Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0075

    Direttiva 94/75/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica la direttiva 94/4/CE e che reca misure di deroga temporanee applicabili all'Austria ed alla Germania

    GU L 365 del 31.12.1994, p. 52–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/75/oj

    31994L0075

    Direttiva 94/75/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica la direttiva 94/4/CE e che reca misure di deroga temporanee applicabili all'Austria ed alla Germania

    Gazzetta ufficiale n. L 365 del 31/12/1994 pag. 0052 - 0052
    edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 3 pag. 0009
    edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 3 pag. 0009


    DIRETTIVA 94/75/CE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 che modifica la direttiva 94/4/CE e che reca misure di deroga temporanee applicabili all'Austria ed alla Germania

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato di adesione del 1994, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 e l'atto di adesione del 1994, in particolare l'articolo 151, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che in data 5 settembre 1994 la Repubblica d'Austria ha chiesto di fruire di una misura di deroga ispirata a quella applicabile, a partire dal 1o aprile 1994, alla Repubblica federale di Germania, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 94/4/CE del Consiglio, del 14 febbraio 1994, che modifica le direttiva 69/169/CEE e 77/388/CEE e aumenta il livello delle franchigie per i viaggiatori provenienti da paesi terzi e dei limiti per gli acquisti in franchigia effettuati da viaggiatori intracomunitari (1);

    considerando che tale domanda mira in particolare a mantenere, fino al 1o gennaio 1998, il limite attualmente applicabile in Austria all'importazione di merci da parte di viaggiatori che entrano nel suo territorio attraverso una frontiera terrestre che la collega con paesi diversi dagli Stati membri e dai membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA);

    considerando che occorre tener conto delle difficoltà economiche che possono essere causate in Austria dal livello delle franchigie, nel traffico di viaggiatori in questione;

    considerando che occorre peraltro evitare distorsioni della concorrenza derivanti dall'applicazione di limiti differenti in occasione dell'attraversamento delle frontiere esterne che collegano la Comunità a paesi non membri dell'EFTA; che è importante che la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria applichino un limite di identico importo per l'importazione di merci sui rispettivi territori da parte di viaggiatori provenienti da detti paesi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 94/4/CE è sostituito dal testo seguente:

    «2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria sono autorizzate a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva, non oltre il 1o gennaio 1998, per le merci importate dai viaggiatori che entrano nel territorio tedesco o nel territorio austriaco attraverso una frontiera terrestre che li collega a paesi diversi dagli Stati membri o dai membri dell'EFTA oppure, se del caso, nel corso della navigazione costiera in provenienza da tali paesi.

    Tuttavia, questi Stati membri applicano alle importazioni effettuate dai viaggiatori di cui al comma precedente una franchigia non inferiore a 75 ecu, a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di adesione del 1994.»

    Articolo 2

    1. Con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione del 1994, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva alla data di entrata in vigore di questo. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tutte le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore alla stessa data del trattato di adesione del 1994.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

    Per il Consiglio Il Presidente H. SEEHOFER

    (1) GU n. L 60 del 3. 3. 1994, pag. 14.

    Top