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Document 32001R1737

Regolamento (CE) n. 1737/2001 della Commissione, del 31 agosto 2001, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica

GU L 234 del 1.9.2001, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1737/oj

32001R1737

Regolamento (CE) n. 1737/2001 della Commissione, del 31 agosto 2001, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica

Gazzetta ufficiale n. L 234 del 01/09/2001 pag. 0033 - 0034


Regolamento (CE) n. 1737/2001 della Commissione

del 31 agosto 2001

che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.

(2) Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica(2), ha definito le regole per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in causa utilizzati per tale fabbricazione. Gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1265/2001 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco.

(3) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1o di ogni mese. Essa può essere modificata nel frattempo se il prezzo dello zucchero comunitario e/o dello zucchero sul mercato mondiale subiscono cambiamenti significativi. In conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura.

(4) A seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1260/2001, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e pertanto devono considerarsi come "altri zuccheri" Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1265/2001, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione alla produzione in quanto prodotti di base. Occorre pertanto prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio.

(5) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio a partire dal 1o luglio 2001. Tuttavia, l'articolo 48 del citato regolamento prevede la riscossione del contributo di magazzinaggio sullo zucchero in giacenza al 30 giugno 2001 con la conseguenza che tali quantitativi di zucchero disponibili nella Comunità durante i mesi di luglio, agosto e settembre 2001 sono stati effettivamente assoggettati al contributo di magazzinaggio pari a 2,00 EUR per 100 kg di zucchero bianco. Occorre pertanto tener conto del contributo per la fissazione delle restituzioni del mese di settembre 2001. Allorché la trasformazione del prodotto di base ha luogo dopo il 30 settembre 2001, occorre pertanto ridurre detta restituzione di 2 EUR per 100 kg netti.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La destituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata per 100 kg netti a 34,890 EUR.

Qualora il prodotto di base che beneficia della restituzione alla produzione fissata al primo comma venga trasformato dopo il 30 settembre 2001, la restituzione alla produzione suddetta è ridotta di 2 EUR per 100 chilogrammi netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane Reding

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

(2) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

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