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Document 31994D0953
94/953/EC: Commission Decision of 20 December 1994 amending for the third time Council Directive 91/68/EEC on animal health conditions governing intra-Community trade in ovine and caprine animals
94/953/CE: Decisione della Commissione del 20 dicembre 1994 recante terza modifica della direttiva 91/68/CEE del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini
94/953/CE: Decisione della Commissione del 20 dicembre 1994 recante terza modifica della direttiva 91/68/CEE del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini
GU L 371 del 31.12.1994, p. 14–14
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94/953/CE: Decisione della Commissione del 20 dicembre 1994 recante terza modifica della direttiva 91/68/CEE del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini
Gazzetta ufficiale n. L 371 del 31/12/1994 pag. 0014 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 64 pag. 0234
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 64 pag. 0234
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1994 recante terza modifica della direttiva 91/68/CEE del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (94/953/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (1), modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati su cui si fonda l'Unione europea in particolare l'allegato A, capitolo I, sezione II, punt 2) i), considerando che l'allegato A, capitolo I, sezione II, punto 2) i) della direttiva 91/68/CEE prevede che negli Stati membri o regioni riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) devono essere effettuati, a livello di azienda, controlli per sorteggio intesi a dimostrare che detti Stati membri o regioni soddisfano sempre le condizioni richieste; considerando che in seguito al riesame di tale disposizione, da effettuare prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione, occorre prevedere diversi controlli per sorteggio a partire dal secondo anno successivo alla concessione della qualifica agli Stati membri o alle regioni; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il testo dell'allegato A, capitolo I, sezione II, punto 2) i) della direttiva 91/68/CEE è sostituito dal testo seguente: «i) - il primo anno successivo al riconoscimento dello Stato membro o della regione come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis), controlli per sorteggio, praticati a livello dell'azienda o del macello, dimostrano, con un tasso di certezza del 99 %, che meno dello 0,2 % delle aziende sono contaminate oppure almeno il 10 % degli ovini e caprini di più di sei mesi sono stati sottoposti a prove con esito negativo, praticate conformemente all'allegato C; - annualmente, a partire dal secondo anno successivo al riconoscimento dello Stato membro o della regione come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis), controlli per sorteggio, praticati a livello dell'azienda o del macello, dimostrano, con un tasso di certezza del 95 %, che meno dello 0,2 % delle aziende sono contaminate oppure almeno il 5 % degli ovini e caprini di più di sei mesi sono stati sottoposti a prove con esito negativo, praticate conformemente all'allegato C; - le disposizioni previste dai primi due trattini possono essere modificate in base alla procedura di cui all'articolo 15.» Articolo 2 La presente decisione prende effetto a decorrere dal 1o gennaio 1995. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19.