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Document 31970L0222
Council Directive 70/222/EEC of 20 March 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to the space for mounting and the fixing of rear registration plates on motor vehicles and their trailers
Direttiva 70/222/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri all'alloggiamento ed al montaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Direttiva 70/222/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri all'alloggiamento ed al montaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
GU L 76 del 6.4.1970, pp. 25–26
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1970(I) pag. 194 - 195
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrogato da 32009R0661
Direttiva 70/222/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri all'alloggiamento ed al montaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Gazzetta ufficiale n. L 076 del 06/04/1970 pag. 0025 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0137
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0172
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 1 pag. 0137
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0194 - 0195
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 1 pag. 0091
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 1 pag. 0219
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0219
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 marzo 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'alloggiamento ed al montaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (70/222/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100, vista la proposta della Commissione, considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro l'alloggiamento ed il montaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione; considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Ai sensi della presente direttiva, s'intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, nonché i loro rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, delle trattrici e macchine agricole e delle macchine operatrici. Articolo 2 Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti l'alloggiamento ed il montaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione, se questi rispondono alle prescrizioni di cui all'allegato. Articolo 3 Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato, sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva del Consiglio, del 6 febbraio 1970, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Articolo 4 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addí 20 marzo 1970. Per il Consiglio Il Presidente P. HARMEL (1)GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1. ALLEGATO 1. FORMA E DIMENSIONI DEGLI ALLOGGIAMENTI DELLE TARGHE POSTERIORI D'IMMATRICOLAZIONE Gli alloggiamenti di cui sopra presentano una superficie rettangolare piana o approssimativamente piana delle seguenti dimensioni minime: >PIC FILE= "T9000339"> 2. POSIZIONE DEGLI ALLOGGIAMENTI E MONTAGGIO DELLE TARGHE Gli alloggiamenti devono essere che ; dopo corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche: 2.1. Posizione della targa nel senso della larghezza La linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima. 2.2. Posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo La targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo. 2.3. Posizione della targa rispetto alla verticale La targa è verticale con un margine di tolleranza di 5º. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale, e cioé: 2.3.1. di un angolo non superiore a 30º, quando la superficie recante il numero d'immatricolazione è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; 2.3.2. di un angolo non superiore a 15º, quando la superficie recante il numero d'immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m. 2.4. Altezza della targa rispetto al suolo L'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m ; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicina a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m. 2.5. Condizioni geometriche di visibilità La targa deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali : due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30º col piano longitudinale mediano del veicolo ; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando col piano orizzontale un angolo di 15º verso l'alto ; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare col piano orizzontale un angolo di 15º verso il basso). 2.6. Determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo Le altezze di cui ai punti 2.3, 2.4 e 2.5 devono essere misurate a veicolo scarico.