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Document 32002R1020
Commission Regulation (EC) No 1020/2002 of 13 June 2002 amending Regulation (EEC) No 2958/93 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2019/93 as regards the specific arrangements for the supply of certain agricultural products
Regolamento (CE) n. 1020/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 2958/93, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per il regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli
Regolamento (CE) n. 1020/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 2958/93, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per il regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli
GU L 155 del 14.6.2002, p. 32–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. impl. da 32006R1914
Regolamento (CE) n. 1020/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 2958/93, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per il regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 155 del 14/06/2002 pag. 0032 - 0034
Regolamento (CE) n. 1020/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 che modifica il regolamento (CEE) n. 2958/93, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per il regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 442/2002(2), in particolare l'articolo 3 bis, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CEE) n. 2019/93 è stato sostanzialmente modificato dal regolamento (CE) n. 442/2002. Occorre pertanto adattare le modalità di applicazione del suddetto regolamento definite dal regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95(4). (2) Gli importi dell'aiuto concesso per l'approvvigionamento delle isole dei gruppi A e B devono essere adattati al nuovo sistema monetario. Gli aiuti per le spedizioni alle isole del gruppo A devono essere aumentati al fine di accrescerne le attrattive per gli operatori. Un aiuto supplementare deve essere inoltre concesso per coprire i costi di ricarico e trasporto dalle isole di transito o di carico alle isole di destinazione finale appartenenti al gruppo A o al gruppo B, qualora la spedizione diretta dal continente risulti impossibile o irregolare. (3) Il controllo delle operazioni ammesse a beneficiare del regime d'approvvigionamento specifico richiede il divieto di trasferire i diritti e gli obblighi conferiti al titolare del certificato. I termini per presentare la prova dell'avvenuta utilizzazione del certificato di aiuto devono essere prorogati per consentire agli operatori di adempiere al loro obbligo. (4) Uno degli obiettivi dell'amministrazione del regime d'approvvigionamento specifico è di garantire che i benefici si ripercuotano effettivamente sulla fase in cui i prodotti destinati ai consumatori finali vengono immessi sul mercato. A tal fine, le autorità nazionali devono essere autorizzate a verificare i margini commerciali e i prezzi praticati dagli operatori. (5) Il regolamento (CEE) n. 2019/93 stabilisce che i prodotti che beneficiano del regime d'approvvigionamento specifico non possono essere riesportati verso i paesi terzi né rispediti verso il resto della Comunità. Esso prevede tuttavia delle deroghe per le esportazioni tradizionali o spedizioni tradizionali dei prodotti trasformati verso il resto della Comunità. È necessario stabilire norme dettagliate per verificare in che modo tali deroghe vengono applicate. (6) Il regolamento (CEE) n. 2019/93 deve essere pertanto modificato di conseguenza. (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2958/93 è modificato come segue: 1) l'articolo 1 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. L'aiuto forfettario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2019/93 è fissato, per tutti i prodotti elencati nell'allegato dello stesso regolamento, nella misura di: - 22 EUR/tonnellata per le spedizioni destinate alle isole del gruppo A di cui all'allegato I del presente regolamento, - 36 EUR/tonnellata per le spedizioni destinate alle isole del gruppo B di cui all'allegato II del presente regolamento. Un aiuto supplementare di 9 EUR/tonnellata sarà inoltre concesso per coprire i costi di ricarico e trasporto dalle isole di transito o di carico alle isole di destinazione finale appartenenti al gruppo A o al gruppo B, qualora la spedizione diretta dal continente risulti impossibile o non regolare."; b) il paragrafo 2 è soppresso; c) il paragrafo 10 è sostituito dal testo seguente: "10. La prova dell'avvenuta utilizzazione del certificato d'aiuto deve essere fornita entro i due mesi successivi alla data di scadenza di validità del certificato stesso, salvo forza maggiore."; 2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Articolo 2 I certificati non sono trasferibili a terzi."; 3) l'articolo 3 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è soppresso; b) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Le autorità greche adottano tutte le misure opportune per verificare l'effettiva trasmissione al consumatore finale del beneficio derivante dalla concessione dell'aiuto. A tal fine, possono valutare i margini commerciali e i prezzi praticati dai vari operatori interessati. Queste misure, e le eventuali modifiche, devono essere notificate alla Commissione."; 4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Articolo 4 1. Le esportazioni tradizionali e le spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità di prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime d'approvvigionamento specifico sono autorizzate entro i limiti di quantitativi annui che la Commissione deve determinare secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2019/93. Le autorità competenti adottano le misure necessarie per garantire che tali operazioni non superino i quantitativi annui stabiliti. 2. Le autorità competenti autorizzano l'esportazione o la spedizione verso il resto della Comunità di quantitativi di prodotti trasformati diversi da quelli di cui al paragrafo 1 soltanto qualora sia attestato che i prodotti di cui trattasi non contengono materie prime introdotte in applicazione del regime d'approvvigionamento specifico. Le autorità competenti svolgono i necessari controlli al fine di garantire l'accuratezza degli attestati di cui al primo comma e recuperano, ove del caso, l'aiuto concesso nell'ambito del regime d'approvvigionamento specifico. 3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, la spedizione dei prodotti fuori delle isole del gruppo A o del gruppo B è considerata spedizione verso il resto della Comunità."; 5) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Articolo 5 Entro l'ultimo giorno di ciascun mese, le autorità greche trasmettono alla Commissione i seguenti dati relativi al terzultimo mese precedente, ripartendoli per prodotto: - i quantitativi che hanno formato oggetto delle domande di certificato di aiuto, suddivisi per ciascun gruppo di isole beneficiario, - i casi di mancata utilizzazione dei certificati di aiuto e i relativi quantitativi, suddivisi per ciascun gruppo di isole beneficiario, - i quantitativi eventualmente esportati previa trasformazione nel quadro delle esportazioni tradizionali, suddivisi per destinazione, - i quantitativi eventualmente spediti previa trasformazione nel quadro delle spedizioni tradizionali, suddivisi per destinazione."; 6) il testo dell'articolo 6 è soppresso; 7) l'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1. (2) GU L 68 del 12.3.2002, pag. 4. (3) GU L 267 del 28.10.1993, pag. 4. (4) GU L 174 del 26.7.1995, pag. 27. ALLEGATO "ALLEGATO II Elenco delle isole e dei nomos facenti parte del gruppo B: (articolo 1) - nomos del Dodecanneso, - nomos di Chio, - nomos di Lesbo, - nomos di Samo, - isole del nomos delle Cicladi escluse le isole elencate nel gruppo A, - isola di Gavdos".