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Document 31998R1434

    Regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto

    GU L 191 del 7.7.1998, p. 10–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; abrogato da 32015R0812

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1434/oj

    31998R1434

    Regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto

    Gazzetta ufficiale n. L 191 del 07/07/1998 pag. 0010 - 0012


    REGOLAMENTO (CE) N. 1434/98 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1998 che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2115/77 del Consiglio, del 27 settembre 1977, che vieta la pesca diretta e lo sbarco delle aringhe destinate a fini industriali, diversi dal consumo umano (3), era motivato da una situazione di eccessivo sfruttamento che non è più riscontrabile in molte zone geografiche;

    considerando che gli stock di aringhe del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund non sono attualmente minacciati, che una migliore utilizzazione economica di tali stock ne consente la pesca per fini diversi dal consumo umano diretto; che non occorre imporre restrizioni all'uso industriale cui sono destinati gli sbarchi di catture effettuate negli stock di cui trattasi;

    considerando che la pesca delle aringhe nel Mar Baltico può comportare significative catture accessorie di giovani merluzzi bianchi; che detta pesca non deve quindi essere autorizzata nelle zone in cui abbondano i giovani merluzzi bianchi;

    considerando che la situazione dello stock di aringhe del Mar del Nord, dello Skagerrak e dei Kattegat è motivo di grave preoccupazione;

    considerando che per altri stock di aringhe nell'Atlantico nordorientale l'attuale pesca per il consumo umano determina già un livello di sfruttamento sufficientemente elevato; che non appare quindi opportuno modificare le modalità di pesca di tali stock;

    considerando che si dovrebbe limitare il livello delle catture accessorie di aringhe nella pesca industriale diretta ad altre specie; che le catture accessorie effettuate in base a questi limiti possono essere utilizzate a fini industriali;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (4), prevede il controllo via satellite, dal 1° luglio 1998, dei pescherecci impegnati nella pesca per fini industriali;

    considerando che il regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che istituisce talune misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund (5), definisce le condizioni per la pesca delle aringhe in tali acque;

    considerando che il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio, del 29 aprile 1997, che istituisce talune misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (6), stabilisce le condizioni per poter tenere a bordo e sbarcare aringhe catturate nelle regioni 1 e 2 con gli attrezzi normalmente utilizzati per la pesca per fini industriali diversi dal consumo umano diretto,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni di acque marittime:

    Regione 1

    Le acque che si trovano a nord e ad ovest di una linea che parte da un punto situato a 48° latitudine nord e a 18° longitudine ovest, prolungandosi quindi a nord fino a 60° latitudine nord, poi ad est fino a 5° longitudine ovest, ancora a nord fino a 60° 30' latitudine nord e poi ad est fino a 4° longitudine ovest, infine a nord fino a 64° latitudine nord e ancora ad est fino alla costa norvegese.

    Regione 2

    Le acque situate a nord di 48° latitudine nord, escluse le acque della regione 1 e delle divisioni CIEM III b, III c e III d.

    Regione 3

    Le acque corrispondenti alle sottozone CIEM VIII e IX.

    2. Le divisioni CIEM III b, III c e III d sono ripartite in undici sottodivisioni numerate da 22 a 32, la cui descrizione figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 88/98.

    Articolo 2

    1. Le aringhe catturate:

    - nelle regioni 1 e 2 con reti aventi dimensione minima delle maglie inferiore a 32 mm o

    - nella regione 3 con reti aventi dimensione minima delle maglie inferiore a 40 mm

    non possono essere tenute a bordo salvo se:

    i) sono state catturate entro la sottozona CIEM IV; sono presenti mescolate ad altre specie; non sono state sottoposte a cernita e non rappresentano più del 20 % del peso complessivo delle aringhe e delle altre specie catturate con tali attrezzi e tenute a bordo, oppure

    ii) sono state catturate entro la divisione CIEM III a; sono presenti mescolate esclusivamente a spratti; non sono state sottoposte a cernita e non rappresentano più del 10 % del peso complessivo delle aringhe e degli spratti catturati con tali attrezzi e tenuti a bordo, oppure

    iii) sono state catturate entro la divisione CIEM III a; sono presenti mescolate ad altre specie compresi eventualmente spratti; non sono state sottoposte a cernita e non rappresentano più del 5 % del peso complessivo delle aringhe e delle altre specie catturate con tali attrezzi e tenute a bordo, oppure

    iv) sono state catturate al di fuori della sottozona CIEM IV o della divisione CIEM III a; sono presenti mescolate ad altre specie; non sono state sottoposte a cernita e non rappresentano più del 10 % del peso complessivo delle aringhe e delle altre specie catturate con tali attrezzi e tenute a bordo.

    2. Le aringhe catturate da pescherecci comunitari nelle divisioni CIEM III b, o III c della divisione CIEM III d a ovest di 16° E con reti aventi dimensione minima delle maglie inferiore a 32 mm non possono essere tenute a bordo salvo se sono presenti mescolate ad altre specie, non sono state sottoposte a cernita e non rappresentano più del 20 % del peso complessivo delle aringhe e delle altre specie catturate con tali attrezzi e tenute a bordo.

    3. Le aringhe catturate da pescherecci comunitari:

    - a est di 16° E nelle sottodivisioni da 25 a 27 della divisione CIEM III d con reti aventi dimensione minima delle maglie inferiore a 32 mm oppure

    - nella sottodivisione 28 della divisione CIEM III d e nella parte della sottodivisione 29 della divisione CIEM III d situata a sud della latitudine 59° 30' N con reti aventi dimensione minima delle maglie inferiore a 28 mm, oppure

    - nelle sottodivisioni da 30 a 32 della divisione CIEM III d e nella parte della sottodivisione 29 della divisione CIEM III d situata a nord della latitudine 59° 30' N con reti aventi dimensione minima delle maglie inferiore a 16 mm

    non possono essere tenute a bordo salvo se sono presenti mescolate ad altre specie, non sono state sottoposte a cernita e non rappresentano più del 45 % del peso complessivo delle aringhe e delle altre specie catturate con tali attrezzi e tenute a bordo.

    Articolo 3

    1. È vietato sbarcare, per fini diversi dal consumo umano diretto, catture di aringhe effettuate:

    - nelle regioni 1 e 2 con reti trainate aventi dimensione minima delle maglie pari o superiore a 32 mm, oppure

    - nella regione 3 con reti trainate aventi dimensione minima delle maglie pari o superiore a 40 mm, oppure

    - nelle divisioni CIEM III b, o III c con reti trainate aventi dimensione minima delle maglie pari o superiore a 32 mm oppure

    - nella sottodivisione 24 o nella parte della sottodivisione 25 a ovest di 16° 00' E della divisione CIEM III d con reti trainate aventi dimensione minima delle maglie pari o superiore a 32 mm, oppure

    - nelle regioni 1, 2 o 3 o nelle divisioni CIEM III b, o III c o nella divisione CIEM III d a ovest di 16° 00' E con qualsivoglia attrezzo da pesca diverso dalle reti trainate,

    a meno che siano dapprima messe in vendita per consumo umano diretto senza trovare un acquirente.

    2. Tuttavia è permesso lo sbarco per fini diversi dal consumo umano diretto:

    - di aringhe catturate con qualsivoglia attrezzo da pesca nella divisione CIEM III d, a est di 16° 00' E, o

    - di aringhe catturate con qualsivoglia attrezzo da pesca alle condizioni di cui all'articolo 2.

    Articolo 4

    Entro il 31 dicembre 2002 il Consiglio decide, in base a una relazione e a una proposta della Commissione, eventuali adeguamenti del presente regolamento.

    Articolo 5

    Il regolamento (CEE) n. 2115/77 è abrogato.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1998.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    R. COOK

    (1) GU C 25 del 24. 1. 1998, pag. 19.

    (2) Parere rilasciato il 19 giugno 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU L 247 del 28. 9. 1977, pag. 2.

    (4) GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/97 (GU L 304 del 7. 11. 1997, pag. 1).

    (5) GU L 9 del 15. 1. 1998, pag. 1.

    (6) GU L 132 del 23. 5. 1997, pag. 1.

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