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Document 31978R0352

    Regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate

    GU L 50 del 22.2.1978, p. 1–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1306

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/352/oj

    31978R0352

    Regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate

    Gazzetta ufficiale n. L 050 del 22/02/1978 pag. 0001 - 0002
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0173
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 20 pag. 0102
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0173
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0249
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0249


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 352/78 DEL CONSIGLIO

    del 20 febbraio 1978

    relativo all ' assegnazione delle cauzioni , fideiussioni o garanzie costituite nell ' ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2788/72 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 2 , paragrafo 2 e l ' articolo 3 , paragrafo 2 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) ,

    considerando che i regolamenti comunitari prevedono la costituzione di varie cauzioni su operazioni inerenti a prodotti agricoli ; che occorre stabilire a chi debbano essere assegnate dette cauzioni nel caso in cui siano incamerate ;

    considerando che , nella maggioranza dei casi in cui le cauzioni sono incamerate , il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ( FEAOG ) subisce un danno finanziario sia per aver finanziato un ' operazione per la quale l ' operatore non ha adempiuto i propri obblighi , sia perché il mancato adempimento degli obblighi da parte dell ' operatore stesso comporta ulteriori spese a carico del FEAOG ; che è pertanto opportuno risarcire tale danno deducendo dalle spese del FEAOG le cauzioni incamerate ;

    considerando che è tuttavia opportuno prevedere che le cauzioni che non coprono il rischio di perdite finanziarie a carico del FEAOG siano incamerate dagli Stati membri ;

    considerando che è opportuno che le cauzioni incamerate nell ' ambito di operazioni di aiuto alimentare siano dedotte dalle apposite spese per aiuto alimentare ;

    considerando che è inoltre opportuno che le cauzioni incamerate nell ' ambito di determinate operazioni siano dedotte dalle spese corrispondenti al tipo di operazioni in causa ;

    considerando che norme equivalenti sono attualmente in vigore in taluni settori e che occorre pertanto abrogarle ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    1 . Il presente regolamento si applica alle cauzioni , alle fideiussioni o alle garanzie costituite a norma delle disposizioni adottate nell ' ambito della politica agricola comune , in appresso denominate " cauzioni " .

    2 . Il presente regolamento non si applica tuttavia alle cauzioni costituite :

    a ) per il rilascio di titoli di esportazione o di importazione con o senza fissazione anticipata ,

    b ) nell ' ambito di gare , esclusivamente per garantire la serietà delle offerte da parte dei concorrenti ,

    c ) per garantire il pagamento di un diritto che costituisca una risorsa propria delle Comunità a norma della decisione 70/243/CECA , CEE , Euratom ( 4 ) , quando l ' importo di tale diritto sia già stato accertato ai sensi dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 2891/77 ( 5 ) e messo a disposizione della Commissione .

    Articolo 2

    1 . Le cauzioni di cui all ' articolo 1 , una volta incamerate , vengono integralmente dedotte dalle spese del FEAOG dai servizi o organismi pagatori degli Stati membri .

    2 . Tuttavia , le cauzioni incamerate nell ' ambito di operazioni di aiuto alimentare sono dedotte dalle apposite spese per aiuto alimentare dai servizi o organismi pagatori degli Stati membri .

    Articolo 3

    1 . Le cauzioni di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , son dedotte :

    a ) dalle apposite spese per restituzioni , se l ' operazione effettuata o prevista per la quale la cauzione è stata costituita verte su uno scambio con un paese terzo ,

    b ) dalle apposite spese per interventi , negli altri casi .

    2 . Se le spese a carico del FEAOG sono determinate mediante conti , le cauzioni di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , vengono registrate a credito di tali conti .

    Articolo 4

    L ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 2306/70 del Consiglio , del 10 novembre 1970 , relativo al finanziamento delle spese d ' intervento sul mercato interno nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 6 ) e l ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 786/69 del Consiglio , del 22 aprile 1969 , relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nel settore dei grassi ( 7 ) sono abrogati .

    Articolo 5

    Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Esso si applica alle cauzioni incamerate a decorrere dal 1 * gennaio 1978 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addi 20 febbraio 1978 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Per HAEKKERUP

    ( 1 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .

    ( 2 ) GU n . L 295 del 30 . 12 . 1972 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . C 125 dell ' 8 . 6 . 1976 , pag . 34 .

    ( 4 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 19 .

    ( 5 ) GU n . L 336 del 27 . 12 . 1977 , pag . 1 .

    ( 6 ) GU n . L 249 del 17 . 11 . 1970 , pag . 4 .

    ( 7 ) GU n . L 105 del 2 . 5 . 1969 , pag . 1 .

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