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Document 31998D0423
98/423/EC: Commission Decision of 30 June 1998 laying down special conditions governing imports of fishery and aquaculture products originating in Falkland Islands (notified under document number C(1998) 1850) (Text with EEA relevance)
98/423/CE: Decisione della Commissione del 30 giugno 1998 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Isole Falkland [notificata con il numero C(1998) 1850] (Testo rilevante ai fini del SEE)
98/423/CE: Decisione della Commissione del 30 giugno 1998 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Isole Falkland [notificata con il numero C(1998) 1850] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 190 del 4.7.1998, p. 76–80
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogato da 32006R1664
98/423/CE: Decisione della Commissione del 30 giugno 1998 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Isole Falkland [notificata con il numero C(1998) 1850] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 190 del 04/07/1998 pag. 0076 - 0080
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1998 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Isole Falkland [notificata con il numero C(1998) 1850] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/423/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, considerando che un esperto della Commissione ha effettuato un'ispezione nelle Isole Falkland per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità; considerando che le disposizioni della legislazione delle Isole Falkland in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE; considerando che nelle Isole Falkland il «Veterinary Service (VS) of the Department of Agriculture» è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente; considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE comprendono l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione dei requisiti relativi alla lingua o alle lingue in cui dev'essere redatto e alle qualifiche del firmatario; considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza; considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti; che occorre compilare un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva 92/48/CEE del Consiglio (2); che detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione del VS alla Commissione; che il VS è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle pertinenti disposizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE; considerando che il VS ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento o la registrazione degli stabilimenti, delle navi officina, dei depositi frigoriferi e delle navi congelatrici; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il «Veterinary Service (VS) of the Department of Agriculture» è l'autorità competente nelle Isole Falkland per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE. Articolo 2 I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Isole Falkland devono rispondere alle seguenti condizioni: 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A; 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina, depositi frigoriferi riconosciuti e navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B; 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «ISOLE FALKLAND» e il numero di riconoscimento dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o di registrazione della nave congelatrice di provenienza. Articolo 3 1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1 è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo. 2. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del VS, nonché il sigillo ufficiale del VS, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture che figurano nel certificato. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15. (2) GU L 187 del 7. 7. 1992, pag. 41. ALLEGATO A CERTIFICATO SANITARIO relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ad esclusione dei molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in qualsiasi forma, originari delle Isole Falkland e destinati alla Comunità europea >INIZIO DI UN GRAFICO> N. di riferimento: Paese/territorio speditore: ISOLE FALKLAND Autorità competente: «Veterinary Service (VS) of the Department of Agriculture» I. Identificazione dei prodotti della pesca - Descrizione del prodotto: della pesca o dell'acquacoltura (1) - specie (nome scientifico): - stato e tipo di trattamento (2): - Numero di codice (eventuale): - Tipo d'imballaggio: - Numero di colli: - Peso netto: - Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto: II. Origine dei prodotti Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello(degli) stabilimento(i), della(e) nave(i) officina, del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) o della(e) nave(i) congelatrice(i) registrata(e) da VS per l'esportazione verso la CE: III. Destinazione dei prodotti I prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono spediti da: (Luogo di spedizione) a: (Paese e luogo di destinazione) con il seguente mezzo di trasporto: Nome e indirizzo dello speditore: Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione: (1) Depennare la menzione inutile. (2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc. IV. Attestato di sanità - L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati: 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE; 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE; 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE; 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE; 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine; 6) sono stati sottoposti ai controlli organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione. - Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/493/CEE, dalla direttiva 92/48/CEE e dalla decisione 98/423/CE. Fatto a , (Luogo) il (Data) Timbro ufficiale (1) Firma dell'Ispettore ufficiale (1) (Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario) (1) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato. >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO B >SPAZIO PER TABELLA>