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Document 32003R2233

Regolamento (CE) n. 2233/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante apertura, per il 2004, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

GU L 339 del 24.12.2003, p. 22–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2233/oj

32003R2233

Regolamento (CE) n. 2233/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante apertura, per il 2004, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

Gazzetta ufficiale n. L 339 del 24/12/2003 pag. 0022 - 0026


Regolamento (CE) n. 2233/2003 della Commissione

del 23 dicembre 2003

recante apertura, per il 2004, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine(1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno disporre l'apertura di contingenti tariffari comunitari di carni ovine e caprine per il 2004. I dazi e i quantitativi di cui al regolamento (CE) n. 2529/2001 devono essere fissati in conformità dei rispettivi accordi internazionali in vigore nel 2004.

(2) Fatta salva la ratifica del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, il 1o maggio 2004 la Repubblica ceca, la Slovenia e la Slovacchia diverranno Stati membri dell'Unione europea. Pertanto i contingenti che possono essere assegnati a tali paesi devono essere aperti soltanto fino alla data della loro adesione.

(3) Il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra(2), ha previsto l'apertura di un contingente tariffario bilaterale supplementare di 2000 tonnellate, che aumenterà del 10 % ogni anno, per il codice prodotto 0204, a decorrere dal 1o febbraio 2003. Tale contingente deve essere sommato al contingente GATT/OMC di cui dispone il Cile ed entrambi i contingenti devono essere gestiti con le stesse modalità a decorrere dal 1o gennaio 2004.

(4) Il regolamento (CE) n. 1329/2003 del Consiglio, del 21 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 relativo ai contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia(3), prevede concessioni commerciali bilaterali supplementari relative a taluni prodotti agricoli.

(5) Nel quadro dell'accordo di Cotonou(4), sono stati concessi alcuni contingenti tariffari per i prodotti a base di carni ovine e caprine agli Stati ACP.

(6) Poiché le importazioni sono gestite sulla base di un anno civile, per i contingenti fissati per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno, i quantitativi fissati per il 2004 corrispondono alla somma di metà del quantitativo relativo al periodo dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004 e di metà del quantitativo relativo al periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005.

(7) Per garantire l'adeguato funzionamento dei contingenti tariffari comunitari, occorre stabilire un equivalente peso carcassa. Inoltre, poiché alcuni contingenti tariffari consentono di scegliere tra l'importazione di animali vivi o di carni, è necessario un fattore di conversione.

(8) L'esperienza acquisita ha evidenziato la necessità di migliorare la gestione dei contingenti tariffari comunitari. In altri settori agricoli, l'utilizzazione del sistema di gestione "primo arrivato, primo servito" ha dato risultati positivi. A fini di semplificazione amministrativa, i contingenti relativi ai prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di paesi terzi devono essere gestiti conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2529/2001, in deroga al regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine(5). Tale misura va applicata conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(6). Se le importazioni vengono gestite conformemente a tali disposizioni, i titoli d'importazione non sono più necessari.

(9) Per evitare discriminazioni tra i paesi esportatori e poiché negli ultimi due anni i contingenti tariffari equivalenti non sono stati esauriti rapidamente, i contingenti tariffari cui si riferisce il presente regolamento devono essere inizialmente considerati come non critici ai sensi dell'articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, quando sono gestiti secondo il principio "primo arrivato, primo servito". Pertanto le autorità doganali devono essere autorizzate a rinunciare a richiedere la costituzione della cauzione per le merci inizialmente importate nell'ambito dei suddetti contingenti, conformemente all'articolo 308 quater, paragrafo 1, e all'articolo 248, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Date le particolarità del passaggio da un sistema di gestione ad un altro, non si applica l'articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.

(10) Per l'Australia e la Nuova Zelanda, l'applicazione del sistema "primo arrivato, primo servito" richiede un lavoro preparatorio supplementare a causa del volume cospicuo dei contingenti e dell'utilizzazione tradizionale degli stessi. Pertanto il sistema "primo arrivato, primo servito" deve applicarsi soltanto alle importazioni dai suddetti due paesi a decorrere dal 1o maggio 2004, mentre si deve continuare ad applicare il sistema dei titoli d'importazione fino al 30 aprile 2004, conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1439/95. Occorre quindi stabilire disposizioni per quanto riguarda i quantitativi disponibili nel quadro di ognuno dei due sistemi di gestione.

(11) È necessario specificare il tipo di prova che va presentata per attestare l'origine dei prodotti e poter beneficiare dei contingenti tariffari gestiti secondo il sistema "primo arrivato, primo servito".

(12) Al momento in cui i prodotti a base di carni ovine sono presentati alle autorità doganali per l'importazione, è difficile per queste ultime stabilire se provengono da ovini di specie domestiche o da altri ovini, distinzione che determina l'applicazione di aliquote diverse del dazio. È pertanto opportuno prevedere che la prova dell'origine contenga una precisazione al riguardo.

(13) Conformemente all'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi(7) e alla direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(8), possono essere autorizzate soltanto le importazioni di prodotti che soddisfano i requisiti delle norme veterinarie e di certificazione in vigore nella Comunità.

(14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento dispone l'apertura di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine relativamente al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

Articolo 2

I dazi all'importazione nella Comunità di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90, 0210 99 21, 0210 99 29 e 0204 originari dei paesi indicati nell'allegato sono sospesi o ridotti conformemente al presente regolamento.

Articolo 3

1. I quantitativi, espressi in equivalente peso carcassa, per le importazioni di carni del codice NC 0204 e di animali vivi dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90, nonché i dazi applicabili, sono indicati nell'allegato.

2. Per calcolare i quantitativi di "equivalente peso carcassa" di cui al paragrafo 1, il peso netto dei prodotti ovini e caprini è moltiplicato per i seguenti coefficienti:

a) animali vivi: 0,47;

b) carni di agnello o di capretto disossate: 1,67;

c) carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate e loro combinazioni: 1,81;

d) prodotti non disossati: 1,00.

3. Per "capretto" si intende un animale della specie caprina fino ad un anno di età.

Articolo 4

In deroga a quanto disposto al titolo II, parti A e B, del regolamento (CE) n. 1439/95, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004 i contingenti tariffari fissati nell'allegato del presente regolamento per i paesi appartenenti ai gruppi di paesi n. 2, 3, 4 e 5 e per l'Argentina, l'Uruguay, il Cile, l'Islanda e la Slovenia, devono essere gestiti sulla base del principio "primo arrivato, primo servito", conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l'articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento. Non sono richiesti titoli d'importazione.

Articolo 5

1. Dal 1o gennaio al 30 aprile 2004, i contingenti tariffari stabiliti nell'allegato per l'Australia e la Nuova Zelanda, nel quadro del gruppo di paesi n. 1, sono gestiti conformemente a quanto disposto al titolo II, parte A, del regolamento (CE) n. 1439/95.

2. Dal 1o maggio 2004 al 31 dicembre 2004, i contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono gestiti conformemente all'articolo 4 del presente regolamento, in deroga al titolo II, parte A, del regolamento (CE) n. 1439/95.

Tuttavia, i titoli d'importazione rilasciati entro il 30 aprile 2004 a norma del paragrafo 1 rimangono validi fino alla scadenza del periodo di validità.

3. Il quantitativo gestito conformemente al paragrafo 2 corrisponde, a titolo provvisorio, a un quantitativo annuo di 18650 tonnellate per l'Australia e di 226700 tonnellate per la Nuova Zelanda, detratti i rispettivi quantitativi stimati in equivalente peso carcassa per i quali sono rilasciati titoli d'importazione entro il 30 aprile 2004.

Detto quantitativo provvisorio viene successivamente adeguato sulla base dei titoli d'importazione effettivamente rilasciati nel mese di aprile. Il quantitativo stabilito alla data del 1o maggio viene successivamente aumentato, sulla base dei titoli restituiti alle autorità competenti, del quantitativo espresso in equivalente peso carcassa per il quale i titoli rilasciati non sono stati utilizzati o lo sono stati soltanto in parte. I titoli non restituiti entro il 15 agosto sono da considerarsi come titoli utilizzati integralmente.

4. Ai fini del paragrafo 3, gli Stati membri:

a) comunicano i quantitativi di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1439/95, in equivalente peso carcassa;

b) comunicano alla Commissione, il primo giorno lavorativo di ogni settimana, per quanto riguarda il mese di aprile 2004, i titoli d'importazione rilasciati per la settimana precedente nonché il peso equivalente carcassa corrispondente, in aggiunta alle informazioni prescritte all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1439/95;

c) in deroga all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1439/95, comunicano le informazioni ivi indicate entro il 25 agosto 2004.

5. Ai fini del calcolo dell'equivalente peso carcassa di cui ai paragrafi 3 e 4, si applicano i coefficienti di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 6

1. Per beneficiare dei contingenti tariffari fissati nell'allegato e gestiti conformemente all'articolo 4, deve essere presentata alle autorità doganali comunitarie una prova di origine valida, rilasciata dalle autorità competenti del paese terzo in causa, accompagnata da una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci in questione. L'origine dei prodotti soggetti ai contingenti tariffari diversi da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

2. La prova di origine di cui al paragrafo 1 è la seguente:

a) nel caso dei contingenti tariffari che fanno parte di un accordo tariffario preferenziale, la prova di origine è quella specificata in detto accordo;

b) nel caso di altri contingenti tariffari, si tratta di una prova stabilita conformemente all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 che comprende, in aggiunta agli elementi specificati in detto articolo, le seguenti informazioni:

- il codice NC (almeno le prime quattro cifre),

- il numero d'ordine o i numeri d'ordine del contingente tariffario in questione, conformemente al terzo comma del presente paragrafo,

- il peso netto totale per ciascuna categoria di coefficiente specificata all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

c) nel caso dei paesi i cui contingenti rientrano nei casi indicati alle lettere a) e b) e sono raggruppati, la prova è quella indicata alla lettera a).

Nel caso di cui alla lettera b), possono essere utilizzati nel 2004 i formulari riprodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1439/95, che comprendono tutte le informazioni supplementari ivi prescritte, sempreché venga sbarrato il testo che si riferisce ai titoli d'importazione in caso di applicazione dell'articolo 4 del presente regolamento.

Se la prova di origine di cui alla lettera b) viene presentata come documento giustificativo per una sola dichiarazione d'immissione in libera pratica, essa può contenere diversi numeri d'ordine. In tutti gli altri casi essa deve contenere un solo numero d'ordine.

3. Per beneficiare del contingente tariffario fissato nell'allegato per il gruppo di paesi n. 4, per i prodotti dei codici NC ex 0204, ex 0210 99 21 e ex 0210 99 29 la prova di origine reca, nella casella riguardante la designazione dei prodotti, una delle seguenti indicazioni:

a) prodotto/i a base di carni di ovini della specie ovina domestica

b) prodotto/i a base di carni di specie diverse dalla specie ovina domestica

Tali indicazioni devono corrispondere alle indicazioni che figurano nel certificato veterinario che accompagna tali prodotti.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Per quanto riguarda la Repubblica ceca, la Slovenia e la Slovacchia, esso si applica fino al 30 aprile 2004, fatta salva l'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2) GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1.

(3) GU L 187 del 26.7.2003, pag. 1.

(4) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(5) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 272/2001 (GU L 41 del 10.2.2001, pag. 3).

(6) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16).

(7) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(8) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

ALLEGATO

CARNI OVINE E CAPRINE in tonnellate (t) di equivalente peso carcassa

Contingenti tariffari comunitari per il 2004

>SPAZIO PER TABELLA>

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