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Document 32004R2117

    Regolamento (CE) n. 2117/2004 del Consiglio, del 7 dicembre 2004, che proroga la sospensione del dazio antidumping istituito dalla decisione n. 2730/2000/CECA della Commissione sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm originario della Repubblica popolare cinese

    GU L 367 del 14.12.2004, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 352M del 31.12.2008, p. 55–57 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2117/oj

    14.12.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 367/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 2117/2004 DEL CONSIGLIO

    del 7 dicembre 2004

    che proroga la sospensione del dazio antidumping istituito dalla decisione n. 2730/2000/CECA della Commissione sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm originario della Repubblica popolare cinese

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 4,

    vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    (1)

    Con la decisione n. 2730/2000/CECA (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo di 32,6 EUR/t sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm («coke 80 +») originario della Repubblica popolare cinese («RPC») e classificato al codice NC ex 2704 00 19 (codice TARIC 2704001910).

    (2)

    Con la decisione 2004/264/CE (3) (la «decisione») la Commissione ha sospeso il dazio antidumping definitivo per un periodo di nove mesi, a decorrere dal 20 marzo 2004.

    B.   MOTIVI DELLA PROROGA DELLA SOSPENSIONE

    (3)

    L’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base prevede che le misure antidumping possano essere sospese nell’interesse della Comunità qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. Le misure antidumping possono essere sospese con una decisione della Commissione per un periodo di nove mesi. L’articolo 14, paragrafo 4, specifica inoltre che la sospensione può essere estesa per un periodo ulteriore, non superiore all’anno, se il Consiglio, su proposta della Commissione, decide in tal senso.

    (4)

    In seguito alla sospensione, mediante la decisione, del dazio antidumping definitivo, la Commissione ha continuato a sorvegliare, ai sensi del considerando 15 della decisione, la situazione del mercato del «coke 80 +». Oltre ad esaminare le importazioni dalla RPC, è stato inviato a tutte le parti interessate un questionario per ottenere informazioni su produzione, volume e prezzi delle vendite sul mercato comunitario, nonché redditività per il 2003 e la prima metà del 2004.

    (5)

    Tanto il denunziante quanto l’industria utilizzatrice hanno risposto al questionario. Hanno collaborato quattro produttori comunitari, tre dei quali appartenenti all’UE-15 (industria denunziante) ed uno polacco. Hanno altresì collaborato dodici società che rappresentano l’industria produttrice di lana di roccia e il settore della fonderia.

    (6)

    Per quanto riguarda il volume delle importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario della RPC, si è riscontrato che durante i primi sei mesi del 2004 esso era diminuito del 4 % rispetto allo stesso periodo del 2003. Tenuto conto dell’andamento degli anni precedenti, sembra tuttavia che le importazioni siano di norma più elevate nella seconda metà dell’anno. In questo caso, in realtà, dal confronto tra il volume delle importazioni registrato nel periodo gennaio-giugno 2004 e quello degli ultimi sei mesi del 2003 risulta un calo dell’11 %.

    (7)

    Quanto ai prezzi, il prezzo medio del coke 80 + è aumentato del 107 % nei primi sei mesi del 2004 rispetto al prezzo medio del 2003. In media, il prezzo unitario è stato pari a 124 EUR/t nel 2003 e a 256 EUR/t nei primi sei mesi del 2004. Si osservi che durante i primi cinque mesi del 2004 il prezzo ha registrato un lieve aumento, passando da 110 a 140 EUR, e che nel mese di giugno esso è balzato a 403 EUR.

    (8)

    Nel corso dell’inchiesta iniziale, i principali concorrenti della RPC erano la Polonia e la Repubblica ceca. Sulla base dei dati Eurostat, nel 2003 le importazioni da tali paesi ammontavano complessivamente a 924 602 t rispetto alle 318 005 t provenienti dalla RPC. Detti paesi fanno ormai parte dell’industria comunitaria e si è tenuto conto dei loro dati.

    (9)

    La produzione dei produttori comunitari (UE-15) è salita da 442 397 t nel 2003 a 543 920 t - secondo le stime - nel 2004, con un incremento del 23 %. Contemporaneamente, il volume delle vendite è aumentato del 35 % e i prezzi sono saliti dell’8 %. L’industria comunitaria sembra riprendersi relativamente bene dalla precedente situazione critica, dato che l’utile medio è stato pari all’8,5 % nel 2003 e al 12,4 % alla fine di giugno 2004.

    (10)

    Quanto ai nuovi Stati membri dell’UE, la produzione di coke 80 + è concentrata essenzialmente in Polonia e nella Repubblica ceca. Un produttore polacco ha collaborato al presente procedimento. La produzione delle società dell’UE-25 che hanno collaborato è aumentata del 30 % dal 2003 al 2004. Contemporaneamente, il volume delle vendite è cresciuto del 39 % e i loro prezzi sono aumentati del 12 %. I produttori dell’UE-25 hanno registrato un utile medio del 13 % nel 2003 e del 19,1 % nel 2004.

    (11)

    I prezzi del coke 80 + importato dalla RPC dall’industria utilizzatrice sono saliti da 143 EUR/t nel 2003 a 255 EUR/t nel 2004 (aprile-giugno), con un aumento del 78 %. Il volume del coke cinese acquistato da tale industria è passato da 158 730 t nel 2003 ad un volume di 65 114 t, secondo le stime, nel 2004, registrando un calo del 59 %.

    (12)

    Gli utilizzatori continuano a sostenere che l’offerta di coke 80 + non soddisfa la domanda del mercato comunitario, nonostante l’aumento significativo della produzione e delle vendite registrato dall’industria comunitaria. Essi affermano inoltre che il coke 80 + cinese non è disponibile in quantitativi sufficienti e può comunque essere acquistato solo a prezzi elevatissimi.

    C.   CONCLUSIONI

    (13)

    Da quanto precede, risulta che il mercato si trova nella stessa situazione riscontrata al momento della sospensione delle misure. In effetti, tenuto conto del carattere temporaneo della modifica delle condizioni di mercato e, in particolare, dell’elevato livello dei prezzi del prodotto in esame, notevolmente superiore al livello pregiudizievole riscontrato nell’inchiesta originaria, unitamente alla scarsissima offerta di coke 80 +, si considera improbabile, nelle attuali circostanze, il riemergere del pregiudizio causato all’industria comunitaria dalle importazioni di coke 80 + dalla RPC, e si ritiene che sia nell’interesse della Comunità prorogare la sospensione delle misure. Le condizioni che giustificano la sospensione restano pertanto soddisfatte.

    (14)

    Sulla base di tali conclusioni, si propone di prorogare ulteriormente, per un periodo di un anno, la sospensione del dazio antidumping sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (15)

    Si osservi che allo scadere del periodo di proroga della sospensione sarà scaduto anche il dazio antidumping in vigore, a meno che non sia stata presentata una domanda di riesame in previsione della scadenza.

    (16)

    Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali che hanno portato a tale conclusione. Sostenendo che il mercato del coke è soggetto a forti oscillazioni, l’industria comunitaria ha chiesto di limitare a 9 mesi la proroga della sospensione del dazio antidumping. Si è ritenuto che un periodo più breve non fosse adeguato nella fattispecie poiché, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento, previa consultazione, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.

    (17)

    La Commissione continuerà a sorvegliare l’andamento delle importazioni di coke 80 + nella Comunità durante il periodo della sospensione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La sospensione del dazio antidumping definitivo istituito dalla decisione n. 2730/2000/CECA della Commissione è prorogata fino al 15 dicembre 2005.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2004.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G. ZALM


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

    (2)  GU L 316 del 15.12.2000, pag. 30. Decisione modificata dal regolamento (CE) n. 997/2004 del Consiglio (GU L 183 del 20.5.2004, pag. 1).

    (3)  GU L 81 del 19.3.2004, pag. 89.


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