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Document 22005D0208
2005/208/EC: Decision No 1/2004 of the EU-Bulgaria Association Council of 28 September 2004 amending Articles 2 and 3 of the Additional Protocol to the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Bulgaria, of the other part, with regard to an extension of the period laid down in Article 9(4) of Protocol 2 to the Europe Agreement
2005/208/CE: Decisione n. 1/2004 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria, del 28 settembre 2004, recante modifica degli articoli 2 e 3 del protocollo aggiuntivo all’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo
2005/208/CE: Decisione n. 1/2004 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria, del 28 settembre 2004, recante modifica degli articoli 2 e 3 del protocollo aggiuntivo all’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo
GU L 68 del 15.3.2005, p. 41–41
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 159M del 13.6.2006, p. 217–217
(MT)
In force
15.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/41 |
DECISIONE N. 1/2004 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-BULGARIA
del 28 settembre 2004
recante modifica degli articoli 2 e 3 del protocollo aggiuntivo all’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo
(2005/208/CE)
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,
visto l’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra (1) (di seguito l’«Accordo europeo»),
visto il protocollo aggiuntivo all’accordo europeo, in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Un protocollo aggiuntivo all’accordo europeo è stato firmato dalle parti il 21 novembre 2002. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 5 del protocollo aggiuntivo, esso si applica provvisoriamente dal giorno della firma. |
(3) |
Le modifiche introdotte di recente nella legislazione bulgara hanno mutato la ripartizione delle funzioni tra gli organismi incaricati dell’attuazione. |
(4) |
Al fine di garantire la conformità tra il testo del protocollo aggiuntivo e le modifiche dell’organizzazione istituzionale della Bulgaria, è opportuno modificare gli articoli 2 e 3 di detto protocollo aggiuntivo mediante l’adeguamento dei riferimenti alle pertinenti istituzioni bulgare. Tale conformità è necessaria per consentire l’attuazione del protocollo aggiuntivo in Bulgaria. |
(5) |
Ai sensi dell’articolo 4 del protocollo aggiuntivo, esso può essere modificato con decisione del Consiglio di associazione, |
DECIDE:
Articolo 1
Gli articoli 2 e 3 del protocollo aggiuntivo all’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo, sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 2
La Repubblica di Bulgaria presenta alla Commissione europea un programma di ristrutturazione e piani di attività conformi ai requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2, nonché valutati e approvati dalla sua commissione per la tutela della concorrenza.
Articolo 3
La Commissione procede alla valutazione definitiva della conformità del programma di ristrutturazione e dei piani di attività ai requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2. Il Consiglio dell’Unione europea decide se il programma e i piani sono conformi ai requisiti di cui al summenzionato articolo.
L’attuazione dei piani viene sottoposta a regolare controllo dalla Commissione, a nome della Comunità, e dal ministero delle Finanze per la Repubblica di Bulgaria.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio di associazione.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2004.
Per il Consiglio di associazione
Il presidente
S. PASSY
(1) GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3.