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Document 31976L0895

Direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli

GU L 340 del 9.12.1976, p. 26–31 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrogato da 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/895/oj

31976L0895

Direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 340 del 09/12/1976 pag. 0026 - 0031
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 7 pag. 0206
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 16 pag. 0179
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 7 pag. 0206
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 11 pag. 0084
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 11 pag. 0084


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1976

che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli

( 76/895/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che la produzione vegetale riveste grande importanza per la Comunità economica europea ;

considerando che il rendimento di detta produzione è costantemente compromesso da organismi novici dei regni animale o vegetale e da virus ;

considerando che è assolutamente necessario proteggere i vegetali da detti organismi , non soltanto per evitare una diminuzione delle rese , ma anche per accrescere la produttività dell ' agricoltura ;

considerando che l ' impiego di antiparassitari chimici è uno dei mezzi più importanti per proteggere i vegetali e i prodotti vegetali dall ' azione dei detti organismi novici ;

considerando tuttavia che questi prodotti antiparassitari , essendo in genere sostanze tossiche o preparati con effetti pericolosi , non hanno sulla produzione vegetale soltanto incidenze favorevoli ;

considerando che numerosi di tali antiparassitari o prodotti della loro metabolizzazione o degradazione possono avere effetti novici per i consumatori di prodotti vegetali ;

considerando che detti antiparassitari non dovrebbero essere utilizzati in condizioni tali da rappresentare un pericolo per la salute umana o degli animali ;

considerando che in alcuni Stati membri esistono metodi divergenti per prevenire tale pericolo , e che parecchi di tali Stati hanno fissato livelli differenti per le quantità massime di residui di talune antiparassitari sui e nei vegetali e prodotti vegetali trattati , livelli che devono essere rispettati nella fase di circolazione di tali prodotti ;

considerando che le disparità tra gli Stati membri circa le quantità massime ammissibili di residui di antiparassitari possono contribuire alla creazione di ostacoli agli scambi e quindi intralciare la libera circolazione delle merci all ' interno della Comunità ; che per tal motivo occorre fissare alcune quantità massime che possono essere applicate dagli Stati membri ;

considerando che , nel fissare tali quantità massime , è necessario conciliare le esigenze della produzione vegetale con la necessità di proteggere la salute umana e degli animali ;

considerando che , in un primo momento occorre fissare dette quantità massime per i residui du taluni antiparassitari sugli e negli ortofrutticoli , tenendo conto del fatto che tali prodotti sono in genere destinati all ' alimentazione umana e , occasionalmente , all ' alimentazione degli animali ; che tali quantità massime devono costituire il livello più basso possibile ;

considerando che è necessario accisurare la libera circolazione in tutta la comunità dei prodotti contenenti residui di taluni antiparassitari in quantità inferiore o pari alle quantità massime fissate nell ' allegato II ; che occorre , nel contempo , permette agli Stati membri di autorizzare in modo non discriminatorio , nei casi che essi ritengono giustificati , le circolazione sul loro territorio di prodotti contenenti residui di taluni antiparassitari in quantità superiore a tali quantità massime , fissando o non contenuti massimi per tali prodotti ;

considerando che non è necessario applicare le disposizioni previste dalle presente direttiva agli ortofrutticoli destinati all ' esportazione verso i paesi terzi ;

considerando tuttavia che le quantità fissate nell ' allegato . Il possono risultare improvvisamente pericolose per la salute umana o degli animali ; che è quindi necessario , in tal caso , permettere agli Stati membri di ridurre provvisoriamente tali quantità ;

considerando che in tal caso è opportuno instaurare una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito del comitato fitosanitario permanente ;

considerando che gli Stati membri , ove fissino quantità massime per i prodotti immessi in circolazione sul loro territorio , debbono verificarne l ' osservanza attraverso controlli ufficiali effettuati almeno mediante sondaggi ;

considerando che in tal caso i controlli ufficiali debbono essere effettuati secondo modalità per il prelievo di campioni e metodi di analisi comunitari ;

considerando che la fissazione delle modalità per il prelievo dei campioni e dei metodi d ' analisi è una misura di esecuzione a carattere tecnico-scientifico ; che , per agevolarne l ' adozione , occorre prevedere che le norme concernenti i prelievi e le analisi saranno stabilite secondo una procedura che istituisca una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente ;

considerando che le modifiche degli allegati dato il carattere essenzialmente tecnico degli stessi , devono essere agevolate mediante una procedura rapida ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva riguarda i prodotti destinati all ' alimentazione umana o , sia pure occasionalmente , a quella degli animali , compresi nelle voci della tariffa doganale comune riportate all' allegato I , laddove su o in tali prodotti si trovino residui di antiparassitari elencati nell ' allegato II .

Articolo 2

1 . Ai sensi della presente direttiva sono residui di antiparassitari i resti ultimi e degli eventuali prodotti tossici della loro metabolizzazione o degradazione enumerati nell ' allegato II , presenti sui o nei prodotti di cui all ' articolo 1 .

2 . Ai sensi della presente direttiva , per immissione in circolazione si intende qualsiasi consegna a titolo oneroso o gratuito dei prodotti previsti all ' articolo 1 , dopo il raccolto .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri non possono vietare o ostacolare l ' immissione in circolazione sul loro territorio dei prodotti di cui all ' articolo 1 a motivo della presenza di residui di antiparassitari , se la quantità di questi residui non eccede le quantità massime fissate nell ' allegato II .

2 . Gli Stati membri possono , nei casi che ritengono giustificati , autorizzare sul loro territorio l ' immissione in circolazione dei prodotti di cui all ' articolo 1 contenenti residui di antiparassitari in quantità superiore a quelle fissate nell ' allegato II .

3 . Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione dell ' applicazione date ai paragrafi 1 e 2 .

Articolo 4

1 . Qualora uno Stato membro ritenga che una quantità massima fissata all ' allegato II presenti un pericolo per la salute umana o per quella degli animali diversi dagli organismi novici , può ridurla provvisoriamente per il proprio territorio . In questo caso , esso comunica senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottare corredandole di una relazione sulle motivazioni .

2 . Secondo la procedura prevista all ' articolo 8 , viene deciso se le quantità massime indicate all ' allegato II devono essere modificate . Fino a quando il Consiglio o la commissione non addotino in proposito una decisione secondo la suddetta procedura , lo Stato membro può mantenere le misu da esso poste in applicazione .

Articolo 5

Fatte salve le disposizioni dell ' articolo 4 , il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione , adotta le modifiche da apportare agli ellegati . Per tali modifiche si tiene conto in particolare della stato delle conoscenze tecniche e scientifiche , nonchù dei bisogni sanitari e agricoli .

Articolo 6

1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchù l ' osservanza delle quantità massime , fissate a norma delle presente direttiva , venga controllata ufficialmente tramite sondaggi .

2 . Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchù , qualora i prodotti indicati all ' articolo 1 vengano sottoposti al controllo previsto al paragrafo 1 , il prelevio dei campioni e le analisi qualitative e quantitative dei residui si antiparassitari siano effettuati secondo modalità e metodi stabiliti in conformità della procedura di cui all ' articolo 7 .

Articolo 7

1 . Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato fitosanitario permanente , istituito con decisione 76/894/CEE ( 1 ) , in appresso denominato « comitato » , è immediatamente consultato dal presidente , su iniziativa di quest ' ultimo o su richiesta di una Stato membro .

2 . In seno al comitato , ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 149 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .

3 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in base all ' urgenza dei problemi in esame . Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantuno voti .

4 . La Commissione adotta le misure e ne assicura l ' immediata applicazione , se sono conformi al parere del comitato . Se non sono conformi al parere del comitato o in nancanza di un parere , La Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata .

Se il Consiglio non procede all ' adozione di misure entro tra mesi dalla data di presentazione della suddetta proposta , la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l ' immediata applicazione , tranne nel caso in cui il Consiglio si cui pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure .

Articolo 8

1 . Nei casi in cui si la riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato è immediatamente consultato dal suo presidente , su iniziativa di quest ' ultimo , o su richiesta di uno Stato membro .

2 . In senso al comitato , ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .

3 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro il termine di due giorni . Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantuno voti .

4 . La Commissione adotta le misure e ne assicura l ' immediata applicazione , se sono conformi al parere del comitato . Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere , la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata .

Se il Consiglio non procede all ' adozione di misure entro quindici giorni dalla data di presentazione della suddetta proposta , la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l ' immediata applicazione , tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure .

Articolo 9

La presente direttiva non si applica ai prodotti di cui all ' articolo 1 per i quali sia stata provata , almeno mediante un ' indicazione adeguata , che sono destinati all ' esportazione verso i paesi terzi .

Articolo 10

La presente direttiva senza pregiudizio delle disposizioni della Comunità relative alle norme comuni di qualità per gli ortofrutticoli .

Articolo 11

Gli Stati mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 23 novembre 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

A.P.L.M.M . van der STEE

( 1 ) GU n . C 97 del 28 . 7 . 1969 , pag . 35 .

( 2 ) GU n . C 40 del 25 . 3 . 1969 , pag . 4 .

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti contemplati all ' articolo 1

Numero della tariffa doganale comune * Designazione dei prodotti *

07.01 B * Cavoli , freschi o refrigerati *

07.01 C * Spinaci , freschi o refrigerati *

07.01 D * Insalate , comprese le indivie e le cicorie , fresche o refrigerate *

07.01 E Bietole da costa e cardi , freschi o refrigerati *

09.01 F * Legumi da granella , sgranati o in baccello , freschi o refrigerati *

07.01 G * Carote , navoni , barbatietole da insalata , salsefrica o barba di becco ; sedani-rape , ravanelli e altri simili radici commestibili , freschi o refrigerati *

07.01 H * Cipolle , scalogni e agli , freschi o refrigerati *

07.01 IJ * Porri e altri agliacei , freschi o refrigerati *

07.01 K * Asparagi , freschi o refrigerati *

07.01 L * Carciofi , freschi o refrigerati *

07.01 M * Pomodori , freschi o refrigerati *

07.01 N * Olive , fresche o refrigerate *

07.01 O * Capperi , freschi o refrigerati *

07.01 P * Cetrioli e cetriolini , freschi o refrigerati *

07.01 Q * Funghi e tartufi , freschi o refrigerati *

07.01 R * Finocchi , freschi o refrigerati *

07.01 S * Pimenti o peperoni dolci , freschi o refrigerati *

07.01 T * Altri ortaggi e piante mangerecce , freschi o refrigerati *

ex 07.02 * ortaggi e piante mangerecce , non cotti , congelati *

ex 08.01 * Datteri , banane , ananassi , manghi mangoste avocadi , guaiave , noci di cocco , noci del Brasile , noci di acagiù ( o di anacardio ) , freschi ( 1 ) , senza guscio o decorticati *

ex 08.02 * Agrumi , freschi ( 1 ) *

ex 08.03 * Fichi , freschi ( 1 ) *

ex 08.04 * Uve , fresche ( 1 )

ex 08.05 * Frutta a giusco ( escluse quelle della voce n . 08.01 ) , fresche ( 1 ) , sgusciate o decorticate *

08.06 * Mele , pere e cotogne fresche ( 1 ) *

08.07 * Frutta con nocciolo , fresche ( 1 ) *

08.08 * Bacche fresche ( 1 ) *

08.09 * Altre frutta fresche ( 1 ) *

ex 08.10 * Frutta non cotte , congelate , senza aggiunta di zuccheri *

( 1 ) Le frutta refrigerate sono da classificare come frutta fresche .

ALLEGATO II

Elenco dei residui di antiparassitari e delle loro quantità massime

N . CEE ( 1 ) * Residui di antiparassitari * Denominazione usuale * Denominazione chimica * Quantità massime ( in mg/kg ( ppm ) ) *

- * amitrol * 3 - ammino-1,2,4-triazole * Zero ( 2 ) *

- * aramite * 2 -( 4-terubutilfenossi )-1-metiletil-solfito e 2-cloroetil-solfito * zero ( 2 ) *

- * atrazin * 2-cloro-4-etilammino-6-isopropilammino-1-3,5 - triazina * 1,0 *

15/60 * azinphos-etile * 0,0-dietil S - [ ( 4-oxo-3 H-1,2,3,-benzotriazin-3-il )-metil ]- ditiofosfato * isolato o combinato : zero ( 2 ) : ortaggi-radici ma esclusi i sedati-rape *

15/42 * azinphos-metile * 0,0-dimetil-S -[ ( 4-oxo-3 H-1,2,3-benzotriazin-3-il )-metil ]-ditiofasfato * 0,4 : altri prodotti *

6/20 * barban * ( 4-cloro-but-2-in-il ) -N - ( 3-cloro-fenil )-carbammato * 0,1 *

609*21 * binapacryl * [ 6 -( 1-metil-propil ) -2,4-dinitro-fenil ]-3,3 dimetil-acrilato * zero ( 2 ) : carote *

* * * 0,3 : altri prodotti *

- * Captano * N -( triclorometiltio ) cicloexene-1,2-dicarbossimide * 15,0 *

6/11 * carbaryl * N-metil-1-naftil-carbammato - 2,5 : albicocche , mele , pere , pesche , uve , prugne , insalate , cavoli *

* * * 1,2 : altri prodotti *

620/6 * clorbenzide * ( 4-cloro-benzil )- ( 4-cloro-fenil )-solfuro * 1,5 *

620/4 * clorofenson * ( 4-cloro-fenil )-4-cloro-benzol-solfonato * 1,5 *

- * clorobenzilato * 4,4-dicloroetibenzilato * 1,5 *

6/22 * chloroxuron * 3-[4(4-(4-cloro-fenosssi )-fenil ]-1,1-dimetil-urea * 0,2 *

15/33 * demeton-S-metile * 0,0-dimetil-S - ( 2-etiltio-etil )-monotiofosfato * isolato o combinato : zero ( 2 ) : carote *

15/49 * oxydemeton-metile * 0,0-dimetil-S -( 2 - etil-solfini-etil )-monotio-fosfato *0,4 : altri prodotti ( calcolato in dameton-S-metil solfato ) *

- * demeton-S-metile-solfone * tiofosfato di 0,0-dimetile e di S-etisolfonil-etile * *

6/19 * diallat * S -( 2,3-dicloro-allil ) N,N-diisopropil-monotio-carbammato * 0,05 *

607/24 * diclorprop * acido 2 -( 2,4-dicloro-fenosssi ) propionico * 0,05 *

15/55 * dimetoato * 0,0-dimetil-S - ( N-metil-carbamoil-metil)-ditiofosfato * 1,5 ( 3 ) *

- * ometoato * tiofosfato di 0,0-dimetile e S - ( N-metil-carbamoil-metile ) * 0,4 *

609/23 * dinoseb * 6 -( 1-metil-propil )-2,4-dinitro - fenolo * 0,05 *

- * dodin * acetato di N-dodecil-guanidina * 1,0 : frutta * *

* * * zero ( 2 ) : altri prodotti *

602/33 * endosulfen * 6,7,8,9,10,10-esacloro-1,5,5a6,9,9,9a-esaidro-6,9-metano - 2,3,4-benzol [ e ] diossatiepina-3-ossido * 0,2 : carote *

* * * 0,5 : altri prodotti *

602/32 * endrin * 1,2,3,4,10,10-esacloro-6,7-epossi-1,4,4a,5,6,7,8,8,a - ottoidro-1,4-endo-5,8-endo-dimetano-naftalina * zero ( 2 ) *

15/56 * fenchlorphos * 0 - ( 2,4,5-tricloro-fenil )-0,0-dimetil-monotiofosfato * 0,5 *

15/58 * fenitrothion * 0,0-dimetil-0-(-3-metil-4-nitro-fenil )-monotiofosfato * 0,5 *

15/61 * formothion * 0,0-dimetil-S - ( N-formil-N-metil-carbamoil-metil )-ditiofosfato * 0,1 *

- * * 1,1-dicloro-2,2-bis ( 4-etilfenile ) etano * 10,0 *

602/23 * lindano * gamma-1,2,3,4,5,6-esacloro-clicloesano * 2,0 : legumi a foglia *

* * * 0,1 : carote *

* * * 1,5 : altri prodotti *

15/44 * malathion * S -[ 1,2 bis ( etossi-carboni )- etil ]-0,0-dimetil-ditiofosfato * 3,0 : ortaggi , ad eccezione di ortaggi-radici *

- * malaoxon * tiofosfato di 0,0-dimetile e di S - ( 1,2-dicarboetossietile * 0,5 : altri prodotti *

- * metossicloro * 1,1,1-tricloro-2,2-bis ( 4-metossifenile )-etano * 10,0 *

15/37 * parathion compresso * 0,0-dietil-0 - ( 4-nitro-fenil )-monotiofosfato * 0,5 *

* paraoxon * fosfato di 0,0-dietile e di 0,4-nitro - fenile * *

15/36 * parathion-metile , compreso * 0,0-dimetil-0 - ( 4-nitro-fenil )-monotiofosfato * 0,15 *

* paraoxon*metile * fosfato di 0,0-dimetile e di 0,4-nitrofenile * *

15/22 * fosfamidone * ( 2-cloro-2-dietilammino-1-metil-3-oxo-prop-1 en - il )-dimetil-fosfato * 0,15 *

607/21 * folpet * N -( tricloro-metiltio )-ftalimmide * 15,0 *

- * propoxur * N-metilcarbammato di 2-isopropossifenile * 3,0 *

15/27 * TEPP * 0,0,0,0-tetraetil-pirofosfato * zero ( 2 ) *

6/5 * thirame * disolfuro di tetrametiltiourame * 3,8 : fragole , uva *

* * * 3,0 : altri prodotti *

602/24 * toxaphen * canfene clorurato ( 67-69 % di cloro ) * 0,4 *

15/21 * triclorfon * 0,0-dimetil-(2,2,2-tricloro-1-idrossi-etil )-fosfonato * 0,5 *

( 1 ) numerazione dell ' allegato 1 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio , del 27 giugno 1967 , concermente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative relative alla classificazione , all ' imballaggio e all ' etichettatura delle sostanze pericolose ( GU n . 196 del 16 . 8 . 1967 , pag . 5 . ) , modificata da ultimo dalla direttiva 75/409/CEE ( GU n . L 183 del 14 . 7 . 1975 , pag . 22 ) .

( 2 ) Sono tollerati residui trascurabili che non superimo il limite inferiore di sensibilità del metodo di determinazione .

( 3 ) Compresa eventualmente la quantità massima di 0,4 ppm fissata per l ' ometoato .

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento ( CEE ) n . 2956/76 della Commissione , del 3 dicembre 1976 , che modifica gli importi compensativi monetari

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 337 del 6 dicembre 1976 )

Allegato I , parte la , settore cereali , pag . 5 , voce 17.02 B II b ) ( 3 ) della tariffa doganale comune , colonne « France » ;

anzichù : « 166,68 » ,

leggi : « 166,88 » ;

allegato I , parte 8a , merci cui si applica il regolamento ( CEE ) n . 1059/69 , pag . 24 , voce 21.07 F II d ) 2 della tariffa doganale comune , colonna « Italia » :

anzichù : « 8 145 » ,

leggi : « 8 415 » .

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