This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32004R2079
Commission Regulation (EC) No 2079/2004 of 6 December 2004 fixing the adjustment coefficients to be applied to the specific reference quantities of traditional operators and to the specific allocations of non-traditional operators for the purposes of the additional quantity in respect of banana imports to the new Member States for 2005
Regolamento (CE) n. 2079/2004 della Commissione, del 6 dicembre 2004, che stabilisce i coefficienti di adattamento da applicare ai quantitativi di riferimento specifici per gli operatori tradizionali ed alle assegnazioni specifiche per gli operatori non tradizionali nel quadro del quantitativo aggiuntivo per l’importazione di banane nei nuovi Stati membri per il 2005
Regolamento (CE) n. 2079/2004 della Commissione, del 6 dicembre 2004, che stabilisce i coefficienti di adattamento da applicare ai quantitativi di riferimento specifici per gli operatori tradizionali ed alle assegnazioni specifiche per gli operatori non tradizionali nel quadro del quantitativo aggiuntivo per l’importazione di banane nei nuovi Stati membri per il 2005
GU L 360 del 7.12.2004, p. 3–3
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010
|
7.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 360/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2079/2004 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2004
che stabilisce i coefficienti di adattamento da applicare ai quantitativi di riferimento specifici per gli operatori tradizionali ed alle assegnazioni specifiche per gli operatori non tradizionali nel quadro del quantitativo aggiuntivo per l’importazione di banane nei nuovi Stati membri per il 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1892/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, relativo a misure transitorie per l’importazione di banane nella Comunità a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, e l’articolo 6, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1892/2004 ha fissato il quantitativo aggiuntivo disponibile per l’importazione di banane nei nuovi Stati membri per il 2005 a 460 000 t, delle quali 381 800 t spettano agli operatori tradizionali e 78 200 t agli operatori non tradizionali. |
|
(2) |
In applicazione degli articoli 5 e 6 del sopra citato regolamento, è opportuno stabilire i coefficienti di adattamento necessari affinché le autorità nazionali competenti determinino i quantitativi di riferimento specifici per gli operatori tradizionali e le assegnazioni specifiche per gli operatori non tradizionali per il 2005. |
|
(3) |
In base alle comunicazioni delle autorità nazionali, l’importo globale dei quantitativi di riferimento specifici per gli operatori tradizionali ammonta a 579 810,262 t. L’importo globale delle domande di assegnazione specifica per gli operatori non tradizionali ammonta a 365 777,714 t. |
|
(4) |
È pertanto opportuno stabilire, in funzione del quantitativo aggiuntivo e tenuto conto delle comunicazioni degli Stati membri, i coefficienti di adattamento sopra citati. Per permettere agli operatori di presentare le domande di titoli in tempo utile, è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino in vigore immediatamente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’ambito del quantitativo aggiuntivo disponibile per l’importazione di banane nei nuovi Stati membri per il 2005, stabilito all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1892/2004:
|
a) |
il coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento specifico di ciascun operatore tradizionale, previsto all’articolo 5, paragrafo 4, del succitato regolamento, è 0,65849; |
|
b) |
il coefficiente di adattamento da applicare alla domanda di assegnazione specifica di ciascun operatore non tradizionale, previsto all’articolo 6, paragrafo 5, è 0,21379. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale