EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0861

2003/861/CE: Decisione del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro

GU L 325 del 12.12.2003, p. 44–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/861/oj

32003D0861

2003/861/CE: Decisione del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro

Gazzetta ufficiale n. L 325 del 12/12/2003 pag. 0044 - 0044


Decisione del Consiglio

dell'8 dicembre 2003

relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro

(2003/861/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 4, terza frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea(1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione(2), in particolare l'articolo 5, prevede che le monete false vengano analizzate e classificate in ciascuno Stato membro ad opera del Centro nazionale di analisi delle monete (CNAC), nonché del Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE). Dal 2000 la Commissione ha definito l'apposito quadro per coordinare i provvedimenti delle suddette autorità tecniche in materia.

(2) Dall'ottobre 2001 il CTSE sta svolgendo in via temporanea le proprie mansioni presso la zecca francese, con un sostegno amministrativo e di gestione fornito dalla Commissione, in conformità dello scambio di lettere tra il presidente del Consiglio e il ministro delle Finanze francese in data 28 febbraio e 9 giugno 2000.

(3) Per garantire la continuità e l'indipendenza della protezione delle monete in euro contro la falsificazione, è opportuno affidare alla Commissione la responsabilità della gestione delle attività del CTSE e del coordinamento delle attività delle autorità tecniche competenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione provvede ad istituire il Centro tecnico-scientifico europeo e a garantire il suo funzionamento, nonché a coordinare le attività delle autorità tecniche competenti per proteggere le monete in euro contro la falsificazione.

Articolo 2

Gli Stati membri che hanno adottato l'euro quale moneta unica sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. Frattini

(1) GU C 202 del 27.8.2003, pag. 31.

(2) GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

Top