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Document 32004D0548

    2004/548/CE: Decisione del Consiglio dell’11 maggio 2004 sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con il Principato d'Andorra

    GU L 142M del 30.5.2006, p. 123–125 (MT)
    GU L 244 del 16.7.2004, p. 47–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/548/oj

    Related international agreement

    16.7.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 244/47


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    dell’11 maggio 2004

    sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con il Principato d'Andorra

    (2004/548/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 111, paragrafo 3,

    vista la raccomandazione della Commissione,

    visto il parere della Banca centrale europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (1), a decorrere dal 1o gennaio 1999 l’euro sostituirà, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante.

    (2)

    A decorrere dalla suddetta data, la Comunità ha competenza per le questioni monetarie e di cambio negli Stati membri che adottano l’euro.

    (3)

    Spetta al Consiglio decidere le modalità per la negoziazione e la conclusione degli accordi in materia di regime monetario o valutario.

    (4)

    La Comunità ha concluso accordi sulle relazioni monetarie con il Principato di Monaco (2), la Città del Vaticano (3) e la Repubblica di San Marino (4). Tali paesi avevano già concluso accordi monetari con l'Italia o la Francia prima dell’introduzione dell’euro.

    (5)

    Il Principato di Andorra (nel prosieguo «Andorra») non ha una sua moneta ufficiale e non ha concluso alcun accordo monetario con uno Stato membro o un paese terzo. Le banconote e le monete spagnole e francesi circolavano de facto ad Andorra e sono state sostituite dalle banconote e dalle monete denominate in euro a decorrere dal 1o gennaio 2002.

    (6)

    Il 15 luglio 2003 Andorra ha chiesto ufficialmente di concludere un accordo monetario con la Comunità.

    (7)

    Date le strette relazioni economiche che intercorrono tra Andorra e la Comunità, è opportuno che un accordo tra la Comunità ed Andorra contempli disposizioni riguardanti le banconote e le monete in euro, il corso legale dell'euro ad Andorra nonché l'accesso ai sistemi di pagamento dell’area dell’euro. Atteso che l'euro è già utilizzato ad Andorra, si dovrebbe stabilire che Andorra può utilizzare l'euro come moneta ufficiale e dare corso legale alle banconote e alle monete in euro emesse dal Sistema europeo di banche centrali e dagli Stati membri che hanno adottato l'euro.

    (8)

    L'introduzione dell’euro come moneta ufficiale di Andorra non implica alcun diritto per tale paese di emettere banconote o monete metalliche, denominate in euro o in altra moneta, né di emettere sostituti monetari, a meno che l'accordo monetario non contenga disposizioni esplicite in tal senso. Andorra emette attualmente monete da collezione denominate in diner: sarà esaminata la questione se tale pratica possa continuare.

    (9)

    È importante che Andorra assicuri l’effettiva applicazione nel suo territorio delle norme comunitarie sulle banconote e sulle monete denominate in euro. Le banconote e le monete in euro devono essere adeguatamente protette dalle frodi e dalle contraffazioni. È indispensabile altresì che Andorra adotti tutti i provvedimenti necessari e collabori con la Comunità in questo settore.

    (10)

    Andorra dovrebbe impegnarsi ad applicare tutte le pertinenti disposizioni che rientrano nella regolamentazione comunitaria dei settori bancari e finanziari, comprese la prevenzione del riciclaggio di capitali illeciti e la prevenzione delle frodi e delle contraffazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nonché l’obbligo di trasmissione di dati statistici. L'applicazione di queste misure contribuirà tra l’altro ad instaurare condizioni comparabili ed eque tra gli enti finanziari situati nell’area dell’euro e quelli con sede ad Andorra.

    (11)

    La Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali possono svolgere tutti i tipi di operazioni bancarie con enti finanziari aventi sede in paesi terzi. La BCE e le banche centrali nazionali possono, a condizioni adeguate, consentire ad enti finanziari di paesi terzi di accedere ai loro sistemi di pagamento. L'accordo tra la Comunità ed Andorra non dovrebbe imporre alcun obbligo alla BCE o alle banche centrali nazionali.

    (12)

    È opportuno che la Commissione sia autorizzata a condurre i negoziati con Andorra. I paesi limitrofi ad Andorra, la Spagna e la Francia, dovrebbero essere associati a pieno titolo ai negoziati, così come la Banca centrale europea che dovrebbe essere associata a pieno titolo ai negoziati nelle materie di sua competenza.

    (13)

    La presente decisione verte unicamente sull'accordo che sarà negoziato tra Andorra e la Comunità nel settore monetario ed esclude altre questioni che devono formare oggetto di accordi separati. Andorra è stato invitata ad applicare misure equivalenti in alcuni settori, in particolare per quanto riguarda la tassazione dei redditi da risparmio. Alla luce dei progressi compiuti nei negoziati e nella conclusione dell'accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio e sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio esaminerà se siano soddisfatte le condizioni necessarie per l'avvio dei negoziati relativi all'accordo monetario.

    (14)

    La Commissione dovrebbe chiedere il parere del Comitato economico e finanziario sul progetto d'accordo. Il progetto d'accordo dovrebbe essere successivamente presentato al Consiglio se la Spagna, la Francia, la BCE o il Comitato economico e finanziario lo ritengono necessario,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Commissione informa Andorra che la Comunità è disposta a concludere quanto prima con il Principato di Andorra un accordo sulle questioni monetarie e propone di avviare negoziati a tal fine.

    Articolo 2

    La posizione della Comunità nei negoziati con Andorra volti ad un accordo sulle questioni precisate in seguito è basata sui principi enunciati negli articoli da 3 a 6.

    Articolo 3

    1.   Andorra è autorizzata ad utilizzare l'euro come sua moneta ufficiale.

    2.   Andorra è autorizzata a dare corso legale alle banconote e alle monete in euro.

    Articolo 4

    1.   Andorra si impegna a non emettere banconote, monete o sostituti monetari di qualsiasi tipo se non dopo aver concordato con la Comunità le condizioni di dette emissioni.

    2.   Tuttavia, sarà esaminata la possibilità che Andorra continui ad emettere monete da collezione in oro e in argento denominate in diner.

    Articolo 5

    1.   Andorra si impegna a conformarsi alle norme comunitarie in materia di banconote e monete in euro.

    2.   Andorra si impegna a collaborare strettamente con la Comunità ed adottare le norme comunitarie in materia di protezione dalla frode e dalla contraffazione delle banconote e delle monete in euro, nonché ad adottare misure di attuazione della normativa comunitaria in questo settore.

    Articolo 6

    1.   Andorra si impegna ad adottare ogni misura idonea, tramite azioni equivalenti o recepimento diretto, ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia bancaria e finanziaria, in particolare delle disposizioni che disciplinano l'attività e la vigilanza degli enti interessati, ed anche della pertinente normativa comunitaria nei settori della prevenzione del riciclaggio di capitali illeciti, della prevenzione della frode e della contraffazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nonché dell’adempimento degli obblighi di trasmissione di dati statistici.

    2.   Gli enti finanziari aventi sede nel territorio di Andorra possono avere accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento dell’area dell’euro ad adeguate condizioni, che devono essere precisate nell'accordo sulle questioni monetarie e stabilite con il consenso della Banca centrale europea.

    Articolo 7

    La Commissione conduce, a nome della Comunità, i negoziati con Andorra sulle questioni di cui agli articoli da 3 a 6. La Spagna e la Francia sono associate a pieno titolo ai negoziati. La BCE è associata a pieno titolo ai negoziati nelle materie di sua competenza.

    Articolo 8

    I negoziati relativi all'accordo sulle questioni monetarie sono avviati non appena il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata sulla base di una raccomandazione della Commissione, riterrà che siano soddisfatte le condizioni necessarie.

    Rientrano tra queste condizioni il fatto che le due parti abbiano precedentemente siglato l'accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio ed il fatto che Andorra si impegni a concludere tale accordo entro una data stabilita di concerto con la Commissione.

    Se l'accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio non è concluso con Andorra entro la data stabilita, i negoziati relativi all'accordo monetario saranno sospesi in attesa della conclusione di tale accordo.

    Articolo 9

    La Commissione presenta il progetto d'accordo al Comitato economico e finanziario affinché esprima il proprio parere al riguardo.

    La Commissione è autorizzata a concludere l'accordo a nome della Comunità, sempre che la Spagna o la Francia o la Banca centrale europea o il Comitato economico e finanziario non ritengano che l'accordo deve essere sottoposto al Consiglio.

    Articolo 10

    La Commissione è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 11 maggio 2004.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    C. McCREEVY


    (1)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2596/2000 (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2).

    (2)  GU L 142 del 31.5.2002, pag. 59.

    (3)  GU C 299 del 25.10.2001, pag. 1. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2003/738/CE del Consiglio (GU L 267 del 17.10.2003, pag. 27).

    (4)  GU C 209 del 27.7.2001, pag. 1.


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