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Documento 31971D0057
71/57/Euratom: Commission Decision of 13 January 1971 on the reorganization of the Joint Nuclear Research Centre (JRC)
71/57/Euratom: Decisione della Commissione, del 13 gennaio 1971, che riorganizza il Centro comune di ricerche nucleari (CCR)
71/57/Euratom: Decisione della Commissione, del 13 gennaio 1971, che riorganizza il Centro comune di ricerche nucleari (CCR)
GU L 16 del 20.1.1971, p. 14/16
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EN, EL, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 001 pag. 150 - 152
Ya no está vigente, Fecha de fin de validez: 19/11/1985; abrog. impl. da 31985D0593
71/57/Euratom: Decisione della Commissione, del 13 gennaio 1971, che riorganizza il Centro comune di ricerche nucleari (CCR)
Gazzetta ufficiale n. L 016 del 20/01/1971 pag. 0014 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0032
edizione speciale danese: serie II tomo V pag. 0014
edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 1 pag. 0032
edizione speciale inglese: serie II tomo V pag. 0014
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 1 pag. 0128
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 1 pag. 0150
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0150
++++ DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 gennaio 1971 che riorganizza il Centro comune di ricerche nucleari ( C.C.R . ) ( 71/57/Euratom ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ( Euratom ) , in particolare l'articolo 8 , visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee , in particolare l'articolo 16 , visto il regolamento interno della Commissione , in particolare l'articolo 27 , visto il parere del Comitato scientifico e tecnico , considerando che è opportuno dotare il Centro comune di ricerche di una struttura adeguata ai suoi compiti particolari e conferirgli l'autonomia di gestione necessaria alla loro buona esecuzione , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 Il Centro comune di ricerche ( C.C.R . ) è formato dagli stabilimenti creati dalla Commissione per l'attuazione dei programmi di ricerche e di insegnamento della Comunità , nonché dai servizi necessari al suo funzionamento . Articolo 2 Gli organi del Centro comune di ricerche sono : _ Il Direttore generale ; _ Il Comitato consultivo generale ; _ Il Comitato scientifico . Articolo 3 Il Centro comune di ricerche è posto sotto l'autorità di un Direttore generale nominato dalla Commissione in base ad un contratto della durata massima di quattro anni , rinnovabile . Il Direttore generale e i servizi da lui direttamente dipendenti hanno sede presso lo stabilimento di Ispra . Il Direttore generale adotta tutti i provvedimenti necessari al buon funzionamento del C.C.R . nel'ambito dei regolamenti in vigore e delle deleghe che gli sono conferite . Nelle condizioni sotto definite : _ prepara e sottopone alla Commissione i progetti di programmi del C.C.R . , come pure i relativi elementi finanziari ; _ negozia e conclude i contratti di ricerche per conto terzi , entro il limite dei mezzi complessivi assegnati dal Consiglio a questo fine , conformandosi alle regole di tarifficazione stabilite dal Consiglio su proposta della Commissione ; _ cura l'esecuzione dei programmi e la gestione finanziaria ; _ stabilisce l'organizzazione interna del C.C.R . tenendo conto in particolare delle esigenze di un bilancio funzionale ; _ esercita i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina in virtù dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti . Articolo 4 1 . Presso il Direttore generale è istituito un Comitato consultivo generale del C.C.R . , composto di rappresentanti nominati dai governi degli Stati membri , che esercita le funzioni previste dalla presente decisione . La partecipazione degli Stati membri è regolata dalla risoluzione del Consiglio del 17 dicembre 1970 . Il Comitato è presieduto da uno dei suoi membri eletto dal Comitato per un periodo di due anni . Il Direttore generale del C.C.R . partecipa alle deliberazioni senza diritto di voto . 2 . Il Comitato consultivo generale si riunisce su convocazione del suo presidente ; esso deve essere convocato su richiesta del Direttore generale del C.C.R . o di tre membri del Comitato . Le deliberazioni sono valide se sono riuniti almeno i due terzi dei membri del Comitato . I pareri sono emessi a maggioranza dei membri presenti . 3 . Sotto la responsabilità del presidente viene redatto un resoconto succinto di ogni riunione contenente in particolare i pareri formulati e le opinioni espresse in caso di consultazione del Comitato . Il resoconto è trasmesso alla Commissione e al Consiglio . Articolo 5 Presso il Direttore generale è istituito un Comitato scientifico del C.C.R . Il Comitato scientifico è composto , per due terzi , dai principali responsabili dei dipartimenti e progetti e , per un terzo , dai rappresentanti del personale scientifico e tecnico eletti dal personale scientifico e tecnico . Il Comitato scientifico viene consultato regolarmente dal Direttore generale su tutti i problemi di carattere scientifico e tecnico inerenti all'attività del C.C.R . Esso partecipa in particolare all'elaborazione dei progetti di programmi . Articolo 6 1 . La Commissione impartisce al Direttore generale degli orientamenti generali per l'elaborazione dei programmi del C.C.R . , tenendo conto della politica generale eventualmente decisa dal Consiglio . 2 . Su queste basi il Direttore generale stabilisce sotto la sua responsabilità , di concerto con il Comitato consultativo generale , i progetti di programma per i settori di attività del C.C.R . sui quali il detto Comitato formula un parere . 3 . La Commissione , dopo aver ricevuto i progetti di programmi e il parere del Comitato consultivo generale , procede al loro esame sotto l'aspetto delle politiche generali della Comunita , tenendo conto della situazione di bilancio di quest'ultima . Essa decide le proposte nelle condizioni previste dal trattato e le sottopone al Consiglio allegandovi i pareri del Comitato consultivo generale e i progetti originali dei programmi stabiliti dal Direttore generale del C.C.R . , se tali progetti sono stati modificati da essa Commissione . Articolo 7 1 . Il Direttore generale è responsabile della buona esecuzione dei programmi assegnati al C.C.R . Egli orienta con le sue decisioni l'attività dei dipartimenti e servizi , sopprattutto per quanto riguarda le scelte richieste dalla realizzazione degli obiettivi del programma . 2 . Egli fornisce alla Commissione tutti gli elementi necessari per permettere a quest'ultima di redigere le relazioni di cui all'articolo 11 del trattato Euratom . 3 . Il Direttore generale cura , se necessario , tanto nella fase di esecuzione che in quella di elaborazione dei programmi , che vengano presi i provvedimenti atti ad assicurare coesione e articolazione razionale tra programmi successivi , tenendo conto in particolare dell'infrastruttura scientifica e industriale del C.C.R . Il Direttore generale prepara in particolare il riesame dei programmi , il quale ha luogo ogni due anni . Articolo 8 Il Direttore generale tiene regolarmente informato il Comitato consultivo generale sulla gestione del Centro comune di ricerche , in particolare sui principali contratti conclusi , sull'attività in materia di gestione del personale , sulla fissazione del programma dettagliato del Centro e sulle modifiche importanti apportate ai programmi stabiliti in precedenza . In base a tali informazioni il Comitato consultivo generale puo - formulare dei pareri ad uso del Direttore generale . Articolo 9 1 . Il Direttore generale stabilisce ogni anno gli elementi finanziari necessari per l'esecuzione del programma , al fine di permettere la preparazione della parte corrispondente del progetto preliminare di bilancio della Comunità . Tali elementi comprendono in particolare le previsioni di entrata e di spesa per l'esecuzione di lavori per conto terzi da parte del C.C.R . L'articolo 6 si applica per analogia alla fissazione dei progetti preliminari di bilancio per le attività di ricerca . 2 . Il Direttore generale ordina le spese del C.C.R . firma i titoli di pagamento e i titoli di entrate ; conclude i contratti e autorizza gli storni di fondi . 3 . Il Direttore generale rende conto ogni trimestre della gestione finanziaria alla Commissione e presenta a quest'ultima alla fine dell'esercizio lo stato delle entrate e delle spese per l'esercizio decorso . 4 . La Commissione nomina l'agente incaricato del controllo degli impegni e dell'ordinamento delle spese , come pure del controllo delle entrate . 5 . La Commissione nomina il contabile incaricato del pagamento delle spese e dell'incasso delle entrate nonché della gestione dei fondi e valori , della cui custodia egli è responsabile . Articolo 10 1 . Il Direttore generale esercita sul personale i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina , ad eccezione di quelli previsti dagli articoli 90 e 91 dello statuto , i quali restano riservati alla Commissione . 2 . Tuttavia , per quanto concerne i funzionari e gli agenti dei gradi A 1 e A 2 , i poteri di cui agli articoli 29 , 49 , 50 e 51 e al titolo VI dello statuto sono esercitati dalla Commissione su proposta del Direttore generale . 3 . Il Direttore generale prende , a nome della Commissione , tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza delle persone e degli impianti posti sotto la sua responsabilità . Articolo 11 1 . L'informazione reciproca dei servizi della Commissione e del C.C.R . è curata dal Direttore generale , il quale a tale scopo convoca periodicamente _ i Direttori generali o Direttori dei servizi della Commissione interessati alle attività del C.C.R . ; _ i rappresentanti dei servizi del C.C.R . ; _ i rappresentanti del personale del C.C.R . . 2 . Il Direttore generale stabilisce il regolamento di organizzazione del C.C.R . previa consultazione del personale del C.C.R . , su parere conforme del Comitato consultivo generale . 3 . Fatte salve le disposizioni dello statuto del personale , il regolamento prevede fra l'altro la creazione di organismi rappresentativi del personale al livello del C.C.R . e , se necessario , di ogni stabilimento , e stabilisce le modalità di partecipazione di tali organi alla definizione e all'attuazione della politica generale del personale del C.C.R . Articolo 12 La presente decisione verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Fatto a Bruxelles , il 13 gennaio 1971 . Per la Commissione Il Presidente Franco M . MALFATTI