EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0208

2005/208/CE: Decisione n. 1/2004 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria, del 28 settembre 2004, recante modifica degli articoli 2 e 3 del protocollo aggiuntivo all’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo

GU L 68 del 15.3.2005, p. 41–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 159M del 13.6.2006, p. 217–217 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/208/oj

15.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/41


DECISIONE N. 1/2004 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-BULGARIA

del 28 settembre 2004

recante modifica degli articoli 2 e 3 del protocollo aggiuntivo all’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo

(2005/208/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra (1) (di seguito l’«Accordo europeo»),

visto il protocollo aggiuntivo all’accordo europeo, in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Un protocollo aggiuntivo all’accordo europeo è stato firmato dalle parti il 21 novembre 2002.

(2)

Ai sensi dell’articolo 5 del protocollo aggiuntivo, esso si applica provvisoriamente dal giorno della firma.

(3)

Le modifiche introdotte di recente nella legislazione bulgara hanno mutato la ripartizione delle funzioni tra gli organismi incaricati dell’attuazione.

(4)

Al fine di garantire la conformità tra il testo del protocollo aggiuntivo e le modifiche dell’organizzazione istituzionale della Bulgaria, è opportuno modificare gli articoli 2 e 3 di detto protocollo aggiuntivo mediante l’adeguamento dei riferimenti alle pertinenti istituzioni bulgare. Tale conformità è necessaria per consentire l’attuazione del protocollo aggiuntivo in Bulgaria.

(5)

Ai sensi dell’articolo 4 del protocollo aggiuntivo, esso può essere modificato con decisione del Consiglio di associazione,

DECIDE:

Articolo 1

Gli articoli 2 e 3 del protocollo aggiuntivo all’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo, sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria presenta alla Commissione europea un programma di ristrutturazione e piani di attività conformi ai requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2, nonché valutati e approvati dalla sua commissione per la tutela della concorrenza.

Articolo 3

La Commissione procede alla valutazione definitiva della conformità del programma di ristrutturazione e dei piani di attività ai requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2. Il Consiglio dell’Unione europea decide se il programma e i piani sono conformi ai requisiti di cui al summenzionato articolo.

L’attuazione dei piani viene sottoposta a regolare controllo dalla Commissione, a nome della Comunità, e dal ministero delle Finanze per la Repubblica di Bulgaria.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2004.

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

S. PASSY


(1)  GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3.


Top