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Document 31992R3830

    Regolamento (CEE) n. 3830/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, relativo alla soppressione dei diritti doganali e degli elementi fissi negli scambi tra la Comunità a dieci e la Spagna, ed all'applicazione da parte della Spagna dei diritti della tariffa doganale comune negli scambi con i paesi terzi, a partire dal 1ºgennaio 1993

    GU L 387 del 31.12.1992, p. 46–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3830/oj

    31992R3830

    Regolamento (CEE) n. 3830/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, relativo alla soppressione dei diritti doganali e degli elementi fissi negli scambi tra la Comunità a dieci e la Spagna, ed all'applicazione da parte della Spagna dei diritti della tariffa doganale comune negli scambi con i paesi terzi, a partire dal 1ºgennaio 1993

    Gazzetta ufficiale n. L 387 del 31/12/1992 pag. 0046 - 0046
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 47 pag. 0064
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 47 pag. 0064


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3830/92 DELLA COMMISSIONE del 28 dicembre 1992 relativo alla soppressione dei diritti doganali e degli elementi fissi negli scambi tra la Comunità a dieci e la Spagna, ed all'applicazione da parte della Spagna dei diritti della tariffa doganale comune negli scambi con i paesi terzi, a partire dal 1o gennaio 1993

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 75, paragrafo 4,

    considerando che l'atto di adesione prevede la possibilità di sopprimere i diritti doganali e gli altri elementi applicabili ai prodotti agricoli che formino oggetto di scambi tra la Spagna e la Comunità a dieci; che le stesse disposizioni permettono un ravvicinamento accelerato dei diritti doganali applicati in Spagna alla tariffa doganale comune; che la stessa norma si applica, ai sensi dell'articolo 78 dell'atto, per la riduzione - in Spagna - degli elementi fissi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione;

    considerando che la Spagna ha presentato domande in tal senso;

    considerando che la realizzazione di un mercato unico senza frontiere interne dal 1o gennaio 1993 rende necessaria la soppressione totale dei diritti doganali e degli altri elementi applicabili negli scambi intracomunitari tra la Comunità a dieci e la Spagna e l'applicazione di identici diritti doganali all'importazione negli scambi con i paesi terzi;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. A partire dal 1o gennaio 1993:

    - la Spagna sopprime, negli scambi con la Comunità a dieci, per i prodotti sottoposti ad organizzazioni comuni di mercato, i diritti doganali e gli elementi fissi destinati a proteggere l'industria di trasformazione;

    - vengono soppressi i diritti doganali e gli elementi fissi destinati a proteggere l'industria di trasformazione che la Comunità a dieci applica nei confronti delle importazioni provenienti dalla Spagna.

    2. A partire dal 1o gennaio 1993, la Spagna applica, negli scambi con i paesi terzi, i diritti doganali che vengono applicati dalla Comunità a dieci.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

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