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Document 31970R1108

Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

GU L 130 del 15.6.1970, p. 4–14 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1970(II) pag. 363 - 374

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/02/2023; abrogato da 32023R0144

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1108/oj

31970R1108

Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

Gazzetta ufficiale n. L 130 del 15/06/1970 pag. 0004 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 1 pag. 0100
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0312
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 1 pag. 0100
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0363
edizione speciale greca: capitolo 07 tomo 1 pag. 0138
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 1 pag. 0130
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 1 pag. 0130
edizione speciale in lingua ceca capitolo 07 tomo 001 pag. 42 - 53
edizione speciale in lingua estone capitolo 07 tomo 001 pag. 42 - 53
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 07 tomo 001 pag. 42 - 53
edizione speciale in lingua lituana capitolo 07 tomo 001 pag. 42 - 53
edizione speciale in lingua lettone capitolo 07 tomo 001 pag. 42 - 53
edizione speciale in lingua maltese capitolo 07 tomo 001 pag. 42 - 53
edizione speciale in lingua polacca capitolo 07 tomo 001 pag. 42 - 53
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 07 tomo 001 pag. 42 - 53
edizione speciale in lingua slovena capitolo 07 tomo 001 pag. 42 - 53


Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio

del 4 giugno 1970

che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la decisione del Consiglio, del 22 giugno 1964, in merito all'organizzazione di un'indagine sui costi delle infrastrutture relative ai trasporti per ferrovia su strada e per via navigabile [1], in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che per introdurre, nel contesto della politica comune dei trasporti, una tariffazione dell'uso delle infrastrutture è necessario in particolare conoscere le spese sostenute per queste ultime; che il modo più adeguato per conoscerle consiste nell'istituire una contabilità permanente, comportante per ciascun settore di trasporto schemi contabili uniformi in tutti gli Stati membri;

considerando che la contabilità delle spese di infrastruttura deve comprendere tutte le infrastrutture aperte al traffico pubblico e destinate ai trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile; che talune infrastrutturale d'importanza secondaria ed alcune vie navigabili a carattere marittimo possono tuttavia esserne escluse senza inconvenienti;

considerando che è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di fissare le modalità secondo cui tenere la contabilità delle spese d'infrastruttura, perché si possa tener conto delle particolarità e delle possibilità pratiche che differiscono da un caso all'altro;

considerando che, per introdurre una tariffazione dell'uso delle infrastrutture, è anche necessario conoscere i dati sulla utilizzazione delle infrastrutture stesse e che occorre stabilire l'elenco di questi dati;

considerando che è necessario che gli Stati membri comunichino regolarmente alla Commissione le risultanze della contabilità delle spese d'infrastruttura e che la Commissione presenti tali risultanze al Consiglio in una relazione annua di sintesi;

considerando che, per garantire l'applicazione più omogenea possibile delle disposizioni del presente regolamento, occorre che la Commissione, assistita in tale compito da un comitato di esperti governativi, provveda al coordinamento di tutti i relativi lavori;

considerando che è necessario prevedere una procedura affinché gli schemi contabili, l'elenco delle infrastrutture e l'elenco dei dati sull'utilizzazione delle infrastrutture possano essere costantemente adattati all'esperienza acquisita e all'evoluzione della politica comune dei trasporti;

considerando che è necessario prevedere talune disposizioni di deroga alle norme generali per ovviare alle difficoltà che alcuni Stati membri incontreranno nei primi anni d'applicazione del regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1o gennaio 1971 si istituisce, alle condizioni previste dal presente regolamento, una contabilità uniforme e permanente delle spese per le infrastrutture che servono ai trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

Articolo 2

1. Le spese da registrare nella contabilità sono le spese proprie della funzione di trasporto delle infrastrutture e la parte delle spese comuni a detta funzione e ad altre funzioni che è imputabile alla funzione di trasporto.

2. Indipendentemente dalle norme contabili applicate negli Stati membri, le spese da registrare per un anno sono le spese effettuate nel corso di tale anno per provvedere alla costruzione, al funzionamento e alla gestione delle infrastrutture. Esse non comprendono gli oneri relativi all'ammortamento e al servizio d'interesse dei prestiti contratti per il finanziamento delle spese d'infrastruttura.

Articolo 3

La contabilità delle spese d'infrastruttura viene tenuta per l'insieme delle ferrovie, delle strade e delle vie navigabili aperte al traffico pubblico, eccetto:

a) le ferrovie non raccordate alla rete principale di ciascuno Stato membro,

b) le strade chiuse alla circolazione automobilistica, ossia alla circolazione degli autoveicoli di cilindrata pari o superiore a 50 cc,

c) le strade che sono utilizzate unicamente dai veicoli delle aziende agricole o forestali o che sono esclusivamente adibite al servizio di dette aziende,

d) le vie navigabili in cui possono navigare solo le navi di portata lorda inferiore a 250 tonnellate,

e) le vie navigabili a carattere marittimo il cui elenco sarà fissato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 9. Questo elenco sarà redatto tenendo conto della parte del traffico assicurato dalla navigazione interna sulle vie navigabili a carattere marittimo o dell'interesse che l'istituzione di una contabilità delle spese d'infrastruttura per queste vie presenta dal punto di vista dell'istituzione di una tariffazione dell'uso delle infrastrutture.

Articolo 4

La contabilità delle spese d'infrastruttura viene tenuta conformemente agli schemi dell'allegato I.

Le modalità secondo cui detta contabilità viene tenuta sono fissate da ciascuno Stato membro.

Articolo 5

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, le risultanze della contabilità delle spese d'infrastruttura relative all'anno precedente. Essi presentano tali risultanze in conformità degli schemi dell'allegato I.

2. Dati distinti sono comunicati:

a) per quanto riguarda le ferrovie:

i) per ciascuna delle reti specificate nell'allegato II A,

ii) per tutte le altre reti riunite,

b) per quanto riguarda la strada, per ciascuna delle categorie di strade specificate nell'allegato II B distinguendo altresí le strade situate all'esterno degli agglomerati urbani da quelle situate all'interno dei medesimi,

c) per quanto riguarda le vie navigabili, secondo le distinzioni fatte nell'allegato II C.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, contemporaneamente alle risultanze di cui all'articolo 5 e per lo stesso periodo di riferimento, i seguenti dati, globalmente per le infrastrutture di ciascun settore di trasporto:

- importo dei prestiti contratti durante l'anno per finanziare spese d'infrastruttura,

- importo degli oneri di ammortamento e d'interesse relativi ai prestiti contratti anteriormente.

Per la raccolta di questi dati, gli Stati membri prendono in considerazione solo i prestiti il cui prodotto è stato espressamente destinato al finanziamento delle spese di infrastruttura.

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, contemporaneamente alle risultanze di cui all'articolo 5 e per lo stesso periodo di riferimento, i dati sull'utilizzazione delle infrastrutture il cui elenco figura nell'allegato III.

Tuttavia la trasmissione dei dati di cui alla tabella B 2 di detto allegato viene effettuata ogni cinque anni soltanto e la prima volta per il 1970.

Articolo 8

1. In attesa che criteri comuni per la determinazione della parte imputabile alla funzione di trasporto delle spese comuni a detta funzione e ad altre funzioni delle infrastrutture siano fissati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e siano applicati dagli Stati membri, sono da registrare distintamente nella contabilità, per ciascuna voce degli schemi contabili, da un lato le spese proprie della funzione di trasporto e dall'altro la totalità delle spese comuni.

2. In attesa che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, sia attuato il ravvicinamento dei criteri per la delimitazione delle strade situate rispettivamente all'esterno e all'interno degli agglomerati urbani, gli Stati membri utilizzano per la raccolta dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e all'allegato III B i criteri da loro scelti che essi indicano alla Commissione nelle comunicazioni che gli Stati stessi le fanno in applicazione degli articoli 5 e 7.

3. Per la Repubblica federale di Germania, la comunicazione alla Commissione dei dati di cui all'allegato II C è obbligatoria solo dalla rilevazione relativa al 1972.

4. La comunicazione alla Commissione dei dati sulla utilizzazione delle infrastrutture di cui alla tabella B 1 dell'allegato III viene effettuata per le rilevazioni degli anni 1972-1974 in modo obbligatorio per le categorie di autoveicoli recanti un numero d'ordine a una sola cifra e in modo facoltativo per le altre categorie.

5. Per i Paesi Bassi, la comunicazione alla Commissione dei dati sull'utilizzazione delle infrastrutture di cui alle tabelle B dell'allegato III sarà obbligatoria, per la categoria di strade di questo paese di cui all'allegato II B sub 5, solo a partire dalla rilevazione relativa al 1975.

6. Per l'Italia, la comunicazione alla Commissione dei dati sull'utilizzazione delle infrastrutture di cui alla tabella B 2 dell'allegato III sarà effettuata per la prima volta per la rilevazione relativa al 1971. Le comunicazioni seguenti relative a detta tabella saranno effettuate per gli stessi anni risultanti dall'articolo 7, secondo comma.

7. La comunicazione alla Commissione dei dati sulla utilizzazione delle infrastrutture di cui alla tabella C dell'allegato III è obbligatoria:

- per il Belgio, per le categorie di natanti di cui alle lettere e) ed f) e per il traffico sul bacino marittimo della Schelda, solo a partire dalla rilevazione relativa al 1973;

- per la Repubblica federale di Germania, solo a partire dalla rilevazione relativa al 1973;

- per la Francia, per le categorie di navi di cui alle lettere e) ed f) nonché per il numero di natanti passati attraverso una chiusa, solo a partire dalla rilevazione relativa al 1974;

- per i Paesi Bassi, per le vie regolarizzate, solo a partire dalla rilevazione relativa al 1972.

Articolo 9

1. La Commissione provvede al coordinamento di tutti i lavori che derivano dal presente regolamento e vigila per l'applicazione omogenea delle disposizioni del medesimo. Essa fissa in particolare il contenuto delle diverse voci degli schemi contabili dell'allegato I e adotta criteri comuni per la determinazione della parte imputabile alla funzione di trasporto delle spese comuni a tale funzione e ad altre funzioni delle infrastrutture.

La Commissione si adopera inoltre per realizzare progressivamente la convergenza delle modalità secondo cui la contabilità viene tenuta negli Stati membri, il ravvicinamento dei criteri utilizzati per la delimitazione delle strade situate rispettivamente all'esterno e all'interno degli agglomerati urbani, nonché il miglioramento e il ravvicinamento dei metodi di rilevamento dei dati sull'utilizzazione delle infrastrutture.

2. Il Comitato di esperti governativi di cui all'articolo 5 della decisione del Consiglio, del 13 maggio 1965, concernente l'applicazione dell'articolo 4 della decisione n. 64/389/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1964, in merito all'organizzazione di un'indagine sui costi delle infrastrutture relative ai trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile [4], assiste la Commissione nell'assolvimento di tutti questi compiti, come anche nella determinazione dell'elenco delle vie navigabili di cui all'articolo 3, lettera e).

3. La Commissione presenta al Consiglio ogni anno sei mesi dopo aver ricevuto le comunicazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, una relazione di sintesi in cui devono essere indicate le principali risultanze della contabilità delle spese d'infrastruttura.

Articolo 10

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare gli allegati del presente regolamento in conseguenza dell'esperienza acquisita e delle necessità derivanti dalle misure adottate in materia di tariffazione dell'uso delle infrastrutture.

Articolo 11

Gli Stati membri adottano in tempo utile, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all'esecuzione del presente regolamento.

Se uno Stato membro lo chiede o se essa lo ritiene opportuno, la Commissione procede a una consultazione con gli Stati membri interessati sui progetti per le disposizioni di cui al comma precedente.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 4 giugno 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Bertrand

[1] GU n. 102 del 29. 6. 1964, pag. 1598/64.

[2] GU n. C 135 del 14. 12. 1968, pag. 33.

[3] GU n. C 48 del 16. 4. 1969, pag. 1.

[4] GU n. 88 del 24. 5. 1965, pag. 1473/65.

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ALLEGATO I

SCHEMI PER LA CONTABILITÀ DELLE SPESE DI CUI ALL'ARTICOLO 4

A. FERROVIE

1. Spese d'investimento

(Spese di nuova costruzione, di ampliamento, di ricostruzione e di rinnovo)

2. Spese correnti

(Spese di manutenzione e di gestione)

3. Spese generali

B. STRADA

1. Spese d'investimento

(Spese di nuova costruzione, di ampliamento, di ricostruzione e di rinnovo)

2. Spese correnti

(Spese di manutenzione e di gestione)

20. Manutenzione degli strati superficiali delle massicciate

21. Altre spese correnti

3. Polizia della circolazione

4. Spese generali

C. VIE NAVIGABILI

1. Spese d'investimento

(Spese di nuova costruzione, di ampliamento, di ricostruzione e di rinnovo)

2. Spese correnti

(Spese di manutenzione e di gestione)

3. Polizia della navigazione

4. Spese generali

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ALLEGATO II

ELENCO DELLE RETI FERROVIARIE, DELLE CATEGORIE DI STRADE E DELLE VIE NAVIGABILI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2

A. FERROVIE

Regno del Belgio

- Société nationale des chemins de fer belgesNationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Repubblica federale di Germania

- Deutsche Bundesbahn

Repubblica francese

- Société nationale des chemins de fer français

Repubblica italiana

- Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Granducato di Lussemburgo

- Société nationale des chemins de fer luxembourgeois

Regno dei Paesi Bassi

- N.V. Nederlandse Spoorwegen

B. STRADA

Regno del Belgio

1. AutoroutesAutosnelwegen

2. Autres routes de l'ÉtatAndere rijkswegen

3. Routes provincialesProvinciale wegen

4. Routes communalesGemeentewegen

Repubblica federale di Germania

1. Bundesautobahnen

2. Bundesstraßen

3. Land-(Staats-)straßen

4. Kreisstraßen

5. Gemeindestraßen

Repubblica francese

1. Autoroutes

2. Routes nationales

3. Chemins départementaux

4. Voies communales

Repubblica italiana

1. Autostrade

2. Strade statali

3. Strade regionali e provinciali

4. Strade comunali

Granducato di Lussemburgo

1. Routes d'État

2. Chemins repris

3. Chemins vicinaux

Regno dei Paesi Bassi

1.Autosnelwegen van het Rijkswegenplan | (primaire wegen) |

2.Overige wegen van het Rijkswegenplan |

3.Wegen van de secundaire wegenplannen | |

4.Wegen van de tertiaire wegenplannen | |

5.Overige verharde wegen | |

C. VIE NAVIGABILI

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ALLEGATO III

ELENCO DEI DATI SULL'USO DELLE INFRASTRUTTURE DI CUI ALL'ARTICOLO 7

TABELLA A — FERROVIE

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TABELLA B — STRADA

1. Veicoli-km annuali effettuati sulle strade all'esterno degli agglomerati urbani

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2. Composizione della circolazione degli autoveicoli industriali per classi di peso totale massimo autorizzato e di carico d'asse effettivo

(Strade all'esterno degli agglomerati urbani)

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TABELLA C — VIE NAVIGABILI

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