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Documento 31971D0057

    71/57/Euratom: Decisione della Commissione, del 13 gennaio 1971, che riorganizza il Centro comune di ricerche nucleari (CCR)

    GU L 16 del 20.1.1971, p. 14/16 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 001 pag. 150 - 152

    Altre edizioni speciali (DA, EN, EL, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Estatuto jurídico del documento Ya no está vigente, Fecha de fin de validez: 19/11/1985; abrog. impl. da 31985D0593

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1971/57/oj

    31971D0057

    71/57/Euratom: Decisione della Commissione, del 13 gennaio 1971, che riorganizza il Centro comune di ricerche nucleari (CCR)

    Gazzetta ufficiale n. L 016 del 20/01/1971 pag. 0014 - 0016
    edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0032
    edizione speciale danese: serie II tomo V pag. 0014
    edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 1 pag. 0032
    edizione speciale inglese: serie II tomo V pag. 0014
    edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 1 pag. 0128
    edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 1 pag. 0150
    edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0150


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    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 13 gennaio 1971

    che riorganizza il Centro comune di ricerche nucleari ( C.C.R . )

    ( 71/57/Euratom )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ( Euratom ) , in particolare l'articolo 8 ,

    visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee , in particolare l'articolo 16 ,

    visto il regolamento interno della Commissione , in particolare l'articolo 27 ,

    visto il parere del Comitato scientifico e tecnico ,

    considerando che è opportuno dotare il Centro comune di ricerche di una struttura adeguata ai suoi compiti particolari e conferirgli l'autonomia di gestione necessaria alla loro buona esecuzione ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

    Articolo 1

    Il Centro comune di ricerche ( C.C.R . ) è formato dagli stabilimenti creati dalla Commissione per l'attuazione dei programmi di ricerche e di insegnamento della Comunità , nonché dai servizi necessari al suo funzionamento .

    Articolo 2

    Gli organi del Centro comune di ricerche sono :

    _ Il Direttore generale ;

    _ Il Comitato consultivo generale ;

    _ Il Comitato scientifico .

    Articolo 3

    Il Centro comune di ricerche è posto sotto l'autorità di un Direttore generale nominato dalla Commissione in base ad un contratto della durata massima di quattro anni , rinnovabile .

    Il Direttore generale e i servizi da lui direttamente dipendenti hanno sede presso lo stabilimento di Ispra .

    Il Direttore generale adotta tutti i provvedimenti necessari al buon funzionamento del C.C.R . nel'ambito dei regolamenti in vigore e delle deleghe che gli sono conferite . Nelle condizioni sotto definite :

    _ prepara e sottopone alla Commissione i progetti di programmi del C.C.R . , come pure i relativi elementi finanziari ;

    _ negozia e conclude i contratti di ricerche per conto terzi , entro il limite dei mezzi complessivi assegnati dal Consiglio a questo fine , conformandosi alle regole di tarifficazione stabilite dal Consiglio su proposta della Commissione ;

    _ cura l'esecuzione dei programmi e la gestione finanziaria ;

    _ stabilisce l'organizzazione interna del C.C.R . tenendo conto in particolare delle esigenze di un bilancio funzionale ;

    _ esercita i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina in virtù dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti .

    Articolo 4

    1 . Presso il Direttore generale è istituito un Comitato consultivo generale del C.C.R . , composto di rappresentanti nominati dai governi degli Stati membri , che esercita le funzioni previste dalla presente decisione .

    La partecipazione degli Stati membri è regolata dalla risoluzione del Consiglio del 17 dicembre 1970 .

    Il Comitato è presieduto da uno dei suoi membri eletto dal Comitato per un periodo di due anni . Il Direttore generale del C.C.R . partecipa alle deliberazioni senza diritto di voto .

    2 . Il Comitato consultivo generale si riunisce su convocazione del suo presidente ; esso deve essere convocato su richiesta del Direttore generale del C.C.R . o di tre membri del Comitato .

    Le deliberazioni sono valide se sono riuniti almeno i due terzi dei membri del Comitato . I pareri sono emessi a maggioranza dei membri presenti .

    3 . Sotto la responsabilità del presidente viene redatto un resoconto succinto di ogni riunione contenente in particolare i pareri formulati e le opinioni espresse in caso di consultazione del Comitato . Il resoconto è trasmesso alla Commissione e al Consiglio .

    Articolo 5

    Presso il Direttore generale è istituito un Comitato scientifico del C.C.R .

    Il Comitato scientifico è composto , per due terzi , dai principali responsabili dei dipartimenti e progetti e , per un terzo , dai rappresentanti del personale scientifico e tecnico eletti dal personale scientifico e tecnico .

    Il Comitato scientifico viene consultato regolarmente dal Direttore generale su tutti i problemi di carattere scientifico e tecnico inerenti all'attività del C.C.R . Esso partecipa in particolare all'elaborazione dei progetti di programmi .

    Articolo 6

    1 . La Commissione impartisce al Direttore generale degli orientamenti generali per l'elaborazione dei programmi del C.C.R . , tenendo conto della politica generale eventualmente decisa dal Consiglio .

    2 . Su queste basi il Direttore generale stabilisce sotto la sua responsabilità , di concerto con il Comitato consultativo generale , i progetti di programma per i settori di attività del C.C.R . sui quali il detto Comitato formula un parere .

    3 . La Commissione , dopo aver ricevuto i progetti di programmi e il parere del Comitato consultivo generale , procede al loro esame sotto l'aspetto delle politiche generali della Comunita , tenendo conto della situazione di bilancio di quest'ultima . Essa decide le proposte nelle condizioni previste dal trattato e le sottopone al Consiglio allegandovi i pareri del Comitato consultivo generale e i progetti originali dei programmi stabiliti dal Direttore generale del C.C.R . , se tali progetti sono stati modificati da essa Commissione .

    Articolo 7

    1 . Il Direttore generale è responsabile della buona esecuzione dei programmi assegnati al C.C.R . Egli orienta con le sue decisioni l'attività dei dipartimenti e servizi , sopprattutto per quanto riguarda le scelte richieste dalla realizzazione degli obiettivi del programma .

    2 . Egli fornisce alla Commissione tutti gli elementi necessari per permettere a quest'ultima di redigere le relazioni di cui all'articolo 11 del trattato Euratom .

    3 . Il Direttore generale cura , se necessario , tanto nella fase di esecuzione che in quella di elaborazione dei programmi , che vengano presi i provvedimenti atti ad assicurare coesione e articolazione razionale tra programmi successivi , tenendo conto in particolare dell'infrastruttura scientifica e industriale del C.C.R . Il Direttore generale prepara in particolare il riesame dei programmi , il quale ha luogo ogni due anni .

    Articolo 8

    Il Direttore generale tiene regolarmente informato il Comitato consultivo generale sulla gestione del Centro comune di ricerche , in particolare sui principali contratti conclusi , sull'attività in materia di gestione del personale , sulla fissazione del programma dettagliato del Centro e sulle modifiche importanti apportate ai programmi stabiliti in precedenza . In base a tali informazioni il Comitato consultivo generale puo - formulare dei pareri ad uso del Direttore generale .

    Articolo 9

    1 . Il Direttore generale stabilisce ogni anno gli elementi finanziari necessari per l'esecuzione del programma , al fine di permettere la preparazione della parte corrispondente del progetto preliminare di bilancio della Comunità . Tali elementi comprendono in particolare le previsioni di entrata e di spesa per l'esecuzione di lavori per conto terzi da parte del C.C.R .

    L'articolo 6 si applica per analogia alla fissazione dei progetti preliminari di bilancio per le attività di ricerca .

    2 . Il Direttore generale ordina le spese del C.C.R . firma i titoli di pagamento e i titoli di entrate ; conclude i contratti e autorizza gli storni di fondi .

    3 . Il Direttore generale rende conto ogni trimestre della gestione finanziaria alla Commissione e presenta a quest'ultima alla fine dell'esercizio lo stato delle entrate e delle spese per l'esercizio decorso .

    4 . La Commissione nomina l'agente incaricato del controllo degli impegni e dell'ordinamento delle spese , come pure del controllo delle entrate .

    5 . La Commissione nomina il contabile incaricato del pagamento delle spese e dell'incasso delle entrate nonché della gestione dei fondi e valori , della cui custodia egli è responsabile .

    Articolo 10

    1 . Il Direttore generale esercita sul personale i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina , ad eccezione di quelli previsti dagli articoli 90 e 91 dello statuto , i quali restano riservati alla Commissione .

    2 . Tuttavia , per quanto concerne i funzionari e gli agenti dei gradi A 1 e A 2 , i poteri di cui agli articoli 29 , 49 , 50 e 51 e al titolo VI dello statuto sono esercitati dalla Commissione su proposta del Direttore generale .

    3 . Il Direttore generale prende , a nome della Commissione , tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza delle persone e degli impianti posti sotto la sua responsabilità .

    Articolo 11

    1 . L'informazione reciproca dei servizi della Commissione e del C.C.R . è curata dal Direttore generale , il quale a tale scopo convoca periodicamente

    _ i Direttori generali o Direttori dei servizi della Commissione interessati alle attività del C.C.R . ;

    _ i rappresentanti dei servizi del C.C.R . ;

    _ i rappresentanti del personale del C.C.R . .

    2 . Il Direttore generale stabilisce il regolamento di organizzazione del C.C.R . previa consultazione del personale del C.C.R . , su parere conforme del Comitato consultivo generale .

    3 . Fatte salve le disposizioni dello statuto del personale , il regolamento prevede fra l'altro la creazione di organismi rappresentativi del personale al livello del C.C.R . e , se necessario , di ogni stabilimento , e stabilisce le modalità di partecipazione di tali organi alla definizione e all'attuazione della politica generale del personale del C.C.R .

    Articolo 12

    La presente decisione verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Fatto a Bruxelles , il 13 gennaio 1971 .

    Per la Commissione

    Il Presidente

    Franco M . MALFATTI

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