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Document 22006A1229(01)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia

GU L 384 del 29.12.2006, p. 100–103 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 200M del 1.8.2007, p. 545–548 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

Related Council decision

22006A1229(01)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia

Gazzetta ufficiale n. L 384 del 29/12/2006 pag. 0100 - 0103
Gazzetta ufficiale n. L 384 del 29/12/2006 pag. 0100 - 0103


Accordo

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia

A. Lettera del Consiglio dell'Unione europea

Egregio Signore,

1. Mi pregio di fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1o aprile 1993, modificato da ultimo e prorogato dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato l' 11 novembre 2005 (in appresso denominato l'"accordo").

2. A norma dell'articolo 19, paragrafo 1 dell'accordo, e vista la scadenza dell'accordo il 31 dicembre 2006, la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia concordano di prorogare la durata dell'accordo per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:

2.1. L'articolo 19, paragrafo 1 dell'accordo è sostituito dal seguente:

"Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto completamento delle procedure a tal fine necessarie. Esso si applica fino al 31 dicembre 2007".

2.2. L'allegato II che fissa le restrizioni quantitative all'esportazione dalla Repubblica di Bielorussia alla Comunità europea è sostituito dall'appendice 1 della presente lettera.

2.3. L'allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia nella Comunità europea previe operazioni di TTP nella Repubblica di Bielorussia è sostituito, per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, dall'appendice 2 della presente lettera.

2.4. Le importazioni nella Repubblica di Bielorussia di prodotti tessili e di abbigliamento provenienti dalla Comunità europea nel 2007 sono soggette a dazi doganali che non superano quelli fissati nel 2003 nell'appendice 4 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato l' 11 novembre 1999.

Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità ha il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo rimanente di validità dell'accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 2006, specificati nello scambio di lettere siglato l' 11 novembre 2005.

3. Qualora la Repubblica di Bielorussia diventasse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della data di scadenza dell'accordo, gli accordi e le norme dell'OMC saranno applicati a decorrere dalla data di adesione all'OMC della Repubblica di Bielorussia.

4. La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2007, fatta salva la necessaria reciprocità.

Voglia gradire, Signor … i sensi della mia più alta considerazione.

Per il Consiglio dell'Unione europea

Appendice 1

"

"ALLEGATO II

M pezzi: migliaia di pezzi".

Bielorussia | Categoria | Unità | Contingenti dal 1o gennaio 2007 |

Gruppo IA | 1 | tonnellate | 1585 |

2 | tonnellate | 6600 |

3 | tonnellate | 242 |

Gruppo IB | 4 | M pezzi | 1839 |

5 | M pezzi | 1105 |

6 | M pezzi | 1705 |

7 | M pezzi | 1377 |

8 | M pezzi | 1160 |

Gruppo IIA | 9 | tonnellate | 363 |

20 | tonnellate | 329 |

22 | tonnellate | 524 |

23 | tonnellate | 255 |

39 | tonnellate | 241 |

Gruppo IIB | 12 | M paia | 5959 |

13 | M pezzi | 2651 |

15 | M pezzi | 1726 |

16 | M pezzi | 186 |

21 | M pezzi | 930 |

24 | M pezzi | 844 |

26/27 | M pezzi | 1117 |

29 | M pezzi | 468 |

73 | M pezzi | 329 |

83 | tonnellate | 184 |

Gruppo IIIA | 33 | tonnellate | 387 |

36 | tonnellate | 1309 |

37 | tonnellate | 463 |

50 | tonnellate | 207 |

Gruppo IIIB | 67 | tonnellate | 356 |

74 | M pezzi | 377 |

90 | tonnellate | 208 |

Gruppo IV | 115 | tonnellate | 114 |

117 | tonnellate | 2310 |

118 | tonnellate | 471 |

"

Appendice 2

"

"ALLEGATO DEL PROTOCOLLO C

Categoria | Unità | Dall' 1 gennaio 2007 |

4 | 1000 pezzi | 5399 |

5 | 1000 pezzi | 7526 |

6 | 1000 pezzi | 10037 |

7 | 1000 pezzi | 7534 |

8 | 1000 pezzi | 2565 |

12 | 1000 pezzi | 5072 |

13 | 1000 pezzi | 795 |

15 | 1000 pezzi | 4400 |

16 | 1000 pezzi | 896 |

21 | 1000 pezzi | 2927 |

24 | 1000 pezzi | 754 |

26/27 | 1000 pezzi | 3668 |

29 | 1000 pezzi | 1487 |

73 | 1000 pezzi | 5700 |

83 | tonnellate | 757 |

74 | 1000 pezzi | 994" |

"

B. Lettera del governo della Repubblica di Bielorussia

Egregio Signore,

Mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del … così redatta:

"Signor

1. Mi pregio di fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1o aprile 1993, modificato da ultimo e prorogato dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato l' 11 novembre 2005 (in appresso denominato l'"accordo").

2. A norma dell'articolo 19, paragrafo 1 dell'accordo, e vista la scadenza dell'accordo il 31 dicembre 2006, la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia concordano di prorogare la durata dell'accordo per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:

2.1. L'articolo 19, paragrafo 1 dell'accordo è sostituito dal seguente:

"Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto completamento delle procedure a tal fine necessarie. Esso si applica fino al 31 dicembre 2007".

2.2. L'allegato II che fissa le restrizioni quantitative all'esportazione dalla Repubblica di Bielorussia alla Comunità europea è sostituito dall'appendice 1 della presente lettera.

2.3. L'allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia nella Comunità europea previe operazioni di TTP nella Repubblica di Bielorussia è sostituito, per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, dall'appendice 2 della presente lettera.

2.4. Le importazioni nella Repubblica di Bielorussia di prodotti tessili e di abbigliamento provenienti dalla Comunità europea nel 2007 sono soggette a dazi doganali che non superano quelli fissati nel 2003 nell'appendice 4 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato l' 11 novembre 1999.

Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità ha il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo rimanente di validità dell'accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 2006, specificati nello scambio di lettere siglato l' 11 novembre 2005.

3. Qualora la Repubblica di Bielorussia diventasse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della data di scadenza dell'accordo, gli accordi e le norme dell'OMC saranno applicati a decorrere dalla data di adesione all'OMC della Repubblica di Bielorussia.

4. La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2007, fatta salva la necessaria reciprocità.

Voglia gradire, Signor … i sensi della mia più alta considerazione."

Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Repubblica di Bielorussia

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