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Document 32004D0600
2004/600/EC: Commission Decision of 4 August 2004 accepting undertakings offered in connection with the anti-dumping proceeding concerning imports of polyethylene terephthalate originating, inter alia, in Australia
2004/600/CE: Decisione della Commissione, del 4 agosto 2004, che accetta impegni offerti nel quadro del procedimento antidumping relativo alle importazioni di polietilentereftalato originario, fra l’altro, dell'Australia
2004/600/CE: Decisione della Commissione, del 4 agosto 2004, che accetta impegni offerti nel quadro del procedimento antidumping relativo alle importazioni di polietilentereftalato originario, fra l’altro, dell'Australia
GU L 271 del 19.8.2004, p. 38–39
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 327M del 5.12.2008, p. 105–107
(MT)
In force
19.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/38 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2004
che accetta impegni offerti nel quadro del procedimento antidumping relativo alle importazioni di polietilentereftalato originario, fra l’altro, dell'Australia
(2004/600/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il regolamento di base) (1), in particolare gli articoli 8 e 9,
sentito il comitato consultivo,
considerato quanto segue:
A. PROCEDIMENTO
(1) |
Il 19 febbraio 2004, la Commissione ha istituito, con il regolamento (CE) n. 306/2004 (2), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di poli(etilentereftalato) (PET o prodotto in esame) originario dell'Australia, della Repubblica popolare cinese e del Pakistan (regolamento provvisorio). |
(2) |
Dopo l’istituzione delle misure antidumping provvisorie, la Commissione ha proseguito l’inchiesta su dumping, pregiudizio e interesse della Comunità. Le risultanze definitive e le conclusioni dell’inchiesta figurano nel regolamento (CE) n. 1467/2004 del Consiglio (3) che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di PET originario dell’Australia, della Repubblica popolare cinese e del Pakistan (il regolamento definitivo). |
(3) |
L’inchiesta ha confermato le risultanze provvisorie sulle pratiche di dumping pregiudizievole relative al prodotto in esame originario dell’Australia e della Repubblica popolare cinese. |
B. IMPEGNI
(4) |
In seguito all'istituzione delle misure antidumping provvisorie, un produttore esportatore australiano che ha collaborato (Leading Synthetics Pty Ltd) ha offerto un impegno sui prezzi, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Nel quadro di tale impegno, il produttore esportatore in questione si è detto disposto a vendere il prodotto in esame ad un prezzo uguale o superiore al livello necessario ad eliminare l’effetto pregiudizievole del dumping. |
(5) |
La società fornirà periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle esportazioni nella Comunità, in modo che la Commissione possa controllare efficacemente il rispetto degli impegni. Inoltre, la struttura delle vendite di tale società è tale che, a parere della Commissione, il rischio di elusione degli impegni è limitato. |
(6) |
Alla luce di tali considerazioni, l’impegno è ritenuto accettabile. |
(7) |
Per permettere alla Commissione di verificare efficacemente il rispetto degli impegni da parte della società, al momento della richiesta all’autorità doganale d’immissione in libera pratica in conformità dell’impegno, l’esenzione dai dazi è subordinata alla presentazione di una fattura che contenga almeno gli elementi elencati all’allegato 2 del regolamento (CE) n. 1467/2004 del Consiglio. Queste informazioni permetteranno anche alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscossa l'appropriata aliquota di dazio antidumping. |
(8) |
In caso di violazione o di revoca dell'impegno, o di sospetta violazione, può essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base, |
DECIDE:
Articolo 1
È accettato l’impegno offerto dal sottocitato produttore esportatore nel quadro dell’attuale procedimento antidumping relativo alle importazioni di poli(etilentereftalato) originario dell'Australia, della Repubblica popolare cinese e del Pakistan.
Paese |
Produttore |
Codice addizionale TARIC |
Australia |
Leading Synthetics Pty Ltd |
A503 |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2004.
Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 52 del 21.2.2004, pag. 5.
(3) Cfr. pag. 1 della presente GU.