EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1534

Regolamento (CEE) n. 1534/91 del Consiglio, del 31 maggio 1991, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni

GU L 143 del 7.6.1991, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1534/oj

31991R1534

Regolamento (CEE) n. 1534/91 del Consiglio, del 31 maggio 1991, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni

Gazzetta ufficiale n. L 143 del 07/06/1991 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 2 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 2 pag. 0003


REGOLAMENTO (CEE) N. 1534/91 DEL CONSIGLIO del 31 maggio 1991 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 87,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato può essere dichiarato inapplicabile, a norma del paragrafo 3 dello stesso articolo, a categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate che soddisfino alle condizioni stabilite nello stesso paragrafo 3;

considerando che le modalità d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato devono essere stabilite con un regolamento in base all'articolo 87 del trattato;

considerando che la cooperazione tra le imprese nel settore delle assicurazioni è, entro certi limiti, auspicabile per il corretto funzionamento del settore e nel contempo per tutelare i diritti dei consumatori;

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (4), consente alla Commissione di esercitare uno stretto controllo sui problemi relativi alle concentrazioni in tutti i settori, compreso il settore delle assicurazioni;

considerando che le esenzioni in forza dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato non possono essere tali da pregiudicare le disposizioni comunitarie e nazionali che tutelano i diritti dei consumatori in questo settore;

considerando che gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che contribuiscono al raggiungimento di tal fine possono, nella misura in cui ricadono nel divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato, esserne esentati a determinate condizioni; che ciò vale in particolare per accordi, decisioni e pratiche concordate riguardanti tariffe di premi comuni di rischio basate esclusivamente su statistiche collettive o sul numero di sinistri, condizioni generali di assicurazione comuni, la copertura in comune di certi tipi di rischi, il regolamento dei sinistri, la sperimentazione e riconoscimento di sistemi di sicurezza e i registri sui rischi aggravati e i relativi sistemi d'informazione;

considerando che, dato il gran numero di notifiche effettuate a norma del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (5), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, è opportuno, al fine di facilitare l'assolvimento del suo compito, conferire alla Commissione il potere di dichiarare, mediante regolamento, inapplicabili a talune categorie di tali accordi, decisioni e pratiche concordate le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato;

considerando che occorre precisare le condizioni alle quali la Commissione potrà esercitare tale potere, in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri;

considerando che nell'esercizio di tale potere la Commissione terrà conto non solo del pericolo dell'eliminazione della concorrenza su una parte sostanziale del mercato comune e di eventuali vantaggi per gli assicurati risultanti dagli accordi, ma anche del pericolo che la proliferazione di clausole vessatorie nonché l'utilizzazione di società di comodo comporterebbero per gli assicurati stessi;

considerando che la tenuta di registri e l'utilizzazione di informazioni sui rischi aggravati dovranno garantire l'adeguata tutela della riservatezza;

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento n. 17, la Commissione può disporre che una decisione adottata ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato si applichi con effetto retroattivo; che è opportuno conferire alla Commissione il potere di emanare regolamenti le cui disposizioni abbiano il medesimo effetto;

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento n. 17, accordi, decisioni e pratiche concordate possono essere esentati dal divieto, mediante decisione della Commissione, in particolare se sono modificati in modo da soddisfare alle condizioni per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato; che è opportuno che la Commissione possa esentare analogamente, mediante regolamento, tali accordi, decisioni e pratiche concordate qualora siano modificati in modo da rientrare in una delle categorie definite mediante un regolamento di esenzione;

considerando che non può escludersi che in un caso particolare non siano soddisfatte le condizioni elencate nell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato; che la Commissione deve avere la facoltà di disciplinare tali casi a norma del regolamento n. 17 con decisione avente effetto per il futuro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

1. Fatta salva l'applicazione del regolamento n. 17, la Commissione può dichiarare, mediante regolamento ed in conformità all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, che l'articolo 85, paragrafo 1 non è applicabile a categorie di accordi tra imprese, di decisioni di associazioni di imprese e di pratiche concordate nel settore delle assicurazioni, che abbiano ad oggetto la cooperazione per:

a) la determinazione in comune di tariffe di premi di rischio basate su statistiche collettive o sul numero di sinistri;

b) l'elaborazione di condizioni generali di assicurazione;

c) la copertura in comune di certi tipi di rischi;

d) il regolamento dei sinistri;

e) la sperimentazione e il riconoscimento di sistemi di sicurezza;

f) l'uso di registri e sistemi di informazione sui rischi aggravati, fatta salva l'osservanza della tutela della riservatezza.

2. Il regolamento della Commissione di cui al paragrafo 1 deve comprendere una definizione delle categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate cui si applica e precisare in particolare:

a) le restrizioni o le clausole che possono o che non possono figurare negli accordi, nelle decisioni e nelle pratiche concordate;

b) le clausole che devono figurare negli accordi, nelle decisioni e nelle pratiche concordate o le altre condizioni che devono essere soddisfatte. Articolo 2

Un regolamento adottato in forza dell'articolo 1 è adottato per una durata limitata.

Esso può essere abrogato o modificato, quando le circostanze si sono modificate relativamente ad un elemento che è stato essenziale per la sua adozione; in tal caso, è previsto un periodo per l'adattamento degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate contemplati dal regolamento anteriore. Articolo 3

Un regolamento adottato in forza dell'articolo 1 può disporre che esso si applichi con effetto retroattivo agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che, il giorno dell'entrata in vigore del regolamento, avrebbero potuto beneficiare di una decisione con effetto retroattivo in applicazione dell'articolo 6 del regolamento n. 17. Articolo 4

1. Un regolamento adottato in forza dell'articolo 1 può disporre che il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applichi, per il periodo in esso stabilito, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate esistenti alla data del 13 marzo 1962 che non soddisfano alle condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3:

- se sono modificati entro sei mesi dall'entrata in vigore di detto regolamento in modo da soddisfare a dette condizioni secondo le disposizioni del regolamento stesso e

- se le modifiche sono portate a conoscenza della Commissione nel termine fissato da detto regolamento.

Il primo comma si applica parimenti agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate esistenti alla data dell'adesione dei nuovi Stati membri, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato in conseguenza dell'adesione e che non soddisfano alle condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3.

2. Il paragrafo 1 si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che, a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 17, dovevano essere notificati anteriormente al 1° febbraio 1963, solo se la notificazione è stata effettuata prima di tale data.

Il paragrafo 1 si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate, esistenti alla data di adesione dei nuovi Stati membri, che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato, in conseguenza dell'adesione e che dovevano essere notificati entro sei mesi dalla data dell'adesione, a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 25 del regolamento n. 17, solo se la notificazione è stata effettuata entro tale termine.

3. Il beneficio delle disposizioni adottate a norma del paragrafo 1 non può essere fatto valere nelle vertenze pendenti alla data dell'entrata in vigore di un regolamento adottato in forza dell'articolo 1, né può essere fatto valere per motivare una domanda di risarcimento dei danni nei confronti di terzi. Articolo 5

Quando intende adottare un regolamento, la Commissione ne pubblica il progetto per consentire a tutte le persone ed a tutti gli organismi interessati di presentare osservazioni entro un termine da essa fissato, che non può essere inferiore ad un mese. Articolo 6

1. La Commissione consulta il comitato consultivo in materia d'intese e di posizioni dominanti:

a) prima di pubblicare un progetto di regolamento,

b) prima di adottare un regolamento.

2. Si applicano i paragrafi 5 e 6 dell'articolo 10 del regolamento n. 17, relativi alla consultazione del comitato consultivo, fermo restando che le riunioni con la Commissione avranno luogo non prima che sia trascorso almeno un mese dall'invio della convocazione. Articolo 7

Se la Commissione constata d'ufficio o su richiesta di uno Stato membro o di persone fisiche o giuridiche facenti valere un interesse legittimo che, in un caso determinato, accordi, decisioni o pratiche concordate, previsti in un regolamento adottato in forza dell'articolo 1, hanno tuttavia taluni effetti incompatibili con le condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, esso può, revocando il beneficio dell'applicazione di tale regolamento, prendere una decisione in conformità degli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17 senza che sia necessaria la notificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento n. 17. Articolo 8

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, al più tardi sei anni dopo l'entrata in vigore del regolamento della Commissione di cui all'articolo 1, una relazione sul funzionamento del presente regolamento, corredata di qualsiasi proposta di modifica del presente regolamento che appaia necessaria in base all'esperienza acquisita. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 maggio 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

A. BODRY (1) GU n. C 16 del 23. 1. 1990, pag. 13. (2) GU n. C 260 del 15. 10. 1990, pag. 57. (3) GU n. C 182 del 23. 7. 1990, pag. 27. (4) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1. (5) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

Top