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Document 31980L0368

Undicesima direttiva 80/368/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1980, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Esclusione dei dipartimenti francesi d'oltremare dal campo d'applicazione della direttiva 77/388/CEE

GU L 90 del 3.4.1980, p. 41–41 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/368/oj

31980L0368

Undicesima direttiva 80/368/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1980, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Esclusione dei dipartimenti francesi d'oltremare dal campo d'applicazione della direttiva 77/388/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 090 del 03/04/1980 pag. 0041 - 0041
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0003
edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0120
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0125
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0125


UNDICESIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 marzo 1980 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Esclusione dei dipartimenti francesi d'oltremare dal campo d'applicazione della direttiva 77/388/CEE (80/368/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 227, paragrafo 2, terzo comma, del trattato le istituzioni della Comunità sono tenute a vigilare, nel quadro delle procedure contemplate dal trattato, a che sia consentito lo sviluppo economico e sociale dei dipartimenti francesi d'oltremare;

considerando che, conformemente alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 10 ottobre 1978 nella causa 148/77, le disposizioni del trattato e del diritto derivato sono applicabili ai dipartimenti francesi d'oltremare, salvo decisione delle istituzioni comunitarie che adottino provvedimenti specifici rispondenti alle condizioni economiche e sociali di tali dipartimenti;

considerando che, per motivi attinenti alla loro situazione geografica, economica e sociale, occorre escludere i dipartimenti francesi d'oltremare dal campo d'applicazione del regime comune di imposta sul valore aggiunto, stabilito dalla direttiva 77/388/CEE (1);

considerando che l'applicazione della presente direttiva non comporta nessuna modifica delle disposizioni legislative degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE è aggiunto il seguente trattino:

«- Repubblica francese: - Dipartimenti d'oltremare.».

Articolo 2

La presente direttiva è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 1979.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA (1)GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

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