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Document 32004R0906

Regolamento (CE) n. 906/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che rettifica le versioni spagnola e portoghese del regolamento (CEE) n. 2598/70 che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio del 4 giugno 1970

GU L 163 del 30.4.2004, p. 49–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2006; abrog. impl. da 32006R0851

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/906/oj

32004R0906

Regolamento (CE) n. 906/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che rettifica le versioni spagnola e portoghese del regolamento (CEE) n. 2598/70 che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio del 4 giugno 1970

Gazzetta ufficiale n. L 163 del 30/04/2004 pag. 0049 - 0049


Regolamento (CE) n. 906/2004 della Commissione

del 29 aprile 2004

che rettifica le versioni spagnola e portoghese del regolamento (CEE) n. 2598/70 che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio del 4 giugno 1970

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile(1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Sono stati riscontrati alcuni errori nelle versioni spagnola e portoghese del regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione, del 18 dicembre 1970, che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970(2). Occorre pertanto apportare a tali versioni linguistiche le rettifiche necessarie.

(2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di esperti governativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2598/70 è rettificato come segue:

1) riguarda unicamente la versione portoghese;

2) riguarda unicamente la versione spagnola.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

Loyola De Palacio

Vicepresidente

(1) GU L 130 del 15.6.1970, pag. 4.

(2) GU L 278 del 23.12.1970, pag. 1.

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