This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31997L0039
Commission Directive 97/39/EC of 24 June 1997 adapting to technical progress Council Directive 75/443/EEC of 26 June 1975 relating to the reverse and speedometer equipment of motor vehicles (Text with EEA relevance)
Direttiva 97/39/CE della Commissione del 24 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/443/CEE del Consiglio relativa alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 97/39/CE della Commissione del 24 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/443/CEE del Consiglio relativa alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 177 del 5.7.1997, pp. 15–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. impl. da 32009R0661
Direttiva 97/39/CE della Commissione del 24 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/443/CEE del Consiglio relativa alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 177 del 05/07/1997 pag. 0015 - 0021
DIRETTIVA 97/39/CE DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/443/CEE del Consiglio relativa alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, vista la direttiva 75/443/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore (3), in particolare l'articolo 6, considerando che la direttiva 75/443/CEE è una delle direttive particolari che devono essere osservate per conformarsi al procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva; considerando che, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE prescrivono che ciascuna direttiva particolare sia corredata di una scheda informativa contenente i punti specificati nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE inerenti alla direttiva particolare in questione, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della stessa direttiva, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione; considerando che è opportuno conformare le specifiche tecniche della presente direttiva a quelle del corrispondente regolamento ECE-ONU n. 39; considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 75/443/CEE è modificata come segue: 1) L'articolo 1 della direttiva 75/443/CEE è modificato come segue: «. . . ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili.» 2) Gli allegati della direttiva 75/443/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. A decorrere dal 1° ottobre 1997, gli Stati membri non possono: - rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale, - rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione di un veicolo, per motivi riguardanti la retromarcia e il tachimetro, se detto veicolo è conforme alle prescrizioni della direttiva 75/443/CEE, modificata dalla presente direttiva. 2. A decorrere dal 1° ottobre 1998, gli Stati membri: - non possono più rilasciare l'omologazione CE, - possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale, per un tipo di veicolo, per motivi riguardante la retromarcia e il tachimetro, se detto veicolo non è conforme alle prescrizioni della direttiva 75/443/CEE, modificata dalla presente direttiva. Articolo 3 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° ottobre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 4 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1997. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione (1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7. (3) GU n. L 196 del 26. 7. 1975, pag. 1. ALLEGATO - Dopo gli articoli viene inserito un elenco degli allegati che recita: «ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLEGATO I: Retromarcia ALLEGATO II: Tachimetro Appendice 1: Scheda informativa Appendice 2: Scheda di omologazione» - Modifiche all'allegato II: - Il punto 3 viene sostituito dal punto 3 che segue: «3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE PER UN TIPO DI VEICOLO 3.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la retromarcia e il tachimetro deve essere presentata dal costruttore. 3.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1. 3.3. Al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione deve essere presentato quanto segue: 3.3.1. un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.» - I punti 4.2.1 e 4.2.2 vengono modificati come segue: «4.2.1. Le graduazioni della scala devono essere di 1, 2, 5 o 10 km/h. I valori della velocità devono essere indicati sul quadrante secondo le modalità seguenti: 4.2.1.1. quando il valore più elevato riportato sul quadrante non è superiore a 200 km/h, i valori della velocità devono essere indicati a intervalli non superiori a 20 km/h; 4.2.1.2. quando il valore più elevato riportato sul quadrante è superiore a 200 km/h, i valori della velocità devono essere indicati a intervalli non superiori a 30 km/h. 4.2.2. Nel caso di tachimetri destinati alla vendita negli Stati membri nei quali sono adottate unità di misura del sistema imperiale e nei quali sono in vigore disposizioni transitorie conformemente all'articolo 5, il quadrante del tachimetro è graduato anche in mph (miglia all'ora) e le graduazioni della scala devono essere di 1, 2, 5 o 10 mph. I valori della velocità devono essere indicati sul quadrante a intervalli non superiori a 20 mph. 4.2.3. Non è necessario che gli intervalli dei valori della velocità siano uniformi.» - Vengono aggiunti tre nuovi punti (da 5 a 7) che recitano: «5. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE PER UN TIPO DI VEICOLO 5.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, ove opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE. 5.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2. 5.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo. 6. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI 6.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE. 7. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 7.1. Di regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.» - Vengono aggiunte le seguenti appendici 1 e 2: Appendice 1 >INIZIO DI UN GRAFICO> Scheda informativa n. ......... (*) (in conformità dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio) relativa all'omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda la retromarcia e il tachimetro (indicatore di velocità) (*) (Direttiva 75/443/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . . /. . . /CE) Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli. Qualora i sistemi, i competenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni. 0. DATI GENERALI 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): 0.2. Tipo e designazione/i commerciali/i generale/i: 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b): 0.3.1. Posizione della marcatura: 0.4. Categoria del veicolo (c): 0.5. Nome e indirizzo del costruttore: 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: 1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: 2. MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni) 2.6. Massa del veicolo carrozzato e del dispositivo di attacco nel caso di veicoli trainanti (di categorie diverse dalla categoria M1) in ordine di marcia, oppure massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria e/o il dispositivo di attacco (compresi liquido di raffreddamento, lubrificanti, combustibile, 100 % degli altri liquidi eccetto l'acqua usata, attrezzi, ruota di scorta e conducente) e, per gli autobus, massa di un membro del personale (75 kg) se il veicolo è dotato dell'apposito sedile (o) (massima e minima per ogni variante): 2.6.1. Ripartizione di tale massa fra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico granvante sul punto di aggancio (massima e minima): (*) La numerazione dei punti e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelli dell'allegato della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse. 4. TRASMISSIONE (v) 4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.): 4.5. Scatola del cambio: 4.5.3. Sistema di comando: 4.6. Rapporti di trasmissione >SPAZIO PER TABELLA> 4.7. Velocità massima del veicolo (in km/h) (w): 4.8. Tachimetro (se si tratta di un tachigrafo, indicare soltanto il marchio di omologazione) 4.8.1. Metodo di funzionamento e descrizione del meccanismo di comando: 4.8.2. Costante dello strumento: 4.8.3. Tolleranza del meccanismo di misura (conformemente al punto 2.1.3 dell'allegato II della direttiva 75/443/CEE): 4.8.4. Rapporto totale di trasmissione (conformemente al punto 2.1.2 dell'allegato II della direttiva 75/443/CEE) o dati equivalenti: 4.8.5. Diagramma della scala del tachimetro o di altre forme di visualizzazione: 6. SOSPENSIONE 6.6. Pneumatici e ruote 6.6.2. Valori massimi superiori e inferiori dei raggi di rotolamento: 6.6.2.1. Asse 1: 6.6.2.2. Asse 2: 6.6.2.3. Asse 3: 6.6.2.4. Asse 4: 6.6.3. Pressione/i dei pneumatici raccomandata dal costruttore del veicolo: .......... kPa Data, pratica >FINE DI UN GRAFICO> Appendice 2 >INIZIO DI UN GRAFICO> MODELLO Formato massimo: A4 (210 × 297 mm) SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE Timbro dell'amministrazione Comunicazione riguardante: - l'omologazione (1) - l'estensione dell'omologazione (1) - il rifiuto dell'omologazione (1) - la revoca dell'omologazione (1) di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (1) per quanto riguarda la direttiva 75/443/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . . /. . . /CE. Numero di omologazione: Motivo dell'estensione: PARTE I 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): 0.2. Tipo e designazione(i) commerciale generale: 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (1) (2): 0.3.1. Posizione della marcatura: 0.4. Categoria del veicolo (1) (3): 0.5. Nome e indirizzo del costruttore: 0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE: 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: PARTE II 1. Altre informazioni (ove opportuno): (cfr. addendum) 2. Servizio tecnico incaricato delle prove: 3. Data del verbale di prova: 4. Numero del verbale di prova: 5. Eventuali osservazioni: (cfr. addendum) 6. Luogo: 7. Data: 8. Firma: 9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità omologante, del quale si può richiedere copia. (1) Cancellare la dicitura inutile. (2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: «?» (ad es.: ABC??123???). (3) Definita nell'allegato II (A) della direttiva 70/156/CEE. Addendum alla scheda di omologazione CE n. ........ concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 75/443/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . . /. . . /CE 1. ALTRE INFORMAZIONI: 1.1. Tachimetro: 1.1.1. Mezzi di identificazione, se disponibili, e loro posizione: 5. OSSERVAZIONI (ad es.: valido per veicoli con guida a destra e a sinistra) >FINE DI UN GRAFICO>