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Document 12008E/AFI/DCL/22
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union - DECLARATIONS annexed to the Final Act of the Intergovernmental Conference which adopted the Treaty of Lisbon, signed on 13 December 2007 - A. DECLARATIONS CONCERNING PROVISIONS OF THE TREATIES - 22. Declaration on Articles 48 and 79 of the Treaty on the Functioning of the European Union
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Dichiarazioni allegate all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 - A. DICHIARAZIONI RELATIVE A DISPOSIZIONI DEI TRATTATI - 22. Dichiarazione relativa agli articoli 48 e 79 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Dichiarazioni allegate all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 - A. DICHIARAZIONI RELATIVE A DISPOSIZIONI DEI TRATTATI - 22. Dichiarazione relativa agli articoli 48 e 79 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
GU C 115 del 9.5.2008, p. 346–346
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/lis_2008/fna_1/dcl_22/oj
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Dichiarazioni allegate all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 - A. DICHIARAZIONI RELATIVE A DISPOSIZIONI DEI TRATTATI - 22. Dichiarazione relativa agli articoli 48 e 79 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Gazzetta ufficiale n. 115 del 09/05/2008 pag. 0346 - 0346
22. Dichiarazione relativa agli articoli 48 e 79 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea La conferenza considera che, qualora un progetto di atto legislativo fondato sull'articolo 79, paragrafo 2 leda aspetti importanti del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro, in particolare per quanto riguarda il campo d'applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne alteri l'equilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, gli interessi di tale Stato membro debbano essere tenuti nella debita considerazione. --------------------------------------------------