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Document 32003R2324

Regolamento (CE) n. 2324/2003 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1037/2001 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999

GU L 345 del 31.12.2003, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1308

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2324/oj

32003R2324

Regolamento (CE) n. 2324/2003 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1037/2001 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999

Gazzetta ufficiale n. L 345 del 31/12/2003 pag. 0024 - 0024


Regolamento (CE) n. 2324/2003 del Consiglio

del 17 dicembre 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 1037/2001 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), in particolare l'articolo 45, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il regolamento (CE) n. 1037/2001 autorizza l'importazione nella Comunità di vini statunitensi che sono stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dalle norme comunitarie. Per le pratiche enologiche di cui al punto 1, lettera b), dell'allegato del regolamento (CE) n. 1037/2001, l'autorizzazione scade il 31 dicembre 2003.

(2) Tenuto conto del fatto che i negoziati bilaterali in corso con gli Stati Uniti d'America non si concluderanno prima della fine dell'anno e per evitare di perturbare gli scambi, è opportuno continuare ad autorizzare le pratiche enologiche statunitensi di cui al punto 1, lettera b), dell'allegato del regolamento (CE) n. 1037/2001 fino all'entrata in vigore dell'accordo risultante da tali negoziati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005.

(3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1037/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1037/2001, la data "31 dicembre 2003" è sostituita dalla data "31 dicembre 2005".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Alemanno

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

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