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Document 31998D0423

    98/423/CE: Decisione della Commissione del 30 giugno 1998 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Isole Falkland [notificata con il numero C(1998) 1850] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 190 del 4.7.1998, p. 76–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogato da 32006R1664

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/423/oj

    31998D0423

    98/423/CE: Decisione della Commissione del 30 giugno 1998 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Isole Falkland [notificata con il numero C(1998) 1850] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 190 del 04/07/1998 pag. 0076 - 0080


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1998 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Isole Falkland [notificata con il numero C(1998) 1850] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/423/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11,

    considerando che un esperto della Commissione ha effettuato un'ispezione nelle Isole Falkland per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

    considerando che le disposizioni della legislazione delle Isole Falkland in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

    considerando che nelle Isole Falkland il «Veterinary Service (VS) of the Department of Agriculture» è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente;

    considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE comprendono l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione dei requisiti relativi alla lingua o alle lingue in cui dev'essere redatto e alle qualifiche del firmatario;

    considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza;

    considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti; che occorre compilare un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva 92/48/CEE del Consiglio (2); che detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione del VS alla Commissione; che il VS è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle pertinenti disposizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE;

    considerando che il VS ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento o la registrazione degli stabilimenti, delle navi officina, dei depositi frigoriferi e delle navi congelatrici;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il «Veterinary Service (VS) of the Department of Agriculture» è l'autorità competente nelle Isole Falkland per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

    Articolo 2

    I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Isole Falkland devono rispondere alle seguenti condizioni:

    1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

    2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina, depositi frigoriferi riconosciuti e navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;

    3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «ISOLE FALKLAND» e il numero di riconoscimento dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o di registrazione della nave congelatrice di provenienza.

    Articolo 3

    1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1 è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

    2. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del VS, nonché il sigillo ufficiale del VS, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture che figurano nel certificato.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

    (2) GU L 187 del 7. 7. 1992, pag. 41.

    ALLEGATO A

    CERTIFICATO SANITARIO relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ad esclusione dei molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in qualsiasi forma, originari delle Isole Falkland e destinati alla Comunità europea

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    N. di riferimento:

    Paese/territorio speditore: ISOLE FALKLAND

    Autorità competente: «Veterinary Service (VS) of the Department of Agriculture»

    I. Identificazione dei prodotti della pesca

    - Descrizione del prodotto: della pesca o dell'acquacoltura (1)

    - specie (nome scientifico):

    - stato e tipo di trattamento (2):

    - Numero di codice (eventuale):

    - Tipo d'imballaggio:

    - Numero di colli:

    - Peso netto:

    - Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

    II. Origine dei prodotti

    Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello(degli) stabilimento(i), della(e) nave(i) officina, del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) o della(e) nave(i) congelatrice(i) registrata(e) da VS per l'esportazione verso la CE:

    III. Destinazione dei prodotti

    I prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono spediti

    da:

    (Luogo di spedizione)

    a:

    (Paese e luogo di destinazione)

    con il seguente mezzo di trasporto:

    Nome e indirizzo dello speditore:

    Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

    (1) Depennare la menzione inutile.

    (2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

    IV. Attestato di sanità

    - L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:

    1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;

    2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

    3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

    4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

    5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;

    6) sono stati sottoposti ai controlli organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.

    - Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/493/CEE, dalla direttiva 92/48/CEE e dalla decisione 98/423/CE.

    Fatto a , (Luogo) il (Data)

    Timbro ufficiale (1)

    Firma dell'Ispettore ufficiale (1)

    (Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

    (1) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

    >FINE DI UN GRAFICO>

    ALLEGATO B

    >SPAZIO PER TABELLA>

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