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Document 02023R2772-20231222

Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità (Testo rilevante ai fini del SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/2023-12-22

02023R2772 — IT — 22.12.2023 — 000.003


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2772 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2023

che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 2772 del 22.12.2023, pag. 1)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 90241, 19.4.2024, pag.  1 ((UE) 2023/27722023/2772)

►C2

Rettifica, GU L 90358, 18.6.2024, pag.  1 ((UE) 2023/27722023/2772)




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2772 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2023

che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto

I principi di rendicontazione di sostenibilità che le imprese devono utilizzare per effettuare la loro rendicontazione di sostenibilità in conformità degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE secondo il calendario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 sono stabiliti negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2024 o in data successiva.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

▼C2

PRINCIPI EUROPEI DI RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ (ESRS)

▼B

ESRS 1

Prescrizioni generali

ESRS 2

Informazioni generali

ESRS E1

Cambiamenti climatici

ESRS E2

Inquinamento

ESRS E3

Acque e risorse marine

ESRS E4

Biodiversità ed ecosistemi

ESRS E5

Uso delle risorse ed economia circolare

ESRS S1

Forza lavoro propria

ESRS S2

Lavoratori nella catena del valore

ESRS S3

Comunità interessate

ESRS S4

Consumatori e utilizzatori finali

ESRS G1

Condotta delle imprese

ESRS 1

PRESCRIZIONI GENERALI

SOMMARIO

Scopo

1.

Categorie di principi di rendicontazione di sostenibilità, ambiti di rendicontazione e convenzioni redazionali

1.1

Categorie di principi ESRS

1.2

Ambiti di rendicontazione e obblighi sul contenuto minimo dell'informativa riguardo a politiche, azioni, obiettivi e metriche

1.3

Convenzioni redazionali

2.

Caratteristiche qualitative delle informazioni

3.

Doppia rilevanza come base per l'informativa sulla sostenibilità

3.1

I portatori di interessi e la loro pertinenza rispetto al processo di valutazione della rilevanza

3.2

Questioni rilevanti e rilevanza delle informazioni

3.3

Doppia rilevanza

3.4

Rilevanza dell'impatto

3.5

Rilevanza finanziaria

3.6

Impatti o rischi rilevanti derivanti da azioni volte ad affrontare questioni di sostenibilità

3.7

Livello di disaggregazione

4.

Dovere di diligenza

5.

Catena del valore

5.1

Impresa che comunica le informazioni e catena del valore

5.2

Stime basate su medie di settore e variabili proxy

6.

Orizzonti temporali

6.1

Periodo di riferimento

6.2

Mettere in relazione passato, presente e futuro

6.3

Rendicontazione dei progressi compiuti rispetto all'anno base

6.4

Definizione di breve, medio e lungo periodo ai fini della rendicontazione

7

Redazione e presentazione delle informazioni sulla sostenibilità

7.1

Presentazione delle informazioni comparative

7.2

Cause di incertezza nelle stime e nei risultati

7.3

Aggiornamento dell'informativa concernente gli eventi successivi alla data di chiusura del periodo di riferimento

7.4

Modifiche nella redazione e nella presentazione delle informazioni sulla sostenibilità

7.5

Errori di rendicontazione in periodi precedenti

7.6

Rendicontazione consolidata ed esenzione delle imprese figlie

7.7

Informazioni classificate e sensibili e informazioni su proprietà intellettuale, know-how o risultati dell'innovazione

7.8

Comunicazione delle opportunità

8.

Struttura della dichiarazione di sostenibilità

8.1

Prescrizioni generali relative alla presentazione

8.2

Contenuto e struttura della dichiarazione sulla sostenibilità

9.

Collegamenti con altre parti della rendicontazione societaria e informazioni collegate

9.1

Inclusione mediante riferimento

9.2

Informazioni collegate e collegamento con il bilancio

10.

Disposizioni transitorie

10.1

Disposizione transitoria relativa all'informativa specifica per l'entità

10.2

Disposizione transitoria relativa al capitolo 5 Catena dal valore

10.3

Disposizione transitoria relativa alla sezione 7.1 Presentazione delle informazioni comparative

10.4

Disposizione transitoria: Elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente

Appendice A:

Requisiti applicativi

Informative specifiche per l'entità

Doppia rilevanza

Stime basate su medie di settore e variabili proxy

Contenuto e struttura della dichiarazione sulla sostenibilità

Appendice B:

Caratteristiche qualitative delle informazioni

Appendice C:

Elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente

Appendice D:

Struttura della dichiarazione sulla sostenibilità nell'ambito degli ESRS

Appendice E:

Diagramma di flusso per la determinazione delle informative da includere

Appendice F:

Esempio di struttura della dichiarazione sulla sostenibilità nell'ambito degli ESRS

Appendice G:

Esempio di inclusione mediante riferimento

Scopo

1. Scopo dei principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) è specificare le informazioni sulla sostenibilità che un'impresa deve comunicare conformemente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ). La rendicontazione in conformità degli ESRS non esenta le imprese da altri obblighi stabiliti nel diritto dell'Unione.

2. In particolare, gli ESRS specificano le informazioni che un'impresa deve comunicare in merito ai suoi impatti, rischi e opportunità sostanziali in relazione alle questioni di sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Gli ESRS non impongono alle imprese di comunicare informazioni su aspetti ambientali, sociali e di governance coperti dagli ESRS se hanno valutato che questi ultimi non sono rilevanti (cfr. l'appendice E «Diagramma di flusso per la determinazione delle informative da includere»). Le informazioni comunicate conformemente agli ESRS consentono ai fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità di comprendere gli impatti rilevanti dell'impresa sulle persone e sull'ambiente e gli effetti rilevanti delle questioni di sostenibilità sullo sviluppo, sui risultati e sulla situazione dell'impresa.

3. L'obiettivo (ESRS 1) è illustrare l'architettura degli ESRS, le convenzioni redazionali e i concetti fondamentali utilizzati, nonché gli obblighi generali per la preparazione e la presentazione delle informazioni sulla sostenibilità conformemente alla direttiva 2013/34/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464.

1.    Categorie di principi di rendicontazione di sostenibilità, ambiti di rendicontazione e convenzioni redazionali

1.1    Categorie di principi ESRS

4. Vi sono tre categorie di ESRS:

a) 

principi trasversali;

b) 

principi tematici (ambientali, sociali e di governance); e

c) 

principi settoriali.

I principi trasversali e quelli tematici sono intersettoriali, ossia si applicano a tutte le imprese indipendentemente dal settore o dai settori in cui operano.

5. I principi trasversali ESRS 1 Prescrizioni generali e ESRS 2 Informazioni generali si applicano alle questioni di sostenibilità disciplinate da principi tematici da principi settoriali.

6. Questo principio (ESRS 1) descrive l'architettura dei principi ESRS, spiega le convenzioni redazionali e i concetti fondamentali e stabilisce i requisiti generali per la preparazione e la presentazione delle informazioni relative alla sostenibilità.

▼C2

7. L’ESRS 2 stabilisce obblighi di informativa per le informazioni che devono essere fornite dall’impresa a livello generale per tutte le questioni di sostenibilità connesse alla governance degli ambiti di rendicontazione, alla strategia, alla gestione di impatti, rischi e opportunità e a metriche e obiettivi.

▼B

8. Gli ESRS tematici riguardano un tema della sostenibilità e si articolano in temi e sottotemi e, se necessario, in sottotemi specifici. La tabella del requisito applicativo 16 (RA 16) di questo principio fornisce una panoramica dei temi, sottotemi e sottotemi specifici relativi alla sostenibilità (collettivamente «questioni di sostenibilità») trattati dagli ESRS tematici.

9. Gli ESRS tematici possono includere prescrizioni specifiche a integrazione degli obblighi di informativa generali dell'ESRS 2. L'appendice C dell'ESRS 2, obblighi di informativa/applicazione in ESRS tematici applicabili congiuntamente alle informative generali ESRS 2 contiene un elenco degli obblighi aggiuntivi per ESRS tematici che l'impresa deve applicare in combinazione con gli obblighi di informativa generali dell'ESRS 2.

10. I principi settoriali si applicano a tutte le imprese di un settore. Riguardano impatti, rischi e opportunità probabilmente sostanziali per tutte le imprese di un settore specifico e non sono coperti, o non sufficientemente coperti, da principi tematici. I principi settoriali sono multitematici e riguardano i temi di maggior rilevanza per il settore interessato. I principi settoriali hanno un alto grado di comparabilità.

11. In aggiunta agli obblighi di informativa di cui alle tre categorie di ESRS, un'impresa, quando conclude che un impatto, un rischio o un'opportunità non è coperto, o non lo è con sufficiente granularità, da un ESRS, ma è sostanziale in conseguenza di fatti e circostanze specifici, fornisce ulteriori informazioni specifiche per entità al fine di consentire ai fruitori di comprendere gli impatti, i rischi o le opportunità dell'impresa relativi alla sostenibilità. I requisiti applicativi da RA 1 a RA 5 forniscono ulteriori indicazioni in merito alle informative specifiche per entità.

1.2    Ambiti di rendicontazione e obblighi minimi di informativa per contenuti su politiche, azioni, obiettivi e metriche

12. Gli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2, agli ESRS tematici e agli ESRS settoriali si suddividono negli ambiti di rendicontazione seguenti:

a) 

governance (GOV): i processi, i controlli e le procedure di governance usati per monitorare, gestire e controllare impatti, rischi e opportunità (cfr. ESRS 2, capitolo 2 Governance);

b) 

strategia (SBM): le modalità di interazione della strategia e del modello aziendale dell'impresa con gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti, comprese le modalità con cui l'impresa affronta detti impatti, rischi e opportunità (cfr. ESRS 2, capitolo 3 Strategia);

c) 

gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità (IRO): i processi mediante i quali l'impresa:

i. 

individua gli impatti, i rischi e le opportunità e ne valuta la rilevanza (cfr. IRO-1 nella sezione 4.1 dell'ESRS 2),

ii. 

gestisce le questioni di sostenibilità rilevanti mediante politiche e azioni (cfr. la sezione 4.2 dell'ESRS 2).

d) 

metriche e obiettivi (MT): le prestazioni dell'impresa, compresi i progressi compiuti verso gli obiettivi che si è posta (cfr. ESRS 2, capitolo 5 Metriche e obiettivi).

13. L'ESRS 2 comprende:

a) 

nella sezione 4.2 Obbligo minimo di informativa sulle politiche (MDR-P) e sulle azioni (MDR-A);

b) 

nel capitolo 5 Obbligo minimo di informativa sulle metriche (MDR-M) e sugli obiettivi (MDR-T).

L'impresa applica gli obblighi minimi di informativa relativi a politiche, azioni, metriche e obiettivi nonché i corrispondenti obblighi di informativa in ESRS tematici e settoriali.

1.3    Convenzioni redazionali

14. In tutti gli ESRS:

a) 

il termine «impatti» si riferisce agli impatti positivi e negativi legati alla sostenibilità che sono collegati con l'attività dell'impresa, individuati attraverso una valutazione della rilevanza dell'impatto (cfr. sezione 3.4 Rilevanza dell'impatto). Si riferisce sia agli impatti effettivi sia ai potenziali impatti futuri.

b) 

Il termine «rischi e opportunità» si riferisce a rischi e opportunità finanziari dell'impresa legati alla sostenibilità, compresi quelli derivanti dalla dipendenza dalle risorse naturali, umane e sociali, individuati mediante un processo di valutazione della rilevanza finanziaria (cfr. sezione 3.5).

Nel loro insieme questi termini sono denominati «impatti, rischi e opportunità». Riflettono la prospettiva della doppia rilevanza dell'ESRS descritta nel capitolo 3.

15. I termini ESRS definiti nel glossario delle definizioni (allegato II) sono evidenziati dappertutto in grassetto corsivo, tranne dove un termine definito è utilizzato più di una volta nello stesso paragrafo.

16. Gli ESRS definiscono la struttura delle informazioni che devono essere comunicate ai sensi degli obblighi di informativa. Ciascun obbligo di informativa consiste in uno o più elementi d'informazione distinti. L'espressione «elemento d'informazione» può anche riferirsi a un elemento descrittivo di un obbligo di informativa.

17. Oltre agli obblighi di informativa, la maggior parte degli ESRS contiene anche requisiti applicativi. I requisiti applicativi supportano l'applicazione degli obblighi di informativa e hanno la stessa autorità di altre parti di un ESRS.

18. Gli ESRS utilizzano i seguenti termini per distinguere tra diversi gradi di obbligo dell'impresa di comunicare informazioni:

a) 

divulga/comunica/indica: sta ad indicare che la disposizione è prescritta da un obbligo di informativa o elemento d'informazione;

b) 

può divulgare/comunicare/indicare: sta ad indicare le informative volontarie volte a incoraggiare le buone pratiche.

Inoltre, gli ESRS utilizzano il termine «prende in considerazione» in riferimento a questioni, risorse o metodologie che l'impresa dovrebbe prendere in considerazione o utilizzare nella preparazione di una determinata informativa, se del caso.

2.    Caratteristiche qualitative delle informazioni

19. Nel redigere la dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa applica:

a) 

le caratteristiche qualitative fondamentali delle informazioni, vale a dire pertinenza e rappresentazione fedele; e

b) 

le caratteristiche qualitative che migliorano le informazioni, vale a dire comparabilità, verificabilità e comprensibilità.

20. Tali caratteristiche qualitative delle informazioni sono definite e descritte nell'appendice B.

3.    Doppia rilevanza come base per l'informativa sulla sostenibilità

21. L'impresa comunica le informazioni sulle questioni di sostenibilità in base al principio della doppia rilevanza, come definito e spiegato nel presente capitolo.

3.1    I portatori di interessi e la loro pertinenza rispetto al processo di valutazione della rilevanza

22. I portatori di interessi sono coloro che possono esercitare un'influenza sull'impresa oppure subire l'influenza dell'impresa. Ne esistono due gruppi principali:

a) 

i portatori di interessi coinvolti: le persone o i gruppi i cui interessi sono o potrebbero essere influenzati (positivamente o negativamente) dalle attività dell'impresa e dai suoi rapporti commerciali diretti e indiretti lungo la catena del valore; e

b) 

i fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità: i fruitori principali dell'informativa finanziaria di carattere generale (investitori, finanziatori e altri creditori esistenti e potenziali, compresi gestori di patrimoni, enti creditizi e imprese di assicurazione) e altri fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità, inclusi i partner commerciali dell'impresa, i sindacati e le parti sociali, la società civile e le organizzazioni non governative, le pubbliche amministrazioni, gli analisti e i rappresentanti del mondo accademico.

23. Alcuni portatori di interessi, ma non tutti, possono appartenere a entrambi i gruppi di cui al paragrafo 22.

24. Il coinvolgimento dei portatori di interessi è un elemento centrale delle procedure di dovuta diligenza condotte dall'impresa (cfr. capitolo 4 Dovere di diligenza) e della valutazione della rilevanza della sostenibilità. Ciò comprende i processi per individuare e valutare gli impatti negativi, effettivi e potenziali, che, a loro volta, orientano il processo di valutazione per individuare gli impatti rilevanti ai fini della rendicontazione di sostenibilità (cfr. sezione 3.4).

3.2    Questioni rilevanti e rilevanza delle informazioni

25. Affinché l'impresa possa individuare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti da comunicare, è necessario effettuare una valutazione della rilevanza (cfr. le sezioni 3.4 Rilevanza dell'impatto e 3.5 Rilevanza finanziaria).

26. La valutazione della rilevanza è il punto di partenza per la rendicontazione di sostenibilità nell'ambito dell'ESRS. Nella sezione 4.1 dell'ESRS 2, l'IRO-1 include obblighi generali di informativa sul processo dell'impresa per individuare impatti, rischi e opportunità e valutarne la rilevanza. L'SBM-3 dell'ESRS 2 prevede obblighi generali di informativa sugli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti derivanti dalla valutazione della rilevanza dell'impresa.

27. I requisiti applicativi di cui all'appendice A comprendono un elenco delle questioni di sostenibilità contemplate negli ESRS tematici, suddivise per temi, sottotemi e sotto-sottotemi, su cui basare la valutazione della rilevanza. L'appendice E Diagramma di flusso per la determinazione delle informative da includere fornisce un esempio della valutazione della rilevanza descritta nella presente sezione.

28. Una questione di sostenibilità è «rilevante» quando soddisfa i criteri definiti per la rilevanza dell'impatto (cfr. sezione 3.4.) o per la rilevanza finanziaria (cfr. sezione 3.5) o per entrambe.

29. A prescindere dall'esito della valutazione della rilevanza, l'impresa divulga sempre le informazioni prescritte da: ESRS 2 Informazioni generali (ossia tutti gli obblighi di informativa ed elementi d'informazione specificati nell'ESRS 2) e gli obblighi di informativa (compresi i relativi elementi d'informazione) in ESRS tematici relativi all'obbligo di informativa IRO-1 Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti, elencati nell'ESRS 2, appendice C, Obblighi di informativa/applicazione in ESRS tematici applicabili congiuntamente alle informative generali ESRS 2.

30. Qualora, a seguito della valutazione della rilevanza su cui ESRS 2, IRO-1, IRO-2 e SBM-3 stabiliscono obblighi di informativa, giunga alla conclusione che una questione di sostenibilità è rilevante, l'impresa:

a) 

divulga le informazioni conformemente agli obblighi di informativa (compresi i requisiti applicativi) connessi a tale questione di sostenibilità specifica nei corrispondenti ESRS tematici e settoriali; e

b) 

divulga le informative aggiuntive specifiche per l'entità (cfr. paragrafo 11 e da RA 1 a RA 5), nel caso in cui la questione di sostenibilità rilevante non sia contemplata da un ESRS o lo sia con un livello di granularità insufficiente.

31. Le informazioni applicabili prescritte nell'ambito di un obbligo di informativa, compresi i relativi elementi d'informazione, o un'informativa specifica a un'entità, sono divulgate se l'impresa le ritiene pertinenti, sulla base della valutazione delle informazioni rilevanti, da una o più delle seguenti prospettive:

a) 

il carattere significativo delle informazioni in relazione alla questione che si intende rappresentare o spiegare; o

b) 

la capacità di tali informazioni di rispondere alle esigenze decisionali dei fruitori, comprese le esigenze dei fruitori principali dell'informativa finanziaria di carattere generale di cui al paragrafo 48, e/o le esigenze dei fruitori il cui interesse principale risiede nelle informazioni sugli impatti dell'impresa.

32. Se conclude che i cambiamenti climatici non sono rilevanti e pertanto omette tutti gli obblighi di informativa dell'ESRS E1 Cambiamenti climatici, l'impresa fornisce una spiegazione dettagliata delle conclusioni della sua valutazione della rilevanza riguardo ai cambiamenti climatici (cfr. ESRS 2 IRO-2 Obblighi di informativa degli ESRS oggetto della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa), compresa un'analisi prospettica delle condizioni che potrebbero in futuro indurre l'impresa a concludere che i cambiamenti climatici sono rilevanti. Se l'impresa conclude che un tema diverso dai cambiamenti climatici non è rilevante e pertanto omette tutti gli obblighi di informativa nel corrispondente ESRS tematico, può spiegare brevemente le conclusioni della sua valutazione della rilevanza per quel tema.

33. Nel divulgare informazioni relative alle politiche, alle azioni e agli obiettivi connessi a una questione di sostenibilità valutata rilevante, l'impresa include le informazioni prescritte da tutti gli obblighi di informativa e gli elementi d'informazione previsti negli ESRS tematici e settoriali connessi a tale questione e nel corrispondente obbligo minimo di informativa su politiche, azioni e obiettivi di cui all''ESRS 2. Se non è in grado di divulgare le informazioni prescritte dagli obblighi di informativa ed elementi d'informazione di cui agli ESRS tematici o settoriali, oppure dagli obblighi minimi di informativa di cui all'ESRS 2 riguardanti le politiche, le azioni e gli obiettivi, per non aver adottato le rispettive politiche, attuato le rispettive azioni o fissato i rispettivi obiettivi, l'impresa ne dà comunicazione e può indicare un termine entro il quale intende metterli in atto.

34. Nel divulgare informazioni sulle metriche utilizzate per una questione di sostenibilità rilevante conformemente alla sezione dedicata alle metriche e agli obiettivi del pertinente ESRS tematico, l'impresa:

a) 

include le informazioni prescritte da un obbligo di informativa se le ritiene rilevanti; e

b) 

può omettere le informazioni prescritte da un elemento d'informazione se ritiene che tali informazioni non siano rilevanti e giunge alla conclusione che tali informazioni non siano necessarie per soddisfare l'obiettivo di cui all'obbligo di informativa.

35. Se omette le informazioni prescritte da un elemento d'informazione derivante da altre normative dell'UE elencate nell'appendice B dell'ESRS 2, l'impresa dichiara esplicitamente che le informazioni in questione non sono «rilevanti».

36. L'impresa stabilisce le modalità di applicazione dei criteri, nonché le soglie appropriate, al fine di determinare:

a) 

le informazioni che divulga sulle metriche per una questione di sostenibilità rilevante secondo la sezione Metriche e obiettivi della pertinente ESRS tematica, conformemente al paragrafo 34; e

b) 

le informazioni da comunicare come informative specifiche per l'entità.

3.3    Doppia rilevanza

37. La doppia rilevanza ha due dimensioni, segnatamente: la rilevanza dell'impatto e la rilevanza finanziaria. Salvo diversa indicazione, i termini «rilevante» e «rilevanza» sono utilizzati in tutto l'ESRS per riferirsi alla doppia rilevanza.

38. La valutazione della rilevanza dell'impatto e quella della rilevanza finanziaria sono interconnesse e occorre tener conto delle interdipendenze tra queste due dimensioni. In generale, il punto di partenza è la valutazione degli impatti, sebbene vi possano essere anche rischi e opportunità rilevanti non correlati agli impatti dell'impresa. Un impatto sulla sostenibilità può essere finanziariamente rilevante fin dall'inizio, oppure divenire tale, quando si può ragionevolmente prevedere che incida sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato finanziario, sui flussi finanziari, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale a breve, medio o lungo termine, dell'impresa. Gli impatti sono rilevati dalla prospettiva della rilevanza dell'impatto, indipendentemente dalla loro eventuale rilevanza finanziaria.

39. Nell'individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità nella catena del valore dell'impresa al fine di determinarne la rilevanza, l'impresa riserva una particolare attenzione agli ambiti in cui ritiene probabile che tali impatti, rischi e opportunità possano manifestarsi, in base alla natura delle attività, dei rapporti commerciali, delle aree geografiche o di altri fattori considerati.

40. L'impresa valuta in che modo è condizionata dalle proprie dipendenze dalla disponibilità di risorse naturali e sociali a prezzi adeguati e di qualità idonea, indipendentemente dagli impatti potenziali che essa potrebbe avere su tali risorse.

41. Gli impatti, i rischi e le opportunità principali di un'impresa sono considerati corrispondenti agli impatti, ai rischi e alle opportunità rilevanti individuati in base al principio della doppia rilevanza e pertanto comunicati nella dichiarazione sulla sostenibilità.

42. L'impresa applica i criteri di cui alle sezioni 3.4 e 3.5, utilizzando soglie quantitative e/o qualitative appropriate. Le soglie appropriate sono necessarie al fine di determinare quali impatti, rischi e opportunità sono individuati e affrontati dall'impresa in quanto rilevanti e al fine determinare quali questioni di sostenibilità siano rilevanti ai fini della rendicontazione. Alcuni principi e quadri di riferimento esistenti utilizzano il termine «impatti più significativi» per riferirsi alla soglia utilizzata per individuare gli impatti descritti nell'ESRS come «impatti rilevanti».

3.4    Rilevanza dell'impatto

43. Una questione di sostenibilità è rilevante dal punto di vista dell'impatto quando riguarda gli impatti rilevanti dell'impresa, negativi o positivi, effettivi o potenziali, sulle persone o sull'ambiente a breve, medio o lungo termine. Gli impatti comprendono quelli connessi alle operazioni proprie dell'impresa e alla catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti e servizi e i suoi rapporti commerciali. I rapporti commerciali comprendono quelli siti nella catena del valore dell'impresa, a monte e a valle, e non sono limitati ai rapporti contrattuali diretti.

44. In tale contesto, gli impatti sulle persone o sull'ambiente comprendono gli impatti relativi a questioni ambientali, sociali e di governance.

45. La valutazione della rilevanza di un impatto negativo si basa sulla procedura di dovuta diligenza definita negli strumenti internazionali dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e nelle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali. Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi, la rilevanza è valutata in base alla gravità dell'impatto, mentre per gli impatti negativi potenziali si valutano la gravità e la probabilità dell'impatto. La gravità si basa sui seguenti fattori:

a) 

l'entità;

b) 

la portata; e

c) 

la natura irrimediabile dell'impatto.

Nel caso di un potenziale impatto negativo sui diritti umani, la gravità dell'impatto prevale sulla sua probabilità.

46. Per quanto riguarda gli impatti positivi, la rilevanza è valutata in base ai seguenti aspetti:

a) 

l'entità e la portata dell'impatto per quanto riguarda gli impatti effettivi; e

b) 

l'entità, la portata e la probabilità dell'impatto per quanto riguarda gli impatti potenziali.

3.5    Rilevanza finanziaria

47. L'ambito della rilevanza finanziaria ai fini della rendicontazione di sostenibilità si configura come un ampliamento dell'ambito di rilevanza utilizzato per determinare quali informazioni dovrebbero essere incluse nei bilanci dell'impresa.

48. La valutazione della rilevanza finanziaria corrisponde all'individuazione di informazioni considerate rilevanti per i principali fruitori delle relazioni finanziarie di carattere generale nell'adozione di decisioni relative alla fornitura di risorse all'entità. In particolare, un'informazione è considerata rilevante per i fruitori principali delle relazioni finanziarie di carattere generale se è ragionevole presumere che l'omissione, l'errata indicazione o l'occultamento di detta informazione potrebbe influenzare le decisioni che tali fruitori adottano sulla base della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa.

49. Una questione di sostenibilità è rilevante da un punto di vista finanziario se comporta o si può ragionevolmente ritenere che comporti effetti finanziari rilevanti sull'impresa. Ciò si verifica quando una questione di sostenibilità genera rischi od opportunità che hanno o di cui si può ragionevolmente prevedere che abbiano un'influenza rilevante sullo sviluppo dell'impresa, sulla sua situazione patrimoniale-finanziaria, risultato economico, sui flussi finanziari, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale a breve, medio o lungo termine. I rischi e le opportunità possono derivare da eventi passati o futuri. La rilevanza finanziaria di una questione di sostenibilità non si limita agli aspetti soggetti al controllo dell'impresa, ma comprende informazioni su rischi e opportunità rilevanti attribuibili ai rapporti commerciali che non rientrano nell'ambito di consolidamento utilizzato nella redazione del bilancio.

50. Le dipendenze da risorse naturali e sociali possono essere fonti di rischi o di opportunità finanziarie. Le dipendenze possono comportare due possibili effetti:

a) 

possono influire sulla capacità dell'impresa di continuare a utilizzare o di ottenere le risorse necessarie nelle attività aziendali, come pure sulla qualità e sui prezzi di tali risorse; e

b) 

possono incidere sulla capacità dell'impresa di fare affidamento sui rapporti necessari nelle proprie attività aziendali a condizioni accettabili.

51. La rilevanza dei rischi e delle opportunità è valutata combinando l'entità potenziale dei possibili effetti finanziari e la probabilità che si verifichino.

3.6    Impatti o rischi rilevanti derivanti da azioni volte ad affrontare questioni di sostenibilità

52. La valutazione della rilevanza dell'impresa può portare a individuare situazioni in cui le azioni dell'impresa per affrontare determinati impatti o rischi, o per trarre vantaggio da determinate opportunità in relazione a una questione di sostenibilità, potrebbero avere impatti negativi rilevanti o determinare rischi rilevanti in relazione a una o più questioni di sostenibilità. Per esempio:

a) 

un piano d'azione per la decarbonizzazione della produzione che comporta l'abbandono di determinati prodotti potrebbe avere impatti negativi rilevanti sulla forza lavoro propria dell'impresa e determinare rischi rilevanti a causa delle indennità di licenziamento; o

b) 

un piano d'azione di un fornitore del settore automobilistico incentrato sulla fornitura di veicoli elettrici potrebbe dare luogo ad attivi non recuperabili per la produzione di parti di ricambio per i veicoli convenzionali.

53. In tali circostanze, l'impresa:

a) 

divulga l'esistenza di impatti negativi rilevanti o di rischi rilevanti nonché le azioni da cui derivano, inserendo un riferimento incrociato al tema cui gli impatti o i rischi si riferiscono; e

b) 

fornisce una descrizione del modo in cui gli impatti negativi rilevanti o i rischi rilevanti sono affrontati nell'ambito del tema cui si riferiscono.

3.7    Livello di disaggregazione

54. Quando è necessario ai fini di una corretta comprensione dei relativi impatti, rischi e opportunità rilevanti, l'impresa disaggrega le informazioni comunicate:

a) 

per paese, in presenza di variazioni significative in termini di impatti, rischi e opportunità rilevanti nei vari paesi e quando la presentazione delle informazioni a un livello di aggregazione maggiore occulterebbe informazioni rilevanti riguardanti impatti, rischi od opportunità; o

b) 

per luogo significativo o attivo significativo, quando gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti sono molto dipendenti da uno specifico luogo o attivo.

55. Nel definire il livello di disaggregazione adeguato ai fini della rendicontazione, l'impresa tiene conto della disaggregazione adottata nella valutazione della rilevanza. In base ai fatti e alle circostanze specifici dell'impresa, potrebbe essere necessaria una disaggregazione per impresa figlia.

56. In caso di aggregazione di dati provenienti da livelli diversi o da più dislocazioni all'interno dello stesso livello, l'impresa si accerta che tale aggregazione non occulti la specificità e il contesto necessari ai fini dell'interpretazione delle informazioni. L'impresa non aggrega le voci rilevanti di natura diversa.

57. Quando presenta informazioni disaggregate per settore, l'impresa adotta la classificazione settoriale ESRS da specificare in un atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 29 ter, paragrafo 1, terzo comma, punto ii), della direttiva 2013/34/UE. Nel caso in cui un ESRS tematico o settoriale imponga l'adozione di un livello specifico di disaggregazione nell'elaborazione di un'informazione specifica, prevale la prescrizione di cui all'ESRS tematico o settoriale.

4.    Dovere di diligenza

58. L'esito della ►C2  procedura di dovuta diligenza ◄ dell'impresa ai fini della sostenibilità (denominata «dovere di diligenza» negli strumenti internazionali summenzionati) orienta la valutazione degli impatti, dei rischi e delle opportunità rilevanti da parte dell'impresa. Gli ESRS non impongono alcun obbligo di condotta per quanto riguarda il dovere di diligenza, né ampliano o modificano il ruolo degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'impresa per quanto riguarda l'esercizio del dovere di diligenza.

59. Il dovere di diligenza è il processo mediante cui le imprese individuano, prevengono, mitigano e rendono conto del modo in cui affrontano gli impatti negativi, effettivi e potenziali, sull'ambiente e sulle persone connessi alla loro attività. Gli impatti comprendono quelli negativi connessi alle operazioni proprie dell'impresa e alla catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti o servizi e i suoi rapporti commerciali. Il dovere di diligenza è un processo continuo che risponde alla strategia e al modello aziendale, alle attività, ai rapporti commerciali, al contesto operativo e in quello dell'approvvigionamento e delle vendite e può essere all'origine di cambiamenti in tutti questi aspetti. La procedura è descritta tra gli strumenti internazionali dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e nelle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali.

60. Questi strumenti internazionali individuano una serie di tappe ►C2  nella procedura di dovuta diligenza ◄ , fra cui l'individuazione e la valutazione degli impatti negativi connessi alle operazioni proprie dell'impresa e alla catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti o servizi e i suoi rapporti commerciali. Nel caso in cui l'impresa non possa affrontare tutti gli impatti contemporaneamente, la procedura di dovuta diligenza consente di attribuire priorità alle azioni in base alla gravità e alla probabilità degli impatti. È questo aspetto ►C2  della procedura di dovuta diligenza ◄ che orienta la valutazione degli impatti rilevanti (cfr. sezione 3.4). L'individuazione degli impatti rilevanti contribuisce anche all'individuazione dei rischi e delle opportunità rilevanti in termini di sostenibilità, che sono spesso una conseguenza di tali impatti.

61. Gli elementi fondamentali del dovere di diligenza si riflettono direttamente negli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2 e agli ESRS tematici, come descritto in appresso:

a) 

integrare il dovere di diligenza nella governance, nella strategia e nel modello aziendale ( 3 ). Questo aspetto è trattato negli ESRS seguenti:

i. 

ESRS 2 GOV-2: informazioni fornite agli organi di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa e questioni di sostenibilità da questi affrontate;

ii. 

ESRS 2 GOV-3: integrazione delle prestazioni in termini di sostenibilità nei sistemi di incentivazione; e

iii. 

ESRS 2 SBM-3: impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale;

b) 

coinvolgimento dei portatori di interessi ( 4 ). Questo aspetto è trattato negli ESRS seguenti:

i. 

ESRS 2 GOV-2;

ii. 

ESRS 2 SBM-2: interessi e opinioni dei portatori di interessi;

iii. 

ESRS 2 IRO-1;

iv. 

ESRS 2 DC-P; e

v. 

ESRS tematici: che riflettono le diverse fasi e finalità del coinvolgimento dei portatori di interessi ►C2  in tutta la procedura di dovuta diligenza ◄ ;

c) 

che individuano e valutano gli impatti negativi sulle persone e sull'ambiente ( 5 ). Questo aspetto è trattato negli ESRS seguenti:

i. 

ESRS 2 IRO-1 (compresi i requisiti applicativi relativi a questioni di sostenibilità specifiche nei pertinenti ESRS); e

ii. 

ESRS 2 SBM-3;

d) 

intervenire per far fronte agli impatti negativi sulle persone e sull'ambiente ( 6 ). Questo aspetto è trattato negli ESRS seguenti:

i. 

ESRS 2 DC-A; e

ii. 

ESRS tematici: che riflettono l'insieme di azioni, compresi i piani di transizione, mediante le quali sono affrontati gli impatti;

e) 

monitorare l'efficacia di tali sforzi ( 7 ). Questo aspetto è trattato negli ESRS seguenti:

i. 

ESRS 2 DC-M;

ii. 

ESRS 2 DC-T; e

iii. 

ESRS tematici: per quanto riguarda le metriche e gli obiettivi.

5.    Catena del valore

5.1    Impresa comunicante e catena del valore

62. La dichiarazione sulla sostenibilità riguarda la stessa impresa che redige il bilancio. Ad esempio, se l'impresa comunicante è un'impresa madre tenuta alla redazione di bilanci consolidati, la dichiarazione sulla sostenibilità riguarderà l'intero gruppo. Quest'obbligo non si applica se l'impresa comunicante non è tenuta a redigere il bilancio o se l'impresa comunicante prepara una rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi dell'articolo 48 decies della direttiva 2013/34/UE.

63. Le informazioni sull'impresa comunicante fornite nella dichiarazione sulla sostenibilità sono estese per includere informazioni sugli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti collegati all'impresa tramite i suoi rapporti commerciali diretti e indiretti nella catena del valore a monte e/o a valle («informazioni sulla catena del valore»). Nell'estendere le informazioni sull'impresa comunicante, l'impresa include gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti connessi con la sua catena del valore a monte e a valle:

a) 

in base ai risultati ►C2  della procedura di dovuta diligenza ◄ e della valutazione della rilevanza; e

b) 

conformemente a eventuali obblighi specifici relativi alla catena del valore in altri ESRS.

64. Il paragrafo 63 non prescrive la comunicazione di informazioni su tutti gli attori della catena del valore, ma solo l'inclusione di informazioni relative a informazioni rilevanti a monte e a valle della catena del valore. Diverse questioni di sostenibilità possono essere rilevanti in relazione a diverse parti della catena del valore a monte e a valle dell'impresa. Le informazioni sono estese per includere informazioni sulla catena del valore solo in relazione alle parti della catena del valore per le quali la questione è rilevante.

65. L'impresa include informazioni rilevanti sulla catena del valore quando ciò è necessario per:

a) 

consentire a tutti i fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità di comprendere gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti per l'impresa; e/o

b) 

produrre un insieme di informazioni che soddisfi le caratteristiche qualitative delle informazioni (cfr. appendice B).

66. Nel determinare a quale livello, nell'ambito delle operazioni proprie e della catena del valore a monte e a valle, insorge una questione di sostenibilità rilevante, l'impresa utilizza la propria valutazione degli impatti, dei rischi e delle opportunità sulla base del principio della doppia rilevanza (cfr. capitolo 3).

67. Quando società collegate o joint venture, contabilizzate con il metodo del patrimonio netto o consolidate nel bilancio con il metodo proporzionale, fanno parte della catena del valore, ad esempio come fornitrici, l'impresa include informazioni relative a tali società collegate o joint venture, a norma del paragrafo 63, conformemente all'approccio adottato per gli altri rapporti commerciali nella catena del valore. In tal caso, nel determinare le metriche di impatto, i dati della società collegata o della joint venture non si limitano alla quota di capitale detenuta, ma sono considerati sulla base degli impatti che sono collegati ai prodotti e ai servizi dell'impresa attraverso i suoi rapporti commerciali.

5.2    Stime basate su medie di settore e variabili proxy

68. La capacità dell'impresa di ottenere le necessarie informazioni sulla catena del valore a monte e a valle può variare in funzione di diversi fattori, come gli accordi contrattuali dell'impresa, il livello di controllo da essa esercitato sulle operazioni esterne all'ambito di consolidamento e il suo potere di acquisto. Quando l'impresa non ha la capacità di controllare le attività della sua catena del valore a monte e/o a valle e i suoi rapporti commerciali, può essere più difficile ottenere informazioni sulla catena del valore.

69. Può accadere che l'impresa, dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo, non sia in grado di raccogliere informazioni sulla catena del valore a monte e a valle, come prescritto al paragrafo 63. In tal caso, l'impresa effettua una stima delle informazioni da comunicare riguardo alla sua catena del valore a monte e a valle, sulla base di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili, come i dati sulle medie di settore e altre variabili proxy.

70. Ottenere informazioni sulla catena del valore potrebbe risultare difficile anche nel caso di PMI e di altre entità della catena del valore a monte e/o a valle che non rientrano nell'ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità prescritta dagli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE (cfr. ESRS 2 BP-2 Informativa in relazione a circostanze specifiche).

71. Con riferimento alle politiche, alle azioni e agli obiettivi, la rendicontazione dell'impresa include le informazioni sulla catena del valore a monte e/o a valle nella misura in cui tali politiche, azioni e obiettivi coinvolgono gli attori della catena del valore. Per quanto riguarda le metriche, in molti casi, in particolare per quanto concerne le questioni ambientali per le quali sono disponibili variabili proxy, l'impresa può essere in grado di adempiere agli obblighi di rendicontazione senza raccogliere i dati degli attori della catena del valore a monte e a valle, in particolare delle PMI, ad esempio per calcolare le emissioni di gas a effetto serra di ambito 3.

72. L'inserimento di stime elaborate sulla base dei dati sulle medie di settore e di altre variabili proxy non pregiudica la conformità delle informazioni sotto il profilo delle caratteristiche qualitative (cfr. capitolo 2 e sezione 7.2 Cause di incertezza nelle stime e nei risultati).

6.    Orizzonti temporali

6.1    Periodo di riferimento

73. Il periodo di riferimento delle dichiarazioni sulla sostenibilità dell'impresa è coerente con quello del suo bilancio.

6.2    Mettere in relazione passato, presente e futuro

74. Nella dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa stabilisce, se del caso, gli opportuni collegamenti tra informazioni retrospettive e prospettiche, al fine di favorire una chiara comprensione di come le informazioni storiche si colleghino a quelle relative a previsioni future.

6.3    Rendicontazione dei progressi compiuti rispetto all'anno base

75. L'anno base è la data o il periodo di riferimento storico per cui sono disponibili le informazioni e rispetto al quale possono essere confrontate nel tempo le informazioni successive.

76. L'impresa presenta le informazioni comparative rispetto all'anno base per gli importi comunicati nel periodo in corso quando comunica le informazioni sui progressi compiuti nel conseguimento un obiettivo, a meno che le modalità di rendicontazione dei progressi compiuti non siano già definite dall'obbligo di informativa pertinente. L'impresa può anche includere informazioni storiche riguardanti i traguardi raggiunti tra l'anno base e il periodo di riferimento, qualora si tratti di informazioni pertinenti.

6.4    Definizione di breve, medio e lungo periodo ai fini della rendicontazione

77. Nel redigere la dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa adotta gli intervalli di tempo seguenti, a decorrere dalla fine del periodo di riferimento:

a) 

orizzonte temporale di breve periodo: il periodo adottato dall'impresa come periodo di riferimento dei propri bilanci;

b) 

orizzonte temporale di medio periodo: fino a cinque anni dalla fine del periodo di riferimento di breve periodo definito alla lettera a); e

c) 

orizzonte temporale di lungo periodo: oltre i cinque anni.

78. Se necessario per fornire informazioni pertinenti ai fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità, l'impresa opera un'ulteriore ripartizione del lungo periodo quando si prevede che gli impatti o le azioni interesseranno un periodo superiore a cinque anni.

79. Se per voci specifiche di informazione di altri ESRS sono necessarie definizioni diverse di medio o lungo periodo, prevalgono le definizioni contenute negli altri ESRS.

80. Può accadere che l'utilizzo di orizzonti temporali di medio o lungo periodo definiti al paragrafo 77 dia luogo a informazioni non pertinenti, in quanto l'impresa utilizza una diversa definizione per i) i propri processi di individuazione e gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità rilevanti o ii) la delineazione delle sue azioni e la determinazione degli obiettivi. Ciò può essere dovuto a caratteristiche specifiche del settore, come flussi finanziari o cicli economici, alla durata prevista degli investimenti di capitale, agli orizzonti temporali su cui i fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità basano le loro valutazioni o agli orizzonti temporali di programmazione generalmente utilizzati per i processi decisionali nel settore cui l'impresa appartiene. In tal caso l'impresa può adottare una diversa definizione di medio e/o lungo periodo (cfr. ESRS 2 BP-2, paragrafo 9).

81. I riferimenti a «breve termine», «medio termine» e «lungo termine» nell'ESRS si riferiscono all'orizzonte temporale determinato dall'impresa conformemente alle disposizioni di cui ai paragrafi da 77 a 80.

7.    Redazione e presentazione delle informazioni sulla sostenibilità

82. Il presente capitolo illustra le prescrizioni generali che si devono applicare nella redazione e presentazione delle informazioni sulla sostenibilità.

7.1    Presentazione delle informazioni comparative

83. L'impresa divulga informazioni comparative per il periodo precedente per tutte le metriche quantitative e gli importi monetari comunicati nel periodo in corso. Ove pertinente per la comprensione dell'informativa sulla sostenibilità del periodo in corso, l'impresa può anche comunicare informazioni comparative per l'informativa di carattere descrittivo.

84. Quando comunica informazioni comparative che differiscono dalle informazioni comunicate nel periodo precedente, l'impresa indica quanto segue:

a) 

la differenza tra il dato comunicato nel periodo precedente e il dato comparativo rivisto; e

b) 

i motivi della revisione del dato.

85. Talvolta la rettifica delle informazioni comparative per uno o più periodi precedenti per ottenere la comparabilità con il periodo in corso non è fattibile. Ad esempio, nei periodi precedenti i dati possono non essere stati raccolti in maniera tale da permettere l'applicazione retroattiva di una nuova definizione di una metrica od obiettivo, o da consentire la determinazione retroattiva dei valori per correggere un errore di un periodo precedente, e può non essere fattibile risalire alle informazioni (cfr. ESRS 2 BP-2). Quando non è fattibile rettificare le informazioni comparative per uno o più periodi precedenti, l'impresa ne dà comunicazione.

86. Quando un ESRS impone all'impresa di presentare più di un periodo comparativo per una metrica o un elemento d'informazione, prevale l'obbligo di cui al medesimo ESRS.

7.2    Cause di incertezza nelle stime e nei risultati

87. Quando le metriche quantitative e gli importi monetari, comprese le informazioni sulla catena del valore a monte e a valle (cfr. capitolo 5) non possono essere misurate direttamente ma soltanto stimate, si può verificare un'incertezza di misura.

88. L'impresa divulga informazioni per consentire ai fruitori di comprendere le incertezze più significative che incidono sulle metriche quantitative e sugli importi monetari riportati nella sua dichiarazione sulla sostenibilità.

89. L'utilizzo di ipotesi e stime ragionevoli, compresa l'analisi di scenario o di sensitività, costituisce una parte fondamentale dell'elaborazione delle informazioni relative alla sostenibilità e non pregiudica l'utilità di dette informazioni, purché le ipotesi e le stime siano descritte e spiegate con precisione. Anche un livello elevato di incertezza di misura non implica necessariamente che da tali ipotesi o stime non possano derivare informazioni utili o conformi alle caratteristiche qualitative delle informazioni (cfr. appendice B).

90. I dati e le ipotesi utilizzati per redigere la dichiarazione sulla sostenibilità sono coerenti, per quanto possibile, con i corrispondenti dati finanziari e ipotesi utilizzati nel bilancio dell'impresa.

91. Alcuni ESRS prevedono la divulgazione di informazioni sotto forma di spiegazioni su possibili eventi futuri dal risultato incerto. Nel giudicare se le informazioni riguardanti tali possibili eventi futuri siano rilevanti, l'impresa consulta il capitolo 3 e prende in considerazione:

▼C2

a) 

i potenziali effetti finanziari attesi degli eventi (il possibile risultato);

▼B

b) 

la gravità e la probabilità degli impatti sulle persone o sull'ambiente risultanti dai possibili eventi, tenendo conto dei fattori di gravità specificati al paragrafo 45; e

c) 

l'intera gamma di risultati possibili e la probabilità dei risultati possibili all'interno di tale gamma.

92. Nel valutare i risultati possibili, l'impresa considera tutti i fatti e le circostanze pertinenti, comprese le informazioni riguardanti i risultati con scarsa probabilità e un impatto elevato che, se aggregati, potrebbero diventare rilevanti. ►C2  Ad esempio, l’impresa potrebbe essere esposta a diversi impatti o rischi, ciascuno dei quali potrebbe determinare lo stesso tipo di turbativa, come interruzioni della catena di approvvigionamento dell’impresa. Le informazioni su una singola fonte di rischio potrebbero non essere rilevanti se è altamente improbabile che le turbative causate da tale fonte si verifichino. Tuttavia le informazioni sul rischio aggregato di interruzioni della catena di approvvigionamento da tutte le fonti potrebbero essere rilevanti (cfr. ESRS 2 BP-2). ◄ .

7.3    Aggiornamento dell'informativa concernente gli eventi successivi alla data di chiusura del periodo di riferimento

93. In alcuni casi l'impresa può ricevere le informazioni dopo il periodo di riferimento, ma prima dell'approvazione della relazione sulla gestione ai fini della presentazione. Qualora tali informazioni forniscano elementi di prova o indicazioni utili sulle condizioni esistenti alla chiusura del periodo, l'impresa, se del caso, aggiorna le stime e l'informativa sulla sostenibilità alla luce delle nuove informazioni.

94. Qualora tali informazioni forniscano elementi di prova o indicazioni utili su transazioni rilevanti, altri eventi e condizioni intervenute dopo la chiusura del periodo di riferimento, l'impresa, se del caso, fornisce informazioni descrittive che indicano l'esistenza, la natura e le potenziali conseguenze di tali eventi successivi alla chiusura del periodo di riferimento.

7.4    Modifiche nella redazione e nella presentazione delle informazioni sulla sostenibilità

95. La definizione e i calcoli delle metriche, incluse le metriche impiegate per stabilire e monitorare gli obiettivi devono essere coerenti nel tempo. L'impresa deve fornire dati comparativi rettificati, a meno che ciò risulti non fattibile (cfr. ESRS 2 BP-2), quando ha:

a) 

ridefinito o sostituito una metrica o di un obiettivo;

b) 

individuato nuove informazioni in relazione ai dati stimati comunicati nel periodo precedente e le nuove informazioni forniscono elementi di prova delle circostanze esistenti in tale periodo.

7.5    Errori di rendicontazione in periodi precedenti

96. L'impresa corregge gli errori rilevanti dei periodi precedenti rettificando gli importi comparativi per i periodi precedenti oggetto di informativa, a meno che ciò risulti non fattibile. Quest'obbligo non si estende ai periodi di riferimento precedenti il primo anno di applicazione dell'ESRS da parte dell'impresa.

97. Gli errori di periodi precedenti sono omissioni ed errate misurazioni di voci nella dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa per uno o più periodi precedenti. Tali errori derivano dal mancato o erroneo utilizzo di informazioni attendibili che:

a) 

erano disponibili quando è stata autorizzata la pubblicazione della relazione sulla gestione comprendente la dichiarazione sulla sostenibilità di quei periodi; e

b) 

si può ragionevolmente supporre che fossero state ottenute e prese in considerazione nella redazione delle informative sulla sostenibilità incluse in tali relazioni.

98. Tali errori includono: gli effetti di errori aritmetici, errori nell'applicazione delle definizioni per le metriche o gli obiettivi, sviste o interpretazioni distorte di fatti, e frodi.

99. I potenziali errori del periodo in corso riscontrati nel medesimo periodo sono corretti prima che sia autorizzata la pubblicazione della relazione sulla gestione. Tuttavia alcuni errori rilevanti sono scoperti soltanto in un periodo successivo.

100. Quando non è fattibile determinare l'effetto di un errore su tutti i periodi precedenti oggetto di presentazione, l'impresa deve rideterminare i valori interessati nelle informazioni comparative per correggere l'errore a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile. Nel correggere l'informativa per un periodo precedente, l'impresa non formula ipotesi sulle probabili intenzioni della direzione aziendale in un periodo precedente, né elabora stime degli importi comunicati in un periodo precedente sulla base di informazioni conosciute a posteriori. Tale prescrizione si applica alla correzione sia delle informative retrospettive sia di quelle prospettiche.

101. Le correzioni degli errori si distinguono dai cambiamenti nelle stime. Può essere necessario rivedere le stime non appena si ha conoscenza di un'informazione aggiuntiva (cfr. ESRS 2 BP-2).

7.6    Rendicontazione consolidata ed esenzione delle imprese figlie

102. Quando comunica le informazioni a livello consolidato, l'impresa effettua la valutazione degli impatti, dei rischi e delle opportunità rilevanti per l'intero gruppo consolidato, a prescindere dalla struttura giuridica del gruppo stesso. Essa si assicura che tutte le imprese figlie siano considerate in modo da consentire l'individuazione oggettiva di impatti, rischi e opportunità rilevanti. I criteri e le soglie per valutare un impatto, un rischio o un'opportunità come rilevante sono determinati sulla base del capitolo 3.

103. Nel caso in cui individui differenze significative tra gli impatti, i rischi o le opportunità rilevanti a livello di gruppo e gli impatti, i rischi o le opportunità rilevanti di una o più imprese figlie, l'impresa fornisce una descrizione adeguata degli impatti, dei rischi e delle opportunità, a seconda dei casi, della o delle imprese figlie in questione.

104. Nel valutare se le differenze tra gli impatti, i rischi o le opportunità rilevanti a livello di gruppo e gli impatti, i rischi o le opportunità rilevanti di una o più delle sue imprese figlie sono significativi, l'impresa può considerare la diversità delle circostanze, come ad esempio se la o le imprese figlie operano in un settore diverso rispetto al resto del gruppo o le circostanze di cui alla sezione 3.7 Livello di disaggregazione.

7.7    Informazioni classificate e sensibili e informazioni su proprietà intellettuale, know-how o risultati dell'innovazione

105. L'impresa non è tenuta a divulgare informazioni classificate o informazioni sensibili, anche se considerate rilevanti.

106. Nel comunicare le informazioni riguardanti la propria strategia, i propri piani e le proprie azioni, qualora un'informazione specifica corrispondente a proprietà intellettuale, know-how o a risultati dell'innovazione sia pertinente per soddisfare l'obiettivo di un obbligo di informativa, l'impresa può comunque omettere tale informazione se:

a) 

è segreta nel senso che non è, nel suo insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei suoi elementi, generalmente nota o facilmente accessibile a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;

b) 

ha valore commerciale in quanto segreta; e

c) 

è stata sottoposta a misure ragionevoli da parte dell'impresa per mantenerla segreta.

107. Se l'impresa omette informazioni classificate, informazioni sensibili o informazioni specifiche corrispondenti alla proprietà intellettuale, al know-how o ai risultati dell'innovazione in quanto soddisfa i criteri di cui al paragrafo precedente, essa si conforma all'obbligo di divulgazione in questione divulgando tutte le altre informazioni richieste.

108. L'impresa compie ogni ragionevole sforzo per garantire che, oltre all'omissione delle informazioni classificate, delle informazioni sensibili o delle informazioni specifiche corrispondenti alla proprietà intellettuale, al know-how o ai risultati dell'innovazione, non sia compromessa la pertinenza globale della divulgazione in questione.

7.8    Comunicazione delle opportunità

109. L'informativa riguardante la comunicazione delle opportunità dovrebbe consistere in informazioni descrittive che consentono al lettore di comprendere l'opportunità per l'impresa o per l'intero settore. Nel comunicare le opportunità, l'impresa tiene conto della rilevanza delle informazioni da divulgare. A tal fine, considera, tra l'altro, i fattori seguenti:

a) 

se l'opportunità è attualmente perseguita e inserita nella strategia generale dell'impresa, differenziandola da un'opportunità generale per l'impresa o il settore; e

b) 

se sia opportuno l'inserimento di misure quantitative degli effetti finanziari attesi, tenendo conto del numero di supposizioni che ciò potrebbe richiedere e della conseguente incertezza.

8.    Struttura della dichiarazione sulla sostenibilità

110. Il presente capitolo definisce i criteri per la presentazione delle informazioni sulle questioni di sostenibilità redatte a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE (vale a dire, la dichiarazione sulla sostenibilità) nell'ambito della relazione sulla gestione dell'impresa. Tali informazioni sono presentate in un'apposita sezione della relazione sulla gestione dedicata alla dichiarazione sulla sostenibilità. L'appendice F Esempio di struttura della dichiarazione sulla sostenibilità nell'ambito degli ESRS fornisce un esempio illustrativo di una dichiarazione sulla sostenibilità, strutturata conformemente alle prescrizioni di cui al presente capitolo.

8.1    Prescrizioni generali relative alla presentazione

111. Le informazioni sulla sostenibilità sono presentate:

a) 

in modo che sia possibile operare una distinzione tra le informazioni richieste dalle informative di cui agli ESRS e le altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione; e

▼C2

b) 

con una struttura che renda la dichiarazione sulla sostenibilità facilmente accessibile e comprensibile, in un formato leggibile sia da un lettore umano sia da un dispositivo automatico.

▼B

8.2    Contenuto e struttura della dichiarazione sulla sostenibilità

112. Salvo per quanto riguarda la possibilità di includere le informazioni mediante riferimento conformemente alla sezione 9.1 Inclusione mediante riferimento, l'impresa comunica tutte le informative applicabili richieste dagli ESRS conformemente al capitolo 1 in una sezione specifica della relazione sulla gestione.

113. L'impresa include nella sua dichiarazione sulla sostenibilità le informative a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) e dei regolamenti delegati della Commissione che specificano il contenuto e le altre modalità di tali informative. L'impresa garantisce che dette informazioni siano identificabili separatamente nella dichiarazione sulla sostenibilità. Le informative relative a ciascuno degli obiettivi ambientali definiti nel regolamento sulla tassonomia sono presentate insieme in una parte chiaramente identificabile della sezione relativa all'ambiente della dichiarazione sulla sostenibilità. Tali informative non sono soggette alle disposizioni dell'ESRS, ad eccezione del presente paragrafo e del paragrafo 115, prima frase.

114. Quando l'impresa include nella sua dichiarazione sulla sostenibilità ulteriori informazioni derivanti i) da altre normative che le impongono di comunicare informazioni sulla sostenibilità, o ii) da principi e quadri generalmente accettati in materia di informativa sulla sostenibilità, compresi orientamenti non obbligatori e orientamenti settoriali, pubblicati da altri organismi di normazione (ad esempio materiale tecnico emanato dall'International Sustainability Standards Board o dalla Global Reporting Initiative), tali informazioni:

a) 

sono chiaramente identificate con un riferimento adeguato alla legislazione, alla norma o al quadro pertinenti (cfr. ESRS 2 BP-2, paragrafo 15);

b) 

soddisfano i requisiti relativi alle caratteristiche qualitative delle informazioni di cui al capitolo 2 e all'appendice B.

115. L'impresa struttura la propria dichiarazione sulla sostenibilità in quattro parti, nell'ordine seguente: informazioni generali, informazioni ambientali (comprese le comunicazioni a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852), informazioni sociali e informazioni sulla governance. Fermo restando quanto disposto nella sezione 3.6. Impatti o rischi rilevanti derivanti da azioni volte ad affrontare questioni di sostenibilità, quando le informazioni fornite in una parte contengono informazioni che devono essere comunicate in un'altra parte, l'impresa può fare riferimento in una parte alle informazioni presentate nell'altra, evitando ripetizioni. L'impresa può applicare la struttura dettagliata illustrata nell'appendice F.

116. Le informative richieste dagli ESRS settoriali sono raggruppate per ambiti di rendicontazione e, se del caso, per temi di sostenibilità. Sono presentate unitamente alle informative richieste dall'ESRS 2 e dai corrispondenti ESRS tematici.

117. Quando elabora informative rilevanti specifiche per l'entità conformemente al paragrafo 11, l'impresa comunica tali informative unitamente alle informative non settoriali e settoriali più pertinenti.

9.    Collegamenti con altre parti della rendicontazione societaria e informazioni collegate

118. L'impresa fornisce informazioni che consentono ai fruitori della sua dichiarazione di sostenibilità di comprendere i collegamenti tra le diverse informazioni contenute nella dichiarazione e le connessioni tra le informazioni contenute nella dichiarazione sulla sostenibilità e altre informazioni che l'impresa divulga in altre parti della sua rendicontazione societaria.

9.1    Inclusione mediante riferimento

119. Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 120, le informazioni prescritte da un obbligo di informativa di cui a un ESRS, compreso un elemento d'informazione specifico prescritto da un obbligo di informativa, possono essere incluse nella dichiarazione sulla sostenibilità mediante riferimento:

a) 

a un'altra sezione della relazione sulla gestione;

b) 

al bilancio;

c) 

alla dichiarazione sul governo societario (se non inclusa nella relazione sulla gestione);

d) 

alla relazione sulla remunerazione prescritta dalla direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 );

e) 

al documento di registrazione universale di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/1129 ( 10 ); e

f) 

all'informativa al pubblico a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (informativa nell'ambito del terzo pilastro) ( 11 ). Se incorpora, mediante riferimento, informazioni contenute nell'informativa nell'ambito del terzo pilastro, l'impresa assicura che le informazioni corrispondono all'ambito del consolidamento utilizzato per la dichiarazione sulla sostenibilità integrando le informazioni incorporate con elementi aggiuntivi, se necessario.

120. L'impresa può includere le informazioni facendo riferimento ai documenti, o parti di essi, elencati nel paragrafo 119, purché le informazioni incluse mediante riferimento:

a) 

costituiscano un elemento di informazione separato e siano chiaramente identificate nel documento in questione come riguardanti il requisito di divulgazione pertinente o il dato specifico pertinente prescritto da un obbligo di informativa;

b) 

siano pubblicate prima della relazione sulla gestione o contestualmente ad essa;

c) 

siano redatte nella stessa lingua della dichiarazione sulla sostenibilità;

d) 

siano soggette almeno allo stesso livello di attestazione della conformità della dichiarazione sulla sostenibilità; e

e) 

soddisfino gli stessi requisiti tecnici di digitalizzazione della dichiarazione sulla sostenibilità.

121. Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 120, le informazioni prescritte da un obbligo di informativa di cui a un ESRS, compreso un elemento d'informazione specifico, prescritto da un obbligo di informativa, possono essere incluse nella dichiarazione sulla sostenibilità mediante riferimento alla relazione dell'impresa redatta a norma del regolamento (UE) n. 1221/2009 che istituisce il sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell'UE ( 12 ). In questo caso, l'impresa fa in modo che le informazioni incluse mediante riferimento siano predisposte utilizzando gli stessi criteri adottati per la redazione delle informazioni di cui agli ESRS, compresi l'ambito di consolidamento e il trattamento delle informazioni sulla catena del valore.

122. Nel redigere la dichiarazione sulla sostenibilità facendo ricorso all'inclusione mediante riferimento, l'impresa tiene conto della coerenza complessiva delle informazioni comunicate e si accerta che l'inclusione mediante riferimento non pregiudichi la leggibilità della dichiarazione sulla sostenibilità. L'appendice G Esempio di inclusione mediante riferimento fornisce un esempio illustrativo di inclusione mediante riferimento (cfr. ESRS 2 BP-2).

9.2    Informazioni collegate e collegamento con il bilancio

123. L'impresa descrive le relazioni tra le diverse informazioni. A tal fine potrebbe essere necessario mettere in relazione le informazioni descrittive riguardanti la governance, la strategia e la gestione del rischio con le metriche e gli obiettivi corrispondenti. Per esempio, nel fornire informazioni collegate l'impresa potrebbe dover spiegare l'effetto, o il probabile effetto, della sua strategia sui suoi bilanci o piani finanziari, oppure spiegare in che modo la sua strategia si collega alle metriche e agli obiettivi utilizzati per misurare i progressi compiuti rispetto alle prestazioni. Inoltre l'impresa potrebbe dover spiegare in che modo il suo uso delle risorse naturali e i cambiamenti all'interno della sua catena di approvvigionamento potrebbero amplificare, modificare o ridurre i suoi impatti, rischi e opportunità rilevanti. Potrebbe essere necessario collegare tali informazioni alle informazioni sugli effetti attuali o attesi sui suoi costi di produzione, alla sua risposta strategica per mitigare tali impatti o rischi e ai suoi investimenti collegati in nuovi attivi. L'impresa può anche dover collegare le informazioni descrittive alle metriche e agli obiettivi collegati e alle informazioni contenute nel bilancio. Le informazioni che descrivono i collegamenti devono essere chiare e concise.

124. Quando la dichiarazione sulla sostenibilità include importi monetari o altri elementi d'informazione quantitativi che superano una soglia di rilevanza e sono presentati in bilancio (collegamento diretto tra informazioni riportate nella dichiarazione sulla sostenibilità e quelle contenute nel bilancio), l'impresa include un riferimento al paragrafo del bilancio in cui è possibile reperire le informazioni corrispondenti.

125. La dichiarazione sulla sostenibilità può includere importi monetari o altri elementi d'informazione quantitativi che superano una soglia di rilevanza e sono un'aggregazione o una parte di importi monetari o dati quantitativi presentati nel bilancio dell'impresa (connettività indiretta tra informazioni riportate nella dichiarazione sulla sostenibilità e quelle contenute nel bilancio). In tal caso, l'impresa spiega in che modo tali importi o elementi d'informazione della dichiarazione sulla sostenibilità sono collegati agli importi più pertinenti presentati nel bilancio. Questa informativa contiene un riferimento alla voce e/o ai paragrafi pertinenti del bilancio in cui è possibile reperire le informazioni corrispondenti. Ove appropriato, può essere è fornita una riconciliazione, che può essere presentata sotto forma di tabella.

126. Nel caso di informazioni che esulano dal disposto dei paragrafi 124 e 125, l'impresa spiega, sulla base di una soglia di rilevanza, la coerenza dei dati significativi, delle ipotesi utilizzate e delle informazioni qualitative incluse nella dichiarazione sulla sostenibilità con i corrispondenti dati, ipotesi e informazioni qualitative inclusi nel bilancio. Ciò può verificarsi quando la dichiarazione sulla sostenibilità comprende:

a) 

importi monetari o altri dati quantitativi collegati agli importi monetari o ad altri dati quantitativi riportati nel bilancio; o

b) 

informazioni qualitative collegate a informazioni qualitative riportate nel bilancio.

127. La coerenza di cui al paragrafo 126 è a livello di singolo elemento d'informazione e comprende un riferimento alla pertinente voce o paragrafo o nota del bilancio. Nel caso in cui dati, ipotesi e informazioni qualitative significative non siano coerenti, l'impresa lo dichiara e ne spiega il motivo.

128. Esempi di elementi per i quali è richiesta la spiegazione di cui al paragrafo 126 sono:

a) 

quando la stessa metrica è presentata alla data di riferimento nel bilancio e come previsione per i periodi futuri nella dichiarazione sulla sostenibilità; e

b) 

quando, per sviluppare metriche nella dichiarazione sulla sostenibilità, sono utilizzate proiezioni macroeconomiche o aziendali che sono utili anche per stimare il valore recuperabile degli attivi, l'importo delle passività o gli accantonamenti iscritti in bilancio.

129. Gli ESRS tematici e settoriali possono comprendere l'obbligo di includere riconciliazioni o di illustrare la coerenza di dati e ipotesi per obblighi di informativa specifici. In questi casi, prevalgono gli obblighi di cui a tali ESRS.

10    Disposizioni transitorie

10.1    Disposizione transitoria relativa all'informativa specifica per l'entità

130. La misura in cui le questioni di sostenibilità sono contemplate dagli ESRS è destinata ad evolversi man mano che saranno definiti ulteriori obblighi di informativa. È pertanto probabile che nel tempo le informative specifiche per l'entità saranno sempre meno necessarie, in particolare a seguito della futura adozione di norme settoriali specifiche.

131. Nel definire la propria informativa specifica per l'entità, l'impresa può adottare misure transitorie per la redazione delle prime tre dichiarazioni sulla sostenibilità annuali con le quali potrà, in via prioritaria:

a) 

introdurre nella propria rendicontazione le informative specifiche per l'entità comunicate nei periodi precedenti, se tali informative soddisfano o sono adatte a soddisfare le caratteristiche qualitative delle informazioni di cui al capitolo 2; e

▼C2

b) 

integrare la propria informativa, redatta sulla base degli ESRS tematici, con un insieme di informative aggiuntive al fine di trattare le questioni di sostenibilità che sono rilevanti per l’impresa nei settori di appartenenza, usando le migliori pratiche disponibili e/o i quadri o i principi di rendicontazione disponibili quali gli orientamenti settoriali dell’IFRS e i principi settoriali della GRI.

▼B

10.2    Disposizione transitoria relativa al capitolo 5 Catena del valore

132. Per i primi 3 anni di rendicontazione di sostenibilità dell'impresa nell'ambito dell'ESRS, qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla catena del valore a monte e a valle, l'impresa illustra gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni necessarie sulla sua catena del valore a monte e a valle, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i piani per ottenerle in futuro.

133. Per i primi 3 anni della rendicontazione di sostenibilità nell'ambito dell'ESRS, al fine di tenere conto delle difficoltà che le imprese possono incontrare nel raccogliere informazioni dagli attori lungo tutta la loro catena del valore e al fine di limitare l'onere per le PMI nella catena del valore:

a) 

nel divulgare informazioni su politiche, azioni e obiettivi in conformità dell'ESRS 2 e di altri ESRS, l'impresa può limitare le informazioni sulla catena del valore a monte e a valle alle informazioni disponibili internamente, quali i dati già a disposizione dell'impresa e le informazioni pubblicamente disponibili; e

b) 

nel comunicare le metriche, l'impresa non è tenuta a includere informazioni sulla catena del valore a monte e a valle, fatta eccezione per gli elementi d'informazione derivanti da altre normative dell'UE, elencate nell'ESRS 2, appendice B.

134. I paragrafi 132 e 133 si applicano indipendentemente dal fatto che il pertinente attore della catena del valore sia o meno una PMI.

135. A decorrere dal quarto anno di rendicontazione a norma degli ESRS l'impresa include le informazioni sulla catena del valore a monte e/o a valle in conformità del paragrafo 63. In tal caso, le informazioni che devono essere ottenute dalle piccole e medie imprese nella catena del valore a monte e/o a valle dell'impresa a norma degli ESRS non supereranno quelle previste dai futuri ESRS riguardanti le PMI quotate.

10.3    Disposizione transitoria relativa alla sezione 7.1 Presentazione delle informazioni comparative

136. Per facilitare la prima applicazione del presente principio, l'impresa non è tenuta a comunicare le informazioni comparative prescritte dalla sezione 7.1 Presentazione delle informazioni comparative nel primo anno di preparazione della dichiarazione sulla sostenibilità ai sensi del ESRS. Per gli obblighi di informativa elencati nell'appendice C Elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente, questa disposizione transitoria si applica con riferimento al primo anno di applicazione obbligatoria dell'obbligo di informativa introdotto.

10.4    Disposizione transitoria: Elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente

137. L'appendice C Elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente definisce disposizioni di introduzione graduale per gli obblighi di informativa o gli elementi d'informazione degli obblighi d'informativa di cui agli ESRS che possono essere omessi o che non sono applicabili nel primo anno o nei primi anni di redazione della dichiarazione sulla sostenibilità ai sensi degli ESRS.




Appendice A

Requisiti applicativi

La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS 1 e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.

Informative specifiche per l'entità

RA 1. Le informative specifiche per l'entità consentono ai fruitori di comprendere gli impatti, i rischi e le opportunità dell'impresa in relazione a questioni ambientali, sociali o di governance.

RA 2. Nell'elaborare le informative specifiche per l'entità, l'impresa si accerta che:

a) 

le informative soddisfino le caratteristiche qualitative delle informazioni di cui al capitolo 2 Caratteristiche qualitative delle informazioni; e

b) 

le informative contengano, se del caso, tutte le informazioni rilevanti connesse agli ambiti di rendicontazione riguardanti governance; strategia; gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità; nonché metriche e obiettivi (cfr. ERSF 2, capitoli da 2 a 5).

RA 3. Nel determinare l'utilità dell'inserimento di metriche nelle informative specifiche per l'entità, l'impresa prende in considerazione quanto segue:

a) 

se le metriche di prestazione scelte forniscono elementi utili per comprendere:

i. 

l'efficacia delle pratiche adottate nel ridurre i risultati negativi e/o aumentare i risultati positivi per le persone e l'ambiente (per quanto riguarda gli impatti); e/o

ii. 

la probabilità che le pratiche adottate determinino effetti finanziari sull'impresa (per quanto riguarda i rischi e le opportunità);

b) 

se i risultati misurati sono sufficientemente affidabili, vale a dire non comportano un numero eccessivo di supposizioni e incognite che renderebbe le metriche troppo arbitrarie per fornire una rappresentazione fedele; e

c) 

se sono state fornite informazioni contestuali sufficienti per consentire un'adeguata interpretazione delle metriche di prestazione, e se eventuali cambiamenti in tali informazioni contestuali possono incidere sulla comparabilità delle metriche nel tempo.

RA 4. Nell'elaborare le informative specifiche per l'entità, l'impresa valuta con attenzione:

a) 

la comparabilità tra imprese, nella consapevolezza che, pur continuando a garantire la pertinenza delle informazioni fornite, la comparabilità delle informative specifiche per l'entità potrebbe essere limitata. L'impresa valuta se i quadri, le iniziative, i principi di rendicontazione e i parametri di riferimento disponibili e pertinenti (come il materiale tecnico pubblicato dall'International Sustainability Standards Board o dalla Global Reporting Initiative) forniscono elementi che possono migliorare il più possibile la comparabilità; e

b) 

la comparabilità nel tempo: la coerenza tra le metodologie e le informative è un fattore determinante per consentire la comparabilità nel tempo.

RA 5. È possibile trarre ulteriori indicazioni per l'elaborazione delle informative specifiche per l'entità dall'esame delle informazioni richieste dagli ESRS tematici che affrontano questioni di sostenibilità analoghe.

Doppia rilevanza

I portatori di interessi e la loro pertinenza rispetto al processo di valutazione della rilevanza

RA 6. Oltre alle categorie di portatori di interessi elencate nel paragrafo 22, le categorie comuni di portatori di interessi sono le seguenti: dipendenti e altri lavoratori, fornitori, consumatori, clienti, utilizzatori finali, comunità locali e persone in situazione di vulnerabilità e autorità pubbliche, comprese autorità di normazione, autorità di vigilanza e banche centrali.

RA 7. La natura può essere considerata un portatore di interessi silenzioso. In questo caso la valutazione della rilevanza dell'impresa si può basare su dati ecologici e su dati relativi alla conservazione delle specie.

RA 8. La valutazione della rilevanza è orientata dal dialogo con i portatori di interessi coinvolti. ►C2  L’impresa può coinvolgere i portatori di interessi o i loro rappresentanti (come i dipendenti o i sindacati), insieme ai fruitori della rendicontazione di sostenibilità e ad altri esperti, invitandoli a fornire riscontri e contributi in merito a impatti, rischi e opportunità rilevanti per l’impresa. ◄ .

Valutazione della rilevanza dell'impatto

RA 9. La valutazione della rilevanza dell'impatto e la determinazione delle questioni rilevanti che devono essere comunicate da parte dell'impresa si articola nelle tre fasi seguenti:

a) 

comprensione del contesto per quanto riguarda i suoi impatti, comprese le attività, i rapporti commerciali e i portatori di interessi;

b) 

individuazione degli impatti effettivi e potenziali (sia positivi che negativi), anche attraverso il dialogo con i portatori di interessi ed esperti. In questa fase l'impresa può basarsi su ricerche scientifiche e analitiche sugli impatti relativi a questioni di sostenibilità;

c) 

valutazione della rilevanza dei suoi impatti effettivi e potenziali e determinazione delle questioni rilevanti. In questa fase l'impresa adotta le soglie per determinare quali impatti saranno trattati nella dichiarazione sulla sostenibilità.

Caratteristiche di gravità

RA 10. La gravità è determinata dai seguenti fattori:

a) 

l'entità: quanto è grave l'impatto negativo o quanti benefici comporta l'impatto positivo per le persone o l'ambiente;

b) 

la portata: quanto sono diffusi gli impatti positivi o negativi. Nel caso di impatti ambientali, la portata può essere intesa come l'estensione del danno ambientale o un perimetro geografico. Nel caso di impatti sulle persone, la portata può essere intesa come il numero delle persone interessate negativamente; e

c) 

la natura irrimediabile: se e in che misura è possibile porre rimedio agli impatti negativi, vale a dire riportando l'ambiente o le persone interessate allo stato originario.

RA 11. Una qualsiasi delle tre caratteristiche (entità, portata e natura irrimediabile) possono rendere grave un impatto negativo. Nel caso di un potenziale impatto negativo sui diritti umani, la gravità dell'impatto prevale sulla sua probabilità.

Impatti connessi all'impresa

RA 12. A titolo d'esempio:

a) 

se l'impresa utilizza nei suoi prodotti cobalto per la cui estrazione è impiegato lavoro minorile, l'impatto negativo (vale a dire il lavoro minorile) è collegato ai prodotti dell'impresa attraverso i rapporti commerciali a vari livelli lungo la sua catena del valore a monte. Questi comprendono i rapporti con la fonderia, con il commerciante di minerali e con la società mineraria che sfrutta il lavoro minorile; e

b) 

se l'impresa concede un prestito a un'azienda per attività che, in violazione delle norme concordate, provocano la contaminazione delle acque e dei terreni circostanti, tale impatto negativo è collegato all'impresa attraverso il rapporto con l'azienda alla quale ha concesso il prestito.

Valutazione della rilevanza finanziaria

RA 13. Di seguito sono riportati esempi del modo in cui impatti e dipendenze costituiscono una fonte di rischi o di opportunità:

a) 

quando il modello aziendale dell'impresa dipende da una risorsa naturale – ad esempio l'acqua – è probabile che sia influenzato da cambiamenti intervenuti in termini di qualità, disponibilità e prezzo della risorsa;

b) 

quando producono impatti negativi, ad esempio sulle comunità locali, le attività di un'impresa potrebbero essere assoggettate a normative pubbliche più rigorose e/o l'impatto potrebbe determinare conseguenze di natura reputazionale. Ciò potrebbe ripercuotersi negativamente sul marchio dell'impresa e determinare un aumento delle spese di assunzione; e

c) 

quando i partner commerciali dell'impresa affrontano rischi rilevanti legati alla sostenibilità, anche l'impresa potrebbe essere esposta alle relative conseguenze.

RA 14. L'individuazione dei rischi e delle opportunità che incidono sulla situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa, sul risultato economico, sui flussi finanziari, sull'accesso al finanziamento o sul costo del capitale a breve, medio o lungo termine, o che potrebbero ragionevolmente incidere su di essa, costituisce il punto di partenza per la valutazione della rilevanza finanziaria. In questo contesto, l'impresa prende in considerazione:

a) 

la presenza di dipendenze da risorse naturali o sociali come fonti di effetti finanziari (cfr. paragrafo 50);

b) 

la loro classificazione in quanto fonti di:

i. 

rischi (che contribuiscono a uno scostamento negativo nei flussi finanziari futuri in entrata previsti o a uno scostamento maggiore nei flussi finanziari futuri in uscita previsti e/o a uno scostamento negativo rispetto a una variazione di capitale prevista non rilevata in bilancio); o

ii. 

opportunità (che contribuiscono a uno scostamento positivo nei flussi finanziari futuri in entrata o a uno scostamento minore nei flussi finanziari futuri in uscita previsti e/o a uno scostamento positivo rispetto a una variazione di capitale prevista non rilevata in bilancio).

RA 15. Dopo avere individuato i rischi e le opportunità, l'impresa determina quali siano rilevanti ai fini della rendicontazione. Ciò si basa su una combinazione tra: i) probabilità di accadimento e ii) entità potenziale degli effetti finanziari determinati sulla base di soglie appropriate. In questa fase il contributo di tali rischi e opportunità agli effetti finanziari nel breve, medio e lungo periodo è considerato sulla base di:

a) 

scenari/previsioni ritenuti probabili; e

b) 

►C1  effetti finanziari attesi legati a questioni di sostenibilità  ◄ derivanti da situazioni al di sotto della soglia «più probabile che improbabile» o da attivi/passività che non sono, o non sono ancora, iscritti in bilancio. Ciò comprende:

i. 

situazioni potenziali che, in seguito al verificarsi di eventi futuri, possono influire sulla potenziale creazione di flussi finanziari;

ii. 

capitali che non sono rilevati come attivi da un punto di vista contabile o finanziario, ma che influiscono in modo significativo sul risultato economico, quali il capitale naturale, intellettuale (organizzativo), umano, sociale e relazionale; e

iii. 

possibili eventi futuri che possono influire sull'evoluzione di tali capitali.

Questioni di sostenibilità da includere nella valutazione della rilevanza

RA 16. Nell'effettuare la valutazione della rilevanza, l'impresa prende in considerazione l'elenco delle questioni di sostenibilità contemplate negli ESRS tematici. Qualora, a seguito della valutazione della rilevanza dell'impresa (cfr. ESR 2 IRO-1), una determinata questione di sostenibilità presente in tale elenco risulti rilevante, l'impresa comunica le informazioni conformemente ai corrispondenti obblighi di informativa dell'ESRS tematico pertinente. L'utilizzo di tale elenco non sostituisce il processo di determinazione delle questioni rilevanti. L'elenco è uno strumento di ausilio per la valutazione della rilevanza dell'impresa. Nel determinare le questioni rilevanti, l'impresa è comunque tenuta a considerare la propria situazione specifica. Ove necessario, l'impresa elabora anche un'informativa specifica per l'entità riguardante gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti non contemplati dagli ESRS, come descritto nel paragrafo 11.



ESRS

tematici

Questioni di sostenibilità contemplate in ESRS tematici

 

Tema

Sottotema

Sotto-sottotema

ESRS E1

Cambiamenti climatici

— Adattamento ai cambiamenti climatici

— Mitigazione dei cambiamenti climatici

— Energia

 

ESRS E2

Inquinamento

— Inquinamento dell'aria

— Inquinamento dell'acqua

— Inquinamento del suolo

— Inquinamento di organismi viventi e risorse alimentari

— Sostanze preoccupanti

— Sostanze estremamente preoccupanti

— Microplastiche

 

ESRS E3

Acque e risorse marine

— Acque

— Risorse marine

— Consumo idrico

— Prelievi idrici

— Scarichi di acque

— Scarichi di acque negli oceani

— Estrazione e uso di risorse marine

ESRS E4

Biodiversità ed ecosistemi

— Fattori di impatto diretto sulla perdita di biodiversità

— Cambiamenti climatici

— Cambiamento di uso del suolo, cambiamento di uso dell'acqua dolce e cambiamento di uso del mare

— Sfruttamento diretto

— Specie esotiche invasive

— Inquinamento

— Altro

— Impatti sullo stato delle specie

Esempi

— Dimensioni della popolazione di una specie

— Rischio di estinzione globale di una specie

— Impatti sull'estensione e sulla condizione degli ecosistemi

Esempi

— Degrado del suolo

— Desertificazione

— Impermeabilizzazione del suolo

— Impatti e dipendenze in termini di servizi ecosistemici

 

ESRS E5

Economia circolare

— Afflussi di risorse, compreso l'uso delle risorse

— Deflussi di risorse connessi a prodotti e servizi

— Rifiuti

 

ESRS S1

Forza lavoro propria

— Condizioni di lavoro

— Occupazione sicura

— Orario di lavoro

— Salari adeguati

— Dialogo sociale

— Libertà di associazione, esistenza di comitati aziendali e diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori

— Contrattazione collettiva, inclusa la percentuale di lavoratori coperti da contratti collettivi

— Equilibrio tra vita professionale e vita privata

— Salute e sicurezza

 

 

— Parità di trattamento e di opportunità per tutti

— Parità di genere e parità di retribuzione per un lavoro di pari valore

— Formazione e sviluppo delle competenze

— Occupazione e inclusione delle persone con disabilità

— Misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro

— Diversità

 

 

— Altri diritti connessi al lavoro

— Lavoro minorile

— Lavoro forzato

— Alloggi adeguati

— Riservatezza

ESRS S2

Lavoratori nella catena del valore

— Condizioni di lavoro

— Occupazione sicura

— Orario di lavoro

— Salari adeguati

— Dialogo sociale

— Libertà di associazione, compresa l'esistenza di comitati aziendali

— Contrattazione collettiva

— Equilibrio tra vita professionale e vita privata

— Salute e sicurezza

 

 

— Parità di trattamento e di opportunità per tutti

— Parità di genere e parità di retribuzione per un lavoro di pari valore

— Formazione e sviluppo delle competenze

— Occupazione e inclusione delle persone con disabilità

— Misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro

— Diversità

 

 

— Altri diritti connessi al lavoro

— Lavoro minorile

— Lavoro forzato

— Alloggi adeguati

— Acqua e servizi igienico-sanitari

— Riservatezza

ESRS S3

Comunità interessate

— Diritti economici, sociali e culturali delle comunità

— Alloggi adeguati

— Alimentazione adeguata

— Acqua e servizi igienico-sanitari

— Impatti legati al territorio

— Impatti legati alla sicurezza

 

 

— Diritti civili e politici delle comunità

— Libertà di espressione

— Libertà di associazione

— Impatti sui difensori dei diritti umani

 

 

— Diritti dei popoli indigeni

— Consenso libero, previo e informato

— Autodeterminazione

— Diritti culturali

ESRS S4

Consumatori e utilizzatori finali

— Impatti legati alle informazioni per i consumatori e/o per gli utilizzatori finali

— Riservatezza

— Libertà di espressione

— Accesso a informazioni (di qualità)

 

 

— Sicurezza personale dei consumatori e/o degli utilizzatori finali

— Salute e sicurezza

— Sicurezza della persona

— Protezione dei bambini

 

 

— Inclusione sociale dei consumatori e/o degli utilizzatori finali

— Non discriminazione

— Accesso a prodotti e servizi

— Pratiche commerciali responsabili

ESRS G1

Condotta delle imprese

— Cultura d'impresa

— Protezione degli informatori

— Benessere degli animali

— Impegno politico e attività di lobbying

— Gestione dei rapporti con i fornitori, comprese le prassi di pagamento

 

 

 

— Corruzione attiva e passiva

— Prevenzione e individuazione compresa la formazione

— Incidenti

Stime basate su medie di settore e variabili proxy

RA 17. Se l'impresa, dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo, non è in grado di raccogliere informazioni sulla catena del valore a monte e a valle come prescritto dal paragrafo 63, stima le informazioni da comunicare sulla base di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili di cui dispone alla data di riferimento senza costi o sforzi indebiti. Ciò comprende, fra l'altro, informazioni interne ed esterne, quali dati provenienti da fonti indirette, dati sulle medie di settore, analisi di campioni, dati di mercato e dei gruppi di pari, altre variabili proxy o dati basati sulle spese.

Contenuto e struttura della dichiarazione sulla sostenibilità

RA 18. A titolo di esempio, per quanto riguarda il paragrafo 115 della sezione 8.2 Contenuto e struttura della dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa che tratta le questioni ambientali e sociali nella stessa politica può fare riferimenti incrociati. Ciò vuol dire che l'impresa può comunicare le informazioni sulla politica nell'informativa ambientale e rinviare ad esse nell'informativa sociale pertinente oppure viceversa. È consentita la presentazione consolidata delle politiche su tutti i temi.




Appendice B

Caratteristiche qualitative delle informazioni

La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS 1 e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti. La presente appendice definisce le caratteristiche qualitative che le informazioni presentate nella dichiarazione sulla sostenibilità redatta conformemente agli ESRS devono soddisfare.

Pertinenza

CQ 1. Le informazioni sulla sostenibilità sono pertinenti quando possono fare la differenza nelle decisioni dei fruitori secondo un approccio di doppia rilevanza (cfr. capitolo 3).

CQ 2. Un'informazione può fare la differenza in una decisione anche se alcuni fruitori scelgono di non usufruirne o ne sono già venuti a conoscenza da altre fonti. Le informazioni sulla sostenibilità possono influire sulle decisioni dei fruitori se hanno valore predittivo, valore confermativo o entrambi. Le informazioni hanno valore predittivo se possono essere utilizzate come contributo nei processi impiegati dai fruitori per prevedere risultati futuri. Per avere valore predittivo, le informazioni sulla sostenibilità non devono necessariamente essere una previsione o una stima, ma hanno piuttosto valore predittivo se impiegate dai fruitori per fare le proprie previsioni.

CQ 3. Le informazioni hanno valore confermativo se offrono un riscontro (in termini di conferma o modifica) su valutazioni precedenti.

CQ 4. La rilevanza è un aspetto della pertinenza specifico per l'entità basato sulla natura o sull'entità delle voci cui l'informazione si riferisce, o su entrambe, valutate nell'ambito della rendicontazione di sostenibilità dell'impresa (cfr. capitolo 3).

Rappresentazione fedele

CQ 5. Per essere utili, le informazioni devono non solo rappresentare un fenomeno pertinente, ma devono anche rappresentare fedelmente la sostanza del fenomeno che intendono rappresentare. Per una rappresentazione fedele le informazioni devono essere i) complete, ii) neutrali e iii) accurate.

CQ 6. Una descrizione completa di un impatto, di un rischio o di un'opportunità comprende tutte le informazioni rilevanti necessarie ai fruitori per comprendere tale impatto, rischio od opportunità. Ciò include il modo in cui l'impresa ha adattato la propria strategia, la propria gestione del rischio e la propria governance in risposta a tale impatto, rischio od opportunità, come pure le metriche individuate al fine di definire gli obiettivi e misurare le prestazioni.

CQ 7. Una rappresentazione neutrale è una rappresentazione in cui la selezione o la comunicazione delle informazioni è scevra da pregiudizi. Le informazioni sono neutrali se non sono parziali, ponderate, enfatizzate, sottaciute o manipolate in altro modo con l'intento di rendere più probabile che i fruitori le accolgano favorevolmente o sfavorevolmente. Sono equilibrate, in modo da trattare gli aspetti favorevoli/positivi e sfavorevoli/negativi. È riservata pari attenzione agli impatti rilevanti sia positivi che negativi da una prospettiva di rilevanza dell'impatto nonché ai rischi e alle opportunità rilevanti da una prospettiva di rilevanza finanziaria. Per avere una descrizione neutrale, le informazioni sulla sostenibilità in termini di aspirazioni, per esempio obiettivi o piani, riguardano sia le aspirazioni che i fattori che potrebbero impedire all'impresa di realizzarle.

CQ 8. La neutralità è favorita dall'esercizio della prudenza, definito come l'esercizio di cautela nel formulare giudizi in condizioni di incertezza. Per essere neutrali le informazioni non sono compensate. L'esercizio della prudenza significa che le opportunità non sono sopravvalutate e i rischi non sono sottovalutati. Analogamente, l'esercizio della prudenza non consente la sottovalutazione delle opportunità o la sopravvalutazione dei rischi. L'impresa può presentare informazioni compensate, in aggiunta ai valori lordi, se tale presentazione non occulta informazioni importanti e comprende una chiara spiegazione degli effetti e dei motivi della compensazione.

CQ 9. Le informazioni possono essere accurate senza essere perfettamente precise sotto tutti i punti di vista. Informazioni accurate implicano che l'impresa abbia attuato processi e controlli interni adeguati per evitare errori rilevanti o errate misurazioni rilevanti. Pertanto le stime sono presentate mettendone chiaramente in evidenza le possibili limitazioni e l'incertezza associata (cfr. sezione 7.2). Il grado di precisione necessario e raggiungibile, e i fattori che rendono le informazioni accurate, dipendono dalla natura delle informazioni e dalla natura degli aspetti in esse trattati. L'accuratezza richiede, ad esempio, che:

a) 

le informazioni siano scevre da errori rilevanti;

b) 

le descrizioni siano precise;

c) 

le stime, le approssimazioni e le previsioni siano chiaramente identificate come tali;

d) 

non siano stati commessi errori rilevanti nel selezionare e applicare un processo appropriato per elaborare una stima, approssimazione o previsione, e che i dati alla base di tale processo siano ragionevoli e dimostrabili;

e) 

le affermazioni siano ragionevoli e basate su informazioni sufficienti in termini di qualità e quantità; e

f) 

le informazioni riguardanti valutazioni sul futuro riportino fedelmente sia tali valutazioni sia le informazioni su cui sono basate.

Comparabilità

CQ 10. Le informazioni sulla sostenibilità sono comparabili quando possono essere confrontate con le informazioni fornite dall'impresa in periodi precedenti e possono essere confrontate con le informazioni fornite da altre imprese, in particolare quelle con attività simili o che operano nello stesso settore. Un punto di riferimento per il confronto può essere rappresentato da un obiettivo, uno scenario di base, un parametro di riferimento settoriale, informazioni comparabili provenienti da altre imprese o da un organismo riconosciuto a livello internazionale, ecc.

CQ 11. La coerenza è collegata alla comparabilità, ma non vi equivale. Per coerenza si intende l'utilizzo, da parte dell'impresa e di altre imprese, degli stessi approcci o metodi per la stessa questione di sostenibilità da un periodo all'altro. La coerenza contribuisce al perseguimento dell'obiettivo della comparabilità.

CQ 12. Comparabilità non significa uniformità. Affinché le informazioni siano comparabili, gli elementi simili devono sembrare simili ed elementi differenti devono sembrare differenti. La comparabilità non migliora facendo sembrare simili cose diverse, né tantomeno facendo sembrare diverse cose simili.

Verificabilità

CQ 13. La verificabilità contribuisce a infondere nei fruitori fiducia nel fatto che le informazioni siano complete, neutrali e accurate. Un'informazione sulla sostenibilità è verificabile se l'informazione stessa o i dati dai quali è stata ricavata possono essere corroborati.

CQ 14. Per verificabilità si intende che vari osservatori indipendenti e competenti potrebbero trovare a un accordo, seppure non necessariamente completo, sul fatto che una particolare descrizione sia una rappresentazione fedele. Le informazioni sulla sostenibilità sono fornite in modo tale da favorirne la verificabilità, ad esempio:

a) 

inserendo informazioni che possono essere corroborate confrontandole con altre informazioni a disposizione dei fruitori sull'attività dell'impresa, su altre aziende o sull'ambiente esterno;

b) 

fornendo informazioni sui dati e i metodi di calcolo utilizzati per elaborare le stime o le approssimazioni; e

c) 

fornendo informazioni riviste e approvate dagli organi di amministrazione, direzione e controllo o dai relativi comitati.

CQ 15. Alcune informazioni sulla sostenibilità saranno sotto forma di spiegazioni o di informazioni prospettiche. Tali informazioni possono essere dimostrabili rappresentando fedelmente su base fattuale, ad esempio, le strategie, i piani e le analisi dei rischi dell'impresa. Al fine di agevolare i fruitori nel decidere se avvalersi di tali informazioni, l'impresa descrive le ipotesi e i metodi utilizzati per la loro elaborazione, nonché altri fattori che forniscono elementi di prova utili per confermare che le informazioni riflettano gli effettivi piani o decisioni adottati dall'impresa.

Comprensibilità

CQ 16. Le informazioni sulla sostenibilità sono comprensibili quando sono chiare e concise. Un'informazione comprensibile consente a un lettore ragionevolmente competente di comprendere l'informazione comunicata.

CQ 17. Affinché un'informativa sulla sostenibilità sia concisa è necessario a) evitare informazioni generiche «stereotipate» che non sono specifiche all'impresa; b) evitare la duplicazione inutile di informazioni, anche di quelle incluse in bilancio; e c) utilizzare un linguaggio chiaro, con frasi e paragrafi ben costruiti. Un'informativa concisa contiene soltanto informazioni rilevanti. ►C1  Le informazioni integrative presentate ai sensi del paragrafo 114 sono fornite in modo tale da non occultare informazioni rilevanti. ◄

CQ 18. La chiarezza potrebbe essere migliorata differenziando le informazioni riguardanti gli sviluppi nel periodo di riferimento dalle informazioni «fisse», che restano relativamente invariate da un periodo all'altro. È possibile farlo, ad esempio, descrivendo gli aspetti dei processi di governance e di gestione del rischio dell'impresa legati alla sostenibilità che sono cambiati rispetto al periodo di riferimento precedente separatamente da quelli che sono rimasti invariati.

CQ 19. La completezza, la chiarezza e la comparabilità dell'informativa sulla sostenibilità dipendono tutte da una presentazione delle informazioni come un insieme coerente. Affinché l'informativa sulla sostenibilità sia coerente, deve essere presentata in modo tale da spiegare il contesto e i rapporti tra le informazioni collegate. Ai fini della coerenza è inoltre necessario che l'impresa fornisca le informazioni in modo tale da consentire ai fruitori di collegare le informazioni relative agli impatti, ai rischi e alle opportunità legati alla sostenibilità con le informazioni contenute nei bilanci dell'impresa.

CQ 20. Se i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità trattati in bilancio hanno implicazioni significative per la rendicontazione di sostenibilità, l'impresa può includere nella dichiarazione sulla sostenibilità le informazioni necessarie ai fruitori per valutare tali implicazioni, e fornire gli opportuni collegamenti con il bilancio (cfr. capitolo 9). Il livello delle informazioni, la granularità e la tecnicità sono in linea con le esigenze e le aspettative dei fruitori. Le abbreviazioni sono evitate e le unità di misura sono definite e indicate.




Appendice C

Elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente

La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS 1 e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.



ESRS

Obbligo di informativa

Denominazione completa dell'obbligo di informativa

Termine di introduzione graduale o data di efficacia (compreso il primo anno)

ESRS 2

SBM-1

Strategia, modello aziendale e catena del valore

L'impresa comunica le informazioni prescritte dall'ESRS 2 SBM-1, paragrafo 40, lettera b) (ripartizione dei ricavi totali per settore ESRS significativo) e dal paragrafo 40, lettera c) (elenco dei settori ESRS significativi aggiuntivi) a decorrere dalla data di applicazione specificata in un atto delegato della Commissione da adottare a norma dell'articolo 29 ter, paragrafo 1, terzo comma, punto ii), della direttiva 2013/34/UE.

ESRS 2

SBM-3

Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale

Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS 2 SBM-3, paragrafo 48, lettera e) (effetti finanziari attesi). L'impresa può ottemperare all'ESRS SBM-3, paragrafo 48, lettera e), comunicando soltanto informazioni qualitative per i primi tre anni di redazione della dichiarazione sulla sostenibilità, se la redazione di un'informativa quantitativa non è fattibile.

ESRS E1

E1-6

Emissioni lorde di GES di ambito 1, 2, 3 ed emissioni totali di GES

Nel primo anno in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di ►C2  750 dipendenti ◄ durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere gli elementi d'informazione sulle emissioni di ambito 3 e le emissioni totali di GES.

ESRS E1

E1-9

Effetti finanziari attesi derivanti da rischi fisici e di transizione rilevanti e opportunità potenziali legate al clima

Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS E1-9. L'impresa può conformarsi all'ESRS E1-9 comunicando soltanto informazioni qualitative per i primi tre anni di redazione della dichiarazione sulla sostenibilità, se la redazione di un'informativa quantitativa non è fattibile.

ESRS E2

E2-6

►C1  Effetti finanziari attesi derivanti da rischi e opportunità legati all'inquinamento ◄

Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS E2-6. Fatte salve le informazioni prescritte dal paragrafo 40, lettera b), sulle spese operative e in conto capitale sostenute nel periodo di riferimento in concomitanza con gli incidenti e i depositi più importanti, nei primi tre anni in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può conformarsi all'ESRS E2-6 comunicando soltanto informazioni qualitative.

ESRS E3

E3-5

►C1  Effetti finanziari attesi derivanti da rischi e opportunità legati alle acque e alle risorse marine ◄

Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS E3-5Nei primi tre anni in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può conformarsi all'ESRS E3-5 comunicando soltanto informazioni qualitative.

ESRS E4

Tutti gli obblighi di informativa

Tutti gli obblighi di informativa

Nei primi due anni in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di ►C2  750 dipendenti ◄ durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'ESRS E4.

ESRS E4

E4-6

►C1  Effetti finanziari attesi derivanti da rischi e opportunità legati alla biodiversità e agli ecosistemi ◄

Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS E4-6.

Nei primi tre anni in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può conformarsi all'ESRS E4-6 comunicando soltanto informazioni qualitative.

ESRS E5

E5-6

►C1  Effetti finanziari attesi derivanti da rischi e opportunità legati all'uso delle risorse e all'economia circolare ◄

Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS E5-6.

Nei primi tre anni in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può conformarsi all'ESRS E5-6 comunicando soltanto informazioni qualitative.

ESRS S1

Tutti gli obblighi di informativa

Tutti gli obblighi di informativa

Nel primo anno in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di ►C2  750 dipendenti ◄ durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'ESRS S1.

ESRS S1

S1-7

Caratteristiche dei lavoratori non dipendenti nella forza lavoro propria dell'impresa

Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può omettere la comunicazione di tutti gli elementi d'informazione presenti in questo obbligo di informativa.

ESRS S1

S1-8

Copertura della contrattazione collettiva e dialogo sociale

Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può omettere questo obbligo di informativa per quanto riguarda i propri dipendenti nei paesi non-SEE.

ESRS S1

S1-11

Protezione sociale

Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS S1-11.

ESRS S1

S1-12

►C1  Persone con disabilità ◄

Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS S1-12.

ESRS S1

S1-13

Formazione e sviluppo delle competenze

Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS S1-13.

ESRS S1

S1-14

Salute e sicurezza

Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere gli elementi d'informazione sui casi di malattia professionale e sul numero di giorni persi a seguito di lesioni, infortuni, decessi e malattie professionali.

ESRS S1

S1-14

Salute e sicurezza

Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere la comunicazione di informazioni sui lavoratori non dipendenti.

ESRS S1

S1-15

Equilibrio tra vita professionale e vita privata

Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS S1-15.

ESRS S2

Tutti gli obblighi di informativa

Tutti gli obblighi di informativa

Nei primi due anni in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di ►C2  750 dipendenti ◄ durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'ESRS S2.

ESRS S3

Tutti gli obblighi di informativa

Tutti gli obblighi di informativa

Nei primi due anni in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di ►C2  750 dipendenti ◄ durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'ESRS S3.

ESRS S4

Tutti gli obblighi di informativa

Tutti gli obblighi di informativa

Nei primi due anni in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di ►C2  750 dipendenti ◄ durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'ESRS S4.




Appendice D

Struttura della dichiarazione sulla sostenibilità nell'ambito degli ESRS

La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS 1 e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti per quanto riguarda le quattro parti della rendicontazione descritte al paragrafo 115.



Parte della relazione sulla gestione

Codice ESRS

Titolo

1.  Informazioni generali

ESRS 2

Le Informazioni generali, comprese le informazioni fornite a norma dei requisiti applicativi degli ESRS tematici elencati nell'ESRS 2, appendice C.

2.  Informazioni ambientali

Non pertinente

Informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 (regolamento sulla tassonomia)

 

ESRS E1

Cambiamenti climatici

 

ESRS E2

Inquinamento

 

ESRS E3

Acque e risorse marine

 

ESRS E4

Biodiversità ed ecosistemi

 

ESRS E5

Uso delle risorse ed economia circolare

3.  Informazioni sociali

ESRS S1

Forza lavoro propria

 

ESRS S2

Lavoratori nella catena del valore

 

ESRS S3

Comunità interessate

 

ESRS S4

Consumatori e utilizzatori finali

4.  Informazioni sulla governance

ESRS G1

Condotta delle imprese




Appendice E

Diagramma di flusso per la determinazione delle informative nell'ambito dell'ESRS

La valutazione della rilevanza è il punto di partenza per la rendicontazione di sostenibilità nell'ambito dell'ESRS. La presente appendice fornisce un'illustrazione non vincolante della valutazione della rilevanza finanziaria e della rilevanza dell'impatto di cui al capitolo 3. Nella sezione 4.1 dell'ESRS 2, l'IRO-1 include obblighi generali di informativa sul processo dell'impresa per individuare impatti, rischi e opportunità e valutarne la rilevanza. L'SBM-3 dell'ESRS 2 prevede obblighi generali di informativa sugli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti derivanti dalla valutazione della rilevanza dell'impresa. L'impresa può omettere tutti gli obblighi di informativa in un principio tematico se ha ritenuto che l'argomento in questione non sia rilevante. In tal caso può fornire una breve spiegazione delle conclusioni della valutazione della rilevanza per il tema di cui trattasi, ma deve fornire una spiegazione dettagliata nel caso dei cambiamenti climatici nell'ambito dell'ESRS E1 (IRO-2 ESRS 2). Gli ESRS stabiliscono obblighi di informativa, non requisiti comportamentali. Gli obblighi di informativa in relazione a piani d'azione, obiettivi, politiche, analisi degli scenari e piani di transizione sono proporzionati in quanto dipendono dall'impresa che li detiene e quindi dalle dimensioni, dalla capacità, dalle risorse e dalle competenze dell'impresa stessa. Nota: Il diagramma di flusso di seguito riportato non contempla la situazione in cui l'impresa valuta che una questione di sostenibilità è rilevante, ma non rientra in un principio tematico, nel qual caso l'impresa deve pubblicare un'ulteriore informativa specifica per l'entità (ESRS 1, paragrafo 30, lettera b)).

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Appendice F

Esempio di struttura della dichiarazione sulla sostenibilità nell'ambito degli ESRS

La presente appendice integra l'ESRS 1. Contiene una descrizione non vincolante della struttura della dichiarazione sulla sostenibilità di cui alla sezione 8.2. Nella descrizione, l'impresa ha concluso che la biodiversità e gli ecosistemi, l'inquinamento e le comunità interessate non sono rilevanti.

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Appendice G

Esempio di inclusione mediante riferimento

La presente appendice integra l'ESRS 1. Contiene una descrizione non vincolante dell'inclusione mediante riferimento nella dichiarazione sulla sostenibilità di un'altra sezione della relazione sulla gestione come indicato nella sezione 9.1.

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ESRS 2

INFORMAZIONI GENERALI

SOMMARIO

Scopo

1.

Criteri per la redazione

Obbligo di informativa BP-1 – Criteri generali per la redazione delle dichiarazioni sulla sostenibilità

Obbligo di informativa BP-2 – Informativa in relazione a circostanze specifiche

2.

Governance

Obbligo di informativa GOV-1 – Ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo

Obbligo di informativa GOV 2 – Informazioni fornite agli organi di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa e questioni di sostenibilità da questi affrontate

Obbligo di informativa GOV-3 – Integrazione delle prestazioni di sostenibilità nei sistemi di incentivazione

Obbligo di informativa GOV-4 – Dichiarazione sul dovere di diligenza

Obbligo di informativa GOV-5 – Gestione del rischio e controlli interni sulla rendicontazione di sostenibilità

3.

Strategia

Obbligo di informativa SBM-1 – Strategia, modello aziendale e catena del valore

Obbligo di informativa SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori di interessi

Obbligo di informativa SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale

4.

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

4.1

Informativa sul processo di valutazione della rilevanza

►C1  Obbligo di informativa IRO-1 – Descrizione del processo per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti ◄

Obbligo di informativa IRO-2 – Obblighi di informativa degli ESRS oggetto della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa

4.2

Obbligo minimo di informativa sulle politiche e sulle azioni

Obbligo minimo di informativa – Politiche MDR-P – Politiche adottate per gestire questioni di sostenibilità rilevanti

Obbligo minimo di informativa – Azioni MDR-A – Azioni e risorse relative a questioni di sostenibilità rilevanti

5.

Metriche e obiettivi

Obbligo minimo di informativa – Metriche MDR-M – Metriche relative a questioni di sostenibilità rilevanti

Obbligo minimo di informativa – Obiettivi MDR-T – Monitoraggio dell'efficacia delle politiche e delle azioni mediante obiettivi

Appendice A:

Requisiti applicativi

1.

Criteri per la redazione

Obbligo di informativa BP-1 – Criteri generali per la redazione della dichiarazione sulla sostenibilità

2.

Governance

Obbligo di informativa GOV-1 – Ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo

Obbligo di informativa GOV 2 – Informazioni fornite agli organi di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa e questioni di sostenibilità da questi affrontate

Obbligo di informativa GOV-3 – Integrazione delle prestazioni di sostenibilità nei sistemi di incentivazione

Obbligo di informativa GOV-4 – Dichiarazione sul dovere di diligenza

Obbligo di informativa GOV-5 – Gestione del rischio e controlli interni sulla rendicontazione di sostenibilità

4.

Strategia

Obbligo di informativa SBM-1 – Strategia, modello aziendale e catena del valore

Obbligo di informativa SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori di interessi

Obbligo di informativa SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale

5.

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa IRO-2 – Obblighi di informativa degli ESRS oggetto della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa

Obbligo minimo di informativa – Politiche MDR-P – Politiche adottate per gestire questioni di sostenibilità rilevanti

Obbligo minimo di informativa – Azioni MDR-A – Azioni e risorse relative a questioni di sostenibilità rilevanti

6.

Metriche e obiettivi

Obbligo minimo di informativa – Obiettivi MDR-T – Monitoraggio dell'efficacia delle politiche e delle azioni mediante obiettivi

Appendice B:

Elenco degli elementi d'informazione di cui ai principi trasversali e tematici derivanti dal diritto dell'UE

Appendice C:

Obblighi di informativa/requisiti applicativi di cui agli ESRS tematici applicabili congiuntamente all'ESRS 2 Informazioni generali

Scopo

1. Il presente ESRS stabilisce gli obblighi di informativa che si applicano a tutte le imprese a prescindere dal settore di attività (vale a dire non settoriali) e per tutti i temi della sostenibilità (vale a dire trasversali). ►C1  Il presente ESRS riguarda gli ambiti di rendicontazione definiti nell'ESRS 1 Prescrizioni generali, sezione 1.2 Ambiti di rendicontazione e obblighi minimi di informativa per contenuti su politiche, azioni, obiettivi e metriche. ◄

2. Nel redigere le informative di cui al presente principio, l'impresa applica gli obblighi di informativa (compresi i rispettivi elementi d'informazione) stabiliti negli ESRS tematici, elencati nell'appendice C Obblighi di informativa/requisiti applicativi di cui agli ESRS tematici applicabili congiuntamente all'ESRS 2 Informazioni generali. L'impresa applica gli obblighi/requisiti elencati nell'appendice C:

a) 

in tutti i casi se riguardano principi tematici connessi all'obbligo di informativa IRO-1 Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti , i rischi e le opportunità rilevanti; e

b) 

per tutti gli altri obblighi/requisiti elencati nell'appendice C, solo se il tema sulla sostenibilità è rilevante sulla base della valutazione della rilevanza dell'impresa (cfr. ESRS 1, capitolo 3, Doppia rilevanza come base per l'informativa sulla sostenibilità).

1.    Criteri per la redazione

Obbligo di informativa BP-1 – Criteri generali per la redazione della dichiarazione sulla sostenibilità

3.  L'impresa indica i criteri generali per la redazione della propria dichiarazione sulla sostenibilità.

4. L'obiettivo del presente obbligo di informativa è fornire una comprensione del modo in cui l'impresa prepara la propria dichiarazione sulla sostenibilità, compresi l'ambito di consolidamento, le informazioni sulla catena del valore a monte e a valle e, se del caso, se l'impresa si sia o meno avvalsa di una delle opzioni per omettere informazioni di cui alle lettere d) ed e) del paragrafo seguente.

5. L'impresa divulga le informazioni seguenti:

a) 

se la dichiarazione sulla sostenibilità è stata redatta su base consolidata o individuale;

b) 

per le dichiarazioni sulla sostenibilità consolidate:

i. 

la conferma che l'ambito di consolidamento è lo stesso usato per il bilancio o, se del caso, una dichiarazione per attestare che l'impresa comunicante non è tenuta a redigere il bilancio o che l'impresa comunicante prepara una rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi dell'articolo 48 decies della direttiva 2013/34/UE; e

ii. 

se del caso, l'indicazione di quali imprese figlie incluse nel consolidamento sono esentate dalla rendicontazione di sostenibilità individuale o consolidata ai sensi dell'articolo 19 bis, paragrafo 9, o dell'articolo 29 bis, paragrafo 8, della direttiva 2013/34/UE;

c) 

in che misura la dichiarazione sulla sostenibilità copra la catena del valore a monte e a valle (cfr. ESRS 1, sezione 5.1 Impresa comunicante e catena del valore);

d) 

se l'impresa si è avvalsa dell'opzione di omettere una specifica informazione corrispondente a proprietà intellettuale, know-how o a risultati dell'innovazione (cfr. ESRS 1, sezione 7.7 Informazioni classificate e sensibili e informazioni su proprietà intellettuale, know-how o risultati dell'innovazione); e

e) 

per le imprese con sede in uno Stato membro dell'UE che consente l'esenzione dalla comunicazione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione, a norma dall'articolo 19 bis, paragrafo 3, e dell'articolo 29 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE, se l'impresa si è avvalsa o meno di tale esenzione.

Obbligo di informativa BP-2 – Informativa in relazione a circostanze specifiche

6.  L'impresa fornisce informative in relazione a circostanze specifiche.

7. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare l'effetto di tali circostanze specifiche sulla redazione della dichiarazione sulla sostenibilità.

8. L'impresa può comunicare tali informazioni unitamente alle informative cui tali circostanze attengono.

Orizzonti temporali

9. Qualora si sia discostata dagli orizzonti temporali a medio o lungo termine definiti dall'ESRS 1, sezione 6.4 Definizione di breve, medio e lungo periodo a fini della rendicontazione, l'impresa descrive:

a) 

le sue definizioni di orizzonti temporali di medio o lungo periodo; e

b) 

i motivi dell'applicazione di tali definizioni.

Stime riguardanti la catena del valore

10. Qualora le metriche comprendano dati della catena del valore a monte e/o a valle stimati sulla base di fonti indirette, come dati sulle medie di settore o altre variabili proxy, l'impresa:

a) 

individua le metriche;

b) 

descrive la base per la preparazione;

c) 

descrive il livello di accuratezza risultante; e

d) 

se del caso, descrive le azioni previste per migliorare l'accuratezza in futuro (cfr. ESRS 1, capitolo 5, Catena del valore).

Cause di incertezza nelle stime e nei risultati

11. Conformemente all'ESRS 1, sezione 7.2 Cause di incertezza nelle stime e nei risultati, l'impresa:

a) 

individua le metriche quantitative e gli importi monetari comunicati che sono soggetti a un elevato livello di incertezza di misura;

b) 

in relazione a ciascun importo quantitativo metrico e monetario individuato:

i. 

fornisce informazioni sulle cause dell'incertezza di misura (ad esempio, la dipendenza dell'importo dall'esito di un evento futuro, da una tecnica di misurazione o dalla disponibilità e qualità di dati provenienti dalla catena del valore a monte e/o a valle dell'entità); e

ii. 

indica le ipotesi, le approssimazioni e i giudizi che l'entità ha formulato nella sua valutazione.

12. Nel divulgare informazioni prospettiche, l'impresa può indicare che le considera incerte.

Modifiche nella redazione e nella presentazione delle informazioni sulla sostenibilità

13. In caso di modifiche nella redazione e nella presentazione delle informazioni sulla sostenibilità rispetto ai precedenti periodi di riferimento (cfr. ESRS 1 sezione 7.4 Modifiche nella redazione o nella presentazione delle informazioni sulla sostenibilità), l'impresa:

a) 

spiega le modifiche e le relative motivazioni, compreso il motivo per cui la metrica sostitutiva fornisce informazioni più utili;

b) 

divulga dati comparativi riveduti, a meno che ciò risulti non fattibile. Quando non è fattibile rettificare le informazioni comparative per uno o più periodi precedenti, l'impresa lo rende noto; e

c) 

divulga la differenza tra il dato divulgato nel periodo precedente e il dato comparativo riveduto.

Errori di rendicontazione in periodi precedenti

14. Se individua errori rilevanti in periodi precedenti (cfr. ESRS 1, sezione 7.5 Errori di rendicontazione in periodi precedenti), l'impresa comunica:

a) 

la natura dell'errore rilevante nel periodo precedente;

b) 

nei limiti del possibile, la correzione per ciascun periodo precedente oggetto di dichiarazione sulla sostenibilità; e

c) 

se la correzione dell'errore non è fattibile, le circostanze che lo hanno provocato.

Informative richieste da altre normative o da disposizioni in materia di rendicontazione di sostenibilità generalmente accettate

15. Quando, in aggiunta alle informazioni prescritte dagli ESRS, include nella dichiarazione sulla sostenibilità informazioni prescritte da altre normative contenenti obblighi di comunicazione di informazioni sulla sostenibilità o da disposizioni in materia di sostenibilità generalmente accettate (cfr. ESRS 1, sezione 8.2 Contenuto e struttura della dichiarazione sulla sostenibilità), l'impresa ne dà comunicazione. In caso di parziale applicazione di altri principi o quadri di riferimento in materia di rendicontazione, l'impresa fornisce un preciso riferimento ai paragrafi del principio o quadro applicato.

Inclusione mediante riferimento

16. Quando include informazioni mediante riferimento (cfr. ESRS 1, sezione 9.1 Inclusione mediante riferimento), l'impresa comunica un elenco degli obblighi di informativa dell'ESRS, o degli elementi d'informazione specifici previsti da un obbligo di informativa, che sono stati inclusi mediante riferimento.

Uso di disposizioni transitorie in conformità dell'appendice C dell'ESRS 1

17.  ►C2  L’impresa o il gruppo con un numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio finanziario non superiore a 750 alla data di chiusura del bilancio, che decida di omettere le informazioni richieste da ESRS E4, ESRS S1, ESRS S2, ESRS S3 o ESRS S4, conformemente all’appendice C dell’ESRS 1, comunica in ogni caso se i temi di sostenibilità contemplati rispettivamente da ESRS E4, ESRS S1, ESRS S2, ESRS S3 e ESRS S4 sono stati ritenuti rilevanti in esito alla valutazione della rilevanza dell’impresa. Inoltre, se uno o più di questi temi è stato valutato come rilevante, per ciascuno di essi l’impresa: ◄

a) 

divulga l'elenco delle questioni (tema, sottotema o sottotema specifico) di cui alla relazione annuale 16 ESRS 1, appendice A, che sono ritenute rilevanti e descrivere brevemente in che modo il modello aziendale e la strategia dell'impresa tengono conto dell'impatto dell'impresa in relazione a tali questioni. L'impresa può individuare la questione a livello di tema, sottotema o sottotema specifico;

b) 

descrive brevemente eventuali obiettivi con scadenze precise che ha fissato in relazione alle questioni di cui trattasi e ai progressi compiuti verso il loro conseguimento e indica se i suoi obiettivi relativi alla biodiversità e agli ecosistemi si basano su prove scientifiche conclusive;

c) 

descrive brevemente le sue politiche in relazione alle questioni di cui trattasi;

d) 

descrive brevemente le azioni intraprese per individuare, monitorare, prevenire, mitigare, correggere o far cessare gli effetti negativi, effettivi o potenziali, connessi alle questioni di cui trattasi, nonché il risultato di tali azioni; e

e) 

divulga le metriche pertinenti per le questioni di cui trattasi.

2.    Governance

18. Il presente capitolo stabilisce obblighi di informativa che consentono la comprensione dei processi, dei controlli e delle procedure di governance istituiti per monitorare, gestire e controllare le questioni di sostenibilità.

Obbligo di informativa GOV-1 – Ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo

19. L'impresa comunica la composizione degli organi di amministrazione, direzione e controllo, i loro ruoli e responsabilità, nonché l'accesso di tali organi a competenze e capacità per quanto riguarda le questioni di sostenibilità.

20. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare quanto segue:

a) 

la composizione e la diversità degli organi di amministrazione, direzione e controllo;

b) 

i ruoli e le responsabilità degli organi di amministrazione, direzione e controllo nella sorveglianza sulle procedure volte a gestire i rischi, gli impatti e le opportunità rilevanti, compreso il ruolo svolto dalla dirigenza in tali procedure; e

c) 

le competenze e le capacità degli organi di amministrazione, direzione e controllo sulle questioni di sostenibilità o l'accesso a tali competenze e capacità.

21. L'impresa divulga le informazioni seguenti sulla composizione e la diversità dei membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa:

a) 

il numero di membri con e senza incarichi esecutivi;

b) 

la rappresentanza dei dipendenti e degli altri lavoratori;

c) 

l'esperienza relativa ai settori, ai prodotti e alle aree geografiche dell'impresa;

d) 

le percentuali ripartite per genere e altri aspetti della diversità di cui l'impresa tiene conto. La diversità di genere ( 13 ) all'interno del consiglio di amministrazione è calcolata come rapporto medio tra i membri maschili e femminili del consiglio; e

e) 

la percentuale di membri del consiglio di amministrazione indipendenti ( 14 ). Per le imprese a struttura monistica, ciò corrisponde alla percentuale di membri indipendenti del consiglio che non ricoprono incarichi esecutivi. Per le imprese a struttura dualistica, ciò corrisponde alla percentuale di membri indipendenti dell'organo di controllo.

22. L'impresa divulga le informazioni seguenti riguardanti i ruoli e le responsabilità degli organi di amministrazione, direzione e controllo:

a) 

l'identificazione degli organi di amministrazione, direzione e controllo (quali una commissione del consiglio o simili) o l'identità delle persone preposte alla sorveglianza degli impatti, dei rischi e delle opportunità all'interno di un organo;

b) 

il modo in cui le responsabilità di ciascun organo o persona in materia di impatti, rischi e opportunità sono riportate nella missione dell'impresa, nei mandati dei consigli e nelle altre politiche collegate;

c) 

una descrizione del ruolo della dirigenza nei processi, nei controlli e nelle procedure di governance utilizzati per monitorare, gestire e controllare gli impatti, i rischi e le opportunità, tra cui:

i. 

se tale ruolo è delegato a una posizione o a una commissione specifica a livello di dirigenza e come viene esercitato il controllo su tale posizione o commissione;

ii. 

informazioni sulle linee gerarchiche per gli organi di amministrazione, direzione e controllo;

iii. 

se sono applicati controlli e procedure dedicati alla gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità e, in caso affermativo, in che modo sono integrati con altre funzioni interne; e

d) 

il modo in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo e l'alta dirigenza controllano la definizione degli obiettivi connessi agli impatti, ai rischi e alle opportunità rilevanti, e i progressi compiuti nel loro conseguimento.

23. L'informativa include una descrizione del modo in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo determinano se sono disponibili o saranno sviluppate capacità e competenze adeguate per controllare le questioni di sostenibilità, tra cui:

a) 

le competenze in materia di sostenibilità che gli organi, nel loro insieme, possiedono direttamente o di cui possono avvalersi, ad esempio attraverso il ricorso ad esperti o la formazione; e

b) 

in che modo tali competenze sono attinenti agli impatti, ai rischi e alle opportunità rilevanti dell'impresa.

Obbligo di informativa GOV 2 – Informazioni fornite agli organi di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa e questioni di sostenibilità da questi affrontate

24.  L'impresa indica il modo in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono informati in merito alle questioni di sostenibilità e come tali questioni sono state affrontate durante il periodo di riferimento.

25. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare il modo in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono informati in merito alle questioni di sostenibilità e quali informazioni o questioni sono state da questi affrontate durante il periodo di riferimento. In tal modo si riesce comprendere se i membri di tali organi sono stati adeguatamente informati e se sono stati in grado di svolgere il proprio ruolo.

26. L'impresa divulga le informazioni seguenti:

a) 

se, da chi e con che frequenza gli organi di amministrazione, direzione e controllo, e i rispettivi comitati, sono informati in merito agli impatti, ai rischi e alle opportunità rilevanti (cfr. Obbligo di informativa IRO–1Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti del presente principio), l'attuazione del dovere di diligenza nonché i risultati e l'efficacia delle politiche, delle azioni, delle metriche e degli obiettivi adottati per affrontarli;

b) 

in che modo gli organi di amministrazione, direzione e controllo tengono conto degli impatti, dei rischi e delle opportunità nel controllare la strategia dell'impresa, le sue decisioni in merito a operazioni importanti, nonché il suo processo di gestione del rischio, e se hanno preso in considerazione compromessi associati a detti impatti, rischi e opportunità; e

c) 

un elenco degli impatti, dei rischi e delle opportunità rilevanti affrontati dagli organi di amministrazione, direzione e controllo, o dai loro relativi comitati durante il periodo di riferimento.

Obbligo di informativa GOV-3 – Integrazione delle prestazioni in termini di sostenibilità nei sistemi di incentivazione

27.  L'impresa divulga le informazioni riguardanti l'integrazione delle proprie prestazioni in termini di sostenibilità nei sistemi di incentivazione.

28. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare se ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo sono offerti sistemi di incentivazione connessi a questioni di sostenibilità.

29. L'impresa divulga le informazioni seguenti sugli eventuali sistemi di incentivazione e politiche di remunerazione collegati a questioni di sostenibilità destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa:

a) 

una descrizione delle caratteristiche principali dei sistemi di incentivazione;

b) 

se le prestazioni sono valutate rispetto a obiettivi e/o impatti legati alla sostenibilità e, in tal caso, quali;

c) 

se e in che modo le metriche di prestazione relative alla sostenibilità siano considerate indici di riferimento di prestazione o se siano inserite nelle politiche di remunerazione;

d) 

la quota della remunerazione variabile che dipende da obiettivi e/o impatti collegati alla sostenibilità; e

e) 

il livello in seno all'impresa in cui sono approvate e aggiornate le condizioni dei sistemi di incentivazione.

Obbligo di informativa GOV–4 – Dichiarazione sul dovere di diligenza

30.  L'impresa divulga una mappatura delle informazioni fornite nella dichiarazione sulla sostenibilità in merito ►C2  alla procedura di dovuta diligenza ◄ .

31. Il presente obbligo di informativa è inteso a facilitare la comprensione ►C2  della procedura di dovuta diligenza ◄ dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità.

32. Gli aspetti e le fasi principali del dovere di diligenza di cui all'ESRS 1, capitolo 4 Dovere di diligenza sono collegati a una serie di obblighi di informativa trasversali e tematici previsti dagli ESRS. L'impresa fornisce una mappatura che spiega in che modo e in quali punti l'applicazione degli aspetti e delle fasi principali ►C2  della procedura di dovuta diligenza ◄ è trattata nella dichiarazione sulla sostenibilità, al fine di fornire un quadro delle pratiche effettive dell'impresa per quanto riguarda il dovere di diligenza ( 15 ).

▼C2

33. L’obbligo di informativa non impone alcun obbligo di condotta specifico per quanto riguarda le azioni di dovuta diligenza, né estende o modifica il ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo previsto da altre disposizioni legislative o regolamentari.

▼B

Obbligo di informativa GOV–5 – Gestione del rischio e controlli interni sulla rendicontazione di sostenibilità

34.  L'impresa divulga le caratteristiche principali dei propri sistemi interni di controllo e gestione del rischio di concentrazione, in relazione al processo della rendicontazione di sostenibilità.

35. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare i processi di controllo interno e di gestione del rischio dell'impresa in relazione alla rendicontazione di sostenibilità.

36. L'impresa divulga le informazioni seguenti:

a) 

l'ambito, le caratteristiche principali e gli elementi dei processi e dei sistemi di controllo interno e di gestione del rischio in relazione alla rendicontazione di sostenibilità;

b) 

l'approccio seguito nella valutazione del rischio, compresa la metodologia di prioritizzazione dei rischi;

c) 

i principali rischi individuati e le rispettive strategie di mitigazione, compresi i relativi controlli;

d) 

una descrizione del modo in cui l'impresa integra le risultanze della valutazione del rischio e dei controlli interni per quanto riguarda il processo di rendicontazione di sostenibilità nelle funzioni e nei processi interni pertinenti; e

e) 

una descrizione della rendicontazione periodica delle risultanze di cui alla lettera d) agli organi di amministrazione, direzione e controllo.

3.    Strategia

37. Il presente capitolo stabilisce obblighi di informativa che servono a illustrare:

a) 

gli elementi della strategia dell'impresa che riguardano le questioni di sostenibilità o che influiscono su di esse, il modello aziendale e la catena del valore;

b) 

le modalità per tenere conto degli interessi e delle opinioni dei portatori di interessi dell'impresa nella strategia e nel modello aziendale; e

c) 

il risultato della valutazione degli impatti, dei rischi e delle opportunità rilevanti, svolta dall'impresa, compreso il modo in cui orientano la strategia e il modello aziendale.

Obbligo di informativa SBM-1 – Strategia, modello aziendale e catena del valore

38.  L'impresa comunica gli elementi della propria strategia che riguardano le questioni di sostenibilità o che influiscono su di esse, il modello aziendale e la catena del valore.

39. L'obiettivo del presente obbligo di informativa è descrivere gli elementi chiave della strategia generale dell'impresa che riguardano o influenzano le questioni di sostenibilità, nonché gli elementi chiave del modello aziendale e della catena del valore dell'impresa, al fine di fornire una comprensione della sua esposizione agli impatti, ai rischi e alle opportunità e della loro origine.

40. L'impresa divulga le informazioni seguenti riguardanti gli elementi fondamentali della propria strategia generale che sono collegati a questioni di sostenibilità o incidono su di esse:

a) 

una descrizione riguardante:

i. 

i gruppi significativi di prodotti e/o servizi offerti, comprese le modifiche intervenute nel periodo di riferimento (prodotti e/o servizi nuovi/eliminati);

ii. 

i gruppi di clienti e/o i mercati significativi, comprese le modifiche intervenute nel periodo di riferimento (gruppi di clienti e/o mercati nuovi/eleminati);

iii. 

il numero di dipendenti per aree geografiche; e

iv. 

se del caso e se rilevante, prodotti e servizi vietati in determinati mercati;

b) 

una ripartizione dei ricavi totali, riportati in bilancio, per i settori degli ESRS significativi. Nel fornire l'informativa di settore prevista dall'IFRS 8 Settori operativi in bilancio, l'impresa riconcilia, nei limiti del possibile, tali informazioni sui ricavi di settore con l'informativa di cui all'IFRS 8;

c) 

un elenco dei settori degli ESRS aggiuntivi significativi oltre a quelli di cui al paragrafo 40, lettera b), quali attività che generano proventi intersocietari, in cui l'impresa svolge attività significative o in cui è, o potrebbe essere, collegata a impatti rilevanti. L'individuazione di tali settori degli ESRS aggiuntivi è coerente con il modo in cui essi sono stati presi in considerazione dall'impresa durante la valutazione della rilevanza e con le modalità di divulgazione delle informazioni settoriali rilevanti;

d) 

se del caso, una dichiarazione indicante che l'impresa è attiva nei seguenti settori, unitamente ai relativi ricavi:

i. 

il settore dei combustibili fossili (carbone, petrolio e gas) ( 16 ) (vale a dire, genera proventi dalla prospezione, dall'estrazione, dalla produzione, dalla trasformazione, dallo stoccaggio, dalla raffinazione o dalla distribuzione, compresi il trasporto, lo stoccaggio e il commercio, di combustibili fossili quali definiti all'articolo 2, punto 62, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 )), compresa una disaggregazione dei proventi derivanti dal carbone, dal petrolio e dal gas, nonché dei proventi derivanti da attività economiche allineate alla tassonomia connesse al gas fossile, come prescritto dall'articolo 8, paragrafo 7, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione ( 18 );

ii. 

fabbricazione di prodotti chimici ( 19 ), cioè le sue attività rientrano nella divisione 20.2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006;

iii. 

armi controverse ( 20 ) (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche); e/o

iv. 

coltivazione e produzione di tabacco ( 21 );

e) 

gli obiettivi relativi alla sostenibilità in termini di gruppi significativi di prodotti e servizi, categorie di clienti, aree geografiche e rapporti con i portatori di interessi;

f) 

una valutazione dei suoi attuali prodotti e/o servizi significativi e dei mercati e dei gruppi di clienti significativi, in relazione agli obiettivi dell'impresa in materia di sostenibilità; e

g) 

gli elementi della strategia dell'impresa che sono collegati con le questioni di sostenibilità o hanno un impatto su di esse, incluse le sfide principali per il futuro, le soluzioni critiche e i progetti da mettere in atto, ove pertinenti ai fini della rendicontazione di sostenibilità.

41. Se ha sede in uno Stato membro dell'UE che consente un'esenzione dalla comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/34/UE ( 22 ) e si è avvalsa di tale esenzione, l'impresa può omettere la ripartizione dei proventi per settore ESRS significativo di cui al paragrafo 40, lettera b). In tal caso l'impresa divulga in ogni caso l'elenco dei settori ESRS che sono significativi per l'impresa stessa.

42. L'impresa divulga una descrizione del proprio modello aziendale e della propria catena del valore che comprende:

a) 

i dati utilizzati e il metodo di raccolta, elaborazione e protezione di tali dati;

b) 

i prodotti e i risultati in termini di vantaggi attuali o previsti per i clienti, gli investitori e gli altri portatori di interessi; e

c) 

le principali caratteristiche della catena del valore, a monte e a valle, e la posizione dell'impresa nella catena del valore, con una descrizione dei principali soggetti imprenditoriali (come principali fornitori, clienti, canali di distribuzione e utilizzatori finali) e i loro rapporti con l'impresa. Quando l'impresa ha molteplici catene del valore, l'informativa include le catene del valore principali.

Obbligo di informativa SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori di interessi

43.  L'impresa indica le modalità con cui si tiene conto degli interessi e delle opinioni dei portatori di interessi nella strategia e nel modello aziendale.

44. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare in che modo gli interessi e le opinioni dei portatori di interessi orientano la strategia e il modello aziendale dell'impresa.

45. L'impresa divulga una descrizione sintetica di quanto segue:

a) 

il coinvolgimento dei portatori di interessi, tra cui:

i. 

i principali portatori di interessi dell'impresa;

ii. 

se esiste un loro coinvolgimento e per quali categorie di portatori di interessi;

iii. 

come è organizzato;

iv. 

con quale finalità; e

v. 

in che modo l'impresa tiene conto del risultato;

b) 

la comprensione da parte dell'impresa degli interessi e delle opinioni dei principali portatori di interessi in quanto collegati alla strategia e al modello aziendale dell'impresa, nella misura in cui sono stati analizzati nel corso ►C2  della procedura di dovuta diligenza ◄ dell'impresa e/o del processo di valutazione della rilevanza (cfr. Obbligo di informativa IRO-1);

c) 

se del caso, modifiche alla sua strategia e/o al suo modello aziendale, tra cui:

i. 

il modo in cui l'impresa ha modificato o prevede di modificare la propria strategia e/o il modello aziendale per tenere conto degli interessi e delle opinioni dei portatori di interessi;

ii. 

eventuali ulteriori misure in corso di pianificazione e il calendario previsto; e

iii. 

se è probabile che tali misure modifichino il rapporto con i portatori di interessi e le loro opinioni; e

d) 

se e in che modo gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono informati in merito alle opinioni e agli interessi dei portatori di interessi coinvolti per quanto riguarda gli impatti dell'impresa legati alla sostenibilità.

Obbligo di informativa SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale

46.  L'impresa divulga i propri impatti, rischi e opportunità rilevanti e il modo in cui questi interagiscono con la sua strategia e il suo modello aziendale.

47. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti, quali risultano dalla valutazione della rilevanza dell'impresa e in che modo essi scaturiscono dalla strategia e dal modello aziendale dell'impresa e ne inducono l'adeguamento, compresa l'assegnazione delle risorse. Le informazioni da comunicare in merito alla gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità rilevanti dell'impresa sono prescritte negli ESRS tematici e nei principi settoriali specifici, che sono applicati congiuntamente agli obblighi minimi di informativa relativi alle politiche, alle azioni e agli obiettivi stabiliti nel presente principio.

48. L'impresa divulga quanto segue:

a) 

una breve descrizione degli impatti, dei rischi e delle opportunità rilevanti derivanti dalla valutazione della rilevanza (cfr. l'obbligo di informativa IRO-1), compresa una descrizione di dove, nel suo modello aziendale, nelle proprie operazioni e nella catena del valore a monte e a valle, tali impatti, rischi e opportunità sono concentrati;

b) 

gli effetti attuali e previsti dei suoi impatti, rischi e opportunità rilevanti sul modello aziendale, sulla catena del valore, sulla strategia e sul processo decisionale, e il modo in cui ha risposto o prevede di rispondere a tali effetti, comprese eventuali modifiche apportate o che prevede di apportare alla sua strategia o modello aziendale nell'ambito delle azioni volte ad affrontare particolari impatti o rischi materiali o a perseguire particolari opportunità rilevanti;

c) 

con riferimento agli impatti rilevanti dell'impresa:

i. 

in che modo gli impatti rilevanti negativi e positivi dell'impresa incidono (o, nel caso di impatti potenziali, possono incidere) sulle persone o sull'ambiente;

ii. 

se e in che modo gli impatti hanno origine o sono collegati alla strategia e al modello aziendale dell'impresa;

iii. 

gli orizzonti temporali ragionevolmente attesi degli impatti; e

iv. 

se l'impresa è coinvolta negli impatti rilevanti attraverso le sue attività o a causa dei suoi rapporti commerciali, descrivendo la natura delle attività o dei rapporti commerciali in questione;

d) 

gli effetti finanziari attuali dei rischi e delle opportunità rilevanti dell'impresa sulla sua situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari, nonché i rischi e le opportunità rilevanti per cui esiste un rischio significativo di correzioni rilevanti, nell'esercizio successivo, dei valori contabili degli attivi e delle passività riportati nel relativo bilancio;

e) 

gli effetti finanziari attesi dei rischi e delle opportunità rilevanti dell'impresa sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari a breve, medio e lungo termine, compresi gli orizzonti temporali ragionevolmente attesi per tali effetti. Ciò comprende il modo in cui l'impresa prevede che la sua situazione patrimoniale-finanziaria, il suo risultato economico e i suoi flussi finanziari cambieranno nel breve, medio e lungo termine, in funzione della sua strategia di gestione dei rischi e delle opportunità, tenendo conto:

i. 

dei suoi piani di investimento e di cessione (ad esempio, spese in conto capitale, importanti acquisizioni e dismissioni, joint venture, trasformazioni aziendali, innovazione, nuovi settori di attività e smobilizzi), compresi i piani a cui l'impresa non è contrattualmente impegnata; e

ii. 

le fonti di finanziamento previste per l'attuazione della strategia.

f) 

informazioni sulla resilienza della strategia e del modello aziendale dell'impresa per quanto riguarda la sua capacità di affrontare gli impatti e i rischi rilevanti e sfruttare le opportunità rilevanti. L'impresa divulga un'analisi qualitativa e, quando applicabile, quantitativa della resilienza, indicando anche le modalità di svolgimento di tale analisi e gli orizzonti temporali che sono stati applicati ai sensi dell'ESRS 1 (cfr. ESRS 1, capitolo 6 Orizzonti temporali). Nel fornire le informazioni quantitative, l'impresa può comunicare i singoli importi o intervalli di valori;

g) 

i cambiamenti intervenuti negli impatti, nei rischi e nelle opportunità rispetto al periodo di riferimento precedente; e

h) 

una descrizione degli impatti, dei rischi e delle opportunità che sono oggetto degli obblighi di informativa previsti dagli ESRS rispetto a quelli contemplati dall'impresa attraverso il ricorso all'informativa aggiuntiva specifica per l'entità.

49. L'impresa può divulgare le informazioni descrittive di cui al paragrafo 46 insieme alle informazioni fornite nell'ambito del corrispondente ESRS tematico, nel qual caso presenta comunque una dichiarazione dei suoi impatti, rischi e opportunità rilevanti insieme alle informazioni preparate a norma del presente capitolo dell'ESRS 2.

4.    Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

4.1    Informativa sul processo di valutazione della rilevanza

50. Il presente capitolo stabilisce obblighi di informativa che servono a illustrare:

a) 

il processo per individuare gli impatti, i rischi e le opportunità; e

b) 

le informazioni che, in esito alla valutazione della rilevanza, l'impresa ha incluso nella dichiarazione sulla sostenibilità.

Obbligo di informativa IRO-1 – Descrizione del processo per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti

51.  L'impresa comunica le informazioni riguardanti il processo utilizzato per individuare gli impatti, i rischi e le opportunità e per valutare quali di questi sono rilevanti.

52. L'obiettivo del presente obbligo di informativa è fornire una comprensione del processo attraverso cui l'impresa individua gli impatti, i rischi e le opportunità e ne valuta la rilevanza, come base per determinare le informazioni da includere nella dichiarazione sulla sostenibilità (cfr. ESRS 1, capitolo 3, e i relativi requisiti di applicazione, che stabiliscono i requisiti e i principi per il processo di individuazione e valutazione degli impatti, dei rischi e delle opportunità rilevanti sulla base del principio della doppia rilevanza).

53. L'impresa divulga le informazioni seguenti:

a) 

una descrizione delle metodologie e delle ipotesi applicate nel processo descritto;

b) 

una panoramica dei processi per individuare, valutare e monitorare gli impatti effettivi e potenziali dell'impresa sulle persone e l'ambiente e per dare loro un ordine di priorità, sulla base delle procedure di dovuta diligenza ai fini della sostenibilità dell'impresa, spiegando anche se, e in che modo, tale processo:

i. 

si concentra su attività specifiche, rapporti commerciali, geografie o altri fattori che comportano un rischio accresciuto di impatti negativi;

ii. 

considera gli impatti nei quali l'impresa è coinvolta attraverso le sue attività o in conseguenza dei suoi rapporti commerciali;

iii. 

prevede la consultazione dei portatori di interessi coinvolti, per comprendere in che modo potrebbero essere subire gli impatti, e di esperti esterni;

iv. 

dà la priorità agli impatti negativi in base alla loro gravità e alle loro probabilità relative (cfr. ESRS 1, sezione 3.4, Rilevanza dell'impatto) e, se del caso, agli impatti positivi in base alla loro entità, portata e probabilità relative, e determina quali questioni di sostenibilità sono rilevanti ai fini dell'informativa, comprese le soglie qualitative o quantitative e gli altri criteri utilizzati come prescritto dall'ESRS 1, sezione 3.4 Rilevanza dell'impatto;

c) 

una panoramica del processo utilizzato per individuare, valutare e monitorare i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità che hanno o potrebbero avere effetti finanziari e per attribuire loro un ordine di priorità. L'informativa include:

i. 

il modo in cui l'impresa ha preso in considerazione i collegamenti dei suoi impatti e dipendenze con i rischi e le opportunità che possono derivare da detti impatti e dipendenze;

ii. 

►C1  il modo in cui l'impresa valuta la probabilità, l'entità e la natura degli effetti del rischio e delle opportunità individuati (ad esempio le soglie qualitative o quantitative e altri criteri utilizzati come prescritto dall'ESRS 1, sezione 3.5, Rilevanza finanziaria); ◄

iii. 

il modo in cui l'impresa dà priorità ai rischi legati alla sostenibilità rispetto ad altri tipi di rischi, spiegando anche come usa gli strumenti di valutazione del rischio;

d) 

una descrizione del processo decisionale e delle relative procedure di controllo interno;

e) 

la misura in cui e le modalità con cui il processo che individua, valuta e gestisce gli impatti e i rischi è integrato nel processo di gestione complessiva dei rischi dell'impresa ed è utilizzato per valutare il profilo di rischio complessivo e i processi di gestione dei rischi;

f) 

la misura e le modalità con cui il processo di individuazione, valutazione e gestione delle opportunità è integrato nel processo di gestione complessiva dell'impresa, se del caso;

g) 

i parametri di input impiegati (ad esempio, le fonti dei dati, la portata delle operazioni considerate e i dettagli utilizzati nelle ipotesi); e

h) 

se e come il processo è cambiato rispetto al periodo di riferimento precedente, quando è stato modificato per l'ultima volta e le date future di revisione della valutazione della rilevanza.

Obbligo di informativa IRO-2 – Obblighi di informativa degli ESRS oggetto della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa

54.  L'impresa indica a quali obblighi di informativa le sue dichiarazioni sulla sostenibilità sono conformi.

55. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare gli obblighi di informativa inclusi nella dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa e i temi che sono stati omessi in quanto non rilevanti in base alla valutazione della rilevanza.

56. L'impresa include un elenco degli obblighi di informativa cui ha adempiuto nella redazione della dichiarazione sulla sostenibilità, in base ai risultati della valutazione della rilevanza (cfr. ESRS 1, capitolo 3), indicando anche i numeri di pagina e/o i paragrafi della dichiarazione sulla sostenibilità in cui si trovano le relative informazioni. Tale elenco può essere presentato sotto forma di indice. L'impresa include inoltre una tabella di tutti gli elementi d'informazione derivanti da altri atti legislativi dell'UE elencati nell'appendice B, indicando dove sono reperibili nella dichiarazione sulla sostenibilità e includendo quelli che l'impresa ha valutato come non rilevanti, nel qual caso l'impresa indica «Non rilevante» nella tabella conformemente al paragrafo 35 dell'ESRS 1.

57. Se conclude che i cambiamenti climatici non sono rilevanti e pertanto omette tutti gli obblighi di informativa dell'ESRS E1 Cambiamenti climatici, l'impresa fornisce una spiegazione dettagliata delle conclusioni della sua valutazione della rilevanza riguardo ai cambiamenti climatici (cfr. ESRS 2 IRO-2 Obblighi di informativa degli ESRS oggetto della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa), compresa un'analisi prospettica delle condizioni che potrebbero in futuro indurre l'impresa a concludere che i cambiamenti climatici sono rilevanti.

58. Se l'impresa conclude che un tema diverso dai cambiamenti climatici non è rilevante e pertanto omette tutti gli obblighi di informativa nel corrispondente ESRS tematico, può fornire una breve spiegazione delle conclusioni della sua valutazione della rilevanza per quel tema.

59. L'impresa fornisce una spiegazione del modo in cui determina le informazioni rilevanti da divulgare riguardo agli impatti, ai rischi e alle opportunità che ha valutato come rilevanti, anche illustrando l'utilizzo di soglie e/o le modalità di attuazione dei criteri di cui all'ESRS 1, sezione 3.2 Questioni rilevanti e rilevanza delle informazioni.

4.2    Obbligo minimo di informativa sulle politiche e sulle azioni

60. Nella presente sezione sono definiti gli obblighi minimi di informativa che devono essere inclusi quando l'impresa divulga le informazioni riguardanti le politiche e le azioni volte a prevenire, mitigare e correggere gli impatti rilevanti effettivi e potenziali, ad affrontare i rischi rilevanti e/o a perseguire opportunità rilevanti (collettivamente, a «gestire le questioni di sostenibilità rilevanti»). Detti obblighi sono applicati unitamente agli obblighi di informativa, inclusi i requisiti applicativi, contenuti negli ESRS tematici e settoriali pertinenti. Sono applicati anche quando l'impresa redige informative specifiche per l'entità.

61. Le informative corrispondenti sono inserite accanto alle informative prescritte dagli ESRS pertinenti. Quando una singola politica o le stesse azioni affrontano diverse questioni di sostenibilità interconnesse, l'impresa può divulgare le informazioni richieste nella rendicontazione ai sensi di un ESRS tematico e rinviare ad esso nella rendicontazione ai sensi di altri ESRS tematici.

62. Se non può divulgare le informazioni riguardanti le politiche e le azioni prescritte dall'ESRS pertinente, perché non ha adottato politiche e/o azioni in merito alla specifica questione di sostenibilità di cui trattasi, l'impresa ne dà comunicazione e indica le ragioni della mancata adozione di politiche e/o azioni. L'impresa può comunicare un termine entro il quale intende adottarle.

Obbligo minimo di informativa – Politiche MDR-P – Politiche adottate per gestire questioni di sostenibilità rilevanti

63. Nel comunicare le politiche adottate rispetto a ciascuna questione di sostenibilità individuata come rilevante, l'impresa applica gli obblighi minimi di informativa di cui alla presente disposizione.

64. L'obiettivo del presente obbligo minimo di informativa è fornire una comprensione delle politiche messe in atto dall'impresa per prevenire, attenuare e correggere gli impatti effettivi e potenziali, affrontare i rischi e perseguire le opportunità.

65. L'impresa divulga le informazioni sulle politiche adottate per gestire una questione di sostenibilità rilevante. L'informativa include le informazioni seguenti:

a) 

una descrizione dei contenuti principali della politica, inclusi i suoi obiettivi generali e a quali impatti, rischi od opportunità rilevanti essa si riferisce, nonché il relativo processo di monitoraggio;

b) 

una descrizione dell'ambito della politica o delle sue esclusioni, in termini di attività, catena del valore a monte e/o a valle, aree geografiche e, se pertinente, gruppi di portatori di interessi coinvolti;

c) 

il massimo livello dirigenziale nell'organizzazione dell'impresa che è responsabile dell'attuazione della politica;

d) 

un riferimento, se pertinente, a norme o iniziative di terzi che l'impresa si impegna a rispettare attraverso l'attuazione della politica;

e) 

se pertinente, una descrizione della considerazione riservata agli interessi dei portatori di interessi principali nella definizione della politica; e

f) 

se pertinente, se e in che modo l'impresa mette la politica a disposizione dei portatori di interessi potenzialmente coinvolti e i portatori di interessi il cui contributo è necessario ai fini della sua attuazione.

Obbligo minimo di informativa – Azioni MDR-A – Azioni e risorse relative a questioni di sostenibilità rilevanti

66. Nel descrivere le azioni attraverso le quali gestisce ciascuna questione di sostenibilità rilevante, compresi i piani d'azione e le risorse assegnate e/o previste, l'impresa applica le prescrizioni riguardanti il contenuto delle informative di cui alla presente disposizione.

67. Il presente obbligo minimo di informativa serve a illustrare le principali azioni attuate e/o pianificate per prevenire, mitigare e correggere gli impatti effettivi e potenziali e affrontare i rischi e le opportunità, nonché, se del caso, raggiungere gli scopi e gli obiettivi delle politiche collegate.

68. Se l'attuazione di una politica richiede azioni, o un piano d'azione globale, per il raggiungimento dei relativi obiettivi, ed anche nel caso in cui le azioni siano attuate senza una specifica politica, l'impresa divulga le informazioni seguenti:

a) 

l'elenco delle principali azioni attuate nell'anno di riferimento e pianificati per il futuro, i risultati attesi e, se del caso, in che modo la loro attuazione contribuisce al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi delle politiche;

b) 

l'ambito delle principali azioni attuate (vale a dire copertura in termini di attività, catena del valore a monte e/o a valle, aree geografiche e, ove applicabile, gruppi di portatori di interessi coinvolti);

c) 

gli orizzonti temporali entro i quali l'impresa intende portare a termine ciascuna azione principale;

d) 

se applicabile, le principali azioni attuate (e i risultati conseguiti), per porre rimedio al danno arrecato a coloro che sono colpiti da impatti rilevanti effettivi, nonché per collaborare o contribuire a tal fine;

e) 

se applicabile, informazioni quantitative e qualitative riguardanti i progressi di azioni o piani d'azione oggetto di informativa in periodi precedenti.

69. Quando l'attuazione di un piano d'azione comporta spese operative (OpEx) e/o spese in conto capitale (CapEx) significative, l'impresa:

a) 

descrive il tipo di risorse finanziarie e di altro tipo attuali e future assegnate al piano d'azione, compresi, se del caso, le pertinenti condizioni degli strumenti finanziari sostenibili, quali le obbligazioni verdi, le obbligazioni sociali e i prestiti verdi, gli obiettivi ambientali o sociali, e se la capacità di attuare le azioni o il piano d'azione dipende da condizioni preliminari specifiche, ad esempio la concessione di sostegno finanziario o l'evoluzione delle politiche pubbliche e del mercato;

b) 

comunica l'ammontare delle risorse finanziarie attuali e spiega in che modo esse sono collegate agli importi più pertinenti presentati nel bilancio. e

c) 

indica l'entità delle risorse finanziarie future.

5.    Metriche e obiettivi

70. Il presente capitolo definisce gli obblighi minimi di informativa che devono essere inclusi quando l'impresa comunica le informazioni sulle metriche e sugli obiettivi legati a ciascuna questione di sostenibilità rilevante. Detti obblighi sono applicati unitamente agli obblighi di informativa, inclusi i requisiti applicativi, contenuti negli ESRS tematici pertinenti. Sono applicati anche quando l'impresa redige informative specifiche per l'entità.

71. Le informative corrispondenti sono inserite accanto alle informative prescritte dagli ESRS tematici.

72. Se non può divulgare le informazioni sugli obiettivi prescritte dall'ESRS tematico pertinente, perché non ha adottato obiettivi in merito alla specifica questione di sostenibilità, l'impresa ne dà comunicazione e indica le ragioni della mancata adozione di obiettivi. L'impresa può comunicare un termine entro il quale intende adottarli.

Obbligo minimo di informativa – Metriche MDR-M – Metriche relative a questioni di sostenibilità rilevanti

73. Nel comunicare in merito alle metriche utilizzate rispetto a ciascuna questione di sostenibilità rilevante, l'impresa applica le prescrizioni riguardanti il contenuto delle informative di cui alla presente disposizione.

74. Il presente obbligo minimo di informativa serve a illustrare le metriche utilizzate dall'impresa per monitorare l'efficacia delle azioni volte a gestire le questioni di sostenibilità rilevanti.

75. L'impresa comunica le metriche utilizzate per valutare le prestazioni e l'efficacia in relazione a un impatto, un rischio o un'opportunità rilevante.

76. Le metriche comprendono quelle definite negli ESRS, come pure metriche definite su base specifica per l'entità, siano esse tratte da altre fonti o sviluppate dall'impresa stessa.

77. Per ciascuna metrica, l'impresa:

a) 

divulga le metodologie e le ipotesi significative alla base della metrica, compresi i limiti delle metodologie utilizzate;

b) 

comunica se la misura della metrica è convalidata da un ente esterno diverso dal soggetto che rilascia l'attestazione della conformità e, in tal caso, quale ente;

c) 

identifica e definisce le metriche utilizzando nomi e descrizioni significativi, chiari e precisi;

d) 

se come unità di misura è indicata la valuta, utilizza la valuta di presentazione del bilancio.

Obbligo minimo di informativa – Obiettivi MDR-T – Monitoraggio dell'efficacia delle politiche e delle azioni mediante obiettivi

78. Nel comunicare gli obiettivi che sono stati fissati rispetto a ciascuna questione di sostenibilità rilevante, l'impresa applica le prescrizioni riguardanti il contenuto delle informative di cui alla presente disposizione.

79. L'obiettivo del presente obbligo minimo di informativa è fornire, per ogni questione di sostenibilità rilevante, una comprensione dei seguenti elementi:

a) 

se, e in che modo, l'impresa monitora l'efficacia delle azioni volte ad affrontare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti, comprese le metriche utilizzate a tal fine;

b) 

obiettivi misurabili orientati ai risultati e limitati nel tempo stabiliti dall'impresa per il raggiungimento degli obiettivi della politica, definiti in termini di risultati attesi per le persone, per l'ambiente o per l'impresa, per quanto riguarda impatti, rischi e opportunità rilevanti;

c) 

i progressi generali compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi nel tempo;

▼C2

d) 

nel caso in cui l’impresa non abbia fissato obiettivi misurabili vincolati a un calendario e orientati ai risultati, se e in che modo monitora comunque l’efficacia delle sue azioni per far fronte agli impatti, ai rischi e alle opportunità rilevanti e misura i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi delle sue politiche;

▼B

e) 

se, e in che modo, i portatori di interessi sono stati coinvolti nel processo di definizione degli obiettivi per ciascuna questione di sostenibilità rilevante.

80. L'impresa divulga gli obiettivi misurabili, orientati ai risultati e vincolati a un calendario sulle questioni di sostenibilità rilevanti che ha stabilito per valutare i progressi compiuti. Per ciascun obiettivo, l'informativa include le informazioni seguenti:

a) 

una descrizione della relazione tra l'obiettivo e ►C2  gli obiettivi delle politiche  ◄ ;

b) 

il livello dell'obiettivo stabilito da raggiungere, indicando anche, se del caso, se l'obiettivo è assoluto o relativo e l'unità di misura utilizzata;

c) 

l'ambito dell'obiettivo, incluse le attività dell'impresa e/o la sua catena del valore a monte e/o a valle, se del caso, e i confini geografici;

d) 

il valore base e l'anno base a partire dal quale sono misurati i progressi;

e) 

il periodo al quale si applica l'obiettivo e, se del caso, eventuali traguardi od obiettivi intermedi;

f) 

le metodologie e le ipotesi significative utilizzate per definire gli obiettivi, compresi, se del caso, lo scenario selezionato, le fonti dei dati, l'allineamento con ►C2  gli obiettivi delle politiche  ◄ nazionali, dell'UE o internazionali e il modo in cui gli obiettivi tengono conto del contesto più ampio dello sviluppo sostenibile e/o della situazione locale in cui si verificano gli impatti;

g) 

se gli obiettivi dell'impresa legati a questioni di sostenibilità sono basati su dati scientifici certi;

h) 

se, e in che modo, i portatori di interessi sono stati coinvolti nel processo di definizione degli obiettivi per ciascuna questione di sostenibilità rilevante;

i) 

eventuali cambiamenti riguardanti obiettivi e metriche corrispondenti o metodologie di misurazione utilizzate, ipotesi significative, limitazioni, fonti e processi per la raccolta dei dati adottati entro l'orizzonte temporale definito. Tali informazioni comprendono una spiegazione della logica alla base di tali cambiamenti e delle ripercussioni sulla comparabilità (cfr. Obbligo di informativa BP-2 Informativa in relazione a circostanze specifiche); e

j) 

le prestazioni realizzate rispetto agli obiettivi comunicati, comprese informazioni sulle modalità di monitoraggio e riesame dell'obiettivo e sulle metriche utilizzate, se i progressi sono in linea con quanto inizialmente programmato e un'analisi delle tendenze o dei cambiamenti significativi delle prestazioni dell'impresa verso il conseguimento dell'obiettivo.

81. Se non ha fissato alcun obiettivo misurabile, orientato ai risultati, l'impresa:

a) 

può divulgare se tali obiettivi saranno fissati e i termini per la loro fissazione, o le ragioni per cui l'impresa non prevede di fissarli;

b) 

divulga se monitora comunque l'efficacia delle sue politiche e azioni relative agli impatti, ai rischi e alle opportunità rilevanti legati alla sostenibilità, e in tal caso descrive:

i. 

i processi attraverso i quali effettua il monitoraggio;

ii. 

il livello di ambizione stabilito da conseguire e gli eventuali indicatori qualitativi o quantitativi utilizzati per valutare i progressi compiuti, compreso il periodo base a partire dal quale sono misurati i progressi.




Appendice A

Requisiti applicativi

La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS 2 e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.

1.    Criteri per la redazione

Obbligo di informativa BP-1 – Criteri generali per la redazione delle dichiarazioni sulla sostenibilità

RA 1. Nel descrivere in che misura la dichiarazione sulla sostenibilità copra la catena del valore a monte e a valle (cfr. ESRS 1, sezione 5.1 Impresa comunicante e catena del valore), l'impresa può operare una distinzione tra:

a) 

la misura in cui la propria valutazione della rilevanza degli impatti, dei rischi e delle opportunità copre la catena del valore a monte e/o a valle;

b) 

la misura in cui le proprie politiche e azioni e i propri obiettivi coprono la catena del valore; e

c) 

la misura in cui le informative sulle metriche contengono dati sulla catena del valore a monte e/o a valle.

Obbligo di informativa BP-2 – Informativa in relazione a circostanze specifiche

RA 2. L'impresa può indicare se si basa su norme europee approvate dal sistema europeo di normazione (norme ISO/IEC o CEN/CENELEC), nonché la misura in cui i dati e i processi utilizzati ai fini della rendicontazione di sostenibilità sono stati verificati da un soggetto esterno che rilascia l'attestazione della conformità e sono risultati conformi alla corrispondente norma ISO/IEC o CEN/CENELEC.

2.    Governance

Obbligo di informativa GOV-1 – Ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo

RA 3. Nel descrivere il ruolo e le responsabilità degli organi di amministrazione, direzione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità, l'impresa può specificare quanto segue:

a) 

gli aspetti di sostenibilità su cui è esercitata la sorveglianza per quanto riguarda le questioni ambientali, sociali o di governance che l'impresa può trovarsi ad affrontare, segnatamente:

i. 

qualsiasi valutazione o modifica degli aspetti della strategia e del modello aziendale dell'impresa legati alla sostenibilità;

ii. 

l'individuazione e la valutazione dei rischi, delle opportunità e degli impatti rilevanti;

iii. 

le politiche, gli obiettivi, i piani d'azione e le risorse dedicate correlati; e

iv. 

la rendicontazione di sostenibilità;

b) 

la forma che tale sorveglianza assume per ciascuno dei suddetti aspetti: vale a dire, informazioni, consultazione e processo decisionale; e

c) 

il modo in cui tale sorveglianza è organizzata e formalizzata, vale a dire i processi mediante i quali gli organi di amministrazione, direzione e controllo si occupano di questi aspetti di sostenibilità.

RA 4. Nel descrivere l'organizzazione della governance di un'impresa relativamente alle questioni di sostenibilità, è possibile integrare la descrizione di una struttura di governance complessa con una rappresentazione sotto forma di diagramma.

RA 5. La descrizione del livello di competenze o di accesso alle competenze degli organi di amministrazione, direzione e controllo può essere corroborata dalla descrizione della composizione degli organi, indicando anche i membri su cui tali organi fanno affidamento per la competenza relativa al controllo delle questioni di sostenibilità e delle modalità in cui gli organi stessi si avvalgono di tale competenza. Nella descrizione l'impresa considera in che modo le capacità e le competenze sono pertinenti per gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti dell'impresa e se gli organi e/o i rispettivi membri hanno accesso ad altre fonti di competenza, come ad esempio esperti e attività di formazione specifici e ad altre iniziative formative per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze in materia di sostenibilità all'interno di tali organi.

Obbligo di informativa GOV 2 – Informazioni fornite agli organi di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa e questioni di sostenibilità da questi affrontate

RA 6. In base alla struttura dell'impresa, gli organi di amministrazione, direzione e controllo potrebbero concentrarsi su obiettivi generali, mentre la dirigenza si concentra su obiettivi più specifici. In questo caso, l'impresa può divulgare le modalità con cui gli organi di governance provvedono affinché sia adottato un meccanismo adeguato per il monitoraggio delle prestazioni.

Obbligo di informativa GOV-3 – Integrazione delle prestazioni in termini di sostenibilità nei sistemi di incentivazione

RA 7. Per le imprese quotate, il presente obbligo di informativa dovrebbe essere coerente con la relazione sulla remunerazione prevista agli articoli 9 bis e 9 ter della direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 119, 120 e 122 dell'ESRS 1, un'impresa quotata può fare riferimento alla sua relazione sulla remunerazione.

Obbligo di informativa GOV-4 – Dichiarazione sul dovere di diligenza

RA 8. La mappatura di cui al paragrafo 30 può essere presentata sotto forma di tabella, inserendo riferimenti incrociati tra gli elementi fondamentali del dovere di diligenza (per gli impatti sulle persone e sull'ambiente) e le informative pertinenti contenute nella dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa, come indicato di seguito.

RA 9. L'impresa può aggiungere colonne alla tabella sottostante per indentificare in modo chiaro le informative che riguardano gli impatti sulle persone e/o sull'ambiente, dato che a volte la stessa fase della ►C2  procedura di dovuta diligenza ◄ può essere oggetto di più informative.

RA 10. I principali riferimenti presenti negli strumenti internazionali dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e nelle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali riguardanti gli elementi fondamentali della ►C2  procedura di dovuta diligenza ◄ sono elencati nell'ESRS 1, capitolo 4.



ELEMENTI FONDAMENTALI DEL DOVERE DI DILIGENZA

PARAGRAFI NELLE DICHIARAZIONI SULLA SOSTENIBILITÀ

a)  Integrare il dovere di diligenza nella governance, nella strategia e nel modello aziendale

 

b)  Coinvolgere i portatori di interessi in tutte le fasi fondamentali del dovere di diligenza

 

c)  Individuare e valutare gli impatti negativi

 

d)  Intervenire per far fronte agli impatti negativi

 

e)  Monitorare l'efficacia degli interventi e comunicare

 

Obbligo di informativa GOV-5 – Gestione del rischio e controlli interni sulla rendicontazione di sostenibilità

RA 11. Questo obbligo di informativa verte esclusivamente sui processi di controllo interno del processo di rendicontazione di sostenibilità. L'impresa può considerare rischi quali la completezza e l'integrità dei dati, l'accuratezza dei risultati delle stime, la disponibilità di dati sulla catena del valore a monte e/o a valle e le tempistiche con cui le informazioni sono rese disponibili.

3.    Strategia

Obbligo di informativa SBM-1 – Strategia, modello aziendale e catena del valore

RA 12. Al fine di fornire le informazioni sui settori di cui al paragrafo 40, l'impresa fornisce una mappatura delle proprie attività significative conformemente ai settori degli ESRS. Se un codice per un sottosettore non esiste, si inserisce la voce «altri».

RA 13. Ai fini dell'obbligo di informativa di cui al paragrafo 40, un gruppo di prodotti e/o servizi offerti, un gruppo di mercati e/o gruppi di clienti serviti o un settore ESRS è significativo per l'impresa se soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:

a) 

rappresenta più del 10 % dei ricavi dell'impresa;

b) 

è collegata con impatti rilevanti effettivi o con impatti rilevanti negativi potenziali dell'impresa.

RA 14. Nel redigere le informative riguardanti il suo modello aziendale e la catena del valore, l'impresa considera:

a) 

le sue attività principali, risorse, canali di distribuzione e segmenti di clientela;

b) 

i suoi principali rapporti commerciali e le relative caratteristiche principali, compresi i rapporti con i clienti e con i fornitori;

c) 

la struttura dei costi e i ricavi dei suoi settori di attività, in conformità degli obblighi di informativa nel bilancio previsti dall'IFRS 8, ove applicabile;

d) 

gli impatti, i rischi e le opportunità potenziali nei settori significativi per l'impresa e le loro possibili relazioni con il proprio modello aziendale o la propria catena del valore.

RA 15. Le informazioni contestuali possono essere particolarmente utili ai fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa, per comprendere in che misura le informative includono informazioni sulla catena del valore a monte e/o a valle. La descrizione delle principali caratteristiche della catena del valore a monte e/o a valle e, ove applicabile, l'individuazione delle catene del valore principali dovrebbe consentire di comprendere in che modo l'impresa applica gli obblighi di cui all'ESRS 1, capitolo 5, e la valutazione della rilevanza effettuata dall'impresa ai sensi dell'ESRS 1, capitolo 3. La descrizione può fornire un sommario delle caratteristiche fondamentali delle entità della catena del valore a monte e/o a valle, indicando il loro rispettivo contributo alle prestazioni e alla situazione dell'impresa e spiegando in che modo contribuiscono alla creazione di valore dell'impresa.

Obbligo di informativa SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori di interessi

RA 16.  ►C2  Le opinioni e gli interessi dei portatori di interessi espressi nell’ambito del coinvolgimento dei portatori di interessi da parte dell’impresa attraverso la sua procedura di dovuta diligenza possono riguardare uno o più aspetti della sua strategia o del suo modello aziendale. ◄

Obbligo di informativa SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale

RA 17. Nel descrivere in che punto della catena del valore a monte e/o a valle si concentrano gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti, l'impresa prende in considerazione: le aree geografiche, le strutture o i tipi di attivi, i fattori produttivi, i risultati e i canali di distribuzione.

RA 18. Questa informativa può essere espressa in termini di impatto, rischio od opportunità singoli oppure aggregando gruppi di impatti, rischi e opportunità rilevanti, quando ciò fornisce informazioni più pertinenti e non occulta informazioni rilevanti.

4.    Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa IRO-2 – Obblighi di informativa degli ESRS oggetto della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa

RA 19. In deroga ai criteri per la presentazione delle informazioni riguardanti questioni di sostenibilità inclusi nell'ESRS 1, capitolo 8 Struttura della dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può divulgare l'elenco degli obblighi di informativa cui ha adempiuto nella redazione della dichiarazione sulla sostenibilità (cfr. paragrafo 54) tra le informazioni generali o in altre parti della dichiarazione di sostenibilità, come ritiene opportuno. L'impresa può utilizzare un indice, vale a dire un elenco sotto forma di tabella degli obblighi di informativa inclusi nella dichiarazione sulla sostenibilità, con l'indicazione della relativa posizione (pagina/paragrafi).

Obbligo minimo di informativa – Politiche MDR-P – Politiche adottate per gestire questioni di sostenibilità rilevanti

RA 20. Data l'interdipendenza tra impatti sulle persone e sull'ambiente, rischi e opportunità, la stessa politica potrebbe applicarsi a diverse questioni di sostenibilità rilevanti, tra cui anche questioni che sono oggetto di più di un ESRS tematico. Per esempio, se una singola politica riguarda sia una questione ambientale sia una sociale, l'impresa può comunicare le informazioni su tale politica nella sezione dedicata all'ambiente della sua dichiarazione sulla sostenibilità. In tal caso dovrebbe contenere, nella sezione dell'informativa dedicata all'ambito sociale, un riferimento incrociato alla sezione sull'ambiente in cui tale politica è trattata. Analogamente, le informazioni su una politica possono essere comunicate nella sezione dedicata all'ambito sociale, inserendo il relativo riferimento incrociato nella sezione sull'ambiente.

RA 21. La descrizione dell'ambito di applicazione della politica può indicare quali sono le attività e/o i settori delle operazioni proprie o della catena del valore a monte e a valle dell'impresa oggetto della politica. Nella descrizione possono essere meglio chiariti i confini riguardanti il tema specifico o le circostanze dell'impresa, che possono comprendere aree geografiche, cicli di vita, ecc. In alcuni casi, ad esempio qualora la politica non dovesse coprire l'intera catena del valore, l'impresa può indicare chiaramente in che misura la catena del valore è coperta dalla politica.

Obbligo minimo di informativa – Azioni MDR-A – Azioni e risorse relative a questioni di sostenibilità rilevanti

RA 22. Le azioni principali nel contesto di questo obbligo minimo di informativa sono quelle che contribuiscono in modo rilevante al raggiungimento degli obiettivi dell'impresa nell'affrontare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti. Per una maggiore comprensibilità, se opportuno, è possibile aggregare le azioni principali.

RA 23. Le informazioni sull'assegnazione delle risorse possono essere presentate sotto forma di tabella e ripartite tra spesa in conto capitale e spesa operativa, per tutti gli orizzonti temporali pertinenti, nonché discriminando fra le risorse applicate nell'anno di riferimento corrente e l'assegnazione prevista di risorse su orizzonti temporali specifici.

5.    Metriche e obiettivi

Obbligo minimo di informativa – Obiettivi MDR-T – Monitoraggio dell'efficacia delle politiche e delle azioni mediante obiettivi

RA 24. Nel divulgare gli obiettivi legati alla prevenzione o alla mitigazione degli impatti ambientali, l'impresa attribuisce priorità agli obiettivi legati alla riduzione degli impatti in termini assoluti piuttosto che in termini relativi. Se sono rivolti alla prevenzione o alla mitigazione degli impatti sociali, gli obiettivi possono essere specificati in termini di effetti sui diritti umani o sul benessere o di effetti positivi per i portatori di interessi coinvolti.

RA 25. Le informazioni sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi possono essere presentate in una tabella generale, comprendente informazioni riguardanti lo scenario di base e il valore dell'obiettivo, traguardi e risultati conseguiti nei periodi precedenti.

RA 26. Nel descrivere i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di una politica in assenza di un obiettivo misurabile, l'impresa può specificare uno scenario di base rispetto al quale sono valutati i progressi. Ad esempio, l'impresa può valutare un aumento del salario di una certa percentuale per coloro che ricevono un salario inferiore a quello equo; oppure può valutare la qualità dei suoi rapporti con le comunità locali sulla base della percentuale di problemi sollevati dalle comunità che sono stati risolti in modo per loro soddisfacente. Lo scenario di base e la valutazione dei progressi compiuti sono legati agli impatti, ai rischi e alle opportunità su cui si fonda la rilevanza della questione affrontata dalla politica.




Appendice B

Elenco degli elementi d'informazione di cui ai principi trasversali e tematici derivanti da altri atti legislativi dell'UE

La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS 2. La tabella sottostante illustra gli elementi d'informazione dell'ESRS 2 e degli ESRS tematici che derivano da altri atti legislativi dell'UE.



Obbligo di informativa ed elemento d'informazione corrispondente

Riferimento SFDR (1)

Riferimento terzo pilastro (2)

Riferimento regolamento sugli indici di riferimento (3)

Riferimento normativa dell'UE sul clima (4)

ESRS 2 GOV-1

Diversità di genere nel consiglio, paragrafo 21, lettera d)

Allegato I, tabella 1, indicatore n. 13

 

Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione (5), allegato II

 

ESRS 2 GOV-1

Percentuale di membri indipendenti del consiglio di amministrazione, paragrafo 21, lettera e)

 

 

Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, allegato II

 

ESRS 2 GOV-4

Dichiarazione sul dovere di diligenza, paragrafo 30

Allegato I, tabella 3, indicatore n. 10

 

 

 

ESRS 2 SBM-1

Coinvolgimento in attività collegate ad attività nel settore dei combustibili fossili, paragrafo 40, lettera d), punto i)

Allegato I, tabella 1, indicatore n. 4

Articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013;

regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione (6), tabella 1 – Informazioni qualitative sul rischio ambientale e tabella 2 – Informazioni qualitative sul rischio sociale

Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, allegato II

 

ESRS 2 SBM-1

Coinvolgimento in attività collegate alla produzione di sostanze chimiche, paragrafo 40, lettera d), punto ii)

Allegato I, tabella 2, indicatore n. 9

 

Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, allegato II

 

ESRS 2 SBM-1

Partecipazione ad attività connesse ad armi controverse, paragrafo 40, lettera d), punto iii)

Allegato I, tabella 1, indicatore n. 14

 

Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 (7) e allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1816

 

ESRS 2 SBM-1

Coinvolgimento in attività collegate alla coltivazione e alla produzione di tabacco, paragrafo 40, lettera d), punto iv)

 

 

Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 e allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1816

 

ESRS E1-1

Piano di transizione per conseguire la neutralità climatica entro il 2050, paragrafo 14

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119

ESRS E1-1

Imprese escluse dagli indici di riferimento allineati con l'accordo di Parigi, paragrafo 16, lettera g)

 

Articolo 449 bis

del regolamento (UE) n. 575/2013; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, modello 1: Portafoglio bancario – Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: Qualità creditizia delle esposizioni per settore, emissioni e durata residua

Articolo 12, paragrafo 1, lettere a d) a g), e paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1818

 

ESRS E1-4

Obiettivi di riduzione delle emissioni di GES, paragrafo 34

Allegato I, tabella 2, indicatore n. 4

Articolo 449 bis

del regolamento (UE) n. 575/2013; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, modello 3: Portafoglio bancario – Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: metriche di allineamento

Articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2020/1818

 

ESRS E1-5

Consumo di energia da combustibili fossili disaggregato per fonte (solo settori ad alto impatto climatico), paragrafo 38

Allegato I, tabella 1, indicatore n. 5 e allegato I, tabella 2, indicatore n. 5

 

 

 

ESRS E1-5 Consumo di energia e mix energetico, paragrafo 37

Allegato I, tabella 1, indicatore n. 5

 

 

 

ESRS E1-5

Intensità energetica associata con attività in settori ad alto impatto climatico, paragrafi da 40 a 43

Allegato I, tabella 1, indicatore n. 6

 

 

 

ESRS E1-6

Emissioni lorde di ambito 1, 2, 3 ed emissioni totali di GES, paragrafo 44

Allegato I, tabella 1, indicatori nn. 1 e 2

Articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, modello 1: Portafoglio bancario – Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: Qualità creditizia delle esposizioni per settore, emissioni e durata residua

Articolo 5, paragrafo 1, articolo 6 e articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818

 

ESRS E1-6

Intensità delle emissioni lorde di GES, paragrafi da 53 a 55

Allegato I, tabella 1, indicatore n. 3

Articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, modello 3: Portafoglio bancario – Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: metriche di allineamento

Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818

 

ESRS E1-7

Assorbimenti di GES e crediti di carbonio, paragrafo 56

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119

ESRS E1-9

Esposizione del portafoglio dell'indice di riferimento verso rischi fisici legati al clima, paragrafo 66

 

 

Allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1818 e allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1816

 

ESRS E1-9

Disaggregazione degli importi monetari per rischio fisico acuto e cronico, paragrafo 66, lettera a)

ESRS E1-9

Posizione delle attività significative a rischio fisico rilevante, paragrafo 66, lettera c)

 

Articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013; punti 46 e 47 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione; modello 5: Portafoglio bancario – Indicatori del potenziale rischio fisico connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni soggette al rischio fisico

 

 

ESRS E1-9 Ripartizione del valore contabile dei suoi attivi immobiliari per classi di efficienza energetica, paragrafo 67, lettera c)

 

Articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013; punto 34 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione; Modello 2: Portafoglio bancario – Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: prestiti garantiti da beni immobili – Efficienza energetica delle garanzie reali

 

 

ESRS E1-9

Grado di esposizione del portafoglio a opportunità legate al clima, paragrafo 69

 

 

Allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1818

 

ESRS E2-4

Quantità di ciascun inquinante che figura nell'allegato II del regolamento E-PRTR (registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti) emesso nell'aria, nell'acqua e nel suolo, paragrafo 28

Allegato I, tabella 1, indicatore n. 8; allegato I, tabella 2, indicatore n. 2; allegato 1, tabella 2, indicatore n. 1; allegato I, tabella 2, indicatore n. 3

 

 

 

ESRS E3-1

Acque e risorse marine, paragrafo 9

Allegato I, tabella 2, indicatore n. 7

 

 

 

ESRS E3-1

Politica dedicata, paragrafo 13

Allegato I, tabella 2, indicatore n. 8

 

 

 

ESRS E3-1

Sostenibilità degli oceani e dei mari paragrafo 14

Allegato I, tabella 2, indicatore n. 12

 

 

 

ESRS E3-4

Totale dell'acqua riciclata e riutilizzata, paragrafo 28, lettera c)

Allegato I, tabella 2, indicatore n. 6.2

 

 

 

ESRS E3-4

Consumo idrico totale in m3 rispetto ai ricavi netti da operazioni proprie, paragrafo 29

Allegato I, tabella 2, indicatore n. 6.1

 

 

 

►C1  ESRS 2 SBM-3 – E4 paragrafo 16, lettera a), punto i) ◄

Allegato I, tabella 1, indicatore n. 7

 

 

 

►C1  ESRS 2 SBM-3 – E4 paragrafo 16, lettera b) ◄

Allegato I, tabella 2, indicatore n. 10

 

 

 

►C1  ESRS 2 SBM-3 – E4 paragrafo 16, lettera c) ◄

Allegato I, tabella 2, indicatore n. 14

 

 

 

ESRS E4-2

Politiche o pratiche agricole/di utilizzo del suolo sostenibili, paragrafo 24, lettera b)

Allegato I, tabella 2, indicatore n. 11

 

 

 

ESRS E4-2

Pratiche o politiche di utilizzo del mare/degli oceani sostenibili, paragrafo 24, lettera c)

Allegato I, tabella 2, indicatore n. 12

 

 

 

ESRS E4-2

Politiche volte ad affrontare la deforestazione, paragrafo 24, lettera d)

Allegato I, tabella 2, indicatore n. 15

 

 

 

ESRS E5-5

Rifiuti non riciclati, paragrafo 37, lettera d)

Allegato I, tabella 2, indicatore n. 13

 

 

 

ESRS E5-5

Rifiuti pericolosi e rifiuti radioattivi, paragrafo 39

Allegato I, tabella 1, indicatore n. 9

 

 

 

ESRS 2 – SBM3 – S1

Rischio di lavoro forzato, paragrafo 14, lettera f)

Allegato I, tabella 3, indicatore n. 13

 

 

 

ESRS 2 – SBM3 – S1

Rischio di lavoro minorile, paragrafo 14, lettera g)

Allegato I, tabella 3, indicatore n. 12

 

 

 

ESRS S1-1

Impegni politici in materia di diritti umani, paragrafo 20

Allegato I, tabella 3, indicatore n. 9 e allegato I, tabella 1, indicatore n. 11

 

 

 

ESRS S1-1

Politiche in materia di dovuta diligenza sulle questioni oggetto delle convenzioni fondamentali da 1 a 8 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, paragrafo 21

 

 

Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, allegato II

 

ESRS S1-1

Procedure e misure per prevenire la tratta di esseri umani, paragrafo 22

Allegato I, tabella 3, indicatore n. 11

 

 

 

ESRS S1-1

Politica di prevenzione o sistema di gestione degli infortuni sul lavoro, paragrafo 23

Allegato I, tabella 3, indicatore n. 1

 

 

 

ESRS S1-3

Meccanismi di trattamento dei reclami/delle denunce, paragrafo 32, lettera c)

Allegato I, tabella 3, indicatore n. 5

 

 

 

ESRS S1-14

Numero di decessi e numero e tasso di infortuni connessi al lavoro, paragrafo 88, lettere b) e c)

Allegato I, tabella 3, indicatore n. 2

 

Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, allegato II

 

ESRS S1-14

Numero di giornate perdute a causa di ferite, infortuni, incidenti mortali o malattie, paragrafo 88, lettera e)

Allegato I, tabella 3, indicatore n. 3

 

 

 

ESRS S1-16

Divario retributivo di genere non corretto, paragrafo 97, lettera a)

Allegato I, tabella 1, indicatore n. 12

 

Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, allegato II

 

ESRS S1-16

Eccesso di divario retributivo a favore dell'amministratore delegato, paragrafo 97, lettera b)

Allegato I, tabella 3, indicatore n. 8

 

 

 

ESRS S1-17

Incidenti legati alla discriminazione, paragrafo 103, lettera a)

Allegato I, tabella 3, indicatore n. 7

 

 

 

►C1  ESR S1-17 Mancato rispetto dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e delle linee guida dell'OCSE, paragrafo 104, lettera a) ◄

Allegato I, tabella 1, indicatore n. 10 e allegato I, tabella 3, indicatore n. 14

 

Allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1816 e articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818

 

ESRS 2 SBM-3 – S2

Grave rischio di lavoro minorile o di lavoro forzato nella catena del lavoro, paragrafo 11, lettera b)

Allegato I, tabella 3, indicatori nn. 12 e 13

 

 

 

ESRS S2-1

Impegni politici in materia di diritti umani, paragrafo 17

Allegato I, tabella 3, indicatore n. 9 e allegato I, tabella 1, indicatore n. 11

 

 

 

ESRS S2-1 Politiche connesse ai lavoratori nella catena del valore, paragrafo 18

Allegato I, tabella 3, indicatori nn. 11 e 4

 

 

 

ESRS S2-1 Mancato rispetto dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e delle linee guida dell'OCSE, paragrafo 19

Allegato I, tabella 1, indicatore n. 10

 

Allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1816 e articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818

 

ESRS S2-1

Politiche in materia di dovuta diligenza sulle questioni oggetto delle convenzioni fondamentali da 1 a 8 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, paragrafo 19

 

 

Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, allegato II

 

ESRS S2-4

Problemi e incidenti in materia di diritti umani nella sua catena del valore a monte e a valle, paragrafo 36

Allegato I, tabella 3, indicatore n. 14

 

 

 

ESRS S3-1

Impegni politici in materia di diritti umani, paragrafo 16

Allegato I, tabella 3, indicatore n. 9 e allegato I, tabella 1, indicatore n. 11

 

 

 

ESRS S3-1

Mancato rispetto dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, dei principi dell'OIL o delle linee guida dell'OCSE, paragrafo 17

Allegato I, tabella 1, indicatore n. 10

 

Allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1816 e articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818

 

ESRS S3-4

Problemi e incidenti in materia di diritti umani, paragrafo 36

Allegato I, tabella 3, indicatore n. 14

 

 

 

ESRS S4-1 Politiche connesse ai consumatori e agli utilizzatori finali, paragrafo 16

Allegato I, tabella 3, indicatore n. 9 e allegato I, tabella 1, indicatore n. 11

 

 

 

ESRS S4-1

Mancato rispetto dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e delle linee guida dell'OCSE, paragrafo 17

Allegato I, tabella 1, indicatore n. 10

 

Allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1816 e articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818

 

ESRS S4-4

Problemi e incidenti in materia di diritti umani, paragrafo 35

Allegato I, tabella 3, indicatore n. 14

 

 

 

ESRS G1-1

Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, paragrafo 10, lettera b)

Allegato I, tabella 3, indicatore n. 15

 

 

 

ESRS G1-1

Protezione degli informatori, paragrafo 10, lettera d)

Allegato I, tabella 3, indicatore n. 6

 

 

 

ESRS G1-4

Ammende inflitte per violazioni delle leggi contro la corruzione attiva e passiva, paragrafo 24, lettera a)

Allegato I, tabella 3, indicatore n. 17

 

Allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1816

 

ESRS G1-4

Norme di lotta alla corruzione attiva e passiva, paragrafo 24, lettera b)

Allegato I, tabella 3, indicatore n. 16

 

 

 

(1)   

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

(2)   

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (regolamento sui requisiti patrimoniali) (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(3)   

Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

(4)   

Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

(5)   

Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione del 17 luglio 2020 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la spiegazione nella dichiarazione sull'indice di riferimento del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono in ciascun indice di riferimento fornito e pubblicato (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 1).

(6)   

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, del 30 novembre 2022, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance (GU L 324 del 19.12.2022, pag. 1).

(7)   

Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17).




Appendice C

Obblighi di informativa e requisiti applicativi di cui agli ESRS tematici applicabili congiuntamente all'ESRS 2 Informazioni generali

La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS 2 e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti. La tabella seguente illustra gli obblighi contenuti negli ESRS tematici di cui occorre tenere conto nel comunicare informazioni ai sensi degli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2.



ESRS 2 Obbligo di informativa

Paragrafo ESRS correlato

GOV–1 Ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo

ESR G1 Condotta delle imprese (paragrafo 5)

GOV-3 Integrazione delle prestazioni in termini di sostenibilità nei sistemi di incentivazione

ESRS E1 Cambiamenti climatici (paragrafo 13)

SBM-2 Interessi e opinioni dei portatori di interessi

ESRS S1 Forza lavoro propria (paragrafo 12)

ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore (paragrafo 9)

ESRS S3 Comunità interessate (paragrafo 7)

ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali (paragrafo 8)

SBM-3 Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale

ESRS E1 Cambiamenti climatici (paragrafi 18 e 19)

ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi (paragrafo 16)

ESRS S1 Forza lavoro propria (paragrafi da 13 a 16)

ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore (paragrafi da 10 a 13)

ESRS S3 Comunità interessate (paragrafi da 8 a 11)

ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali (paragrafi da 9 a 12)

IRO-1 – Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti

ESRS E1 Cambiamenti climatici (paragrafi 20 e 21)

ESRS E2 Inquinamento (paragrafo 11)

ESRS E3 Acque e risorse marine (paragrafo 8)

ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi (paragrafi da 17 a 19)

ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare (paragrafo 11)

ESRS G1 Condotta delle imprese (paragrafo 6)

ESRS E1

CAMBIAMENTI CLIMATICI

SOMMARIO

Scopo

Interazione con altri ESRS

Obblighi di informativa

ESRS 2 Informazioni generali

Governance

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 GOV-3 – Integrazione delle prestazioni in termini di sostenibilità nei sistemi di incentivazione

Strategia

Obbligo di informativa E1-1 – Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 – Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti legati al clima

Obbligo di informativa E1-2 – Politiche relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi

Obbligo di informativa E1-3 – Azioni e risorse relative alle politiche in materia di cambiamenti climatici

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa E1-4 – Obiettivi relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi

Obbligo di informativa E1-5 – Consumo di energia e mix energetico

Obbligo di informativa E1-6 – Emissioni lorde di GES di ambito 1, 2, 3 ed emissioni totali di GES

Obbligo di informativa E1-7 – Assorbimenti di GES e progetti di mitigazione delle emissioni di GES finanziati con crediti di carbonio

Obbligo di informativa E1-8 – Fissazione del prezzo interno del carbonio

Obbligo di informativa E1-9 – Effetti finanziari attesi di rischi fisici e di transizione rilevanti e potenziali opportunità legate al clima

Appendice A:

Requisiti applicativi

ESRS 2 Informazioni generali

Strategia

Obbligo di informativa E1-1 – Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa E1-2 – Politiche relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi

Obblighi di informativa E1-3 – Azioni e risorse relative alle politiche in materia di cambiamenti climatici

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa E1-4 – Obiettivi relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi

Obbligo di informativa E1-5 – Consumo di energia e mix energetico

Obbligo di informativa E1-6 – Emissioni lorde di GES di ambito 1, 2, 3 ed emissioni totali di GES

Obbligo di informativa E1-7 – Assorbimenti di GES e progetti di mitigazione delle emissioni di GES finanziati con crediti di carbonio

Obbligo di informativa E1-8 – Fissazione del prezzo interno del carbonio

Obbligo di informativa E1-9 – Effetti finanziari attesi di rischi fisici e di transizione rilevanti e potenziali opportunità legate al clima

Scopo

1. Il presente principio è inteso a precisare gli obblighi di informativa che consentono al fruitore della dichiarazione sulla sostenibilità di comprendere quanto segue:

a) 

il modo in cui l'impresa incide sui cambiamenti climatici in termini di impatti rilevanti positivi e negativi, tanto effettivi quanto potenziali;

b) 

gli sforzi di mitigazione passati, presenti e futuri dell'impresa, in linea con l'accordo di Parigi (o un accordo internazionale aggiornato sui cambiamenti climatici) e compatibilmente con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C;

c) 

i piani e la capacità dell'impresa di adattare la propria strategia e il proprio modello aziendale per allinearsi alla transizione verso un'economia sostenibile e contribuire a limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C;

d) 

eventuali altre azioni intraprese dall'impresa per prevenire, mitigare o porre rimedio agli impatti negativi, effettivi o potenziali, e per affrontare rischi e opportunità, nonché i risultati conseguiti;

e) 

la natura, il tipo e la portata dei rischi e delle opportunità rilevanti per l'impresa che derivano dai suoi impatti e dalle sue dipendenze in termini di cambiamenti climatici, e il modo in cui l'impresa li gestisce; e

f) 

gli effetti finanziari sull'impresa nel breve, medio e lungo periodo provocati dai rischi e dalle opportunità che derivano dai suoi impatti e dalle sue dipendenze in termini di cambiamenti climatici.

2. Gli obblighi di informativa del presente principio tengono conto di quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti dell'UE connessi, vale a dire la normativa europea sul clima ( 23 ), il regolamento sulle norme per gli indici di riferimento climatici ( 24 ), il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) ( 25 ), la tassonomia dell'UE ( 26 ) e gli obblighi di informativa di cui al pilastro 3 dell'EBA ( 27 ).

3. Il presente principio riguarda gli obblighi di informativa relativi alle questioni di sostenibilità seguenti: «mitigazione dei cambiamenti climatici» e «adattamento ai cambiamenti climatici» . Riguarda inoltre questioni connesse all'energia nella misura in cui hanno rilevanza per i cambiamenti climatici.

4. La mitigazione dei cambiamenti climatici si concretizza nella partecipazione dell'impresa al processo generale teso a limitare l'aumento della temperatura media mondiale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, come stabilito dall'accordo di Parigi. Il presente principio prevede obblighi di informativa inerenti, in via non limitativa, ai sette gas a effetto serra (GES): biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (CHC), perfluorocarburi (PFC) esafluoruro di zolfo (SF6) e trifluoro di azoto (NF3). Prevede anche obblighi di informativa riguardanti le modalità con cui l'impresa gestisce le proprie emissioni di GES e i rischi di transizione associati.

5. L'adattamento ai cambiamenti climatici si riferisce al processo di adeguamento dell'impresa ai cambiamenti climatici attuali e previsti.

6. Il presente principio ha per oggetto obblighi di informativa riguardanti i pericoli legati al clima che possono comportare rischi climatici fisici per l'impresa e le soluzioni di adattamento per ridurre tali rischi. Verte inoltre sui rischi di transizione derivanti dalla necessità di adattamento ai pericoli legati al clima.

7. Gli obblighi di informativa relativi all'energia riguardano tutti i tipi di produzione e consumo di energia.

Interazione con altri ESRS

8. Ai cambiamenti climatici sono connesse, tra le altre, anche le emissioni nell'aria di sostanze che riducono lo strato di ozono, ossidi di azoto (NOX) e ossidi di zolfo (SOX), che rientrano però nell'ambito degli obblighi di informativa di cui all'ESRS E2.

9. I possibili impatti sulle persone della transizione verso un'economia climaticamente neutra rientrano nell'ambito di applicazione dell'ESRS S1 Forza lavoro propria, dell'ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore, dell'ESRS S3 Comunità interessate e dell'ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali.

10. La mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai cambiamenti climatici sono strettamente correlati ai temi trattati in particolare nell'ESRS E3 Acque e risorse marine e nell'ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi. Per quanto concerne le acque, come illustrato nella tabella dei pericoli legati al clima di cui al paragrafo RA 11, il presente principio verte sui rischi fisici acuti e cronici derivanti dai pericoli connessi all'acqua e agli oceani. La perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi che i cambiamenti climatici possono causare sono oggetto dell'ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi.

11. Il presente principio dovrebbe essere letto e applicato in combinato disposto con l'ESRS 1 Prescrizioni generali e con l'ESRS 2 Informazioni generali.

Obblighi di informativa

ESRS 2 Informazioni generali

12. Le prescrizioni della presente sezione dovrebbero essere lette e applicate in combinato disposto con gli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2, capitolo 2 Governance, capitolo 3 Strategia e capitolo 4 Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità. ►C1  Le informative imposte dalla presente sezione sono presentate nella dichiarazione sulla sostenibilità unitamente a quelle richieste dall'ESRS 2, ad eccezione dell'ESRS 2 SBM-3 Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale, per il quale l'impresa può, conformemente all'ESRS 2, paragrafo 49, decidere di presentare le informazioni insieme all'informativa tematica. ◄

Governance

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 GOV-3 – Integrazione delle prestazioni in termini di sostenibilità nei sistemi di incentivazione

13. L'impresa rende noto se e come tiene conto di considerazioni inerenti al clima nella remunerazione dei membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo, segnatamente se i loro risultati sono valutati a fronte degli obiettivi di riduzione delle emissioni di GES comunicati ai sensi dell'obbligo di informativa E1-4 e quale percentuale della remunerazione riconosciuta nel periodo corrente è connessa a tali considerazioni, che l'impresa illustra.

Strategia

Obbligo di informativa E1-1 – Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici

14.  L'impresa rende noto il proprio piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici  ( 28 ).

15. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare gli sforzi di mitigazione passati, presenti e futuri dell'impresa volti a garantire che la propria strategia e il modello aziendale siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con gli obiettivi di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, nonché, se del caso, a illustrare l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas.

16. Le informazioni richieste al paragrafo 14 comprendono:

a) 

in riferimento agli obiettivi di riduzione delle emissioni di GES (come richiesto dall'obbligo di informativa E1-4), una spiegazione del modo in cui gli obiettivi dell'impresa sono compatibili con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi;

b) 

in riferimento agli obiettivi di riduzione delle emissioni di GES (come richiesto dall'obbligo di informativa E1-4) e alle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici (come richiesto dall'obbligo di informativa E1-3), una spiegazione delle leve di decarbonizzazione individuate e delle principali azioni pianificate, comprese le modifiche del portafoglio di prodotti e servizi dell'impresa e l'adozione di nuove tecnologie nelle operazioni proprie o lungo la catena del valore a monte e/o a valle;

c) 

in riferimento alle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici (come richiesto dall'obbligo di informativa E1-3), la spiegazione e la quantificazione degli investimenti e dei finanziamenti dell'impresa che sostengono l'attuazione del suo piano di transizione, richiamando gli indicatori fondamentali di prestazione delle spese in conto capitale (CapEx) allineate alla tassonomia, e ove rilevante dei piani CapEx, che l'impresa comunica a norma del regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione

d) 

una valutazione qualitativa delle potenziali emissioni di GES ►C2   « ipotecate »  ◄ (locked-in) derivanti dai prodotti e dagli attivi chiave dell'impresa, spiegando se e in che modo tali emissioni potrebbero compromettere il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di GES dell'impresa e determinare rischi di transizione e, se del caso, illustrando i piani dell'impresa per gestire gli attivi e i prodotti ad alta intensità di GES e ad alta intensità di energia;

e) 

per le imprese con attività economiche contemplate dai regolamenti delegati sull'adattamento ai cambiamenti climatici o la mitigazione degli stessi a norma del regolamento sulla tassonomia, una spiegazione di eventuali obiettivi o piani (CapEx, piani CapEx, OpEx) dell'impresa volti ad allineare le proprie attività economiche (ricavi, CapEx, OpEx) ai criteri fissati nel regolamento delegato 2021/2139 della Commissione ( 29 );

f) 

se applicabile, l'indicazione degli importi significativi di CapEx investiti durante l'esercizio in relazione ad attività economiche legate al carbone, al petrolio e al gas ( 30 );

g) 

l'indicazione se l'impresa è esclusa o meno dagli indici di riferimento dell'UE allineati con l'accordo di Parigi ( 31 );

h) 

una spiegazione delle modalità con cui il piano di transizione è integrato e allineato con la strategia aziendale generale e la programmazione finanziaria dell'impresa;

i) 

l'indicazione se il piano di transizione è approvato dagli organi di amministrazione, direzione e controllo; e

j) 

una spiegazione dei progressi compiuti dall'impresa nell'attuazione del piano di transizione.

17. Qualora non abbia adottato un piano di transizione, l'impresa indica se e quando lo farà.

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale

18. Per ciascun rischio rilevante legato al clima individuato, l'impresa indica se lo ritiene un rischio fisico legato al clima o un rischio di transizione legato al clima.

19. L'impresa descrive la resilienza della propria strategia e del proprio modello aziendale di fronte ai cambiamenti climatici. La descrizione comprende:

a) 

la portata dell'analisi della resilienza;

b) 

come e quando è stata effettuata l'analisi della resilienza, compreso il ricorso all'analisi degli scenari climatici, come da obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 e relativi requisiti applicativi; e

c) 

i risultati dell'analisi della resilienza, compresi quelli ottenuti dall'analisi degli scenari.

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 – Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti legati al clima

20. L'impresa descrive il processo per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità legati al clima. La descrizione illustra il processo dell'impresa per quanto concerne:

a) 

gli impatti sui cambiamenti climatici, in particolare le emissioni di GES dell'impresa (come richiesto dall'obbligo di informativa ESRS E1-6);

b) 

i rischi fisici legati al clima nelle operazioni proprie e lungo la catena del valore a monte e a valle, in particolare:

i. 

l'individuazione dei pericoli legati al clima, prendendo in considerazione almeno scenari climatici ad alte emissioni; e

ii. 

la valutazione di come attivi e attività aziendali potrebbero essere esposti a pericoli legati al clima, determinando rischi fisici lordi per l'impresa;

c) 

le opportunità e i rischi di transizione legati al clima nelle operazioni proprie e lungo la catena del valore a monte e a valle, in particolare:

i. 

l'individuazione di eventi di transizione legati al clima, prendendo in considerazione almeno uno scenario climatico in linea con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C con uno sforamento nullo o limitato; e

ii. 

la valutazione di come attivi e attività aziendali potrebbero essere esposti a tali eventi di transizione legati al clima, determinando rischi di transizione lordi o opportunità per l'impresa.

21. Quando comunica le informazioni di cui al paragrafo 20, lettere b) e c), l'impresa spiega in che modo ha utilizzato l'analisi degli scenari climatici, che contempla un ventaglio di scenari climatici, per orientare l'individuazione e la valutazione dei rischi fisici nonché delle opportunità e dei rischi di transizione nel breve, medio e lungo periodo.

Obbligo di informativa E1-2 – Politiche relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi

22.  L'impresa descrive le politiche che ha adottato per gestire i suoi impatti, i rischi e le opportunità rilevanti connessi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi.

23. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la misura in cui l'impresa dispone di politiche per individuare, valutare, gestire e/o porre rimedio ai propri impatti, rischi e opportunità rilevanti connessi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi.

24. L'informativa richiesta al paragrafo 22 contiene informazioni sulle politiche predisposte dall'impresa per gestire i propri impatti, rischi e opportunità rilevanti connessi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, conformemente all'ESRS 2 MDR-P Politiche adottate per gestire questioni di sostenibilità rilevanti

25. L'impresa indica se e in che modo le sue politiche trattano i seguenti aspetti:

a) 

mitigazione dei cambiamenti climatici;

b) 

adattamento ai cambiamenti climatici;

c) 

efficienza energetica;

d) 

diffusione delle energie rinnovabili; e

e) 

altro.

Obbligo di informativa E1-3 – Azioni e risorse relative alle politiche in materia di cambiamenti climatici

26.  L'impresa rende note le proprie azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi e le risorse destinate alla loro attuazione.

leggasi:

▼C2

27. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare le principali azioni intraprese e pianificate per conseguire gli scopi e gli obiettivi delle politiche in materia di clima.

▼B

28. La descrizione delle azioni e delle risorse connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi segue i principi di cui all'ESRS 2 MDR-A Azioni e risorse relative a questioni di sostenibilità rilevanti.

29. Oltre a quanto previsto dall'ESRS 2 MDR-A, l'impresa:

a) 

nell'elencare le principali azioni intraprese nell'anno di riferimento e pianificati per il futuro, suddivide le azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici per leva di decarbonizzazione, comprese le soluzioni basate sulla natura;

b) 

nel descrivere il risultato delle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici, include le riduzioni delle emissioni di GES realizzate o previste; e

c) 

mette in relazione gli importi monetari significativi di CapEx e OpEx necessari per l'attuazione delle azioni intraprese o pianificate con:

i. 

le voci o note pertinenti nei bilanci;

ii. 

gli indicatori fondamentali di prestazione di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione; e

iii. 

se applicabile, il piano CapEx previsto dal regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione.

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa E1-4 – Obiettivi relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi

30.  L'impresa indica gli obiettivi legati al clima che ha fissato.

31. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare gli obiettivi che l'impresa ha fissato a sostegno delle sue politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi e per affrontare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti legati al clima.

32. L'informativa riguardante gli obiettivi di cui al paragrafo 30 contiene le informazioni richieste nell'ESRS 2 MDR-T Monitoraggio dell'efficacia delle politiche e delle azioni mediante obiettivi.

33. Ai fini dell'informativa richiesta al paragrafo 30, l'impresa indica se e in che modo ha definito obiettivi di riduzione delle emissioni di GES e/o altri obiettivi per gestire impatti, rischi e opportunità rilevanti legati al clima, ad esempio la diffusione delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei rischi fisici o di transizione.

34. Se l'impresa ha definito obiettivi di riduzione delle emissioni di GES ( 32 ), si applicano l'ESRS 2 MDR-T e i requisiti indicati di seguito:

a) 

gli obiettivi di riduzione delle emissioni di GES sono indicati come valore assoluto (in tonnellate di CO2eq o in percentuale delle emissioni di un anno base) e, se del caso, come valore di intensità;

b) 

gli obiettivi di riduzione delle emissioni di GES sono comunicati per le emissioni di GES di ambito 1, 2 e 3, separatamente o combinati. In quest'ultimo caso l'impresa precisa gli ambiti delle emissioni incluse nell'obiettivo (1, 2 e/o 3), la quota di emissioni di ciascun ambito e i GES interessati. L'impresa spiega in che modo è garantita la coerenza di tali obiettivi con il perimetro del proprio inventario dei GES (come richiesto dall'obbligo di informativa E1-6). Gli obiettivi di riduzione delle emissioni di GES sono lordi, vale a dire che l'impresa non include assorbimenti di GES, crediti di carbonio o emissioni evitate tra i mezzi per conseguirli;

c) 

l'impresa comunica l'anno base e il valore base attuali e, a partire dal 2030, aggiorna ogni cinque anni l'anno base per i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni di GES. L'impresa può divulgare i progressi compiuti in passato verso il conseguimento dei suoi obiettivi prima dell'anno base attuale, purché tali informazioni siano coerenti con gli obblighi del presente principio;

d) 

gli obiettivi di riduzione delle emissioni di GES comprendono almeno valori-obiettivo per l'anno 2030, e se disponibili per l'anno 2050. A partire dal 2030 i valori-obiettivo sono definiti ogni cinque anni;

e) 

l'impresa dichiara se gli obiettivi di riduzione delle emissioni di GES hanno una base scientifica e se sono compatibili con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C. L'impresa indica il quadro di riferimento e la metodologia utilizzati per determinare questi obiettivi, precisando anche se sono ricavati usando un percorso di decarbonizzazione settoriale, quali sono gli ►C2  scenari climatici e di politiche  ◄ sottostanti e se tali obiettivi sono stati oggetto di un controllo esterno. Quando illustra le ipotesi fondamentali da cui è partita per definire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di GES, l'impresa spiega brevemente in che modo ha preso in considerazione gli sviluppi futuri (ad esempio variazioni dei volumi delle vendite, mutamenti nelle preferenze della clientela e nella domanda, fattori normativi, nuove tecnologie) e come questi potrebbero ripercuotersi sulle sue emissioni di GES e sulla riduzione di tali emissioni; e

f) 

l'impresa descrive le leve di decarbonizzazione previste e i relativi contributi quantitativi complessivi al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di GES (ad esempio efficienza energetica e dei materiali e riduzione dei consumi, passaggio ad altri combustibili, uso di energia rinnovabile, abbandono graduale o sostituzione di prodotti e processi).

Obbligo di informativa E1-5 – Consumo di energia e mix energetico

35.  L'impresa fornisce informazioni sul suo consumo di energia e sul suo mix energetico.

36. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare il consumo totale di energia in valore assoluto dell'impresa, il miglioramento della sua efficienza energetica, la sua esposizione ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas e la quota di energia da fonti rinnovabili nel suo mix energetico complessivo.

37. L'informativa richiesta al paragrafo 35 comprende il consumo totale di energia in MWh delle operazioni proprie dell'impresa, disaggregato per:

a) 

consumo totale di energia da fonti fossili ( 33 );

b) 

consumo totale di energia da fonti nucleari;

c) 

consumo totale di energia da fonti rinnovabili, disaggregato per:

i. 

consumo di combustibili da fonti rinnovabili, compresa la biomassa (che include anche i rifiuti industriali e urbani di origine biologica), i biocarburanti, il biogas, l'idrogeno da fonti rinnovabili ( 34 ), eccetera;

ii. 

consumo di energia elettrica, calore, vapore e raffrescamento da fonti rinnovabili, acquistati o acquisiti; e

iii. 

consumo di energia rinnovabile autoprodotta senza ricorrere a combustibili.

38. Le imprese che operano in settori ad alto impatto climatico ( 35 ) disaggregano ulteriormente il proprio consumo totale di energia da fonti fossili per:

a) 

consumo di combustibili da carbone e prodotti del carbone;

b) 

consumo di combustibili da petrolio greggio e prodotti petroliferi;

c) 

consumo di combustibili da gas naturale;

d) 

consumo di combustibili da altre fonti fossili;

e) 

consumo di energia elettrica, calore, vapore o raffrescamento da fonti fossili, acquistati o acquisiti.

39. Inoltre, ove applicabile, l'impresa disaggrega e indica separatamente la propria produzione di energia da fonti non rinnovabili e la produzione di energia da fonti rinnovabili in MWh ( 36 ).

Intensità energetica in base ai ricavi netti  ( 37 )

40. L'impresa fornisce informazioni sull'intensità energetica (consumo totale di energia rispetto ai ricavi netti) associata alle attività in settori ad alto impatto climatico.

41. Le informazioni sull'intensità energetica richieste al paragrafo 40 sono ricavate esclusivamente dal consumo totale di energia e dai ricavi netti delle attività in settori ad alto impatto climatico.

42. L'impresa specifica i settori ad alto impatto climatico utilizzati per determinare l'intensità energetica di cui al paragrafo 40.

43. L'impresa indica la riconciliazione degli importi dei ricavi netti derivanti da attività in settori ad alto impatto climatico (il denominatore nel calcolo dell'intensità energetica di cui al paragrafo 40) con la voce o le note pertinenti nei bilanci.

Obbligo di informativa E1-6 – Emissioni lorde di GES di ambito 1, 2, 3 ed emissioni totali di GES

44.  L'impresa rende noti i quantitativi di quanto segue ( 38 ), in tonnellate metriche di CO2eq:

a) 

emissioni lorde di GES di ambito 1;

b) 

emissioni lorde di GES di ambito 2;

c) 

emissioni lorde di GES di ambito 3; e

d) 

emissioni totali di GES.

45. Scopo dell'obbligo di informativa di cui al paragrafo 44 è:

a) 

per quanto riguarda le emissioni lorde di GES di ambito 1 di cui al paragrafo 44, lettera a), illustrare gli impatti diretti dell'impresa sui cambiamenti climatici e la percentuale delle sue emissioni totali di GES regolamentata da sistemi di scambio di quote di emissioni;

b) 

per quanto riguarda le emissioni lorde di GES di ambito 2 di cui al paragrafo 44, lettera b), illustrare gli impatti indiretti sui cambiamenti climatici causati dall'energia consumata dall'impresa, sia acquisita che acquistata esternamente;

c) 

per quanto riguarda le emissioni lorde di GES di ambito 3 di cui al paragrafo 44, lettera c), illustrare le emissioni di GES che si generano lungo la catena del valore a monte e a valle dell'impresa oltre a quelle di ambito 1 e 2. Le emissioni di GES di ambito 3 rappresentano la componente principale dell'inventario dei GES di molte imprese e sono un importante fattore di rischio di transizione;

d) 

per quanto riguarda le emissioni totali di GES di cui al paragrafo 44, lettera d), offrire una visione d'insieme delle emissioni di GES dell'impresa e chiarire se queste provengono dalle operazioni proprie o dalla catena del valore a monte e a valle. Questa informativa costituisce una condizione preliminare per misurare i progressi compiuti verso una riduzione delle emissioni di GES coerente con gli obiettivi dell'impresa e con le finalità delle politiche dell'UE in materia di clima.

Le informazioni richieste dal presente obbligo di informativa sono necessarie anche per comprendere i rischi di transizione legati al clima cui fa fronte l'impresa.

46. Nel comunicare le informazioni sulle emissioni di GES di cui al paragrafo 44 l'impresa tiene presente l'ESRS 1, paragrafi da 62 a 67. In linea di principio i dati sulle emissioni di GES delle società collegate o delle joint venture che fanno parte della catena del valore a monte e a valle dell'impresa (ESRS 1, paragrafo 67) non si limitano alla quota di capitale detenuta. Per le collegate, le joint venture, le imprese figlie non consolidate (entità d'investimento) e per gli accordi contrattuali che sono accordi a controllo congiunto non strutturati attraverso un'entità (vale a dire operazioni e attivi a controllo congiunto), l'impresa include le emissioni di GES in funzione del grado di controllo operativo che esercita su di essi.

47. L'impresa comunica eventuali variazioni significative nella definizione di ciò che costituisce l'impresa comunicante stessa e la sua catena del valore a monte e a valle e ne spiega le ripercussioni in termini di comparabilità da un anno all'altro delle emissioni di GES dichiarate (ossia in termini di comparabilità delle emissioni di GES del periodo di riferimento attuale rispetto a quello precedente).

48. L'informativa relativa alle emissioni lorde di GES di ambito 1 di cui al paragrafo 44, lettera a), indica:

a) 

le emissioni lorde di GES di ambito 1, in tonnellate metriche di CO2eq; e

b) 

la percentuale di emissioni di GES di ambito 1 coperta da sistemi regolamentati di scambio di quote di emissioni.

49. L'informativa relativa alle emissioni lorde di GES di ambito 2 di cui al paragrafo 44, lettera b), indica:

a) 

le emissioni lorde di GES di ambito 2 basate sulla posizione in tonnellate metriche di CO2eq; e

b) 

le emissioni lorde di GES di ambito 2 basate sul mercato in tonnellate metriche di CO2eq.

50. Per le emissioni di ambito 1 e 2 di cui al paragrafo 44, lettere a) e b), l'impresa disaggrega le informazioni e comunica separatamente:

a) 

le emissioni del gruppo contabile consolidato (impresa madre e imprese figlie); e

b) 

le emissioni delle partecipate, quali collegate, joint venture o imprese figlie non consolidate che non sono pienamente consolidate nei bilanci del gruppo contabile consolidato, nonché degli accordi contrattuali che sono accordi a controllo congiunti non strutturati attraverso un'entità (vale a dire operazioni e attivi a controllo congiunto), su cui esercita un controllo operativo.

51. L'informativa relativa alle emissioni lorde di GES di ambito 3 di cui al paragrafo 44, lettera c), indica le emissioni di GES, espresse in tonnellate metriche di CO2eq, di ciascuna categoria significativa di ambito 3 (ossia ciascuna categoria di ambito 3 che rappresenta una priorità per l'impresa).

52. L'informativa relativa alle emissioni totali di GES di cui al paragrafo 44, lettera d), è la somma delle emissioni di GES di ambito 1, 2 e 3 di cui al paragrafo 44, lettere da a) a c). Le emissioni totali di GES sono comunicate in maniera disaggregata, distinguendo tra:

a) 

emissioni totali di GES ricavate dalle emissioni di GES di ambito 2 sottostanti misurate con il metodo basato sulla posizione; e

b) 

emissioni totali di GES ricavate dalle emissioni di GES di ambito 2 sottostanti misurate con il metodo basato sul mercato.

Intensità di GES in base ai ricavi netti  ( 39 )

53. L'impresa comunica l'intensità delle sue emissioni di GES (emissioni totali di GES rispetto ai ricavi netti).

54. L'informativa relativa all'intensità di GES di cui al paragrafo 53 indica le emissioni totali di GES in tonnellate metriche di CO2eq (come previsto al paragrafo 44, lettera d)) rispetto ai ricavi netti.

55. L'impresa indica la riconciliazione degli importi dei ricavi netti (il denominatore nel calcolo dell'intensità delle emissioni di GES di cui al paragrafo 53) con la voce o le note pertinenti nei bilanci.

Obbligo di informativa E1-7 – Assorbimenti di GES e progetti di mitigazione delle emissioni di GES finanziati con crediti di carbonio

56.  L'impresa rende noto quanto segue:

a) 

gli assorbimenti e lo stoccaggio di GES, in tonnellate metriche di CO2eq, risultanti da progetti che può aver sviluppato nell'ambito delle operazioni proprie o cui può aver contribuito lungo la catena del valore a monte e a valle; e

b) 

l'entità delle riduzioni delle emissioni di GES e degli assorbimenti di GES risultanti da progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici al di fuori della sua catena del valore che ha finanziato o che intende finanziare attraverso l'acquisto di crediti di carbonio.

57. Il presente obbligo di informativa mira a:

a) 

illustrare le azioni dell'impresa finalizzate ad assorbire in modo permanente o a sostenere attivamente l'assorbimento di GES dall'atmosfera, potenzialmente per conseguire obiettivi di azzeramento delle emissioni nette (di cui al paragrafo 60);

b) 

illustrare la quantità e la qualità dei crediti di carbonio che l'impresa ha acquistato o intende acquistare sul mercato volontario, potenzialmente per sostenere le dichiarazioni sulla propria neutralità in termini di emissioni di GES (di cui al paragrafo 61).

58. L'informativa relativa agli assorbimenti e allo stoccaggio di GES di cui al paragrafo 56, lettera a), indica, se del caso:

a) 

la quantità totale di GES assorbiti e stoccati in tonnellate metriche di CO2eq, disaggregati e comunicati separatamente per le operazioni proprie dell'impresa e per la sua catena del valore a monte e a valle, e suddivisi per attività di assorbimento; e

b) 

le ipotesi, le metodologie e i quadri di riferimento applicati dall'impresa per il calcolo.

59. L'informativa relativa ai crediti di carbonio di cui al paragrafo 56, lettera b), indica, se del caso:

a) 

la quantità totale di crediti di carbonio al di fuori della catena del valore dell'impresa, in tonnellate metriche di CO2eq, verificati secondo norme di qualità riconosciute e cancellati nel periodo di riferimento; e

b) 

la quantità totale di crediti di carbonio al di fuori della catena del valore dell'impresa, in tonnellate metriche di CO2eq, che si prevede di cancellare in futuro, precisando se sono basati su accordi contrattuali esistenti o meno.

60. Nel caso in cui indichi un obiettivo di azzeramento delle emissioni nette in aggiunta agli obiettivi di riduzione delle emissioni lorde di GES (come previsto dall'obbligo di informativa E1-4, paragrafo 30), l'impresa spiega l'ambito, le metodologie e i quadri di riferimento applicati e come intende neutralizzare le emissioni residue di GES (dopo una riduzione del 90-95 % circa, con possibili variazioni settoriali motivate in linea con un percorso di decarbonizzazione settoriale riconosciuto), ad esempio mediante assorbimenti nelle operazioni proprie e lungo la catena del valore a monte e a valle.

61. Nel caso in cui abbia fatto dichiarazioni pubbliche sulla propria neutralità in termini di emissioni di GES che implicano il ricorso a crediti di carbonio, l'impresa spiega:

a) 

se e come queste dichiarazioni sono accompagnate da obiettivi di riduzione delle emissioni di GES, come previsto dall'obbligo di informativa ESRS E1-4;

b) 

se e come queste dichiarazioni e la dipendenza dai crediti di carbonio non ostacolano né rendono meno probabile il conseguimento dei propri obiettivi di riduzione delle emissioni di GES ( 40 ) o, se del caso, dell'obiettivo di azzeramento delle emissioni nette; e

c) 

la credibilità e l'integrità dei crediti di carbonio utilizzati, anche facendo riferimento a norme di qualità riconosciute.

Obbligo di informativa E1-8 – Fissazione del prezzo interno del carbonio

62.  L'impresa rende noto se applica sistemi di fissazione del prezzo interno del carbonio e, in tal caso, in che modo questi sostengono il suo processo decisionale e incentivano l'attuazione di politiche e obiettivi legati al clima.

63. Le informazioni richieste al paragrafo 62 includono:

a) 

il tipo di sistema di fissazione del prezzo interno del carbonio, ad esempio i prezzi ombra applicati per le decisioni in materia di CapEX o di investimenti in attività di ricerca e sviluppo (R&S), le tasse interne sul carbonio o i fondi interni per il carbonio;

b) 

l'ambito di applicazione specifico dei sistemi di fissazione del prezzo interno del carbonio (attività, aree geografiche, soggetti, ecc.);

c) 

i prezzi del carbonio applicati in base al tipo di sistema e le ipotesi fondamentali formulate per determinarli, compresa la fonte dei prezzi applicati e il motivo per cui sono ritenuti pertinenti per l'applicazione prescelta. L'impresa può rendere nota la metodologia di calcolo dei prezzi del carbonio, indicando anche in che misura sono stati fissati seguendo orientamenti scientifici e come il loro sviluppo futuro è correlato alle traiettorie dei prezzi del carbonio basate su dati scientifici; e

d) 

i volumi approssimativi, in tonnellate metriche di CO2eq, delle emissioni lorde di GES di ambito 1, 2 e, se del caso, 3 interessate da tali sistemi nell'anno in corso, nonché la relativa quota rispetto alle emissioni complessive di GES dell'impresa per ciascun ambito.

Obbligo di informativa E1-9 – Effetti finanziari attesi di rischi fisici e di transizione rilevanti e potenziali opportunità legate al clima

64.  L'impresa rende noto quanto segue:

a) 

gli effetti finanziari attesi dei rischi fisici rilevanti;

b) 

gli effetti finanziari attesi dei rischi di transizione rilevanti; e

c) 

possibilità di trarre vantaggio da opportunità rilevanti legate al clima.

65. Le informazioni previste al paragrafo 64 sono in aggiunta a quelle relative agli effetti finanziari correnti richieste ai sensi dell'ESRS 2 SBM-3, paragrafo 48, lettera d). Il presente obbligo di informativa mira a:

a) 

per quanto riguarda gli effetti finanziari attesi dei rischi fisici e dei rischi di transizione rilevanti, illustrare in che modo tali rischi hanno (o si può ragionevolmente prevedere che abbiano) un'influenza rilevante sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell'impresa nel breve, medio e lungo periodo. I risultati dell'analisi degli scenari utilizzata per effettuare l'analisi della resilienza, come prescritto ai paragrafi da RA 10 a RA 13, dovrebbero orientare la valutazione degli effetti finanziari attesi dei rischi fisici e di transizione rilevanti;

b) 

per quanto riguarda le potenzialità insite nel perseguire le opportunità rilevanti legate al clima, illustrare in che modo l'impresa può beneficiare finanziariamente di queste opportunità. Questa informativa è complementare agli indicatori fondamentali di prestazione da comunicare a norma del regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione.

66. L'informativa relativa agli effetti finanziari attesi dei rischi fisici rilevanti di cui al paragrafo 64, lettera a), indica ( 41 ):

a) 

l'importo monetario e la quota (percentuale) degli attivi a rischio fisico rilevante nel breve, medio e lungo periodo prima di prendere in considerazione azioni di adattamento ai cambiamenti climatici; disaggregando gli importi monetari di tali attivi per rischio fisico acuto e cronico ( 42 );

b) 

la quota di attivi a rischio fisico rilevante interessati dalle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) 

la posizione degli attivi significativi a rischio fisico rilevante ( 43 ); e

d) 

l'importo monetario e la quota (percentuale) dei ricavi netti derivanti dalle attività aziendali soggette a rischio fisico rilevante nel breve, medio e lungo periodo.

67. L'informativa relativa agli effetti finanziari attesi dei rischi di transizione rilevanti di cui al paragrafo 64, lettera b), indica:

a) 

l'importo monetario e la quota (percentuale) degli attivi a rischio di transizione rilevante nel breve, medio e lungo periodo prima di prendere in considerazione azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici;

b) 

la quota di attivi a rischio di transizione rilevante interessati dalle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici;

c) 

una ripartizione del valore contabile degli attivi immobiliari dell'impresa per classe di efficienza energetica ( 44 );

d) 

le passività che potrebbero dover essere rilevate nei bilanci nel breve, medio e lungo periodo; e

e) 

l'importo monetario e la quota (percentuale) dei ricavi netti derivanti dalle attività aziendali a rischio di transizione rilevante nel breve, medio e lungo periodo, compresi, se del caso, i ricavi netti derivanti dai clienti dell'impresa che svolgono attività legate al carbone, al petrolio e al gas.

68. L'impresa indica le riconciliazioni dei seguenti elementi con le voci o note pertinenti nei bilanci:

a) 

importi significativi degli attivi e dei ricavi netti a rischio fisico rilevante (come richiesto al paragrafo 66);

b) 

importi significativi degli attivi, delle passività e dei ricavi netti a rischio di transizione rilevante (come richiesto al paragrafo 67).

69. Per l'informativa relativa alle potenzialità insite nel perseguire le opportunità legate al clima di cui al paragrafo 64, lettera c), l'impresa considera ( 45 ):

a) 

i risparmi previsti sui costi ottenuti grazie alle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi; e

b) 

le potenziali dimensioni del mercato o le variazioni previste dei ricavi netti derivanti da prodotti e servizi a basse emissioni di carbonio o da soluzioni di adattamento a cui l'impresa ha o potrebbe avere accesso.

70. Non è necessaria una quantificazione degli effetti finanziari che derivano dalle opportunità se l'informativa non riunisce le caratteristiche qualitative delle informazioni utili di cui all'ESRS 1, appendice B Caratteristiche qualitative delle informazioni.




Appendice A

Requisiti applicativi

La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS E1. Sostiene l'applicazione degli obblighi di informativa descritti nel presente principio e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.

Strategia

Obbligo di informativa E1-1 – Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici

RA 1. Il piano di transizione riguarda gli sforzi profusi dall'impresa per la mitigazione dei cambiamenti climatici. Nel presentare il suo piano di transizione, l'impresa dovrebbe fornire una spiegazione sommaria di come adeguerà la sua strategia e il suo modello aziendale per garantire che siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con gli obiettivi di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi (o con un accordo internazionale aggiornato sui cambiamenti climatici) e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 con uno sforamento nullo o limitato, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 (normativa europea sul clima), nonché, ove applicabile, di come adeguerà la sua esposizione ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas.

RA 2. Le politiche pubbliche non hanno ancora definito percorsi settoriali per tutti i settori. Di conseguenza l'informativa ai sensi del paragrafo 16, lettera a), sulla compatibilità del piano di transizione con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C dovrebbe essere intesa come informativa sull'obiettivo di riduzione delle emissioni di GES dell'impresa. Tale informativa è confrontata con un percorso verso gli 1,5 °C. Il parametro di confronto dovrebbe basarsi sul percorso di decarbonizzazione settoriale, se disponibile per il settore dell'impresa, oppure su uno scenario valido per l'intera economia, tenendo conto dei suoi limiti (vale a dire del fatto che gli obiettivi di riduzione delle emissioni vengono semplicemente traslati dal livello statale a quello aziendale). Il presente requisito applicativo dovrebbe essere letto in combinato disposto con i paragrafi RA 26 e RA 27, tenendo presenti i percorsi di decarbonizzazione settoriale ivi menzionati.

RA 3. Nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 16, lettera d), l'impresa può prendere in considerazione:

a) 

le emissioni cumulative di GES ►C2   «ipotecate»  ◄ (locked-in) associate agli attivi chiave dall'anno di riferimento fino al 2030 e al 2050 in tCO2eq. Queste saranno calcolate come somma delle emissioni stimate di GES di ambito 1 e 2 nel corso della vita operativa degli attivi chiave e di quelli pianificati con certezza. Gli attivi chiave sono quelli di proprietà o sotto il controllo dell'impresa e consistono in attivi esistenti o pianificati (come installazioni fisse o mobili, impianti e attrezzature) che sono fonte di emissioni significative di GES, dirette o indirette dalla generazione di energia. Gli attivi chiave pianificati con certezza sono quelli di cui l'impresa inizierà ad avvalersi con ogni probabilità entro i cinque anni successivi;

b) 

le emissioni cumulative ►C2  «ipotecate» ◄ di GES associate alle emissioni dirette di GES nella fase d'uso dei prodotti venduti, in tCO2eq, calcolate come il volume di vendita dei prodotti nell'anno di riferimento moltiplicato per la somma delle emissioni dirette di GES nella fase d'uso stimate nel corso della durata di vita prevista. Il presente punto si applica solo se l'impresa individua «uso dei prodotti venduti» come categoria di ambito 3 significativa ai sensi dell'obbligo di informativa E1-6, paragrafo 51; e

c) 

una spiegazione dei piani per gestire, ossia per trasformare, dismettere o abbandonare gradualmente, i suoi attivi e i suoi prodotti ad alta intensità di GES e ad alta intensità energetica.

RA 4. Nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 16, lettera e), l'impresa spiega come prevede che evolva nel tempo l'allineamento delle sue attività economiche al regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione in un'ottica di sostegno alla sua transizione verso un'economia sostenibile. In tale contesto l'impresa tiene conto degli indicatori fondamentali di prestazione che deve comunicare a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 (in particolare ricavi allineati alla tassonomia, CapEx e, se del caso, piano CapEx).

RA 5.  ►C1  Nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 16, lettera g), l'impresa dichiara se è esclusa o meno dagli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi conformemente ai criteri di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere da d) a g) ( 46 ), e paragrafo 2 ( 47 ), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (regolamento sulle norme per gli indici di riferimento climatici). ◄

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale

RA 6. Nel comunicare le informazioni relative alla portata dell'analisi della resilienza di cui al paragrafo 19, lettera a), l'impresa spiega quale parte delle operazioni proprie e della catena del valore a monte e a valle e quali rischi fisici e di transizione rilevanti potrebbero essere stati esclusi dall'analisi.

RA 7. Nel comunicare le informazioni relative alle modalità di svolgimento dell'analisi della resilienza di cui al paragrafo 19, lettera b), l'impresa spiega:

a) 

le ipotesi fondamentali sul modo in cui la transizione verso un'economia resiliente e a basse emissioni di carbonio influenzerà le tendenze macroeconomiche circostanti, il consumo di energia e il mix energetico, nonché le ipotesi sulla diffusione delle tecnologie;

b) 

gli orizzonti temporali applicati e il loro allineamento con gli scenari climatici e aziendali considerati per determinare i rischi fisici e di transizione rilevanti (paragrafi da RA 11 a RA 12) e per stabilire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di GES (comunicati ai sensi dell'obbligo di informativa E1-4); e

c) 

il modo in cui sono stati presi in considerazione gli effetti finanziari attesi stimati dei rischi fisici e di transizione rilevanti (come richiesto dall'obbligo di informativa E1-9), nonché le azioni di mitigazione e le risorse corrispondenti (comunicate ai sensi dell'obbligo di informativa E1-3).

RA 8. Nel comunicare le informazioni relative ai risultati dell'analisi della resilienza di cui al paragrafo 19, lettera c), l'impresa illustra:

a) 

gli ambiti di incertezza dell'analisi della resilienza e in che misura gli attivi e le attività aziendali a rischio sono presi in considerazione in sede di definizione della strategia aziendale, delle decisioni di investimento e delle azioni di mitigazione attuali e pianificate;

b) 

la sua capacità di adeguare o adattare la strategia e il modello aziendale ai cambiamenti climatici nel breve, medio e lungo periodo, ad esempio assicurandosi l'accesso continuo a finanziamenti a un costo del capitale accessibile, e la capacità di riconvertire, potenziare o dismettere gli attivi esistenti, riorientando il suo portafoglio di prodotti e servizi o riqualificando la forza lavoro.

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 – Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti legati al clima

RA 9. Nel comunicare le informazioni relative ai processi per individuare e valutare gli impatti climatici di cui al paragrafo 20, lettera a), l'impresa spiega:

a) 

in che modo ha passato al vaglio le sue attività e i suoi piani per individuare le fonti di emissioni di GES effettive e le potenziali fonti future e, se del caso, i fattori determinanti di altri impatti legati al clima nelle operazioni proprie e lungo la catena del valore (ad esempio le emissioni di particolato carbonioso o di ozono troposferico oppure il cambiamento di uso del suolo); e

b) 

in che modo ha valutato i suoi impatti effettivi e potenziali sui cambiamenti climatici (ossia le sue emissioni totali di GES).

RA 10. L'impresa può collegare le informazioni rese note ai sensi del paragrafo 20, lettera a), e del paragrafo RA 9 a quelle comunicate ai sensi dei seguenti obblighi di informativa: obbligo di informativa E1-1, paragrafo 16, lettera d), sulle emissioni di GES « ►C2  ipotecate ◄ » (locked-in); obblighi di informativa E1-4 e E1-6.

RA 11. Nel comunicare le informazioni relative ai processi per individuare e valutare i rischi fisici di cui al paragrafo 20, lettera b), l'impresa spiega se e come:

a) 

ha individuato i pericoli legati al clima (cfr. tabella seguente) nel breve, medio e lungo periodo e ha passato al vaglio attivi e attività aziendali per appurare se potrebbero esservi esposti;

b) 

ha definito gli orizzonti temporali di breve, medio e lungo periodo, e come tali definizioni sono collegate alla durata di vita prevista dei suoi attivi, agli orizzonti di pianificazione strategica e ai piani di allocazione del capitale;

c) 

ha valutato in che misura gli attivi e le attività aziendali potrebbero essere esposti ai pericoli legati al clima individuati e sono sensibili a tali pericoli, prendendo in considerazione la probabilità, l'entità e la durata di questi ultimi nonché le coordinate geospaziali specifiche (come la nomenclatura delle unità territoriali per la statistica – NUTS per il territorio dell'UE) delle sue sedi e catene di approvvigionamento; e

d) 

l'individuazione dei pericoli legati al clima e la valutazione dell'esposizione e della sensibilità si basano su scenari climatici ad alte emissioni, che potrebbero ad esempio essere basati sullo scenario SSP5-8.5 dell'IPCC, su proiezioni climatiche regionali pertinenti basate su tali scenari di emissioni, oppure sugli scenari climatici dell'NGFS (Network for Greening the Financial System) caratterizzati da un elevato rischio fisico, quali Hot house world (mondo surriscaldato) o Too little, too late (troppo poco e troppo tardi). Per le prescrizioni generali riguardanti l'analisi degli scenari climatici si vedano i paragrafi 18, 19 e da RA 13 a RA 15.



Classificazione dei pericoli legati al clima

(Fonte: regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione)

 

Temperatura

Venti

Acque

Massa solida

Cronici

Cambiamento della temperatura (aria, acque dolci, acque marine)

Cambiamento del regime dei venti

Cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)

Erosione costiera

Stress termico

 

Variabilità idrologica o delle precipitazioni

Degrado del suolo

Variabilità della temperatura

 

Acidificazione degli oceani

Erosione del suolo

Scongelamento del permafrost

 

Intrusione salina

Soliflusso

 

 

Innalzamento del livello del mare

 

 

 

Stress idrico

 

Acuti

Ondata di calore

Cicloni, uragani, tifoni

Siccità

Valanga

Ondata di freddo/gelata

Tempesta (comprese quelle di neve, polvere o sabbia)

Forti precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)

Frana

Incendio di incolto

Tromba d'aria

Inondazione (costiera, fluviale, pluviale, di falda)

Subsidenza

 

 

Collasso di laghi glaciali

 

RA 12. Nel comunicare le informazioni relative ai processi per individuare le opportunità e i rischi di transizione, come previsto al paragrafo 20, lettera c), l'impresa spiega se e come:

a) 

ha individuato gli eventi di transizione (cfr. tabella seguente contente alcuni esempi) nel breve, medio e lungo periodo e ha passato al vaglio attivi e attività aziendali per appurare se potrebbero esservi esposti. Nel caso delle opportunità e dei rischi di transizione, la durata del lungo periodo può superare 10 anni ed essere allineata agli obiettivi di politica pubblica legati al clima;

b) 

ha valutato in che misura gli attivi e le attività aziendali potrebbero essere esposti agli eventi di transizione individuati e sono sensibili a tali eventi, prendendo in considerazione la probabilità, l'entità e la durata di questi ultimi;

c) 

per individuare gli eventi di transizione e valutare l'esposizione si è basata sull'analisi degli scenari climatici, prendendo in considerazione almeno uno scenario in linea con l'accordo di Parigi nel quale i cambiamenti climatici siano limitati a 1,5 °C, ad esempio gli scenari dell'Agenzia internazionale per l'energia (azzeramento delle emissioni nette entro il 2050, scenario di sviluppo sostenibile, eccetera) oppure gli scenari climatici dell'NGFS (Network for Greening the Financial System). Per le prescrizioni generali riguardanti l'analisi degli scenari climatici si vedano i paragrafi 18, 19 e da RA 13 a RA 15; e

d) 

ha individuato gli attivi e le attività aziendali che sono incompatibili con la transizione verso un'economia neutrale dal punto di vista climatico o che richiedono sforzi significativi per essere compatibili con tale transizione (ad esempio a causa di significative emissioni ►C2  ipotecate ◄ di GES o dell'incompatibilità con i requisiti per l'allineamento alla tassonomia ai sensi del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione).



Esempi di eventi di transizione legati al clima (basati sulla classificazione della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima – TCFD)

Natura politica e giuridica

Tecnologia

Mercato

Reputazione

Aumento del prezzo delle emissioni di GES

Sostituzione di prodotti e servizi esistenti con opzioni a basse emissioni

Modifica del comportamento dei clienti

Variazioni delle preferenze dei consumatori

Potenziamento degli obblighi di comunicazione delle emissioni

Investimenti fallimentari in nuove tecnologie

Incertezza dei segnali di mercato

Stigmatizzazione del settore

Mandati e regolamentazione relativi a prodotti e servizi esistenti

Costi della transizione verso una tecnologia a basse emissioni

Aumento del costo delle materie prime

Maggiore preoccupazione da parte dei portatori di interessi

Mandati e regolamentazione relativi a processi di produzione esistenti

 

Riscontro negativo da parte dei portatori di interessi

Esposizione a controversie legali

 

Analisi degli scenari climatici

RA 13. Nel comunicare le informazioni di cui ai paragrafi 19, 20, 21, RA 10 e RA 11, l'impresa spiega in che modo ha utilizzato un'analisi degli scenari climatici adeguata alla sua situazione per orientare l'individuazione e la valutazione delle opportunità e dei rischi fisici e di transizione nel breve, medio e lungo periodo, indicando tra l'altro:

a) 

gli scenari utilizzati, le relative fonti e se sono allineati alle conoscenze scientifiche più attuali;

b) 

le narrazioni, gli orizzonti temporali e i parametri utilizzati, illustrando i motivi per cui ritiene che la gamma di scenari utilizzati copra i rischi e le incertezze plausibili;

c) 

le forze e i fattori chiave presi in considerazione in ogni scenario e il motivo per cui sono rilevanti per l'impresa, ad esempio le ipotesi riguardanti le politiche, le tendenze macroeconomiche, il consumo di energia e il mix energetico e le tecnologie; e

d) 

gli input e i vincoli principali degli scenari, compreso il relativo livello di dettaglio (ad esempio se l'analisi dei rischi fisici legati al clima si basa sulle coordinate geospaziali specifiche delle sedi dell'impresa o su dati generali a livello nazionale o regionale).

RA 14. Al momento di effettuare l'analisi degli scenari l'impresa può prendere in considerazione i seguenti orientamenti: supplemento tecnico della TCFD, The Use of Scenario Analysis in Disclosure of Climate-Related Risks and Opportunities (2017); TCFD, Guidance on Scenario Analysis for Non-Financial Companies (2020); ISO 14091:2021, Adattamento ai cambiamenti climatici – Linee guida su vulnerabilità, impatti e valutazione del rischio, qualsiasi altra norma settoriale riconosciuta, ad esempio quelle dell'NGFS (Network for Greening the Financial System); normative UE, nazionali, regionali e locali.

RA 15. L'impresa spiega brevemente in che modo gli scenari climatici utilizzati sono compatibili con le ipotesi fondamentali relative al clima formulate nei bilanci.

Obbligo di informativa E1-2 – Politiche relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi

RA 16. Le politiche relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici possono essere indicate separatamente in quanto perseguono finalità diverse, così come diverse sono le persone coinvolte, le azioni e le risorse necessarie per attuarle.

RA 17. Le politiche relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici riguardano la gestione delle emissioni di GES, degli assorbimenti di GES e dei rischi di transizione dell'impresa su diversi orizzonti temporali, nelle operazioni proprie e/o lungo la catena del valore a monte e a valle. ►C1  L'obbligo di cui al paragrafo 22 può riguardare politiche prettamente di mitigazione dei cambiamenti climatici così come politiche inerenti ad altre questioni che supportano indirettamente la mitigazione dei cambiamenti climatici, tra cui le politiche in materia di formazione , appalti o catene di approvvigionamento , investimento o sviluppo dei prodotti. ◄

RA 18. Le politiche relative all'adattamento ai cambiamenti climatici riguardano la gestione dei rischi climatici fisici e dei rischi di transizione dell'impresa legati all'adattamento ai cambiamenti climatici. L'obbligo di cui ai paragrafi 22 e 25 può riguardare politiche prettamente di adattamento ai cambiamenti climatici così come politiche inerenti ad altre questioni che supportano indirettamente l'adattamento ai cambiamenti climatici, tra cui le politiche in materia di formazione, emergenze o salute e sicurezza.

Obblighi di informativa E1-3 – Azioni e risorse relative alle politiche in materia di cambiamenti climatici

RA 19. Nel comunicare le informazioni relative alle azioni di cui al paragrafo 29, lettere a) e b), l'impresa può:

a) 

indicare le principali azioni intraprese e/o i piani di attuazione delle politiche in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi nelle azioni singole o separate;

b) 

aggregare le tipologie di azioni di mitigazione (leve di decarbonizzazione) – ad esempio efficienza energetica, elettrificazione, passaggio ad altri combustibili, uso di energia da fonti rinnovabili, modifica di prodotti, decarbonizzazione della catena di approvvigionamento – in funzione delle azioni specifiche dell'impresa;

c) 

rendere noto l'elenco delle principali azioni di mitigazione e degli obiettivi misurabili (come previsto dall'obbligo di informativa E1-4) disaggregati per leva di decarbonizzazione; e

d) 

indicare le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici suddividendole in base al tipo di soluzione di adattamento, ad esempio soluzioni basate sulla natura, sull'ingegneria o sulla tecnologia.

RA 20. Nel comunicare le informazioni relative alle risorse di cui al paragrafo 29, lettera c), l'impresa indica esclusivamente gli importi rilevanti di OpEx e CapEx necessari per attuare le azioni, in quanto lo scopo delle informazioni è dimostrare la credibilità delle azioni stesse e non riconciliare gli importi comunicati con il bilancio. Gli importi di CapEx e OpEx comunicati corrispondono alle aggiunte effettuate agli attivi materiali e immateriali durante l'esercizio finanziario in corso, nonché alle aggiunte previste per i periodi futuri di attuazione delle azioni. Gli importi comunicati corrispondono solo agli investimenti finanziari incrementali che contribuiscono direttamente al conseguimento degli obiettivi dell'impresa.

RA 21. In linea con le prescrizioni dell'ESRS 2 MDR-A, l'impresa spiega se e in che misura la sua capacità di attuare le azioni dipende dalla disponibilità e dall'assegnazione delle risorse. L'accesso continuo a finanziamenti a un costo del capitale accessibile può essere fondamentale per l'attuazione delle azioni dell'impresa, che comprendono l'adeguamento alle variazioni della domanda e dell'offerta o le acquisizioni correlate e investimenti significativi in materia di ricerca e sviluppo (R&S).

RA 22. Gli importi di OpEx e CapEx necessari per attuare le azioni comunicati ai sensi del paragrafo 29, lettera c), sono coerenti con gli indicatori fondamentali di prestazione (indicatori fondamentali di prestazione per CapEx e OpEx) e, se del caso, con il piano CapEx di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione. L'impresa spiega eventuali discrepanze tra gli importi significativi di OpEx e CapEx comunicati ai sensi del presente principio e gli indicatori fondamentali di prestazione di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, ad esempio a causa della comunicazione di attività economiche non ammissibili come definite in tale regolamento delegato. L'impresa può raggruppare le azioni per attività economica per confrontare OpEx e CapEx, e se del caso il piano OpEx e/o il piano CapEx, agli indicatori fondamentali di prestazione allineati alla tassonomia.

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa E1-4 – Obiettivi relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi

RA 23. Ai sensi del paragrafo 34, lettera a), l'impresa può indicare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di GES come valore di intensità. Gli obiettivi in termini di intensità sono espressi come rapporto tra le emissioni di GES e un'unità di attività fisica o risultato economico. Le unità pertinenti per le attività o i risultati sono indicate negli ESRS settoriali. Nel caso in cui abbia fissato solo un obiettivo di riduzione dell'intensità dei GES, l'impresa deve comunque indicare i valori assoluti associati per l'anno obiettivo e gli anni-obiettivo intermedi. Questo può determinare situazioni in cui l'impresa è tenuta a comunicare un aumento delle emissioni assolute di GES per l'anno-obiettivo e gli anni-obiettivo intermedi, ad esempio perché prevede una crescita organica degli affari.

RA 24. Nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 34, lettera b), l'impresa specifica la quota dell'obiettivo relativa alle emissioni di GES di ciascun ambito (1, 2 o 3). L'impresa dichiara il metodo utilizzato per calcolare le emissioni di GES di ambito 2 incluse nell'obiettivo (metodo basato sulla posizione o metodo basato sul mercato). Se il perimetro dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di GES differisce da quello delle emissioni di GES comunicate ai sensi dell'obbligo di informativa E1-6, l'impresa indica i gas contemplati, la rispettiva percentuale di emissioni di ambito 1, 2, 3 e le emissioni totali di GES che rientrano nell'obiettivo. Per gli obiettivi di riduzione delle emissioni di GES delle sue imprese figlie, l'impresa applica gli stessi requisiti a livello di impresa figlia.

RA 25. Nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 34, lettera c), sull'anno base e il valore base:

a) 

l'impresa spiega brevemente in che modo si è assicurata che il valore base rispetto al quale sono misurati i progressi compiuti verso l'obiettivo sia rappresentativo delle attività contemplate e delle influenze di fattori esterni (ad esempio temperature anomale in un determinato anno che influenzano il consumo energetico e le relative emissioni di GES). A tal fine è possibile normalizzare il valore base o utilizzarne uno ricavato da una media triennale, se questo migliora la rappresentatività e consente una rappresentazione più accurata;

b) 

il valore base e l'anno base rimangono invariati, salvo cambiamenti significativi dell'obiettivo o del perimetro dell'informativa. In tal caso l'impresa spiega in che modo il nuovo valore base influisce sul nuovo obiettivo, sul suo raggiungimento e sulla presentazione dei progressi nel tempo. Per favorire la comparabilità, quando definisce nuovi obiettivi l'impresa seleziona un anno base recente, che non preceda di oltre tre anni il primo anno di riferimento del periodo interessato dall'obiettivo. Ad esempio, ponendo che l'anno-obiettivo sia il 2030 e il periodo interessato vada dal 2025 al 2030, l'anno base sarà un anno del periodo compreso tra il 2022 e il 2025;

c) 

l'impresa aggiorna l'anno base a partire dal 2030 e successivamente ogni cinque anni. Ciò significa che, prima del 2030, l'anno base scelto dall'impresa può essere l'anno base attualmente applicato per gli obiettivi esistenti o il primo anno di applicazione delle prescrizioni in materia di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 (2024, 2025 o 2026); dopo il 2030 dovrà avere cadenza quinquennale (2030, 2035, ecc.); e

d) 

quando presenta gli obiettivi legati al clima, l'impresa può indicare i progressi compiuti verso il raggiungimento di tali obiettivi prima dell'anno base attuale. Nel fare ciò l'impresa garantisce, per quanto possibile, che le informazioni sui progressi passati siano coerenti con le prescrizioni del presente principio. L'impresa fornisce una breve spiegazione delle eventuali differenze metodologiche, ad esempio per quanto riguarda il perimetro degli obiettivi.

RA 26. Nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 34, lettere d) ed e), l'impresa presenta le informazioni per il periodo interessato dall'obiettivo facendo riferimento a un percorso settoriale specifico, se disponibile, o a un percorso intersettoriale delle emissioni compatibile con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C. A tal fine calcola un valore-obiettivo di riferimento allineato a detta limitazione per gli ambiti 1 e 2 (e, se applicabile, un valore separato per l'ambito 3) con cui possono essere confrontati i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni di GES o gli obiettivi intermedi per ciascun ambito.

RA 27. Il valore-obiettivo di riferimento può essere calcolato moltiplicando le emissioni di GES nell'anno base per un fattore di riduzione delle emissioni settoriale (metodologia della decarbonizzazione settoriale) o intersettoriale (metodologia della contrazione delle emissioni). Questi fattori di riduzione delle emissioni possono essere ricavati da diverse fonti. L'impresa dovrebbe assicurarsi che la fonte cui fa ricorso sia basata su un percorso di riduzione delle emissioni compatibile con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C.

RA 28. I fattori di riduzione delle emissioni subiranno ulteriori sviluppi. Le imprese sono quindi incoraggiate a utilizzare solo le informazioni aggiornate pubblicamente disponibili.



 

2030

2050

Percorso di riduzione intersettoriale (ACA), anno di riferimento 2020

-42  %

-90  %

Fonte:  sulla base di Pathways to Net-zero – SBTi Technical Summary (versione 1.0, ottobre 2021).

RA 29. Il valore-obiettivo di riferimento dipende dall'anno base e dal livello base delle emissioni dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di GES dell'impresa. Di conseguenza il valore-obiettivo di riferimento potrebbe essere più facile da raggiungere per le imprese con un anno base recente o con un livello base delle emissioni più elevato che per le imprese che hanno già intrapreso azioni ambiziose per ridurre le emissioni di GES. Pertanto le imprese che in passato hanno ottenuto riduzioni delle emissioni di GES compatibili con un percorso settoriale o intersettoriale allineato all'obiettivo di 1,5 °C possono adeguare di conseguenza il livello base delle emissioni al fine di determinare il valore-obiettivo di riferimento. Se opera questo adeguamento, l'impresa non tiene conto delle riduzioni delle emissioni di GES antecedenti al 2020 e fornisce prove adeguate della riduzione delle emissioni di GES ottenuta in passato.

RA 30. Nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 34, lettera f), l'impresa indica:

a) 

in riferimento alle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici, le leve di decarbonizzazione e i relativi contributi quantitativi stimati al raggiungimento dei suoi obiettivi di riduzione delle emissioni di GES, suddivisi per ambito (1, 2 e 3);

b) 

se prevede di adottare nuove tecnologie e il ruolo che queste svolgono nel perseguimento dei suoi obiettivi di riduzione delle emissioni di GES; e

c) 

se e in che modo ha preso in considerazione una gamma eterogenea di scenari climatici, compreso almeno uno scenario climatico compatibile con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C, per individuare gli sviluppi pertinenti a livello ambientale, sociale, tecnologico, di mercato e di politiche e per determinare le sue leve di decarbonizzazione.

RA 31. L'impresa può presentare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di GES insieme alle sue azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici (cfr. paragrafo RA 19) sotto forma di tabella o di percorso grafico che mostri l'evoluzione nel tempo. La figura e la tabella seguenti sono esempi che combinano obiettivi e leve di decarbonizzazione.

image



 

Anno base (es. 2025)

Obiettivo 2030

Obiettivo 2035

Obiettivo fino al 2050

Emissioni di GES (ktCO2eq)

100

60

40

 

 

Efficienza energetica e riduzione dei consumi

-

-10

-4

 

 

Efficienza dei materiali e riduzione dei consumi

-

-5

-

 

 

Passaggio ad altri combustibili

-

-2

-

 

 

Elettrificazione

-

-

-10

 

 

Uso di energia da fonti rinnovabili

-

-10

-3

 

 

Abbandono graduale, sostituzione o modifica di un prodotto

-

-8

-

 

 

Abbandono graduale, sostituzione o modifica di un processo

-

-5

-3

 

 

Altro

-

-

 

 

 

Obbligo di informativa E1-5 – Consumo di energia e mix energetico

Orientamenti per il calcolo

RA 32. Nel preparare le informazioni relative al consumo di energia di cui al paragrafo 35, l'impresa:

a) 

indica esclusivamente l'energia consumata dai processi di sua proprietà o sotto il suo controllo, utilizzando lo stesso perimetro applicato alla comunicazione delle emissioni di GES di ambito 1 e 2;

b) 

esclude le materie prime e i combustibili che non sono oggetto di combustione per scopi energetici. L'impresa che consuma combustibili come materia prima può comunicare le informazioni al riguardo separatamente dall'informativa obbligatoria;

c) 

provvede affinché tutte le informazioni quantitative relative all'energia siano comunicate in megawattora (MWh) in potere calorifico inferiore o potere calorifico netto. Se i dati grezzi alla base delle informazioni relative all'energia sono disponibili soltanto in unità di energia diverse dal MWh (ad esempio gigajoule (GJ) o unità termiche britanniche (Btu)), in unità volumetriche (ad esempio piedi cubi o galloni) o in unità di massa (ad esempio chilogrammi o libbre), devono essere convertiti in MWh applicando fattori di conversione adeguati (cfr. ad esempio l'allegato II della quinta relazione di valutazione dell'IPCC). I fattori di conversione per i combustibili sono trasparenti e applicati in modo coerente;

d) 

provvede affinché tutte le informazioni quantitative relative all'energia siano comunicate come consumo finale di energia, facendo riferimento alla quantità di energia effettivamente consumata dall'impresa, con l'ausilio ad esempio della tabella di cui all'allegato IV della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica ( 48 );

e) 

evita il doppio conteggio dei combustibili consumati quando comunica il consumo di energia autoprodotta. Se l'impresa genera energia elettrica a partire da un combustibile non rinnovabile o rinnovabile e poi la consuma, questo consumo è conteggiato una sola volta nel consumo di combustibili;

f) 

non compensa il consumo di energia anche se l'energia generata in loco è venduta a terzi e utilizzata da questi ultimi;

g) 

non conteggia l'energia ottenuta entro il perimetro dell'organizzazione alla voce «energia acquisita o acquistata»;

h) 

conteggia il vapore, il calore o il raffrescamento ricevuto come «energia di scarto» da processi industriali di terzi alla voce «energia acquisita o acquistata»;

i) 

conteggia l'idrogeno rinnovabile ( 49 ) come combustibile rinnovabile. L'idrogeno che non deriva completamente da fonti rinnovabili è incluso alla voce «consumo di combustibili da altre fonti non rinnovabili»; e

j) 

adotta un approccio improntato alla prudenza per suddividere l'energia elettrica, il vapore, il calore o il raffrescamento tra fonti rinnovabili e non rinnovabili, sulla base dell'approccio applicato per calcolare le emissioni di GES di ambito 2 basate sul mercato. L'impresa considera questi consumi derivanti da fonti rinnovabili solo se l'origine dell'energia acquistata è chiaramente definita negli accordi contrattuali con i fornitori (accordo di compravendita di energia rinnovabile, tariffa elettrica verde normalizzata, strumenti di mercato come la garanzia di origine da fonti rinnovabili in Europa ( 50 ) o i certificati di energia rinnovabile negli Stati Uniti e in Canada, eccetera).

RA 33.  ►C1  Il paragrafo 38 si applica se l'impresa opera in almeno un settore ad alto impatto climatico . ◄ Le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 38, lettere da a) ad e), comprendono anche l'energia da fonti fossili consumata nelle operazioni in settori non ad alto impatto climatico.

RA 34. Le informazioni sul consumo di energia e il mix energetico possono essere presentante nel formato tabulare seguente per i settori ad alto impatto climatico; per tutti gli altri settori è sufficiente omettere le righe da 1 a 5.



Consumo di energia e mix energetico

Dato comparativo

Anno N

1)  Consumo di combustibile da carbone e prodotti del carbone (MWh)

 

 

2)  Consumo di combustibile da petrolio grezzo e prodotti petroliferi (MWh)

 

 

3)  Consumo di combustibile da gas naturale (MWh)

 

 

4)  Consumo di combustibili da altre fonti non rinnovabili (MWh)

 

 

5)  Consumo di energia elettrica, calore, vapore e raffrescamento da fonti fossili, acquistati o acquisiti (MWh)

 

 

6)  Consumo totale di energia da fonti fossili (MWh) (somma delle righe da 1 a 5)

 

 

Quota di fonti fossili sul consumo totale di energia (%)

 

 

7)  Consumo da fonti nucleari (MWh)

 

 

Quota di fonti nucleari sul consumo totale di energia (%)

 

 

8)  Consumo di combustibili per le fonti rinnovabili, compresa la biomassa (include anche i rifiuti industriali e urbani di origine biologica, il biogas, l'idrogeno rinnovabile, ecc.) (MWh)

 

 

9)  Consumo di energia elettrica, calore, vapore e raffrescamento da fonti rinnovabili, acquistati o acquisiti (MWh)

 

 

10)  Consumo di energia rinnovabile autoprodotta senza ricorrere a combustibili (MWh)

 

 

11)  Consumo totale di energia da fonti rinnovabili (MWh) (somma delle righe da 8 a 10)

 

 

Quota di fonti rinnovabili sul consumo totale di energia (%)

 

 

►C1  Consumo totale di energia (MWh) (somma delle righe 6, 7 e 11)  ◄

 

 

RA 35. Il consumo totale di energia, con la distinzione tra consumo di energia da fonti fossili, nucleari e rinnovabili, può essere presentato nella dichiarazione sulla sostenibilità in formato grafico, mostrando gli sviluppi nel tempo (ad esempio attraverso un diagramma circolare o un istogramma).

Intensità energetica in base ai ricavi netti

Orientamenti per il calcolo

RA 36. Nel preparare le informazioni relative all'intensità energetica di cui al paragrafo 40, l'impresa:

a) 

calcola il tasso di intensità energetica secondo la formula seguente:

image

b) 

esprime il consumo totale di energia in MWh e i ricavi netti in unità monetarie (ad esempio euro);

c) 

Numeratore e denominatore corrispondono esclusivamente alla quota del consumo totale di energia finale (al numeratore) e alla quota dei ricavi netti (al denominatore) attribuibili ad attività in settori ad alto impatto climatico. Di fatto il perimetro del numeratore e quello del denominatore dovrebbero essere coerenti;

d) 

calcola il consumo totale di energia in linea con il paragrafo 37;

e) 

calcola i ricavi netti in linea con i principi contabili applicabili ai bilanci, nella fattispecie l'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti o i principi contabili generalmente accettati (GAAP) locali.

RA 37. Le informazioni quantitative possono essere presentate nel formato tabulare seguente.



Intensità energetica rispetto ai ricavi netti

Dato comparativo

N

% N / N-1

Consumo totale di energia delle attività in settori ad alto impatto climatico rispetto ai ricavi netti derivanti da tali attività (MWh/unità monetaria)

 

 

 

Collegamento tra l'intensità energetica in base ai ricavi netti e le informazioni contenute nell'informativa finanziaria

RA 38. La riconciliazione dei ricavi netti derivanti da attività in settori ad alto impatto climatico con la voce o l'informativa pertinente nel bilancio (come richiesto al paragrafo 43) può essere presentata:

a) 

mediante riferimento incrociato alla voce o all'informativa corrispondente nei bilanci; o

b) 

se non è possibile stabilire un riferimento incrociato diretto tra i ricavi netti e una voce o un'informativa nei bilanci, mediante riconciliazione quantitativa nel formato tabulare seguente.



Ricavi netti derivanti da attività in settori ad alto impatto climatico utilizzati per calcolare l'intensità energetica

 

Ricavi netti (altro)

 

Ricavi netti totali (bilancio)

 

Obbligo di informativa E1-6 – Emissioni lorde di GES di ambito 1, 2, 3 ed emissioni totali di GES

Orientamenti per il calcolo

RA 39. Nel preparare le informazioni per la comunicazione delle emissioni di GES di cui al paragrafo 44, l'impresa:

a) 

prende in considerazione i principi, le prescrizioni e gli orientamenti contenuti nella norma Corporate Accounting and Reporting Standard (versione 2004) del Greenhouse Gas Protocol. L'impresa può tenere conto della raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione ( 51 ) o delle prescrizioni della norma EN ISO 14064-1:2018. Anche se applica già la metodologia di contabilizzazione dei GES della norma ISO 14064-1:2018, l'impresa rispetta comunque le prescrizioni del presente principio (ad esempio per quanto riguarda il perimetro di rendicontazione e la comunicazione delle emissioni di GES di ambito 2 basate sul mercato);

b) 

indica le metodologie, le ipotesi significative e i fattori di emissione impiegati per calcolare o misurare le emissioni di GES e i motivi della scelta, e fornisce un riferimento o un link a eventuali strumenti di calcolo utilizzati;

c) 

include le emissioni di CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 e NF3. Possono essere presi in considerazione altri GES, se significativi; e

d) 

utilizza i valori più recenti del potenziale di riscaldamento globale (GWP) pubblicati dall'IPCC, basati su un orizzonte temporale di 100 anni, per calcolare le emissioni di CO2eq di gas diversi dal CO2.

RA 40. Nel preparare le informazioni per la comunicazione delle emissioni di GES delle sue collegate, joint venture, imprese figlie non consolidate (entità d'investimento) e dei suoi accordi contrattuali, come richiesto al paragrafo 50, l'impresa consolida il 100 % delle emissioni di GES delle entità su cui esercita un controllo operativo. Nella pratica ciò accade quando l'impresa è titolare della licenza o del permesso di gestire gli attivi di tali collegate, joint venture, imprese figlie non consolidate (entità d'investimento) e accordi contrattuali. Se l'impresa esercita un controllo operativo a tempo parziale definito per contratto, consolida il 100 % delle emissioni di GES prodotte sotto il suo controllo operativo.

RA 41. In linea con l'ESRS 1, sezione 3.7, l'impresa disaggrega come opportuno le informazioni sulle sue emissioni di GES. Può ad esempio disaggregare le emissioni di GES, totali o di ambito 1, 2 o 3, per paese, settore operativo, attività economica, impresa figlia, categoria di GES (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3, altri GES considerati dall'impresa) o tipo di fonte (combustione stazionaria, combustione mobile, emissioni di processo ed emissioni fuggitive).

RA 42. Il periodo di riferimento dell'impresa può differire da quello di alcune o tutte le entità nella sua catena del valore. In tali circostanze l'impresa è autorizzata a misurare le emissioni di GES conformemente al paragrafo 44 usando informazioni relative a periodi di riferimento diversi dal suo se queste informazioni provengono da entità nella sua catena del valore i cui periodi di riferimento differiscono dal suo, a condizione che:

a) 

l'impresa usi i più recenti dati disponibili provenienti da dette entità nella sua catena del valore per misurare e comunicare le sue emissioni di GES;

b) 

la durata dei periodi di riferimento sia la stessa; e

c) 

l'impresa renda noti gli effetti di eventi significativi e variazioni significative delle circostanze (che incidono sulle emissioni di GES) intervenuti tra le date di riferimento delle entità nella sua catena del valore e la data del suo bilancio generale.

RA 43. Nel preparare le informazioni relative alle emissioni lorde di GES di ambito 1 di cui al paragrafo 48, lettera a), l'impresa:

a) 

calcola o misura le emissioni di GES provenienti da combustione stazionaria, combustione mobile, emissioni di processo ed emissioni fuggitive utilizzando dati idonei sulle attività che includano il consumo di combustibili non rinnovabili;

b) 

utilizza fattori di emissione adeguati e coerenti;

c) 

comunica le emissioni biogeniche di CO2 derivanti dalla combustione o dalla biodegradazione della biomassa separatamente dalle emissioni di GES di ambito 1, ma include le emissioni di altri tipi di GES (in particolare CH4 e N2O);

d) 

esclude dal calcolo delle emissioni di GES di ambito 1 gli assorbimenti, come pure eventuali quote di GES o crediti di carbonio acquistati, venduti o trasferiti; e

e) 

per le attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS), comunica le emissioni di ambito 1 seguendo la metodologia EU ETS. Tale metodologia può essere applicata anche ad attività in aree geografiche e settori non coperti dal sistema.

RA 44. Nel preparare le informazioni sulla percentuale di emissioni di GES di ambito 1 provenienti da sistemi di scambio di quote di emissioni regolamentati di cui al paragrafo 48, lettera b), l'impresa:

a) 

considera le emissioni di GES delle installazioni che gestisce e che sono soggette a sistemi di scambio di quote di emissioni regolamentati, compresi l'EU ETS, gli ETS nazionali e gli ETS non UE, se applicabili;

b) 

include soltanto le emissioni di CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 e NF3;

c) 

garantisce che il periodo di contabilizzazione delle emissioni lorde di GES di ambito 1 e quello delle emissioni di GES regolamentate nell'ambito dell'ETS coincidano; e

d) 

calcola la quota utilizzando la formula seguente:



emissioni di GES (in tCO2eq) di installazioni soggette all'EU ETS + a ETS nazionali + a ETS non UE

emissioni di GES di ambito 1 (in tCO2eq)

RA 45. Nel preparare le informazioni relative alle emissioni lorde di GES di ambito 2 di cui al paragrafo 49, l'impresa:

a) 

prende in considerazione i principi e le prescrizioni contenuti negli orientamenti Scope 2 Guidance (versione 2015) del Greenhouse Gas Protocol, in particolare i criteri di qualità per l'ambito 2 di cui alla sezione 7.1 relativi agli strumenti contrattuali; può inoltre tenere conto della raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione o delle prescrizioni dalla norma ISO 14064-1:2018 sulla quantificazione delle emissioni indirette di GES derivanti dall'energia importata;

b) 

include l'energia elettrica, il vapore, il calore e il raffrescamento acquistati o acquisiti e consumati dall'impresa;

c) 

evita il doppio conteggio delle emissioni di GES comunicate negli ambiti 1 o 3;

d) 

applica il metodo basato sulla posizione e il metodo basato sul mercato per calcolare le emissioni di GES di ambito 2 e fornisce informazioni sulla quota e sulle tipologie di strumenti contrattuali. Il metodo basato sulla posizione quantifica le emissioni di GES di ambito 2 in base ai fattori di emissione medi della produzione di energia per luoghi definiti, segnatamente entro i confini locali, subnazionali o nazionali (Greenhouse Gas Protocol, Scope 2 Guidance, glossario, 2015). Il metodo basato sul mercato quantifica invece le emissioni di GES di ambito 2 in base alle emissioni di GES dei produttori da cui l'entità comunicante acquista per contratto energia elettrica in abbinamento a strumenti, oppure strumenti a sé stanti (Greenhouse Gas Protocol, Scope 2 Guidance, glossario, 2015); in questo caso l'impresa può indicare la quota di emissioni di GES di ambito 2 basate sul mercato connesse all'energia elettrica acquistata in abbinamento a strumenti quali la garanzia di origine o i certificati di energia rinnovabile. L'impresa fornisce informazioni sulla quota e sulle tipologie di strumenti contrattuali di cui si avvale per la compravendita di energia in abbinamento ad attributi relativi alla produzione di energia o per le dichiarazioni sugli attributi dell'energia a sé stanti.

e) 

comunica le emissioni biogeniche di CO2 derivanti dalla combustione o dalla biodegradazione della biomassa separatamente dalle emissioni di GES di ambito 2, ma include le emissioni di altri tipi di GES (in particolare CH4 e N2O). Nel caso in cui i fattori di emissione applicati non distinguano la percentuale di biomassa o CO2 biogenico, l'impresa ne dà comunicazione. Nel caso in cui le emissioni di GES diverse dal CO2 (in particolare CH4 and N2O) non siano disponibili per i fattori di emissione medi della rete basati sulla posizione o insieme alle informazioni del metodo basato sul mercato, o siano escluse da tali fattori o informazioni, l'impresa ne dà comunicazione;

f) 

esclude dal calcolo delle emissioni di GES di ambito 2 gli assorbimenti, come pure eventuali quote di GES o crediti di carbonio acquistati, venduti o trasferiti.

RA 46. Nel preparare le informazioni relative alle emissioni lorde di GES di ambito 3 di cui al paragrafo 51, l'impresa:

a) 

prende in considerazione i principi e le prescrizioni contenuti nella norma Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard (versione 2011) del Greenhouse Gas Protocol; può inoltre tenere conto della raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione o delle prescrizioni dalla norma ISO 14064-1:2018 sulla quantificazione delle emissioni indirette di GES;

b) 

se è un istituto finanziario, tiene conto della norma Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry della Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), in particolare la parta A «Financed Emissions» (versione dicembre 2022);

c) 

passa al vaglio le sue emissioni totali di GES di ambito 3 in base alle 15 categorie di emissioni di ambito 3 individuate nella norma Corporate Accounting and Reporting Standard e nel Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard (versione 2011) del Greenhouse Gas Protocol, utilizzando le opportune stime. In alternativa può passare al vaglio le sue emissioni indirette di GES secondo le categorie previste dalla norma EN ISO 14064-1:2018, punto 5.2.4 (escludendo le emissioni indirette di GES derivanti dall'energia importata);

d) 

individua e comunica le categorie significative di ambito 3 in base all'entità delle sue emissioni stimate di GES e ad altri criteri stabiliti nel Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard del Greenhouse Gas Protocol (versione 2011, pagg. 61 e 65-68) o nella norma EN ISO 14064-1:2018, allegato H.3.2, come la spesa finanziaria, l'influenza, i rischi e le opportunità di transizione correlati o le opinioni dei portatori di interessi;

e) 

calcola o stima le emissioni di GES nelle categorie significative di ambito 3 applicando gli opportuni fattori di emissione;

f) 

aggiorna ogni anno le emissioni di GES di ambito 3 in ciascuna categoria in base ai dati sulle attività correnti; aggiorna l'intero inventario delle emissioni di ambito 3 almeno ogni tre anni o quando si verifica un evento significativo o una variazione significativa delle circostanze (ad esempio in relazione a modifiche delle attività o dell'assetto dell'impresa, della o delle sue catene del valore a monte e a valle o della metodologia di calcolo, oppure alla scoperta di errori);

g) 

comunica quale parte delle sue emissioni di GES di ambito 3 è misurata usando input provenienti da attività specifiche lungo la catena del valore a monte e a valle, e indica la percentuale di emissioni calcolate a partire da dati primati ottenuti dai fornitori o da altri partner lungo la catena del valore;

h) 

per ogni categoria significativa di GES di ambito 3, comunica il perimetro di rendicontazione considerato, i metodi di calcolo per la stima delle emissioni di GES, nonché se e quali strumenti di calcolo sono stati usati. Le categorie di ambito 3 dovrebbero essere coerenti con il protocollo sui gas a effetto serra (GHGP) e includere:

i. 

le emissioni indirette di GES di ambito 3 del gruppo contabile consolidato (impresa madre e imprese figlie);

ii. 

le emissioni indirette di GES di ambito 3 di società collegate, joint venture e imprese figlie non consolidate le cui attività e i cui rapporti operativi l'impresa ha la capacità di controllare (ossia su cui esercita un controllo operativo);

iii. 

le emissioni di GES di ambito 1, 2 e 3 di società collegate, joint venture e imprese figlie non consolidate (entità d'investimento) e accordi a controllo congiunto su cui l'impresa non esercita un controllo operativo, se tali entità fanno parte della catena del valore a monte e a valle dell'impresa;

i) 

rende noto l'elenco delle categorie di emissioni di GES di ambito 3 incluse nell'inventario ed escluse da esso, motivando le esclusioni;

j) 

comunica le emissioni biogeniche di CO2 derivanti dalla combustione o dalla biodegradazione della biomassa che si verificano nella sua catena del valore a monte e a valle separatamente dalle emissioni lorde di GES di ambito 3, e include nel calcolo di queste ultime le emissioni di altri tipi di GES (come CH4 e N2O) e le emissioni di CO2 durante il ciclo di vita della biomassa che non derivano dalla combustione o dalla biodegradazione (come le emissioni di GES dovute alla trasformazione o al trasporto della biomassa);

k) 

esclude dal calcolo delle emissioni di GES di ambito 3 gli assorbimenti, come pure eventuali quote di GES o crediti di carbonio acquistati, venduti o trasferiti.

RA 47. Nel preparare le informazioni relative alle emissioni totali di GES di cui al paragrafo 52, l'impresa:

a) 

applica le formule seguenti per calcolare le emissioni totali di GES:

image

image

b) 

comunica le emissioni totali di GES distinguendo tra emissioni ricavate con il metodo basato sulla posizione e con il metodo basato sul mercato, applicati per misurare le emissioni di GES di ambito 2 sottostanti.

RA 48. L'impresa comunica le sue emissioni totali di GES disaggregate per ambito 1 e 2 e per categorie significative di ambito 3 come da tabella seguente.



 

Retrospettiva

Traguardi e anni-obiettivo

Anno base

Dato comparativo

N

% N / N-1

2025

2030

(2050)

Obiettivo % annuale / Anno base

Emissioni di GES di ambito 1

Emissioni lorde di GES di ambito 1 (tCO2eq)

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuale di emissioni

di GES di ambito 1 coperta da sistemi regolamentati di scambio di quote di emissioni (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissioni di GES di ambito 2

Emissioni lorde di GES di ambito 2 basate sulla posizione (tCO2eq)

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissioni lorde di GES di ambito 2 basate sul mercato (tCO2eq)

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissioni significative di GES di ambito

Emissioni indirette lorde totali di GES (ambito 3) (tCO2eq)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Beni e servizi acquistati

 

 

 

 

 

 

 

 

[Sottocategoria facoltativa: Servizi di cloud computing e di data center

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Beni strumentali

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Attività legate ai combustibili e all'energia

(non incluse nell'ambito 1 o 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Trasporto e distribuzione a monte

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Rifiuti generati nel corso delle operazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Viaggi d'affari

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Pendolarismo dei dipendenti

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Attivi in leasing a monte

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Trasporto a valle

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Trasformazione dei prodotti venduti

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Uso dei prodotti venduti

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Trattamento di fine vita dei prodotti venduti

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Attivi in leasing a valle

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Franchising

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Investimenti

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissioni totali di GES

Emissioni totali di GES (basate sulla posizione) (tCO2eq)

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissioni totali di GES (basate sul mercato) (tCO2eq)

 

 

 

 

 

 

 

 

RA 49. Per evidenziare i possibili rischi di transizione, l'impresa può comunicare le proprie emissioni totali di GES disaggregate per paese di rilievo e, se del caso, per settore operativo (applicando gli stessi settori che valgono per i bilanci in conformità dei principi contabili, nella fattispecie l'IFRS 8 Settori operativi o i GAAP locali). Le emissioni di GES di ambito 3 possono essere escluse dalla ripartizione per paese se i relativi dati non sono prontamente disponibili.

RA 50. Le emissioni di GES di ambito 3 possono essere presentate anche suddividendole secondo le categorie di emissioni indirette definite nella norma EN ISO 14064-1:2018.

RA 51. Se rilevante per le sue emissioni di ambito 3, l'impresa indica le emissioni di GES derivanti dall'acquisto di servizi di cloud computing e di data center come sottoinsieme della categoria di ambito 3«Beni e servizi acquistati a monte».

RA 52. Le emissioni totali di GES, disaggregate per ambito 1, 2 e 3, possono essere presentate nella dichiarazione sulla sostenibilità in formato grafico (ad esempio come istogramma o diagramma circolare), mostrando la suddivisione delle emissioni di GES lungo la catena del valore (a monte, operazioni proprie, trasporto, a valle).

Intensità di GES in base ai ricavi netti

Orientamenti per il calcolo

RA 53. Nel comunicare le informazioni relative all'intensità di GES in base ai ricavi netti di cui al paragrafo 53, l'impresa:

a) 

calcola il tasso di intensità di GES secondo la formula seguente:

image

b) 

esprime le emissioni totali di GES in tonnellate metriche di CO2eq e i ricavi netti in unità monetarie (ad esempio euro) e presenta i risultati ottenuti con il metodo basato sul mercato e con quello basato sulla posizione;

c) 

inserisce al numeratore le emissioni totali di GES e al denominatore i ricavi netti complessivi;

d) 

calcola le emissioni totali di GES come richiesto al paragrafo 44, lettera d), e al paragrafo 52; e

e) 

calcola i ricavi netti in linea con le prescrizioni dei principi contabili applicati ai bilanci, nella fattispecie l'IFRS 15 o i GAAP locali.

RA 54. Le informazioni quantitative possono essere presentate sotto forma di tabella, come illustrato di seguito.



Intensità di GES rispetto ai ricavi netti

Dato comparativo

N

% N / N-1

Emissioni totali di GES (in base alla posizione) rispetto ai ricavi netti (tCO2eq/unità monetaria)

 

 

 

Emissioni totali di GES (in base al mercato) rispetto ai ricavi netti (tCO2eq/unità monetaria)

 

 

 

Collegamento dell'intensità di GES in base ai ricavi e le informazioni contenute nell'informativa finanziaria

RA 55. La riconciliazione dei ricavi netti utilizzati per calcolare l'intensità di GES con la voce o le note pertinenti nei bilanci (come richiesto al paragrafo 55) può essere effettuata:

a) 

mediante riferimento incrociato alla voce o all'informativa corrispondente nei bilanci; o

b) 

se non è possibile stabilire un riferimento incrociato diretto tra i ricavi netti e una voce o un'informativa nei bilanci, mediante riconciliazione quantitativa nel formato tabulare seguente.



Ricavi netti utilizzati per calcolare l'intensità di GES

 

Ricavi netti (altro)

 

Ricavi netti totali (nei bilanci)

 

Obbligo di informativa E1-7 – Assorbimenti di GES e progetti di mitigazione delle emissioni di GES finanziati con crediti di carbonio

Assorbimenti e stoccaggio di GES nelle operazioni proprie e lungo la catena del valore a monte e a valle

RA 56. Oltre agli inventari delle sue emissioni di GES, l'impresa garantisce trasparenza su come e quanto potenzia i pozzi naturali di assorbimento o applica soluzioni tecniche per assorbire GES dall'atmosfera nelle operazioni proprie e lungo la catena del valore a monte e a valle. Sebbene non esistano concetti e metodologie generalmente accettati per contabilizzare gli assorbimenti di GES, il presente principio mira ad aumentare la trasparenza riguardo agli sforzi di assorbimento dell'impresa (paragrafo 56, lettera a), e paragrafo 58). L'impresa indica separatamente gli assorbimenti di GES al di fuori della catena del valore che essa sostiene attraverso l'acquisto di crediti di carbonio, come richiesto al paragrafo 56, lettera b), e al paragrafo 59.

RA 57. Nel comunicare le informazioni relative all'assorbimento e allo stoccaggio di GES derivanti dalle operazioni proprie e dalla sua catena del valore a monte e a valle di cui al paragrafo 56, lettera a), e al paragrafo 58, per ogni attività di assorbimento e stoccaggio l'impresa indica:

a) 

i GES interessati;

b) 

se l'assorbimento e lo stoccaggio sono biogenici oppure ottenuti grazie al cambiamento di uso del suolo (ad esempio imboschimento, rimboschimento, ripristino delle foreste, inverdimento urbano, agrosilvicoltura, aumento del carbonio nel suolo ecc.), tecnologici (ad esempio cattura diretta dall'atmosfera) o ibridi (ad esempio bioenergia con cattura e stoccaggio di CO2), precisando i dettagli della tecnologia di assorbimento, del tipo di stoccaggio e, se del caso, del trasporto dei GES assorbiti;

c) 

se applicabile, se l'attività si qualifica come soluzione basata sulla natura, con una breve spiegazione; e

d) 

come è gestito il rischio di non permanenza, compresi l'individuazione e il monitoraggio degli eventi di perdita e inversione, a seconda dei casi.

Orientamenti per il calcolo

RA 58. Nel preparare le informazioni relative all'assorbimento e allo stoccaggio di GES derivanti dalle operazioni proprie e dalla sua catena del valore a monte e a valle di cui al paragrafo 56, lettera a), e al paragrafo 58, l'impresa:

a) 

tiene conto, laddove applicabile, delle norme e degli orientamenti seguenti del Greenhouse Gas Protocol: Corporate Accounting and Reporting Standard (versione 2004), Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard (versione 2011), Agriculture Guidance (versione 2014) e Land Use, Land-Use Change, and Forestry Guidance for GHG Project Accounting (versione 2006);

b) 

applica metodi convenuti sulla contabilizzazione degli assorbimenti di GES non appena questi sono disponibili, in particolare il quadro normativo dell'UE per la certificazione degli assorbimenti di CO2;

c) 

se del caso, spiega il ruolo degli assorbimenti nella sua politica di mitigazione dei cambiamenti climatici;

d) 

include gli assorbimenti nelle operazioni di sua proprietà, sotto il suo controllo o a cui contribuisce che non sono stati ceduti a terzi mediante crediti di carbonio;

e) 

se del caso, segnala le attività di assorbimento dei GES nelle operazioni proprie o lungo la catena del valore che sono state convertite in crediti di carbonio e cedute a terzi sul mercato volontario;

f) 

contabilizza le emissioni di GES associate a un'attività di assorbimento, compresi trasporto e stoccaggio, ai sensi dell'obbligo di informativa E1-6 (ambiti 1, 2 o 3). Per aumentare la trasparenza riguardo all'efficienza dell'attività di assorbimento, compresi trasporto e stoccaggio, l'impresa può comunicare le emissioni di GES associate a tale attività (ad esempio quelle derivanti dal consumo di energia elettrica delle tecnologie di cattura diretta dall'atmosfera) insieme alla quantità di emissioni di GES assorbite, mantenendole però distinte;

g) 

in caso di inversione, contabilizza le emissioni di GES in questione come compensazione per gli assorbimenti nel periodo di riferimento;

h) 

utilizza i valori GWP più recenti pubblicati dall'IPCC, basati su un orizzonte temporale di 100 anni, per calcolare le emissioni di CO2eq di gas diversi dal CO2 e descrive le ipotesi formulate, le metodologie e i quadri di riferimento applicati per quantificare gli assorbimenti di GES; e

i) 

prende in considerazione le soluzioni basate sulla natura.

RA 59. L'impresa disaggrega e indica separatamente gli assorbimenti di GES che si verificano nelle operazioni proprie e quelli che si verificano lungo la sua catena del valore a monte e a valle. Tra le attività di assorbimento dei GES lungo la catena del valore a monte e a valle si annoverano quelle che l'impresa sostiene attivamente, ad esempio attraverso un progetto di cooperazione con un fornitore. Non è previsto che l'impresa includa gli assorbimenti di GES che potrebbero verificarsi nella sua catena del valore a monte e a valle senza che ne sia a conoscenza.

RA 60. Le informazioni quantitative sugli assorbimenti di GES possono essere presentate sotto forma di tabella, come illustrato di seguito.



Assorbimenti

Dato comparativo

N

% N / N-1

Attività di assorbimento dei GES 1 (es. ripristino delle foreste)

-

 

 

Attività di assorbimento dei GES 2 (es. cattura diretta dall'atmosfera)

-

 

 

-

 

 

Assorbimenti totali di GES nelle operazioni proprie (tCO2eq)

 

 

 

Attività di assorbimento dei GES 1 (es. ripristino delle foreste)

-

 

 

Attività di assorbimento dei GES 2 (es. cattura diretta dall'atmosfera)

-

 

 

-

 

 

Assorbimenti totali di GES lungo la catena del valore a monte e a valle (tCO2eq)

 

 

 

Inversioni (tCO2eq)

 

 

 

Progetti di mitigazione delle emissioni di GES finanziati con crediti di carbonio

RA 61. Il finanziamento di progetti di riduzione delle emissioni di GES al di fuori della catena del valore dell'impresa, attraverso l'acquisto di crediti di carbonio che soddisfano norme di alta qualità, può apportare un utile contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici. A norma del presente principio l'impresa è tenuta a dichiarare, separatamente dalle emissioni di GES (paragrafo 56, lettera b), e paragrafo 59) e dai relativi obiettivi di riduzione (obbligo di informativa E1-4), se fa uso di crediti di carbonio. L'impresa è tenuta altresì a indicare l'entità di tale uso e quali criteri di qualità applica per i crediti di carbonio.

RA 62. Nel preparare le informazioni relative ai crediti di carbonio di cui al paragrafo 56, lettera b), e al paragrafo 59, l'impresa disaggrega i dati come segue, a seconda dei casi:

a) 

quota (percentuale del volume) dei progetti di riduzione delle emissioni e dei progetti di assorbimento;

b) 

per i crediti di carbonio provenienti da progetti di assorbimento, indicazione del tipo di pozzo (biogenico o tecnologico);

c) 

quota (percentuale del volume) per ogni norma di qualità riconosciuta;

d) 

quota (percentuale del volume) generata da progetti nell'UE; e

e) 

quota (percentuale del volume) che può essere considerata un adeguamento corrispondente ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi.

Orientamenti per il calcolo

RA 63. Nel preparare le informazioni relative ai crediti di carbonio di cui al paragrafo 56, lettera b), e al paragrafo 59, l'impresa:

(a) 

tiene conto delle norme di qualità riconosciute;

(b) 

se del caso, spiega il ruolo dei crediti di carbonio nella sua politica di mitigazione dei cambiamenti climatici;

(c) 

esclude i crediti di carbonio da progetti di riduzione delle emissioni di GES lungo la sua catena del valore, in quanto le rispettive riduzioni delle emissioni sono già comunicate ai sensi dell'obbligo di informativa E1-6 (ambito 2 o ambito 3) nel momento in cui si verificano (in altre parole evita il doppio conteggio);

(d) 

esclude i crediti di carbonio da progetti di assorbimento dei GES lungo la sua catena del valore, in quanto i rispettivi assorbimenti potrebbero già essere contabilizzati ai sensi dell'obbligo di informativa E1-7 nel momento in cui si verificano (in altre parole evita il doppio conteggio);

(e) 

non indica i crediti di carbonio come compensazione delle sue emissioni di GES ai sensi dell'obbligo di informativa E1-6 sulle emissioni di GES;

(f) 

non indica i crediti di carbonio come mezzo per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di GES comunicati ai sensi dell'obbligo di informativa E1-4; e

(g) 

calcola la quantità di crediti di carbonio da cancellare in futuro come somma dei crediti di carbonio in tonnellate metriche di CO2eq per la durata degli accordi contrattuali esistenti.

RA 64. Le informazioni sui crediti di carbonio cancellati nell'anno di riferimento e di cui si prevede la cancellazione in futuro possono essere presentate sotto forma di tabella, come illustrato di seguito.



Crediti di carbonio cancellati nell'anno di riferimento

Dato comparativo

N

Totale (tCO2eq)

 

 

Quota da progetti di assorbimento (%)

 

 

Quota da progetti di riduzione (%)

 

 

Norma di qualità riconosciuta 1 (%)

 

 

Norma di qualità riconosciuta 2 (%)

 

 

Norma di qualità riconosciuta 3 (%)

 

 

 

 

Quota da progetti all'interno dell'UE (%)

 

 

Quota di crediti di carbonio che possono essere considerati adeguamenti corrispondenti (%)

 

 



Crediti di carbonio di cui si prevede la cancellazione in futuro

Quantità fino a [periodo]

Totale (tCO2eq)

 

Obbligo di informativa E1-8 – Fissazione del prezzo interno del carbonio

RA 65. Nel comunicare le informazioni di cui ai paragrafi 62 e 63, se applicabili, l'impresa spiega brevemente se e come i prezzi del carbonio utilizzati nei sistemi di fissazione del prezzo interno del carbonio sono coerenti con quelli utilizzati nei bilanci. Sono interessati i prezzi interni del carbonio utilizzati per:

a) 

la valutazione della vita utile e del valore residuo dei suoi attivi (beni immateriali, immobili, impianti e macchinari);

b) 

la riduzione di valore degli attivi; e

c) 

la valutazione del fair value (valore equo) degli attivi acquisiti mediante acquisizioni aziendali.

RA 66. Le informazioni possono essere presentate nel formato tabulare seguente.



Tipi di prezzi interni del carbonio

Volume interessato (tCO2eq)

Prezzi applicati (€/tCO2eq)

Descrizione perimetro

Prezzo ombra CapEx

 

 

 

Prezzo ombra investimenti in ricerca e sviluppo (R&S)

 

 

 

Tassa interna sul carbonio o fondo interno per il carbonio

 

 

 

Prezzi del carbonio per la verifica della riduzione di valore

 

 

 

Ecc.

 

 

 

Obbligo di informativa E1-9 – Effetti finanziari attesi di rischi fisici e di transizione rilevanti e potenziali opportunità legate al clima

Effetti finanziari attesi dei rischi fisici e di transizione rilevanti

RA 67. I rischi fisici e i rischi di transizione rilevanti legati al clima possono incidere sulla situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa (ad esempio gli attivi di proprietà, gli attivi in leasing sotto controllo finanziario e le passività), sul risultato economico (ad esempio l'aumento/la diminuzione potenziale dei ricavi netti e dei costi futuri a causa di interruzioni dell'attività, l'aumento dei prezzi di approvvigionamento con conseguente potenziale erosione dei margini) e sui flussi finanziari. La scarsa probabilità, l'elevata gravità e i lunghi orizzonti temporali di alcune esposizioni ai rischi fisici legati al clima, insieme all'incertezza insita nella transizione verso un'economia sostenibile, implicano che alcuni degli effetti finanziari attesi rilevanti associati non siano contemplati dai principi contabili esistenti.

RA 68. A oggi non esiste una metodologia comunemente accettata per valutare o misurare in che modo i rischi fisici e i rischi di transizione rilevanti possono incidere sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari futuri dell'impresa. Pertanto la comunicazione degli effetti finanziari (ai sensi dei paragrafi 64, 66 e 67) dipenderà dalla metodologia interna dell'impresa e dall'esercizio di un'ampia discrezionalità nel determinare gli input e le ipotesi necessari per quantificare gli effetti finanziari attesi.

Orientamenti per il calcolo – Effetti finanziari attesi dei rischi fisici rilevanti

RA 69. Nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 64, lettera a), e al paragrafo 66, l'impresa spiega se e in che modo:

a) 

ha valutato gli effetti finanziari attesi per gli attivi e le attività aziendali a rischio fisico rilevante, compresi l'ambito di applicazione, gli orizzonti temporali, la metodologia di calcolo, le ipotesi e i parametri fondamentali e le limitazioni della valutazione; e

b) 

la valutazione degli attivi e delle attività aziendali considerati a rischio fisico rilevante si basa su o fa parte del processo volto a determinare i rischi fisici rilevanti, come previsto dal paragrafo 20, lettera b), e dal paragrafo RA 11, e a determinare gli scenari climatici, come previsto dai paragrafi 19, RA 13 e RA 14. In particolare l'impresa spiega in che modo ha definito gli orizzonti temporali di medio e lungo periodo e come tali definizioni sono collegate alla durata di vita prevista dei suoi attivi, agli orizzonti di pianificazione strategica e ai piani di allocazione del capitale.

RA 70. Nel preparare le informazioni sugli attivi a rischio fisico rilevante che devono essere comunicate ai sensi del paragrafo 66, lettera a), l'impresa:

a) 

calcola gli attivi a rischio fisico rilevante in termini di importo monetario e come quota (percentuale) degli attivi totali alla data di riferimento (in altre parole la quota è una stima del valore contabile degli attivi a rischio fisico rilevante diviso per il valore contabile totale indicato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nel bilancio). La stima degli attivi a rischio fisico rilevante è ricavata a partire dagli attivi rilevati in bilancio. La stima degli importi monetari e della quota di attivi a rischio fisico può essere presentata come singolo valore o come intervallo;

b) 

nel determinare gli attivi a rischio fisico rilevante sono prese in considerazione tutte le tipologie di attivi, compresi quelli che consistono in leasing finanziari/diritti d'utilizzo.

c) 

Per contestualizzare tali informazioni, l'impresa:

i. 

indica la posizione degli attivi significativi a rischio fisico rilevante. Gli attivi significativi situati ( 52 ) nel territorio dell'UE sono aggregati per codice NUTS (classificazione comune delle unità territoriali per la statistica) a tre cifre. Per gli attivi significativi situati al di fuori del territorio dell'UE, la ripartizione per codice NUTS è fornita solo se applicabile;

ii. 

disaggrega gli importi monetari degli attivi a rischio in rischio fisico acuto e cronico ( 53 );

d) 

calcola la quota di attivi a rischio fisico rilevante di cui al paragrafo 66, lettera a), interessati da azioni di adattamento ai cambiamenti climatici sulla base delle informazioni comunicate ai sensi dell'obbligo di informativa E1-3, allo scopo di approssimare i rischi netti.

RA 71. Nel preparare le informazioni di cui al paragrafo 64, lettera a), e al paragrafo 66, lettera d), l'impresa può valutare e indicare la quota di ricavi netti derivanti dalle attività aziendali a rischio fisico. Tale informativa:

a) 

si basa sui ricavi netti in linea con le prescrizioni dei principi contabili applicati ai bilanci, nella fattispecie l'IFRS 15 o i GAAP locali;

b) 

può includere una ripartizione delle attività aziendali dell'impresa, corredata dei dettagli riguardanti la rispettiva percentuale associata di ricavi netti totali, i fattori di rischio (pericoli, esposizione e sensibilità) e, se possibile, l'entità degli effetti finanziari attesi in termini di erosione dei margini nel breve, medio e lungo periodo. La natura delle attività aziendali può anche essere disaggregata per settore operativo se, nell'informativa di settore nei bilanci, l'impresa ha indicato il contributo dei margini per settore operativo.

Orientamenti per il calcolo – Effetti finanziari attesi dei rischi di transizione

RA 72. Nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 64, lettera b), e al paragrafo 67, lettera a), l'impresa spiega se e in che modo:

a) 

ha valutato i possibili effetti sul risultato economico futuro e sulla situazione patrimoniale-finanziaria per gli attivi e le attività aziendali a rischio di transizione rilevante, compresi l'ambito di applicazione, la metodologia di calcolo, le ipotesi e i parametri fondamentali e le limitazioni della valutazione; e

b) 

►C1  la valutazione degli attivi e delle attività aziendali considerati a rischio di transizione rilevante si basa su o fa parte del processo volto a determinare i rischi di transizione rilevanti, come descritto al paragrafo 20, lettera c), e al paragrafo RA 12, e a determinare gli scenari , come previsto dai paragrafi da RA 12 a RA 15. ◄ In particolare l'impresa spiega in che modo ha definito gli orizzonti temporali di medio e lungo periodo e come tali definizioni sono collegate alla durata di vita prevista dei suoi attivi, agli orizzonti di pianificazione strategica e ai piani di allocazione del capitale.

RA 73. Nel comunicare le informazioni relative agli attivi a rischio di transizione rilevante di cui al paragrafo 67, lettere a) e b), l'impresa:

a) 

include come minimo una stima dell'ammontare degli attivi potenzialmente non recuperabili (in importi monetari e come quota/percentuale) dall'anno di riferimento fino al 2030 e dal 2030 al 2050. Per attivi non recuperabili si intendono gli attivi chiave dell'impresa, in uso o pianificati con certezza, caratterizzati da una quantità significativa di emissioni di GES ►C2  ipotecate ◄ nel corso della vita operativa. Gli attivi chiave pianificati con certezza sono quelli di cui l'impresa inizierà ad avvalersi con ogni probabilità entro i cinque anni successivi; L'importo può essere espresso come intervallo di valori degli attivi in diversi ►C2  scenari climatici e di politiche  ◄ , compreso uno scenario in linea con la limitazione dei cambiamenti climatici a 1,5 °C;

b) 

indica la ripartizione del valore contabile dei suoi attivi immobiliari, compresi quelle che consistono in diritti d'utilizzo, per classe di efficienza energetica. L'efficienza energetica è rappresentata in termini di intervalli di consumo di energia in kWh/m2 o in termini di classe APE ( 54 ) (attestato di prestazione energetica) ( 55 ). Se, pur con la massima diligenza possibile, non è in grado di ottenere queste informazioni, l'impresa indica il valore contabile totale degli attivi immobiliari per i quali il consumo di energia si basa su stime interne;

c) 

calcola la quota (percentuale) degli attivi totali (compresi quelli che consistono in leasing finanziari/diritti d'utilizzo) a rischio di transizione rilevante interessati da azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici sulla base delle informazioni comunicate ai sensi dell'obbligo di informativa E1-3. L'importo totale degli attivi corrisponde al valore contabile in bilancio alla data di riferimento.

RA 74. Nel comunicare le informazioni relative alle possibili passività derivanti da rischi di transizione rilevanti di cui al paragrafo 67, lettera d):

a) 

le imprese che gestiscono installazioni soggette a un sistema di scambio di quote di emissioni possono indicare un intervallo di potenziali passività future derivanti da tali sistemi;

b) 

le imprese soggette all'EU ETS possono comunicare le potenziali passività future connesse ai loro piani di allocazione per il periodo precedente al 2030 e fino a tale anno. La passività potenziale può essere stimata sulla base dei seguenti elementi:

i. 

il numero di quote detenute dall'impresa all'inizio del periodo di riferimento;

ii. 

il numero di quote da acquistare sul mercato ogni anno, ossia prima del 2030 e fino a tale anno;

iii. 

il divario tra le emissioni future stimate in vari scenari di transizione e le assegnazioni gratuite di quote che sono note per il periodo fino al 2030; e

iv. 

il costo annuo stimato per tonnellata di CO2 per cui occorre acquistare una quota;

c) 

nel valutare le potenziali passività future, l'impresa può prendere in considerazione e rendere noto il numero di quote di emissioni di GES di ambito 1 nei sistemi regolamentati di scambio di quote di emissioni e il numero cumulativo di quote di emissioni riportate (da quote precedenti) all'inizio del periodo di riferimento;

d) 

le imprese che comunicano volumi di crediti di carbonio che si prevede di cancellare nel prossimo futuro (obbligo di informativa E1-7) possono indicare le potenziali passività future ad essi associate sulla base degli accordi contrattuali esistenti;

e) 

le imprese possono anche includere il valore monetario delle proprie emissioni lorde di GES, sia di ambito 1 e 2 che totali (in unità monetarie), calcolato come segue:

i. 

valore monetario delle emissioni di GES di ambito 1 e 2 nell'anno di riferimento:

a) 

image

ii. 

valore monetario delle emissioni di GES totali nell'anno di riferimento:

b) 

image

iii. 

utilizzando un coefficiente di costo inferiore, medio e superiore ( 56 ) per le emissioni di GES (ad esempio il prezzo di mercato del carbonio e diverse stime dei costi sociali del carbonio) ed esponendo le ragioni della selezione.

RA 75. È possibile applicare altri approcci e metodologie per valutare in che modo i rischi di transizione potrebbero influire sulla futura situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa. In ogni caso le informazioni sugli effetti finanziari attesi includono una descrizione delle metodologie e delle definizioni utilizzate dall'impresa.

RA 76. Nel preparare le informazioni di cui al paragrafo 67, lettera e), l'impresa può valutare e indicare la quota di ricavi netti derivanti dalle attività aziendali a rischio di transizione. Tale informativa:

a) 

si basa sui ricavi netti in linea con le prescrizioni dei principi contabili applicati ai bilanci, nella fattispecie l'IFRS 15 o i GAAP locali;

b) 

può includere una ripartizione delle attività aziendali dell'impresa, con i dettagli riguardanti la rispettiva percentuale associata di ricavi netti correnti, i fattori di rischio (eventi ed esposizione) e, se possibile, gli effetti finanziari attesi connessi all'erosione dei margini nel breve, medio e lungo periodo. La natura delle attività aziendali può anche essere disaggregata per settore operativo se, nell'informativa di settore nei bilanci, l'impresa ha indicato il contributo dei margini per settore operativo.

Collegamento con le informazioni contenute nell'informativa finanziaria

RA 77. La riconciliazione dell'importo significativo di attivi, passività e ricavi netti (vulnerabili a rischi fisici o a rischi di transizione rilevanti) con la pertinente voce o informativa (ad esempio nell'informativa di settore) nei bilanci (come richiesto al paragrafo 68) può essere presentata dall'impresa nei modi seguenti:

a) 

mediante riferimento incrociato alla voce o all'informativa corrispondente nei bilanci, se gli importi sono identificabili in tali bilanci; o

b) 

se non è possibile stabilire un riferimento incrociato diretto, mediante riconciliazione quantitativa di ciascun elemento con la pertinente voce o informativa nel bilancio, nel formato tabulare seguente:



Valore contabile di attivi o passività o ricavi netti vulnerabili a rischi fisici o di transizione rilevanti

 

Voci rettificative

 

Attivi o passività o ricavi netti nei bilanci

 

RA 78. L'impresa provvede affinché i dati e le ipotesi da cui muove per valutare e comunicare gli effetti finanziari attesi dei rischi fisici e dei rischi di transizione rilevanti nella dichiarazione sulla sostenibilità siano coerenti con i dati e le ipotesi corrispondenti per i bilanci (ad esempio i prezzi del carbonio usati per valutare la riduzione di valore degli attivi, la vita utile degli attivi, le stime e gli accantonamenti). L'impresa spiega le ragioni di eventuali incongruenze (ad esempio se le implicazioni finanziarie dei rischi legati al clima nel loro complesso sono ancora in fase di valutazione o non sono ritenute rilevanti nei bilanci).

RA 79. Per i potenziali effetti futuri sulle passività (paragrafo 67, lettera d)), se applicabile, l'impresa inserisce un riferimento incrociato alla descrizione dei sistemi di scambio di quote di emissioni presente nel bilancio.

Opportunità legate al clima

RA 80. Nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 69, lettera a), l'impresa spiega la natura dei risparmi sui costi (ad esempio ottenuti grazie alla riduzione del consumo energetico), gli orizzonti temporali e la metodologia utilizzata, compresa la portata, le ipotesi fondamentali e le limitazioni della valutazione, e indica se e come è stata effettuata l'analisi degli scenari.

RA 81. Nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 69, lettera b), l'impresa spiega in che modo ha valutato le dimensioni del mercato o eventuali variazioni previste dei ricavi netti derivanti da prodotti e servizi a basse emissioni di carbonio o da soluzioni di adattamento, compresa la portata, l'orizzonte temporale, le ipotesi fondamentali e le limitazioni della valutazione, e indica quanto le sia accessibile tale mercato. Le informazioni sulle dimensioni del mercato possono essere messe in prospettiva raffrontandole con i ricavi correnti allineati alla tassonomia comunicati ai sensi del regolamento (UE) 2020/852. L'entità può anche spiegare in che modo intende perseguire le opportunità legate al clima; ove possibile ciò dovrebbe essere collegato alle informazioni sulle politiche, sugli obiettivi e sulle azioni di cui agli obblighi di informativa E1-2, E1-3 e E1-4.

ESRS E2

INQUINAMENTO

SOMMARIO

Scopo

Interazione con altri ESRS

Obblighi di informativa

ESRS 2 Informazioni generali

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 – Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti legati all'inquinamento

Obbligo di informativa E2-1 – Politiche relative all'inquinamento

Obbligo di informativa E2-2 – Azioni e risorse connesse all'inquinamento

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa E2-3 – Obiettivi connessi all'inquinamento

Obbligo di informativa E2-4 – Inquinamento di aria, acqua e suolo

Obbligo di informativa E2-5 – Sostanze preoccupanti e sostanze estremamente preoccupanti

Obbligo di informativa E2-6 – Effetti finanziari attesi di impatti, rischi e opportunità legati all'inquinamento

Appendice A:

Requisiti applicativi

ESRS 2 Informazioni generali

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa E2-1 – Politiche relative all'inquinamento

Obbligo di informativa E2-2 – Azioni e risorse connesse all'inquinamento

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa E2-3 – Obiettivi connessi all'inquinamento

Obbligo di informativa E2-4 – Inquinamento di aria, acqua e suolo

Obbligo di informativa E2-5 – Sostanze preoccupanti e sostanze estremamente preoccupanti

Obbligo di informativa E2-6 – Effetti finanziari attesi di rischi e opportunità legati all'inquinamento

Scopo

1. Il presente principio è inteso a precisare gli obblighi di informativa che consentono ai fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità di comprendere quanto segue:

a) 

il modo in cui l'impresa incide sull'inquinamento di aria, acqua e suolo in termini di impatti rilevanti positivi e negativi, tanto effettivi quanto potenziali;

b) 

eventuali azioni intraprese per prevenire o mitigare gli impatti negativi, effettivi o potenziali, e per affrontare rischi e opportunità, nonché i risultati conseguiti;

c) 

i piani e la capacità dell'impresa di adattare la propria strategia e il proprio modello aziendale per allinearsi alla transizione verso un'economia sostenibile e alle esigenze di prevenzione, riduzione ed eliminazione dell'inquinamento. Lo scopo è creare un ambiente privo di sostanze tossiche e a inquinamento zero, anche a sostegno del piano d'azione dell'UE «Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo»;

d) 

la natura, il tipo e la portata dei rischi e delle opportunità rilevanti dell'impresa connessi agli impatti e alle dipendenze dell'impresa in termini di inquinamento, nonché la prevenzione, il controllo, l'eliminazione o la riduzione dell'inquinamento, anche laddove questi siano frutto dell'applicazione della normativa, e il modo in cui l'impresa li gestisce; e

e) 

gli effetti finanziari sull'impresa nel breve, medio e lungo periodo provocati dai rischi e dalle opportunità rilevanti che derivano dagli impatti e dalle dipendenze dell'impresa stessa in termini di inquinamento.

2. Il presente principio stabilisce gli obblighi di informativa relativi alle questioni di sostenibilità seguenti: inquinamento di aria, acqua e suolo e sostanze preoccupanti, comprese le sostanze estremamente preoccupanti.

3. L'aspetto «inquinamento dell'aria» riguarda le emissioni dell'impresa nell'aria (interna ed esterna) nonché la prevenzione, il controllo e la riduzione di tali emissioni.

4. L'aspetto «inquinamento dell'acqua» riguarda le emissioni dell'impresa nell'acqua nonché la prevenzione, il controllo e la riduzione di tali emissioni.

5. L'aspetto «inquinamento del suolo» riguarda le emissioni dell'impresa nel suolo nonché la prevenzione, il controllo e la riduzione di tali emissioni.

6. Per quanto concerne l'aspetto «sostanze preoccupanti», il presente principio verte sulla produzione, sull'uso e/o sulla distribuzione e commercializzazione di sostanze preoccupanti da parte dell'impresa, comprese le sostanze estremamente preoccupanti. Gli obblighi di informativa sulle sostanze preoccupanti mirano a illustrare ai fruitori gli impatti effettivi o potenziali connessi a tali sostanze, tenuto conto anche delle possibili restrizioni del loro uso e/o della loro distribuzione e commercializzazione.

Interazione con altri ESRS

7. Il tema dell'inquinamento è strettamente connesso ad altri sottotemi ambientali quali i cambiamenti climatici, le acque e le risorse marine, la biodiversità e l'economia circolare. Pertanto, per fornire una panoramica completa di ciò che potrebbe essere rilevante per l'inquinamento, gli obblighi di informativa pertinenti sono contemplati in altri principi ambientali, come segue:

a) 

ESRS E1 Cambiamenti climatici, che tratta i sette gas a effetto serra seguenti, collegati all'inquinamento dell'aria: biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC), esafluoruro di zolfo (SF6), trifluoruro di azoto (NF3);

b) 

ESRS E3 Acque e risorse marine, che tratta il consumo idrico, in particolare nelle zone a rischio idrico, il riciclaggio e lo stoccaggio dell'acqua, oltre alla gestione responsabile delle risorse marine, compresa la natura e la quantità dei prodotti legati ad esse (come ghiaie, minerali di profondità, prodotti ittici) utilizzate dall'impresa. Il presente principio tratta gli impatti negativi delle attività in termini di inquinamento delle acque e delle risorse marine, anche da microplastiche;

c) 

ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi, che tratta gli ecosistemi e le specie. L'inquinamento come fattore che provoca un impatto diretto sulla perdita di biodiversità è invece oggetto del presente principio;

d) 

ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare, che tratta, in particolare, l'abbandono progressivo dell'estrazione di risorse non rinnovabili e l'attuazione di pratiche che prevengono la produzione di rifiuti, compreso l'inquinamento generato dai rifiuti.

8. Gli impatti dell'impresa legati all'inquinamento possono avere ripercussioni sulle persone e sulle persone e sulle comunità. Gli impatti negativi rilevanti sulle comunità interessate che derivano dagli impatti legati all'inquinamento attribuibili all'impresa sono trattati nell'ESRS S3 Comunità interessate.

9. Il presente principio dovrebbe essere letto in combinato disposto con l'ESRS 1 Prescrizioni generali e con l'ESRS 2 Informazioni generali.

Obblighi di informativa

ESRS 2 Informazioni generali

10. Le prescrizioni della presente sezione dovrebbero essere lette in combinato disposto con gli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2, capitolo 4 Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità e comunicate contestualmente.

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 – Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti legati all'inquinamento

11. L'impresa descrive il processo per individuare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti e fornisce informazioni in merito a quanto segue:

a) 

se ha passato al vaglio l'ubicazione dei suoi siti e le attività aziendali per individuare gli impatti, i rischi e le opportunità legati all'inquinamento, sia effettivi che potenziali, nelle operazioni proprie e lungo la catena del valore a monte e a valle, e in tal caso di quali metodologie, ipotesi e strumenti si è avvalsa;

b) 

se e come ha svolto consultazioni, in particolare delle comunità interessate.

Obbligo di informativa E2-1 – Politiche relative all'inquinamento

12. L'impresa descrive le politiche che ha adottato per gestire i suoi impatti, i rischi e le opportunità rilevanti connessi alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento.

13. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la misura in cui l'impresa dispone di politiche per individuare, valutare, gestire e/o porre rimedio ai propri impatti, rischi e opportunità rilevanti legati all'inquinamento.

14. L'informativa richiesta al paragrafo 12 contiene informazioni sulle politiche predisposte dall'impresa per gestire i propri impatti, rischi e opportunità rilevanti connessi all'inquinamento, conformemente all'ESRS 2 MDR-P Politiche adottate per gestire questioni di sostenibilità rilevanti.

15. Con riferimento alle operazioni proprie e alla catena del valore a monte e a valle, l'impresa indica se e come le sue politiche trattano i seguenti aspetti, ove rilevanti:

a) 

mitigare gli impatti negativi connessi all'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, anche attraverso la prevenzione e il controllo;

b) 

sostituire e ridurre al minimo l'uso di sostanze preoccupanti e abbandonare gradualmente le sostanze estremamente preoccupanti, in particolare nel caso degli usi non essenziali per la società e nei prodotti di consumo; e

c) 

evitare incidenti e situazioni di emergenza e, se e quando si verificano, controllare e limitare l'impatto sulle persone e sull'ambiente.

Obbligo di informativa E2-2 – Azioni e risorse connesse all'inquinamento

16. L'impresa rende note le proprie azioni legate all'inquinamento e le risorse destinate alla loro attuazione.

17. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare le principali azioni intraprese e pianificate per conseguire gli scopi e gli ►C2  obiettivi delle politiche in materia di inquinamento ◄ .

18. La descrizione dei piani d'azioni e delle risorse connesse all'inquinamento contiene le informazioni richieste nell'ESRS 2 MDR-A Azioni e risorse relative a questioni di sostenibilità rilevanti.

19. Oltre a quanto prescritto nell'ESRS 2 MDR-A, l'impresa può precisare a quale livello della seguente gerarchia di mitigazione è possibile ricondurre un'azione e le risorse:

a) 

evitare l'inquinamento, compreso l'abbandono graduale di materiali o composti che hanno un impatto negativo (prevenzione dell'inquinamento alla fonte);

b) 

ridurre l'inquinamento, segnatamente: eliminare gradualmente materiali o composti, soddisfare prescrizioni esecutive come quelle delle migliori tecniche disponibili (BAT) oppure soddisfare i criteri «Non arrecare un danno significativo» per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento conformemente alla tassonomia dell'UE e ai relativi atti delegati (riduzione al minimo dell'inquinamento); e

c) 

ripristinare, rigenerare e trasformare gli ecosistemi che sono stati oggetto di inquinamento (controllo degli impatti sia delle attività ordinarie che degli incidenti).

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa E2-3 – Obiettivi connessi all'inquinamento

20. L'impresa indica gli obiettivi connessi all'inquinamento che ha fissato.

21. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare gli obiettivi che l'impresa ha fissato a sostegno delle sue politiche in materia di inquinamento e per affrontare i suoi impatti, i rischi e le opportunità rilevanti legati all'inquinamento.

22. La descrizione degli obiettivi contiene le informazioni richieste nell'ESRS 2 MDR-T Monitoraggio dell'efficacia delle politiche e delle azioni mediante obiettivi.

23. L'informativa richiesta al paragrafo 20 indica se e in che modo gli obiettivi riguardano la prevenzione e il controllo di quanto segue:

a) 

inquinanti atmosferici e rispettivi carichi specifici;

b) 

emissioni in acqua e rispettivi carichi specifici;

c) 

inquinamento del suolo e rispettivi carichi specifici; e

d) 

sostanze preoccupanti e sostanze estremamente preoccupanti.

24. Oltre a quanto prescritto nell'ESRS 2 MDR-T, l'impresa può precisare se nella definizione degli obiettivi siano state prese in considerazione soglie ecologiche (ad esempio integrità della biosfera, esaurimento dell'ozono stratosferico, concentrazione di aerosol nell'atmosfera, impoverimento del suolo, acidificazione degli oceani) e assegnazioni specifiche per l'entità. In caso affermativo, l'impresa può precisare:

a) 

le soglie ecologiche individuate e la metodologia utilizzata a tal fine;

b) 

se le soglie sono specifiche per l'entità e, in caso affermativo, come sono state determinate; e

c) 

in che modo è attribuita all'interno dell'impresa la responsabilità del rispetto delle soglie ecologiche individuate.

25. Nell'ambito delle informazioni contestuali, l'impresa specifica se gli obiettivi che ha fissato e presentato sono obbligatori (imposti dalla normativa) o facoltativi.

Obbligo di informativa E2-4 – Inquinamento di aria, acqua e suolo

26.  L'impresa indica gli inquinanti che emette nelle operazioni proprie e le microplastiche che genera o usa.

27. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo causate dalle operazioni proprie dell'impresa, nonché la generazione e l'uso di microplastiche da parte della stessa.

28. L'impresa rende note le quantità di:

a) 

ciascun inquinante che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 57 ) (registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, E-PRTR) emesso nell'aria, nell'acqua e nel suolo, a eccezione delle emissioni di GES che sono comunicate conformemente all'ESRS E1 Cambiamenti climatici ( 58 );

b) 

microplastiche generate o utilizzate dall'impresa.

29. Le quantità di cui al paragrafo 28 sono quantità consolidate che comprendono le emissioni dei complessi su cui l'impresa esercita un controllo finanziario e di quelli su cui esercita un controllo operativo. Il consolidamento include solo le emissioni dei complessi che superano il valore di soglia applicabile indicato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006.

30. L'impresa contestualizza l'informativa e descrive:

a) 

l'evoluzione nel tempo;

b) 

i metodi di misurazione; e

c) 

il processo o i processi di raccolta dei dati per la contabilizzazione e la rendicontazione relative all'inquinamento, compresi il tipo di dati necessari e le fonti di informazione.

31. L'impresa che per quantificare le emissioni sceglie una metodologia inferiore alla misurazione diretta illustra le ragioni della scelta. Se si avvale di stime, indica la norma, lo studio settoriale o le fonti alla base di tali stime, nonché il possibile grado di incertezza e l'intervallo di stime che riflette l'incertezza della misurazione.

Obbligo di informativa E2-5 – Sostanze preoccupanti e sostanze estremamente preoccupanti

32.  L'impresa divulga le informazioni relative alla produzione, all'uso, alla distribuzione, alla commercializzazione e all'importazione/esportazione di sostanze preoccupanti e di sostanze estremamente preoccupanti, sia allo stato puro che in miscele o articoli.

33. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare l'impatto sulla salute e sull'ambiente causato dall'impresa attraverso sostanze preoccupanti e sostanze estremamente preoccupanti allo stato puro. Serve inoltre a illustrare i rischi e le opportunità rilevanti per l'impresa, tra cui l'esposizione a queste sostanze e i rischi risultanti dalle modifiche normative.

34. Nell'informativa richiesta al paragrafo 32 figurano le quantità totali di sostanze preoccupanti generate o utilizzate durante la produzione, oppure acquistate, e le quantità totali di sostanze preoccupanti che lasciano gli impianti sotto forma di emissioni, prodotti o parte di prodotti o servizi, suddivise per classi di pericolo principali delle sostanze preoccupanti.

35. L'impresa presenta separatamente le informazioni relative alle sostanze estremamente preoccupanti.

Obbligo di informativa E2-6 – Effetti finanziari attesi di rischi e opportunità rilevanti legati all'inquinamento

36.  L'impresa comunica gli effetti finanziari attesi di rischi e opportunità rilevanti connessi alle risorse idriche e marine.

37. Le informazioni richieste al paragrafo 36 sono in aggiunta a quelle relative agli effetti finanziari attuali sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell'impresa per il periodo di riferimento, di cui all'ESRS 2 SBM-3, paragrafo 48, lettera d).

38. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare quanto segue:

a) 

gli effetti finanziari attesi dei rischi rilevanti derivanti dagli impatti e dalle dipendenze in termini di inquinamento e il modo in cui tali rischi hanno (o si può ragionevolmente prevedere che abbiano) un'influenza rilevante sulla situazione finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell'impresa nel breve, medio e lungo periodo;

b) 

gli effetti finanziari attesi delle opportunità rilevanti connesse alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento.

39. L'informativa include:

a) 

la quantificazione monetaria degli effetti finanziari attesi prima di prendere in considerazione le azioni legate all'inquinamento o, ove ciò non sia possibile senza costi o sforzi indebiti, informazioni qualitative. Per gli effetti finanziari derivanti da opportunità, non è necessaria una quantificazione se darebbe origine a un'informativa non conforme alle caratteristiche qualitative delle informazioni (cfr. ESRS 1, Appendice B Caratteristiche qualitative delle informazioni);

b) 

una descrizione degli effetti presi in considerazione, dei relativi impatti e degli orizzonti temporali in cui è probabile che si concretizzino; e

c) 

le ipotesi fondamentali utilizzate per quantificare gli effetti finanziari attesi, nonché le fonti e il livello di incertezza connessi a tali ipotesi.

40.  ►C1  Le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 39, lettera a), comprendono: ◄

a) 

la quota di ricavi netti realizzati con prodotti o servizi che sono o contengono sostanze preoccupanti e la quota di ricavi netti realizzati con prodotti o servizi che sono o contengono sostanze estremamente preoccupanti;

b) 

le spese operative e in conto capitale sostenute nel periodo di riferimento in relazione a depositi e incidenti gravi;

c) 

le disposizioni in materia di protezione dell'ambiente e costi delle azioni correttive, ad esempio per riabilitare siti contaminati, ricoltivare discariche, rimuovere la contaminazione ambientale nei siti di produzione o di stoccaggio esistenti e misure analoghe.

41. L'impresa rende note eventuali informazioni contestuali rilevanti, compresa la descrizione degli incidenti e dei depositi gravi in esito ai quali l'inquinamento ha avuto impatti negativi sull'ambiente e/o si prevedono effetti negativi sui flussi finanziari, sulla situazione patrimoniale-finanziaria o sul risultato economico dell'impresa nel breve, medio e lungo periodo.




Appendice A

Requisiti applicativi

La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS E2. Sostiene l'applicazione degli obblighi di informativa descritti nel presente principio e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.

ESRS 2 INFORMAZIONI GENERALI

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 – Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti legati all'inquinamento

RA 1. Nell'effettuare una valutazione della rilevanza in relazione a sottotemi ambientali, l'impresa valuta la rilevanza dell'inquinamento nelle proprie operazioni e lungo la catena del valore a monte e a valle e può prendere in considerazione le quattro fasi seguenti, note anche come approccio LEAP:

a) 

fase 1: individuare i punti in cui le operazioni proprie e la catena del valore a monte e a valle interagiscono con la natura;

b) 

fase 2: valutare le dipendenze e gli impatti legati all'inquinamento;

c) 

fase 3: valutare i rischi e le opportunità rilevanti; e

d) 

fase 4: preparare e comunicare i risultati della valutazione della rilevanza.

RA 2. La valutazione della rilevanza per l'ESRS E2 corrisponde alle prime tre fasi dell'approccio LEAP. La quarta fase riguarda l'esito del processo.

RA 3. Il processo per valutare la rilevanza di impatti, dipendenze, rischi e opportunità tiene conto delle disposizioni di cui all'ESRS 2 IRO-1 Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti e all'ESRS IRO-2 Obblighi di informativa degli ESRS oggetto della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa.

RA 4. I sottotemi oggetto della valutazione della rilevanza nell'ambito dell'ESRS E2 comprendono:

(a) 

inquinamento di aria, acqua e suolo (a eccezione delle emissioni di GES e dei rifiuti), microplastiche e sostanze preoccupanti;

(b) 

dipendenze dai servizi ecosistemici che aiutano a mitigare gli impatti legati all'inquinamento.

RA 5. Nella fase 1, per individuare i punti in cui le operazioni proprie e la catena del valore a monte e a valle interagiscono con la natura, l'impresa può prendere in considerazione:

(a) 

l'ubicazione dei siti delle operazioni e degli attivi diretti e delle relative attività a monte e a valle lungo la catena del valore;

(b) 

l'ubicazione dei siti in cui si verificano le emissioni di inquinanti nell'acqua, nel suolo e nell'aria; e

(c) 

i settori o le unità operative associati a tali emissioni o alla produzione, all'uso, alla distribuzione, alla commercializzazione e all'importazione/esportazione di microplastiche, sostanze preoccupanti e sostanze estremamente preoccupanti, sia allo stato puro che in miscele o articoli.

RA 6. La fase 2 è incentrata sulla valutazione degli impatti e delle dipendenze dell'impresa per ogni sito o settore/unità operativa rilevante, anche soppesando la gravità e la probabilità degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana.

RA 7. Nella fase 3, per valutare i rischi e le opportunità rilevanti alla luce delle risultanze delle fasi 1 e 2, l'impresa può:

a) 

individuare i rischi di transizione e le opportunità nelle operazioni proprie e lungo la catena del valore a monte e a valle per categoria:

i. 

natura politica e giuridica: ad esempio l'introduzione di normativa, l'esposizione a sanzioni e controversie legali (es. per negligenza nei confronti degli ecosistemi), obblighi di rendicontazione rafforzati;

ii. 

tecnologia: ad esempio la sostituzione di prodotti e servizi con altri aventi un impatto minore, l'abbandono progressivo delle sostanze preoccupanti;

iii. 

mercato: ad esempio le variazioni dell'offerta, della domanda e dei finanziamenti, la volatilità o l'aumento dei costi di determinate sostanze; e

iv. 

reputazione: ad esempio il cambiamento della percezione della società, dei clienti o della comunità per via del ruolo svolto dall'organizzazione nella prevenzione e nel controllo dell'inquinamento;

b) 

individuare i rischi fisici, ad esempio l'interruzione improvvisa dell'accesso ad acqua pulita, le piogge acide o altri incidenti che potrebbero verosimilmente causare o hanno causato inquinamento con conseguenti effetti sull'ambiente e sulla società;

c) 

individuare le opportunità legate alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento, classificate in:

i. 

efficienza delle risorse: riduzione delle quantità di sostanze utilizzate o miglioramento dell'efficienza del processo produttivo per ridurre al minimo gli impatti;

ii. 

mercati: ad esempio la diversificazione delle attività aziendali;

iii. 

finanziamenti: ad esempio l'accesso a fondi, obbligazioni o prestiti verdi;

iv. 

resilienza: ad esempio la diversificazione delle sostanze utilizzate e il controllo delle emissioni attraverso l'innovazione o la tecnologia; e

v. 

reputazione: relazioni positive con i portatori di interessi grazie alla proattività nella gestione dei rischi.

RA 8. Al fine di valutare la rilevanza, l'impresa può tenere conto della raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni.

RA 9. Nel fornire informazioni sull'esito della valutazione della rilevanza, l'impresa prende in considerazione:

a) 

un elenco dei siti dove l'inquinamento rappresenta un problema rilevante per le operazioni proprie e per la sua catena del valore a monte e a valle dell'impresa; e

b) 

un elenco delle attività aziendali associate a impatti, rischi e opportunità rilevanti legati all'inquinamento.

Obbligo di informativa E2-1 – Politiche relative all'inquinamento

RA 10. Le politiche descritte nell'ambito del presente obbligo di informativa possono essere integrate in politiche ambientali o di sostenibilità più ampie ascrivibili a diversi sottotemi.

RA 11. La descrizione delle politiche include informazioni sugli inquinanti o sulle sostanze in questione.

RA 12.  ►C1  Nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 12, l'impresa può includere informazioni contestuali sui collegamenti tra le politiche che attua e su come possono contribuire al piano d'azione dell'UE «Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo», ad esempio: ◄

a) 

il modo in cui è o potrebbe essere interessata dagli obiettivi e dalle misure del piano d'azione dell'UE e dalla revisione delle direttive esistenti (ad esempio la direttiva Emissioni industriali);

b) 

il modo in cui intende ridurre la propria impronta inquinante per contribuire al conseguimento di tali obiettivi.

Obbligo di informativa E2-2 – Azioni e risorse connesse all'inquinamento

RA 13. Qualora le azioni si estendano agli impegni nella catena del valore a monte o a valle, l'azienda fornisce informazioni sui tipi di azioni in cui tali impegni si concretizzano.

RA 14. Per quanto concerne le risorse, sono esempi di spese operative gli investimenti in ricerca e sviluppo per innovare e sviluppare alternative sicure e sostenibili all'uso di sostanze preoccupanti o per diminuire le emissioni di un processo di produzione.

RA 15. L'impresa può fornire informazioni sui piani d'azione a livello di sito, se rilevanti per il conseguimento dei suoi scopi e ►C2  obiettivi delle politiche in materia di inquinamento ◄ .

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa E2-3 – Obiettivi connessi all'inquinamento

RA 16. Se nel fissare gli obiettivi fa riferimento a soglie ecologiche, l'impresa può avvalersi delle linee guida fornite dall'iniziativa sugli obiettivi scientificamente fondati per la natura del Science-Based Targets Network (SBTN) nel suo documento di orientamento provvisorio (Initial Guidance for Business, settembre 2020) o di qualsiasi altro orientamento con una metodologia scientificamente riconosciuta che consenta di fissare obiettivi basati su dati scientifici individuando soglie ecologiche e, se del caso, assegnazioni specifiche per l'entità. Le soglie ecologiche possono essere locali, nazionali e/o mondiali.

RA 17. L'impresa può precisare se un dato obiettivo affronta carenze relative ai criteri «Non arrecare un danno significativo» (DNSH) per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento definiti negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852. Se non sono soddisfatti i criteri DNSH per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento definiti negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, l'impresa può precisare se l'obiettivo affronta carenza relative a tali criteri DNSH.

RA 18. L'impresa può fornire informazioni sugli obiettivi definiti a livello di sito, se rilevanti per sostenere le politiche che ha adottato.

RA 19. Gli obiettivi possono riguardare le operazioni proprie dell'impresa e/o la catena del valore.

Obbligo di informativa E2-4 – Inquinamento di aria, acqua e suolo

RA 20. Le informazioni relative alle microplastiche da fornire ai sensi del paragrafo 28, lettera b), riguardano le microplastiche che sono state generate o utilizzate durante i processi produttivi o che sono acquistate, e che lasciano gli impianti sotto forma di emissioni, prodotti o parte di prodotti o servizi. Le microplastiche possono essere generate involontariamente quando si usurano pezzi di plastica più grandi, come gli pneumatici delle automobili o i tessuti sintetici, oppure possono essere fabbricate intenzionalmente e aggiunte ai prodotti per scopi specifici (ad esempio le perle esfolianti negli scrub per il viso o per il corpo).

RA 21. Il volume degli inquinanti è presentato nelle opportune unità di massa, ad esempio tonnellate o chilogrammi.

RA 22. Le informazioni richieste ai sensi del presente obbligo di informativa sono fornite al livello dell'impresa che effettua la comunicazione. L'impresa può tuttavia operare un'ulteriore ripartizione, includendo informazioni a livello di sito, o disaggregare le emissioni per tipo di fonte, per settore o per zona geografica.

RA 23. Nel fornire informazioni contestuali sulle emissioni, l'impresa può prendere in considerazione:

a) 

gli indici locali di qualità dell'aria per la zona in cui si verifica l'inquinamento atmosferico causato dall'impresa;

b) 

il grado di urbanizzazione (DEGURBA) ( 59 )per la zona in cui si verifica l'inquinamento atmosferico; e

c) 

la percentuale a carico dell'impresa delle emissioni totali di inquinanti nell'acqua e nel suolo nelle zone a rischio idrico, comprese quelle a elevato stress idrico.

RA 24. Le informazioni fornite nell'ambito del presente obbligo di informativa possono richiamare informazioni che l'impresa è già tenuta a comunicare ai sensi di altre normative esistenti (ad esempio la direttiva sulle missioni industriali, l'E-PRTR, ecc.).

RA 25. Se le attività dell'impresa sono soggette alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ( 60 ) («direttiva Emissioni industriali») e ai documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) pertinenti, indipendentemente dal fatto che si svolgano o meno all'interno dell'Unione europea, l'impresa può comunicare le seguenti informazioni aggiuntive:

a) 

un elenco delle installazioni gestite dall'impresa che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali e delle conclusioni sulle BAT dell'UE;

b) 

un elenco di eventuali incidenti che costituiscono infrazioni o di azioni esecutive necessarie per garantire la conformità in caso di violazione delle condizioni di autorizzazione;

c) 

le prestazioni effettive, come specificato nelle conclusioni sulle BAT dell'UE per le installazioni industriali, e il raffronto tra prestazioni ambientali dell'impresa e i «livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili» (BAT-AEL) descritti nelle conclusioni sulle BAT dell'UE;

d) 

le prestazioni effettive dell'impresa rispetto ai «livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili» (BAT-AEPL), purché siano applicabili al settore e all'installazione; e

e) 

un elenco di eventuali scadenziari di conformità o deroghe concesse dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE associati all'attuazione dei BAT-AEL.

Metodologie

RA 26. Nel fornire le informazioni sugli inquinanti, l'impresa segue il seguente ordine di priorità per gli approcci in materia di quantificazione:

a) 

misurazione diretta delle emissioni, degli effluenti o di altri tipi di inquinamento attraverso sistemi riconosciuti di monitoraggio in continuo (ad esempio i sistemi di misurazione automatici);

b) 

misurazioni periodiche;

c) 

calcolo basato su dati specifici del sito;

d) 

calcolo basato sui fattori di inquinamento pubblicati; e

e) 

stima.

RA 27. Per quanto riguarda l'indicazione delle metodologie di cui al paragrafo 30, l'impresa prende in considerazione:

a) 

se il monitoraggio è effettuato conformemente alle norme di cui ai BREF dell'UE o a un altro parametro di riferimento pertinente; e

b) 

se e in che modo sono state effettuate prove di taratura del sistema di misurazione automatico ed è stata assicurata la verifica delle misurazioni periodiche da parte di laboratori indipendenti.

Obbligo di informativa E2-5 – Sostanze preoccupanti e sostanze estremamente preoccupanti

Elenco delle sostanze da considerare

RA 28. Affinché le informazioni siano complete, sono incluse le sostanze presenti nelle operazioni proprie dell'impresa e quelle acquistate (ad esempio le sostanze contenute negli ingredienti, nei prodotti semilavorati o nel prodotto finale).

RA 29. il volume degli inquinanti è presentato in unità di massa, ad esempio tonnellate o chilogrammi, o altre unità di massa adeguate al volume e al tipo degli inquinanti emessi

Informazioni contestuali

RA 30. Le informazioni fornite nell'ambito del presente obbligo di informativa possono richiamare informazioni che l'impresa è già tenuta a comunicare ai sensi di altre normative vigenti, ad esempio la direttiva 2010/75/UE, il regolamento (CE) n. 166/2006 (E-PRTR), eccetera.

Obbligo di informativa E2-6 – Effetti finanziari attesi di rischi e opportunità rilevanti legati all'inquinamento

RA 31. Le spese operative e quelle in conto capitale relative agli incidenti e ai depositi possono includere, ad esempio:

a) 

i costi sostenuti per eliminare l'inquinamento di aria, acqua e suolo e porvi rimedio, ivi compresa la protezione dell'ambiente;

b) 

i costi di risarcimento dei danni, compreso il pagamento di ammende e sanzioni imposte da autorità di regolazione o governative.

RA 32. Tra gli incidenti si possono annoverare ad esempio le interruzioni della produzione, originatesi lungo la catena di approvvigionamento e/o nelle operazioni proprie, che hanno provocato inquinamento.

RA 33. L'impresa può includere una valutazione dei propri prodotti e servizi connessi che sono a rischio nel breve, medio e lungo periodo, illustrando come sono definiti, come sono stimati gli importi finanziari e quali sono le ipotesi fondamentali formulate.

RA 34. La quantificazione monetaria degli effetti finanziari attesi di cui al paragrafo 38, lettera a). può essere espressa come singolo valore o come intervallo.

ESRS E3

ACQUE E RISORSE MARINE

SOMMARIO

Scopo

Interazione con altri ESRS

Obblighi di informativa

ESRS 2 Informazioni generali

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 — Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti legati alle acque e alle risorse marine

Obbligo di informativa E3-1 – Politiche connesse alle acque e alle risorse marine

Obbligo di informativa E3-2 – Azioni e risorse connesse alle acque e alle risorse marine

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa E3-3 – Obiettivi connessi alle acque e alle risorse marine

Obbligo di informativa E3-4 – Consumo idrico

Obbligo di informativa E3-5 – Effetti finanziari attesi derivanti da impatti, rischi e opportunità connessi alle acque e alle risorse marine

Appendice A:

Requisiti applicativi

ESRS 2 Informazioni generali

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 — Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti legati alle acque e alle risorse marine

Obbligo di informativa E3-1 – Politiche connesse alle acque e alle risorse marine

Obbligo di informativa E3-2 – Azioni e risorse connesse alle politiche relative alle acque e alle risorse marine

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa E3-3 – Obiettivi connessi alle acque e alle risorse marine

Obbligo di informativa E3-4 – Consumo idrico

Obbligo di informativa E3-5 – Effetti finanziari attesi derivanti da rischi e opportunità connessi alle acque e alle risorse marine

Scopo

1. Il presente principio è inteso a precisare gli obblighi di informativa che consentono ai fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità di comprendere quanto segue:

a) 

in che modo l'impresa incide sulle acque e sulle risorse marine, in termini di impatti materiali positivi e negativi, effettivi o potenziali;

b) 

eventuali azioni intraprese per prevenire o mitigare gli impatti negativi rilevanti, effettivi o potenziali, per proteggere le acque e le risorse marine, anche con riferimento alla riduzione del consumo idrico, e per affrontare rischi e opportunità, nonché i risultati conseguiti;

c) 

se, come e in che misura l'impresa contribuisce agli obiettivi del Green Deal europeo in materia di aria e acqua pulite, suolo sano e biodiversità, nonché alla sostenibilità dell'economia blu e dei settori della pesca, tenendo conto dei seguenti elementi: la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 61 ) (direttiva quadro dell'UE sulle acque), la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 62 ) (direttiva quadro dell'UE sulla strategia per l'ambiente marino), la direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 63 ) (direttiva dell'UE sulla pianificazione dello spazio marittimo), gli obiettivi di sviluppo sostenibile (in particolare l'OSS 6 «Acqua pulita e igiene» e l'OSS 14 «La vita sott'acqua»), e il rispetto dei limiti ambientali a livello globale (ad esempio, l'integrità della biosfera, l'acidificazione degli oceani, l'uso delle acque dolci e i limiti del pianeta per quanto riguarda i flussi biogeochimici);

d) 

i piani e la capacità dell'impresa di adattare la propria strategia e il proprio modello aziendale per allinearsi alla promozione di un uso sostenibile delle risorse idriche basato sulla loro protezione a lungo termine; la protezione degli ecosistemi acquatici e ripristino degli habitat marini e di acqua dolce;

e) 

la natura, il tipo e la portata dei rischi e delle opportunità rilevanti dell'impresa derivanti dai suoi impatti e dipendenze in termini di acque e risorse marine, e il modo in cui l'impresa li gestisce; e

f) 

gli effetti finanziari sull'impresa nel breve, medio e lungo periodo provocati dai rischi e dalle opportunità rilevanti che derivano dai suoi impatti e dalle sue dipendenze in termini di acque e risorse marine.

2. Il presente principio stabilisce gli obblighi di informativa relativi alle acque e alle risorse marine. Per quanto riguarda le «acque», il presente principio ha per oggetto le acque superficiali e sotterranee. Comprende obblighi di informativa sul consumo di risorse idriche nelle attività, nei prodotti e nei servizi dell'impresa, nonché informazioni correlate sui prelievi e gli scarichi di acqua.

3. Per quanto riguarda le «risorse marine», il presente principio ha per oggetto l'estrazione e l'uso di tali risorse e le attività economiche associate.

Interazione con altri ESRS

4. Il tema delle acque e delle risorse marine è strettamente connesso ad altri sottotemi ambientali quali i cambiamenti climatici, l'inquinamento, la biodiversità e l'economia circolare. Pertanto, per fornire una panoramica completa di ciò che potrebbe essere rilevante per le acque e le risorse marine, gli obblighi di informativa pertinenti sono contemplati in altri ESRS ambientali, come segue:

a) 

ESRS E1 Cambiamenti climatici, che tratta, in particolare, i rischi fisici acuti e cronici che derivano dai pericoli connessi all'acqua e agli oceani provocati o esacerbati dai cambiamenti climatici, tra cui aumento della temperatura delle acque, cambiamento dei modelli e delle tipologie di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio), variabilità delle precipitazioni o dell'idrologia, acidificazione degli oceani, intrusione salina, innalzamento del livello del mare, siccità, stress idrico elevato, precipitazioni abbondanti, inondazioni e collasso di laghi glaciali;

b) 

ESRS E2 Inquinamento, che tratta, in particolare, le emissioni in acqua, incluso negli oceani, e l'uso e la generazione di microplastiche;

c) 

ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi, che tratta, in particolare, la conservazione e l'utilizzo sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce, dei mari e degli oceani, e gli impatti su di essi; e

d) 

ESR E5 Uso delle risorse ed economia circolare, che tratta in particolare la gestione dei rifiuti, compresa la plastica, e la transizione verso l'estrazione di risorse non rinnovabili delle acque reflue; la riduzione dell'uso di plastica; e il riciclaggio delle acque reflue.

5. Gli impatti dell'impresa sulle acque e sulle risorse marine si ripercuotono sulle persone e sulle comunità. Gli impatti negativi rilevanti sulle comunità interessate che derivano dagli impatti connessi alle acque e alle risorse marine attribuibili all'impresa sono trattati nell'ESRS S3 Comunità interessate.

6. Il presente principio dovrebbe essere letto in combinato disposto con l'ESRS 1 Prescrizioni generali e con l'ESRS 2 Informazioni generali.

Obblighi di informativa

ESRS 2 Informazioni generali

7. Le prescrizioni della presente sezione dovrebbero essere lette in combinato disposto con gli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2, capitolo 4 Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità e comunicate contestualmente.

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 — Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti legati alle acque e alle risorse marine

8. L'impresa descrive il processo per individuare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti e fornisce informazioni in merito a quanto segue:

a) 

se e come ha analizzato i propri attivi e le proprie attività al fine di individuare gli impatti, i rischi e le opportunità, effettivi e potenziali, connessi alle acque e alle risorse marine nelle operazioni proprie e nella sua catena del valore a monte e a valle, e, in caso affermativo, le metodologie, le ipotesi e gli strumenti utilizzati nell'analisi;

b) 

se e come ha condotto consultazioni, in particolare con le comunità interessate ( 64 ).

Obbligo di informativa E3-1 – Politiche connesse alle acque e alle risorse marine

9.  L'impresa descrive le politiche adottate per gestire i propri impatti, rischi e opportunità rilevanti connessi alle acque e alle risorse marine ( 65 ).

10. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la misura in cui l'impresa dispone di politiche per individuare, valutare, gestire e/o porre rimedio ai propri impatti, rischi e opportunità rilevanti connessi alle acque e alle risorse marine.

11. L'informativa richiesta al paragrafo 9 contiene informazioni sulle politiche predisposte dall'impresa per gestire i propri impatti, rischi e opportunità rilevanti connessi alle acque e alle risorse marine, conformemente all'ESRS 2 MDR-P Politiche adottate per gestire questioni di sostenibilità rilevanti.

12. L'impresa indica se e in che modo le proprie politiche trattano i seguenti aspetti, se rilevanti:

a) 

gestione delle risorse idriche, che comprende:

i. 

l'uso e l'approvvigionamento delle acque e delle risorse marine nelle operazioni proprie;

ii. 

il trattamento delle acque come passo verso un approvvigionamento idrico più sostenibile; e

iii. 

la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento idrico derivante dalle sue attività;

b) 

la progettazione di prodotti e servizi nell'ottica di affrontare i problemi connessi alle acque e di preservare le risorse marine; e

c) 

l'impegno a ridurre il consumo idrico rilevante nelle zone a rischio idrico nelle operazioni proprie e lungo la catena del valore a monte e a valle.

13. 

Se almeno uno dei siti dell'impresa si trova in una zona a elevato stress idrico e non è oggetto di alcuna politica, l'impresa lo dichiara e indica le ragioni per cui non ha adottato politiche. L'impresa può comunicare un termine entro il quale intende adottarle ( 66 ).

14. 

L'impresa specifica se ha adottato politiche o pratiche relative alla sostenibilità degli oceani e dei mari ( 67 ).

Obbligo di informativa E3-2 – Azioni e risorse connesse alle acque e alle risorse marine

15.  L'impresa indica le azioni connesse alle acque e alle risorse marine e le risorse destinate alla loro attuazione.

▼C2

16. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare le principali azioni intraprese e pianificate per conseguire gli scopi e gli obiettivi delle politiche in materia di acque e risorse marine.

▼B

17. La descrizione delle azioni e delle risorse segue i principi di cui all'ESRS 2 MDR-A Azioni e risorse relative a questioni di sostenibilità rilevanti. Oltre a quanto prescritto nell'ESRS 2 MDR-A, l'impresa può precisare a quale livello della gerarchia di mitigazione è possibile ricondurre un'azione e le risorse:

18. 

a) 

evitare l'uso delle acque e delle risorse marine;

b) 

ridurre l'uso delle acque e delle risorse marine, ad esempio attraverso misure di efficienza;

c) 

affinamento e riutilizzo delle acque; o

d) 

ripristino e rigenerazione degli ecosistemi acquatici e dei corpi idrici.

19. L'impresa specifica le azioni e le risorse in relazione alle zone a rischio idrico, comprese quelle a elevato stress idrico.

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa E3-3 – Obiettivi connessi alle acque e alle risorse marine

20. L'impresa indica gli obiettivi connessi alle acque e alle risorse marine che ha fissato.

21. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare gli obiettivi che l'impresa ha adottato a sostegno delle sue politiche legate alle acque e alle risorse marine e al fine di affrontare i propri impatti, rischi e opportunità rilevanti connessi.

22. La descrizione degli obiettivi contiene gli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2 MDR-T Monitoraggio dell'efficacia delle politiche e delle azioni mediante obiettivi.

23. L'informativa richiesta al paragrafo 20 indica se e in che modo gli obiettivi riguardano:

a) 

la gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità rilevanti connessi alle zone a rischio idrico, compreso il miglioramento della qualità delle acque;

b) 

la gestione responsabile degli impatti, dei rischi e delle opportunità in termini di risorse marine, compresa la natura e la quantità dei prodotti legati a tali risorse (come ghiaie, minerali di profondità, prodotti ittici) utilizzati dall'impresa; e

c) 

la riduzione del consumo idrico, compresa una spiegazione di come tali obiettivi si applicano alle zone a rischio idrico, incluse quelle a elevato stress idrico.

24. Oltre a quanto prescritto nell'ESRS 2 MDR-T, l'impresa può precisare se nella definizione degli obiettivi siano state prese in considerazione soglie ecologiche e assegnazioni specifiche per l'entità. In caso affermativo, l'impresa può precisare:

a) 

le soglie ecologiche individuate e la metodologia utilizzata a tal fine;

b) 

se le soglie sono specifiche per l'entità e, in caso affermativo, come sono state determinate; e

c) 

in che modo è attribuita all'interno dell'impresa la responsabilità del rispetto delle soglie ecologiche individuate.

25. Nell'ambito delle informazioni contestuali, l'impresa specifica se gli obiettivi che ha fissato e presentato sono obbligatori (per legge) o facoltativi.

Obbligo di informativa E3-4 – Consumo idrico

26. L'impresa comunica le informazioni sulle proprie prestazioni connesse al consumo idrico in relazione ai propri impatti, rischi e opportunità rilevanti.

27. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare il consumo idrico dell'impresa e gli eventuali progressi che questa ha compiuto in relazione ai suoi obiettivi.

28. L'informativa richiesta al paragrafo 26 si riferisce alle operazioni proprie e include:

a) 

il consumo idrico totale in m3;

b) 

il consumo idrico totale in m3 in zone a rischio idrico, comprese quelle a elevato stress idrico;

c) 

il volume totale di acqua riciclata e riutilizzata in m3 ( 68 );

d) 

il volume totale di acqua immagazzinata e le relative variazioni in m3; e

e) 

qualsiasi informazione contestuale necessaria in merito alle lettere da a) a d), incluso sulla qualità e la quantità dell'acqua dei bacini, sul modo in cui sono stati compilati i dati, come ad esempio le norme, le metodologie e le ipotesi utilizzate, indicando anche se le informazioni sono calcolate, stimate, modellate o derivate da misurazioni dirette, e sull'approccio adottato al riguardo, come ad esempio il ricorso a eventuali fattori settoriali specifici.

29. L'impresa fornisce informazioni sulla propria intensità idrica: consumo idrico totale nelle operazioni proprie in m3 per milione di EUR di ricavi netti ( 69 ).

Obbligo di informativa E3-5 – Effetti finanziari attesi derivanti da rischi e opportunità rilevanti connessi alle acque e alle risorse marine

30. L'impresa comunica gli effetti finanziari attesi derivanti da rischi e opportunità rilevanti connessi alle acque e alle risorse marine

31. Le informazioni richieste al paragrafo 30 sono in aggiunta a quelle relative agli effetti finanziari attuali sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell'entità per il periodo di riferimento richieste ai sensi dell'ESRS 2 SBM-3, paragrafo 48, lettera d).

32. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare quanto segue:

a) 

gli effetti finanziari attesi dovuti ai rischi rilevanti derivanti dagli impatti e dalle dipendenze connessi alle acque e alle risorse marine e il modo in cui tali rischi hanno (o si può ragionevolmente prevedere che abbiano) un'influenza rilevante sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell'impresa nel breve, medio e lungo periodo; e

b) 

effetti finanziari attesi dovuti a opportunità rilevanti connesse alle acque e alle risorse marine.

33. L'informativa include:

a) 

la quantificazione monetaria degli effetti finanziari attesi prima di prendere in considerazione le azioni connesse alle acque e alle risorse marine o, ove ciò non sia possibile senza costi o sforzi indebiti, informazioni qualitative. Per gli effetti finanziari derivanti da opportunità, non è necessaria una quantificazione se darebbe origine a un'informativa non conforme alle caratteristiche qualitative delle informazioni (cfr. ESRS 1, Appendice B Caratteristiche qualitative delle informazioni);

b) 

una descrizione degli effetti presi in considerazione, degli impatti e delle dipendenze a cui si riferiscono e degli orizzonti temporali in cui è probabile che si concretizzino; e

c) 

le ipotesi fondamentali utilizzate per quantificare gli effetti finanziari attesi, nonché le fonti e il livello di incertezza connessi a tali ipotesi.




Appendice A

Requisiti applicativi

La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS E3. Sostiene l'applicazione degli obblighi di informativa descritti nel presente principio e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.

ESRS 2 INFORMAZIONI GENERALI

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 — Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti legati alle acque e alle risorse marine

RA 1. Nell'effettuare una valutazione della rilevanza in relazione a sottotemi ambientali, l'impresa valuta la rilevanza delle acque e delle risorse marine nelle operazioni proprie e lungo la catena del valore a monte e a valle e può prendere in considerazione le quattro fasi seguenti, note anche come approccio LEAP:

a) 

fase 1: individuare i punti in cui le operazioni proprie e la catena del valore interagiscono con la natura;

b) 

fase 2: analizzare le dipendenze e gli impatti;

c) 

fase 3: valutare i rischi e le opportunità rilevanti; e

d) 

fase 4: preparare e comunicare i risultati della valutazione della rilevanza.

RA 2. La valutazione della rilevanza per l'ESRS E3 corrisponde alle prime tre fasi dell'approccio LEAP appena descritto, mentre la quarta fase riguarda l'esito del processo.

RA 3. I processi per valutare la rilevanza di impatti, rischi e opportunità tengono conto delle disposizioni di cui all'ESRS 2 IRO-1 Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti e all'ESRS IRO-2 Obblighi di informativa degli ESRS oggetto della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa.

RA 4. I sottotemi relativi alle acque e alle risorse marine oggetto della valutazione della rilevanza comprendono:

a) 

le acque, che includono il consumo di acque superficiali e sotterranee nonché il prelievo e lo scarico di acqua; e

b) 

risorse marine, che comprendono l'estrazione e l'uso di tali risorse e le attività economiche associate.

RA 5. Nella fase 1, per individuare, nelle operazioni proprie e lungo la catena del valore a monte e a valle, le zone a rischio idrico e le aree in cui avvengono interazioni con le risorse marine che potrebbero comportare impatti e dipendenze materiali, l'impresa può prendere in considerazione:

a) 

l'ubicazione delle operazioni e degli attivi diretti nonché delle relative attività a monte e a valle lungo la catena del valore;

b) 

i siti che si trovano in zone a rischio idrico, comprese quelle a elevato stress idrico; e

c) 

i settori o le unità operative che interagiscono con le acque e le risorse marine in questi punti prioritari.

RA 6. L'impresa considera i bacini idrografici come il livello pertinente per la valutazione dei luoghi, combinando tale approccio con una valutazione del rischio operativo dei suoi impianti e degli impianti dei fornitori con impatti e rischi rilevanti.

RA 7. L'impresa tiene conto dei criteri per definire lo stato dei corpi idrici in base ai pertinenti allegati della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) e ai documenti di orientamento forniti per la sua attuazione. È possibile consultare l'elenco dei documenti di orientamento nella home page «Ambiente» della Commissione europea.

RA 8. Nella fase 2, per analizzare i propri impatti e dipendenze per ogni punto prioritario individuato nel quadro del paragrafo RA 5, l'impresa può:

a) 

individuare i processi e le attività aziendali che determinano impatti e dipendenze in termini di attivi ambientali e ai servizi ecosistemici;

b) 

individuare gli impatti e le dipendenze in termini di acqua e risorse marine lungo la catena del valore dell'impresa; e

c) 

valutare l'intensità (gravità) e la probabilità degli impatti positivi e negativi sulle acque e sulle risorse marine.

RA 9. Per individuare le sue dipendenze in termini di acqua e risorse marine, l'impresa può basarsi su classificazioni internazionali quali la classificazione internazionale comune dei servizi ecosistemici (CICES).

RA 10. Nell'individuare le sue dipendenze in termini di risorse marine, l'impresa valuta se dipende da prodotti essenziali legati alle risorse marine, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ghiaie e prodotti ittici.

RA 11. Le risorse marine sono definite in base al loro utilizzo da parte delle società umane e devono essere considerate in relazione alla pressione a cui sono soggette. Alcuni indicatori di pressione sono presentati in altri ESRS, in particolare le microplastiche e le emissioni in acqua nell'ESRS E2 e i rifiuti di plastica nell'ESRS E5.

RA 12. Esempi di dipendenze dalle risorse marine che possono essere considerate dall'impresa:

a) 

dipendenza da pesci e molluschi sfruttati economicamente nelle operazioni proprie e nella catena del valore a monte e a valle; e

b) 

attività di pesca che prevedono quella a strascico che può anche avere impatti negativi sui fondali marini.

RA 13. Nella fase 3, per valutare i rischi e le opportunità rilevanti alla luce delle risultanze delle fasi 1 e 2, l'impresa può:

a) 

individuare i rischi e le opportunità di transizione nelle operazioni proprie e lungo la catena del valore per categoria:

i. 

natura politica e giuridica: ad esempio l'introduzione di una normativa o di una politica (ad es., cambiamenti quali normative per una maggiore protezione delle acque o una migliore qualità delle acque, la regolamentazione dei flussi di approvvigionamento idrico), una governance inefficace dei corpi idrici o delle risorse marine, in particolare a livello transfrontaliero (ad esempio, la governance la cooperazione transfrontaliere), che determina il degrado delle acque o degli oceani, l'esposizione a sanzioni e controversie (ad esempio, non rispetto di permessi o assegnazioni, negligenza nei confronti di specie marine minacciate o la loro uccisione), obblighi di rendicontazione più stringenti in materia di ecosistemi marini e servizi correlati;

ii. 

tecnologia: ad esempio, la sostituzione di prodotti o servizi con altri aventi un minore impatto sulle risorse idriche e marine, la transizione verso tecnologie più efficienti e più pulite (ossia con un minore impatto sulle acque e sugli oceani), nuove tecnologie di monitoraggio (ad esempio satellitari), la depurazione delle acque, la protezione dalle inondazioni;

iii. 

mercato: ad esempio le variazioni dell'offerta, della domanda e dei finanziamenti, la volatilità o l'aumento del costo delle acque o delle risorse marine;

iv. 

reputazione: ad esempio il cambiamento della percezione da parte della società, dei clienti o della comunità per via dell'impatto che l'organizzazione ha sulle acque e sulle risorse marine; e

v. 

contributo ai rischi sistemici attraverso le operazioni proprie e la catena del valore a monte e a valle, compresi i rischi di collasso di un ecosistema marino o i rischi che un sistema naturale critico non funzioni più (ad esempio, raggiungimento di punti di non ritorno, somma di rischi fisici);

b) 

individuare i rischi fisici, tra cui la quantità d'acqua (carenza idrica, stress idrico), la qualità dell'acqua, il degrado delle infrastrutture o l'indisponibilità di alcuni prodotti legati alle risorse marine (ad esempio, la rarefazione di alcune specie di pesci o di altri organismi marini che vivono sott'acqua venduti dall'impresa come prodotti), che comportano, ad esempio, l'impossibilità di operare in determinate zone geografiche;

c) 

individuare le opportunità classificate in:

i. 

efficienza delle risorse: ad esempio la transizione verso servizi e processi più efficienti che richiedono meno acqua e risorse marine;

ii. 

mercati: ad esempio lo sviluppo di prodotti e servizi a minore intensità di risorse, la diversificazione delle attività aziendali;

iii. 

finanziamenti: ad esempio l'accesso a fondi, obbligazioni o prestiti verdi;

iv. 

resilienza: ad esempio la diversificazione delle risorse idriche o marine e delle attività aziendali (come l'avvio di una nuova unità operativa sul ripristino degli ecosistemi), gli investimenti in infrastrutture verdi, le soluzioni basate sulla natura, l'adozione di meccanismi di riciclaggio e circolarità che riducano le dipendenze dalle risorse idriche o marine; e

v. 

reputazione: il coinvolgimento positivo dei portatori di interessi come risultato di un atteggiamento proattivo nella gestione dei rischi legati alla natura (ad esempio, con l'ottenimento dello status di partner privilegiato).

RA 14. L'impresa può basarsi su una raccolta di dati primaria, secondaria o modellizzata o su altri approcci pertinenti per valutare impatti, dipendenze, rischi e opportunità rilevanti, compresa la raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (allegato I – impronta ambientale di prodotto; allegato III – Impronta ambientale di organizzazione).

RA 15. Nel fornire informazioni sull'esito della valutazione della rilevanza, l'impresa prende in considerazione:

a) 

l'elenco delle zone geografiche dove l'acqua rappresenta un problema rilevante per le operazioni proprie dell'impresa e per la sua catena del valore a monte e a valle;

b) 

l'elenco dei prodotti legati alle risorse marine utilizzati dall'impresa, che sono rilevanti per il buono stato ecologico delle acque marine e per la protezione delle risorse marine; e

c) 

l'elenco dei settori o segmenti associati agli impatti, ai rischi e alle opportunità rilevanti in termini di acqua e risorse marine.

Obbligo di informativa E3-1 – Politiche connesse alle acque e alle risorse marine

RA 16. Le politiche descritte nell'ambito del presente obbligo di informativa possono essere integrate in politiche ambientali o di sostenibilità più ampie ascrivibili a diversi sottotemi.

RA 17. Nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 9, l'impresa può indicare se ha adottato politiche che:

a) 

prevengono l'ulteriore deterioramento, proteggono e migliorano lo stato dei corpi idrici e degli ecosistemi acquatici;

b) 

promuovono un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;

c) 

mirano a una maggiore protezione e al miglioramento dell'ambiente acquatico;

d) 

promuovono il buono stato ecologico delle acque marine; e

e) 

promuovono la riduzione dei prelievi idrici e degli scarichi di acqua.

RA 18. L'impresa può anche comunicare informazioni sulle politiche che:

a) 

contribuiscono a una buona qualità ecologica e chimica dei corpi idrici superficiali e a una buona qualità ecologica e alla quantità dei corpi idrici sotterranei, al fine di proteggere la salute umana, l'approvvigionamento idrico, gli ecosistemi naturali e la biodiversità, il buono stato ecologico delle acque marine e la protezione della base di risorse da cui dipendono le attività connesse all'ambiente marino;

b) 

riducono al minimo gli impatti e i rischi rilevanti e attuare misure di mitigazione volte a mantenere il valore e la funzionalità dei servizi prioritari e ad aumentare l'efficienza delle risorse nelle operazioni proprie; e

c) 

riducono gli impatti negativi sulle comunità interessate.

Obbligo di informativa E3-2 – Azioni e risorse connesse alle politiche relative alle acque e alle risorse marine

RA 19. Nel comunicare le informazioni previste a norma del paragrafo 15, l'impresa tiene conto delle azioni, o dei piani d'azione, che contribuiscono ad affrontare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti individuati. Utili orientamenti sono forniti dall'Alliance for Water Stewardship (AWS).

RA 20. In considerazione del fatto che le acque e le risorse marine sono risorse condivise che possono richiedere azioni o piani d'azione collettivi che coinvolgono altri portatori di interessi, l'impresa può fornire informazioni su tali azioni collettive specifiche, comprese informazioni su altre parti (concorrenti, fornitori, rivenditori al dettaglio, clienti, altri partner commerciali, comunità e autorità locali, agenzie governative...) e informazioni specifiche sul progetto, sul relativo contributo specifico, sugli sponsor e sugli altri partecipanti.

RA 21. Nel fornire informazioni sulle spese in conto capitale, l'impresa può prendere in considerazione le spese relative alla riabilitazione dei canali di scolo delle acque meteoriche, alle condutture o ai macchinari utilizzati per fabbricare nuovi prodotti a basso consumo di acqua.

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa E3-3 – Obiettivi connessi alle acque e alle risorse marine

RA 22. Se nel fissare gli obiettivi fa riferimento a soglie ecologiche, l'impresa può avvalersi delle linee guida fornite dall'iniziativa sugli obiettivi scientificamente fondati per la natura del Science Based Targets Network (SBTN) nel suo documento di orientamento provvisorio (Initial Guidance for Business, settembre 2020). Può inoltre fare riferimento a eventuali altri orientamenti con una metodologia scientificamente riconosciuta che consenta di fissare obiettivi basati su dati scientifici, individuando soglie ecologiche e, se del caso, assegnazioni specifiche per organizzazione. Le soglie ecologiche possono essere locali, nazionali e/o mondiali.

RA 23. L'impresa può indicare obiettivi riguardanti:

a) 

la riduzione dei prelievi idrici; e

b) 

la riduzione degli scarichi di acqua.

RA 24. Se prevede obiettivi sui prelievi, l'impresa può includere il prelievo di acqua da terreni e falde acquifere inquinati e l'acqua prelevata e trattata per scopi di bonifica.

RA 25. Se prevede obiettivi sugli scarichi, l'impresa può includere gli scarichi di acqua nelle acque sotterranee, come la reiniezione nelle falde acquifere o il ritorno dell'acqua a una sorgente sotterranea attraverso un canale di raccolta o di scolo.

RA 26. Gli obiettivi possono riguardare le operazioni proprie e/o la catena del valore, a monte e a valle.

RA 27. L'impresa può precisare se l'obiettivo affronta le lacune relative ai criteri di contributo sostanziale per le acque e le risorse marine ai sensi degli atti delegati della Commissione adottati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852. Qualora non siano soddisfatti i criteri del principio «non arrecare un danno significativo» per le acque e le risorse marine definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, l'impresa può precisare se l'obiettivo affronta le lacune connesse a tali criteri.

Obbligo di informativa E3-4 – Consumo idrico

RA 28. L'impresa può operare in varie zone a rischio idrico. Nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 28, lettera b), l'impresa include tali informazioni solo per le aree identificate come rilevanti conformemente all'ESRS2 IRO-1 e all'ESRS2 SBM-3.

RA 29.  ►C1  Nel comunicare le informazioni contestuali relative alle prestazioni in materia di consumo idrico di cui al paragrafo 28, lettera e), l'impresa illustra i metodi di calcolo e, più specificamente, la quota ottenuta dalla misurazione diretta, dal campionamento e dall'estrapolazione, o dalle migliori stime. ◄

RA 30. L'impresa può fornire informazioni su altre ripartizioni (ad esempio, per settore o segmenti).

RA 31. Nel comunicare le informazioni richieste al paragrafo 29, l'impresa può fornire ulteriori coefficienti di intensità basati su altri denominatori.

RA 32. L'impresa può anche fornire informazioni sui suoi prelievi e scarichi di acqua.

Obbligo di informativa E3-5 – Effetti finanziari attesi derivanti da rischi e opportunità rilevanti in termini di acque e risorse marine

RA 33. L'impresa può includere una valutazione dei propri prodotti e servizi connessi che sono a rischio nel breve, medio e lungo periodo, illustrando come sono definiti, come sono stimati gli importi finanziari e quali sono le ipotesi fondamentali formulate.

RA 34.  ►C1  La quantificazione monetaria degli effetti finanziari attesi di cui al paragrafo 33, lettera a), può essere espressa come un unico importo o un intervallo. ◄

ESRS E4

BIODIVERSITÀ ED ECOSISTEMI

SOMMARIO

Scopo

Interazione con altri ESRS

Obblighi di informativa

ESRS 2 Informazioni generali

Strategia

Obbligo di informativa E4-1 — Piano di transizione e attenzione alla biodiversità e agli ecosistemi nella strategia e nel modello aziendale

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 — Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti connessi alla biodiversità e agli ecosistemi

Obbligo di informativa E4-2 — Politiche relative alla biodiversità e agli ecosistemi

Obbligo di informativa E4-3 — Azioni e risorse relative alla biodiversità e agli ecosistemi

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa E4-4 — Obiettivi relativi alla biodiversità e agli ecosistemi

Obbligo di informativa E4-5 — Metriche d'impatto relative ai cambiamenti della biodiversità e degli ecosistemi

Obbligo di informativa E4-6 – Effetti finanziari attesi derivanti da rischi e opportunità connessi alla biodiversità e agli ecosistemi

Appendice A:

Requisiti applicativi

ESRS 2 Informazioni generali

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa E4-1 — Piano di transizione e attenzione alla biodiversità e agli ecosistemi nella strategia e nel modello aziendale

Obblighi di informativa relativi all'ESRS 2 IRO-1 — Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti legati alla biodiversità e agli ecosistemi

Obbligo di informativa E4-2 — Politiche relative alla biodiversità e agli ecosistemi

Obbligo di informativa E4-3 — Azioni e risorse relative alla biodiversità e agli ecosistemi

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa E4-4 — Obiettivi relativi alla biodiversità e agli ecosistemi

Obbligo di informativa E4-5 — Metriche d'impatto relative ai cambiamenti della biodiversità e degli ecosistemi

Obbligo di informativa E4-6 – Effetti finanziari attesi derivanti da rischi e opportunità connessi alla biodiversità e agli ecosistemi

Scopo

1. Il presente principio è inteso a precisare gli obblighi di informativa che consentono ai fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità di comprendere quanto segue:

a) 

il modo in cui l'impresa influisce sulla biodiversità e sugli ecosistemi, in termini di impatti materiali positivi e negativi, effettivi e potenziali, compresa la misura in cui contribuisce alle cause della perdita di biodiversità ed ecosistemi e del loro degrado;

b) 

eventuali azioni intraprese per prevenire o mitigare gli impatti negativi rilevanti, effettivi o potenziali, per proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi, e per affrontare rischi e opportunità, nonché i risultati conseguiti; e

c) 

i piani e la capacità dell'impresa di adeguare la propria strategia e il proprio modello aziendale in linea con:

i. 

il rispetto dei limiti del pianeta relativi all'integrità della biosfera e al cambiamento dei sistemi del suolo;

ii. 

la visione del quadro globale post-2020 in materia di biodiversità e i suoi traguardi e obiettivi pertinenti;

iii. 

gli aspetti pertinenti della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 ( 70 );

iv. 

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttive Uccelli e Habitat dell'UE) ( 71 ); e

v. 

la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva quadro dell'UE sulla strategia per l'ambiente marino) ( 72 );

d) 

la natura, il tipo e la portata dei rischi, delle dipendenze e delle opportunità rilevanti dell'impresa connessi alla biodiversità e agli ecosistemi, e il modo in cui l'impresa li gestisce; e

e) 

gli effetti finanziari sull'impresa nel breve, medio e lungo periodo provocati dai rischi e dalle opportunità rilevanti che derivano dai suoi impatti e dalle sue dipendenze in termini di biodiversità ed ecosistemi.

2. Il presente principio stabilisce gli obblighi di informativa relativi al rapporto dell'impresa con gli habitat e gli ecosistemi marini, terrestri e d'acqua dolce e con le popolazioni delle specie di fauna e flora che li abitano, compresa la diversità all'interno delle specie, tra le specie e degli ecosistemi e la loro correlazione con i popoli indigeni e altre comunità interessate.

3. I termini «biodiversità» e «diversità biologica» indicano la variabilità degli organismi viventi, di qualunque origine, inclusi, tra gli altri, gli ecosistemi terrestri, marini e di acqua dolce e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte.

Interazione con altri ESRS

4. La «biodiversità e gli ecosistemi» sono strettamente connessi ad altre questioni ambientali. I principali fattori che determinano direttamente cambiamenti della biodiversità e degli ecosistemi sono i cambiamenti climatici, l'inquinamento, il cambiamento di uso del suolo, il cambiamento d'uso delle acque dolci e del mare, lo sfruttamento diretto degli organismi e le specie esotiche invasive. Questi fattori sono contemplati nel presente principio, ad eccezione dei cambiamenti climatici (disciplinati dall'ESRS E1) e dell'inquinamento (disciplinato dall'ESRS E2).

5. Per comprendere appieno gli impatti e le dipendenze rilevanti in termini di biodiversità ed ecosistemi, gli obblighi di informativa di altri ESRS ambientali dovrebbero essere letti e interpretati in combinato disposto con gli obblighi di informativa specifici del presente principio. Gli obblighi di informativa applicabili previsti da altri ESRS ambientali sono i seguenti:

a) 

ESRS E1 Cambiamenti climatici, che tratta in particolare le emissioni di GES e le risorse energetiche (consumo energetico);

b) 

ESRS E2 Inquinamento, che tratta l'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo;

c) 

ESRS E3 Acque e risorse marine, che tratta in particolare le acque (consumo idrico) e le risorse marine;

d) 

ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare, che tratta, in particolare, l'abbandono progressivo dell'estrazione di risorse non rinnovabili e l'attuazione di pratiche che prevengono la produzione di rifiuti, compreso l'inquinamento generato dai rifiuti.

6. Gli impatti dell'impresa sulla biodiversità e sugli ecosistemi si ripercuotono sulle persone e sulle comunità. Nel comunicare gli impatti negativi rilevanti sulle comunità interessate che derivano da cambiamenti della biodiversità e degli ecosistemi nel quadro dell'ESRS E4, l'impresa tiene conto degli obblighi di cui all'ESRS S3 Comunità interessate.

7. Il presente principio dovrebbe essere letto in combinato disposto con l'ESRS 1 Prescrizioni generali e con l'ESRS 2 Informazioni generali.

Obblighi di informativa

ESRS 2 Informazioni generali

8. Le prescrizioni della presente sezione sono lette in combinato disposto con gli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2, capitolo 2 Governance, capitolo 3 Strategia e capitolo 4 Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità.

9. Le informative che ne derivano sono presentate unitamente a quelle richieste dall'ESRS 2, ad eccezione dell'ESRS 2 SBM-3, per il quale l'impresa può decidere di presentare le informazioni insieme alle informative tematiche.

10. Oltre agli obblighi di cui all'ESRS 2, il presente principio include anche l'obbligo di informativa tematica E4-1 Piano di transizione e attenzione alla biodiversità e agli ecosistemi nella strategia e nel modello aziendale.

Strategia

Obbligo di informativa E4-1 — Piano di transizione e attenzione alla biodiversità e agli ecosistemi nella strategia e nel modello aziendale

11. L'impresa comunica in che modo gli impatti, le dipendenze, i rischi e le opportunità relativi alla biodiversità e agli ecosistemi derivano dalla sua strategia e dal suo modello aziendale e ne determinano l'adattamento.

12. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la resilienza della strategia e del modello aziendale dell'impresa in relazione alla biodiversità e agli ecosistemi, nonché la loro compatibilità con i pertinenti obiettivi di politica pubblica a livello locale, nazionale e mondiale in materia di biodiversità ed ecosistemi.

13. L'impresa descrive la resilienza della propria strategia e del proprio modello aziendale in relazione alla biodiversità e agli ecosistemi. Tale descrizione comprende:

a) 

una valutazione della resilienza della strategia e del modello aziendale attuali ai rischi fisici, di transizione e sistemici legati alla biodiversità e agli ecosistemi;

b) 

l'ambito di applicazione dell'analisi della resilienza in relazione alle operazioni proprie e alla catena del valore a monte e a valle dell'impresa e in relazione ai rischi presi in considerazione in tale analisi;

c) 

le principali ipotesi formulate;

d) 

gli orizzonti temporali utilizzati;

e) 

i risultati dell'analisi della resilienza; e

f) 

il coinvolgimento dei portatori di interessi, compresi, ove opportuno, i detentori di conoscenze indigene e locali.

14. Se le informazioni specificate nel presente obbligo di informativa sono comunicate dall'impresa nell'ambito delle informazioni previste a norma dell'ESRS 2 SBM-3, l'impresa può fare riferimento alle informazioni che ha comunicato ai sensi dell'ESRS 2 SBM-3.

15. L'impresa può comunicare il piano di transizione per migliorare il suo modello aziendale e la sua strategia e, in ultima analisi, conseguire il loro allineamento con la visione del quadro globale post-2020 in materia di biodiversità e i suoi obiettivi e traguardi pertinenti, la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, nel rispetto dei limiti del pianeta relativi all'integrità della biosfera e al cambiamento dei sistemi del suolo.

Obbligo di informativa relativo all'SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale

16. L'impresa comunica:

a) 

un elenco dei siti rilevanti nelle operazioni proprie, compresi i siti sotto il suo controllo operativo, sulla base dei risultati di cui al paragrafo 17, lettera a). L'impresa indica tali luoghi:

i. 

specificando le attività che incidono negativamente sulle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità ( 73 );

ii. 

fornendo una ripartizione dei siti in base agli impatti e alle dipendenze individuati e allo stato ecologico delle aree (con riferimento al livello di base dell'ecosistema specifico) in cui si trovano; e

iii. 

specificando le aree sensibili sotto il profilo della biodiversità interessate, affinché i fruitori possano determinare l'ubicazione e l'autorità competente responsabile per quanto riguarda le attività di cui al paragrafo 16, lettera a), punto i);

b) 

se ha individuato impatti negativi rilevanti per quanto riguarda il degrado del suolo, la desertificazione o l'impermeabilizzazione del suolo ( 74 ); e

c) 

se le sue operazioni hanno effetti su specie minacciate ( 75 ).

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 — Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi, le dipendenze e le opportunità rilevanti relativi alla biodiversità e agli ecosistemi

17. L'impresa descrive il processo per individuare gli impatti, i rischi, le dipendenze e le opportunità rilevanti. La descrizione del processo include se e in che modo l'impresa:

a) 

ha individuato e valutato gli impatti effettivi e potenziali sulla biodiversità e sugli ecosistemi nei propri siti e lungo la catena del valore a monte e a valle, compresi i criteri di valutazione applicati;

b) 

ha individuato e valutato le dipendenze dalla biodiversità, dagli ecosistemi e dai relativi servizi nei propri siti e lungo la catena del valore a monte e a valle, compresi i criteri di valutazione applicati e se tale valutazione include servizi ecosistemici perturbati o che rischiano di esserlo;

c) 

ha individuato e valutato le opportunità e i rischi fisici e di transizione in termini di biodiversità ed ecosistemi, compresi i criteri di valutazione applicati in base ai suoi impatti e alle sue dipendenze;

d) 

ha considerato i rischi sistemici;

e) 

ha condotto consultazioni con le comunità interessate sulle valutazioni di sostenibilità delle risorse biologiche e degli ecosistemi condivisi e, in particolare:

i. 

quando è probabile che un sito, la produzione o l'approvvigionamento di materie prime abbiano un impatto negativo sulla biodiversità e sugli ecosistemi, l'individuazione dei siti, della produzione o dell'approvvigionamento di materie prime specifici con impatti negativi o potenzialmente negativi sulle comunità interessate;

ii. 

quando è probabile che le comunità interessate subiscano ripercussioni, l'impresa indica in che modo tali comunità sono state coinvolte nella valutazione della rilevanza; e

iii. 

per quanto riguarda gli impatti sui servizi ecosistemici rilevanti per le comunità interessate nelle operazioni proprie, l'impresa indica in che modo è possibile evitare gli impatti negativi. Se sono inevitabili, l'impresa può indicare i propri piani per ridurli al minimo e attuare misure di mitigazione volte a mantenere il valore e la funzionalità dei servizi prioritari.

18. L'impresa può indicare se e come ha utilizzato l'analisi degli scenari relativi alla biodiversità e agli ecosistemi per orientare l'individuazione e la valutazione dei rischi e delle opportunità rilevanti a breve, medio e lungo termine. Se ha utilizzato tale analisi degli scenari, l'impresa può comunicare le seguenti informazioni:

a) 

perché sono stati selezionati gli scenari in questione;

b) 

in che modo gli scenari in questione sono aggiornati in base all'evoluzione delle condizioni e alle tendenze emergenti; e

c) 

se gli scenari sono basati sulle previsioni pubblicate da organismi intergovernativi autorevoli come la convenzione sulla diversità biologica e, ove pertinente, sul consenso scientifico, come quello espresso dalla piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES).

19. Nello specifico, l'impresa indica:

a) 

se almeno uno dei suoi siti è ubicato all'interno o in prossimità di aree sensibili sotto il profilo della biodiversità e se le attività legate a questi siti influiscono negativamente su tali aree provocando il deterioramento degli habitat naturali e degli habitat di specie e disturbando le specie per le quali è stata designata una zona protetta; e

b) 

se è stato concluso che è necessario attuare misure di mitigazione della biodiversità, come quelle individuate nella direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici; nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; in una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 76 ) concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati); e, per le attività svolte nei paesi terzi, conformemente a disposizioni nazionali o a norme internazionali equivalenti, ad esempio il sesto standard di prestazione formulato dalla International Finance Corporation (IFC): conservazione della biodiversità e gestione sostenibile delle risorse naturali vive.

Obbligo di informativa E4-2 — Politiche relative alla biodiversità e agli ecosistemi

20. L'impresa descrive le politiche che ha adottato per gestire i propri impatti, rischi, dipendenze e opportunità rilevanti in termini di biodiversità ed ecosistemi.

21. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la misura in cui l'impresa dispone di politiche per individuare, valutare, gestire e/o porre rimedio ai propri impatti, dipendenze, rischi e opportunità rilevanti connessi alla biodiversità e agli ecosistemi.

22. L'informativa richiesta al paragrafo 20 contiene informazioni sulle politiche dell'impresa per la gestione di impatti, rischi, dipendenze e opportunità rilevanti in termini di biodiversità ed ecosistemi stessi (cfr. ESRS 2 MDR-P Politiche adottate per gestire questioni di sostenibilità rilevanti).

23. Oltre alle disposizioni dell'ESRS 2 MDR-P, l'impresa descrive se e in che modo le sue politiche in materia di biodiversità ed ecosistemi:

a) 

riguardano le questioni specificate nell'ambito dell'ESRS E4 RA 4;

b) 

riguardano i suoi impatti rilevanti connessi alla biodiversità e agli ecosistemi;

c) 

riguardano le dipendenze rilevanti e le opportunità e i rischi fisici e di transizione rilevanti;

d) 

favoriscono la tracciabilità di prodotti, componenti e materie prime con impatti rilevanti, effettivi o potenziali, sulla biodiversità e sugli ecosistemi lungo la catena del valore;

e) 

affrontano la produzione, l'approvvigionamento o il consumo da ecosistemi che sono gestiti per mantenere o migliorare le condizioni per la biodiversità, come dimostrato dal monitoraggio e dalla rendicontazione periodici dello stato della biodiversità e dei relativi guadagni o perdite; e

f) 

affrontano le conseguenze sociali degli impatti connessi alla biodiversità e agli ecosistemi.

24. Nello specifico, l'impresa indica se ha adottato:

a) 

una politica di protezione della biodiversità e degli ecosistemi riguardante i siti operativi di proprietà, affittati o gestiti all'interno o in prossimità di un'area sensibile sotto il profilo della biodiversità;

b) 

politiche o pratiche agricole/di utilizzo del suolo sostenibili ( 77 );

c) 

politiche o pratiche di utilizzo del mare/degli oceani sostenibili ( 78 ); e

d) 

politiche volte ad affrontare la deforestazione ( 79 ).

Obbligo di informativa E4-3 — Azioni e risorse relative alla biodiversità e agli ecosistemi

25. L'impresa comunica le azioni relative alla biodiversità e agli ecosistemi e le risorse destinate alla loro attuazione.

▼C2

26. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare le principali azioni intraprese e pianificate che contribuiscono significativamente al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi delle politiche in materia di biodiversità ed ecosistemi.

▼B

27. La descrizione delle azioni e delle risorse principali segue il contenuto obbligatorio di cui all'ESRS 2 MDR-A Azioni e risorse relative a questioni di sostenibilità rilevanti.

28. Inoltre l'impresa:

a) 

può indicare in che modo ha applicato la gerarchia di mitigazione per quanto riguarda le sue azioni (prevenzione, riduzione al minimo, ripristino/riabilitazione e misure di compensazione o bilanciamento);

b) 

indica se ha fatto ricorso a compensazioni della biodiversità nei suoi piani d'azione. Se le azioni prevedono compensazioni della biodiversità, l'impresa fornisce le informazioni seguenti:

i. 

l'obiettivo della compensazione e gli indicatori fondamentali di prestazione utilizzati;

ii. 

gli effetti finanziari (costi diretti e indiretti) delle compensazioni della biodiversità in termini monetari; e

iii. 

una descrizione delle compensazioni, compresa l'area, il tipo, i criteri di qualità applicati e le norme che le compensazioni della biodiversità soddisfano;

c) 

descrive se e in che modo ha integrato le conoscenze locali e indigene e le soluzioni basate sulla natura nelle azioni connesse alla biodiversità e agli ecosistemi.

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa E4-4 — Obiettivi relativi alla biodiversità e agli ecosistemi

29.  L'impresa descrive gli obiettivi connessi alla biodiversità e agli ecosistemi che ha fissato.

30. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare gli obiettivi che l'impresa ha adottato a sostegno delle sue politiche legate alla biodiversità e agli ecosistemi e al fine di affrontare i relativi impatti, dipendenze, rischi e opportunità rilevanti.

31. La descrizione degli obiettivi segue il contenuto obbligatorio di cui all'ESRS 2 MDR-T Monitoraggio dell'efficacia delle politiche e delle azioni mediante obiettivi.

32. L'informativa richiesta al paragrafo 29 comprende le seguenti informazioni:

a) 

se nella definizione degli obiettivi sono state applicate le soglie ecologiche e le assegnazioni degli impatti all'impresa. In caso affermativo, l'impresa precisa:

i. 

le soglie ecologiche individuate e la metodologia utilizzata a tal fine;

ii. 

se le soglie sono specifiche per l'entità e, in caso affermativo, come sono state determinate; e

iii. 

in che modo è attribuita all'interno dell'impresa la responsabilità del rispetto delle soglie ecologiche individuate;

b) 

se gli obiettivi hanno come base e/o sono in linea con il quadro globale post-2020 in materia di biodiversità, gli aspetti pertinenti della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e altre politiche e normative nazionali in materia di biodiversità ed ecosistemi;

c) 

il rapporto tra gli obiettivi e gli impatti, le dipendenze, i rischi e le opportunità connessi alla biodiversità e agli ecosistemi che l'impresa ha individuato in relazione alle sue operazioni e alla sua catena del valore a monte e a valle;

d) 

l'ambito geografico degli obiettivi, se del caso;

e) 

se l'impresa ha utilizzato o meno le compensazioni della biodiversità nella definizione dei suoi obiettivi; e

f) 

a quale livello della gerarchia di mitigazione è possibile ricondurre l'obiettivo (ossia prevenzione, riduzione al minimo, ripristino e riabilitazione, misure di compensazione o bilanciamento).

Obbligo di informativa E4-5 — Metriche d'impatto relative ai cambiamenti della biodiversità e degli ecosistemi

33. L'impresa comunica le metriche relative ai suoi impatti rilevanti sulla biodiversità e sugli ecosistemi.

34. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare le prestazioni dell'impresa rispetto agli impatti identificati come rilevanti nella valutazione della rilevanza in relazione ai cambiamenti della biodiversità e degli ecosistemi.

35. Se ha individuato dei siti ubicati all'interno o in prossimità di aree sensibili sotto il profilo della biodiversità su cui incide negativamente (cfr. paragrafo 19, lettera a)), l'impresa indica il numero e l'area (in ettari) dei siti di proprietà, affittati o gestiti all'interno o in prossimità di tali zone protette o delle principali aree di biodiversità.

36. Se ha individuato impatti rilevanti per quanto riguarda il cambiamento di uso del suolo, o impatti sull'estensione e sulle condizioni degli ecosistemi, l'impresa può comunicare anche l'uso del suolo in base a una valutazione del ciclo di vita.

37. Per gli elementi d'informazione di cui ai paragrafi da 38 a 41, l'impresa prende in considerazione le operazioni proprie.

38. Se giunge alla conclusione di contribuire direttamente ai fattori di impatto del cambiamento di uso del suolo, del cambiamento di uso dell'acqua dolce e/o del cambiamento di uso del mare, l'impresa comunica le metriche pertinenti. L'impresa può comunicare le metriche che misurano:

a) 

la conversione nel tempo (ad esempio, uno o cinque anni) della copertura del suolo (ad esempio, deforestazione o estrazione mineraria);

b) 

i cambiamenti nel tempo (ad esempio, uno o cinque anni) nella gestione dell'ecosistema (ad esempio, attraverso l'intensificazione della gestione agricola o l'applicazione di pratiche di gestione o di utilizzo delle foreste migliori);

c) 

i cambiamenti nella configurazione spaziale del paesaggio (ad esempio, frammentazione degli habitat, cambiamenti nella connessione degli ecosistemi);

d) 

i cambiamenti nella connessione strutturale degli ecosistemi (ad esempio, la permeabilità dell'habitat in base alle caratteristiche fisiche e alla disposizione dei diversi habitat); e

e) 

la connessione funzionale (ad esempio, quanto i geni o gli individui si muovono attraverso la terra, le acque dolci e il paesaggio marino).

39. Se giunge alla conclusione di contribuire direttamente all'introduzione accidentale o volontaria di specie esotiche invasive, l'impresa indica le metriche che usa per gestire i percorsi di introduzione e diffusione delle specie esotiche invasive e i rischi posti da tali specie.

40. Se individua impatti rilevanti connessi allo stato delle specie, l'impresa può riferire le metriche che considera pertinenti. L'impresa può:

a) 

fare riferimento ai pertinenti obblighi di informativa negli ESRS E1, ESRS E2, ESRS E3 ed ESRS E5;

b) 

considerare le dimensioni della popolazione, l'areale all'interno di specifici ecosistemi e il rischio di estinzione. Questi aspetti forniscono indicazioni sulla salute della popolazione di una singola specie e sulla sua relativa resilienza ai cambiamenti indotti dall'uomo e a quelli naturali;

c) 

comunicare le metriche che misurano le variazioni del numero di individui di una specie all'interno di una zona specifica;

d) 

comunicare le metriche relative alle specie a rischio di estinzione ( 80 ) che misurano:

i. 

lo stato di minaccia delle specie e come le attività/pressioni possono influire di esso; o

ii. 

variazioni nell'habitat pertinente per una specie minacciata come variabile proxy dell'impatto dell'impresa sul rischio di estinzione della popolazione locale.

41. Se ha individuato impatti rilevanti connessi agli ecosistemi, l'impresa può comunicare:

a) 

per quanto riguarda l'estensione dell'ecosistema, metriche che misurano l'area di un particolare ecosistema senza necessariamente considerare la qualità della zona valutata, come ad esempio la copertura dell'habitat. Per esempio, la copertura forestale è una misura dell'estensione di un particolare tipo di ecosistema, che non tiene conto delle condizioni dell'ecosistema (ad esempio, indica l'area senza descrivere la diversità delle specie all'interno della foresta);

b) 

per quanto riguarda la condizione degli ecosistemi:

i. 

metriche che misurano la qualità degli ecosistemi rispetto a uno stato di riferimento predeterminato;

ii. 

metriche che misurano più specie all'interno di un ecosistema piuttosto che il numero di individui all'interno di una singola specie all'interno di un ecosistema (ad esempio, indicatori di ricchezza e abbondanza delle specie scientificamente riconosciuti che misurano lo sviluppo della composizione delle specie (autoctone) all'interno di un ecosistema rispetto allo stato di riferimento all'inizio del primo periodo di riferimento nonché rispetto allo stato indicato come obiettivo nel quadro globale post-2020 in materia di biodiversità, o un'aggregazione dello stato di conservazione delle specie, se pertinente); o

iii. 

metriche che possono anche riflettere componenti strutturali della condizione, come la connettività degli habitat (ossia, quanto gli habitat sono collegati tra loro).

Obbligo di informativa E4-6 – Effetti finanziari attesi derivanti da rischi e opportunità rilevanti connessi alla biodiversità e agli ecosistemi

42. L'impresa comunica gli effetti finanziari attesi derivanti da rischi e opportunità rilevanti connessi alla biodiversità e agli ecosistemi.

43. Le informazioni richieste al paragrafo 42 sono in aggiunta a quelle relative agli effetti finanziari attuali sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell'entità per il periodo di riferimento richieste ai sensi dell'ESRS 2 SBM-3, paragrafo 48, lettera d).

44. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare quanto segue:

a) 

gli effetti finanziari attesi dovuti ai rischi rilevanti derivanti dagli impatti e dalle dipendenze connessi alla biodiversità e agli ecosistemi e il modo in cui tali rischi hanno (o si può ragionevolmente prevedere che abbiano) un'influenza rilevante sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell'impresa nel breve, medio e lungo periodo; e

b) 

gli effetti finanziari attesi dovuti a opportunità rilevanti connesse alla biodiversità e agli ecosistemi.

45. L'informativa include:

a) 

la quantificazione monetaria degli effetti finanziari attesi prima di prendere in considerazione le azioni connesse alla biodiversità e agli ecosistemi o, ove ciò non sia possibile senza costi o sforzi indebiti, informazioni qualitative. Per gli effetti finanziari derivanti da opportunità rilevanti, non è necessaria una quantificazione se darebbe origine a un'informativa non conforme alle caratteristiche qualitative delle informazioni (cfr. ESRS 1, Appendice B Caratteristiche qualitative delle informazioni); La quantificazione monetaria degli effetti finanziari attesi può essere espressa come un unico importo o un intervallo;

b) 

una descrizione degli effetti presi in considerazione, degli impatti e delle dipendenze a cui si riferiscono e degli orizzonti temporali in cui è probabile che si concretizzino; e

c) 

le ipotesi fondamentali utilizzate per quantificare gli effetti finanziari attesi, nonché le fonti e il livello di incertezza di tali ipotesi.




Appendice A

Requisiti applicativi

La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS E4. Sostiene l'applicazione degli obblighi di informativa descritti nel presente principio e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.

ESRS 2 INFORMAZIONI GENERALI

Strategia

Obbligo di informativa E4-1 — Piano di transizione e attenzione alla biodiversità e agli ecosistemi nella strategia e nel modello aziendale

RA 1. Se comunica un piano di transizione, l'impresa può:

a) 

spiegare in che modo intende adeguare la propria strategia e il proprio modello imprenditoriale per migliorare e, in ultima analisi, conseguire l'allineamento con i pertinenti obiettivi e traguardi di politica pubblica a livello locale, nazionale e mondiale relativi alla biodiversità e agli ecosistemi, compresa la visione del quadro globale post-2020 in materia di biodiversità e i suoi obiettivi e traguardi pertinenti, la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, le direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE (direttive Uccelli e Habitat dell'UE) e, se del caso, i limiti del pianeta relativi all'integrità della biosfera e al cambiamento dei sistemi del suolo;

b) 

includere informazioni sulle operazioni proprie e spiegare in che modo sta affrontando gli impatti rilevanti nella relativa catena del valore a monte e a valle, individuati nella valutazione della rilevanza conformemente all'ESRS 2 IRO-1 Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti;

c) 

spiegare in che modo la sua strategia interagisce con il suo piano di transizione;

d) 

spiegare in che modo contribuisce ad affrontare i fattori di impatto della biodiversità e degli ecosistemi e le possibili azioni di mitigazione, seguendo la gerarchia di mitigazione e le principali dipendenze dai percorsi e gli attivi e le risorse bloccati (ad esempio, impianti, materie prime) che sono associati al cambiamento della biodiversità e degli ecosistemi;

e) 

spiegare e quantificare i propri investimenti e finanziamenti a sostegno dell'attuazione del suo piano di transizione, richiamando gli indicatori fondamentali di prestazione delle spese in conto capitale (CapEx) allineate alla tassonomia e, ove rilevante dei piani CapEx, che l'impresa comunica a norma del regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione;

f) 

se ha attività economiche disciplinate da regolamenti delegati sulla biodiversità a norma del regolamento sulla tassonomia, spiegare eventuali obiettivi o piani (CapEx, piani CapEx) di cui dispone per allineare le sue attività economiche (ricavi, CapEx) ai criteri stabiliti in tali regolamenti delegati;

g) 

spiegare come vengono usate le compensazioni della biodiversità nel quadro del piano di transizione e, in caso, dove si prevede di utilizzarle, l'entità dell'utilizzo in relazione al piano di transizione generale e se è stata presa in considerazione la gerarchia di mitigazione;

h) 

spiegare come è gestito il processo di attuazione e aggiornamento del piano di transizione;

i) 

spiegare come sono misurati i progressi, indicando in particolare le metriche e le metodologie utilizzate;

j) 

indicare se gli organi di amministrazione, direzione e controllo hanno approvato il piano di transizione; e

k) 

indicare le sfide e i limiti attuali dell'elaborazione di un piano in relazione alle aree di impatto significativo e come l'impresa affronta dette sfide.

RA 2. Se comunica un piano di transizione, l'impresa può, ad esempio, fare riferimento ai seguenti obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030:

a) 

invertire la tendenza alla diminuzione degli impollinatori;

b) 

ridurre del 50 % i rischi e l'uso dei pesticidi chimici e fare altrettanto riguardo all'uso dei pesticidi più pericolosi;

c) 

adibire almeno il 25 % dei terreni agricoli all'agricoltura biologica e aumentare in modo significativo la diffusione delle pratiche agroecologiche;

d) 

piantare tre miliardi di nuovi alberi nell'Unione, nel pieno rispetto dei principi ecologici;

e) 

realizzare progressi significativi nella bonifica dei suoli contaminati;

f) 

riportare almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero;

g) 

ridurre le perdite dei nutrienti contenuti nei fertilizzanti di almeno il 50 % ottenendo una riduzione di almeno il 20 % nell'uso dei fertilizzanti;

h) 

ridurre sostanzialmente gli effetti negativi della pesca e delle attività estrattive sulle specie e sugli habitat sensibili, compresi i fondali marini, al fine di riportarli a un buono stato ecologico.

RA 3. Se comunica un piano di transizione, l'impresa può anche fare riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare:

a) 

OSS 2 – porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione, promuovere un'agricoltura sostenibile;

b) 

OSS 6 – garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie;

c) 

OSS 14 – conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile; e

d) 

15 – proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, lotta alla desertificazione, e fermare e invertire il degrado del suolo, e arrestare la perdita di biodiversità.

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obblighi di informativa relativi all'ESRS 2 IRO-1 — Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti legati alla biodiversità e agli ecosistemi

RA 4. La valutazione della rilevanza di cui all'ESRS E4 comprende:

a) 

il contributo dell'impresa ai fattori di impatto diretto sulla perdita di biodiversità ( 81 ):

i. 

cambiamenti climatici;

ii. 

cambiamento di uso del suolo (ad esempio, artificializzazione del suolo), cambiamento di uso dell'acqua dolce e cambiamento di uso del mare;

iii. 

sfruttamento diretto;

iv. 

specie esotiche invasive;

v. 

inquinamento; e

vi. 

altro;

b) 

gli impatti dell'impresa sullo stato delle specie (ossia dimensioni della popolazione e rischio di estinzione globale di una specie);

c) 

gli impatti dell'impresa sull'estensione e sulle condizioni degli ecosistemi, anche attraverso il degrado del suolo, la desertificazione e l'impermeabilizzazione del suolo; e

d) 

gli impatti sui servizi ecosistemici e le dipendenze da essi.

RA 5. Nel valutare la rilevanza degli impatti, delle dipendenze, dei rischi e delle opportunità, l'impresa tiene conto delle disposizioni dell'ESRS 2 IRO-1 e dell'ESRS 1, capitolo 3 Doppia rilevanza come base per l'informativa sulla sostenibilità e illustra le sue considerazioni.

RA 6. L'impresa valuta la rilevanza della biodiversità e degli ecosistemi nelle operazioni proprie e nella sua catena del valore a monte e a valle e può effettuare la valutazione della rilevanza in linea con le prime tre fasi dell'approccio LEAP: Locate (individuare, paragrafo RA 7), Evaluate (analizzare, paragrafo RA 8) e Assess (valutare, paragrafo RA 9).

RA 7. La fase 1 riguarda l'individuazione dei siti pertinenti per quanto riguarda l'interazione con la biodiversità e gli ecosistemi. Per farlo, l'impresa può:

a) 

elaborare un elenco di luoghi connessi a operazioni e attivi diretti e alla relativa catena del valore a monte e a valle che sono pertinenti per le attività aziendali dell'impresa. Inoltre l'impresa può fornire informazioni sui siti per i quali sono state formalmente annunciate operazioni future;

b) 

elencare i biomi e gli ecosistemi con cui interagisce sulla base dell'elenco dei luoghi di cui al paragrafo RA 7, lettera a);

c) 

individuare l'integrità e l'importanza attuali della biodiversità e dell'ecosistema in ciascun luogo, tenendo conto delle informazioni di cui ai paragrafi 16 e 17;

d) 

elaborare un elenco dei punti in cui l'impresa interagisce con luoghi situati all'interno o in prossimità di zone sensibili sotto il profilo della biodiversità, tenendo conto delle informazioni di cui ai paragrafi 16 e 17; e

e) 

individuare i settori, le unità operative, le catene del valore o le classi di attivi che interagiscono con la biodiversità e gli ecosistemi in tali siti rilevanti. Anziché individuare i punti di interazione per ciascun sito, l'impresa può scegliere di farlo per ciascuna materia prima acquistata o venduta, in peso (espresso in tonnellate), se tale pratica garantisce maggiore trasparenza.

RA 8. Nella fase 2, per analizzare i propri impatti e dipendenze, effettivi o potenziali, in termini di biodiversità ed ecosistemi per i siti pertinenti, l'impresa può:

a) 

individuare i processi e le attività aziendali che interagiscono con la biodiversità e gli ecosistemi;

b) 

individuare gli impatti e le dipendenze effettivi e potenziali;

c) 

indicare le dimensioni, la portata, la frequenza e l'arco temporale degli impatti sulla biodiversità e sugli ecosistemi, tenendo conto delle informazioni di cui ai paragrafi 16 e 17. Inoltre l'impresa può indicare:

a. 

la percentuale di impianti dei fornitori situati in aree soggette a rischi (con specie minacciate incluse nella lista rossa dell'IUCN, nelle direttive Uccelli e Habitat, nell'elenco nazionale delle specie minacciate, nelle aree protette ufficialmente riconosciute, nella rete Natura 2000 delle aree protette e nelle principali aree di biodiversità);

b. 

►C1  la percentuale delle spese per acquisti presso fornitori che hanno impianti situati in aree soggette a rischi (con specie minacciate incluse nella lista rossa dell'IUCN delle specie minacciate, nelle direttive Uccelli e Habitat, nell'elenco nazionale delle specie minacciate, nelle aree protette ufficialmente riconosciute, nella rete Natura 2000 delle aree protette e nelle principali aree di biodiversità); ◄

d) 

indicare le dimensioni e la portata delle dipendenze dalla biodiversità e dagli ecosistemi, includendo le materie prime, le risorse naturali e i servizi ecosistemici. L'impresa può basarsi su classificazioni internazionali quali la classificazione internazionale comune dei servizi ecosistemici (CICES).

RA 9. Nella fase 3, per valutare i rischi e le opportunità rilevanti alla luce delle risultanze delle fasi 1 e 2, l'impresa può prendere in considerazione le seguenti categorie:

a) 

rischi fisici:

i. 

rischi acuti (ad esempio, catastrofi naturali esacerbate dalla perdita di protezione delle coste dagli ecosistemi, che comportano danni provocati dalle tempeste alle infrastrutture costiere, malattie o parassiti che colpiscono le specie o la varietà di colture da cui l'impresa dipende, in particolare in caso di diversità genetica scarsa o nulla, perdita di specie e degrado degli ecosistemi); e

ii. 

rischi cronici (ad esempio, perdita di resa delle colture dovuta al calo dei servizi di impollinazione, crescente scarsità o produzione variabile di fattori di produzione naturali fondamentali, degrado degli ecosistemi dovuto a operazioni che comportano, ad esempio, l'erosione costiera e la frammentazione forestale, acidificazione degli oceani, perdita di terreni a causa della desertificazione, degrado del suolo e conseguente perdita di fertilità del suolo e perdita di specie);

b) 

rischi di transizione, tra cui:

i. 

di natura politica e giuridica: ad esempio, l'introduzione di una normativa o di una politica (ad esempio, cambiamenti quali una maggiore protezione dei terreni); esposizione a sanzioni e controversie (ad esempio, fuoriuscite di effluenti inquinanti che danneggiano la salute umana e degli ecosistemi; o la violazione di diritti, permessi o assegnazioni in relazione alla biodiversità; o negligenza nei confronti di specie minacciate o la loro uccisione); maggiori obblighi di comunicazione in materia di biodiversità, ecosistemi e servizi correlati;

ii. 

tecnologia: ad esempio, la sostituzione di prodotti o servizi con altri aventi un minore impatto sulla biodiversità o una minore dipendenza dai servizi ecosistemici, la mancanza di accesso ai dati o l'accesso a dati di scarsa qualità che ostacolano le valutazioni relative alla biodiversità, la transizione verso tecnologie più efficienti e più pulite (ossia con minori impatti sulla biodiversità), nuove tecnologie di monitoraggio (ad esempio satellitari), obbligo di utilizzare determinate tecnologie (ad esempio, colture resistenti al clima, impollinatori meccanici, depurazione delle acque, protezione dalle inondazioni);

iii. 

mercato: ad esempio, le variazioni dell'offerta, della domanda e dei finanziamenti, la volatilità o l'aumento dei costi delle materie prime (ad esempio, fattori di produzione ad alta intensità di biodiversità il cui prezzo è aumentato a causa del degrado degli ecosistemi);

iv. 

reputazione: ad esempio, l'evoluzione della percezione da parte della società, dei clienti o della comunità a causa del ruolo che un'organizzazione svolge nella perdita di biodiversità, della violazione dei diritti connessi alla natura attraverso le proprie operazioni, della copertura mediatica negativa dovuta agli impatti su specie e/o ecosistemi critici, dei conflitti sociali connessi alla biodiversità per le specie a rischio, le aree protette, le risorse o l'inquinamento;

c) 

rischi sistemici, tra cui:

i. 

il crollo dell'ecosistema, con il rischio che un sistema naturale fondamentale non funzioni più, ad esempio con il raggiungimento di punti di non ritorno e il crollo degli ecosistemi che determinano perdite per i mercati geografici all'ingrosso o per determinati settori (somma di rischi fisici);

ii. 

il rischio aggregato legato agli impatti fondamentali della perdita di biodiversità sui livelli di transizione e il rischio fisico in uno o più settori all'interno di un portafoglio (societario o finanziario); e

iii. 

i rischi di contagio, ossia che le difficoltà finanziarie di determinate società o istituzioni finanziarie legate alla mancata contabilizzazione dell'esposizione a rischi relativi alla biodiversità possano ripercuotersi sul sistema economico nel suo complesso;

d) 

opportunità, tra cui, ad esempio:

i. 

categorie di prestazioni delle imprese: efficienza delle risorse; prodotti e servizi; mercati; flussi di capitale e finanziamenti; capitale reputazionale; e

ii. 

categorie di prestazioni in materia di sostenibilità: protezione, ripristino e rigenerazione degli ecosistemi; uso sostenibile delle risorse naturali.

Presentazione delle informazioni

RA 10. L'impresa può prendere in considerazione le tabelle seguenti per presentare la propria valutazione della rilevanza dei siti rilevanti individuati ai sensi del paragrafo RA 7:



Servizio ecosistemico…

Dipendenze effettive o potenziali

...

Cambiamento di funzione

Perdite finanziarie

Limitato, moderato o significativo

Limitate, moderate o significative



Ubicazione del sito

Specie minacciate, aree protette, principali aree di biodiversità

Impatti effettivi o potenziali

Frequenza

Velocità d'impatto

Gravità dell'im-patto

Potenziale di mitigazione

Alta, media o bassa

< 1 anno o

1-3 anni

o > 3 anni

Alta, media o bassa

Alto, medio o basso

Per quanto riguarda il paragrafo RA 7, lettera e), l'impresa può prendere in considerazione la possibilità di utilizzare la tabella seguente:



Dove sono prodotte le materie prime o

dove avviene l'approvvigionamento?

Peso assoluto delle materie prime (e

percentuale del peso delle materie prime)

In aree con specie incluse nella lista rossa dell'IUCN delle specie minacciate, nelle direttive Uccelli e Habitat

o negli elenchi nazionali delle specie minacciate

In aree protette ufficialmente riconosciute

In altre principali aree di biodiversità

Obbligo di informativa E4-2 — Politiche relative alla biodiversità e agli ecosistemi

RA 11. Le politiche descritte nell'ambito del presente obbligo di informativa possono essere integrate in politiche ambientali o di sostenibilità più ampie ascrivibili a diversi sottotemi.

RA 12. L'impresa può inoltre fornire informazioni sul modo in cui le politiche fanno riferimento alla produzione, all'approvvigionamento o al consumo di materie prime e, in particolare, su come:

a) 

limita l'approvvigionamento da fornitori che non possono dimostrare di non concorrere in modo significativo al danneggiamento di aree protette o di principali aree di biodiversità (ad esempio, attraverso la certificazione);

b) 

fa riferimento a norme riconosciute o a certificazioni di terzi controllate dalle autorità di regolamentazione; e

c) 

affronta le materie prime provenienti da ecosistemi che sono stati gestiti in modo tale da mantenere o migliorare le condizioni per la biodiversità, come dimostrato dal monitoraggio e dalla rendicontazione periodici dello stato della biodiversità e dei relativi guadagni o perdite.

RA 13. L'impresa può comunicare i punti di contatto e l'allineamento con altri obiettivi e accordi globali quali gli OSS 2, 6, 14 e 15 o qualsiasi altra convenzione mondiale consolidata relativa alla biodiversità e agli ecosistemi.

RA 14. Nel divulgare le politiche relative alle conseguenze sociali delle dipendenze e degli impatti in termini di biodiversità ed ecosistemi di cui al paragrafo 23, lettera f), l'impresa può in particolare fare riferimento al protocollo di Nagoya e alla convenzione sulla diversità biologica (CBD).

RA 15. Nel divulgare informazioni su come, eventualmente, le sue politiche affrontano le conseguenze sociali degli impatti connessi alla biodiversità e agli ecosistemi di cui al paragrafo 23, lettera f), l'impresa può fornire informazioni su:

a) 

la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche; e

b) 

il consenso libero, previo e informato per accedere alle risorse genetiche.

RA 16. L'impresa può inoltre spiegare in che modo la politica che ha adottato le consente di:

a) 

evitare impatti negativi sulla biodiversità e sugli ecosistemi nelle operazioni proprie e nella relativa catena del valore a monte e a valle;

b) 

diminuire e ridurre al minimo i propri impatti negativi sulla biodiversità e sugli ecosistemi che non possono essere evitati nelle operazioni proprie e lungo l'intera catena del valore a monte e a valle;

c) 

ripristinare e riabilitare gli ecosistemi degradati o ripristinare gli ecosistemi scomparsi a seguito dell'esposizione a impatti che non possono essere completamente evitati e/o ridotti al minimo; e

d) 

attenuarne il proprio contributo alle cause rilevanti della perdita di biodiversità.

RA 17. Nell'indicare le proprie politiche, se fa riferimento a norme di condotta di terzi, l'impresa può indicare se lo standard utilizzato:

a) 

è oggettivo e realizzabile sulla base di un approccio scientifico all'individuazione dei problemi e valuta realisticamente in che modo tali questioni possono essere affrontate sul campo in varie circostanze pratiche;

b) 

è elaborato o mantenuto attraverso un processo di consultazione continuo dei portatori di interessi con il contributo equilibrato di tutti i pertinenti gruppi di portatori di interessi, compresi i produttori, i commercianti, i trasformatori, i finanziatori, le popolazioni e le comunità locali, i popoli indigeni e le organizzazioni della società civile che rappresentano gli interessi dei consumatori, ambientali e sociali, senza che alcun gruppo detenga indebiti poteri di veto o autorità sui contenuti;

c) 

incoraggia un approccio graduale e un miglioramento continuo, sia nello standard in sé che nella sua applicazione delle migliori pratiche di gestione, e richiede la definizione di obiettivi significativi e traguardi fondamentali specifiche per indicare progressi rispetto ai principi e ai criteri nel corso del tempo;

d) 

è verificabile attraverso organismi indipendenti di certificazione o verifica, che dispongano di procedure di valutazione definite e rigorose che evitano conflitti di interesse e siano conformi agli orientamenti ISO sulle procedure di accreditamento e verifica o all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008; e

e) 

è conforme al Codice di buone pratiche ISEAL.

Obbligo di informativa E4-3 — Azioni e risorse relative alla biodiversità e agli ecosistemi

RA 18. L'impresa può mettere in relazione importi monetari significativi di CapEx e OpEx (spese operative) necessari per attuare le azioni intraprese o previste al fine di:

a) 

le voci o note pertinenti nei bilanci;

b) 

gli indicatori fondamentali di prestazione di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 e al regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione; e

c) 

se applicabile, il piano CapEx previsto dal regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione.

RA 19. L'impresa può indicare se considera la possibilità di attuare un piano di «prevenzione» che impedisca azioni dannose prima che esse abbiano luogo. La prevenzione comporta spesso la decisione di discostarsi dal normale percorso di sviluppo di un progetto. Un esempio di prevenzione consiste nell'alterare l'impronta ecosistemica e della biodiversità di un progetto per evitare la distruzione dell'habitat naturale del sito e/o creare terreni messi a riposo in cui sono presenti e saranno preservati valori prioritari della biodiversità. Quanto meno si dovrebbe prendere in considerazione la prevenzione in presenza di valori della biodiversità e degli ecosistemi che rientrano in una delle seguenti categorie: particolarmente vulnerabili e insostituibili, fonte di particolare preoccupazione per i portatori di interessi, o quando è giustificato un approccio prudente a causa di incertezze circa la valutazione d'impatto o l'efficacia delle misure di gestione. I tre tipi principali di prevenzione sono definiti di seguito:

a) 

►C1  prevenzione attraverso la selezione del sito (collocare l'intero progetto lontano da aree sensibili sotto il profilo della biodiversità); ◄

b) 

►C1  prevenzione attraverso la concezione del progetto (configurare l'infrastruttura in maniera tale da preservare le aree sensibili sotto il profilo della biodiversità); e ◄

c) 

prevenzione attraverso la programmazione (temporale delle attività di progetto) in modo da tenere conto dei modelli di comportamento delle specie (ad esempio, riproduzione, migrazione) o delle funzioni ecosistemiche (ad esempio, le dinamiche fluviali).

RA 20. Per quanto riguarda le azioni fondamentali, l'impresa può comunicare:

a) 

un elenco dei principali portatori di interessi coinvolti (ad esempio concorrenti, fornitori, rivenditori al dettaglio, altri partner commerciali, comunità e autorità interessate, agenzie governative) e le modalità del loro coinvolgimento, identificando i principali portatori di interessi che subiscono ricadute, negative o positive, delle azioni e illustrando in che modo ne risentono, compresi gli impatti o i benefici per le comunità interessate, i piccoli proprietari, i popoli indigeni o altri gruppi vulnerabili;

b) 

ove applicabile, una spiegazione della necessità di adeguate consultazioni e della necessità di rispettare le decisioni delle comunità interessate;

c) 

una breve valutazione per stabilire se gli interventi principali possono provocare impatti negativi significativi sulla sostenibilità;

d) 

una spiegazione che indichi se l'intervento principale è destinato ad essere un'iniziativa una tantum o una pratica sistematica;

e) 

una spiegazione che indichi se il piano d'azione principale è portato avanti solo dall'impresa, utilizzando le sue risorse, o se si iscrive in un'iniziativa più ampia a cui l'impresa contribuisce in modo sostanziale. In questo secondo caso l'impresa può fornire maggiori informazioni sul progetto, sui suoi sponsor e sugli altri partecipanti;

f) 

una descrizione del modo in cui contribuisce a un cambiamento sistemico, in particolare per alterare le cause che determinano un cambiamento nella biodiversità e negli ecosistemi, ad esempio attraverso fattori tecnologici, economici, istituzionali e sociali, e cambiamenti nei valori e nei comportamenti sottostanti.

RA 21. Nel contesto del presente obbligo di informativa, per «conoscenze locali e indigene» si intendono la comprensione, le competenze e le filosofie sviluppate da società con una lunga tradizione di interazione con il proprio ambiente naturale. Per le popolazioni rurali e i popoli indigeni, le conoscenze locali sono alla base del processo decisionale riguardante gli aspetti fondamentali della vita quotidiana.

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa E4-4 — Obiettivi relativi alla biodiversità e agli ecosistemi

RA 22. L'impresa può precisare se l'obiettivo affronta le lacune relative ai criteri di contributo sostanziale per la biodiversità ai sensi degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852. Qualora non siano soddisfatti i criteri del principio «non arrecare un danno significativo» per la biodiversità definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, l'impresa può precisare se l'obiettivo affronta le lacune connesse a tali criteri.

RA 23. Nel comunicare le informazioni previste a norma del paragrafo 29 ai fini della fissazione di obiettivi, l'impresa prende in considerazione la necessità di ottenere il consenso informato e favorevole dei popoli indigeni e delle popolazioni locali, la necessità di tenere consultazioni adeguate e la necessità di rispettare le decisioni di tali comunità.

RA 24. Gli obiettivi relativi agli impatti rilevanti possono essere presentati in una tabella, come illustrato di seguito:



Tipo di obiettivo in base alla gerarchia di mitigazione

Valore base e anno base

Valore obiettivo e ambito geografico

Politica o normativa connessa, se pertinente

2025

2030

Fino al 2050

 

Prevenzione

 

 

 

 

 

Riduzione al minimo

 

 

 

 

 

Riabilitazione e ripristino

 

 

 

 

 

Misure di compensazione o bilanciamento

 

 

 

 

 

RA 25. Gli obiettivi relativi alle questioni di sostenibilità potenzialmente rilevanti elencate al paragrafo RA 4 del presente principio possono essere presentati in una tabella, come illustrato di seguito:



Tipo di obiettivo in base alla questione di sostenibilità

Valore base e anno base

Valore obiettivo e ambito geografico

Politica o normativa connessa, se pertinente

2025

2030

Fino al 2050

 

 

 

 

 

 

RA 26. Gli obiettivi misurabili relativi alla biodiversità e agli ecosistemi possono essere espressi come segue:

a) 

dimensioni e ubicazione di tutte le aree di habitat protette o ripristinate, direttamente o indirettamente controllate dall'impresa, e informazioni indicanti se il successo della misura di ripristino sia o sia stato approvato da professionisti esterni indipendenti;

b) 

superfici ricreate (ambienti in cui sono attuate iniziative di gestione al fine di creare un habitat in un sito in cui inizialmente non esisteva); o

c) 

numero o percentuale di progetti/siti la cui integrità ecologica è stata migliorata (ad esempio, installazione di passaggi per pesci, corridoi per la fauna selvatica).

Obbligo di informativa E4-5 — Metriche d'impatto relative ai cambiamenti della biodiversità e degli ecosistemi

RA 27. Nel preparare le informazioni richieste ai sensi del presente obbligo di informativa, l'impresa prende in considerazione e può descrivere:

a) 

metodologie e metriche utilizzate e spiegazione del motivo per cui sono state scelte, nonché relative ipotesi, limitazioni e incertezze, oltre alle eventuali modifiche apportate alle metodologie nel tempo e alla relativa motivazione;

b) 

ambito di applicazione delle metriche e delle metodologie, ad esempio:

i. 

impresa, sito, marca, merce, unità operativa aziendale, attività;

ii. 

aspetti trattati (come indicato al paragrafo RA 4);

c) 

i componenti delle metriche associati alla biodiversità: specifici per specie, specifici per ecosistema;

d) 

le aree geografiche oggetto della metodologia e una spiegazione dei motivi per cui aree geografiche pertinenti sono state eventualmente omesse;

e) 

in che modo le metriche integrano le soglie ecologiche (ad esempio, integrità della biosfera, cambiamento dei sistemi del suolo, limiti del pianeta) e le assegnazioni;

f) 

la frequenza del monitoraggio, le metriche chiave monitorate, la condizione/il valore base e l'anno/periodo base, nonché il periodo di riferimento;

g) 

se tali metriche si basano su dati primari, dati secondari, dati modellizzati o sul giudizio di esperti, o su una combinazione di questi elementi;

h) 

un'indicazione di quale intervento è misurato e monitorato mediante le metriche e di come queste ultime sono connesse al conseguimento degli obiettivi;

i) 

se le metriche sono obbligatorie (per legge) o facoltative. Se sono obbligatorie, l'impresa può elencare la normativa pertinente; se facoltative, può fare riferimento alla norma o alla procedura volontaria utilizzata; e

j) 

se le metriche corrispondono a o sono elaborate sulla base di aspettative o raccomandazioni contenute in orientamenti, politiche, normative o accordi pertinenti e autorevoli, a livello nazionale, dell'UE o intergovernativo, quali la convenzione sulla diversità biologica (CBD) e l'IPBES.

RA 28. L'impresa prende in considerazione rende note le metriche verificabili e con una solida base tecnica e scientifica, tenendo conto di archi temporali e aree geografiche opportuni, e può comunicare in che modo le metriche selezionate corrispondono a tali criteri. Per garantire che la metrica sia pertinente dovrebbe sussistere un rapporto chiaro tra l'indicatore e lo scopo della misurazione. Le incertezze dovrebbero essere ridotte al minimo. I dati o i meccanismi utilizzati dovrebbero essere supportati da organizzazioni consolidate e aggiornati nel tempo. Se esistono lacune nei dati, è possibile ricorrere a dati modellizzati solidi e al giudizio di esperti. La metodologia è sufficientemente dettagliata da consentire un confronto significativo degli impatti e delle attività di mitigazione nel tempo. I processi di raccolta delle informazioni e le definizioni devono essere applicati sistematicamente. Ciò consente una revisione significativa delle prestazioni dell'impresa nel tempo e agevola il confronto interno e inter pares.

RA 29. Se una metrica corrisponde a un obiettivo, lo scenario base per entrambi è allineato. Lo scenario base per la biodiversità è una componente essenziale del più ampio processo di gestione della biodiversità e degli ecosistemi. Lo scenario base è necessario per orientare la valutazione d'impatto e la pianificazione della gestione, nonché il monitoraggio e la gestione adattativa.

RA 30. Le metodologie disponibili per raccogliere dati e misurare l'impatto delle imprese sullo stato della biodiversità e degli ecosistemi possono essere suddivise nelle tre categorie seguenti:

a) 

dati primari: raccolti in loco mediante indagini sul campo;

b) 

dati secondari: compresi gli strati di dati geospaziali sovrapposti ai dati relativi all'ubicazione geografica delle attività aziendali.

i. 

A livello di specie, gli strati di dati sugli areali delle diverse specie possono essere utilizzati per prevedere quali specie possono essere presenti in luoghi diversi. Sono compresi i siti operativi e i luoghi di approvvigionamento. Ciascuno strato dell'areale avrà livelli di precisione diversi a seconda di alcuni fattori (ad esempio, se gli areali delle specie sono stati meglio definiti in base alla disponibilità di habitat). Le informazioni sullo stato di minaccia delle specie e sulle attività che le minacciano possono fornire un'indicazione della probabile influenza che le attività aziendali possono esercitare sulle tendenze della popolazione e sullo stato di minaccia.

ii. 

A livello di ecosistema possono essere applicati strati di dati che rispecchiano le variazioni dell'estensione e delle condizioni degli ecosistemi, compresi i livelli di connettività e frammentazione degli habitat.

c) 

dati sullo stato della biodiversità modellizzati: gli approcci basati su modelli sono comunemente utilizzati per misurare gli indicatori a livello di ecosistema (ad esempio, estensione, condizione o funzione). I modelli quantificano in che modo l'entità delle diverse pressioni incide sullo stato della biodiversità. In questi casi si parla di rapporti tra pressione e stato, che si basano su dati raccolti a livello mondiale. I risultati della modellizzazione sono applicati a livello locale per stimare in che modo le pressioni a livello di impresa provocheranno cambiamenti nelle condizioni degli ecosistemi. Un fattore di impatto presenta generalmente tre caratteristiche principali: entità (ad esempio, quantità di contaminante, intensità del rumore), estensione spaziale (ad esempio, superficie del terreno contaminata) ed estensione temporale (durata della persistenza del contaminante).

RA 31. Per quanto riguarda la valutazione del ciclo di vita per l'uso del suolo, l'impresa può fare riferimento agli indicatori ambientali relativi all'uso del suolo per la valutazione del ciclo di vita del Centro comune di ricerca.

RA 32. Per quanto riguarda l'introduzione di specie esotiche invasive, l'impresa può comunicare i vettori e il numero di specie esotiche invasive e l'estensione della superficie coperta da tali specie.

RA 33. Per quanto riguarda le metriche relative all'estensione e alle condizioni degli ecosistemi, si possono trovare indicazioni utili nei lavori del Sistema di contabilità economico ambientale – contabilità dell'ecosistema delle Nazioni Unite (UN SEEA EA).

RA 34. L'impresa può indicare informazioni sull'uso del suolo, in unità di superficie (ad esempio, m2 o ettari), avvalendosi degli orientamenti forniti dal sistema di ecogestione e audit (EMAS) ( 82 ):

a) 

uso totale del suolo;

b) 

superficie totale impermeabilizzata;

c) 

superficie totale orientata alla natura nel sito; e

d) 

superficie totale orientata alla natura fuori dal sito.

RA 35. L'impresa può comunicare ad esempio il cambiamento della copertura del suolo, che costituisce la rappresentazione fisica dei fattori «modifica dell'habitat» e «attività industriali e domestiche», ossia la modifica naturale o antropica delle proprietà fisiche della superficie terrestre in un luogo specifico.

RA 36. La copertura del suolo è una variabile tipica che può essere valutata con i dati di osservazione della Terra.

RA 37. Nel riferire sugli impatti rilevanti connessi agli ecosistemi, l'impresa può, oltre all'estensione e alle condizioni degli ecosistemi, tenere conto anche del funzionamento degli ecosistemi utilizzando:

a) 

una metrica che misuri un processo o una funzione che l'ecosistema completa o che rifletta la capacità dell'ecosistema di svolgere il tale processo o funzione specifico: ad esempio, la produttività primaria netta che misura la produttività delle piante in base al loro tasso di stoccaggio di energia, che successivamente è messa a disposizione di altre specie dell'ecosistema. Si tratta di un processo fondamentale per il funzionamento degli ecosistemi, collegato a molti fattori, come la diversità delle specie, che tuttavia non misura direttamente; o

b) 

una metrica che misuri i cambiamenti nella popolazione di specie minacciate scientificamente identificate.

RA 38. A livello di ecosistema possono essere applicati strati di dati che rispecchiano le variazioni dell'estensione e delle condizioni degli ecosistemi, compresi i livelli di frammentazione e connettività degli habitat.

Obbligo di informativa E4-6 – Effetti finanziari attesi derivanti da rischi e opportunità rilevanti connessi alla biodiversità e agli ecosistemi

RA 39. 

L'impresa può includere una valutazione dei propri prodotti e servizi connessi che sono a rischio nel breve, medio e lungo periodo, illustrando come sono definiti, come sono stimati gli importi finanziari e quali sono le ipotesi fondamentali formulate.

RA 40. 

La quantificazione monetaria degli effetti finanziari attesi di cui al paragrafo 45, lettera a), può essere espressa come un unico importo o un intervallo.

ESRS E5

USO DELLE RISORSE ED ECONOMIA CIRCOLARE

SOMMARIO

Scopo

Interazione con altri ESRS

Obblighi di informativa

ESRS 2 Informazioni generali

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 — Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare

Obbligo di informativa E5-1 — Politiche relative all'uso delle risorse e all'economia circolare

Obbligo di informativa E5-2 — Azioni e risorse relative all'uso delle risorse e all'economia circolare

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa E5-3 – Obiettivi relativi all'uso delle risorse e all'economia circolare

Obbligo di informativa E5-4 – Flussi di risorse in entrata

Obbligo di informativa E5-5 – Flussi di risorse in uscita

Obbligo di informativa E5-6 – Effetti finanziari attesi derivanti da impatti, rischi e opportunità connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare

Appendice A:

Requisiti applicativi

ESRS 2 Informazioni generali

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 — Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare

Obbligo di informativa E5-1 — Politiche relative all'uso delle risorse e all'economia circolare

Obbligo di informativa E5-2 — Azioni e risorse relative all'uso delle risorse e all'economia circolare

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa E5-3 – Obiettivi relativi all'uso delle risorse e all'economia circolare

Obbligo di informativa E5-4 – Flussi di risorse in entrata

Obbligo di informativa E5-5 – Flussi di risorse in uscita

Obbligo di informativa E5-6 – Effetti finanziari attesi derivanti da rischi e opportunità connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare

Scopo

1. Il presente principio è inteso a precisare gli obblighi di informativa che consentono ai fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità di comprendere quanto segue:

a) 

il modo in cui l'impresa incide sull'uso delle risorse, compresa l'efficienza delle risorse, la prevenzione dell'esaurimento delle risorse, l'approvvigionamento sostenibile e l'uso di risorse rinnovabili (nel presente principio «uso delle risorse ed economia circolare») in termini di impatti rilevanti positivi e negativi, siano essi effettivi o potenziali;

b) 

eventuali azioni intraprese per prevenire o mitigare gli impatti negativi, effettivi o potenziali, derivanti dall'uso delle risorse, comprese le misure volte a contribuire a dissociare la crescita economica dall'uso dei materiali, e per affrontare rischi e opportunità, nonché i risultati conseguiti;

c) 

i piani e la capacità dell'impresa di adeguare la propria strategia e il proprio modello aziendale per allinearsi ai principi dell'economia circolare, tra cui, in via non limitativa, la riduzione al minimo dei rifiuti, il mantenimento del massimo valore di prodotti, materiali e altre risorse e la promozione di un uso efficiente degli stessi nella produzione e nel consumo;

d) 

la natura, il tipo e la portata dei rischi e delle opportunità rilevanti dell'impresa connessi agli impatti e alle dipendenze, derivanti dall'uso delle risorse e dall'economia circolare, e il modo in cui l'impresa li gestisce; e

e) 

gli effetti finanziari sull'impresa nel breve, medio e lungo periodo provocati dai rischi e dalle opportunità rilevanti che derivano dagli impatti e dalle dipendenze in termini di uso delle risorse ed economia circolare.

2. Il presente principio stabilisce gli obblighi di informativa relativi all'«uso delle risorse» e all'«economia circolare», in particolare per quanto riguarda:

a) 

i flussi di risorse in entrata, compresa la circolarità dei flussi in entrata di risorse rilevanti, tenendo conto delle risorse rinnovabili e non rinnovabili; e

b) 

i flussi di risorse in uscita, comprese informazioni su prodotti e materiali; e

c) 

i rifiuti.

3. Per economia circolare si intende un sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle altre risorse nell'economia è mantenuto il più a lungo possibile, migliorandone l'uso efficiente nella produzione e nel consumo, così da diminuire l'impatto ambientale del loro uso, riducendo al minimo i rifiuti e il rilascio di sostanze pericolose in tutte le fasi del loro ciclo di vita, anche mediante l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. L'obiettivo è massimizzare e mantenere il valore delle risorse, dei prodotti e dei materiali tecnici e biologici creando un sistema che consenta la durabilità, l'uso o il riutilizzo ottimali, il ricondizionamento, la rifabbricazione, il riciclaggio e il ciclo dei nutrienti.

4. Il presente principio si basa sui quadri normativi e sulle politiche pertinenti dell'UE, tra cui il piano d'azione dell'UE per l'economia circolare, la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 83 ) (direttiva quadro sui rifiuti) e la strategia industriale dell'UE.

5. Per valutare la transizione dallo status quo, ossia un'economia in cui vengono estratte risorse limitate per fabbricare prodotti che vengono utilizzati e poi gettati via (modello «prendi, produci, getta»), a un sistema economico circolare, il presente principio si basa sull'identificazione dei flussi fisici di risorse, materiali e prodotti utilizzati e generati dall'impresa attraverso l'obbligo di informativa E5-4 Flussi di risorse in entrata e l'obbligo di informativa E5-5 Flussi di risorse in uscita.

Interazione con altri ESRS

6. L'uso delle risorse è uno dei principali motori di altri impatti ambientali quali i cambiamenti climatici, l'inquinamento, le acque e le risorse marine e la biodiversità. Un'economia circolare è un sistema che tende verso un uso sostenibile delle risorse nell'estrazione, nella trasformazione, nella produzione, nel consumo e nella gestione dei rifiuti. Un simile sistema apporta molteplici benefici ambientali, in particolare la riduzione del consumo di materiali e di energia e delle emissioni nell'atmosfera (emissioni di gas a effetto serra o di altro tipo), la limitazione dei prelievi e degli scarichi di acqua e la rigenerazione della natura, limitando l'impatto sulla biodiversità.

7. Per fornire una panoramica completa di quali altre questioni ambientali potrebbero essere rilevanti per l'uso delle risorse e l'economia circolare, gli obblighi di informativa pertinenti sono contemplati in altri ESRS ambientali, come segue:

a) 

ESRS E1 Cambiamenti climatici, che tratta in particolare le emissioni di GES e le risorse energetiche (consumo di energia);

b) 

ESRS E2 Inquinamento, che tratta in particolare le emissioni nell'acqua, nell'aria e nel suolo nonché le sostanze preoccupanti;

c) 

ESRS E3 Acque e risorse marine, che tratta in particolare le risorse idriche (consumo idrico) e quelle marine; e

d) 

ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi, che tratta in particolare gli ecosistemi, le specie e le materie prime.

8. Gli impatti dell'impresa relativi all'uso delle risorse e all'economia circolare, e in particolare quelli relativi ai rifiuti, possono avere ripercussioni sulle persone e sulle comunità. Gli impatti negativi rilevanti sulle comunità interessate che dipendono dall'uso delle risorse e dall'economia circolare e che sono attribuibili all'impresa sono trattati nell'ESRS S3 Comunità interessate. L'uso efficiente e circolare delle risorse favorisce anche la competitività e il benessere economico

9. Il presente principio dovrebbe essere letto in combinato disposto con l'ESRS 1 Prescrizioni generali e con l'ESRS 2 Informazioni generali.

Obblighi di informativa

ESRS 2 Informazioni generali

10. Le prescrizioni della presente sezione dovrebbero essere lette in combinato disposto con gli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2, capitolo 4 Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità e comunicate contestualmente.

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 — Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare

11. L'impresa descrive il processo per individuare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare, in particolare per quanto riguarda i flussi di risorse in entrata, i flussi di risorse in uscita e i rifiuti, e rende noto:

a) 

se ha analizzato i propri attivi e le proprie attività al fine di individuare gli impatti, i rischi e le opportunità, effettivi e potenziali, nelle operazioni proprie e nella sua catena del valore a monte e a valle, e, in caso affermativo, le metodologie, le ipotesi e gli strumenti utilizzati nell'analisi;

b) 

se e come ha condotto consultazioni, in particolare con le comunità interessate.

Obbligo di informativa E5-1 — Politiche relative all'uso delle risorse e all'economia circolare

12. L'impresa descrive le politiche che ha adottato per gestire i propri impatti, rischi e opportunità rilevanti connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare.

13. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la misura in cui l'impresa dispone di politiche per individuare, valutare, gestire e/o porre rimedio ai propri impatti, rischi e opportunità rilevanti connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare.

14. L'informativa richiesta al paragrafo 12 contiene informazioni sulle politiche dell'impresa per gestire i propri impatti, rischi e opportunità rilevanti connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare conformemente all'ESRS 2 MDR-P Politiche adottate per gestire questioni di sostenibilità rilevanti.

15. Nella sintesi, l'impresa indica se e in che modo le proprie politiche trattano i seguenti aspetti, ove rilevanti:

a) 

abbandono progressivo dell'uso di risorse vergini, compreso il conseguente aumento dell'uso di risorse secondarie (riciclate);

b) 

approvvigionamento e uso sostenibili delle risorse rinnovabili.

16. Le politiche affrontano gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti nelle operazioni proprie e lungo la catena del valore a monte e a valle.

Obbligo di informativa E5-2 — Azioni e risorse relative all'uso delle risorse e all'economia circolare

17. L'impresa indica le proprie azioni connesse all'uso delle risorse e all'economia circolare, nonché le risorse destinate alla loro attuazione.

▼C2

18. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare le principali azioni intraprese e pianificate per conseguire gli scopi e gli obiettivi delle politiche in materia di uso delle risorse ed economia circolare.

▼B

19. La descrizione delle azioni connesse all'uso delle risorse e all'economia circolare nonché delle risorse ad esse destinate segue i principi di cui all'ESRS 2 MDR-A Azioni e risorse relative a questioni di sostenibilità rilevanti.

20. Oltre a quanto prescritto nell'ESRS 2 MDR-A, l'impresa può precisare se e in che modo un'azione e le risorse riguardano:

a) 

livelli più elevati di efficienza delle risorse nell'uso dei materiali tecnici e biologici e dell'acqua, in particolare in relazione alle materie prime critiche e alle terre rare elencate nel sistema di informazione sulle materie prime;

b) 

tassi più elevati di utilizzo di materie prime secondarie (materiali riciclati);

c) 

l'applicazione della progettazione circolare, con conseguente aumento della durabilità dei prodotti e ottimizzazione dell'uso, nonché tassi più elevati di: riutilizzo, riparazione, ricondizionamento, rifabbricazione, cambio di destinazione e riciclaggio;

d) 

applicazione di pratiche aziendali circolari quali i) azioni per mantenere il valore (manutenzione, riparazione, ricondizionamento, rifabbricazione, raccolta di componenti, ammodernamento e logistica inversa, sistemi a circuito chiuso, vendita al dettaglio di seconda mano), ii) azioni di massimizzazione del valore (sistemi prodotto-servizio, modelli aziendali di economia collaborativa e della condivisione), iii) azioni a fine vita (riciclaggio, aggiornamento, responsabilità estesa del produttore) e iv) azioni di efficienza dei sistemi (simbiosi industriale);

e) 

azioni intraprese per prevenire la produzione di rifiuti nella catena del valore a monte e a valle dell'impresa; e

f) 

ottimizzazione della gestione dei rifiuti in linea con la gerarchia dei rifiuti.

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa E5-3 – Obiettivi relativi all'uso delle risorse e all'economia circolare

21. L'impresa indica gli obiettivi connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare che ha fissato.

22. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare gli obiettivi che l'impresa ha adottato a sostegno della propria politica in materia di uso delle risorse ed economia circolare e per affrontare i relativi impatti, rischi e opportunità rilevanti.

23. La descrizione degli obiettivi contiene gli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2 MDR-T Monitoraggio dell'efficacia delle politiche e delle azioni mediante obiettivi.

24. L'informativa richiesta al paragrafo 21 indica se e in che modo gli obiettivi dell'impresa sono connessi ai flussi di risorse in entrata e in uscita, compresi i rifiuti e i prodotti e i materiali, e più specificamente:

a) 

l'aumento della progettazione circolare dei prodotti (compresa, ad esempio, la progettazione per la durabilità, lo smantellamento, la riparabilità, la riciclabilità, ecc.);

b) 

l'aumento del tasso di utilizzo circolare dei materiali;

c) 

la riduzione al minimo delle materie prime primarie;

d) 

l'approvvigionamento e l'uso sostenibili (in linea con il principio dell'uso a cascata) delle risorse rinnovabili;

e) 

la gestione dei rifiuti, compresa la preparazione per un trattamento adeguato; e

f) 

altre questioni relative all'uso delle risorse o all'economia circolare.

25. L'impresa precisa a quale strato della gerarchia dei rifiuti si riferisce l'obiettivo.

26. Oltre a quanto prescritto nell'ESRS 2 MDR-T, l'impresa può precisare se nella definizione degli obiettivi siano state prese in considerazione soglie ecologiche e assegnazioni specifiche per l'entità. In caso affermativo, l'impresa può precisare:

a) 

le soglie ecologiche individuate e la metodologia utilizzata a tal fine;

b) 

se le soglie sono specifiche per l'entità e, in caso affermativo, come sono state determinate; e

c) 

in che modo è attribuita all'interno dell'impresa la responsabilità del rispetto delle soglie ecologiche individuate.

27. Nell'ambito delle informazioni contestuali, l'impresa specifica se gli obiettivi che ha fissato e presentato sono obbligatori (per legge) o facoltativi.

Obbligo di informativa E5-4 – Flussi di risorse in entrata

28. L'impresa comunica le informazioni sui flussi di risorse in entrata connesse ai propri impatti, rischi e opportunità rilevanti.

29. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare l'uso delle risorse nelle operazioni proprie e lungo la catena del valore dell'impresa a monte.

30. L'informativa richiesta al paragrafo 28 comprende una descrizione dei suoi flussi di risorse in entrata, se rilevanti: prodotti (compresi gli imballaggi) e materiali (precisando le materie prime critiche e le terre rare), acqua e proprietà, impianti e macchinari utilizzati nelle operazioni proprie dell'impresa e lungo la catena del valore a monte.

31. Quando conclude che i suoi flussi di risorse in entrata rappresentano una questione di sostenibilità rilevante, l'impresa comunica le seguenti informazioni sui materiali utilizzati per fabbricare prodotti e offrire servizi durante il periodo di riferimento, in tonnellate o chilogrammi:

a) 

il peso totale complessivo dei prodotti e dei materiali tecnici e biologici utilizzati durante il periodo di riferimento;

b) 

la percentuale di materiali biologici (e biocarburanti utilizzati a fini non energetici) usati dall'impresa per fabbricare prodotti e offrire servizi (compresi gli imballaggi) che provengono da una filiera sostenibile, con le informazioni sul sistema di certificazione utilizzato e sull'applicazione del principio dell'uso a cascata; e

c) 

il peso, in valore assoluto e in percentuale, dei componenti secondari riutilizzati o riciclati e dei prodotti e dei materiali intermedi secondari utilizzati dall'impresa per i suoi prodotti e servizi (compresi gli imballaggi).

32. L'impresa fornisce informazioni sulle metodologie utilizzate per calcolare i dati e precisa se i dati provengano da misurazioni dirette o stime, indicando le ipotesi fondamentali utilizzate.

Obbligo di informativa E5-5 – Flussi di risorse in uscita

33. L'impresa comunica le informazioni sui flussi di risorse in uscita, inclusi i rifiuti, connesse ai propri impatti, rischi e opportunità rilevanti.

34. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare quanto segue:

a) 

il modo in cui l'impresa contribuisce all'economia circolare i) progettando prodotti e materiali in linea con i principi dell'economia circolare e ii) aumentando o massimizzando la misura in cui i prodotti, i materiali e il trattamento dei rifiuti sono in pratica rimessi in circolo dopo il primo utilizzo; e

b) 

la strategia di riduzione e gestione dei rifiuti dell'impresa e la misura in cui l'impresa è consapevole di come i propri rifiuti pre-consumo sono gestiti nell'ambito delle proprie attività.

Prodotti e materiali

35. L'impresa fornisce una descrizione dei principali prodotti e materiali provenienti dal proprio processo di produzione e progettati secondo principi circolari, tra cui durabilità, riutilizzabilità, riparabilità, smontaggio, rifabbricazione, ricondizionamento, riciclaggio, rimessa in circolo attraverso il ciclo biologico o ottimizzazione dell'uso del prodotto o del materiale attraverso altri modelli aziendali circolari.

36. Le imprese con flussi in uscita rilevanti indicano:

a) 

la durabilità prevista dei prodotti immessi sul mercato, rispetto alla media dell'industria per ciascun gruppo di prodotti;

b) 

la riparabilità dei prodotti, utilizzando, ove possibile, un sistema di punteggio consolidato;

c) 

il tasso di contenuto riciclabile nei prodotti e nel loro imballaggio.

Rifiuti

37. L'impresa comunica le informazioni seguenti sulla quantità totale dei rifiuti prodotti dalle operazioni proprie nel periodo di riferimento, in tonnellate o chilogrammi:

a) 

la quantità totale di rifiuti prodotti;

b) 

la quantità totale, in peso, di rifiuti non destinati allo smaltimento, distinguendo tra rifiuti pericolosi e non pericolosi e tra i seguenti tipi di operazioni di recupero:

i. 

preparazione per il riutilizzo;

ii. 

riciclaggio; e

iii. 

altre operazioni di recupero;

c) 

la quantità, in peso, di rifiuti destinati allo smaltimento per tipo di trattamento e la somma totale di tutti e tre i tipi, distinguendo tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. I tipi di trattamento dei rifiuti da indicare sono i seguenti:

i. 

incenerimento;

ii. 

smaltimento in discarica; e

iii. 

altre operazioni di smaltimento;

d) 

la quantità totale e la percentuale di rifiuti non riciclati ( 84 ).

38. Nell'indicare la composizione dei rifiuti, l'impresa precisa:

a) 

i flussi di rifiuti pertinenti al suo settore o alle sue attività (ad esempio, sterili per le imprese nel settore minerario, rifiuti elettronici per le imprese nel settore dell'elettronica di consumo o rifiuti alimentari per le imprese nel settore agricolo o ricettivo); e

b) 

i materiali presenti nei rifiuti (ad esempio, biomassa, metalli, minerali non metallici, plastica, tessili, materie prime critiche e terre rare).

39. L'impresa indica inoltre la quantità totale di rifiuti pericolosi e di rifiuti radioattivi da essa prodotti. Per la definizione di rifiuti radioattivi si rimanda all'articolo 3, punto 7), della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio ( 85 ).

40. L'impresa fornisce informazioni contestuali sulle metodologie utilizzate per calcolare i dati e, in particolare, indica i criteri e le ipotesi utilizzati per determinare e classificare i prodotti progettati secondo i principi circolari di cui al paragrafo 35. Precisa se i dati provengono da misurazioni dirette o stime; e indica le ipotesi fondamentali utilizzate.

Obbligo di informativa E5-6 – Effetti finanziari attesi derivanti da rischi e opportunità rilevanti connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare

41. L'impresa indica gli effetti finanziari attesi dei rischi e delle opportunità rilevanti derivanti dagli impatti connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare.

42. Le informazioni richieste al paragrafo 41 sono in aggiunta a quelle relative agli effetti finanziari attuali sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell'entità per il periodo di riferimento richieste ai sensi dell'ESRS 2 SBM-3, paragrafo 48, lettera d). Il presente obbligo di informativa serve a illustrare quanto segue:

a) 

effetti finanziari attesi dovuti a rischi rilevanti derivanti da impatti e dipendenze rilevanti connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare e al modo in cui tali rischi hanno (o si può ragionevolmente prevedere che abbiano) un'influenza rilevante sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell'impresa a breve, medio e lungo termine; e

b) 

gli effetti finanziari attesi dovuti a opportunità rilevanti connesse all'uso delle risorse e all'economia circolare.

43. L'informativa include:

a) 

la quantificazione monetaria degli effetti finanziari attesi prima di prendere in considerazione le azioni connesse all'uso delle risorse e all'economia circolare o, ove ciò non sia possibile senza costi o sforzi indebiti, informazioni qualitative. Per gli effetti finanziari derivanti da opportunità rilevanti, non è necessaria una quantificazione se darebbe origine a un'informativa non conforme alle caratteristiche qualitative delle informazioni (cfr. ESRS 1, Appendice B Caratteristiche qualitative delle informazioni);

b) 

una descrizione degli effetti presi in considerazione, degli impatti e delle dipendenze a cui si riferiscono e degli orizzonti temporali in cui è probabile che si concretizzino;

c) 

le ipotesi fondamentali utilizzate per quantificare gli effetti finanziari attesi, nonché le fonti e il livello di incertezza connessi a tali ipotesi.




Appendice A:

Requisiti applicativi

La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS E5. Sostiene l'applicazione degli obblighi di informativa descritti nel presente principio e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.

ESRS 2 Informazioni generali

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 — Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare

RA 1. Nell'effettuare una valutazione della rilevanza in relazione a sottotemi ambientali, l'impresa valuta la rilevanza dell'uso delle risorse e dell'economia circolare nelle operazioni proprie e nella catena del valore a monte e a valle e può prendere in considerazione le quattro fasi seguenti, note anche come approccio LEAP:

a) 

fase 1: individuare i punti in cui le operazioni proprie e la catena del valore, a monte e a valle, interagiscono con la natura;

b) 

fase 2: analizzare le dipendenze e gli impatti;

c) 

fase 3: valutare i rischi e le opportunità rilevanti;

d) 

fase 4: preparare e comunicare i risultati della valutazione della rilevanza.

RA 2. Per quanto riguarda l'ESRS E5, le fasi 1 e 2 si basano principalmente sulle valutazioni della rilevanza effettuate nell'ambito degli ESRS E1 (compreso il consumo di energia), ESRS E2 (inquinamento), ESRS E3 (risorse marine, consumo di acqua) ed ESRS E4 (biodiversità, ecosistemi, materie prime). In effetti, l'obiettivo ultimo dell'economia circolare è ridurre l'impatto ambientale dell'uso di prodotti, materiali e altre risorse, riducendo al minimo i rifiuti e il rilascio di sostanze pericolose, e quindi ridurre gli impatti sulla natura. Questo requisito di applicazione si concentra principalmente sulla terza fase dell'approccio LEAP, mentre la quarta fase riguarda l'esito del processo.

RA 3. Il processo per valutare la rilevanza di impatti, dipendenze, rischi e opportunità tiene conto delle disposizioni di cui all'ESRS 2 IRO-1 Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti e all'ESRS IRO-2 Obblighi di informativa degli ESRS oggetto della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa.

RA 4. I sottotemi relativi all'uso delle risorse e all'economia circolare oggetto della valutazione della rilevanza comprendono:

a) 

flussi di risorse in entrata, compresa la circolarità in caso di flussi di risorse in entrata rilevanti, tenendo conto dell'ottimizzazione dell'uso delle risorse, dell'intensità dei materiali e dei prodotti e delle risorse rinnovabili e non rinnovabili;

b) 

flussi di risorse in uscita connessi a prodotti e servizi; e

c) 

rifiuti, compresa la gestione dei rifiuti pericolosi e di quelli rifiuti non pericolosi.

RA 5. Nella fase 3, per valutare i rischi e le opportunità rilevanti alla luce delle risultanze delle fasi 1 e 2, l'impresa può:

a) 

individuare le opportunità e i rischi della transizione nelle operazioni proprie e lungo la catena del valore a monte e a valle, compreso il rischio di rimanere in uno scenario invariato:

a. 

di natura politica e giuridica, ad esempio divieti di estrazione e uso di risorse non rinnovabili, normative in materia di trattamento dei rifiuti;

b. 

tecnologia, ad esempio l'introduzione sul mercato di nuove tecnologie per sostituire l'uso esistente di prodotti e materiali;

c. 

mercato, ad esempio, variazioni di offerta, domanda e finanziamenti;

d. 

reputazione, ad esempio l'evoluzione della percezione da parte della società, dei clienti e della comunità;

b) 

individuare i rischi fisici, tra cui l'esaurimento delle scorte e l'uso di risorse rinnovabili vergini e non vergini, nonché la diminuzione delle risorse non rinnovabili;

c) 

individuare le opportunità classificate in:

a. 

efficienza delle risorse: ad esempio, transizione verso servizi e processi più efficienti che richiedono meno risorse, progettazione ecocompatibile in un'ottica di longevità, riparazione, riutilizzo e riciclaggio, sottoprodotti, sistemi di resa, disaccoppiamento dell'attività dall'estrazione di materiali, utilizzo dei materiali più circolare, creazione di un sistema che consenta la dematerializzazione (ad esempio con la digitalizzazione, il miglioramento dei tassi di utilizzo, la riduzione del peso); pratiche volte a garantire che i prodotti e i materiali siano raccolti, cerniti e riutilizzati, riparati, ricondizionati e rifabbricati;

b. 

mercati: ad esempio, lo sviluppo di prodotti e servizi a minore intensità di risorse, nuovi modelli di consumo quali il «prodotto come servizio», il pagamento in base all'uso effettivo (pay-per-use), la condivisione, il leasing;

c. 

finanziamenti: ad esempio l'accesso a fondi, obbligazioni o prestiti verdi;

d. 

resilienza: ad esempio, la diversificazione delle risorse e delle attività aziendali (come l'avvio di una nuova unità operativa per il riciclaggio dei nuovi materiali), gli investimenti in infrastrutture verdi, l'adozione di meccanismi di riciclaggio e circolarità che riducano le dipendenze, la capacità dell'impresa di salvaguardare le scorte e i flussi di risorse futuri; e

e. 

reputazione.

RA 6. L'impresa può prendere in considerazione le seguenti metodologie per valutare i propri impatti, rischi e opportunità connessi alle operazioni proprie e lungo la sua catena del valore a monte e a valle:

a) 

raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (allegato I – Impronta ambientale di prodotto; allegato III – Impronta ambientale di organizzazione); e

b) 

analisi dei flussi di materiali da parte dell'Agenzia europea dell'ambiente.

RA 7. Nel fornire informazioni sull'esito della valutazione della rilevanza, l'impresa prende in considerazione:

a) 

un elenco delle unità operative associate agli impatti, ai rischi e alle opportunità rilevanti connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare nel contesto dei prodotti e dei servizi dell'impresa e dei rifiuti da essa generati;

b) 

un elenco e l'ordine di priorità delle risorse rilevanti utilizzate dall'impresa;

c) 

gli impatti e i rischi rilevanti derivanti dal mantenimento dello status quo;

d) 

le opportunità rilevanti connesse all'economia circolare;

e) 

gli impatti e i rischi rilevanti della transizione verso un'economia circolare; e

f) 

le fasi della catena del valore in cui si concentrano l'uso delle risorse, i rischi e gli impatti negativi.

Obbligo di informativa E5-1 — Politiche relative all'uso delle risorse e all'economia circolare

RA 8. Le politiche descritte nell'ambito del presente obbligo di informativa possono essere integrate in politiche ambientali o di sostenibilità più ampie ascrivibili a diversi sottotemi.

RA 9. Nel fornire informazioni sulle proprie politiche, l'impresa prende in considerazione se e in che modo tali politiche trattano:

a) 

la gerarchia dei rifiuti: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; ed e) smaltimento. In tale contesto il trattamento dei rifiuti non può essere considerato un recupero;

b) 

dare priorità a evitare o ridurre al minimo i rifiuti (riutilizzare, riparare, ricondizionare, rifabbricare e cambiare la destinazione d'uso) rispetto al trattamento dei rifiuti (riciclaggio). Dovrebbero essere presi in considerazione anche i concetti di progettazione ecocompatibile ( 86 ), di rifiuti come risorsa o di rifiuti post-consumo (al termine del ciclo di vita di un bene di consumo).

RA 10. Nel definire le proprie politiche, l'impresa può prendere in considerazione il documento su un sistema di classificazione per l'economia circolare, che descrive modelli di progettazione e produzione circolari, modelli di uso circolare, modelli circolari di recupero del valore e sostegno circolare sulla base delle nove «R», l'insieme di strategie o principi dell'economia circolare: rifiutare, ripensare, ridurre, riutilizzare, riparare, ricondizionare, rifabbricare, ridestinare (ossia cambiare la destinazione d'uso) e riciclare.

Obbligo di informativa E5-2 — Azioni e risorse relative all'uso delle risorse e all'economia circolare

RA 11. Nel fornire le informazioni di cui al paragrafo 17 e considerando che le risorse sono condivise e che le strategie di economia circolare possono richiedere azioni collettive, l'impresa può precisare gli interventi attuati per interagire con la sua catena del valore a monte e a valle e/o con la sua rete locale nello sviluppo di collaborazioni o iniziative volte ad aumentare la circolarità dei prodotti e dei materiali.

RA 12. In particolare l'impresa può precisare quanto segue:

a) 

in che modo contribuisce all'economia circolare, compresi ad esempio i sistemi intelligenti di raccolta dei rifiuti;

b) 

gli altri portatori di interessi coinvolti nelle azioni collettive: concorrenti, fornitori, rivenditori al dettaglio, clienti, altri partner commerciali, comunità e autorità locali, agenzie governative;

c) 

una descrizione di come è organizzata la collaborazione o il progetto, compreso il contributo specifico dell'impresa e i ruoli dei diversi portatori di interessi.

RA 13. Le azioni possono riguardare le operazioni proprie e/o la catena del valore a monte e a valle dell'impresa.

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa E5-3 – Obiettivi relativi all'uso delle risorse e all'economia circolare

RA 14. Se nel fissare gli obiettivi fa riferimento a soglie ecologiche, l'impresa può avvalersi delle linee guida fornite dall'iniziativa sugli obiettivi scientificamente fondati per la natura del Science Based Targets Network (SBTN) nel suo documento di orientamento provvisorio (Initial Guidance for Business, settembre 2020) o di qualsiasi altro orientamento con una metodologia scientificamente riconosciuta che consenta di fissare obiettivi basati su dati scientifici individuando soglie ecologiche e, se del caso, assegnazioni specifiche per l'organizzazione. Le soglie ecologiche possono essere locali, nazionali e/o mondiali.

RA 15. Nel fornire informazioni sugli obiettivi, l'impresa stabilisce un grado di priorità in valore assoluto.

RA 16. Nel fornire informazioni sugli obiettivi conformemente al paragrafo 24, l'impresa tiene conto della fase di produzione, della fase di utilizzo e della fine della vita funzionale di prodotti e materiali.

RA 17. Nel fornire informazioni sugli obiettivi relativi alle materie prime rinnovabili vergini di cui al paragrafo 24, lettera c), l'impresa prende in considerazione in che modo tali obiettivi possono incidere sulla perdita di biodiversità, anche alla luce dell'ESRS E4.

RA 18. L'impresa può indicare altri obiettivi di cui al paragrafo 24, lettera f), anche in relazione all'approvvigionamento sostenibile. In tal caso l'impresa illustra la definizione di approvvigionamento sostenibile che ha adottato e il suo rapporto con l'obiettivo di cui al paragrafo 22.

RA 19. Gli obiettivi possono riguardare le operazioni proprie e/o la catena del valore a monte e a valle dell'impresa.

RA 20. L'impresa può precisare se l'obiettivo affronta le lacune relative ai criteri di contributo sostanziale per l'economia circolare ai sensi degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852. Qualora non siano soddisfatti i criteri del principio «non arrecare un danno significativo» per l'economia circolare definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, l'impresa può precisare se l'obiettivo affronta le lacune connesse a tali criteri.

Obbligo di informativa E5-4 – Flussi di risorse in entrata

RA 21. I flussi di risorse in entrata possono riguardare le seguenti categorie: attrezzature informatiche, prodotti tessili, arredamento, edifici, macchinari pesanti, di peso medio e leggeri, trasporti pesanti, di peso medio e leggeri, attrezzature per il magazzinaggio. Per quanto riguarda i materiali, gli indicatori del flusso di risorse in entrata comprendono le materie prime, i materiali di processo associati e i beni semilavorati o parti.

RA 22. Quando è soggetta al paragrafo 31, l'impresa può anche garantire la trasparenza in merito ai materiali che provengono dal flusso di sottoprodotti/rifiuti (ad esempio, scarti di un materiale che in precedenza non era contenuto in un prodotto).

RA 23. Il denominatore dell'indicatore percentuale di cui al paragrafo 31, lettere b) e c), è il peso totale complessivo dei materiali utilizzati durante il periodo di riferimento.

RA 24. I dati relativi all'uso comunicati devono fare riferimento ai materiali nel loro stato originario e non devono essere manipolati prima della presentazione, ad esempio presentati come «peso secco».

RA 25. Nei casi in cui vi sia una sovrapposizione tra le categorie «riutilizzato» e «riciclato», l'impresa precisa in che modo è stato evitato il doppio conteggio e come sono state effettuate le scelte.

Obbligo di informativa E5-5 – Flussi di risorse in uscita

RA 26. Le informazioni sui prodotti e sui materiali di cui al paragrafo 35 si riferiscono a tutti i materiali e prodotti che provengono dal processo di produzione dell'impresa e che la stessa immette sul mercato (compresi gli imballaggi).

RA 27. Nel calcolare la percentuale, l'impresa utilizza come denominatore il peso totale complessivo dei materiali utilizzati durante il periodo di riferimento.

RA 28. L'impresa può comunicare il proprio impegno nella gestione dei rifiuti a fine vita del prodotto, ad esempio attraverso regimi di responsabilità estesa del produttore o sistemi di resa.

RA 29. Per tipo di rifiuti si intendono, ad esempio, rifiuti pericolosi o non pericolosi. Alcuni rifiuti specifici, come quelli radioattivi, possono anche essere presentati come appartenenti a un tipo distinto.

RA 30. Nel valutare i flussi di rifiuti pertinenti per i suoi settori o attività, l'impresa può prendere in considerazione l'elenco delle descrizioni dei rifiuti presente nel Catalogo europeo dei rifiuti.

RA 31. Esempi di altri tipi di operazioni di recupero di cui al paragrafo 37, lettera b), punto iii), figurano nell'allegato II della direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti).

RA 32. Esempi di altri tipi di operazioni di smaltimento di cui al paragrafo 37, lettera c), punto iii), figurano nell'allegato I della direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti).

RA 33. Nel fornire informazioni contestuali a norma del paragrafo 40, l'impresa può:

a) 

spiegare i motivi del peso elevato dei rifiuti destinati allo smaltimento (ad esempio, normative locali che vietano il collocamento in discarica di determinati tipi di rifiuti);

b) 

descrivere le pratiche e le norme settoriali o le normative esterne che impongono una specifica operazione di smaltimento; e

c) 

precisare se i dati sono stati modellizzati o ricavati da misurazioni dirette, come i documenti relativi al trasferimento dei rifiuti provenienti da raccoglitori convenzionati.

Obbligo di informativa E5-6 – Effetti finanziari attesi derivanti da rischi e opportunità rilevanti connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare

RA 34. Nel fornire le informazioni di cui al paragrafo 42, lettera b), l'impresa può illustrare e descrivere in che modo intende rafforzare il mantenimento del valore.

RA 35. L'impresa può includere una valutazione dei propri prodotti e servizi connessi che sono a rischio nel breve, medio e lungo periodo, illustrando come sono definiti, come sono stimati gli importi finanziari e quali sono le ipotesi fondamentali formulate.

RA 36. La quantificazione monetaria degli effetti finanziari attesi di cui al paragrafo 43, lettera a), può essere espressa come intervallo.

ESRS S1

FORZA LAVORO PROPRIA

SOMMARIO

Scopo

Interazione con altri ESRS

Obblighi di informativa

ESRS 2 Informazioni generali

Strategia

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori d'interessi

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa S1-1 – Politiche relative alla forza lavoro propria

►C1  Obbligo di informativa S1-2 – Processi di coinvolgimento della forza lavoro propria e dei rappresentanti dei lavoratori in merito agli impatti ◄

►C1  Obbligo di informativa S1-3 – Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono alla forza lavoro propria di sollevare preoccupazioni ◄

►C1  Obbligo di informativa S1-4 – Interventi su impatti rilevanti per la forza lavoro propria e approcci per la gestione dei rischi rilevanti e il perseguimento di opportunità rilevanti in relazione alla forza lavoro propria, nonché efficacia di tali azioni ◄

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa S1-5 – Obiettivi legati alla gestione degli impatti negativi rilevanti, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti

Obbligo di informativa S1-6 – Caratteristiche dei dipendenti dell'impresa

Obbligo di informativa S1-7 – Caratteristiche dei lavoratori non dipendenti nella forza lavoro propria dell'impresa

Obbligo di informativa S1-8 – Copertura della contrattazione collettiva e dialogo sociale

Obbligo di informativa S1-9 – Metriche della diversità

Obbligo di informativa S1-10 – Salari adeguati

Obbligo di informativa S1-11 – Protezione sociale

Obbligo di informativa S1-12 – Persone con disabilità

Obbligo di informativa S1-13 – Metriche di formazione e sviluppo delle competenze

Obbligo di informativa S1-14 – Metriche di salute e sicurezza

Obbligo di informativa S1-15 – Metriche dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata

►C1  Obbligo di informativa S1-16 – Metriche di remunerazione (divario retributivo e remunerazione totale) ◄

Obbligo di informativa S1-17 – Incidenti, denunce e impatti gravi in materia di diritti umani

Appendice A:

Requisiti applicativi

Scopo

ESRS 2 Informazioni generali

Strategia

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori d'interessi

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa S1-1 – Politiche relative alla forza lavoro propria

►C1  Obbligo di informativa S1-2 – Processi di coinvolgimento della forza lavoro propria e dei rappresentanti dei lavoratori in merito agli impatti ◄

Obbligo di informativa S1-3 – Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono ai lavoratori propri di sollevare preoccupazioni

►C1  Obbligo di informativa S1-4 – Interventi su impatti rilevanti per la forza lavoro propria e approcci per la gestione dei rischi rilevanti e il perseguimento di opportunità rilevanti in relazione alla forza lavoro propria, nonché efficacia di tali azioni ◄

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa S1-5 – Obiettivi legati alla gestione degli impatti rilevanti, al potenziamento degli impatti positivi nonché ai rischi e alle opportunità

Obbligo di informativa S1-6 – Caratteristiche dei dipendenti dell'impresa

Obbligo di informativa S1-7 – Caratteristiche dei lavoratori non dipendenti nella forza lavoro propria dell'impresa

Obbligo di informativa S1-8 – Copertura della contrattazione collettiva e dialogo sociale

Obbligo di informativa S1-9 – Metriche della diversità

Obbligo di informativa S1-10 – Salari adeguati

Obbligo di informativa S1-11 – Protezione sociale

Obbligo di informativa S1-12 – Persone con disabilità

Obbligo di informativa S1-13 – Metriche di formazione e sviluppo delle competenze

Obbligo di informativa S1-14 – Metriche di salute e sicurezza

Obbligo di informativa S1-15 – Equilibrio tra vita professionale e vita privata

Obbligo di informativa S1-16 – Metriche di remunerazione (divario retributivo e remunerazione totale)

Obbligo di informativa S1-17 – Incidenti, denunce e impatti gravi in materia di diritti umani

Appendice A.1:

Requisiti applicativi per l'informativa relativa all'ESRS 2

Appendice A.2:

Requisiti applicativi dell'ESRS S1-1 Politiche relative alla forza lavoro propria

▼C1

Appendice A.3:

Requisiti applicativi dell'ESRS S1–4 Interventi su impatti rilevanti per la forza lavoro propria e approcci per la gestione dei rischi rilevanti e il perseguimento di opportunità rilevanti in relazione alla forza lavoro propria, nonché efficacia di tali azioni

▼B

Appendice A.4:

Requisiti applicativi dell'ESRS S1–5 Obiettivi legati alla gestione degli impatti rilevanti negativi, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti

Scopo

1. Il presente principio è inteso a precisare gli obblighi di informativa che consentono ai fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità di comprendere gli impatti rilevanti dell'impresa sulla forza lavoro propria, nonché i rischi e le opportunità rilevanti, tra cui:

a) 

il modo in cui l'impresa incide sulla forza lavoro propria in termini di impatti rilevanti, positivi e negativi, che possono essere tanto effettivi quanto potenziali;

b) 

eventuali azioni intraprese per prevenire, mitigare o porre rimedio agli impatti negativi, effettivi o potenziali, e per affrontare rischi e opportunità, nonché i risultati conseguiti;

c) 

la natura, il tipo e la portata dei rischi e delle opportunità rilevanti dell'impresa connessi agli impatti e alle dipendenze in termini di forza lavoro propria, e il modo in cui l'impresa li gestisce; e

d) 

gli effetti finanziari sull'impresa nel breve, medio e lungo periodo provocati dai rischi e dalle opportunità rilevanti che derivano dai suoi impatti e dalle sue dipendenze in termini di forza lavoro propria.

2. Al fine di conseguire l'obiettivo, il presente principio richiede inoltre una spiegazione dell'approccio generale adottato dall'impresa per individuare e gestire eventuali impatti rilevanti, effettivi e potenziali, sulla forza lavoro propria in relazione ai fattori o alle questioni sociali seguenti, compresi i diritti umani:

a) 

condizioni di lavoro, tra cui:

i. 

occupazione sicura;

ii. 

orario di lavoro;

iii. 

salari adeguati;

iv. 

dialogo sociale;

v. 

libertà di associazione, esistenza di comitati aziendali e diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori;

vi. 

contrattazione collettiva, inclusa la percentuale di forza lavoro dell'impresa coperta da contratti collettivi;

vii. 

equilibrio tra vita professionale e vita privata; e

viii. 

salute e sicurezza;

b) 

parità di trattamento e di opportunità per tutti, tra cui:

i. 

parità di genere e parità di retribuzione per un lavoro di pari valore;

ii. 

formazione e sviluppo delle competenze;

iii. 

occupazione e inclusione delle persone con disabilità;

iv. 

misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro; e

v. 

diversità;

c) 

altri diritti connessi al lavoro, compresi quelli che riguardano:

i. 

il lavoro minorile;

ii. 

il lavoro forzato;

iii. 

gli alloggi adeguati; e

iv. 

la riservatezza.

3. Il presente principio richiede altresì una spiegazione del modo in cui tali impatti, unitamente alle dipendenze dell'impresa in termini di forza lavoro propria, possono dare luogo a rischi od opportunità rilevanti per l'impresa. Ad esempio, in materia di pari opportunità, pratiche discriminatorie che sfavoriscono le donne nelle assunzioni e nelle promozioni possono ridurre l'accesso dell'impresa a manodopera qualificata e nuocere alla sua reputazione. Al contrario, le politiche volte ad aumentare la rappresentanza delle donne nella forza lavoro e nei livelli dirigenziali superiori possono avere effetti positivi, come l'ampliamento del bacino di manodopera qualificata e il miglioramento della reputazione dell'impresa.

4. Il presente principio riguarda la forza lavoro propria di un'impresa, che comprende sia coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'impresa («dipendenti») sia i non dipendenti, che possono essere persone aventi contratti con l'impresa per l'offerta di manodopera («lavoratori autonomi») oppure lavoratori messi a disposizione da imprese che esercitano principalmente «attività di ricerca, selezione e fornitura di personale» (codice NACE N78). Cfr. il requisito applicativo 3 per esempi di lavoratori che rientrano nella forza lavoro propria. Le informazioni che devono essere comunicate per quanto riguarda i non dipendenti non pregiudicano il loro status ai sensi del diritto del lavoro applicabile.

5. Il presente principio non riguarda i lavoratori nella catena del valore a monte o a valle dell'impresa; queste categorie di lavoratori sono trattate nell'ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore.

6. A norma del presente principio le imprese sono tenute a descrivere la loro forza lavoro propria, comprese le caratteristiche principali dei lavoratori dipendenti e non dipendenti che ne fanno parte. Questa descrizione illustra ai fruitori la struttura della forza lavoro propria dell'impresa e contribuisce a contestualizzare le informazioni fornite mediante altre informative.

7. Il principio è altresì inteso a consentire ai fruitori di comprendere in che misura l'impresa è allineata alle convenzioni e agli strumenti internazionali ed europei in materia di diritti umani e li rispetta; tra questi si annoverano la Carta internazionale dei diritti dell'uomo, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e le convenzioni fondamentali dell'OIL, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta sociale europea riveduta, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le priorità politiche dell'UE stabilite dal pilastro europeo dei diritti sociali e la legislazione dell'Unione, compreso l'acquis dell'UE in materia di diritto del lavoro.

Interazione con altri ESRS

8. Il presente principio è letto in combinato disposto con l'ESRS 1 Principi generali e l'ESRS 2 Prescrizioni generali.

9. Il presente principio è letto in combinato disposto con l'ESRS 2 Lavoratori nella catena del valore, l'ESRS 3 Comunità interessate e l'ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali.

10.  ►C1  Per essere efficace, l'informativa di cui al presente principio è coerente, uniforme e, se del caso, chiaramente collegata all'informativa relativa ai lavoratori nella catena del valore dell'impresa nell'ambito dell'ESRS S2. ◄

Obblighi di informativa

ESRS 2 Informazioni generali

11. Le prescrizioni della presente sezione dovrebbero essere lette in combinato disposto con gli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2 in materia di strategia (SBM). Le informative che ne derivano sono presentate unitamente a quelle richieste dall'ESRS 2, ad eccezione dell'ESRS 2 SBM-3, per il quale l'impresa può decidere di presentare le informative insieme all'informativa tematica.

Strategia

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori d'interessi

12. Nel rispondere all'ESRS 2 SBM-2, l'impresa comunica in che modo gli interessi, le opinioni e i diritti dei lavoratori propri orientano la strategia e il modello aziendale dell'impresa stessa, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani. La forza lavoro propria dell'impresa costituisce un gruppo fondamentale di portatori d'interessi coinvolti.

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale

13. Nel conformarsi all'ESRS 2 SBM-3, paragrafo 48, l'impresa indica:

a) 

se e come gli impatti effettivi e potenziali sulla forza lavoro propria individuati nell'ESRS 2 IRO-1 Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti: i) derivano dalla strategia e dal modello aziendale dell'impresa o sono ad essi collegati e ii) orientano la strategia e il modello aziendale dell'impresa contribuendo al loro adeguamento; e

b) 

la relazione tra i rischi e le opportunità rilevanti che derivano dagli impatti e dalle dipendenze in termini di forza lavoro propria, da un lato, e la strategia e il modello aziendale, dall'altro.

14. Nel soddisfare gli obblighi di cui al paragrafo 48, l'impresa indica se tutti i lavoratori propri su cui potrebbe produrre impatti rilevanti sono inclusi nell'ambito dell'informativa ai sensi dell'ESRS 2. Tali impatti rilevanti comprendono gli impatti connessi alle operazioni proprie dell'impresa e alla sua catena del valore, anche attraverso i suoi prodotti o servizi, nonché i suoi rapporti commerciali. Inoltre l'impresa fornisce le informazioni seguenti:

a) 

una breve descrizione delle tipologie di lavoratori dipendenti e non dipendenti che compongono la forza lavoro propria soggetti a impatti rilevanti a seguito delle sue operazioni, specificando se si tratta di dipendenti, lavoratori autonomi o lavoratori messi a disposizione da imprese terze che esercitano principalmente attività di ricerca, selezione e fornitura di personale;

b) 

in caso di impatti negativi rilevanti, se sono i) generalizzati o sistemici nei contesti in cui opera l'impresa (ad esempio, lavoro minorile o lavoro forzato o coatto in determinati paesi o regioni al di fuori dell'UE), oppure ii) connessi a singoli incidenti (ad esempio, incidenti industriali o una fuoriuscita di petrolio);

c) 

in caso di impatti positivi rilevanti, una breve descrizione delle attività che determinano tali impatti e delle tipologie di lavoratori dipendenti e non dipendenti che compongono la forza lavoro propria e che risentono o potrebbero risentire tali impatti positivi; l'impresa può indicare anche se gli impatti positivi si verificano in determinati paesi o regioni;

d) 

eventuali rischi e opportunità rilevanti per l'impresa derivanti dagli impatti e dalle dipendenze in termini di forza lavoro propria;

e) 

eventuali impatti rilevanti sulla forza lavoro propria che possono derivare da piani di transizione volti a ridurre gli impatti negativi sull'ambiente e a realizzare operazioni più verdi e climaticamente neutre, comprese informazioni circa gli impatti sulla forza lavoro propria causati dai piani e dalle azioni dell'impresa per ridurre le emissioni di carbonio, in linea con gli accordi internazionali. Gli impatti, i rischi e le opportunità comprendono le ristrutturazioni e la perdita di posti di lavoro, nonché opportunità derivanti dalla creazione di posti di lavoro e dalla riqualificazione o dal miglioramento delle competenze;

f) 

le operazioni a grave rischio di lavoro forzato o lavoro coatto ( 87 ) in termini di:

i. 

tipo di operazione (ad esempio, impianto di produzione); o

ii. 

paesi o aree geografiche con operazioni considerate a rischio;

g) 

le operazioni a grave rischio di lavoro minorile ( 88 ) in termini di:

i. 

tipo di operazione (ad esempio, impianto di produzione); o

ii. 

paesi o aree geografiche con operazioni considerate a rischio.

15. Nel descrivere le principali tipologie di lavoratori propri che risentono o potrebbero risentire effetti negativi, sulla base della valutazione della rilevanza di cui all'ESRS 2 IRO-1, l'impresa indica se e in che modo è riuscita a comprendere il modo in cui i lavoratori con particolari caratteristiche, quelli che lavorano in particolari contesti o che svolgono determinate attività possono essere maggiormente esposti a rischi.

16. L'impresa comunica quali, tra i rischi e le opportunità rilevanti che derivano dagli impatti e dalle dipendenze in termini di lavoratori propri, riguardano gruppi specifici di persone (ad esempio, particolari fasce di età o lavoratori in determinati paesi o fabbriche) anziché l'intera forza lavoro propria (ad esempio un taglio delle retribuzioni generalizzato o una formazione offerta a tutti i lavoratori propri).

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa S1-1 – Politiche relative alla forza lavoro propria

17.  L'impresa descrive le politiche adottate per gestire i suoi impatti rilevanti sulla forza lavoro propria, unitamente ai rischi e alle opportunità rilevanti associati.

18. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la misura in cui l'impresa dispone di politiche per individuare, valutare, gestire e/o porre rimedio agli impatti rilevanti sulla forza lavoro propria dell'impresa, nonché di politiche che disciplinano gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti connessi alla forza lavoro propria.

19. L'informativa richiesta al paragrafo 17 contiene informazioni sulle politiche dell'impresa volte a gestire gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti connessi alla forza lavoro propria, conformemente all'ESRS 2 MDR-P Politiche adottate per gestire questioni di sostenibilità rilevanti). Inoltre l'impresa specifica se tali politiche riguardano gruppi specifici all'interno della forza lavoro propria oppure quest'ultima nel suo complesso.

20. L'impresa descrive i propri impegni in materia di politica dei diritti umani ( 89 ) che sono pertinenti per la forza lavoro propria, compresi i processi e i meccanismi atti a verificare l'osservanza dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, della dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali ( 90 ). Nell'informativa si concentra sulle questioni rilevanti e sull'approccio generale in relazione agli aspetti seguenti:

a) 

rispetto dei diritti umani, compresi i diritti del lavoro, dei lavoratori propri;

b) 

coinvolgimento dei lavoratori propri; e

c) 

misure volte a porre rimedio e/o consentire di porre rimedio agli impatti sui diritti umani.

21. L'impresa indica se e in che modo le sue politiche relative alla forza lavoro propria sono conformi agli strumenti riconosciuti a livello internazionale pertinenti, tra cui i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani ( 91 ).

22. L'impresa indica se le sue politiche riguardanti la forza lavoro propria affrontano esplicitamente la tratta degli esseri umani ( 92 ), il lavoro forzato o coatto e il lavoro minorile.

23. L'impresa indica anche se dispone di una politica di prevenzione o di un sistema di gestione degli infortuni sul lavoro ( 93 ).

24. L'impresa rende noto quanto segue:

a) 

se dispone di politiche specifiche volte a eliminare la discriminazione, comprese le molestie, e a promuovere le pari opportunità e altre soluzioni a sostegno della diversità e dell'inclusione;

b) 

se i seguenti motivi di discriminazione sono specificamente contemplati nella politica: la razza e l'origine etnica, il colore della pelle, il sesso, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, la disabilità, l'età, la religione, le opinioni politiche, l'ascendenza nazionale o l'estrazione sociale, nonché qualsiasi altra forma di discriminazione contemplata dalla normativa dell'UE e dal diritto nazionale;

c) 

se l'impresa ha assunto specifici impegni politici relativi all'inclusione e/o ad azioni positive per le persone appartenenti a gruppi particolarmente a rischio di vulnerabilità nella forza lavoro propria e, in tal caso, quali sono tali impegni; e

d) 

se e in che modo tali politiche sono attuate mediante procedure specifiche per garantire che la discriminazione sia evitata, attenuata e affrontata una volta rilevata, nonché per sostenere la diversità e l'inclusione in generale.

Obbligo di informativa S1-2 – Processi di coinvolgimento della forza lavoro propria e dei rappresentanti dei lavoratori in merito agli impatti

25.  L'impresa indica i processi generali per il coinvolgimento dei lavoratori propri e dei rappresentanti dei lavoratori in merito agli impatti rilevanti, effettivi e potenziali, sulla forza lavoro propria.

26. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare il modo in cui, nell'ambito ►C2  della procedura di dovuta diligenza ◄ in corso, l'impresa coinvolge i lavoratori propri e i rappresentanti dei lavoratori in merito agli impatti rilevanti, effettivi e potenziali, positivi e/o negativi che li riguardano o possono riguardarli; l'impresa indica inoltre se e in che modo i punti di vistale prospettive dei lavoratori propri sono prese in considerazione nei propri processi decisionali.

27. L'impresa indica se e in che modo le prospettive della forza lavoro propria orienta le sue decisioni o attività volte a gestire gli impatti rilevanti, effettivi e potenziali, sulla forza lavoro propria. Ciò include, se del caso, una spiegazione degli aspetti seguenti:

a) 

se il coinvolgimento avviene direttamente con la forza lavoro propria dell'impresa o con i rappresentanti dei lavoratori;

b) 

le fasi in cui avviene il coinvolgimento, il tipo di coinvolgimento e la relativa frequenza;

c) 

la funzione e il ruolo di livello più elevato all'interno dell'impresa cui spetta la responsabilità operativa di assicurare che tale coinvolgimento abbia luogo e che i risultati orientino l'approccio dell'impresa;

d) 

ove applicabile, l'esistenza di un accordo quadro globale o di altri accordi tra l'impresa e i rappresentanti dei lavoratori in relazione al rispetto dei diritti umani della forza lavoro propria, compresa una spiegazione del modo in cui l'accordo consente all'impresa di comprendere meglio le prospettive della forza lavoro propria; e

e) 

ove applicabile, il modo in cui l'impresa valuta l'efficacia del coinvolgimento della forza lavoro propria, compresi, se del caso, eventuali accordi o risultati che ne conseguono.

28. Se del caso, l'impresa rende note le misure adottate per comprendere meglio le prospettive dei lavoratori propri che possono essere particolarmente vulnerabili agli impatti e/o emarginati (ad esempio donne, migranti, persone con disabilità).

29. Se non è in grado di comunicare le informazioni di cui sopra in quanto non ha adottato un processo generale per coinvolgere la forza lavoro propria, l'impresa ne dà comunicazione. Può indicare un termine entro il quale intende predisporre tale processo.

Obbligo di informativa S1-3 – Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono ai lavoratori propri di sollevare preoccupazioni

30.  L'impresa descrive i processi predisposti per porre rimedio o cooperare nel porre rimedio agli impatti negativi sui lavoratori propri cui essa è collegata, nonché i canali a disposizione della forza lavoro propria per sollevare preoccupazioni e far sì che queste siano trattate.

31. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare i mezzi formali mediante i quali la forza lavoro propria dell'impresa può far conoscere le proprie preoccupazioni ed esigenze direttamente all'impresa e/o mediante i quali l'impresa mette a disposizione tali canali (ad esempio, meccanismi di reclamo) sul luogo di lavoro, nonché le modalità con cui verrà dato riscontro ai lavoratori in merito alle problematiche sollevate, e l'efficacia di tali canali.

32. L'impresa descrive i processi predisposti per rispondere alle questioni di cui al paragrafo 2 della sezione «Scopo», comunicando le informazioni seguenti:

a) 

l'approccio generale e i processi per porre rimedio, o contribuire a farlo, laddove abbia causato o contribuito a causare un impatto negativo rilevante sui lavoratori propri, nonché le eventuali modalità impiegate per valutare l'efficacia di tale rimedio;

b) 

gli eventuali canali specifici di cui dispone affinché i lavoratori propri possano comunicare le proprie preoccupazioni o esigenze direttamente all'impresa e far sì che queste siano trattate; specifica inoltre se tali canali sono messi a disposizione dall'impresa stessa e/o tramite la partecipazione a meccanismi di terzi;

c) 

l'eventuale meccanismo di trattamento dei reclami/delle denunce per le problematiche concernenti il personale ( 94 ); e

d) 

i processi attraverso i quali l'impresa sostiene la disponibilità di tali canali nel luogo di lavoro della forza lavoro propria; e

e) 

il modo in cui controlla e monitora le problematiche sollevate e affrontate e in cui assicura l'efficacia dei canali, anche attraverso il coinvolgimento dei portatori di interessi che sono i fruitori previsti.

33. L'impresa indica se e in che modo valuta il fatto che i lavoratori propri sono consapevoli dell'esistenza di tali strutture o processi e vi fanno affidamento per comunicare preoccupazioni o esigenze e far sì che queste siano trattate. Inoltre l'impresa indica se ha predisposto politiche per proteggere da eventuali ritorsioni le persone che si avvalgono di tali strutture o processi, inclusi i rappresentanti dei lavoratori. Se tali informazioni sono state comunicate conformemente all'ESRS G1-1, l'impresa può farvi riferimento.

34. Se non è in grado di comunicare le informazioni di cui sopra in quanto non ha predisposto un canale per sollevare preoccupazioni e/o non supporta la disponibilità di tale canale sul luogo di lavoro per la forza lavoro propria, l'impresa lo rende noto. Può indicare un termine entro il quale intende predisporre tale processo.

Obbligo di informativa S1-4 – Interventi su impatti rilevanti per la forza lavoro propria e approcci per la gestione dei rischi rilevanti e il perseguimento di opportunità rilevanti in relazione alla forza lavoro propria, nonché efficacia di tali azioni

35.  L'impresa indica il modo in cui è intervenuta per affrontare gli impatti negativi e positivi rilevanti e per gestire i rischi rilevanti e perseguire opportunità rilevanti in relazione alla forza lavoro propria, nonché l'efficacia di tali azioni.

36. Il presente obbligo di informativa persegue un duplice scopo. In primo luogo, serve a illustrare tutte le azioni e le iniziative mediante le quali l'impresa cerca di:

a) 

prevenire, mitigare e porre rimedio agli impatti rilevanti negativi sulla forza lavoro propria; e/o

b) 

produrre impatti rilevanti positivi sulla forza lavoro propria.

In secondo luogo, serve a illustrare i modi in cui l'impresa affronta i rischi rilevanti e persegue le opportunità rilevanti in relazione alla forza lavoro propria.

37. L'impresa fornisce una descrizione sintetica dei piani d'azione e delle risorse per gestire gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti in relazione alla forza lavoro propria conformemente all'ESRS 2 MDR-A Azioni e risorse relative a questioni di sostenibilità rilevanti.

38. In relazione agli impatti rilevanti relativi alla forza lavoro propria, l'impresa descrive:

a) 

le azioni intraprese, programmate o già in corso per prevenire o mitigare gli impatti negativi rilevanti sulla forza lavoro propria;

b) 

se e come è intervenuta per porre rimedio o consentire di porre rimedio in relazione a un impatto rilevante effettivo;

c) 

eventuali azioni o iniziative supplementari che ha predisposto con l'obiettivo primario di produrre impatti positivi per la forza lavoro propria; e

d) 

il modo in cui monitora e valuta l'efficacia di tali azioni e iniziative nel produrre risultati per la forza lavoro propria.

39. In relazione al paragrafo 36, l'impresa descrive i processi con i quali individua quale azione sia necessaria e idonea in risposta a un particolare impatto negativo, effettivo o potenziale, sulla forza lavoro propria.

40. In relazione ai rischi e alle opportunità rilevanti, l'impresa descrive:

a) 

quale azione è stata programmata o è già in corso per mitigare rischi rilevanti per l'impresa derivanti dai suoi impatti e dalle sue dipendenze in termini di forza lavoro propria, e il modo in cui ne valuta l'efficacia nella pratica; e

b) 

quale azione è stata programmata o è già in corso per perseguire opportunità rilevanti per l'impresa in relazione alla forza lavoro propria.

41. L'impresa indica se e in che modo assicura che le proprie pratiche non causino o contribuiscano a causare impatti negativi rilevanti sulla forza lavoro propria, comprese, se del caso, le pratiche in materia di approvvigionamento, vendite e utilizzo dei dati. Ciò può includere l'indicazione dell'approccio adottato in caso di tensioni tra la prevenzione o la mitigazione di impatti negativi rilevanti e altre pressioni aziendali.

42. Nel comunicare le informazioni richieste a norma del paragrafo 40, l'impresa prende in considerazione l'ESRS 2 MDR-T Monitoraggio dell'efficacia delle politiche e delle azioni mediante obiettivi se valuta l'efficacia di un'azione mediante la fissazione di un obiettivo.

43. L'impresa indica quali risorse sono assegnate alla gestione degli impatti rilevanti per mezzo di informazioni che consentano ai fruitori di comprendere come sono gestiti gli impatti rilevanti.

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa S1-5 – Obiettivi legati alla gestione degli impatti negativi rilevanti, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti

44.  L'impresa indica eventuali obiettivi temporali e orientati ai risultati fissati in relazione agli aspetti seguenti:

a) 

riduzione degli impatti negativi sulla forza lavoro propria; e/o

b) 

potenziamento degli impatti positivi sulla forza lavoro propria; e/o

c) 

gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti per la forza lavoro propria.

45. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la misura in cui l'impresa utilizza obiettivi orientati ai risultati per dirigere e misurare i suoi progressi nel fronteggiare gli impatti negativi rilevanti e/o potenziare gli impatti positivi sulla forza lavoro propria, e/o nel gestire i rischi e le opportunità rilevanti connessi alla forza lavoro propria.

46. La descrizione sintetica degli obiettivi fissati per gestire gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti in relazione alla forza lavoro propria contiene gli obblighi di informativa definiti nell'ESRS 2 MDR-T.

47. L'impresa comunica il processo per la fissazione degli obiettivi, specificando anche se e in che modo ha interagito direttamente con la forza lavoro propria o i rappresentanti dei lavoratori in merito agli aspetti seguenti:

a) 

fissare gli obiettivi;

b) 

monitorare le prestazioni dell'impresa rispetto agli stessi; e

c) 

individuare insegnamenti o miglioramenti derivanti dalle prestazioni dell'impresa.

Obbligo di informativa S1-6 – Caratteristiche dei dipendenti dell'impresa

48.  L'impresa descrive le caratteristiche principali dei dipendenti che compongono la forza lavoro propria.

49. Il presente obbligo di informativa serve a fornire indicazioni sull'approccio dell'impresa all'occupazione, compresa la portata e la natura degli impatti derivanti dalle sue pratiche in materia di occupazione, a fornire informazioni contestuali che agevolino la comprensione delle informazioni riportate in altre informative e a fungere da base per il calcolo delle metriche quantitative da comunicare in base ad altri obblighi di informativa contenuti nel presente principio.

50. In aggiunta alle informazioni richieste al paragrafo 40, lettera a), punto iii), dell'ESRS 2 Informazioni generali, l'impresa comunica:

a) 

il numero totale di dipendenti per numero di persone e la ripartizione per genere e per paese, per i paesi in cui l'impresa conta 50 o più dipendenti che rappresentano almeno il 10 % del numero totale di dipendenti;

b) 

il numero totale per numero di persone o equivalenti a tempo pieno (ETP) di:

i. 

dipendenti a tempo indeterminato e loro ripartizione per genere;

ii. 

dipendenti a tempo indeterminato e loro ripartizione per genere; e

iii. 

dipendenti a orario variabile e loro ripartizione per genere;

c) 

il numero totale di dipendenti che hanno lasciato l'impresa durante il periodo di riferimento e il tasso di avvicendamento dei dipendenti nel medesimo periodo;

d) 

una descrizione delle metodologie e delle ipotesi utilizzate per compilare i dati, indicando se i numeri sono comunicati:

i. 

in numero di persone o equivalenti a tempo pieno (ETP) (compresa una spiegazione di come è stabilito l'ETP); e

ii. 

alla fine del periodo di riferimento, come media dell'intero periodo o utilizzando un'altra metodologia;

e) 

se del caso, la comunicazione delle informazioni contestuali necessarie per comprendere i dati (ad esempio, le fluttuazioni del numero di dipendenti durante il periodo di riferimento); e

f) 

un riferimento incrociato tra le informazioni di cui alla lettera a) e la cifra più rappresentativa in bilancio.

51. Per le informazioni di cui al paragrafo 50, lettera b), l'impresa può inoltre indicare la ripartizione per regione.

52. L'impresa può comunicare per numero di persone o equivalenti a tempo pieno (ETP) le informazioni seguenti:

a) 

dipendenti a tempo pieno e ripartizioni per genere e per regione; e

b) 

dipendenti a tempo parziale e ripartizioni per genere e per regione.

Obbligo di informativa S1-7 – Caratteristiche dei lavoratori non dipendenti nella forza lavoro propria dell'impresa

53.  L'impresa descrive le caratteristiche principali dei non dipendenti appartenenti alla forza lavoro propria.

54. Il presente obbligo di informativa serve a fornire indicazioni sull'approccio dell'impresa all'occupazione, compresa la portata e la natura degli impatti derivanti dalle sue pratiche in materia di occupazione, a fornire informazioni contestuali che agevolino la comprensione delle informazioni riportate in altre informative e a fungere da base per il calcolo delle metriche quantitative da comunicare in base ad altri obblighi di informativa contenuti nel presente principio. Consente inoltre di capire in che misura l'impresa si avvale di lavoratori non dipendenti nell'ambito della forza lavoro propria.

55. L'informativa richiesta al paragrafo 53 include:

a) 

informazioni circa il numero totale di lavoratori non dipendenti nella forza lavoro propria dell'impresa, vale a dire persone che hanno contratti con l'impresa per l'offerta di manodopera («lavoratori autonomi») oppure lavoratori messi a disposizione da imprese che esercitano principalmente «attività di ricerca, selezione e fornitura di personale» (codice NACE N78);

b) 

una spiegazione delle metodologie e delle ipotesi utilizzate per compilare i dati, precisando se il numero di lavoratori non dipendenti è indicato:

i. 

in numero di persone o di equivalenti a tempo pieno (ETP) (compresa una definizione di come è stabilito l'ETP); e

ii. 

alla fine del periodo di riferimento, come media dell'intero periodo o utilizzando un'altra metodologia;

c) 

se del caso, la comunicazione delle informazioni contestuali necessarie per comprendere i dati (ad esempio, le fluttuazioni significative del numero di lavoratori non dipendenti nella forza lavoro propria dell'impresa durante il periodo di riferimento e tra il periodo di riferimento attuale e quello precedente).

56. Per le informazioni di cui al paragrafo 55, lettera a), l'impresa può comunicare le tipologie più comuni di lavoratori non dipendenti (ad esempio lavoratori autonomi, persone messe a disposizione da imprese che esercitano principalmente attività di ricerca, selezione e fornitura di personale e altre tipologie pertinenti per l'impresa), il loro rapporto con l'impresa e il tipo di lavoro che svolgono.

57. Qualora non vi siano dati disponibili, l'impresa fornisce una stima del numero e dichiara di aver proceduto in tal modo. Nel fornire le stime, l'impresa descrive i criteri impiegati per la loro elaborazione.

Obbligo di informativa S1-8 – Copertura della contrattazione collettiva e dialogo sociale

58.  ►C1  L'impresa comunica informazioni sulla misura in cui le condizioni di lavoro e di occupazione dei suoi dipendenti sono determinate o influenzate da contratti collettivi di lavoro e sulla misura in cui i suoi dipendenti sono rappresentati nel dialogo sociale all'interno dello Spazio economico europeo (SEE).  ◄

59. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la copertura dei contratti collettivi di lavoro e del dialogo sociale per i dipendenti propri dell'impresa.

60. L'impresa rende noto quanto segue:

a) 

la percentuale del totale dei dipendenti coperti da contratti collettivi;

b) 

l'eventuale esistenza di uno o più contratti collettivi all'interno del SEE e, in tal caso, la percentuale complessiva dei suoi dipendenti coperti da tali contratti per ciascun paese in cui l'impresa ha un livello di occupazione significativo, definito come almeno 50 dipendenti in numero di persone, che rappresentino almeno il 10 % del numero totale di dipendenti; e

c) 

al di fuori del SEE, la percentuale dei dipendenti propri coperti da contratti collettivi, suddivisi per regione.

61. Per i dipendenti non coperti da contratti collettivi di lavoro, l'impresa può comunicare se determina le loro condizioni di lavoro e di occupazione sulla base di contratti collettivi che coprono gli altri suoi dipendenti o sulla base di contratti collettivi di altre imprese.

62. L'impresa può indicare la misura in cui le condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori non dipendenti nella forza lavoro propria sono determinate o influenzate da contratti collettivi di lavoro, fornendo anche una stima del tasso di copertura.

63. L'impresa comunica le informazioni seguenti in relazione al dialogo sociale:

a) 

la percentuale globale di dipendenti coperti da rappresentanti dei lavoratori, indicata a livello di paese per ciascun paese del SEE in cui l'impresa ha un livello di occupazione significativo; e

b) 

l'esistenza di eventuali accordi con i propri dipendenti per la rappresentanza da parte di un comitato aziendale europeo (CAE), un comitato aziendale di una Società europea (SE) o un comitato aziendale di una Società cooperativa europea (SCE).

Obbligo di informativa S1-9 – Metriche della diversità

64.  L'impresa comunica la distribuzione di genere tra i membri dell'alta dirigenza e la distribuzione per età dei suoi dipendenti.

65. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la diversità di genere a livello di alta dirigenza e la distribuzione per età dei propri dipendenti.

66. L'impresa rende noto quanto segue:

a) 

la distribuzione di genere in numero e in percentuale a livello di alta dirigenza; e

b) 

la distribuzione dei dipendenti per fascia di età: meno di 30 anni; fra i 30 e i 50 anni; oltre 50 anni.

Obbligo di informativa S1-10 – Salari adeguati

67.  L'impresa comunica se i suoi dipendenti percepiscono un salario adeguato e, per coloro che non dovessero percepire un salario adeguato, i paesi e la percentuale di dipendenti interessati.

68. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare se tutti i dipendenti dell'impresa percepiscono un salario adeguato, in linea con i parametri di riferimento applicabili.

69. L'impresa comunica se tutti i suoi dipendenti percepiscono un salario adeguato, in linea con i parametri di riferimento applicabili. In tal caso, tale dichiarazione sarà sufficiente a soddisfare il presente obbligo di informativa e non sono necessarie ulteriori informazioni.

70. Se non tutti i suoi dipendenti percepiscono un salario adeguato in linea con i parametri di riferimento applicabili, l'impresa indica i paesi in cui i dipendenti percepiscono un salario al di sotto del parametro di riferimento salariale adeguato applicabile e la percentuale di dipendenti che percepiscono un salario al di sotto di tale parametro per ciascuno dei paesi in questione.

71. L'impresa può anche comunicare le informazioni di cui al presente obbligo di informativa per quanto riguarda i lavoratori non dipendenti nella forza lavoro propria.

Obbligo di informativa S1-11 – Protezione sociale

72.  L'impresa comunica se i suoi dipendenti sono coperti dalla protezione sociale contro la perdita di reddito dovuta a eventi importanti della vita e, in caso contrario, i paesi in cui ciò non avviene.

73. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare se i dipendenti dell'impresa sono coperti dalla protezione sociale contro la perdita di reddito dovuta a eventi importanti della vita e a indicare, in caso contrario, i paesi in cui ciò non avviene.

74. L'impresa comunica se tutti i suoi dipendenti sono coperti dalla protezione sociale, mediante programmi pubblici o prestazioni offerte dall'impresa, contro la perdita di reddito dovuta a uno degli eventi importanti della vita elencati di seguito:

a) 

malattia;

b) 

disoccupazione a partire dal momento in cui il lavoratore proprio lavora per l'impresa;

c) 

infortunio sul lavoro e disabilità acquisita;

d) 

congedo parentale; e

e) 

pensionamento.

In tal caso, tale dichiarazione è sufficiente a soddisfare il presente obbligo di informativa e non sono necessarie ulteriori informazioni.

75. Se non tutti i suoi dipendenti sono coperti dalla protezione sociale conformemente al paragrafo 72, l'impresa comunica inoltre i paesi in cui i dipendenti non godono di protezione sociale per quanto riguarda uno o più tipi di eventi elencati al paragrafo 72 e, per ciascuno di questi paesi, le tipologie di dipendenti che non godono di protezione sociale in relazione a ciascun evento importante della vita applicabile.

76. L'impresa può anche comunicare le informazioni di cui al presente obbligo di informativa per quanto riguarda i lavoratori non dipendenti nella forza lavoro propria.

Obbligo di informativa S1-12 – Persone con disabilità

77.  L'impresa comunica la percentuale dei dipendenti propri con disabilità.

78. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la misura in cui le persone con disabilità sono incluse tra i dipendenti dell'impresa.

79. L'impresa comunica la percentuale di persone con disabilità presenti tra i suoi dipendenti, salvo restrizioni giuridiche in materia di raccolta dei dati.

80. L'impresa può indicare la percentuale di dipendenti con disabilità precisandone la ripartizione per genere.

Obbligo di informativa S1-13 – Metriche di formazione e sviluppo delle competenze

81.  L'impresa comunica in che misura ai propri dipendenti sono fornite opportunità di formazione e sviluppo professionale.

82. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare le attività di formazione e di sviluppo delle competenze che sono state offerte ai dipendenti, nel contesto di uno sviluppo professionale continuo, per migliorarne le competenze e favorire la continuità dell'occupabilità.

83. L'informativa richiesta al paragrafo 81 include:

a) 

la percentuale di dipendenti che hanno partecipato a revisioni periodiche delle prestazioni e dello sviluppo della carriera; tali informazioni sono ripartite per genere;

b) 

il numero medio di ore di formazione per dipendente e per genere.

84. Per quanto riguarda la percentuale di dipendenti che hanno partecipato a revisioni periodiche delle prestazioni e dello sviluppo della carriera, l'impresa può indicare la ripartizione per categoria di dipendenti e per numero medio di ore di formazione per dipendente.

85. L'impresa può anche comunicare le informazioni di cui al presente obbligo di informativa per quanto riguarda i lavoratori non dipendenti nella forza lavoro propria.

Obbligo di informativa S1-14 – Metriche di salute e sicurezza

86.  L'impresa comunica informazioni sulla misura in cui la forza lavoro propria è coperta dal sistema aziendale di gestione della salute e della sicurezza e sul numero di infortuni associati a lesioni, malattie e decessi connessi a lavoro della forza lavoro propria. Indica inoltre il numero di decessi dovuti a lesioni e malattie connesse al lavoro di altri lavoratori che operano nei siti dell'impresa.

87. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la copertura, la qualità e le prestazioni del sistema di gestione della salute e della sicurezza istituito per prevenire le lesioni connesse al lavoro.

88. L'informativa richiesta al paragrafo 86 comprende le informazioni seguenti, ripartite ove applicabile tra lavoratori dipendenti e non dipendenti nella forza lavoro propria dell'impresa:

a) 

la percentuale di lavoratori propri coperti dal sistema di gestione della salute e della sicurezza dell'impresa in base a prescrizioni giuridiche e/o norme od orientamenti riconosciuti;

b) 

il numero di decessi ( 95 ) dovuti a lesioni e malattie connesse al lavoro;

c) 

il numero e il tasso di infortuni sul lavoro registrabili;

d) 

per quanto riguarda i dipendenti dell'impresa, il numero di casi riguardanti malattie connesse al lavoro registrabili, salvo restrizioni giuridiche in materia di raccolta dei dati; e

e) 

per quanto riguarda i dipendenti dell'impresa, il numero di giornate perdute a causa di lesioni e decessi sul lavoro dovuti a infortuni sul lavoro, malattie connesse al lavoro e decessi a seguito di malattie ( 96 ).

Le informazioni di cui alla lettera b) sono comunicate anche per altri lavoratori che operano nei siti dell'impresa, quali i lavoratori nella catena del valore se operano nei siti dell'impresa.

89. L'impresa può anche comunicare le informazioni di cui al paragrafo 88, lettere d) ed e), per quanto riguarda i lavoratori non dipendenti.

90. L'impresa può inoltre includere le seguenti informazioni supplementari sulla copertura in materia di salute e sicurezza: la percentuale di lavoratori propri coperti da un sistema di gestione della salute e della sicurezza basato su prescrizioni giuridiche e/o norme od orientamenti riconosciuti e che è stato oggetto di audit interno e/o audit o certificazione a cura di un soggetto esterno.

Obbligo di informativa S1-15 – Metriche dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata

91.  L'impresa comunica in quale misura i dipendenti hanno diritto al congedo per motivi familiari e ne usufruiscono.

92. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare il diritto e le pratiche effettive tra i dipendenti di usufruire di congedi per motivi familiari in modo equo sotto il profilo del genere, in quanto si tratta di una delle dimensioni dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata.

93. L'informativa richiesta al paragrafo 91 include:

a) 

la percentuale di dipendenti che hanno diritto a congedi per motivi familiari; e

b) 

la percentuale di dipendenti aventi diritto che hanno usufruito di congedi per motivi familiari, e una ripartizione per genere.

94. Se tutti i dipendenti dell'impresa hanno diritto a congedi per motivi familiari in virtù della politica sociale e/o di contratti collettivi, è sufficiente comunicare tale dato perché sia soddisfatto l'obbligo di cui al paragrafo 93, lettera a).

Obbligo di informativa S1-16 – Metriche di remunerazione (divario retributivo e remunerazione totale)

95.  L'impresa indica la percentuale del divario retributivo tra dipendenti di sesso femminile e dipendenti di sesso maschile e il rapporto tra la remunerazione della persona che percepisce il salario più elevato e la remunerazione mediana tra i dipendenti.

96. Il presente obbligo di informativa persegue un duplice scopo: da un lato serve a illustrare l'entità di un eventuale divario retributivo tra donne e uomini tra i dipendenti dell'impresa, dall'altro a fornire indicazioni sul livello di disuguaglianza di remunerazione all'interno dell'impresa e sull'eventuale esistenza di ampie disparità retributive.

97. L'informativa richiesta al paragrafo 95 include:

a) 

il divario retributivo di genere, definito come la differenza tra i livelli retributivi medi corrisposti ai lavoratori di sesso femminile e a quelli di sesso maschile, espressa in percentuale del livello retributivo medio dei lavoratori di sesso maschile ( 97 );

b) 

il rapporto tra la remunerazione totale annua della persona che percepisce il salario più elevato e la remunerazione totale annua mediana di tutti i dipendenti (esclusa la persona con il salario più elevato) ( 98 ); e

c) 

se del caso, qualsiasi informazione contestuale necessaria per comprendere i dati e le relative modalità di compilazione nonché altre modifiche dei dati sottostanti che devono essere prese in considerazione.

98. L'impresa può comunicare una ripartizione del divario retributivo di genere quale definito al paragrafo 97, lettera a), per categoria di dipendenti e/o per paese/segmento. L'impresa può anche comunicare il divario retributivo di genere tra dipendenti per categorie di dipendenti ripartite in base allo stipendio normale di base e alle componenti complementari o variabili.

99. In relazione al paragrafo 97, lettera b), l'impresa può comunicare tale cifra corretta per tener conto delle differenze di potere d'acquisto tra i paesi, nel qual caso indica la metodologia utilizzata per il calcolo.

Obbligo di informativa S1-17 – Incidenti, denunce e impatti gravi in materia di diritti umani

100.  ►C1  L'impresa comunica il numero di incidenti e/o denunce connessi al lavoro e gli impatti gravi in materia di diritti umani all'interno della forza lavoro propria, nonché le relative ammende e sanzioni o i risarcimenti per il periodo di riferimento.  ◄

101. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare in che misura gli incidenti connessi al lavoro e i casi gravi di impatti sui diritti umani colpiscono la forza lavoro propria.

102. L'informativa richiesta al paragrafo 100 comprende, fatte salve le norme pertinenti in materia di riservatezza, gli episodi di discriminazione connessi al lavoro per motivi di genere, razza o origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale o altre forme pertinenti di discriminazione che coinvolgono portatori di interessi interni e/o esterni in tutte le operazioni del periodo di riferimento. Tra questi rientrano gli episodi di molestie come forma specifica di discriminazione.

103. L'impresa rende noto quanto segue:

a) 

il numero totale di episodi di discriminazione, comprese le molestie, segnalati nel periodo di riferimento ( 99 );

b) 

il numero di denunce presentate attraverso i canali predisposti affinché i lavoratori propri dell'impresa sollevino preoccupazioni (compresi i meccanismi di reclamo) e, se del caso, presso i punti di contatto nazionali per le imprese multinazionali dell'OCSE in relazione alle questioni di cui al paragrafo 2 del presente principio, ad esclusione degli episodi già segnalati conformemente alla lettera a);

c) 

l'importo totale delle ammende, delle sanzioni e del risarcimento di danni risultanti dagli incidenti e dalle denunce di cui sopra, unitamente a una riconciliazione degli importi monetari indicati con l'importo più pertinente iscritto a bilancio; e

d) 

se del caso, le informazioni contestuali necessarie per comprendere i dati e le relative modalità di compilazione.

104. L'impresa divulga le informazioni seguenti in merito a casi individuati di incidenti gravi in materia di diritti umani (ad esempio lavoro forzato, tratta di esseri umani o lavoro minorile):

a) 

il numero di incidenti gravi in materia di diritti umani connessi alla forza lavoro dell'impresa nel periodo di riferimento, indicando anche quanti di essi costituiscono casi di mancato rispetto dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, della dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro o delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali. Se non si sono verificati incidenti di questo tipo, l'impresa lo dichiara ( 100 ); e

b) 

l'importo totale delle ammende, delle sanzioni e del risarcimento di danni per gli incidenti di cui alla lettera a), unitamente a una riconciliazione degli importi monetari indicati con l'importo più pertinente nel bilancio.




Appendice A

Requisiti applicativi

La presente appendice è parte integrante dell'ESRS S1 Forza lavoro propria. Sostiene l'applicazione degli obblighi di informativa descritti nel presente principio e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.

Scopo

RA 1. Oltre alle questioni elencate al paragrafo 2, l'impresa può anche prendere in considerazione la possibilità di comunicare informazioni relative ad altre questioni pertinenti per un impatto rilevante nell'arco di un periodo più breve, ad esempio iniziative riguardanti la salute e la sicurezza della forza lavoro propria durante una pandemia.

RA 2. La panoramica delle questioni sociali di cui al paragrafo 2 non implica che tutte le questioni debbano essere segnalate in ogni obbligo di informativa contenuto nel presente principio. Esse costituiscono piuttosto un elenco di questioni derivate dagli obblighi di rendicontazione di sostenibilità istituiti dalla direttiva 2013/34/UE che le imprese prendono in considerazione per la valutazione della rilevanza di cui all'ESRS 2 relativa alla forza lavoro propria e che, se del caso, segnalano come impatti, rischi e opportunità rilevanti nell'ambito di applicazione del presente principio.

RA 3. Esempi di lavoratori che rientrano nell'ambito di applicazione della «Forza lavoro propria»:

a) 

tra gli esempi di contraenti (lavoratori autonomi) presenti nella forza lavoro propria dell'impresa figurano:

i. 

i contraenti assunti dall'impresa per svolgere un lavoro che sarebbe altrimenti svolto da un dipendente;

ii. 

i contraenti assunti dall'impresa per svolgere un lavoro in un'area pubblica (ad esempio su vie o strade);

iii. 

i contraenti assunti dall'impresa per svolgere l'attività/il servizio direttamente sul luogo di lavoro di un cliente dell'impresa;

b) 

tra gli esempi di lavoratori assunti da terzi che esercitano «attività di ricerca, selezione e fornitura di personale» figurano le persone che svolgono lo stesso lavoro dei dipendenti, ad esempio:

i. 

i lavoratori che sostituiscono dipendenti temporaneamente assenti (per malattia, ferie, congedo parentale ecc.);

ii. 

i lavoratori che svolgono un lavoro in aggiunta ai dipendenti regolari;

iii. 

i lavoratori temporaneamente inviati da un altro Stato membro dell'UE per lavorare per l'impresa («lavoratori distaccati»).

ESRS 2 Informazioni generali

Strategia

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori d'interessi

RA 4. L'ESRS 2 SBM-2 impone all'impresa di illustrare se e in che modo ritiene che la sua strategia e il suo modello aziendale contribuiscano a creare, aggravare o mitigare gli impatti rilevanti significativi sulla forza lavoro propria, e se e in che modo il modello aziendale e la strategia siano adeguati per far fronte a tali impatti rilevanti.

RA 5. Sebbene la forza lavoro propria dell'impresa possa non essere coinvolta dall'impresa stessa a livello di strategia o modello aziendale, il suo punto di vista può orientare la valutazione della strategia e del modello aziendale da parte dell'impresa. L'impresa tiene conto delle opinioni dei rappresentanti dei lavoratori, se del caso, per soddisfare il presente obbligo di informativa.

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale

RA 6. Gli impatti sulla forza lavoro propria dell'impresa possono derivare dalla strategia o dal modello aziendale dell'impresa in diversi modi. Ad esempio gli impatti possono riguardare la proposta di valore dell'impresa (come la fornitura di prodotti o servizi al costo più basso o la consegna rapida, in modo da esercitare pressione sui diritti del lavoro nelle operazioni proprie) o la sua struttura dei costi e il modello di reddito (ad esempio, il trasferimento del rischio di gestione delle scorte sui fornitori, con ripercussioni sui diritti del lavoro delle persone che vi lavorano).

RA 7. Anche gli impatti sulla forza lavoro propria dell'impresa che derivano dalla strategia o dal modello aziendale possono comportare rischi rilevanti per l'impresa. Ad esempio i rischi insorgono se alcuni lavoratori sono a rischio di lavoro forzato e l'impresa importa prodotti in paesi in cui sono in vigore leggi che consentono la confisca dei beni importati sospettati di essere stati ottenuti con il lavoro forzato. Un esempio di opportunità per l'impresa può derivare dall'offerta di opportunità per la forza lavoro, come la creazione di posti di lavoro e il miglioramento delle competenze nel contesto di una «transizione giusta». Una altro esempio, nel caso di una pandemia o di altre gravi crisi sanitarie, riguarda le imprese che fanno potenzialmente affidamento su manodopera temporanea con accesso scarso o inesistente all'assistenza e alle prestazioni sanitarie, e che potrebbero essere esposte a gravi rischi a livello operativo e di continuità delle attività in quanto i lavoratori non hanno altra scelta se non quella di continuare a lavorare anche se malati, accelerando ulteriormente la diffusione della malattia e causando gravi ►C2  interruzioni della catena di approvvigionamento  ◄ . Aumentano anche i rischi in termini di reputazione e opportunità imprenditoriali connessi allo sfruttamento di lavoratori poco qualificati e a bassa retribuzione in aree geografiche di approvvigionamento che offrono loro tutele minime, con ripercussioni mediatiche e lo spostamento delle preferenze dei consumatori verso prodotti più sostenibili e di provenienza più etica.

RA 8. Esempi di caratteristiche particolari dei lavoratori nella forza lavoro propria dell'impresa che quest'ultima può prendere in considerazione conformemente al paragrafo 15 riguardano i giovani lavoratori, che potrebbero essere più sensibili agli impatti sul loro sviluppo fisico e mentale, o le lavoratrici in un contesto in cui le donne sono quotidianamente discriminate in materia di termini e condizioni di lavoro, o ancora i lavoratori migranti in un contesto in cui il mercato del lavoro è scarsamente regolamentato e i lavoratori sono regolarmente soggetti a commissioni di assunzione. Alcuni lavoratori possono essere esposti a rischi per via della natura intrinseca dell'attività che sono tenuti a svolgere (ad esempio, lavoratori che devono maneggiare prodotti chimici o utilizzare determinate attrezzature, oppure lavoratori a basso reddito con contratti «a zero ore»).

RA 9. Con riferimento al paragrafo 16, potrebbero insorgere rischi rilevanti anche a causa della dipendenza dell'impresa dalla forza lavoro propria, laddove eventi poco probabili ma ad alto impatto possono avere effetti finanziari: ad esempio, una pandemia mondiale che causa gravi impatti sulla salute della forza lavoro dell'impresa generando notevoli ►C2  turbative ◄ della produzione e della distribuzione. Altri esempi di rischi connessi alla dipendenza dell'impresa dalla forza lavoro propria sono la carenza di lavoratori qualificati e le decisioni politiche o la legislazione che influiscono sulle operazioni proprie e sulla forza lavoro propria.

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa S1-1 – Politiche relative alla forza lavoro propria

RA 10. L'impresa valuta se le spiegazioni relative a modifiche significative delle politiche adottate durante l'anno di riferimento (ad esempio nuove aspettative per le imprese figlie estere, approcci nuovi o supplementari al dovere di diligenza e ai meccanismi di riparazione) forniscono informazioni contestuali ai fruitori e se può divulgare tali spiegazioni. Ciò comprende le politiche e gli impegni dell'impresa volti a prevenire o mitigare i rischi e gli impatti negativi sui lavoratori propri derivanti dalla riduzione delle emissioni di carbonio e dalla transizione verso operazioni più verdi e climaticamente neutre, nonché a offrire opportunità alla forza lavoro, come la creazione di posti di lavoro e il miglioramento delle competenze, compresi impegni espliciti a favore di una «transizione giusta».

RA 11. La politica può assumere la forma di una politica a sé stante relativa ai lavoratori propri o essere inserita in un documento più ampio, ad esempio un codice deontologico o una politica generale di sostenibilità già comunicata dall'impresa nell'ambito di un altro ESRS. In tali casi l'impresa fornisce un riferimento incrociato accurato per individuare gli aspetti della politica che soddisfano le prescrizioni del presente obbligo di informativa.

RA 12. Nell'indicare l'allineamento delle proprie politiche ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, l'impresa tiene conto del fatto che tali principi fanno riferimento alla Carta internazionale dei diritti dell'uomo, che consiste nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nei due patti che la attuano, nonché alla dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti e fondamentali nel lavoro e alle convenzioni fondamentali su cui si fonda, e può pertanto rendere noto il suo allineamento a tali strumenti.

RA 13.  ►C1  Nello specificare le modalità di integrazione delle politiche esterne, l'impresa può ad esempio considerare le politiche interne di approvvigionamento responsabile e l'allineamento ad altre politiche pertinenti per la forza lavoro propria, ad esempio in materia di lavoro forzato. ◄ Per quanto concerne i codici di condotta dei fornitori eventualmente a disposizione dell'impresa, la nota di sintesi indica se comprendono disposizioni riguardanti la sicurezza dei lavoratori, il lavoro precario (ad es. il ricorso a lavoratori con contratti a breve termine o con un numero limitato di ore, lavoratori impiegati tramite terzi, lavoratori subappaltati a terzi o lavoratori informali), la tratta di esseri umani e il lavoro forzato o minorile, e se tali disposizioni sono pienamente conformi alle norme applicabili dell'OIL.

RA 14. A titolo illustrativo, l'impresa può fornire indicazioni sulle tipologie di comunicazione delle sue politiche a persone, gruppi di persone o entità per i quali sono pertinenti, perché dovrebbero attuarle (ad esempio i dipendenti, i contraenti e i fornitori dell'impresa) oppure perché nutrono un interesse diretto nella loro attuazione (ad esempio i lavoratori propri o gli investitori). Può indicare gli strumenti e i canali di comunicazione (ad esempio volantini, newsletter, siti web dedicati, social media, interazioni faccia a faccia, rappresentanti dei lavoratori) volti a garantire che la politica sia accessibile e che un pubblico diversificato ne comprenda le implicazioni. L'impresa può spiegare in che modo identifica ed elimina potenziali ostacoli alla divulgazione, ad esempio attraverso la traduzione nelle lingue pertinenti o l'uso di rappresentazioni grafiche.

RA 15. La discriminazione in materia di occupazione e di condizioni di lavoro si verifica quando una persona è trattata in modo diverso o meno favorevole sulla base di caratteristiche non correlate al merito o ai requisiti intrinsechi del posto di lavoro. Tali caratteristiche sono comunemente definite nelle normative nazionali. Oltre ai motivi menzionati nell'obbligo di informativa, l'impresa prende in considerazione altri motivi di discriminazione vietati dalla legislazione nazionale.

RA 16. La discriminazione può avvenire in una serie di attività connesse al lavoro, che includono l'accesso all'occupazione, a particolari professioni, alla formazione e all'orientamento professionale nonché alla sicurezza sociale. Può inoltre verificarsi in relazione ai termini e alle condizioni di lavoro, quali: assunzione, remunerazione, ore di lavoro e di riposo, ferie retribuite, tutela della maternità, garanzia di inamovibilità, incarichi di lavoro, valutazione dei risultati e avanzamento di carriera, opportunità di formazione, prospettive di promozione, salute e sicurezza sul lavoro, cessazione del rapporto di lavoro. L'impresa può trattare tali settori in modo specifico quando comunica le sue politiche e le procedure sottostanti per conformarsi all'obbligo di informativa.

RA 17. L'impresa può indicare se:

a) 

dispone di politiche e procedure che pongono le qualifiche, le competenze e l'esperienza alla base del reclutamento, del collocamento, della formazione e dell'avanzamento a tutti i livelli, tenendo conto del fatto che alcune persone possono avere maggiori difficoltà di altre ad acquisire tali qualifiche, competenze ed esperienze;

b) 

assegna responsabilità a livello di alta dirigenza per le questioni relative alla parità di trattamento e di opportunità, definisce politiche e procedure chiare a livello aziendale per orientare le pratiche in materia di parità occupazionale e collega l'avanzamento di carriera ai risultati auspicati in questo ambito;

c) 

forma il personale sulle politiche e sulle pratiche di non discriminazione, concentrandosi in particolare sulla dirigenza di medio e alto livello, a fini di sensibilizzazione e per trattare le strategie di risoluzione volte a prevenire e affrontare le pratiche discriminatorie sistemiche e occasionali;

d) 

apporta adeguamenti all'ambiente fisico per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, dei clienti e di altri visitatori con disabilità;

e) 

effettua valutazioni per appurare se i requisiti professionali sono stati definiti in maniera da svantaggiare sistematicamente determinati gruppi;

f) 

tiene registri aggiornati in materia di reclutamento, formazione e promozione che forniscono una visione trasparente delle opportunità per i dipendenti e del loro avanzamento all'interno dell'impresa;

g) 

laddove siano individuate discriminazioni, predispone procedure di reclamo per trattare le denunce, gestire gli appelli e assicurare mezzi di ricorso ai dipendenti (soprattutto nel contesto dei negoziati e dei contratti collettivi), e presta attenzione alle strutture formali e alle questioni culturali informali che possono impedire ai dipendenti di sollevare preoccupazioni e presentare reclami; e

h) 

elabora programmi volti a promuovere l'accesso allo sviluppo delle competenze.

Obbligo di informativa S1-2 – Processi di coinvolgimento della forza lavoro propria e dei rappresentanti dei lavoratori in merito agli impatti

RA 18. Nel descrivere la funzione o il ruolo cui spetta la responsabilità operativa e/o la responsabilità finale per tale coinvolgimento, l'impresa può indicare se si tratta di un ruolo o di una funzione dedicati o di parte di un ruolo o di una funzione più ampi e se sono state offerte attività di sviluppo delle capacità per sostenere il personale nell'avviare tale coinvolgimento. Se non è in grado di individuare una simile posizione o funzione, l'impresa può dichiararlo. Quest'obbligo di informativa potrebbe anche essere assolto con riferimento alle informazioni comunicate secondo l'ESRS 2 GOV-1 Ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo.

RA 19. Nel redigere l'informativa descritta al paragrafo 27, lettere b) e c), è possibile indicare quanto segue:

a) 

esempi di fasi in cui avviene il coinvolgimento sono i) la determinazione dell'approccio alla mitigazione e ii) la valutazione dell'efficacia della mitigazione;

b) 

per quanto riguarda il tipo di coinvolgimento, questo potrebbe configurarsi come partecipazione, consultazione e/o informazione;

c) 

per quanto riguarda la frequenza del coinvolgimento, possono essere fornite informazioni che indichino se tale coinvolgimento avviene su base regolare, in determinati momenti di un progetto o di un processo aziendale (ad esempio quando inizia una nuova stagione del raccolto o viene aperta una nuova linea di produzione) nonché se si verifica nel rispetto di prescrizioni giuridiche e/o in risposta alle richieste dei portatori di interessi; è possibile indicare inoltre se il risultato del coinvolgimento è integrato nei processi decisionali dell'impresa; e

d) 

per quanto riguarda il ruolo cui spetta la responsabilità operativa, è possibile indicare se, per tale coinvolgimento, l'impresa impone al personale in questione di possedere determinate competenze o se fornisce a quest'ultimo, ai fini del coinvolgimento, opportunità di formazione oppure di sviluppo delle capacità.

RA 20. Gli accordi quadro globali servono a stabilire un rapporto continuativo tra un'impresa multinazionale e una federazione sindacale mondiale, al fine di garantire che l'impresa aderisca agli stessi principi in tutti i paesi in cui è attiva.

RA 21. Al fine di illustrare in che modo le prospettive della forza lavoro propria abbiano orientato decisioni o attività specifiche, l'impresa può fornire esempi relativi al periodo di riferimento attuale.

RA 22. Se l'impresa ha concluso accordi con sindacati o comitati aziendali nazionali, europei o internazionali in merito ai diritti dei lavoratori propri, è possibile darne comunicazione per illustrare in che modo tali accordi consentono all'impresa di conoscere le prospettive dei lavoratori in questione.

RA 23. Ove possibile l'impresa può divulgare esempi relativi al periodo di riferimento per illustrare in che modo le prospettive della forza lavoro propria e dei rappresentanti dei lavoratori hanno orientato le decisioni o le attività specifiche dell'impresa.

RA 24. Nel soddisfare il presente obbligo di informativa, l'impresa tiene conto degli aspetti seguenti:

a) 

il tipo di coinvolgimento (ad esempio informazione, consultazione o partecipazione) e la sua frequenza (ad esempio costante, trimestrale, annuale);

b) 

le modalità con cui i riscontri sono registrati e integrati nel processo decisionale e i lavoratori sono informati dell'influenza che il loro riscontro ha avuto sulle decisioni;

c) 

se le attività di coinvolgimento si svolgano a livello di organizzazione o inferiore, ad esempio a livello di sito o di progetto, e, in quest'ultimo caso, in che modo sono centralizzate le informazioni derivanti da tali attività;

d) 

le risorse (ad esempio finanziarie o umane) destinate al coinvolgimento dei lavoratori; e

e) 

il modo in cui l'impresa dialoga con i lavoratori propri e i loro rappresentanti circa gli impatti sulla forza lavoro propria che possono derivare dalla riduzione delle emissioni di carbonio e dalla transizione verso operazioni più verdi e climaticamente neutre, in particolare le ristrutturazioni, la perdita o la creazione di posti di lavoro, la formazione e la riqualificazione/il miglioramento delle competenze, l'equità di genere e sociale, la sicurezza e la salute.

RA 25. L'impresa può inoltre comunicare le seguenti informazioni sulla diversità in relazione al paragrafo 24:

a) 

il modo in cui coinvolge le persone a rischio o in situazioni di vulnerabilità (ad esempio, se adotta approcci specifici e presta particolare attenzione ai potenziali ostacoli);

b) 

il modo in cui tiene conto dei potenziali ostacoli al coinvolgimento dei lavoratori propri (ad esempio differenze linguistiche e culturali, squilibri di genere e di potere, divisioni all'interno di una comunità o di un gruppo);

c) 

il modo in cui fornisce ai lavoratori propri informazioni comprensibili e accessibili attraverso adeguati canali di comunicazione;

d) 

eventuali conflitti di interessi sorti all'interno della forza lavoro e il modo in cui l'impresa li ha risolti; e

e) 

il modo in cui intende rispettare i diritti umani di tutti i portatori di interessi coinvolti, ad esempio i loro diritti alla riservatezza, alla libertà di espressione, alla riunione pacifica e alla protesta.

RA 26. L'impresa può inoltre comunicare informazioni sull'efficacia dei processi di coinvolgimento della forza lavoro propria adottati nei periodi di riferimento precedenti. Ciò si applica ai casi in cui l'impresa abbia valutato l'efficacia di tali processi o degli insegnamenti tratti durante il periodo di riferimento attuale. Tra i processi volti a monitorare l'efficacia si annoverano le verifiche o gli audit interni ed esterni, le valutazioni d'impatto, i sistemi di misurazione, i riscontri dei portatori d'interessi, i meccanismi di reclamo, le valutazioni esterne delle prestazioni e le analisi comparative.

▼C1

Obbligo di informativa S1-3 – Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono alla forza lavoro propria di sollevare preoccupazioni

▼B

RA 27. Nel soddisfare gli obblighi stabiliti dai criteri dell'obbligo di informativa ESRS S1-3, l'impresa può fare affidamento sul contenuto dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e della guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese, incentrati sui meccanismi correttivi e di reclamo.

RA 28. Tra i canali per comunicare preoccupazioni o esigenze figurano meccanismi di reclamo, numeri di emergenza, sindacati (dove i lavoratori sono iscritti a sindacati), comitati aziendali, processi di dialogo o altri strumenti mediante i quali la forza lavoro propria o i rappresentanti dei lavoratori possono sollevare preoccupazioni circa gli impatti o spiegare le esigenze che vorrebbero veder trattate dall'impresa. Ne potrebbero far parte sia i canali predisposti direttamente dall'impresa, sia quelli messi a disposizione dalle entità presso cui opera la forza lavoro propria, in aggiunta a qualsiasi altro meccanismo che un'impresa può utilizzare per capire come gestire gli impatti sulla forza lavoro propria, come ad esempio i controlli di conformità. Se per rispettare l'obbligo si basa esclusivamente sulle informazioni relative all'esistenza di tali canali fornite via i propri rapporti commerciali, l'impresa può dichiararlo.

RA 29. Tra i meccanismi di terzi si possono annoverare quelli gestiti dal governo, da ONG, da associazioni di categoria e altre iniziative collaborative. L'impresa può indicare se tali meccanismi sono accessibili all'intera forza lavoro propria (o ai rappresentanti dei lavoratori o, in loro assenza, a persone od organizzazioni che agiscono per loro conto o che ricoprono una posizione tale da essere a conoscenza degli impatti negativi).

RA 30. L'impresa valuta se e in che modo i lavoratori propri potenzialmente interessati e i loro rappresentanti possono accedere ai canali al livello dell'impresa presso cui sono impiegati, o con la quale è instaurato un rapporto lavorativo, in relazione a ciascun impatto rilevante. I canali pertinenti possono comprendere numeri di emergenza, sindacati (dove i lavoratori sono iscritti a sindacati), comitati aziendali o altri meccanismi di reclamo gestiti dall'impresa o da terzi.

RA 31. Nell'indicare se e in che modo è al corrente che i lavoratori propri sono consapevoli dell'esistenza di tali canali e vi fanno affidamento, l'impresa può fornire dati pertinenti e affidabili circa l'efficacia di detti canali dal punto di vista degli stessi lavoratori. Esempi di fonti di informazione sono i sondaggi rivolti ai lavoratori dell'impresa che hanno utilizzato tali canali e i livelli di soddisfazione espressi riguardo al processo e ai risultati.

RA 32. Nel descrivere l'efficacia dei canali che consentono alla forza lavoro propria e ai rappresentanti dei lavoratori di sollevare preoccupazioni, l'impresa può orientarsi con le domande elencate di seguito, basate sui «criteri di efficacia dei meccanismi di reclamo non giudiziari» definiti nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, in particolare nel principio 31. Le considerazioni in appresso possono valere per i singoli canali o per un sistema collettivo di canali.

a) 

I canali possono essere considerati legittimi per il fatto di rendere conto della propria condotta equa, consolidando la fiducia dei portatori di interessi?

b) 

I canali sono noti e accessibili ai portatori di interessi?

c) 

I canali dispongono di procedure chiare e note, con tempistiche indicative?

d) 

I canali assicurano ai portatori di interessi un accesso ragionevole a fonti di informazione, consulenza e competenze?

e) 

I canali garantiscono la trasparenza nel fornire informazioni sufficienti ai denuncianti e anche, ove opportuno, per soddisfare eventuali interessi pubblici?

f) 

I risultati conseguiti tramite i canali rispettano i diritti umani riconosciuti a livello internazionale?

g) 

I canali danno all'impresa indicazioni che favoriscono l'apprendimento continuo, sia per migliorare i canali stessi che per prevenire impatti futuri?

h) 

L'impresa si concentra sul dialogo con i denuncianti come mezzo per concordare soluzioni, anziché tentare di determinare unilateralmente l'esito?

▼C1

Obbligo di informativa S1-4 – Interventi su impatti rilevanti per la forza lavoro propria e approcci per la gestione dei rischi rilevanti e il perseguimento di opportunità rilevanti in relazione alla forza lavoro propria, nonché efficacia di tali azioni

▼B

RA 33. Comprendere gli impatti negativi e il modo in cui l'impresa può essere interessata da tali impatti tramite la forza lavoro propria potrebbe richiedere tempo, così come individuare le risposte appropriate e metterle in pratica. Di conseguenza l'impresa può divulgare:

a) 

gli approcci generali e specifici adottati per far fronte agli impatti negativi rilevanti;

b) 

le iniziative prese per contribuire a ulteriori impatti positivi rilevanti;

c) 

l'estensione dei progressi durante il periodo di riferimento; e

d) 

gli obiettivi di miglioramento continuo.

RA 34. Le azioni appropriate possono variare a seconda che l'impresa causi o contribuisca a causare un impatto rilevante, oppure sia coinvolta in quanto l'impatto è direttamente connesso alle operazioni, ai prodotti o ai servizi della stessa mediante un rapporto commerciale.

RA 35. Dal momento che gli impatti negativi rilevanti che incidono sulla forza lavoro propria, verificatisi durante il periodo di riferimento, possono anche essere collegati ad altre entità od operazioni al di fuori del suo controllo diretto, l'impresa può indicare se e in che modo cerca di sfruttare la propria influenza nei rapporti commerciali per gestire tali impatti. Ciò può avvenire facendo leva su aspetti commerciali (ad esempio l'applicazione degli obblighi contrattuali nei rapporti commerciali o l'attuazione di incentivi), su altre forme di influenza all'interno di tali rapporti (come l'offerta, rivolta alle entità con le quali l'impresa mantiene rapporti commerciali, di formazione o di sviluppo di capacità in merito ai diritti dei lavoratori) o sulla collaborazione tra pari o con altri attori (ad esempio, iniziative volte a garantire l'assunzione responsabile o ad assicurare ai lavoratori un salario adeguato).

RA 36. Se rende nota la propria partecipazione a un'iniziativa di categoria o multilaterale nel quadro delle proprie azioni volte ad affrontare gli impatti negativi rilevanti, l'impresa può indicare in che modo l'iniziativa e il proprio coinvolgimento sono finalizzati a far fronte all'impatto rilevante in questione. Può comunicare nell'ambito dell'ESRS S1-5 gli obiettivi pertinenti fissati dall'iniziativa e i progressi compiuti nel loro conseguimento.

RA 37. Nell'indicare se e in che modo tiene conto degli impatti effettivi e potenziali sulla forza lavoro propria nelle decisioni di cessazione dei rapporti commerciali e se e in che modo cerca di affrontare gli eventuali impatti negativi che potrebbero derivare da tale cessazione, l'impresa può avvalersi di esempi.

RA 38. Per monitorare l'efficacia delle azioni è possibile avvalersi anche di audit interni ed esterni o di verifiche, procedimenti giudiziali e/o relative decisioni dei tribunali, valutazioni d'impatto, sistemi di misurazione, riscontri dei portatori di interessi, meccanismi di reclamo, valutazioni esterne delle prestazioni e analisi comparative

RA 39. La comunicazione sull'efficacia è volta a consentire la comprensione dei legami esistenti tra le azioni dell'impresa e la gestione efficace degli impatti. Tra le informazioni aggiuntive che l'impresa può fornire figurano i dati che rivelano una diminuzione del numero di incidenti individuati.

RA 40. Per quanto riguarda le iniziative o i processi il cui scopo principale è produrre impatti positivi per i lavoratori propri dell'impresa in base alle esigenze di questi ultimi, e relativamente ai progressi nell'attuazione di tali iniziative o processi, l'impresa può comunicare:

a) 

informazioni sul ruolo eventuale della forza lavoro propria e dei rappresentanti dei lavoratori nelle decisioni relative all'elaborazione e all'attuazione di tali programmi o processi; e

b) 

informazioni sui risultati positivi attesi o conseguiti, connessi a tali programmi o processi, per la forza lavoro propria dell'impresa.

RA 41. L'impresa può spiegare se tali iniziative siano intese anche a favorire il conseguimento di uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile. Ad esempio, un'impresa che si impegna a promuovere l'OSS 8 «Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti» può adoperarsi attivamente per porre fine al lavoro forzato o coatto o per sostenere livelli più elevati di produttività per le attività in paesi in via di sviluppo per mezzo del miglioramento tecnologico e della formazione della forza lavoro locale, il che può apportare benefici sia a determinati lavoratori propri interessati dalle azioni, sia alle rispettive comunità locali.

RA 42. Nel comunicare i risultati positivi, attesi o conseguiti, delle azioni per la forza lavoro propria, occorre distinguere tra la prova che talune attività sono state svolte (ad esempio, che un determinato numero di lavoratori abbia seguito un corso di formazione in alfabetizzazione finanziaria) e la prova che i lavoratori hanno conseguito risultati effettivi (ad esempio, che un determinato numero di lavoratori riferisca di saper gestire meglio la propria retribuzione e il bilancio familiare).

RA 43. Se l'impresa ha adottato misure per attenuare gli impatti negativi sulla forza lavoro propria derivanti dalla transizione verso un'economia più verde e climaticamente neutra, ad esempio formazione e riqualificazione professionale, garanzie occupazionali e, in caso di riduzione del personale o di licenziamento collettivo, misure quali consulenza professionale, coaching, collocamenti all'interno di un'impresa e piani di prepensionamento, l'impresa rende note tali misure. Si annoverano, tra le altre, misure necessarie per conformarsi alla regolamentazione vigente. L'impresa può evidenziare gli sviluppi esterni attuali e/o previsti che influenzano l'eventuale trasformazione delle dipendenze in rischi. Ciò include la considerazione degli impatti che possono derivare dalla transizione verso operazioni più verdi e climaticamente neutre.

RA 44. Nel comunicare i rischi e le opportunità rilevanti connessi agli impatti e alle dipendenze in termini di forza lavoro propria, l'impresa può considerare quanto segue:

a) 

i rischi relativi agli impatti dell'impresa sulla forza lavoro propria possono includere esposizioni giuridiche o reputazionali qualora si riscontri che i lavoratori propri dell'impresa sono soggetti a lavoro forzato o a lavoro minorile;

b) 

i rischi relativi alle dipendenze dell'impresa in termini di forza lavoro propria possono includere ►C2  turbative ◄ delle attività commerciali laddove un elevato tasso di avvicendamento dei dipendenti o la mancanza di competenze/sviluppo di attività di formazione minaccino le attività dell'impresa; e

c) 

le opportunità legate agli impatti dell'impresa sulla forza lavoro propria possono includere la differenziazione del mercato e una maggiore attrattiva per la clientela grazie alla garanzia di retribuzioni e condizioni dignitose per i lavoratori non dipendenti.

RA 45. Nello specificare se le dipendenze possano trasformarsi in rischi, l'impresa prende in considerazione gli sviluppi esterni.

RA 46. Nel comunicare le politiche, le azioni, le risorse e gli obiettivi relativi alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti, nei casi in cui i rischi e le opportunità derivino da un impatto rilevante, l'impresa può inserire riferimenti incrociati alle proprie informative su politiche, azioni, risorse e obiettivi in relazione a tale impatto.

RA 47. L'impresa valuta se e in che modo i processi per la gestione dei rischi rilevanti connessi alla forza lavoro propria siano integrati nei processi esistenti di gestione dei rischi.

RA 48. Nel rendere note le risorse assegnate alla gestione degli impatti rilevanti, l'impresa può indicare quali funzioni interne sono coinvolte nella gestione degli impatti e quali tipologie di azioni sono intraprese per far fronte agli impatti negativi e potenziare quelli positivi.

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa S1-5 – Obiettivi legati alla gestione degli impatti rilevanti, al potenziamento degli impatti positivi nonché ai rischi e alle opportunità

RA 49.  ►C1  Nel comunicare informazioni sugli obiettivi conformemente al paragrafo 44, l'impresa può rivelare: ◄

a) 

i risultati che intende conseguire nella vita di un certo numero di lavoratori propri;

b) 

la stabilità degli obiettivi nel tempo in termini di definizioni e metodologie per consentirne la comparabilità nel tempo; e/o

c) 

i principi o gli impegni su cui si fondano gli obiettivi (ad esempio codici di condotta, politiche di approvvigionamento, quadri di riferimento globali o codici di settore).

RA 50. Gli obiettivi relativi ai rischi e alle opportunità possono essere uguali agli obiettivi legati agli impatti oppure differenti. Ad esempio, un obiettivo volto a garantire salari adeguati per i lavoratori non dipendenti potrebbe sia diminuire gli impatti su tali lavoratori che ridurre i rischi associati in termini di qualità e affidabilità del loro prodotto.

RA 51. L'impresa può inoltre distinguere tra obiettivi a breve, medio e lungo termine che si riferiscono allo stesso impegno politico. Ad esempio, l'impresa potrebbe porsi l'obiettivo a lungo termine di ridurre dell'80 % entro il 2030 gli incidenti nell'ambito della salute e della sicurezza che interessano gli addetti alle consegne, nonché l'obiettivo a breve termine di ridurre dell'x % le ore di lavoro straordinario di tali lavoratori entro il 2024, pur assicurando loro lo stesso stipendio.

RA 52. In caso di modifica o sostituzione di un obiettivo nel periodo di riferimento, l'impresa può spiegarne il motivo inserendo riferimenti incrociati a cambiamenti significativi del modello aziendale o a cambiamenti più ampi del principio o della normativa accettati da cui deriva l'obiettivo al fine di fornire informazioni contestuali, conformemente all'ESRS 2 BP-2 Informativa in relazione a circostanze specifiche.

Obbligo di informativa S1-6 – Caratteristiche dei dipendenti dell'impresa

RA 53. Il presente obbligo di informativa riguarda tutti i dipendenti che svolgono un'attività lavorativa per qualsiasi entità dell'impresa inclusa nell'informativa sulla sostenibilità.

RA 54. Fornire una ripartizione dei dipendenti per paese dà indicazioni sulla distribuzione delle operazioni fra i paesi. Il numero di dipendenti in ciascun paese è anche un fattore determinante per molti diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, sia nell'acquis dell'UE in materia di diritto del lavoro (ad esempio la direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 101 ) sui comitati aziendali europei e la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 102 ) in materia di informazione e consultazione), sia nel diritto nazionale (ad esempio il diritto di istituire un comitato aziendale o di avere una rappresentanza dei dipendenti nei consigli di amministrazione). Fornire una ripartizione dei dipendenti per genere e tipo di rapporto di lavoro dà indicazioni sulla rappresentanza di genere all'interno dell'impresa. Inoltre la ripartizione dei dipendenti per regione dà indicazioni sulle varianti regionali. Per regione si può intendere un paese o altre aree geografiche, quali una regione all'interno di un paese o una regione del mondo.

RA 55. L'impresa comunica le informazioni richieste sotto forma di tabella, come illustrato di seguito.



Tabella 1

modello per la presentazione di informazioni sul numero di dipendenti in base al genere

Genere

Numero di dipendenti (in numero di persone)

Uomini

 

Donne

 

Altro

 

Non comunicato

 

Totale

dipendenti

 

In alcuni Stati membri le persone è possibile registrarsi legalmente come appartenenti a un terzo genere, spesso neutro, classificato come «altro» nella tabella che precede. Tuttavia, nei paesi in cui tale pratica non è possibile, l'impresa che comunica dati sui dipendenti può spiegare la situazione e precisare che la categoria «altro» non è applicabile.



Tabella 2:

modello per la presentazione del numero di dipendenti nei paesi in cui l'impresa conta almeno 50 dipendenti che rappresentano almeno il 10 % del numero totale di dipendenti.

Paese

Numero di dipendenti (in numero di persone)

Paese A

 

Paese B

 

Paese C

 

Paese D

 



Tabella 3:

modello per la presentazione di informazioni sui dipendenti in base al tipo di contratto, suddivisi per genere (in numero di persone o ETP) (le comunicazioni sui dipendenti a tempo pieno e parziale sono facoltative)

▼C2

▼B

[Periodo di riferimento]

DONNE

UOMINI

ALTRO (*1)

NON COMUNICATO

TOTALE

Numero di dipendenti (in numero di persone/ETP)

 

 

 

 

 

Numero di dipendenti a tempo indeterminato (in numero di persone/ETP)

 

 

 

 

 

Numero di dipendenti a tempo determinato (in numero di persone/ETP)

 

 

 

 

 

Numero di dipendenti a orario variabile (in numero di persone/ETP)

 

 

 

 

 

Numero di dipendenti a tempo pieno (in numero di persone/ETP)

 

 

 

 

 

Numero di dipendenti a tempo parziale (in numero di persone/ETP)

 

 

 

 

 

(*1)   

Genere quale specificato dai dipendenti stessi.

▼B



Tabella 4:

modello per la presentazione di informazioni sui dipendenti in base al tipo di contratto, suddivisi per regione (in numero di persone o ETP) (le comunicazioni sui dipendenti a tempo pieno e parziale sono facoltative)

[Periodo di riferimento]

REGIONE A

REGIONE B

TOTALE

Numero di dipendenti (in numero di persone/ETP)

 

 

 

Numero di dipendenti a tempo indeterminato (in numero di persone/ETP)

 

 

 

Numero di dipendenti a tempo determinato (in numero di persone/ETP)

 

 

 

Numero di dipendenti a orario variabile (in numero di persone/ETP)

 

 

 

Numero di dipendenti a tempo pieno (in numero di persone/ETP)

 

 

 

Numero di dipendenti a tempo parziale (in numero di persone/ETP)

 

 

 

RA 56. Le definizioni di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, a orario variabile, a tempo pieno e a tempo parziale differiscono da paese a paese. Se ha dipendenti in più di un paese, l'impresa utilizza le definizioni previste dal diritto nazionale dei paesi in cui sono stabiliti i dipendenti per calcolare i dati a livello di paese. Tali dati paese sono poi sommati per calcolare i valori totali, senza tenere conto delle differenze nelle definizioni giuridiche nazionali. I dipendenti a orario variabile sono assunti dall'impresa senza la garanzia di un numero minimo o fisso di ore di lavoro. Il dipendente può dover dare la propria disponibilità a lavorare come richiesto, ma l'impresa non è contrattualmente tenuta a offrire al dipendente un numero minimo o fisso di ore di lavoro al giorno, alla settimana o al mese. Esempi che rientrano in questa categoria sono i dipendenti occasionali, i dipendenti con contratti a zero ore e i dipendenti a chiamata.

RA 57. La comunicazione del numero di dipendenti alla fine del periodo di riferimento fornisce informazioni in merito a quel preciso momento, senza cogliere le fluttuazioni durante il periodo in questione. La comunicazione delle medie di tali numeri per l'intero periodo di riferimento tiene conto delle fluttuazioni durante il periodo in questione.

RA 58. È improbabile che i dati quantitativi, come il numero di dipendenti a tempo determinato o a tempo parziale, siano di per sé sufficienti. Ad esempio, una quota elevata di dipendenti a tempo determinato o a tempo parziale potrebbe indicare la mancanza di sicurezza occupazionale per i dipendenti, ma potrebbe ugualmente rappresentare un segnale di flessibilità sul luogo di lavoro qualora si tratti di una scelta volontaria. Per questo motivo, l'impresa è tenuta a fornire informazioni contestuali per aiutare i fruitori delle stesse a interpretare i dati. L'impresa può spiegare i motivi per cui offre lavoro a tempo determinato. Un esempio è l'assunzione di dipendenti per svolgere un lavoro su un progetto o un evento temporanei o stagionali. Un altro esempio è la prassi comune di offrire un contratto a tempo determinato (ad esempio di sei mesi) ai nuovi dipendenti prima di offrire loro un impiego a tempo indeterminato. L'impresa può anche spiegare le ragioni dell'offerta di contratti a orario variabile.

RA 59. Per calcolare il tasso di avvicendamento dei dipendenti, l'impresa calcola l'insieme del numero di dipendenti che lasciano il luogo di lavoro su base volontaria o a causa di licenziamento, pensionamento o decesso in servizio. L'impresa utilizza tale numero come numeratore del tasso di avvicendamento dei dipendenti e può determinare il denominatore utilizzato per calcolare tale tasso e descriverne la metodologia.

RA 60. Qualora non siano disponibili dati per fornire informazioni dettagliate, l'impresa utilizza una stima del numero o dei tassi di dipendenti, conformemente all'ESRS 1, e indica chiaramente dove si è fatto ricorso alle stime.

Obbligo di informativa S1-7 – Caratteristiche dei lavoratori non dipendenti nella forza lavoro propria dell'impresa

RA 61. Il presente obbligo di informativa fornisce indicazioni sull'approccio dell'impresa all'occupazione, nonché sulla portata e sulla natura degli impatti derivanti dalle sue pratiche in materia di occupazione. Fornisce inoltre informazioni contestuali che consentono una migliore comprensione delle informazioni riportate in altre informative. La presente informativa riguarda sia i singoli contraenti che forniscono manodopera all'impresa («lavoratori autonomi») sia i lavoratori messi a disposizione da altre imprese che esercitano principalmente «attività di ricerca, selezione e fornitura di personale» (codice NACE N78). Se tutti i lavoratori che svolgono un'attività lavorativa per l'impresa sono dipendenti e se quest'ultima non annovera, nella sua forza lavoro, lavoratori che non siano dipendenti, il presente obbligo di informativa non è rilevante per l'impresa; ciononostante, l'impresa può dichiarare tale fatto quando comunica le informazioni richieste dall'obbligo di informativa DR S1-6 sotto forma di informazioni contestuali, dal momento che tali informazioni possono essere pertinenti per i fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità.

RA 62. Tra gli esempi di contraenti (lavoratori autonomi) presenti nella forza lavoro propria dell'impresa figurano: i contraenti assunti dall'impresa per svolgere un lavoro che sarebbe altrimenti svolto da un dipendente; i contraenti assunti dall'impresa per svolgere un lavoro in un'area pubblica (ad esempio su vie o strade); e i contraenti assunti dall'impresa per svolgere l'attività/prestare il servizio direttamente sul luogo di lavoro di un cliente dell'organizzazione. Tra gli esempi di lavoratori assunti da terzi che esercitano «attività di ricerca, selezione e fornitura di personale», il cui lavoro è sotto il controllo dell'impresa, figurano: i lavoratori che svolgono lo stesso lavoro dei dipendenti, come i lavoratori che sostituiscono dipendenti temporaneamente assenti (per malattia, ferie, congedo parentale ecc.); i lavoratori che svolgono un'attività lavorativa regolare presso la stessa sede dei dipendenti; e i lavoratori temporaneamente inviati da un altro Stato membro dell'UE per lavorare per l'impresa («lavoratori distaccati»). Tra gli esempi di lavoratori nella catena del valore (quindi lavoratori che non rientrano nella forza lavoro propria dell'impresa e che sono segnalati nell'ambito dell'ESRS S2) figurano: i lavoratori per un fornitore che ha un contratto con l'impresa, i quali lavorano presso le sedi del fornitore utilizzando le modalità di lavoro di quest'ultimo; i lavoratori per un'entità «a valle» che acquista beni o servizi dall'impresa; e i lavoratori di un fornitore di attrezzature all'impresa che effettuano regolarmente la manutenzione di tali attrezzature (ad esempio, la fotocopiatrice) in una o più sedi dell'impresa, come stabilito nel contratto tra il fornitore di attrezzature e l'impresa.

RA 63. Se non è in grado di fornire dati esatti, l'impresa utilizza stime ai sensi delle disposizioni dell'ESRS 1 per indicare il numero di lavoratori propri che non sono dipendenti, arrotondando tali stime alla decina più vicina oppure al centinaio più vicino se il numero di lavoratori propri non dipendenti è superiore a 1 000 unità, e fornisce spiegazioni in merito. Inoltre l'impresa specifica chiaramente quali informazioni sono tratte da dati reali e quali sono basate su stime.

RA 64. La comunicazione del numero di lavoratori propri non dipendenti alla fine del periodo di riferimento fornisce informazioni in merito a quel preciso momento, senza cogliere le fluttuazioni durante il periodo in questione. La comunicazione della media di tale numero per l'intero periodo di riferimento tiene conto delle fluttuazioni durante il periodo in questione e può fornire informazioni più accurate e pertinenti per i fruitori.

RA 65. Le informazioni comunicate dall'impresa consentono ai fruitori di comprendere in che modo il numero di lavoratori non dipendenti presenti nella forza lavoro propria varia durante il periodo di riferimento o rispetto al periodo di riferimento precedente (ossia se i numeri sono aumentati o diminuiti). L'impresa può anche comunicare le motivazioni delle oscillazioni. Ad esempio, un aumento del numero di lavoratori non dipendenti durante il periodo di riferimento potrebbe essere dovuto a un evento stagionale. Per contro, una diminuzione del numero di lavoratori non dipendenti rispetto al periodo di riferimento precedente potrebbe essere dovuta al completamento di un progetto temporaneo. Se segnala fluttuazioni, l'impresa spiega anche i criteri utilizzati per determinare tali fluttuazioni. In assenza di oscillazioni significative nel numero di lavoratori non dipendenti durante il periodo di riferimento o tra il periodo di riferimento attuale e quello precedente, l'impresa può comunicare tale informazione.

Obbligo di informativa S1-8 – Copertura della contrattazione collettiva e dialogo sociale

Copertura della contrattazione collettiva

RA 66. La percentuale di dipendenti coperti da contratti collettivi di lavoro è calcolata secondo la formula seguente:

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RA 67. I dipendenti nella forza lavoro propria dell'impresa che sono coperti da contratti collettivi sono le persone nei confronti delle quali l'impresa è tenuta ad applicare il contratto. Ciò significa che se nessuno dei dipendenti è coperto da un contratto collettivo, la percentuale indicata è pari a zero. Un dipendente nella forza lavoro propria dell'impresa che è coperto da più di un contratto collettivo deve essere conteggiato una sola volta.

RA 68. Questo requisito non è finalizzato a ottenere la percentuale di dipendenti rappresentati da un comitato aziendale o iscritti ai sindacati, che può essere diversa. La percentuale di dipendenti coperti da contratti collettivi può essere superiore a quella dei dipendenti iscritti ai sindacati quando i contratti collettivi si applicano sia ai membri iscritti ai sindacati che a quelli non iscritti. In alternativa, la percentuale di dipendenti coperti da contratti collettivi può essere inferiore a quella dei dipendenti iscritti ai sindacati. Ciò può verificarsi quando non esistono contratti collettivi o quando questi ultimi non coprono tutti i dipendenti iscritti ai sindacati.

Dialogo sociale

RA 69. Per il calcolo delle informazioni richieste al paragrafo 63, lettera a), l'impresa individua i paesi dello Spazio economico europeo (SEE) in cui ha un livello significativo di occupazione (ossia almeno 50 dipendenti che rappresentano almeno il 10 % dei dipendenti totali). Per questi paesi, l'impresa comunica la percentuale di dipendenti di ciascun paese impiegati in stabilimenti in cui i dipendenti sono rappresentati da rappresentanti dei lavoratori. «Stabilimento» indica qualsiasi luogo di operazioni in cui l'impresa esercita in maniera non transitoria un'attività economica con mezzi umani e con beni. Tra gli esempi figurano le fabbriche, le succursali di una catena di vendita al dettaglio o la sede centrale di un'impresa. Per i paesi in cui esiste un solo stabilimento, la percentuale indicata è pari al 100 % o allo 0 %.

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RA 70. Le informazioni richieste dal presente obbligo di informativa sono comunicate come segue.



Tabella 1

modello di rendicontazione per la copertura della contrattazione collettiva e il dialogo sociale

 

Copertura della contrattazione collettiva

Dialogo sociale

Tasso di copertura

►C2  Lavoratori dipendenti – SEE (per i paesi con > 50 dip. che rappresentano > 10 % dei dipendenti totali) ◄

►C2  Lavoratori dipendenti – non SEE (stima per le regioni con > 50 dip. che rappresentano > 10 % dei dipendenti totali) ◄

►C2  Rappresentanza sul luogo di lavoro (soltanto SEE) (per i paesi con > 50 dip. che rappresentano > 10 % dei dipendenti totali) ◄

0 -19  %

 

Regione A

 

20 -39  %

Paese A

Regione B

 

40 -59  %

Paese B

 

Paese A

60 -79  %

 

 

Paese B

80 -100  %

 

 

 

Obbligo di informativa S1-9 – Metriche della diversità

RA 71. Nel redigere l'informativa relativa al genere tra i membri dell'alta dirigenza, l'impresa utilizza la definizione di alta dirigenza intesa come il primo e il secondo livello al di sotto degli organi di amministrazione e controllo, a meno che tale concetto non sia già stato definito con le operazioni dell'impresa e differisca dalla descrizione precedente. In tal caso, l'impresa può utilizzare la propria definizione per l'alta dirigenza e comunicare tale fatto insieme alla propria definizione.

Obbligo di informativa S1-10 – Salari adeguati

RA 72. Il salario più basso è calcolato per la categoria di retribuzione più bassa, esclusi i tirocinanti e gli apprendisti. Questo calcolo si fonda sul salario di base sommato a ogni pagamento aggiuntivo fisso garantito a tutti i dipendenti. Il salario più basso è considerato separatamente per ciascun paese in cui opera l'impresa, tranne che al di fuori del SEE, quando il salario adeguato o minimo pertinente è definito a livello subnazionale.

RA 73. Il salario adeguato di riferimento utilizzato ai fini del confronto con il salario più basso non è inferiore a quanto segue:

a) 

all'interno del SEE: il salario minimo stabilito in conformità della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 103 ) relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea. Nel periodo precedente l'entrata in vigore della direttiva (UE) 2022/2041, laddove non esista un salario minimo determinato dalla legislazione o dalla contrattazione collettiva in un paese SEE, l'impresa utilizza un salario adeguato di riferimento che non sia inferiore al salario minimo di un paese vicino con uno status socioeconomico analogo, o che non sia inferiore a una norma internazionale comunemente accettata, ad esempio il 60 % del salario mediano nazionale e il 50 % del salario lordo medio;

b) 

al di fuori del SEE:

i. 

il livello salariale stabilito dalla legislazione internazionale, nazionale o subnazionale vigente, da norme ufficiali o da contratti collettivi, sulla base di una valutazione del livello salariale necessario per un tenore di vita dignitoso;

ii. 

se non esiste nessuno degli strumenti di cui al punto i), qualsiasi salario minimo nazionale o subnazionale stabilito dalla legislazione o dalla contrattazione collettiva; o

iii. 

se non esiste nessuno degli strumenti di cui ai punti i) o ii), qualsiasi parametro di riferimento che soddisfi i criteri stabiliti dall'iniziativa per il commercio sostenibile «Roadmap on Living Wages – A Platform to Secure Living Wages in Supply Chains», compresi i parametri di riferimento applicabili allineati alla metodologia Anker o quelli della Wage Indicator Foundation o del Fair Wage Network, purché sia assicurata la preminenza della contrattazione collettiva ai fini della definizione dei termini e delle condizioni di lavoro.

RA 74. La direttiva (UE) 2022/2041 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea fa riferimento sia a valori di riferimento indicativi comunemente utilizzati a livello internazionale, quali il 60 % del salario lordo mediano e il 50 % del salario lordo medio, sia a valori di riferimento indicativi utilizzati a livello nazionale. I dati per i valori indicativi del 60 % del salario lordo mediano nazionale o del 50 % del salario lordo medio nazionale possono essere ricavati dall'Indagine europea sulle forze di lavoro.

Obbligo di informativa S1-11 – Protezione sociale

RA 75. La protezione sociale è l'insieme delle misure che consentono l'accesso all'assistenza sanitaria e al sostegno al reddito in caso di eventi di vita difficili, quali la perdita del posto di lavoro, la malattia e la necessità di assistenza medica, la maternità e la cura di un figlio, il pensionamento e la necessità della pensione.

Obbligo di informativa S1-12 – Persone con disabilità

RA 76. Nel comunicare le informazioni richieste al paragrafo 77 riguardo alle persone con disabilità, l'impresa fornisce tutte le informazioni contestuali necessarie a comprendere i dati e le relative modalità di compilazione (metodologia): ad esempio, le informazioni sull'impatto delle diverse definizioni giuridiche di persone con disabilità nei diversi paesi in cui opera l'impresa.

Obbligo di informativa S1-13 – Metriche di formazione e sviluppo delle competenze

RA 77. La revisione periodica delle prestazioni è definita come una revisione di cui il lavoratore è a conoscenza, condotta almeno una volta l'anno sulla base di criteri noti al lavoratore e ai suoi superiori. La revisione può includere una valutazione da parte del superiore diretto o dei colleghi del lavoratore, oppure di un insieme più ampio di dipendenti. Alla revisione può anche partecipare il dipartimento delle risorse umane. Al fine di comunicare le informazioni richieste al paragrafo 83, lettera a), l'impresa utilizza i dati relativi al numero di dipendenti indicati nell'obbligo di informativa ESRS S1-6 come denominatore, per calcolare:

a) 

il numero/la percentuale delle revisioni delle prestazioni condotte per dipendente; e

b) 

il numero di revisioni in proporzione al numero di revisioni concordate dalla dirigenza.

RA 78. Al fine di comunicare la media di cui al paragrafo 83, lettera b), l'impresa effettua il calcolo seguente: numero totale di ore di formazione offerte e completate dai dipendenti per categoria di genere diviso per il numero totale di dipendenti per categoria di genere. Per la media di formazione totale e la media per genere sono utilizzati i dati relativi al numero di persone per l'occupazione totale e l'occupazione per genere di cui all'obbligo di informativa ESRS S1-6.

RA 79. Le categorie di dipendenti sono ripartite per livello (ad esempio alti dirigenti, dirigenti di livello intermedio) o funzione (ad esempio tecnica, amministrativa, produttiva). Tali informazioni sono fornite dal dipartimento delle risorse umane proprio dell'impresa. Nella classificazione della forza lavoro, l'impresa definisce categorie di dipendenti ragionevoli e significative che consentono ai fruitori delle informazioni di comprendere le diverse misure prestazionali tra le varie categorie. L'impresa può presentare una categoria per il personale direttivo e non direttivo.

Obbligo di informativa S1-14 – Metriche di salute e sicurezza

RA 80. In relazione al paragrafo 88, lettera a), la percentuale dei lavoratori propri coperti dal sistema di gestione della salute e della sicurezza dell'impresa è comunicata in base al numero di persone anziché degli equivalenti a tempo pieno.

RA 81. Con riferimento al paragrafo 90, quando il sistema di gestione della salute e della sicurezza dell'impresa è stato sottoposto, in tutto o in parte, a audit interno o a certificazione esterna, l'impresa può dichiarare se ciò è avvenuto oppure no, e precisare i principi alla base di tali audit/certificazioni, a seconda dei casi.

RA 82. I decessi possono essere segnalati separatamente, a seconda che siano stati causati da lesioni connesse al lavoro o da malattie connesse al lavoro.

Orientamenti in merito al concetto di «connesso al lavoro»

RA 83. Le lesioni connesse al lavoro e le malattie connesse al lavoro derivano dall'esposizione a rischi sul lavoro. Ciononostante possono verificarsi altri tipi di infortuni che non sono connessi all'attività lavorativa stessa. Ad esempio, i seguenti infortuni non sono generalmente considerati connessi al lavoro, salvo diversa indicazione nella legislazione nazionale applicabile:

a) 

un lavoratore che viene colpito da infarto mentre si trova sul luogo di lavoro, senza che vi sia una correlazione con il lavoro;

b) 

un lavoratore che nel tragitto casa-lavoro è coinvolto in un incidente stradale (quando la guida non fa parte dell'attività lavorativa e il trasporto non è stato organizzato dall'impresa); e

c) 

un lavoratore che soffre di epilessia e ha un attacco epilettico sul luogo di lavoro, senza che vi sia una correlazione con il lavoro.

RA 84. Per quanto riguarda i viaggi di lavoro, le lesioni e le malattie che si verificano mentre un lavoratore è in viaggio sono considerate connesse al lavoro se, al momento in cui si verifica la lesione o la malattia, il lavoratore era impegnato in attività lavorative «nell'interesse del datore di lavoro». Esempi di tali attività sono i viaggi da e verso i clienti, lo svolgimento di mansioni lavorative e l'organizzazione di eventi, o la partecipazione agli stessi, per concludere operazioni, discutere o promuovere attività aziendali (su istruzione del datore di lavoro). Se l'impresa è responsabile del trasporto del lavoratore pendolare, gli infortuni in itinere sono considerati connessi al lavoro. Tuttavia gli infortuni subiti durante i viaggi al di fuori della responsabilità dell'impresa (ad esempio, gli spostamenti regolari da e verso il luogo lavoro) possono essere segnalati separatamente a condizione che l'impresa disponga di tali dati per tutta l'impresa.

RA 85. Per quanto riguarda il lavoro da casa, le lesioni e le malattie sono considerate connesse al lavoro se la lesione o la malattia si verifica mentre il lavoratore sta svolgendo un'attività lavorativa dalla propria abitazione e sono direttamente connesse allo svolgimento del lavoro anziché all'ambiente o al contesto domestico.

RA 86. Per quanto riguarda i disturbi mentali, si considerano connessi al lavoro se sono stati comunicati volontariamente dalla persona interessata e confermati dal parere di un professionista sanitario abilitato e dotato di formazione ed esperienza adeguate e se tale parere conferma che il disturbo è connesso al lavoro.

RA 87. Non sono considerati connessi al lavoro i problemi di salute derivanti, ad esempio, dal fumo, dall'abuso di alcolici e sostanze stupefacenti, dall'inattività fisica, da un'alimentazione non salutare e da fattori psicosociali non connessi al lavoro.

RA 88. Le malattie professionali non rientrano tra le lesioni connesse al lavoro, bensì tra le malattie connesse al lavoro.

Orientamenti per il calcolo del tasso di lesioni connesse al lavoro

RA 89. Nel calcolare il tasso di lesioni connesse al lavoro, l'impresa suddivide il numero corrispondente di casi per il numero totale di ore lavorate dai lavoratori propri e moltiplicato per 1 000 000 . Questi tassi rappresentano quindi il numero di casi corrispondenti per un milione di ore lavorate. Un tasso basato su 1 000 000 ore lavorate indica il numero di lesioni connesse al lavoro per 500 lavoratori a tempo pieno nell'arco di un anno. A fini di comparabilità, si utilizza un tasso di 1 000 000 di ore lavorate anche per le imprese con meno di 500 lavoratori.

RA 90. Se l'impresa non è in grado di calcolare direttamente il numero di ore lavorate, può stabilire una stima sulla base delle ore di lavoro normali o standard, tenendo conto del diritto a periodi di assenza retribuita dal lavoro (ad esempio ferie pagate, congedo di malattia retribuito, festività) e inserendo nell'informativa le relative spiegazioni.

RA 91. L'impresa include i decessi causati da lesioni connesse al lavoro nel calcolo del numero e del tasso di lesioni registrabili connesse al lavoro.

Orientamenti per le malattie registrabili connesse al lavoro

RA 92. Le malattie connesse al lavoro possono comprendere problemi di salute acuti, ricorrenti e cronici causati o aggravati dalle condizioni o dalle prassi di lavoro. Tra i suddetti problemi figurano: disturbi muscolo-scheletrici, malattie cutanee e respiratorie, tumori maligni, malattie causate da agenti fisici (ad esempio la perdita dell'udito causata dal rumore, le malattie causate da vibrazioni) e disturbi mentali (ad esempio l'ansia e la sindrome da stress postraumatico). Ai fini delle comunicazioni richieste, l'impresa include nell'informativa almeno i casi indicati nell'elenco delle malattie professionali dell'OIL.

RA 93. Nell'ambito del presente principio, i disturbi muscolo-scheletrici connessi al lavoro sono catalogati come malattie connesse al lavoro (e non lesioni).

RA 94. I casi da comunicare conformemente al paragrafo 88, lettera d), si riferiscono a malattie connesse al lavoro che sono state notificate all'impresa o individuate dall'impresa tramite sorveglianza medica, durante il periodo di riferimento. L'impresa potrebbe essere informata di casi di malattie connesse al lavoro mediante le segnalazioni delle persone interessate, delle agenzie di risarcimento danni o degli operatori sanitari. L'informativa può includere casi di malattie connesse al lavoro rilevati durante il periodo di riferimento tra coloro che facevano parte in passato della forza lavoro dell'impresa.

Orientamenti sul numero di giornate perdute

RA 95. L'impresa conta il numero di giornate perdute in modo da includere il primo e l'ultimo giorno completo di assenza. Ai fini del calcolo è opportuno prendere in considerazione i giorni di calendario; di conseguenza, i giorni in cui non è previsto che la persona interessata lavori (ad esempio i fine settimana o le festività) conteranno come giornate perdute.

Obbligo di informativa S1-15 – Equilibrio tra vita professionale e vita privata

RA 96. Il congedo per motivi familiari comprende il congedo di maternità, il congedo di paternità, il congedo parentale e il congedo per i prestatori di assistenza previsto dalla legislazione nazionale o dai contratti collettivi. Ai fini del presente principio, questi concetti sono definiti come segue:

a) 

congedo di maternità (detto anche congedo di gravidanza): un periodo di assenza, prima e dopo il parto (o l'adozione in alcuni paesi), durante il quale il posto di lavoro delle donne occupate è tutelato;

b) 

congedo di paternità: un congedo dal lavoro per il padre o, laddove e nella misura in cui riconosciuto dal diritto nazionale, per un secondo genitore equivalente, da fruirsi in occasione della nascita di un figlio allo scopo di fornire assistenza;

c) 

congedo parentale: un congedo dal lavoro per i genitori a seguito della nascita o dell'adozione di un figlio per prendersene cura, secondo la definizione di ciascuno Stato membro;

d) 

congedo per i prestatori di assistenza: congedo per i lavoratori al fine di prestare assistenza o sostegno personali a un familiare o a una persona che vive nello stesso nucleo familiare e necessita di cure o sostegno significativi a causa di una grave condizione medica, secondo la definizione di ciascuno Stato membro.

RA 97. Con riferimento al paragrafo 93, lettera a), i dipendenti aventi diritto a un congedo per motivi familiari sono i lavoratori soggetti a disposizioni regolamentari, politiche organizzative, accordi, contratti o contratti collettivi che contemplano diritti al congedo per motivi familiari e che hanno dichiarato il loro diritto all'impresa. L'impresa è comunque a conoscenza di tale diritto.

Obbligo di informativa S1-16 – Metriche di remunerazione (divario retributivo e remunerazione totale)

Divario retributivo

RA 98. Nel raccogliere le informazioni richieste a norma del paragrafo 97, lettera a), per il divario retributivo tra dipendenti di sesso femminile e maschile (noto anche come «divario retributivo di genere») l'impresa utilizza la metodologia seguente:

a) 

include la retribuzione oraria lorda di tutti i dipendenti; e

b) 

applica la formula seguente per calcolare il divario retributivo di genere:

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RA 99. Nel comunicare le informazioni richieste a norma del paragrafo 97, lettera a), l'impresa fornisce tutte le informazioni contestuali necessarie a comprendere i dati e le relative modalità di compilazione (metodologia). Può anche comunicare informazioni sul modo in cui fattori oggettivi quali il tipo di lavoro e il paese di impiego influiscono sul divario retributivo di genere.

RA 100. La misura del divario retributivo di genere dell'impresa è comunicata per il periodo di riferimento attuale e, se indicata in precedenti relazioni sulla sostenibilità, per i due periodi di riferimento precedenti.

Tasso di remunerazione totale

RA 101. Nel raccogliere le informazioni richieste al paragrafo 97, lettera b), l'impresa:

a) 

include tutti i dipendenti;

b) 

prende in considerazione, a seconda delle politiche di remunerazione dell'impresa, tutti gli aspetti seguenti:

i. 

il salario di base, pari alla somma delle retribuzioni in contanti garantite, a breve termine e non variabili;

ii. 

le prestazioni in denaro, corrispondenti alla somma del salario di base e di indennità, bonus, commissioni, partecipazione agli utili e altre forme di pagamenti in contanti variabili;

iii. 

le prestazioni in natura, quali automobili, assicurazione sanitaria privata, assicurazione sulla vita, programmi per il benessere; e

iv. 

la remunerazione diretta, corrispondente alla somma delle prestazioni in denaro, delle prestazioni in natura e del valore equo complessivo di tutti gli incentivi annuali a lungo termine (ad esempio l'aggiudicazione di stock option, azioni o quote vincolate, azioni o quote con condizioni di performance, azioni fantasma, diritti sulla rivalutazione dei titoli e premi in contanti a lungo termine);

c) 

applica la formula in appresso per il tasso di remunerazione totale annua:

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RA 102. Al fine di illustrare le informazioni contestuali, l'impresa può fornire una spiegazione per consentire la comprensione dei dati e delle relative modalità di compilazione (metodologia). I dati quantitativi, come il tasso di remunerazione totale annua, potrebbero non essere di per sé sufficienti per comprendere i divari retributivi e i relativi fattori determinanti. Ad esempio, i tassi di retribuzione possono essere influenzati dalle dimensioni dell'impresa (entrate, numero di dipendenti), dal settore in cui opera, dalla strategia per l'occupazione (ricorso a lavoratori esternalizzati o a dipendenti a tempo parziale, elevato grado di automazione) o dalla volatilità delle valute.

Obbligo di informativa S1-17 – Incidenti, denunce e impatti gravi in materia di diritti umani

RA 103. Oltre alle informazioni richieste ai paragrafi 103 e 104, l'impresa può comunicare lo stato degli incidenti e/o delle denunce e delle azioni intraprese con riferimento a quanto segue:

a) 

incidenti esaminati dall'impresa;

b) 

piani di azioni correttive in corso di attuazione;

c) 

piani di azioni correttive attuati, i cui risultati sono stati esaminati mediante processi interni di routine per la revisione della gestione; e

d) 

incidenti che non sono più oggetto di alcuna azione.

RA 104.  ►C1  Nel raccogliere le informazioni descritte al paragrafo RA 103, l'impresa tiene conto degli aspetti seguenti: ◄

a) 

un incidente non è più oggetto di alcuna azione se è risolto, se il caso è chiuso o se non sono necessarie ulteriori azioni da parte dell'impresa. Ad esempio, un incidente per il quale non è necessario intraprendere ulteriori azioni può includere casi revocati o in cui le circostanze di base che lo hanno determinato non sussistono più;

b) 

l'azione correttiva è rivolta al presunto molestatore e alla presunta vittima. L'azione correttiva nei confronti della vittima può includere l'offerta di farsi carico delle spese sostenute per le sessioni di consulenza, di concedere un periodo di congedo retribuito, di ripristinare eventuali giorni di malattia/ferie se la vittima ha sostenuto spese a causa della molestia (utilizzando ad esempio giorni di malattia o di ferie); e

c) 

l'azione correttiva nei confronti del molestatore può comprendere un avvertimento verbale o scritto, l'obbligo di partecipare a sessioni di consulenza anti-molestia o a seminari adeguati, la sensibilizzazione riguardo alle molestie e la formazione sulla prevenzione. Può essere contemplata anche la sospensione senza retribuzione. Se il molestatore è già stato oggetto di provvedimenti disciplinari ma non pone fine alle molestie, potrebbe rendersi necessaria un'azione più severa.

RA 105. Gli incidenti gravi in materia di diritti umani comprendono i casi di azioni legali, denunce formali tramite meccanismi di denuncia dell'impresa o di terzi, accuse gravi formulate in relazioni pubbliche o nei mezzi di comunicazione, qualora queste siano connesse alla forza lavoro propria dell'impresa, e il fatto che gli incidenti non siano contestati dall'impresa, nonché qualsiasi altro impatto grave di cui l'impresa sia a conoscenza.

RA 106. Oltre alle informazioni richieste al paragrafo 104, l'impresa può comunicare il numero di incidenti gravi in materia di diritti umani cui ha contribuito a porre rimedio nell'interesse delle persone coinvolte.




Appendice A.1

Requisiti applicativi per l'informativa relativa all'ESRS 2

La presente appendice è parte integrante dell'ESRS S1 Forza lavoro propria. Sostiene l'applicazione degli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2 descritti nel presente principio e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti. Fornisce un elenco non esaustivo dei fattori che l'impresa deve considerare nel conformarsi agli obblighi dell'ESRS 2 SBM-2 e dell'ESRS 2 SBM-3. La presente appendice non fornisce le definizioni dei termini elencati in appresso, reperibili nell'allegato II intitolato «Acronimi e glossario terminologico».



Questioni sociali e inerenti ai diritti umani

Elenco non esaustivo di fattori da considerare nella valutazione della rilevanza

Occupazione sicura

% di dipendenti con contratti a tempo determinato, rapporto tra lavoratori non dipendenti e dipendenti, protezione sociale

Orario di lavoro

% di dipendenti con contratti a tempo parziale o a zero ore, soddisfazione del dipendente in merito all'orario di lavoro

Salari adeguati

Definizioni giuridiche dell'UE, nazionali o locali relative a salari adeguati, salari equi e salari minimi

Dialogo sociale / esistenza di comitati aziendali / diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori

Portata della rappresentanza sul luogo di lavoro, a livello transfrontaliero e di consiglio di amministrazione tramite sindacati e/o comitati aziendali

Libertà di associazione / contrattazione collettiva, incluso il tasso di lavoratori coperti da contratti collettivi

% della forza lavoro propria coperta da contratti collettivi, interruzioni del lavoro

Equilibrio tra vita professionale e vita privata

Congedo per motivi familiari, orario di lavoro flessibile, accesso all'assistenza all'infanzia

Salute e sicurezza

Copertura del sistema salute e sicurezza, tasso di decessi, infortuni non mortali, malattie connesse al lavoro, giornate lavorative perdute

Parità di genere e parità di retribuzione per un lavoro di pari valore

% di donne a livello di alta dirigenza e nella forza lavoro, divario salariale tra uomini e donne

Formazione e sviluppo delle competenze

Quantità e distribuzione della formazione, % di dipendenti soggetti a revisioni periodiche delle prestazioni e dello sviluppo

Occupazione e inclusione delle persone con disabilità

% di misure in materia di occupazione e accessibilità per i dipendenti con disabilità

Misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro

Prevalenza di violenza e molestie

Diversità

Rappresentanza delle donne e/o dei gruppi etnici o delle minoranze nella forza lavoro propria. Distribuzione per età nella forza lavoro propria. Percentuale di persone con disabilità nella forza lavoro propria.

Lavoro minorile

Tipologia di operazioni e aree geografiche a rischio di lavoro minorile

Lavoro forzato

Tipologia di operazioni e aree geografiche a rischio di lavoro forzato




Appendice A.2

Requisiti applicativi dell'ESRS S1-1 Politiche relative alla forza lavoro propria

La presente appendice è parte integrante dell'ESRS S1 Forza lavoro propria e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti. Sostiene l'applicazione delle prescrizioni relative all'obbligo di informativa ESRS S1-1 per le questioni sociali e inerenti ai diritti umani fornendo esempi di informative.



Questioni sociali e inerenti ai diritti umani

Esempi di politiche

Occupazione sicura

Politica di non licenziamento, limitazioni al rinnovo dei contratti a tempo determinato, erogazione della protezione sociale da parte del datore di lavoro in assenza di disposizioni statali

Orario di lavoro

Limitazioni agli straordinari, ai turni prolungati e frazionati, al lavoro notturno e nel fine settimana, programmazione adeguata dei tempi di realizzazione

Salari adeguati

Politica volta a garantire che tutti i lavoratori propri ricevano un salario adeguato

Dialogo sociale / esistenza di comitati aziendali / diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori

Politica volta a incoraggiare le istituzioni a portare avanti il dialogo sociale, le informazioni e le consultazioni regolari con i rappresentanti dei lavoratori, le consultazioni prima che siano prese decisioni finali sulle questioni correlate all'occupazione

Libertà di associazione / contrattazione collettiva, incluso il tasso di lavoratori coperti da contratti collettivi

Non ingerenza nella costituzione e nel reclutamento dei sindacati (compreso l'accesso dei sindacati alle imprese), contrattazione in buona fede, tempi di riposo adeguati affinché i rappresentanti dei lavoratori possano assolvere i propri compiti, agevolazioni e protezione dai licenziamenti per i rappresentanti dei lavoratori, nessuna discriminazione nei confronti dei membri dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori

Equilibrio tra vita professionale e vita privata

Concessione di congedi per motivi familiari, orario di lavoro flessibile, accesso a strutture di assistenza diurna per tutti i dipendenti

Salute e sicurezza

Copertura di tutta la forza lavoro propria nel sistema di gestione della salute e sicurezza

►C1  Parità di genere e parità di retribuzione per un lavoro di pari valore  ◄

►C1  Politica per la parità di genere e parità di retribuzione per un lavoro di pari valore ◄

Formazione e sviluppo delle competenze

Politica volta a migliorare le competenze e le prospettive di carriera per i dipendenti

Occupazione e inclusione delle persone con disabilità

Politica volta a rendere accessibili i posti di lavoro alle persone con disabilità

Misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro

Politica di tolleranza zero per la violenza e le molestie sul luogo di lavoro

Diversità

Politica per l'inclusività (ossia diversità etnica o gruppi minoritari) e azione positiva

Lavoro minorile

Politica volta a individuare dove è presente il lavoro minorile o i giovani sono esposti a lavori pericolosi e a prevenire il rischio di esposizione

Lavoro forzato

Politica volta a individuare dove è presente il lavoro forzato e a ridurre il rischio di lavoro forzato




▼C1

Appendice A.3

Requisiti applicativi dell'ESRS S1–4 Interventi su impatti rilevanti per la forza lavoro propria e approcci per la gestione dei rischi rilevanti e il perseguimento di opportunità rilevanti in relazione alla forza lavoro propria, nonché efficacia di tali azioni

▼B

La presente appendice è parte integrante dell'ESRS S1 Forza lavoro propria e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti. Sostiene l'applicazione delle prescrizioni relative all'obbligo di informativa ESRS S1-4 per le questioni sociali e inerenti ai diritti umani fornendo esempi di informative.



Questioni sociali e inerenti ai diritti umani

Esempi di azioni

Occupazione sicura

Offerta di contratti a tempo indeterminato ai dipendenti con contratti a tempo determinato, attuazione di piani di protezione sociale in assenza di disposizioni statali

Orario di lavoro

Rotazione dei turni di lavoro, comunicazione della pianificazione con maggiore anticipo, riduzione del lavoro straordinario eccessivo

Salari adeguati

Negoziazione di salari equi nei contratti collettivi, verifica che le agenzie di collocamento paghino un salario equo

Dialogo sociale / esistenza di comitati aziendali / diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori

Aumento delle questioni di sostenibilità affrontate nell'ambito del dialogo sociale, incremento del numero di riunioni, aumento delle risorse per i comitati aziendali

Libertà di associazione / contrattazione collettiva, incluso il tasso di lavoratori coperti da contratti collettivi

Aumento delle questioni di sostenibilità affrontate durante la contrattazione collettiva, incremento delle risorse per i rappresentanti dei lavoratori

Equilibrio tra vita professionale e vita privata

Ampliamento dell'idoneità ai periodi di congedo familiare e delle modalità flessibili di gestione dell'orario lavorativo, aumentando l'offerta di assistenza diurna

Salute e sicurezza

Migliore formazione su salute e sicurezza, investimenti in attrezzature più sicure

►C1  Parità di genere e parità di retribuzione per un lavoro di pari valore  ◄

Assunzioni e promozioni mirate per le donne, riduzione del divario retributivo mediante la negoziazione di contratti collettivi

Formazione e sviluppo delle competenze

Verifiche delle competenze, formazione per colmare le carenze di competenze

Occupazione e inclusione delle persone con disabilità

Aumento delle misure di accessibilità

Misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro

Miglioramento dei meccanismi di denuncia, aumento delle sanzioni contro la violenza e le molestie, offerta di formazione sulla prevenzione rivolta ai dirigenti

Diversità

Formazione sulla diversità e sull'inclusione (comprese considerazioni sull'appartenenza etnica), assunzioni mirate di gruppi sottorappresentati

Lavoro minorile

Misure di verifica dell'età, partenariati con organizzazioni per l'eliminazione del lavoro minorile, misure contro le forme peggiori di lavoro minorile

Lavoro forzato

Misure volte ad assicurare il libero consenso all'occupazione senza rischio di sanzioni, contratti in una lingua comprensibile, libertà di cessazione del rapporto di lavoro senza rischio di sanzioni, misure disciplinari che non dovrebbero rendere obbligatorio il lavoro, libero consenso al lavoro straordinario, libertà di circolazione (tra cui l'uscita dal luogo di lavoro), trattamento equo per i lavoratori migranti, monitoraggio delle agenzie di collocamento




Appendice A.4

Requisiti applicativi dell'ESRS S1–5 Obiettivi legati alla gestione degli impatti rilevanti negativi, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti

La presente appendice è parte integrante dell'ESRS S1 Forza lavoro propria e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti. Sostiene l'applicazione delle prescrizioni relative all'obbligo di informativa ESRS S1-5 per le questioni sociali e inerenti ai diritti umani fornendo esempi di informative.



Questioni sociali e inerenti ai diritti umani

Esempi di obiettivi

Occupazione sicura

Aumento della % di forza lavoro con contratti di lavoro (in particolare contratti a tempo indeterminato) e protezione sociale

Orario di lavoro

Aumento della % di forza lavoro con modalità flessibili di gestione dell'orario lavorativo

Salari adeguati

Garanzia che tutti i lavoratori propri ricevano un salario adeguato

Dialogo sociale / esistenza di comitati aziendali / diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori

Estensione del dialogo sociale a un maggior numero di stabilimenti e/o paesi

Libertà di associazione / contrattazione collettiva, incluso il tasso di lavoratori coperti da contratti collettivi

Aumento della % di lavoratori propri coperti da contrattazione collettiva, negoziazione di contratti collettivi in merito alle questioni di sostenibilità

Equilibrio tra vita professionale e vita privata

Estensione delle misure di equilibrio tra vita professionale e vita privata a una % maggiore di lavoratori propri

Salute e sicurezza

Riduzione del tasso di lesioni e delle ore di lavoro perse a causa di lesioni

►C1  Parità di genere e parità di retribuzione per un lavoro di pari valore  ◄

Aumento della % di donne all'interno della forza lavoro e dell'alta dirigenza, riducendo il divario salariale tra uomini e donne

Formazione e sviluppo delle competenze

Aumento della % di dipendenti che ricevono formazione e sono soggetti a verifiche periodiche dello sviluppo delle competenze

Occupazione e inclusione delle persone con disabilità

Aumento della % di persone con disabilità nella forza lavoro propria

Misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro

Estensione delle misure a tutti i posti di lavoro

Diversità

Aumento della % di gruppi sottorappresentati nella forza lavoro propria e nelle posizioni di alta dirigenza

Lavoro minorile

Estensione delle misure volte a prevenire l'esposizione dei giovani alle mansioni pericolose a una % maggiore di operazioni

Lavoro forzato

Estensione delle misure volte a prevenire il lavoro minorile a un numero maggiore di operazioni

ESRS S2

LAVORATORI NELLA CATENA DEL VALORE

SOMMARIO

Scopo

Interazione con altri ESRS

Obblighi di informativa

ESRS 2 Informazioni generali

Strategia

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori d'interessi

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa S2-1 – Politiche connesse ai lavoratori nella catena del valore

Obbligo di informativa S2-2 – Processi di coinvolgimento dei lavoratori nella catena del valore in merito agli impatti

Obbligo di informativa S2-3 – Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono ai lavoratori nella catena del valore di esprimere preoccupazioni

Obbligo di informativa S2-4 – Interventi su impatti rilevanti per i lavoratori nella catena del valore e approcci per la gestione dei rischi rilevanti e il conseguimento di opportunità rilevanti per i lavoratori nella catena del valore, nonché efficacia di tali azioni

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa S2-5 – Obiettivi legati alla gestione degli impatti negativi rilevanti, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti

Appendice A:

Requisiti applicativi

Scopo

ESRS 2 Informazioni generali

Strategia

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori d'interessi

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa S2-1 – Politiche connesse ai lavoratori nella catena del valore

Obbligo di informativa S2-2 – Processi di coinvolgimento dei lavoratori nella catena del valore in merito agli impatti

Obbligo di informativa S2-3 – Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono ai lavoratori nella catena del valore di esprimere preoccupazioni

►C1  Obbligo di informativa S2-4 – Interventi su impatti rilevanti per i lavoratori nella catena del valore e approcci per la gestione dei rischi rilevanti e il conseguimento di opportunità rilevanti per i lavoratori nella catena del valore, nonché efficacia di tali azioni ◄

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa S2-5 – Obiettivi legati alla gestione degli impatti negativi rilevanti, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti

Scopo

1. Il presente Principio è inteso a precisare gli obblighi di informativa che consentiranno ai fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità di comprendere gli impatti rilevanti sui lavoratori nella catena del valore connessi alle operazioni proprie e alla catena del valore dell'impresa, anche attraverso i propri prodotti o servizi nonché i propri rapporti commerciali, e i relativi rischi e opportunità rilevanti, tra cui:

a) 

il modo in cui l'impresa incide sui lavoratori nella catena del valore in termini di impatti rilevanti positivi e negativi, che possono essere tanto effettivi quanto potenziali;

b) 

eventuali azioni intraprese per prevenire, mitigare o porre rimedio agli impatti negativi, effettivi o potenziali, e per affrontare rischi e opportunità, nonché i risultati conseguiti;

c) 

la natura, il tipo e la portata dei rischi e delle opportunità rilevanti dell'impresa, compresi quelli legati agli impatti e alle dipendenze in relazione ai lavoratori nella catena del valore, e il modo in cui l'impresa li gestisce; e

d) 

gli effetti finanziari sull'impresa nel breve, medio e lungo termine provocati dai rischi e dalle opportunità rilevanti, compresi quelli che derivano dagli impatti e dalle dipendenze dell'impresa in relazione ai lavoratori nella catena del valore.

2. Al fine di conseguire l'obiettivo, il presente principio richiede una spiegazione dell'approccio generale adottato dall'impresa per individuare e gestire eventuali impatti rilevanti, effettivi e potenziali, sui lavoratori nella catena del valore in relazione agli aspetti seguenti:

a) 

condizioni di lavoro (ad esempio, occupazione sicura, orario di lavoro, salario adeguato, dialogo sociale, libertà di associazione compresa l'esistenza di comitati aziendali, contrattazione collettiva, equilibrio tra vita professionale e vita privata, salute e sicurezza);

b) 

parità di trattamento e di opportunità per tutti (ad esempio, la parità di genere e la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, la formazione e lo sviluppo delle competenze, l'occupazione e l'inclusione delle persone con disabilità, le misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro e la diversità);

c) 

altri diritti connessi al lavoro (ad esempio, lavoro minorile, lavoro forzato, alloggi adeguati, acqua e servizi igienico-sanitari e riservatezza).

3. Il presente principio richiede altresì una spiegazione del modo in cui tali impatti, nonché le dipendenze dell'impresa dai lavoratori nella catena del valore, possono dare luogo a rischi o opportunità rilevanti per l'impresa. Ad esempio, gli impatti negativi sui lavoratori nella catena del valore possono compromettere le operazioni dell'impresa (clienti che rifiutano di acquistare i suoi prodotti o agenzie statali che ne confiscano la merce) e danneggiarne la reputazione. Per contro, il rispetto dei diritti dei lavoratori e i programmi di sostegno attivo (ad esempio, attraverso iniziative di alfabetizzazione finanziaria) possono offrire opportunità commerciali, come una maggiore affidabilità dell'offerta o l'ampliamento della futura base di consumatori.

4. Il presente principio riguarda tutti i lavoratori nella catena del valore a monte e a valle dell'impresa che subiscono o possono subire impatti rilevanti da parte dell'impresa, compresi gli impatti connessi a operazioni proprie e alla catena del valore dell'impresa, tra cui prodotti o servizi, nonché attraverso i suoi rapporti commerciali. Ciò comprende tutti i lavoratori che non rientrano nell'ambito della forza lavoro propria (la «forza lavoro propria» comprende i dipendenti, i singoli contraenti, ossia i lavoratori autonomi, e i lavoratori forniti da imprese terze che esercitano principalmente «attività di ricerca, selezione e fornitura di personale»). La forza lavoro propria è disciplinata all'ESRS S1 Forza lavoro propria. Cfr. il paragrafo RA 3 per alcuni esempi di quel che rientra nell'ambito di applicazione di questo principio.

Interazione con altri ESRS

5. Il presente principio si applica a impatti e/o rischi e opportunità rilevanti per i lavoratori nella catena del valore individuati attraverso il processo di valutazione della rilevanza previsto all'ESRS 2 Informazioni generali.

6. Il presente principio deve essere letto in combinato disposto con l'ESRS 1 Prescrizioni generali e l'ESRS 2, nonché l'ESRS S1, l'ESRS S3 Comunità interessate e l'ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali.

7. Per essere efficace, l'informativa di cui al presente principio è coerente, uniforme e, se del caso, chiaramente collegata all'informativa relativa alla forza lavoro propria dell'impresa nell'ambito dell'ESRS S1.

Obblighi di informativa

ESRS 2 Informazioni generali

8. Le prescrizioni della presente sezione dovrebbero essere lette in combinato disposto con gli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2 in materia di strategia (SBM). Le informative che ne derivano sono presentate unitamente a quelle richieste dall'ESRS 2, ad eccezione dell'SBM-3 Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale, per il quale l'impresa può decidere di presentare le informazioni insieme all'informativa tematica.

Strategia

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-2 Interessi e opinioni dei portatori d'interessi

9. Nel conformarsi al paragrafo 43 dell'ESRS 2 SBM-2, l'impresa indica in che modo gli interessi, le opinioni e i diritti dei suoi lavoratori nella catena del valore potrebbero subire impatti rilevanti da parte dell'impresa, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, e orientano la strategia e il modello aziendale dell'impresa stessa. I lavoratori nella catena del valore sono un gruppo fondamentale di portatori di interessi coinvolti.

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale

10. Nel conformarsi all'ESRS 2 SBM-3, paragrafo 48, l'impresa indica:

a) 

se e come gli impatti, tanto effettivi quanto potenziali, sui lavoratori nella catena del valore di cui all'ESRS 2 IRO-1 Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti: i) derivano dalla strategia e dal modello aziendale dell'impresa o sono ad essi collegati e ii) orientano la strategia e il modello aziendale dell'impresa contribuendo al loro adeguamento; e

b) 

la relazione tra i rischi e le opportunità rilevanti che derivano dagli impatti e dalle dipendenze in relazione ai lavoratori nella catena del valore, da una parte, e la strategia e il modello aziendale, dall'altra.

11. Nel soddisfare gli obblighi di cui all'ESRS 2 SBM-3, paragrafo 48, l'impresa indica se tutti i lavoratori nella catena del valore che probabilmente subiranno impatti rilevanti da parte dell'impresa, compresi quelli connessi a operazioni proprie e alla catena del valore dell'impresa stessa, anche attraverso i suoi prodotti o servizi nonché attraverso i suoi rapporti commerciali, sono inclusi nell'ambito di applicazione dell'informativa ai sensi dell'ESRS 2. Inoltre l'impresa fornisce le informazioni seguenti:

a) 

una breve descrizione delle tipologie di lavoratori nella catena del valore che potrebbero subire impatti rilevanti da parte dell'impresa, compresi gli impatti connessi a operazioni proprie e catena del valore dell'impresa stessa, anche attraverso i suoi prodotti o servizi, nonché attraverso i suoi rapporti commerciali, e specificare se sono:

i. 

lavoratori che esercitano la propria attività presso la sede dell'impresa ma che non fanno parte della forza lavoro propria, vale a dire che non sono lavoratori autonomi o lavoratori forniti da imprese terze che esercitano principalmente attività di ricerca, selezione e fornitura di personale (disciplinati dall'ESRS S1);

ii. 

lavoratori che lavorano per entità nella catena del valore a monte dell'impresa (ad esempio coloro che sono coinvolti nell'estrazione di metalli o minerali o nella raccolta di materie prime, nella raffinazione, nella fabbricazione o in altre forme di trasformazione);

iii. 

lavoratori che lavorano per entità nella catena del valore a valle dell'impresa (ad esempio coloro che sono coinvolti nelle attività logistiche, o distributori, affiliati, rivenditori al dettaglio);

iv. 

lavoratori che svolgono operazioni in una joint venture o in una società veicolo in cui è coinvolta l'impresa che comunica le informazioni;

v. 

lavoratori che (all'interno delle categorie precedenti o in altre) sono particolarmente vulnerabili agli impatti negativi, sia per loro caratteristiche intrinseche sia per il contesto particolare, come ad esempio sindacalisti, lavoratori migranti, lavoratori da casa, donne o giovani;

b) 

tutte le aree geografiche (a livello nazionale o di altro livello) o le merci per le quali sussiste un rischio significativo di lavoro minorile, di lavoro forzato o coatto, tra i lavoratori nella catena del valore dell'impresa ( 104 );

c) 

in caso di impatti negativi rilevanti, che siano i) generalizzati o sistemici nei contesti in cui l'impresa opera, svolge attività di approvvigionamento o intrattiene altri rapporti commerciali (ad esempio, lavoro minorile o lavoro forzato in determinate catene di approvvigionamento di materie prime in paesi o regioni specifici), oppure ii) connessi a singoli incidenti (ad esempio, incidenti industriali o una fuoriuscita di petrolio) o a rapporti commerciali specifici. Ciò include la considerazione degli impatti sui lavoratori nella catena del valore che possono derivare dalla transizione verso operazioni più verdi e neutre sotto il profilo climatico. Tra i potenziali impatti figurano quelli connessi all'innovazione e alla ristrutturazione, alla chiusura delle miniere, all'aumento dell'attività estrattiva mineraria necessaria alla transizione verso un'economia sostenibile, e alla produzione di pannelli solari;

d) 

in caso di impatti positivi rilevanti, una breve descrizione delle attività che determinano gli impatti positivi (ad esempio, pratiche di acquisto aggiornate, sviluppo di capacità per i lavoratori nella catena di approvvigionamento), tra cui l'offerta di opportunità per la forza lavoro, come la creazione di posti di lavoro e il miglioramento delle competenze nel contesto di una «transizione giusta», e delle tipologie di lavoratori nella catena del valore che sono o potrebbero essere interessati positivamente; l'impresa può indicare anche se gli impatti positivi si verificano in determinati paesi o regioni; e

e) 

eventuali rischi e opportunità rilevanti per l'impresa derivanti dagli impatti sui lavoratori nella catena del valore e dalle dipendenze da questi ultimi.

12. Nel descrivere le principali tipologie di lavoratori nella catena del valore che sono o potrebbero subire impatti negativi sulla base della valutazione della rilevanza di cui all'ESRS 2 IRO-1, l'impresa indica se e come è riuscita a comprendere in che modo i lavoratori con particolari caratteristiche, quelli che lavorano in particolari contesti o che svolgono determinate attività possono essere maggiormente esposti a rischi.

13. L'impresa indica quali eventuali rischi e opportunità rilevanti derivanti dagli impatti e dalle dipendenze in relazione ai suoi lavoratori nella catena del valore coinvolgono gruppi specifici di lavoratori nella catena del lavoro (ad esempio, determinate classi anagrafiche, lavoratori in determinati paesi o fabbriche) piuttosto che tutti i lavoratori nella catena del valore.

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa S2-1 – Politiche connesse ai lavoratori nella catena del valore

14. L'impresa descrive le politiche che ha adottato per gestire gli impatti rilevanti sui lavoratori nella catena del valore, nonché i rischi e le opportunità rilevanti associati.

15. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare in che misura l'impresa dispone di politiche per individuare, valutare, gestire e/o porre rimedio agli impatti rilevanti specificamente per i lavoratori nella catena del valore, nonché di politiche che disciplinano i rischi o le opportunità rilevanti per i lavoratori nella catena del valore.

16. L'obbligo di informativa di cui al paragrafo 14 contiene informazioni sulle politiche dell'impresa di gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità rilevanti relativi ai lavoratori nella catena del valore conformemente all'ESRS 2 DC-P Politiche adottate per gestire questioni di sostenibilità rilevanti). Inoltre l'impresa specifica se tali politiche riguardano gruppi specifici di lavoratori nella catena del valore oppure tutti i lavoratori nella catena del valore.

17. L'impresa descrive i propri impegni in materia di politica dei diritti umani pertinenti per ( 105 ) i lavoratori della catena del valore, compresi i processi e i meccanismi per monitorare il rispetto dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, della dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro o delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali ( 106 ). Nell'informativa si concentra sulle questioni che sono rilevanti anche in relazione a quanto segue, nonché sull'approccio generale in materia di:

a) 

rispetto dei diritti umani, compresi i diritti del lavoro, dei lavoratori;

b) 

coinvolgimento dei lavoratori nella catena del valore; e

c) 

misure volte a porre rimedio e/o consentire di porre rimedio agli impatti sui diritti umani.

18. L'impresa indica inoltre se le sue politiche in relazione ai lavoratori nella catena del valore affrontano esplicitamente la tratta degli esseri umani ( 107 ), il lavoro forzato o coatto e il lavoro minorile. L'impresa comunica inoltre se dispone di un codice di condotta del fornitore ( 108 ).

19. L'impresa indica se e come le sue politiche relative ai lavoratori nella catena del valore sono conformi agli strumenti riconosciuti a livello internazionale pertinenti per i lavoratori suddetti, compresi i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani ( 109 ). L'impresa comunica inoltre in che misura sono stati segnalati casi di inosservanza dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, della dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro o delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, che coinvolgono lavoratori nella catena del valore, a monte e a valle della catena del valore e, se del caso, un'indicazione della natura di tali casi ( 110 ).

Obbligo di informativa S2-2 – Processi di coinvolgimento dei lavoratori nella catena del valore in merito agli impatti

20. L'impresa indica i processi generali per il coinvolgimento dei lavoratori nella catena del valore e dei loro rappresentanti in merito agli impatti, effettivi e potenziali, che li riguardano.

21. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare se e in che modo, nell'ambito del processo di dovuta diligenza in corso, l'impresa coinvolge i lavoratori nella catena del valore e i loro rappresentanti legittimi, oppure delegati di fiducia, in merito agli impatti rilevanti, tanto effettivi quanto potenziali, positivi e/o negativi che li riguardano o che potrebbero riguardarli; l'impresa indica inoltre se e in che modo i punti di vista dei lavoratori nella catena del valore sono presi in considerazione nel processo decisionale.

22. L'impresa indica se e come il punto di vista dei lavoratori nella catena del valore orienta le proprie decisioni o attività volte a gestire gli impatti, effettivi e potenziali, sui lavoratori nella catena del valore. Ciò include, se del caso, una spiegazione degli aspetti seguenti:

a) 

se sono coinvolti direttamente i lavoratori nella catena del valore o i loro rappresentanti legittimi, oppure delegati di fiducia che sono a conoscenza della loro situazione;

b) 

le fasi in cui avviene il coinvolgimento, il tipo di coinvolgimento e la relativa frequenza;

c) 

la funzione e il ruolo di livello più elevato all'interno dell'impresa cui spetta la responsabilità operativa di assicurare che tale coinvolgimento abbia luogo e che i risultati orientino l'approccio dell'impresa;

d) 

ove applicabile, l'esistenza di accordi quadro globali o di accordi tra l'impresa e le associazioni sindacali mondiali in relazione al rispetto dei diritti umani dei lavoratori nella catena del valore, compreso il loro diritto alla contrattazione collettiva, e una spiegazione del modo in cui l'accordo consente all'impresa di comprendere meglio il punto di vista di tali lavoratori; e

e) 

ove applicabile, il modo in cui l'impresa valuta l'efficacia del coinvolgimento dei lavoratori nella catena del valore, compresi, se del caso, eventuali accordi o risultati che ne conseguono.

23. Se del caso, l'impresa indica le misure adottate per comprendere meglio il punto di vista dei lavoratori che possono essere particolarmente vulnerabili agli impatti e/o emarginati (ad esempio, lavoratrici donne, lavoratori migranti, lavoratori con disabilità).

24. Se non è in grado di comunicare le informazioni di cui sopra in quanto non ha adottato un processo generale per coinvolgere i lavoratori nella catena del valore, l'impresa ne dà comunicazione. Può indicare un termine entro il quale intende predisporre tale processo.

Obbligo di informativa S2-3 – Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono ai lavoratori nella catena del valore di esprimere preoccupazioni

25. L'impresa descrive i processi che ha predisposto per porre rimedio o cooperare nel porre rimedio agli impatti negativi sui lavoratori nella catena del valore ai quali essa è connessa, nonché i canali a disposizione dei lavoratori nella catena del valore per esprimere preoccupazioni e ricevere assistenza in merito.

26. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare i mezzi ufficiali con i quali i lavoratori nella catena del valore possono render note le proprie preoccupazioni ed esigenze direttamente all'impresa e/o mediante i quali l'impresa mette a disposizione tali canali (ad esempio, meccanismi di reclamo) sul luogo di lavoro dei lavoratori nella catena del valore, nonché le modalità con cui verrà dato riscontro ai lavoratori in merito ai problemi sollevati, e l'efficacia di tali canali.

27. L'impresa descrive quanto segue:

a) 

l'approccio generale e i processi per porre o contribuire a porre rimedio, laddove abbia causato o contribuito a un impatto negativo rilevante per i lavoratori nella catena del valore, ivi compreso se e come valuta l'efficacia del rimedio;

b) 

eventuali canali specifici che ha predisposto affinché i lavoratori nella catena del valore possano comunicare le proprie preoccupazioni o esigenze direttamente all'impresa e ricevere assistenza in merito; specifica inoltre se tali canali sono messi a disposizione dall'impresa stessa e/o se sono meccanismi di terzi;

c) 

i processi attraverso i quali l'impresa sostiene o richiede la disponibilità di tali canali nel luogo di lavoro dei lavoratori nella catena del valore; e

d) 

le proprie modalità di controllo e monitoraggio delle problematiche sollevate e affrontate nonché la verifica dell'efficacia dei canali, anche coinvolgendo i portatori di interessi, che sono gli utilizzatori previsti.

28. L'impresa indica se e in che modo valuta che i lavoratori nella catena del valore siano consapevoli dell'esistenza di tali strutture o processi e vi fanno affidamento per trasmettere preoccupazioni o esigenze e ricevere assistenza in merito. Inoltre l'impresa indica se ha messo in atto politiche per proteggere le persone che si avvalgono di tali strutture e processi da eventuali ritorsioni. Se tali informazioni sono state comunicate conformemente all'ESRS G1-1, l'impresa può farvi riferimento.

29. Se non è in grado di comunicare le informazioni di cui sopra in quanto non ha messo a disposizione un canale per esprimere preoccupazioni e/o non sostiene la presenza di un siffatto canale sul luogo di lavoro dei lavoratori nella catena del valore, l'impresa lo rende noto. Può anche indicare un termine entro il quale intende predisporre il canale o i processi.

Obbligo di informativa S2-4 – Interventi su impatti rilevanti per i lavoratori nella catena del valore e approcci per la gestione dei rischi rilevanti e il conseguimento di opportunità rilevanti per i lavoratori nella catena del valore, nonché efficacia di tali azioni

30. L'impresa indica in che modo interviene per far fronte agli impatti rilevanti per i lavoratori nella catena del valore, per gestire i rischi rilevanti e conseguire opportunità rilevanti per i lavoratori nella catena del valore, nonché l'efficacia di tali azioni.

31. Il presente obbligo di informativa persegue un duplice scopo. In primo luogo, serve a illustrare le azioni o iniziative o i attraverso le quali l'impresa cerca di:

a) 

prevenire, mitigare e porre rimedio agli impatti rilevanti negativi sui lavoratori nella catena del valore; e/o

b) 

conseguire impatti rilevanti positivi sui lavoratori nella catena del valore.

In secondo luogo, serve a illustrare i modi in cui l'impresa affronta i rischi rilevanti e persegue le opportunità rilevanti in relazione ai lavoratori nella catena del valore.

L'impresa fornisce una descrizione sintetica dei piani d'azione e delle risorse per gestire gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti per i lavoratori nella catena del valore, di cui all'ESRS 2 MDR-A Azioni e risorse relative a questioni di sostenibilità.

32. In relazione agli impatti rilevanti, l'impresa descrive:

a) 

le azioni intraprese, programmate o in corso per prevenire o mitigare gli impatti negativi rilevanti sui lavoratori nella catena del valore;

b) 

se e come è intervenuta per porre rimedio o consentire di porre rimedio in relazione a un impatto rilevante effettivo;

c) 

eventuali azioni o iniziative supplementari che ha predisposto con l'obiettivo primario di produrre impatti positivi per i lavoratori nella catena del valore; e

d) 

come monitora e valuta l'efficacia di tali azioni e iniziative nel produrre i risultati auspicati per i lavoratori nella catena del valore.

33. In relazione al paragrafo 30, l'impresa descrive:

a) 

i processi con i quali individua quale azione sia necessaria e idonea in risposta a un particolare impatto negativo, effettivo o potenziale, per i lavoratori nella catena del valore;

b) 

l'approccio di intervento in relazione a specifici impatti negativi rilevanti sui lavoratori nella catena del valore, ivi comprese eventuali azioni relative ad acquisti propri o ad altre pratiche interne, nonché la creazione di capacità o altre forme di coinvolgimento delle entità nella catena del valore, o forme di collaborazione tra pari del settore o con altre parti pertinenti; e

c) 

come assicura che i processi per porre rimedio o consentire di porre rimedio in caso di impatti negativi rilevanti siano disponibili ed efficaci in termini di attuazione e risultati.

34. In relazione ai rischi e alle opportunità rilevanti, l'impresa descrive:

a) 

quale azione è stata programmata o è in corso per mitigare i rischi rilevanti per l'impresa derivanti dai suoi impatti e dalle sue dipendenze in relazione ai lavoratori nella catena del valore, nonché per valutarne l'efficacia nella pratica; e

b) 

quale azione è stata programmata o è in corso per perseguire opportunità rilevanti per l'impresa in relazione ai lavoratori nella catena del valore.

35. L'impresa indica se e in che modo interviene per evitare di causare o contribuire a causare impatti negativi rilevanti sui lavoratori nella catena del valore con pratiche proprie, anche, se del caso, in materia di approvvigionamento, vendite e uso dei dati. Ciò può includere l'indicazione dell'approccio adottato in caso di tensioni tra la prevenzione o la mitigazione di impatti negativi rilevanti e altre pressioni aziendali.

36. L'impresa indica inoltre se sono stati segnalati gravi problemi e incidenti in materia di diritti umani connessi alla sua catena del valore a monte e a valle e, se del caso, li rende noti ( 111 ).

37. Nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 32, lettera c), se valuta l'efficacia di un'azione predisponendo un obiettivo, l'impresa tiene conto dell'ESRS 2 (cfr. ESRS 2 MDR-T Monitoraggio dell'efficacia delle politiche e delle azioni mediante obiettivi).

38. L'impresa indica quali risorse sono assegnate alla gestione degli impatti rilevanti mediante informazioni che consentano agli utilizzatori di comprendere come sono gestiti gli impatti rilevanti.

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa S2-5 – Obiettivi legati alla gestione degli impatti negativi rilevanti, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti

39. L'impresa indica eventuali obiettivi temporali e orientati ai risultati fissati in relazione agli aspetti seguenti:

a) 

riduzione degli impatti negativi sui lavoratori nella catena del valore; e/o

b) 

potenziamento degli impatti positivi sui lavoratori nella catena del valore; e/o

c) 

gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti per i lavoratori nella catena del valore.

40. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare in che misura l'impresa utilizza obiettivi temporali e orientati ai risultati per dirigere e misurare i progressi compiuti nel far fronte agli impatti negativi rilevanti e/o potenziare gli impatti positivi sui lavoratori nella catena del valore e/o gestire i rischi e le opportunità rilevanti per i lavoratori nella catena del valore.

41. La descrizione sintetica degli obiettivi per gestire gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti connessi ai lavoratori nella catena del valore contiene gli obblighi di informativa definiti nell'ESRS 2 MDR-T.

42. L'impresa indica il processo per la fissazione degli obiettivi, specificando anche se e come ha interagito in modo diretto con i lavoratori nella catena del valore, i loro rappresentanti legittimi o con delegati di fiducia che sono a conoscenza della loro situazione in merito agli aspetti seguenti:

a) 

fissare gli obiettivi;

b) 

monitorare le prestazioni dell'impresa rispetto agli stessi; e

c) 

individuare insegnamenti o miglioramenti derivanti dalle prestazioni dell'impresa.




Appendice A

Requisiti applicativi

La presente appendice è parte integrante dell'ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore. Sostiene l'applicazione degli obblighi di informativa descritti nel presente principio e ha lo stesso carattere vincolante delle altre parti del principio ESRS S2.

Scopo

RA 1. Oltre alle questioni elencate nel paragrafo 2, l'impresa può valutare l'opportunità di comunicare altre questioni che possono avere un impatto rilevante su un periodo di tempo più breve, ad esempio iniziative riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori nella catena del valore durante una pandemia.

RA 2. La panoramica delle questioni sociali e inerenti ai diritti umani di cui al paragrafo 2 non implica che tutte le questioni debbano essere indicate in ogni obbligo di informativa contenuto nel principio. Fornisce piuttosto un elenco di questioni che l'impresa prende in considerazione nella valutazione della rilevanza (cfr. l'ESRS 1 capitolo 3 Doppia rilevanza come base per l'informativa sulla sostenibilità e l'ESRS 2 IRO-1) per i lavoratori nella catena del valore e che, se opportuno, indica come impatti, rischi e opportunità rilevanti nell'ambito di applicazione del presente principio.

RA 3. Esempi di lavoratori che rientrano nell'ambito di applicazione del presente principio:

a) 

i lavoratori di servizi esternalizzati che lavorano nei locali dell'impresa (ad esempio, personale di terzi nel settore della ristorazione o della sicurezza);

b) 

i lavoratori di un fornitore che ha un contratto con l'impresa, i quali lavorano presso le sedi del fornitore secondo le modalità di lavoro del fornitore;

c) 

i lavoratori per un'entità «a valle» che acquista beni o servizi dall'impresa;

d) 

i lavoratori di un fornitore di attrezzature all'impresa che effettuano regolarmente la manutenzione delle attrezzature del fornitore (ad esempio, la fotocopiatrice) in una delle sedi controllate dall'impresa, come stabilito nel contratto tra il fornitore di attrezzature e l'impresa; e

e) 

i lavoratori maggiormente coinvolti nella catena di approvvigionamento, i quali estraggono le materie prime che saranno poi trasformate in componenti per realizzare i prodotti dell'impresa.

ESRS 2 Informazioni generali

Strategia

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori d'interessi

RA 4. L'obbligo di informativa ESRS 2 SBM-2 impone all'impresa di illustrare se e come considera il ruolo che la propria strategia e il modello aziendale possono svolgere nel creare, aggravare o mitigare gli impatti rilevanti sui lavoratori nella catena del valore, e se e come la strategia e il modello aziendale siano adeguati per far fronte a tali impatti rilevanti.

RA 5. Sebbene i lavoratori nella catena del valore possano non essere coinvolti dall'impresa a livello di strategia o modello aziendale, la loro opinione può orientare l'impresa nella valutazione della propria strategia e del modello aziendale. L'impresa può comunicare l'opinione dei lavoratori nella catena del valore e dei loro rappresentanti.

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale

RA 6. Gli impatti sui lavoratori nella catena del valore possono derivare dalla strategia o dal modello aziendale dell'impresa in diversi modi. Ad esempio, gli impatti possono riguardare la proposta di valore dell'impresa (come la fornitura di prodotti o servizi al costo più basso o la consegna rapida, secondo modalità che mettono sotto pressione i diritti del lavoro nelle catene del valore a monte e a valle), la sua catena del valore (ad esempio basandosi su materie prime di provenienza non chiara, senza visibilità dell'impatto sui lavoratori) o la sua struttura dei costi e il modello di reddito (ad esempio trasferendo il rischio di gestione delle scorte sui fornitori, con ripercussioni sui diritti del lavoro dei loro lavoratori).

RA 7. Anche gli impatti sui lavoratori nella catena del valore che derivano dalla strategia o dal modello aziendale possono comportare rischi rilevanti per l'impresa. Ad esempio, in caso di pandemia o di altre gravi crisi sanitarie, le imprese che si basano su manodopera temporanea con accesso scarso o inesistente all'assistenza e alle prestazioni sanitarie potrebbero essere esposte a gravi rischi in termini di continuità operativa e commerciale, in quanto i lavoratori non hanno altra scelta se non quella di continuare a lavorare anche se malati, accelerando ulteriormente la diffusione della malattia e causando gravi ►C2  interruzioni della catena di approvvigionamento  ◄ . Un altro esempio è che la vendita di beni sulla base dei prezzi più bassi per i clienti genera rischi operativi in quanto i fornitori, soggetti a pressioni estreme sui prezzi, potrebbero esternalizzare la produzione, il che può comportare una qualità inferiore e una catena di approvvigionamento più lunga, meno trasparente e meno controllabile. Aumentano anche i rischi in termini di reputazione e opportunità imprenditoriali connessi allo sfruttamento di lavoratori poco qualificati e a bassa retribuzione in aree geografiche di approvvigionamento che offrono loro tutele minime, con ripercussioni mediatiche e lo spostamento delle preferenze dei consumatori verso prodotti più sostenibili e di provenienza più etica.

RA 8. Esempi di caratteristiche particolari dei lavoratori nella catena del valore che l'impresa può prendere in considerazione nel conformarsi al paragrafo 12 riguardano i giovani lavoratori, che potrebbero essere più sensibili agli impatti sul loro sviluppo fisico e mentale, oppure le lavoratrici in un contesto in cui le donne sono quotidianamente discriminate nelle condizioni di lavoro, o i lavoratori migranti in un contesto in cui il mercato del lavoro è scarsamente regolamentato e i lavoratori sono regolarmente soggetti a commissioni di reclutamento. Alcuni lavoratori possono essere esposti a rischi per la natura intrinseca dell'attività che sono tenuti a svolgere (ad esempio, lavoratori che devono trattare prodotti chimici o utilizzare determinate attrezzature, oppure lavoratori a basso reddito con contratti «a zero ore»).

RA 9. Con riferimento al paragrafo 13, rischi rilevanti potrebbero verificarsi anche a causa della dipendenza dell'impresa dai lavoratori nella catena del valore, laddove eventi poco probabili ma ad alto impatto possono avere effetti finanziari: ad esempio una pandemia mondiale può causare gravi impatti sulla salute dei lavoratori in tutte le fasi della catena del valore e generare gravi ►C2  turbative ◄ della produzione e della distribuzione. Altri esempi di rischi connessi alla dipendenza dell'impresa dai lavoratori nella catena del valore sono la carenza di lavoratori qualificati oppure le decisioni politiche o le normative che si ripercuotono sui lavoratori nella catena del valore che lavorano per fornitori di servizi logistici. Ad esempio, se alcuni lavoratori nella catena del valore dell'impresa sono a rischio di lavoro forzato e l'impresa importa prodotti in paesi in cui sono in vigore leggi che consentono la confisca dei beni importati sospettati di essere stati prodotti con il lavoro forzato.

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa S2-1 – Politiche connesse ai lavoratori nella catena del valore

RA 10. Se limitate alla forza lavoro propria dell'impresa e se non riguardano i lavoratori di entità e relazioni a monte e a valle, le politiche sono indicate nell'ambito dell'ESRS S1 e non in relazione al presente obbligo.

RA 11. Se l'informativa nell'ambito dell'ESRS S1 contiene informazioni pertinenti per i lavoratori nella catena del valore, è possibile farvi riferimento qui; l'informativa in merito ai restanti elementi avviene poi ai sensi del presente obbligo di informativa.

RA 12. L'impresa può fornire spiegazioni in merito a modifiche significative delle politiche adottate nel corso dell'anno di riferimento (ad esempio, nuove aspettative per i fornitori, nuovi o ulteriori approcci ai rimedi e al dovere di diligenza).

RA 13. La politica può assumere la forma di una politica a sé stante relativa ai lavoratori nella catena del valore o essere inclusa in un documento più ampio come un codice etico o una politica generale di sostenibilità già indicata dall'impresa nell'ambito di un altro ESRS. In tali casi l'impresa fornisce un riferimento incrociato accurato per individuare gli aspetti della politica che soddisfano le prescrizioni del presente obbligo di informativa.

RA 14. Nell'indicare l'allineamento delle proprie politiche ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, l'impresa tiene conto del fatto che tali principi fanno riferimento alla Carta internazionale dei diritti dell'uomo, che consiste nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei due patti che la attuano, nonché alla dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e diritti fondamentali del lavoro e alle convenzioni fondamentali su cui si fonda, e può pertanto rendere noto il suo allineamento a tali strumenti.

RA 15. Nell'indicare le modalità di integrazione delle politiche esterne, l'impresa può, ad esempio, considerare le politiche interne di approvvigionamento responsabile e l'allineamento ad altre politiche pertinenti per i lavoratori nella catena del valore, ad esempio in materia di lavoro forzato. Per quanto riguarda i codici di condotta dei fornitori a disposizione dell'impresa, la nota di sintesi indica se comprendono disposizioni sulla sicurezza dei lavoratori, il lavoro precario (ad esempio, il ricorso a lavoratori con contratti a breve termine o con un numero limitato di ore, lavoratori impiegati tramite terzi, lavoratori esternalizzati a terzi o lavoratori informali), la tratta di esseri umani, il lavoro forzato o il lavoro minorile, e se tali disposizioni sono pienamente conformi alle norme applicabili dell'OIL.

RA 16. L'impresa può illustrare le tipologie di comunicazione delle sue politiche a persone, gruppi di persone o entità per le quali sono pertinenti, o perché dovrebbero attuarle (ad esempio dipendenti, contraenti e fornitori dell'impresa) oppure perché hanno un interesse diretto alla loro attuazione (ad esempio lavoratori propri, investitori) Può indicare gli strumenti e i canali di comunicazione (ad esempio volantini, newsletter, siti web dedicati, social media, interazioni faccia a faccia, rappresentanti dei lavoratori) volti a garantire che la politica sia accessibile e che un pubblico diversificato ne comprenda le implicazioni. L'impresa può spiegare in che modo identifica ed elimina potenziali ostacoli alla divulgazione, ad esempio attraverso la traduzione nelle lingue pertinenti o l'uso di rappresentazioni grafiche.

Obbligo di informativa S2-2 – Processi di coinvolgimento dei lavoratori nella catena del valore in merito agli impatti

RA 17. Nel descrivere quale funzione o ruolo abbia la responsabilità operativa in merito a tale coinvolgimento e/o responsabilità finale, l'impresa può indicare se si tratta di un ruolo o di una funzione dedicati o può rientrare in un ruolo o in una funzione più ampia e se sono state offerte attività di sviluppo delle capacità per sostenere il personale nel coinvolgimento. Se non è in grado di individuare una simile posizione o funzione, l'impresa può dichiararlo. Quest'obbligo di informativa potrebbe anche essere assolto con riferimento alle informazioni comunicate secondo l'ESRS 2 GOV-1 Ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo.

RA 18. Nel redigere l'informativa descritta al paragrafo 22, lettere b) e c), è possibile considerare le informazioni seguenti:

a) 

esempi di fasi in cui avviene il coinvolgimento: i) la determinazione dell'approccio alla mitigazione e ii) la valutazione dell'efficacia della mitigazione;

b) 

esempi di tipo di coinvolgimento: partecipazione, consultazione e/o informazione;

c) 

frequenza del coinvolgimento: se avviene su base regolare, in determinati momenti di un progetto o di un processo aziendale, ad esempio quando inizia una nuova stagione di raccolta o viene aperta una nuova linea di produzione, nonché se si verifica nel rispetto di prescrizioni giuridiche e/o in risposta alle richieste dei portatori di interessi; è possibile indicare inoltre se il risultato del coinvolgimento è integrato nei processi decisionali dell'impresa; e

d) 

ruolo con responsabilità operativa: se per il coinvolgimento l'impresa richiede al personale pertinente determinate competenze o se fornisce formazione o sviluppo di capacità.

RA 19. Gli accordi quadro globali servono a stabilire un rapporto continuativo tra un'impresa multinazionale e una federazione sindacale mondiale, al fine di garantire che l'impresa aderisca agli stessi principi in tutti i paesi in cui è attiva.

RA 20. Al fine di illustrare in che modo il punto di vista dei lavoratori nella catena del valore abbia orientato le decisioni o le attività specifiche dell'impresa, l'impresa può fornire esempi relativi all'attuale periodo di riferimento.

Obbligo di informativa S2-3 – Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono ai lavoratori nella catena del valore di esprimere preoccupazioni

RA 21. Nel soddisfare le prescrizioni stabilite dall'obbligo di informativa ESRS S2-3, l'impresa può riferirsi ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e alle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, in particolare i meccanismi di rimedio e di reclamo.

RA 22. Tra i canali per dar voce a preoccupazioni o esigenze figurano meccanismi di reclamo, numeri di emergenza, sindacati (dove i lavoratori sono iscritti a sindacati), processi di dialogo o altri strumenti attraverso i quali i lavoratori nella catena del valore o i loro rappresentanti legittimi possono esprimere preoccupazioni circa gli impatti o spiegare le esigenze che vorrebbero fossero gestite dall'impresa. Ciò potrebbe includere canali sia forniti direttamente dall'impresa sia canali forniti dalle entità presso cui operano i lavoratori nella catena del valore, in aggiunta a qualsiasi altro meccanismo che l'impresa può utilizzare per capire come gestire gli impatti sui lavoratori, ad esempio controlli di conformità. Se per rispettare l'obbligo si basa esclusivamente sulle informazioni relative all'esistenza di tali canali fornite via i propri rapporti commerciali, l'impresa può dichiararlo.

RA 23. Al fine di fornire maggiori indicazioni sulle informazioni di cui all'obbligo di informativa ESRS S2-3, l'impresa può rendere noto, in relazione a ciascun impatto rilevante, se e in che modo i lavoratori nella catena del valore potenzialmente interessati sono in grado di accedere ai canali a livello dell'impresa presso cui sono impiegati, o con la quale hanno un contratto di lavoro.

RA 24. Tra i meccanismi di terzi si possono annoverare quelli gestiti dal governo, da ONG, da associazioni di categoria e altre iniziative collaborative. L'impresa può indicare se sono accessibili a tutti i lavoratori che possono subire impatti rilevanti effettivi o potenziali dall'impresa, o a persone o organizzazioni che agiscono per loro conto o che ricoprono una posizione tale da essere a conoscenza degli impatti negativi.

RA 25. In relazione alla tutela delle persone fisiche che si avvalgono dei meccanismi contro le ritorsioni, l'impresa può specificare se tratta i reclami in modo riservato e nel rispetto dei diritti alla riservatezza e alla protezione dei dati e se i meccanismi consentono ai lavoratori l'uso in forma anonima (ad esempio, attraverso la rappresentanza di un terzo).

RA 26. Nell'indicare se e come è a conoscenza del fatto che i lavoratori nella catena del valore sono consapevoli dell'esistenza di tali canali e vi fanno affidamento, l'impresa può fornire dati pertinenti e affidabili circa l'efficacia di tali canali dal punto di vista dei lavoratori nella catena del valore. Esempi di fonti di informazione sono i sondaggi rivolti ai lavoratori che hanno utilizzato tali canali e i loro livelli di soddisfazione riguardo al processo e ai risultati.

RA 27. Nel descrivere l'efficacia dei canali che consentono ai lavoratori nella catena del valore di esprimere preoccupazioni, l'impresa può orientarsi sulle domande seguenti, basate sui «criteri di efficacia dei meccanismi di reclamo non giudiziari», definiti nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, in particolare il principio 31. Le considerazioni seguenti valgono per canali singoli o per un sistema collettivo di canali.

a) 

Si possono considerare legittimi i canali che garantiscono un'adeguata responsabilità per la condotta equa e che rafforzano la fiducia dei portatori di interessi?

b) 

I canali sono noti e accessibili ai portatori di interessi?

c) 

I canali dispongono di procedure chiare e note, con tempistiche indicative?

d) 

I canali assicurano ai portatori di interessi un accesso ragionevole a fonti di informazione, consulenza e competenze?

e) 

I canali garantiscono la trasparenza nel fornire informazioni sufficienti ai denuncianti e anche, ove opportuno, per soddisfare eventuali interessi pubblici?

f) 

I risultati conseguiti tramite i canali rispettano i diritti umani riconosciuti a livello internazionale?

g) 

I canali danno all'impresa indicazioni che favoriscono l'apprendimento continuo, sia per migliorare i canali stessi che per prevenire impatti futuri?

h) 

L'impresa si concentra sul dialogo con i denuncianti come mezzo per concordare soluzioni, anziché tentare di determinare unilateralmente l'esito?

Obbligo di informativa S2-4 – Interventi su impatti rilevanti per i lavoratori nella catena del valore e approcci per la gestione dei rischi rilevanti e il conseguimento di opportunità rilevanti per i lavoratori nella catena del valore, nonché efficacia di tali azioni

RA 28. Potrebbe essere necessario del tempo per comprendere gli impatti negativi e il modo in cui coinvolgono l'impresa tramite la sua catena del valore, nonché per individuare le risposte appropriate e metterle in pratica. L'impresa considera pertanto quanto segue:

a) 

gli approcci generali e specifici adottati per far fronte agli impatti negativi rilevanti;

b) 

le iniziative prese per contribuire a ulteriori impatti positivi rilevanti;

c) 

l'estensione dei progressi durante il periodo di riferimento; e

d) 

gli obiettivi di miglioramento continuo.

RA 29. Le azioni appropriate possono variare a seconda che l'impresa causi o contribuisca a causare un impatto rilevante, oppure che l'impatto rilevante sia direttamente connesso ad operazioni prodotti o servizi propri via un rapporto commerciale.

RA 30. Dal momento che gli impatti negativi rilevanti sui lavoratori nella catena del valore che si sono verificati durante il periodo di riferimento, potrebbero essere collegati anche a entità o operazioni al di fuori del suo controllo diretto, l'impresa può indicare se e in che modo cerca di sfruttare il proprio effetto leva nei rapporti commerciali pertinenti per gestire tali impatti; potrebbe far leva sugli aspetti commerciali (come l'applicazione degli obblighi contrattuali nei rapporti commerciali o l'applicazione di incentivi), o far valer altre considerazioni nei suoi rapporti (come l'offerta di formazione o lo sviluppo di capacità sui diritti dei lavoratori presso entità con cui ha rapporti commerciali) o la collaborazione tra pari o con altri attori (come iniziative volte ad assicurare l'assunzione responsabile o un salario adeguato ai lavoratori).

RA 31. Se rende nota la propria partecipazione a un'iniziativa di categoria o multilaterale nel quadro delle proprie azioni volte ad affrontare gli impatti negativi rilevanti, l'impresa può indicare in che modo l'iniziativa e il proprio coinvolgimento sono finalizzati a far fronte all'impatto rilevante in questione. L'impresa può indicare gli obiettivi pertinenti fissati dall'iniziativa e i progressi compiuti in tal senso nel quadro dell'ESRS S2-5.

RA 32. L'impresa può fornire esempi quando indica se e come tiene conto degli impatti tanto effettivi quanto potenziali sui lavoratori nella catena del valore nel prendere decisioni di cessazione dei rapporti commerciali e se e come cerca di affrontare gli eventuali impatti negativi che potrebbero derivare da tale cessazione.

RA 33. Nell'indicare come monitora l'efficacia delle proprie azioni di gestione degli impatti rilevanti durante il periodo di riferimento, l'impresa può indicare eventuali insegnamenti tratti dal periodo di riferimento precedente e da quello in corso.

RA 34. Per monitorare l'efficacia delle azioni è possibile avvalersi anche di audit interni ed esterni o di verifiche, procedimenti giudiziali e/o relative decisioni dei tribunali, valutazioni d'impatto, sistemi di misurazione, riscontri dei portatori di interessi, meccanismi di reclamo, valutazioni esterne delle prestazioni e analisi comparative

RA 35. La comunicazione sull'efficacia è volta a consentire la comprensione dei legami esistenti tra le azioni dell'impresa e la gestione efficace degli impatti. Ad esempio, per dimostrare l'efficacia delle azioni tese a migliorare le condizioni di lavoro presso i fornitori, l'impresa può indicare i riscontri provenienti dai sondaggi rivolti ai lavoratori dei fornitori, da cui emerge che le condizioni di lavoro sono migliorate da quando l'impresa ha iniziato a lavorare con tali fornitori. I dati che mostrano una diminuzione del numero di incidenti individuati, ad esempio, mediante controlli indipendenti, figurano tra le ulteriori informazioni che l'impresa può fornire.

RA 36. Per quanto riguarda le iniziative o i processi dell'impresa che si basano sulle esigenze dei lavoratori interessati, nonché l'avanzamento dell'attuazione di tali iniziative o processi, l'impresa può comunicare:

a) 

se e come i lavoratori nella catena del valore, i rappresentanti legittimi o i loro delegati di fiducia svolgono un ruolo nelle decisioni relative alla definizione e all'attuazione di tali programmi o processi; e

b) 

informazioni sui risultati positivi conseguiti o previsti di tali iniziative o processi per i lavoratori nella catena del valore.

RA 37. L'impresa può indicare se le iniziative o i processi il cui principale obiettivo è produrre impatti positivi per i lavoratori nella catena del valore siano concepiti anche per sostenere la realizzazione di uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite. Ad esempio, attraverso l'impegno a promuovere l'OSS 8, «Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti» l'impresa può consentire lo sviluppo di capacità di tutti i piccoli attori della sua catena di approvvigionamento, determinando un aumento del loro reddito; oppure può sostenere la formazione per aumentare la percentuale di donne in grado di svolgere lavori nel settore delle consegne nella catena del valore a valle.

RA 38. Nel comunicare i risultati positivi conseguiti o previsti delle proprie azioni rivolte ai lavoratori nella catena del valore, occorre distinguere tra la prova che talune attività sono state svolte (ad esempio, che un determinato numero di lavoratori ha seguito una formazione di alfabetizzazione finanziaria) e la prova che i lavoratori abbiano conseguito risultati effettivi (ad esempio, che un determinato numero di lavoratori riferisce di saper gestire meglio il bilancio familiare in modo da conseguire i propri obiettivi di risparmio).

RA 39. Nell'indicare se iniziative o processi contribuiscono anche a mitigare gli impatti negativi rilevanti, l'impresa può, ad esempio, considerare programmi volti a promuovere l'alfabetizzazione finanziaria delle lavoratrici che hanno portato alla promozione di un maggior numero di donne nonché a segnalazioni di una riduzione delle molestie sessuali sul luogo di lavoro.

RA 40. Nell'indicare i rischi e le opportunità rilevanti connessi agli impatti e alle dipendenze dell'impresa in relazione ai lavoratori nella catena del valore, l'impresa può considerare quanto segue:

a) 

i rischi connessi agli impatti dell'impresa sui lavoratori nella catena del valore possono includere esposizioni giuridiche o reputazionali qualora si riscontri che i lavoratori nella catena del valore sono soggetti a lavoro forzato o a lavoro minorile;

b) 

i rischi connessi alle dipendenze dell'impresa dai lavoratori nella catena del valore possono includere ►C2  turbative ◄ delle operazioni commerciali quando una pandemia chiude sezioni significative della sua catena di approvvigionamento o della sua rete di distribuzione;

c) 

le opportunità legate agli impatti dell'impresa sui lavoratori nella catena del valore possono includere la differenziazione del mercato e una maggiore attrattiva per la clientela grazie alla garanzia di retribuzioni e condizioni dignitose ai lavoratori non dipendenti; e

d) 

►C1  le opportunità connesse alle dipendenze dell'impresa dai lavoratori nella catena del valore potrebbero includere il conseguimento di un futuro approvvigionamento sostenibile di una materia prima, facendo in modo che i piccoli imprenditori agricoli guadagnino abbastanza da convincere le generazioni future a proseguire la coltivazione di tale coltura. ◄

RA 41. Nell'indicare se le dipendenze possono trasformarsi in rischi, l'impresa prende in considerazione gli andamenti esterni.

RA 42. Nell'indicare le politiche, le azioni, le risorse e gli obiettivi relativi alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti, nei casi in cui i rischi e le opportunità derivino da un impatto rilevante, l'impresa può inserire riferimenti incrociati alle proprie informative su politiche, azioni, risorse e obiettivi in relazione a tale impatto.

RA 43. L'impresa valuta se e come i processi per gestire i rischi rilevanti connessi ai lavoratori nella catena del valore siano integrati nei processi di gestione dei rischi esistenti.

RA 44. Nell'indicare le risorse assegnate alla gestione degli impatti rilevanti, l'impresa può indicare quali funzioni interne sono coinvolte nella gestione degli impatti e quali tipologie di azioni sono adottate per far fronte agli impatti negativi e potenziare quelli positivi.

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa S2-5 – Obiettivi legati alla gestione degli impatti negativi rilevanti, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti

RA 45. Nel comunicare informazioni sugli obiettivi conformemente al paragrafo 39, l'impresa può indicare:

a) 

i risultati che intende conseguire nella vita dei lavoratori nella catena del valore, nel modo più specifico possibile;

b) 

la stabilità degli obiettivi nel tempo in termini di definizioni e metodologie per consentirne la comparabilità nel tempo;

c) 

i principi o gli impegni su cui si fondano gli obiettivi (ad esempio, codici di condotta, politiche di approvvigionamento, quadri di riferimento globali o codici di settore).

RA 46. Gli obiettivi relativi ai rischi e alle opportunità rilevanti possono essere uguali agli obiettivi legati agli impatti rilevanti oppure differenti. Ad esempio, l'obiettivo di garantire salari di sussistenza per i lavoratori nella catena del valore potrebbe sia diminuire l'impatto su tali lavoratori sia ridurre i relativi rischi in termini di qualità e affidabilità dell'approvvigionamento.

RA 47. L'impresa può inoltre distinguere tra obiettivi a breve, medio e lungo termine che si riferiscono allo stesso impegno politico. Ad esempio, l'impresa potrebbe perseguire l'obiettivo a lungo termine di ridurre dell'80 % entro il 2030 gli incidenti nell'ambito della salute e della sicurezza che interessano i lavoratori di un dato fornitore, nonché l'obiettivo a breve termine di ridurre del x % le ore di lavoro straordinario degli addetti alle consegne entro il 2024, pur assicurando loro lo stesso stipendio.

RA 48. In caso di modifica o sostituzione di un obiettivo nel periodo di riferimento, l'impresa può spiegarne il motivo inserendo riferimenti incrociati a cambiamenti significativi del modello aziendale o a cambiamenti più ampi del principio o della normativa accettati da cui deriva l'obiettivo al fine di fornire informazioni contestuali, conformemente all'ESRS 2 BP-2 Informativa in relazione a circostanze specifiche.

ESRS S3

COMUNITÀ INTERESSATE

SOMMARIO

Scopo

Interazione con altri ESRS

Obblighi di informativa

ESRS 2 Informazioni generali

Strategia

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori d'interessi

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa S3-1 – Politiche relative alle comunità interessate

Obbligo di informativa S3-2 – Processi di coinvolgimento delle comunità interessate in merito agli impatti

Obbligo di informativa S3-3 – Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono alle comunità interessate di esprimere preoccupazioni

Obbligo di informativa S3-4 – Interventi su impatti rilevanti sulle comunità interessate e approcci per gestire i rischi rilevanti e conseguire opportunità rilevanti per le comunità interessate, nonché efficacia di tali azioni

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa S3-5 – Obiettivi legati alla gestione degli impatti rilevanti negativi, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti

Appendice A:

Requisiti applicativi

Scopo

ESRS 2 Informazioni generali

Strategia

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori d'interessi

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa S3-1 – Politiche relative alle comunità interessate

Obbligo di informativa S3-2 – Processi di coinvolgimento delle comunità interessate in merito agli impatti

Obbligo di informativa S3-3 – Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono alle comunità interessate di esprimere preoccupazioni

►C1  Obbligo di informativa S2-4 – Interventi su impatti rilevanti per i lavoratori nella catena del valore e approcci per la gestione dei rischi rilevanti e il conseguimento di opportunità rilevanti per i lavoratori nella catena del valore, nonché efficacia di tali azioni ◄

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa S3-5 – Obiettivi legati alla gestione degli impatti rilevanti negativi, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti

Scopo

1. Il presente principio è inteso a precisare gli obblighi di informativa che consentiranno ai fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità di comprendere gli impatti rilevanti sulle comunità interessate connessi alle operazioni proprie e alla catena del valore dell'impresa, anche attraverso i propri prodotti, servizi e rapporti commerciali, e i relativi rischi e opportunità rilevanti, tra cui:

a) 

il modo in cui l'impresa incide sulle comunità, nelle aree in cui è più probabile che si verifichino impatti gravi, in termini di impatti rilevanti positivi e negativi, che possono essere tanto effettivi quanto potenziali;

b) 

eventuali azioni intraprese per prevenire, mitigare o porre rimedio agli impatti negativi, effettivi o potenziali, e per affrontare rischi e opportunità, nonché i risultati conseguiti;

c) 

la natura, il tipo e la portata dei rischi e delle opportunità rilevanti dell'impresa connessi agli impatti e alle dipendenze in relazione alle comunità interessate, e il modo in cui l'impresa li gestisce; e

d) 

gli effetti finanziari sull'impresa nel breve, medio e lungo termine provocati dai rischi e dalle opportunità rilevanti che derivano dai suoi impatti e dalle sue dipendenze in termini di comunità interessate.

2. Al fine di conseguire l'obiettivo, il presente principio richiede una spiegazione dell'approccio generale adottato dall'impresa per individuare e gestire eventuali impatti rilevanti, effettivi e potenziali, sulle comunità interessate in relazione agli aspetti seguenti:

a) 

i diritti economici, sociali e culturali delle comunità (ad esempio alloggi adeguati, disponibilità alimentare adeguata, acqua e servizi igienico-sanitari, impatti sul territorio e sulla sicurezza);

b) 

i diritti politici e civili delle comunità (ad esempio libertà di espressione, libertà di associazione, impatti sui difensori dei diritti umani); e

c) 

i diritti particolari dei popoli indigeni (ad esempio il consenso libero, previo e informato, l'autodeterminazione, i diritti culturali).

3. Il presente principio richiede altresì una spiegazione del modo in cui tali impatti, nonché le dipendenze dell'impresa dalle comunità interessate, possono dare luogo a rischi o opportunità rilevanti per l'impresa. Ad esempio, relazioni negative con le comunità interessate possono compromettere le operazioni proprie dell'impresa o lederne la reputazione, mentre relazioni costruttive possono portare a benefici commerciali, come operazioni stabili e prive di conflitti e assunzioni più agevoli a livello locale.

Interazione con altri ESRS

4. Il presente principio si applica in caso di individuazione di impatti e/o rischi e opportunità rilevanti connessi alle comunità interessate attraverso il processo di valutazione della rilevanza previsto all'ESRS 2 Informazioni generali.

5. Il presente principio è letto in combinato disposto con l'ESRS 1 Prescrizioni generali e l'ESRS 2, nonché l'ESRS S1 Forza lavoro propria, l'ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore e l'ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali.

Obblighi di informativa

ESRS 2 Informazioni generali

6. Le prescrizioni della presente sezione dovrebbero essere lette in combinato disposto con gli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2 in materia di strategia (SBM). Le informative che ne derivano sono presentate unitamente a quelle richieste dall'ESRS 2, ad eccezione dell'SBM-3 Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale, per il quale l'impresa può decidere di presentare le informazioni insieme all'informativa tematica.

Strategia

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori d'interessi

7. Nel conformarsi all'ESRS 2 SBM-2, paragrafo 43, l'impresa indica in che modo le opinioni, gli interessi e i diritti delle comunità interessate, tra cui il rispetto dei loro diritti umani (e dei loro diritti in qualità di popoli indigeni, ove applicabile), orientano la strategia e il modello aziendale. Le comunità interessate sono un gruppo fondamentale di portatori di interessi coinvolti.

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale

8. Nel conformarsi all'ESRS 2 SBM-3, paragrafo 48, l'impresa indica:

a) 

se e come gli impatti effettivi e potenziali sulle comunità interessate di cui all'ESRS 2 IRO-1 Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti: i) derivano dalla strategia e dal modello aziendale dell'impresa o sono ad essi collegati e ii) orientano la strategia e il modello aziendale dell'impresa contribuendo al loro adeguamento; e

b) 

la relazione tra i rischi e le opportunità rilevanti che derivano dagli impatti e dalle dipendenze in termini di comunità interessate, nonché la strategia e il modello aziendale.

9. Nel soddisfare gli obblighi di cui al paragrafo 48, l'impresa indica se tutte le comunità interessate che possono subire impatti rilevanti da parte dell'impresa, compresi quelli direttamente connessi a operazioni proprie e alla catena del valore dell'impresa, anche attraverso prodotti o servizi e rapporti commerciali dell'impresa, sono inclusi nell'ambito di applicazione dell'informativa ai sensi dell'ESRS 2. Inoltre l'impresa fornisce le informazioni seguenti:

a) 

una breve descrizione dei tipi di comunità soggetti a impatti rilevanti a causa delle operazioni proprie o la sua catena del valore a monte e a valle, specificando se si tratta di:

i. 

comunità che vivono o lavorano nei pressi di siti operativi, fabbriche, impianti o altri impianti in cui l'impresa opera fisicamente, o comunità più remote che sono interessate dalle attività presso tali siti (ad esempio a causa dell'inquinamento idrico a valle);

ii. 

comunità lungo la catena del valore dell'impresa (ad esempio quelle interessate dalle operazioni degli impianti dei fornitori o dalle attività dei fornitori di servizi logistici o di distribuzione);

iii. 

comunità presenti in uno o entrambi i punti finali della catena del valore (ad esempio al punto dell'estrazione dei metalli o dei minerali o della raccolta delle materie prime, oppure comunità nei pressi di discariche o siti di riciclaggio);

iv. 

comunità di popoli indigeni;

b) 

in caso di impatti negativi rilevanti, che siano i) generalizzati o sistemici nei contesti in cui l'impresa opera, svolge attività di approvvigionamento o intrattiene altri rapporti commerciali (ad esempio, le popolazioni emarginate colpite dagli impatti sulla salute e sulla qualità della vita in un'area altamente industrializzata), oppure ii) connessi a singoli incidenti nelle operazioni proprie dell'impresa (ad esempio, uno spargimento di rifiuti tossici che si ripercuote sull'accesso di una comunità all'acqua potabile pulita) o a rapporti commerciali specifici (ad esempio, una protesta pacifica delle comunità contro le operazioni commerciali che è stata sedata con una risposta violenta dai servizi di sicurezza dell'impresa). Ciò include la considerazione degli impatti sulle comunità interessate che possono derivare dalla transizione verso operazioni più verdi e neutre sotto il profilo climatico. Tra i potenziali impatti figurano quelli connessi all'innovazione e alla ristrutturazione, alla chiusura delle miniere, all'aumento dell'attività estrattiva mineraria necessaria alla transizione verso un'economia sostenibile e alla produzione di pannelli solari;

c) 

in caso di impatti positivi rilevanti, una breve descrizione delle attività che determinano gli impatti positivi (ad esempio sviluppo di capacità a sostegno di più numerose e nuove forme di sussistenza locali) e delle tipologie di comunità che sono o potrebbero essere soggette a impatti positivi; l'impresa può indicare anche se gli impatti positivi si verificano in determinati paesi o regioni; e

d) 

eventuali rischi e opportunità rilevanti per l'impresa derivanti dagli impatti sulle comunità interessate e dalle dipendenze da queste ultime.

10. Nel descrivere le principali tipologie di comunità che sono o potrebbero essere interessate negativamente, sulla base della valutazione della rilevanza di cui all'obbligo di informativa ESRS 2 IRO-1, l'impresa indica come è riuscita a comprendere il modo in cui le comunità interessate con particolari caratteristiche o quelle che vivono in particolari contesti o che svolgono determinate attività possono essere maggiormente esposte a rischi.

11. L'impresa indica quali eventuali rischi e opportunità rilevanti derivanti dagli impatti e dalle dipendenze in relazione alle comunità interessate hanno un impatto su gruppi specifici di comunità interessate piuttosto che su tutte le comunità interessate.

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa S3-1 – Politiche relative alle comunità interessate

12.  L'impresa descrive le politiche che ha adottato per gestire gli impatti rilevanti sulle comunità interessate, nonché i rischi e le opportunità rilevanti associati.

13. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la misura in cui l'impresa dispone di politiche per individuare, valutare, gestire e/o porre rimedio agli impatti rilevanti sulle comunità interessate, nonché di politiche che disciplinano i rischi o le opportunità rilevanti connessi alle comunità interessate.

14. L'obbligo di informativa di cui al paragrafo 12 contiene informazioni sulle politiche dell'impresa che riguardano la gestione dei propri impatti, rischi e opportunità rilevanti relativi alle comunità interessate conformemente all'ESRS 2 MDR-P Politiche adottate per gestire questioni di sostenibilità rilevanti). Inoltre l'impresa specifica se tali politiche riguardano comunità interessate specifiche o tutte le comunità interessate.

15. L'impresa indica tutte le disposizioni specifiche relative alle politiche intese a prevenire e gestire gli impatti sui popoli indigeni.

16. L'impresa descrive i propri impegni in materia di politica dei diritti umani ( 112 ), pertinenti per le comunità interessate, compresi i processi e i meccanismi per monitorare il rispetto dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, della dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro o delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali. Nell'informativa si concentra sulle questioni rilevanti ( 113 ) e sull'approccio generale in relazione agli aspetti seguenti:

a) 

rispetto dei diritti umani delle comunità e dei popoli indigeni, in particolare;

b) 

dialogo con le comunità interessate; e

c) 

misure volte a porre rimedio e/o consentire di porre rimedio agli impatti sui diritti umani.

17. L'impresa indica se e come le sue politiche relative alle comunità interessate sono conformi alle norme riconosciute a livello internazionale per le comunità e i popoli indigeni in particolare, compresi i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. L'impresa comunica inoltre in che misura sono stati segnalati, nelle operazioni proprie o a monte e a valle della catena del valore, casi di inosservanza dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, della dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro o delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, che coinvolgono comunità interessate e, se del caso, un'indicazione della natura di tali casi ( 114 ).

18. La politica può assumere la forma di una politica a sé stante relativa alle comunità o essere inclusa in un documento più ampio come un codice etico o una politica generale di sostenibilità già divulgata dall'impresa nell'ambito di un altro ESRS. In tali casi l'impresa fornisce un riferimento incrociato accurato per individuare gli aspetti della politica che soddisfano le prescrizioni del presente obbligo di informativa.

Obbligo di informativa S3-2 – Processi di coinvolgimento delle comunità interessate in merito agli impatti

19.  L'impresa indica i processi generali per il coinvolgimento delle comunità interessate e dei loro rappresentanti in merito agli impatti, effettivi e potenziali, che li riguardano.

20. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare se e in che modo, nell'ambito del processo di dovuta diligenza in corso, l'impresa coinvolge le comunità interessate e i loro rappresentanti legittimi, oppure delegati di fiducia, in merito agli impatti rilevanti, effettivi e potenziali, positivi e/o negativi che le riguardano o possono riguardarle; l'impresa indica inoltre se e in che modo i punti di vista delle comunità interessate sono presi in considerazione nel processo decisionale.

21. L'impresa indica se e come il punto di vista delle comunità interessate orienta le proprie decisioni o attività volte a gestire gli impatti, effettivi e potenziali, sulle comunità. Ciò include, se del caso, una spiegazione degli aspetti seguenti:

a) 

se è previsto il coinvolgimento diretto delle comunità interessate o dei loro rappresentanti legittimi, oppure di delegati di fiducia che sono a conoscenza della loro situazione;

b) 

le fasi in cui avviene il coinvolgimento, il tipo di coinvolgimento e la relativa frequenza;

c) 

la funzione e il ruolo di livello più elevato all'interno dell'impresa cui spetta la responsabilità operativa di assicurare che tale coinvolgimento abbia luogo e che i risultati orientino l'approccio dell'impresa;

d) 

ove applicabile, il modo in cui l'impresa valuta l'efficacia del coinvolgimento delle comunità interessate, compresi, se del caso, eventuali accordi o risultati che ne conseguono.

22. Se del caso, l'impresa indica le misure che prende per comprendere meglio i punti di vista delle comunità interessate che possono essere particolarmente vulnerabili agli impatti e/o emarginate, nonché l'opinione di gruppi specifici all'interno delle comunità interessate, come le donne e le ragazze.

23. Qualora le comunità interessate siano popoli indigeni, l'impresa indica altresì in che modo tiene conto e assicura il rispetto dei loro diritti particolari nell'approccio di coinvolgimento dei portatori di interessi, compreso il diritto al consenso libero, previo e informato in merito: i) alla loro proprietà culturale, intellettuale, religiosa e spirituale; ii) alle attività che interessano le loro terre e territori; e iii) alle misure legislative o amministrative che le interessano in prima persona. In particolare, in caso di coinvolgimento dei popoli indigeni, l'impresa indica anche se e in che modo siano state consultate sulla modalità e le condizioni del coinvolgimento (ad esempio nel definire l'agenda, la natura e le tempistiche del coinvolgimento).

24. Se non è in grado di comunicare le informazioni di cui sopra in quanto non ha adottato un processo generale per coinvolgere le comunità interessate, l'impresa ne dà comunicazione. Può indicare un termine entro il quale intende predisporre tale processo.

Obbligo di informativa S3-3 – Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono alle comunità interessate di esprimere preoccupazioni

25.  L'impresa descrive i processi che ha predisposto per porre rimedio o cooperare nel porre rimedio agli impatti negativi sulle comunità interessate ai quali essa è connessa, nonché i canali a disposizione delle comunità interessate per esprimere preoccupazioni e ricevere assistenza in merito.

26. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare i mezzi ufficiali con i quali le comunità interessate possono render note le proprie preoccupazioni ed esigenze direttamente all'impresa e/o mediante i quali l'impresa mette a disposizione tali canali (ad esempio, meccanismi di reclamo) via i propri rapporti commerciali, nonché le modalità con cui verrà dato riscontro alle comunità in merito alle problematiche sollevate, e l'efficacia di tali canali.

27. L'impresa descrive quanto segue:

a) 

l'approccio generale e i processi per porre o contribuire a porre rimedio, laddove abbia riscontrato di aver causato o contribuito a un impatto negativo rilevante per le comunità interessate, ivi compreso se e come valuta l'efficacia del rimedio;

b) 

eventuali canali specifici che ha predisposto affinché le comunità interessate possano esprimere le proprie preoccupazioni o esigenze direttamente all'impresa e ricevere assistenza in merito; specifica inoltre se tali canali sono messi a disposizione dall'impresa stessa e/o attraverso la partecipazione a meccanismi di terzi;

c) 

i processi attraverso i quali l'impresa sostiene la disponibilità di tali canali via i propri rapporti commerciali; e

d) 

il modo in cui controlla e monitora le problematiche sollevate e affrontate e come assicura l'efficacia dei canali, anche attraverso il coinvolgimento dei portatori di interessi, che sono gli utilizzatori previsti di detti canali.

28. L'impresa indica se e in che modo valuta che le comunità interessate siano consapevoli dell'esistenza di tali strutture o processi e vi fanno affidamento per esprimere preoccupazioni o esigenze e ricevere assistenza in merito. Inoltre l'impresa indica se ha messo in atto politiche per proteggere le persone che si avvalgono di tali strutture e processi da eventuali ritorsioni. Se tali informazioni sono state comunicate conformemente all'ESRS G1-1, l'impresa può farvi riferimento.

29. Se non è in grado di comunicare le informazioni di cui sopra in quanto non ha messo a disposizione un canale per esprimere preoccupazioni e/o non sostiene la presenza di un siffatto canale via i propri rapporti commerciali, l'impresa ne dà comunicazione. Può anche indicare un termine entro il quale intende predisporre il canale o i processi.

Obbligo di informativa S3-4 – Interventi su impatti rilevanti sulle comunità interessate e approcci per gestire i rischi rilevanti e conseguire opportunità rilevanti per le comunità interessate, nonché efficacia di tali azioni

30.  L'impresa indica in che modo interviene per fare fronte agli impatti rilevanti per le comunità interessate, per gestire i rischi rilevanti e conseguire opportunità rilevanti per le comunità interessate, nonché l'efficacia di tali azioni.

31. Il presente obbligo di informativa persegue un duplice scopo. In primo luogo serve a illustrare le azioni e le iniziative attraverso le quali l'impresa cerca di:

a) 

prevenire, mitigare e porre rimedio agli impatti rilevanti negativi sulle comunità interessate; e/o

b) 

conseguire impatti rilevanti positivi sulle comunità interessate.

In secondo luogo, serve a illustrare i modi in cui l'impresa affronta i rischi rilevanti e persegue le opportunità rilevanti in relazione alle comunità interessate.

L'impresa fornisce una descrizione sintetica dei piani d'azione e delle risorse per gestire gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti in relazione alle comunità interessate di cui all'ESRS 2 MDR-A Azioni e risorse relative a questioni di sostenibilità.

32. In relazione agli impatti rilevanti, l'impresa descrive:

a) 

le azioni intraprese, programmate o in corso per prevenire o mitigare gli impatti negativi rilevanti sulle comunità interessate;

b) 

se e come è intervenuta per porre rimedio o consentire di porre rimedio in relazione a un impatto rilevante effettivo;

c) 

eventuali azioni o iniziative supplementari che ha predisposto con l'obiettivo primario di produrre impatti positivi per le comunità interessate; e

d) 

come monitora e valuta l'efficacia di tali azioni e iniziative nel produrre i risultati auspicati per le comunità interessate.

33. In relazione al paragrafo 29, l'impresa descrive:

a) 

i processi con i quali individua quale azione sia necessaria e idonea in risposta a un particolare impatto negativo, effettivo o potenziale, sulle comunità interessate;

b) 

l'approccio d'intervento in relazione a specifici impatti negativi rilevanti sulle comunità, ivi comprese eventuali azioni relative alle proprie pratiche in materia di acquisizione dei terreni, pianificazione e costruzione, pratiche operative o di chiusura, nonché l'eventuale necessità di un'azione industriale o collaborativa più ampia con altre parti pertinenti; e

c) 

come assicura che i processi per porre rimedio o consentire di porre rimedio in caso di impatti negativi rilevanti siano disponibili ed efficaci in termini di attuazione e risultati.

34. In relazione ai rischi e alle opportunità rilevanti, l'impresa descrive:

a) 

quale azione è stata programmata o è in corso per mitigare i rischi rilevanti per l'impresa derivanti dai suoi impatti e dalle sue dipendenze in relazione alle comunità interessate, nonché per valutarne l'efficacia nella pratica; e

b) 

quale azione è stata programmata o è in corso per perseguire opportunità rilevanti per l'impresa in relazione alle comunità interessate.

35. L'impresa indica se e in che modo interviene per evitare di causare o contribuire a causare impatti negativi rilevanti sulle comunità interessate con le proprie pratiche, anche, se del caso, in relazione alla pianificazione, all'acquisizione e allo sfruttamento dei terreni, al finanziamento, all'estrazione o alla produzione di materie prime, all'uso delle risorse naturali e alla gestione degli impatti ambientali. Ciò può includere l'indicazione dell'approccio adottato in caso di tensioni tra la prevenzione o la mitigazione di impatti negativi rilevanti e altre pressioni aziendali.

36. L'impresa indica se sono stati segnalati gravi problemi e incidenti in materia di diritti umani in relazione alle comunità interessate e, se del caso, ne dà comunicazione ( 115 ).

37. Nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 31, lettera c), l'impresa tiene conto dell'ESRS 2 MDR-T Monitoraggio dell'efficacia delle politiche e delle azioni mediante obiettivi).

38. L'impresa indica quali risorse sono assegnate alla gestione degli impatti rilevanti mediante informazioni che consentano agli utilizzatori di comprendere come sono gestiti gli impatti rilevanti.

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa S3-5 – Obiettivi legati alla gestione degli impatti rilevanti negativi, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti

39.  L'impresa indica eventuali obiettivi temporali e orientati ai risultati fissati in relazione agli aspetti seguenti:

a) 

riduzione degli impatti negativi sulle comunità interessate; e/o

b) 

potenziamento degli impatti positivi sulle comunità interessate; e/o

c) 

gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti per le comunità interessate.

40. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare in che misura l'impresa utilizza obiettivi temporali e orientati ai risultati per dirigere e misurare i progressi compiuti nel far fronte agli impatti negativi rilevanti e/o potenziare gli impatti positivi sulle comunità interessate e/o gestire i rischi e le opportunità rilevanti per le comunità interessate.

41. La descrizione sintetica degli obiettivi per gestire gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti in relazione alle comunità interessate contiene gli obblighi di informativa definiti all'ESRS 2 MDR-T.

42. L'impresa indica il processo per fissare gli obiettivi, specificando anche se e come ha interagito in modo diretto con le comunità interessate, i loro rappresentanti legittimi o con delegati di fiducia che sono a conoscenza della loro situazione in merito agli aspetti seguenti:

a) 

fissare gli obiettivi;

b) 

monitorare le prestazioni dell'impresa rispetto agli stessi; e

c) 

rilevare gli insegnamenti o miglioramenti derivanti dalle prestazioni dell'impresa.




Appendice A

Requisiti applicativi

La presente appendice è parte integrante dell'ESRS S3 Comunità interessate. Sostiene l'applicazione degli obblighi di informativa descritti nel presente principio e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.

Scopo

RA 1. La panoramica delle questioni sociali e inerenti ai diritti umani di cui al paragrafo 2 non implica che tutte le questioni debbano essere indicate in ogni obbligo di informativa contenuto nel principio. Fornisce piuttosto un elenco di questioni che l'impresa prende in considerazione nella valutazione della rilevanza (cfr. l'ESRS 1, capitolo 3 Doppia rilevanza come base per l'informativa sulla sostenibilità e l'ESRS 2 IRO-1) in relazione alle comunità interessate e che, se opportuno, indica come impatti, rischi e opportunità rilevanti nell'ambito di applicazione del principio.

RA 2. Oltre alle questioni elencate nel paragrafo 2, l'impresa può valutare l'opportunità di comunicare altre questioni pertinenti a un impatto rilevante nell'arco di un periodo di tempo più breve, ad esempio iniziative riguardanti gli impatti sulle comunità connessi alle operazioni dell'impresa a causa di condizioni meteorologiche estreme e improvvise.

ESRS 2 Informazioni generali

Strategia

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori d'interessi

RA 3. L'obbligo di informativa ESRS 2 SBM-2 prescrive all'impresa di illustrare se e come considera il ruolo che la sua strategia e il suo modello aziendale possono svolgere nel creare, aggravare o mitigare gli impatti rilevanti significativi sulle comunità interessate, e se e come la strategia e il modello aziendale siano adeguati per farvi fronte.

RA 4. Sebbene le comunità interessate possano non essere coinvolte dall'impresa a livello di strategia o modello aziendale, la loro opinione può orientare la valutazione della strategia e del modello aziendale da parte dell'impresa. L'impresa può divulgare le opinioni delle comunità interessate e dei loro rappresentanti.

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale

RA 5. Gli impatti sulle comunità interessate possono derivare dalla strategia o dal modello aziendale dell'impresa in diversi modi. Ad esempio, gli impatti possono riguardare la proposta di valore dell'impresa (come la realizzazione o l'avvio di progetti con tempistiche che non lasciano tempo sufficiente per consultare i gruppi interessati dai progetti), la sua catena del valore (ad esempio, l'uso dei terreni in paesi in cui la proprietà è spesso contestata, i registri sono inaffidabili o gli utilizzatori dei terreni come i popoli indigeni non sono riconosciuti) o la sua struttura dei costi e il modello di reddito (ad esempio, strategie aggressive per ridurre al minimo l'imposizione fiscale, in particolare per quanto riguarda le operazioni nei paesi in via di sviluppo).

RA 6. Anche gli impatti sulle comunità interessate che derivano dalla strategia o dal modello aziendale possono comportare rischi rilevanti per l'impresa. Ad esempio, se la strategia dell'impresa comporta il trasferimento in aree geografiche a più alto rischio per reperire determinate materie prime e se le comunità interessate si oppongono alla presenza dell'impresa o alle sue pratiche locali, potrebbero verificarsi ritardi considerevoli e onerosi che incidono sulla capacità dell'impresa di garantire future concessioni o autorizzazioni fondiarie. Analogamente, se il modello aziendale dell'impresa si basa sull'estrazione intensiva di acqua presso gli impianti, al punto da incidere sull'accesso all'acqua per il consumo, l'igiene e i mezzi di sussistenza delle comunità interessate, l'impresa potrebbe essere coinvolta in boicottaggi, reclami e azioni legali con danni alla sua reputazione.’

RA 7. Tra gli esempi di caratteristiche particolari delle comunità interessate che possono essere prese in considerazione dall'impresa nel conformarsi al paragrafo 10 figurano le comunità interessate che sono isolate a livello fisico o economico, sono particolarmente vulnerabili alle malattie importate o hanno accesso limitato ai servizi sociali, e che si affidano pertanto alle infrastrutture create dall'impresa. Potrebbe ad esempio accadere che, laddove i terreni in cui lavorano le donne siano acquistati dall'impresa e i pagamenti siano versati ai capifamiglia uomini, le donne siano ulteriormente private dei propri diritti all'interno della comunità. Potrebbe anche accadere che i membri di una comunità indigena cerchino di esercitare diritti culturali o economici sul terreno acquistato o usato dall'impresa – o da una delle entità con cui ha rapporti commerciali – in un contesto in cui i loro diritti non sono protetti dallo Stato. L'impresa valuta inoltre l'eventualità di sovrapposizione tra caratteristiche diverse. Ad esempio, caratteristiche quali l'etnicità, lo stato socioeconomico, lo status di immigrato e il genere, che possono creare una sovrapposizione di rischi di danni per alcune comunità interessate, o per determinate parti di esse, in quanto le comunità interessate sono spesso eterogenee.

RA 8. Con riferimento al paragrafo 11, rischi rilevanti potrebbero verificarsi a causa della dipendenza dell'impresa dalle comunità interessate, laddove eventi poco probabili ma a forte impatto possono avere ripercussioni finanziarie; ad esempio, se una calamità naturale causa un incidente industriale catastrofico che coinvolge le operazioni dell'impresa, con gravi danni per le comunità interessate.

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa S3-1 – Politiche relative alle comunità interessate

RA 9. La descrizione include le informazioni essenziali necessarie ad assicurare una rappresentazione fedele delle politiche connesse alle comunità interessate; pertanto l'impresa prende in considerazione la possibilità di illustrare le modifiche significative delle politiche adottate nel corso dell'anno di riferimento (ad esempio, nuovi o ulteriori approcci al coinvolgimento, al dovere di diligenza e ai rimedi).

RA 10. Nell'indicare l'allineamento delle proprie politiche ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, l'impresa tiene conto del fatto che tali principi fanno riferimento alla Carta internazionale dei diritti dell'uomo, che consiste nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei due patti che la attuano, nonché alla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni e alla convenzione dell'Organizzazione internazionale per il lavoro sui diritti dei popoli indigeni e tribali (OIL n. 169) e alle convenzioni fondamentali su cui si fonda, e può pertanto rendere noto il proprio allineamento a tali norme.

RA 11. L'impresa può illustrare le tipologie di comunicazione delle sue politiche a persone, gruppi di persone o entità per le quali sono pertinenti, o perché dovrebbero attuarle (ad esempio dipendenti, contraenti e fornitori dell'impresa) oppure perché hanno un interesse diretto alla loro attuazione (ad esempio lavoratori propri, investitori) Può indicare gli strumenti e i canali di comunicazione (ad esempio volantini, newsletter, siti web dedicati, social media, interazioni faccia a faccia, rappresentanti dei lavoratori) volti a garantire che la ‘politica sia accessibile e che un pubblico diversificato ne comprenda le implicazioni. L'impresa può spiegare in che modo identifica ed elimina potenziali ostacoli alla divulgazione, ad esempio attraverso la traduzione nelle lingue pertinenti o l'uso di rappresentazioni grafiche.

RA 12. Nell'indicare gravi problemi e incidenti in materia di diritti umani connessi alle comunità interessate, l'impresa tiene conto di qualsiasi controversia legale relativa ai diritti fondiari e al consenso libero, previo e informato dei popoli indigeni.

Obbligo di informativa S3-2 – Processi di coinvolgimento delle comunità interessate in merito agli impatti

RA 13. La spiegazione di come l'impresa considera e garantisce il rispetto del diritto dei popoli indigeni al consenso libero, previo e informato può includere informazioni sui processi di consultazione con i popoli indigeni al fine di ottenere detto consenso. L'impresa valuta in che modo la consultazione include un negoziato in buona fede con i popoli indigeni interessati al fine di ottenere il loro consenso libero, previo e informato qualora l'impresa incida su terreni, territori o risorse abitualmente posseduti, occupati o altrimenti usati dai popoli indigeni; le trasferisca fuori dai territori che sono tradizionalmente di loro proprietà o che, per consuetudine, occupano o usano; o abbia un impatto oppure sfrutti la loro proprietà culturale, intellettuale, religiosa e spirituale.

RA 14. Nel descrivere quale funzione o ruolo abbia la responsabilità operativa in merito a tale coinvolgimento e/o responsabilità finale, l'impresa può indicare se si tratta di un ruolo o di una funzione dedicati o può rientrare in un ruolo o in una funzione più ampia e se sono state offerte attività di sviluppo delle capacità per sostenere il personale nel coinvolgimento. Se non è in grado di individuare una simile posizione o funzione, l'impresa può dichiararlo. Quest'obbligo di informativa potrebbe anche essere assolto con riferimento alle informazioni comunicate secondo l'ESRS 2 GOV-1 Ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo.

RA 15. Nel redigere l'informativa descritta al paragrafo 20, lettere b) e c), è possibile considerare le informazioni seguenti:

a) 

esempi di fasi in cui avviene il coinvolgimento: i) la determinazione dell'approccio alla mitigazione e ii) la valutazione dell'efficacia della mitigazione;

b) 

esempi di tipo di coinvolgimento: partecipazione, consultazione e/o informazione;

c) 

quanto alla frequenza del coinvolgimento, si possono fornire informazioni che indichino se avviene su base regolare, in momenti precisi di un progetto o di un processo aziendale; e

d) 

ruolo con responsabilità operativa: se per il coinvolgimento l'impresa richiede al personale pertinente determinate competenze o se fornisce formazione o sviluppo di capacità. In caso di impatti, rischi e opportunità rilevanti per i popoli indigeni, ciò include la formazione sui diritti di tali popoli, anche per quanto riguarda il consenso libero, previo e informato.

RA 16. Al fine di illustrare in che modo il punto di vista delle comunità abbia orientato le decisioni o le attività specifiche dell'impresa, l'impresa può fornire esempi relativi al periodo di riferimento attuale.

Obbligo di informativa S3-3 – Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono alle comunità interessate di esprimere preoccupazioni

RA 17. Nel soddisfare gli obblighi stabiliti dall'obbligo di informativa ESRS S3-3, l'impresa può basarsi sul contenuto dei Principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, riguardante i meccanismi di ricorso e di reclamo.

RA 18. Tra i canali per comunicare preoccupazioni o esigenze figurano meccanismi di reclamo, numeri di emergenza, processi di dialogo o altri strumenti attraverso i quali le comunità interessate o i loro rappresentanti legittimi possono esprimere preoccupazioni circa gli impatti o spiegare le esigenze che vorrebbero fossero gestite dall'impresa. Ciò potrebbe includere canali forniti direttamente dall'impresa, in aggiunta ad altri meccanismi cui l'impresa può ricorrere per capire come gestire gli impatti sulle comunità, ad esempio controlli di conformità. Se per rispettare l'obbligo si basa esclusivamente sulle informazioni relative all'esistenza di tali canali fornite via i propri rapporti commerciali, l'impresa può dichiararlo.

RA 19. Al fine di fornire maggiori indicazioni sulle informazioni di cui all'ESRS S3-3, l'impresa può spiegare se e in che modo le comunità potenzialmente interessate sono in grado di accedere ai canali a livello dell'impresa che esercita l'impatto, in relazione a ciascun impatto rilevante. Le indicazioni pertinenti includono informazioni che specifichino se le comunità interessate possono accedere ai canali in una lingua che conoscono e se sono state consultate nella progettazione di tali canali.

RA 20. Tra i meccanismi di terzi si possono annoverare quelli gestiti dal governo, da ONG, da associazioni di categoria e altre iniziative collaborative. L'impresa può indicare se sono accessibili a tutte le comunità interessate che possono subire impatti rilevanti, effettivi o potenziali, da parte dell'impresa, o a persone o organizzazioni che agiscono per loro conto o che ricoprono una posizione tale da essere a conoscenza degli impatti negativi.

RA 21. In relazione alla tutela delle persone fisiche che si avvalgono dei meccanismi contro le ritorsioni, l'impresa può specificare se tratta i reclami in modo riservato e nel rispetto dei diritti alla riservatezza e alla protezione dei dati e se le comunità possono ricorrere a tali meccanismi in forma anonima (ad esempio, attraverso la rappresentanza di un terzo).

RA 22. Nell'indicare i processi per porre o consentire di porre rimedio per i popoli indigeni, tra le informazioni pertinenti è specificato se e in che modo l'impresa ha tenuto conto delle loro consuetudini, tradizioni, norme e dei loro sistemi giuridici.

RA 23. Nell'indicare se e come è a conoscenza del fatto che le comunità interessate sono consapevoli dell'esistenza di tali canali e vi fanno affidamento, l'impresa può fornire dati pertinenti e affidabili circa l'efficacia di tali canali dal punto di vista delle stesse comunità interessate. Esempi di fonti di informazione sono i sondaggi rivolti ai membri delle comunità che hanno utilizzato tali canali e i loro livelli di soddisfazione riguardo al processo e ai risultati.

RA 24. Nel descrivere l'efficacia dei canali che consentono alle comunità interessate di esprimere preoccupazioni, l'impresa può orientarsi con le domande seguenti, basate sui «criteri di efficacia dei meccanismi di reclamo non giudiziari», come definiti nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, in particolare il principio 31. Le considerazioni seguenti possono valere per i singoli canali o per un sistema collettivo di canali.

a) 

Si possono considerare legittimi i canali che garantiscono un'adeguata responsabilità per la condotta equa e che rafforzano la fiducia dei portatori di interessi?

b) 

I canali sono noti e accessibili ai portatori di interessi?

c) 

I canali sono caratterizzati da processi chiari e noti, stabiliscono le tempistiche e chiariscono i processi?

d) 

I canali assicurano un accesso ragionevole alle fonti di informazione, consulenza e competenze?

e) 

I canali garantiscono la trasparenza nel fornire informazioni sufficienti ai denuncianti e anche, ove opportuno, per soddisfare eventuali interessi pubblici?

f) 

I risultati conseguiti attraverso i canali rispettano i diritti umani riconosciuti a livello internazionale?

g) 

I canali danno all'impresa indicazioni che favoriscono l'apprendimento continuo, sia per migliorare i canali stessi che per prevenire impatti futuri?

h) 

L'impresa si concentra sul dialogo con i denuncianti come mezzo per concordare soluzioni, anziché tentare di determinare unilateralmente l'esito?

Obbligo di informativa S3-4 – Interventi su impatti rilevanti per le comunità interessate e approcci per gestire i rischi rilevanti e conseguire opportunità rilevanti per le comunità interessate, nonché efficacia di tali azioni

RA 25. Potrebbe essere necessario del tempo per comprendere gli impatti negativi e il modo in cui coinvolgono l'impresa tramite la sua catena del valore, nonché per individuare le risposte appropriate e metterle in pratica. L'impresa considera pertanto quanto segue:

a) 

gli approcci generali e specifici adottati per far fronte agli impatti negativi rilevanti;

b) 

i programmi di investimento sociale o altri programmi di sviluppo volti a contribuire ad ulteriori impatti positivi rilevanti;

c) 

l'estensione dei progressi durante il periodo di riferimento; e

d) 

gli obiettivi di miglioramento continuo.

RA 26. Le azioni appropriate possono variare a seconda che l'impresa causi o contribuisca a causare un impatto rilevante, oppure che l'impatto rilevante sia direttamente connesso ad operazioni, prodotti o servizi propri via un rapporto commerciale.

RA 27. Dato che gli impatti negativi rilevanti sulle comunità, che si sono verificati durante il periodo di riferimento, potrebbero essere collegati anche a entità o operazioni al di fuori del suo controllo diretto, l'impresa può indicare se e in che modo cerca di sfruttare il proprio effetto leva nei suoi rapporti commerciali per gestire tali impatti: leva commerciale (ad esempio l'applicazione degli obblighi contrattuali nei rapporti commerciali o l'attuazione di incentivi), altri aspetti nei rapporti (come l'offerta di formazione o sviluppo di capacità sui diritti dei popoli indigeni presso entità con le quali l'impresa ha rapporti commerciali) o leva collaborativa tra pari o altri attori (ad esempio iniziative volte a minimizzare gli impatti sulle comunità in materia di sicurezza o a partecipare a partenariati impresa-comunità).

RA 28. Gli impatti sulle comunità possono derivare da questioni ambientali che sono comunicate dall'impresa in ambito ESRS da E1 a E5. Alcuni esempi:

a) 

ESRS E1 Cambiamenti climatici: l'attuazione dei piani di mitigazione dei cambiamenti climatici può rendere necessari investimenti dell'impresa in progetti di energia rinnovabile che possono incidere sui territori e sulle risorse naturali dei popoli indigeni. Se l'impresa non si consulta con i popoli indigeni interessati, potrebbe verificarsi un impatto negativo sul diritto delle comunità interessate a un consenso libero, previo e informato.

b) 

ESRS E2 Inquinamento: l'impresa potrebbe avere un impatto negativo sulle comunità interessate, ad esempio qualora non riuscisse a tutelarle dall'inquinamento di un particolare impianto produttivo che causa problemi di salute presso di loro.

c) 

ESRS E3 Risorse idriche e marine: l'impresa può avere un impatto negativo sull'accesso delle comunità all'acqua potabile pulita quando preleva risorse idriche in aree soggette a stress idrico.

d) 

ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi: l'impresa può incidere negativamente sui mezzi di sussistenza degli agricoltori locali attraverso operazioni che contaminano il suolo. Fra gli altri esempi si annoverano l'impermeabilizzazione dei terreni a seguito della costruzione di nuove infrastrutture, il che può causare l'eliminazione di specie vegetali fondamentali ad esempio per la biodiversità locale o per filtrare le risorse idriche per le comunità; oppure l'introduzione di specie invasive (vegetali o animali) che possono incidere sugli ecosistemi arrecando danni.

e) 

ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare: l'impresa può avere un impatto negativo sulla vita delle comunità, incidendo sulla loro salute attraverso la gestione inadeguata di rifiuti pericolosi.

Qualora la connessione tra impatto ambientale e comunità locali sia trattata nelle informative nell'ambito degli obblighi di informativa da ESRS E1 a ESRS E5, l'impresa può inserire un riferimento incrociato e indicare chiaramente tali informative.

RA 29. Se rende nota la propria partecipazione a un'iniziativa di categoria o multilaterale nel quadro delle proprie azioni volte ad affrontare gli impatti negativi rilevanti, l'impresa può indicare in che modo l'iniziativa e il proprio coinvolgimento sono finalizzati a far fronte all'impatto rilevante in questione. L'impresa può indicare gli obiettivi pertinenti fissati dall'iniziativa e i progressi compiuti in tal senso nell'ESRS S3-5.

RA 30. L'impresa può fornire esempi nell'indicare se e come tiene conto degli impatti effettivi e potenziali sulle comunità interessate nelle decisioni di cessazione dei rapporti commerciali e se e come cerca di far fronte agli eventuali impatti negativi che potrebbero derivare da tale cessazione.

RA 31. Nell'indicare come monitora l'efficacia delle azioni per gestire gli impatti rilevanti durante il periodo di riferimento, l'impresa può indicare gli insegnamenti tratti dal periodo di riferimento precedente e da quello in corso.

RA 32. Per monitorare l'efficacia delle azioni è possibile avvalersi anche di audit interni ed esterni o di verifiche, procedimenti giudiziali e/o relative decisioni dei tribunali, valutazioni d'impatto, sistemi di misurazione, riscontri dei portatori di interessi, meccanismi di reclamo, valutazioni esterne delle prestazioni e analisi comparative.

RA 33. La comunicazione sull'efficacia è volta a consentire la comprensione dei legami esistenti tra le azioni dell'impresa e la gestione efficace degli impatti.

RA 34. Per quanto riguarda le iniziative o i processi il cui principale obiettivo è produrre impatti positivi per le comunità interessate in base alle loro esigenze, nonché l'avanzamento nell'attuazione di dette iniziative o processi, l'impresa può comunicare:

a) 

se e come le comunità interessate e i rappresentanti legittimi o i loro delegati di fiducia svolgono un ruolo nelle decisioni relative alla definizione e all'attuazione di tali investimenti o programmi; e

b) 

i risultati positivi conseguiti o previsti per le comunità interessate connessi a tali investimenti o programmi;

c) 

una spiegazione della dimensione approssimativa delle comunità interessate coinvolte nei programmi di investimento sociale o di sviluppo descritti e, se del caso, le motivazioni per le quali sono state scelte alcune comunità per l'attuazione di un determinato programma di investimento sociale o di sviluppo.

RA 35. L'impresa può indicare se le iniziative o i processi il cui principale obiettivo è produrre impatti positivi per le comunità interessate sia concepito anche per sostenere la realizzazione di uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite. Ad esempio, attraverso l'impegno a promuovere l'OSS 5 delle Nazioni Unite «Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze» l'impresa può adottare misure ben ponderate per includere le donne nel processo di consultazione con una comunità interessata per conseguire l'obiettivo di coinvolgimento efficace dei portatori di interessi, che può contribuire all'emancipazione delle donne nel corso del processo stesso, ma anche nella loro vita quotidiana.

RA 36. Nel comunicare i risultati positivi, conseguiti o previsti, delle proprie azioni rivolte alle comunità interessate, occorre distinguere tra la prova che talune attività sono state svolte (ad esempio, che un determinato numero di donne della comunità ha ricevuto una formazione su come diventare fornitrici locali dell'impresa) e la prova dei risultati effettivi per le comunità interessate (ad esempio, che un determinato numero di donne della comunità ha dato vita a piccole imprese e ha sottoscritto contratti con l'impresa rinnovabili ogni anno).

RA 37. Nell'indicare se iniziative o processi contribuiscono anche ad attenuare gli impatti negativi rilevanti, l'impresa può ad esempio considerare programmi volti a migliorare le infrastrutture locali intorno alle sedi operative di un'impresa, come le strade, che hanno portato a una riduzione del numero di incidenti stradali gravi che coinvolgono i membri della comunità.

RA 38. Nell'indicare i rischi e le opportunità rilevanti connessi agli impatti e alle dipendenze dell'impresa in relazione alle comunità interessate, l'impresa può considerare quanto segue:

a) 

i rischi connessi agli impatti dell'impresa sulle comunità interessate possono includere esposizioni giuridiche o reputazionali, nonché i rischi operativi, se le comunità interessate protestano contro i reinsediamenti o la perdita di accesso ai terreni, con conseguenti oneri finanziari in termini di ritardi, boicottaggi o azioni legali;

b) 

i rischi connessi alle dipendenze dell'impresa dalle comunità interessate possono comprendere ►C2  turbative ◄ delle operazioni commerciali se i popoli indigeni decidono di revocare il consenso a un progetto sul loro territorio, costringendo l'impresa a modificarlo in misura significativa o a rinunciarvi;

c) 

le opportunità commerciali connesse agli impatti dell'impresa sulle comunità interessate possono includere il finanziamento più agevole dei progetti e la possibilità di diventare un partner privilegiato per comunità, amministrazioni pubbliche e altre imprese; e

d) 

le opportunità connesse alle dipendenze dell'impresa dalle comunità interessate possono includere lo sviluppo di relazioni positive tra l'impresa e i popoli indigeni che consentono l'ampliamento dei progetti esistenti grazie a un forte sostegno.

RA 39. Nel divulgare le informazioni del paragrafo RA 41, l'impresa può fornire spiegazioni sui rischi e le opportunità derivanti dall'impatto ambientale o dalle dipendenze (per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo RA 31), compresi i relativi impatti sui diritti umani (o sociali). Fra gli esempi si annoverano i rischi reputazionali derivanti dall'impatto sulla salute delle comunità a causa di scarichi inquinanti non gestiti, oppure gli effetti finanziari derivanti dalle proteste che possono compromettere o interrompere le attività di un'impresa, ad esempio in risposta a operazioni in aree soggette a stress idrico che possono avere un impatto sulla vita delle comunità interessate.

RA 40. Nell'indicare se le dipendenze possono trasformarsi in rischi, l'impresa prende in considerazione gli andamenti esterni.

RA 41. Nell'indicare le politiche, le azioni, le risorse e gli obiettivi relativi alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti, nei casi in cui i rischi e le opportunità derivino da un impatto rilevante, l'impresa può inserire riferimenti incrociati alle proprie informative su politiche, azioni, risorse e obiettivi in relazione a tale impatto.

RA 42. L'impresa valuta in che misura i processi per gestire i rischi rilevanti in relazione alle comunità interessate siano integrati nei processi di gestione dei rischi e in che modo.

RA 43. Nell'indicare le risorse assegnate alla gestione degli impatti rilevanti, l'impresa può indicare quali funzioni interne sono coinvolte nella gestione degli impatti e quali tipologie di azioni sono adottate per far fronte agli impatti negativi e potenziare quelli positivi.

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa S3-5 – Obiettivi legati alla gestione degli impatti rilevanti negativi, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti

RA 44. Nel comunicare informazioni sugli obiettivi conformemente al paragrafo 38, l'impresa può indicare:

a) 

i risultati che intende ottenere nella vita dei lavoratori nella catena del valore, nel modo più specifico possibile;

b) 

la stabilità degli obiettivi nel tempo in termini di definizioni e metodologie per consentirne la comparabilità nel tempo;

c) 

i principi o gli impegni su cui si fondano gli obiettivi (ad esempio, codici di condotta, politiche di approvvigionamento, quadri di riferimento globali o codici di settore).

RA 45. Gli obiettivi relativi ai rischi e alle opportunità rilevanti possono essere uguali agli obiettivi legati agli impatti rilevanti oppure differenti. Ad esempio, l'obiettivo di ripristinare pienamente i mezzi di sussistenza delle comunità interessate a seguito di un reinsediamento potrebbe ridurre sia gli impatti su tali comunità sia i rischi commerciali associati, come le proteste delle comunità.

RA 46. L'impresa può inoltre distinguere tra obiettivi a breve, medio e lungo termine che si riferiscono allo stesso impegno politico. Ad esempio, l'impresa potrebbe avere come obiettivo principale l'impiego di membri della comunità in una miniera locale, con l'obiettivo a lungo termine di impiegare personale locale al 100 % entro il 2025 e con l'obiettivo a breve termine di aggiungere ogni anno e fino al 2025 una determinata percentuale di dipendenti locali.

RA 47. Se modifica o sostituisce un obiettivo nel periodo di riferimento, l'impresa può spiegarne il motivo collegandolo a cambiamenti significativi del modello aziendale o a cambiamenti più generali del principio o della normativa accettati da cui deriva l'obiettivo al fine di fornire informazioni contestuali, conformemente all'ESRS 2 BP-2 Informativa in relazione a circostanze specifiche.

ESRS S4

CONSUMATORI E UTILIZZATORI FINALI

SOMMARIO

Scopo

Interazione con altri ESRS

Obblighi di informativa

ESRS 2 Informazioni generali

Strategia

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori d'interessi

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa S4-1 – Politiche connesse ai consumatori e agli utilizzatori finali

Obbligo di informativa S4-2 – Processi di coinvolgimento dei consumatori e degli utilizzatori finali in merito agli impatti

Obbligo di informativa S4-3 – Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono ai consumatori e agli utilizzatori finali di esprimere preoccupazioni

Obbligo di informativa S4-4 – Interventi su impatti rilevanti per i consumatori e gli utilizzatori finali e approcci per la mitigazione dei rischi rilevanti e il conseguimento di opportunità rilevanti in relazione ai consumatori e agli utilizzatori finali, nonché efficacia di tali azioni

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa S4-5 – Obiettivi legati alla gestione degli impatti rilevanti negativi, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti

Appendice A:

Requisiti applicativi

Scopo

ESRS 2 Informazioni generali

Strategia

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori d'interessi

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa S4-1 – Politiche connesse ai consumatori e agli utilizzatori finali

Obbligo di informativa S4-2 – Processi di coinvolgimento dei consumatori e degli utilizzatori finali in merito agli impatti

Obbligo di informativa S4-3 – Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono ai consumatori e agli utilizzatori finali di esprimere preoccupazioni

►C1  Obbligo di informativa S4-4 – Interventi su impatti rilevanti sui consumatori e gli utilizzatori finali e approcci per gestire rischi rilevanti e conseguire opportunità rilevanti in relazione ai consumatori e agli utilizzatori finali, nonché efficacia di tali azioni ◄

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa S4-5 – Obiettivi legati alla gestione degli impatti rilevanti negativi, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti

Scopo

1. Il presente principio è inteso a precisare gli obblighi di informativa che consentono ai fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità di comprendere gli impatti rilevanti sui consumatori e sugli utilizzatori finali connessi alle operazioni proprie, alla catena del valore, ai prodotti o ai servizi dell'impresa attraverso i suoi rapporti commerciali, e i relativi rischi e opportunità rilevanti, tra cui:

a) 

il modo in cui l'impresa incide sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali dei suoi prodotti e/o servizi (definiti nel presente principio «consumatori e utilizzatori finali») in termini di impatti rilevanti positivi e negativi, che possono essere tanto effettivi quanto potenziali;

b) 

eventuali azioni intraprese per prevenire, mitigare o porre rimedio agli impatti negativi, effettivi o potenziali, e per affrontare rischi e opportunità, nonché i risultati conseguiti;

c) 

la natura, il tipo e la portata dei rischi e delle opportunità rilevanti dell'impresa connessi agli impatti e alle dipendenze in relazione ai consumatori e/o agli utilizzatori finali, e il modo in cui l'impresa gestisce detti rischi e opportunità; e

d) 

gli effetti finanziari sull'impresa nel breve, medio e lungo termine causati dai rischi e dalle opportunità rilevanti che derivano dagli impatti e dalle dipendenze dell'impresa in termini di consumatori e/o utilizzatori finali.

2. Al fine di conseguire l'obiettivo, il presente principio richiede una spiegazione dell'approccio generale adottato dall'impresa per individuare e gestire gli impatti rilevanti, effettivi e potenziali, sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali connessi ai propri prodotti e/o servizi in relazione agli aspetti seguenti:

a) 

impatti sui consumatori e/o gli utilizzatori finali legati alle informazioni (ad esempio, riservatezza, libertà di espressione e accesso a informazioni (di qualità);

b) 

sicurezza personale dei consumatori e/o degli utilizzatori finali (ad esempio, salute e sicurezza, sicurezza della persona e protezione dei bambini);

c) 

inclusione sociale dei consumatori e/o degli utilizzatori finali (ad esempio, non discriminazione, accesso a prodotti e servizi e a pratiche commerciali responsabili).

3. Il presente principio prescrive altresì una spiegazione del modo in cui tali impatti, nonché le dipendenze dell'impresa dai consumatori e/o dagli utilizzatori finali, possono dare luogo a rischi o opportunità rilevanti per l'impresa. Ad esempio, gli impatti negativi sulla reputazione dei prodotti e/o servizi dell'impresa possono danneggiare le prestazioni commerciali dell'impresa, mentre la fiducia nei prodotti e/o servizi può apportare benefici commerciali, come l'aumento delle vendite o l'ampliamento della base dei consumatori in futuro.

4. L'uso illecito o improprio dei prodotti e dei servizi dell'impresa da parte dei consumatori e degli utilizzatori finali non rientra nell'ambito di applicazione della presente norma.

Interazione con altri ESRS

5. Il presente principio si applica agli impatti e/o ai rischi e alle opportunità rilevanti, connessi ai consumatori e/o agli utilizzatori finali, che sono stati rilevati attraverso il processo di valutazione della rilevanza previsto all'ESRS 2 Informazioni generali

6. Il presente principio è letto in combinato disposto con l'ESRS 1 Prescrizioni generali e l'ESRS 2, nonché l'ESRS S1 Forza lavoro propria, l'ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore e l'ESRS S3 Comunità interessate.

Obblighi di informativa

ESRS 2 Informazioni generali

7. Le prescrizioni della presente sezione dovrebbero essere lette in combinato disposto con gli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2 in materia di strategia (SBM). Le informative che ne derivano sono presentate unitamente a quelle richieste dall'ESRS 2, ad eccezione dell'SBM-3 Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale, per il quale l'impresa può decidere di presentare le informazioni insieme all'informativa tematica.

Strategia

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori d'interessi

8. Nel conformarsi all'ESRS 2 SBM-2, paragrafo 43, l'impresa indica in che modo gli interessi, le opinioni e i diritti dei consumatori e/o degli utilizzatori finali, tra cui il rispetto dei loro diritti umani, orientano la strategia e i modello aziendale. I consumatori e/o utilizzatori finali sono un gruppo fondamentale di portatori di interessi coinvolti.

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale

9. Nel conformarsi all'ESRS 2 SBM-3, paragrafo 48, l'impresa indica:

a) 

se e come gli impatti effettivi e potenziali sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali di cui all'obbligo di informativa ESRS 2 IRO-1 Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti: i) derivano dalla strategia e dal modello aziendale dell'impresa o sono ad essi collegati e ii) orientano la strategia e il modello aziendale dell'impresa contribuendo al loro adeguamento; e

b) 

la relazione tra i rischi e le opportunità rilevanti che derivano dagli impatti e dalle dipendenze in relazione ai consumatori e/o agli utilizzatori finali, nonché la strategia e i modello aziendale.

10. Nel soddisfare gli obblighi di cui al paragrafo 48, l'impresa indica se tutte le comunità interessate e/o gli utilizzatori finali che possono subire impatti rilevanti dall'impresa, compresi gli impatti direttamente connessi a operazioni proprie e alla catena del valore dell'impresa, anche attraverso prodotti o servizi e rapporti commerciali dell'impresa, sono inclusi nell'ambito di applicazione dell'informativa ai sensi dell'ESRS 2. Inoltre l'impresa fornisce le informazioni seguenti:

a) 

una breve descrizione delle tipologie di consumatori e/o utilizzatori finali soggetti a impatti rilevanti causati dalle operazioni proprie o lungo la catena del valore, indicando se si tratta di:

i. 

consumatori e/o utilizzatori finali di prodotti che sono intrinsecamente dannosi per le persone e/o aumentano i rischi di malattie croniche;

ii. 

consumatori e/o utilizzatori finali di servizi che potrebbero avere un impatto negativo sui loro diritti alla riservatezza, sulla protezione dei dati personali, sulla libertà di espressione e di non discriminazione;

iii. 

consumatori e/o utilizzatori finali che necessitano di informazioni esatte e accessibili su prodotti o servizi, quali manuali ed etichette dei prodotti, per evitare l'uso potenzialmente dannoso di un prodotto o di un servizio;

iv. 

consumatori e/o utilizzatori finali particolarmente vulnerabili agli impatti sulla salute o sulla riservatezza o agli impatti delle strategie commerciali e di vendita, come i bambini o le persone vulnerabili a livello finanziario;

b) 

in caso di impatti negativi rilevanti, che siano i) generalizzati o sistemici nei contesti in cui l'impresa vende o fornisce i propri prodotti o servizi (ad esempio la sorveglianza pubblica che incide sulla riservatezza degli utilizzatori del servizio), o ii) connessi a singoli incidenti (ad esempio, un difetto connesso a un determinato prodotto) o a rapporti commerciali specifici (ad esempio, un partner commerciale che ricorre a strategie commerciali orientate indebitamente ai giovani consumatori);

c) 

in caso di impatti positivi rilevanti, una breve descrizione delle attività che determinano gli impatti positivi (ad esempio progettazione di un prodotto che migliora l'accessibilità delle persone con disabilità) e delle tipologie di consumatori e/o utilizzatori finali che sono o potrebbero essere soggetti a impatti positivi; l'impresa può indicare anche se gli impatti positivi si verificano in determinati paesi o regioni; e

d) 

eventuali rischi e opportunità commercialmente rilevanti derivanti dagli impatti sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali e dalle dipendenze da questi ultimi.

11. Nel descrivere le principali tipologie di consumatori e/o utilizzatori finali che sono o potrebbero essere interessati negativamente, sulla base della valutazione della rilevanza di cui all'ESRS 2 IRO-1, l'impresa indica come è riuscita a comprendere in che modo i consumatori e/o gli utilizzatori finali con particolari caratteristiche, o quelli che usano particolari prodotti o servizi, possono essere maggiormente esposti a rischi.

12. L'impresa indica quali eventuali rischi e opportunità rilevanti derivanti dagli impatti e dalle dipendenze in relazione ai consumatori e/ agli utilizzatori finali sono collegati a gruppi specifici di consumatori e/o utilizzatori finali (ad esempio determinate classi anagrafiche) e non su tutti.

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa S4-1 – Politiche connesse ai consumatori e agli utilizzatori finali

13.  L'impresa descrive le proprie politiche che riguardano la gestione degli impatti rilevanti dei prodotti e/o servizi sui consumatori e sugli utilizzatori finali, i rischi e le opportunità rilevanti associati.

14. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare in che misura l'impresa dispone di politiche per individuarne, valutare, gestire e/o porre rimedio agli impatti rilevanti sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali, nonché di politiche che disciplinano i rischi o le opportunità rilevanti connessi ai consumatori e/o agli utilizzatori finali.

15. L'informativa di cui al paragrafo 13 contiene informazioni sulle politiche dell'impresa che riguardano la gestione di impatti, rischi e opportunità rilevanti relativi ai consumatori e/o agli utilizzatori finali di cui all'ESRS 2 MDR-P Politiche adottate per gestire questioni di sostenibilità rilevanti. L'impresa specifica se le politiche riguardano gruppi specifici o tutti i consumatori e/o gli utilizzatori finali nel loro complesso.

16. L'impresa descrive i propri impegni in materia di politica dei diritti umani ( 116 ), pertinenti per i consumatori e/o gli utilizzatori finali, compresi i processi e i meccanismi per monitorare il rispetto dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, della dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro o delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali. Nell'informativa si concentra sulle questioni rilevanti e sull'approccio generale in relazione agli aspetti seguenti ( 117 ):

a) 

rispetto dei diritti umani dei consumatori e/o degli utilizzatori finali;

b) 

coinvolgimento dei consumatori e/o degli utilizzatori finali; e

c) 

misure volte a porre rimedio e/o consentire di porre rimedio agli impatti sui diritti umani.

17. L'impresa indica se e come le politiche relative ai consumatori e/o agli utilizzatori finali sono conformi alle norme riconosciute a livello internazionale pertinenti per i consumatori e/o gli utilizzatori finali, compresi i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. L'impresa indica inoltre in che misura sono state riscontrate nella catena del valore a valle violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali che interessano i consumatori e/o gli utilizzatori finali e, se del caso, offre un'indicazione della natura di tali violazioni ( 118 ).

Obbligo di informativa S4-2 – Processi di coinvolgimento dei consumatori e degli utilizzatori finali in merito agli impatti

18.  L'impresa indica i processi generali per coinvolgere i consumatori e/o gli utilizzatori finali e i loro rappresentanti in merito agli impatti rilevanti, effettivi e potenziali, che li riguardano.

19. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare se e in che modo, nell'ambito del processo di dovuta diligenza in corso, l'impresa coinvolge i consumatori e/o gli utilizzatori finali e i loro rappresentanti legittimi, oppure delegati di fiducia, in merito agli impatti rilevanti, tanto effettivi quanto potenziali, positivi e/o negativi che li riguardano; l'impresa indica inoltre se e in che modo i punti di vista dei consumatori e/o degli utilizzatori finali sono presi in considerazione nel processo decisionale.

20. L'impresa indica se e come il punto di vista dei consumatori e/o degli utilizzatori finali orienta le proprie decisioni o attività volte a gestire gli impatti rilevanti effettivi e potenziali su di essi. Ciò include, se del caso, una spiegazione degli aspetti seguenti:

a) 

se sono coinvolti direttamente i consumatori/gli utilizzatori finali interessati o i loro rappresentanti legittimi, oppure delegati di fiducia che sono a conoscenza della loro situazione;

b) 

le fasi in cui avviene il coinvolgimento, il tipo di coinvolgimento e la relativa frequenza;

c) 

la funzione e il ruolo di livello più alto nell'impresa cui spetta la responsabilità operativa di assicurare che il coinvolgimento abbia luogo e che i risultati orientino l'approccio dell'impresa; e

d) 

ove applicabile, in che modo l'impresa valuta l'efficacia del coinvolgimento dei consumatori e/o degli utilizzatori finali e, se del caso, gli accordi o risultati che ne conseguono.

21. Se del caso, l'impresa indica le misure adottate per comprendere meglio il punto di vista dei consumatori e/o degli utilizzatori finali che possono essere particolarmente vulnerabili agli impatti e/o emarginati (ad esempio persone con disabilità, minori ecc.).

22. Se non è in grado di comunicare le informazioni di cui sopra in quanto non ha adottato un processo generale per coinvolgere i consumatori e/o gli utilizzatori finali, l'impresa ne dà comunicazione. Può indicare un termine entro il quale intende predisporre tale processo.

Obbligo di informativa S4-3 – Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono ai consumatori e agli utilizzatori finali di esprimere preoccupazioni

23.  L'impresa descrive i processi che ha predisposto per porre rimedio o cooperare nel porre rimedio agli impatti negativi sui consumatori e sugli utilizzatori finali con i quali è connessa, nonché i canali a disposizione dei consumatori e degli utilizzatori finali per esprimere preoccupazioni e ricevere assistenza in merito.

24. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare i mezzi ufficiali con i quali i consumatori e/o gli utilizzatori finali possono render note le proprie preoccupazioni ed esigenze direttamente all'impresa e/o attraverso i quali l'impresa mette a disposizione tali canali (ad esempio meccanismi di reclamo) tramite i propri rapporti commerciali, in che modo è dato riscontro ai consumatori e/o agli utilizzatori finali in merito alle problematiche sollevate, e l'efficacia di tali canali.

25. L'impresa descrive quanto segue:

a) 

l'approccio generale e i processi per porre rimedio, o contribuire a porre rimedio, laddove abbia riscontrato di aver causato o contribuito a causare un impatto negativo rilevante sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali, e le modalità per valutare l'efficacia del rimedio;

b) 

eventuali canali specifici che ha predisposto affinché i consumatori e/o gli utilizzatori finali possano comunicare le proprie preoccupazioni o esigenze direttamente all'impresa e ricevere assistenza in merito; specifica inoltre se tali canali sono messi a disposizione dall'impresa stessa e/o attraverso la partecipazione a meccanismi di terzi;

c) 

i processi attraverso i quali l'impresa sostiene o richiede la disponibilità di tali canali via i propri rapporti commerciali; e

d) 

le proprie modalità di controllo e monitoraggio delle problematiche sollevate e affrontate nonché la verifica dell'efficacia dei canali, anche coinvolgendo i portatori di interessi, che sono gli utilizzatori previsti.

26. L'impresa rende noto se e in che modo valuta che i consumatori e/o gli utilizzatori finali sono al corrente dell'esistenza di tali strutture o processi si basano su di essi per esprimere preoccupazioni o esigenze e ricevere assistenza in merito. Inoltre, l'impresa comunica se ha predisposto politiche volte a proteggere le persone da ritorsioni quando si servono di tali strutture o processi. Se tali informazioni sono state comunicate conformemente all'ESRS G1-1, l'impresa può farvi riferimento.

27. Se non è in grado di comunicare le informazioni di cui sopra in quanto non ha messo a disposizione un canale per esprimere preoccupazioni e/o non sostiene la presenza di meccanismi via i propri rapporti commerciali, l'impresa lo rende noto. Può anche indicare un termine entro il quale intende predisporre il canale o i processi.

Obbligo di informativa S4-4 – Interventi su impatti rilevanti sui consumatori e gli utilizzatori finali, approcci per gestire rischi rilevanti e conseguire opportunità rilevanti in relazione ai consumatori e agli utilizzatori finali, e efficacia di tali azioni

28.  L'impresa indica in che modo interviene per far fronte agli impatti rilevanti sui consumatori e sugli utilizzatori finali, per gestire rischi rilevanti e conseguire opportunità rilevanti in relazione ai consumatori e agli utilizzatori finali, e comunica l'efficacia di tali azioni.

29. Il presente obbligo di informativa persegue un duplice scopo. In primo luogo serve a illustrare le azioni e le iniziative attraverso le quali l'impresa cerca di:

a) 

prevenire, mitigare e porre rimedio agli impatti rilevanti negativi sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali; e/o

b) 

conseguire impatti rilevanti positivi sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali.

In secondo luogo serve a illustrare come l'impresa affronta i rischi rilevanti e persegue le opportunità rilevanti in relazione ai consumatori e/o agli utilizzatori finali.

30. L'impresa fornisce una descrizione sintetica dei piani d'azione e delle risorse per gestire gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti per i consumatori e/o gli utilizzatori finali, di cui all'ESRS 2 MDR-A Azioni e risorse relative a questioni di sostenibilità.

31. In relazione agli impatti rilevanti, l'impresa descrive:

a) 

le azioni adottate, programmate o in corso per prevenire, mitigare o porre rimedio agli impatti negativi rilevanti sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali;

b) 

se e come è intervenuta per porre rimedio o consentire di porre rimedio in relazione a un impatto rilevante effettivo;

c) 

eventuali azioni o iniziative supplementari che ha predisposto con l'obiettivo primario di contribuire positivamente a migliorare i risultati sociali per i consumatori e/o gli utilizzatori finali; e

d) 

come monitora e valuta l'efficacia di tali azioni e iniziative nel produrre i risultati auspicati per i consumatori e/o gli utilizzatori finali.

32. In relazione al paragrafo 28, l'impresa descrive:

a) 

i processi con i quali individua quale azione sia necessaria e idonea in risposta a un particolare impatto negativo, effettivo o potenziale, sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali;

b) 

l'approccio d'intervento in relazione a specifici impatti negativi rilevanti sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali, ivi comprese azioni relative alle proprie pratiche in materia di progettazione, commercializzazione o vendita dei prodotti, nonché l'eventuale necessità di un'azione più ampia del settore o in collaborazione con altre parti pertinenti; e

c) 

come assicura che i processi per porre rimedio o consentire di porre rimedio in caso di impatti negativi rilevanti siano disponibili ed efficaci in termini di attuazione e risultati.

33. In relazione ai rischi e alle opportunità rilevanti, l'impresa descrive:

a) 

l'azione programmata o in corso per mitigare i rischi rilevanti per l'impresa derivanti dai propri impatti e dipendenze in termini di consumatori e/o utilizzatori finali, e per valutarne l'efficacia in pratica; e

b) 

l'azione programmata o in corso per perseguire opportunità rilevanti per l'impresa in termini di consumatori e/o utilizzatori finali.

34. L'impresa indica se e in che modo interviene per evitare di causare o contribuire a causare impatti negativi rilevanti sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali attraverso le proprie pratiche, anche, se del caso, in materia di commercializzazione, vendite e uso dei dati. Ciò può includere l'indicazione dell'approccio adottato in caso di tensioni tra la prevenzione o la mitigazione di impatti negativi rilevanti e altre pressioni aziendali.

35. Nel redigere la presente informativa, l'impresa valuta inoltre se sono stati segnalati gravi problemi o incidenti in materia di diritti umani connessi ai consumatori e/o agli utilizzatori finali e, se del caso, li rende noti ( 119 ).

36.  ►C1  L'impresa, se valuta l'efficacia di un'azione fissando un obiettivo, nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 31, lettera d), tiene conto dell'ESRS 2 MDR-T Monitoraggio dell'efficacia delle politiche e delle azioni mediante obiettivi  ◄

37. L'impresa indica quali risorse sono assegnate alla gestione degli impatti rilevanti con informazioni specifiche e dettagliate che consentano ai fruitori di comprendere come sono gestiti gli impatti rilevanti.

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa S4-5 – Obiettivi legati alla gestione degli impatti rilevanti negativi, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti

38.  L'impresa indica eventuali obiettivi temporali e orientati ai risultati fissati in relazione agli aspetti seguenti:

a) 

riduzione degli impatti negativi sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali; e/o

b) 

potenziamento degli impatti positivi sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali; e/o

c) 

gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti per i consumatori e/o gli utilizzatori finali.

39. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare in che misura l'impresa utilizza obiettivi temporali e orientati ai risultati per dirigere e misurare i progressi compiuti nel far fronte agli impatti negativi rilevanti e/o potenziare gli impatti positivi sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali e/o gestire i rischi e le opportunità rilevanti per i consumatori e/o gli utilizzatori finali.

40. La descrizione sintetica degli obiettivi per gestire gli impatti, i rischi e le opportunità in relazione ai consumatori e/o agli utilizzatori finali contiene gli obblighi di informativa definiti all'ESRS 2 MDR-T.

41. L'impresa indica il processo per fissare gli obiettivi, specificando se e come ha interagito in modo diretto con i consumatori e/o gli utilizzatori finali, i loro rappresentanti legittimi o con delegati di fiducia che sono a conoscenza della loro situazione in merito agli aspetti seguenti:

a) 

fissare gli obiettivi;

b) 

monitorare le prestazioni dell'impresa rispetto agli stessi; e

c) 

individuare, se del caso, insegnamenti o miglioramenti derivanti dalle prestazioni dell'impresa.




Appendice A

Requisiti applicativi

La presente appendice è parte integrante dell'ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali. Sostiene l'applicazione degli obblighi descritti ne presente principio e ha lo stesso carattere vincolante delle altre parti del principio stesso.

Scopo

RA 1. L'impresa può evidenziare questioni specifiche relative a un impatto rilevante per un periodo di tempo più breve, ad esempio iniziative riguardanti la salute e la sicurezza dei consumatori e/o degli utilizzatori finali in relazione alla contaminazione di un prodotto o alla grave violazione della riservatezza dovuta a una massiccia perdita di dati.

RA 2. La panoramica delle questioni sociali e inerenti ai diritti umani di cui al paragrafo 2 non implica che tutte le questioni debbano essere indicate in ogni obbligo di informativa contenuto nel principio. Fornisce piuttosto un elenco di questioni che l'impresa prende in considerazione nella valutazione della rilevanza (cfr. l'ESRS 1 capitolo 3 Doppia rilevanza come base per l'informativa sulla sostenibilità e l'ESRS 2 IRO-1) in merito ai consumatori e/o agli utilizzatori finali e che, di conseguenza, indica come impatti, rischi e opportunità rilevanti nell'ambito di applicazione del presente principio.

ESRS 2 Informazioni generali

Strategia

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori d'interessi

RA 3. L'obbligo di informativa ESRS 2 SBM-2 prescrive all'impresa di illustrare se e come ritiene che la sua strategia e il suo modello aziendale contribuiscano a creare, aggravare o (al contrario) mitigare gli impatti rilevanti sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali, e se e come la strategia e il modello aziendale siano adeguati per far fronte a tali impatti rilevanti.

RA 4. Sebbene i consumatori e/o gli utilizzatori finali possano non essere coinvolti dall'impresa a livello di strategia o modello aziendale, la loro opinione può orientare la valutazione della strategia e del modello aziendale dell'impresa. L'impresa può comunicare le opinioni dei rappresentanti legittimi dei consumatori e/o degli utilizzatori finali (effettivamente o potenzialmente) interessati in modo rilevante, e le opinioni dei delegati di fiducia che sono a conoscenza della situazione.

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale

RA 5. Gli impatti sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali possono derivare dalla strategia o dal modello aziendale dell'impresa in diversi modi. Ad esempio, gli impatti possono riguardare la proposta di valore dell'impresa (come la messa a disposizione di piattaforme online che possono provocare danni online e offline), la sua catena del valore (ad esempio la velocità di sviluppo di prodotti o servizi o la realizzazione di progetti con rischi per la salute e la sicurezza), la sua struttura dei costi e il modello di reddito (ad esempio incentivi volti a massimizzare le vendite che mettono a rischio i consumatori).

RA 6. Anche gli impatti sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali che derivano dalla strategia o dal modello aziendale possono comportare rischi rilevanti per l'impresa. Se il modello aziendale dell'impresa si basa sull'incentivazione dei propri addetti alle vendite a vendere grandi volumi di un prodotto o servizio a ritmi sostenuti (ad esempio, carte di credito o farmaci antidolorifici) e questo causa danni di vasta portata ai consumatori, l'impresa può trovarsi ad affrontare azioni legali e scandali pubblici che si ripercuotono sulla sua futura attività e credibilità.

RA 7. Esempi di particolari caratteristiche dei consumatori e/o degli utilizzatori finali che possono essere prese in considerazione dall'impresa nel conformarsi al paragrafo 11 riguardano i consumatori e/o gli utilizzatori finali giovani che potrebbero essere più esposti agli impatti sul loro sviluppo fisico e mentale, o che non hanno un'alfabetizzazione finanziaria e potrebbero essere più vulnerabili a pratiche commerciali o di vendita finalizzate allo sfruttamento, oppure donne in contesti di discriminazione sistematica nell'accesso a servizi specifici o nella commercializzazione di determinati prodotti.

RA 8. Con riferimento al paragrafo 12, i rischi potrebbero verificarsi a causa della dipendenza dell'impresa dai consumatori e/o dagli utilizzatori finali, laddove eventi poco probabili ma ad alto impatto possono avere effetti finanziari: ad esempio una pandemia mondiale che causa gravi impatti sui mezzi di sussistenza di determinati consumatori e cambiamenti significativi nei modelli di consumo.

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa S4-1 – Politiche connesse ai consumatori e agli utilizzatori finali

RA 9. La nota di sintesi include le informazioni essenziali necessarie ad assicurare una rappresentazione fedele delle politiche connesse ai consumatori e agli utilizzatori finali; pertanto l'impresa considera la possibilità di spiegare le modifiche significative apportate alle politiche adottate nel corso dell'anno di riferimento (ad esempio, nuove aspettative per i clienti, nuovi o ulteriori approcci al dovere di diligenza e ai rimedi).

RA 10. La politica può assumere la forma di una politica a sé stante relativa ai consumatori e/o agli utilizzatori finali o essere inclusa in un documento più ampio come un codice etico o una politica generale di sostenibilità già indicata dall'impresa nell'ambito di un altro ESRS. In tali casi l'impresa fornisce un riferimento incrociato accurato per individuare gli aspetti della politica che soddisfano le prescrizioni del presente obbligo di informativa.

RA 11. Nell'indicare l'allineamento delle proprie politiche ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, l'impresa tiene presente che tali principi fanno riferimento alla Carta internazionale dei diritti dell'uomo, che consiste nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei due patti che la attuano, e può rendere noto il suo allineamento a tali norme.

RA 12. Nell'indicare le modalità di integrazione delle politiche esterne, l'impresa può, ad esempio, considerare le politiche interne di vendita e distribuzione e l'allineamento ad altre politiche pertinenti per i consumatori e/o gli utilizzatori finali. L'impresa considera anche le proprie politiche per tutelare la plausibilità e l'utilità delle informazioni fornite ai consumatori e/o agli utilizzatori finali, tanto potenziali quanto effettivi, sia prima che dopo la vendita.

RA 13. L'impresa può illustrare le tipologie di comunicazione delle sue politiche a persone, gruppi di persone o entità per le quali sono pertinenti, o perché dovrebbero attuarle (ad esempio dipendenti, contraenti e fornitori dell'impresa) oppure perché hanno un interesse diretto alla loro attuazione (ad esempio lavoratori propri, investitori) Può indicare gli strumenti e i canali di comunicazione (ad esempio volantini, newsletter, siti web dedicati, social media, interazioni faccia a faccia, rappresentanti dei lavoratori) volti a garantire che la politica sia accessibile e che un pubblico diversificato ne comprenda le implicazioni. L'impresa può spiegare in che modo identifica ed elimina potenziali ostacoli alla divulgazione, ad esempio attraverso la traduzione nelle lingue pertinenti o l'uso di rappresentazioni grafiche.

Obbligo di informativa S4-2 – Processi di coinvolgimento dei consumatori e degli utilizzatori finali in merito agli impatti

RA 14. Tra i delegati di fiducia che sono a conoscenza degli interessi, delle esperienze o dei punti di vista dei consumatori e degli utilizzatori finali potrebbero figurare organismi nazionali di tutela dei consumatori per alcuni consumatori.

RA 15. Nel descrivere quale funzione o ruolo abbia la responsabilità operativa in merito a tale coinvolgimento e/o responsabilità finale, l'impresa può indicare se si tratta di un ruolo o di una funzione dedicati o può rientrare in un ruolo o in una funzione più ampia e se sono state offerte attività di sviluppo delle capacità per sostenere il personale nel coinvolgimento. Se non è in grado di individuare una simile posizione o funzione, l'impresa può dichiararlo. Quest'obbligo di informativa potrebbe anche essere assolto con riferimento alle informazioni comunicate secondo l'ESRS 2 GOV-1 Ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo.

RA 16. Nel redigere l'informativa descritta al paragrafo 20, lettere b) e c), è possibile considerare le informazioni seguenti:

a) 

le fasi del coinvolgimento potrebbero consistere ad esempio nella determinazione o nella valutazione dell'efficacia degli approcci di mitigazione;

b) 

esempi di tipo di coinvolgimento: partecipazione, consultazione e/o informazione;

c) 

per quanto riguarda la frequenza: se il coinvolgimento avviene su base regolare, in determinati momenti di un progetto o di un processo aziendale, se avviene nel rispetto di prescrizioni giuridiche e/o in risposta alle richieste dei portatori di interessi e se il risultato è integrato nei processi decisionali dell'impresa; e

d) 

ruolo con responsabilità operativa: se per il coinvolgimento l'impresa richiede al personale pertinente determinate competenze o se fornisce formazione o sviluppo di capacità.

RA 17. Per illustrare in che modo il punto di vista dei consumatori e/o degli utilizzatori finali abbia orientato le sue decisioni o le attività specifiche, l'impresa può fornire esempi relativi all'attuale periodo di riferimento.

Obbligo di informativa S4-3 – Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono ai consumatori e agli utilizzatori finali di esprimere preoccupazioni

RA 18. Nel soddisfare gli obblighi stabiliti dai criteri di informativa di cui all'ESRS S4-3, l'impresa può basarsi sul contenuto dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali con particolare riguardo ai meccanismi di rimedio e meccanismi di reclamo.

RA 19. Tra i canali per comunicare preoccupazioni o esigenze figurano meccanismi di reclamo, numeri di emergenza, processi di dialogo o altri strumenti attraverso i quali i consumatori e/o gli utilizzatori finali o i loro rappresentanti legittimi possono esprimere preoccupazioni circa gli impatti o spiegare le esigenze che vorrebbero fossero gestite dall'impresa. Ciò potrebbe includere i canali forniti direttamente dall'impresa che devono essere indicati in aggiunta a qualsiasi altro meccanismo che l'impresa può utilizzare per capire come gestire gli impatti sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali, come ad esempio i controlli di conformità. Se per rispettare l'obbligo si basa esclusivamente sulle informazioni relative all'esistenza di tali canali fornite via i propri rapporti commerciali, l'impresa può dichiararlo.

RA 20. Al fine di fornire maggiori indicazioni sulle informazioni di cui all'ESRS S4-3, l'impresa può rendere noto se e in che modo i consumatori e/o gli utilizzatori finali potenzialmente interessati siano in grado di accedere ai canali a livello dell'impresa che esercita l'impatto, in relazione a ciascun impatto rilevante.

RA 21. Tra i meccanismi di terzi si possono annoverare quelli gestiti dal governo, da ONG, da associazioni di categoria e altre iniziative collaborative. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione di tali meccanismi, l'impresa può indicare se sono accessibili a tutti i consumatori e/o utilizzatori finali che possono subire impatti rilevanti effettivi o potenziali da parte dell'impresa, o a persone o organizzazioni che agiscono per loro conto o che ricoprono una posizione tale da essere a conoscenza degli impatti negativi, e se attraverso tali meccanismi i consumatori e/o utilizzatori finali (o persone o organizzazioni che agiscono per loro conto o che ricoprono una posizione tale da essere a conoscenza degli impatti negativi) possono presentare denunce o esprimere preoccupazioni relative alle attività proprie dell'impresa.

RA 22. In relazione alla tutela delle persone fisiche che si avvalgono dei meccanismi contro le ritorsioni, l'impresa può specificare se tratta i reclami in modo riservato e nel rispetto dei diritti alla riservatezza e alla protezione dei dati e se è consentito ai consumatori e/o agli utilizzatori finali di ricorrere a tali meccanismi in forma anonima (ad esempio, attraverso la rappresentanza di un terzo).

RA 23. Nell'indicare se e come è a conoscenza del fatto che i consumatori e/o gli utilizzatori finali sono al corrente dell'esistenza di tali canali e vi fanno affidamento, l'impresa può fornire dati pertinenti e affidabili circa l'efficacia di tali canali dal punto di vista degli stessi consumatori e/o utilizzatori finali. Esempi di fonti di informazione sono i sondaggi presso i consumatori e/o agli utilizzatori finali che hanno utilizzato tali canali e i loro livelli di soddisfazione riguardo al processo e ai risultati. Per illustrare il livello di ricorso a tali canali, l'impresa può comunicare il numero di reclami ricevuti dai consumatori e/o dagli utilizzatori finali durante il periodo di riferimento.

RA 24. Nel descrivere l'efficacia dei canali che consentono ai consumatori e/o agli utilizzatori finali di esprimere preoccupazioni, l'impresa può basarsi sulle domande seguenti, fondate sui «criteri di efficacia dei meccanismi di reclamo non giudiziari» definiti nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti Le considerazioni seguenti possono valere per i singoli canali o per un sistema collettivo di canali.

a) 

Si possono considerare legittimi i canali che garantiscono un'adeguata responsabilità per la condotta equa e che rafforzano la fiducia dei portatori di interessi?

b) 

I canali sono noti e accessibili ai portatori di interessi?

c) 

I canali hanno procedure note, stabiliscono le tempistiche e fanno chiarezza sui processi?

d) 

I canali assicurano un accesso ragionevole alle fonti di informazione, consulenza e competenze?

e) 

I canali sono trasparenti nel fornire informazioni sufficienti sia per i denuncianti sia, se del caso, per soddisfare eventuali interessi pubblici?

f) 

I risultati conseguiti attraverso i canali rispettano i diritti umani riconosciuti a livello internazionale?

g) 

I canali danno all'impresa indicazioni che favoriscono l'apprendimento continuo, sia per migliorare i canali stessi che per prevenire impatti futuri?

h) 

L'impresa si concentra sul dialogo con i denuncianti come mezzo per concordare soluzioni, anziché tentare di determinare unilateralmente l'esito?

Per ulteriori informazioni si veda il principio 31 dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

Obbligo di informativa S4-4 – Interventi su impatti rilevanti sui consumatori e gli utilizzatori finali e approcci per gestire rischi rilevanti e conseguire opportunità rilevanti in relazione ai consumatori e agli utilizzatori finali, nonché efficacia di tali azioni

RA 25. Potrebbe essere necessario del tempo per comprendere gli impatti negativi e il modo in cui l'impresa può essere coinvolta in tali impatti tramite la catena del valore a valle, nonché per individuare e mettere in pratica le risposte appropriate. L'impresa considera pertanto quanto segue:

a) 

gli approcci generali e specifici adottati per far fronte agli impatti negativi rilevanti;

b) 

le iniziative prese per contribuire a ulteriori impatti positivi rilevanti;

c) 

l'estensione dei progressi durante il periodo di riferimento; e

d) 

gli obiettivi di miglioramento continuo.

RA 26. Le azioni appropriate possono variare a seconda che l'impresa causi o contribuisca a causare un impatto rilevante, oppure che l'impatto rilevante sia direttamente connesso ad operazioni, prodotti o servizi propri via un rapporto commerciale.

RA 27. Dato che gli impatti negativi rilevanti sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali che si sono verificati durante il periodo di riferimento potrebbero essere collegati anche a entità o operazioni al di fuori del suo controllo diretto, l'impresa può indicare se e in che modo cerca di servirsi dell'effetto leva nei rapporti commerciali pertinenti per gestire tali impatti: tra l'altro, potrebbe far leva sugli aspetti commerciali (ad esempio applicare obblighi contrattuali o incentivi nei rapporti commerciali), su altri aspetti all'interno di tali rapporti (come l'offerta di formazione o di sviluppo di capacità in merito all'uso adeguato dei prodotti o alle pratiche di vendita nei rapporti commerciali) o sulla collaborazione tra pari o con altri attori (ad esempio iniziative volte a promuovere la commercializzazione responsabile o la sicurezza dei prodotti).

RA 28. Se rende nota la propria partecipazione a un'iniziativa di categoria o multilaterale nel quadro delle proprie azioni volte ad affrontare gli impatti negativi rilevanti, l'impresa può indicare in che modo l'iniziativa e il proprio coinvolgimento sono finalizzati a far fronte all'impatto rilevante in questione. L'impresa può indicare gli obiettivi pertinenti fissati dall'iniziativa e i progressi compiuti in tal senso nel quadro dell'ESRS S4-5.

RA 29. L'impresa può fornire esempi nell'indicare se e come tiene conto degli impatti effettivi e potenziali sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali quando decide di cessare i rapporti commerciali e se e come cerca di far fronte agli eventuali impatti negativi che potrebbero derivare da tale cessazione.

RA 30. Nell'indicare come monitora l'efficacia delle azioni per gestire gli impatti rilevanti durante il periodo di riferimento, l'impresa può indicare gli insegnamenti tratti dal periodo di riferimento precedente e da quello in corso.

RA 31. Per monitorare l'efficacia delle azioni è possibile avvalersi anche di audit interni ed esterni o di verifiche, procedimenti giudiziali e/o relative decisioni dei tribunali, valutazioni d'impatto, sistemi di misurazione, riscontri dei portatori di interessi, meccanismi di reclamo, valutazioni esterne delle prestazioni e analisi comparative.

RA 32. La comunicazione sull'efficacia è volta a consentire la comprensione dei legami esistenti tra le azioni dell'impresa e la gestione efficace degli impatti.

RA 33. Per quanto riguarda le iniziative o i processi che l'impresa ha predisposto in base alle esigenze dei consumatori e/o degli utilizzatori finali interessati e il relativo livello di attuazione, l'impresa può comunicare:

a) 

se e come i consumatori e/o gli utilizzatori finali, i rappresentanti legittimi o i loro delegati di fiducia svolgono un ruolo nelle decisioni relative alla definizione e all'attuazione di tali programmi o processi; e

b) 

informazioni sui risultati positivi previsti o conseguiti di tali programmi o processi per i consumatori e/o gli utilizzatori finali.

RA 34. L'impresa può indicare se le iniziative o processi il cui principale obiettivo è produrre impatti positivi per i consumatori e/o gli utilizzatori finali siano concepiti anche per sostenere la realizzazione di uno o più degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite. Ad esempio, attraverso l'impegno a promuovere l'OSS 3 delle Nazioni Unite «Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età», l'impresa può impegnarsi attivamente per fare in modo che i propri prodotti creino meno dipendenza e siano meno dannosi per la salute fisica e psicologica.

RA 35.  ►C1  Nel comunicare i risultati positivi previsti delle azioni dell'impresa rivolte ai consumatori e/o agli utilizzatori finali , occorre distinguere tra la prova che talune attività sono state svolte (ad esempio che un certo numero di consumatori ha ricevuto informazioni in merito ad abitudini alimentari sane) e la prova di risultati effettivi per i consumatori e/o gli utilizzatori (ad esempio che un certo numero di consumatori ha adottato abitudini alimentari più sane). ◄

RA 36. Nel comunicare se le iniziative o i processi svolgono un ruolo anche nella mitigazione degli impatti negativi rilevanti, l'impresa può, ad esempio, considerare programmi volti a sostenere una maggiore consapevolezza del rischio di truffe online, che porta a una riduzione del numero di casi di violazioni della riservatezza dei dati subite dagli utilizzatori finali.

RA 37. Nel comunicare i rischi e le opportunità rilevanti connessi agli impatti o alle dipendenze dell'impresa in relazione ai consumatori e/o agli utilizzatori finali, l'impresa può considerare quanto segue:

a) 

i rischi connessi agli impatti dell'impresa sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali possono includere esposizioni reputazionali o giuridiche laddove prodotti mal concepiti o difettosi causano infortuni o decessi;

b) 

i rischi connessi alle dipendenze dell'impresa dai consumatori e/o dagli utilizzatori finali possono includere la perdita di continuità operativa laddove i consumatori non sono più in grado di permettersi determinati prodotti o servizi a seguito di una crisi economica;

c) 

►C1  le opportunità legate agli impatti dell'impresa sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali possono includere la differenziazione del mercato e una maggiore attrattiva per la clientela grazie all'offerta di prodotti sicuri o di servizi che assicurano il rispetto della riservatezza; e ◄

d) 

►C1  le opportunità connesse alle dipendenze dell'impresa dai consumatori e/o dagli utilizzatori finali possono includere la creazione di una futura base di clienti fedeli garantendo, ad esempio, che le comunità LGBTQI siano rispettate e che l'impresa, nelle pratiche di vendita, non le escluda dai prodotti o servizi che offre. ◄

RA 38. Nell'indicare se le dipendenze possono trasformarsi in rischi, l'impresa prende in considerazione gli andamenti esterni.

RA 39. Nell'indicare le politiche, le azioni, le risorse e gli obiettivi relativi alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti, nei casi in cui rischi e opportunità derivino da un impatto rilevante, l'impresa può inserire riferimenti incrociati alle proprie informative su politiche, azioni, risorse e obiettivi in relazione a tale impatto.

RA 40. L'impresa valuta se e in che misura i processi per gestire i rischi rilevanti connessi ai consumatori e/o agli utilizzatori finali siano integrati nei processi di gestione dei rischi esistenti.

RA 41. Nell'indicare le risorse assegnate alla gestione degli impatti rilevanti, l'impresa può indicare quali funzioni interne sono coinvolte nella gestione degli impatti e quali tipologie di azioni sono adottate per far fronte agli impatti negativi e potenziare quelli positivi.

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa S4-5 – Obiettivi legati alla gestione degli impatti rilevanti negativi, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti

RA 42. Nell'indicare gli obiettivi in relazione ai consumatori e/o agli utilizzatori finali, l'impresa può comunicare:

a) 

i risultati che intende conseguire nella vita dei consumatori e/o degli utilizzatori finali, nel modo più specifico possibile;

b) 

la loro stabilità nel tempo in termini di definizioni e metodologie per consentirne la comparabilità; e/o

c) 

►C1  i principi o gli impegni su cui si fondano gli obiettivi devono essere chiaramente definiti nella comunicazione (ad esempio, codice di condotta, politiche di approvvigionamento, quadri di riferimento globali o codici di settore). ◄

RA 43. Gli obiettivi relativi ai rischi e alle opportunità rilevanti possono essere uguali agli obiettivi legati agli impatti rilevanti oppure differenti. Ad esempio un obiettivo volto a garantire parità di accesso ai finanziamenti per i consumatori scarsamente serviti potrebbe sia ridurre l'impatto discriminante su di loro sia ampliare la base di clienti dell'impresa.

RA 44. L'impresa può inoltre distinguere tra obiettivi a breve, medio e lungo termine che si riferiscono allo stesso impegno politico. Ad esempio l'impresa potrebbe porsi l'obiettivo principale di rendere i propri servizi online accessibili alle persone con disabilità, con l'obiettivo a lungo termine di adeguare il 100 % dei servizi online entro il 2025 e l'obiettivo a breve termine di aggiungere un determinato numero di caratteristiche accessibili ogni anno fino al 2025.

RA 45. In caso di modifica o sostituzione di un obiettivo nel periodo di riferimento, l'impresa può spiegarne il motivo inserendo riferimenti incrociati a cambiamenti significativi del modello aziendale o a cambiamenti più ampi del principio o della normativa accettati da cui deriva l'obiettivo al fine di fornire informazioni contestuali, conformemente all'ESRS 2 BP-2 Informativa in relazione a circostanze specifiche.

ESRS G1

CONDOTTA DELLE IMPRESE

SOMMARIO

Scopo

Interazione con altri ESRS

Obblighi di informativa

ESRS 2 Informazioni generali

Governance

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 GOV-1 – Ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 – Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti

Obbligo di informativa G1-1 – Politiche in materia di cultura d'impresa e condotta delle imprese

Obbligo di informativa G1-2 – Gestione dei rapporti con i fornitori

Obbligo di informativa G1-3 – Prevenzione e individuazione della corruzione attiva e passiva

Metriche e obiettivi

►C1  Obbligo di informativa G1-4 – Casi di corruzione attiva o passiva ◄

Obbligo di informativa G1-5 – Influenza politica e attività di lobbying

Obbligo di informativa G1-6 – Prassi di pagamento

Appendice A:

Requisiti applicativi

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa G1-1 – Politiche in materia di cultura d'impresa e condotta delle imprese

Obbligo di informativa G1-2 – Gestione dei rapporti con i fornitori

Obbligo di informativa G1-3 – Prevenzione e individuazione della corruzione attiva e passiva

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa G1-5 – Influenza politica e attività di lobbying

Obbligo di informativa G1-6 – Prassi di pagamento

Scopo

1. Il presente principio è inteso a precisare gli obblighi di informativa che consentono ai fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità dell'impresa di comprendere la strategia e l'approccio, i processi e le procedure dell'impresa, nonché le sue prestazioni in materia di condotta.

2. Il presente principio si concentra sulle seguenti questioni, collettivamente denominate in questa sede «condotta delle imprese o questioni relative alla condotta delle imprese»:

a) 

l'etica aziendale e la cultura d'impresa, compresi la lotta alla corruzione attiva e passiva, la protezione degli informatori e il benessere degli animali;

b) 

la gestione dei rapporti con i fornitori, comprese le prassi di pagamento, in particolare per quanto riguarda i ritardi di pagamento alle piccole e medie imprese;

c) 

le attività e gli impegni dell'impresa relativi all'esercizio della sua influenza politica, comprese le sue attività di lobbying;

Interazione con altri ESRS

3. Il contenuto del presente principio sulle informazioni generali nonché sulla gestione dell'impatto, dei rischi e delle opportunità, sulle metriche e sugli obiettivi è letto in combinato disposto rispettivamente con l'ESRS 1 Principi generali e con l'ESRS 2 Prescrizioni generali.

Obblighi di informativa

ESRS 2 Informazioni generali

4. Le prescrizioni della presente sezione dovrebbero essere lette in combinato disposto con gli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2 in materia di governance (GOV), strategia (SBM) e gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità (IRO) e comunicate contestualmente.

Governance

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 GOV-1 – Ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo

5. Nel comunicare informazioni sul ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo, l'impresa tratta gli aspetti seguenti:

a) 

il ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo in relazione alla condotta delle imprese; e

b) 

le competenze degli organi di amministrazione, direzione e controllo nelle questioni relative alla condotta delle imprese.

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 – Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti

6. Nel descrivere il processo per individuare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti per quanto riguarda le questioni relative alla condotta delle imprese, l'impresa comunica tutti i criteri pertinenti utilizzati nel processo, tra cui l'ubicazione, l'attività, il settore e la struttura dell'operazione.

Obbligo di informativa G1-1 – Politiche in materia di cultura d'impresa e condotta delle imprese

7. L'impresa comunica le sue politiche in materia di condotta delle imprese e le modalità con cui promuove la propria cultura d'impresa.

8. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la misura in cui l'impresa dispone di politiche per individuare, valutare, gestire e/o porre rimedio ai propri impatti, rischi e opportunità rilevanti connessi alle questioni di condotta delle imprese. Mira inoltre a illustrare l'approccio dell'impresa alla cultura d'impresa.

9. Le informative richieste a norma del paragrafo 7 comprendono il modo in cui l'impresa stabilisce, sviluppa, promuove e valuta la propria cultura d'impresa.

10. Le informative di cui al paragrafo 7 riguardano i seguenti aspetti relativi alle politiche dell'impresa su questioni relative alla condotta dell'impresa:

a) 

descrive i meccanismi per individuare e segnalare preoccupazioni riguardanti comportamenti illeciti o in contrasto con il proprio codice di condotta o con regolamenti interni analoghi e per condurre indagini al riguardo; indica se accetta eventuali rendicontazioni da portatori di interessi interni e/o esterni;

b) 

qualora non disponga di politiche in materia di lotta alla corruzione attiva o passiva coerenti con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione ( 120 ), l'impresa dichiara tale fatto e precisa se ha intenzione di attuarle e con quali tempistiche;

c) 

rende note le modalità con cui protegge gli informatori, tra cui:

i. 

informazioni dettagliate sull'istituzione di canali interni di segnalazione degli informatori, compresa l'eventuale diffusione, da parte dell'impresa, di informazioni e formazione ai propri lavoratori, nonché informazioni sulla designazione e sulla formazione del personale che riceve le segnalazioni; e

ii. 

misure volte a proteggere dalle ritorsioni i propri lavoratori che sono informatori in conformità della normativa applicabile che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 121 );

d) 

qualora non disponga di politiche in materia di protezione degli informatori ( 122 ), l'impresa dichiara tale fatto e precisa se ha intenzione di attuarle e con quali tempistiche;

e) 

oltre alle procedure per dare seguito alle segnalazioni degli informatori in conformità della normativa applicabile che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937, l'impresa indica se ha predisposto procedure per indagare in modo celere, indipendente e obiettivo su incidenti riguardanti la condotta dell'impresa, compresi casi di corruzione attiva e passiva;

f) 

ove applicabile, precisa se ha predisposto politiche in materia di benessere degli animali;

g) 

comunica la politica di formazione sulla condotta delle imprese all'interno dell'organizzazione, specificando i destinatari, la frequenza e il livello di approfondimento; e

h) 

rende note le funzioni all'interno dell'impresa che sono maggiormente a rischio di corruzione attiva e passiva.

11. Le imprese soggette a obblighi giuridici ai sensi della normativa nazionale che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937, o a obblighi giuridici equivalenti per quanto riguarda la protezione degli informatori, possono conformarsi all'informativa di cui al paragrafo 10, lettera d), dichiarando di essere soggette a tali obblighi giuridici.

Obbligo di informativa G1-2 – Gestione dei rapporti con i fornitori

12. L'impresa fornisce informazioni sulla gestione dei suoi rapporti con i fornitori e i relativi impatti sulla catena di approvvigionamento.

13. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la gestione del processo di approvvigionamento da parte dell'impresa, compreso il comportamento corretto nei confronti dei fornitori.

14. L'impresa fornisce una descrizione della sua politica per evitare ritardi di pagamento, in particolare alle PMI.

15. L'informativa richiesta a norma del paragrafo 12 comprende le informazioni seguenti:

a) 

l'approccio dell'impresa ai rapporti con i suoi fornitori, tenendo conto dei rischi per l'impresa connessi alla sua catena di approvvigionamento e degli impatti sulle questioni di sostenibilità; e

b) 

se e in che modo tiene conto dei criteri sociali e ambientali per la selezione dei suoi fornitori.

Obbligo di informativa G1-3 – Prevenzione e individuazione della corruzione attiva e passiva

16. L'impresa fornisce informazioni sul proprio sistema per prevenire e individuare asserzioni o episodi di corruzione attiva e passiva, reagire e condurre indagini in merito, compresa la relativa formazione.

17. Il presente obbligo di informativa serve a garantire la trasparenza sulle principali procedure dell'impresa volte a prevenire, individuare e gestire le asserzioni in materia di corruzione attiva e passiva. Ciò comprende la formazione erogata ai lavoratori propri e/o le informazioni comunicate internamente o ai fornitori.

18. L'informativa richiesta a norma del paragrafo 16 comprende le informazioni seguenti:

a) 

una panoramica delle procedure predisposte per prevenire, individuare e gestire asserzioni o casi di corruzione attiva e passiva;

b) 

l'eventuale separazione degli investigatori o del comitato investigativo dalla catena di gestione interessata dalla questione; e

c) 

l'eventuale processo di comunicazione dei risultati agli organi di amministrazione, direzione e controllo.

19. Se l'impresa non dispone di tali procedure, rende nota tale circostanza e, se del caso, comunica i relativi programmi per adottarle.

20. Le informative richieste al paragrafo 16 comprendono informazioni sul modo in cui l'impresa comunica le proprie politiche a coloro per i quali sono pertinenti affinché la politica sia accessibile e i soggetti interessati ne comprendano le implicazioni.

21. L'informativa richiesta al paragrafo 16 include informazioni in materia di formazione relative ai seguenti aspetti:

a) 

la natura, la portata e il grado di approfondimento dei programmi di formazione contro la corruzione attiva e passiva offerti o richiesti dall'impresa;

b) 

la percentuale di funzioni a rischio contemplate dai programmi di formazione; e

c) 

la misura in cui la formazione è impartita ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo.

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa G1-4 – Casi di corruzione attiva o passiva

22. L'impresa fornisce informazioni sui casi di corruzione attiva o passiva durante il periodo di riferimento.

23. Il presente obbligo di informativa serve a garantire la trasparenza sui casi di corruzione attiva o passiva durante il periodo di riferimento e sui relativi esiti.

24. L'impresa rende noto quanto segue:

a) 

il numero di condanne e l'importo delle ammende inflitte per violazioni delle leggi contro la corruzione attiva e passiva ( 123 ); e

b) 

eventuali azioni intraprese contro le violazioni delle procedure e delle norme di lotta alla corruzione attiva e passiva ( 124 ).

25. L'impresa può rendere noto quanto segue:

a) 

il numero totale e la natura dei casi accertati di corruzione attiva o passiva;

b) 

il numero di casi accertati in cui lavoratori propri sono stati licenziati o sanzionati per episodi di corruzione attiva o passiva;

c) 

il numero di casi accertati relativi a contratti con partner commerciali che sono stati risolti o non rinnovati a causa di violazioni connesse alla corruzione attiva o passiva; e

d) 

informazioni dettagliate sui procedimenti giudiziari pubblici in materia di corruzione attiva o passiva intentati nei confronti dell'impresa e dei lavoratori propri durante il periodo di riferimento e sugli esiti di tali procedimenti. Sono compresi i procedimenti avviati negli anni precedenti, il cui esito è stato deciso solo nel periodo di riferimento attuale.

26. Le informative richieste includono i casi che coinvolgono uno o più membri della sua catena del valore soltanto quando l'impresa o i suoi dipendenti sono direttamente coinvolti.

Obbligo di informativa G1-5 – Influenza politica e attività di lobbying

27. L'impresa fornisce informazioni sulle attività e sugli impegni connessi alla propria influenza politica, comprese le attività di lobbying connesse agli impatti, ai rischi e alle opportunità rilevanti.

28. Il presente obbligo di informativa serve a garantire la trasparenza sulle attività e sugli impegni dell'impresa connessi all'esercizio della sua influenza politica mediante contributi politici, comprese la tipologia e le finalità delle attività di lobbying.

29. L'informativa richiesta al paragrafo 27 include:

a) 

se del caso, i rappresentanti in seno agli organi di amministrazione, direzione e controllo responsabili della sorveglianza di tali attività;

b) 

in merito ai contributi politici finanziari o in natura:

i. 

il valore monetario totale dei contributi politici finanziari e in natura forniti direttamente e indirettamente dall'impresa, aggregati per paese o area geografica, se del caso, nonché il tipo di destinatario/beneficiario; e

ii. 

ove opportuno, le modalità impiegate per stimare il valore monetario dei contributi in natura;

c) 

una sintesi dei principali temi su cui vertono le attività di lobbying e delle principali posizioni dell'impresa al riguardo, incluse spiegazioni sul modo in cui ciò interagisce con i propri impatti, rischi e opportunità rilevanti individuati nella valutazione della rilevanza di cui all'ESRS 2; e

d) 

se l'impresa è iscritta nel registro dell'UE per la trasparenza o in un registro per la trasparenza equivalente di uno Stato membro, il nome di tale registro e il proprio numero di identificazione all'interno del registro.

30. L'informativa include anche informazioni sulla nomina di eventuali membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo che, nei due anni precedenti la nomina nel periodo di riferimento attuale, abbiano ricoperto una posizione comparabile nella pubblica amministrazione (comprese le autorità di regolamentazione).

Obbligo di informativa G1-6 – Prassi di pagamento

31. L'impresa fornisce informazioni sulle sue prassi di pagamento, in particolare per quanto riguarda i ritardi di pagamento alle piccole e medie imprese (PMI).

32. Il presente obbligo di informativa serve a fornire indicazioni sui termini di pagamento contrattuali e sulle prestazioni in materia di pagamenti, in particolare sugli effetti di tali prestazioni sulle PMI, soprattutto in riferimento ai ritardi di pagamento nei confronti di queste ultime.

33. L'informativa di cui al paragrafo 31 include:

a) 

il tempo medio impiegato dall'impresa per pagare una fattura dalla data in cui inizia a essere calcolato il termine di pagamento contrattuale o legale, espresso in numero di giorni;

b) 

una descrizione dei termini standard di pagamento dell'impresa in numero di giorni per categoria principale di fornitori e la percentuale di pagamenti che rispetta tali termini standard;

c) 

il numero di procedimenti giudiziari attualmente pendenti dovuti a ritardi di pagamento; e

d) 

informazioni complementari necessarie per fornire un contesto sufficiente. Se ha utilizzato un campionamento rappresentativo per calcolare i dati di cui alla lettera a), l'impresa lo dichiara e descrive brevemente la metodologia utilizzata.




Appendice A

Requisiti applicativi

La presente appendice è parte integrante dell'ESRS G1 Condotta delle imprese. Sostiene l'applicazione degli obblighi di informativa descritti nel presente principio e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.

Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità

Obbligo di informativa G1-1 – Politiche in materia di cultura d'impresa e condotta delle imprese

RA 1. Nel determinare la propria informativa a norma del paragrafo 7, l'impresa può tenere conto degli aspetti seguenti:

a) 

i temi della cultura d'impresa presi in considerazione e discussi dagli organi di amministrazione, direzione e controllo e la frequenza con cui ciò avviene;

b) 

i principali temi promossi e comunicati nell'ambito della cultura d'impresa;

c) 

il modo in cui i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa forniscono orientamenti per promuovere una cultura d'impresa; e

d) 

gli incentivi o strumenti specifici per i lavoratori propri al fine di promuovere e incoraggiare la propria cultura d'impresa.

Obbligo di informativa G1-2 – Gestione dei rapporti con i fornitori

RA 2. Ai fini del presente principio, la gestione dei rapporti con i fornitori dell'impresa può comprendere quanto segue:

▼C2

a) 

le modalità con cui le pratiche dell’impresa, comprese le attività volte a evitare o ridurre al minimo gli effetti delle interruzioni della catena di approvvigionamento, sostengono la sua strategia e la gestione dei rischi;

▼B

b) 

la formazione degli addetti agli acquisti/alla catena di approvvigionamento in merito all'impegno e al dialogo con i fornitori e gli incentivi agli addetti agli acquisti, indicando anche se tali incentivi dipendono da fattori di prezzo, qualità o sostenibilità;

c) 

l'esame e la valutazione delle prestazioni sociali e ambientali dei fornitori;

d) 

l'inclusione nella catena di approvvigionamento di fornitori locali e/o di fornitori con certificazione;

e) 

le modalità con cui le pratiche dell'impresa gestiscono i fornitori vulnerabili;

f) 

gli obiettivi e le azioni dell'impresa in materia di comunicazione e gestione dei rapporti con i fornitori; e

g) 

le modalità di valutazione dei risultati di tali pratiche, anche con visite presso i fornitori, audit o sondaggi.

RA 3. I «fornitori vulnerabili» comprendono i fornitori esposti a rischi economici, ambientali e/o sociali significativi.

Obbligo di informativa G1-3 – Prevenzione e individuazione della corruzione attiva e passiva

RA 4. Per «funzioni a rischio» si intendono le funzioni ritenute a rischio di corruzione attiva e passiva a causa delle mansioni svolte e delle relative responsabilità.

RA 5. Le informative possono includere dettagli sulle valutazioni e/o sulla mappatura dei rischi, nonché sui programmi di monitoraggio e/o sulle procedure di controllo interno adottati dall'impresa per individuare i casi di corruzione attiva e passiva.

RA 6. Le politiche dell'impresa in materia di corruzione attiva e passiva possono essere pertinenti per alcuni gruppi specifici, perché dovrebbero attuarle (ad esempio dipendenti, contraenti e fornitori dell'impresa), oppure perché hanno un interesse diretto nella loro attuazione (ad esempio lavoratori nella catena del valore, investitori). L'impresa può rendere noti gli strumenti e i canali di comunicazione (ad esempio volantini, newsletter, siti web dedicati, social media, interazioni faccia a faccia, sindacati e/o rappresentanti dei lavoratori) utilizzati per comunicare le politiche ai suddetti gruppi. Possono rientrare in questo ambito anche l'individuazione e/o l'eliminazione dei potenziali ostacoli alla diffusione, ad esempio grazie alla traduzione nelle lingue pertinenti o all'uso di rappresentazioni grafiche.

RA 7. L'impresa può rendere nota un'analisi delle proprie attività di formazione, dividendole ad esempio per settore di formazione o per categoria di forza lavoro propria, qualora i suoi programmi differiscano notevolmente sulla base di tali fattori e tali informazioni siano utili per i fruitori.

RA 8. L'impresa può presentare le informazioni sulla formazione richieste utilizzando la tabella riportata di seguito.

Esempio illustrativo di formazione sulla lotta alla corruzione attiva e passiva

Nel corso dell'esercizio 20XY, ABC ha fornito una formazione ai propri lavoratori a rischio conformemente alla sua politica (cfr. nota x). Per tali funzioni a rischio la formazione è obbligatoria, ma ABC ha messo a disposizione anche una formazione volontaria per altri lavoratori propri. I dettagli della formazione fornita nel corso dell'anno sono i seguenti:



 

Funzioni a rischio

Dirigenti

OADC (1)

Altri lavoratori propri

Estensione della formazione

 

 

 

 

Totale

20 000

200

16

70 000

Totale destinatari della formazione

19 500

150

8

5 000

Modalità di erogazione e

durata

 

 

 

 

Formazione in aula

5 ore

 

 

 

Formazione tramite computer

1 ora

2 ore

1 ora

 

Formazione volontaria

tramite computer

 

 

 

1 ora

Frequenza

 

 

 

 

Con quale frequenza è richiesta la formazione?

Una volta all'anno

Una volta all'anno

Due volte all'anno

-

Temi trattati

 

 

 

 

Definizione di corruzione

X

X

X

X

Politica

X

X

X

X

Procedure in materia di sospetto/rilevamento

X

X

 

 

Ecc.

X

 

 

 

(1)   

Organi di amministrazione, direzione e controllo.

Metriche e obiettivi

Obbligo di informativa G1-5 – Influenza politica e attività di lobbying

RA 9. Ai fini del presente principio, per «contributo politico» si intende il sostegno finanziario o in natura fornito direttamente ai partiti politici, ai loro rappresentanti eletti o a coloro che aspirano a una carica politica. I contributi finanziari possono comprendere donazioni, prestiti, sponsorizzazioni, pagamenti anticipati per i servizi o l'acquisto di biglietti per eventi di raccolta fondi e altre pratiche analoghe. I contributi in natura possono comprendere pubblicità, utilizzo di strutture, servizi di progettazione e stampa, donazione di attrezzature, nomine nel consiglio di amministrazione, opportunità di lavoro o incarichi di consulenza per politici eletti o candidati a cariche politiche.

RA 10. Per «contributo politico indiretto» si intendono i contributi politici forniti tramite un'organizzazione intermediaria come una lobby o un'associazione di beneficenza, o il sostegno fornito a organizzazioni quali gruppi di riflessione o associazioni di categoria che sono collegati a cause o partiti politici specifici, o li sostengono.

RA 11. Nel determinare la «posizione comparabile» in questo principio, l'impresa tiene conto di vari fattori, tra cui il livello di responsabilità e la portata delle attività intraprese.

RA 12. L'impresa può fornire le seguenti informazioni sui suoi contributi finanziari o in natura per quanto riguarda le spese di lobbying:

a) 

l'importo monetario totale di tali spese interne ed esterne; e

b) 

l'importo totale versato per l'adesione ad associazioni di lobbying.

RA 13. Se è tenuta per legge ad essere iscritta a una camera di commercio o a un'altra organizzazione che rappresenta i suoi interessi, l'impresa può rendere noto tale fatto.

RA 14. Nel soddisfare gli obblighi di cui al paragrafo 29, lettera c), l'impresa prende in considerazione l'allineamento delle sue dichiarazioni pubbliche sugli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti con le sue attività di lobbying.

RA 15. Un esempio della forma che potrebbero assumere tali informative:

Esempio illustrativo di impegno politico (comprese le attività di lobbying)

Nel corso dell'esercizio 20XY, ABC ha preso parte ad attività riguardanti la proposta di regolamento XXX il quale, se attuato nella forma attuale, potrebbe avere un impatto negativo significativo sul suo modello aziendale . ABC ritiene che, se da un lato la proposta di regolamento apporterà alcuni miglioramenti al regime normativo, ad esempio xxx, nella sua forma attuale i costi relativi a xxx saranno superiori ai benefici. ABC e le sue omologhe continuano a collaborare con XXX (l'autorità di regolamentazione) per migliorare tale equilibrio.

ABC ha inoltre sostenuto il partito politico QRP nel paese X e il partito EFG nel partito Y in quanto entrambi ... ABC è iscritta nel registro locale per la trasparenza, ossia XYZ, con il numero di registrazione 987234.

Gli importi sono indicati in migliaia di EUR.



 

2023

2022 [da confermare]

Finanziamenti politici forniti

100

 

Finanziamenti a QRP

75

 

Finanziamenti a EGF

25

 

 

100

 

Obbligo di informativa G1-6 – Prassi di pagamento

RA 16. In alcuni casi i termini contrattuali standard di pagamento dell'impresa possono variare notevolmente a seconda del paese o del tipo di fornitore. In tali casi le informazioni sui termini standard per le principali categorie di fornitori, paesi o regioni geografiche potrebbero essere esempi di informazioni contestuali supplementari per spiegare le informative di cui al paragrafo 33, lettera b).

RA 17. Un esempio di possibile descrizione delle informative sui termini contrattuali standard di cui al paragrafo 33, lettera b):

I termini contrattuali standard di pagamento di ABC prevedono il pagamento dietro fattura ai grossisti, il che costituisce circa l'80 % delle sue fatture annuali in termini di valore. L'impresa paga i servizi ricevuti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, e ciò rappresenta circa il 5 % delle sue fatture annuali. Le restanti fatture sono pagate entro 60 giorni dal ricevimento, ad eccezione di quelle del paese X che, conformemente alle norme di mercato, sono pagate entro 90 giorni dal ricevimento.




ALLEGATO II

ACRONIMI E GLOSSARIO DEI TERMINI

Il presente allegato contiene tutti gli acronimi (tabella 1) e i termini definiti (tabella 2) che compaiono negli ESRS.



Tabella 1

Acronimi

ABE

Autorità bancaria europea

AEV

Autorità europee di vigilanza

AMS

Sistemi di misurazione automatici

APE

Attestato di prestazione energetica

AQI

Indici di qualità dell'aria

AWS

Alliance for Water Stewardship

BAT

Migliori tecniche disponibili

BAT-AEL

Livello di emissione associato alle migliori tecniche disponibili

BAT-AEPL

Livello di prestazione ambientale associato alle migliori tecniche disponibili

BREF

Documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili

Btu

Unità termiche britanniche

CAE

Comitato aziendale europeo

CapEx

Spese in conto capitale

CBD

Convenzione sulla diversità biologica

CDDA

Banca dati comune sulle zone designate

CE

Commissione europea

CEN

Comitato europeo di normazione

CENELEC

Comitato europeo di normazione elettrotecnica

CH4

Metano

CICES

Classificazione internazionale comune dei servizi ecosistemici

CO2

Biossido di carbonio

CRR

Regolamento (UE) n. 757/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (Regolamento sui requisiti patrimoniali)

DEGURBA

Grado di urbanizzazione

DNSH

Non arrecare un danno significativo

DR

Obbligo di informativa

DR BP-1

Obbligo di informativa BP-1 – Criteri generali per la redazione delle dichiarazioni sulla sostenibilità

DR BP-2

Obbligo di informativa BP-2 – Informativa in relazione a circostanze specifiche

DR GOV-1

Obbligo di informativa GOV-1 – Ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo

DR GOV-2

Obbligo di informativa GOV-2 – Informazioni fornite agli organi di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa e questioni di sostenibilità da questi affrontate

DR GOV-3

Obbligo di informativa GOV-3 – Integrazione delle prestazioni in termini di sostenibilità nei sistemi di incentivazione

DR GOV-4

Obbligo di informativa GOV-4 – Dichiarazione sul dovere di diligenza ai fini della sostenibilità

DR GOV-5

Obbligo di informativa GOV-5 – Gestione del rischio e controlli interni sulla rendicontazione di sostenibilità

DR IRO-1

Obbligo di informativa IRO-1 – Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti

DR IRO-2

Obblighi di informativa di cui all'ESRS oggetto delle dichiarazioni sulla sostenibilità dell'impresa

DR SBM-1

Obbligo di informativa SBM-1 – Posizione di mercato, strategia, modelli aziendali e catena del valore

DR SBM-2

Obbligo di informativa SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori di interessi

DR SBM-3

Obbligo di informativa SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e i modelli aziendali

EFRAG

Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria

EFRAG SRB

Sustainability Reporting Board dell'EFRAG

EMAS

Sistema di ecogestione e audit

E-PRTR

Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti

ESMA

Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

ESRS

Principi europei di rendicontazione di sostenibilità

ESRS 1

Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità 1 – Prescrizioni generali

ESRS 2

Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità 2 – Informazioni generali

ESRS E1

Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità E1 – Cambiamenti climatici

ESRS E2

Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità E2 – Inquinamento

ESRS E3

Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità E3 – Acque e risorse e marine

ESRS E4

Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità E4 – Biodiversità ed ecosistemi

ESRS E5

Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità E5 -Uso delle risorse ed economia circolare

ESRS G1

Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità G1 – Condotta delle imprese

ESRS S1

Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità S1 – Forza lavoro propria

ESRS S2

Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità S2 – Lavoratori nella catena del valore

ESRS S3

Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità S3 – Comunità interessate

ESRS S4

Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità S4 – Consumatori e utilizzatori finali

ETP

Equivalente a tempo pieno

EU ETS

Sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE

FPIC

Consenso libero, previo e informato

GAAP

Principi contabili generalmente accettati

GES

Gas a effetto serra

GJ

Gigajoule

GRI

Global Reporting Initiative

GWP

Potenziale di riscaldamento globale

HFC

Idrofluorocarburi

IED

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) relativa alle emissioni industriali (direttiva Emissioni industriali)

IFC

International Finance Corporation

IFRS

Principio internazionale di informativa finanziaria

IPBES

Piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici

IPCC

Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico

ISEAL

Alleanza internazionale per l'accreditamento e l'etichettatura sociale e ambientale

ISO

Organizzazione internazionale per la standardizzazione

ISSB

International Sustainability Standards Board

ITS

Norme tecniche di attuazione

IUCN

Unione internazionale per la conservazione della natura

KBA

Principali aree di biodiversità

Kg

Chilogrammo

lb

Libbra

LEAP

Locate, Evaluate, Assess, Prepare (localizzare, analizzare, valutare, preparare)

LGBTQI

Persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer e intersessuali

MDR

Obbligo minimo di informativa

MWh

Megawattora

N2O

Protossido di azoto

NACE

Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea

NF3

Trifluoruro di azoto

NH3

Ammoniaca

NOX

Ossidi di azoto

NUTS

Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica

O3

Ozono

OCSE

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

ODS

Sostanza che riduce lo strato di ozono

OECM

Modello climatico One Earth

OIL

Organizzazione internazionale del lavoro

ONG

Organizzazione non governativa

ONU

Nazioni Unite

OpEX

Spese operative

OSS

Obiettivi di sviluppo sostenibile

PBTS

Sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche

PCAF

Partnership for Carbon Accounting Financials

PFC

Perfluorocarburi

PM

Particolato

PMTS

Sostanze persistenti, mobili e tossiche

POP

Inquinanti organici persistenti

RA

Requisito applicativo

REACH

Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche

SBTi

Science Based Targets initiative (iniziativa sugli obiettivi scientificamente fondati)

SBTN

Science Based Targets Network

SCE

Societas Cooperativa Europaea

SDA

Approccio di decarbonizzazione settoriale

SDPI

Indicatore di prestazione in materia di sviluppo sostenibile

SE

Societas Europaea

SEE

Spazio economico europeo

SEEA

Sistema di contabilità economico-ambientale

SEEA EA

Sistema di contabilità economico-ambientale – contabilità dell'ecosistema

SFDR

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

SOX

Ossidi di zolfo

SVHC

Sostanze estremamente preoccupanti

TCFD

Task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima

TNFD

Task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative alla natura

UE

Unione europea

UNEP

Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente

UNESCO

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura

VIA

Valutazione dell'impatto ambientale

vPvB

Sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile

vPvM

Sostanza molto persistente e molto mobile

WDPA

Banca dati mondiale delle aree protette

WRI

World Resources Institute

WWF

Fondo mondiale per la natura

(1)   

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(2)   

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(3)   

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).



Tabella 2

Definizioni dei termini usati negli ESRS

La presente tabella definisce i termini da usare come riferimento per la redazione delle dichiarazioni sulla sostenibilità in conformità degli ESRS.

Termine definito

Definizione

Acqua (riciclata e riutilizzata)

Acque e acque reflue (trattate o meno) che sono state utilizzate più volte prima di essere scaricate dal perimetro dell'impresa o degli impianti condivisi, in modo da ridurre il fabbisogno idrico. Ciò può avvenire nello stesso processo (riciclaggio) oppure in un processo distinto all'interno dello stesso impianto (di proprietà dell'impresa o condiviso con altre imprese) o in un altro impianto dell'impresa (riutilizzo).

Acqua dolce

Acque sotterranee e superficiali con salinità media annuale < 0,5 ‰ (il limite di cui all'allegato II della direttiva quadro sulle acque).

Acque reflue

Acque che, a causa della loro qualità, quantità o del momento in cui sono create, non hanno più alcun valore immediato per lo scopo per il quale sono state utilizzate o prodotte.

Le acque reflue di un utilizzatore possono potenzialmente diventare forniture per un utilizzatore altrove. Le acque di raffreddamento non sono considerate acque reflue .

Acque sotterranee

Tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo (1).

Acque superficiali

Acque interne, ad eccezione delle acque sotterranee; acque di transizione e acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali (2).

Adattamento ai cambiamenti climatici

Processo di adeguamento ai cambiamenti climatici attuali e previsti e ai loro impatti.

Analisi degli scenari

Processo volto a individuare e valutare una gamma di possibili esiti di eventi futuri in condizioni di incertezza.

Area protetta

Spazio geografico chiaramente definito, riconosciuto, dedicato e gestito, attraverso mezzi giuridici o altri mezzi efficaci, per conseguire la conservazione a lungo termine della natura con i servizi ecosistemici e i valori culturali associati.

Area sensibile sotto il profilo della biodiversità

La rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette di cui all'allegato II, appendice D, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione (3).

Assorbimento e stoccaggio di GES

Gli assorbimenti (antropogenici) si riferiscono al prelievo di gas a effetto serra dall'atmosfera a seguito di attività umane intenzionali. Queste includono il potenziamento dei pozzi biologici antropogenici di assorbimento del CO2 e il ricorso all'ingegneria chimica per realizzare l'assorbimento e lo stoccaggio a lungo termine. Le attività di cattura e stoccaggio del carbonio da fonti industriali ed energetiche, che da sole non eliminano il CO2 atmosferico, possono ridurlo se associate alla produzione di bioenergia (BECCS). Gli assorbimenti possono essere soggetti a inversioni, che si verificano quando i gas a effetto serra stoccati fuoriescono dal luogo di stoccaggio previsto e ritornano in superficie e nell'atmosfera. Ad esempio se una foresta che è stata piantata per assorbire una quantità specifica di CO2 è colpita da un incendio, le emissioni catturate negli alberi ritornano nell'atmosfera.

Attività di lobbying

Attività svolte con l'obiettivo di influenzare l'elaborazione o l'attuazione delle politiche o della legislazione o i processi decisionali dei governi, delle istituzioni governative, delle autorità di regolazione, delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione europea o degli enti di normazione. In particolare (a titolo non esaustivo):

i.  l'organizzazione di riunioni, conferenze o eventi, o la partecipazione agli stessi;

ii.  i contributi a consultazioni, audizioni o altre iniziative simili, o la partecipazione alle stesse;

iii.  l'organizzazione di campagne di comunicazione, piattaforme, reti e iniziative a livello locale;

iv.  la preparazione o il commissionamento di documenti orientativi e di sintesi, emendamenti, sondaggi di opinione, indagini, lettere aperte, attività di ricerca, secondo le attività contemplate dalle regole del registro per la trasparenza.

Attore nella catena del valore

Persona o entità nella catena del valore a monte o a valle. Un attore è considerato a valle dell'impresa (ad esempio distributori e clienti) quando riceve prodotti o servizi dall'impresa; è invece considerato a monte dell'impresa (ad esempio un fornitore) quando fornisce prodotti o servizi che sono usati per lo sviluppo dei prodotti e dei servizi dell'impresa.

Azione

Per «azioni» si intendono:

i.  le azioni intraprese e i piani d'azione (inclusi i piani di transizione ) attuati al fine di garantire che l'impresa raggiunga gli obiettivi fissati e tramite i quali l'impresa intende affrontare gli impatti , i rischi e le opportunità rilevanti; e

ii.  le decisioni volte a sostenerli con risorse finanziarie, umane o tecnologiche.

Bacino idrografico

Territorio nel quale scorrono tutte le acque di dilavamento superficiale attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare nel mare in un'unica foce, a estuario o delta.

Biodiversità o diversità biologica

Variabilità degli organismi viventi di qualunque origine, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e altri sistemi acquatici, e i complessi ecologici di cui fanno parte. Comprende le variazioni degli attributi genetici, fenotipici, filogenetici e funzionali, nonché i cambiamenti in termini di abbondanza e distribuzione nel tempo e nello spazio tra le specie, le comunità biologiche e gli ecosistemi, e al loro interno.

Biossido di carbonio equivalente (CO2eq)

Unità di misura universale per indicare il potenziale di riscaldamento globale (GWP) di ciascun gas a effetto serra, espresso in termini di GWP di un'unità di biossido di carbonio. Si utilizza per valutare il rilascio (o la prevenzione del rilascio) di diversi gas a effetto serra su una base comune.

Carico specifico

Massa di inquinante emesso per massa di prodotto fabbricato. I carichi specifici consentono di confrontare le prestazioni ambientali delle installazioni a prescindere dai volumi di produzione e non sono influenzati da mescolanza o diluizione (4).

Caso accertato (lavoro minorile o forzato o tratta di esseri umani)

Caso di lavoro minorile o forzato o di tratta di esseri umani che è stato comprovato. I casi accertati non comprendono i casi di lavoro minorile o forzato o di tratta di esseri umani che sono ancora oggetto di indagine nel periodo di riferimento.

Caso accertato di corruzione attiva o passiva

Un caso di corruzione attiva o passiva che è stato comprovato. I casi accertati di corruzione attiva o passiva non comprendono quelli che sono ancora oggetto di indagine alla fine del periodo di riferimento. L'accertamento di un episodio di potenziale non conformità può essere effettuato dal responsabile della conformità dell'impresa o da una funzione analoga o da un'autorità. Non è richiesto l'accertamento da parte di un organo giurisdizionale.

Categoria di ambito 3

Uno dei 15 tipi di emissioni di GES di ambito 3 individuati nel Corporate Accounting and Reporting Standard ed esposti nel dettaglio nel Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard del Greenhouse Gas Protocol (adattato dal Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard del Greenhouse Gas Protocol, glossario, versione 2011). Le imprese che scelgono di contabilizzare le proprie emissioni di ambito 3 sulla base delle categorie di emissioni indirette di GES di cui alla norma ISO 14064-1:2018 possono fare riferimento anche alla categoria definita al punto 5.2.4 di tale norma (escludendo le emissioni indirette di GES dell'energia importata).

Catena del valore

Tutte le attività, le risorse e le relazioni connesse al modello aziendale dell'impresa e il contesto esterno in cui questa opera.

La catena del valore comprende le attività, le risorse e le relazioni che l'impresa utilizza e su cui fa affidamento per creare i suoi prodotti o servizi, dalla concezione fino alla consegna, al consumo e al fine vita. Tali attività, risorse e relazioni comprendono:

i.  quelle che fanno parte delle operazioni proprie dell'impresa, come le risorse umane;

ii.  quelle nei suoi canali di approvvigionamento, commercializzazione e distribuzione, come l'acquisto di materiali e servizi o la vendita e la consegna di prodotti e servizi; e

iii.  il contesto finanziario, geografico, geopolitico e normativo in cui l'impresa opera.

La catena del valore include attori a monte e a valle dell'impresa. Gli attori a monte (ad esempio i fornitori ) forniscono i prodotti o i servizi usati nello sviluppo dei prodotti o dei servizi dell'impresa stessa. I soggetti a valle (ad esempio distributori e clienti) ricevono i prodotti o i servizi dell'impresa.

Gli ESRS usano il termine « catena del valore » al singolare, ma è pacifico che l'impresa può avere più catene del valore .

Catena di approvvigionamento

L'intera gamma delle attività e dei processi svolti dai soggetti a monte dell'impresa che forniscono i prodotti o i servizi usati nello sviluppo e nella produzione dei prodotti o dei servizi dell'impresa stessa. Comprende i soggetti a monte con cui l'impresa intrattiene rapporti commerciali diretti (spesso definiti «fornitori di primo livello») e quelli con cui intrattiene rapporti commerciali indiretti.

Coinvolgimento dei portatori di interessi

Processo di interazione e dialogo continuo tra l'impresa e i suoi portatori di interessi che consente alla prima di dare ascolto, comprendere e rispondere agli interessi e alle preoccupazioni espressi dai secondi.

Combustibili fossili

Fonti energetiche non rinnovabili a elevata emissione di carbonio, quali combustibili solidi, gas naturale e petrolio.

Comunità interessata

Persone o gruppi che vivono o lavorano nella stessa area e che sono stati o potrebbero essere interessati dalle operazioni dell'impresa che comunica informazioni o dalla sua catena del valore a monte o a valle. Per «comunità interessate» si intendono sia quelle che vivono in prossimità delle sedi in cui opera l'impresa (comunità locali) sia quelle più distanti. Fanno parte delle comunità interessate anche i popoli indigeni che subiscono impatti effettivi e potenziali.

Conclusioni sulle BAT

Un documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle BAT riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, i livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili, il contenuto minimo di un sistema di gestione ambientale compresi i valori di riferimento associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (5).

Consenso libero, previo e informato

Una manifestazione del diritto dei popoli indigeni di autodeterminare le proprie priorità politiche, sociali, economiche e culturali. Si tratta di tre diritti interconnessi e cumulativi dei popoli indigeni : il diritto a essere consultati; il diritto a partecipare; e il diritto ai propri terreni, territori e risorse. Il consenso libero, previo e informato riguarda i popoli indigeni ed è riconosciuto dal diritto internazionale in materia di diritti umani, in particolare la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP).

Consumatore

Persona che acquista, consuma o utilizza beni e servizi per uso personale, sia per proprio conto che per altri, e non a fini di rivendita o commerciali, aziendali o professionali.

Consumo idrico

Quantità di acqua in entrata nel perimetro dell'impresa (o dell'impianto) che non è scaricata nuovamente nell'ambiente acquatico o presso terze parti nel corso del periodo di riferimento.

Contrattazione collettiva

L'insieme delle negoziazioni che avvengono tra un datore di lavoro, un gruppo di datori di lavoro o una o più organizzazioni di datori di lavoro, da un lato, e uno o più sindacati o, in loro assenza, i rappresentanti dei lavoratori debitamente eletti e da essi autorizzati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, dall'altro, al fine di:

i.  determinare le condizioni di lavoro e di impiego; e/o

ii.  regolamentare i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori; regolamentare i rapporti tra i datori di lavoro o le loro organizzazioni e una o più organizzazioni dei lavoratori.

Controllo operativo

La situazione in cui l'impresa ha la capacità di dirigere le attività e i rapporti operativi dell'entità, del sito, dell'operazione o dell'attivo.

Corruzione attiva

L'azione di persuadere in modo disonesto qualcuno ad agire a proprio favore offrendogli in dono denaro o un altro incentivo.

Corruzione passiva

Abuso del potere di cui si è investiti finalizzato a un profitto personale, che può essere istigato da singoli o da organizzazioni. Comprende pratiche quali l'agevolazione dei pagamenti, la frode, l'estorsione, la collusione e il riciclaggio di denaro. Comprende anche l'offerta o la ricezione di regali, prestiti, commissioni, ricompense o altri vantaggi nei confronti o da parte di qualsiasi persona come incentivo a compiere un atto disonesto, illegale o lesivo della fiducia nello svolgimento dell'attività dell'impresa. Ciò può comprendere prestazioni in denaro o in natura, quali beni gratuiti, regali e vacanze, o servizi personali speciali forniti allo scopo di ottenere un vantaggio indebito, o che possono comportare pressioni morali allo scopo di ricevere tale vantaggio.

Credito di carbonio

Strumento trasferibile o negoziabile che rappresenta una tonnellata metrica di CO2eq di riduzione o di assorbimento delle emissioni, emesso e verificato secondo norme di qualità riconosciute.

Cultura d'impresa

La cultura d'impresa esprime obiettivi attraverso valori e convinzioni. Orienta le attività dell'impresa mediante idee condivise e norme di gruppo, quali valori aziendali o dichiarazioni d'intenti (mission statements) o un codice di condotta.

Deforestazione

Conversione temporanea o permanente, per azione antropica diretta, di aree forestali in aree non forestali (6).

Degrado del suolo

Diminuzione della capacità del suolo di fornire i beni e i servizi ecosistemici ricercati dai portatori di interessi.

Degrado del terreno

I numerosi processi che determinano il declino o la perdita di biodiversità, di funzioni ecosistemiche o dei loro benefici per le persone; comprendono il degrado di tutti gli ecosistemi terrestri.

Degrado o ecosistema degradato

Impatti cronici causati dall'uomo che determinano la perdita di biodiversità e la perturbazione della struttura, della composizione e della funzionalità di un ecosistema.

Delegato di fiducia

Persona con un'esperienza sufficiente nel dialogare con i portatori di interessi di una particolare regione o contesto (ad esempio donne che lavorano nelle fattorie, popoli indigeni o lavoratori migranti) che può aiutarli a veicolare efficacemente le loro preoccupazioni. Nella pratica può trattarsi di ONG attive nello sviluppo e nella tutela dei diritti umani, di associazioni sindacali internazionali e della società civile locale, comprese le organizzazioni di ispirazione religiosa.

Deposito nell'acqua e nel suolo

Quantità di sostanza che si è accumulata nell'ambiente – nell'acqua o nel suolo – in seguito ad attività regolari o incidenti o smaltimenti da parte dell'impresa, indipendentemente dal fatto che l'accumulo avvenga all'interno o all'esterno del sito di produzione dell'impresa.

Desertificazione

Degrado del terreno nelle zone aride, semi-aride e subumide secche provocato da diversi fattori, tra i quali le variazioni climatiche e le attività umane. Il termine «desertificazione» non si riferisce all'espansione naturale dei deserti esistenti.

Dialogo sociale

Tutti i tipi di negoziazione, consultazione o semplice scambio di informazioni tra i rappresentanti dei governi, dei datori di lavoro, le relative organizzazioni e i rappresentanti dei lavoratori su questioni di interesse comune relative alla politica economica e sociale. Può esistere come processo tripartito, con il governo quale parte ufficiale del dialogo, oppure consistere in relazioni bipartite esclusivamente tra i rappresentanti dei lavoratori e la dirigenza (o tra i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro).

Dichiarazione sulla sostenibilità

Sezione apposita della relazione sulla gestione dell'impresa in cui sono presentate le informazioni sulle questioni di sostenibilità approntate conformemente alla direttiva 2013/34/EU del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e agli ESRS.

Dipendente

Una persona fisica che, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, ha un rapporto di lavoro con l'impresa.

Dipendenza

Situazione dell'impresa che dipende da risorse naturali, umane e/o sociali per i propri processi aziendali.

Discarica

Area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra (8).

Discriminazione

La discriminazione può verificarsi direttamente o indirettamente: la discriminazione diretta si verifica quando una persona è trattata in modo meno favorevole rispetto al modo in cui altre persone, che si trovano in una situazione analoga, sono state o sarebbero trattate, e la ragione di ciò è attribuibile a una caratteristica specifica della persona, che costituisce un «motivo oggetto di protezione». La discriminazione indiretta si verifica quando una disposizione apparentemente neutra comporta svantaggi per una persona o un gruppo di persone che condividono le medesime caratteristiche. Occorre dimostrare che un gruppo è svantaggiato rispetto a un gruppo di confronto a causa di una decisione.

Documento di riferimento dell'UE sulle migliori tecniche disponibili (BREF)

Documento risultante dallo scambio di informazioni organizzato a norma dell'articolo 13 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) relativa alle emissioni industriali, elaborato per attività definite e che riporta, in particolare, le tecniche applicate, i livelli attuali di emissione e di consumo, le tecniche considerate per la determinazione delle migliori tecniche disponibili nonché le conclusioni sulle BAT e ogni tecnica emergente, con particolare attenzione ai criteri di cui all'allegato III della direttiva 2010/75/UE.

Doppia rilevanza

La doppia rilevanza ha due dimensioni: la rilevanza dell'impatto e la rilevanza finanziaria. Una questione di sostenibilità soddisfa il criterio della doppia rilevanza se è rilevante da un punto di vista dell'impatto, da un punto di vista finanziario, o da entrambi i punti di vista.

Durabilità di un prodotto, di un componente o di un materiale

La capacità di un prodotto, di un componente o di un materiale di rimanere funzionale e pertinente se utilizzato come previsto.

Economia blu

L'economia blu comprende tutte le industrie e i settori connessi agli oceani, ai mari e alle coste, sia che le loro attività si svolgano in ambiente marino (trasporti marittimi, pesca e produzione di energia) o a terra (porti, cantieri navali, acquacoltura terrestre, produzione di alghe e turismo costiero).

Economia circolare

Sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle altre risorse nell'economia è mantenuto il più a lungo possibile, migliorando l'efficienza d'uso nella produzione e nel consumo così da diminuire l'impatto ambientale e riducendo al minimo i rifiuti e il rilascio di sostanze pericolose in tutte le fasi del ciclo di vita, anche mediante l'applicazione della gerarchia dei rifiuti.

Ecosistema

Un complesso dinamico di comunità di piante, animali e microrganismi e il loro ambiente non vivente che interagiscono come un'unità funzionale. Una classificazione degli ecosistemi è fornita dal sistema IUCN Global Ecosystem Typology 2.0.

Effetti finanziari

Effetti dei rischi e delle opportunità che incidono sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell'impresa nel breve, medio o lungo periodo.

Effetti finanziari attesi

Effetti finanziari che non soddisfano i criteri per figurare nelle voci del bilancio nel periodo di riferimento e che non rientrano negli effetti finanziari attuali.

Effetti finanziari attuali

Effetti finanziari per il periodo di riferimento in corso riconosciuti nei principali documenti di bilancio.

Effetto leva

Capacità dell'impresa di determinare un cambiamento delle pratiche illecite di un'altra parte che incidono negativamente sulla sostenibilità.

Emissione

Lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel terreno (10).

Emissioni di GES « ►C2  ipotecate ◄ » (locked-in)

Stima delle emissioni di GES che saranno verosimilmente causate dagli attivi chiave dell'impresa o dai prodotti venduti dall'impresa nel corso della loro vita operativa.

Emissioni di GES di ambito 1

Emissioni dirette di gas a effetto serra da fonti che sono di proprietà o sotto il controllo dell'impresa.

Emissioni di GES di ambito 2

Emissioni indirette della generazione di energia elettrica, vapore, calore o raffrescamento, acquistati o acquisiti, che l'impresa consuma.

Emissioni di GES di ambito 3

Tutte le emissioni indirette di gas a effetto serra (che non rientrano tra le emissioni di GES di ambito 2) generate nella catena del valore dell'impresa comunicante, comprese le emissioni a monte e a valle. Possono essere suddivise in categorie di ambito 3.

Emissioni indirette di GES

Emissioni di GES che sono una conseguenza delle operazioni di un'entità ma si verificano in fonti di proprietà o sotto il controllo di un'altra entità. Le emissioni indirette comprendono sia le emissioni di GES di ambito 2 che quelle di ambito 3.

Energia elettrica, vapore, calore e raffrescamento acquistati o acquisiti

Energia elettrica, calore, vapore o raffrescamento che l'impresa ha ottenuto da una terza parte. Il termine «acquisito» riflette le circostanze in cui l'impresa potrebbe non aver acquistato direttamente l'energia elettrica (ad esempio l'inquilino di un edificio) che viene però immessa nei suoi impianti per essere utilizzata.

Energia non rinnovabile

Energia che non deriva da fonti rinnovabili.

Energia rinnovabile

Energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico) e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas (11).

Equilibrio tra vita professionale e vita privata

Livello adeguato di equilibrio tra la vita professionale e la vita privata di una persona. In senso più lato riguarda non soltanto l'equilibrio tra vita professionale e vita privata alla luce delle responsabilità familiari o assistenziali, bensì anche la ripartizione tra il tempo dedicato al lavoro e quello dedicato alla vita privata al di là delle responsabilità familiari.

Estensione dell'ecosistema

Le dimensioni di una risorsa ecosistemica, intesa come lo spazio contiguo di un tipo specifico di ecosistema caratterizzato da un insieme distinto di componenti biotiche e abiotiche e dalle loro interazioni.

Fattori di impatto

Tutti i fattori che provocano cambiamenti nella natura, nelle risorse antropogeniche, nei contributi della natura alle persone e a una buona qualità della vita. I fattori diretti del cambiamento possono essere sia naturali che antropogenici; hanno impatti fisici (meccanici, chimici, acustici, luminosi, ecc.) e comportamentali diretti sulla natura. Essi comprendono, tra l'altro, i cambiamenti climatici, l'inquinamento, diversi tipi di cambiamento di uso del suolo, le specie esotiche invasive e le zoonosi e lo sfruttamento. I fattori di impatto indiretto operano diffusamente alterando e influenzando i fattori diretti (in termini di livello, direzione o velocità) e altri fattori indiretti. Le interazioni tra fattori indiretti e diretti creano diverse catene di relazione, di attribuzione e di impatti, che possono variare a seconda del tipo, dell'intensità, della durata e della distanza. Queste relazioni possono anche portare a diversi tipi di effetti di ricaduta. I fattori indiretti globali comprendono quelli economici, demografici, di governance, tecnologici e culturali. Tra i fattori indiretti, un'attenzione particolare è rivolta al ruolo delle istituzioni (sia formali che informali) e agli impatti dei modelli di produzione, approvvigionamento e consumo sulla natura, sui contributi della natura alle persone e su una buona qualità della vita.

Flusso di risorse in entrata

Risorse che entrano negli impianti dell'impresa.

Flusso di risorse in uscita

Risorse che escono dagli impianti dell'impresa.

Formazione

Iniziative poste in essere dall'impresa per mantenere e/o migliorare le competenze e le conoscenze dei lavoratori propri. Possono comprendere diverse metodologie, come la formazione in loco e quella online.

Fornitore

Soggetto a monte dell'organizzazione (vale a dire nella sua catena di approvvigionamento) che fornisce un prodotto o un servizio usato nello sviluppo dei prodotti o dei servizi dell'organizzazione stessa. Il fornitore può intrattenere con l'organizzazione rapporti commerciali diretti (nel qual caso è spesso definito «fornitore di primo livello») o indiretti.

Forza lavoro propria/lavoratori propri

L'insieme delle persone che hanno un rapporto di lavoro con l'impresa («lavoratori dipendenti») e dei lavoratori non dipendenti, che possono essere singoli contraenti che forniscono manodopera all'impresa («lavoratori autonomi») oppure lavoratori messi a disposizione da imprese che esercitano principalmente «attività di ricerca, selezione e fornitura di personale» (codice NACE N78).

Frammentazione degli habitat

Un termine generale che descrive l'insieme dei processi in base ai quali la perdita di habitat si traduce nella suddivisione di habitat continui in un maggior numero totale di appezzamenti più piccoli la cui superficie totale è inferiore a quella originaria, isolati gli uni dagli altri da una matrice di habitat dissimili. La frammentazione degli habitat può essere determinata da processi naturali (ad esempio, incendi di foreste e formazioni erbose, inondazioni) o da attività umane (silvicoltura, agricoltura, urbanizzazione).

Fruitore

I fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità sono i fruitori principali dell'informativa finanziaria di carattere generale (investitori, finanziatori e altri creditori esistenti e potenziali, compresi gestori di patrimoni, enti creditizi e imprese di assicurazione), nonché altri fruitori, inclusi i partner commerciali dell'impresa, i sindacati e le parti sociali, la società civile e le organizzazioni non governative, le pubbliche amministrazioni, gli analisti e i rappresentanti del mondo accademico.

Gas a effetto serra (GES)

I gas elencati nell'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), tra cui il biossido di carbonio (CO2), il metano (CH4), l'ossido di azoto (N2O), l'esafluoruro di zolfo (SF6), il trifluoruro di azoto (NF3), gli idrofluorocarburi (HFC) e i perfluorocarburi (PFC).

Gerarchia dei rifiuti

Ordine di priorità nella prevenzione e gestione dei rifiuti (13):

i.  prevenzione;

ii.  preparazione per il riutilizzo;

iii.   riciclaggio ;

iv.  recupero di altro tipo (es. recupero di energia); e

v.  smaltimento

Gestione dei rifiuti

Raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari (14).

Habitat

Il sito o il tipo di sito dove un organismo o una popolazione esiste allo stato naturale. Il termine è utilizzato anche per indicare le caratteristiche ambientali di cui necessita una particolare specie o la sua nicchia ecologica.

Imballaggi

I prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione (15).

Impatti

Gli effetti che l'impresa ha o potrebbe avere sull'ambiente e sulle persone, comprese le ripercussioni sui loro diritti umani, connessi alle attività proprie dell'impresa e alla catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti o servizi e i suoi rapporti commerciali. Gli impatti possono essere effettivi o potenziali, negativi o positivi, intenzionali o non intenzionali, reversibili o irreversibili e possono manifestarsi nel breve, medio o lungo periodo. Essi indicano il contributo dell'impresa, negativo o positivo, allo sviluppo sostenibile.

Impatti legati alla sostenibilità

Effetti che l'impresa ha o può avere sull'ambiente e sulle persone, compresi gli effetti sui diritti umani, come conseguenza delle sue attività o dei suoi rapporti commerciali. Gli impatti possono essere effettivi o potenziali, negativi o positivi, di breve, medio o lungo periodo, intenzionali o non intenzionali, reversibili o irreversibili. Gli impatti indicano il contributo dell'impresa, negativo o positivo, allo sviluppo sostenibile.

Impermeabilizzazione del suolo

Atto di coprire il suolo in modo tale da rendere impermeabile la superficie coperta (ad esempio in una strada). La non permeabilità può provocare impatti ambientali, come descritto nel regolamento (UE) 2018/2026 della Commissione (16).

Incenerimento

La combustione controllata di rifiuti ad alta temperatura, con o senza recupero di energia.

Incidente

Un'azione legale o una denuncia presentata all'impresa o alle autorità competenti tramite un procedimento ufficiale o un caso di non conformità individuato dall'impresa mediante procedure stabilite. Tali procedure, volte a individuare casi di non conformità, possono includere audit dei sistemi di gestione, programmi ufficiali di monitoraggio o meccanismi di reclamo.

Incidente connesso al lavoro

Evento derivante dal lavoro o che si verifica nel corso del lavoro e che potrebbe causare o causa lesioni o malattie. Gli incidenti possono essere dovuti ad esempio a problemi elettrici, esplosioni, incendi, tracimazioni, ribaltamenti, fughe, deflussi, rotture, scoppi, spaccature, perdite di controllo, scivolamenti, incespicamenti e cadute, movimenti del corpo in assenza di stress, movimenti del corpo in condizioni di stress, shock, traumi, violenza o molestie sul luogo di lavoro (ad esempio molestie sessuali).

Un incidente che causa lesioni o malattie è spesso definito «infortunio». Un incidente che non causa lesioni o malattie ma che ha il potenziale per farlo è spesso definito «mancato infortunio», «close call», «near-miss» o «near-hit».

Informazioni classificate

Informazioni classificate UE quali definite nella decisione 2013/488/UE del Consiglio (17) sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE o classificate da uno degli Stati membri e contrassegnate conformemente all'appendice B di tale decisione.

Informazioni sensibili

Informazioni sensibili come definite nel regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Inquinamento

Introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana e/o all'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (19).

Inquinamento del suolo

Introduzione nel suolo – indipendentemente dal fatto che essa avvenga nel sito di produzione di un'impresa o all'esterno o attraverso l'uso dei prodotti e/o dei servizi dell'impresa – a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (20). Gli inquinanti del suolo comprendono inquinanti inorganici, inquinanti organici persistenti (POP), pesticidi, composti di azoto e fosforo ecc.

Inquinante

Sostanza, vibrazione, calore, rumore, luce o altro contaminante presente nell'aria, nell'acqua o nel suolo che potrebbe nuocere alla salute umana e/o all'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (21).

Installazione

L'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività che possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento.

Integrità della biosfera o integrità ecologica

Capacità di un ecosistema di sostenere e mantenere i processi ecologici e una comunità diversificata di organismi.

Intensità idrica

Metrica che descrive il rapporto tra l'aspetto volumetrico dell'acqua e un'unità di attività (prodotti, vendite, ecc.) creata.

Lavoratore nella catena del valore

Persona che svolge un lavoro nella catena del valore dell'impresa, a prescindere dall'esistenza di un rapporto contrattuale con essa o dalla natura di tale rapporto. Ai fini degli ESRS i lavoratori nella catena del valore sono tutti i lavoratori nella catena del valore a monte e a valle dell'impresa su cui quest'ultima produce o può produrre impatti rilevanti, compresi gli impatti connessi alle operazioni proprie e alla catena del valore dell'impresa, anche attraverso i suoi prodotti o servizi nonché attraverso i suoi rapporti commerciali. Sono inclusi tutti i lavoratori che non rientrano nella forza lavoro propria (per «forza lavoro propria» si intendono sia coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'impresa, vale a dire i dipendenti, sia i non dipendenti, che possono essere singoli contraenti che offrono manodopera all'impresa, ossia «lavoratori autonomi», oppure lavoratori messi a disposizione da imprese che esercitano principalmente le attività di ricerca, selezione e fornitura di personale di cui al codice NACE N78).

Lavoratori non dipendenti

I lavoratori non dipendenti all'interno della forza lavoro propria di un'impresa comprendono sia i singoli contraenti che forniscono manodopera all'impresa («lavoratori autonomi») sia i lavoratori messi a disposizione da imprese che esercitano principalmente «attività di ricerca, selezione e fornitura di personale» (codice NACE N78).

Lavoro forzato

Ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente. Il termine comprende tutte le situazioni in cui le persone sono costrette a svolgere un lavoro con qualsiasi mezzo e comprende sia le pratiche tradizionali di semi-schiavitù sia le forme contemporanee di coercizione che prevedono lo sfruttamento del lavoro, che possono includere la tratta di esseri umani e la schiavitù moderna.

Lavoro minorile

Lavoro che priva i minori della loro infanzia, del loro potenziale e della loro dignità e che è dannoso per lo sviluppo fisico e psichico. Indica qualsiasi lavoro che:

i.  è psicologicamente, fisicamente, socialmente o moralmente pericoloso e dannoso per i minori; e/o

ii.  interferisce con la loro scolarizzazione privandoli della possibilità di frequentare la scuola, obbligandoli ad abbandonare prematuramente la scuola, o imponendo loro di cercare di conciliare la frequenza scolastica con un lavoro eccessivamente lungo e gravoso.

Per «minore» si intende una persona di età inferiore ai 18 anni. Il fatto che particolari forme di lavoro possano o meno essere definite «lavoro minorile» dipende dall'età del minore, dal tipo e dall'orario di lavoro svolto e dalle condizioni in cui è svolto. La risposta varia da un paese all'altro e da un settore all'altro.

Secondo la convenzione n. 138 dell'OIL sull'età minima, l'età minima per l'assunzione all'impiego o al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo né in ogni caso inferiore ai 15 anni. Possono verificarsi eccezioni in alcuni paesi in cui le economie e le strutture scolastiche non sono sufficientemente sviluppate, per cui si applica un'età minima di 14 anni.

I paesi che rientrano nelle eccezioni sono specificati dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in risposta a una domanda speciale del paese interessato e in consultazione con le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori.

Le legislazioni nazionali possono autorizzare l'impiego in lavori leggeri di persone di età dai 13 ai 15 anni, a condizione che non danneggino la loro salute o il loro sviluppo e non pregiudichino la loro frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale. L'età minima per l'assunzione a qualunque tipo di impiego o di lavoro che, per la sua natura o per le condizioni nelle quali viene esercitato, può compromettere la salute, la sicurezza o la moralità degli adolescenti non dovrà essere inferiore ai 18 anni.

Lavoro straordinario

Numero di ore effettivamente lavorate da un lavoratore oltre all'orario di lavoro contrattuale.

Lesione o malattia registrabile connessa al lavoro

Lesione o malattia connessa al lavoro che provoca una delle conseguenze seguenti:

i.  decesso, giorni di assenza dal lavoro, restrizioni al lavoro o trasferimento in un altro posto di lavoro, cure mediche oltre il primo soccorso o perdita di coscienza; o

ii.  lesioni gravi o malattie diagnosticate da un medico o da un altro professionista sanitario autorizzato, anche se non comportano il decesso, giorni di assenza dal lavoro, restrizioni al lavoro o trasferimento in un altro posto di lavoro, cure mediche oltre il primo soccorso o perdita di coscienza.

Leva di decarbonizzazione

Tipologia aggregata di azioni di mitigazione come l'efficienza energetica, l'elettrificazione, il passaggio ad altri combustibili, l'uso di energia da fonti rinnovabili, la modifica di prodotti e la decarbonizzazione della catena di approvvigionamento, in linea con le azioni specifiche dell'impresa.

Limiti del pianeta

Concetto che consente di stimare uno spazio operativo sicuro per l'umanità per quanto riguarda il funzionamento della Terra. Si quantifica il livello limite di ciascun processo chiave del sistema Terra che non dovrebbe essere oltrepassato se si intende evitare cambiamenti ambientali inaccettabili a livello mondiale.

Livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL)

Gli intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche (ossia il livello di emissioni associato a una BAT).

Livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEPL)

Gli intervalli di livelli di prestazione ambientale, ad eccezione dei livelli di emissione, ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una BAT o una combinazione di BAT (22).

Longevità

Progettazione per la manutenzione e la durabilità in modo tale da incoraggiare un uso più lungo rispetto alla norma del settore nella pratica e su larga scala, e da non compromettere il trattamento circolare al termine della vita funzionale.

Materia prima

Materia primaria o secondaria utilizzata per realizzare un prodotto.

Materiali di processo associati

I materiali necessari per il processo di fabbricazione ma che non fanno parte del prodotto finale, come i lubrificanti per i macchinari di produzione.

Materiali rinnovabili

Materiali provenienti da risorse rapidamente ricostituite mediante cicli ecologici o processi agricoli, in modo che i servizi forniti da queste e da altre risorse correlate non siano messi in pericolo e rimangano disponibili per la generazione successiva.

Meccanismo di reclamo

Qualsiasi procedimento sistematico, statale o non statale, giudiziario o non giudiziario attraverso il quale i portatori di interessi possono presentare reclami e chiedere che vi sia posto rimedio. Tra gli esempi di meccanismi di reclamo giudiziari e non giudiziari statali figurano gli organi giurisdizionali, i tribunali del lavoro, le istituzioni nazionali per i diritti umani, i punti di contatto nazionali nell'ambito delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, gli uffici del mediatore, le agenzie per la protezione dei consumatori, gli organismi di vigilanza regolamentare e gli uffici per le denunce gestiti da amministrazioni pubbliche. I meccanismi di reclamo non statali comprendono quelli gestiti dall'impresa, autonomamente o insieme ai portatori di interessi, per esempio i meccanismi di reclamo a livello operativo e la contrattazione collettiva, compresi i meccanismi istituiti mediante la contrattazione collettiva. Sono inclusi anche i meccanismi gestiti da associazioni industriali, organizzazioni internazionali, organizzazioni della società civile o gruppi multilaterali.

I meccanismi di reclamo a livello operativo sono gestiti dall'organizzazione, autonomamente o in collaborazione con altre parti, e sono direttamente accessibili ai portatori di interessi dell'organizzazione. Essi consentono di individuare e affrontare tempestivamente e direttamente i reclami, prevenendo un inasprimento dei danni e dei reclami. Consentono inoltre di raccogliere importanti riscontri sull'efficacia del dovere di diligenza dell'organizzazione da coloro che ne sono direttamente interessati.

Secondo il principio guida 31 delle Nazioni Unite, per essere efficaci, i meccanismi di reclamo devono essere legittimi, accessibili, prevedibili, equi, trasparenti, compatibili con i diritti e fonte di apprendimento continuo. Oltre a questi criteri, per essere efficaci i meccanismi di reclamo a livello operativo devono anche basarsi sulla partecipazione e sul dialogo. Può essere più difficile per l'organizzazione valutare l'efficacia dei meccanismi di reclamo cui partecipa rispetto a quelli che ha stabilito essa stessa.

Membro indipendente del consiglio di amministrazione

Membro del consiglio di amministrazione che esercita un giudizio indipendente, senza influenze esterne o conflitti di interessi. Per «indipendenza» si intende generalmente l'esercizio di un giudizio obiettivo e libero. Se utilizzata come parametro in base al quale valutare l'apparenza di indipendenza o classificare come indipendente un membro senza incarichi esecutivi degli organi di amministrazione, direzione e controllo o dei loro comitati, per «indipendenza» si intende l'assenza di interessi, posizioni, associazioni o rapporti che, se valutati dal punto di vista di un terzo ragionevole e informato, possono influenzare indebitamente o causare distorsioni nel processo decisionale.

Metriche

Indicatori qualitativi e quantitativi che l'impresa utilizza per misurare e comunicare l'efficacia dell'attuazione delle sue politiche in materia di sostenibilità, anche rispetto ai suoi obiettivi nel tempo. Le metriche servono anche a misurare i risultati dell'impresa nei confronti delle persone interessate, dell'ambiente e dell'impresa.

Microplastiche

Piccoli pezzi di plastica, solitamente di dimensioni inferiori a 5 mm. Il volume delle microplastiche presenti nell'ambiente è in aumento, anche in mare, negli alimenti e nell'acqua potabile. Una volta rilasciate nell'ambiente, le microplastiche non si biodegradano e tendono ad accumularsi, a meno che non siano state specificamente progettate per essere biodegradabili all'aperto. La biodegradabilità è un fenomeno complesso, specialmente nell'ambiente marino, e vi sono crescenti preoccupazioni riguardo alla presenza di microplastiche in diversi comparti ambientali (come l'acqua) e al loro impatto sull'ambiente e potenzialmente sulla salute umana.

Migliori tecniche disponibili (BAT) (23)

La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impraticabile, a ridurre le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso:

i.  per «tecniche» si intendono sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell' installazione ;

ii.  per «tecniche disponibili» si intendono le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro di cui si tratta, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli; e

iii.  per «migliori», si intendono le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Mitigazione dei cambiamenti climatici

Processo di riduzione delle emissioni di GES e di mantenimento dell'aumento della temperatura media mondiale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, come stabilito dall'accordo di Parigi.

Modello aziendale

Sistema mediante il quale l'impresa trasforma i fattori produttivi in prodotti e risultati attraverso le proprie attività, volto a perseguire gli obiettivi strategici dell'impresa e a creare valore nel breve, medio e lungo periodo. Negli ESRS il termine è usato al singolare benché sia riconosciuto che le imprese possono avere più modelli aziendali.

Molestie

Una situazione in cui un comportamento indesiderato connesso a un motivo oggetto di protezione contro la discriminazione (per esempio il genere ai sensi della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24), o la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale ai sensi della direttiva 2000/78/CE del Consiglio (25)) è adottato allo scopo e con l'effetto di ferire la dignità di una persona e/o creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Norme di qualità riconosciute per i crediti di carbonio

Norme di qualità per i crediti di carbonio che sono verificabili da terze parti indipendenti, che rendono pubbliche le prescrizioni e le relazioni di progetto e che garantiscono quanto meno l'addizionalità, la permanenza, consentono di evitare il doppio conteggio e forniscono regole per il calcolo, il monitoraggio e la verifica delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra del progetto

Obbligo minimo di informativa

L'obbligo minimo di informativa definisce il contenuto delle informazioni che l'impresa deve includere quando comunica le politiche, le azioni, le metriche e gli obiettivi ai sensi di un obbligo di informativa previsto da un ESRS o sulla base di criteri specifici per l'entità.

Obiettivo

Obiettivo misurabile, orientato ai risultati e temporalmente definito che l'impresa si prefigge con riferimento agli impatti, ai rischi o alle opportunità rilevanti. Può essere fissato volontariamente o discendere da obblighi giuridici in capo all'impresa.

Obiettivo di azzeramento delle emissioni nette

Fissare un obiettivo di azzeramento delle emissioni nette a livello di impresa in allineamento con gli obiettivi climatici della società significa:

i.  conseguire riduzioni delle emissioni lungo la catena del valore di entità coerente con il livello di abbattimento necessario per raggiungere gli obiettivi mondiali di azzeramento nei percorsi verso la soglia di 1,5 °C; e

ii.  neutralizzare l'impatto delle emissioni residue (dopo aver ridotto di circa il 90-95 % le emissioni di GES , con possibili variazioni settoriali giustificate in linea con un percorso riconosciuto per quel settore) assorbendo in modo definitivo un volume equivalente di CO2.

Opportunità

Le opportunità legate alla sostenibilità con effetti finanziari positivi.

Opportunità legata al clima

Potenziale effetto positivo per l'impresa connesso ai cambiamenti climatici. Gli sforzi per mitigare i cambiamenti climatici e adattarsi ad essi possono creare opportunità per le imprese. Le opportunità legate al clima variano a seconda della regione, del mercato e del settore in cui opera l'impresa.

Opportunità legate alla sostenibilità

Eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance, di natura incerta, che, qualora si verificassero, potrebbero sortire un effetto positivo rilevante sulla strategia o sul modello aziendale dell'impresa, o sulla sua capacità di conseguire i suoi obiettivi e creare valore, e di conseguenza potrebbero influenzare le decisioni dell'impresa e quelle dei partner con cui intrattiene rapporti commerciali riguardo alle questioni di sostenibilità. Come qualsiasi altra opportunità, anche le opportunità legate alla sostenibilità sono misurate come combinazione dell'entità dell'impatto e della probabilità che si verifichi.

Opportunità rilevanti

Opportunità legate alla sostenibilità con effetti finanziari positivi che incidono o di cui si può ragionevolmente prevedere che incidano sui flussi finanziari dell'impresa, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale nel breve, medio o lungo periodo.

Organi di amministrazione, direzione e controllo

Gli organi di governance dotati dei massimi poteri decisionali nell'impresa, compresi i suoi comitati. Se nella struttura di governance non vi sono membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa, dovrebbe essere compreso l'amministratore delegato e, se presente tale funzione, il vice amministratore. In alcune giurisdizioni i sistemi di governance comprendono due livelli, in cui controllo e direzione sono separati. In questi casi, entrambi i livelli rientrano nella definizione di organi di amministrazione, direzione e controllo.

Ottimizzazione dell'uso delle risorse

Progettazione, produzione e distribuzione di materiali e prodotti con l'obiettivo di continuare a utilizzarli al massimo valore. La progettazione ecocompatibile e la progettazione per la longevità, la riparazione, il riutilizzo, il cambio di destinazione d'uso, lo smontaggio e la rifabbricazione sono esempi di strumenti per ottimizzare l'uso delle risorse.

Pari opportunità

Un accesso equo e non discriminatorio delle persone a opportunità di istruzione, formazione, occupazione, sviluppo della carriera ed esercizio dei poteri, senza essere svantaggiate sulla base di criteri quali il genere, la razza o l'origine etnica, la nazionalità, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Parità di trattamento

Il principio della parità di trattamento è un principio generale del diritto dell'Unione che presuppone che situazioni comparabili o le parti che si trovano in situazioni comparabili siano trattate allo stesso modo. Nel contesto dell'ESRS S1, il termine «parità di trattamento» si riferisce anche al principio di non discriminazione, in base al quale è proibita qualunque discriminazione diretta o indiretta fondata su criteri quali il sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Perdita di biodiversità

Riduzione di qualsiasi aspetto della diversità biologica (ossia la diversità a livello genetico, di specie e di ecosistema) in una determinata zona a causa della morte (compresa l'estinzione), della distruzione o della rimozione fisica; può avvenire a diversi livelli, dall'estinzione globale all'estinzione di una popolazione, con conseguente diminuzione della diversità totale nello stesso livello.

Pericolo connesso al lavoro

Può essere:

i.  fisico (ad esempio radiazioni, temperature estreme, rumore forte costante, sversamenti sul pavimento o rischi di inciampo, macchinari non protetti, apparecchiature elettriche difettose);

ii.  ergonomico (ad esempio postazioni di lavoro e sedie non regolate correttamente, movimenti poco agevoli, vibrazioni);

iii.  chimico (ad esempio esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, sostanze reprotossiche, solventi, monossido di carbonio o pesticidi);

iv.  biologico (ad esempio esposizione a sangue e fluidi corporei, funghi, batteri, virus o morsi di insetti);

v.  psicosociale (ad esempio abusi verbali, molestie , bullismo);

vi.  connesso all'organizzazione del lavoro (ad esempio carico di lavoro eccessivo, lavoro a turni, orario prolungato, lavoro notturno, violenza sul luogo di lavoro).

Persona con disabilità

Persona che presenta durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

Piano di transizione

Tipo specifico di piano d'azione adottato dall'impresa in relazione a una decisione strategica, che riguarda:

i.  un obiettivo di politica pubblica; e/o

ii.  un piano d'azione specifico dell'entità, che assume la forma di un insieme strutturato di  obiettivi e azioni , associato a una decisione strategica chiave, a una profonda modifica del modello aziendale e/o ad azioni e risorse allocate di particolare importanza.

Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici

L'aspetto della strategia generale dell'impresa che definisce i suoi obiettivi , le sue azioni e le sue risorse in un'ottica di transizione verso un'economia a minori emissioni di carbonio, ivi comprese le azioni come la riduzione delle emissioni di GES al fine di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C e raggiungere la neutralità climatica.

Politica

Insieme o quadro di obiettivi generali e principi di gestione che l'impresa applica ai fini del processo decisionale. Le politiche attuano la strategia o le decisioni gestionali dell'impresa connesse a una questione di sostenibilità rilevante. Ogni politica è sotto la responsabilità di una o più persone definite, ha un ambito di applicazione specifico e persegue uno o più scopi (collegati, se del caso, a obiettivi misurabili). Le politiche sono convalidate e riviste secondo le regole di governance applicabili dell'impresa. Le politiche sono attuate attraverso azioni o piani d'azione.

Popoli indigeni

Non esiste una definizione univoca di popoli indigeni concordata a livello internazionale. Di fatto vi è una convergenza tra le agenzie internazionali in merito ai gruppi che possono essere considerati popoli indigeni e che in quanto tali dovrebbero beneficiare di una protezione speciale. Un criterio importante per definire i popoli indigeni riguarda la loro connessione con un'area tradizionale, quale definita all'articolo 1 della convenzione n. 169 dell'OIL, il quale stabilisce che la convenzione si applica a: «a) popoli tribali in paesi indipendenti, le cui condizioni sociali, culturali ed economiche li distinguono da altre sezioni della comunità nazionale e il cui status è disciplinato in tutto o in parte dalle loro consuetudini o tradizioni nonché da disposizioni legislative o regolamentari speciali; b) popoli stabiliti in paesi indipendenti, che sono considerati indigeni in virtù della loro discendenza da popolazioni che abitavano il paese, o una regione geografica a cui esso appartiene, al momento della conquista, della colonizzazione o della definizione degli attuali confini di Stato e che, a prescindere dal loro status giuridico, hanno conservato tutte le loro istituzioni sociali, economiche, culturali e politiche o parte di esse». L'articolo 1, paragrafo 2, della convenzione n. 169 dell'OIL stabilisce inoltre quanto segue: «l'autoidentificazione come popolo indigeno o tribale è considerata un criterio fondamentale per determinare i gruppi cui si applicano le disposizioni della presente convenzione».

Portatori di interessi

Coloro che possono esercitare un'influenza sull'impresa oppure subire l'influenza dell'impresa. Ne esistono due gruppi principali:

i.  i portatori di interessi coinvolti: le persone o i gruppi i cui interessi sono o potrebbero essere influenzati (positivamente o negativamente) dalle attività dell'impresa e dai suoi rapporti commerciali diretti e indiretti lungo la catena del valore ; e

ii.  i fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità : i fruitori principali dell'informativa finanziaria di carattere generale (investitori, finanziatori e altri creditori esistenti e potenziali, compresi gestori di patrimoni, enti creditizi e imprese di assicurazione), nonché altri fruitori , inclusi i partner commerciali dell'impresa, i sindacati e le parti sociali, la società civile e le organizzazioni non governative, le pubbliche amministrazioni, gli analisti e i rappresentanti del mondo accademico.

Alcuni portatori di interessi , ma non tutti, possono appartenere a entrambi i gruppi.

Potenziale di riscaldamento globale (GWP)

Un fattore che descrive l'impatto in termini di forzatura radiativa (grado di danno per l'atmosfera) di un'unità di un determinato gas a effetto serra rispetto a un'unità di CO2.

Prelievo idrico

Somma di tutta l'acqua in entrata nel perimetro dell'impresa, da tutte le fonti e per qualsiasi uso, nel corso del periodo di riferimento.

Prezzo interno del carbonio

Prezzo utilizzato da un'impresa per valutare le implicazioni finanziarie dei cambiamenti nei modelli di investimento, produzione e consumo, nonché i potenziali progressi tecnologici e i futuri costi di abbattimento delle emissioni.

Principali aree di biodiversità

Siti che contribuiscono in modo significativo alla persistenza globale della biodiversità, negli ecosistemi terrestri, di acqua dolce e marini. I siti sono considerati principali aree di biodiversità globali se soddisfano uno o più di 11 criteri, raggruppati in cinque categorie: biodiversità minacciata; biodiversità geograficamente limitata; integrità ecologica; processi biologici; e insostituibilità. La banca dati mondiale delle principali aree di biodiversità è gestita da BirdLife International per conto del partenariato KBA.

Principi dell'economia circolare

I principi dell' economia circolare europea sono:

i.  utilizzabilità;

ii.  riutilizzabilità;

iii.  riparabilità;

iv.  smontaggio;

v.  rifabbricazione o ricondizionamento;

vi.   riciclaggio ;

vii.  reimmissione nel ciclo biologico;

viii.  altri potenziali modalità di ottimizzazione dell'uso del prodotto o del materiale.

Protezione sociale

Insieme di misure volte a ridurre e prevenire la povertà e la vulnerabilità durante l'intero ciclo di vita.

Questioni di sostenibilità

Fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance, compresi i fattori di sostenibilità come definiti all'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (26).

Rapporti commerciali

Relazioni dell'impresa con i partner commerciali, le entità della sua catena del valore e ogni altra entità statale e non statale direttamente collegata alle sue operazioni commerciali, ai suoi prodotti o ai suoi servizi. I rapporti commerciali non si limitano ai rapporti contrattuali diretti, ma comprendono anche i rapporti commerciali indiretti oltre il primo livello della catena del valore dell'impresa e le partecipazioni in joint venture o investimenti.

Rappresentante legittimo

Persona la cui legittimità è riconosciuta dal diritto o dalla prassi, per esempio i rappresentanti sindacali eletti nel caso dei lavoratori, o altri rappresentanti liberamente scelti dai portatori di interessi coinvolti.

Rappresentanti dei lavoratori

Per «rappresentanti dei lavoratori» si intendono:

i.  i rappresentanti sindacali, vale a dire rappresentanti designati o eletti dai sindacati o dai loro iscritti conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali;

ii.  i rappresentanti debitamente eletti, vale a dire rappresentanti liberamente eletti dai lavoratori dell'organizzazione, che non sono sottoposti al dominio né al controllo del datore di lavoro conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nazionali o agli accordi collettivi, le cui funzioni non comprendono attività riconosciute come prerogativa esclusiva dei sindacati nel paese interessato e la cui esistenza non è utilizzata per compromettere la posizione dei sindacati interessati o dei loro rappresentanti.

Recupero

Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione, o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (27).

Remunerazione totale annua

La remunerazione totale annua della forza lavoro propria comprende il salario, i bonus, i premi in azioni, i premi in stock option, il piano di incentivazione non azionaria, la variazione del valore della pensione e i guadagni da compensazione differita non qualificata erogati nel corso di un anno.

Resilienza climatica

Capacità di un'impresa di adattarsi ai cambiamenti climatici e agli sviluppi o alle incertezze legati ad essi. Comporta la capacità di gestire le emissioni di ambito 1 e di sfruttare le opportunità legate al clima, compresa la capacità di reagire e adattarsi ai rischi di transizione e ai rischi fisici. La resilienza climatica di un'impresa comprende la resilienza sia strategica che operativa ai cambiamenti climatici e agli sviluppi o alle incertezze legati ad essi.

Retribuzione

Salario o stipendio normale di base o minimo e ogni altra remunerazione, in contanti o in natura, che il lavoratore riceve direttamente o indirettamente dal datore di lavoro («componenti complementari o variabili») a motivo del suo impiego. Per «livello retributivo» si intende la retribuzione lorda annua e la corrispondente retribuzione oraria lorda; per «livello retributivo mediano» si intende la retribuzione del dipendente rispetto alla quale una metà dei dipendenti guadagna di più e l'altra metà guadagna di meno.

Riciclaggio

Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Riduzione delle emissioni di GES

Diminuzione delle emissioni di GES di ambito 1, 2, 3 o totali dell'impresa alla fine del periodo di riferimento rispetto alle emissioni dell'anno base. Le riduzioni delle emissioni possono derivare, tra l'altro, dall'efficienza energetica, dall'elettrificazione, dalla decarbonizzazione dei fornitori, dalla decarbonizzazione del mix elettrico, dallo sviluppo di prodotti sostenibili o da modifiche del perimetro o delle attività di rendicontazione (ad esempio, esternalizzazione, riduzione delle capacità), a condizione che siano conseguite nell'ambito delle attività dell'impresa stessa e della sua catena del valore a monte e a valle; Gli assorbimenti e le emissioni evitate non sono considerati riduzioni delle emissioni.

Rifiuti

Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi (28).

Rifiuto pericoloso

Rifiuto che presenta una o più caratteristiche pericolose di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (29) relativa ai rifiuti.

Rigenerazione delle risorse

Promozione della capacità di autorinnovo dei sistemi naturali al fine di riattivare i processi ecologici danneggiati o sovrasfruttati a causa dell'azione umana.

Rilevanza

Una questione di sostenibilità è rilevante se risponde alla definizione di rilevanza dell'impatto, a quella di rilevanza finanziaria o a entrambe.

Rilevanza dell'impatto

Una questione di sostenibilità è rilevante dal punto di vista dell'impatto quando riguarda gli impatti rilevanti dell'impresa, negativi o positivi, effettivi o potenziali, sulle persone o sull'ambiente nel breve, medio o lungo periodo. Una questione di sostenibilità rilevante dal punto di vista dell'impatto comprende gli impatti connessi alle attività proprie dell'impresa e alla catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti e servizi e i suoi rapporti commerciali.

Rilevanza finanziaria

Una questione di sostenibilità può essere rilevante da un punto di vista finanziario se genera rischi od opportunità che incidono o di cui si può ragionevolmente prevedere che incidano sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell'impresa, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale nel breve, medio o lungo periodo.

Rimedio/azioni correttive

Mezzi per contrastare un impatto negativo o renderlo positivo. Esempi: scuse, risarcimento finanziario o non finanziario, prevenzione del danno mediante ingiunzioni o garanzie di non reiterazione, sanzioni punitive (penali o amministrative, per esempio ammende), restituzione, ripristino, recupero.

Ripristino degli ecosistemi

Qualsiasi attività intenzionale che avvia o accelera il recupero di un ecosistema a partire da uno stato degradato.

Rischi

Rischi legati alla sostenibilità con effetti finanziari negativi che derivano da questioni ambientali, sociali o di governance che possono incidere negativamente sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell'impresa, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale nel breve, medio o lungo periodo.

Rischi di transizione

I rischi derivanti dal mancato allineamento tra la strategia e la gestione di un'organizzazione o di un investitore e l'evoluzione del panorama normativo, politico o sociale nel quale essi operano. Gli sviluppi volti ad arrestare o invertire i danni inflitti al clima o alla natura quali le misure governative, il progresso tecnologico, le modifiche del mercato, i contenziosi e il cambiamento delle preferenze dei consumatori possono tutti creare o incidere sui rischi di transizione .

Rischi fisici

Tutte le imprese economiche globali dipendono dal funzionamento dei sistemi terrestri, come la stabilità del clima e dei servizi ecosistemici , ad esempio la fornitura di biomassa ( materie prime ). I rischi fisici legati alla natura sono il risultato diretto della dipendenza di un'organizzazione dalla natura. I rischi fisici sorgono quando i sistemi naturali sono compromessi, a causa dell'impatto di eventi climatici (ad esempio eventi meteorologici estremi come la siccità), di eventi geologici (ad esempio eventi sismici come un terremoto) o di cambiamenti negli equilibri ecosistemici, come la qualità del suolo o l'ecologia marina, che si ripercuotono sui servizi ecosistemici da cui le organizzazioni dipendono. Possono essere di natura acuta, cronica, o di entrambi i tipi. I rischi fisici legati alla natura derivano da cambiamenti nelle condizioni biotiche (viventi) e abiotiche (non viventi) che sono alla base di ecosistemi sani e funzionanti. I rischi fisici sono solitamente specifici per luogo. I rischi fisici legati alla natura sono spesso associati ai rischi fisici legati al clima .

Rischi legati alla sostenibilità

Eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance, di natura incerta, che, qualora si verificassero, potrebbero sortire un effetto negativo rilevante sulla strategia o sul modello aziendale dell'impresa, o sulla sua capacità di conseguire i suoi obiettivi e creare valore, e di conseguenza potrebbero influenzare le decisioni dell'impresa e quelle dei partner con cui intrattiene rapporti commerciali riguardo alle questioni di sostenibilità. Come qualsiasi altro rischio, anche i rischi legati alla sostenibilità sono una combinazione dell'entità dell'impatto e della probabilità che si verifichi.

Rischi rilevanti

Rischi legati alla sostenibilità con effetti finanziari negativi che incidono o di cui si può ragionevolmente prevedere che incidano sui flussi finanziari dell'impresa, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale nel breve, medio o lungo periodo.

Rischi sistemici

Rischi derivanti dal collasso del sistema nel suo insieme piuttosto che dal malfunzionamento delle singole parti. Sono caratterizzati dalla combinazione indiretta di punti di non ritorno modesti, che produce gravi disfunzioni con interazioni a cascata di rischi fisici e rischi di transizione (contagio), nelle quali una perdita innesca una reazione a catena e in seguito a cui i sistemi non sono in grado di ritrovare l'equilibrio dopo uno shock. Ne è un esempio la perdita di specie chiave come le lontre marine, che svolgono un ruolo cruciale nella struttura della comunità di un ecosistema. Quando la caccia ha portato questa specie sull'orlo dell'estinzione nel XX secolo, gli ecosistemi costieri hanno subito drastici cambiamenti e la produzione di biomassa si è ridotta notevolmente.

Rischio di transizione legato al clima

Rischio derivante dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. In genere può trattarsi di rischi politici, rischi giuridici, rischi tecnologici, rischi di mercato e rischi di reputazione.

Rischio fisico legato al clima (rischio fisico dovuto ai cambiamenti climatici)

Rischio derivante dai cambiamenti climatici che può essere determinato da eventi (rischi acuti) o da mutamenti a più lungo termine nei modelli climatici (rischi cronici).

I rischi fisici acuti derivano da pericoli specifici, specialmente eventi meteorologici quali tempeste, inondazioni, incendi o ondate di calore. I rischi fisici cronici derivano da cambiamenti climatici più a lungo termine, quali i cambiamenti di temperatura e i loro effetti sull'innalzamento del livello del mare, sulla minore disponibilità di acqua, sulla perdita di biodiversità e sui cambiamenti nella produttività dei terreni e dei suoli .

Risorse marine

Risorse biologiche e non biologiche presenti nei mari e negli oceani. Ne sono un esempio i minerali di profondità, le ghiaie e i prodotti ittici.

Risorse naturali

Risorse naturali (materie prime) presenti in natura che possono essere utilizzate per la produzione economica o il consumo.

Riutilizzo

Qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. Può comportare una pulizia o piccoli adeguamenti in modo da renderli pronti per l'uso successivo senza notevoli modifiche.

Salario

Salario lordo, a esclusione delle componenti variabili come la retribuzione del lavoro straordinario e gli incentivi e delle indennità, a meno che siano garantite.

Salario adeguato

Salario che consente di soddisfare le esigenze del lavoratore e della sua famiglia alla luce delle condizioni economiche e sociali nazionali.

Scarico

Per «scarico di acque reflue» si intende la quantità di acqua (in m3) o di sostanza (in kgBOD/d o equivalente) aggiunta/rilasciata in un corpo idrico da una fonte puntuale o non puntuale. Per «effluente» (o «scarico») di liquami si intende il liquame trattato scaricato da un impianto di trattamento delle acque reflue.

Scarico di acqua

Somma degli effluenti e delle altre acque in uscita dal perimetro dell'organizzazione che è rilasciata nelle acque superficiali, nelle acque sotterranee o presso terze parti nel corso del periodo di riferimento.

Scarsità idrica

Abbondanza volumetrica o assenza di risorse di acqua dolce. La scarsità è determinata dall'uomo ed è una funzione del volume del consumo idrico umano rispetto al volume di risorse idriche in una determinata zona. Ne consegue che per una regione arida con pochissima acqua ma senza alcun consumo idrico umano non si parlerebbe di scarsità, bensì di aridità. La scarsità idrica è un dato fisico oggettivo che può essere misurato in modo uniforme in diverse regioni e nel corso del tempo. La scarsità idrica dà un'indicazione dell'abbondanza fisica di acqua dolce piuttosto che della sua idoneità all'uso. A titolo di esempio, una regione può disporre di abbondanti risorse idriche (e quindi non soffrire di scarsità idrica) ma presentare un inquinamento talmente intenso che queste risorse non sono adatte per l'uso umano o ecologico.

Scenario

Descrizione plausibile di come potrebbe evolvere la situazione in futuro, basata su un insieme coeso e internamente coerente di ipotesi sulle principali forze trainanti (ad esempio tasso di cambiamento tecnologico, prezzi) e relazioni. Gli scenari non sono previsioni né pronostici, ma servono a presentare una panoramica delle implicazioni di sviluppi e azioni.

Servizi ecosistemici

I contributi degli ecosistemi ai benefici sfruttati nelle attività economiche e in altre attività umane; equivalgono ai benefici che le persone traggono dagli ecosistemi. In base alla valutazione degli ecosistemi del millennio i servizi ecosistemici possono essere suddivisi in: supporto alla vita, regolazione, approvvigionamento e valori culturali. La classificazione internazionale comune dei servizi ecosistemici (CICES) individua i tipi di servizi ecosistemici.

Settori ad alto impatto climatico

I settori di cui all'allegato I, sezioni da A ad H e L, del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (30) (come definiti nel regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione (31)).

Sistema di fissazione del prezzo interno del carbonio

Una soluzione organizzativa che consente all'impresa di applicare i prezzi del carbonio nel processo decisionale strategico e operativo. Esistono due tipi di prezzi interni del carbonio comunemente utilizzati dalle imprese. Il primo è un prezzo ombra, che è un costo teorico o un importo figurativo che l'impresa non addebita ma che può essere utilizzato per valutare le implicazioni economiche o i compromessi per aspetti quali l'impatto dei rischi, i nuovi investimenti, il valore attuale netto dei progetti e il rapporto costi-benefici di varie iniziative. Il secondo tipo è un'imposta o tassa interna, ossia un prezzo del carbonio addebitato a un'attività aziendale, a una linea di prodotti o a un'altra unità operativa in base alle rispettive emissioni di GES (queste imposte o tasse interne sono simili ai prezzi di trasferimento intrasocietari).

Sistemi del suolo (cambiamento dei)

La componente terrestre del sistema Terra, che comprende tutti i processi e le attività connessi all'uso umano del suolo. Tra questi figurano i fattori e i dispositivi socioeconomici, tecnologici e organizzativi, nonché i benefici ottenuti dal suolo e le ripercussioni involontarie a livello sociale ed ecologico delle attività della società. La nozione di « sistemi del suolo » combina l'uso del suolo (le attività, i dispositivi e i fattori produttivi associati all'uso del suolo) con la copertura del suolo (l'insieme delle caratteristiche fisiche del suolo riconoscibili con tecniche di osservazione della Terra).

Sito

Luogo che ospita una o più installazioni fisiche. Se esistono più installazioni fisiche dello stesso proprietario o gestore o di proprietari o gestori diversi che condividono determinati impianti e infrastrutture, l'intera area che ospita queste installazioni fisiche può costituire un sito.

Soglia ecologica

Il punto a partire dal quale un cambiamento relativamente modesto delle condizioni esterne provoca un rapido cambiamento in un ecosistema. Quando si supera una soglia ecologica, l'ecosistema potrebbe non essere più in grado di tornare al suo stato per mezzo della sua resilienza intrinseca.

Soluzioni basate sulla natura

Le azioni volte a proteggere, conservare, ripristinare, utilizzare in modo sostenibile e gestire gli ecosistemi terrestri, di acqua dolce, costieri e marini naturali o modificati. Esse affrontano le sfide sociali, economiche e ambientali in modo efficace e adattabile, apportando nel contempo benefici in termini di benessere umano, servizi ecosistemici resilienza e biodiversità.

Sostanza

Qualsiasi elemento chimico e i relativi composti, ad eccezione di quanto segue:

i.  le sostanze radioattive come definite all'articolo 1della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio (32) che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

ii.  i microrganismi geneticamente modificati come definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33) sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;

iii.  gli organismi geneticamente modificati come definiti all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (34) sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (35).

Sostanza estremamente preoccupante (SVHC)

Sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Sostanza preoccupante

Sostanza che:

i.  risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (36);

ii.  è classificata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (UE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (37) in una delle classi di pericolo o categorie di pericolo seguenti:

— mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 e 2;

— tossicità per la riproduzione, categorie 1 e 2;

— interferenza con il sistema endocrino per la salute umana;

— interferenza con il sistema endocrino per l'ambiente;

— proprietà persistenti, mobili e tossiche o molto persistenti e molto mobili;

— proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili;

— sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1;

— sensibilizzazione della pelle, categoria 1;

— pericolo cronico per l'ambiente acquatico, categorie da 1 a 4;

— pericoloso per lo strado di ozono;

— tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categorie 1 e 2;

— tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categorie 1 e 2; o

iii.  incide negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali contenuti nel prodotto in cui è presente, come definito nelle specifiche di progettazione ecocompatibile dell'Unione pertinenti per il prodotto in questione.

Sostanze che riducono lo strato di ozono

Sostanze elencate nel protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono.

Sottoprodotto

Sostanza o oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza o in cui l'oggetto non è considerato un rifiuto, bensì un sottoprodotto, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i.  è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;

ii.  la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

iii.  la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione; e

iv.  l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Specie invasive o esotiche

Specie la cui introduzione e/o diffusione per azione umana al di fuori della loro distribuzione naturale minaccia la diversità biologica, la sicurezza alimentare e la salute e il benessere umani. Per «esotica» si intende una specie introdotta al di fuori della sua distribuzione naturale («non autoctona» e «non indigena» sono sinonimi). Per «invasiva» si intende una specie che tende ad espandersi e modificare gli ecosistemi nei quali è stata introdotta. Pertanto una specie può essere esotica senza essere invasiva o, nel caso di una specie autoctona di una regione, può diffondersi e diventare invasiva pur non essendo una specie esotica.

Specie minacciate

Specie in pericolo, comprendenti flora e fauna, elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN, di cui all'allegato II, sezione 7, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione.

Suolo

Strato più superficiale della crosta terrestre, situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi (38).

Tasso di utilizzo circolare dei materiali

La rimessa in circolo di materiali, componenti e prodotti nella pratica dopo il primo utilizzo, adottando le seguenti strategie (in ordine di preferenza):

i.  manutenzione/uso prolungato;

ii.   riutilizzo /ridistribuzione;

iii.  ricondizionamento/rifabbricazione;

iv.   riciclaggio , compostaggio o digestione anaerobica.

Il tasso di utilizzo è il rapporto tra l'utilizzo circolare dei materiali e l'utilizzo complessivo dei materiali.

Uso del suolo (cambiamento di)

L'uso umano di una zona specifica per un determinato scopo (ad esempio, residenziale, agricolo, ricreativo, industriale, ecc.). È influenzato dalla copertura del suolo, ma non ne è sinonimo. Il cambiamento di uso del suolo si riferisce a un cambiamento nell'uso o nella gestione del suolo da parte dell'uomo, che può comportare un cambiamento della copertura del suolo.

Utilizzatori finali

Individui che in ultima istanza utilizzano o sono destinati a utilizzare un determinato prodotto o servizio.

Zona a elevato stress idrico

Regione in cui la percentuale totale di acqua prelevata è alta (40-80 %) o estremamente alta (superiore all'80 %) secondo lo strumento Aqueduct Water Risk Atlas (atlante del rischio idrico) del World Resources Institute (WRI). Cfr. anche scarsità idrica .

Zona a rischio idrico

Bacino idrografico in cui diversi aspetti fisici legati alle risorse idriche:

i.  fanno sì che vi siano uno o più corpi idrici non in buono stato (quale definito nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (39)) o caratterizzati da un deterioramento del loro stato, il che comporta notevoli problemi in termini di disponibilità, qualità e quantità di acqua (compreso l'elevato stress idrico); e/o

ii.  causano problemi per quanto riguarda l'accessibilità dell'acqua, questioni normative o reputazionali (tra cui l'uso condiviso dell'acqua con le comunità e l'accessibilità economica dell'acqua) per gli impianti dell'impresa e gli impianti dei fornitori chiave.

(1)   

Articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(2)   

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (direttiva quadro sulle acque).

(3)   

Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1).

(4)   

Decisione di esecuzione 2012/119/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, che stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l'elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e l'assicurazione della loro qualità di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 63 del 2.3.2012, pag. 1).

(5)   

Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (direttiva Emissioni industriali).

(6)   

Allegato I, punto 21), del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche (GU L 196 del 25.7.2022, pag. 1).

(7)   

Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(8)   

Articolo 2, lettera g), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

(9)   

Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (direttiva Emissioni industriali).

(10)   

Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (Direttiva Emissioni industriali).

(11)   

Articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(12)   

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(13)   

Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

(14)   

Articolo 3, punto 9), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

(15)   

Articolo 3, punto 1), della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

(16)   

Regolamento (UE) 2018/2026 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 18).

(17)   

2013/488/UE: Decisione del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

(18)   

Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149).

(19)   

Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (Direttiva Emissioni industriali).

(20)   

Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (Direttiva Emissioni industriali).

(21)   

Articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.

(22)   

Decisione di esecuzione 2012/119/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, che stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l'elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e l'assicurazione della loro qualità di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 63 del 2.3.2012, pag. 1).

(23)   

Articolo 3, punto 10), della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (direttiva Emissioni industriali).

(24)   

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

(25)   

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

(26)   

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

(27)   

Articolo 3, punto 15), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

(28)   

Articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

(29)   

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(30)   

Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(31)   

Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche (GU L 196 del 25.7.2022, pag. 1).

(32)   

Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1).

(33)   

Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 125 del 21.5.2009, pag. 75).

(34)   

Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

(35)   

Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (direttiva Emissioni industriali).

(36)   

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(37)   

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(38)   

Articolo 3, punto 21), della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (direttiva Emissioni industriali).

(39)   

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).



( 1 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

( 2 ) Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).

( 3 ) Principio guida 16 delle Nazioni Unite e relativo commento; guida interpretativa delle Nazioni Unite, domande 21 e 25; e linee guida dell'OCSE, capito II sulle politiche generali (paragrafo A.10) e capitolo IV sui diritti umani (punto 4 e punto 44 del commento); e guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, sezione II (1.1 e 1.2) e allegato (domande 14 e 15).

( 4 ) Principio guida 18 delle Nazioni Unite e relativo commento, principio guida 20 delle Nazioni Unite, commento ai principi guida 21 e 29 delle Nazioni Unite, principio guida 31, lettera h), delle Nazioni Unite e relativo commento; e guida interpretativa delle Nazioni Unite, domande 30, 33, 42 e 76, nonché linee guida dell'OCSE, capitolo II sulle politiche generali (paragrafo A.14 e punto 25 del commento); e nella guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, sezione II (2.1.c, 2.3, 2.4.a, 3.1.b e 3.1.f) e allegato (domande da 8 a 11).

( 5 ) Principi guida 17, 18 e 24 delle Nazioni Unite e relativi commenti, commento al principio guida 29 delle Nazioni Unite; guida interpretativa delle Nazioni Unite, domande 9, 12, 13, 27, 28, da 36 a 42 e da 85 a 89 e linee guida dell'OCSE, capitolo II sulle politiche generali (paragrafi A.10 e A.11 e punto 14 del commento) e capitolo IV sui diritti umani (paragrafi 1 e 2 e punti da 41 a 43 del commento); e nella guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, sezione II (da 2.1 a 2.4) e allegato (domande da 3 a 5 e da 19 a 31).

( 6 ) Principi guida 19, 22 e 23 delle Nazioni Unite e relativi commenti; guida interpretativa delle Nazioni Unite, domande 11, 32, 46, 47, da 64 a 68, 82 e 83 e linee guida dell'OCSE, capitolo II sulle politiche generali (paragrafo A.12 e punti da 18 a 22 del commento) e capitolo IV sui diritti umani (punto 3 e punti da 42 a 43 del commento); e nella guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, sezione II (3.1-3.2) e allegato (domande da 32 a 40).

( 7 ) Principi guida 20 e 31, lettera g), delle Nazioni Unite e relativi commenti; e guida interpretativa delle Nazioni Unite, domande da 49 a 53 e 80 e guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, sezione II (4.1 e 5.1) e allegato (domande da 41 a 47).

( 8 ) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

( 9 ) Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17).

( 10 ) Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

( 11 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

( 12 ) Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

( 13 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto derivate da un indicatore aggiuntivo relativo ai principali effetti negativi definiti dall'indicatore n. 13 nell'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («diversità di genere nel consiglio»), e degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) soggetti alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione del 17 luglio 2020 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo quanto stabilito dall'indicatore «rapporto medio ponderato tra i membri maschili e femminili dei consigli di amministrazione» nelle sezioni 1 e 2 dell'allegato II.

( 14 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento (UE) 2020/1816, nella fattispecie l'indicatore «percentuale media ponderata di membri indipendenti dei consigli di amministrazione» di cui all'allegato II, sezione 1, di detto regolamento.

( 15 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 10 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione riguardo alle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («assenza di dovuta diligenza»).

( 16 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 4 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili»),

( 17 ) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

( 18 ) Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9).

( 19 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 9 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («investimenti effettuati in imprese che producono sostanze chimiche»).

( 20 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 14 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche)»),

( 21 ) Questo elemento risponde alle esigenze degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/1818.

( 22 ) Articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/34/UE: « la ripartizione dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione di servizi, tali categorie e mercati presentino tra loro differenze notevoli ».

( 23 ) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

( 24 ) Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17).

( 25 ) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

( 26 ) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

( 27 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, del 30 novembre 2022, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance (GU L 324 del 19.12.2022, pag. 1).

( 28 ) Le informazioni sono in linea con l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (normativa europea sul clima) e con l'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (regolamento sugli indici di riferimento climatici).

( 29 ) Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1).

( 30 ) Importi di CapEx connessi ai seguenti codici NACE:

(a) 

B.05 Estrazione di carbone e lignite, B.06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale (limitatamente al petrolio greggio), B.09.1 Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale (limitatamente al petrolio greggio);

(b) 

C.19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;

(c) 

D.35.1 Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica;

(d) 

D.35.3 Fornitura di vapore e aria condizionata (limitatamente all'energia e/o al calore generati a partire da carbone e petrolio);

(e) 

G.46.71 Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati (limitatamente ai combustibili solidi e liquidi).

Per le attività legate al gas, la definizione dei codici NACE riguarda le attività con emissioni dirette di GES superiori a 270 gCO2/KWh.

( 31 ) Il presente obbligo di informativa è incluso conformemente alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, modello 1 sul rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici, ed è in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, lettere da d) a g), e paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (regolamento sugli indici di riferimento climatici).

( 32 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 4 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Investimenti effettuati in imprese che non adottano iniziative per ridurre le emissioni di carbonio»), ed è conforme all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (regolamento sugli indici di riferimento climatici).

( 33 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 5 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Quota di consumo e produzione di energia non rinnovabile»). La ripartizione serve come punto di riferimento per un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 5 di cui al medesimo allegato, tabella 2 («Ripartizione del consumo energetico per tipo di fonti di energia non rinnovabili»).

( 34 ) Conforme alle prescrizioni degli atti delegati per l'idrogeno da fonti rinnovabili: regolamento delegato della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e regolamento delegato della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato.

( 35 ) I settori ad alto impatto climatico sono quelli elencati nelle sezioni da A a H e nella sezione L della NACE (come definiti nel regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione).

( 36 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 5 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Quota di consumo e produzione di energia non rinnovabile»).

( 37 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 6 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Intensità di consumo energetico per settore ad alto impatto climatico»).

( 38 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da indicatori obbligatori relativi ai principali effetti negativi, nella fattispecie gli indicatori n. 1 e n. 2 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (rispettivamente «Emissioni di GHG» e «Impronta di carbonio»). Le informazioni sono conformi all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (regolamento sugli indici di riferimento climatici).

( 39 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 3 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Intensità di GHG delle imprese beneficiarie degli investimenti»). Le informazioni sono conformi all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (regolamento sugli indici di riferimento climatici).

( 40 ) Le informazioni sono in linea con l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (normativa europea sul clima).

( 41 ) Le informazioni sono in linea con il regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (regolamento sugli indici di riferimento climatici).

( 42 ) Il presente obbligo di informativa è coerente con le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, modello 5 sul portafoglio bancario – rischio fisico connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni soggette al rischio fisico.

( 43 ) Il presente obbligo di informativa è coerente con le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, modello 5 sul portafoglio bancario – rischio fisico connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni soggette al rischio fisico.

( 44 ) Il presente obbligo di informativa è coerente con le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, modello 2 sul portafoglio bancario – rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: prestiti garantiti da beni immobili – efficienza energetica delle garanzie reali.

( 45 ) Le informazioni sono in linea con il regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (regolamento sugli indici di riferimento climatici).

►C1  ( 46 ) L'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento sulle norme per gli indici di riferimento climatici recita: « Gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi escludono […] le seguenti società: […]

a) 

società che ottengono l'1 % o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite; o

b) 

società che ottengono il 10 % o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di oli combustibili; o

c) 

società che ottengono il 50 % o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, produzione o distribuzione di gas combustibili; o

d) 

società che ottengono il 50 % o più dei ricavi dalla produzione di energia elettrica con un'intensità di GES superiore a 100 g CO2e/kWh».

L'articolo 12, paragrafo 2, recita: « Gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi escludono da tali indici di riferimento le società che essi stessi o i fornitori di dati esterni ritengono arrechino danno in misura significativa a uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi delle disposizioni sulle stime di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento ».

( 47 ) Il presente obbligo di informativa è coerente con le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, modello 1 sul rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici. ◄

( 48 ) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

( 49 ) Conforme alle prescrizioni degli atti delegati per l'idrogeno da fonti rinnovabili: regolamento delegato della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e regolamento delegato della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato.

( 50 ) Sulla base della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

( 51 ) Raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021, sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 471 del 30.12.2021, pag. 1).

( 52 ) Il presente obbligo di informativa è coerente con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, modello 5 sulle esposizioni soggette a rischio fisico.

( 53 ) Il presente obbligo di informativa è coerente con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, modello 5 sulle esposizioni soggette a rischio fisico.

( 54 ) Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

( 55 ) Il presente obbligo di informativa è coerente con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, modello 2 sui beni immobili e l'efficienza energetica delle garanzie reali.

( 56 ) Il coefficiente di costo è il fattore utilizzato per convertire grandezze non monetarie come tonnellate, ettari, m3 eccetera in unità monetarie. I coefficienti di costo dovrebbero basarsi su studi di valutazione monetaria e devono essere fondati su dati scientifici ottenuti applicando metodi trasparenti. È possibile reperire orientamenti su tali metodi ad esempio dal progetto «Transparent» finanziato dal programma LIFE dell'UE.

( 57 ) Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

( 58 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da: a) un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 2 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Emissioni di inquinanti atmosferici»); b) l'indicatore n. 8 di cui all'allegato I, tabella 1 («Emissioni in acqua»); c) l'indicatore n. 1 di cui all'allegato I, tabella 2 («Emissioni di inquinanti inorganici»); d) l'indicatore n. 3 di cui all'allegato I, tabella 2 («Emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono»).

( 59 ) Secondo Eurostat, il grado di urbanizzazione (DEGURBA) è una classificazione che indica il carattere di una zona. In funzione della quota di popolazione locale che vive in agglomerati urbani e centri urbani, classifica le unità amministrative locali (LAU o comuni) in tre categorie: i) città (zone densamente popolate), ii) piccole città e sobborghi (zone a densità intermedia di popolazione) e iii) zone rurali (zone scarsamente popolate).

( 60 ) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

( 61 ) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (direttiva quadro sulle acque) (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

( 62 ) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

( 63 ) Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135).

( 64 ) Fonte: Standard di prestazione 6 dell'IFC, 2012.

( 65 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 7 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Investimenti effettuati in imprese che non adottano politiche di gestione idrica»).

( 66 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 8 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Esposizione a zone a elevato stress idrico»).

( 67 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 12 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Investimenti effettuati in imprese che non adottano pratiche di utilizzo del mare/degli oceani sostenibili»).

( 68 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 6,2 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Uso e riciclaggio dell'acqua», metrica 2 «Percentuale media ponderata dell'acqua riciclata e riutilizzata dalle imprese beneficiarie degli investimenti»).

( 69 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 6,1 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Uso e riciclaggio dell'acqua», metrica 1 «Quantità media di acqua consumata dalle imprese beneficiarie degli investimenti (in metri cubi) per milione di EUR di ricavi delle imprese beneficiarie degli investimenti»).

( 70 ) Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

( 71 ) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7) e direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

( 72 ) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

( 73 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 7 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Attività che incidono negativamente sulle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità»).

( 74 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 10 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Degrado del suolo, desertificazione e impermeabilizzazione del suolo»).

( 75 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 14 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Specie naturali e zone protette»).

( 76 ) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

( 77 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 11 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Investimenti effettuati in imprese che non adottano pratiche agricole/di utilizzo del suolo sostenibili»).

( 78 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 12 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Investimenti effettuati in imprese che non adottano pratiche di utilizzo del mare/degli oceani sostenibili»).

( 79 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 15 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Deforestazione»).

( 80 ) Secondo quanto indicato nella lista rossa dell'IUCN delle specie minacciate e nella lista rossa europea pubblicata dalla Commissione europea.

( 81 ) Il fattore diretto relativo ai cambiamenti climatici deve essere comunicato nell'ambito dell'ESRS E1 Cambiamenti climatici mentre quello relativo all'inquinamento nell'ESRS E2 Inquinamento.

( 82 ) Come proposto nel regolamento (UE) 2018/2026 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 18).

( 83 ) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

( 84 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 13 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Tasso di rifiuti non riciclati»).

( 85 ) Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48). Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 9 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Rapporto tra rifiuti pericolosi e rifiuti radioattivi»).

( 86 ) Ai sensi della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

( 87 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da indicatori supplementari relativi ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 13 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Operazioni e fornitori a grave rischio di lavoro forzato o lavoro coatto»).

( 88 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da indicatori supplementari relativi ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 12 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Operazioni e fornitori a grave rischio di lavoro minorile»).

( 89 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 9 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Assenza di una politica in materia di diritti umani»).

( 90 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 11 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili.

( 91 ) Questo elemento risponde alle esigenze degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento (UE) 2020/1816, nella fattispecie l'indicatore «Esposizione del portafoglio dell'indice di riferimento verso società che non dispongono di politiche in materia di dovuta diligenza sulle questioni oggetto delle convenzioni fondamentali da 1 a 8 dell'Organizzazione internazionale del lavoro» di cui all'allegato II, sezioni 1 e 2.

( 92 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 11 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Assenza di procedure e misure per prevenire la tratta di esseri umani»).

( 93 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 1 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Investimenti effettuati in imprese che non adottano politiche di prevenzione degli infortuni sul lavoro»).

( 94 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 5 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Assenza di meccanismi di trattamento dei reclami/delle denunce per le problematiche concernenti il personale»).

( 95 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento (UE) 2020/1816, nella fattispecie l'indicatore «Rapporto medio ponderato di incidenti, feriti, infortuni mortali» di cui all'allegato II, sezioni 1 e 2. Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088, in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 2 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Tasso di infortuni»), e degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento (UE) 2020/1816, nella fattispecie l'indicatore «Rapporto medio ponderato di incidenti, feriti, infortuni mortali» di cui all'allegato II, sezioni 1 e 2.

( 96 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 3 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Numero di giornate perdute a causa di ferite, infortuni, incidenti mortali o malattie»).

( 97 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 12 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Divario retributivo di genere non corretto»), e degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento (UE) 2020/1816, nella fattispecie l'indicatore «Media ponderata del divario di retribuzione tra i generi» di cui all'allegato II, sezioni 1 e 2.

( 98 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 8 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Eccesso di divario retributivo a favore dell'amministratore delegato»).

( 99 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 7 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Incidenti legati alla discriminazione»).

( 100 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio e supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 10 di cui all'allegato I, tabella 1, e l'indicatore n. 14 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali» e «Numero di casi identificati di gravi problemi e incidenti in materia di diritti umani»), e alle esigenze di informazione degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento (UE) 2020/1816, nella fattispecie l'indicatore «Numero di componenti dell'indice di riferimento soggetti a violazioni sociali (numero assoluto e numero relativo divisi per tutti i componenti dell'indice di riferimento), ai sensi dei trattati e delle convenzioni internazionali, dei principi delle Nazioni Unite o, se del caso, della normativa nazionale» di cui all'allegato 2, sezioni 1 e 2.

( 101 ) Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).

( 102 ) Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori – Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).

( 103 ) Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33).

( 104 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da indicatori supplementari relativi ai principali effetti negativi, nella fattispecie gli indicatori n. 12 e n. 13 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (rispettivamente «Operazioni e fornitori a grave rischio di lavoro minorile» e «Operazioni e fornitori a grave rischio di lavoro forzato o lavoro coatto»).

( 105 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 9 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Assenza di una politica in materia di diritti umani»).

( 106 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 11 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Mancanza di procedure e di meccanismi di conformità per monitorare la conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite e alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali»).

( 107 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 11 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Assenza di procedure e misure per prevenire la tratta di esseri umani»).

( 108 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 4 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Assenza di un codice di condotta del fornitore»).

( 109 ) Questo elemento risponde alle esigenze degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento (UE) 2020/1816, nella fattispecie l'indicatore «Esposizione del portafoglio dell'indice di riferimento verso società che non dispongono di politiche in materia di dovuta diligenza sulle questioni oggetto delle convenzioni fondamentali da 1 a 8 dell'Organizzazione internazionale del lavoro» di cui all'allegato II, sezioni 1 e 2.

( 110 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 10 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili, e degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento (UE) 2020/1816, nella fattispecie gli indicatori «Numero di componenti dell'indice di riferimento soggetti a violazioni sociali (numero assoluto e numero relativo divisi per tutti i componenti dell'indice di riferimento), ai sensi dei trattati e delle convenzioni internazionali, dei principi delle Nazioni Unite e, se del caso, della normativa nazionale» e «Esposizione del portafoglio dell'indice di riferimento verso società che non dispongono di politiche in materia di dovuta diligenza sulle questioni oggetto delle convenzioni fondamentali da 1 a 8 dell'Organizzazione internazionale del lavoro» di cui all'allegato II, sezioni 1 e 2.

( 111 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 14 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Numero di casi identificati di gravi problemi e incidenti in materia di diritti umani»).

( 112 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 9 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Assenza di una politica in materia di diritti umani»).

( 113

( 114 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 10 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Violazione dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali»), e degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento (UE) 2020/1816, nella fattispecie l'indicatore «Numero di componenti dell'indice di riferimento soggetti a violazioni sociali (numero assoluto e numero relativo divisi per tutti i componenti dell'indice di riferimento), ai sensi dei trattati e delle convenzioni internazionali, dei principi delle Nazioni Unite e, se del caso, della normativa nazionale» di cui all'allegato II, sezioni 1 e 2.

( 115 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 14 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Numero di casi identificati di gravi problemi e incidenti in materia di diritti umani»).

( 116 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 9 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Assenza di una politica in materia di diritti umani»).

( 117

( 118 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 10 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Violazione dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali»), e degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento (UE) 2020/1816, nella fattispecie l'indicatore «Numero di componenti dell'indice di riferimento soggetti a violazioni sociali (numero assoluto e numero relativo divisi per tutti i componenti dell'indice di riferimento), ai sensi dei trattati e delle convenzioni internazionali, dei principi delle Nazioni Unite e, se del caso, della normativa nazionale» di cui all'allegato II, sezioni 1 e 2.

( 119 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 14 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Numero di casi identificati di gravi problemi e incidenti in materia di diritti umani»).

( 120 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 15 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Assenza di politiche di lotta alla corruzione attiva e passiva»).

( 121 ) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

( 122 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 6 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Insufficiente protezione degli informatori»).

( 123 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088, in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 17 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Casi in cui le azioni adottate contro le violazioni delle norme di lotta alla corruzione attiva e passiva sono state insufficienti»), e degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento (UE) 2020/1816, nella fattispecie l'indicatore «Numero di condanne e importo delle ammende inflitte per violazioni delle leggi contro la corruzione e la concussione» di cui all'allegato II, sezioni 1 e 2.

( 124 ) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 16 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Casi in cui le azioni adottate contro le violazioni delle norme di lotta alla corruzione attiva e passiva sono state insufficienti»).

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