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Document 32002R2306

Regolamento (CE) n. 2306/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000, riguardo alla notificazione dei prezzi all'importazione dei prodotti della pesca

GU L 348 del 21.12.2002, p. 94–99 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1420

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2306/oj

32002R2306

Regolamento (CE) n. 2306/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000, riguardo alla notificazione dei prezzi all'importazione dei prodotti della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 348 del 21/12/2002 pag. 0094 - 0099


Regolamento (CE) n. 2306/2002 della Commissione

del 20 dicembre 2002

che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000, riguardo alla notificazione dei prezzi all'importazione dei prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura(1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000 stabilisce che gli Stati membri comunichino regolarmente alla Commissione i prezzi e i quantitativi importati di determinati prodotti della pesca, rilevati sui loro mercati o nei loro porti.

(2) Occorre definire un nuovo elenco dei mercati e dei porti nei quali le importazioni vengono rilevate, onde tener conto dei quantitativi effettivi importati.

(3) È altresì necessario adottare disposizioni che consentano la trasmissione rapida, in un nuovo formato elettronico, dei dati richiesti per il controllo dei prezzi di riferimento.

(4) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 2211/94 della Commissione, del 12 settembre 1994, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, riguardo alla notificazione dei prezzi all'importazione dei prodotti della pesca(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2805/1999(3).

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione i prezzi all'importazione e i quantitativi importati dei prodotti elencati negli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 104/2000, per i quali è fissato un prezzo di riferimento e che sono immessi in libera pratica. Queste informazioni devono essere suddivise per codice Taric, nonché secondo la data di presentazione della dichiarazione d'importazione.

2. L'obbligo di notificazione si applica almeno ai prodotti immessi in libera pratica sui mercati e nei porti elencati nella tabella 3 dell'allegato.

3. La notificazione di questi dati ha luogo entro il 25 di ogni mese o il primo giorno lavorativo successivo per i prodotti immessi in libera pratica tra il primo e il 15 del mese e entro il 10 del mese successivo o il primo giorno lavorativo successivo per i prodotti immessi in libera pratica tra il 16 e l'ultimo giorno del mese. La notificazione è inviata alla Commissione per posta elettronica, secondo il formato indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2211/94 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 17 del 21.2.2000, pag. 22.

(2) GU L 238 del 13.9.1994, pag. 1.

(3) GU L 340 del 31.12.1999, pag. 51.

ALLEGATO

1. Formato dei dati

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Formato del messaggio

2.1. Formato FIDES I

Per le amministrazioni degli Stati membri che non utilizzano correntemente FIDES II può essere usato il seguente formato. Il file è un file testo composto di 7 registrazioni distinte.

- Ogni dato è separato da quello successivo da un punto e virgola.

- Ogni riga del messaggio è seguita da un indicatore di fine riga.

Esso si presenta come segue:

< TTL >MK-IMPORT

< RMS >C(3)

< DSE >YYYYMMDD;

< MTYP >C(19);

< LOT >C(16);

< MON >C(3);

< DAT >YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);

< DAT >YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);

< DAT >YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);

...

2.2. Formato FIDES II

Per le amministrazioni degli Stati membri che utilizzano correntemente FIDES II deve essere utilizzato il seguente formato:

< FIDES2 >

< HEAD >

< REQUEST.NAME >MK-IMPORT

< REQUEST.COUNTRY.ISO_A3 >C(3)

< /HEAD >

< BODY >

< DSE >YYYYMMDD;

< MTYP >C(19);

< LOT >C(16);

< MON >C(3);

< DAT >YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);

< DAT >YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);

< DAT >YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);

...

< /BODY >

< /FIDES2 >

3. Codici

Tabella 1

Codici degli Stati membri

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 2

Codici delle monete

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 3

Porti di entrata

>SPAZIO PER TABELLA>

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