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Document 32003R2324
Council Regulation (EC) No 2324/2003 of 17 December 2003 amending Regulation (EC) No 1037/2001 authorising the offer and delivery for direct human consumption of certain imported wines which may have undergone oenological processes not provided for in Regulation (EC) No 1493/1999
Regolamento (CE) n. 2324/2003 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1037/2001 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999
Regolamento (CE) n. 2324/2003 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1037/2001 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999
GU L 345 del 31.12.2003, p. 24–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1308
Regolamento (CE) n. 2324/2003 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1037/2001 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999
Gazzetta ufficiale n. L 345 del 31/12/2003 pag. 0024 - 0024
Regolamento (CE) n. 2324/2003 del Consiglio del 17 dicembre 2003 recante modifica del regolamento (CE) n. 1037/2001 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), in particolare l'articolo 45, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il regolamento (CE) n. 1037/2001 autorizza l'importazione nella Comunità di vini statunitensi che sono stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dalle norme comunitarie. Per le pratiche enologiche di cui al punto 1, lettera b), dell'allegato del regolamento (CE) n. 1037/2001, l'autorizzazione scade il 31 dicembre 2003. (2) Tenuto conto del fatto che i negoziati bilaterali in corso con gli Stati Uniti d'America non si concluderanno prima della fine dell'anno e per evitare di perturbare gli scambi, è opportuno continuare ad autorizzare le pratiche enologiche statunitensi di cui al punto 1, lettera b), dell'allegato del regolamento (CE) n. 1037/2001 fino all'entrata in vigore dell'accordo risultante da tali negoziati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1037/2001, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1037/2001, la data "31 dicembre 2003" è sostituita dalla data "31 dicembre 2005". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Alemanno (1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).