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Document 32002R0891

Regolamento (CE) n. 891/2002 della Commissione, del 29 maggio 2002, che fissa taluni quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il terzo trimestre del 2002, nel quadro dei contingenti tariffari

GU L 140 del 30.5.2002, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/891/oj

32002R0891

Regolamento (CE) n. 891/2002 della Commissione, del 29 maggio 2002, che fissa taluni quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il terzo trimestre del 2002, nel quadro dei contingenti tariffari

Gazzetta ufficiale n. L 140 del 30/05/2002 pag. 0008 - 0008


Regolamento (CE) n. 891/2002 della Commissione

del 29 maggio 2002

che fissa taluni quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il terzo trimestre del 2002, nel quadro dei contingenti tariffari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001(2), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 349/2002(4), prevede, all'articolo 14, paragrafo 1, la possibilità di fissare un quantitativo indicativo, espresso da una percentuale uniforme dei quantitativi disponibili per ciascun contingente tariffario, ai fini del rilascio dei titoli di importazione per ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno.

(2) I dati relativi, da un lato, ai quantitativi di banane commercializzati nella Comunità nel 2001, in particolare alle importazioni effettive, segnatamente nel corso del terzo trimestre nonché, dall'altro, alle prospettive di approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario durante questo stesso terzo trimestre del 2002, conducono a fissare i quantitativi indicativi per i contingenti tariffari A e B e C in modo da consentire un approvvigionamento soddisfacente dell'intera comunità e la prosecuzione dei flussi commerciali tra le filiere di produzione e di commercializzazione.

(3) In base agli stessi dati, occorre fissare il quantitativo massimo per il quale ogni operatore può presentare domande di titoli per il terzo trimestre 2002, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001.

(4) Poiché le disposizioni del presente regolamento devono essere applicabili prima dell'inizio del periodo per la presentazione delle domande di titoli per il terzo trimestre del 2002, occorre prevedere l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo indicativo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001 per l'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 è fissato, per il terzo trimestre del 2002, al 23 % dei quantitativi disponibili per gli operatori tradizionali e gli operatori non tradizionali, a titolo dei contingenti tariffari A/B e C.

Articolo 2

Il quantitativo autorizzato di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, per l'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 è fissato, per il terzo trimestre del 2002, al 23 % del quantitativo di riferimento fissato in applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori tradizionali, a titolo dei contingenti tariffari A/B e C e al 23 % del quantitativo fissato e notificato in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori non tradizionali, a titolo dei contingenti tariffari A/B e C.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

(2) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13.

(3) GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.

(4) GU L 55 del 26.2.2002, pag. 17.

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