scuola e fissa i limiti e le condizioni di tale delega. Per quanto riguarda le prestazioni supplementari fornite dalla Scuola a titolo oneroso, alla fine dell'esercizio il consiglio di amministrazione informa l'autorità di bilancio sulla ripartizione degli importi recuperati all'interno della linea di bilancio dell'allegato.

4.   Il bilancio della Scuola è formato ed eseguito conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (4).

5.   Durante il periodo di dipendenza amministrativa della Scuola dall'Ufficio, le disposizioni finanziarie di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 4, in particolare la dotazione della Scuola e il suo organico, sono trattate nel quadro del bilancio dell'Ufficio e sono soggette alle pertinenti disposizioni. Al fine di facilitare l'individuazione delle risorse a disposizione della Scuola, nel rispetto delle norme del bilancio, l'organico della Scuola figura tra alcune voci separate della tabella dell'organico dell'Ufficio e gli stanziamenti operativi specifici della Scuola saranno raggruppati in un articolo separato dell'allegato IV.

Articolo 12

Riesame delle funzioni

1.   La presente decisione è riesaminata, relativamente alle funzioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dopo almeno tre anni dalla creazione della Scuola.

2.   Un'eventuale revisione delle funzioni esige l'accordo unanime dei segretari generali, del cancelliere della Corte di giustizia e del rappresentante del Mediatore su una proposta all'uopo adottata dal consiglio di amministrazione alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 2002/621/CE, sulla base di una relazione dettagliata redatta dal direttore.

Articolo 13

Revisione della dipendenza amministrativa dall'Ufficio

1.   Al più tardi alla fine del terzo anno di attività della Scuola, il direttore dell'Ufficio redige e sottopone al consiglio di amministrazione una dettagliata relazione in merito alla dipendenza amministrativa della Scuola dall'Ufficio. Il consiglio di amministrazione, con una decisione adottata secondo le modalità previste all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione che istituisce la Scuola, dovrà decidere di porre termine a tale dipendenza. Qualora il consiglio di amministrazione decida di mantenere la dipendenza amministrativa, la decisione dovrà essere accompagnata da un parere motivato.

2.   Qualora, in virtù della procedura prevista al paragrafo 1, il consiglio di amministrazione decida di prolungare tale dipendenza, esso indica nella sua decisione il termine entro il quale la questione verrà riesaminata.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.

Per il Parlamento europeo

Il segretario generale

Julian PRIESTLEY

Per la Commissione

Il segretario generale

David O’SULLIVAN

Per la Corte dei conti

Il segretario generale

Michel HERVÉ

Per il Comitato delle Regioni

Il segretario generale

Gerhard STAHL

Per il Consiglio

Il segretario generale aggiunto

Pierre DE BOISSIEU

Per la Corte di giustizia

Il cancelliere

Roger GRASS

Per il Comitato economico e sociale

Il segretario generale

Patrick VENTURINI

Il Mediatore

Nikiforos DIAMANDOUROS


(1)   GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 31/2005 (GU L 8 del 12.1.2005, pag. 1).

(2)  Cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)   GU L 197 del 26.7.2002, pag. 56.

(4)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


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