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Document 02014R1302-20230928

Consolidated text: Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri del sistema ferroviario dell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1302/2023-09-28

02014R1302 — IT — 28.09.2023 — 005.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 1302/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2014

relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (UE) 2016/919 DELLA COMMISSIONE  del 27 maggio 2016

  L 158

1

15.6.2016

 M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/868 DELLA COMMISSIONE  del 13 giugno 2018

  L 149

16

14.6.2018

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/776 DELLA COMMISSIONE  del 16 maggio 2019

  L 139I

108

27.5.2019

►M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/387 DELLA COMMISSIONE  del 9 marzo 2020

  L 73

6

10.3.2020

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1694 DELLA COMMISSIONE  del 10 agosto 2023

  L 222

88

8.9.2023


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 010, 16.1.2015, pag.  45 (1302/2014)

 C2

Rettifica, GU L 334, 22.12.2015, pag.  65 (1302/2014)

 C3

Rettifica, GU L 260, 17.10.2018, pag.  25 (2018/868)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1302/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2014

relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

È adottata la specifica tecnica di interoperabilità (STI) relativa al sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario nell'intera Unione europea, che figura in allegato.

Articolo 2

1.  

La STI si applica al sottosistema «materiale rotabile» di cui al ►M3  punto 2.7 dell'allegato II della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )  ◄ , che è (o è destinato a essere) impiegato nella rete ferroviaria definita al punto 1.2 dell'allegato e che rientra in una delle seguenti tipologie:

a) 

treni automotori termici o elettrici;

b) 

unità di trazione termiche o elettriche;

c) 

vetture passeggeri;

d) 

►M5  veicoli speciali, quali i mezzi d'opera ◄ .

2.  
La STI si applica al materiale rotabile di cui al paragrafo 1 destinato a operare su uno o più dei seguenti scartamenti nominali: 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm e 1 668 mm, come indicato al punto 2.3.2 dell'allegato.

Articolo 3

1.  
Fatti salvi gli articoli 8 e 9 e il punto 7.1.1 dell'allegato, la STI si applica a tutto il materiale rotabile nuovo del sistema ferroviario dell'Unione definito all'articolo 2, paragrafo 1, e messo in servizio a decorrere dal 1o gennaio 2015.

▼M4

2.  

La STI non si applica al materiale rotabile in uso nel sistema ferroviario dell’Unione e che è già messo in servizio in tutta la rete ferroviaria (o parte della stessa) di qualsiasi Stato membro anteriormente al 1o gennaio 2015, tranne quando:

a) 

sia soggetto a rinnovo o ristrutturazione conformemente al punto 7.1.2 dell’allegato del presente regolamento, oppure

b) 

l’area d’uso sia estesa conformemente all’articolo 54, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui al punto 7.1.4 dell’allegato del presente regolamento.

▼B

3.  
L'ambito di applicazione tecnico e geografico del presente regolamento è indicato ai punti 1.1 e 1.2 dell'allegato.
4.  
Il montaggio del sistema di misurazione dell'energia a bordo, di cui al punto 4.2.8.2.8 dell'allegato, è obbligatorio per tutti i veicoli nuovi, ristrutturati o rinnovati destinati a circolare su reti munite di sistemi di raccolta dei dati sull'energia a terra (Data Collecting System — DCS), di cui al punto 4.2.17 del regolamento (UE) n. 1301/2014 ( 2 ).

Articolo 4

▼M3

1.  
Per quanto riguarda gli aspetti elencati come 'punti in sospeso' nell'appendice I dell'allegato, le condizioni da rispettare per la verifica dei requisiti essenziali di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2016/797 sono quelle stabilite dalle norme nazionali vigenti negli Stati membri che fanno parte dell'area d'uso dei veicoli oggetto del presente regolamento.

▼B

2.  

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni indicate di seguito, a meno che le stesse non siano già state loro trasmesse a norma delle decisioni 2008/232/CE o 2011/291/UE:

a) 

la normativa nazionale di cui al paragrafo 1;

b) 

le procedure di valutazione e di verifica della conformità da attuare ai fini dell'applicazione della normativa nazionale di cui al paragrafo 1;

▼M3

c) 

gli organismi designati incaricati di espletare le procedure di valutazione e verifica della conformità per quanto concerne i punti in sospeso.

▼B

Articolo 5

▼M3

1.  
Per quanto riguarda i casi specifici elencati al punto 7.3 dell'allegato, le condizioni da rispettare per la verifica dei requisiti essenziali di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2016/797 sono quelle stabilite al punto 7.3 dell'allegato o dalle norme nazionali vigenti negli Stati membri che fanno parte dell'area d'uso dei veicoli oggetto del presente regolamento.

▼B

2.  

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ogni Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione:

a) 

la normativa nazionale di cui al paragrafo 1;

b) 

le procedure di valutazione e di verifica della conformità da attuare ai fini dell'applicazione della normativa nazionale di cui al paragrafo 1;

▼M3

c) 

gli organismi designati incaricati di espletare le procedure di valutazione e di verifica della conformità per quanto concerne le norme nazionali relative ai casi specifici di cui al punto 7.3 dell'allegato.

▼B

Articolo 6

1.  
Fatti salvi gli accordi già notificati a norma della decisione 2008/232/CE e che non saranno oggetto di nuova notifica, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri notificano alla Commissione gli eventuali accordi nazionali, bilaterali, multilaterali o internazionali in vigore nell'ambito dei quali è utilizzato il materiale rotabile che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
2.  
Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione gli eventuali accordi futuri o le modifiche degli accordi in vigore.

Articolo 7

In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento ogni Stato membro comunica alla Commissione l'elenco dei progetti in corso di esecuzione sul suo territorio che si trovano in una fase avanzata di sviluppo.

▼M5 —————

▼B

Articolo 9

La dichiarazione di verifica di un sottosistema, di cui agli ►M3  articoli da 13 a 15 della direttiva (UE) 2016/797 ◄ e/o la dichiarazione di conformità al tipo di un nuovo veicolo di cui all' ►M3  articolo 24 della direttiva (UE) 2016/797 ◄ , redatte in conformità alla decisione 2008/232/CE o alla decisione 2011/291/UE, sono considerate valide fino a quando gli Stati membri decidono che il certificato del tipo o del progetto devono essere rinnovati, come previsto nelle citate decisioni.

Articolo 10

1.  
Per mantenersi al passo del progresso tecnologico possono essere necessarie soluzioni innovative che non sono conformi alle specifiche di cui all'allegato e/o alle quali non possono essere applicati i metodi di valutazione illustrati nell'allegato. In tal caso è necessario mettere a punto nuove specifiche e/o nuovi metodi di valutazione idonei per tali soluzioni innovative.
2.  
Le soluzioni innovative possono essere relative al sottosistema materiale rotabile, alle sue parti e ai suoi componenti di interoperabilità.
3.  
Qualora sia proposta una soluzione innovativa, il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione, dichiara in che modo essa si discosti dalle pertinenti disposizioni della STI, o integri queste ultime, e sottopone tali informazioni alla Commissione che le analizza. La Commissione può chiedere il parere dell'Agenzia ferroviaria europea (l'Agenzia) in merito alla soluzione innovativa proposta.
4.  
La Commissione emette un parere sulla soluzione innovativa proposta. In caso di parere favorevole, le opportune specifiche funzionali e di interfaccia e il metodo di valutazione da includere nella STI per consentire l'uso di tale soluzione innovativa sono elaborati e successivamente integrati nella STI in sede di processo di revisione a norma dell' ►M3  articolo 5 della direttiva (UE) 2016/797 ◄ . In caso di parere negativo la soluzione innovativa proposta non può essere impiegata.
5.  
In attesa della revisione della STI, il parere favorevole della Commissione è considerato accettabile ai fini della conformità ai requisiti essenziali della ►M3  direttiva (UE) 2016/797 ◄ e può, pertanto, essere utilizzato per la valutazione del sottosistema.

Articolo 11

1.  
Le decisioni 2008/232/CE e 2011/291/UE sono abrogate con decorrenza al 1o gennaio 2015.

▼M5

Esse continuano tuttavia ad applicarsi:

▼B

a) 

ai sottosistemi autorizzati in conformità alle stesse decisioni;

b) 

ai casi di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

▼M5 —————

▼M3

4.  
Gli Stati membri possono autorizzare il richiedente, solo in casi debitamente giustificati, a non applicare il presente regolamento o parti di esso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2016/797 per qualsiasi progetto per cui è in vigore o è scaduta la possibilità di applicare i punti 7.1.1.2 o 7.1.3.1 dell'allegato. L'applicazione dei punti 7.1.1.2 o 7.1.3.1 dell'allegato non richiede l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2016/797.

▼B

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015. Tuttavia, anteriormente al 1o gennaio 2015 può essere concessa un'autorizzazione di messa in servizio in conformità alla STI come previsto dall'allegato del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

INDICE

1.

Introduzione

1.1.

Ambito di applicazione tecnico

1.2.

Ambito di applicazione geografico

1.3.

Contenuto della STI

2.

Sottosistema «materiale rotabile» e relative funzioni

2.1.

Il sottosistema «materiale rotabile» quale parte del sistema ferroviario dell'Unione

2.2.

Definizioni relative al materiale rotabile

2.2.1.

Composizione di un treno

2.2.2.

Materiale rotabile

2.3.

Materiale rotabile nell'ambito di applicazione della presente STI

2.3.1.

Tipo di materiale rotabile

2.3.2.

Scartamento

2.3.3.

Velocità massima

3.

Requisiti essenziali

3.1.

Elementi del sottosistema «materiale rotabile» corrispondenti ai requisiti essenziali

3.2.

Requisiti essenziali non contemplati dalla presente STI

4.

Caratteristiche del sottosistema «materiale rotabile»

4.1.

Introduzione

4.1.1.

Indicazioni generali

4.1.2.

Descrizione del materiale rotabile soggetto all'applicazione della presente STI

4.1.3.

Principale categorizzazione del materiale rotabile ai fini dell'applicazione dei requisiti della STI

4.1.4.

Categorizzazione del materiale rotabile ai fini della sicurezza antincendio

4.2.

Specifiche tecniche e funzionali del sottosistema

4.2.1.

Indicazioni generali

4.2.2.

Struttura e parti meccaniche

4.2.3.

Interazione ruota-rotaia e sagoma

4.2.4.

Frenatura

4.2.5.

Elementi inerenti ai passeggeri

4.2.6.

Condizioni ambientali ed effetti aerodinamici

4.2.7.

Luci esterne e avvisatori ottici e acustici

4.2.8.

Equipaggiamento di trazione ed elettrico

4.2.9.

Cabina di guida e interfaccia uomo/macchina

4.2.10.

Sicurezza antincendio ed evacuazione

4.2.11.

Operazioni di servizio

4.2.12.

Documentazione per l'esercizio e la manutenzione

4.2.13.

Requisiti relativi all'interfaccia con il sistema di condotta automatica del treno di bordo

4.3.

Specifica funzionale e tecnica delle interfacce

4.3.1.

Interfaccia con il sottosistema «Energia»

4.3.2.

Interfaccia con il sottosistema «infrastruttura»

4.3.3.

Interfaccia con il sottosistema «esercizio»

4.3.4.

Interfaccia con il sottosistema «controllo-comando e segnalamento»

4.3.5.

Interfaccia con il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri»

4.4.

Norme di esercizio

4.5.

Norme relative alla manutenzione

4.6.

Competenze professionali

4.7.

Condizioni di salute e di sicurezza

4.8.

Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati

4.9.

Controllo di compatibilità con la tratta prima dell'utilizzo dei veicoli autorizzati

5.

Componenti di interoperabilità

5.1.

Definizione

5.2.

Soluzione innovativa

5.3.

Specifica per i componenti di interoperabilità

5.3.1.

Accoppiatore automatico con elemento elastico centrale

5.3.2.

Accoppiatore di estremità manuale

5.3.3.

Accoppiatori di soccorso

5.3.4.

Ruote

▼M3

5.3.4a.

Sistemi a scartamento variabile automatico

▼B

5.3.5.

Sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote (Wheel Slide Protection System — WSP)

5.3.6.

Fanali anteriori

5.3.7.

Fanali di posizione

5.3.8.

Fanali di coda

5.3.9.

Trombe

5.3.10.

Pantografo

5.3.11.

Striscianti

5.3.12.

Interruttore principale

5.3.13.

Sedile del macchinista

5.3.14.

Raccordo dello scarico delle toilette

5.3.15.

Raccordi di entrata per i serbatoi dell'acqua

6.

Valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego e verifica CE

6.1.

Componenti di interoperabilità

6.1.1.

Valutazione della conformità

6.1.2.

Applicazione dei moduli

6.1.3.

Procedure di valutazione particolari per componenti di interoperabilità

6.1.4.

Fasi progettuali in cui è richiesta la valutazione

6.1.5.

Soluzioni innovative

6.1.6.

Valutazione dell'idoneità all'impiego

6.2.

Sottosistema «materiale rotabile»

6.2.1.

Verifica CE (indicazioni generali)

6.2.2.

Applicazione dei moduli

6.2.3.

Procedure di valutazione particolari per sottosistemi

6.2.4.

Fasi progettuali in cui è richiesta la valutazione

6.2.5.

Soluzioni innovative

6.2.6.

Valutazione della documentazione richiesta per l'esercizio e la manutenzione

6.2.7.

Valutazione di unità destinate all'impiego in condizioni di esercizio generali

6.2.8.

Valutazione di unità destinate all'impiego in una o più composizioni predefinite

6.2.9.

Caso particolare: valutazione di unità destinate a essere inserite in una composizione bloccata preesistente

6.2.10.

Verifica CE quando l'ETCS è installato a bordo di un materiale rotabile/un tipo di materiale rotabile

6.2.11.

Verifica CE del materiale rotabile/tipo di materiale rotabile quando è installata l'ATO a bordo

6.3.

Manutenzione di sottosistemi contenenti componenti di interoperabilità privi di una dichiarazione CE

7.

Attuazione

7.1.

Regole generali per l'attuazione

7.1.1.

Indicazioni generali

7.1.1.1.

Applicazione a materiale rotabile di nuova costruzione

7.1.1.2.

Applicazione ai progetti in corso

7.1.1.3.

Applicazione ai veicoli speciali

7.1.1.4.

Misura transitoria per il requisito sicurezza antincendio

7.1.1.5.

Condizioni per ottenere un'autorizzazione dei tipi di veicoli e/o un'autorizzazione d'immissione sul mercato di carrozze passeggeri non limitata a una particolare area d'uso

7.1.2.

Modifiche del materiale rotabile in esercizio o di un tipo di materiale rotabile esistente

7.1.2.1.

Introduzione

7.1.2.2.

Norme per la gestione delle modifiche del materiale rotabile e di un tipo di materiale rotabile

7.1.2.2 bis.

Norme particolari per il materiale rotabile in esercizio non oggetto di una dichiarazione «CE» di verifica che ha ottenuto la prima autorizzazione di messa in servizio anteriormente al 1o gennaio 2015

7.1.2.2 ter.

Norme particolari per i veicoli modificati per verificare le prestazioni o l'affidabilità delle innovazioni tecnologiche per un periodo di tempo limitato

7.1.3.

Norme relative ai certificati di esame «CE» del tipo o del progetto

7.1.3.1.

Sottosistema «materiale rotabile»

7.1.3.2.

Componenti di interoperabilità

7.1.4.

Norme per l'estensione dell'area d'uso per il materiale rotabile autorizzato a norma della direttiva 2008/57/CE o in esercizio prima del 19 luglio 2010

7.1.5.

Requisiti di pre-attrezzaggio per la progettazione del nuovo materiale rotabile in cui l'ETCS non è ancora installato

7.2.

Compatibilità con altri sottosistemi

7.3.

Casi specifici

7.3.1.

Indicazioni generali

7.3.2.

Elenco di casi specifici

7.4.

Condizioni ambientali specifiche

7.5.

Aspetti che devono essere considerati nel processo di revisione o in altre attività dell'Agenzia

7.5.1.

Aspetti relativi a un parametro fondamentale della presente STI

7.5.2.

Aspetti non riguardanti un parametro fondamentale della presente STI ma oggetto di progetti di ricerca

APPENDICE A —

Non utilizzato

APPENDICE B —

Sagoma «T» per sistema con scartamento di 1 520 mm

APPENDICE C —

Disposizioni speciali per i «mezzi d'opera» (On-Track Machine – OTM)

APPENDICE D —

Non utilizzato

APPENDICE E —

Misure antropometriche del macchinista

APPENDICE F —

Visibilità anteriore

APPENDICE G —

Operazioni di servizio

APPENDICE H —

Valutazione del sottosistema «materiale rotabile»

APPENDICE I —

Aspetti per i quali non è disponibile una specifica tecnica (punti in sospeso)

APPENDICE J —

Specifiche tecniche menzionate nella presente STI

APPENDICE J-1 —

Norme o documenti normativi

APPENDICE J-2 —

Documenti tecnici

APPENDICE K —

Processo di convalida per nuovi elementi terminali del freno magnetico a pattino (MTB)

APPENDICE L —

Modifiche dei requisiti e dei regimi transitori

▼M5

1.   INTRODUZIONE

Una specifica tecnica di interoperabilità (STI) è una specifica di cui è oggetto un sottosistema, o una parte di esso, come definita all'articolo 2, punto 11), della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).

▼B

1.1.    Ambito di applicazione tecnico

La presente specifica tecnica di interoperabilità (STI) si applica a un preciso sottosistema per soddisfare i requisiti essenziali e assicurare l'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione quale descritto all' ►M3  articolo 1 della direttiva (UE) 2016/797 ◄ .

Il sottosistema in esame è il materiale rotabile del sistema ferroviario dell'Unione di cui all' ►M3  allegato II, punto 2.7, della direttiva (UE) 2016/797 ◄ .

La presente STI si applica al materiale rotabile:

— 
che è (o è destinato a essere) impiegato nella rete ferroviaria definita nella sezione 1.2 «Ambito di applicazione geografico» della presente STI,
e
— 
che rientra in una delle seguenti tipologie (definite nell' ►M3  allegato I, punto 2, della direttiva (UE) 2016/797 ◄ ):
— 
treni automotori termici o elettrici,
— 
unità di trazione termiche o elettriche,
— 
vetture passeggeri,
— 
mezzi mobili per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie.

I tipi di materiale rotabile di cui all' ►M3  articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2016/797 ◄ sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente STI:

— 
metropolitane, tram e altri veicoli leggeri su rotaia;
— 
veicoli adibiti a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani su reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario;
— 
veicoli utilizzati esclusivamente su infrastrutture ferroviarie private utilizzate unicamente dal proprietario per le sue operazioni di trasporto merci;
— 
veicoli destinati ad un uso strettamente locale, storico o turistico.

Il capitolo 2 fornisce una definizione dettagliata del materiale rotabile che rientra nell'ambito di applicazione della presente STI.

▼M5

1.2.    Ambito di applicazione geografico

La presente STI si applica al sistema ferroviario dell'Unione.

1.3.    Contenuto della STI

In conformità all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797, la presente STI riguarda il sottosistema «Materiale rotabile - Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri».

▼B

2.   SOTTOSISTEMA «MATERIALE ROTABILE» E RELATIVE FUNZIONI

▼M5

2.1.    Il sottosistema «materiale rotabile» quale parte del sistema ferroviario dell'Unione

Il sistema ferroviario dell'Unione è stato suddiviso nei sottosistemi indicati nell'allegato II della direttiva (UE) 2016/797.

Il sottosistema «Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» prevede interfacce con altri sottosistemi del sistema ferroviario dell'Unione. Tali interfacce sono considerate nel quadro di un sistema integrato, conforme a tutte le STI pertinenti.

Oltre al sottosistema «materiale rotabile», altre STI trattano aspetti specifici del sistema ferroviario e interessano più sottosistemi.

I requisiti riguardanti il sottosistema «materiale rotabile» espressi nel regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione ( 4 ) («STI PRM») e nel regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione ( 5 ) («STI NOI») non sono ripetuti nella presente STI. Essi si applicano al sottosistema «Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» sulla base dei rispettivi ambiti di applicazione e norme di attuazione.

▼B

2.2.    Definizioni relative al materiale rotabile

Ai fini della presente STI, si applicano le seguenti definizioni:

2.2.1.    Composizione di un treno

a) 

Unità è il termine generico utilizzato per definire il materiale rotabile soggetto all'applicazione della presente STI e pertanto soggetto alla verifica CE.

b) 

Un'unità può essere costituita da più veicoli, quali definiti all' ►M3  articolo 2, punto 3), della direttiva (UE) 2016/797 ◄ ; considerato l'ambito di applicazione della presente STI, l'uso del termine «veicolo» in questa sede è limitato al sottosistema «materiale rotabile», quale definito al capitolo 1.

c) 

Un treno è una composizione operativa costituita da una o più unità.

d) 

Un treno passeggeri è una composizione operativa accessibile ai passeggeri (un treno costituito da veicoli passeggeri ma non accessibile ai passeggeri non è considerato un treno passeggeri).

e) 

Una «composizione bloccata» è la composizione di un treno con configurazione modificabile solo in officina.

f) 

Le «composizioni predefinite» sono composizioni di treni di più unità accoppiate tra loro, che sono definite in fase di progettazione e possono essere riconfigurate durante l'esercizio.

▼M5

g) 

«Esercizio multiplo» è una composizione operativa costituita da più di una unità, che comprende:

— 
complessi progettati in modo tale che alcuni di essi (del tipo sottoposto a valutazione) possono essere accoppiati tra loro per circolare come treno singolo controllato da una cabina di guida;
— 
locomotive progettate in modo tale che alcune di esse (del tipo sottoposto a valutazione) possano essere incluse in un singolo treno controllato da una cabina di guida.

▼B

h) 

«Esercizio generale»: una unità è progettata per l'esercizio generale quando è destinata a essere agganciata a una o più unità nella composizione di un treno non definita in fase di progettazione.

▼M3

2.2.2.    Materiale rotabile

Le definizioni riportate di seguito sono classificate in tre gruppi, come indicato nell'allegato I, punto 2, della direttiva (UE) 2016/797.

A) 

Locomotive e materiale rotabile per passeggeri, comprese le unità di trazione termiche o elettriche, i treni passeggeri automotori termici o elettrici e le carrozze passeggeri

1)    Unità di trazione termiche o elettriche

Una locomotiva è un veicolo di trazione (o una combinazione di più veicoli) non progettato per il trasporto di un carico utile e che nell'esercizio normale può essere sganciato da un treno per circolare autonomamente.

Una locomotiva da manovra è un'unità di trazione progettata per l'impiego esclusivo in scali di manovra, stazioni e depositi.

La trazione di un treno può essere anche assicurata da un veicolo a motore con o senza cabina di guida, che non è destinato ad essere disaccoppiato durante il normale esercizio. Tale veicolo è denominato in genere unità motrice (o motrice) oppure motrice di testa quando si trova a una estremità del complesso automotore ed è dotato di una cabina di guida.

2)    ►M5  Complessi automotori termici o elettrici ◄

Un complesso automotore è una composizione bloccata che può circolare come treno; per definizione non è progettato per essere riconfigurato, se non in officina. È costituito solo da veicoli motore oppure da veicoli motore e rimorchiati.

Un'unità multipla elettrica e/o diesel è un complesso automotore in cui tutti i veicoli possono essere adibiti al trasporto di un carico utile (passeggeri oppure bagagli/posta o merci).

Un'automotrice è un veicolo che può circolare autonomamente e può essere adibito al trasporto di un carico utile (passeggeri oppure bagagli/posta o merci).

Un tram-treno è un veicolo progettato per un uso combinato sia su infrastrutture per il trasporto leggero su rotaia che su infrastrutture ferroviarie.

3)    Vetture passeggeri e altre carrozze correlate

Una carrozza è un veicolo privo di trazione in una composizione bloccata o variabile che può essere adibito al trasporto passeggeri (per estensione, i requisiti specificati per le carrozze nella presente STI vanno considerati applicabili anche a carrozze ristorante, carrozze letti, carrozze cuccette ecc.).

Una carrozza bagagliaio è un veicolo privo di trazione che può trasportare un carico utile diverso dai passeggeri, come bagagli e invii postali, progettato per essere inserito in una composizione bloccata o variabile adibita al trasporto passeggeri.

Una rimorchiata pilota è un veicolo privo di trazione dotato di cabina di guida.

Una carrozza può essere munita di cabina di guida e in tal caso è denominata carrozza pilota.

Una carrozza bagagliaio può essere munita di cabina di guida e in tal caso è denominata bagagliaio pilota.

Un carro per trasporto auto è un veicolo privo di trazione in grado di trasportare automobili senza passeggeri a bordo e destinato a essere inserito in un treno passeggeri.

Una composizione bloccata di carrozze è una composizione di più carrozze accoppiate tra loro in forma «semi-permanente» oppure che può essere riconfigurata solo fuori servizio.

▼M5

B) 

Carri merci, compresi i veicoli a piano ribassato progettati per l'intera rete e i veicoli progettati per il trasporto di autocarri.

Tali veicoli non rientrano nell'ambito di applicazione della presente STI. Essi sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 321/2013 ( 6 ) della Commissione («STI WAG»).

C) 

Veicoli speciali

I veicoli speciali, quali i mezzi d'opera, sono suddivisi in categorie nella decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione relativa al registro europeo dei veicoli ( 7 ). Possono essere raggruppati nei sottoinsiemi seguenti:

i) 

I mezzi d'opera (On Track Machine – OTM) sono veicoli progettati appositamente per la costruzione e la manutenzione dei binari e delle infrastrutture.

ii) 

I veicoli per l'ispezione delle infrastrutture sono veicoli impiegati per monitorare le condizioni delle infrastrutture.

iii) 

I veicoli sgombrabinari sono veicoli progettati per la pulizia dei binari in caso di condizioni ambientali avverse, quali i mezzi spazzaneve.

iv) 

I veicoli di soccorso sono veicoli progettati per un uso in specifiche situazioni di emergenza quali l'evacuazione, la lotta antincendio e il recupero di treni (sono incluse le gru ferroviarie).

v) 

I veicoli strada-rotaia sono mezzi automotori che possono circolare su rotaia e su strada.

I veicoli speciali possono essere utilizzati in una o più delle modalità seguenti: di lavoro, di marcia e di circolazione, come automotori o rimorchi.

▼B

2.3.    Materiale rotabile nell'ambito di applicazione della presente STI

▼M3

2.3.1.    Tipi di materiale rotabile

L'ambito di applicazione della presente STI relativa al materiale rotabile, classificato in tre gruppi come specificato all'allegato I, punto 2, della direttiva (UE) 2016/797, si articola come segue:

A) 

Locomotive e materiale rotabile per passeggeri, comprese le unità di trazione termiche o elettriche, i treni passeggeri automotori termici o elettrici e le carrozze passeggeri

1)    Unità di trazione termiche o elettriche

Questo tipo comprende mezzi di trazione che non possono trasportare un carico utile, come le locomotive termiche o elettriche oppure le unità motrici.

I veicoli di trazione interessati sono adibiti al trasporto merci e/o passeggeri.

Esclusione dall'ambito di applicazione:

Le locomotive da manovra (quali definite al punto 2.2) non rientrano nell'ambito di applicazione della presente STI; quando sono destinate a operare sulla rete ferroviaria dell'Unione (movimenti tra scali di manovra, stazioni e depositi), si applica l'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797.

2)    Treni passeggeri automotori termici o elettrici

Questo tipo comprende qualsiasi treno in composizione bloccata o predefinita composto da veicoli adibiti al trasporto passeggeri e/o da veicoli non adibiti al trasporto passeggeri.

Il dispositivo di trazione termico o elettrico è installato in alcuni veicoli del treno e quest'ultimo è munito di una cabina di guida.

Esclusione dall'ambito di applicazione:

Conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, paragrafo 4, lettera d), e paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797, il seguente materiale rotabile è escluso dall'ambito di applicazione della STI:

— 
il materiale rotabile destinato a circolare su reti locali, urbane o suburbane che sono isolate, dal punto di vista funzionale, dal resto del sistema ferroviario;
— 
il materiale rotabile utilizzato principalmente sulle infrastrutture per il trasporto leggero su rotaia ma attrezzato con alcuni componenti ferroviari pesanti necessari per permettere che il transito avvenga su una sezione confinata e limitata delle infrastrutture ferroviarie soltanto a fini di connettività;
— 
tram-treni.

3)    Vetture passeggeri e altre carrozze correlate

Vetture passeggeri:

In questa tipologia rientrano i veicoli privi di trazione adibiti al trasporto passeggeri (carrozze, quali definite al punto 2.2) e impiegati in composizione variabile con veicoli appartenenti alla categoria «unità di trazione termiche o elettriche» precedentemente definite che assolvono alla funzione di trazione.

Veicoli non adibiti al trasporto passeggeri presenti in un treno passeggeri:

In questo tipo rientrano veicoli privi di trazione che fanno parte di un treno passeggeri (ad esempio, bagagliai o carrozze postali, carri per trasporto auto, veicoli di servizio ecc.); essi rientrano nell'ambito di applicazione della presente STI come veicoli adibiti al trasporto di passeggeri.

▼M5

B) 

Carri merci, compresi i veicoli a piano ribassato progettati per l'intera rete e i veicoli progettati per il trasporto di autocarri non rientrano nell'ambito di applicazione della presente STI; a essi si applica la STI WAG anche quando fanno parte di un treno passeggeri (in questo caso la composizione del treno è una questione operativa).

Nell'ambito di applicazione della presente STI non rientrano i veicoli adibiti al trasporto di autovetture stradali anche quando vi sono persone a bordo di tali autovetture.

C) 

Veicolo speciale

I veicoli speciali rientrano nell'ambito di applicazione della presente STI, alla quale devono dimostrare la propria conformità quando sono utilizzati in modalità di circolazione e nei seguenti casi:

(1) 

quando circolano su ruote proprie (in modalità di circolazione come semovente o trainato);

(2) 

quando sono progettati e concepiti per essere rilevati da un sistema di rilevamento dei treni, presente sul binario, per la gestione del traffico.

I requisiti specifici di cui al capitolo 4 e all'appendice C relativi ai mezzi d'opera sono altresì applicabili ai veicoli per l'ispezione delle infrastrutture, a meno che non siano progettati per essere integrati in un treno passeggeri a composizione bloccata; in tal caso questi ultimi veicoli devono essere considerati veicoli non adibiti al trasporto passeggeri, come definiti alla lettera A), punto 3).

I veicoli strada-rotaia sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente STI.

▼B

2.3.2.    Scartamento

La presente STI si applica al materiale rotabile destinato a operare su reti con scartamento di 1 435 mm o su uno dei seguenti scartamenti nominali: 1 520 mm, sistema 1 524 mm, sistema 1 600 mm e sistema 1 668 mm.

2.3.3.    Velocità massima

Prendendo in considerazione il sistema ferroviario integrato composto da diversi sottosistemi (in particolare gli impianti fissi; cfr. sezione 2.1), si considera che la velocità massima di progettazione del materiale rotabile debba essere pari o inferiore a 350 km/h.

In caso di velocità massima di progetto superiore a 350 km/h si applica la presente specifica tecnica che, tuttavia, deve essere integrata per quanto riguarda la gamma di velocità al di sopra di 350 km/h (o la velocità massima relativa a un determinato parametro, se specificato al pertinente punto della sezione 4.2) e fino alla velocità massima di progetto, applicando la procedura per le soluzioni innovative descritte all'articolo 10.

3.   REQUISITI ESSENZIALI

▼M5

3.1.    Elementi del sottosistema «materiale rotabile» corrispondenti ai requisiti essenziali:

La tabella che segue riporta i requisiti essenziali, definiti e numerati nell'allegato III della direttiva (UE) 2016/797, che sono presi in conto dalle specifiche di cui al capitolo 4.

Elementi del materiale rotabile corrispondenti ai requisiti essenziali

Nota:  sono elencati solo i punti del punto 4.2 che contemplano requisiti.



Punto di rif.

Elemento del sottosistema «materiale rotabile»

Sicurezza

Affidabilità e disponibilità

Salute

Protezione dell'ambiente

Compatibilità tecnica

Accessibilità

4.2.2.2.2

Accoppiatore interno

1.1.3

2.4.1

 

 

 

 

 

4.2.2.2.3

Accoppiatore di estremità

1.1.3

2.4.1

 

 

 

 

 

4.2.2.2.4

Accoppiatore di soccorso

 

2.4.2

 

 

2.5.3

 

4.2.2.2.5

Accesso del personale ai dispositivi di accoppiamento/disaccoppiamento

1.1.5

 

2.5.1

 

2.5.3

 

4.2.2.3

Passerelle

1.1.5

 

 

 

 

 

4.2.2.4

Resistenza della struttura del veicolo

1.1.3

2.4.1

 

 

 

 

 

4.2.2.5

Sicurezza passiva

2.4.1

 

 

 

 

 

4.2.2.6

Sollevamento

 

 

 

 

2.5.3

 

4.2.2.7

Fissaggio dei dispositivi alla struttura della cassa

1.1.3

 

 

 

 

 

4.2.2.8

Porte di accesso per personale e merci

1.1.5

2.4.1

 

 

 

 

 

4.2.2.9

Caratteristiche meccaniche del vetro

2.4.1

 

 

 

 

 

4.2.2.10

Condizioni di carico e massa ponderata

1.1.3

 

 

 

 

 

4.2.3.1

Sagoma

 

 

 

 

2.4.3

 

4.2.3.2.1

Parametro del carico per asse

 

 

 

 

2.4.3

 

4.2.3.2.2

Carico per ruota

1.1.3

 

 

 

 

 

4.2.3.3.1

Caratteristiche del materiale rotabile in termini di compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni

1.1.1

 

 

 

2.4.3

2.3.2

 

4.2.3.3.2

Monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti

1.1.1

1.2

 

 

 

 

4.2.3.4.1

Sicurezza contro il deragliamento durante la circolazione su sghembi di binario

1.1.1

1.1.2

 

 

 

2.4.3

 

4.2.3.4.2.

Dinamica di marcia

1.1.1

1.1.2

 

 

 

2.4.3

2.3.2

 

4.2.3.4.2.1

Valori limite per la sicurezza di marcia

1.1.1

1.1.2

 

 

 

2.4.3

 

4.2.3.4.2.2

Valori limite di carico consentiti dal binario

 

 

 

 

2.4.3

 

4.2.3.4.3

Conicità equivalente

1.1.1

1.1.2

 

 

 

2.4.3

 

4.2.3.4.3.1

Valori di progetto per nuovi profili delle ruote

1.1.1

1.1.2

 

 

 

2.4.3

 

4.2.3.4.3.2

Valori in esercizio della conicità equivalente delle sale montate

1.1.2

1.2

 

 

2.4.3

 

4.2.3.5.1

Progetto strutturale del telaio dei carrelli

1.1.1

1.1.2

 

 

 

 

 

4.2.3.5.2.1

Caratteristiche meccaniche e geometriche delle sale montate

1.1.1

1.1.2

 

 

 

2.4.3

 

4.2.3.5.2.2

Caratteristiche meccaniche e geometriche delle ruote

1.1.1

1.1.2

 

 

 

 

 

4.2.3.5.3

Sistemi a scartamento variabile automatico

1.1.1

1.1.2, 1.1.3

1.2

 

 

1.5

 

4.2.3.6

Raggio minimo di curvatura

1.1.1

1.1.2

 

 

 

2.4.3

 

4.2.3.7

Cacciapietre

1.1.1

 

 

 

 

 

4.2.4.2.1

Frenatura – requisiti funzionali

1.1.1

2.4.1

2.4.2

 

 

1.5

 

4.2.4.2.2

Frenatura – requisiti di sicurezza

1.1.1

1.2

2.4.2

 

 

 

 

4.2.4.3

Tipo di sistema frenante

 

 

 

 

2.4.3

2.3.2

 

4.2.4.4.1

Comando del freno di emergenza

2.4.1

 

 

 

2.4.3

2.3.2

 

4.2.4.4.2

Comando del freno di servizio

 

 

 

 

2.4.3

2.3.2

 

4.2.4.4.3

Comando del freno diretto

 

 

 

 

2.4.3

 

4.2.4.4.4

Comando del freno dinamico

1.1.3

 

 

 

2.3.2

 

4.2.4.4.5

Comando del freno di stazionamento

 

 

 

 

2.4.3

 

4.2.4.5.1

Prestazioni di frenatura — requisiti generali

1.1.1

2.4.1

2.4.2

 

 

1.5

 

4.2.4.5.2

Freno d'emergenza

1.1.2

2.4.1

 

 

 

2.4.3

2.3.2

 

4.2.4.5.3

Freno di servizio

 

 

 

 

2.4.3

2.3.2

 

4.2.4.5.4

Calcoli relativi alla capacità termica

2.4.1

 

 

 

2.4.3

 

4.2.4.5.5

Freno di stazionamento

2.4.1

 

 

 

2.4.3

 

4.2.4.6.1

Limite del profilo di aderenza ruota-rotaia

2.4.1

1.2

2.4.2

 

 

 

 

4.2.4.6.2

Sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote

2.4.1

1.2

2.4.2

 

 

 

 

4.2.4.7

Freno dinamico – sistemi frenanti connessi al sistema di trazione

2.4.1

1.2

2.4.2

 

 

 

 

4.2.4.8.1

Sistema frenante indipendente dalle condizioni di aderenza – indicazioni generali

2.4.1

1.2

2.4.2

 

 

 

 

4.2.4.8.2

Freno magnetico a pattino

 

 

 

 

2.4.3

2.3.2

 

4.2.4.8.3

Freno a corrente parassita sul binario.

 

 

 

 

2.4.3

2.3.2

 

4.2.4.9

Indicazione di stato e di guasto del freno

1.1.1

1.2

2.4.2

 

 

 

 

4.2.4.10

Requisiti relativi ai freni per scopi di soccorso

 

2.4.2

 

 

 

 

4.2.5.1

Servizi igienici

 

 

 

1.4.1

 

 

4.2.5.2

Sistema di comunicazione sonora

2.4.1

 

 

 

 

 

4.2.5.3

Allarme passeggeri

2.4.1

 

 

 

 

 

4.2.5.4

Dispositivi di comunicazione per i passeggeri

2.4.1

 

 

 

 

 

4.2.5.5

Porte esterne: accesso e uscita dal materiale rotabile

2.4.1

 

 

 

2.3.2

 

4.2.5.6

Porte esterne: costruzione del sistema

1.1.3

2.4.1

 

 

 

 

 

4.2.5.7

Porte intercomunicanti tra unità

1.1.5

 

 

 

 

 

4.2.5.8

Qualità dell'aria interna

 

 

1.3.2

 

 

 

4.2.5.9

Finestrini laterali

1.1.5

 

 

 

 

 

4.2.6.1

Condizioni ambientali

 

2.4.2

 

 

 

 

4.2.6.2.1

Spostamento d'aria sui passeggeri sui marciapiedi e sui lavoratori in linea

1.1.1

 

1.3.1

 

 

 

4.2.6.2.2

Impulso di pressione in testa

 

 

 

 

2.4.3

 

4.2.6.2.3

Variazione massima della pressione nelle gallerie

 

 

 

 

2.4.3

 

4.2.6.2.4

Vento trasversale

1.1.1

 

 

 

 

 

4.2.6.2.5

Effetto aerodinamico su binari con ballast

1.1.1

 

 

 

2.4.3

 

4.2.7.1.1

Luci anteriori

 

 

 

 

2.4.3

2.3.2

 

4.2.7.1.2

Luci di posizione

1.1.1

 

 

 

2.4.3

 

4.2.7.1.3

Luci di coda

1.1.1

 

 

 

2.4.3

 

4.2.7.1.4

Comandi dei fanali

 

 

 

 

2.4.3

 

4.2.7.2.1

Trombe (avvisatori acustici) — indicazioni generali

1.1.1

 

 

 

2.4.3

2.6.3

 

4.2.7.2.2

Livelli di pressione sonora delle trombe di segnalazione

1.1.1

 

1.3.1

 

 

 

4.2.7.2.3

Protezione

 

 

 

 

2.4.3

 

4.2.7.2.4

Comando delle trombe

1.1.1

 

 

 

2.4.3

 

4.2.8.1

Prestazioni di trazione

 

 

 

 

2.4.3

2.6.3

2.3.2

 

4.2.8.2

da 4.2.8.2.1 a 4.2.8.2.9

Alimentazione

 

 

 

 

1.5

2.4.3

2.3.2

 

4.2.8.2.10

Protezione elettrica del treno

2.4.1

 

 

 

 

 

4.2.8.4

Protezione contro i pericoli elettrici

2.4.1

 

 

 

 

 

4.2.9.1.1

Cabina di guida – indicazioni generali

 

4.2.9.1.2

Accesso e uscita

1.1.5

 

 

 

2.4.3

 

4.2.9.1.3

Visibilità esterna

1.1.1

 

 

 

2.4.3

2.3.2

 

4.2.9.1.4

Configurazione interna

1.1.5

 

 

 

 

 

4.2.9.1.5

Sedile del macchinista

 

 

1.3.1

 

 

 

4.2.9.1.6

Banco di guida - ergonomia

1.1.5

 

1.3.1

 

2.3.2

 

4.2.9.1.7

Climatizzazione e qualità dell'aria

 

 

1.3.1

 

 

 

4.2.9.1.8

Illuminazione interna

 

 

 

 

2.6.3

 

4.2.9.2.1

Vetro frontale - caratteristiche meccaniche

2.4.1

 

 

 

 

 

4.2.9.2.2

Vetro frontale - caratteristiche ottiche

 

 

 

 

2.4.3

2.3.2

 

4.2.9.2.3

Vetro frontale - attrezzature

 

 

 

 

2.4.3

 

4.2.9.3.1

Funzione di controllo dell'attività del macchinista

1.1.1

 

 

 

2.6.3

 

4.2.9.3.2

Indicazione della velocità

1.1.5

 

 

 

 

 

4.2.9.3.3

Display e schermi del macchinista

1.1.5

 

 

 

 

 

4.2.9.3.4

Comandi e indicatori

1.1.5

 

 

 

 

 

4.2.9.3.5

Etichettatura

 

 

 

 

2.6.3

 

4.2.9.3.6

Funzione di controllo remoto via radio da parte del personale per le operazioni di manovra

1.1.1

 

 

 

2.3.2

 

4.2.9.3.7

Elaborazione del segnale di prevenzione e di rilevamento dei deragliamenti

1.1.1

1.1.2

 

 

 

 

 

4.2.9.3.7 bis

Funzione di rilevamento e prevenzione dei deragliamenti a bordo

1.1.1

1.1.2

 

 

 

 

 

4.2.9.3.8

Requisiti per la gestione delle modalità ETCS

1.1.1

 

 

 

1.5

2.3.2

 

4.2.9.3.9

Stato della trazione

 

 

 

 

2.3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.9.4

Strumenti di bordo e attrezzature portatili

2.4.1

 

 

 

2.4.3

2.6.3

 

4.2.9.5

Ripostigli per gli effetti personali del personale del treno

 

4.2.9.6

Dispositivo di registrazione

 

 

 

 

2.4.4

2.3.2

 

4.2.10.2

Sicurezza antincendio - misure per la prevenzione degli incendi

1.1.4

 

1.3.2

1.4.2

 

 

4.2.10.3

Misure per rilevare/controllare gli incendi

1.1.4

 

 

 

 

 

4.2.10.4

Requisiti relativi alle situazioni di emergenza

2.4.1

 

 

 

2.3.2

 

4.2.10.5

Requisiti in caso di evacuazione

2.4.1

 

 

 

 

 

4.2.11.2

Pulizia esterna dei convogli

 

 

 

 

1.5

 

4.2.11.3

Raccordi per il sistema di scarico delle toilette

 

 

 

 

1.5

 

4.2.11.5

Interfaccia per il rifornimento idrico

 

 

 

 

1.5

 

4.2.11.6

Requisiti particolari per lo stazionamento dei treni

 

 

 

 

1.5

 

4.2.11.7

Dispositivi di rifornimento carburante

 

 

 

 

1.5

 

4.2.11.8

Pulizia interna del treno - alimentazione

 

 

 

 

2.5.3

 

4.2.12.2

Documentazione generale

 

 

 

 

1.5

 

4.2.12.3

Documentazione relativa alla manutenzione

1.1.1

 

 

 

2.5.1

2.5.2

2.6.1

2.6.2

 

4.2.12.4

Documentazione relativa all'esercizio

1.1.1

 

 

 

2.4.2

2.6.1

2.6.2

 

4.2.12.5

Diagramma di sollevamento e istruzioni

 

 

 

 

2.5.3

 

4.2.12.6

Descrizioni relative alle operazioni di soccorso

 

2.4.2

 

 

2.5.3

 

4.2.13

Requisiti relativi all'interfaccia con la condotta automatica del treno

 

 

 

 

1.5

2.3.2

2.4.3

 

3.2.    Requisiti essenziali non contemplati dalla presente STI

Alcuni dei requisiti essenziali classificati come «[r]equisiti di portata generale» o «[r]equisiti particolari di ogni sottosistema» nell'allegato III della direttiva (UE) 2016/797 che hanno un impatto sul sottosistema «materiale rotabile» rientrano in maniera limitata nell'ambito di applicazione della presente STI.

▼B

4.   CARATTERISTICHE DEL SOTTOSISTEMA «MATERIALE ROTABILE»

4.1.    Introduzione

4.1.1.    Indicazioni generali

(1) 

Il sistema ferroviario dell'Unione, a cui si applica la ►M3  direttiva (UE) 2016/797 ◄ e di cui fa parte il sottosistema materiale rotabile, è un sistema integrato di cui occorre accertare la coerenza. Tale coerenza deve essere verificata in particolare per quanto riguarda le specifiche del sottosistema materiale rotabile, le sue interfacce con gli altri sottosistemi del sistema ferroviario dell'Unione in cui è integrato, nonché le norme di esercizio e manutenzione.

(2) 

I parametri fondamentali del sottosistema «materiale rotabile» sono definiti nel capitolo 4 della presente STI.

(3) 

Fatto salvo il caso in cui ciò sia strettamente necessario per l'interoperabilità della rete ferroviaria dell'Unione, le specifiche tecniche e funzionali del sottosistema e le relative interfacce descritte nelle sezioni 4.2 e 4.3 non richiedono l'impiego di tecnologie o soluzioni tecniche specifiche.

▼M5

(4) 

Alcune caratteristiche del materiale rotabile, per le quali vi è l'obbligo di iscrizione nel «Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati» (sulla base della pertinente decisione della Commissione), sono descritte nel punto 7.1.2 (cfr. tabella 17 bis). Tali caratteristiche devono inoltre essere riportate nella documentazione tecnica del materiale rotabile di cui al punto 4.2.12.

▼B

4.1.2.    Descrizione del materiale rotabile soggetto all'applicazione della presente STI

(1) 

Il materiale rotabile soggetto all'applicazione della presente STI (indicato come unità nel contesto della presente STI) deve essere descritto nel certificato di verifica CE, utilizzando una delle seguenti caratteristiche:

— 
complesso automotore in composizione bloccata e, ove previsto, una o più composizioni predefinite di più complessi automotore del tipo sottoposto a valutazione per esercizio multiplo;
— 
veicolo singolo o composizioni bloccate di veicoli destinati a una o più composizioni predefinite;
— 
veicolo singolo o composizioni bloccate di veicoli adibiti all'esercizio generale e, ove previsto, una o più composizioni predefinite di più veicoli (locomotive) del tipo sottoposto a valutazione per l'esercizio multiplo.

Nota: l'esercizio multiplo dell'unità sottoposta a valutazione con altre tipologie di materiale rotabile non rientra nell'ambito di applicazione della presente STI.

(2) 

Le definizioni riguardanti la composizione dei treni e le unità sono riportate nella sezione 2.2 della presente STI.

(3) 

Quando è valutata un'unità destinata all'impiego in una o più composizioni bloccate o predefinite, le composizioni per cui tale valutazione è valida sono definite dal richiedente la valutazione e indicate nel certificato di verifica CE. La definizione di ciascuna composizione deve comprendere la denominazione del tipo di ciascun veicolo (o casse dei veicoli e sale montate nel caso di composizioni bloccate articolate) e la loro collocazione nella composizione. Ulteriori informazioni sono fornite ai punti 6.2.8 e 6.2.9.

(4) 

Alcune caratteristiche o valutazioni di una unità destinata all'impiego nell'esercizio generale comporteranno limiti definiti in relazione alle composizioni dei treni. Tali limiti sono stabiliti nella sezione 4.2 e al punto 6.2.7.

4.1.3.    Principale categorizzazione del materiale rotabile ai fini dell'applicazione dei requisiti della STI

(1) 

Nei seguenti punti della presente STI si fa ricorso a un sistema di categorizzazione tecnica del materiale rotabile per definire i requisiti applicabili a una determinata unità.

(2) 

La categoria o le categorie tecniche rilevanti per l'unità soggetta all'applicazione della presente STI devono essere individuate dal richiedente la valutazione. Tale categorizzazione deve essere utilizzata dall'organismo notificato incaricato della valutazione, al fine di valutare i requisiti applicabili di questa STI, e deve figurare nel certificato di verifica CE.

(3) 

Le categorie tecniche del materiale rotabile sono le seguenti:

— 
unità progettata per il trasporto passeggeri;
— 
unità progettata per il trasporto di un carico relativo ai passeggeri (bagagli, automobili ecc.);
— 
unità progettata per il trasporto di altro carico utile (posta, merci ecc.) in treni automotori;
— 
unità munita di cabina di guida;
— 
unità munita di dispositivo di trazione;
— 
unità elettrica, definita come unità alimentata a energia elettrica tramite uno o più sistemi di elettrificazione come specificato nella STI «Energia»;
— 
unità di trazione termica;
— 
locomotiva per servizio merci: unità progettata per trainare carri merci;
— 
locomotiva per servizio passeggeri: unità progettata per trainare vetture passeggeri;

▼M5

— 
veicoli speciali (cfr. punto 2.2.2, lettera C)).

▼B

Un'unità può rientrare in una o più delle categorie summenzionate.

(4) 

Salvo diversa indicazione nei punti della sezione 4.2, i requisiti specificati nella presente STI si applicano a tutte le categorie tecniche del materiale rotabile precedentemente definite.

(5) 

In occasione della valutazione si deve considerare anche la configurazione operativa delle unità, distinguendo tra:

— 
una unità che può essere impiegata come treno;
— 
una unità che non può essere utilizzata da sola e quindi deve essere agganciata a una o più unità per circolare come treno (cfr. anche i punti 4.1.2, 6.2.7 e 6.2.8).
(6) 

La velocità massima di progetto dell'unità soggetta all'applicazione della presente STI deve essere dichiarata dal richiedente la valutazione; deve essere un multiplo di 5 km/h (cfr. anche il punto 4.2.8.1.2) quando il suo valore è superiore a 60 km/h; tale categorizzazione viene utilizzata dall'organismo notificato incaricato della valutazione al fine di valutare i requisiti applicabili di questa STI, e deve figurare nel certificato di verifica CE.

4.1.4.    Categorizzazione del materiale rotabile ai fini della sicurezza antincendio

(1) 

Quanto ai requisiti per la sicurezza antincendio, nella STI «Sicurezza nelle gallerie» (STI SRT) sono definite e specificate quattro categorie di materiale rotabile.

— 
Categoria A — materiale rotabile passeggeri (incluse le locomotive per servizio passeggeri)
— 
Categoria B — materiale rotabile passeggeri (incluse le locomotive per servizio passeggeri)
— 
locomotive per servizio merci e unità automotrici progettate per il trasporto di altro carico utile (posta, merci, veicoli per l'ispezione delle infrastrutture ecc.)
— 
Mezzi d'opera.
(2) 

La compatibilità tra la categoria dell'unità e l'esercizio in galleria è definita nella STI SRT.

(3) 

Nel caso delle unità progettate per il trasporto di passeggeri o il traino di vetture passeggeri, e soggette all'applicazione della presente STI, la categoria A rappresenta la categoria minima che deve essere selezionata dal richiedente la valutazione; i criteri per la selezione della categoria B sono indicati nella STI SRT.

(4) 

Tale categorizzazione deve essere utilizzata dall'organismo notificato incaricato della valutazione, al fine di valutare i requisiti applicabili di cui al punto 4.2.10 della presente STI, e deve figurare nel certificato di verifica CE.

4.2.    Specifiche tecniche e funzionali del sottosistema

4.2.1.    Indicazioni generali

4.2.1.1.    Ripartizione

(1) 

Le specifiche tecniche e funzionali del sottosistema «materiale rotabile» sono raggruppate e articolate nei seguenti punti della presente sezione:

— 
Strutture e parti meccaniche
— 
Interazione ruota-rotaia e sagoma
— 
Frenatura
— 
Elementi inerenti ai passeggeri
— 
Condizioni ambientali
— 
Luci esterne e avvisatori acustici e ottici
— 
Equipaggiamento di trazione ed elettrico
— 
Cabina di guida e interfaccia uomo/macchina
— 
Sicurezza antincendio ed evacuazione
— 
Operazioni di servizio
— 
Documentazione per l'esercizio e la manutenzione
(2) 

Per gli aspetti tecnici particolari, di cui ai capitoli 4, 5 e 6 la specifica tecnica e funzionale fa esplicito riferimento a un punto di una norma EN o di un altro documento tecnico, come consentito dall' ►M3  articolo 4, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797 ◄ ; tali riferimenti sono elencati nell'appendice J della presente STI.

(3) 

Le informazioni necessarie a bordo perché il personale ferroviario sia al corrente dello stato operativo del treno (stato normale, attrezzatura fuori servizio, situazione di degrado ecc.) sono descritte al punto che tratta la funzione specifica nonché al punto 4.2.12 «documentazione di esercizio e manutenzione».

▼M5

4.2.1.2.    Punti in sospeso

I punti in sospeso conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797 sono elencati nell'appendice I.

▼B

4.2.1.3.    Aspetti di sicurezza

(1) 

Le funzioni essenziali concernenti la sicurezza sono indicate nella sezione 3.1 della presente STI mediante collegamento ai requisiti essenziali «sicurezza».

(2) 

I requisiti di sicurezza connessi a queste funzioni sono soggetti alle specifiche tecniche di cui al punto corrispondente della sezione 4.2 (ad esempio «sicurezza passiva», «ruote» ecc.).

(3) 

Quando tali specifiche tecniche devono essere integrate da requisiti espressi in termini di requisiti di sicurezza (livello di gravità), sono specificate anche nel punto corrispondente della sezione 4.2.

(4) 

Le apparecchiature elettroniche e il software utilizzati per espletare le funzioni essenziali di sicurezza devono essere sviluppati e valutati secondo una metodologia adeguata per tale tipologia di apparecchiature elettroniche e software.

4.2.2.    Struttura e parti meccaniche

4.2.2.1.    Indicazioni generali

(1) 

In questa parte sono trattati i requisiti relativi alla progettazione della struttura del veicolo (resistenza della struttura del veicolo) e dei collegamenti meccanici (interfacce meccaniche) tra veicoli o tra unità.

(2) 

La maggior parte di questi requisiti si propone di assicurare l'integrità meccanica del treno in servizio e in operazioni di soccorso nonché di proteggere gli spazi per i viaggiatori e il personale in caso di collisione o deragliamento.

4.2.2.2.    Interfacce meccaniche

4.2.2.2.1.   Indicazioni generali e definizioni

Per comporre un treno (come definito alla sezione 2.2) i veicoli sono agganciati fra loro in modo che possano essere utilizzati insieme. L'accoppiatore è l'interfaccia meccanica che consente questa operazione. Esistono varie tipologie di accoppiatori:

(1) 

l'accoppiatore «interno» (denominato anche accoppiatore «intermedio») è il dispositivo di accoppiamento tra veicoli che consente di costituire una unità composta da più veicoli (ad esempio una colonna bloccata di carrozze o un complesso automotore);

(2) 

l'accoppiatore di estremità (accoppiatore «esterno») delle unità è il dispositivo di accoppiamento utilizzato per agganciare due (o più) unità ai fini della composizione di un treno. Un accoppiatore di estremità può essere «automatico», «semiautomatico» o «manuale». Un accoppiatore di estremità può essere utilizzato a fini di soccorso (cfr. punto 4.2.2.2.4). Nel contesto della presente STI, un accoppiatore «manuale» è un sistema di accoppiamento di estremità che richiede la presenza di una o più persone tra le unità da accoppiare o disaccoppiare per l'accoppiamento meccanico delle stesse;

(3) 

l'accoppiatore di soccorso è il dispositivo di accoppiamento che consente a una unità di essere soccorsa da una unità motrice di recupero dotata di un accoppiatore manuale «standard» come indicato al punto 4.2.2.2.3 qualora l'unità soccorsa sia munita di un sistema di accoppiamento diverso oppure sia del tutto sprovvista di sistemi di accoppiamento.

4.2.2.2.2.   Accoppiatore interno

(1) 

Gli accoppiatori interni tra i vari veicoli (pienamente sostenuti dalle proprie ruote) di un'unità incorporano un sistema in grado di sostenere le sollecitazioni prodotte dalle condizioni di esercizio previste.

(2) 

Nel caso in cui il sistema di accoppiamento interno tra i veicoli abbia una resistenza longitudinale inferiore all'accoppiatore o agli accoppiatori di estremità dell'unità, occorre che siano specificate le modalità per il soccorso dell'unità in caso di rottura di uno degli accoppiatori interni; tali disposizioni devono essere descritte nella documentazione richiesta al punto 4.2.12.6.

(3) 

Nel caso di unità articolate, il collegamento tra due veicoli che condividono i medesimi organi di rotolamento deve essere conforme ai requisiti delle specifiche di cui all'appendice J-1, indice 1.

4.2.2.2.3.   Accoppiatore di estremità

a) 

Requisiti generali

a-1) 

requisiti relativi alle caratteristiche dell'accoppiatore finale

(1) 

Qualora entrambe le estremità di un'unità siano munite di accoppiatore di estremità, si applicano i seguenti requisiti a tutte le tipologie di accoppiatori di estremità (automatici, semiautomatici o manuali):

— 
gli accoppiatori di estremità devono incorporare un sistema di accoppiamento elastico in grado di sostenere le sollecitazioni prodotte dalle condizioni di esercizio e di soccorso previste,
— 
la tipologia di accoppiatore di estremità meccanico, unitamente ai valori massimi nominali di progetto della sua resistenza alla trazione e alla compressione e all'altezza dal piano del ferro della linea passante per il suo centro (unità in ordine di marcia con ruote nuove), è registrata nella documentazione tecnica descritta al punto 4.2.12.
(2) 

L'estremità di un'unità priva di accoppiatore deve essere dotata di un dispositivo per consentire un accoppiamento di soccorso.

a-2) 

requisiti relativi alla tipologia dell'accoppiatore di estremità

(1) 

Le unità valutate in composizione bloccata o predefinita, e con velocità massima di progetto pari o superiore a 250 km/h, sono munite a ciascuna estremità della composizione di un accoppiatore automatico con elemento elastico centrale geometricamente e funzionalmente compatibile con un «accoppiatore automatico con elemento elastico centrale con sistema di aggancio di tipo 10» (quale definito al punto 5.3.1); l'altezza dal piano del ferro della linea passante per il centro dell'accoppiatore è pari a 1 025 mm + 15 mm/– 5 mm (misurata con ruote nuove in condizione di carico «massa di progetto in ordine di marcia»).

(2) 

Le unità progettate e valutate per l'esercizio generale e progettate per funzionare esclusivamente sul sistema con scartamento di 1 520 mm sono munite di accoppiatore con elemento elastico centrale geometricamente e funzionalmente compatibile con un «accoppiatore SA3»; l'altezza dal piano del ferro della linea passante per il centro dell'accoppiatore è compresa tra 980 e 1 080 mm (per tutte le condizioni di carico e delle ruote).

b) 

Requisiti relativi al sistema di accoppiamento «manuale»

B-1) 

Disposizioni relative alle unità

(1) 

Le seguenti disposizioni si applicano specificatamente alle unità dotate di un sistema di accoppiamento «manuale»:

— 
il sistema di accoppiamento deve essere progettato in modo tale che non sia necessaria la presenza umana tra le unità da accoppiare/disaccoppiare mentre una delle due è in movimento.
— 
Per le unità progettate e valutate per l'utilizzo in «esercizio generale» o in «composizioni predefinite» e dotate di un sistema di accoppiamento manuale, quest'ultimo deve essere del tipo UIC (quale definito al punto 5.3.2).
(2) 

Tali unità devono essere conformi ai requisiti aggiuntivi del punto b-2) che segue.

▼M3

B-2) 

Compatibilità tra unità

Alle unità dotate di un sistema di accoppiamento manuale del tipo UIC (quale definito al punto 5.3.2) e di un sistema frenante pneumatico compatibile col tipo UIC (quale definito al punto 4.2.4.3) si applicano i seguenti requisiti.

▼M5

(1) 

I respingenti e il tenditore a vite devono essere installati conformemente alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [2].

(2) 

Le dimensioni e la disposizione delle condotte e dei tubi dei freni, degli accoppiatori e dei rubinetti devono soddisfare i requisiti di cui alla medesima specifica.

▼B

4.2.2.2.4.   Accoppiatore di soccorso

(1) 

È necessario adottare disposizioni per consentire il recupero in linea in caso di guasto trainando o spingendo l'unità da soccorrere.

(2) 

Quando l'unità da soccorrere è dotata di un accoppiatore di estremità, il soccorso è possibile mediante una unità motrice provvista del medesimo tipo di sistema di accoppiamento di estremità (compresa un'altezza dal piano del ferro della linea passante per il suo centro compatibile).

(3) 

Per tutte le unità, il soccorso deve essere possibile mediante un'unità di recupero, ossia un'unità motrice, che dispone a ciascuna delle estremità destinate a essere utilizzate a fini di soccorso:

a) 

su sistemi con scartamento di 1 435 mm, 1 524 mm, 1 600 mm o 1 668 mm:

— 
di un sistema di accoppiamento manuale del tipo UIC (quale descritto ai punti 4.2.2.2.3 e 5.3.2) e di un sistema di frenatura pneumatico del tipo UIC (quale descritto al punto 4.2.4.3);

▼M5

— 
di una posizione laterale delle condotte del freno e dei rubinetti conforme alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [2];

▼B

— 
di uno spazio libero di 395 mm sopra l'asse centrale del gancio per consentire l'applicazione dell'adattatore come descritto di seguito;
b) 

sul sistema con scartamento di 1 520 mm:

— 
di un accoppiatore con elemento elastico centrale geometricamente e funzionalmente compatibile con un «accoppiatore SA3»; di un'altezza dal piano del ferro della linea passante per il centro dell'accoppiatore compresa tra 980 e 1 080 mm (per tutte le condizioni di carico e delle ruote).

Questo obiettivo è conseguito tramite un sistema di accoppiamento compatibile installato in via permanente oppure mediante un accoppiatore di soccorso (denominato anche adattatore di soccorso). In quest'ultimo caso, l'unità da valutare sulla base della presente STI deve essere progettata in modo tale da consentire il trasporto a bordo dell'accoppiatore di soccorso.

(4) 

L'accoppiatore di soccorso (quale definito al punto 5.3.3) deve essere conforme ai seguenti requisiti:

— 
essere progettato per consentire il soccorso a una velocità di almeno 30 km/h;
— 
essere bloccato dopo il montaggio sull'unità di recupero in modo da evitarne lo sganciamento durante l'operazione di soccorso;
— 
sostenere le sollecitazioni prodotte dalle condizioni di soccorso previste;
— 
essere progettato in modo tale da non richiedere una presenza umana tra l'unità di recupero e l'unità da soccorrere mentre una delle due è in movimento;
— 
al pari dei tubi del freno, non limitare il movimento laterale del gancio posizionato nell'unità di recupero.
(5) 

I requisiti relativi al freno per il soccorso figurano al punto 4.2.4.10 della presente STI.

4.2.2.2.5.   Accesso del personale ai dispositivi di accoppiamento/disaccoppiamento

(1) 

Le unità e i sistemi di accoppiamento di estremità devono essere progettati in modo tale che il personale non sia esposto a inutili rischi durante le operazioni di accoppiamento e disaccoppiamento o di soccorso.

(2) 
►M5  

Per soddisfare questo requisito, le unità munite di sistemi di accoppiamento manuale del tipo UIC in virtù del punto 4.2.2.2.3, lettera b), devono soddisfare i seguenti requisiti («rettangolo di Berna»):

— 
sulle unità munite di tenditore a vite e di respingenti laterali lo spazio per le operazioni del personale deve essere conforme alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [2];
— 
in presenza di accoppiatore combinato automatico e tenditore a vite la testa dell'aggancio automatico può sovrapporsi al rettangolo di Berna sul lato sinistro, quando sia in posizione di riposo con il tenditore a vite in funzione.

Sotto ogni respingente deve essere prevista un'impugnatura in grado di resistere a una forza di 1,5 kN.

 ◄
(3) 

La documentazione relativa all'esercizio e al soccorso di cui ai punti 4.2.12.4 e 4.2.12.6 descrive le misure necessarie per conformarsi al presente requisito. Gli Stati membri possono inoltre esigere l'applicazione di tali requisiti.

4.2.2.3.    Passerelle

(1) 

Le passerelle predisposte per consentire ai passeggeri di trasferirsi da una carrozza o da un complesso automotore all'altro devono consentire tutti i movimenti dei veicoli in condizioni normali di esercizio senza esporre i passeggeri a inutili rischi.

(2) 

Se è previsto l'esercizio senza che la passerella sia collegata, deve essere possibile impedire ai passeggeri di accedervi.

(3) 

I requisiti relativi alla porta della passerella quando questa non è in funzione sono specificati al punto 4.2.5.7 «Elementi inerenti ai passeggeri — porte intercomunicanti tra unità».

(4) 

Ulteriori requisiti figurano nella STI «Accessibilità per le persone a mobilità ridotta» (STI PMR).

(5) 

I requisiti del presente punto non si applicano all'estremità dei veicoli dove non è previsto l'uso regolare di quest'area da parte dei passeggeri.

4.2.2.4.    Resistenza della struttura del veicolo

(1) 

Il presente punto si applica a tutte le unità ad eccezione dei mezzi d'opera.

(2) 

Per i mezzi d'opera di cui all'appendice C, punto C.1, sono stabiliti requisiti alternativi a quelli espressi nel presente punto per quanto riguarda il carico statico, la categoria e l'accelerazione.

▼M5

(3) 

La resistenza statica e dinamica (fatica) delle casse è importante per garantire la sicurezza richiesta per gli occupanti e l'integrità strutturale dei veicoli durante la circolazione come treni ed in manovra. Pertanto la struttura di ciascun veicolo deve essere conforme ai requisiti della specifica di cui all'appendice J-1, indice [1], in cui le categorie di materiale rotabile da considerare devono corrispondere alla categoria L per le locomotive e le unità motrici di testa e alle categorie PI o PII per tutti gli altri tipi di veicolo di cui alla presente STI.

(4) 

La resistenza della cassa può essere dimostrata mediante calcoli e/o prove alle condizioni definite nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [1].

(5) 

Nel caso di un'unità progettata per forze di compressione superiori a quelle delle categorie (fissate al punto 3) come soglia minima obbligatoria) di cui alla specifica dell'appendice J-1, indice [1], la presente specifica non contempla la soluzione tecnica proposta; in questo caso per le forze di compressione è consentito utilizzare altri documenti normativi pubblicamente disponibili.

In tale circostanza l'organismo notificato verifica che i documenti normativi alternativi formino parte integrante di una serie di norme tecnicamente coerente applicabile alla progettazione, alla costruzione e alla prova della struttura del veicolo.

Il valore della forza di compressione è registrato nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.

▼B

(6) 

Le condizioni di carico considerate devono essere coerenti con quelle del punto 4.2.2.10 della presente STI.

(7) 

Le ipotesi riguardanti il carico aerodinamico sono quelle di cui al punto 4.2.6.2.2 della presente STI (transito di due treni).

(8) 

Le tecniche di giunzione sono soggette ai requisiti riportati in precedenza. Deve esistere una procedura di verifica intesa ad assicurare in fase di produzione che siano controllati i difetti che possono ridurre le caratteristiche meccaniche della struttura.

▼M5

4.2.2.5.    Sicurezza passiva

(1) I requisiti di cui al presente punto si applicano a tutte le unità, ad eccezione delle unità non adibite al trasporto di passeggeri o personale durante l'esercizio e dei mezzi d'opera.

(2) Nel caso di unità progettate per operare sul sistema con scartamento di 1 520 mm i requisiti in materia di sicurezza passiva di cui al presente punto si applicano su base volontaria. Il fatto che il richiedente decida di applicare i requisiti in materia di sicurezza passiva di cui al presente punto deve essere riconosciuto dagli Stati membri. Gli Stati membri possono inoltre esigere l'applicazione di tali requisiti.

(3) Nel caso di locomotive progettate per operare sul sistema con scartamento di 1 524 mm i requisiti in materia di sicurezza passiva di cui al presente punto si applicano su base volontaria. Il fatto che il richiedente decida di applicare i requisiti in materia di sicurezza passiva di cui al presente punto deve essere riconosciuto dagli Stati membri.

(4) Le unità che non possono circolare alle velocità di collisione specificate negli scenari di collisione descritti in seguito sono esenti dalle disposizioni riguardanti lo specifico scenario di collisione.

(5) La sicurezza passiva si propone di integrare la sicurezza attiva quando tutte le altre misure adottate si sono dimostrate inefficaci. A tale scopo, la struttura meccanica dei veicoli deve offrire protezione agli occupanti in caso di collisione offrendo strumenti per:

— 
limitare la decelerazione;
— 
preservare gli spazi di sopravvivenza e l'integrità strutturale delle aree occupate;
— 
ridurre il rischio di accavallamento;
— 
ridurre il rischio di deragliamento;
— 
limitare le conseguenze di un urto contro un ostacolo sui binari.

Per soddisfare questi requisiti funzionali, le unità devono essere conformi ai requisiti specificati nell'appendice J-1, indice [3], relativi alla categoria C-I di progettazione della resistenza alle collisioni.

Devono essere considerati i quattro seguenti scenari di riferimento per le collisioni:

— 
scenario 1: impatto frontale tra due unità identiche;
— 
scenario 2: impatto frontale con un carro merci;
— 
scenario 3: impatto dell'unità con un veicolo stradale di grandi dimensioni a un passaggio a livello;
— 
scenario 4: impatto dell'unità con un ostacolo basso (ad esempio un'autovettura a un passaggio a livello, un animale, una roccia ecc.).

(6) Questi scenari di cui al punto 5) sono descritti nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [3].

(7) In relazione agli scenari di collisione di riferimento sopra riportati si applicano i requisiti della specifica di cui all'appendice J-1, indice [3].

(8) Per limitare le conseguenze di un urto contro un ostacolo sui binari, le estremità anteriori di locomotive, motrici di testa, carrozze pilota e complessi automotore sono dotate di un cacciaostacoli. I requisiti ai quali devono ottemperare detti cacciaostacoli sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [3].

▼B

4.2.2.6.    Sollevamento

(1) 

Il presente punto si applica a tutte le unità.

(2) 

Le disposizioni supplementari concernenti il sollevamento dei mezzi d'opera sono specificate nell'appendice C, punto C.2.

(3) 

Deve essere possibile sollevare in sicurezza ciascun veicolo che costituisce l'unità a scopo di recupero (in seguito a deragliamento o a un altro incidente o evento) e a fini di manutenzione. A tal fine, devono essere fornite interfacce adeguate per la cassa del veicolo (punti di sollevamento), che permettano l'applicazione di forze verticali o quasi verticali. Il veicolo deve essere progettato in modo da permettere il sollevamento completo, ivi compreso l'organo di rotolamento (per esempio, assicurando/attaccando i carrelli alla cassa). Deve altresì essere possibile sollevare un'estremità del veicolo (compreso il relativo organo di rotolamento) mentre l'altra estremità rimane su uno o più organi di rotolamento restanti.

(4) 

Si raccomanda di progettare i punti di sollevamento in modo che possano essere utilizzati come tali con tutti gli organi di rotolamento del veicolo collegati alla struttura del veicolo stesso.

(5) 

I punti di sollevamento devono essere posizionati in modo tale da garantire il sollevamento stabile e sicuro del veicolo; al di sotto e attorno a ciascun punto di sollevamento deve essere previsto uno spazio sufficiente per consentire un'agevole installazione dei dispositivi di soccorso; i punti di sollevamento saranno progettati in modo tale che il personale non sia esposto a rischi impropri in condizioni di esercizio normali o durante l'impiego delle attrezzature di soccorso.

(6) 

Se la struttura inferiore della cassa non consente l'allestimento di punti di sollevamento permanenti, tale struttura deve essere munita di elementi che permettono di fissare punti di sollevamento rimovibili durante le operazioni di riposizionamento su rotaie.

▼M5

(7) 

La geometria dei punti di sollevamento deve essere conforme alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [4].

(8) 

I punti di sollevamento devono essere segnalati in conformità alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [5].

(9) 

La struttura è progettata in considerazione dei carichi indicati nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [1]; la resistenza della cassa può essere dimostrata mediante calcoli o prove alle condizioni definite nella medesima specifica.

Alle stesse condizioni di cui al precedente punto 4.2.2.4 possono essere utilizzati documenti normativi alternativi pubblicamente disponibili.

▼B

(10) 

Per ciascun veicolo dell'unità, la documentazione tecnica deve contenere un diagramma di sollevamento, e le corrispondenti istruzioni, come descritto ai punti 4.2.12.5 e 4.2.12.6 della presente STI. Le istruzioni devono essere fornite, per quanto possibile, tramite pittogrammi.

4.2.2.7.    Fissaggio dei dispositivi alla struttura della cassa

(1) 

Questo punto si applica a tutte le unità ad eccezione dei mezzi d'opera.

(2) 

Le disposizioni concernenti la resistenza strutturale dei mezzi d'opera sono specificate nell'appendice C, punto C.1.

(3) 

I dispositivi fissi, compresi quelli all'interno delle aree passeggeri, devono essere assicurati alla struttura della cassa in modo tale che non possano allentarsi e costituire un rischio per l'incolumità dei passeggeri o determinare un deragliamento. A tal fine, il fissaggio di tali dispositivi deve essere progettato conformemente alla specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [1] ◄ , prendendo in considerazione la categoria L per le locomotive e la categoria P-I o P-II per il materiale rotabile passeggeri.

Alle stesse condizioni di cui al precedente punto 4.2.2.4 possono essere utilizzati documenti normativi alternativi.

4.2.2.8.    Porte di accesso per personale e merci

(1) 

Le porte utilizzate dai passeggeri sono trattate al punto 4.2.5 della presente STI: «Elementi inerenti ai passeggeri». Le porte delle cabine sono trattate al punto 4.2.9 della presente STI. Il presente punto riguarda le porte di accesso per merci e personale di bordo diverse dalle porte delle cabine.

(2) 

I veicoli dotati di uno scompartimento destinato al personale di bordo o a merci devono essere muniti di un dispositivo per chiudere e bloccare le porte. Le porte devono rimanere chiuse e bloccate fino allo sblocco intenzionale.

4.2.2.9.    Caratteristiche meccaniche del vetro (diverso dal Vetro frontale)

(1) 

Eventuali pannelli in vetro (specchi compresi) utilizzati devono essere costituiti da vetro stratificato oppure temperato conforme a una delle pertinenti norme pubblicamente disponibili adeguate per l'applicazione ferroviaria per quanto riguarda la qualità e l'ambito di utilizzo, minimizzando così il rischio per l'incolumità di passeggeri e personale derivante dalla loro frantumazione.

4.2.2.10.    Condizioni di carico e massa ponderata

▼M5

(1) 

Si devono determinare le seguenti condizioni di carico definite nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [6]:

i) 

massa di progetto in condizioni di carico utile eccezionale;

ii) 

massa di progetto in condizioni di carico utile normale;

iii) 

massa di progetto in ordine di marcia;

iv) 

massa operativa in condizioni di carico utile normale;

v) 

massa operativa in ordine di marcia.

▼B

(2) 

Le ipotesi formulate per ottenere le condizioni di carico sopra menzionate devono essere giustificate e documentate nella documentazione generale di cui al punto 4.2.12.2 della presente STI.

Queste ipotesi si basano su una categorizzazione del materiale rotabile (treni ad alta velocità, treni a lunga percorrenza, altri treni) e su una descrizione del carico utile (passeggeri, carico utile per m2 nelle aree passeggeri e di servizio), conformemente alla specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [6] ◄ ; i valori per i differenti parametri possono discostarsi da tale norma, purché ciò sia giustificato.

(3) 

Per i mezzi d'opera si possono utilizzare condizioni di carico diverse (massa minima, massa massima) al fine di tener conto di attrezzature opzionali a bordo.

(4) 

La procedura di valutazione della conformità è descritta al punto 6.2.3.1 della presente STI.

(5) 

Per ciascuna condizione di carico sopra definita, nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12 devono figurare le seguenti informazioni:

— 
massa totale del veicolo (per ciascun veicolo dell'unità);
— 
massa per asse (per ciascun asse);
— 
massa per ruota (per ciascuna ruota).

Nota: nel caso delle unità dotate di ruote indipendenti il termine «asse» è interpretato come nozione geometrica e non come componente fisico; ciò vale per l'intera STI salvo se diversamente specificato.

4.2.3.    Interazione ruota-rotaia e sagoma

▼M5

4.2.3.1    Sagoma

(1) Il presente punto riguarda le norme per calcolare e verificare il dimensionamento del materiale rotabile in modo che esso possa circolare su una o più infrastrutture senza rischi di interferenza.

Per le unità progettate per operare su sistemi con scartamento diverso da 1 520  mm

(2) Il richiedente seleziona il profilo di riferimento inteso, compreso il profilo di riferimento per le parti inferiori. Questo profilo di riferimento deve figurare nella documentazione tecnica descritta al punto 4.2.12.

(3) La conformità di un'unità al profilo di riferimento inteso è stabilita mediante uno dei metodi illustrati nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [7].

(4) Qualora l'unità sia dichiarata conforme a uno o più dei profili di riferimento G1, GA, GB, GC o DE3, compresi quelli relativi alla parte inferiore GI1, GI2 o GI3, come indicato nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [7], la conformità è stabilita mediante il metodo cinematico riportato nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [7].

La conformità ai citati profili di riferimento deve figurare nella documentazione tecnica descritta al punto 4.2.12.

(5) Per le unità elettriche, la sagoma del pantografo deve essere verificata mediante calcoli effettuati secondo la specifica di cui all'appendice J-1, indice [7], per assicurare che l'inviluppo del pantografo sia conforme al profilo cinematico meccanico del pantografo che a sua volta è determinato conformemente all'appendice D del regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione ( 8 ) («STI ENE») e dipende dalla scelta effettuata per la geometria dell'archetto del pantografo: le due soluzioni consentite sono illustrate al punto 4.2.8.2.9.2.

Nella sagoma dell'infrastruttura si tiene conto della tensione dell'alimentazione elettrica al fine di assicurare adeguate distanze di isolamento tra il pantografo e le installazioni fisse.

(6) L'inclinazione laterale del pantografo specificata al punto 4.2.10 della STI ENE e utilizzata ai fini del calcolo della sagoma cinematica meccanica deve essere validata da calcoli o misurazioni di cui alla specifica dell'appendice J-1, indice [7].

Per le unità progettate per operare su sistemi con scartamento di 1 520 mm

(7) Il profilo di ingombro del veicolo deve essere compreso nella sagoma uniforme del veicolo «T»; il profilo di riferimento per l'infrastruttura è la sagoma «S». Tale profilo è specificato nell'appendice B.

(8) Per le unità elettriche, la sagoma del pantografo deve essere verificata mediante calcoli per assicurare che l'inviluppo del pantografo sia conforme alla sagoma statica meccanica del pantografo definita nell'appendice D della STI ENE; si tiene conto della scelta effettuata per la geometria dell'archetto del pantografo: le soluzioni consentite sono illustrate al punto 4.2.8.2.9.2.

▼B

4.2.3.2.    Carico per asse e carico per ruota

▼M5

4.2.3.2.1.   Parametro del carico per asse

(1) Il carico per asse in combinazione con la distanza tra gli assi, la lunghezza dell'unità e la velocità massima consentita all'unità sulla linea in esame è un parametro di interfaccia tra l'unità e l'infrastruttura.

Per il sistema target infrastrutturale di cui al punto 4.2.1 del regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione ( 9 ) («STI INF»), il carico per asse è un parametro di prestazione e dipende dalla codifica della linea.

(2) Le seguenti caratteristiche da utilizzare come interfaccia con l'infrastruttura devono far parte della documentazione generale prodotta al momento della valutazione dell'unità e descritta al punto 4.2.12.2:

— 
la massa per asse (per ciascun asse) per tutte le condizioni di carico (definite al punto 4.2.2.10 e ivi prescritte come facenti parte della documentazione);
— 
la posizione degli assi lungo l'unità (distanza tra gli assi);
— 
la lunghezza dell'unità;
— 
la velocità massima di progetto (obbligatoriamente presente nella documentazione ai sensi del punto 4.2.8.1.2);
— 
la categoria di linea EN come risultato della categorizzazione dell'unità in conformità alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [10].

(2 bis) In caso di treni passeggeri automotori termici o elettrici e di vetture passeggeri e altre carrozze correlate, la categoria di linea EN deve sempre essere documentata, indicando il valore standard del carico utile in kg per m2 nelle aree passeggeri, come definito nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [10].

(2 ter) Se un valore particolare del carico utile nelle aree passeggeri è utilizzato per determinare la condizione di carico «massa di progetto in condizioni di carico utile eccezionale» conformemente al punto 4.2.2.10, punti 1) e 2), deve essere documentata una seconda categoria di linea EN utilizzando tale valore particolare del carico utile nelle aree passeggeri.

(2 quater) Per tutte le unità in questione, qualsiasi categoria di linea EN deve essere documentata indicando il carico utile utilizzato nelle aree passeggeri, come descritto nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [10].

(3) Utilizzo delle informazioni relative al carico per asse a livello di esercizio per la verifica della compatibilità tra il materiale rotabile e l'infrastruttura (non rientra nell'ambito di applicazione della presente STI):

il carico per ogni singolo asse dell'unità da utilizzare come parametro di interfaccia con l'infrastruttura deve essere definito dall'impresa ferroviaria in conformità al punto 4.2.2.5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione ( 10 ) («STI OPE»), considerando il carico atteso per il servizio previsto (non definito al momento della valutazione dell'unità). Il carico per asse nella condizione di carico «massa di progetto in condizioni di carico utile eccezionale» rappresenta il valore massimo possibile per il carico per asse summenzionato. Deve essere preso in considerazione inoltre il carico massimo considerato per la progettazione del sistema frenante di cui al punto 4.2.4.5.2.

▼B

4.2.3.2.2.   Carico per ruota

(1) 

Il rapporto della differenza del carico per ruota per ogni asse, Δqj = (Ql – Qr)/(Ql + Qr), deve essere valutato mediante misurazione del carico per ruota, considerando la condizione di carico «massa di progetto in ordine di marcia». Un rapporto superiore al 5 % del carico per asse per tali sale montate è consentito solo se dimostrato accettabile dalla prova per la dimostrazione della sicurezza contro il deragliamento su sghembi specificata al punto 4.2.3.4.1 della presente STI.

(2) 

La procedura di valutazione della conformità è descritta al punto 6.2.3.2 della presente STI.

(3) 

Per le unità che hanno un carico per asse con massa di progetto in condizioni di carico utile normale pari o inferiore a 22,5 tonnellate e un diametro delle ruote usurate pari o superiore a 470 mm, il rapporto tra il carico per ruota ed il diametro della ruota (Q/D) deve essere pari o inferiore a 0,15 kN/mm, misurato per il diametro minimo della ruota usurata e per massa di progetto in condizioni di carico utile normale.

4.2.3.3.    Parametri del materiale rotabile che influiscono sui sistemi installati a terra

▼M5

4.2.3.3.1.   Caratteristiche del materiale rotabile ai fini della compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni

(1) 

L'insieme delle caratteristiche del materiale rotabile ai fini della compatibilità con i sistemi target di rilevamento dei treni è precisato nei punti 4.2.3.3.1.1, 4.2.3.3.1.2 e 4.2.3.3.1.3.

Si fa riferimento ai punti della specifica di cui all'appendice J-2, indice [A] (riportata anche nell'appendice A, tabella A.2, indice 77, della STI CCS) ( 11 ). I casi specifici correlati sono definiti al punto 7.7 della STI CCS.

(2) 

L'insieme delle caratteristiche con cui il materiale rotabile è compatibile deve essere riportato nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.

4.2.3.3.1.1.    Caratteristiche del materiale rotabile per la compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni basati sui circuiti di binario

La specifica di cui all'appendice J-2, indice [A], descrive le caratteristiche relative a:

i) 

Geometria del veicolo

(1) 

la distanza massima tra assi consecutivi;

(2) 

la distanza massima tra l'estremità anteriore/posteriore del treno e il primo/l'ultimo asse;

(3) 

la distanza minima tra il primo e l'ultimo asse;

ii) 

Progetto del veicolo

(4) 

il carico minimo per asse in tutte le condizioni di carico;

(5) 

la resistenza elettrica tra le superfici di rotolamento delle ruote opposte di una sala montata e il metodo di misurazione;

(6) 

per le unità elettriche munite di pantografo, l'impedenza minima del veicolo;

(7) 

l'utilizzo di dispositivi di assistenza alla manovra;

iii) 

Emissioni di isolamento

(8) 

l'uso delle sabbiere;

qualora sia prevista una funzione automatica di sabbiatura, il macchinista deve poterne sospendere l'uso su tratti particolari dei binari indicati nelle norme di esercizio come non compatibili con la sabbiatura;

(9) 

l'uso di ceppi dei freni in materiale composito;

(10) 

i requisiti applicabili ai lubrificatori dei bordini se il veicolo ne è dotato;

iv) 

Compatibilità elettromagnetica

(11) 

i requisiti in materia di disturbi condotti.

4.2.3.3.1.2.    Caratteristiche del materiale rotabile per la compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni basati sui conta-assi

La specifica di cui all'appendice J-2, indice [A], descrive le caratteristiche relative a:

i) 

Geometria del veicolo

(1) 

la distanza massima tra assi consecutivi;

(2) 

la distanza minima tra assi consecutivi;

(3) 

all'estremità di un'unità da accoppiare, la distanza minima tra l'estremità anteriore/posteriore del treno e il primo/l'ultimo asse (pari a metà del valore specificato);

(4) 

la distanza massima tra l'estremità anteriore/posteriore del treno e il primo/l'ultimo asse;

ii) 

Geometria delle ruote

(5) 

la geometria delle ruote;

iii) 

Progetto del veicolo

(6) 

lo spazio tra le ruote libero da componenti induttivi e metallici;

(7) 

le caratteristiche del materiale delle ruote;

iv) 

Compatibilità elettromagnetica

(8) 

i requisiti in materia di campi elettromagnetici;

(9) 

l'uso di freni magnetici a pattino o di freni a corrente parassita sul binario.

4.2.3.3.1.3.    Caratteristiche del materiale rotabile per la compatibilità con l'attrezzatura loop

La specifica di cui all'appendice J-2, indice [A], descrive le caratteristiche relative a:

Progetto del veicolo
(1) 

la costruzione metallica del veicolo.

▼B

4.2.3.3.2.   Monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti

(1) 

Il monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti ha l'obiettivo di individuare i cuscinetti delle boccole difettosi.

(2) 

Per le unità con velocità massima di progetto pari o superiore a 250 km/h, deve essere presente un'apparecchiatura di rilevamento a bordo.

(3) 

Per le unità con velocità massima di progetto inferiore a 250 km/h, e destinate ad operare su sistemi con scartamento diverso da 1 520 mm, il monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti deve essere fornito e realizzato mediante apparecchiatura di bordo (conformemente alla specifica di cui al punto 4.2.3.3.2.1) o utilizzando apparecchiature di terra (conformemente alla specifica di cui al punto 4.2.3.3.2.2).

(4) 

La presenza di un sistema di bordo e/o la compatibilità con apparecchiature di terra deve essere riportata nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12 della presente STI.

4.2.3.3.2.1.   Requisiti applicabili alle apparecchiature di rilevamento di bordo

(1) 

Tali apparecchiature devono essere in grado di segnalare il deterioramento di uno qualunque dei cuscinetti delle boccole dell'unità.

(2) 

La condizione dei cuscinetti viene valutata mediante il monitoraggio della loro temperatura o delle loro frequenze dinamiche o di qualsiasi altra caratteristica che ne riveli la condizione.

▼M5

(3) 

L'impianto di rilevamento deve essere interamente installato a bordo dell'unità e i messaggi di diagnostica devono essere disponibili a bordo.

(4) 

I messaggi di diagnostica emessi devono essere descritti e tenuti in considerazione nella documentazione relativa all'esercizio di cui al punto 4.2.12.4 e nella documentazione di manutenzione di cui al punto 4.2.12.3.

▼B

4.2.3.3.2.2.   Requisiti del materiale rotabile per la compatibilità con l'attrezzatura di terra

(1) 

Nel caso delle unità progettate per operare sul sistema con scartamento di 1 435 mm la zona del materiale rotabile visibile dall'attrezzatura di terra è l'area definita nella specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [8] ◄ .

▼M3

(2) 

Per le unità progettate per operare su scartamenti diversi da 1 435  mm o 1 668  mm, laddove pertinente viene dichiarato un caso specifico (norma armonizzata disponibile per la rete interessata).

▼M3

(2 bis

Nel caso delle unità progettate per essere impiegate sul sistema con scartamento di 1 668  mm la zona del materiale rotabile visibile dall'attrezzatura di terra è l'area definita nella tabella 1 con riferimento ai parametri della specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [8] ◄ .



Tabella 1

Aree target e zone proibite per le unità destinate a operare su reti con scartamento di 1 668 mm

Scartamento [mm]

YTA [mm]

WTA [mm]

LTA [mm]

YPZ [mm]

WPZ [mm]

LPZ [mm]

1 668

1 176 ± 10

≥ 55

≥ 100

1 176 ± 10

≥ 110

≥ 500

▼B

4.2.3.4.    Comportamento dinamico del materiale rotabile

4.2.3.4.1.   Sicurezza contro il deragliamento durante la circolazione su sghembi di binario

(1) 

L'unità deve essere progettata per garantire la circolazione sicura sugli sghembi di binario, considerando specificatamente la fase di transizione tra un binario sopraelevato e in piano e i difetti di livellamento trasversale.

(2) 

La procedura di valutazione della conformità è descritta al punto 6.2.3.3 della presente STI.

▼M5

Tale procedura di valutazione della conformità è applicabile a carichi per asse compresi tra quelli riportati al punto 4.2.1 della STI INF e nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [9].

▼B

Non è applicabile ai veicoli progettati per carichi per asse più elevati; tali casi possono essere contemplati dalle normative nazionali o dalle procedure per le soluzioni innovative di cui all'articolo10 e al capitolo 6 della presente STI.

4.2.3.4.2.   Dinamica di marcia

(1) 

Il presente punto è applicabile alle unità progettate per una velocità superiore a 60 km/h, fatta eccezione per i mezzi d'opera, i cui requisiti sono stabiliti nell'appendice C, punto C.3, e per le unità progettate per circolare sullo scartamento di 1 520 mm, i requisiti per le quali costituiscono un punto in sospeso.

(2) 

Il comportamento dinamico di un veicolo ha una forte influenza sulla sicurezza della circolazione e sul carico sul binario. È una funzione essenziale per la sicurezza soggetta ai requisiti del presente punto.

▼M5

a)   Requisiti tecnici

(1) L'unità deve circolare in sicurezza e produrre un livello accettabile di carico sul binario quando opera entro i limiti definiti dalle combinazioni di velocità e insufficienza di sopraelevazione nelle condizioni fissate nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [9].

Questo aspetto deve essere valutato verificando che siano rispettati i valori limite specificati ai punti 4.2.3.4.2.1 e 4.2.3.4.2.2. La procedura di valutazione della conformità è descritta al punto 6.2.3.4.

(2) I valori limite e la valutazione della conformità menzionati al punto 3 sono applicabili a carichi per asse compresi tra quelli riportati al punto 4.2.1 della STI INF e nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [9].

Non sono invece applicabili a veicoli progettati per carichi per asse superiori, in quanto non sono definiti valori limite armonizzati di carico sul binario; tali casi possono essere contemplati dalle normative nazionali o dalle procedure per le soluzioni innovative di cui all'articolo 10 e al capitolo 6.

(3) Il verbale di prova concernente la dinamica di marcia (compresi i limiti d'uso e i parametri di carico su binario) figura nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.

I parametri di carico su binario (inclusi quelli supplementari Ymax, Bmax e Bqst, se del caso) da registrare sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [9].

▼B

b)   Requisiti supplementari in caso di utilizzo di un sistema attivo

(6) 

Quando sono utilizzati sistemi attivi (basati su software o attuatori programmabili di controllo) un guasto funzionale presenta in genere un potenziale capace di provocare perdita di vite umane in entrambi gli scenari seguenti:

1. 

guasto del sistema attivo che determina la non conformità ai valori limite per la sicurezza di marcia (definita conformemente ai punti 4.2.3.4.2.1 e 4.2.3.4.2.2);

2. 

guasto del sistema attivo che determina la fuoriuscita di un veicolo dal ►M5  profilo ◄ di riferimento cinematico della cassa e del pantografo a causa dell'angolo di inclinazione (oscillazione) che determina la non conformità ai valori fissati al punto 4.2.3.1.

Considerando la gravità delle conseguenze di un tale guasto è necessario dimostrare che il rischio sia tenuto sotto controllo ad un livello accettabile.

La dimostrazione di conformità (procedura di valutazione della conformità) è descritta al punto 6.2.3.5 della presente STI.

c)   Requisiti supplementari in caso di installazione di un sistema di rilevamento dell'instabilità (facoltativo)

(7) 

Il sistema di rilevamento dell'instabilità, che viene descritto nella documentazione tecnica, fornisce informazioni relative alla necessità di adottare misure di esercizio (quali la riduzione della velocità ecc.). Le misure di esercizio sono descritte nella documentazione relativa all'esercizio di cui al punto 4.2.12.4 della presente STI.

▼M5

d)   Requisiti supplementari concernenti l'interfaccia con l'ETCS di bordo

(8) I requisiti applicabili alle unità per quanto concerne l'interfaccia con l'ETCS di bordo e relativi alla funzione dell'interfaccia del treno «stato del sistema di inclinazione» quando l'ETCS è installato sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-2, indice [B].

▼B

4.2.3.4.2.1.   Valori limite per la sicurezza di marcia

▼M3

(1) 

I valori limite per la sicurezza di marcia che l'unità deve rispettare sono indicati nella specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [9] ◄ .

▼B

4.2.3.4.2.2.   Valori limite di carico consentiti dal binario

▼M3

(1) 

I valori limite di carico consentiti dal binario che l'unità deve rispettare (nella valutazione secondo il metodo normale) sono indicati nella specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [9] ◄ .

▼B

(2) 

Nel caso in cui i valori stimati superino i summenzionati valori limite, le condizioni di esercizio del materiale rotabile (ad esempio la velocità massima e l'insufficienza di sopraelevazione) possono essere adeguate in considerazione delle caratteristiche del binario (ad esempio raggio di curvatura, sezione trasversale del binario, spaziatura delle traverse, intervalli di manutenzione del binario).

4.2.3.4.3.   Conicità equivalente

4.2.3.4.3.1.   Valori di progetto per nuovi profili delle ruote

(1) 

Il punto 4.2.3.4.3 è applicabile a tutte le unità, fatta eccezione per le unità progettate per circolare sullo scartamento di 1 520 mm o 1 600 mm, i requisiti per le quali costituiscono un punto in sospeso.

(2) 

Il nuovo profilo della ruota e la distanza tra le superfici attive delle ruote sono verificati in relazione ai limiti di conicità equivalente utilizzando gli scenari di calcolo di cui al punto 6.2.3.6 della presente STI al fine di verificare l'idoneità del nuovo profilo di ruota proposto per l'infrastruttura in conformità alla STI INF.

(3) 

Le unità dotate di ruote indipendenti sono esenti da tali requisiti.

4.2.3.4.3.2.   Valori in esercizio della conicità equivalente delle sale montate

▼M5

(1) 

Le conicità equivalenti combinate per le quali il veicolo è progettato, verificate dalla dimostrazione di conformità della dinamica di marcia di cui al punto 6.2.3.4, devono essere specificate nella documentazione di manutenzione per le condizioni in servizio di cui al punto 4.2.12.3.2, tenendo conto del contributo dei profili di ruota e rotaia.

▼B

(2) 

Qualora sia segnalata un'instabilità di marcia, l'impresa ferroviaria e il gestore dell'infrastruttura devono localizzare congiuntamente il settore della linea interessato.

(3) 

L'impresa ferroviaria misura i profili delle ruote e lo scartamento esterno dei bordini (distanza tra le superfici attive) delle sale montate in questione. La conicità equivalente è calcolata utilizzando gli scenari di calcolo di cui al punto 6.2.3.6 per verificare la conformità alla conicità massima equivalente per la quale il veicolo è stato progettato e sottoposto a prova. In caso di non conformità, i profili della ruota devono essere corretti.

(4) 

Se la conicità delle sale montate è conforme alla conicità massima equivalente per la quale il veicolo è stato progettato e sottoposto a prova, l'impresa ferroviaria e il gestore dell'infrastruttura devono effettuare un'indagine congiunta per determinare le ragioni dell'instabilità.

(5) 

Le unità dotate di ruote indipendenti sono esenti da tali requisiti.

4.2.3.5.    Organo di rotolamento

4.2.3.5.1.   Progetto strutturale del telaio dei carrelli

(1) 

Per le unità che comprendono un telaio dei carrelli, si deve dimostrare l'integrità della struttura dello stesso, dell'alloggiamento delle boccole e di tutte le attrezzature fissate su di esso utilizzando i metodi indicati nella specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [11] ◄ .

(2) 

Il collegamento cassa-carrello deve essere conforme ai requisiti della specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [1] ◄ .

(3) 

Le ipotesi adottate per valutare i carichi dovuti alla circolazione del carrello (formule e coefficienti) in linea con la specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [11] ◄ , devono essere giustificate e documentate nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12 della presente STI.

4.2.3.5.2.   Sale montate

(1) 

Ai fini della presente STI, le sale montate sono definite in modo da includere le parti principali che assicurano l'interfaccia meccanica con il binario (ruote e elementi connessi: ad esempio, asse trasversale, asse delle ruote indipendenti) e le parti accessorie (cuscinetti, boccole, riduttori e dischi dei freni).

(2) 

La sala montata deve essere progettata e fabbricata con una metodologia coerente utilizzando un insieme di situazioni di carico coerenti con le condizioni di carico definite al punto 4.2.2.10 della presente STI.

4.2.3.5.2.1.   Caratteristiche meccaniche e geometriche delle sale montate

Comportamento meccanico delle sale montate

(1) 

Le caratteristiche meccaniche delle sale montate devono assicurare la circolazione sicura del materiale rotabile.

Le caratteristiche meccaniche riguardano:

— 
l'assemblaggio;
— 
le caratteristiche di resistenza meccanica e di fatica.

La procedura di valutazione della conformità è descritta al punto 6.2.3.7 della presente STI.

Comportamento meccanico degli assi

(2) 

Le caratteristiche degli assi garantiscono la trasmissione di forze e coppia.

La procedura di valutazione della conformità è descritta al punto 6.2.3.7 della presente STI.

Caso di unità dotate di ruote indipendenti

▼M5

(3) 

Le caratteristiche dell'estremità dell'asse (interfaccia tra ruota e organo di rotolamento) garantiscono la trasmissione di forze e coppia.

La procedura di valutazione della conformità deve essere conforme al punto 6.2.3.7, punto 7).

▼B

Comportamento meccanico delle boccole

(4) 

La boccola deve essere progettata in considerazione delle caratteristiche di resistenza meccanica e di fatica.

La procedura di valutazione della conformità è descritta al punto 6.2.3.7 della presente STI.

(5) 

I limiti della temperatura sono definiti mediante prova e registrati nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12 della presente STI.

Il monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti degli assi è definito al punto 4.2.3.3.2 della presente STI.

Dimensioni geometriche delle sale montate

(6) 

Le dimensioni geometriche delle sale montate (definite nella figura 1) devono rispettare i valori limite specificati nella tabella 1 per il corrispondente scartamento.

Tali valori limite devono essere considerati come valori di progetto (sale montate nuove) e valori limite in servizio (da utilizzare a fini di manutenzione; cfr. anche il punto 4.5 della presente STI).



Tabella 1

Limiti in servizio delle dimensioni geometriche delle sale montate

Designazione

Diametro della ruota D [mm]

Valore minimo [mm]

Valore massimo [mm]

1 435 mm

Scartamento esterno dei bordini (SR)

SR = AR + Sd,sinistra + Sd,destra

330 ≤ D ≤ 760

1 415

1 426

760 < D ≤ 840

1 412

D > 840

1 410

Scartamento interno dei bordini (AR)

330 ≤ D ≤ 760

1 359

1 363

760 < D ≤ 840

1 358

D > 840

1 357

1 524 mm

Scartamento esterno dei bordini (SR)

SR = AR + Sd,sinistra + Sd, destra

400 ≤ D ≤ 725

1 506

1 509

D ≥ 725

1 487

1 514

Scartamento interno dei bordini (AR)

400 ≤ D ≤ 725

1 444

1 446

D ≥ 725

1 442

1 448

1 520 mm

Scartamento esterno dei bordini (SR)

SR = AR + Sd,sinistra + Sd, destra

400 ≤ D ≤ 1 220

1 487

1 509

 

 

 

Scartamento interno dei bordini (AR)

400 ≤ D ≤ 1 220

1 437

1 443

1 600 mm

Scartamento esterno dei bordini (SR)

SR = AR + Sd,sinistra + Sd, destra

690 ≤ D ≤ 1 016

1 573

1 592

Scartamento interno dei bordini (AR)

690 ≤ D ≤ 1 016

1 521

1 526

1 668 mm

Scartamento esterno dei bordini (SR)

SR = AR + Sd,sinistra + Sd, destra

330 ≤ D < 840

1 648

1 659

840 ≤ D ≤ 1 250

1 643

1 659

Scartamento interno dei bordini (AR)

330 ≤ D < 840

1 592

1 596

840 ≤ D ≤ 1 250

1 590

1 596

La quota AR si misura all'altezza del piano della rotaia. Le quote AR e SR devono essere conformi a condizioni del veicolo sia carico che vuoto. Il fabbricante può specificare tolleranze minori, comprese nei limiti indicati, nella documentazione di manutenzione per valori in servizio. La quota SR è misurata a 10 mm al di sopra della superficie di rotolamento (come indicato nella figura 2).

Figura 1
Simboli per le sale montate image

4.2.3.5.2.2.   Caratteristiche meccaniche e geometriche delle ruote

Comportamento meccanico delle ruote

(1) 

Le caratteristiche delle ruote garantiscono la circolazione sicura del materiale rotabile e contribuiscono alla guida dello stesso.

La procedura di valutazione della conformità è descritta al punto 6.1.3.1 della presente STI.

Dimensioni geometriche delle ruote

(2) 

Le dimensioni geometriche delle ruote, definite nella figura 2, devono rispettare i valori limite specificati nella Tabella 2. Tali valori limite devono essere considerati come valori di progetto (ruote nuove) e valori limite in servizio (da utilizzare a fini di manutenzione; cfr. anche il punto 4.5).



Tabella 2

Limiti in servizio delle dimensioni geometriche delle ruote

Designazione

Diametro della ruota D (mm)

Valore minimo (mm)

Valore massimo (mm)

Larghezza della corona (BR + rifollamento)

D ≥ 330

133

145

Spessore del bordino (Sd)

D > 840

22

33

760 < D ≤ 840

25

330 ≤ D ≤ 760

27,5

Altezza del bordino (Sh)

D > 760

27,5

36

630 < D ≤ 760

29,5

330 ≤ D ≤ 630

31,5

Faccia del bordino (qR)

≥ 330

6,5

 

Figura 2
Simboli per le ruote image

(3) 

Le unità dotate di ruote indipendenti devono soddisfare, oltre ai requisiti del presente punto relativo alle ruote, i requisiti della presente STI per le caratteristiche geometriche delle sale montate definite al punto 4.2.3.5.2.1.

▼M3 —————

▼M3

4.2.3.5.3.    Sistemi a scartamento variabile automatico

(1) Il presente requisito si applica alle unità munite di un sistema a scartamento variabile automatico con meccanismo di cambio della posizione assiale delle ruote che permette all'unità di essere compatibile con lo scartamento di 1 435  mm e altri scartamenti compresi nell'ambito di applicazione della presente STI tramite il passaggio su un dispositivo di cambio degli scartamenti di binario.

(2) Il meccanismo di cambio deve assicurare il blocco nella corretta e prevista posizione assiale della ruota.

(3) Dopo il passaggio sul dispositivo di cambio degli scartamenti di binario, la verifica dello stato del sistema di blocco (bloccato o sbloccato) e della posizione delle ruote deve essere effettuata tramite una o più delle seguenti modalità: controllo visivo, sistema di controllo di bordo o sistema di controllo da parte del meccanismo/infrastruttura. In caso di sistema di controllo di bordo, deve essere possibile un monitoraggio continuo.

(4) Se un organo di rotolamento è dotato di un dispositivo di frenatura soggetto a un cambiamento di posizione nel corso della variazione dello scartamento, il sistema a scartamento variabile automatico deve garantire la posizione e il blocco sicuro nella posizione corretta di tale dispositivo contemporaneamente a quelli delle ruote.

(5) Il mancato blocco della posizione delle ruote e del dispositivo di frenatura (se pertinente) durante l'esercizio è di norma potenzialmente idoneo a provocare direttamente un incidente catastrofico (con numerose vittime); considerata la gravità delle conseguenze del mancato blocco, è necessario dimostrare che il rischio è tenuto sotto controllo ad un livello accettabile.

(6) Il sistema a scartamento variabile automatico è definito come un componente di interoperabilità (punto 5.3.4 ter). La procedura di valutazione della conformità è specificata al punto 6.1.3.1 bis (a livello di componente di interoperabilità), al punto 6.2.3.5 (requisiti di sicurezza) e al punto 6.2.3.7 ter (a livello di sottosistema) della presente STI.

(7) Gli scartamenti con cui l'unità è compatibile devono essere registrati nella documentazione tecnica. Una descrizione dell'operazione di cambio in modalità normale, compresi il tipo o i tipi di dispositivo o dispositivi di cambio degli scartamenti di binario con cui l'unità è compatibile, deve figurare nella documentazione tecnica [cfr. anche punto 4.2.12.4, punto 1), della presente STI].

(8) I requisiti e le valutazioni della conformità richieste in altre parti della presente STI si applicano indipendentemente per ciascuna posizione della ruota corrispondente a uno scartamento e devono essere adeguatamente documentati.

▼B

4.2.3.6.    Raggio minimo di curvatura

(1) 

Il raggio minimo delle curve su cui si deve poter circolare deve essere pari a 150 m per tutte le unità.

▼M5

4.2.3.7.    Cacciapietre

(1) Il presente requisito si applica alle unità provviste di cabina di guida.

(2) Le ruote devono essere protette dai danni causati da oggetti di piccole dimensioni presenti sulle rotaie mediante cacciapietre posti davanti alle ruote dell'asse di testa.

(3) I cacciapietre devono essere conformi ai requisiti della specifica di cui all'appendice J-1, indice [3].

▼B

4.2.4.    Frenatura

4.2.4.1.    Indicazioni generali

(1) 

Il sistema frenante di un treno serve a garantire che la velocità dello stesso possa essere ridotta o mantenuta su binario in pendenza, oppure che il treno possa essere fermato entro lo spazio massimo di frenata consentito. La frenatura assicura altresì l'immobilizzazione di un treno.

(2) 

I fattori primari che influiscono sulle prestazioni di frenatura sono la potenza di frenatura (produzione della forza frenante), la massa del treno, la sua resistenza al rotolamento, la velocità, l'aderenza disponibile.

(3) 

Le singole prestazioni delle unità utilizzate in varie composizioni di treno sono definite in modo che si possa desumere la prestazione di frenatura complessiva del treno.

(4) 

Le prestazioni di frenatura sono determinate dai profili di decelerazione (decelerazione = F(velocità) e tempo di risposta equivalente).

Si possono utilizzare anche la distanza di arresto, la percentuale di peso frenato (denominata anche «lambda» o «percentuale di massa frenata»), la massa frenata; questi dati possono essere calcolati (direttamente o tramite la distanza di arresto) dai profili di decelerazione.

Le prestazioni di frenatura possono variare con la massa del treno o del veicolo.

(5) 

Le prestazioni di frenatura minime del treno necessarie per il suo impiego su una linea a una velocità prevista dipendono dalle caratteristiche della linea (sistema di segnalamento, velocità massima, gradienti, margine di sicurezza della linea) e sono una caratteristica dell'infrastruttura.

I dati principali del treno o veicolo afferenti alle prestazioni di frenatura sono definiti al punto 4.2.4.5 della presente STI.

4.2.4.2.    Principali requisiti funzionali e di sicurezza

4.2.4.2.1.   Requisiti funzionali

I seguenti requisiti interessano tutte le unità.

Le unità devono essere dotate di:

(1) 

una funzione di frenatura principale utilizzabile durante la circolazione per servizio e per frenatura d'emergenza;

(2) 

una funzione di frenatura di stazionamento, utilizzabile quando il treno è in sosta, che consenta l'applicazione di una forza frenante in assenza di energia disponibile a bordo per un periodo di tempo illimitato.

La funzione frenante principale di un treno deve essere:

(3) 

continua: il segnale di applicazione dei freni è trasmesso da un comando centrale all'intero treno mediante una linea di controllo;

(4) 

automatica: un'interruzione involontaria (perdita di integrità, linea priva di energia) della linea di controllo comporta l'attivazione dei freni su tutti i veicoli del treno.

(5) 

È consentito integrare la funzione frenante principale con sistemi frenanti aggiuntivi descritti al punto 4.2.4.7 (freno dinamico — sistema frenante connesso al sistema di trazione) e/o al punto 4.2.4.8 (sistema frenante indipendente dalle condizioni di aderenza).

(6) 

Nella progettazione del sistema frenante deve essere presa in considerazione la dissipazione dell'energia di frenatura, che non deve arrecare danni ai componenti del sistema frenante in condizioni operative normali; questa condizione deve essere verificata mediante i calcoli di cui al punto 4.2.4.5.4 della presente STI.

Nella progettazione del materiale rotabile si deve anche tener conto della temperatura raggiunta attorno ai componenti dei freni.

(7) 

La progettazione del sistema frenante deve comprendere i mezzi per il monitoraggio e le prove specificate al punto 4.2.4.9 della presente STI.

I requisiti del presente punto 4.2.4.2.1 che figurano di seguito si applicano a livello del treno alle unità le cui composizioni di esercizio sono definite in fase di progettazione (ovvero unità valutate in composizioni bloccate o predefinite, locomotive che circolano autonomamente).

(8) 

Le prestazioni di frenatura devono essere conformi ai requisiti di sicurezza riportati al punto 4.2.4.2.2 in caso di interruzione involontaria della linea di controllo del freno e nell'eventualità di una interruzione dell'alimentazione dell'energia frenante, dell'alimentazione elettrica o di altre fonti energetiche.

(9) 

In particolare, deve essere disponibile un'energia frenante a bordo del treno (energia accumulata), distribuita lungo il treno in conformità al progetto del sistema frenante, in quantità sufficiente ad assicurare l'applicazione delle forze frenanti necessarie.

(10) 

Nella progettazione del sistema frenante si devono prevedere attivazioni e rilasci successivi dei freni (inesauribilità).

(11) 

In caso di spezzamento accidentale del treno, le due parti del treno devono essere portate all'arresto completo; non occorre assicurare che le prestazioni di frenatura delle due parti del treno coincidano con quelle in modalità normale.

(12) 

In caso di interruzione dell'alimentazione dell'energia frenante o dell'alimentazione elettrica, deve essere possibile mantenere in una posizione di arresto, quanto meno per due ore, una unità con un carico massimo di frenatura (quale definito al punto 4.2.4.5.2) su una pendenza del 40 % utilizzando soltanto il freno ad attrito del sistema di frenatura principale.

(13) 

Il sistema di comando della frenatura dell'unità deve avere tre modalità di comando:

frenatura di emergenza : applicazione di una forza frenante predefinita in un tempo massimo di risposta predefinito per arrestare il treno con un livello definito di prestazione frenante;

frenatura di servizio : applicazione di una forza frenante regolabile per controllare la velocità del treno, compreso l'arresto e la temporanea immobilizzazione;

frenatura di stazionamento : applicazione di una forza frenante per mantenere immobile in via permanente il treno (o il veicolo) in una posizione di arresto, in assenza di energia disponibile a bordo.

(14) 

Un ordine di attivazione dei freni, in qualunque modalità di comando, deve assumere il controllo del sistema frenante, anche in caso di ordine di rilascio dei freni attivi; questo requisito può essere omesso quando la soppressione intenzionale di un ordine di attivazione dei freni è dato dal macchinista (ad esempio inibizione dell'allarme passeggeri, disaccoppiamento…).

(15) 

Per velocità superiori a 5 km/h, il contraccolpo massimo dovuto all'utilizzo dei freni deve essere inferiore a 4 m/s3. Il comportamento del contraccolpo può essere desunto dal calcolo e dalla valutazione della dinamica di decelerazione misurata durante le prove di frenatura (come descritto ai punti 6.2.3.8 e 6.2.3.9).

4.2.4.2.2.   Requisiti di sicurezza

(1) 

Il sistema frenante è lo strumento deputato ad arrestare un treno e quindi concorre al livello di sicurezza del sistema ferroviario.

I requisiti funzionali di cui al punto 4.2.4.2.1 contribuiscono ad assicurare il funzionamento sicuro del sistema frenante; è tuttavia necessaria un'analisi del rischio per valutare le prestazioni di frenatura, poiché sono coinvolti più componenti.

(2) 

Per gli scenari di rischio considerati, i requisiti di sicurezza corrispondenti da soddisfare sono riportati nella seguente tabella 3.

Dove la tabella specifica casi con conseguenze gravi, è necessario dimostrare che i rischi corrispondenti siano tenuti sotto controllo ad un livello accettabile, tenuto conto delle avarie funzionali suscettibili di determinare direttamente le conseguenze gravi riportate nella tabella.



Tabella 3

Sistema di frenatura — requisiti di sicurezza

 

 

Requisito di sicurezza da soddisfare

 

Guasto funzionale e relativo scenario di rischio

Gravità associata/conseguenza da scongiurare

Numero minimo consentito di avarie concomitanti

n. 1

 

Si applica alle unità munite di cabina (comando dei freni)

Dopo l'attivazione di un comando del freno di emergenza, assenza di decelerazione del treno dovuta al sistema di frenatura in avaria (perdita completa e permanente della forza frenante).

Nota: da considerare l'attivazione da parte del macchinista o del sistema CCS. Per il presente scenario non è considerata l'attivazione da parte dei passeggeri (allarme).

Perdita di vite umane

2 (non è ammessa l'avaria singola)

n. 2

 

Si applica alle unità munite di dispositivi di trazione

Dopo l'attivazione di un comando di frenatura d'emergenza, assenza di decelerazione del treno dovuta al sistema di trazione in avaria (sforzo di trazione ≥ forza frenante).

Perdita di vite umane

2 (non è ammessa l'avaria singola)

n. 3

 

Si applica a tutte le unità

Dopo l'attivazione di un comando di frenatura d'emergenza, la distanza di arresto è superiore a quella in modalità normale a causa di una o più avarie nel sistema frenante.

Nota: le prestazioni in modalità normale sono definite al punto 4.2.4.5.2.

NA

sono individuate avarie singole puntuali che determinano la massima distanza di arresto calcolata e viene determinato l'aumento della distanza di arresto rispetto alla modalità normale (nessuna avaria).

n. 4

 

Si applica a tutte le unità

Dopo l'attivazione di un comando di frenatura di stazionamento, non si esercita alcuna forza frenante di stazionamento (perdita completa e permanente della forza frenante di stazionamento).

NA

2 (non è ammessa l'avaria singola)

Nello studio sulla sicurezza si devono considerare i sistemi frenanti aggiuntivi alle condizioni di cui ai punti 4.2.4.7 e 4.2.4.8.

La dimostrazione di conformità (procedura di valutazione della conformità) è descritta al punto 6.2.3.5 della presente STI.

▼M5

4.2.4.3.    Tipo di sistema frenante

(1) Le unità progettate e valutate per essere impiegate nell'esercizio generale (varie composizioni di veicoli di diversa origine; composizione del treno non definita in fase di progettazione) su sistemi con scartamento diverso da 1 520 mm devono essere provviste di un sistema frenante con una condotta compatibile con il sistema frenante UIC. A tal fine, la specifica di cui all'appendice J-1, indice [12], indica i principi da applicare.

Il presente requisito è stabilito per assicurare in un treno la compatibilità tecnica della funzione frenante tra i veicoli di origine diversa.

(2) Non vi sono requisiti per la tipologia di sistema frenante per le unità (complessi automotore o veicoli) valutati in composizione bloccata o predefinita.

(3) I requisiti applicabili alle unità per quanto concerne l'interfaccia con l'ETCS di bordo e relativi alla funzione dell'interfaccia del treno «pressione di frenatura» quando l'ETCS è installato sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-2, indice [B].

(4) I requisiti applicabili alle unità per quanto concerne l'interfaccia con l'ETCS di bordo e relativi alla funzione dell'interfaccia del treno «stato del freno speciale - freno elettropneumatico (EP)» quando l'ETCS è installato sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-2, indice [B].

▼B

4.2.4.4.    Comando dei freni

4.2.4.4.1.   Comando del freno di emergenza

(1) 

Il presente punto si applica alle unità provviste di cabina di guida.

(2) 

Devono essere disponibili almeno due dispositivi di comando di frenatura d'emergenza indipendenti, che consentano l'attivazione del freno d'emergenza con un'azione semplice e unica da parte del macchinista nella sua posizione normale di guida, utilizzando una sola mano.

Nella dimostrazione della conformità al requisito di sicurezza n. 1 della tabella 3 di cui al punto 4.2.4.2.2. si può considerare l'attivazione in sequenza di questi due dispositivi.

Uno dei due dispositivi deve essere un pulsante rosso a pressione (pulsante a fungo).

La posizione di frenatura d'emergenza di questi due dispositivi, una volta attivati, deve essere autobloccante mediante dispositivo meccanico; lo sblocco da questa posizione deve essere possibile solo intenzionalmente.

▼M5

(3) 

I requisiti applicabili alle unità per quanto concerne l'interfaccia con l'ETCS di bordo e relativi alla funzione dell'interfaccia del treno «comando del freno di emergenza» quando l'ETCS è installato sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-2, indice [B].

▼B

(4) 

Se il comando non è annullato, l'attivazione del freno di emergenza deve determinare in via permanente e automatica le seguenti azioni:

— 
trasmissione di un comando di frenatura d'emergenza lungo il treno da parte della linea di controllo dei freni;
— 
interruzione di qualsiasi sforzo di trazione in meno di 2 secondi; non deve essere possibile resettare tale interruzione fino a quando il comando di trazione non sia annullato dal macchinista;
— 
l'inibizione di qualsiasi comando o azione con effetto di rilascio dei freni.

4.2.4.4.2.   Comando del freno di servizio

(1) 

Il presente punto si applica alle unità provviste di cabina di guida.

(2) 

La funzione di frenatura di servizio deve consentire al macchinista di modulare (mediante attivazione o rilascio) la forza frenante tra un valore minimo e massimo in una gamma di almeno 7 stadi (compreso il rilascio dei freni e la forza frenante massima), al fine di controllare la velocità del treno.

(3) 

Il comando del freno di servizio deve essere attivo in un'unica ubicazione sul treno. Per soddisfare questo requisito, deve essere possibile isolare la funzione di frenatura di servizio di qualsiasi altro comando del freno di servizio della o delle unità che sono parte di una composizione di un treno, come definita per le composizioni bloccate e predefinite.

(4) 

Quando la velocità del treno è superiore a 15 km/h, l'attivazione del freno di servizio da parte del macchinista deve comportare automaticamente l'interruzione di qualsiasi sforzo di trazione; tale interruzione non deve essere resettata fino a quando l'ordine di trazione non è annullato dal macchinista.

▼M5

(5) 

I requisiti applicabili alle unità per quanto concerne l'interfaccia con l'ETCS di bordo e relativi alla funzione dell'interfaccia del treno «comando del freno di servizio» quando l'ETCS è installato sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-2, indice [B].

▼B

Note:

— 
qualora la frenatura di servizio e la trazione siano controllate da un regolatore automatico della velocità, non è necessario che il comando di trazione sia annullato dal macchinista;
— 
un freno ad attrito può essere impiegato intenzionalmente a una velocità superiore a 15 km/h con trazione per scopi specifici (sbrinamento, pulizia dei componenti dei freni ecc.); non deve essere possibile utilizzare queste particolari funzionalità in caso di emergenza o attivazione del freno di servizio.

4.2.4.4.3.   Comando del freno diretto

(1) 

Le locomotive (unità progettate per trainare carri merci o vetture passeggeri) valutate per l'esercizio generale devono essere provviste di un sistema di frenatura diretta.

(2) 

Il sistema di frenatura diretta deve consentire l'attivazione di una forza frenante sulla o sulle unità interessate, indipendentemente dal comando del freno principale, mentre nella o nelle altre unità del treno non sono attivati i freni.

4.2.4.4.4.   Comando del freno dinamico

Se una unità è dotata di un sistema di frenatura dinamica:

(1) 

deve essere possibile evitare il ricorso alla frenatura a recupero sulle unità elettriche in modo che non vi sia ritorno di energia verso la linea aerea di contatto quando il treno circola su una linea che non prevede questa possibilità.

Per la frenatura a recupero cfr. anche il punto 4.2.8.2.3.

(2) 

È permesso utilizzare il freno dinamico indipendentemente da altri sistemi frenanti oppure congiuntamente a essi (frenatura integrata).

(3) 

Se sulle locomotive il freno dinamico è utilizzato indipendentemente da altri sistemi frenanti, deve essere possibile limitare a valori predefiniti il valore massimo e il rapporto di variazione dello sforzo di frenatura dinamica.

Nota: tale limitazione si riferisce alle forze trasmesse al binario quando la locomotiva o le locomotive sono integrate in un treno. Essa può essere applicata a livello di esercizio fissando i valori necessari per garantire la compatibilità con una linea particolare (ad esempio, linea con pendenza elevata e raggio di curvatura ridotto).

▼M5

(4) 

I requisiti applicabili alle unità per quanto concerne l'interfaccia con l'ETCS di bordo e relativi alla funzione dell'interfaccia del treno «area speciale di inibizione del freno – ordini a terra: frenatura a recupero» quando l'ETCS è installato sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-2, indice [B]. I comandi successivi di inibizione del freno a recupero da parte dell'unità possono essere automatici oppure manuali mediante intervento del macchinista. La configurazione del materiale rotabile in modalità automatica o manuale deve essere registrata nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.2.

(5) 

I requisiti applicabili alle unità per quanto concerne l'interfaccia con l'ETCS di bordo e relativi alla funzione dell'interfaccia del treno «inibizione speciale del freno – ordini STM: frenatura a recupero» quando l'ETCS è installato sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-2, indice [B]. I comandi successivi di inibizione del freno a recupero da parte dell'unità possono essere automatici oppure manuali mediante intervento del macchinista. La configurazione del materiale rotabile in modalità automatica o manuale deve essere registrata nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.2.

▼B

4.2.4.4.5.   Comando del freno di stazionamento

(1) 

Il presente punto si applica a tutte le unità.

(2) 

Il comando del freno di stazionamento deve determinare l'applicazione di una forza frenante definita per un periodo illimitato di tempo, durante il quale può verificarsi a bordo un'interruzione di qualsiasi tipo di energia.

(3) 

Deve essere possibile rilasciare il freno di stazionamento a treno fermo, anche a fini di soccorso.

(4) 

Per le unità valutate in composizione bloccata o predefinita e per le locomotive valutate per l'esercizio generale, il comando del freno di stazionamento deve essere attivato automaticamente quando l'unità è spenta. Per le altre unità, il comando del freno di stazionamento deve essere attivato manualmente oppure automaticamente allo spegnimento dell'unità.

Nota: l'applicazione della forza frenante di stazionamento può dipendere dallo stato della funzione del sistema di frenatura principale; esso deve essere efficace quando l'energia a bordo necessaria al funzionamento del freno principale è venuta meno o è in procinto di diminuire o di aumentare (dopo accensione o spegnimento dell'unità).

4.2.4.5.    Prestazioni di frenatura

4.2.4.5.1.   Requisiti generali

▼M5

(1) 

Le prestazioni di frenatura dell'unità (complesso automotore o veicolo) (decelerazione = F(velocità) e tempo di risposta equivalente) devono essere calcolate come definito nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [13] o [14], considerando un binario in piano.

Ciascun calcolo deve essere effettuato per diametri di ruote corrispondenti a ruote nuove, parzialmente usurate e usurate; deve inoltre essere incluso il calcolo del livello di aderenza ruota/rotaia richiesto (cfr. punto 4.2.4.6.1).

(2) 

Devono essere giustificati i coefficienti di attrito utilizzati dai dispositivi frenanti ad attrito e considerati nel calcolo (cfr. la specifica di cui all'appendice J-1, indice [13]).

▼B

(3) 

Il calcolo delle prestazioni di frenatura deve essere effettuato per le due modalità di comando: frenatura di emergenza e frenatura massima di servizio.

(4) 

Il calcolo delle prestazioni di frenatura deve essere effettuato in fase di progettazione e deve essere rivisto (correzione dei parametri) dopo le prove fisiche obbligatorie ai sensi dei punti 6.2.3.8 e 6.2.3.9 per essere coerente con i risultati delle prove.

Il calcolo definitivo delle prestazioni di frenatura (coerenti con i risultati delle prove) deve far parte della documentazione tecnica specificata al punto 4.2.12.

(5) 

La decelerazione media massima determinata da tutti i freni impiegati, compreso il freno indipendente dall'aderenza ruota-rotaia, deve essere inferiore a 2,5 m/s2; questo requisito è connesso alla resistenza longitudinale del binario.

▼M5

4.2.4.5.2.   Freno d'emergenza

Tempo di risposta:

(1) Per le unità valutate in una o più composizioni bloccate o predefinite, il tempo di risposta equivalente e il tempo di ritardo, valutati sulla forza frenante d'emergenza complessiva sviluppata in caso di comando della frenatura d'emergenza, devono essere inferiori ai valori seguenti:

— 
tempo di risposta equivalente:
— 
3 secondi per unità con velocità massima di progetto pari o superiore a 250 km/h
— 
5 secondi per le altre unità
— 
tempo di ritardo: 2 secondi

il «tempo di risposta equivalente» e il «tempo di ritardo» sono valutati sulla base della forza frenante complessiva o della pressione nei cilindri dei freni in caso di sistema frenante pneumatico, conformemente alla definizione della specifica di cui all'appendice J-1, indice [13].

(2) Per le unità progettate e valutate per l'esercizio generale, il tempo di risposta deve essere quello specificato per il sistema frenante UIC (cfr. anche il punto 4.2.4.3: il sistema frenante deve essere compatibile con il sistema frenante UIC).

Calcolo della decelerazione:

(3) Per tutte le unità, il calcolo delle prestazioni di frenatura d'emergenza deve essere effettuato in conformità alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [13] o [14]; devono essere determinati il profilo di decelerazione e le distanze di arresto alle seguenti velocità iniziali (se inferiori alla velocità massima di progetto dell'unità): 30 km/h; 100 km/h; 120 km/h; 140 km/h; 160 km/h; 200 km/h; 230 km/h; 300 km/h; velocità massima di progetto dell'unità.

(4) Per le unità progettate e valutate per l'esercizio generale, deve essere determinata anche la percentuale di peso frenato (lambda).

La specifica di cui all'appendice J-1, indice [65], precisa come ricavare altri parametri (percentuale di peso frenato (lambda), massa frenata) dal calcolo della decelerazione o dalla distanza di arresto dell'unità.

(5) Il calcolo delle prestazioni di frenatura d'emergenza deve essere effettuato con un sistema frenante in due diverse modalità e tenendo conto di condizioni di degrado:

— 
modalità normale: nessuna avaria del sistema frenante e valore nominale dei coefficienti di attrito (in condizioni di asciutto) utilizzati dai dispositivi di frenatura ad attrito. Questo calcolo fornisce le prestazioni di frenatura in modalità normale;
— 
modalità di degrado: corrisponde alle avarie dei sistemi frenanti considerate al punto 4.2.4.2.2, rischio n. 3, con un valore nominale dei coefficienti di attrito utilizzati dai dispositivi di frenatura ad attrito. La modalità di degrado deve considerare le singole avarie possibili; a tal fine, le prestazioni di frenatura d'emergenza devono essere determinate per il caso di singole avarie puntuali che determinano la distanza d'arresto più lunga e la singola avaria associata deve essere chiaramente identificata (componenti interessati, modalità dell'avaria e frequenza di avaria se disponibile);
— 
condizioni di degrado: inoltre i calcoli delle prestazioni di frenatura d'emergenza devono essere effettuati con valori ridotti del coefficiente di attrito, in considerazione dei valori ambientali limite (influenza esterna) di temperatura e umidità (cfr. la specifica di cui all'appendice J-1, indice [67] o [68]).

Nota:  queste differenti modalità e condizioni devono essere prese in considerazione in particolare quando sono applicati sistemi di controllo-comando e segnalamento avanzati (quali l'ETCS) con l'obiettivo di ottimizzare il sistema ferroviario.

(6) Il calcolo delle prestazioni di frenatura di emergenza deve essere effettuato per le tre seguenti condizioni di carico:

— 
carico minimo: «massa di progetto in ordine di marcia» (quale descritta al punto 4.2.2.10);
— 
carico normale: «massa di progetto in condizioni di carico utile normale» (quale descritta al punto 4.2.2.10);
— 
carico massimo di frenatura: condizioni di carico pari o inferiori alla «massa di progetto in condizioni di carico utile eccezionale» (quale descritta al punto 4.2.2.10).

Qualora tale condizione di carico sia inferiore alla condizione «massa di progetto in condizioni di carico utile eccezionale», essa deve essere giustificata e documentata nella documentazione generale descritta al punto 4.2.12.2.

(7) Per la convalida dei calcoli relativi alla frenatura di emergenza sono effettuate prove sulla base della procedura di valutazione della conformità di cui al punto 6.2.3.8.

(8) Per ciascuna condizione di carico, si deve riportare nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.2 il risultato più basso (che determina cioè la distanza di arresto più lunga) dei calcoli delle «prestazioni di frenatura d'emergenza in modalità normale» alla velocità massima di progetto (rivisti in base ai risultati delle prove menzionate in precedenza).

(9) Inoltre, per le unità valutate in composizione bloccata o predefinita e con velocità massima di progetto pari o superiore a 250 km/h, la distanza di arresto in caso di «prestazioni di frenatura d'emergenza in modalità normale» non deve superare i seguenti valori in condizione di «carico normale»:

— 
5 360 m a partire dalla velocità di 350 km/h (se ≤ velocità massima di progetto)
— 
3 650 m a partire dalla velocità di 300 km/h (se ≤ velocità massima di progetto)
— 
2 430 m a partire dalla velocità di 250 km/h
— 
1 500 m a partire dalla velocità di 200 km/h.

▼B

4.2.4.5.3.   Freno di servizio

Calcolo della decelerazione:

▼M5

(1) 

Per tutte le unità, il calcolo delle prestazioni massime della frenatura di servizio deve essere effettuato in conformità alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [13] o [14], con un sistema frenante in modalità normale, con il valore nominale dei coefficienti di attrito utilizzati da un dispositivo di frenatura ad attrito per la condizione di carico «massa di progetto in condizioni di carico utile normale» alla velocità massima di progetto.

(2) 

Per la convalida dei calcoli relativi alla frenatura massima di servizio sono effettuate prove sulla base della procedura di valutazione della conformità di cui al punto 6.2.3.9.

▼B

Prestazioni di frenatura massima di servizio:

(3) 

Quando il freno di servizio ha una capacità di prestazioni di progetto più elevata del freno di emergenza, deve essere possibile limitare le prestazioni di frenatura massima di servizio (mediante la progettazione del sistema di comando della frenatura o con un intervento di manutenzione) a un livello inferiore a quello delle prestazioni di frenatura di emergenza.

Nota: Gli Stati membri possono imporre prestazioni di frenatura d'emergenza a un livello superiore alle prestazioni di frenatura massima di servizio per ragioni di sicurezza, ma non possono in ogni caso vietare l'accesso a un'impresa ferroviaria che utilizza prestazioni di frenatura massima di servizio superiori, a meno che gli Stati membri non siano in grado di dimostrare che in questo caso viene compromesso il livello di sicurezza nazionale.

4.2.4.5.4.   Calcoli relativi alla capacità termica

(1) 

Il presente punto si applica a tutte le unità.

(2) 

Per i mezzi d'opera si può verificare questo requisito mediante misurazioni della temperatura sulle ruote e sui dispositivi di frenatura.

(3) 

La capacità energetica di frenatura deve essere verificata mediante calcoli che dimostrino che il sistema di frenatura in modalità normale è progettato per tollerare la dissipazione dell'energia frenante. I valori di riferimento utilizzati in questo calcolo per i componenti del sistema frenante che disperdono l'energia devono essere convalidati da una prova termica o da esperienze precedenti.

Questo calcolo deve comprendere lo scenario costituito da due applicazioni consecutive del freno d'emergenza alla velocità massima (intervallo temporale corrispondente al tempo necessario per lanciare il treno alla velocità massima) su un binario in piano per la condizione di carico «carico massimo di frenatura».

Nel caso di unità che non possono circolare da sole come treno, deve essere riportato l'intervallo temporale tra le due applicazioni consecutive del freno d'emergenza utilizzato nel calcolo.

(4) 

La pendenza massima della linea, la lunghezza associata e la velocità di esercizio per le quali il sistema frenante è progettato in relazione alla capacità termica di frenatura devono altresì essere definiti mediante calcolo per la condizione di carico «carico massimo di frenatura», utilizzando il freno di servizio per mantenere il treno a una velocità di esercizio costante.

Il risultato (pendenza massima della linea, lunghezza associata e velocità di esercizio) deve essere riportato nella documentazione sul materiale rotabile di cui al punto 4.2.12 della presente STI.

Si suggerisce il seguente «caso di riferimento» per la pendenza da considerare: mantenere la velocità di 80 km/h su una discesa con pendenza costante del 21 ‰ per una tratta di 46 km. Se si utilizza questo caso di riferimento, la documentazione può soltanto riportare la conformità allo stesso.

(5) 

Le unità valutate in composizione bloccata o predefinita e con velocità massima di progetto pari o superiore a 250 km/h devono inoltre essere progettate per operare con il sistema di frenatura in modalità normale e condizione di carico «carico massimo di frenatura» a una velocità pari al 90 % della velocità massima di esercizio su una pendenza discendente massima del 25 ‰per 10 chilometri e su una pendenza discendente massima del 35 ‰per 6 chilometri.

4.2.4.5.5.   Freno di stazionamento

Prestazioni:

(1) 

Deve essere mantenuta immobile una unità (treno o veicolo) in condizioni di carico «massa di progetto in ordine di marcia», priva di alimentazione elettrica e in sosta permanente su una pendenza del 40 ‰.

(2) 

L'immobilizzazione deve essere conseguita mediante il freno di stazionamento e mediante strumenti aggiuntivi (ad esempio scarpe fermacarri) nel caso in cui il freno di stazionamento non riesca a conseguire da solo queste prestazioni; gli strumenti aggiuntivi necessari devono essere disponibili a bordo del treno.

Calcolo:

(3) 

Le prestazioni di frenatura di stazionamento dell'unità (treno o veicolo) devono essere calcolate come definito nella specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [13] ◄ . Il risultato (la pendenza in cui l'unità è mantenuta immobile dal solo freno di stazionamento) deve essere riportato nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12 della presente STI.

4.2.4.6.    Profilo di aderenza ruota-rotaia — Sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote

▼M5

4.2.4.6.1.   Limite del profilo di aderenza ruota-rotaia

(1) Il sistema frenante di una unità deve essere progettato in modo che le prestazioni del freno di emergenza (incluso il freno dinamico se esso contribuisce a tali prestazioni) e le prestazioni del freno di servizio (senza freno dinamico) non presuppongano per ciascuna sala montata un'aderenza ruota-rotaia, calcolata nella gamma di velocità > 30 km/h e < 250 km/h più elevata dello 0,15, con le seguenti eccezioni:

— 
per le unità valutate in composizioni bloccate o predefinite con 7 assi o meno, l'aderenza ruota-rotaia calcolata non deve essere superiore a 0,13;
— 
per le unità valutate in composizioni bloccate o predefinite con 20 assi o più, l'aderenza ruota-rotaia calcolata nella condizione di «carico minimo», può essere superiore a 0,15 ma non deve superare 0,17.

Nota:  per la condizione di «carico normale» non sono previste eccezioni; si applica il valore limite di 0,15.

Questo numero minimo di assi può essere ridotto a 16 se la prova di cui al punto 4.2.4.6.2 relativa all'efficienza del sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote viene effettuata per la condizione di «carico minimo» e ha esito positivo.

Nella gamma di velocità > 250 km/h e < = 350 km/h, i tre valori limite sopracitati sono ridotti in modo lineare per arrivare a 0,05 a 350 km/h.

(2) Il requisito sopramenzionato deve applicarsi anche al comando del freno diretto descritto al punto 4.2.4.4.3.

(3) In fase di progettazione di una unità non si deve ipotizzare un'aderenza ruota-rotaia superiore a 0,12 nel calcolo delle prestazioni del freno di stazionamento.

(4) Questi limiti di aderenza ruota-rotaia devono essere verificati mediante calcoli con il diametro ruota al limite minimo e nelle tre condizioni di carico di cui al punto 4.2.4.5.2.

Tutti i valori di aderenza devono essere arrotondati a due cifre decimali.

4.2.4.6.2.   Sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote (Wheel Slide Protection – WSP)

(1) Il sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote (WSP) è un sistema progettato per ottimizzare l'impiego dell'aderenza disponibile mediante una riduzione controllata e un ripristino della forza frenante al fine di evitare il bloccaggio ed un pattinamento incontrollato delle sale montate, minimizzando così l'estensione delle distanze di arresto ed eventuali danni alle ruote.

Requisiti relativi alla presenza e all'impiego del sistema WSP sull'unità:

(2) Le unità progettate per una velocità massima in servizio superiore a 150 km/h devono essere munite di un sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote.

(3) Le unità dotate di sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota, con prestazioni di frenatura che ipotizzano nella gamma di velocità > 30 km/h un'aderenza ruota-rotaia calcolata superiore a 0,12 devono essere munite di un sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote.

Le unità non dotate di sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota, con prestazioni di frenatura che ipotizzano nella gamma di velocità > 30 km/h un'aderenza ruota-rotaia calcolata superiore a 0,11 devono essere munite di un sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote.

(4) Il precedente requisito sul sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote si applica alle due modalità di frenatura: frenatura di emergenza e frenatura di servizio.

Si applica altresì al sistema di frenatura dinamica, che fa parte del freno di servizio e può far parte del freno di emergenza (cfr. punto 4.2.4.7).

Requisiti sulle prestazioni del sistema WSP:

(5) Per le unità dotate di un sistema di frenatura dinamico, un sistema WSP (se presente in conformità al precedente punto) deve controllare la forza del freno dinamico; nel caso in cui tale sistema WSP non sia disponibile, la forza del freno dinamico deve essere inibita o limitata per non determinare una domanda di aderenza ruota-rotaia superiore a 0,15.

(6) Il sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote deve essere progettato in conformità alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [15]; la procedura di valutazione della conformità è specificata al punto 6.1.3.2.

(7) Requisiti di prestazione a livello dell'unità:

Se un'unità è provvista di WSP, occorre condurre una prova per verificare l'efficienza di tale sistema (estensione massima della distanza di arresto rispetto alla distanza d'arresto su rotaia asciutta) quando integrato nell'unità; la procedura di valutazione della conformità è specificata al punto 6.2.3.10.

I componenti interessati del sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote devono essere considerati nell'analisi sulla sicurezza della funzione del freno di emergenza di cui al punto 4.2.4.2.2.

(8) Sistema di controllo della rotazione delle ruote (Wheel Rotation Monitoring — WRM)

Le unità con velocità massima di progetto pari o superiore a 250 km/h sono munite di un sistema di controllo della rotazione delle ruote che segnali al macchinista la presenza di un asse bloccato; il sistema di controllo della rotazione delle ruote deve essere progettato conformemente alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [15].

4.2.4.7.    Freno dinamico – Sistema frenante connesso al sistema di trazione

Se le prestazioni di frenatura del freno dinamico oppure del sistema frenante connesso al sistema di trazione sono comprese nelle prestazioni di frenatura d'emergenza nella modalità normale di cui al punto 4.2.4.5.2, il freno dinamico o il sistema frenante connesso al sistema di trazione deve essere:

(1) 

comandato dalla linea di controllo del sistema frenante principale (cfr. punto 4.2.4.2.1);

(2) 

sottoposto a un'analisi sulla sicurezza che copra il rischio «dopo l'attivazione di un comando di frenatura di emergenza, perdita completa della forza del freno dinamico».

Tale analisi deve essere presa in considerazione nell'analisi sulla sicurezza prevista dal requisito di sicurezza n. 3 di cui al punto 4.2.4.2.2 per la funzione del freno d'emergenza.

Per le unità elettriche, nel caso in cui la presenza a bordo dell'unità della tensione fornita dall'alimentazione elettrica esterna costituisca una condizione necessaria per l'attivazione del freno dinamico, l'analisi di sicurezza deve coprire le avarie che comportano a bordo dell'unità l'assenza di tale tensione.

Qualora il rischio sopra menzionato non sia controllato a livello del materiale rotabile (avaria del sistema di alimentazione elettrica esterna), le prestazioni di frenatura del freno dinamico o del sistema frenante connesso al sistema di trazione non sono incluse nelle prestazioni di frenatura d'emergenza in modalità normale di cui al punto 4.2.4.5.2.

▼B

4.2.4.8.    Sistema frenante indipendente dalle condizioni di aderenza

▼M5

4.2.4.8.1.   Indicazioni generali

(1) I sistemi frenanti in grado di sviluppare una forza frenante applicata alla rotaia, indipendente dalle condizioni di aderenza ruota-rotaia, sono uno strumento per fornire prestazioni di frenatura aggiuntive quando la prestazione di frenatura richiesta è superiore alla prestazione corrispondente al limite dell'aderenza ruota-rotaia disponibile (cfr. punto 4.2.4.6).

(2) È ammesso includere il contributo di freni indipendenti dall'aderenza ruota-rotaia nelle prestazioni di frenatura in modalità normale definita al punto 4.2.4.5 per il freno d'emergenza; in tale evenienza il sistema frenante indipendente dalle condizioni di aderenza:

a) 

deve essere comandato dalla linea di controllo del sistema frenante principale (cfr. punto 4.2.4.2.1);

b) 

deve essere sottoposto a un'analisi sulla sicurezza che copra il rischio «dopo l'attivazione di un comando di frenatura di emergenza, perdita completa della forza frenante indipendente dall'aderenza ruota-rotaia».

Tale analisi deve essere presa in considerazione nell'analisi sulla sicurezza prevista dal requisito di sicurezza n. 3 di cui al punto 4.2.4.2.2 per la funzione del freno d'emergenza.

4.2.4.8.2.   Freno magnetico a pattino

(1) I requisiti sui freni magnetici specificati per la compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni basati sui conta-assi sono riportati al punto 4.2.3.3.1.2, punto 9).

(2) È consentito utilizzare un freno magnetico a pattino come freno di emergenza, conformemente al punto 4.2.6.2.2 della STI INF.

(3) Le caratteristiche geometriche degli elementi terminali del magnete in contatto con la rotaia devono essere conformi a quanto specificato per una delle tipologie descritte nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [16]. È consentito utilizzare geometrie degli elementi terminali del magnete che non sono elencate all'appendice J-1, indice [16], a condizione che la compatibilità con scambi e incroci sia dimostrata in conformità alla procedura di cui all'appendice K.

(4) Il freno magnetico a pattino non deve essere utilizzato a velocità superiore a 280 km/h.

(5) Le prestazioni di frenatura dell'unità specificate al punto 4.2.4.5.2 devono essere determinate con e senza l'uso di freni magnetici a pattino.

(6) I requisiti applicabili alle unità per quanto concerne l'interfaccia con l'ETCS di bordo e relativi alla funzione dell'interfaccia del treno «area speciale di inibizione del freno – ordini a terra: freno magnetico a pattino» quando l'ETCS è installato sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-2, indice [B]. I comandi successivi di blocco del freno magnetico a pattino da parte dell'unità possono essere automatici oppure manuali mediante l'intervento del macchinista. La configurazione del materiale rotabile in modalità automatica o manuale deve essere registrata nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.2.

(7) I requisiti applicabili alle unità per quanto concerne l'interfaccia con l'ETCS di bordo e relativi alla funzione dell'interfaccia del treno «inibizione speciale del freno – ordini STM: freno magnetico a pattino» quando l'ETCS è installato sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-2, indice [B]. I comandi successivi di blocco del freno magnetico a pattino da parte dell'unità possono essere automatici oppure manuali mediante l'intervento del macchinista. La configurazione del materiale rotabile in modalità automatica o manuale deve essere registrata nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.2.

4.2.4.8.3.   Freno a corrente parassita sul binario

(1) Il presente punto concerne unicamente il freno a corrente parassita sul binario che sviluppa una forza frenante tra l'unità e la rotaia.

(2) I requisiti sui freni a corrente parassita sul binario specificati per la compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni basati su conta-assi, circuiti di binario, rivelatori di ruota e rilevatori del veicolo sulla base di sistemi a loop induttivo sono riportati al punto 4.2.3.3.1.2, punto 9).

(3) Se il freno a corrente parassita sul binario richiede uno spostamento dei magneti quando il freno è attivato, il libero spostamento di tali magneti tra le posizioni «freno disinserito» e «freno inserito» deve essere dimostrato mediante calcoli conformemente alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [7].

(4) La distanza massima tra il freno a corrente parassita sul binario e il binario corrispondente alla posizione «freno disinserito» sarà registrata nella documentazione tecnica descritta al punto 4.2.12.

(5) Il freno a corrente parassita sul binario non deve attivarsi al di sotto di una soglia di velocità predefinita.

(6) Le condizioni di impiego del freno a corrente parassita sul binario in relazione alla compatibilità tecnica con il binario non sono armonizzate (per quanto concerne in particolare l'effetto sul riscaldamento della rotaia e sulla forza verticale) e costituiscono un punto in sospeso.

(7) Il registro dell'infrastruttura indica per ogni tratto di binario se il suo impiego è autorizzato e, in tal caso, ne specifica le condizioni di impiego:

— 
la distanza massima tra il freno a corrente parassita sul binario e il binario corrispondente alla posizione «freno disinserito» di cui al precedente punto 4);
— 
la soglia di velocità predefinita di cui al precedente punto 5);
— 
la forza verticale in funzione della velocità del treno, in caso di inserimento completo del freno a corrente parassita sul binario (frenatura di emergenza) e di attivazione limitata del freno a corrente parassita sul binario (frenatura di servizio);
— 
la forza di frenatura in funzione della velocità del treno, in caso di inserimento completo del freno a corrente parassita sul binario (frenatura di emergenza) e di attivazione limitata del freno a corrente parassita sul binario (frenatura di servizio).

(8) Le prestazioni di frenatura dell'unità di cui ai punti 4.2.4.5.2 e 4.2.4.5.3 devono essere determinate con e senza l'uso di freni a corrente parassita sul binario.

(9) I requisiti applicabili alle unità per quanto concerne l'interfaccia con l'ETCS di bordo e relativi alla funzione dell'interfaccia del treno «area speciale di inibizione del freno – ordini a terra: freno a corrente parassita sul binario» quando l'ETCS è installato sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-2, indice [B]. I comandi successivi di blocco del freno a corrente parassita sul binario da parte dell'unità possono essere automatici oppure manuali mediante l'intervento del macchinista. La configurazione del materiale rotabile in modalità automatica o manuale deve essere registrata nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.2.

(10) I requisiti applicabili alle unità per quanto concerne l'interfaccia con l'ETCS di bordo e relativi alla funzione dell'interfaccia del treno «inibizione speciale del freno – ordini STM: freno a corrente parassita sul binario» quando l'ETCS è installato sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-2, indice [B]. I comandi successivi di blocco del freno a corrente parassita sul binario da parte dell'unità possono essere automatici oppure manuali mediante l'intervento del macchinista. La configurazione del materiale rotabile in modalità automatica o manuale deve essere registrata nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.2.

▼B

4.2.4.9.    Indicazione di stato e di guasto del freno

▼M5

(1) 

Le informazioni disponibili al personale del treno devono consentire di individuare lo stato del sistema frenante. A tal fine, deve essere possibile per il personale del treno in determinate fasi durante l'esercizio individuare lo stato (attivato o rilasciato o isolato) dei sistemi frenanti principali (di emergenza e di servizio) e di stazionamento, nonché lo stato di ciascuna parte (compreso uno o più attuatori) di questi sistemi che può essere controllata e/o isolata in maniera indipendente.

▼B

(2) 

Se il freno di stazionamento dipende sempre direttamente dallo stato del sistema frenante principale, non è necessario disporre di indicazioni aggiuntive e specifiche per il sistema frenante di stazionamento.

(3) 

Le fasi che devono essere considerate durante l'esercizio sono a treno fermo e durante la marcia.

(4) 

A treno fermo il personale del treno deve essere in grado di verificare dall'interno e/o dall'esterno del treno:

— 
la continuità della linea di controllo-comando dei freni del treno;
— 
la disponibilità dell'alimentazione dell'energia frenante lungo il treno;
— 
lo stato dei sistemi di frenatura principali e di stazionamento e lo stato di ciascuna parte (compreso uno o più attuatori) di tali sistemi che può essere controllata e/o isolata separatamente (come descritto in precedenza nel primo capoverso del presente punto), ad eccezione del freno dinamico e del sistema frenante connesso ai sistemi di trazione.
(5) 

Durante la marcia, il macchinista deve essere in grado di verificare dalla posizione di guida nella cabina:

— 
lo stato della linea di controllo-comando dei freni del treno;
— 
lo stato dell'alimentazione dell'energia frenante lungo il treno;
— 
lo stato del freno dinamico e del sistema frenante connesso al sistema di trazione se sono inclusi nelle prestazioni della frenatura di emergenza in modalità normale;
— 
lo stato «attivato» o «rilasciato» di almeno una parte (attuatore) del sistema di frenatura principale che è controllata in maniera indipendente (ad esempio una parte che è installata sul veicolo dotato di una cabina attiva).

▼M5

(6) 

La funzione che fornisce al personale del treno le informazioni sopradescritte è una funzione essenziale per la sicurezza, in quanto è finalizzata alla valutazione da parte del personale del treno delle prestazioni di frenatura del treno.

Qualora vengano fornite informazioni locali da indicatori, l'impiego di indicatori armonizzati assicura il livello di sicurezza richiesto.

Laddove sia predisposto un sistema di controllo centralizzato che consenta al personale del treno di effettuare tutti i controlli da un'unica postazione (ovvero dall'interno della cabina di guida), tale sistema deve essere soggetto a uno studio di affidabilità, prendendo in considerazione la modalità di guasto dei componenti, le ridondanze, i controlli periodici e altre disposizioni; sulla base di tale studio, le condizioni di esercizio del sistema di controllo centralizzato sono definite e inserite nella documentazione relativa all'esercizio di cui al punto 4.2.12.4.

▼B

(7) 

Applicabilità alle unità progettate per l'esercizio generale

Si devono considerare unicamente le funzionalità che sono rilevanti ai fini delle caratteristiche di progettazione dell'unità (ad esempio la presenza di una cabina ecc.).

Deve essere documentata la (eventuale) trasmissione di segnali richiesta tra l'unità e la o le altre unità accoppiate in un treno riguardante le informazioni relative al sistema frenante che devono essere disponibili a livello del treno, tenendo conto degli aspetti funzionali.

La presente STI non prescrive alcuna soluzione tecnica in merito alle interfacce fisiche tra le unità.

4.2.4.10.    Requisiti relativi ai freni per scopi di soccorso

(1) 

Tutti i freni (di emergenza, servizio, stazionamento) devono essere provvisti di dispositivi che ne consentano il rilascio e l'isolamento. Tali dispositivi devono essere accessibili e funzionali a prescindere dal fatto che il treno o veicolo sia: motore, non motore o immobilizzato senza energia disponibile a bordo.

(2) 

Per le unità destinate ad operare su sistemi con scartamento diverso da 1 520 mm, deve essere possibile, dopo un'avaria durante l'esercizio, soccorrere un treno privo di energia disponibile a bordo con una unità motrice di soccorso dotata di un sistema frenante pneumatico compatibile con il sistema frenante UIC (condotta pneumatica del freno come linea di controllo-comando della frenatura).

Nota: cfr. il punto 4.2.2.2.4 della presente STI per le interfacce meccaniche e pneumatiche dell'unità di recupero.

(3) 

Durante l'operazione di soccorso deve essere possibile controllare una parte del sistema frenante del treno soccorso mediante un dispositivo di interfaccia; per soddisfare tale requisito, è consentito utilizzare la bassa tensione fornita da una batteria per alimentare i circuiti di controllo sul treno soccorso.

▼M5

(4) 

Le prestazioni di frenatura sviluppate dal treno soccorso in questa particolare modalità operativa devono essere valutate mediante calcolo, ma non è richiesto che corrispondano a quelle descritte al punto 4.2.4.5.2. Le prestazioni di frenatura calcolate e le condizioni operative di soccorso devono far parte della documentazione tecnica specificata al punto 4.2.12.

(5) 

Il requisito di cui al punto 4.2.4.10, punto 4), non si applica a unità impiegate in una composizione di treno inferiore a 200 tonnellate (condizioni di carico «massa di progetto in ordine di marcia»).

▼B

4.2.5.    Elementi inerenti ai passeggeri

A titolo meramente informativo, il seguente elenco non esaustivo fornisce una rassegna dei parametri fondamentali trattati nella STI PRM (accessibilità per le persone a mobilità ridotta), che sono applicabili alle unità adibite al trasporto passeggeri:

— 
sedili, compresi i sedili riservati;
— 
spazi per sedie a rotelle;
— 
porte esterne, comprese le dimensioni, interfaccia dei comandi per i passeggeri;
— 
porte interne, comprese le dimensioni, interfaccia dei comandi per i passeggeri;
— 
toilette;
— 
passaggi privi di ostacoli;
— 
illuminazione;
— 
informazioni ai passeggeri;
— 
variazioni dell'altezza del pavimento;
— 
corrimano;
— 
cabine letto accessibili a passeggeri su sedia a rotelle;
— 
posizione dei gradini di salita e discesa dal veicolo, compresi i gradini e i dispositivi di ausilio per l'accesso a bordo.

Ulteriori requisiti sono specificati di seguito nel presente punto.

▼M5

4.2.5.1.    Servizi igienici

(1) I materiali utilizzati per il deposito dell'acqua e la sua distribuzione ai servizi igienici di bordo (ad esempio materiali e qualità dei serbatoi, delle pompe, delle condutture, dei rubinetti d'acqua e delle guarnizioni) devono rispettare i requisiti applicabili alle acque destinate al consumo umano a norma della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ).

(2) I servizi igienici (toilette, bagni, attrezzature per bar/ristorante) devono impedire il rilascio di acque di scarico che possano nuocere alla salute delle persone o all'ambiente. Le sostanze rilasciate (ossia l'acqua trattata) devono essere conformi alle direttive seguenti (esclusa l'acqua contenente sapone rilasciata direttamente dai lavandini):

— 
il contenuto batterico delle acque di scarico provenienti dai servizi igienici non deve in alcun momento superare il valore del contenuto batterico di enterococchi intestinali e di Escherichia coli classificato come di «qualità buona» per le acque interne nella direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ) relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;
— 
i processi di trattamento non devono introdurre sostanze individuate nell'allegato I della direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ) concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico dell'Unione.

(3) Per limitare la dispersione dei liquidi rilasciati sui binari, lo scarico da qualsiasi fonte deve avvenire solo verso il basso, sotto il telaio della carrozzeria del veicolo a una distanza non superiore a 0,7 metri dalla linea centrale longitudinale del veicolo.

(4) Nella documentazione tecnica descritta al punto 4.2.12 devono essere indicate:

— 
la presenza e il tipo di toilette in una unità;
— 
le caratteristiche del liquido di risciacquo, se diverso dall'acqua pulita;
— 
la natura del sistema di trattamento per l'acqua rilasciata e le norme a fronte delle quali è valutata la conformità.

▼B

4.2.5.2.    Sistema di comunicazione sonora

(1) 

Il presente punto si applica a tutte le unità adibite al trasporto passeggeri e alle unità progettate per trainare treni passeggeri.

(2) 

I treni devono essere provvisti quanto meno di strumenti di comunicazione sonora che consentano:

— 
al personale di bordo di comunicare con i passeggeri del treno;
— 
la comunicazione interna tra i membri del personale di bordo e in particolare tra il macchinista e il personale nell'area passeggeri (se presente).
(3) 

L'apparecchiatura deve essere in grado di rimanere in stand-by indipendentemente dalla fonte energetica principale almeno per tre ore. Durante il tempo di stand-by gli strumenti devono essere in grado di funzionare effettivamente a intervalli e periodi casuali per un lasso temporale cumulato di 30 minuti.

(4) 

Il sistema di comunicazione deve essere progettato in modo da continuare a utilizzare almeno la metà (distribuita lungo il treno) dei relativi altoparlanti nel caso di guasto di uno degli elementi di trasmissione oppure, in alternativa, deve essere disponibile un altro sistema per informare i passeggeri in caso di guasto.

▼M5

(5) 

Le disposizioni riguardanti le modalità con cui i passeggeri possono contattare il personale di bordo figurano ai punti 4.2.5.3 (Allarme passeggeri) e 4.2.5.4 (Dispositivi di comunicazione per i passeggeri).

▼B

(6) 

Applicabilità alle unità progettate per l'esercizio generale

Si devono considerare unicamente le funzionalità che sono rilevanti ai fini delle caratteristiche di progettazione dell'unità (ad esempio la presenza di una cabina, di un sistema di interfaccia per il personale di bordo ecc.).

Deve essere predisposta e documentata la trasmissione dei segnali richiesta tra l'unità e la o le altre unità accoppiate in un treno affinché il sistema di comunicazione sia disponibile a livello del treno, tenendo conto degli aspetti funzionali.

La presente STI non prescrive alcuna soluzione tecnica in merito alle interfacce fisiche tra le unità.

4.2.5.3.    Allarme passeggeri

4.2.5.3.1.   Indicazioni generali

(1) 

Il presente punto è applicabile a tutte le unità adibite al trasporto passeggeri e alle unità progettate per trainare treni passeggeri.

(2) 

La funzione allarme passeggeri dà a chiunque si trovi sul treno la possibilità di segnalare al macchinista un pericolo potenziale e, se attivata, presenta conseguenze a livello operativo (ad esempio, attivazione del freno in assenza di reazione da parte del macchinista); è una funzione connessa alla sicurezza, i cui requisiti, compresi gli aspetti della sicurezza, sono stabiliti nel presente punto.

4.2.5.3.2.   Requisiti per le interfacce di informazione

(1) 

Ad eccezione delle toilette e delle passerelle, ciascuno scompartimento, ciascun vestibolo di accesso e tutte le altre aree distinte destinate ai passeggeri devono essere provviste quanto meno di un dispositivo di allarme chiaramente visibile e indicato per informare il macchinista di un pericolo potenziale.

(2) 

Il dispositivo di allarme deve essere progettato in modo che una volta attivato non possa essere disattivato dai passeggeri.

(3) 

All'attivazione dell'allarme passeggeri, segnali sia visivi che acustici devono indicare al macchinista che uno o più allarmi passeggeri sono stati azionati.

(4) 

Uno strumento nella cabina deve consentire al macchinista di manifestare la presa visione dell'allarme. L'avvenuto riconoscimento da parte del macchinista deve essere percepibile nel luogo in cui l'allarme passeggeri è stato azionato e deve interrompere il segnale acustico nella cabina.

▼M5

(4 bis) 

In caso di attivazioni multiple, il riconoscimento da parte del macchinista dell'allarme passeggeri per il primo dispositivo di allarme passeggeri attivato deve avviare il riconoscimento automatico per tutti gli altri dispositivi attivati, fino a quando tutti i dispositivi attivati non sono stati reimpostati.

▼B

(5) 

Su iniziativa del macchinista, il sistema deve consentire di stabilire un canale di comunicazione tra la cabina del macchinista e il luogo in cui il o gli allarmi sono stati azionati nel caso delle unità destinate a circolare senza personale a bordo (ad eccezione del macchinista). Nel caso delle unità destinate a circolare con personale a bordo (oltre al macchinista), è consentito stabilire tale canale di comunicazione tra la cabina del macchinista e il personale a bordo.

Il sistema deve consentire al macchinista di interrompere il canale di comunicazione di sua iniziativa.

(6) 

Un dispositivo deve consentire al personale del treno di resettare l'allarme passeggeri.

4.2.5.3.3.   Requisiti per l'attivazione del freno mediante l'allarme passeggeri

(1) 

Quando il treno è in sosta in corrispondenza di un marciapiede o in partenza da questo, l'azionamento di un allarme passeggeri deve comportare l'attivazione diretta del freno di servizio oppure del freno di emergenza, portando il treno all'arresto completo. In tal caso, soltanto dopo che il treno è arrivato all'arresto completo, un sistema deve consentire al macchinista di annullare l'azione di frenatura automatica avviata dall'allarme passeggeri.

(2) 

In altre situazioni, 10 +/–1 secondi dopo l'azionamento del (primo) allarme passeggeri, almeno una frenatura automatica di servizio deve essere attivata se l'allarme passeggeri non è stato riconosciuto dal macchinista in tale arco temporale. Il sistema deve consentire al macchinista di inibire in qualunque momento un'azione frenante automatica avviata dall'allarme passeggeri.

4.2.5.3.4.   Criteri per definire un treno in partenza da un marciapiede

(1) 

Un treno è considerato in partenza da un marciapiede durante il periodo di tempo che intercorre tra il momento in cui lo stato delle porte è cambiato da «sbloccato» a «chiuso e bloccato» e il momento in cui il treno ha parzialmente lasciato il marciapiede.

(2) 

Questa fase deve essere rilevata a bordo (funzione che consente l'individuazione fisica del marciapiede o basata su criteri di velocità o distanza, o su qualsiasi criterio alternativo).

(3) 

Per le unità destinate ad operare su linee munite di sistemi ETCS di controllo-comando e segnalamento a terra (comprese le informazioni relative alle «porte passeggeri», di cui all'allegato A, indice 7, della STI CCS), tale dispositivo di bordo deve poter ricevere dal sistema ETCS le informazioni relative al marciapiede.

4.2.5.3.5.   Requisiti di sicurezza

(1) 

Per lo scenario «avaria del sistema di allarme passeggeri che comporta l'impossibilità per i passeggeri di attivare il freno per fermare il treno quando parte dal marciapiede», è necessario dimostrare che il rischio sia tenuto sotto controllo ad un livello accettabile, considerando il fatto che un'avaria funzionale presenta in genere un potenziale notevole di provocare «perdita di una singola vita umana e/o lesioni gravi».

(2) 

Per lo scenario «avaria del sistema di allarme passeggeri che comporta la mancata trasmissione delle informazioni al macchinista in caso di attivazione dell'allarme passeggeri», è necessario dimostrare che il rischio sia tenuto sotto controllo ad un livello accettabile, considerando il fatto che un'avaria funzionale presenta in genere un potenziale notevole di provocare «perdita di una singola vita umana e/o lesioni gravi».

(3) 

La dimostrazione di conformità (procedura di valutazione della conformità) è descritta al punto 6.2.3.5 della presente STI.

4.2.5.3.6.   Situazione di degrado

(1) 

Le unità munite di una cabina di guida devono essere dotate di un dispositivo che consenta al personale autorizzato di isolare il sistema di allarme passeggeri.

(2) 

Qualora il sistema di allarme passeggeri non sia funzionante, a seguito di un isolamento intenzionale da parte del personale, per un guasto tecnico oppure per l'accoppiamento dell'unità con un'altra non compatibile, ciò deve essere segnalato costantemente al macchinista nella cabina di guida attiva e l'azionamento dell'allarme passeggeri deve determinare un'attivazione diretta della frenatura.

(3) 

Un treno con un sistema di allarme passeggeri isolato non soddisfa i requisiti minimi di sicurezza e interoperabilità definiti nella presente STI e deve pertanto essere considerato in situazione di degrado.

4.2.5.3.7.   Applicabilità alle unità progettate per l'esercizio generale

(1) 

Si devono considerare unicamente le funzionalità che sono rilevanti ai fini delle caratteristiche di progettazione dell'unità (ad esempio la presenza di una cabina, di un sistema di interfaccia con il personale di bordo ecc.).

(2) 

Va predisposta e documentata la trasmissione dei segnali richiesta tra l'unità e la o le altre unità accoppiate in un treno affinché il sistema di allarme passeggeri sia disponibile a livello del treno, tenendo conto degli aspetti funzionali descritti in precedenza al presente punto.

(3) 

La presente STI non prescrive alcuna soluzione tecnica in merito alle interfacce fisiche tra le unità.

4.2.5.4.    Dispositivi di comunicazione per i passeggeri

(1) 

Il presente punto si applica a tutte le unità adibite al trasporto passeggeri e alle unità progettate per trainare treni passeggeri.

(2) 

Le unità destinate a circolare senza personale a bordo (ad eccezione del macchinista) devono essere dotate di un «dispositivo di comunicazione» per i passeggeri che consenta ai passeggeri di informare una persona in grado di adottare le misure del caso.

▼M5

(3) 

I requisiti sull'ubicazione del «dispositivo di comunicazione» sono quelli applicabili all'allarme passeggeri di cui al punto 4.2.5.3.

▼B

(4) 

Il sistema deve permettere di richiedere un canale di comunicazione su iniziativa del passeggero. Il sistema deve consentire alla persona che riceve la comunicazione (ad esempio, il macchinista) di interrompere il canale di comunicazione di sua iniziativa.

(5) 

L'interfaccia per i passeggeri del dispositivo di comunicazione è indicata da un segnale armonizzato, comprende simboli visivi e tattili ed emette un'indicazione acustica e visiva che ne segnala l'attivazione. Tali elementi devono essere conformi alla STI PRM (accessibilità per le persone con mobilità ridotta).

(6) 

Applicabilità alle unità progettate per l'esercizio generale

Si devono considerare unicamente le funzionalità che sono rilevanti ai fini delle caratteristiche di progettazione dell'unità (ad esempio la presenza di una cabina, di un sistema di interfaccia con il personale di bordo ecc.).

Deve essere predisposta e documentata la trasmissione dei segnali richiesta tra l'unità e la o le altre unità accoppiate in un treno affinché il sistema di comunicazione sia disponibile a livello del treno, tenendo conto degli aspetti funzionali.

La presente STI non prescrive alcuna soluzione tecnica in merito alle interfacce fisiche tra le unità.

▼M5

(7) 

L'eventuale presenza di dispositivi di comunicazione deve essere registrata nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.2.

▼B

4.2.5.5.    Porte esterne: accesso e uscita dei passeggeri dal materiale rotabile

4.2.5.5.1.   Indicazioni generali

(1) 

Il presente punto si applica a tutte le unità adibite al trasporto passeggeri e alle unità progettate per trainare treni passeggeri.

(2) 

Le porte riservate al personale e alle merci sono trattate ai punti 4.2.2.8 e 4.2.9.1.2 della presente STI.

(3) 

Il controllo delle porte esterne di accesso dei passeggeri è una funzione essenziale di sicurezza; i requisiti funzionali e di sicurezza riportati in questo punto sono necessari per assicurare il livello di sicurezza richiesto.

4.2.5.5.2.   Terminologia utilizzata

(1) 

Ai fini del presente punto, una «porta» è una porta esterna di accesso dei passeggeri (con uno o più battenti), adibita principalmente a far salire e scendere dall'unità i passeggeri.

(2) 

Una «porta bloccata» è una porta mantenuta chiusa da un dispositivo di bloccaggio fisico della porta.

(3) 

Una «porta bloccata fuori servizio» è una porta immobilizzata in una posizione chiusa da un dispositivo meccanico di bloccaggio azionato manualmente.

(4) 

Una porta «sbloccata» è una porta che può essere aperta attivando il comando, locale o centrale (ove disponibile), delle porte.

(5) 

Ai fini del presente punto, si presuppone che un treno sia in condizione di arresto quando la velocità è scesa a un valore pari o inferiore a 3 km/h.

(6) 

Ai fini del presente punto con «personale di bordo» si intende un membro del personale di bordo incaricato dei controlli sul sistema delle porte; può trattarsi del macchinista o di un altro membro del personale di bordo.

4.2.5.5.3.   Chiusura e blocco delle porte

(1) 

Il dispositivo di controllo delle porte deve consentire al personale di bordo di chiudere e bloccare tutte le porte prima della partenza del treno.

(2) 

Quando è necessario far rientrare un gradino mobile, la sequenza di chiusura comprende anche il movimento del gradino fino a quando esso sia completamente rientrato.

(3) 

Quando la chiusura e il blocco centralizzato delle porte sono attivati da un comando locale, adiacente a una porta, è ammesso che questa porta rimanga aperta mentre le altre si chiudono e bloccano. Il sistema di controllo delle porte deve consentire al personale di chiudere e bloccare questa porta in un momento successivo prima della partenza.

▼M5

(4) 

Le porte devono essere mantenute chiuse e bloccate fino al loro sblocco in conformità al punto 4.2.5.5.6. In caso di perdita di alimentazione elettrica del controllo delle porte, le porte devono essere mantenute bloccate dal meccanismo di blocco.

Nota:  cfr. punto 4.2.2.3.2 della STI PRM per il segnale di allerta al momento della chiusura delle porte.

Rilevatori di ostacoli delle porte:

(5) 

Le porte esterne di accesso dei passeggeri devono essere munite di dispositivi che segnalano la presenza di ostacoli (ad esempio passeggeri) alla chiusura. In caso di individuazione di un ostacolo, le porte si fermano automaticamente e rimangono libere per un periodo di tempo limitato o si riaprono. La sensibilità del sistema deve essere tale da individuare un ostacolo in conformità alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [17], esercitando una forza massima sull'ostacolo quale prevista dalla specifica di cui all'appendice J-1, indice [17].

▼B

4.2.5.5.4.   Bloccaggio di una porta fuori servizio

(1) 

Deve essere presente un dispositivo meccanico azionato manualmente che consenta (al personale di bordo o a quello addetto alla manutenzione) di bloccare una porta fuori servizio.

(2) 

Il dispositivo di blocco fuori servizio deve:

— 
isolare la porta da qualsiasi comando di apertura;
— 
bloccare meccanicamente la porta in posizione chiusa;
— 
indicare lo stato di isolamento;
— 
consentire al «sistema di verifica delle porte chiuse» di ignorare tale porta.

4.2.5.5.5.   Informazioni a disposizione del personale di bordo

(1) 

Un adeguato «sistema di verifica delle porte chiuse» deve consentire al personale di bordo di controllare in qualsiasi momento se tutte le porte sono chiuse e bloccate.

(2) 

Qualora una o più porte non siano bloccate ciò deve essere indicato in modo permanente al personale di bordo.

(3) 

Deve essere fornita un'indicazione al personale di bordo di qualsiasi avaria insorta nell'operazione di chiusura e/o blocco di una porta.

(4) 

Un allarme acustico e visivo deve indicare al personale di bordo l'apertura di emergenza di una o più porte.

(5) 

Una «porta bloccata fuori servizio» può essere ignorata dal «sistema di verifica delle porte chiuse».

4.2.5.5.6.   Apertura delle porte

(1) 

Un treno deve essere provvisto di comandi di sblocco delle porte, che consentano al personale di bordo o a un dispositivo automatico associato all'arresto presso un marciapiede, di comandare lo sblocco delle porte separatamente per ciascun lato, permettendo che siano aperte dai passeggeri oppure, se presente, da un comando di apertura centrale quando il treno è in posizione di arresto.

▼M5

(2) 

I requisiti applicabili alle unità per quanto concerne l'interfaccia con l'ETCS di bordo e relativi alla funzione dell'interfaccia del treno «marciapiede della stazione» quando l'ETCS è installato sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-2, indice [B].

▼B

(3) 

Presso ciascuna porta, comandi di apertura o dispositivi di apertura locali devono essere accessibili ai passeggeri sia dall'esterno che dall'interno del veicolo.

(4) 

Quando è necessario far uscire un gradino mobile, la sequenza di apertura comprende anche il movimento del gradino fino a quando esso sia completamente in posizione aperta.

Nota: cfr. il punto 4.2.2.4.2 della STI PRM per il segnale di allerta al momento dell'apertura delle porte.

4.2.5.5.7.   Sistema di interazione porte-trazione

(1) 

La trazione deve essere applicata solo quando tutte le porte sono chiuse e bloccate. Questa condizione viene assicurata tramite un sistema automatico di interazione porte-trazione. Il sistema di interazione porte-trazione deve impedire l'attivazione della trazione quando non tutte le porte sono chiuse e bloccate.

(2) 

Il sistema di interazione porte-trazione deve essere dotato di un inibitore manuale, attivabile dal macchinista in condizioni eccezionali, per attivare la trazione anche quando non tutte le porte sono chiuse e bloccate.

4.2.5.5.8.   Requisiti di sicurezza per i punti da 4.2.5.5.2 a 4.2.5.5.7

(1) 

Per lo scenario «una porta non è bloccata (con personale di bordo non correttamente informato di questo stato della porta) o è sbloccata o aperta in zone (ad esempio, sul lato sbagliato del treno) o situazioni (ad esempio, treno in movimento) inopportune», è necessario dimostrare che il rischio sia tenuto sotto controllo ad un livello accettabile, considerando il fatto che un'avaria funzionale presenta in genere un potenziale notevole di provocare:

— 
«perdita di una singola vita umana e/o lesioni gravi» nel caso di unità in cui i passeggeri non dovrebbero stare in piedi nella zona antistante la porta (lunga distanza) o
— 
«perdita di una singola vita umana e/o lesioni gravi» nel caso di unità in cui alcuni passeggeri sono in piedi nella zona antistante la porta in condizioni di esercizio normali.
(2) 

Per lo scenario «diverse porte non sono bloccate (con personale di bordo non correttamente informato di questo stato delle porte) o sono sbloccate o aperte in zone (ad esempio, sul lato sbagliato del treno) o situazioni (ad esempio, treno in movimento) inopportune», è necessario dimostrare che il rischio sia tenuto sotto controlla ad un livello accettabile, considerando il fatto che un'avaria funzionale presenta in genere un potenziale notevole e diretto di provocare:

— 
«perdita di vita umana e/o lesioni gravi» nel caso di unità in cui i passeggeri non dovrebbero stare in piedi nella zona antistante la porta (lunga distanza) o
— 
«perdita di vite umane e/o lesioni gravi» nel caso di unità in cui alcuni passeggeri sono in piedi nella zona antistante la porta in condizioni di esercizio normali.
(3) 

La dimostrazione di conformità (procedura di valutazione della conformità) è descritta al punto 6.2.3.5 della presente STI.

4.2.5.5.9.   Apertura di emergenza delle porte

Apertura di emergenza dall'interno

(1) 

Ciascuna porta deve essere munita di un dispositivo individuale di apertura di emergenza dall'interno, accessibile ai passeggeri, per consentire l'apertura della porta, attivo a velocità inferiori a 10 km/h.

(2) 

È consentito che il dispositivo sia attivo a qualsiasi velocità (indipendentemente dai segnali di velocità), nel cui caso esso viene azionato con una sequenza di almeno due azioni.

(3) 

Non è richiesto che tale dispositivo agisca sulle «porte bloccate fuori servizio». In questi casi, la porta può essere sbloccata prima.

Requisiti di sicurezza

(4) 

Per lo scenario «avaria del sistema interno di apertura di emergenza di due porte adiacenti lungo un percorso diretto (quale definito al punto 4.2.10.5 della presente STI) restando disponibile il sistema di apertura di emergenza delle altre porte», è necessario dimostrare che il rischio sia tenuto sotto controllo ad un livello accettabile, considerando il fatto che un'avaria funzionale presenta in genere un potenziale notevole di provocare «perdita di una singola vita umana e/o lesioni gravi».

La dimostrazione di conformità (procedura di valutazione della conformità) è descritta al punto 6.2.3.5 della presente STI.

Apertura di emergenza dall'esterno

(5) 

Ciascuna porta deve essere munita di un dispositivo individuale di apertura di emergenza dall'esterno, accessibile al personale di soccorso, per consentire l'apertura della porta in situazioni di emergenza. Non è richiesto che tale dispositivo agisca sulle «porte bloccate fuori servizio». In questi casi è necessario sbloccare prima la porta.

Forza manuale per l'apertura della porta

(6) 

La forza che una persona deve esercitare per l'apertura manuale di una porta deve essere conforme alla specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [17] ◄ .

4.2.5.5.10.   Applicabilità alle unità progettate per l'esercizio generale

(1) 

Si devono considerare unicamente le funzionalità che sono rilevanti ai fini delle caratteristiche di progettazione dell'unità (ad esempio la presenza di una cabina, di un sistema di interfaccia con il personale di bordo per il controllo delle porte ecc.).

(2) 

Deve essere predisposta e documentata la trasmissione dei segnali richiesta tra l'unità e la o le altre unità accoppiate in un treno affinché il sistema porte sia disponibile a livello del treno, tenendo conto degli aspetti funzionali.

(3) 

La presente STI non prescrive alcuna soluzione tecnica in merito alle interfacce fisiche tra le unità.

4.2.5.6.    Costruzione del sistema delle porte esterne

(1) 

Se una unità è munita di una porta adibita all'uso da parte dei passeggeri per salire o scendere dal treno, si applicano i seguenti requisiti:

(2) 

le porte devono essere provviste di finestrini trasparenti per consentire ai passeggeri di individuare la presenza di un marciapiede;

(3) 

la superficie esterna delle unità passeggeri deve essere progettata in modo da non offrire alle persone punti di appiglio quando le porte sono chiuse e bloccate;

(4) 

al fine di impedire alle persone l'appiglio, si deve evitare di predisporre maniglie sulla superficie esterna del sistema porte oppure queste devono essere progettate in modo da non poter essere afferrate quando le porte sono chiuse;

(5) 

i corrimano e le maniglie devono essere fissati in modo da reggere le forze esercitate su di essi durante l'esercizio.

4.2.5.7.    Porte intercomunicanti tra unità

(1) 

Il presente punto si applica a tutte le unità adibite al trasporto passeggeri.

(2) 

Se un'unità è provvista di porte intercomunicanti tra unità alle estremità delle carrozze o delle unità, queste devono essere munite di un dispositivo che ne consenta il bloccaggio (ad esempio quando una porta non è collegata da una passerella accessibile ai passeggeri per passare a una carrozza o unità adiacente ecc.).

4.2.5.8.    Qualità dell'aria interna

(1) 

La quantità e qualità di aria fornita nella zona dei veicoli occupata da passeggeri e/o da personale di bordo deve essere tale da non presentare alcun rischio per la salute dei passeggeri o del personale in aggiunta a quelli derivanti dalla qualità dell'aria dell'ambiente esterno. A tal fine devono essere rispettati i requisiti sotto specificati.

Un sistema di ventilazione deve mantenere un livello interno accettabile di CO2 in condizioni di esercizio.

(2) 

Il livello di CO2 non deve essere superiore a 5 000 ppm in qualsiasi condizione di esercizio, ad eccezione dei due casi riportati di seguito.

— 
In caso di interruzione della ventilazione, dovuta a un'interruzione dell'alimentazione elettrica principale o a un guasto del sistema, un dispositivo di emergenza deve assicurare l'approvvigionamento dell'aria esterna in tutte le zone occupate da passeggeri e personale.
Se questo approvvigionamento di emergenza è assicurato mediante ventilazione forzata alimentata a batteria, deve essere definita la durata per la quale il livello di CO2 rimane inferiore a 10 000 ppm, ipotizzando un carico passeggeri desunto dalla condizione di carico «massa di progetto in condizioni di carico utile normale».
La procedura di valutazione della conformità è definita al punto 6.2.3.12.
La durata non può essere inferiore a 30 minuti.
La durata deve figurare nella documentazione tecnica descritta al punto 4.2.12 della presente STI.
— 
In caso di disattivazione o chiusura di tutti i mezzi di ventilazione esterna, o spegnimento del sistema di aria condizionata, per evitare che i passeggeri siano esposti a fumi ambientali eventualmente presenti, soprattutto nelle gallerie, e in caso di incendio, come indicato al punto 4.2.10.4.2.

4.2.5.9.    Finestrini laterali

(1) 

Se i passeggeri possono aprire i finestrini laterali e questi non possono essere bloccati dal personale di bordo, l'apertura deve essere limitata a dimensioni tali da impedire il passaggio di un oggetto sferico di 10 cm di diametro.

4.2.6.    Condizioni ambientali ed effetti aerodinamici

4.2.6.1.    Condizioni ambientali — aspetti generali

(1) 

Le condizioni ambientali sono le condizioni fisiche, chimiche o biologiche esterne a un prodotto e alle quali questo è esposto.

(2) 

Le condizioni ambientali cui il materiale rotabile è esposto influenzano la progettazione del materiale rotabile come pure dei suoi componenti.

(3) 

I parametri ambientali sono descritti nei punti seguenti; per ciascun parametro, viene definito un intervallo di valori nominali che, essendo il più diffuso in Europa, costituisce la base per il materiale rotabile interoperabile.

(4) 

Per taluni parametri ambientali, sono definiti intervalli diversi da quello nominale; in tal caso, deve essere scelto un intervallo per la progettazione del materiale rotabile.

Per le funzioni individuate nei punti seguenti, devono essere descritti nella documentazione tecnica i criteri adottati nella progettazione e/o nelle prove per assicurare che il materiale rotabile sia conforme ai requisiti della STI in tale intervallo.

(5) 

Il o gli intervalli selezionati sono registrati nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12 della presente STI, come una caratteristica del materiale rotabile.

(6) 

A seconda degli intervalli scelti e dei criteri adottati (descritti nella documentazione tecnica), potrebbero essere necessarie norme di esercizio ad essi connesse per assicurare la compatibilità tecnica tra il materiale rotabile e le condizioni ambientali che si possono incontrare su parti della rete.

In particolare, norme di esercizio sono necessarie quando il materiale rotabile progettato per l'intervallo nominale è utilizzato su una particolare linea in cui l'intervallo nominale è superato in taluni periodi dell'anno.

(7) 

Se diversi da quello nominale, gli intervalli da scegliere per evitare una o più norme di esercizio restrittive collegate all'area geografica e alle condizioni climatiche sono specificati dagli Stati membri e sono elencati nel punto 7.4 della presente STI.

4.2.6.1.1.   Temperatura

(1) 

Il materiale rotabile deve soddisfare i requisiti della presente STI nel quadro di uno (o più) degli intervalli di temperatura T1 (da – 25 °C a +40 °C; nominali), T2 (da – 40 °C a + 35 °C) oppure T3 (da – 25 °C a + 45 °C), definiti nella specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [18] ◄ .

(2) 

L'intervallo o gli intervalli di temperatura selezionati devono figurare nella documentazione tecnica descritta al punto 4.2.12 della presente STI.

(3) 

La temperatura da considerare ai fini della progettazione dei componenti del materiale rotabile deve tenere conto della loro integrazione nel materiale rotabile.

4.2.6.1.2.   Neve, ghiaccio e grandine

(1) 

Il materiale rotabile deve soddisfare i requisiti della presente STI nelle condizioni di neve, ghiaccio e grandine definite nella specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [18] ◄ , che corrispondono alle condizioni nominali (intervallo).

(2) 

L'effetto di neve, ghiaccio e grandine da considerare ai fini della progettazione dei componenti del materiale rotabile deve tenere conto della loro integrazione nel materiale rotabile.

(3) 

Qualora siano scelte condizioni più rigide di «neve, ghiaccio e grandine», il materiale rotabile e le parti del sottosistema devono essere progettati per soddisfare i requisiti della STI in considerazione dei seguenti scenari:

— 
manto di neve (neve leggera con basso contenuto equivalente in acqua), che copre il binario fino a 80 cm in maniera continuativa sopra il piano del ferro;
— 
neve farinosa, che consiste in un'abbondante precipitazione di neve leggera con basso contenuto equivalente in acqua;
— 
gradiente di temperatura, che consiste nella variazione della temperatura e dell'umidità durante una singola corsa e causa accumulo di ghiaccio sul materiale rotabile;
— 
effetto combinato con la bassa temperatura a seconda della zona di temperatura prescelta in base alla definizione di cui al punto 4.2.6.1.1.
(4) 

In relazione al punto 4.2.6.1.1 (zona climatica T2) ed al presente punto 4.2.6.1.2 (rigide condizioni di neve, ghiaccio e grandine) della presente STI, devono essere individuate e verificate le disposizioni adottate per soddisfare i requisiti della STI in queste rigide condizioni, in particolare i criteri di progettazione e/o prova obbligatori per i seguenti requisiti della STI:

— 

▼M5

cacciaostacoli definito al punto 4.2.2.5: in aggiunta, capacità di rimuovere la neve davanti al treno.
La neve va considerata come un ostacolo che deve essere rimosso dal cacciaostacoli; i seguenti requisiti sono definiti al punto 4.2.2.5 (con riferimento alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [3]):

▼B

«Il cacciaostacoli deve essere di dimensioni sufficienti a permettere di sgomberare dagli ostacoli il percorso del carrello. Deve essere una struttura continua e progettata in modo da non respingere gli oggetti verso l'alto o verso il basso. In condizioni di esercizio normali, il bordo inferiore del cacciaostacoli deve essere tanto vicino al binario quanto consentito dai movimenti del veicolo e dal profilo della sagoma.

In pianta il cacciaostacoli dovrebbe approssimarsi ad un profilo a “V” che comprenda un angolo non superiore a 160°. Può essere progettato con una geometria compatibile con la funzione di spazzaneve»

.
Le forze specificate al punto 4.2.2.5 della presente STI sono considerate sufficienti a rimuovere la neve.
— 
Organo di rotolamento definito al punto 4.2.3.5 della presente STI: in considerazione della neve e dell'accumulo di ghiaccio nonché della possibile conseguenza sulla stabilità di marcia e sulla funzione di frenatura.
— 
Funzione di frenatura e alimentazione dell'energia frenante di cui al punto 4.2.4 della STI.
— 
Segnalazione della presenza del treno agli altri, definita al punto 4.2.7.3 della STI.
— 
Osservanza di una visuale anteriore conforme ai punti 4.2.7.3.1.1 (luci anteriori) e 4.2.9.1.3.1 (visibilità anteriore) della STI, con attrezzature sul vetro frontale il cui funzionamento è definito al punto 4.2.9.2.
— 
Disponibilità per il macchinista di un microclima consono al lavoro, quale definito al punto 4.2.9.1.7 della STI.
(5) 

L'intervallo scelto per «neve, ghiaccio e grandine» (nominale o rigido) e le disposizioni adottate devono essere riportati nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.2 della presente STI.

4.2.6.2.    Effetti aerodinamici

▼M5

(1) 

I requisiti di cui al presente punto si applicano a tutto il materiale rotabile. Per il materiale rotabile utilizzato su sistemi con scartamento di 1 520 mm e di 1 600 mm, in caso di velocità massima superiore ai limiti specificati nei punti da 4.2.6.2.1 a 4.2.6.2.5, si applica la procedura per le soluzioni innovative.

▼B

(2) 

Il transito di un treno genera uno spostamento d'aria non stazionario con pressioni e velocità di flusso variabili. I transitori della pressione e della velocità di flusso hanno effetti su persone, oggetti ed edifici lungo il binario; hanno altresì un effetto sul materiale rotabile (ad esempio, carico aerodinamico sulla struttura del veicolo, vibrazione delle apparecchiature) di cui si deve tenere conto nella progettazione del materiale rotabile.

(3) 

L'effetto combinato della velocità del treno e della velocità dell'aria causa un momento aerodinamico di rollio che può influire sulla stabilità del materiale rotabile.

▼M3

4.2.6.2.1.   Spostamento d'aria sui passeggeri sui marciapiedi e sui lavoratori in linea

▼M5

(1) Le unità aventi una velocità massima di progetto Vtr,max > 160 km/h che viaggiano all'aperto alla velocità di riferimento Vtr,ref non devono causare, ad ogni punto di misurazione definito alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [49], una velocità dell'aria superiore al valore U95 %,max indicato in tale specifica.

(2) Per le unità destinate a essere impiegate su reti con scartamento di 1 524  mm e 1 668  mm, si applicano i corrispondenti valori della tabella 4 con riferimento ai parametri della specifica di cui all'appendice J-1, indice [49]:

▼M3



Tabella 4

Criteri limite

Scartamento

(mm)

Velocità massima di progetto vtr,max (km/h)

Punto di misurazione

Velocità massima ammissibile dell'aria sul binario [valori limite per u95 %,max (m/s)]

Velocità di riferimento vtr,ref (km/h)

Misurazione effettuata al di sopra del piano del ferro

Misurazione effettuata a una distanza dal centro del binario di

1 524

160 < vtr,max < 250

0,2 m

3,0 m

22,5

Velocità massima di progetto

1,4 m

3,0 m

18

200 km/h o velocità massima di progetto, a seconda del valore più basso

1 668

160 < vtr,max < 250

0,2 m

3,1 m

20

Velocità massima di progetto

1,4 m

3,1 m

15,5

200 km/h o velocità massima di progetto, a seconda del valore più basso

250 ≤ vtr,max

0,2 m

3,1 m

22

300 km/h o velocità massima di progetto, a seconda del valore più basso

1,4 m

3,1 m

15,5

200 km/h

▼M5

(3) La specifica di cui all'appendice J-1, indice [49] precisa:

— 
il treno di riferimento da sottoporre a prova per composizioni bloccate/predefinite e per unità valutate per l'impiego in esercizio generale;
— 
la composizione da sottoporre a prova per singole unità provviste di cabina di guida.

▼M3

(4) La procedura di valutazione della conformità è descritta al punto 6.2.3.13 della presente STI.

▼B

4.2.6.2.2.   Impulso di pressione in testa

▼M3

(1) 

Il transito di due treni genera un carico aerodinamico su ciascuno di essi. Il requisito sull'impulso di pressione in testa all'aperto consente di definire un carico aerodinamico limite provocato dal materiale rotabile all'aperto ipotizzando una distanza tra le mezzerie dei binari per i binari su cui il treno è destinato a circolare.La distanza tra le mezzerie dei binari dipende dalla velocità e dalla sagoma della linea.

I valori minimi della distanza tra le mezzerie dei binari in funzione della velocità e della sagoma sono definiti nella STI INF.

▼M5

(2) 

Le unità con velocità massima di progetto superiore a 160 km/h che circolano all'aperto alla loro velocità di riferimento vtr,ref sullo scartamento di 1 435 mm non devono determinare una pressione massima picco-picco superiore alla variazione massima di pressione ammessa definita nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [49], valutata nelle posizioni di misurazione definite alla medesima specifica.

(3) 

Per le unità destinate a essere impiegate su reti con scartamento di 1 524 mm e 1 668 mm, si applicano i corrispondenti valori della tabella 4 bis con riferimento ai parametri della specifica di cui all'appendice J-1, indice [49]:

▼M3



Tabella 4 bis

Criteri limite

Scartamento

Velocità massima di progetto vtr,max (km/h)

Punto di misurazione

Variazione di pressione ammessa (Δp95 %, max)

Velocità di riferimento vtr,ref (km/h)

Misurazione effettuata al di sopra del piano del ferro

Misurazione effettuata a una distanza dal centro del binario di

1 524 mm

160 < vtr,max < 250

tra 1,5 m e 3,0 m

2,5 m

1 600 Pa

Velocità massima di progetto

1 668 mm

160 < vtr,max < 250

tra 1,5 m e 3,0 m

2,6 m

800 Pa

Velocità massima di progetto

250 ≤ vtr,max

tra 1,5 m e 3,0 m

2,6 m

800 Pa

250 km/h

▼B

(4) 

Di seguito è specificata la composizione da verificare mediante prova per diverse tipologie di materiale rotabile.

— 
Unità valutate in composizione bloccata o predefinita
— 
Una singola unità della composizione bloccata oppure qualsiasi configurazione della composizione predefinita.
— 
Unità valutate per l'impiego in esercizio generale (composizione del treno non definita in fase di progettazione):
— 
Le unità munite di cabina di guida devono essere valutate separatamente.
— 
Altre unità: requisito non applicabile
(5) 

La procedura di valutazione della conformità è descritta al punto 6.2.3.14 della presente STI.

▼M5

4.2.6.2.3.    Variazione massima della pressione nelle gallerie

(1) Le unità con velocità massima di progetto pari o superiore a 200 km/h devono essere progettate a livello aerodinamico in modo tale che per una data combinazione (caso di riferimento) di velocità del treno e sezione trasversale della galleria per il transito di un solo treno in una galleria a singola canna in piano (senza camini ecc.) siano soddisfatti i requisiti relativi alla caratteristica variazione di pressione di cui all'appendice J-1, indice [50].

(2) Di seguito è specificato il treno di riferimento da verificare mediante prova per diverse tipologie di materiale rotabile:

i) 

unità valutata in composizione bloccata o predefinita: la valutazione deve essere effettuata in accordo alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [50];

ii) 

unità valutata per l'esercizio generale (composizione del treno non definita in fase di progettazione) e provvista di cabina di guida: la valutazione deve essere effettuata in accordo alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [50];

iii) 

altre unità (carrozze per l'esercizio generale): la valutazione deve essere effettuata in accordo alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [50].

(3) La procedura di valutazione della conformità è descritta al punto 6.2.3.15.

4.2.6.2.4.    Vento trasversale

(1) Questo requisito si applica alle unità con velocità massima di progetto superiore a 140 km/h.

(2) Per le unità con velocità massima di progetto inferiore a 250 km/h, la curva caratteristica del vento (Characteristic Wind Curve - CWC) del veicolo più sensibile deve essere determinata in conformità alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [19].

(3) Per le unità con velocità massima di progetto pari o superiore a 250 km/h, l'effetto del vento trasversale viene determinato utilizzando la specifica di cui all'appendice J-1, indice [19] e dimostrando la conformità alla stessa.

(4) La risultante curva caratteristica del vento del veicolo più sensibile dell'unità oggetto di valutazione viene riportata nella documentazione tecnica come indicato al punto 4.2.12.

▼M3

4.2.6.2.5   Effetto aerodinamico su binari con ballast

(1) Questo requisito si applica alle unità con velocità massima di progetto superiore a 250 km/h.

(2) Il requisito relativo all'effetto aerodinamico dei treni su binari con ballast, e finalizzato a limitare i rischi indotti dal «sollevamento del ballast» (ballast pick-up), costituisce un punto in sospeso.

▼B

4.2.7.    Luci esterne e avvisatori ottici e acustici

4.2.7.1.    Luci esterne

(1) 

Il colore verde non deve essere utilizzato per la luce o l'illuminazione esterne; il presente requisito è introdotto per evitare confusione con i segnali fissi.

▼M3

(2) 

Il presente requisito non si applica a luci di intensità luminosa non superiore a 100 cd inserite nei pulsanti per l'azionamento delle porte passeggeri (non illuminati in modo permanente).

▼B

4.2.7.1.1.   Luci anteriori

(1) 

Il presente punto si applica alle unità provviste di cabina di guida.

(2) 

All'estremità anteriore del treno devono essere presenti due fanali anteriori di colore bianco per dare visibilità al macchinista del treno.

(3) 

Tali fanali anteriori sono ubicati:

— 
alla stessa altezza sul piano del ferro, con il loro centro compreso tra 1 500 e 2 000 mm dal piano del ferro;
— 
in posizione simmetrica rispetto alla mezzeria del binario e con distanza tra i loro centri non inferiore a 1 000 mm.

▼M5

(4) 

Il colore dei fanali anteriori deve essere conforme ai valori riportati nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [20].

(5) 

I fanali anteriori devono avere due livelli di intensità luminosa: «luce anabbagliante» e «luce abbagliante».

Per ciascun livello, l'intensità luminosa dei fanali anteriori misurata lungo l'asse ottico del fanale stesso deve essere conforme ai valori riportati nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [20].

(6) 

Il montaggio dei fanali anteriori sull'unità deve garantire la possibilità di adeguare l'allineamento del loro asse ottico quando sono montati sull'unità conformemente alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [20].

▼B

(7) 

È ammessa la presenza di fanali anteriori aggiuntivi (ad esempio, fanali superiori). Questi fanali anteriori aggiuntivi devono essere conformi ai requisiti in materia di colore specificati nel presente punto.

Nota: i fanali anteriori aggiuntivi non sono obbligatori; il loro utilizzo a livello di esercizio può essere soggetto a restrizioni.

4.2.7.1.2.   Luci di posizione

(1) 

Il presente punto si applica alle unità provviste di cabina di guida.

(2) 

All'estremità anteriore del treno devono essere presenti tre fanali di posizione di colore bianco per rendere visibile il treno.

(3) 

I due fanali di posizione posti più in basso sono ubicati:

— 
alla stessa altezza sul piano del ferro, con i loro centri compresi tra 1 500 e 2 000 mm dal piano del ferro;
— 
in posizione simmetrica rispetto alla mezzeria del binario e con distanza tra i loro centri non inferiore a 1 000 mm.
(4) 

Il terzo fanale di posizione è collocato in posizione centrale sopra i due fanali posti più in basso con una separazione verticale tra i loro centri pari o superiore a 600 mm.

(5) 

È possibile usare lo stesso componente sia per le luci anteriori sia per quelle di posizione.

▼M5

(6) 

La specifica di cui all'appendice J-1, indice [20], descrive le caratteristiche relative a:

a) 

il colore dei fanali di posizione;

b) 

la distribuzione spettrale della radiazione luminosa dei fanali di posizione;

c) 

l'intensità luminosa dei fanali di posizione.

(7) 

Il montaggio dei fanali di posizione sull'unità deve garantire la possibilità di adeguare l'allineamento del loro asse ottico quando sono montati sull'unità conformemente alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [20].

▼M5 —————

▼B

4.2.7.1.3.   Luci di coda

(1) 

All'estremità posteriore delle unità destinate a essere impiegate in coda al treno devono essere presenti due fanali di coda di colore rosso per rendere visibile il treno.

(2) 

Per le unità senza cabina di guida valutate per l'esercizio generale, i fanali possono essere portatili; in questo caso il tipo di fanali portatili da utilizzare deve essere conforme all'appendice E della STI «carri merci»; la funzione deve essere verificata da un esame del progetto e da una prova di tipo a livello di componente (componente di interoperabilità «fanale portatile di coda»); non è comunque obbligatorio fornire i fanali portatili.

(3) 

I fanali di coda sono ubicati:

— 
alla stessa altezza sul piano del ferro, con i loro centri compresi tra 1 500 e 2 000 mm dal piano del ferro;
— 
in posizione simmetrica rispetto alla mezzeria del binario e con distanza tra i loro centri non inferiore a 1 000 mm.

▼M5

(4) 

La specifica di cui all'appendice J-1, indice [20], descrive le caratteristiche relative a:

a) 

il colore dei fanali di coda;

b) 

l'intensità luminosa dei fanali di coda.

▼B

(5) 

L'intensità luminosa dei fanali di coda deve essere conforme alla specifica di cui all'appendice J-1, indice 40, punto 5.5.4, tabella 8.

▼M5

4.2.7.1.4.   Comandi dei fanali

(1) Il presente punto si applica alle unità provviste di cabina di guida.

(2) Il macchinista deve poter comandare:

— 
i fanali anteriori e i fanali di posizione dell'unità dalla normale posizione di guida, e
— 
i fanali di coda dell'unità dalla cabina.

Il comando può avvenire mediante comandi indipendenti o una combinazione di comandi.

(3) Per le unità destinate a operare su una o più reti di cui al punto 7.3.2.8 bis, il macchinista deve poter utilizzare i fanali anteriori in modalità automatica lampeggiante o intermittente e disattivare la funzione. Le caratteristiche della modalità lampeggiante o intermittente non devono rappresentare una condizione per avere accesso a una rete.

(4) L'attrezzaggio dei controlli per attivare e disabilitare la modalità lampeggiante o intermittente dei fanali anteriori deve essere registrato nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.2.

▼B

4.2.7.2.    Trombe (avvisatori acustici)

4.2.7.2.1.   Indicazioni generali

(1) 

Il presente punto si applica alle unità provviste di cabina di guida.

(2) 

I treni devono essere provvisti di trombe per rendere udibile il treno.

(3) 

Le note delle trombe di avvertimento acustico devono essere progettate in modo da essere riconoscibili come provenienti da un treno e non devono essere simili a quelle emesse da avvisatori acustici utilizzati nel trasporto stradale o in fabbriche o da altri avvisatori acustici di uso comune. L'azionamento delle trombe deve emettere almeno uno dei seguenti suoni distinti di avvertimento:

suono 1 : la frequenza fondamentale della nota suonata separatamente deve essere 660 Hz ± 30 Hz (nota alta),

suono 2 : la frequenza fondamentale della nota suonata separatamente deve essere 370 Hz ± 20 Hz (nota bassa).

(4) 

Qualora siano forniti su base volontaria suoni di avvertimento aggiuntivi rispetto a quelli sopracitati (separati o combinati), il loro livello di pressione sonora non deve essere superiore ai valori specificati di seguito al punto 4.2.7.2.2.

Nota: il loro utilizzo a livello di esercizio può essere soggetto a restrizioni.

▼M5

4.2.7.2.2.   Livelli di pressione sonora delle trombe di segnalazione

(1) Il livello di pressione sonora ponderata C prodotto da ciascuna tromba azionata separatamente (o in gruppo se previsto che suonino insieme per formare un accordo), se integrato nell'unità, deve essere conforme alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [21].

(2) La procedura di valutazione della conformità è specificata al punto 6.2.3.17.

▼B

4.2.7.2.3.   Protezione

(1) 

Le trombe di segnalazione e i relativi sistemi di comando devono essere progettati o protetti, per quanto possibile, per preservare la loro funzione qualora urtati da corpi eventualmente presenti nell'aria quali detriti, polvere, neve, grandine o uccelli.

4.2.7.2.4.   Comando delle trombe

(1) 

Il macchinista deve essere in grado di azionare l'avvisatore acustico da tutte le posizioni di guida specificate al punto 4.2.9 della presente STI.

4.2.8.    Equipaggiamento di trazione ed elettrico

4.2.8.1.    Prestazioni di trazione

4.2.8.1.1.   Indicazioni generali

(1) 

Lo scopo del sistema di trazione del treno è di assicurare che il treno possa circolare a varie velocità fino a quella massima di servizio. I principali fattori che influiscono sulle prestazioni di trazione sono la potenza di trazione, la composizione e la massa del treno, l'aderenza, la pendenza del binario e la resistenza al moto del treno.

(2) 

Le prestazioni delle unità dotate di dispositivo di trazione e operanti in varie composizioni di treni devono essere definite in modo che si possano desumere le prestazioni complessive di trazione del treno.

(3) 

Le prestazioni di trazione sono caratterizzate dalla velocità massima di servizio e dal profilo dello sforzo di trazione (forza al cerchione = F(velocità)].

(4) 

L'unità è caratterizzata dalla sua resistenza al moto e dalla sua massa.

(5) 

La velocità massima di servizio, il profilo dello sforzo di trazione e la resistenza al moto sono i contributi dell'unità necessari a definire un orario che consenta a un treno di inserirsi nello schema di circolazione generale su una data linea e fanno parte della documentazione tecnica riguardante l'unità di cui al punto 4.2.12.2 della presente STI.

▼M5

4.2.8.1.2.   Requisiti di prestazione

(1) Il presente punto si applica alle unità provviste di dispositivo di trazione.

(2) I profili dello sforzo di trazione dell'unità (forza al cerchione = F(velocità)) devono essere determinati mediante calcolo; la resistenza al moto dell'unità deve essere determinata mediante calcolo per la condizione di carico «massa di progetto in condizioni di carico utile normale», definita al punto 4.2.2.10.

(3) I profili dello sforzo di trazione dell'unità e la resistenza al moto devono figurare nella documentazione tecnica (cfr. punto 4.2.12.2).

(4) La velocità massima di progetto deve essere definita in base ai dati summenzionati per la condizione di carico «massa di progetto in condizioni di carico utile normale» su un binario in piano; la velocità massima di progetto superiore a 60 km/h deve essere un multiplo di 5 km/h.

(5) Per le unità valutate in composizione bloccata o predefinita, alla velocità massima di servizio e su un binario in piano, l'unità deve essere ancora in grado di assicurare un'accelerazione di almeno 0,05 m/s2 per la condizione di carico «massa di progetto in condizioni di carico utile normale». Questo requisito può essere verificato mediante calcoli o prove (misurazione dell'accelerazione) e si applica per velocità massime di progetto fino a 350 km/h.

(6) I requisiti inerenti al taglio della trazione in caso di frenatura sono definiti al punto 4.2.4.

(7) I requisiti concernenti la disponibilità della funzione di trazione in caso di incendio a bordo sono definiti al punto 4.2.10.4.4.

(8) I requisiti applicabili alle unità per quanto concerne l'interfaccia con l'ETCS di bordo e relativi alla funzione dell'interfaccia del treno «taglio della trazione» quando l'ETCS è installato sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-2, indice [B].

Requisiti aggiuntivi per le unità valutate in composizione bloccata o predefinita e con velocità massima di progetto pari o superiore a 250 km/h

(9) L'accelerazione media su un binario in piano per la condizione di carico «massa di progetto in condizioni di carico utile normale» deve essere almeno pari a:

— 
0,40 m/s2 da 0 a 40 km/h
— 
0,32 m/s2 da 0 a 120 km/h
— 
0,17 m/s2 da 0 a 160 km/h.

Questo requisito può essere verificato esclusivamente mediante calcoli o mediante prove (misurazione dell'accelerazione) combinate con calcoli.

(10) Il progetto del sistema di trazione deve presupporre un'aderenza ruota-rotaia calcolata non superiore a:

— 
0,30 all'avviamento e a velocità molto bassa
— 
0,275 a 100 km/h
— 
0,19 a 200 km/h
— 
0,10 a 300 km/h.

(11) Una singola avaria dell'equipaggiamento elettrico che incida sulla capacità di trazione non deve privare l'unità di più del 50 % del suo sforzo di trazione.

▼B

4.2.8.2.    Alimentazione

4.2.8.2.1.   Indicazioni generali

(1) 

Nel presente punto sono trattati i requisiti applicabili al materiale rotabile che si interfacciano con il sottosistema «energia»; pertanto, il presente punto 4.2.8.2 si applica alle unità elettriche.

(2) 

La STI «Energia» specifica i seguenti sistemi di alimentazione: sistemi 25 kV CA 50 Hz, 15 kV CA 16.7 Hz, 3 kV CC e 1.5 kV CC. Di conseguenza, i requisiti definiti di seguito sono relativi esclusivamente a questi quattro sistemi e i riferimenti alle norme valgono solo per questi quattro sistemi.

4.2.8.2.2.   Esercizio in un intervallo di tensioni e frequenze

▼M5

(1) 

Le unità elettriche devono essere in grado di operare nell'intervallo di almeno uno dei sistemi di «tensione e frequenza» definiti al punto 4.2.3 della STI ENE e all'appendice J-1, indice [69].

▼B

(2) 

Il valore reale della tensione di linea deve essere disponibile nella cabina di guida nella configurazione di guida.

(3) 

I sistemi di «tensione e frequenza» per i quali il materiale rotabile è progettato devono essere riportati nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.2 della presente STI.

▼M5

4.2.8.2.3.   Freno a recupero con invio dell'energia alla linea aerea di contatto

(1) Le unità elettriche che restituiscono l'energia elettrica alla linea aerea di contatto nella modalità di frenatura a recupero devono essere conformi alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [22].

4.2.8.2.4.   Potenza e corrente massime derivabili dalla linea aerea di contatto

(1) Le unità elettriche, comprese le composizioni bloccate e predefinite, di potenza superiore a 2 MW devono essere dotate di una funzione di limitazione della potenza o della corrente. Per le unità destinate all'impiego in condizioni di esercizio multiplo, il requisito si applica quando il singolo treno, con il numero massimo di unità da accoppiare, ha una potenza totale superiore a 2 MW.

(2) Le unità elettriche devono essere provviste di una regolazione automatica in funzione della tensione al fine di limitare la corrente o la potenza alla «corrente o potenza massima in funzione della tensione» riportata nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [22].

Una limitazione meno restrittiva (valore più basso del coefficiente «a») può essere utilizzata a livello di esercizio su una rete o linea particolare, se concordato con il gestore dell'infrastruttura.

(3) La corrente massima valutata in precedenza (corrente nominale) deve essere riportata nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.2.

(4) I requisiti applicabili alle unità per quanto concerne l'interfaccia con l'ETCS di bordo e relativi alla funzione dell'interfaccia del treno «modifica del consumo di corrente consentito» quando l'ETCS è installato sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-2, indice [B]. Alla ricezione delle informazioni in merito al consumo di corrente consentito:

— 
se l'unità è dotata di funzione di limitazione della potenza o della corrente, il dispositivo adatta automaticamente il livello del consumo di energia;
— 
se l'unità non è dotata di funzione di limitazione della potenza o della corrente, il «consumo di corrente consentito» è indicato a bordo affinché il macchinista possa intervenire.

La configurazione del materiale rotabile in modalità automatica o manuale deve essere registrata nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.2.

4.2.8.2.5.   Corrente massima a treno fermo

(1) La corrente massima per pantografo per i sistemi CA e CC a treno fermo deve essere definita nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [24].

(2) Per i sistemi CC, la corrente massima a treno fermo per pantografo deve essere calcolata e verificata mediante misurazione a norma del punto 6.1.3.7. Per i sistemi CA, il controllo della corrente a treno fermo non è necessario in quanto la corrente è inferiore e non rischia di causare il riscaldamento del filo di contatto.

(3) Per i treni che dispongono dello stoccaggio dell'energia elettrica ai fini della trazione:

— 
la corrente massima a veicolo fermo per pantografo nei sistemi CC può essere superata solo per lo stoccaggio di energia elettrica di ricarica ai fini della trazione, in posizioni consentite e a norma delle condizioni specifiche definite nel registro dell'infrastruttura. Soltanto in tal caso deve essere possibile per l'unità attivare la capacità di superare la corrente massima a treno fermo per i sistemi CC.
— 
Il metodo di valutazione, tra cui le condizioni di misurazione, rimane un punto in sospeso.

(4) Il valore misurato e le condizioni di misurazione concernenti il materiale del filo di contatto in caso di sistemi CC e la documentazione per l'esercizio dello stoccaggio dell'energia elettrica in caso di treni che dispongono dello stoccaggio dell'energia elettrica ai fini della trazione devono essere registrati nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.2.

4.2.8.2.6.   Fattore di potenza

(1) I dati di progetto per il fattore di potenza del treno (compreso l'esercizio multiplo di diverse unità quale definito al punto 2.2) devono essere soggetti a un calcolo per verificare i criteri di accettazione fissati nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [22].

4.2.8.2.7.   Armoniche ed effetti dinamici dei sistemi CA

(1) Un'unità elettrica deve essere conforme ai requisiti della specifica di cui all'appendice J-1, indice [22].

(2) Tutte le ipotesi e i dati considerati devono essere riportati nella documentazione tecnica (cfr. punto 4.2.12.2).

4.2.8.2.8.   Sistema di misurazione dell'energia di bordo

4.2.8.2.8.1.   Indicazioni generali

(1) Il sistema di misurazione dell'energia di bordo (Energy Measurement System - EMS) è un sistema che misura tutta l'energia elettrica attiva e reattiva fornita dalla linea aerea di contatto (Overhead Contact Line - «OCL») o restituita alla stessa (durante una frenatura a recupero) dall'unità elettrica.

(2) L'EMS deve comprendere almeno le seguenti funzioni: la funzione di misurazione dell'energia (Energy Measurement Function - EMF) di cui al punto 4.2.8.2.8.2 e il sistema di trattamento dei dati (Data Handling System - DHS) di cui al punto 4.2.8.2.8.3.

(3) Un sistema di comunicazione adeguato invierà la serie di dati compilati finalizzati alla fatturazione del consumo energetico (Compiled Energy Billing Data - CEBD) a un sistema di raccolta dei dati (Data Collecting System - DCS) a terra. I protocolli di interfaccia e il formato dei dati trasferiti tra EMS e DCS devono soddisfare i requisiti di cui al punto 4.2.8.2.8.4.

(4) Il sistema di misurazione dell'energia di bordo è adatto a essere usato a fini di fatturazione; le serie di dati di cui al punto 4.2.8.2.8.3, punto 4), fornite da tale sistema devono essere accettate per la fatturazione in tutti gli Stati membri.

(5) La tensione e la corrente nominali dell'EMS devono corrispondere alla tensione e alla corrente nominali dell'unità elettrica; quest'ultima deve continuare a funzionare correttamente quando cambia il sistema di alimentazione dell'energia di trazione.

(6) I dati archiviati nell'EMS devono essere protetti in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica e l'EMS deve essere protetto da un accesso non autorizzato.

(7) Deve essere prevista una funzione di localizzazione a bordo che fornisca al DHS dati di localizzazione generati da una fonte esterna in reti in cui tale funzione è necessaria a fini di fatturazione. In ogni caso il sistema EMS deve poter prevedere una funzione di localizzazione compatibile. Se prevista, la funzione di localizzazione deve rispettare i requisiti definiti nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [55].

(8) L'attrezzaggio dell'EMS, la sua funzione di localizzazione di bordo, la descrizione della comunicazione bordo-terra e il controllo metrologico, compresa la classe di precisione dell'EMF, devono essere registrati nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.2.

(9) La documentazione relativa alla manutenzione di cui al punto 4.2.12.3 deve includere qualsiasi procedura di verifica periodica al fine di garantire il livello richiesto di precisione dell'EMS durante il suo ciclo di vita.

4.2.8.2.8.2.   Funzione di misurazione dell'energia (EMF)

(1) L'EMF garantisce la misurazione della tensione e della corrente, il calcolo dell'energia e la produzione di dati relativi all'energia.

(2) I dati relativi all'energia prodotti dall'EMF hanno un periodo di riferimento temporale di 5 minuti, definito dal tempo UTC (Universal Time Coordinated - tempo coordinato universale) al termine di ciascun periodo di riferimento, che ha inizio alla seguente marcatura temporale: 00:00:00. È consentito l'uso di un periodo di misurazione più breve se i dati possono essere aggregati a bordo in periodi di riferimento di 5 minuti.

(3) La precisione dell'EMF per la misurazione dell'energia attiva deve essere conforme alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [56].

(4) Ciascun dispositivo contenente una o più funzioni EMF deve indicare: il controllo metrologico, compresa la sua classe di precisione, conformemente alle designazioni delle classi riportate alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [56].

(5) La valutazione della conformità della precisione è definita al punto 6.2.3.19 bis.

(6) Qualora:

— 
l'EMS sia destinato a essere installato su un veicolo esistente, o
— 
un EMS esistente (o una parte di esso) sia aggiornato,
e i componenti esistenti di un veicolo siano utilizzati come parte dell'EMF, i requisiti di cui ai punti da 1) a 5) si applicano alle misurazioni di corrente e tensione, tenendo in considerazione il fattore di influenza della temperatura soltanto alla temperatura nominale, e possono essere verificati solo per l'intervallo compreso tra il 20 % e il 120 % della corrente nominale. La documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.2 deve registrare:
— 
la caratteristica di conformità dei componenti del sistema di misurazione dell'energia di bordo con tale serie limitata di requisiti, e
— 
le condizioni per l'utilizzo di tali componenti.

4.2.8.2.8.3.   Sistema di trattamento dei dati (DHS)

(1) Il DHS garantisce la produzione di serie di dati compilati finalizzati alla fatturazione del consumo energetico, combinando le informazioni provenienti dall'EMF con i dati temporali e, ove richiesto, con la posizione geografica, e archiviandole in modo che siano pronte per l'invio al DCS a terra tramite un sistema di comunicazione.

(2) Il DHS deve compilare i dati senza corromperli e comprendere un archivio di dati con una capacità di memoria sufficiente per archiviare i dati compilati di almeno 60 giorni di lavoro ininterrotto. Il riferimento temporale usato dev'essere lo stesso dell'EMF.

(3) Il DHS deve poter essere interrogato localmente a bordo per la verifica e il recupero dei dati.

(4) Il DHS deve produrre una serie di CEBD combinando i dati seguenti per ciascun periodo di riferimento:

— 
identificazione EMS univoca del punto di consumo (Consumption Point Identification - CPId), come definito nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [57],
— 
tempo finale di ciascun periodo, espresso in anni, mesi, giorni, ore, minuti e secondi,
— 
dati di localizzazione al termine di ciascun periodo,
— 
energia attiva e reattiva (se del caso) consumata/rigenerata in ciascun periodo di tempo, espressa in unità di Wh (energia attiva) e varh (energia reattiva) o loro multipli decimali.

(5) La valutazione della conformità della compilazione e del trattamento dei dati prodotti dal DHS è stabilita al punto 6.2.3.19 bis.

4.2.8.2.8.4.   Protocolli di interfaccia e formato dei dati trasmessi tra EMS e DCS

Lo scambio di dati tra EMS e DCS deve soddisfare i requisiti riportati alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [58], per quanto riguarda le caratteristiche seguenti:

(1) 

i servizi di applicazione (livello dei servizi) dell'EMS;

(2) 

i diritti di accesso degli utenti a tali servizi di applicazione;

(3) 

la struttura (livello dei dati) di tali servizi di applicazione, che deve essere conforme allo schema XML;

(4) 

il meccanismo dei messaggi (livello dei messaggi) ai fini della compatibilità con tali servizi di applicazione, che deve essere conforme ai metodi e allo schema XML;

(5) 

i protocolli di applicazione ai fini della compatibilità con il meccanismo dei messaggi;

(6) 

le architetture di comunicazione: l'EMS deve utilizzarne almeno una.

▼B

4.2.8.2.9.   Requisiti relativi al pantografo

4.2.8.2.9.1.   Campo di lavoro in altezza del pantografo

4.2.8.2.9.1.1   Altezza di interazione con i fili di contatto (livello del materiale rotabile)

L'installazione di un pantografo su un'unità elettrica deve consentire il contatto meccanico con almeno uno dei fili di contatto ad altezze comprese tra:

(1) 

4 800 mm e 6 500 mm dal piano del ferro per i binari progettati conformemente alla sagoma GC;

(2) 

4 500 mm e 6 500 mm dal piano del ferro per i binari progettati conformemente alla sagoma GA/GB;

(3) 

5 550 mm e 6 800 mm dal piano del ferro per i binari progettati conformemente alla sagoma T (sistema con scartamento di 1 520 mm);

(4) 

5 600 mm e 6 600 mm dal piano del ferro per binari progettati conformemente alla sagoma FIN1 (sistema con scartamento di 1 524 mm).

▼M3

(5) 

►M5  4 190  mm e 5 700  mm dal piano del ferro per le unità elettriche progettate per essere impiegate sul sistema 1 500  V DC conformemente alla sagoma IRL (sistema con scartamento di 1 600  mm) ◄ .

▼B

Nota: la captazione di corrente è verificata conformemente ai punti 6.1.3.7 e 6.2.3.21 della presente STI che specifica le altezze del filo di contatto per le prove; si presuppone, tuttavia, che a bassa velocità la captazione di corrente sia possibile dal filo di contatto a una qualsiasi delle altezze sopra specificate.

4.2.8.2.9.1.2   Campo di lavoro in altezza del pantografo (a livello di componente di interoperabilità)

(1) 

I pantografi devono avere un campo di lavoro pari ad almeno 2 000 mm.

(2) 

Le caratteristiche da verificare devono essere conformi ai requisiti della specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [23] ◄ .

4.2.8.2.9.2.   Geometria dell'archetto del pantografo (a livello di componente di interoperabilità)

▼M3

(1) 

Per le unità elettriche destinate a essere utilizzate su sistemi con scartamento diverso da 1 520  mm o 1 600  mm, almeno uno dei pantografi da installare deve avere un tipo di geometria dell'archetto conforme a una delle due specifiche elencate ai successivi punti 4.2.8.2.9.2.1 e 4.2.8.2.9.2.2.

▼M5

(2) 

Per le unità elettriche destinate a essere utilizzate esclusivamente sul sistema con scartamento di 1 520 mm, almeno uno dei pantografi da installare deve avere un tipo di geometria dell'archetto conforme a una delle tre specifiche elencate ai successivi punti 4.2.8.2.9.2.1, punti 2) e 3).

▼M3

(2 bis

Per le unità elettriche destinate a essere utilizzate esclusivamente sul sistema con scartamento di 1 600  mm, almeno uno dei pantografi da installare deve avere un tipo di geometria dell'archetto conforme alle specifiche elencate al successivo punto 4.2.8.9.2.3 bis.

▼B

(3) 

Il o i tipi di geometria dell'archetto del pantografo di cui è provvista un'unità elettrica devono essere riportati nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.2 della presente STI.

(4) 

La larghezza dell'archetto del pantografo non deve essere superiore a 0,65 metri.

(5) 

Gli archetti del pantografo muniti di striscianti con sospensioni indipendenti devono essere conformi alla specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [24] ◄ .

(6) 

In tratti di linea limitati e in condizioni avverse, ad esempio concomitanza tra serpeggio del veicolo e forti venti, il contatto tra il filo di contatto e l'archetto del pantografo è consentito all'esterno degli striscianti e in tutto il campo di conduzione.

Il campo di conduzione e la lunghezza minima degli striscianti sono specificati di seguito come parti integranti della geometria dell'archetto del pantografo.

4.2.8.2.9.2.1.   Geometria dell'archetto del pantografo — tipo 1 600 mm

(1) 

La geometria dell'archetto del pantografo deve corrispondere a quella riportata nella specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [24] ◄ .

4.2.8.2.9.2.2.   Geometria dell'archetto del pantografo — tipo 1 950 mm

(1) 

La geometria dell'archetto del pantografo deve corrispondere a quella riportata nella specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [24] ◄ .

(2) 

Per i corni sono ammessi materiali sia isolanti che non isolanti.

4.2.8.2.9.2.3.   Geometria dell'archetto del pantografo — tipo 2 000 /2 260 mm

(1) 

Il profilo della testa del pantografo deve corrispondere alle caratteristiche sotto specificate:

image

▼M3

4.2.8.2.9.3   Geometria dell'archetto del pantografo tipo 1 800  mm

(1) Il profilo dell'archetto del pantografo deve corrispondere alle caratteristiche sotto specificate:

image

▼M5

4.2.8.2.9.3 bis    Capacità di corrente del pantografo (a livello di componente di interoperabilità)

(1) I pantografi devono essere progettati in modo da consentire la trasmissione della corrente nominale (definita al punto 4.2.8.2.4) all'unità elettrica.

(2) La capacità di trasmettere la corrente nominale deve essere dimostrata mediante un'analisi, che deve comprendere la verifica dei requisiti della specifica di cui all'appendice J-1, indice [23].

(3) I pantografi devono essere progettati per la corrente massima a treno fermo definita al punto 4.2.8.2.5.

▼B

4.2.8.2.9.4.   Strisciante (a livello di componente di interoperabilità)

(1) 

Gli striscianti sono le parti sostituibili dell'archetto del pantografo che sono a diretto contatto con il filo di contatto.

4.2.8.2.9.4.1.   Geometria dello strisciante

(1) 

La geometria degli striscianti deve essere progettata in modo da integrarsi in una delle geometrie degli archetti specificate al punto 4.2.8.2.9.2.

4.2.8.2.9.4.2.   Materiale dello strisciante

(1) 

Il materiale usato per gli striscianti deve essere meccanicamente ed elettricamente compatibile con il materiale del filo di contatto (come specificato al punto 4.2.14 della STI ENE) al fine di assicurare un'adeguata captazione di corrente ed evitare l'eccessiva abrasione della superficie dei fili di contatto, riducendo quindi al minimo l'usura dei fili di contatto e degli striscianti.

(2) 

È consentito l'uso di carbonio puro o di carbonio impregnato con materiale aggiuntivo.

In caso di impiego di materiale aggiuntivo metallico, il contenuto metallico degli striscianti in carbonio deve essere costituito da rame o lega di rame e non deve essere superiore al 35 % del peso quando utilizzato su linee CA e al 40 % del peso quando utilizzato su linee CC.

I pantografi valutati sulla base della presente STI devono essere muniti di striscianti di uno dei materiali sopramenzionati.

(3) 

Inoltre, è ammesso l'uso di striscianti di altro materiale o aventi una percentuale superiore di contenuto metallico o di carbonio impregnato rivestito con rame (cartoccio) (se consentito dal registro dell'infrastruttura), a condizione che:

— 
siano ripresi in norme riconosciute, con menzione delle eventuali restrizioni, oppure
— 
siano stati sottoposti a una prova di idoneità all'impiego (cfr. punto 6.1.3.8).

4.2.8.2.9.5.   Forza statica di contatto del pantografo (a livello di componente di interoperabilità)

(1) 

La forza statica di contatto è la forza verticale di contatto che l'archetto del pantografo esercita verso l'alto sul filo di contatto e che è prodotta dal dispositivo di sollevamento del pantografo, a pantografo alzato e veicolo fermo.

(2) 

La forza statica di contatto esercitata dal pantografo sul filo di contatto, come definita in precedenza, deve essere regolabile almeno nei seguenti intervalli di valori (coerenti con l'area d'uso del pantografo):

— 
da 60 N a 90 N per i sistemi di alimentazione a corrente alternata;
— 
da 90 N a 120 N per sistemi di alimentazione a corrente continua a 3 kV.
— 
da 70 N a 140 N per sistemi di alimentazione a corrente continua a 1,5 kV.

▼M5

4.2.8.2.9.6.    Forza di contatto e comportamento dinamico del pantografo

(1) La forza media di contatto Fm è il valore statistico medio della forza di contatto del pantografo ed è formata dalle componenti statiche e aerodinamiche della forza di contatto con correzione dinamica.

(2) I fattori che influiscono sulla forza media di contatto sono il pantografo stesso, la sua posizione nella composizione del treno, la sua estensione verticale e il materiale rotabile su cui il pantografo è montato.

(3) Il materiale rotabile e i pantografi montati sul materiale rotabile devono essere progettati in modo da esercitare una forza media di contatto Fm sul filo di contatto in un intervallo di valori precisato al punto 4.2.11 della STI ENE, al fine di assicurare la qualità nella captazione della corrente senza l'innesco indebito di archi e di limitare l'usura e i rischi per gli striscianti. La forza di contatto viene regolata quando sono eseguite le prove dinamiche.

(3 bis) Il materiale rotabile e i pantografi montati sul materiale rotabile non devono superare i valori limite di S0 per quanto concerne il sollevamento e la deviazione standard di σmax o la percentuale di innesco di archi di cui al punto 4.2.12 della STI ENE.

(4) La verifica a livello di componente di interoperabilità deve convalidare il comportamento dinamico del pantografo stesso e la sua capacità di captare corrente da una linea aerea di contatto conforme alla STI; la procedura di valutazione della conformità è specificata al punto 6.1.3.7.

(5) La verifica a livello di sottosistema «materiale rotabile» (integrazione in un particolare veicolo) deve consentire la regolazione della forza di contatto, tenendo conto degli effetti aerodinamici dovuti al materiale rotabile e alla posizione del pantografo nell'unità oppure nelle composizioni bloccate o predefinite del treno; la procedura di valutazione della conformità è specificata al punto 6.2.3.20.

4.2.8.2.9.7    Disposizione dei pantografi (a livello di materiale rotabile)

(1) È ammessa la presenza simultanea di più pantografi a contatto con la linea aerea.

(2) Il numero dei pantografi e la distanza fra di essi devono essere progettati in considerazione dei requisiti di prestazione della captazione della corrente definiti al precedente punto 4.2.8.2.9.6.

(3) Se la distanza tra due pantografi consecutivi in composizione bloccata o predefinita dell'unità oggetto di valutazione è inferiore alla distanza riportata al punto 4.2.13 della STI ENE per il tipo di distanza di progetto della linea aerea di contatto scelta, oppure se più di due pantografi sono contemporaneamente in presa con la linea aerea di contatto, occorre dimostrare mediante prove che il comportamento dinamico di cui al precedente punto 4.2.8.2.9.6 è rispettato.

(4) Le distanze tra pantografi consecutivi per i quali il materiale rotabile è stato verificato devono essere registrate nella documentazione tecnica (cfr. punto 4.2.12.2).

4.2.8.2.9.8    Attraversamento di tratti a separazione di fase o di sistema (a livello di materiale rotabile)

(1) I treni devono essere progettati per poter passare da un sistema di alimentazione e da una sezione di fase ad uno/una adiacente (come descritto nei punti 4.2.15 e 4.2.16 della STI ENE) senza mettere in collegamento i due sistemi o i tratti a separazione di fase.

(2) Durante l'attraversamento di tratti a separazione di sistema, le unità elettriche progettate per più sistemi di alimentazione elettrica devono riconoscere automaticamente la tensione del sistema di alimentazione al pantografo.

(3) Durante l'attraversamento di tratti a separazione di fase o di sistema deve essere possibile azzerare lo scambio di energia tra la linea aerea di contatto e l'unità. Il registro dell'infrastruttura fornisce informazioni sulla posizione ammessa dei pantografi: abbassati o alzati (con le disposizioni dei pantografi ammesse) durante l'attraversamento tratti a separazione di sistemi o di fase.

(4) Le unità elettriche con velocità massima di progetto pari o superiore a 250 km/h devono essere in grado di ricevere da terra le informazioni relative all'ubicazione del tratto di separazione, e i successivi comandi di controllo del pantografo e dell'interruttore principale devono essere azionati automaticamente dall'unità, senza intervento del macchinista.

(5) I requisiti applicabili alle unità per quanto concerne l'interfaccia con l'ETCS di bordo e relativi alle funzioni dell'interfaccia del treno «cambio del sistema di trazione, sezione senza potenza con pantografo da abbassare – ordini a terra, sezione senza potenza con interruttore principale da spegnere – ordini a terra» quando l'ETCS è installato sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-2, indice [B]; per le unità con velocità massima di progetto inferiore a 250 km/h i comandi successivi non devono essere automatici. La configurazione del materiale rotabile in modalità automatica o manuale deve essere registrata nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.2.

(6) I requisiti applicabili alle unità per quanto concerne l'interfaccia con l'ETCS di bordo e relativi alle funzioni dell'interfaccia del treno «interruttore principale – ordini STM», «pantografo – ordini STM» quando l'ETCS è installato sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-2, indice [B]. Per le unità con velocità massima di progetto inferiore a 250 km/h non è obbligatorio che i comandi successivi siano automatici. La configurazione del materiale rotabile in modalità automatica o manuale deve essere registrata nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.2.

4.2.8.2.9.9    Isolamento del pantografo dal veicolo (a livello di materiale rotabile)

(1) I pantografi devono essere montati su una unità elettrica in modo da assicurare l'isolamento del passaggio di corrente tra l'archetto del pantografo e le apparecchiature del veicolo. L'isolamento deve essere adeguato per tutte le tensioni del sistema per le quali l'unità è progettata.

4.2.8.2.9.10    Abbassamento del pantografo (a livello di materiale rotabile)

(1) Nelle unità elettriche deve essere possibile abbassare il pantografo in un tempo (3 secondi) rispondente ai requisiti della specifica di cui all'appendice J-1, indice [23], e fino alla distanza di isolamento dinamico sulla base della specifica di cui all'appendice J-1, indice [26], su iniziativa del macchinista oppure mediante una funzione di controllo del treno (fra cui le funzioni CCS).

(2) Il pantografo si deve abbassare in posizione chiusa in meno di 10 secondi.

Prima dell'abbassamento del pantografo, l'interruttore principale deve essere aperto automaticamente.

(3) Se un'unità elettrica è dotata di un dispositivo di abbassamento automatico (Automatic Dropping Device - ADD) che abbassa il pantografo in caso di avaria all'archetto, tale dispositivo deve soddisfare i requisiti della specifica di cui all'appendice J-1, indice [23].

(4) Le unità elettriche con velocità massima di progetto superiore a 160 km/h devono essere dotate di un dispositivo di abbassamento automatico.

(5) Le unità elettriche che necessitano di più di un pantografo sollevato durante l'esercizio, e con velocità massima di progetto superiore a 120 km/h, devono essere dotate di un dispositivo di abbassamento automatico.

(6) È ammessa la presenza di un dispositivo di abbassamento automatico su altre unità elettriche.

4.2.8.2.10    Protezione elettrica del treno

(1) Le unità elettriche devono essere protette da cortocircuiti interni (provenienti dall'interno dell'unità).

(2) L'interruttore principale deve essere collocato in modo da proteggere i circuiti di bordo ad alta tensione, compresi gli eventuali collegamenti ad alta tensione tra i veicoli. Il pantografo, l'interruttore principale e il collegamento ad alta tensione tra questi due elementi devono trovarsi sullo stesso veicolo.

(3) Le unità elettriche devono essere protette da sovratensioni brevi, sovratensioni temporanee e dalla corrente massima di guasto. Per soddisfare questo requisito, la progettazione del coordinamento delle protezioni elettriche dell'unità deve essere conforme ai requisiti definiti nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [22].

4.2.8.3.    Intenzionalmente in bianco

▼B

4.2.8.4.    Protezione contro i pericoli elettrici

(1) 

Il materiale rotabile e i relativi componenti sotto tensione devono essere progettati in modo che sia impedito il contatto diretto o indiretto con il personale di bordo e i passeggeri, in condizioni sia normali sia di guasto alle attrezzature. Per soddisfare questo requisito si applicano le disposizioni della specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [27] ◄ .

4.2.9.    Cabina di guida e interfaccia uomo/macchina

(1) 

I requisiti di cui al presente punto si applicano alle unità provviste di cabina di guida.

4.2.9.1.    Cabina di guida

4.2.9.1.1.   Indicazioni generali

(1) 

Le cabine di guida devono essere progettate per consentire l'esercizio da parte di un unico macchinista.

(2) 

Il livello massimo di rumore consentito nella cabina è specificato nella STI «Rumore».

4.2.9.1.2.   Accesso e uscita

4.2.9.1.2.1.   Accesso e uscita in condizioni di esercizio

(1) 

La cabina di guida deve essere accessibile da entrambi i lati del treno da una posizione posta a 200 mm al di sotto del piano del ferro.

(2) 

È consentito che l'accesso avvenga direttamente dall'esterno, utilizzando una porta esterna della cabina, o attraverso la zona posteriore della cabina. In quest'ultimo caso, i requisiti definiti nel presente punto devono applicarsi agli accessi esterni utilizzati per accedere alla cabina da entrambi i lati del veicolo.

(3) 

Gli strumenti intesi a consentire al personale del treno di entrare e uscire dalla cabina, come gradini, corrimano e maniglie, devono permettere un uso sicuro e agevole grazie a dimensioni (passo, larghezza, distanza, forma) da sottoporre a valutazione sulla base di norme riconosciute; devono essere progettati in considerazione dei criteri ergonomici relativi al loro impiego. I gradini non devono presentare spigoli vivi che costituiscano ostacoli per le calzature del personale del treno.

(4) 

Il materiale rotabile con passerelle esterne deve essere dotato di corrimano e parapiedi (zoccoli) per l'accesso sicuro del macchinista alla cabina.

(5) 

Le porte esterne della cabina di guida devono aprirsi in modo da rimanere all'interno del profilo di riferimento previsto (cfr. punto 4.2.3.1 della presente STI) una volta aperte (ad unità ferma).

(6) 

Le porte esterne della cabina di guida devono avere un'apertura minima di 1 675 × 500 mm se accessibili con gradini, oppure di 1 750 × 500 mm, se accessibili dal piano del pavimento.

(7) 

Le porte interne utilizzate dal personale del treno per accedere alla cabina devono avere un'apertura minima di 1 700 × 430 mm.

(8) 

Per le porte interne ed esterne della cabina di guida, qualora siano posizionate perpendicolarmente al veicolo e sul lato dello stesso, è ammessa una larghezza dell'apertura ridotta nella parte superiore (angolo nella parte superiore esterna) in ragione della sagoma del veicolo; la riduzione deve essere rigorosamente limitata ai limiti di sagoma nella parte superiore e non deve comunque comportare una larghezza dell'apertura nella parte superiore della porta inferiore a 280 mm.

(9) 

La cabina di guida e il suo accesso devono essere progettati in modo che il personale del treno sia in grado di impedire l'accesso a persone non autorizzate, indipendentemente dal fatto che la cabina sia occupata o meno, e in modo che l'occupante della cabina possa uscire dalla stessa senza dover utilizzare strumenti o chiavi.

(10) 

L'accesso alla cabina di guida deve essere possibile in assenza di alimentazione energetica a bordo. Le porte esterne della cabina non devono aprirsi involontariamente.

4.2.9.1.2.2.   Uscita di emergenza della cabina di guida

(1) 

In una situazione di emergenza, l'evacuazione del personale del treno dalla cabina di guida e l'accesso all'interno della cabina da parte dei servizi di soccorso deve essere possibile su entrambi i lati della cabina utilizzando una delle seguenti uscite di emergenza: porte esterne della cabina (accesso direttamente dall'esterno, come indicato al precedente punto 4.2.9.1.2.1) o finestrini laterali o sportelli di emergenza.

(2) 

In ogni caso, le uscite di emergenza devono fornire un'apertura minima (zona libera) di 2 000 cm2 con una dimensione interna minima di 400 mm per permettere di liberare le persone rimaste bloccate all'interno.

(3) 

Le cabine di guida in posizione frontale devono avere almeno un'uscita interna, che deve dare accesso a un'area di almeno 2 metri di lunghezza, con un'apertura minima identica a quelle specificate al punto 4.2.9.1.2.1, sottopunti (7) e (8); tale area, compreso il pavimento, deve essere libera da ogni ingombro che possa ostacolare l'uscita del macchinista; tale area deve situarsi a bordo dell'unità e può essere un'area interna oppure aperta all'esterno.

4.2.9.1.3.   Visibilità esterna

4.2.9.1.3.1.   Visibilità anteriore

(1) 

La cabina di guida deve essere progettata per consentire al macchinista in posizione di guida seduta una visuale nitida e priva di ostacoli al fine di distinguere i segnali fissi situati a destra e a sinistra di un binario rettilineo, e in curve con un raggio di 300 m o più, nelle condizioni definite nell'appendice F.

(2) 

Il requisito summenzionato deve essere soddisfatto anche dalla posizione di guida in piedi nelle condizioni definite nell'appendice F, su locomotive e carrozze pilota, qualora anche queste ultime siano destinate a essere utilizzate in posizione di guida eretta.

(3) 

Per le locomotive con cabina centrale ed i mezzi d'opera, al fine di assicurare la visibilità dei segnali bassi, è consentito che il macchinista si muova in più posizioni diverse nella cabina per soddisfare il requisito suddetto; non è necessario soddisfare il requisito dalla posizione di guida seduta.

4.2.9.1.3.2.   Visuale posteriore e laterale

(1) 

La cabina deve essere progettata per consentire al macchinista di avere una visuale posteriore di ciascun lato del treno quando quest'ultimo è fermo; il presente requisito può essere soddisfatto con una delle seguenti modalità: apertura di finestrini o pannelli laterali su ciascun lato della cabina, specchi esterni, sistema di videocamere.

(2) 

In caso di finestrini o pannelli laterali apribili, utilizzati per soddisfare il requisito di cui al precedente punto 1), l'apertura deve essere sufficientemente grande da consentire al macchinista di passarvi con la testa; inoltre, per le locomotive e le carrozze pilota destinate a essere utilizzate in un composizione di treno con locomotiva, la conformazione deve consentire al macchinista di azionare allo stesso tempo il freno di emergenza.

4.2.9.1.4.   Configurazione interna

(1) 

La configurazione interna della cabina deve tenere conto delle misure antropometriche del macchinista indicate nell'appendice E.

(2) 

La libertà di movimento del personale all'interno della cabina non deve essere intralciata da ostacoli.

(3) 

Il pavimento della cabina corrispondente all'area di lavoro del macchinista (a esclusione dell'accesso alla cabina e del poggiapiedi) deve essere privo di gradini.

(4) 

La configurazione interna deve consentire la guida in posizione seduta ed in piedi su locomotive e carrozze pilota, qualora queste ultime siano destinate a essere utilizzate dal macchinista in posizione di guida eretta.

(5) 

La cabina deve essere dotata almeno di un sedile per il macchinista (cfr. il punto 4.2.9.1.5) e inoltre di un sedile non considerato come postazione di guida per eventuale personale aggiuntivo.

4.2.9.1.5.   Sedile del macchinista

Requisiti a livello di componente

(1) 

Il sedile del macchinista deve essere progettato in modo da consentire al macchinista di espletare tutte le normali funzioni di guida in posizione seduta, tenendo conto delle misure antropometriche del macchinista stabilite nell'appendice E. Deve consentire la postura corretta del macchinista da un punto di vista fisiologico.

▼M5

(2) 

Il macchinista deve poter regolare la posizione del sedile in modo da soddisfare i requisiti per la posizione di riferimento degli occhi per la visibilità esterna definiti al punto 4.2.9.1.3.1.

▼B

(3) 

Per la progettazione del sedile e per il suo uso da parte del macchinista si deve tener conto degli aspetti ergonomici e di salute.

Requisiti per l'integrazione nella cabina di guida

(4) 

Il montaggio del sedile nella cabina deve consentire di rispettare i requisiti in materia di visibilità esterna, quali specificati al precedente punto 4.2.9.1.3.1, utilizzando le possibilità di regolazione previste dal sedile (a livello di componente); esso non deve alterare gli aspetti ergonomici e di salute, né l'uso del sedile da parte del macchinista.

(5) 

Il sedile non deve ostruire la via di fuga del macchinista in caso di emergenza.

(6) 

Il montaggio del sedile del macchinista nelle locomotive e nelle carrozze, qualora queste ultime siano destinate a essere utilizzate dal macchinista in posizione di guida in piedi deve consentire la regolazione per ottenere lo spazio libero necessario per la posizione di guida eretta.

4.2.9.1.6.   Banco di guida — Ergonomia

(1) 

Il banco di guida e i relativi strumenti e comandi operativi devono essere disposti in modo da consentire al macchinista, nella posizione di guida più comune, di mantenere una postura normale, senza che la sua libertà di movimento sia ostacolata, considerando le misure antropometriche del macchinista stabilite nell'appendice E.

(2) 

Per consentire di dispiegare sulla superficie del banco di guida del macchinista i documenti cartacei necessari durante la guida, di fronte al sedile del macchinista deve essere disponibile una zona di lettura avente dimensioni minime pari a 30 cm di larghezza per 21 cm di altezza.

(3) 

I dispositivi operativi e di comando devono essere chiaramente indicati in modo da poter essere identificati dal macchinista.

(4) 

Se lo sforzo di trazione e/o frenatura è comandato da una leva (leva combinata o leve distinte), lo «sforzo di trazione» deve aumentare spingendo in avanti la leva e lo «sforzo di frenatura» deve aumentare tirando la leva verso il macchinista.

▼M5

(5) 

I requisiti applicabili alle unità per quanto concerne l'interfaccia con l'ETCS di bordo e relativi alla funzione dell'interfaccia del treno «unità di controllo della direzione» quando l'ETCS è installato sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-2, indice [B].

(6) 

I requisiti applicabili alle unità per quanto concerne l'interfaccia con l'ETCS di bordo e relativi alla funzione dell'interfaccia del treno «informazioni sullo stato della cabina» quando l'ETCS è installato sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-2, indice [B].

▼B

Se vi è una posizione per la frenatura di emergenza, essa deve essere chiaramente distinta da quelle delle altre posizioni della leva (ad esempio, mediante una tacca).

4.2.9.1.7.   Climatizzazione e qualità dell'aria

(1) 

L'aria nella cabina deve essere rinnovata per mantenere la concentrazione di CO2 sui livelli specificati al punto 4.2.5.8 della presente STI.

(2) 

All'altezza della testa e delle spalle del macchinista seduto nella posizione di guida (definita al punto 4.2.9.1.3) non devono transitare flussi d'aria causati dal sistema di ventilazione con una velocità dell'aria superiore al valore limite riconosciuto per assicurare un ambiente di lavoro adeguato.

4.2.9.1.8.   Illuminazione interna

(1) 

L'illuminazione generale della cabina deve essere fornita su comando del macchinista in tutte le normali modalità operative del materiale rotabile (compresa l'opzione «spento»). La sua luminosità a livello del banco di guida deve essere superiore a 75 lux, ad eccezione dei mezzi d'opera nei quali deve essere superiore a 60 lux.

(2) 

Su comando del macchinista deve essere fornita un'illuminazione indipendente sulla zona di lettura del banco di guida, che deve essere regolabile fino a un valore superiore a 150 lux.

(3) 

Deve essere garantita, ed essere regolabile, l'illuminazione indipendente degli strumenti.

(4) 

Al fine di evitare qualsiasi pericolosa confusione con il segnalamento di esercizio esterno, nella cabina di guida non sono permesse luci verdi oppure illuminazione di colore verde, ad eccezione dei preesistenti sistemi di segnalamento in cabina di classe B (definiti nella STI CCS).

▼M5

4.2.9.2.    Vetro frontale

4.2.9.2.1.   Caratteristiche meccaniche

(1) Le dimensioni, la posizione, la forma e le finiture (comprese quelle per fini di manutenzione) dei vetri non devono ostacolare la visuale esterna del macchinista (definita al punto 4.2.9.1.3.1) e devono agevolare il compito della guida.

(2) I vetri frontali nella cabina di guida devono poter resistere agli impatti di proiettili e alla scheggiatura come indicato nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [28].

4.2.9.2.2.   Caratteristiche ottiche

(1) I vetri frontali nella cabina di guida devono essere di una qualità ottica tale da non alterare la visibilità dei segnali (forma e colore) in ogni condizione di esercizio (a titolo di esempio anche quando il vetro frontale è scaldato per evitare la formazione di appannamenti e brina).

(2) Il vetro frontale deve soddisfare i requisiti indicati alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [28], per quanto riguarda le caratteristiche seguenti:

(a) 

l'angolo tra le immagini primarie e secondarie nella posizione di installazione;

(b) 

le distorsioni ottiche della visione ammesse;

(c) 

l'attenuazione della visibilità;

(d) 

la trasmittanza luminosa;

(e) 

la cromaticità.

▼B

4.2.9.3.    Interfaccia uomo/macchina

4.2.9.3.1.   Funzione di controllo dell'attività del macchinista

(1) 

La cabina di guida deve essere dotata di strumenti per il controllo dell'attività del macchinista e per fermare automaticamente il treno quando viene individuata l'assenza di attività del macchinista. In questo modo l'impresa ferroviaria dispone a bordo dei mezzi tecnici per soddisfare i requisiti del punto 4.2.2.9 della STI OPE.

(2) 

Specifica degli strumenti di controllo (e individuazione di assenza) dell'attività del macchinista

L'attività del macchinista deve essere monitorata quando il treno è in configurazione di guida ed è in movimento (il criterio per il rilevamento del movimento è a una soglia di velocità bassa); questo monitoraggio deve essere condotto controllando l'azione del macchinista su interfacce riconosciute del macchinista, quali appositi dispositivi (pedali, pulsanti a pressione, pulsanti tattili ecc.) e/o su interfacce riconosciute del macchinista con il sistema di controllo e monitoraggio del treno (Train Control and Monitoring System — TCMS).

Quando, per un periodo superiore a X secondi, non è rilevata alcuna azione sulle interfacce riconosciute del macchinista, si deve innescare un intervento per assenza di attività dello stesso.

Il sistema deve consentire la regolazione (in officina, come intervento di manutenzione) del periodo di tempo X nell'intervallo tra 5 e 60 secondi.

Si deve innescare un intervento per assenza di attività del macchinista anche quando è costantemente rilevata la medesima azione, senza ulteriore azione sulle interfacce riconosciute del macchinista, per un periodo maggiore di un definito intervallo di tempo, che non deve comunque essere superiore a 60 secondi.

Prima di innescare un intervento per assenza di attività del macchinista, a quest'ultimo deve pervenire un avviso, in modo che abbia la possibilità di reagire e eseguire il reset del sistema.

Il sistema deve disporre dell'informazione «intervento innescato per assenza di attività del macchinista» da interfacciare con altri sistemi (ossia il sistema radio).

(3) 

Requisiti supplementari

Il rilevamento dell'assenza di attività del macchinista è una funzione che deve essere oggetto di uno studio di affidabilità, prendendo in considerazione la modalità di guasto dei componenti, le ridondanze, il software, i controlli periodici e altre disposizioni e il tasso di guasto stimato della funzione (non è rilevata l'assenza di attività del macchinista sopra specificata) deve essere indicato nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.

(4) 

Specifica delle azioni innescate a livello del treno quando è rilevata l'assenza di attività da parte del macchinista

L'assenza di attività da parte del macchinista quando il treno è in configurazione di guida ed è in movimento (il criterio per il rilevamento del movimento è a una soglia di velocità bassa) deve comportare per il treno l'attivazione di una massima frenatura di servizio oppure di una frenatura di emergenza.

In caso di attivazione della massima frenatura di servizio, la sua effettiva attivazione deve essere controllata automaticamente e, in caso di mancata attivazione, deve essere seguita da una frenatura di emergenza.

(5) 

Note:

— 
è consentito che la funzione descritta al presente punto sia espletata dal sottosistema CCS.
— 
Il valore del tempo X deve essere definito e giustificato dall'impresa ferroviaria (applicando la STI OPE ed i metodi comuni di sicurezza e tenendo in considerazione i suoi attuali codici di buona pratica o metodi di dimostrazione della conformità; al di fuori dell'ambito di applicazione della presente STI).
— 
Come misura transitoria è altresì consentito installare un sistema di un periodo di tempo fisso X (non modificabile) purché il periodo di tempo X si situi nell'intervallo compreso tra 5 e 60 secondi e l'impresa ferroviaria sia in grado di giustificare tale periodo fisso (come descritto in precedenza).
— 
Gli Stati membri possono imporre alle imprese ferroviarie che operano sul loro territorio di adeguare il loro materiale rotabile fissando un limite massimo per il tempo X, purché gli Stati membri siano in grado di dimostrare che ciò è necessario per preservare il livello di sicurezza nazionale. In tutti gli altri casi gli Stati membri non possono impedire l'accesso a un'impresa ferroviaria che utilizza un tempo Z superiore (nell'intervallo specificato).

4.2.9.3.2.   Indicazione della velocità

(1) 

Questa funzione e la valutazione della conformità corrispondente sono specificate nella STI CCS.

4.2.9.3.3.   Display e schermi del macchinista

(1) 

I requisiti funzionali concernenti le informazioni e i comandi forniti nella cabina di guida sono specificati congiuntamente ad altri requisiti applicabili alla specifica funzione, nel punto che descrive la stessa. Altrettanto dicasi per le informazioni e i comandi che possono essere forniti mediante display e schermi.

Le informazioni e i comandi ERTMS, compresi quelli forniti su display, sono specificati nella STI CCS.

(2) 

Per le funzioni nell'ambito di applicazione della presente STI, le informazioni o i comandi che il macchinista deve usare per controllare e comandare il treno, forniti tramite display o schermi, devono essere progettati in modo da consentire un impiego e una reazione adeguati da parte del macchinista.

4.2.9.3.4.   Comandi e indicatori

(1) 

I requisiti funzionali sono specificati congiuntamente ad altri requisiti applicabili a una specifica funzione, nel punto che descrive la stessa.

(2) 

Tutte le spie luminose devono essere progettate in modo da poter essere lette correttamente in condizioni di illuminazione naturale o artificiale, anche di illuminazione accidentale.

(3) 

Eventuali riflessi di indicatori e pulsanti luminosi sui vetri della cabina di guida non devono interferire con la linea visiva del macchinista nella sua posizione normale di lavoro.

(4) 

Al fine di evitare qualsiasi pericolosa confusione con la segnalazione di esercizio esterna, nella cabina di guida non sono permesse luci verdi oppure illuminazione di colore verde, ad eccezione dei preesistenti sistemi di segnalamento a bordo di classe B (ai sensi della STI CCS).

(5) 

Le informazioni acustiche generate da apparecchiature a bordo all'interno della cabina di guida e destinate al macchinista devono avere un volume di almeno 6 dB(A) al di sopra del livello di rumore presente nella cabina (tale livello di rumore è adottato come riferimento essendo misurato nelle condizioni specificate dalla STI «Rumore»).

4.2.9.3.5.   Etichettatura

(1) 

Nelle cabine di guida devono essere segnalate le seguenti informazioni:

— 
velocità massima (Vmax);
— 
numero identificativo del materiale rotabile (numero del mezzo di trazione);
— 
ubicazione delle attrezzature portatili (come dispositivi di autosoccorso, segnali);
— 
uscita d'emergenza.
(2) 

Per indicare comandi e spie nella cabina devono essere utilizzati pittogrammi armonizzati.

▼M5

4.2.9.3.6.   Funzione di controllo remoto via radio da parte del personale per le operazioni di manovra

(1) Se è prevista una funzione di controllo remoto via radio con cui il personale può comandare l'unità durante le operazioni di manovra, questa deve essere progettata in modo da consentire al personale di comandare il movimento del treno in sicurezza ed evitare qualsiasi errore durante il suo impiego.

(2) Si presuppone che il personale che utilizza la funzione di controllo remoto sia in grado di seguire visivamente il movimento del treno mentre utilizza il dispositivo di controllo remoto.

(3) La progettazione della funzione di controllo remoto, compresi gli aspetti di sicurezza, deve essere valutata in base a norme riconosciute.

(4) I requisiti applicabili alle unità per quanto concerne l'interfaccia con l'ETCS di bordo e relativi alla funzione dell'interfaccia del treno «manovra da remoto» quando l'ETCS è installato sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-2, indice [B].

4.2.9.3.7.   Trattamento del segnale di prevenzione e di rilevamento dei deragliamenti

(1) Il presente punto si applica alle locomotive destinate a elaborare i segnali emessi dai carri merci, se dotati di funzione di prevenzione dei deragliamenti (Derailment Prevention Function - DPF) o di funzione di rilevamento dei deragliamenti (Derailment Detection Function - DDF) quali definite al punto 4.2.3.5.3 dell'allegato della STI WAG.

(2) Tali locomotive devono essere dotate di mezzi per ricevere un segnale dai carri merci che compongono il treno e sono dotati delle funzioni DPF e DDF, in grado di fornire informazioni in merito a:

— 
precursore di deragliamento nel caso della DPF, conformemente al punto 4.2.3.5.3.2 della STI WAG; e
— 
deragliamento nel caso della DDF, conformemente al punto 4.2.3.5.3.3 della STI WAG.

(3) Alla ricezione del segnale di cui sopra, sia gli allarmi visivi sia gli allarmi acustici devono indicare nella cabina di guida che il treno è:

— 
a rischio di deragliamento, nel caso in cui l'allarme sia inviato dalla DPF o
— 
appena deragliato, nel caso in cui l'allarme sia inviato dalla DDF.

(4) Un dispositivo nella cabina di guida deve consentire il riconoscimento dell'allarme di cui sopra.

(5) Se l'allarme non viene riconosciuto dalla cabina di guida in 10 +/-1 secondi, deve azionarsi automaticamente un freno di servizio completo o il freno di emergenza.

(6) Deve essere possibile inibire l'azionamento automatico del freno di cui al precedente punto 4.2.9.3.7, punto 5), dalla cabina di guida.

(7) Deve essere possibile disattivare l'azionamento automatico del freno di cui al precedente punto 4.2.9.3.7, punto 5), dalla cabina di guida.

(8) La presenza della funzione di elaborazione del segnale di rilevamento del deragliamento nella locomotiva e le condizioni di utilizzo a livello del treno devono essere registrate nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.

4.2.9.3.7 bis   Funzione di rilevamento e prevenzione dei deragliamenti di bordo

(1) Il presente punto si applica alle locomotive destinate a rilevare deragliamenti o precursori di deragliamento nei carri merci trainati dalla locomotiva.

(2) L'attrezzatura che svolge tale funzione deve essere collocata interamente a bordo della locomotiva.

(3) Al momento del rilevamento di un deragliamento o di un precursore di deragliamento, sia gli allarmi visivi sia gli allarmi acustici devono essere attivati nella cabina di guida.

(4) Un dispositivo nella cabina di guida deve consentire il riconoscimento dell'allarme di cui sopra.

(5) Se l'allarme non viene riconosciuto dalla cabina di guida in 10 +/-1 secondi, deve azionarsi automaticamente un freno di servizio completo o il freno di emergenza.

(6) Deve essere possibile inibire l'azionamento automatico del freno di cui al precedente punto 4.2.9.3.7 bis, punto 5), dalla cabina di guida.

(7) Deve essere possibile disattivare l'azionamento automatico del freno di cui al precedente punto 4.2.9.3.7 bis, punto 5), dalla cabina di guida.

(8) La presenza della funzione di rilevamento del deragliamento a bordo della locomotiva e le condizioni di utilizzo a livello del treno devono essere registrate nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.

4.2.9.3.8.   Requisiti per la gestione delle modalità ETCS

4.2.9.3.8.1.   Modalità sleeping

(1) I requisiti applicabili alle unità per quanto concerne l'interfaccia con l'ETCS di bordo e relativi alla funzione dell'interfaccia del treno «sleeping» quando l'ETCS è installato sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-2, indice [B].

4.2.9.3.8.2.   Manovra passiva

(1) I requisiti applicabili alle locomotive e ai complessi automotore per quanto concerne l'interfaccia con l'ETCS di bordo e relativi alla funzione dell'interfaccia del treno «manovra passiva» sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-2, indice [B].

4.2.9.3.8.3.   Non di testa

(1) I requisiti applicabili alle locomotive e ai complessi automotore per quanto concerne l'interfaccia con l'ETCS di bordo e relativi alla funzione dell'interfaccia del treno «Non leading» quando l'ETCS è installato sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-2, indice [B].

4.2.9.3.9.   Stato della trazione

(1) I requisiti applicabili alle unità per quanto concerne l'interfaccia con l'ETCS di bordo e relativi alla funzione dell'interfaccia del treno «stato della trazione» quando l'ETCS è installato sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-2, indice [B].

4.2.9.4.    Strumenti di bordo e attrezzature portatili

(1) Nella cabina di guida o nelle sue prossimità deve essere presente un vano per alloggiare le seguenti attrezzature, qualora servano al macchinista in situazioni di emergenza:

— 
lampada portatile con luce rossa e bianca;
— 
dispositivo per la messa in cortocircuito dei circuiti di binario;
— 
scarpe fermacarri, se le prestazioni dei freni di stazionamento non sono sufficienti in base alla pendenza del binario (cfr. punto 4.2.4.5.5);
— 
un estintore (da collocare nella cabina: cfr. anche il punto 4.2.10.3.1);
— 
nelle motrici di treni merci con personale a bordo: un dispositivo di autosoccorso, quale specificato al punto 4.7.1 del regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione ( 15 ) («STI SRT»).

4.2.9.5    Ripostigli per gli effetti personali del personale del treno

(1) Ciascuna cabina di guida deve essere provvista di:

— 
due ganci appendiabiti o una nicchia con asta appendiabiti;
— 
un vano libero per riporre una valigia o borsa delle dimensioni di 300 mm × 400 mm × 400 mm.

4.2.9.6    Dispositivo di registrazione

(1) L'elenco delle informazioni da registrare è definito al punto 4.2.3.5 della STI OPE.

(2) L'unità deve essere dotata di strumenti per registrare tali informazioni in conformità ai requisiti sotto specificati indicati nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [29]:

(a) 

devono essere soddisfatti i requisiti funzionali;

(b) 

le prestazioni di registrazione devono essere conformi alla classe R1;

(c) 

l'integrità (coerenza; correttezza) dei dati registrati ed estratti deve essere rispettata;

(d) 

l'integrità dei dati deve essere tutelata;

(e) 

il livello di protezione applicato al mezzo di registrazione protetto deve essere di tipo «A»;

(f) 

l'ora e la data.

(3) Le prove relative ai requisiti di cui al punto 4.2.9.6, punto 2), devono essere effettuate in conformità ai requisiti della specifica di cui all'appendice J-1, indice [72].

▼B

4.2.10.    Sicurezza antincendio ed evacuazione

4.2.10.1.    Indicazioni generali e classificazione

(1) 

Il presente punto si applica a tutte le unità.

(2) 

Il materiale rotabile deve essere progettato in modo da proteggere i passeggeri e il personale a bordo in caso di pericolo di incendio a bordo, e da consentire l'evacuazione e il soccorso efficaci in caso di emergenza. Questo requisito è considerato soddisfatto se è assicurata la conformità con la presente STI.

(3) 

La categoria dell'unità per quanto riguarda la sicurezza antincendio considerata per la sua progettazione, quale definita al punto 4.1.4 della presente STI, è registrata nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12 della presente STI.

4.2.10.2.    Misure per la prevenzione degli incendi

▼M5

4.2.10.2.1.   Requisiti per i materiali

(1) La selezione dei materiali e dei componenti deve tenere conto delle loro caratteristiche di comportamento in caso di incendio, quali infiammabilità, opacità del fumo e tossicità.

(2) I materiali utilizzati per costruire l'unità di materiale rotabile devono essere conformi ai requisiti della specifica di cui all'appendice J-1, indice [30], per la «categoria di esercizio» definita di seguito:

— 
«Categoria di esercizio 2» per la categoria A — materiale rotabile passeggeri (incluse le locomotive per servizio passeggeri);
— 
«Categoria di esercizio 3» per la categoria B — materiale rotabile passeggeri (incluse le locomotive per servizio passeggeri);
— 
«Categoria di esercizio 2» per locomotive per servizio merci e unità automotrici progettate per il trasporto di altro carico utile (posta, merci ecc.);
— 
«Categoria di esercizio 1» per i mezzi d'opera con requisiti limitati alle aree accessibili al personale quando l'unità è in configurazione di trasporto (cfr. punto 2.3).

(3) Al fine di garantire caratteristiche di prodotto e processi di fabbricazione costanti è necessario che:

— 
le relazioni di prova che dimostrano la conformità del materiale alla norma, rilasciate immediatamente dopo aver sottoposto a prova il materiale, siano rinnovate ogni cinque anni;
— 
qualora non intervengano cambiamenti nelle caratteristiche del prodotto e nei processi di fabbricazione, né modifiche dei relativi requisiti (STI), non è necessario sottoporre a nuove prove il materiale; le relazioni di prova non più valide devono essere accettate purché siano corredate di una dichiarazione recente rilasciata al momento dell'immissione sul mercato del prodotto da parte del fabbricante dell'attrezzatura originale, nella quale si attesti che le caratteristiche del prodotto e i processi di fabbricazione non hanno subito modifiche, per quanto riguarda l'intera catena di approvvigionamento interessata, da quando le caratteristiche di comportamento in caso di incendio del prodotto sono state sottoposte a prova. Tale dichiarazione deve essere emessa entro sei mesi dalla scadenza della relazione di prova iniziale. La dichiarazione deve essere rinnovata ogni cinque anni.

▼B

4.2.10.2.2.   Misure specifiche per liquidi infiammabili

(1) 

I veicoli ferroviari devono essere dotati di dispositivi per la prevenzione dell'innesco e della propagazione di incendi in seguito alla fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

(2) 

I liquidi infiammabili utilizzati come fluidi di raffreddamento nelle apparecchiature ad alta tensione delle locomotive per servizio merci devono essere conformi al requisito R14 della specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [30] ◄ .

4.2.10.2.3.   Rilevamento boccole calde

I requisiti sono specificati al punto 4.2.3.3.2 della presente STI.

4.2.10.3.    Misure per rilevare/controllare gli incendi

4.2.10.3.1.   Estintori portatili

(1) 

Il presente punto si applica alle unità adibite a trasporto passeggeri e/o personale.

(2) 

L'unità deve essere dotata di sufficienti e adeguati estintori portatili nelle aree riservate ai passeggeri e/o al personale.

(3) 

Gli estintori del tipo ad acqua additivata sono considerati adeguati per figurare a bordo del materiale rotabile.

4.2.10.3.2.   Sistemi di rilevazione di incendi

(1) 

Le apparecchiature e le aree del materiale rotabile che presentano intrinsecamente un rischio di incendio devono essere dotate di un sistema per la rilevazione di incendi in fase precoce.

(2) 

In caso di rilevazione di incendio viene avvisato il macchinista e vengono automaticamente attivati adeguati interventi per ridurre i conseguenti rischi per i passeggeri ed il personale del treno.

(3) 

Per i compartimenti letti, la rilevazione di un incendio deve attivare un allarme locale di tipo ottico e acustico nell'area interessata. Il segnale acustico deve essere sufficientemente forte per svegliare i passeggeri. Il segnale ottico deve essere chiaramente visibile e non essere coperto da ostacoli.

4.2.10.3.3.   Sistema automatico di lotta al fuoco per unità diesel adibite al trasporto merci

(1) 

Il presente punto si applica alle locomotive diesel adibite al trasporto merci e alle unità automotrici diesel adibite al trasporto merci.

(2) 

Tali unità devono essere munite di un sistema automatico capace di rilevare un incendio provocato dal carburante diesel e di arrestare tutte le apparecchiature interessate e interrompere l'alimentazione di carburante.

4.2.10.3.4.   Sistemi di contenimento e controllo degli incendi per il materiale rotabile passeggeri

(1) 

Il presente punto è applicabile alle unità di materiale rotabile per servizio passeggeri di categoria B.

(2) 

Le unità devono essere munite di sistemi adeguati per controllare la propagazione delle emanazioni di calore e fuoco in tutto il treno.

(3) 

Questo requisito è ritenuto soddisfatto se viene accertata la conformità ai requisiti seguenti:

— 
L'unità deve essere munita di elementi di separazione trasversali a sezione completa nelle aree riservate ai viaggiatori/personale di ciascun veicolo, distanziate tra loro di non più 30 m e in grado di soddisfare i requisiti di integrità per almeno 15 minuti (nell'ipotesi che l'incendio possa partire da una parte o dall'altra dell'elemento di separazione) oppure di altri sistemi di contenimento e controllo degli incendi (Fire Containment and Control Systems — FCCS).
— 
L'unità deve essere munita di barriere tagliafuoco che soddisfano i requisiti di integrità e isolamento termico per almeno 15 minuti nelle posizioni seguenti (se pertinente per l'unità interessata):
— 
tra la cabina di guida e il compartimento posto dietro di essa (nell'ipotesi che l'incendio abbia inizio in tale compartimento);
— 
tra il motore termico e le aree adiacenti destinate ai viaggiatori/personale (nell'ipotesi che l'incendio abbia inizio nel motore termico)
— 
tra compartimenti in cui sono presenti la linea di alimentazione elettrica e/o l'equipaggiamento del circuito di trazione e l'area destinata ai viaggiatori/personale (nell'ipotesi che l'incendio abbia inizio nella linea di alimentazione elettrica e/o negli equipaggiamenti del circuito di trazione).
— 
La prova deve essere effettuata in conformità ai requisiti della specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [31] ◄ .
(4) 

Qualora siano utilizzati sistemi di contenimento e controllo degli incendi diversi dagli elementi di separazione trasversali a sezione completa nelle aree riservate ai viaggiatori/personale, si applicano i seguenti requisiti:

— 
tali sistemi sono installati su ciascun veicolo dell'unità destinato al trasporto di viaggiatori e/o personale;
— 
essi assicurano che il fuoco e il fumo non si propaghino in concentrazioni dannose per una lunghezza superiore a 30 m nelle aree riservate ai viaggiatori/personale all'interno dell'unità, per almeno 15 minuti dall'inizio dell'incendio.

La valutazione di questo parametro rimane un punto in sospeso.

▼M5

(5) 

Qualora siano utilizzati altri FCCS che dipendono dall'affidabilità e dalla disponibilità di sistemi, componenti o funzioni, questi devono essere oggetto di uno studio di affidabilità che prenda in considerazione la modalità di guasto dei componenti, le ridondanze, il software, i controlli periodici e altre disposizioni, ed il tasso di guasto stimato della funzione (assenza di controllo della propagazione delle emanazioni di calore e fuoco) deve essere indicato nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.

Sulla base di tale studio le condizioni di esercizio e manutenzione del FCCS sono definite e inserite nella documentazione relativa alla manutenzione e all'esercizio di cui ai punti 4.2.12.3 e 4.2.12.4.

▼B

4.2.10.3.5.   Misure di prevenzione della propagazione degli incendi per le locomotive e le unità automotrici adibite al trasporto merci.

(1) 

Il presente punto si applica alle locomotive adibite al trasporto merci e alle unità automotrici adibite al trasporto merci.

(2) 

Tali unità devono essere munite di barriere tagliafuoco per proteggere la cabina di guida.

(3) 

Queste barriere tagliafuoco soddisfano i requisiti di integrità e isolamento termico per almeno 15 minuti; esse devono essere sottoposte a prova in conformità ai requisiti della specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [31] ◄ .

4.2.10.4.    Requisiti relativi alle situazioni di emergenza

4.2.10.4.1.   Illuminazione di emergenza

(1) 

Per garantire la protezione e la sicurezza a bordo in caso di emergenza, i treni devono essere provvisti di un sistema di illuminazione di emergenza. Tale sistema deve fornire un livello di illuminazione adeguato nelle aree riservate ai passeggeri e nelle aree di servizio conformemente alle prescrizioni seguenti:

(2) 

per le unità con velocità massima di progetto pari o superiore a 250 km/h, per un tempo minimo di funzionamento di tre ore in seguito all'interruzione dell'alimentazione principale;

(3) 

per le unità con velocità massima di progetto inferiore a 250 km/h, per un tempo minimo di funzionamento di 90 minuti in seguito all'interruzione dell'alimentazione principale.

(4) 

Livello di illuminazione di almeno 5 lux a livello del pavimento.

(5) 

I valori del livello di illuminazione per aree specifiche e i metodi per la valutazione di conformità sono quelli indicati nella specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [32] ◄ .

(6) 

In caso di incendio, il sistema di illuminazione di emergenza deve continuare a garantire per almeno 20 minuti almeno il 50 % dell'illuminazione di emergenza nei veicoli non interessati dall'incendio. Questo requisito è ritenuto soddisfatto se l'analisi della modalità di guasto ha esito soddisfacente.

4.2.10.4.2.   Controllo dei fumi

(1) 

Il presente punto è applicabile a tutte le unità. In caso di incendio, la propagazione dei fumi deve essere contenuta a livelli minimi nelle aree occupate dai passeggeri e/o dal personale applicando uno dei seguenti requisiti:

(2) 

Per impedire che il fumo proveniente dall'esterno invada l'unità, deve essere possibile disattivare o chiudere tutti i mezzi di ventilazione esterna.

Questo requisito è verificato sul sottosistema del materiale rotabile a livello di unità;

(3) 

Per impedire la propagazione del fumo dall'interno di un veicolo, deve essere possibile disattivare la ventilazione e il ricircolo a livello di veicolo, ciò può essere ottenuto arrestando l'impianto di ventilazione;

(4) 

Gli interventi citati possono essere eseguiti manualmente dal personale di bordo o mediante controllo remoto; l'azionamento può avvenire a livello di treno o a livello di veicolo.

▼M5

(5) 

I requisiti applicabili alle unità per quanto concerne l'interfaccia con l'ETCS di bordo e relativi alla funzione dell'interfaccia del treno «zona di ermeticità all'aria – ordini a terra» quando l'ETCS è installato sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-2, indice [B]. I comandi successivi di chiusura di tutti i mezzi di ventilazione esterna possono essere automatici oppure manuali mediante l'intervento del macchinista. La configurazione del materiale rotabile in modalità automatica o manuale deve essere registrata nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.2.

(6) 

I requisiti applicabili alle unità per quanto concerne l'interfaccia con l'ETCS di bordo e relativi alla funzione dell'interfaccia del treno «ermeticità all'aria – ordini STM» quando l'ETCS è installato sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-2, indice [B]. I comandi successivi di chiusura di tutti i mezzi di ventilazione esterna possono essere automatici oppure manuali mediante l'intervento del macchinista. La configurazione del materiale rotabile in modalità automatica o manuale deve essere registrata nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.2.

▼B

4.2.10.4.3.   Allarme passeggeri e dispositivi di comunicazione per passeggeri

I requisiti sono specificati ai punti 4.2.5.2, 4.2.5.3 e 4.2.5.4 della presente STI.

4.2.10.4.4.   Capacità di movimento

(1) 

Il presente punto è applicabile al materiale rotabile passeggeri di categoria A e B (incluse le locomotive per servizio passeggeri).

(2) 

Le unità devono essere progettate in modo tale che, in caso di incendio a bordo, la capacità di movimento del treno gli permetta di proseguire il viaggio fino a un punto antincendio adeguato.

(3) 

La conformità viene dimostrata applicando la specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [33] ◄ , in cui le seguenti funzioni di sistema sono interessate da un «incendio di tipo 2»:

— 
frenatura per il materiale rotabile con sicurezza antincendio di categoria A: questa funzione è valutata per una durata di 4 minuti;
— 
frenatura e trazione per il materiale rotabile con sicurezza antincendio di categoria B: queste funzioni sono valutate per una durata di 15 minuti a una velocità minima di 80 km/h.

4.2.10.5.    Requisiti in caso di evacuazione

4.2.10.5.1.   Uscite di emergenza per i passeggeri

(1) 

La presente sezione si applica a tutte le unità adibite al trasporto passeggeri.

Definizioni e chiarimenti

(2) 

Uscita di emergenza: passaggio che consente alle persone a bordo di un treno di scendere dal mezzo in caso di emergenza. Una porta di salita passeggeri è uno specifico tipo di uscita di emergenza.

(3) 

Percorso diretto: percorso che attraversa il treno al quale si può accedere e che si può abbandonare da punti diversi senza che venga ostruito il passaggio di passeggeri e personale di bordo, lungo l'asse longitudinale del treno. Le porte interne lungo il percorso diretto destinate all'uso da parte dei passeggeri nelle condizioni normali di esercizio e che possono essere aperte anche in caso di interruzione dell'energia elettrica non sono considerate un ostacolo al movimento di passeggeri e personale di bordo.

(4) 

Area passeggeri: area a cui possono accedere i passeggeri senza autorizzazioni particolari.

(5) 

Scompartimento: area riservata ai passeggeri o al personale di bordo che non può essere utilizzata come percorso diretto per viaggiatori o personale di bordo, rispettivamente.

Requisiti

(6) 

Vi deve essere un numero sufficiente di uscite di sicurezza lungo il percorso diretto o i percorsi diretti su entrambi i lati dell'unità; le uscite devono essere segnalate. Le uscite devono essere accessibili e di dimensioni sufficienti a consentire il passaggio delle persone.

(7) 

Un'uscita di emergenza deve poter essere aperta da un passeggero dall'interno del treno.

▼M5

(8) 

Tutte le porte esterne per passeggeri sono dotate di dispositivi di apertura di emergenza, che ne permettono l'utilizzo come uscite di emergenza (cfr. punto 4.2.5.5.9).

▼B

(9) 

Ciascun veicolo progettato per contenere fino a 40 passeggeri deve essere dotato di almeno due uscite di emergenza.

(10) 

Ciascun veicolo progettato per contenere più di 40 passeggeri deve essere dotato di almeno tre uscite di emergenza.

(11) 

Ciascun veicolo destinato al trasporto passeggeri deve essere dotato, su ciascun lato, di almeno un'uscita di emergenza.

▼M5

(12) 

Il numero di porte e le dimensioni delle stesse devono consentire la completa evacuazione dei passeggeri senza bagaglio entro il termine di tre minuti. A tal fine, è consentito prevedere che i passeggeri con mobilità ridotta debbano essere assistiti da altri passeggeri o dal personale, e che i passeggeri su sedia a rotelle debbano essere evacuati senza sedia a rotelle.

La verifica di tale requisito si effettua con una prova pratica in condizioni di esercizio normali oppure tramite simulazione numerica.

Nel caso in cui il requisito sia verificato tramite simulazione numerica, la relazione della simulazione deve comprendere:

— 
una sintesi della verifica e della convalida della simulazione (strumento e modelli);
— 
le ipotesi e i parametri utilizzati per la simulazione;
— 
i risultati di un numero adeguato di simulazioni che consentono una dichiarazione attendibile a livello statistico.

▼B

4.2.10.5.2.   Uscite di emergenza della cabina di guida

I requisiti sono specificati al punto 4.2.9.1.2.2 della presente STI.

4.2.11.    Operazioni di servizio

4.2.11.1.    Indicazioni generali

(1) 

Le operazioni di servizio e le piccole riparazioni necessarie per garantire il funzionamento sicuro tra gli interventi di manutenzione devono poter essere eseguite con il treno in stazionamento lontano dalla sua sede di normale servizio.

(2) 

Questa parte contiene i requisiti relativi alle operazioni di servizio dei treni in esercizio o in stazionamento su una rete. La maggior parte di questi requisiti punta a garantire che il materiale rotabile sia dotato delle apparecchiature necessarie per soddisfare le disposizioni di altre sezioni della presente STI e della STI «infrastruttura».

(3) 

I treni devono poter stazionare, senza personale a bordo, con l'alimentazione della catenaria o l'alimentazione ausiliaria inserita per l'illuminazione, l'aria condizionata, gli armadi refrigerati ecc.

4.2.11.2.    Pulizia esterna dei convogli

4.2.11.2.1.   Pulizia del vetro frontale della cabina di guida

(1) 

Questo punto è applicabile a tutte le unità dotate di cabina di guida.

(2) 

Dev'essere possibile pulire il vetro frontale della cabina di guida dall'esterno del treno senza bisogno di rimuovere parti o rivestimenti.

4.2.11.2.2.   Pulizia esterna con un impianto di lavaggio

(1) 

Questo punto è applicabile alle unità munite di dispositivo di trazione da pulire esternamente con un impianto di pulizia.

(2) 

La velocità dei treni da pulire esternamente con un impianto di pulizia su binario in piano deve poter essere controllata in un campo compreso tra 2 km/h e 5 km/h. Questo requisito è necessario per garantire la compatibilità con gli impianti di pulizia.

▼M5

4.2.11.3.    Raccordi per il sistema di scarico delle toilette

(1) Il presente punto è applicabile alle unità dotate di ritirate a circuito chiuso (che utilizzano acqua chiara o di riciclo) che devono essere svuotate a intervalli sufficienti, a scadenze programmate e presso depositi appositamente designati.

(2) I seguenti raccordi dell'unità al sistema di scarico delle toilette devono essere conformi alle seguenti specifiche:

i) 

il raccordo di evacuazione da 3 pollici (parte interna): cfr. appendice G, figura G-1;

ii) 

il raccordo dello scarico per la cassetta delle toilette (parte interna), di uso facoltativo: cfr. appendice G, figura G-2.

4.2.11.4.    Non utilizzato

4.2.11.5.    Interfaccia per il rifornimento idrico

(1) Il presente punto si applica alle unità dotate di serbatoi dell'acqua che alimentano i servizi igienici di cui al punto 4.2.5.1.

(2) Il raccordo di entrata per i serbatoi d'acqua deve essere conforme alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [34].

4.2.11.6.    Requisiti particolari per lo stazionamento dei treni

(1) Il presente punto si applica alle unità progettate per essere alimentate con corrente elettrica durante lo stazionamento.

(2) L'unità deve essere compatibile con almeno uno dei seguenti sistemi di alimentazione esterni e deve essere dotata, se pertinente, della corrispondente interfaccia per la connessione elettrica a tale alimentazione elettrica esterna (spina):

— 
linea di contatto per l'alimentazione elettrica (cfr. punto 4.2.8.2 «Alimentazione»);
— 
linea di alimentazione elettrica a polo unico (CA 1 kV, CA/CC 1,5 kV, CC 3 kV), conformemente alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [52];
— 
alimentazione esterna locale da 400 V che può essere collegata a una presa del tipo «3P+terra», conformemente alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [35].

▼B

4.2.11.7.    Dispositivi di rifornimento carburante

(1) 

Questo punto è applicabile a tutte le unità dotate di un sistema di rifornimento carburante.

(2) 

I treni che utilizzano carburante diesel in conformità all'allegato II della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 16 ) devono essere muniti di attacchi per il rifornimento carburante su entrambi i lati del veicolo, a un'altezza massima di 1 500 mm sul piano del ferro; tali attacchi hanno forma circolare con un diametro minimo di 70 mm.

(3) 

I treni che utilizzano un altro tipo di carburante diesel devono essere muniti di un'apertura a prova di errore e di un serbatoio del carburante tali da impedire che il rifornimento avvenga inavvertitamente con un tipo di carburante errato.

(4) 

Il tipo di attacco per il rifornimento carburante deve essere registrato nella documentazione tecnica.

4.2.11.8.    Pulizia interna del treno — alimentazione

(1) 

All'interno di ciascuna unità con velocità massima pari o superiore a 250 km/h deve essere possibile il collegamento con l'alimentazione elettrica da 3 000 VA a 230V, 50 Hz. I collegamenti devono essere distribuiti in modo che tutte le parti della unità da sottoporre a pulizia si trovino a una distanza non superiore a 12 metri da una delle prese.

4.2.12.    Documentazione per l'esercizio e la manutenzione

(1) 

I requisiti specificati al presente punto 4.2.12 si applicano a tutte le unità.

4.2.12.1.    Indicazioni generali

(1) 

Il punto 4.2.12 della STI descrive la documentazione richiesta al ►M3  punto 2.4, lettera a), dell'allegato IV della direttiva (UE) 2016/797 ◄ (intitolato «Documentazione tecnica»): «le caratteristiche tecniche relative al progetto incluse le progettazioni di massima e di dettaglio relative all'esecuzione, gli schemi degli impianti elettrici e idraulici, gli schemi dei circuiti di comando, la descrizione dei sistemi informatici e degli automatismi, la documentazione relativa a funzionamento e manutenzione ecc., pertinenti al sottosistema in questione.»

▼M3

(2) 

Questa documentazione, essendo parte del fascicolo tecnico, deve essere compilata dal richiedente e deve essere allegata alla dichiarazione «CE» di verifica. Essa è conservata dal richiedente per tutta la durata di esercizio del sottosistema.

▼M3

(3) 

Il richiedente o qualsiasi soggetto autorizzato dal richiedente (ad esempio un detentore di veicoli) deve fornire la parte della documentazione necessaria per la gestione della documentazione relativa alla manutenzione, quale definita all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ), al soggetto responsabile della manutenzione non appena questo è incaricato della manutenzione dell'unità.

▼M3

(4) 

La documentazione comprende anche un elenco dei componenti critici per la sicurezza. I componenti critici per la sicurezza sono i componenti per i quali un singolo guasto è potenzialmente in grado di provocare direttamente un incidente grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/798.

(5) 

I punti seguenti descrivono i contenuti della documentazione.

▼M5

4.2.12.2.    Documentazione generale

Deve essere fornita la seguente documentazione con la descrizione del materiale rotabile; il punto della presente STI in cui la documentazione è richiesta riguarda:

(1) 

Disegni generali.

(2) 

Schemi degli impianti elettrici, pneumatici e idraulici, schemi dei circuiti di comando necessari per spiegare la funzione e il funzionamento dei sistemi interessati.

(3) 

Descrizione dei sistemi computerizzati di bordo, comprendente una descrizione della funzionalità, le specifiche delle interfacce ed elaborazione dati e i protocolli.

(3 bis) 

Per le unità progettate e valutate per l'esercizio generale, ciò comprende una descrizione delle interfacce elettriche tra le unità e dei protocolli di comunicazione, con riferimento alle norme o ad altri documenti normativi che sono stati applicati.

(4) 

Profilo di riferimento e conformità ai profili di riferimento interoperabili G1, GA, GB, GC o DE3, come previsto al punto 4.2.3.1.

(5) 

Bilanciamento del peso con ipotesi sulle condizioni di carico considerate, secondo quanto previsto dal punto 4.2.2.10.

(6) 

Carico per asse, distanza fra gli assi e qualsiasi categoria di linea EN, come specificato al punto 4.2.3.2.1.

(7) 

Verbale di prova concernente il comportamento dinamico del veicolo, compresa la documentazione di prova relativa alla qualità del binario e ai parametri di carico su binario oltre che le eventuali limitazioni d'uso qualora la prova del veicolo riguardi solo parte delle condizioni di prova previste dal punto 4.2.3.4.2.

(8) 

Ipotesi formulata per valutare i carichi riconducibili al funzionamento dei carrelli, come previsto ai punti 4.2.3.5.1 e 6.2.3.7 per le sale montate.

(9) 

Prestazioni di frenatura, inclusa l'analisi della modalità di guasto (modalità di degrado), come previsto dal punto 4.2.4.5.

(9 bis) 

Distanza massima tra il freno a corrente parassita sul binario e il binario corrispondente alla posizione «freno disinserito», soglia di velocità predefinita, forza verticale e forza di frenatura in funzione della velocità del treno, in caso di inserimento completo del freno a corrente parassita sul binario (frenatura di emergenza) e di attivazione limitata del freno a corrente parassita sul binario (frenatura di servizio), come previsto al punto 4.2.4.8.3.

(10) 

Presenza e tipo di servizi igienici in un'unità, le caratteristiche del liquido di risciacquo, se diverso dall'acqua pulita, la natura del sistema di trattamento per l'acqua rilasciata e le norme a fronte delle quali è valutata la conformità, secondo i requisiti del punto 4.2.5.1.

(11) 

Disposizioni adottate in relazione all'intervallo selezionato per i parametri ambientali, se diverso da quello nominale, come previsto al punto 4.2.6.1.

(12) 

Curva caratteristica del vento (CWC), come previsto al punto 4.2.6.2.4.

(13) 

Prestazioni di trazione, quali previste al punto 4.2.8.1.1.

(14) 

Attrezzaggio del sistema di misurazione dell'energia di bordo e della sua funzione di localizzazione di bordo (facoltativa), come previsto al punto 4.2.8.2.8; descrizione della comunicazione bordo-terra e del controllo metrologico, comprese le funzioni relative alle classi di precisione della misurazione della tensione e della corrente e del calcolo dell'energia.

Quando il punto 4.2.8.2.8.2, punto 6), trova applicazione, le caratteristiche della conformità dei componenti del sistema di misurazione dell'energia di bordo alla serie limitata di requisiti e le condizioni per l'utilizzo di tali componenti.

(15) 

Ipotesi e dati considerati secondo quanto previsto al punto 4.2.8.2.7.

(16) 

Il numero di pantografi simultaneamente a contatto con l'attrezzatura della linea aerea di contatto, la loro distanza e il tipo di distanza di progetto della linea aerea di contatto (A, B o C) usata per le prove di valutazione, come previsto al punto 4.2.8.2.9.7.

(17) 

Esistenza di dispositivi di comunicazione, come previsto al punto 4.2.5.4, per le unità destinate a circolare senza personale a bordo (ad eccezione del macchinista).

(18) 

Presenza di una o più funzioni di cui ai punti 4.2.9.3.7 e 4.2.9.3.7 bis e loro condizioni d'uso a livello del treno.

(19) 

Tipo di geometria dell'archetto del pantografo di cui è dotata un'unità elettrica, come previsto al punto 4.2.8.2.9.2.

(20) 

Corrente massima valutata (corrente nominale), come previsto al punto 4.2.8.2.4.

(21) 

Per i sistemi CC: documentazione per l'esercizio dello stoccaggio dell'energia elettrica, valore misurato della corrente massima a treno fermo e condizioni di misurazione relative al materiale del filo di contatto, come previsto al punto 4.2.8.2.5.

(22) 

Attrezzaggio dei controlli per attivare e disattivare la modalità lampeggiante o intermittente dei fanali anteriori di cui al punto 4.2.7.1.4.

(23) 

Descrizione delle funzioni dell'interfaccia del treno attuate, tra cui specifica delle interfacce e dei protocolli di comunicazione, disegni generali, schemi dei circuiti di comando necessari a spiegare la funzione e l'esercizio dell'interfaccia.

(24) 

Documentazione relativa:

— 
allo spazio a disposizione per l'installazione di apparecchiature ETCS di bordo di cui alla STI CCS (ad esempio armadio ETCS, DMI, antenna, odometria ecc.), e
— 
alle condizioni per l'installazione di apparecchiature ETCS (ad esempio meccaniche, elettriche ecc.).
(25) 

La configurazione del materiale rotabile relativa all'esecuzione automatica o manuale dei comandi di cui ai punti: 4.2.4.4.4, 4.2.4.8.2, 4.2.4.8.3, 4.2.8.2.4, 4.2.8.2.9.8 e 4.2.10.4.2. Tali informazioni devono essere rese disponibili su richiesta quando l'ETCS è installato.

(26) 

Per le unità a cui si applicano le condizioni di cui al punto 7.1.1.5, devono essere fornite le caratteristiche seguenti:

i) 

tensioni applicabili della linea di alimentazione elettrica a polo unico conformemente al punto 4.2.11.6, punto 2);

ii) 

consumo di corrente massimo della linea di alimentazione elettrica a polo unico ad unità ferma (A) per ciascuna tensione applicabile della linea di alimentazione elettrica a polo unico;

iii) 

per ciascuna banda di gestione della frequenza definita nella specifica di cui all'appendice J-2, indice [A], e nei casi specifici o documenti tecnici di cui all'articolo 13 della STI CCS, se disponibili:

(1) 

il disturbo di corrente massimo (A) e la regola della sommatoria applicabile;

(2) 

il campo magnetico massimo (dBμA/m), sia il campo di radiazione sia il campo dovuto alla corrente di ritorno, e la regola della sommatoria applicabile;

(3) 

impedenza minima del veicolo (Ohm).

iv) 

Parametri comparabili precisati nei casi specifici o nei documenti tecnici di cui all'articolo 13 della STI CCS, se disponibili.

(27) 

Per le unità che applicano le condizioni di cui al punto 7.1.1.5.1, deve essere notificata la conformità/non conformità dell'unità ai requisiti di cui al punto 7.1.1.5.1, punti da 19) a 22).

▼B

4.2.12.3.    Documentazione relativa alla manutenzione

(1) 

Per manutenzione si intende un insieme di attività volte a mantenere un'unità funzionale in uno stato in cui può svolgere la sua funzione precipua, o a ripristinare tale stato, al fine di garantire l'integrità costante di sistemi di sicurezza e la conformità con le norme applicabili.

Devono essere fornite le seguenti informazioni necessarie per eseguire le attività di manutenzione sul materiale rotabile:

▼M3

(2) 

il fascicolo di giustificazione del progetto di manutenzione: spiega come sono definite e progettate le attività di manutenzione per garantire che le caratteristiche del materiale rotabile saranno mantenute entro limiti di impiego accettabili per l'intera durata di vita del materiale rotabile;

il fascicolo di giustificazione del progetto di manutenzione deve contenere i dati di ingresso necessari per determinare i criteri di ispezione e la periodicità degli interventi di manutenzione;

(3) 

il fascicolo con la descrizione degli interventi di manutenzione: spiega il modo in cui si raccomanda siano eseguiti gli interventi di manutenzione.

▼B

4.2.12.3.1.   Il fascicolo di giustificazione del progetto di manutenzione:

Il fascicolo di giustificazione del progetto di manutenzione deve contenere:

(1) 

I precedenti, i principi e i metodi utilizzati per progettare la manutenzione dell'unità.

▼M3

(1 bis

I precedenti, i principi e i metodi utilizzati per individuare i componenti critici per la sicurezza e gli specifici requisiti di esercizio, di riparazione, di manutenzione e di tracciabilità.

▼B

(2) 

Profili di utilizzazione: I limiti dell'utilizzo normale dell'unità (per esempio, km/mese, limiti climatici, tipologie di carico autorizzate ecc.).

(3) 

I dati pertinenti usati per progettare la manutenzione e la loro origine (ritorno di esperienza).

(4) 

Le prove, le indagini e i calcoli eseguiti per progettare la manutenzione.

I mezzi (attrezzature, strumenti...) necessari per la manutenzione sono descritti al punto 4.2.12.3.2 «Documentazione per la manutenzione».

4.2.12.3.2.   Il fascicolo con la descrizione degli interventi di manutenzione

(1) 

Il fascicolo con la descrizione degli interventi di manutenzione spiega in che modo devono essere eseguite le attività di manutenzione.

(2) 

Gli interventi di manutenzione comprendono tutte le attività necessarie tra cui ispezioni, controlli, prove, misurazioni, sostituzioni, adattamenti, riparazioni.

(3) 

Gli interventi di manutenzione si suddividono in:

— 
manutenzione preventiva; progettata e controllata;
— 
manutenzione correttiva.

La documentazione con la descrizione degli interventi di manutenzione deve contenere:

(4) 

Gerarchia dei componenti e descrizione funzionale: la gerarchia stabilisce i confini del materiale rotabile mediante una distinta di tutti gli elementi che appartengono alla struttura di prodotto del materiale rotabile specifico e l'uso di un numero adeguato di livelli discreti. L'ultimo elemento della gerarchia deve essere un elemento sostituibile.

(5) 

Schemi dei circuiti, delle connessioni e dei cablaggi.

(6) 

Un elenco delle parti: l'elenco delle parti contiene le descrizioni tecniche e funzionali dei pezzi di ricambio (elementi sostituibili).

L'elenco deve menzionare tutte le parti da sostituire su condizione o che possono necessitare di una sostituzione in caso di malfunzionamento elettrico o meccanico o che prevedibilmente dovranno essere sostituiti dopo un guasto accidentale (per esempio, vetro frontale).

Il componente di interoperabilità deve essere indicato, specificando la relativa dichiarazione di conformità.

▼M3

(6 bis

Elenco dei componenti critici per la sicurezza: tale elenco contiene gli specifici requisiti di riparazione, di manutenzione e di tracciabilità della riparazione/manutenzione.

▼B

(7) 

Devono essere indicati i valori limite per i componenti che non devono essere superati durante l'esercizio. È contemplata la possibilità di specificare limitazioni di esercizio associate a situazioni di degrado (valore limite raggiunto).

(8) 

Obblighi giuridici europei: se componenti o sistemi sono soggetti a specifici obblighi di legge europei, tali obblighi devono essere indicati,

(9) 

L'insieme strutturato di azioni che comprende le attività, le procedure, i mezzi proposti dal richiedente per eseguire l'intervento di manutenzione.

(10) 

La descrizione delle attività di manutenzione.

Devono essere documentati i seguenti aspetti (laddove sono specifici dell'applicazione):

— 
Istruzioni per lo smontaggio/il montaggio; disegni necessari per un corretto montaggio/smontaggio dei pezzi di ricambio
— 
Criteri di manutenzione
— 
Verifiche e prove
— 
Attrezzi e materiali necessari per eseguire l'azione (attrezzi speciali)
— 
Materiali di consumo necessari per eseguire l'azione
— 
Attrezzature e disposizioni relative alla protezione individuale (speciale)
(11) 

Prove e procedure da eseguire dopo ogni intervento di manutenzione e prima della rimessa in servizio del materiale rotabile.

(12) 

Manuali di individuazione dei guasti (diagnosi dei guasti) o attrezzature per tutte le situazioni ragionevolmente prevedibili, completo di diagrammi funzionali e schematici dei sistemi oppure di sistemi informatici di individuazione dei guasti.

4.2.12.4.    Documentazione relativa all'esercizio

La documentazione tecnica necessaria per l'esercizio dell'unità comprende:

▼M3

(1) 

Una descrizione del funzionamento in modalità normale, tra cui le caratteristiche di esercizio e i limiti dell'unità (per esempio, sagoma del veicolo, velocità massima di progetto, carichi per asse, prestazioni di frenatura, tipo o tipi e esercizio del dispositivo o dei dispositivi di cambio degli scartamenti di binario con cui l'unità è compatibile ecc.).

▼B

(2) 

Una descrizione delle varie situazioni di degrado ragionevolmente prevedibili in caso di avarie significative che comportano implicazioni per la sicurezza a carico di attrezzature o funzioni descritte nella presente STI, con i relativi limiti accettabili e le condizioni di esercizio dell'unità che si possono verificare.

(3) 

Una descrizione dei sistemi di controllo e monitoraggio che consentono di individuare avarie significative che comportano implicazioni per la sicurezza a carico di attrezzature o funzioni descritte nella presente STI (ad esempio, il punto 4.2.4.9 relativo alla funzione «frenatura»).

▼M3

(3 bis

Elenco dei componenti critici per la sicurezza: tale elenco contiene gli specifici requisiti di esercizio e di tracciabilità.

▼B

(4) 

Questa documentazione tecnica relativa all'esercizio deve essere allegata alla documentazione tecnica.

4.2.12.5.    Diagramma di sollevamento e istruzioni

La documentazione deve contenere:

(1) 

Una descrizione delle procedure per il sollevamento e le relative istruzioni.

(2) 

Una descrizione delle interfacce per il sollevamento.

4.2.12.6.    Descrizioni relative alle operazioni di soccorso

La documentazione deve contenere:

(1) 

Una descrizione delle procedure previste per il ricorso alle misure di emergenza e delle relative precauzioni necessarie come, per esempio, l'uso di uscite di emergenza, l'accesso al materiale rotabile per il soccorso, l'isolamento dei freni, la messa a terra elettrica, il traino.

(2) 

Una descrizione degli effetti derivanti dall'adozione delle misure di emergenza descritte, per esempio la riduzione delle prestazioni di frenatura dopo l'isolamento dei freni.

▼M5

4.2.13.    Requisiti relativi all'interfaccia con il sistema di condotta automatica del treno di bordo

(1) Tale parametro fondamentale descrive i requisiti relativi all'interfaccia applicabili alle unità dotate di ETCS di bordo e destinate ad essere munite del sistema di condotta automatica del treno (Automated Train Operation – ATO) di bordo fino al grado di automazione 2. I requisiti sono relativi alla funzionalità necessaria per l'esercizio di un treno fino al grado di automazione 2, di cui alla STI CCS.

(2) I requisiti applicabili alle unità per quanto concerne l'interfaccia con l'ETCS di bordo e relativi alla funzione dell'interfaccia del treno «guida automatica» quando è installato l'ATO sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-2, indice [B].

(3) Quando è implementata la funzionalità ATO di bordo con livello di automazione 1/2 (GoA1/2) in progetti di veicoli di nuova elaborazione, si applicano gli indici [84] e [88] dell'appendice A della STI CCS.

(4) Quando è implementata la funzionalità ATO GoA1/2 di bordo in tipi di veicoli esistenti e nel materiale rotabile in esercizio, deve essere applicato l'indice [84], mentre l'indice [88] può essere utilizzato su base volontaria.

▼M5

4.3.    Specifica funzionale e tecnica delle interfacce

4.3.1.    Interfaccia con il sottosistema «Energia»



Tabella 6

Interfaccia con il sottosistema «Energia»

Riferimento STI LOC&PAS

Riferimento STI Energia

Parametro

Punto

Parametro

Punto

Sagoma

4.2.3.1

Sagoma del pantografo

4.2.10

Geometria dell'archetto del pantografo

4.2.8.2.9.2

Appendice D

Esercizio in un intervallo di tensioni e frequenze

4.2.8.2.2

Tensione e frequenza

4.2.3

Corrente max. dalla linea aerea di contatto

4.2.8.2.4

Prestazioni dell'alimentazione per la trazione

4.2.4

Fattore di potenza

4.2.8.2.6

Prestazioni dell'alimentazione per la trazione

4.2.4

Corrente massima a treno fermo

4.2.8.2.5

Corrente a treno fermo

4.2.5

Freno a recupero con invio dell'energia alla linea aerea di contatto

4.2.8.2.3

Frenatura a recupero

4.2.6

Funzione di misurazione del consumo di energia

4.2.8.2.8

Sistema di raccolta dei dati sull'energia a terra

4.2.17

Altezza del pantografo

4.2.8.2.9.1

Geometria della linea aerea di contatto

4.2.9

Geometria dell'archetto del pantografo

4.2.8.2.9.2

Materiale dello strisciante

4.2.8.2.9.4

Materiale del filo di contatto

4.2.14

Forza di contatto statica del pantografo

4.2.8.2.9.5

Forza di contatto media

4.2.11

Forza di contatto e comportamento dinamico del pantografo

4.2.8.2.9.6

Comportamento dinamico e qualità della captazione della corrente

4.2.12

Disposizione dei pantografi

4.2.8.2.9.7

Distanza tra pantografi

4.2.13

Attraversamento di un tratto a separazione di fase o di sistema

4.2.8.2.9.8

Tratti a separazione:

 

— di fase

4.2.15

— di sistema

4.2.16

Protezione elettrica del treno

4.2.8.2.10

Disposizioni di coordinamento della protezione elettrica

4.2.7

Armoniche ed effetti dinamici dei sistemi CA

4.2.8.2.7

Armoniche ed effetti dinamici dei sistemi di alimentazione per la trazione a corrente alternata CA

4.2.8

4.3.2.    Interfaccia con il sottosistema «infrastruttura»



Tabella 7

Interfaccia con il sottosistema «infrastruttura»

Riferimento STI LOC&PAS

Riferimento STI Infrastruttura

Parametro

Punto

Parametro

Punto

Sagoma cinematica del materiale rotabile

4.2.3.1

Sagoma limite

4.2.3.1

Distanza tra le mezzerie dei binari

4.2.3.2

Raggio minimo di curvatura verticale

4.2.3.5

Parametro del carico per asse

4.2.3.2.1

Resistenza del binario ai carichi verticali

4.2.6.1

Resistenza laterale del binario

Resistenza dei nuovi ponti ai carichi di traffico

4.2.6.3

4.2.7.1

Carico verticale equivalente per opere in terra nuove ed effetti in termini di pressione della terra

4.2.7.2

Resistenza dei ponti e delle opere in terra esistenti ai carichi di traffico

4.2.7.4

Dinamica di marcia

4.2.3.4.2.

Insufficienza di sopraelevazione

4.2.4.3

Valori limite relativi alla dinamica di marcia consentiti dal binario

4.2.3.4.2.2

Resistenza del binario ai carichi verticali

4.2.6.1

Resistenza laterale del binario

4.2.6.3

Conicità equivalente

4.2.3.4.3

Conicità equivalente

4.2.4.5

Caratteristiche geometriche delle sale montate

4.2.3.5.2.1

Scartamento nominale

4.2.4.1

Caratteristiche geometriche delle ruote

4.2.3.5.2.2

Profilo del fungo della rotaia per binari di corsa

4.2.4.6

Sistemi a scartamento variabile automatico

4.2.3.5.3

Geometria in servizio di scambi e incroci

4.2.5.3

Raggio minimo di curvatura

4.2.3.6

Raggio minimo di curvatura orizzontale

4.2.3.4

Decelerazione media massima

4.2.4.5.1

Resistenza longitudinale del binario

4.2.6.2

Azioni dovute a trazione e frenatura

4.2.7.1.5

Spostamento d'aria

4.2.6.2.1

Resistenza di strutture nuove sovrastanti i binari o adiacenti ai binari

4.2.7.3

Impulso di pressione in testa

4.2.6.2.2

Variazione massima della pressione nelle gallerie

4.2.10.1

Variazione massima della pressione nelle gallerie

4.2.6.2.3

Distanza tra le mezzerie dei binari

4.2.3.2

Venti trasversali

4.2.6.2.4

Effetto dei venti trasversali

4.2.10.2

Effetto aerodinamico su binari con ballast

4.2.6.2.5

Sollevamento del ballast

4.2.10.3

Sistema di scarico delle toilette

4.2.11.3

Scarico delle toilette

4.2.12.2

Pulizia esterna con un impianto di lavaggio

4.2.11.2.2

Impianti di pulizia esterna dei treni

4.2.12.3

Interfaccia per il rifornimento idrico

4.2.11.5

Rifornimento idrico

4.2.12.4

Dispositivi di rifornimento carburante

4.2.11.7

Rifornimento di carburante

4.2.12.5

Requisiti particolari per lo stazionamento dei treni

4.2.11.6

Alimentazione elettrica di terra

4.2.12.6

4.3.3.    Interfaccia con il sottosistema «esercizio»



Tabella 8

Interfaccia con il sottosistema «esercizio»

Riferimento STI LOC&PAS

Riferimento STI Esercizio

Parametro

Punto

Parametro

Punto

Accoppiatore di soccorso

4.2.2.2.4

Disposizioni contingenti

4.2.3.6.3

Parametro del carico per asse

4.2.3.2

Composizione del treno

4.2.2.5

Prestazioni di frenatura

4.2.4.5

Frenatura del treno

4.2.2.6

Luci anteriori e posteriori esterne

4.2.7.1

Visibilità del treno

4.2.2.1

Trombe

4.2.7.2

Udibilità del treno

4.2.2.2

Visibilità esterna

4.2.9.1.3

Requisiti di visibilità dei segnali fissi e dei pannelli di informazione

4.2.2.8

Caratteristiche ottiche del vetro frontale

4.2.9.2.2

Illuminazione interna

4.2.9.1.8

Funzione di controllo dell'attività del macchinista

4.2.9.3.1

Vigilanza del macchinista

4.2.2.9

Dispositivo di registrazione

4.2.9.6

Registrazione dei dati di monitoraggio a bordo treno

4.2.3.5

Appendice I

4.3.4.    Interfaccia con il sottosistema «controllo-comando e segnalamento»



Tabella 9

Interfaccia con il sottosistema «controllo-comando e segnalamento»

Riferimento STI LOC&PAS

Riferimento STI CCS

Parametro

Punto

Parametro

Punto

Sagoma

4.2.3.1

Posizione delle antenne del controllo-comando e segnalamento di bordo

4.2.2.

Caratteristiche del materiale rotabile compatibili con il sistema di rilevamento del treno basato su circuiti di binario

4.2.3.3.1.1

Compatibilità con i sistemi a terra di rilevamento dei treni: progetto del veicolo

4.2.10

Compatibilità elettromagnetica tra materiale rotabile e apparecchiature di controllo-comando e segnalamento a terra

4.2.11

Caratteristiche del materiale rotabile compatibili con il sistema di rilevamento dei treni basato su conta-assi

4.2.3.3.1.2

Compatibilità con i sistemi a terra di rilevamento dei treni: progetto del veicolo

4.2.10

Compatibilità elettromagnetica tra materiale rotabile e apparecchiature di controllo-comando e segnalamento a terra

4.2.11

Caratteristiche del materiale rotabile compatibili con l'attrezzatura loop

4.2.3.3.1.3

Compatibilità con i sistemi a terra di rilevamento dei treni: progetto del veicolo

4.2.10

Dinamica di marcia

4.2.3.4.2.

ETCS a bordo: trasmissione di informazioni/ordini e ricevimento di informazioni sullo stato dal materiale rotabile

4.2.2.

Tipo di sistema frenante

4.2.4.3

Comando del freno di emergenza

4.2.4.4.1

Comando del freno di servizio

4.2.4.4.2

Comando del freno dinamico

4.2.4.4.4

Freno magnetico a pattino

4.2.4.8.2

Freno a corrente parassita sul binario.

4.2.4.8.3

Apertura delle porte

4.2.5.5.6

Requisiti di prestazione

4.2.8.1.2

Potenza e corrente massime derivabili dalla linea aerea di contatto

4.2.8.2.4

Tratti di separazione

4.2.8.2.9. 8

Banco di guida — Ergonomia

4.2.9.1.6

Funzione di controllo remoto via radio da parte del personale per le operazioni di manovra

4.2.9.3.6

Requisiti per la gestione delle modalità ETCS

4.2.9.3.8

Stato della trazione

4.2.9.3.9

Controllo dei fumi

4.2.10.4.2

Prestazioni del freno di emergenza

4.2.4.5.2

Prestazioni di frenatura del treno garantite e caratteristiche dei freni

4.2.2.

Prestazioni del freno di servizio

4.2.4.5.3.

Luci anteriori

4.2.7.1.1

Oggetti del sistema controllo-comando e segnalamento a terra

4.2.15

Visibilità esterna

4.2.9.1.3

Visibilità degli oggetti del sistema controllo-comando e segnalamento a terra

4.2.15

Caratteristiche ottiche

4.2.9.2.2

Dispositivo di registrazione

4.2.9.6

Interfaccia con la registrazione dati a scopi normativi

4.2.14

Comando del freno dinamico (Comando del freno a recupero)

4.2.4.4.4

Configurazione DMI ETCS

4.2.12

Freno magnetico a pattino (comando)

4.2.4.8.2

Freno a corrente parassita sul binario (comando)

4.2.4.8.3

Tratti di separazione

4.2.8.2.9.8

Controllo dei fumi

4.2.10.4.2

Requisiti relativi all'interfaccia con la condotta automatica del treno

4.2.13

Funzionalità ATO di bordo

4.2.18

Specifica dei requisiti di sistema

Specifica di cui all'appendice A, tabella A 2, indice 84, della STI CCS

ATO-OB / ROLLING STOCK FFFIS

Specifica di cui all'appendice A, tabella A 2, indice 88, della STI CCS

ETCS onboard: Forwarding information/orders and receiving state information from rolling stock

4.2.2.

4.3.5    Interfaccia con il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri»



Tabella 10

Interfaccia con il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri»

Riferimento STI LOC&PAS

Riferimento alla STI Applicazioni telematiche per i passeggeri

Parametro

Punto

Parametro

Punto

Informazioni ai passeggeri (persone a mobilità ridotta)

4.2.5

Display a bordo

4.2.13.1

Sistema di comunicazione ai passeggeri

4.2.5.2

Voce e annuncio automatici

4.2.13.2

Informazioni ai passeggeri (persone a mobilità ridotta)

4.2.5

▼B

4.4.    Norme di esercizio

(1) 

Alla luce dei requisiti essenziali menzionati nella sezione 3, le disposizioni relative all'esercizio del materiale rotabile nell'ambito di applicazione della presente STI sono descritte nei seguenti punti:

— 
punto 4.3.3 «Interfaccia con il sottosistema esercizio», che fa riferimento ai relativi punti della sezione 4.2 della presente STI.
— 
Punto 4.2.12 «Documentazione per l'esercizio e la manutenzione».
(2) 

Le norme di esercizio sono elaborate nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza delle imprese ferroviarie, tenendo conto di queste disposizioni.

(3) 

In particolare, norme di esercizio sono necessarie per garantire che un treno fermo su una pendenza specificata ai punti 4.2.4.2.1 e 4.2.4.5.5 della presente STI (requisiti relativi alla frenatura) venga immobilizzato.

Le norme di esercizio relative all'utilizzo del sistema di comunicazione ai passeggeri, dell'allarme passeggeri e delle uscite di emergenza, o riguardanti il funzionamento delle porte di accesso, sono elaborate tenendo conto delle relative disposizioni della presente STI e della documentazione per l'esercizio.

▼M3

(3 bis

Per i componenti critici per la sicurezza, gli specifici requisiti di esercizio e di tracciabilità operativa sono sviluppati dai progettisti/fabbricanti nella fase di progettazione e grazie alla collaborazione tra progettisti/fabbricanti e le imprese ferroviarie interessate dopo che i veicoli sono entrati in esercizio.

▼B

(4) 

La documentazione tecnica relativa all'esercizio descritta al punto 4.2.12.4 fornisce le caratteristiche del materiale rotabile che devono essere prese in considerazione per definire le norme di esercizio da applicare in situazioni di degrado.

(5) 

Sono stabilite procedure per il sollevamento e il soccorso (compresi il metodo e i mezzi per il recupero di un treno deragliato o di un treno incapace di muoversi normalmente), tenendo conto:

— 
delle disposizioni per il sollevamento di cui ai punti 4.2.2.6 e 4.2.12.5 della presente STI;
— 
delle disposizioni riguardanti il sistema di frenatura per il soccorso di cui punti 4.2.4.10 e 4.2.12.6 della presente STI.
(6) 

Le norme di sicurezza per i lavoratori lungo la linea o per i passeggeri sulle piattaforme sono predisposte dagli organismi responsabili degli impianti fissi, tenendo conto delle relative disposizioni della presente STI e della documentazione tecnica (ad esempio, impatto della velocità).

▼M3

4.5.   Norme relative alla manutenzione

(1) Alla luce dei requisiti essenziali menzionati al ►M5  capitolo 3 ◄ , le disposizioni relative alla manutenzione del materiale rotabile nell'ambito di applicazione della presente STI sono descritte nei seguenti punti:

— 
punto 4.2.11 «Operazioni di servizio»;
— 
punto 4.2.12 «Documentazione per l'esercizio e la manutenzione».

2) Altre disposizioni del punto 4.2 (punti 4.2.3.4 e 4.2.3.5) precisano, per talune caratteristiche specifiche, i valori limite che devono essere verificati durante le attività di manutenzione.

(2 bis) I componenti critici per la sicurezza e gli specifici requisiti di riparazione, di manutenzione e di tracciabilità della manutenzione sono individuati dai progettisti/fabbricanti nella fase di progettazione e grazie alla collaborazione tra progettisti/fabbricanti e i soggetti responsabili della manutenzione dopo che i veicoli sono entrati in esercizio.

(3) Sulla base delle informazioni summenzionate e fornite al punto 4.2, i soggetti responsabili della manutenzione definiscono a livello di esercizio della manutenzione sotto la loro esclusiva responsabilità (non nell'ambito della valutazione in relazione alla presente STI) le tolleranze e gli intervalli adeguati per garantire la conformità ai requisiti essenziali per tutta la durata di vita del materiale rotabile; tale attività comprende:

— 
la definizione dei valori in servizio, se non specificati nella presente STI, o nel caso in cui le condizioni di esercizio consentano l'uso di valori limite in servizio diversi rispetto a quelli indicati nella presente STI;
— 
la giustificazione dei valori in servizio, fornendo informazioni equivalenti a quelle previste dal punto 4.2.12.3.1 «Il fascicolo di giustificazione del progetto di manutenzione».

(4) Sulla base delle informazioni sopra menzionate in questo punto, i soggetti responsabili della manutenzione definiscono a livello di esercizio della manutenzione sotto la loro esclusiva responsabilità un piano di manutenzione (non nell'ambito della valutazione in relazione alla presente STI) consistente in un insieme strutturato di interventi manutentivi tra cui le attività, le prove e le procedure, i mezzi, i criteri di manutenzione, la frequenza e i tempi di lavoro necessari per eseguire tali interventi.

(5) Per il software di bordo il progettista/fabbricante specifica, per qualsiasi modifica del software di bordo, tutti i requisiti e le procedure di manutenzione (ivi compresi il monitoraggio del corretto funzionamento, la diagnostica, i metodi e gli strumenti di prova nonché le competenze professionali prescritte) necessari per rispettare i requisiti essenziali e i valori indicati nei requisiti obbligatori della presente STI durante l'intero ciclo di vita (installazione, funzionamento normale, malfunzionamenti, interventi di riparazione, controlli e interventi di manutenzione, dismissione ecc.).

▼B

4.6.    Competenze professionali

(1) 

Le competenze professionali del personale addetto all'esercizio del materiale rotabile che rientra nell'ambito di applicazione della presente STI non sono definite nella STI stessa.

(2) 

Queste sono parzialmente trattate nella STI OPE e nella direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 18 ).

4.7.    Condizioni di salute e di sicurezza

(1) 

Le disposizioni relative alla salute e alla sicurezza del personale addetto all'esercizio e alla manutenzione del materiale rotabile che rientra nell'ambito di applicazione della presente STI sono riportate nei requisiti essenziali n. 1.1, 1.3, 2.5.1, 2.6.1 (numerazione della ►M3  direttiva (UE) 2016/797 ◄ ); la tabella della sezione 3.2 elenca i punti tecnici della presente STI riguardanti tali requisiti essenziali.

(2) 

In particolare, le seguenti disposizioni della sezione 4.2 specificano le disposizioni in materia di salute e sicurezza del personale:

— 
punto 4.2.2.2.5: Accesso del personale ai dispositivi di accoppiamento/disaccoppiamento
— 
punto 4.2.2.5: Sicurezza passiva
— 
punto 4.2.2.8: Porte di accesso per personale e merci
— 
punto 4.2.6.2.1: Spostamento d'aria sui lavoratori in linea
— 
punto 4.2.7.2.2: Pressione sonora delle trombe di segnalazione
— 
punto 4.2.8.4: Protezione contro i pericoli elettrici
— 
punto 4.2.9: Cabina di guida
— 
punto 4.2.10: Sicurezza antincendio ed evacuazione

4.8.    Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati

(1) 

Le caratteristiche del materiale rotabile che devono essere registrate nel «Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati» sono elencate nella decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati ( 19 ).

(2) 

Conformemente all'allegato II della decisione sul registro europeo e all' ►M3  articolo 48, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797 ◄ , i valori da registrare per i parametri relativi alle caratteristiche tecniche del materiale rotabile sono quelli della documentazione tecnica che correda il certificato di esame del tipo. La presente STI impone pertanto di registrare le caratteristiche pertinenti nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.

(3) 

Conformemente all'articolo 5 della decisione di cui al punto 4.8.1, la guida di applicazione comprende per ciascun parametro un riferimento ai punti delle specifiche tecniche di interoperabilità che definiscono i requisiti per tale parametro.

▼M5

4.9.    Controllo di compatibilità con la tratta prima dell'utilizzo dei veicoli autorizzati

I parametri del sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» che devono essere utilizzati dall'impresa ferroviaria ai fini del controllo di compatibilità con la tratta sono descritti nell'appendice D1 della STI OPE.

▼B

5.   COMPONENTI DI INTEROPERABILITÀ

5.1.    Definizione

(1) 

Ai sensi dell' ►M3  articolo 2, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/797 ◄ , per componenti di interoperabilità si intende «qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilità del sistema ferroviario.»

(2) 

Il concetto di «componente» comprende i beni materiali e quelli immateriali, quali il software.

(3) 

I componenti di interoperabilità descritti nella sezione 5.3 sono componenti:

— 
la cui specifica riguarda un requisito definito nella sezione 4.2 della presente STI. Il riferimento al relativo punto della sezione 4.2 è specificato nella sezione 5.3; esso definisce in che modo l'interoperabilità del sistema ferroviario dipende da quel particolare componente.
Quando nella sezione 5.3 un requisito viene indicato come valutato a livello di componente di interoperabilità, non è necessario eseguire una valutazione del medesimo requisito a livello di sottosistema;
— 
la cui specifica può necessitare di requisiti aggiuntivi, per esempio relativi all'interfaccia; questi requisiti aggiuntivi sono indicati anche nella sezione 5.3;
— 
e la cui procedura di valutazione, indipendentemente dal sottosistema correlato, è descritta ►M5  nel punto 6.1 ◄ .
(4) 

L'ambito di utilizzazione di un componente di interoperabilità è stabilito e dimostrato secondo le indicazioni previste per ciascun componente nella sezione 5.3.

5.2.    Soluzione innovativa

(1) 

Come indicato nell'articolo 10, l'adozione di soluzioni innovative può richiedere nuove specifiche e/o nuovi metodi di valutazione. Tali specifiche e metodi di valutazione devono essere elaborati nell'ambito del processo descritto al punto 6.1.5 ogniqualvolta si preveda una soluzione innovativa per un componente di interoperabilità.

5.3.    Specifica per i componenti di interoperabilità

I componenti di interoperabilità sono elencati e descritti di seguito:

5.3.1.    Accoppiatore automatico con elemento elastico centrale

Un accoppiatore automatico è progettato e valutato per un ambito di utilizzazione definito da:

(1) 

il tipo di accoppiatore di estremità (interfaccia meccanica e pneumatica della testa).

L'accoppiatore automatico di «tipo 10» deve essere conforme alla specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [36].

Nota:  accoppiatori automatici diversi da quelli di «tipo 10» non sono considerati componenti di interoperabilità (la specifica non è disponibile al pubblico).

 ◄
(2) 

Le forze di trazione e di compressione che è in grado di tollerare.

(3) 

Tali caratteristiche devono essere valutate a livello di componente di interoperabilità.

5.3.2.    Accoppiatore di estremità manuale

Un accoppiatore di estremità manuale è progettato e valutato per un ambito di utilizzazione definito da:

(1) 

il tipo di accoppiatore di estremità (interfaccia meccanica).

Il «tipo UIC» deve essere provvisto di un sistema con respingente, gancio di trazione e tenditore conforme ai requisiti delle parti relative alle carrozze passeggeri della specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [37] ◄ e della specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [38] ◄ ; le unità diverse dalle carrozze con sistemi di accoppiamento manuale devono essere provviste di respingente, gancio di trazione e tenditore conformi alle sezioni pertinenti della specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [37] ◄ e della specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [38] ◄ .

Nota: altri tipi di accoppiatori di estremità manuali non sono considerati componenti di interoperabilità (la specifica non è disponibile al pubblico).

(2) 

Le forze di trazione e di compressione che è in grado di tollerare.

(3) 

Tali caratteristiche devono essere valutate a livello di componente di interoperabilità.

5.3.3.    Accoppiatori di soccorso

Un accoppiatore di soccorso è progettato e valutato per un ambito di utilizzazione definito da:

(1) 

il tipo di accoppiatore di estremità con cui è in grado di interfacciarsi;

l'accoppiatore di soccorso da interfacciare con l'accoppiatore automatico di «tipo 10» deve essere conforme alla specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [39] ◄ .

Nota: altri tipi di accoppiatori di soccorso non sono considerati componenti di interoperabilità (la specifica non è disponibile al pubblico).

(2) 

Le forze di trazione e di compressione che è in grado di tollerare.

(3) 

Il modo con cui è destinato a essere montato sull'unità di soccorso.

(4) 

Queste caratteristiche e i requisiti di cui al punto 4.2.2.2.4 della presente STI sono valutate a livello di componente di interoperabilità.

5.3.4.    Ruote

Una ruota è progettata e valutata per un ambito di utilizzazione definito da:

(1) 

caratteristiche geometriche: diametro nominale della superficie di rotolamento;

(2) 

caratteristiche meccaniche: forza statica verticale massima e velocità massima;

(3) 

caratteristiche termo-meccaniche: energia massima di frenatura.

(4) 

Una ruota deve soddisfare i requisiti relativi alle caratteristiche geometriche, meccaniche e termomeccaniche definite al punto 4.2.3.5.2.2; tali requisiti sono valutati a livello di componente di interoperabilità.

▼M3

5.3.4 bis.    Sistemi a scartamento variabile automatico

(1) Un componente di interoperabilità «sistema a scartamento variabile automatico» deve essere progettato e valutato per un'area d'uso definita:

— 
dagli scartamenti per cui il sistema è progettato,
— 
dalla gamma di carichi statici massimi per asse (corrispondenti alla massa di progetto in condizioni di carico utile normale quale definita al punto 4.2.2.10 della presente STI),
— 
dalla gamma di diametri nominali della superficie di rotolamento della ruota,
— 
dalla velocità massima di progetto dell'unità,
— 
dal tipo o dai tipi del dispositivo o dei dispositivi di cambio degli scartamenti di binario per i quali il sistema è progettato, tra cui la velocità nominale su tale dispositivo o su tali dispositivi e le forze assiali massime durante il processo di cambio automatico degli scartamenti.

(2)  ►M5  Un sistema a scartamento variabile automatico deve essere conforme ai requisiti di cui al punto 4.2.3.5.3; tali requisiti devono essere valutati a livello di componente di interoperabilità come stabilito al punto 6.1.3.1 bis. ◄

▼B

5.3.5.    Sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote (Wheel Slide Protection System — WSP)

Un componente di interoperabilità «sistema WSP» è progettato e valutato per un ambito di utilizzazione definito da:

(1) 

un sistema di frenatura di tipo pneumatico.

Nota: il sistema WSP non è considerato un componente di interoperabilità per altri tipi di sistema di frenatura come i sistemi di frenatura idraulico, dinamico e misto; in tali casi questo punto non si applica.

(2) 

la velocità massima di esercizio.

(3) 

Un sistema WSP deve soddisfare i requisiti relativi alle prestazioni del sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote definiti al punto 4.2.4.6.2 della presente STI.

Il sistema di controllo della rotazione delle ruote può essere incluso come elemento facoltativo.

▼M5

5.3.6.    Fanali anteriori

(1) Un fanale anteriore deve essere progettato e valutato senza alcun limite in termini di area d'uso.

(2) Un fanale anteriore deve soddisfare i requisiti relativi a colore e intensità luminosa definiti al punto 4.2.7.1.1. Tali requisiti devono essere valutati a livello di componente di interoperabilità.

5.3.7.    Fanali di posizione

(1) Un fanale anteriore deve essere progettato e valutato senza alcun limite in termini di area d'uso.

(2) Un fanale di posizione deve soddisfare i requisiti relativi a colore e intensità luminosa definiti al punto 4.2.7.1.2. Tali requisiti devono essere valutati a livello di componente di interoperabilità.

5.3.8.    Fanali di coda

(1) Un fanale di coda deve essere progettato e valutato per i seguenti ambiti di utilizzazione: fanale fisso o fanale portatile.

(2) Un fanale di coda deve soddisfare i requisiti relativi a colore e intensità luminosa definiti al punto 4.2.7.1.3. Tali requisiti devono essere valutati a livello di componente di interoperabilità.

(3) Per i fanali di coda portatili, l'interfaccia per l'attacco sul veicolo deve essere conforme all'appendice E della STI WAG.

5.3.9.    Trombe

(1) Una tromba è progettata e valutata per un ambito di utilizzazione definito dal suo livello di pressione sonora su un veicolo di riferimento (o integrazione del riferimento); su questa caratteristica può incidere l'integrazione della tromba in un particolare veicolo.

(2) Una tromba deve soddisfare i requisiti relativi ai suoni dei segnali definiti al punto 4.2.7.2.1. Tali requisiti devono essere valutati a livello di componente di interoperabilità.

5.3.10.    Pantografo

Un pantografo è progettato e valutato per un ambito di utilizzazione definito da:

(1) 

il tipo di sistema o di sistemi di tensione, specificato al punto 4.2.8.2.1;

Qualora sia progettato per altri sistemi di tensione, è necessario tenere conto di differenti serie di requisiti.

(2) 

Una delle 3 delle geometrie degli archetti del pantografo specificate al punto 4.2.8.2.9.2.

(3) 

la capacità di corrente, definita al punto 4.2.8.2.4;

(4) 

La corrente massima a treno fermo per sistemi CA e CC, quale definita al punto 4.2.8.2.5. Per i sistemi di alimentazione a corrente continua a 1,5 kV, deve essere considerato il materiale del filo di contatto.

(5) 

La velocità massima di esercizio: la valutazione della velocità massima di esercizio deve essere eseguita secondo le modalità di cui al punto 4.2.8.2.9.6.

(6) 

Gamma di altezze per il comportamento dinamico: standard, e/o per sistemi con scartamento di 1 520  mm o 1 524  mm.

(7) 

I requisiti sopraelencati sono valutati a livello di componente di interoperabilità.

(8) 

A livello di componente di interoperabilità sono valutati anche il campo di lavoro in altezza del pantografo di cui al punto 4.2.8.2.9.1.2, la geometria dell'archetto del pantografo di cui al punto 4.2.8.2.9.2, la capacità di corrente del pantografo di cui al punto 4.2.8.2.9.3, la forza statica di contatto del pantografo di cui al punto 4.2.8.2.9.5 e il comportamento dinamico del pantografo stesso di cui al punto 4.2.8.2.9.6.

5.3.11.    Striscianti

Gli striscianti sono le parti sostituibili dell'archetto del pantografo che sono a contatto con il filo di contatto. Gli striscianti sono progettati e valutati per un ambito di utilizzazione definito da:

(1) 

la loro geometria, definita al punto 4.2.8.2.9.4.1;

(2) 

il materiale degli striscianti, specificato al punto 4.2.8.2.9.4.2;

(3) 

il tipo di sistema o di sistemi di tensione, specificato al punto 4.2.8.2.1;

(4) 

la capacità di corrente, definita al punto 4.2.8.2.4;

(5) 

la corrente massima a treno fermo, quale definita al punto 4.2.8.2.5;

(6) 

i requisiti sopraelencati sono valutati a livello di componente di interoperabilità.

5.3.12.    Interruttore principale

Un interruttore principale è progettato e valutato per un ambito di utilizzazione definito da:

(1) 

il tipo di sistema o di sistemi di tensione, specificato al punto 4.2.8.2.1;

(2) 

la capacità di corrente, definita al punto 4.2.8.2.4 (corrente massima);

(3) 

i requisiti sopraelencati sono valutati a livello di componente di interoperabilità.

(4) 

l'attivazione deve essere conforme alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [22] (cfr. punto 4.2.8.2.10); la valutazione avviene a livello di componente di interoperabilità.

5.3.13.    Sedile del macchinista

(1) Il sedile del macchinista deve essere progettato e valutato per un ambito di utilizzazione definito dalla gamma delle possibili regolazioni in altezza e posizione longitudinale.

(2) Il sedile del macchinista deve essere conforme ai requisiti specificati a livello di componente nel punto 4.2.9.1.5. Tali requisiti devono essere valutati a livello di componente di interoperabilità.

5.3.14.    Raccordo dello scarico delle toilette

(1) Un raccordo per lo scarico delle toilette deve essere progettato e valutato senza alcun limite in termini di area d'uso.

(2) Il raccordo dello scarico delle toilette deve soddisfare i requisiti relativi alle dimensioni specificati al punto 4.2.11.3. Tali requisiti devono essere valutati a livello di componente di interoperabilità.

5.3.15.    Raccordi di entrata per i serbatoi dell'acqua

(1) Un raccordo di entrata per i serbatoi d’acqua deve essere progettato e valutato senza alcun limite in termini di area d'uso.

(2) Un raccordo di entrata per i serbatoi dell'acqua deve soddisfare i requisiti relativi alle dimensioni specificati al punto 4.2.11.5. Tali requisiti sono valutati a livello di componente di interoperabilità.

▼B

6.   VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ O DELL'IDONEITÀ ALL'IMPIEGO E VERIFICA CE

(1) 

I moduli per le procedure di valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego e verifica CE sono illustrati nella decisione 2010/713/UE della Commissione ( 20 ).

6.1.    Componenti di interoperabilità

6.1.1.    Valutazione della conformità

(1) 

Prima di immettere sul mercato un componente di interoperabilità, il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione, redige una dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego, in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, e ►M3  all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/797 ◄ .

(2) 

La valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità viene eseguita secondo il modulo o i moduli previsti per quel particolare componente specificato al punto 6.1.2 della presente STI.

▼M3

(3) 

►M5  In caso di «caso specifico» applicabile a un componente definito come componente di interoperabilità al punto 5.3, il corrispondente requisito può essere parte della verifica a livello di componente di interoperabilità solo nel caso in cui il componente resti conforme ai capitoli 4 e 5 e il caso specifico non si riferisca a una norma nazionale. ◄

In altri casi, la verifica deve essere effettuata a livello di sottosistema; quando una norma nazionale si applica a un componente, lo Stato membro interessato può definire le pertinenti procedure di valutazione della conformità applicabili.

▼M5

6.1.2.    Applicazione dei moduli

Moduli per la certificazione CE di conformità dei componenti di interoperabilità:



Modulo CA

Controllo interno della produzione

Modulo CA1

Controllo interno della produzione unito a verifiche mediante esami individuali

Modulo CA2

Controllo interno della produzione unito a verifiche di prodotto a intervalli casuali

Modulo CB

Esame CE del tipo

Modulo CC

Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione

Modulo CD

Conformità al tipo basata sul sistema di gestione della qualità nel processo di produzione

Modulo CF

Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto

Modulo CH

Conformità basata sul sistema di gestione della qualità totale

Modulo CH1

Conformità basata sul sistema di gestione della qualità totale e sull'esame del progetto

Modulo CV

Convalida del tipo tramite sperimentazione in condizioni operative (idoneità all'impiego)

(1) Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione europea, hanno facoltà di scegliere uno dei moduli o una delle combinazioni di moduli indicati nella seguente tabella, in base al componente da sottoporre a valutazione.



Punto della STI

Componenti da valutare

Modulo

CA

CA1 o CA2

CB + CC

CB + CD

CB + CF

CH

CH1

5.3.1

Accoppiatore automatico con elemento elastico centrale

 

(1)

 

X

X

(1)

X

5.3.2

Accoppiatore di estremità manuale

 

(1)

 

X

X

(1)

X

5.3.3

Accoppiatore di soccorso

 

(1)

 

X

X

(1)

X

5.3.4

Ruota

 

(1)

 

X

X

(1)

X

5.3.4 bis

Sistemi a scartamento variabile automatico

 

(1)

 

X

X

(1)

X

5.3.5

Sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote

 

(1)

 

X

X

(1)

X

5.3.6

Fanali anteriori

 

(1)

X

X

 

(1)

X

5.3.7

Fanali di posizione

 

(1)

X

X

 

(1)

X

5.3.8

Fanali di coda

 

(1)

X

X

 

(1)

X

5.3.9

Trombe

 

(1)

X

X

 

(1)

X

5.3.10

Pantografo

 

(1)

 

X

X

(1)

X

5.3.11

Striscianti del pantografo

 

(1)

 

X

X

(1)

X

5.3.12

Interruttore principale

 

(1)

 

X

X

(1)

X

5.3.13

Sedile del macchinista

 

(1)

 

X

X

(1)

X

5.3.14

Raccordo dello scarico delle toilette

X

 

X

 

 

X

 

5.3.15

Raccordi di entrata per i serbatoi dell'acqua

X

 

X

 

 

X

 

(1)   

I moduli CA1, CA2 o CH possono essere usati soltanto nel caso di prodotti fabbricati sulla base di un progetto messo a punto e già utilizzato per l'immissione di prodotti sul mercato prima dell'entrata in vigore delle pertinenti STI applicabili a tali prodotti, purché il fabbricante dimostri all'organismo notificato che la revisione del progetto e l'esame del tipo sono stati eseguiti per precedenti richieste in condizioni analoghe, e sono conformi ai requisiti della presente STI; tale dimostrazione, che deve essere documentata, è considerata alla stregua della prova fornita dal modulo CB o dell'esame del progetto conformemente al modulo CH1.

(2) Se per la valutazione deve essere utilizzata una particolare procedura, oltre ai requisiti indicati al punto 4.2, tale procedura è descritta al punto 6.1.3.

6.1.3.    Procedure di valutazione particolari per componenti di interoperabilità

6.1.3.1    Ruote (punto 5.3.4)

(1) Le caratteristiche meccaniche della ruota devono essere comprovate da calcoli sulla resistenza meccanica, prendendo in considerazione tre condizioni di carico: tracciato rettilineo (sala montata centrata), curva (bordino premuto contro la rotaia) e transito su scambi e attraversamenti (superficie interna del bordino aderente alla rotaia), come indicato nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [40].

(2) Per ruote forgiate e laminate, i criteri di decisione sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [40]; qualora i calcoli riportino valori superiori ai criteri di decisione, per dimostrare la conformità deve essere condotta una prova al banco ai sensi della medesima specifica.

(3) Altri tipi di ruote sono consentiti per veicoli destinati esclusivamente all'uso nazionale. In questo caso i criteri di decisione e i criteri di sollecitazione da fatica sono specificati dalla normativa nazionale, che deve essere notificata dagli Stati membri.

(4) Le ipotesi relative alle condizioni di carico per la forza statica verticale massima sono formulate in modo esplicito nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.

Comportamento termomeccanico

(5) Se la ruota è utilizzata per frenare un'unità con sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota, quest'ultima deve essere sottoposta a prove termomeccaniche che considerino l'energia massima di frenatura prevista. La ruota è sottoposta a una valutazione della conformità sulla base della specifica di cui all'appendice J-1, indice [40], per verificare che lo spostamento laterale della corona durante la frenatura e la sollecitazione residua restino entro i limiti di tolleranza previsti applicando i criteri di decisione specificati.

Verifica delle ruote

(6) Deve essere definita una procedura di verifica per garantire, nella fase di produzione, che non siano presenti difetti che possano incidere negativamente sulla sicurezza a causa di qualsiasi cambiamento delle caratteristiche meccaniche delle ruote.

Si devono verificare la resistenza alla trazione del materiale della ruota, la durezza della superficie di rotolamento, la resistenza alla frattura, la resistenza all'urto, nonché le caratteristiche e la purezza del materiale.

La procedura di verifica deve specificare il lotto di campioni utilizzato per ciascuna caratteristica da controllare.

(7) Per le ruote è consentito l'utilizzo di un altro metodo di valutazione della conformità alle stesse condizioni previste per le sale montate; tali condizioni sono descritte al punto 6.2.3.7.

(8) In caso di progetto innovativo per il quale il fabbricante non dispone di sufficiente ritorno di esperienza, è opportuno che le ruote siano sottoposte a una valutazione dell'idoneità all'impiego (modulo CV; cfr. anche punto 6.1.6).

6.1.3.1 bis    Sistema a scartamento variabile automatico (punto 5.3.4 bis)

(1) La procedura di valutazione deve essere basata su un piano di convalida che considera tutti gli aspetti menzionati ai punti 4.2.3.5.3 e 5.3.4 bis.

(2) Il piano di convalida deve essere coerente con l'analisi di sicurezza di cui al punto 4.2.3.5.3 e definire la valutazione necessaria in tutte le seguenti fasi:

— 
revisione del progetto;
— 
prove statiche (prove al banco e prove di integrazione negli organi di rotolamento/unità);
— 
prova sui dispositivi di cambio degli scartamenti di binario, rappresentativa delle condizioni in servizio;
— 
prove in linea, rappresentative delle condizioni in servizio.

(3) Per quanto riguarda la dimostrazione della conformità al punto 4.2.3.5.3, punto 5), devono essere chiaramente documentate le ipotesi considerate per l'analisi di sicurezza relativa al veicolo in cui il sistema è destinato a essere integrato e relativa al profilo della missione di detto veicolo.

(4) Il sistema a scartamento variabile automatico può essere sottoposto a una valutazione dell'idoneità all'impiego (modulo CV; cfr. anche punto 6.1.6).

(5) Il certificato rilasciato dall'organismo notificato incaricato della valutazione della conformità deve comprendere sia le condizioni di impiego di cui al punto 5.3.4 bis, punto 1), sia il tipo o i tipi e le condizioni di esercizio del dispositivo o dei dispositivi di cambio degli scartamenti di binario per i quali il sistema a scartamento variabile automatico è stato valutato.

6.1.3.2.    Sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote (punto 5.3.5)

(1) Il sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote deve essere verificato secondo la metodologia definita nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [15].

(2) In caso di progetto innovativo per il quale il fabbricante non dispone di sufficiente ritorno di esperienza, è opportuno il sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote che sia sottoposto a una valutazione dell'idoneità all'impiego (modulo CV; cfr. anche punto 6.1.6).

6.1.3.3.    Fanali anteriori (punto 5.3.6)

(1) Il colore e l'intensità luminosa dei fanali anteriori sono sottoposti a prova in conformità alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [20].

6.1.3.4.    Fanali di posizione (punto 5.3.7)

(1) Il colore, l'intensità luminosa e la distribuzione spettrale della radiazione luminosa dei fanali di posizione sono sottoposti a prova in conformità alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [20].

6.1.3.5.    Fanali di coda (punto 5.3.8)

(1) Il colore e l'intensità luminosa dei fanali di coda sono sottoposti a prova in conformità alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [20].

6.1.3.6.    Tromba (punto 5.3.9)

(1) I suoni e i livelli di pressione sonora della tromba di segnalazione sono misurati e verificati in conformità alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [21].

6.1.3.7.    Pantografo (punto 5.3.10)

(1) Per i pantografi per sistemi CC, la corrente massima a treno fermo fino ai valori limite di cui al punto 4.2.8.2.5 deve essere verificata alle seguenti condizioni:

— 
il pantografo deve essere a contatto con 2 fili di contatto di puro rame o con 2 fili di contatto in lega di rame e argento con una sezione trasversale di 100 mm2 ciascuno per un sistema di alimentazione a 1,5 kV,
— 
il pantografo deve essere a contatto con 1 filo di contatto di rame con una sezione trasversale di 100 mm2 per un sistema di alimentazione a 3 kV.

(1 bis) In caso di pantografi per sistemi CC, la temperatura del filo di contatto con corrente a treno fermo deve essere valutata mediante misurazioni secondo le specifiche di cui all'appendice J-1, indice [24].

(2) Per tutti i pantografi, la forza di contatto statica è verificata in conformità alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [23].

(3) Il comportamento dinamico del pantografo in riferimento alla captazione della corrente è valutato con simulazioni in conformità alla specifica di cui all'appendice J–1, indice [41].

Le simulazioni sono effettuate utilizzando almeno due diversi tipi di linea aerea di contatto; i dati per la simulazione devono corrispondere a tratti di linee registrati come conformi alla STI nel registro dell'infrastruttura (dichiarazione CE di conformità o dichiarazione ai sensi della raccomandazione 2014/881/UE della Commissione) ( 21 ) per la velocità e il sistema di alimentazione appropriati fino alla velocità massima di progetto del componente di interoperabilità «pantografo» proposto.

È consentito eseguire la simulazione avvalendosi di tipi di linea aerea di contatto che si trovano in fase di certificazione dei componenti di interoperabilità, o di dichiarazione a norma della raccomandazione 2011/622/UE ( 22 ), purché soddisfino gli altri requisiti della STI ENE. La qualità della captazione simulata della corrente deve rispecchiare le indicazioni del punto 4.2.8.2.9.6 per quanto concerne il sollevamento, la forza media di contatto e la deviazione standard per ciascuna delle linee aeree di contatto.

Se i risultati della simulazione sono accettabili, deve essere effettuata una prova dinamica in situ utilizzando una sezione rappresentativa di uno dei due tipi di linea aerea di contatto utilizzati nella simulazione.

Le caratteristiche di interazione sono misurate conformemente alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [42]. Per quanto riguarda la misurazione del sollevamento, deve essere misurato il sollevamento di almeno due bracci di poligonazione.

Il pantografo testato deve essere montato su un materiale rotabile che produce una forza media di contatto compresa tra i valori massimi e minimi previsti al punto 4.2.8.2.9.6 fino alla velocità di progetto del pantografo. Le prove sono eseguite in entrambe le direzioni di marcia.

Per i pantografi destinati a operare sui sistemi con scartamento di 1 435 mm e 1 668 mm, le prove includono tratti di binario con altezze del filo di contatto basse (definite come comprese tra 5,0 e 5,3 m) e tratti di binario con altezze del filo di contatto elevate (definite come comprese tra 5,5 e 5,75 m).

Per i pantografi destinati a operare sui sistemi con scartamento di 1 520 mm e 1 524 mm, le prove includono tratti di binario con altezze del filo di contatto comprese tra 6,0 e 6,3 m.

Le prove sono effettuate per almeno 3 incrementi di velocità fino a includere la velocità di progetto del pantografo testato.

L'intervallo tra prove successive non deve essere superiore a 50 km/h.

La qualità misurata della captazione della corrente deve essere conforme alle disposizioni del punto 4.2.8.2.9.6 per quanto concerne il sollevamento e la forza media di contatto e la deviazione standard o la percentuale di innesco di archi.

Se tutte le prove summenzionate danno esito positivo, il progetto del pantografo testato è considerato conforme alla STI per quanto riguarda la qualità della captazione della corrente.

Al punto 6.2.3.20 sono specificate ulteriori prove previste a livello di materiale rotabile, per quanto concerne la qualità della captazione della corrente, al fine di utilizzare un pantografo munito di una dichiarazione CE di verifica su diversi progetti di materiale rotabile.

6.1.3.8.    Striscianti (punto 5.3.11)

(1) Gli striscianti sono sottoposti a verifica conformemente alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [43].

(2) Gli striscianti, in quanto parti sostituibili dell'archetto del pantografo, sono sottoposti a verifica una volta nello stesso momento come pantografo (cfr. punto 6.1.3.7) per quanto concerne la qualità della captazione della corrente.

(3) In caso di utilizzo di materiale per il quale il fabbricante non dispone di sufficiente ritorno di esperienza, gli striscianti dovrebbero essere sottoposti a una valutazione dell'idoneità all'impiego (modulo CV; cfr. anche punto 6.1.6).

6.1.4.    Fasi progettuali in cui è richiesta la valutazione

(1) Nell'appendice H sono specificate le fasi del progetto in cui deve essere effettuata una valutazione dei requisiti applicabili ai componenti di interoperabilità:

(a) 

fase di progettazione e sviluppo;

i) 

revisione del progetto e/o esame del progetto;

ii) 

prova di tipo: prova per verificare il progetto, se e come specificato nel punto 4.2;

(b) 

fase di produzione: prova periodica per verificare la conformità della produzione.

Il soggetto incaricato della valutazione delle prove periodiche è scelto in base al modulo di valutazione selezionato.

(2) L'appendice H è strutturata in conformità al punto 4.2; i requisiti, e la loro valutazione, applicabili ai componenti di interoperabilità sono specificati al punto 5.3 mediante riferimento a taluni punti della sezione 4.2; se del caso, è fornito anche un riferimento a un sottopunto del punto 6.1.3.

▼B

6.1.5.    Soluzioni innovative

(1) 

Se per un componente di interoperabilità è proposta una soluzione innovativa (come definita all'articolo 10), il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione europea, applica la procedura di cui all'articolo 10.

▼M5

6.1.6.    Valutazione dell'idoneità all'impiego

(1) La valutazione dell'idoneità all'impiego conformemente alla procedura di convalida del tipo tramite sperimentazione in condizioni operative (modulo CV) può rientrare nella procedura di valutazione dei seguenti componenti di interoperabilità:

— 
ruote (cfr. punto 6.1.3.1);
— 
sistema a scartamento variabile automatico (cfr. punto 6.1.3.1 bis);
— 
sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote (cfr. punto 6.1.3.2);
— 
striscianti (cfr. punto 6.1.3.8).

(2) Prima di iniziare le prove in linea, deve essere utilizzato un modulo adatto (CB o CH1) per certificare il progetto del componente.

(3) Le prove in linea sono organizzate su proposta del fabbricante che deve ottenere l'assenso di un'impresa ferroviaria per contribuire a tale valutazione.

▼B

6.2.    Sottosistema «materiale rotabile»

6.2.1.    Verifica CE (indicazioni generali)

(1) 

Le procedure di verifica CE da applicare al sottosistema materiale rotabile sono illustrate ►M3  all'articolo 15 e nell'allegato IV della direttiva (UE) 2016/797 ◄ .

(2) 

La procedura di verifica CE di un'unità di materiale rotabile viene effettuata secondo il o i moduli specificati al punto 6.2.2 della presente STI.

(3) 

Quando il richiedente chiede una prima valutazione che interessa la fase di progettazione o le fasi di progettazione e produzione, l'organismo notificato di sua scelta rilascia una dichiarazione intermedia di verifica e viene redatta una dichiarazione CE di conformità intermedia del sottosistema.

6.2.2.    Applicazione dei moduli

Moduli per la verifica CE dei sottosistemi:



Modulo SB

Esame CE del tipo

Modulo SD

Verifica CE basata sul sistema di gestione della qualità nel processo di produzione

Modulo SF

Verifica CE basata sulla verifica del prodotto

Modulo SH1

Verifica CE basata sul sistema di gestione della qualità totale con esame del progetto

(1) 

Il richiedente seleziona una delle seguenti combinazioni di moduli:

(SB+SD) o (SB+SF) o (SH1) per ciascun sottosistema interessato (o parte di esso).

La valutazione viene quindi effettuata in base alla combinazione di moduli scelta.

(2) 

Se per più di una verifica CE (per esempio, in relazione a più STI che riguardano lo stesso sottosistema) è necessaria una verifica sulla base della stessa valutazione della produzione (modulo SD o SF), è consentito inserire più valutazioni con modulo SB in un unico modulo di valutazione della produzione (SD o SF). In tal caso le dichiarazioni intermedie di verifica sono rilasciate per le fasi di progettazione e sviluppo conformemente al modulo SB.

(3) 

La validità del certificato di esame del tipo o del progetto è indicata secondo le disposizioni per la fase B del punto 7.1.3 «Norme relative alla verifica CE» della presente STI.

(4) 

Se per la valutazione deve essere utilizzata una particolare procedura, oltre ai requisiti indicati al punto 4.2 della presente STI, tale procedura è descritta al punto 6.2.3.

6.2.3.    Procedure di valutazione particolari per sottosistemi

▼M5

6.2.3.1.    Condizioni di carico e massa ponderata (punto 4.2.2.10)

(1) La massa ponderata deve essere misurata per una condizione di carico corrispondente alla «massa di progetto in ordine di marcia», con l'eccezione dei materiali di consumo per i quali non vi sono imposizioni (ad esempio «massa morta» è accettabile).

(2) È ammesso desumere le altre condizioni di carico mediante calcolo.

(3) Se un veicolo è dichiarato conforme a un tipo (in conformità ai punti 6.2.2 e 7.1.3):

— 
la massa totale del veicolo pesata nella condizione di carico «massa di progetto in ordine di marcia» non deve essere superiore di oltre il 3 % rispetto alla massa totale del veicolo dichiarata per tale tipologia e riportata nel certificato di verifica CE basato sull'esame del tipo o del progetto e nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.
— 
Inoltre, per le unità con velocità massima di progetto pari o superiore a 250 km/h, la massa per asse nelle condizioni di carico «massa di progetto in condizioni di carico utile normale» e «massa operativa in condizioni di carico utile normale» non devono essere superiori di più del 4 % alla massa per asse dichiarata per la stessa condizione di carico.

▼B

6.2.3.2.    Carico per ruota (punto 4.2.3.2.2)

(1) 

Il carico per ruota è misurato considerando la condizione di carico «massa di progetto in ordine di marcia» (con la stessa eccezione prevista al precedente punto 6.2.3.1).

6.2.3.3.    Sicurezza contro il deragliamento durante la circolazione su sghembi di binario (punto 4.2.3.4.1)

▼M3

(1) 

La dimostrazione di conformità viene effettuata sulla base di uno dei metodi indicati nella specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [9] ◄ .

▼B

(2) 

Per le unità progettate per operare sul sistema con scartamento da 1 520 mm sono consentiti metodi alternativi di valutazione della conformità.

▼M5

6.2.3.4.    Dinamica di marcia – requisiti tecnici (punto 4.2.3.4.2, lettera a))

(1) Per le unità progettate per essere impiegate su sistemi con scartamento di 1 435 mm, 1 524 mm o 1 668 mm, la dimostrazione di conformità viene effettuata sulla base della specifica di cui all'appendice J-1, indice [9].

I parametri descritti ai punti 4.2.3.4.2.1 e 4.2.3.4.2.2 sono valutati sulla base dei criteri definiti nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [9].

6.2.3.5.    Valutazione della conformità per i requisiti di sicurezza

La conformità ai requisiti di sicurezza di cui al punto 4.2 viene così dimostrata:

(1) 

la valutazione riguarda esclusivamente il progetto del materiale rotabile, considerando che l'esercizio, il collaudo e la manutenzione sono eseguiti conformemente alle norme definite dal richiedente (e descritte nella documentazione tecnica).

Note:

 nel definire i requisiti per i collaudi e la manutenzione è necessario tener conto del livello di sicurezza che il richiedente deve garantire (coerenza); la dimostrazione della conformità comprende anche i requisiti relativi ai collaudi e alla manutenzione.

 Non sono presi in considerazione altri sottosistemi e i fattori umani (errori).

(2) 

Tutti i presupposti esaminati per il profilo della missione sono chiaramente documentati nell'ambito della dimostrazione.

(3) 

La conformità ai requisiti di sicurezza specificati ai punti 4.2.3.4.2, 4.2.3.5.3, 4.2.4.2.2, 4.2.5.3.5, 4.2.5.5.8 e 4.2.5.5.9, in termini di livelli di gravità/conseguenze associate agli scenari di rischio in caso di avaria, è dimostrata mediante uno dei due metodi seguenti:

1. 

Applicazione di un criterio armonizzato di accettazione del rischio associato alla gravità specificata al punto 4.2 (ad esempio «perdita di vite umane» in caso di frenatura di emergenza).

Il richiedente può optare per l'utilizzo di questo metodo se esiste un criterio armonizzato di accettazione del rischio definito nel metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio.

Il richiedente deve dimostrare la conformità al criterio armonizzato applicando le disposizioni dell'allegato I-3 del metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio. Per la dimostrazione possono essere usati i seguenti principi (e relative combinazioni): similarità con altro sistema o sistemi di riferimento; applicazione di codici di buona pratica; applicazione di una stima esplicita del rischio (per esempio, approccio probabilistico).

Il richiedente deve designare l'organismo per la valutazione della dimostrazione che esso effettuerà: l'organismo notificato selezionato per il sottosistema «materiale rotabile» o un organismo di valutazione come definito nel metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio.

La dimostrazione è riconosciuta in tutti gli Stati membri, oppure

2. 

Applicazione di una determinazione e valutazione del rischio in conformità al metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio, al fine di definire il criterio di accettazione del rischio da utilizzare e di dimostrare la conformità allo stesso.

Il richiedente può optare per l'utilizzo di tale metodo in ogni caso.

Il richiedente designa l'organismo di valutazione per la valutazione della dimostrazione che esso effettuerà, come indicato nel metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio.

In conformità ai requisiti definiti nel metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio e relative modifiche, deve essere presentato un rapporto di valutazione della sicurezza.

Il rapporto di valutazione della sicurezza deve essere tenuto in considerazione dall'ente autorizzatore, in conformità al punto 2.5.6 dell'allegato I e all'articolo 15, paragrafo 2, del metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio.

(4) 

Per ciascun punto della STI di cui al precedente punto 3), i pertinenti documenti che accompagnano la dichiarazione CE di verifica (ad esempio il certificato CE rilasciato dall'organismo notificato o il rapporto di valutazione della sicurezza) devono menzionare esplicitamente il «metodo utilizzato» («1» o «2»); qualora sia utilizzato il metodo «2», deve essere aggiunta la menzione «utilizzato il criterio di accettazione del rischio».

▼B

6.2.3.6.    Valori di progetto per nuovi profili delle ruote (Punto 4.2.3.4.3.1)

(1) 

Per le unità progettate per circolare sul sistema con scartamento di 1 435 mm, il profilo della ruota e la distanza tra le superfici attive delle ruote (quota SR nella figura 1, punto 4.2.3.5.2.1) devono essere selezionati in modo da garantire che i limiti di conicità equivalente indicati nella tabella 11 non siano superati quando la sala montata di progetto è combinata con ciascuno dei campioni di parametro del binario specificati nella tabella 12.

▼M3

La valutazione della conicità equivalente è riportata nel documento tecnico di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [9] ◄ .

▼B



Tabella 11

Valori limite di progetto della conicità equivalente

Velocità massima di esercizio del veicolo (km/h)

Valori limite della conicità equivalente

Condizioni di prova

(cfr. tabella 12)

≤ 60

n.d.

n.d.

> 60 e < 190

0,30

Tutti

≥ 190 e ≤ 230

0,25

1,2, 3,4, 5, e 6.

> 230 e ≤ 280

0,20

1,2, 3,4, 5, e 6.

> 280 e ≤ 300

0,10

1,3,5 e 6

> 300

0,10

1 e 3



Tabella 12

Condizioni di prova in linea per la conicità equivalente rappresentative della rete. Tutti i profili sono riportati nella specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [44] ◄

Condizione di prova n.

Profilo del fungo della rotaia

Inclinazione della rotaia

Scartamento

1

profilo 60 E 1

1/20

1 435 mm

2

profilo 60 E 1

1/40

1 435 mm

3

profilo 60 E 1

1/20

1 437 mm

4

profilo 60 E 1

1/40

1 437 mm

5

profilo 60 E 2

1/40

1 435 mm

6

profilo 60 E 2

1/40

1 437 mm

7

profilo 54 E 1

1/20

1 435 mm

8

profilo 54 E 1

1/40

1 435 mm

9

profilo 54 E 1

1/20

1 437 mm

10

profilo 54 E 1

1/40

1 437 mm

I requisiti nel presente punto sono considerati soddisfatti da sale montate che abbiano profili non usurati S1002 o GV 1/40, definiti nella specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [45] ◄ , con una distanza tra le superfici attive compresa fra 1 420 mm e 1 426 mm.

(2) 

Per le unità progettate per circolare sul sistema con scartamento di 1 524 mm, il profilo della ruota e la distanza tra le superfici attive delle ruote devono essere selezionati con i seguenti valori:



Tabella 13

Valori limite di progetto della conicità equivalente

Velocità massima di esercizio del veicolo (km/h)

Valori limite della conicità equivalente

Condizioni di prova

(cfr. tabella 14)

≤ 60

n.d.

n.d.

> 60 e ≤ 190

0,30

1, 2, 3, 4, 5 e 6

> 190 e ≤ 230

0,25

1, 2, 3, e 4

> 230 e ≤ 280

0,20

1, 2, 3, e 4

> 280 e ≤ 300

0,10

3, 4, 7, e 8

> 300

0,10

7 e 8



Tabella 14

Condizioni di prova in linea per la conicità equivalente. Tutti i profili sono riportati nella specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [44] ◄

Condizione di prova n.

Profilo del fungo della rotaia

Inclinazione della rotaia

Scartamento

1

profilo 60 E 1

1/40

1 524 mm

2

profilo 60 E 1

1/40

1 526 mm

3

profilo 60 E 2

1/40

1 524 mm

4

profilo 60 E 2

1/40

1 526 mm

5

profilo 54 E 1

1/40

1 524 mm

6

profilo 54 E 1

1/40

1 526 mm

7

profilo 60 E 1

1/20

1 524 mm

8

profilo 60 E 1

1/20

1 526 mm

I requisiti nel presente punto sono considerati soddisfatti da sale montate che abbiano profili non usurati S1002 o GV 1/40, definiti nella specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [45] ◄ , con una distanza tra le superfici attive compresa di 1 510 mm.

(3) 

Per le unità progettate per circolare sul sistema con scartamento di 1 668 mm, i limiti di conicità equivalente definiti nella tabella 15 non devono essere superati nella simulazione effettuata facendo passare la sala montata progettata sul campione rappresentativo di condizioni di prova del binario specificate nella tabella 16.



Tabella 15

Valori limite di progetto della conicità equivalente

Velocità massima di esercizio del veicolo (km/h)

Valori limite della conicità equivalente

Condizioni di prova

(cfr. tabella 16)

≤ 60

n.d.

n.d.

> 60 e < 190

0,30

Tutti

≥ 190 e ≤ 230

0,25

1 e 2

> 230 e ≤ 280

0,20

1 e 2

> 280 e ≤ 300

0,10

1 e 2

> 300

0,10

1 e 2



Tabella 16

Condizioni di prova in linea per la conicità equivalente. Tutti i profili sono riportati nella specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [44] ◄

Condizione di prova n.

Profilo del fungo della rotaia

Inclinazione della rotaia

Scartamento

1

profilo 60 E 1

1/20

1 668 mm

2

profilo 60 E 1

1/20

1 670 mm

3

profilo 54 E 1

1/20

1 668 mm

4

profilo 54 E 1

1/20

1 670 mm

I requisiti nel presente punto sono considerati soddisfatti da sale montate che abbiano profili non usurati S1002 o GV 1/40, definiti nella specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [45] ◄ , con una distanza tra le superfici attive compresa fra 1 653 mm e 1 659 mm.

6.2.3.7.    Caratteristiche meccaniche e geometriche delle sale montate (punto 4.2.3.5.2.1)

Sala montata

(1) 

La dimostrazione della conformità per il montaggio si basa sulla specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [46] ◄ , che definisce i valori limite per la forza assiale e le relative prove di verifica.

Assi

▼M5

(2) 

La dimostrazione di conformità per le caratteristiche di resistenza meccanica e di fatica dell'asse deve essere conforme alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [47].

I criteri per stabilire le sollecitazioni ammissibili sono indicati nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [47].

▼B

(3) 

Le ipotesi relative alle condizioni di carico per i calcoli sono formulate in modo esplicito nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12 della presente STI.

Verifica degli assi

(4) 

Deve essere definita una procedura di verifica per garantire, nella fase di produzione, che non siano presenti difetti che possano incidere negativamente sulla sicurezza a causa di qualsiasi cambiamento delle caratteristiche meccaniche degli assi.

(5) 

Si devono verificare la resistenza alla trazione del materiale dell'asse, la resistenza all'urto, l'integrità della superficie, nonché le caratteristiche e la purezza del materiale.

La procedura di verifica deve specificare il lotto di campioni utilizzato per ciascuna caratteristica da controllare.

Boccole/cuscinetti degli assi

(6) 

La dimostrazione di conformità per le caratteristiche di resistenza meccanica e di fatica dei cuscinetti degli assi deve avvenire sulla base della specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [48] ◄ .

(7) 

Altri metodi di valutazione della conformità applicabili alle sale montate, agli assi e alle ruote, laddove le norme EN non contemplino la soluzione tecnica proposta:

è consentito l'uso di altre norme nei casi in cui le norme EN non contemplino la soluzione tecnica proposta; in tali circostanze l'organismo notificato verifica che le norme alternative formino parte integrante di una serie di norme tecnicamente coerente applicabile alla progettazione, alla costruzione e alla prova delle sale montate, contenente requisiti specifici per le sale montate, le ruote, gli assi e i cuscinetti in relazione ai seguenti punti:

— 
insieme delle sale montate;
— 
resistenza meccanica;
— 
caratteristiche di fatica;
— 
limiti di sollecitazione ammissibili;
— 
caratteristiche termomeccaniche.

Nella dimostrazione sopra richiesta è possibile fare riferimento esclusivamente alle norme pubblicamente disponibili.

▼M4

La verifica effettuata dall’organismo notificato deve assicurare la coerenza tra la metodologia delle norme alternative, le ipotesi elaborate dal richiedente, la soluzione tecnica prevista e l’area d’uso prevista.

▼B

(8) 

Caso particolare delle sale montate, degli assi e delle boccole/cuscinetti degli assi fabbricati sulla base di un progetto esistente:

nel caso di prodotti fabbricati sulla base di un progetto sviluppato e già utilizzato per l'immissione di prodotti sul mercato prima dell'entrata in vigore delle pertinenti STI, il richiedente è autorizzato a discostarsi dalla procedura di valutazione della conformità di cui sopra e a dimostrare la conformità ai requisiti della presente STI facendo riferimento alla revisione del progetto e all'esame del tipo eseguiti per precedenti richieste in condizioni analoghe; tale dimostrazione, che deve essere documentata, è considerata alla stregua della prova fornita dal modulo SB o dell'esame del progetto conformemente al modulo SH1.

▼M3

6.2.3.7 bis.    Sistemi a scartamento variabile automatico

(1) L'analisi di sicurezza di cui al punto 4.2.3.5.3, punto 5), effettuata a livello di componente di interoperabilità deve essere consolidata a livello dell'unità (veicolo); in particolare, le ipotesi formulate conformemente al punto 6.1.3.1 bis, punto 3), possono dover essere rivedute per tener conto del veicolo e del relativo profilo della missione.

(2) La valutazione dell'integrazione del componente di interoperabilità all'interno dell'organo di rotolamento/unità e della compatibilità tecnica con il dispositivo di cambio degli scartamenti di binario deve consistere:

— 
nella verifica della conformità all'area d'uso definita al punto 5.3.4 bis, punto 1),
— 
nella verifica della corretta integrazione del componente di interoperabilità all'interno dell'organo di rotolamento/unità, compreso il corretto funzionamento del suo sistema di sorveglianza/controllo di bordo (se applicabile), e
— 
nelle prove in linea, comprese le prove sul dispositivo o sui dispositivi di cambio degli scartamenti di binario, rappresentative delle condizioni in servizio.

▼B

6.2.3.8.    Frenatura di emergenza (punto 4.2.4.5.2)

(1) 

Le prestazioni di frenatura da sottoporre a prova sono la distanza di arresto quale definita nella specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [66] ◄ . La decelerazione è valutata dalla distanza di arresto.

(2) 

Le prove sono svolte su rotaie asciutte alle seguenti velocità iniziali (se inferiori alla velocità massima di progetto): 30 km/h; 100 km/h; 120 km/h; 140 km/h; 160 km/h; 200 km/h; con incrementi non superiori a 40 km/h a partire da 200 km/h fino alla velocità massima di progetto dell'unità.

(3) 

▼M5

Devono essere eseguite prove per le condizioni di carico dell'unità «massa di progetto in ordine di marcia», «massa di progetto in condizioni di carico utile normale» e «carico massimo di frenatura» (quali definite ai punti 4.2.2.10 e 4.2.4.5.2).

▼B

Qualora due delle condizioni di carico di cui sopra determinino condizioni di frenatura di prova simili sulla base delle pertinenti norme EN o dei pertinenti documenti normativi, è consentito ridurre il numero delle condizioni di prova da tre a due.

(4) 

I risultati delle prove sono valutati sulla scorta di una metodologia che tenga conto dei seguenti aspetti:

— 
correzione dei dati grezzi;
— 
ripetibilità della prova: perché si possa convalidare il risultato di una prova, quest'ultima deve essere ripetuta più volte; vengono inoltre valutate la differenza assoluta tra i risultati e la deviazione standard.

▼M5

6.2.3.9.    Frenatura di servizio (punto 4.2.4.5.3)

(1) La prestazione della massima frenatura di servizio da sottoporre a prova è la distanza di arresto come definita nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [66]. La decelerazione è valutata dalla distanza di arresto.

(2) Devono essere eseguite prove su rotaie asciutte a una velocità iniziale pari alla velocità massima di progetto dell'unità; la condizione di carico dell'unità è una di quelle definite al punto 4.2.4.5.2.

(3) I risultati delle prove sono valutati sulla scorta di una metodologia che tenga conto dei seguenti aspetti:

— 
correzione dei dati grezzi;
— 
ripetibilità della prova: perché si possa convalidare il risultato di una prova, quest'ultima deve essere ripetuta più volte; vengono inoltre valutate la differenza assoluta tra i risultati e la deviazione standard.

▼B

6.2.3.10.    Sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote (punto 4.2.4.6.2)

(1) 

Se un'unità è dotata di un sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote, deve essere eseguita una prova dell'unità in condizioni di bassa aderenza in conformità alla specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [15] ◄ , al fine di convalidare le prestazioni del sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote (massima estensione della distanza di arresto rispetto alla distanza di arresto su rotaia asciutta) quando è integrato nell'unità.

6.2.3.11.    Servizi igienici (punto 4.2.5.1)

(1) 

Nell'eventualità in cui i servizi igienici prevedano il rilascio di fluidi nell'ambiente (per esempio, sui binari), la valutazione della conformità può essere basata su precedenti prove in servizio qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

— 
i risultati delle prove in servizio sono stati ottenuti su tipi di attrezzature dotate di un metodo di trattamento identico;
— 
le condizioni di prova sono simili a quelle che potrebbero essere ipotizzate per l'unità oggetto della valutazione, in termini di volumi di carico, condizioni ambientali e tutti gli altri parametri che incidono sull'efficienza e l'efficacia del processo di trattamento.

Se mancano risultati adeguati raccolti durante le prove in servizio, devono essere eseguite prove sul tipo.

6.2.3.12.    Qualità dell'aria interna (punto 4.2.5.8 e punto 4.2.9.1.7)

(1) 

La valutazione della conformità dei livelli di CO2 può essere effettuata mediante il calcolo dei volumi di ricambio di aria fresca, ipotizzando una qualità di aria esterna contenente 400 ppm di CO2 e un'emissione di 32 grammi di CO2 per passeggero all'ora. Il numero di passeggeri da considerare è calcolato in base all'occupazione nelle condizioni di carico «massa di progetto in condizioni di carico utile normale», come previsto al punto 4.2.2.10 della presente STI.

▼M5

6.2.3.13.    Spostamento d'aria sui passeggeri sui marciapiedi e sui lavoratori in linea (punto 4.2.6.2.1)

(1) La conformità al valore limite della velocità massima ammissibile dell'aria sul binario di cui al punto 4.2.6.2.1 deve essere dimostrata sulla base di prove su scala reale su binari in rettilineo, effettuate in conformità alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [49].

(2) Anziché alla valutazione completa di cui sopra, è possibile procedere a una valutazione semplificata per il materiale rotabile di progettazione simile al materiale rotabile per il quale è stata operata la valutazione completa definita nella presente STI. In questi casi, la valutazione semplificata della conformità definita alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [49], può essere applicata fintanto che le differenze di progettazione restano entro i limiti definiti alla medesima specifica.

6.2.3.14.    Impulso di pressione in testa (punto 4.2.6.2.2)

(1) La conformità è valutata mediante prove su scala reale alle condizioni indicate nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [49]. In alternativa, la conformità può essere valutata tramite simulazioni convalidate di dinamica computazionale dei fluidi (CFD) o tramite prove su modelli in movimento come indicato nella medesima specifica.

(2) Anziché alla valutazione completa di cui sopra, è possibile procedere a una valutazione semplificata per il materiale rotabile di progettazione simile al materiale rotabile per il quale è stata operata la valutazione completa definita nella presente STI. In questi casi, la valutazione semplificata della conformità definita alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [49], può essere applicata fintanto che le differenze di progettazione restano entro i limiti definiti alla medesima specifica.

6.2.3.15.    Variazione massima di pressione in galleria (punto 4.2.6.2.3)

La procedura di valutazione della conformità è descritta nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [50].

6.2.3.16    Vento trasversale (punto 4.2.6.2.4)

(1) La valutazione della conformità è illustrata nei dettagli al punto 4.2.6.2.4.

6.2.3.17    Livelli di pressione sonora della tromba di segnalazione (punto 4.2.7.2.2)

(1) I livelli di pressione sonora della tromba di segnalazione sono misurati e verificati in conformità alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [21].

6.2.3.18    Potenza e corrente massime derivabili dalla linea aerea di contatto (punto 4.2.8.2.4)

(1) La valutazione della conformità deve essere effettuata in accordo ai requisiti della specifica di cui all'appendice J-1, indice [22].

6.2.3.19    Fattore di potenza (punto 4.2.8.2.6)

(1) La valutazione della conformità deve essere effettuata in accordo alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [22].

6.2.3.19 bis    Sistema di misurazione dell'energia di bordo (punto 4.2.8.2.8)

(1) Funzione di misurazione dell'energia («EMF»)

La precisione di ciascun dispositivo comprendente una o più funzioni EMF deve essere valutata sottoponendo a prova ciascuna funzione, in condizioni di riferimento, utilizzando il metodo pertinente descritto alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [56]. La quantità in ingresso e l'intervallo del fattore di potenza in sede di prova devono corrispondere ai valori riportati nella medesima specifica.

Gli effetti della temperatura sulla precisione di ciascun dispositivo comprendente una o più funzioni EMF devono essere valutati sottoponendo a prova ciascuna funzione, in condizioni di riferimento (ad eccezione della temperatura), utilizzando il metodo pertinente descritto alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [56].

Il coefficiente di temperatura media di ciascun dispositivo comprendente una o più funzioni EMF deve essere valutato sottoponendo a prova ciascuna funzione, in condizioni di riferimento (ad eccezione della temperatura), utilizzando il metodo pertinente descritto alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [56].

Nei casi in cui si applica il punto 4.2.8.2.8.2, punto 6), la conformità dei componenti esistenti a tale punto può essere valutata in base a una norma diversa dalla specifica di cui all'appendice J-1, indice [56], o in base a una versione precedente di tale specifica.

(2) Sistema di trattamento dei dati («DHS»)

La compilazione e il trattamento dei dati nel DHS devono essere valutati mediante prove, utilizzando il metodo descritto nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [55].

(3) Sistema di misurazione dell'energia («EMS») di bordo

L'EMS deve essere valutato mediante prove, come descritto nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [59].

6.2.3.20.    Comportamento dinamico in riferimento alla captazione della corrente (punto 4.2.8.2.9.6)

(1) Quando i pantografi, muniti di una dichiarazione CE di conformità o idoneità all'impiego in qualità di componente di interoperabilità, sono integrati in un'unità di materiale rotabile che è valutata conformemente al punto 4.2.8.2.9.6, devono essere svolte prove dinamiche al fine di misurare il sollevamento, e la forza media di contatto e la deviazione standard o la percentuale di innesco di archi, in conformità alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [42], fino alla velocità di progetto dell'unità.

(2) Per le unità progettate per circolare sui sistemi con scartamento di 1 435 mm e 1 668 mm, le prove per ciascun pantografo installato devono essere eseguite in entrambe le direzioni di marcia e riguardare tratti di binario con altezze del filo di contatto basse (definite come comprese tra 5,0 e 5,3 m) e tratti di binario con altezze del filo di contatto elevate (definite come comprese tra 5,5 e 5,75 m).

Per le unità progettate per circolare sui sistemi con scartamento di 1 520 mm e 1 524 mm, le prove includono sezioni di binario con altezze del filo di contatto comprese tra 6,0 e 6,3 m.

(3) Le prove devono essere effettuate per almeno 3 incrementi di velocità fino a includere la velocità massima di progetto dell'unità. L'intervallo tra prove successive non deve essere superiore a 50 km/h.

(4) Durante la prova, per ogni specifico sistema di alimentazione compreso nell'intervallo la forza statica di contatto deve essere adeguata come indicato al punto 4.2.8.2.9.5.

(5) I risultati misurati devono essere conformi alle disposizioni del punto 4.2.8.2.9.6 per quanto concerne il sollevamento e la forza media di contatto e la deviazione standard o la percentuale di innesco di archi. Per quanto riguarda la misurazione del sollevamento, deve essere misurato il sollevamento di almeno due bracci di poligonazione.

6.2.3.21.    Disposizione dei pantografi (punto 4.2.8.2.9.7)

(1) Le caratteristiche relative al comportamento dinamico della captazione di corrente devono essere verificate secondo quanto specificato al punto 6.2.3.20.

(2) Sono richieste prove per i pantografi con le prestazioni peggiori relativamente al massimo livello di sollevamento, di deviazione standard o di innesco di archi. Le disposizioni contenenti i pantografi con le prestazioni peggiori devono essere identificate mediante simulazione o misurazione di cui all'appendice J-1, indici [41] e [42].

▼B

6.2.3.22.    Vetro frontale (punto 4.2.9.2)

(1) 

Le caratteristiche del vetro frontale sono sottoposte a verifica conformemente alla specifica di cui all'appendice J-1, ►M5  indice [28] ◄ .

6.2.3.23.    Sistemi di rilevazione di incendi (punto 4.2.10.3.2)

(1) 

Il ►M5  punto 4.2.10.3.2, punto 1) ◄ si considera soddisfatto se la verifica stabilisce che il materiale rotabile è munito di sistema di rilevazione di incendi nelle seguenti aree:

— 
compartimento o armadio tecnico, piombato o non piombato, contenente la linea di alimentazione elettrica e/o l'equipaggiamento del circuito di trazione;
— 
area tecnica con un motore termico;
— 
carrozze letti e compartimenti letti, inclusi i compartimenti per il personale e i relativi corridoi adiacenti e i sistemi di riscaldamento a combustione adiacenti.

6.2.4.    Fasi progettuali in cui è richiesta la valutazione

(1) 

Nell'appendice H della presente STI è specificata la fase del progetto in cui deve essere effettuata una valutazione:

— 
Fase di progettazione e sviluppo
— 
Revisione e/o esame del progetto
— 
Prova di tipo: prova per verificare il progetto, se e come specificato nella sezione 4.2.
— 
Fase di produzione: prova periodica per verificare la conformità della produzione.
Il soggetto incaricato della valutazione delle prove periodiche è scelto in base al modulo di valutazione selezionato.
(2) 

L'appendice H è strutturata conformemente alla ►M5  punto 4.2 ◄ , che definisce i requisiti e la relativa valutazione applicabili al sottosistema «materiale rotabile»; se del caso, è fornito anche un riferimento a un paragrafo del punto 6.2.2.2.

In particolare, laddove l'appendice H indica una prova di tipo, la ►M5  punto 4.2 ◄ deve essere presa in considerazione per le condizioni e i requisiti relativi a questa prova.

(3) 

Se per più di una verifica CE (per esempio, in relazione a più STI che riguardano lo stesso sottosistema) è necessaria una verifica sulla base della stessa valutazione della produzione (modulo SD o SF), è consentito combinare più valutazioni con modulo SB con una valutazione con modulo della produzione (SD o SF). In tal caso, le dichiarazioni intermedie di verifica sono rilasciate per le fasi di progettazione e sviluppo conformemente al modulo SB.

(4) 

Se si utilizza il modulo SB, la validità della dichiarazione CE di conformità intermedia del sottosistema deve essere indicata secondo le disposizioni per la fase B del punto 7.1.3 «Norme relative alla verifica CE» della presente STI.

▼M5

6.2.5.    Soluzioni innovative

(1) Se è proposta una soluzione innovativa (quale definita all'articolo 10), per il sottosistema materiale rotabile, il fabbricante applica la procedura di cui all'articolo 10.

6.2.6.    Valutazione della documentazione richiesta per l'esercizio e la manutenzione

A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797, il richiedente è responsabile della preparazione del fascicolo tecnico, contenente la documentazione prevista per l'esercizio e la manutenzione.

6.2.7.    Valutazione di unità destinate all'impiego in condizioni di esercizio generali

(1) Quando un'unità nuova, ristrutturata o rinnovata, destinata all'uso in condizioni di esercizio generali è oggetto di una valutazione in relazione alla presente STI (in conformità al punto 4.1.2), per la valutazione di alcuni dei requisiti della STI è necessario utilizzare un treno di riferimento. Questa condizione è menzionata nelle pertinenti disposizioni del punto 4.2. Parimenti, alcuni dei requisiti della STI a livello di treno non possono essere valutati a livello di unità; questi casi sono descritti, per i requisiti pertinenti, al punto 4.2.

(2) L'organismo notificato non è tenuto a verificare l'area d'uso in termini di tipo di materiale rotabile che, accoppiato all'unità da valutare, garantisce che il treno sia conforme alla STI.

(3) Dopo che l'unità ha ottenuto l'autorizzazione di messa in servizio, il suo utilizzo in una composizione del treno (conforme o meno alla STI) ricade sotto la responsabilità dell'impresa ferroviaria, ai sensi delle norme di cui al punto 4.2.2.5 della STI OPE (composizione del treno).

▼M5 —————

▼M5

6.2.8.    Valutazione di unità destinate all'impiego in una o più composizioni predefinite

(1) Quando un'unità nuova, ristrutturata o rinnovata, destinata a essere utilizzata in una o più composizioni predefinite è oggetto di una valutazione (conformemente al punto 4.1.2), il certificato CE di verifica deve identificare la composizione o le composizioni per le quali la valutazione è valida: il tipo di materiale rotabile accoppiato all'unità da valutare, il numero di veicoli nelle composizioni, la disposizione dei veicoli nelle composizioni che garantiscono la conformità della composizione del treno alla presente STI.

(2) I requisiti della STI a livello di treno sono valutati sulla base di una composizione di riferimento, nei tempi e secondo le modalità specificate nella presente STI.

(3) Dopo che l'unità ha ottenuto l'autorizzazione di messa in servizio, essa può essere accoppiata con altre unità per formare le composizioni menzionate nel certificato CE di verifica.

▼B

6.2.9.    Caso particolare: Valutazione di unità destinate a essere inserite in una composizione bloccata preesistente

6.2.9.1.    Contesto

(1) 

Questo caso particolare di valutazione si applica a situazioni di sostituzione di una parte di una composizione bloccata che è già stata messa in servizio.

Di seguito sono descritti due casi, a seconda dello status della composizione bloccata rispetto alla STI.

Nel testo che segue la parte della composizione bloccata oggetto della valutazione è denominata «unità».

6.2.9.2.    Caso di una composizione bloccata conforme alla STI

(1) 

Quando un'unità nuova, ristrutturata o rinnovata, destinata a essere inclusa in una composizione bloccata esistente è oggetto di valutazione ai sensi della presente STI, ed è disponibile un certificato CE di verifica valido per la composizione bloccata esistente, è richiesta una valutazione in relazione alla STI soltanto per la parte nuova della composizione bloccata al fine di aggiornare il certificato della composizione bloccata esistente, che è quindi considerato rinnovato (cfr. anche il punto 7.1.2.2).

6.2.9.3.    Caso di una composizione bloccata non conforme alla STI

(1) 

Quando un'unità nuova, ristrutturata o rinnovata, destinata a essere inclusa in una composizione bloccata esistente è oggetto di valutazione ai sensi della presente STI, e non è disponibile un certificato CE di verifica valido per la composizione bloccata esistente, il certificato CE di verifica deve specificare che la valutazione non riguarda i requisiti della STI applicabili alla composizione bloccata, bensì soltanto l'unità oggetto di valutazione.

▼M5

6.2.10.    Verifica CE quando l'ETCS è installato a bordo di un materiale rotabile/un tipo di materiale rotabile

(1) Questo caso si applica quando l'ETCS a bordo è installato in:

— 
progetti di veicoli di nuova elaborazione che richiedono una prima autorizzazione quale definita all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione ( 23 );
— 
tutti gli altri tipi di veicoli e di materiale rotabile in esercizio.

La conformità del materiale rotabile ai requisiti relativi alle funzioni di interfaccia del treno di ciascun parametro fondamentale che si riferisce all'appendice A, tabella A.2, indice 7 della STI CCS (cfr. colonne 1 e 2 della tabella 9) può essere valutata solo quando è installato l'ETCS.

(2) La valutazione delle funzioni di interfaccia per l'installazione dell'ETCS nel veicolo fa parte della verifica CE per il sottosistema CCS di bordo conformemente al punto 6.3.3 della STI CCS.

Nota:  altri requisiti definiti nella presente STI applicabili al materiale rotabile fanno parte della verifica CE per il sottosistema «materiale rotabile».

6.2.11    Verifica CE del materiale rotabile/tipo di materiale rotabile quando è installata l'ATO a bordo

(1) Il presente punto si applica alle unità munite di ETCS di bordo e destinate a essere munite del sistema di condotta automatica del treno di bordo fino al grado di automazione 2.

(2) La conformità del materiale rotabile ai requisiti relativi all'interfaccia specificati all'appendice A, tabella A.2, indici 84 e 88, della STI CCS può essere valutata solo quando l'ATO è installato.

(3) La valutazione dei requisiti relativi all'interfaccia per l'integrazione dell'ATO di bordo nel veicolo fa parte della verifica CE per il sottosistema CCS di bordo conformemente al punto 6.3.3 della STI CCS.

▼M5

6.3.    Manutenzione di sottosistemi contenenti componenti di interoperabilità privi di una dichiarazione CE

(1) Per i sottosistemi muniti di un certificato CE di verifica in cui sono incorporati componenti di interoperabilità non coperti da una dichiarazione CE di conformità o idoneità all'impiego, i componenti di interoperabilità del medesimo tipo, che non sono muniti di una dichiarazione CE di conformità o idoneità all'impiego, possono essere utilizzati come elementi sostituibili (pezzi di ricambio) per interventi di manutenzione per il sottosistema, sotto la responsabilità del soggetto responsabile della manutenzione (Entity in charge of maintenance - ECM).

(2) In ogni caso, l'ECM deve garantire che i componenti degli elementi sostituibili da utilizzare negli interventi di manutenzione siano adatti per la loro applicazione, siano utilizzati nel loro ambito di utilizzazione e consentano di garantire l'interoperabilità nel sistema ferroviario, soddisfacendo al tempo stesso i requisiti essenziali. Tali componenti devono essere tracciabili e certificati in conformità a qualsiasi norma nazionale o internazionale, o a qualsiasi codice di buona pratica ampiamente riconosciuto nel settore ferroviario.

(3) I punti 1) e 2) di cui sopra sono applicabili fino al momento in cui i componenti in questione rientrano nella ristrutturazione o rinnovo del sottosistema a norma del punto 7.1.2.

▼B

7.   ATTUAZIONE

▼M5

7.1.    Regole generali per l'attuazione

7.1.1.    Indicazioni generali

7.1.1.1    Applicazione a materiale rotabile di nuova costruzione

(1) La presente STI è applicabile a tutte le unità di materiale rotabile che rientrano nel suo ambito di applicazione e che sono immesse sul mercato successivamente alla data di applicazione di cui all'articolo 12, tranne nei casi in cui si applicano i punti 7.1.1.2 «Applicazione ai progetti in corso» o 7.1.1.3 «Applicazione ai veicoli speciali, quali i mezzi d'opera».

(2) La conformità al presente allegato nella sua versione applicabile prima del 28 settembre 2023 è considerata equivalente alla conformità alla presente STI, fatta eccezione per le modifiche elencate nell'appendice L.

7.1.1.2    Applicazione ai progetti in corso

(1) L'applicazione della versione della presente STI applicabile a partire dal 28 settembre 2023 non è obbligatoria per i progetti che, a tale data, rientrano nella fase A o nella fase B, di cui al punto 7.1.3.1 della «STI precedente» (ossia il presente regolamento quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/387 della Commissione) ( 24 ).

(2) Fatta salva l'appendice L, tabella L.2, l'applicazione dei requisiti di cui ai capitoli 4, 5 e 6 ai progetti di cui al punto 1) è possibile su base volontaria.

(3) Se il richiedente sceglie di non applicare la presente versione della STI a un progetto in corso, rimane applicabile la versione della presente STI applicabile all'inizio della fase A di cui al punto 1).

7.1.1.3    Applicazione ai veicoli speciali

(1) L'applicazione della presente STI e della STI NOI ai veicoli speciali (quali definiti ai punti 2.2 e 2.3) in modalità di circolazione è obbligatoria se l'area d'uso comprende più di uno Stato membro.

(2) L'applicazione della presente STI e della STI NOI ai veicoli speciali in modalità di circolazione diversi da quelli di cui al punto 1) non è obbligatoria.

(a) 

Se non sono in vigore norme nazionali diverse dalla presente STI o dalla STI NOI, il richiedente deve utilizzare il processo di valutazione della conformità come descritto al punto 6.2.1. per stabilire una dichiarazione CE di verifica sulla base della presente STI; tale dichiarazione CE di verifica è riconosciuta tal quale dagli Stati membri.

(b) 

Se sono in vigore norme nazionali diverse dalla presente STI o dalla STI NOI e il richiedente decide di non applicare la rispettiva STI per quanto concerne i pertinenti parametri fondamentali delle suddette STI, il veicolo speciale può essere autorizzato in conformità all'articolo 21 della direttiva (UE) 2016/797 sulla base di norme nazionali per quanto concerne i parametri fondamentali selezionati.

(3) Quando si applica il punto 2, lettera b), la valutazione del livello di rumore interno alla cabina di guida (cfr. punto 4.2.4 della STI NOI) è obbligatoria per tutti i veicoli speciali.

7.1.1.4    Misura transitoria per il requisito sicurezza antincendio

Durante un periodo transitorio che ha termine il 1o gennaio 2026, come alternativa ai requisiti sui materiali di cui al punto 4.2.10.2.1, è consentito applicare la verifica della conformità ai requisiti di sicurezza antincendio selezionando la categoria appropriata dalla norma EN 45545-2:2013+A1:2015.

7.1.1.5    Condizioni per ottenere un'autorizzazione dei tipi di veicoli e/o un'autorizzazione d'immissione sul mercato di carrozze passeggeri non limitata a una particolare area d'uso

(1) Il presente punto si applica alle vetture passeggeri e altre carrozze correlate di cui al punto 2.2.2, lettera A), punto 3), escluse quelle munite di una cabina di guida.

(2) Le condizioni per ottenere un'autorizzazione del tipo di veicolo e/o un'autorizzazione d'immissione sul mercato non limitata a una determinata area d'uso sono specificate ai punti 7.1.1.5.1 e 7.1.1.5.2 come requisiti aggiuntivi che devono essere contemplati nella verifica CE del sottosistema «materiale rotabile». Tali condizioni sono considerate complementari ai requisiti della presente STI, della STI PRM e della STI NOI e devono essere soddisfatte nella loro interezza.

(3) La conformità alla serie di condizioni di cui al punto 7.1.1.5.1 è obbligatoria. Condizioni applicabili alle carrozze destinate all'impiego in composizioni predefinite.

(4) La conformità alla serie di condizioni di cui al punto 7.1.1.5.2 è facoltativa. Tale punto elenca ulteriori condizioni applicabili alle carrozze destinate all'impiego in condizioni di esercizio generali.

7.1.1.5.1    Condizioni applicabili alle carrozze destinate all'impiego in composizioni predefinite

(1) Il veicolo deve corrispondere a un'unità (come definita nella presente STI) composta da un sottosistema «materiale rotabile» solo privo di CCS di bordo installato.

(2) L'unità è senza trazione.

(3) L'unità deve essere progettata per l'esercizio su almeno uno degli scartamenti seguenti:

(a) 

1 435 mm;

(b) 

1 668 mm.

(4) L'unità deve essere munita di ruote forgiate e laminate valutate in conformità del punto 6.1.3.1.

(5) L'unità deve essere munita di ruote aventi un diametro minimo superiore a 760 mm.

(6) L'unità deve essere compatibile con l'inclinazione della rotaia seguente: 1/20, 1/30 e 1/40. La non compatibilità con una o più inclinazioni della rotaia esclude le reti interessate dell'area d'uso.

(7) L'unità deve essere dichiarata conforme a uno dei profili di riferimento seguenti: G1, GA, GB, GC o DE3, inclusi quelli utilizzati per la parte inferiore GI1, GI2 or GI3.

(8) La velocità massima dell'unità deve essere inferiore a 250 km/h.

(9) Le unità di categoria B di cui al punto 4.1.4 devono essere munite di elementi di separazione trasversali a sezione completa in conformità al punto 4.2.10.3.4, punto 3), fatta eccezione per le carrozze letti che devono essere munite di altri sistemi di contenimento e controllo degli incendi (FCCS) in conformità al punto 4.2.10.3.4, punto 4).

(10) Se l'unità è munita di lubrificatori dei bordini deve essere possibile attivarli e disattivarli in conformità alla specifica di cui all'appendice J-2, indice [A].

(11) Se l'unità è munita di freno a corrente parassita sul binario deve essere possibile attivarlo e disattivarlo in conformità alla specifica di cui all'appendice J-2, indice [A].

(12) Se l'unità è munita di freno magnetico a pattino deve essere possibile attivarlo e disattivarlo in conformità alla specifica di cui all'appendice J-2, indice [A].

(13) Le unità provviste di un sistema frenante di tipo EN-UIC devono essere sottoposte a prova in conformità alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [71].

(14) Se l'unità è destinata a operare in gallerie a traffico misto, devono essere presi in considerazione carichi aerodinamici superiori in conformità alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [50].

(15) L'unità deve essere conforme alla specifica di cui all'appendice J-2, indice [A].

(16) Le caratteristiche seguenti dell'unità devono essere registrate nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.2, punto 26):

(a) 

tensioni applicabili della linea di alimentazione elettrica a polo unico conformemente al punto 4.2.11.6, punto 2);

(b) 

consumo di corrente massimo della linea di alimentazione elettrica a polo unico ad unità ferma (A) per le tensioni applicabili della linea di alimentazione elettrica a polo unico;

(c) 

per ciascuna banda di gestione della frequenza definita nella specifica di cui all'appendice J-2, indice [A], e nei casi specifici o nei documenti tecnici di cui all'articolo 13 della STI CCS, se disponibili. In attesa della notifica dei casi specifici di cui all'articolo 13 della STI CCS continuano ad applicarsi le norme nazionali notificate:

i) 

il disturbo di corrente massimo (A) e la regola della sommatoria applicabile;

ii) 

il campo magnetico massimo (dBμA/m), sia il campo di radiazione sia il campo dovuto alla corrente di ritorno, e la regola della sommatoria applicabile;

iii) 

impedenza minima del veicolo (Ohm).

(d) 

Parametri comparabili precisati nei casi specifici o nei documenti tecnici di cui all'articolo 13 della STI CCS, se disponibili.

Al fine di determinare le caratteristiche elencate alle lettere c) e d), l'unità deve essere sottoposta a prova. I parametri di cui alle lettere a) e b) possono essere determinati mediante simulazione, calcolo o prove.

(17) Le interfacce elettriche tra le unità e i protocolli di comunicazione devono essere descritte nella documentazione generale di cui al punto 4.2.12.2, punto 3 bis), della presente STI con riferimento alle norme o ad altri documenti normativi che sono stati applicati.

(18) Le reti di comunicazione devono essere conformi alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [53].

(19) La conformità/non conformità al caso specifico relativo alla posizione dei gradini per l'ingresso e l'uscita dal veicolo di cui al punto 7.3.2.6 della STI PRM deve essere registrata nella documentazione tecnica. Per le unità destinate a operare in Germania, la conformità/non conformità ai casi specifici deve essere documentata mediante applicazione della specifica di cui all'appendice J-1, indice [74], alle tabelle 20 e 21 della STI PRM.

(20) Per le unità progettate per l'esercizio su uno scartamento di 1 435 mm, devono essere considerati anche i casi specifici seguenti:

(a) 

La conformità/non conformità ai requisiti relativi agli effetti aerodinamici, come indicato al punto 7.3.2.8, deve essere registrata nella documentazione tecnica. La non conformità ai requisiti deve escludere l'Italia dall'area d'uso.

(b) 

La conformità/non conformità ai requisiti relativi alla sicurezza antincendio ed evacuazione, come indicato al punto 7.3.2.20, deve essere registrata nella documentazione tecnica. La non conformità ai requisiti deve escludere l'Italia dall'area d'uso.

(c) 

La conformità/non conformità ai requisiti relativi alla capacità di movimento e ai sistemi di contenimento e controllo degli incendi, come indicato al punto 7.3.2.21, deve essere registrata nella documentazione tecnica. La non conformità ai requisiti deve escludere il tunnel della Manica dall'area d'uso.

(d) 

La conformità/non conformità ai requisiti relativi al monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti degli assi mediante un'attrezzatura di rilevamento di terra, come indicato al punto 7.3.2.3, deve essere registrata nella documentazione tecnica. La non conformità ai requisiti deve escludere la Francia e/o la Svezia dall'area d'uso.

(e) 

Per le unità destinate a operare in Germania, la conformità/non conformità della curva caratteristica del vento (CWC) dell'unità ai limiti definiti nel documento di cui all'appendice J-2, indice [C], deve essere registrata nella documentazione tecnica. La non conformità ai requisiti deve escludere la Germania dall'area d'uso.

(f) 

Per le unità destinate a operare in Germania su linee con una pendenza superiore al 40 ‰, la conformità/non conformità ai requisiti definiti nel documento di cui all'appendice J-2, indice [D], deve essere registrata nella documentazione tecnica. La non conformità non impedisce l'accesso dell'unità alla rete nazionale.

(g) 

Per le unità destinate a operare in Germania, la conformità/non conformità delle uscite di emergenza al documento di cui all'appendice J-2, indice [E], deve essere registrata nella documentazione tecnica. La non conformità ai requisiti deve escludere la Germania dall'area d'uso.

(h) 

Per le unità destinate a operare in Austria, la verifica del requisito relativo alla geometria del contatto ruota-rotaia deve tenere in considerazione, oltre al punto 4.2.3.4.3, le caratteristiche di rete seguenti:

— 
V ≤ 160 km/h: 0.7 ≤ tan γe < 0.8
— 
160 km/h < V ≤ 200 km/h: 0.5 ≤ tan γe < 0.6
— 
V > 200 km/h: 0.3 ≤ tan γe < 0.4

La conformità/non conformità ai requisiti deve essere registrata nella documentazione tecnica. La non conformità ai requisiti deve comportare una limitazione della velocità del veicolo.

(i) 

Per le unità destinate a operare in Germania, la verifica del requisito relativo alla geometria del contatto ruota-rotaia deve tenere in considerazione, oltre al punto 4.2.3.4.3, le caratteristiche di rete seguenti:

— 
V ≤ 160 km/h: tan γe ≤ 0.8;
— 
160 < V ≤ 230 km/h: tan γe ≤ 0.5;
— 
V > 230 km/h: tan γe ≤ 0.3.

La conformità/non conformità ai requisiti deve essere registrata nella documentazione tecnica. La non conformità ai requisiti deve comportare una limitazione della velocità del veicolo.

(21) Per le unità progettate per l'esercizio su uno scartamento di 1 668 mm, la conformità ai punti 7.3.2.5 e 7.3.2.6 è obbligatoria e devono essere considerati i casi specifici seguenti:

(a) 

la conformità/non conformità al caso specifico relativo ai carrelli progettati per circolare su uno scartamento di 1 668 mm di cui al punto 7.3.2.5 bis deve essere registrata nella documentazione tecnica. La non conformità deve escludere la rete spagnola con scartamento di 1 668 mm dall'area d'uso.

(b) 

La conformità/non conformità al caso specifico relativo alla posizione dei gradini per l'ingresso e l'uscita dal veicolo di cui al punto 7.3.2.6 della STI PRM deve essere registrata nel fascicolo tecnico. Per le unità progettate per l'esercizio su uno scartamento di 1 435 mm e che non sono conformi al caso specifico si applica il punto 7.3.2.7 della STI PRM.

(22) La non conformità a una delle condizioni ambientali specifiche di cui al punto 7.4 deve comportare restrizioni all'uso sulla rete per cui è stata definita la condizione specifica, ma non l'esclusione di tale rete dall'area d'uso.

(23) L'unità deve essere provvista delle marcature conformemente alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [5].

7.1.1.5.2.    Ulteriori condizioni facoltative applicabili alle carrozze destinate all'impiego in condizioni di esercizio generali

(1) La conformità alla seguente serie di condizioni di cui ai punti da 2) a 12) è facoltativa ed è intesa a facilitare lo scambio di unità destinate all'impiego in composizioni di treno non definite in fase di progettazione, ossia unità per l'esercizio generale. La conformità a tali disposizioni non garantisce la piena interscambiabilità delle unità e non esime l'impresa ferroviaria dalle proprie responsabilità per quanto riguarda l'utilizzo di tali unità in una composizione del treno come definito al punto 6.2.7. Se il richiedente sceglie questa opzione, un organismo notificato deve verificare la conformità nell'ambito della procedura «CE» di verifica. Ciò è indicato nel certificato e nella documentazione tecnica.

(2) L'unità deve essere munita di un sistema di accoppiamento manuale come definito al punto 4.2.2.2.3, lettera b), e al punto 5.3.2.

(3) L'unità deve essere provvista di un sistema frenante di tipo EN-UIC quale definito nella specifica di cui all'appendice J-1, indici [12] e [70]. Il sistema frenante deve essere sottoposto a prova conformemente alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [71].

(4) L'unità deve soddisfare i requisiti della presente STI, almeno nell'intervallo di temperatura T1 (da – 25oC a + 40oC, valori nominali) quale definito al punto 4.2.6.1 e nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [18].

(5) Le luci di coda di cui al punto 4.2.7.1 devono essere costituite da fanali di coda fissi.

(6) Se l'unità è munita di passerella, questa deve rispettare la specifica di cui all'appendice J-1, indice [54].

(7) L'alimentazione elettrica a polo unico deve essere conforme al punto 4.2.11.6, punto 2).

(8) L'interfaccia fisica tra unità per la trasmissione dei segnali deve garantire la compatibilità del cavo e della spina di almeno una linea con il cavo a 18 poli definito nella targa 2 della specifica di cui all'appendice J-1, indice [61].

(9) Il dispositivo di controllo delle porte di cui al punto 4.2.5.5.3 deve essere conforme alle specifiche di cui all'appendice J-1, indice [17].

7.1.2.    Modifiche del materiale rotabile in esercizio o di un tipo di materiale rotabile esistente

7.1.2.1    Introduzione

(1) Il presente punto 7.1.2 stabilisce i principi che devono essere applicati dalle entità che gestiscono le modifiche e dagli enti autorizzatori in linea con la procedura «CE» di verifica di cui all'articolo 15, paragrafo 9, all'articolo 21, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/797 e all'allegato IV di tale direttiva. Tale procedura è sviluppata ulteriormente nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/545, articoli 13, 15 e 16, e nella decisione 2010/713/UE.

(2) Il presente punto 7.1.2 si applica in caso di modifiche del materiale rotabile in esercizio o di un tipo di materiale rotabile esistente, compreso il rinnovo o la ristrutturazione. Non si applica in caso di modifiche:

— 
che non si discostano dalla documentazione tecnica allegata alle dichiarazioni «CE» di verifica dei sottosistemi, se del caso, e
— 
che non hanno un'incidenza sui parametri fondamentali non oggetto della dichiarazione «CE», se del caso.

Il titolare dell'autorizzazione del tipo di veicolo deve fornire, a condizioni ragionevoli, all'entità che gestisce le modifiche le informazioni necessarie per valutare le modifiche.

7.1.2.2    Norme per la gestione delle modifiche del materiale rotabile e di un tipo di materiale rotabile

(1) Le parti e i parametri fondamentali del materiale rotabile che non sono interessati dalla modifica o dalle modifiche sono esentati dalla valutazione della conformità ai sensi delle disposizioni della presente STI.

(2) Fatti salvi i punti 7.1.2.2 bis e 7.1.3, la conformità ai requisiti della presente STI, della STI NOI (cfr. punto 7.2 di tale STI) e della STI PRM (cfr. punto 7.2.3. di tale STI) è necessaria solo per i parametri fondamentali della presente STI che possono essere interessati dalla modifica o dalle modifiche.

(3) A norma degli articoli 15 e 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 e della decisione 2010/713/UE e mediante applicazione dei moduli SB, SD/SF o SH1 per la verifica «CE» e, se del caso, a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797, l'entità che gestisce le modifiche deve informare l'organismo notificato di tutte le modifiche che incidono sulla conformità del sottosistema ai requisiti della o delle STI pertinenti e che richiedono nuove verifiche da parte di un organismo notificato. Queste informazioni devono essere fornite dall'entità che gestisce le modifiche con i corrispondenti riferimenti alla documentazione tecnica relativa all'esistente certificato di esame «CE» del tipo o del progetto.

(4) Fatto salvo il giudizio sulla sicurezza globale prescritto all'articolo 21, paragrafo 12, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797, in caso di modifiche che richiedono una nuova valutazione dei requisiti di sicurezza di cui ai punti 4.2.3.4.2, 4.2.3.5.3, 4.2.4.2.2, 4.2.5.3.5, 4.2.5.5.8 e 4.2.5.5.9 deve essere applicata la procedura di cui al punto 6.2.3.5. La tabella 17 precisa quando si rende necessaria una nuova autorizzazione.



Tabella 17

Veicolo inizialmente valutato in base al

 

primo metodo del punto 6.2.3.5, punto 3)

secondo metodo del punto 6.2.3.5, punto 3)

Non è applicato alcun metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio

Modifica valutata in base al...

primo metodo del punto 6.2.3.5, punto 3)

Non è necessaria una nuova autorizzazione

Verifica (1)

Non è necessaria una nuova autorizzazione

secondo metodo del punto 6.2.3.5, punto 3)

Verifica (1)

Verifica (1)

Verifica (1)

Non è applicato alcun metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio

Impossibile

Impossibile

Impossibile

(1)   

Il termine «Verifica» significa che il richiedente applicherà l'allegato I del metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio al fine di dimostrare che il veicolo modificato garantisce un livello di sicurezza pari o superiore. Tale dimostrazione deve essere valutata in maniera indipendente da un organismo di valutazione come definito nel metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio. Se l'organismo conclude che la nuova valutazione di sicurezza dimostra un livello di sicurezza più basso o il risultato non è chiaro, il richiedente deve chiedere un'autorizzazione d'immissione sul mercato.

(4 bis) Fatto salvo il giudizio sulla sicurezza globale prescritto all'articolo 21, paragrafo 12, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797, in caso di modifiche che incidono sui requisiti di cui ai punti 4.2.4.9, 4.2.9.3.1 e 4.2.10.3.4 e che richiedono un nuovo studio di affidabilità, è necessaria una nuova autorizzazione d'immissione sul mercato a meno che l'organismo notificato non concluda che i requisiti in materia di sicurezza oggetto dello studio di affidabilità sono migliorati o mantenuti. Nella sua valutazione l'organismo notificato prenderà in considerazione, ove necessario, la documentazione riveduta relativa alla manutenzione e all'esercizio.

(5) Le strategie di migrazione nazionali relative all'attuazione di altre STI (ad esempio le STI relative agli impianti fissi) devono essere prese in considerazione all'atto della definizione del grado in cui devono essere applicate le STI relative al materiale rotabile.

(6) Le caratteristiche essenziali di progettazione del materiale rotabile sono definite nella tabella 17 bis e nella tabella 17 ter. Sulla base di tali tabelle e del giudizio sulla sicurezza prescritto all'articolo 21, paragrafo 12, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797, le modifiche sono classificate come segue:

a) 

come definito all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 se sono superiori alle soglie indicate nella colonna 3 e inferiori alle soglie di cui alla colonna 4, a meno che il giudizio sulla sicurezza prescritto all'articolo 21, paragrafo 12, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797 non imponga la loro classificazione come definito all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545, oppure

b) 

come definito all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 se sono superiori alle soglie indicate nella colonna 4 o se il giudizio sulla sicurezza prescritto all'articolo 21, paragrafo 12, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797 impone la loro classificazione come definito all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545.

Il superamento o no delle soglie di cui al primo capoverso da parte delle modifiche è determinato con riferimento ai valori dei parametri al momento dell'ultima autorizzazione del materiale rotabile o del tipo di materiale rotabile.

(7) Si considera che le modifiche non oggetto del punto 7.1.2.2, punto 6), non abbiano alcuna incidenza sulle caratteristiche essenziali di progettazione e possano essere classificate come definito all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545, a meno che il giudizio sulla sicurezza prescritto all'articolo 21, paragrafo 12, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797 non imponga la loro classificazione come definito all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545.

(8) Il giudizio sulla sicurezza prescritto all'articolo 21, paragrafo 12, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797 deve riguardare le modifiche dei parametri fondamentali della tabella di cui al punto 3.1 in relazione a tutti i requisiti essenziali, in particolare i requisiti «sicurezza» e «compatibilità tecnica».

(9) Fatto salvo il punto 7.1.2.2 bis, tutte le modifiche devono rimanere conformi alle STI applicabili indipendentemente dalla loro classificazione.

(10) La sostituzione di uno o più veicoli all'interno di una composizione bloccata dopo un grave danno non rende necessaria una valutazione della conformità in relazione alla presente STI purché l'unità o il veicolo o i veicoli non presentino modifiche sotto l'aspetto dei parametri tecnici e della funzione rispetto a quelli da essi sostituiti. Tali unità devono essere tracciabili e certificate in conformità a qualsiasi norma nazionale o internazionale, o a qualsiasi codice di buona pratica ampiamente riconosciuto nel settore ferroviario.



Tabella 17 bis

Caratteristiche essenziali di progettazione relative ai parametri fondamentali di cui alla presente STI

Punto della STI

Caratteristica o caratteristiche essenziali di progettazione correlate

Modifiche che incidono sulle caratteristiche essenziali di progettazione e non classificate come modifiche di cui all'articolo 21, paragrafo 12, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797

Modifiche che incidono sulle caratteristiche essenziali di progettazione e classificate come modifiche di cui all'articolo 21, paragrafo 12, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797

4.2.2.2.3  Accoppiatore di estremità

Tipo di accoppiatore di estremità

Modifica del tipo di accoppiatore di estremità

n.d.

4.2.2.10  Condizioni di carico e massa ponderata

4.2.3.2.1  Parametro del carico per asse

Massa di progetto in ordine di marcia

Modifica di qualsiasi corrispondente caratteristica essenziale di progettazione, con conseguente modifica della categoria o delle categorie di linea EN con cui il veicolo è compatibile

n.d.

Massa di progetto in condizioni di carico utile normale

Massa di progetto in condizioni di carico utile eccezionale

Massa operativa in ordine di marcia

Massa operativa in condizioni di carico utile normale

Velocità massima di progetto (km/h)

Carico statico per asse in funzione operativa

Carico statico per asse in condizioni di carico utile eccezionale

Lunghezza del veicolo

Carico statico per asse in condizioni di carico utile normale

Posizione degli assi lungo l'unità (distanza tra gli assi)

Categoria/categorie di linea EN

 

 

Massa totale del veicolo (per ciascun veicolo dell'unità)

Modifica di qualsiasi corrispondente caratteristica essenziale di progettazione, con conseguente modifica della categoria o delle categorie di linea EN con cui il veicolo è compatibile

Modifica superiore a ± 10 %

Massa per ruota

Modifica di qualsiasi corrispondente caratteristica essenziale di progettazione, con conseguente modifica della categoria o delle categorie di linea EN con cui il veicolo è compatibile, oppure

Modifica superiore a ± 10 %

n.d.

4.2.3.1  Sagoma

Profilo di riferimento

n.d.

Modifica del profilo di riferimento cui il veicolo è conforme

Capacità di raggio minimo di curvatura convesso verticale

Modifica della capacità di raggio minimo di curvatura convesso verticale con cui il veicolo è compatibile superiore al 10 %

n.d.

Capacità di raggio minimo di curvatura concavo verticale

Modifica della capacità di raggio minimo di curvatura concavo verticale con cui il veicolo è compatibile superiore al 10 %

n.d.

4.2.3.3.1  Caratteristiche del materiale rotabile in termini di compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni

Compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni

n.d.

Modifica della compatibilità dichiarata con uno o più dei tre seguenti sistemi di rilevamento dei treni:

— circuiti di binario

— conta-assi

— attrezzatura loop

Lubrificazione dei bordini

Installazione/rimozione della funzione di lubrificazione dei bordini

n.d.

Possibilità di impedire l'uso della lubrificazione dei bordini

n.d.

Installazione/rimozione del comando che impedisce l'uso della lubrificazione dei bordini

4.2.3.3.2  Monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti

Sistema di rilevamento di bordo

Installazione del sistema di rilevamento di bordo

Rimozione del sistema di rilevamento di bordo dichiarato

4.2.3.4  Comportamento dinamico del materiale rotabile

Combinazione di velocità massima e di insufficienza massima di sopraelevazione per cui il veicolo è stato valutato

n.d.

Aumento della velocità massima superiore a 15 km/h o modifica superiore a ± 10 % della insufficienza massima di sopraelevazione ammissibile

Inclinazione della rotaia

n.d.

Modifica dell'inclinazione o delle inclinazioni della rotaia cui il veicolo è conforme (1)

4.2.3.5.2.1.  Caratteristiche meccaniche e geometriche delle sale montate

Scartamento di sala montata

n.d.

Modifica dello scartamento con cui la sala montata è compatibile

4.2.3.5.2.2  Caratteristiche delle ruote

Diametro minimo della ruota richiesto in servizio

Modifica del diametro minimo richiesto in servizio superiore a ± 10 mm

n.d.

4.2.3.5.2.3  Sistemi a scartamento variabile automatico

Dispositivo di cambio dello scartamento di sala montata

Modifica del veicolo che comporta una modifica del dispositivo o dei dispositivi di cambio degli scartamenti di binario con cui la sala montata è compatibile

Modifica dello scartamento o degli scartamenti con cui la sala montata è compatibile

4.2.3.6  Raggio minimo di curvatura

Capacità di raggio minimo di curvatura orizzontale

Aumento del raggio minimo di curvatura orizzontale superiore a 5 m

n.d.

4.2.4.5.1  Prestazioni di frenatura — requisiti generali

Decelerazione media massima

Modifica superiore a ± 10 % della decelerazione media massima del freno

n.d.

4.2.4.5.2  Prestazioni di frenatura — freno d'emergenza

Distanza di arresto e profilo di decelerazione per ciascuna condizione di carico per la velocità massima di progetto

Modifica della distanza di arresto superiore a ± 10 %

Nota: si possono utilizzare anche la percentuale di peso frenato (denominata anche «lambda» o «percentuale di massa frenata») o la massa frenata; questi dati possono essere calcolati (direttamente o tramite la distanza di arresto) sulla base dei profili di decelerazione.

La modifica autorizzata è identica (± 10 %)

n.d.

4.2.4.5.3  Prestazioni di frenatura — freno di servizio

Distanza di arresto e decelerazione massima per la condizione di carico «massa di progetto in condizioni di carico utile normale» alla velocità massima di progetto

Modifica della distanza di arresto superiore a ± 10 %

n.d.

4.2.4.5.4  Prestazioni di frenatura — capacità termica

Capacità termica di frenatura massima

n.d.

Modifica della capacità termica di frenatura massima >= 10 %

oppure

 

capacità termica in termini di pendenza massima della linea, lunghezza associata e velocità di esercizio

Modifica della pendenza massima, della lunghezza associata o della velocità di esercizio per le quali il sistema frenante è progettato in relazione alla capacità termica di frenatura

4.2.4.5.5  Prestazioni di frenatura — freno di stazionamento

Pendenza massima sulla quale l'unità è immobilizzata dal solo freno di stazionamento (se il veicolo ne è provvisto)

Modifica della pendenza massima dichiarata superiore a ± 10 %

n.d.

4.2.4.6.2.  Sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote

Sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote

n.d.

Installazione/rimozione della funzione del sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote

4.2.4.8.2  Freno magnetico a pattino

Freno magnetico a pattino

n.d.

Installazione/rimozione della funzione di frenatura con freno magnetico a pattino

Possibilità di impedire l'uso del freno magnetico a pattino

n.d.

Installazione/rimozione del comando del freno che consente l'attivazione/la disattivazione del freno magnetico a pattino

4.2.4.8.3  Freno a corrente parassita sul binario.

Freno a corrente parassita sul binario.

n.d.

Installazione/rimozione della funzione di frenatura con freno a corrente parassita sul binario

Possibilità di impedire l'uso del freno a corrente parassita sul binario

n.d.

Installazione/rimozione del comando del freno che consente l'attivazione/la disattivazione del freno a corrente parassita sul binario

4.2.6.1.1  Temperatura

Intervalli di temperatura

Modifica degli intervalli di temperatura (T1, T2, T3)

n.d.

4.2.6.1.2  Neve, ghiaccio e grandine

Condizioni di neve, ghiaccio e grandine

Modifica dell'intervallo scelto per «neve, ghiaccio e grandine» (nominale o più rigido)

n.d.

4.2.8.2.2  Esercizio in un intervallo di tensioni e frequenze

Sistema di alimentazione elettrica (tensione e frequenza)

n.d.

Modifica della o delle tensioni/della o delle frequenze del sistema di alimentazione elettrica

(CA 25 kV-50 Hz, CA 15 kV-16,7 Hz, CC 3 kV, CC 1,5kV, CC 750 V, terza rotaia, altri)

4.2.8.2.3  Freno a recupero con invio dell'energia alla linea aerea di contatto

Freno a recupero

n.d.

Installazione/rimozione della funzione di frenatura con freno a recupero

Possibilità di impedire l'uso del freno a recupero (se previsto)

Installazione/rimozione della possibilità di impedire l'uso del freno a recupero

n.d.

4.2.8.2.4  Potenza e corrente massime derivabili dalla linea aerea di contatto

Applicabile solo alle unità elettriche di potenza superiore a 2 MW:

Funzione di limitazione della potenza e della corrente

Funzione di limitazione della potenza e della corrente installata/rimossa

n.d.

4.2.8.2.5  Corrente massima a treno fermo

Corrente massima a treno fermo per pantografo per ogni sistema a corrente continua per il quale il veicolo è attrezzato

Modifica del valore di corrente massima di 50 A, senza superare il limite fissato nella presente STI

n.d.

Veicolo munito di stoccaggio dell'energia elettrica ai fini della trazione e della funzione di ricarica con la linea aerea di contatto a veicolo fermo

Aggiunta o eliminazione della funzione

n.d.

4.2.8.2.9.1.1  Altezza di interazione con i fili di contatto (livello del materiale rotabile)

Altezza di interazione del pantografo con i fili di contatto (sopra il piano del ferro)

Modifica dell'altezza di interazione che consente/non consente più un contatto meccanico con uno dei fili di contatto ad altezze dal piano del ferro comprese tra:

4 800 mm e 6 500 mm

4 500  mm e 6 500 mm

5 550  mm e 6 800  mm

5 600  mm e 6 600  mm

n.d.

4.2.8.2.9.2  Geometria dell'archetto del pantografo (a livello di componente di interoperabilità)

Geometria dell'archetto del pantografo

n.d.

Modifica della geometria dell'archetto del pantografo verso o da uno dei tipi di cui ai punti 4.2.8.2.9.2.1, 4.2.8.2.9.2.2 o 4.2.8.2.9.2.3

4.2.8.2.9.4.2  Materiale dello strisciante

Materiale dello strisciante

Nuovo strisciante come al punto 4.2.8.2.9.4.2, punto 3)

n.d.

4.2.8.2.9.6  Forza di contatto e comportamento dinamico del pantografo

Curva della forza media di contatto

Modifica che richiede una nuova valutazione del comportamento dinamico del pantografo

n.d.

4.2.8.2.9.7  Disposizione dei pantografi (a livello di materiale rotabile)

Numero dei pantografi e distanza più breve tra due pantografi

n.d.

Nel caso in cui la distanza fra due pantografi consecutivi in composizione bloccata o predefinita dell'unità oggetto di valutazione è ridotta mediante l'eliminazione di un veicolo

4.2.8.2.9.10  Abbassamento del pantografo (a livello di materiale rotabile)

Dispositivo di abbassamento automatico (ADD)

Funzione di un dispositivo di abbassamento automatico (ADD) installata/rimossa

n.d.

4.2.9.3.7.  Trattamento del segnale di prevenzione e di rilevamento dei deragliamenti

Presenza della funzione di elaborazione del segnale di prevenzione e di rilevamento dei deragliamenti

Installazione/rimozione della funzione di prevenzione/rilevamento

n.d.

4.2.9.3.7 bis  Funzione di rilevamento e prevenzione dei deragliamenti di bordo

Presenza della funzione di prevenzione e rilevamento dei deragliamenti

Installazione/rimozione della funzione di prevenzione/rilevamento

n.d.

4.2.10.1  Indicazioni generali e classificazione

Categoria sicurezza antincendio

n.d.

Modifica della categoria sicurezza antincendio

4.2.12.2  Documentazione generale — numero di unità in esercizio multiplo

Numero massimo di complessi o locomotive accoppiati in esercizio multiplo

n.d.

Modifica del numero massimo consentito di complessi o locomotive accoppiati in esercizio multiplo

4.2.12.2  Documentazione generale — numero veicoli in un'unità

Esclusivamente per composizioni bloccate:

veicoli che compongono la composizione bloccata

n.d.

Modifica del numero di veicoli che compongono la composizione bloccata

(1)   

Il materiale rotabile che soddisfa una delle condizioni seguenti è considerato compatibile con tutte le inclinazioni della rotaia:

— materiale rotabile valutato conformemente alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [9] o [73];

— materiale rotabile valutato conformemente alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [63] (modificata o non modificata dall'ERA/TD/2012-17/INT) o alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [64], con la conseguenza che non vi è alcuna limitazione a una sola inclinazione della rotaia;

— materiale rotabile valutato in base alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [63] (modificata o non modificata dall'ERA/TD/2012-17/INT) o alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [64], con la conseguenza che vi è una limitazione a una sola inclinazione della rotaia e una nuova valutazione delle condizioni di prova del contatto ruota-rotaia basate su profili reali di ruota e rotaia e sullo scartamento misurato dimostra la conformità ai requisiti sulle condizioni del contatto ruota-rotaia della specifica di cui all'appendice J-1, indice [9].



Tabella 17 ter

Caratteristiche essenziali di progettazione relative ai parametri fondamentali di cui alla STI PRM

Punto della STI

Caratteristica o caratteristiche essenziali di progettazione correlate

Modifiche che incidono sulle caratteristiche essenziali di progettazione e non classificate come modifiche di cui all'articolo 21, paragrafo 12, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797

Modifiche che incidono sulle caratteristiche essenziali di progettazione e classificate come modifiche di cui all'articolo 21, paragrafo 12, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797

2.2.11.  Posizione dei gradini per l'ingresso e l'uscita dal veicolo

Altezze del marciapiede per il quale il veicolo è progettato

n.d.

Modifica dell'altezza del marciapiede con cui il veicolo è compatibile

(11) Per stabilire il certificato di esame «CE» del tipo o del progetto, l'organismo notificato scelto dall'entità che gestisce le modifiche può fare riferimento:

— 
al certificato originario di esame «CE» del tipo o del progetto, sempre che sia ancora valido, per le parti del progetto che sono rimaste invariate o per quelle parti che sono state modificate ma senza incidere sulla conformità del sottosistema;
— 
a un certificato aggiuntivo di esame «CE» del tipo o del progetto (che modifica il certificato originale) per le parti modificate del progetto che incidono sulla conformità del sottosistema alle STI specificate nel quadro di certificazione di cui al punto 7.1.3.1.1.

Se il periodo di validità del certificato di esame «CE» del tipo o del progetto per il tipo originale è limitato a 7 anni (a causa dell'applicazione del precedente concetto di fase A/B), il periodo di validità del certificato di esame «CE» del tipo o del progetto per il tipo modificato, la variante del tipo modificata o la versione del tipo modificata deve essere limitato a 14 anni dopo la data di nomina di un organismo notificato da parte del richiedente per il tipo di materiale rotabile iniziale (inizio della fase A del certificato originario di esame «CE» del tipo o del progetto).

(12) In ogni caso, l'entità che gestisce le modifiche deve accertarsi che la documentazione tecnica relativa al certificato di esame «CE» del tipo o del progetto sia aggiornata di conseguenza.

(13) La documentazione tecnica aggiornata, relativa al certificato di esame «CE» del tipo o del progetto, è richiamata nella documentazione tecnica allegata alla dichiarazione «CE» di verifica rilasciata dall'entità che gestisce le modifiche per il materiale rotabile dichiarato conforme al tipo modificato.

7.1.2.2 bis.    Norme particolari per il materiale rotabile in esercizio non oggetto di una dichiarazione «CE» di verifica che ha ottenuto la prima autorizzazione di messa in servizio anteriormente al 1o gennaio 2015

In aggiunta al punto 7.1.2.2 le norme seguenti si applicano al materiale rotabile in esercizio che ha ottenuto la prima autorizzazione di messa in servizio anteriormente al 1o gennaio 2015, se l'ambito della modifica ha un'incidenza sui parametri fondamentali non oggetto della (eventuale) dichiarazione «CE».

(1) 

La conformità ai requisiti tecnici della presente STI si considera stabilita nel momento in cui un parametro fondamentale è migliorato nella direzione della prestazione definita dalla STI e l'entità che gestisce le modifiche dimostra che i requisiti essenziali corrispondenti sono soddisfatti e il livello di sicurezza è mantenuto e, ove ragionevolmente fattibile, è migliorato. L'entità che gestisce le modifiche deve giustificare in questo caso le ragioni per cui la prestazione definita dalla STI non era soddisfatta, tenendo conto del punto 7.1.2.2, punto 5). La giustificazione deve essere inclusa nell'eventuale fascicolo tecnico o nella documentazione tecnica originale del veicolo.

(2) 

La norma di cui al punto 1) non si applica alle modifiche dei parametri fondamentali classificate come modifiche di cui all'articolo 21, paragrafo 12, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797, come specificato nella tabella 17 quater e nella tabella 17 quinquies. Per tali modifiche, la conformità ai requisiti della presente STI è obbligatoria.



Tabella 17 quater

Modifiche dei parametri fondamentali per i quali la conformità ai requisiti della STI è obbligatoria per il materiale rotabile non munito di un certificato di esame «CE» del tipo o del progetto

Punto della STI

Caratteristica o caratteristiche essenziali di progettazione correlate

Modifiche che incidono sulle caratteristiche essenziali di progettazione e classificate come modifiche di cui all'articolo 21, paragrafo 12, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797

4.2.3.1  Sagoma

Profilo di riferimento

Modifica del profilo di riferimento cui il veicolo è conforme

4.2.3.3.1  Caratteristiche del materiale rotabile in termini di compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni

Compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni

Modifica della compatibilità dichiarata con uno o più dei tre seguenti sistemi di rilevamento dei treni:

— circuiti di binario

— conta-assi

— attrezzatura loop

4.2.3.3.2  Monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti

Sistema di rilevamento di bordo

Installazione/rimozione del sistema di rilevamento di bordo dichiarato

4.2.3.5.2.1.  Caratteristiche meccaniche e geometriche delle sale montate

Scartamento di sala montata

Modifica dello scartamento con cui la sala montata è compatibile

4.2.3.5.2.3  Sistemi a scartamento variabile automatico

Dispositivo di cambio dello scartamento di sala montata

Modifica dello scartamento o degli scartamenti con cui la sala montata è compatibile

4.2.8.2.3  Freno a recupero con invio dell'energia alla linea aerea di contatto

Freno a recupero

Installazione/rimozione della funzione di frenatura con freno a recupero



Tabella 17 quinquies

Modifiche dei parametri fondamentali della STI PRM per i quali la conformità ai requisiti della STI è obbligatoria per il materiale rotabile non munito di un certificato di esame «CE» del tipo o del progetto

Punto della STI

Caratteristica o caratteristiche essenziali di progettazione correlate

Modifiche che incidono sulle caratteristiche essenziali di progettazione e classificate come modifiche di cui all'articolo 21, paragrafo 12, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797

4.2.2.11  Posizione dei gradini per l'ingresso e l'uscita dal veicolo

Altezze del marciapiede per il quale il veicolo è progettato

Modifica dell'altezza del marciapiede con cui il veicolo è compatibile

7.1.2.2 ter.    Norme particolari per i veicoli modificati per verificare le prestazioni o l'affidabilità delle innovazioni tecnologiche per un periodo di tempo limitato

(1) Le seguenti norme si applicano, in aggiunta al punto 7.1.2.2, in caso di modifiche di singoli veicoli autorizzati al fine di verificare le prestazioni e l'affidabilità delle innovazioni tecnologiche per un periodo di tempo determinato non superiore a un anno. Esse non si applicano se le stesse modifiche sono apportate a più veicoli.

(2) La conformità ai requisiti tecnici della presente STI si considera stabilita nel momento in cui un parametro fondamentale è mantenuto inalterato o è migliorato nella direzione della prestazione definita dalla STI e l'entità che gestisce le modifiche dimostra che i requisiti essenziali corrispondenti sono soddisfatti e il livello di sicurezza è mantenuto e, ove ragionevolmente fattibile, è migliorato.

7.1.3.    Norme relative ai certificati di esame «CE» del tipo o del progetto

7.1.3.1    Sottosistema «materiale rotabile»

7.1.3.1.1    Definizioni

(1) Quadro di valutazione iniziale

Il quadro di valutazione iniziale è l'insieme delle STI (ossia la presente STI, la STI NOI e la STI PRM) applicabili all'inizio della fase di progettazione quando l'organismo notificato è incaricato dal richiedente.

(2) Quadro di certificazione

Il quadro di certificazione è l'insieme delle STI (ossia la presente STI, la STI NOI e la STI PRM) applicabili al momento dell'emissione del certificato di esame «CE» del tipo o del progetto. Si tratta del quadro di valutazione iniziale modificato con le revisioni delle STI che sono entrate in vigore durante la fase di progettazione.

(3) Fase di progettazione

La fase di progettazione è il periodo che inizia quando un organismo notificato, responsabile della verifica «CE», è incaricato dal richiedente e termina con il rilascio del certificato di esame «CE» del tipo o del progetto.

Una fase di progettazione può riguardare un tipo nonché una o più varianti e versioni del tipo. Per tutte le varianti e versioni del tipo, si ritiene che la fase di progettazione inizi nello stesso momento di quella per il tipo principale.

(4) Fase di produzione

La fase di produzione è il periodo durante il quale i sottosistemi «materiale rotabile» possono essere immessi sul mercato sulla base di una dichiarazione «CE» di verifica che si riferisce a un certificato valido di esame «CE» del tipo o del progetto.

(5) Materiale rotabile in esercizio:

il materiale rotabile è in esercizio quando è registrato con codice di immatricolazione «00» «Valida» nel registro di immatricolazione nazionale a norma della decisione 2007/756/CE o nel registro europeo dei veicoli a norma della decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 e manutenzionato in condizioni di sicurezza di esercizio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione ( 25 ).

7.1.3.1.2    Norme relative al certificato di esame «CE» del tipo o del progetto

(1) L'organismo notificato rilascia il certificato di esame «CE» del tipo o del progetto relativo al quadro di certificazione

(2) Quando una revisione della presente STI, della STI NOI o della STI PRM entra in vigore durante la fase di progettazione, l'organismo notificato rilascia il certificato di esame «CE» del tipo o del progetto secondo le norme seguenti:

— 
per le modifiche delle STI che non sono indicate nell'appendice L, la conformità al quadro di valutazione iniziale comporta la conformità al quadro di certificazione. L'organismo notificato rilascia il certificato di esame «CE» del tipo o del progetto relativo al quadro di certificazione senza ulteriori valutazioni;
— 
per le modifiche delle STI indicate nell'appendice L, la loro applicazione è obbligatoria a norma del regime transitorio definito in tale appendice. Durante il periodo di transizione definito, l'organismo notificato può rilasciare il certificato di esame «CE» del tipo o del progetto relativo al quadro di certificazione senza ulteriori valutazioni. L'organismo notificato elenca nel certificato di esame «CE» del tipo o del progetto tutti i punti valutati in base al quadro di valutazione iniziale.

(3) Quando più revisioni della presente STI, della STI NOI o della STI PRM entrano in vigore durante la fase di progettazione, il punto 2) si applica a tutte le revisioni successive.

(4) È sempre consentito (ma non obbligatorio) applicare una versione più recente di qualsiasi STI, in maniera totale o per punti particolari, salvo esplicita indicazione contraria nella revisione di tali STI; in caso di un'applicazione circoscritta a particolari punti, il richiedente deve giustificare e documentare che i requisiti applicabili rimangono coerenti e ciò deve essere approvato dall'organismo notificato.

7.1.3.1.3    Validità del certificato di esame «CE» del tipo o del progetto

(1) Quando entra in vigore una revisione della presente STI, della STI NOI o della STI PRM, il certificato di esame «CE» del tipo o del progetto per il sottosistema rimane valido a meno che non debba essere rivisto in base al regime transitorio specifico di una modifica della STI.

(2) Solo le modifiche apportate alle STI con un regime transitorio specifico possono applicarsi al materiale rotabile in fase di produzione o al materiale rotabile in esercizio.

7.1.3.2    Componenti di interoperabilità

(1) Questo punto riguarda un componente di interoperabilità che è soggetto a esame del tipo o del progetto o dell'idoneità all'impiego.

(2) Salvo diversa indicazione esplicita nella revisione della presente STI, della STI NOI o della STI PRM, l'esame del tipo o del progetto o l'idoneità all'impiego conserva validità anche se entra in vigore una revisione di tali STI.

In questo lasso di tempo è consentita l'immissione sul mercato di nuovi componenti dello stesso tipo, senza l'obbligo di effettuare una nuova valutazione del tipo.

7.1.4.    Norme per l'estensione dell'area d'uso per il materiale rotabile autorizzato a norma della direttiva 2008/57/CE o in esercizio prima del 19 luglio 2010

(1) In mancanza di piena conformità alla presente STI, il punto 2 si applica al materiale rotabile che soddisfa le seguenti condizioni al momento della richiesta dell'estensione della relativa area d'uso a norma dell'articolo 21, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2016/797:

a) 

è stato autorizzato a norma della direttiva 2008/57/CE o messo in esercizio prima del 19 luglio 2010;

b) 

è registrato con codice di immatricolazione «00»«Valida» nel registro di immatricolazione nazionale a norma della decisione 2007/756/CE o nel registro europeo dei veicoli a norma della decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 e manutenzionato in condizioni di sicurezza di esercizio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779.

Le seguenti disposizioni per l'estensione dell'area d'uso si applicano anche in combinazione con una nuova autorizzazione come stabilito all'articolo 14, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545.

(2) L’autorizzazione per un'area d'uso estesa del materiale rotabile di cui al punto 1) deve basarsi sull'eventuale autorizzazione esistente, sulla compatibilità tecnica tra il materiale rotabile e la rete a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera d), della direttiva (UE) 2016/797 e sulla conformità alle caratteristiche essenziali di progettazione delle tabelle 17 bis e 17 ter, tenendo conto delle restrizioni o delle limitazioni.

Il richiedente deve fornire una dichiarazione «CE» di verifica corredata di fascicoli tecnici comprovanti la conformità ai requisiti di cui alla presente STI, o a disposizioni di effetto equivalente, per ciascun parametro fondamentale di cui alla tabella 17 bis, colonna 1, e alla tabella 17 ter, colonna 1, nonché la conformità ai seguenti punti della presente STI:

— 
4.2.4.2.2, 4.2.5.5.8, 4.2.5.5.9, 4.2.6.2.3, 4.2.6.2.4, 4.2.6.2.5, 4.2.8.2.7, 4.2.8.2.9.8 (quando l’attraversamento di tratti a separazione di fase o di sistema è gestito automaticamente), 4.2.9.3.1, 4.2.9.6, 4.2.12 e 4.2.12.6;
— 
4.2.5.3 in Italia;
— 
4.2.5.3.5 e 4.2.9.2.1 in Germania;
tramite uno o più dei seguenti elementi:
a) 

conformità ai requisiti di cui alla presente STI;

b) 

conformità ai requisiti corrispondenti di cui a una STI precedente;

c) 

conformità a specifiche alternative che si ritiene abbiano effetto equivalente;

d) 

documentazione comprovante che i requisiti di compatibilità tecnica con la rete dell'area d'uso estesa sono equivalenti ai requisiti di compatibilità tecnica con la rete per cui il materiale rotabile è già autorizzato o in esercizio. Tale documentazione deve essere fornita dal richiedente e può essere basata sulle informazioni del registro dell'infrastruttura ferroviaria (RINF).

(3) L'effetto equivalente delle specifiche alternative ai requisiti della presente STI (punto 2, lettera c)) e l'equivalenza dei requisiti di compatibilità tecnica con la rete (punto 2, lettera d)) devono essere giustificati e documentati dal richiedente applicando il procedimento di gestione dei rischi di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 402/2013. La giustificazione deve essere valutata e confermata da un organismo di valutazione (CSM RA).

(4) Oltre ai requisiti di cui al precedente punto 2) e se del caso, il richiedente deve fornire una dichiarazione «CE» di verifica corredata di fascicoli tecnici comprovanti la conformità:

a) 

ai casi specifici relativi a qualsiasi parte dell'area d'uso estesa elencati nella presente STI, nella STI PRM e nella STI CCS;

b) 

alle norme nazionali di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere a), c) e d), della direttiva (UE) 2016/797 come notificate a norma dell'articolo 14 di tale direttiva.

(5) L'ente autorizzatore deve rendere pubblici tramite il sito web dell'Agenzia i dettagli delle specifiche alternative di cui al punto 2, lettera c), e dei requisiti di compatibilità tecnica con la rete di cui al punto 2, lettera d), in base ai quali ha concesso le autorizzazioni per l'area d'uso estesa.

(6) Qualora un veicolo autorizzato abbia beneficiato della non applicazione delle STI o di parte di esse ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2008/57/CE, il richiedente deve chiedere una o più deroghe negli Stati membri dell'area d'uso estesa a norma dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/797.

(7) A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, le carrozze utilizzate in virtù del regolamento internazionale carrozze (RIC) devono essere considerate autorizzate conformemente alle condizioni alle quali sono state utilizzate, compresa l'area d'uso in cui circolano. A seguito di una modifica che richiede una nuova autorizzazione all'immissione sul mercato a norma dell'articolo 21, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/797, le carrozze accettate in virtù del più recente accordo RIC devono mantenere l'area d'uso in cui circolavano senza ulteriori verifiche delle parti non modificate.;

7.1.5.    Requisiti di pre-attrezzaggio per la progettazione del nuovo materiale rotabile in cui l'ETCS non è ancora installato

(1) Questo caso si applica a progetti di veicoli di nuova elaborazione, compresi i veicoli speciali di cui al punto 7.4.3.2 della STI CCS quando si applica il punto 7.1.1.3, punto 1), della STI LOC&PAS, in cui l'ETCS di bordo non è ancora installato, allo scopo di disporre di un sottosistema «materiale rotabile» pronto quando l'ETCS sarà installato.

(2) I requisiti seguenti si applicano a progetti di veicoli di nuova elaborazione che richiedono una prima autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545:

a) 

conformità ai requisiti relativi alle funzioni di interfaccia del treno indicati nei parametri fondamentali che fanno riferimento all'appendice A, tabella A.2, indice 7, della STI CCS (cfr. colonna 1 e 2 della tabella 9 della STI LOC&PAS);

b) 

documentazione della descrizione delle funzioni di interfaccia del treno implementate, comprese le specifiche delle interfacce e dei protocolli di comunicazione, nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.2, punto 23);

c) 

disponibilità di uno spazio per l'installazione di apparecchiature ETCS di bordo di cui alla STI CCS (ad esempio DMI ETCS, antenne ecc.); le condizioni per l'installazione di apparecchiature devono essere documentate nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.2, punto 24).

(3) L'organismo notificato incaricato della verifica CE per il sottosistema «materiale rotabile» deve verificare che sia fornita la documentazione richiesta al punto 4.2.12.2, punti 23) e 24).

(4) Quando l'ETCS di bordo è installato, la valutazione dell'integrazione delle funzioni di interfaccia nel veicolo fa parte della verifica CE per il sottosistema CCS di bordo conformemente al punto 6.3.3 della STI CCS.

▼B

7.2.    Compatibilità con altri sottosistemi

(1) 

La presente STI è stata elaborata tenendo conto della conformità degli altri sottosistemi alle rispettive STI. Ne consegue che le interfacce con i sottosistemi infrastruttura, energia e controllo-comando per gli impianti fissi sono considerate per sottosistemi conformi alle STI «infrastruttura», «energia» e «controllo-comando e segnalamento» (CCS).

(2) 

Di conseguenza, i metodi e le fasi attuative per il materiale rotabile dipendono dall'andamento dell'attuazione delle STI infrastruttura, energia e controllo-comando e segnalamento (CCS).

(3) 

Inoltre, le STI relative agli impianti fissi ammettono una serie di caratteristiche tecniche differenti (ad esempio, «codice di traffico» nella STI infrastruttura, «sistema di alimentazione» nella STI energia).

(4) 

Per quanto concerne il materiale rotabile, le caratteristiche tecniche corrispondenti figurano nel «Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati» a norma dell' ►M3  articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797 ◄ e della decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (si veda anche la sezione 4.8 della presente STI).

(5) 

Gli impianti fissi rientrano tra le caratteristiche principali riprese nel «Registro dell'infrastruttura» a norma ►M3  dell'articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione ( 26 ) ◄ .

7.3.    Casi specifici

7.3.1.    Indicazioni generali

(1) 

I casi specifici elencati in questo punto descrivono le disposizioni particolari che sono considerate necessarie e che sono state autorizzate su particolari reti in ciascuno Stato membro.

▼M3

(2) 

I casi specifici sono classificati come:

— 
casi «P»: casi «permanenti»;
— 
casi «T0»: casi «temporanei» di durata indeterminata, qualora il sistema target debba essere conseguito entro una data ancora da stabilirsi;
— 
casi «T1»: casi «temporanei», qualora il sistema target debba essere conseguito entro il 31 dicembre 2025;
— 
casi «T2»: casi «temporanei», qualora il sistema target debba essere conseguito entro il 31 dicembre 2035.

Tutti i casi specifici e le relative date devono essere riesaminati nel corso delle future revisioni della STI al fine di limitarne l'ambito di applicazione tecnico e geografico sulla base di una valutazione del loro impatto su sicurezza, interoperabilità, servizi transfrontalieri e corridoi TEN-T, nonché dell'impatto a livello pratico ed economico del loro mantenimento o della loro eliminazione. Sarà tenuta in particolare considerazione la disponibilità di finanziamenti dell'UE.

I casi specifici devono essere limitati alla tratta o alla rete in cui sono strettamente necessari e sono presi in considerazione attraverso le procedure di compatibilità della tratta.

▼B

(3) 

Qualsiasi caso specifico applicabile al materiale rotabile che rientra nell'ambito di applicazione della presente STI viene esaminato in questa stessa STI.

(4) 

Alcuni casi specifici presentano interfacce con altre STI. Nell'eventualità in cui in un punto della presente STI si faccia riferimento a un'altra STI a cui si applica un caso specifico, o in cui un caso specifico si applica al materiale rotabile in conseguenza di un caso specifico dichiarato in un'altra STI, tali casi specifici sono altresì descritti nella presente STI.

(5) 

Inoltre, alcuni casi specifici non impediscono l'accesso del materiale rotabile conforme alla STI alla rete nazionale. In tale evenienza, ciò è esplicitamente dichiarato nella relativa sezione del punto 7.3.2.

▼M3

(6) 

Nell'ipotesi di un caso specifico applicabile a un componente definito come componente di interoperabilità al punto 5.3 della presente STI, la valutazione della conformità deve essere effettuata conformemente al punto 6.1.1, punto 3).

▼M5

7.3.2.    Elenco di casi specifici

7.3.2.1    Interfacce meccaniche (4.2.2.2)

Caso specifico Irlanda e Regno Unito per l'Irlanda del Nord («P»)

Accoppiatore di estremità, altezza sul piano del ferro (punto 4.2.2.2.3).

A.1 Respingenti

L'altezza della linea mediana dei respingenti deve essere compresa nell'intervallo 1 090 mm (+ 5/– 80 mm) sul piano del ferro in tutte le condizioni di carico e di usura.

A.2 Tenditore

L'altezza della linea mediana del gancio di trazione deve essere compresa nell'intervallo 1 070 mm (+ 25/– 80 mm) sul piano del ferro in tutte le condizioni di carico e di usura.

7.3.2.2    Sagoma (4.2.3.1)

Caso specifico Irlanda e Regno Unito per l'Irlanda del Nord («P»)

Il profilo di riferimento per la parte superiore e inferiore dell'unità può essere stabilito in conformità alle norme tecniche nazionali notificate a tale scopo.

7.3.2.3    Requisiti del materiale rotabile per la compatibilità con l'attrezzatura di terra (4.2.3.3.2.2)

Caso specifico Finlandia («P»)

Per il materiale rotabile destinato a essere utilizzato sulla rete finlandese (scartamento di 1 524 mm) e dipendente da apparecchiature di terra per il monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti, le aree target sulla parte inferiore di una boccola, che non sono ostruite per permettere l'osservazione di un rilevatore termico delle boccole (RTB) di terra, hanno le dimensioni definite nella norma EN 15437-1:2009 e i valori sono sostituiti dai seguenti:

Sistema basato su attrezzatura di terra

Le dimensioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 della norma EN 15437-1:2009 sono sostituite rispettivamente dalle dimensioni indicate di seguito. Vi sono due diverse aree target (I e II), ivi comprese le relative zone proibite e di misurazione definite.

Dimensioni per l'area target I:
— 
WTA superiore o pari a 50 mm;
— 
LTA superiore o pari a 200 mm;
— 
YTA compreso tra 1 045 mm e 1 115 mm;
— 
WPZ superiore o pari a 140 mm;
— 
LPZ superiore o pari a 500 mm;
— 
YPZ pari a 1 080  mm ± 5 mm;
Dimensioni per l'area target II:
— 
WTA superiore o pari a 14 mm;
— 
LTA superiore o pari a 200 mm;
— 
YTA compreso tra 892 mm e 896 mm;
— 
WPZ superiore o pari a 28 mm;
— 
LPZ superiore o pari a 500 mm;
— 
YPZ pari a 894 mm ± 2 mm.

Caso specifico Francia («P»)

Questo caso specifico si applica a tutte le unità che non sono munite di un'apparecchiatura di bordo per il monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti.

I punti 5.1 e 5.2 della norma EN 15437-1 si applicano con le specifiche seguenti. Le notazioni sono quelle utilizzate nella figura 3 della norma.

— 
WTA = 70 mm.
— 
YTA = 1 092,5 mm.
— 
LTA = Vmax x 0,56 (Vmax è la velocità massima della linea al livello di HABC, espressa in km/h).

Caso specifico Irlanda e Regno Unito per l'Irlanda del Nord («P»)

Il materiale che dipende da apparecchiature di terra per il monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti deve avere le seguenti le aree target sulla parte inferiore di una boccola (dimensioni definite nella norma EN 15437-1:2009):



Tabella 18

Area target

 

YTA [mm]

WTA [mm]

LTA [mm]

YPZ [mm]

WPZ [mm]

LPZ [mm]

1 600 mm

1 110 ± 2

≥ 70

≥ 180

1 110 ± 2

≥ 125

≥ 500

Caso specifico Svezia («T2»)

Questo caso specifico si applica a tutte le unità che non sono munite di un'apparecchiatura di bordo per il monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti e che sono destinate all'uso su linee dotate di rilevatori di boccole non ristrutturati. Nel registro dell'infrastruttura si precisa che queste linee non sono conformi alla STI sotto questo aspetto.

Le due zone al di sotto della boccola/fusello dell'asse di cui alla tabella seguente relative ai parametri della norma EN 15437-1:2009 devono essere libere per facilitare il monitoraggio verticale mediante un sistema di terra per il rilevamento della temperatura delle boccole:



Tabella 19

Zone obiettivo e proibite per le unità destinate a operare in Svezia

 

YTA [mm]

WTA [mm]

LTA [mm]

YPZ [mm]

WPZ [mm]

LPZ [mm]

Sistema 1

862

≥ 40

intera

862

≥ 60

≥ 500

Sistema 2

905 ± 20

≥ 40

intera

905

≥ 100

≥ 500

La compatibilità con tali sistemi è indicata nel fascicolo tecnico del veicolo.

7.3.2.4    Qualità dell'aria interna (4.2.5.8.)

Caso specifico tunnel della Manica («P»)

Veicoli passeggeri: i treni passeggeri devono disporre di sistemi di ventilazione in grado di garantire che i livelli di CO2 rimangano inferiori a 10 000 ppm per almeno 90 minuti in caso di guasto dei sistemi di trazione.

7.3.2.5    Dinamica di marcia (4.2.3.4.2, 6.2.3.4)

Caso specifico Finlandia («P»)

Esclusivamente ai veicoli destinati a circolare sulla rete finlandese con scartamento di 1 524 mm si applicano le seguenti modifiche ai punti della STI relativi alla dinamica di marcia:

— 
la zona di prova 4 non è applicabile alla prova del comportamento dinamico;
— 
ai fini della prova del comportamento dinamico il raggio medio di curvatura di tutte le sezioni di binario per la zona di prova 3 è pari a 550 ± 50 metri.
— 
i parametri di qualità del binario ai fini della prova di comportamento dinamico sono conformi alla norma RATO 13 (ispezione dei binari);
— 
i metodi di misurazione sono conformi alla norma EN 13848-1:2019.

Caso specifico Irlanda e Regno Unito per l'Irlanda del Nord («P»)

Per motivi di compatibilità tecnica con la rete esistente, è consentito l'utilizzo delle norme tecniche nazionali notificate ai fini della valutazione della dinamica di marcia.

Caso specifico Spagna («P»)

Per il materiale rotabile destinato all'impiego su una rete con scartamento di 1 668  mm, il valore limite della forza di guida quasi statica Yqst deve essere valutato per i seguenti raggi di curvatura: 250 m ≤ Rm < 400 m.

Il valore limite è il seguente: (Yqst)lim = 66 kN.

Ai fini della normalizzazione del valore stimato al raggio Rm = 350 m conformemente al punto 7.6.3.2.6, punto 2), della norma EN 14363:2016, la formula «Ya,nf,qst = Ya,f,qst – (10 500 m/Rm – 30) kN» è sostituita dalla formula «Ya,nf,qst = Ya,f,qst – (11 550 m/Rm – 33) kN».

I valori dell'insufficienza di sopraelevazione possono essere adattati allo scartamento di 1 668 mm moltiplicando i corrispondenti valori del parametro 1 435 mm per il seguente fattore di conversione: 1733/1500.

7.3.2.5 bis    Progetto strutturale del telaio dei carrelli (4.2.3.5.1)

Caso specifico Spagna («P»)

Per i carrelli progettati per circolare su uno scartamento di 1 668 mm, i parametri alfa (α) e beta (β) devono essere considerati rispettivamente 0,15 e 0,35 in conformità alla specifica di cui all'appendice J-1, indice [11] [allegato F della norma EN 13749].

7.3.2.6    Caratteristiche meccaniche e geometriche delle sale montate e delle ruote (4.2.3.5.2.1 e 4.2.3.5.2.2)

Caso specifico Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia per sistemi con scartamento da 1 520 mm («P»)

Le dimensioni geometriche delle ruote, definite nella figura 2, devono rispettare i valori limite specificati nella tabella 20.



Tabella 20

Limiti in servizio delle dimensioni geometriche delle ruote

Designazione

Diametro della ruota D (mm)

Valore minimo (mm)

Valore massimo (mm)

Larghezza della corona (BR + Burr)

400 ≤ D ≤ 1 220

130

146

Spessore del bordino (Sd)

25  (1)

33

Altezza del bordino (Sh)

28

37

(1)   

(1) Per le ruote interne dei carrelli a tre assi è consentita una dimensione pari a 21 mm.

Il nuovo profilo della ruota per locomotive e complessi con velocità massima pari a 200 km/h è definito nella seguente figura 3:

Figura 3

Nuovo profilo della ruota per locomotive e complessi con velocità massima pari a 200 km/h

image

Il nuovo profilo della ruota per complessi con velocità massima pari a 130 km/h è definito nella seguente figura 4.

Figura 4

Nuovo profilo della ruota per complessi con velocità massima pari a 130 km/h

image

Caso specifico Finlandia («P»)

Il diametro minimo della ruota è considerato di 400 mm.

Per il materiale rotabile destinato a essere utilizzato nel traffico tra la rete finlandese con scartamento di 1 524 mm e la rete di un paese terzo con scartamento di 1 520 è consentito l'uso di sale montate speciali progettate per ovviare alle differenze tra scartamenti.

Caso specifico Irlanda («P»)

Le dimensioni geometriche delle ruote, definite nella figura 2, devono rispettare i valori limite specificati nella tabella 21.



Tabella 21

Limiti in servizio delle dimensioni geometriche delle ruote

 

Designazione

Diametro della ruota D (mm)

Valore minimo (mm)

Valore massimo (mm)

1 600 mm

Larghezza della corona (BR) (con rifollamento massimo di 5 mm)

690 ≤ D ≤ 1 016

137

139

Spessore del bordino (Sd)

690 ≤ D ≤ 1 016

26

33

Altezza del bordino (Sh)

690 ≤ D ≤ 1 016

28

38

Faccia attiva del bordino (qR)

690 ≤ D ≤ 1 016

6,5

Caso specifico Regno Unito per l'Irlanda del Nord («P»)

Le dimensioni geometriche delle sale montate e delle ruote (quali definite nelle figure 1 e 2), devono rispettare i valori limite specificati nella tabella 22.



Tabella 22

Limiti in servizio delle dimensioni geometriche delle sale montate e delle ruote

 

Designazione

Diametro della ruota D (mm)

Valore minimo (mm)

Valore massimo (mm)

1 600 mm

Scartamento esterno dei bordini (SR)

SR = AR + Sd, sinistra + Sd, destra

690 ≤ D ≤ 1 016

1 573

1 593,3

Scartamento interno dei bordini (AR)

690 ≤ D ≤ 1 016

1 521

1 527,3

Larghezza della corona (BR)

(con rifollamento massimo di 5 mm)

690 ≤ D ≤ 1 016

127

139

Spessore del bordino (Sd)

690 ≤ D ≤ 1 016

24

33

Altezza del bordino (Sh)

690 ≤ D ≤ 1 016

28

38

Faccia attiva del bordino (qR)

690 ≤ D ≤ 1 016

6,5

Caso specifico Spagna per lo scartamento di 1 668  mm («P»)

Il valore minimo dello spessore del bordino (Sd) per un diametro della ruota D ≥ 840 mm è fissato a 25 mm.

Per diametri della ruota 330 mm ≤ D < 840 mm, il valore minimo è fissato a 27,5 mm.

Caso specifico Repubblica ceca («T0»)

Per le ruote interne dei carrelli a tre assi, non coinvolte nella guida su binario, sono consentiti valori limite inferiori delle dimensioni geometriche delle ruote rispetto a quelli richiesti nelle tabelle 1 e 2 per quanto riguarda lo spessore del bordino (Sd) e lo scartamento esterno dei bordini (SR).

7.3.2.6 bis.    Raggio minimo di curvatura (4.2.3.6)

Caso specifico Irlanda («P»)

Nel caso di sistemi con scartamento di 1 600  mm, il raggio minimo di curvatura da negoziare deve essere di 105 m per tutte le unità.

7.3.2.7    Non utilizzato

7.3.2.8    Effetti aerodinamici (4.2.6.2)

Caso specifico Italia («P»)

Variazione massima di pressione in galleria (4.2.6.2.3)

Per poter circolare senza restrizioni sulle linee esistenti, tenendo conto delle numerose gallerie con una sezione trasversale di 54 m2 attraversate a una velocità di 250 km/h e delle gallerie con sezione trasversale di 82,5 m2 attraversate a una velocità di 300 km/h, le unità con velocità massima di progetto pari o superiore a 190 km/h devono essere conformi ai requisiti di cui alla tabella 23.



Tabella 23

Requisiti per un treno interoperabile in caso di passaggio di un solo treno in una galleria a canna singola in piano

 

Sagoma

Caso di riferimento

Criteri per il caso di riferimento

Velocità massima consentita [km/h]

Vtr

(km/h)

Atu

[m2]

ΔpN

[Pa]

ΔpN + ΔpFr

[Pa]

ΔpN + ΔpFr + ΔpT

[Pa]

Vtr,max < 250 km/h

GA o inferiore

200

53,6

≤ 1 750

≤ 3 000

≤ 3 700

≤ 210

GB

200

53,6

≤ 1 750

≤ 3 000

≤ 3 700

≤ 210

GC

200

53,6

≤ 1 750

≤ 3 000

≤ 3 700

≤ 210

Vtr,max < 250 km/h

GA o inferiore

200

53,6

≤ 1 195

≤ 2 145

≤ 3 105

< 250

GB

200

53,6

≤ 1 285

≤ 2 310

≤ 3 340

< 250

GC

200

53,6

≤ 1 350

≤ 2 530

≤ 3 455

< 250

Vtr,max ≥ 250 km/h

GA o inferiore

250

53,6

≤ 1 870

≤ 3 355

≤ 4 865

250

Vtr,max ≥ 250 km/h

GA o inferiore

250

63,0

≤ 1 460

≤ 2 620

≤ 3 800

> 250

GB

250

63,0

≤ 1 550

≤ 2 780

≤ 4 020

> 250

GC

250

63,0

≤ 1 600

≤ 3 000

≤ 4 100

> 250

Se un veicolo non è conforme ai valori specificati nella tabella precedente (ad esempio, veicolo conforme alla STI), possono essere applicate norme di esercizio (ad esempio, restrizioni della velocità).

7.3.2.8. bis    Comandi dei fanali (4.2.7.1.4)

Caso specifico Francia, Lussemburgo, Belgio, Spagna, Svezia, Polonia («T0»)

Il macchinista deve poter attivare i fanali anteriori in modalità lampeggiante o intermittente per segnalare una situazione di emergenza.

7.3.2.9    Non utilizzato

7.3.2.10    Non utilizzato

7.3.2.11    Esercizio in un intervallo di tensioni e frequenze (4.2.8.2.2)

Caso specifico Estonia («T1»)

Le unità elettriche destinate a operare su linee CC 3,0 kV devono essere in grado di funzionare negli intervalli di tensioni e frequenze specificati al punto 7.4.2.1.1. della STI ENE.

Caso specifico Francia («T2»)

Per evitare restrizioni d'uso, le unità elettriche destinate a operare su linee CC 1,5 kV o CA 25 kV devono essere conformi alle caratteristiche descritte nel registro dell'infrastruttura (parametro 1.1.1.2.2.1.3). La corrente massima a treno fermo per pantografo (punto 4.2.8.2.5) consentita sulle linee esistenti CC 1,5 kV può essere inferiore ai valori limite fissati al punto 4.2.5 della STI ENE; la corrente a treno fermo per pantografo viene limitata conformemente alle unità elettriche destinate ad operare su tali linee.

Caso specifico Lettonia («T1»)

Le unità elettriche destinate a operare su linee CC 3,0 kV devono essere in grado di operare nell'intervallo di tensioni e frequenze specificato al punto 7.4.2.4.1 della STI ENE.

7.3.2.12    Uso dei freni a recupero (4.2.8.2.3)

Caso specifico Belgio («T2»)

Per motivi di compatibilità tecnica con il sistema esistente, la tensione massima rigenerata alla catenaria (Umax2 conformemente alla norma EN 50388-1:2022, punto 12.2.1) sulle linee a 3kV non può essere superiore a 3,8 kV.

Caso specifico Repubblica ceca («T2»)

Per motivi di compatibilità tecnica con il sistema esistente, la tensione massima rigenerata alla catenaria (Umax2 conformemente alla norma EN 50388-1:2022, punto 12.2.1) sulle linee a 3kV non può essere superiore a 3,55 kV.

Caso specifico Svezia («T2»)

Per motivi di compatibilità tecnica con il sistema esistente, la tensione massima rigenerata alla catenaria (Umax2 conformemente alla norma EN 50388-1:2022, punto 12.2.1) sulle linee a 15 kV non può essere superiore a 17,5 kV.

7.3.2.13    Altezza di interazione con i fili di contatto (livello del materiale rotabile) (4.2.8.2.9.1.1)

Caso specifico Paesi Bassi («T0»)

Per un accesso illimitato alle linee da 1 500 V CC, l'altezza massima del pantografo dev'essere limitata a 5 860 mm.

7.3.2.14    Geometria dell'archetto del pantografo (4.2.8.2.9.2)

Caso specifico Croazia («T1»)

Ai fini dell'esercizio sulla rete esistente (sistema 3 kV CC), è consentito dotare le unità elettriche di un pantografo con geometria dell'archetto di 1 450 mm di lunghezza, quale illustrato nella norma EN 50367:2020+A1:2022, allegato B.3, figura B1 (in alternativa ai requisiti del punto 4.2.8.2.9.2).

Caso specifico Finlandia («T1»)

Per motivi di compatibilità tecnica con la rete esistente, la larghezza dell'archetto del pantografo non deve essere superiore a 0,422 metri.

Caso specifico Francia («T2»)

Ai fini dell'esercizio sulla rete esistente, in particolare sulle linee con sistema a catenaria compatibile esclusivamente con pantografi di larghezza ridotta e per la circolazione in Francia e Svizzera, è consentito dotare le unità elettriche di un pantografo con geometria dell'archetto di 1 450 mm di lunghezza, quale illustrato nella norma EN 50367:2020+A1:2022, allegato B.3, figura B.1 (in alternativa ai requisiti del punto 4.2.8.2.9.2).

Caso specifico Italia («T0»)

Ai fini dell'esercizio sulla rete esistente con sistema 3 kV CC e sistema per treni ad alta velocità 25 kV CA (e anche sulla rete svizzera con sistema 15 kV CA), è consentito dotare le unità elettriche di un pantografo con geometria dell'archetto di 1 450 mm di lunghezza, quale illustrato nella norma EN 50367:2020+A1:2022, allegato B.3, figura B1 (in alternativa ai requisiti del punto 4.2.8.2.9.2).

Caso specifico Portogallo («T0»)

Ai fini dell'esercizio sulla rete esistente (sistema 25 kV 50 Hz), è consentito dotare le unità elettriche di un pantografo con geometria dell'archetto di 1 450 mm di lunghezza, quale illustrato nella norma EN 50367:2020+A1:2022, allegato B.3, figura B.1 (in alternativa ai requisiti del punto 4.2.8.2.9.2).

Ai fini della circolazione sulla rete esistente (sistema 1,5 kV CC), è consentito dotare le unità elettriche di un pantografo con geometria dell'archetto di 2 180 mm di lunghezza, quale illustrato nella norma nazionale notificata al tal fine (in alternativa ai requisiti del punto 4.2.8.2.9.2).

Caso specifico Slovenia («T0»)

Ai fini dell'esercizio sulla rete esistente (sistema 3 kV CC), è consentito dotare le unità elettriche di un pantografo con geometria dell'archetto di 1 450 mm di lunghezza, quale illustrato nella norma EN 50367:2020+A1:2022, allegato B.3, figura B.1 (in alternativa ai requisiti del punto 4.2.8.2.9.2).

Caso specifico Svezia («T0»)

Ai fini dell'esercizio sulla rete esistente, è consentito dotare le unità elettriche di un pantografo con geometria dell'archetto di 1 800 mm di lunghezza, quale illustrato nella norma EN 50367:2020+A1:2022, allegato B.3, figura B.5 (in alternativa ai requisiti del punto 4.2.8.2.9.2).

7.3.2.15    Materiale dello strisciante (4.2.8.2.9.4.2)

Caso specifico Francia («P»)

Il contenuto metallico degli striscianti in carbonio può essere aumentato fino al 60 % del peso quando è utilizzato sulle linee da 1 500 V CC.

7.3.2.16    Forza di contatto e comportamento dinamico del pantografo (4.2.8.2.9.6)

Caso specifico Francia («T2»)

Per motivi di compatibilità tecnica con la rete esistente, le unità elettriche destinate a operare su linee a 1,5 kV CC, oltre ad essere conformi ai requisiti del punto 4.2.8.2.9.6, devono essere convalidate tenendo conto di una forza media di contatto compresa nel seguente intervallo:

70 N < Fm < 0,00178 * v2 + 110 N con un valore di 140 N in stazionamento.

La procedura di valutazione della conformità (simulazione e/o prova a norma dei punti 6.1.3.7 e 6.2.3.20) deve tenere conto delle seguenti condizioni ambientali:



condizioni atmosferiche estive

:

temperatura ambiente ≥ 35 °C; temperatura del filo di contatto > 50 °C per la simulazione;

condizioni atmosferiche invernali

:

temperatura ambiente 0 °C; temperatura del filo di contatto 0 °C per la simulazione.

Caso specifico Svezia («T2»)

Per motivi di compatibilità tecnica con la rete esistente in Svezia, la forza di contatto statica del pantografo deve essere conforme ai requisiti della norma EN 50367:2020+A1:2022, allegato B, tabella B3, colonna SE (55 N). La compatibilità con tali requisiti è indicata nel fascicolo tecnico del veicolo.

Caso specifico tunnel della Manica («P»)

Per motivi di compatibilità tecnica con le linee esistenti, la verifica a livello di componente di interoperabilità (punti 5.3.10 e 6.1.3.7) deve convalidare la capacità del pantografo di captare corrente in un intervallo supplementare della linea aerea di contatto compreso tra 5 920  mm e 6 020  mm.

7.3.2.17    Non utilizzato

7.3.2.18    Non utilizzato

7.3.2.19    Non utilizzato

7.3.2.20    Sicurezza antincendio ed evacuazione (4.2.10)

Caso specifico Italia («T0»)

Di seguito sono illustrate le specifiche aggiuntive per le unità destinate a circolare nelle gallerie italiane esistenti.

Sistemi di rilevazione di incendi (punti 4.2.10.3.2 e 6.2.3.23)

In aggiunta alle aree specificate al punto 6.2.3.23, i sistemi di rilevazione di incendi devono essere installati in tutte le aree destinate ai passeggeri e al personale del treno.

Sistemi di contenimento e controllo degli incendi per il materiale rotabile passeggeri (punto 4.2.10.3.4)

In aggiunta ai requisiti del punto 4.2.10.3.4, le unità di materiale rotabile passeggeri di categoria A e B devono essere munite di sistemi attivi di contenimento e controllo degli incendi.

I sistemi di contenimento e controllo degli incendi sono valutati sulla base delle norme nazionali notificate in materia di sistemi automatici di spegnimento degli incendi.

In aggiunta ai requisiti del punto 4.2.10.3.4, le unità di materiale rotabile passeggeri di categoria A e B devono essere munite di sistemi automatici di spegnimento degli incendi in tutte le aree tecniche.

Locomotive e unità automotrici adibite al trasporto merci: misure di prevenzione della propagazione degli incendi (punto 4.2.10.3.5) e capacità di movimento (punto 4.2.10.4.4)

In aggiunta ai requisiti del punto 4.2.10.3.5, le locomotive e le unità automotrici adibite al trasporto merci devono essere munite di sistemi automatici di spegnimento degli incendi in tutte le aree tecniche.

In aggiunta ai requisiti del punto 4.2.10.4.4, le locomotive e le unità automotrici adibite al trasporto merci devono avere una capacità di movimento equivalente a quella del materiale rotabile passeggeri di categoria B.

Clausola di riesame

Entro il 31 luglio 2025 lo Stato membro trasmette alla Commissione una relazione sulle possibili alternative alle suddette specifiche supplementari, al fine di eliminare o ridurre in modo significativo i vincoli imposti al materiale rotabile a causa della non conformità delle gallerie alle STI.

7.3.2.21    Capacità di movimento (4.2.10.4.4) e sistemi di contenimento e controllo degli incendi (4.2.10.3.4)

Caso specifico tunnel della Manica («P»)

Il materiale rotabile passeggeri destinato a operare nel tunnel della Manica, data la lunghezza di tale tunnel, deve essere di categoria B.

Data l'assenza di punti antincendio con zona di sicurezza (cfr. STI SRT, punto 4.2.1.7), si applicano modifiche dei punti seguenti della presente STI:

punto 4.2.10.4.4, punto 3):
la capacità di movimento del materiale rotabile passeggeri destinato a operare nel tunnel della Manica deve essere dimostrata applicando la specifica di cui all'appendice J-1, indice [33], in cui le funzioni del sistema f interessate da un «incendio di tipo 2» sono la frenatura e la trazione; tali funzioni devono essere valutate nelle seguenti condizioni:
— 
per una durata di 30 minuti a una velocità minima di 100 km/h, oppure
— 
per una durata di 15 minuti a una velocità minima di 80 km/h (conformemente al punto 4.2.10.4.4) nelle condizioni specificate nella norma nazionale notificata a tal fine dalla Channel Tunnel Safety Authority.
punto 4.2.10.3.4, punti 3) e 4):
laddove la capacità di movimento sia specificata per una durata di 30 minuti sulla scorta del punto precedente, la barriera tagliafuoco tra la cabina di guida e il compartimento posto dietro di essa (supponendo che l'incendio abbia inizio in quest'ultimo) deve essere conforme ai requisiti di integrità per un minimo di 30 minuti (anziché 15 minuti).
Laddove la capacità di movimento sia specificata per una durata di 30 minuti sulla scorta del punto precedente, e nel caso di veicoli per passeggeri che non consentono l'uscita dei passeggeri alle due estremità (assenza di percorso diretto), le misure finalizzate al controllo della propagazione delle emanazioni da calore e fuoco (elementi di separazione a sezione trasversale completa o altri sistemi di contenimento o controllo degli incendi (FCCS), barriere tagliafuoco tra motore termico, alimentazione elettrica e dispositivo di trazione e tra aree riservate ai passeggeri/personale) devono essere progettate per garantire una protezione dal fuoco di almeno 30 minuti (anziché 15 minuti).

7.3.2.22    Raccordi per il sistema di scarico delle toilette (4.2.11.3)

Caso specifico Finlandia («P»)

In alternativa o in aggiunta a quanto specificato al punto 4.2.11.3, è consentito installare raccordi per lo scarico delle toilette e per il risciacquo delle cassette degli scarichi igienici compatibili con gli impianti di terra sulla rete finlandese, in conformità alla figura AI1.

Figure A I1

Svuotamento dei raccordi per le cassette delle ritirate

image

Raccordo rapido SFS 4428, parte A del raccordo, dimensione DN80

Materiale: acciaio inossidabile resistente agli acidi

Guarnizione sul lato del contro-raccordo.

Definizione specifica nella norma SFS 4428.

7.3.2.23    Interfaccia per il rifornimento idrico (4.2.11.5)

Caso specifico Finlandia («P»)

In alternativa o in aggiunta a quanto specificato al punto 4.2.11.5, è consentito installare raccordi per il rifornimento idrico compatibili con gli impianti di terra sulla rete finlandese, in conformità alla figura AII1.

Figura A II1

Adattatori per il rifornimento idrico

image

Tipo: connettore C per attività antincendio NCU1

Materiale: ottone o alluminio

Definizione specifica nella norma SFS 3802 (guarnizioni definite da ciascun fabbricante di connettori).

Caso specifico Irlanda e Regno Unito per l'Irlanda del Nord («P»)

In alternativa o in aggiunta a quanto specificato al punto 4.2.11.5, è consentito installare un'interfaccia di rifornimento idrico del tipo a ugello. L'interfaccia di rifornimento del tipo a ugello deve soddisfare i requisiti delle norme tecniche nazionali notificate al tal fine.

7.3.2.24    Requisiti particolari per lo stazionamento dei treni (4.2.11.6)

Caso specifico Irlanda e Regno Unito per l'Irlanda del Nord («P»)

Il rifornimento a terra dell'energia elettrica ai treni in stazionamento deve soddisfare i requisiti delle norme tecniche nazionali notificate al tal fine.

7.3.2.25    Attrezzature di rifornimento carburante (4.2.11.7)

Caso specifico Finlandia («P»)

Per il rifornimento carburante sulla rete finlandese, il serbatoio del carburante delle unità con un'interfaccia di rifornimento diesel deve essere dotato del dispositivo per il blocco della fuoriuscita di carburante menzionato nelle norme SFS 5684 e SFS 5685.

Caso specifico Irlanda e Regno Unito per l'Irlanda del Nord («P»)

L'interfaccia delle attrezzature di rifornimento carburante deve soddisfare i requisiti delle norme tecniche nazionali notificate al tal fine.

7.3.2.26    Materiale rotabile proveniente da paesi terzi (indicazione generali)

Caso specifico Finlandia («P»)

L'applicazione di norme tecniche nazionali in luogo dei requisiti della presente STI è consentita per materiale rotabile di paesi terzi utilizzato sulla rete finlandese con scartamento di 1 524 mm nel traffico tra Finlandia e paesi terzi con reti con scartamento di 1 520 mm.

7.3.2.27    Non utilizzato

7.4.    Condizioni ambientali specifiche

Condizioni specifiche Austria

L'accesso illimitato in Austria in condizioni atmosferiche invernali è consentito subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

— 
deve essere garantita per il cacciaostacoli la capacità supplementare di rimuovere la neve così come specificato per le condizioni rigide di neve, ghiaccio e grandine al punto 4.2.6.1.2, e
— 
le locomotive e le motrici di testa devono essere dotate di un sistema sabbiera.

Condizioni specifiche Bulgaria

L'accesso illimitato in Bulgaria in condizioni atmosferiche invernali è consentito subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

— 
le locomotive e le automotrici devono essere dotate di un sistema sabbiera.

Condizioni specifiche Croazia

L'accesso illimitato in Croazia in condizioni atmosferiche invernali è consentito subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

— 
i veicoli di trazione e i veicoli con cabina di guida devono essere dotati di un sistema sabbiera.

Condizioni specifiche Estonia, Lettonia e Lituania

Per ottenere l'accesso illimitato del materiale rotabile alla rete estone, lettone e lituana in condizioni atmosferiche invernali è necessario dimostrare che il materiale rotabile soddisfa i seguenti requisiti:

— 
deve essere selezionata l'area temperatura T2 come specificata al punto 4.2.6.1.1;
— 
devono essere selezionate le condizioni rigide di neve, ghiaccio e grandine specificate al punto 4.2.6.1.2, a esclusione dello scenario «manto di neve».

Condizioni specifiche Finlandia

Per ottenere l'accesso illimitato del materiale rotabile alla rete finlandese in condizioni atmosferiche invernali è necessario dimostrare che il materiale rotabile soddisfa i seguenti requisiti:

— 
deve essere selezionata l'area temperatura T2 come specificata al punto 4.2.6.1.1;
— 
devono essere selezionate le condizioni rigide di neve, ghiaccio e grandine specificate al punto 4.2.6.1.2, a esclusione dello scenario «manto di neve».
— 
Per quanto riguarda il sistema di frenatura, l'accesso illimitato in Finlandia in condizioni atmosferiche invernali è consentito subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
— 
almeno metà dei carrelli sono dotati di un freno magnetico di binario per complessi automotori o carrozze passeggeri di velocità nominale superiore a 140 km/h;
— 
tutti i carrelli sono dotati di un freno magnetico di binario per complessi automotori o carrozze passeggeri di velocità nominale superiore a 180 km/h.

Condizioni specifiche Francia

L'accesso illimitato in Francia in condizioni atmosferiche invernali è consentito subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

— 
le locomotive e le motrici di testa devono essere dotate di un sistema sabbiera.

Condizioni specifiche Germania

L'accesso illimitato in Germania in condizioni atmosferiche invernali è consentito subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

— 
le locomotive e le motrici di testa devono essere dotate di un sistema sabbiera.

Condizioni specifiche Grecia

Per l'accesso illimitato alla rete greca in condizioni atmosferiche estive, deve essere selezionata la zona di temperatura T3 specificata al punto 4.2.6.1.1.

L'accesso illimitato in Grecia in condizioni atmosferiche invernali è consentito subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

— 
i veicoli di trazione devono essere dotati di un sistema sabbiera.

Condizioni specifiche Portogallo

Per l'accesso illimitato alla rete portoghese:

(a) 

in condizioni atmosferiche estive, deve essere selezionata l'area temperatura T3 come specificata al punto 4.2.6.1.1;

(b) 

in condizioni atmosferiche invernali, le locomotive devono essere dotate di un sistema sabbiera.

Condizioni specifiche Spagna

Per l'accesso illimitato alla rete spagnola in condizioni atmosferiche estive, deve essere selezionata la zona di temperatura T3 specificata al punto 4.2.6.1.1.

Condizioni specifiche Svezia

Per ottenere l'accesso illimitato del materiale rotabile alla rete svedese in condizioni atmosferiche invernali è necessario dimostrare che il materiale rotabile soddisfa i seguenti requisiti:

— 
deve essere selezionata l'area temperatura T2 come specificata al punto 4.2.6.1.1;
— 
devono essere selezionate le condizioni rigide di neve, ghiaccio e grandine specificate al punto 4.2.6.1.2.

7.5.    Aspetti che devono essere considerati nel processo di revisione o in altre attività dell'Agenzia

Grazie all'analisi eseguita durante il processo di elaborazione della presente STI sono stati individuati aspetti particolari che possono interessare il futuro sviluppo del sistema ferroviario dell'UE.

Questi aspetti possono essere classificati in tre gruppi:

(1) 

quelli già interessati da un parametro fondamentale nella presente STI, con una possibile evoluzione della corrispondente specifica quando la STI sarà rivista;

(2) 

quelli non considerati, allo stato attuale dell'arte, come parametri fondamentali, ma che sono oggetto di progetti di ricerca;

(3) 

quelli pertinenti nell'ambito di studi in corso relativi al sistema ferroviario dell'UE, che non rientrano nell'ambito di applicazione delle STI.

Tali aspetti sono descritti di seguito, raggruppati secondo la suddivisione riportata al punto 4.2 della presente STI.

7.5.1.    Aspetti relativi a un parametro fondamentale della presente STI

7.5.1.1    Parametro relativo al carico per asse (punto 4.2.3.2.1)

Questo parametro fondamentale riguarda l'interfaccia tra l'infrastruttura e il materiale rotabile relativo al carico verticale.

Sono necessari ulteriori sviluppi per il controllo della compatibilità con la tratta per quanto riguarda la compatibilità statica e dinamica.

Per quanto riguarda la compatibilità dinamica, non è ancora disponibile alcun metodo armonizzato di classificazione del materiale rotabile, compresi i requisiti relativi alla compatibilità del modello di carico ad alta velocità (HSLM):

— 
i requisiti della STI LOC&PAS dovrebbero essere ulteriormente sviluppati sulla base delle conclusioni del CEN che rafforzano l'allegato E della norma EN1991-2 con i corrispondenti requisiti relativi al materiale rotabile per la compatibilità dinamica, compresa la compatibilità alle strutture conformi al modello HSLM;
— 
dovrebbero essere create nuove caratteristiche essenziali di progettazione «Conformità del progetto del veicolo al modello di carico ad alta velocità (HSLM)»;
— 
occorre analogamente definire un processo armonizzato ai fini del controllo della compatibilità con la tratta nella STI OPE, appendice D.1, sulla base del registro del RINF e dell'ERATV;
— 
i documenti richiesti a norma del parametro 1.1.1.1.2.4.4 del RINF dovrebbero essere quanto più possibile armonizzati per agevolare la verifica automatica della compatibilità con la tratta.

7.5.1.2    Non utilizzato

7.5.1.3    Effetto aerodinamico su binari con ballast (punto 4.2.6.2.5)

I requisiti in materia di «Effetto aerodinamico su binari con ballast» sono stati definiti per unità con velocità massima di progetto superiore a 250 km/h.

Poiché l'attuale stato dell'arte non consente di prevedere un requisito armonizzato né una metodologia di valutazione, la STI permette l'applicazione delle norme nazionali.

Questo aspetto dovrà essere rivisto al fine di tenere conto di quanto segue:

— 
studio delle occorrenze di sollevamento del ballast e del corrispondente (eventuale) impatto sulla sicurezza;
— 
sviluppo di una metodologia armonizzata con un favorevole rapporto costi-benefici applicabile nell'UE.

7.5.2.    Aspetti non riguardanti un parametro fondamentale della presente STI ma oggetto di progetti di ricerca

7.5.2.1    Non utilizzato

7.5.2.2    Ulteriori attività relative alle condizioni per il rilascio di un'autorizzazione del tipo di veicolo e/o di un'autorizzazione d'immissione sul mercato non limitate a un'area d'uso specifica

Per agevolare la libera circolazione di locomotive e carrozze passeggeri, al punto 7.1.1.5 sono state definite le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione d'immissione sul mercato non limitata a un'area d'uso specifica.

Queste disposizioni dovrebbero essere integrate con valori limite armonizzati per i disturbi di corrente e i campi magnetici a livello di unità, sotto forma di percentuale del valore definito per una sorgente di disturbo o di valori limite assoluti. Tali limiti armonizzati saranno determinati sulla base dei casi specifici o dei documenti tecnici di cui all'articolo 13 della STI CCS e della norma EN 50728, di prossima adozione, la cui pubblicazione è prevista nel 2024.

Ulteriori dettagli sulla specifica delle interfacce tra carrozze destinate all'impiego in condizioni di esercizio generali dovrebbero essere indicati al punto 7.1.1.5.2, con l'obiettivo di agevolare l'intercambiabilità di tali carrozze (sia nuove sia esistenti).

7.5.2.3    Dotazione del materiale rotabile con posti per biciclette - Impatto del regolamento sui diritti dei passeggeri

L'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 27 ) specifica i requisiti per la dotazione del materiale rotabile con posti per biciclette.

I posti per le biciclette devono essere resi disponibili qualora:

— 
vi sia un importante cambiamento della disposizione e dell'arredamento dell'area passeggeri, e
— 
la ristrutturazione summenzionata del materiale rotabile esistente comporta la necessità di una nuova autorizzazione all'immissione sul mercato di un veicolo.

A norma del principio di cui al punto 7.1.2.2, punto 1), è possibile che le ristrutturazioni importanti che riguardano altre parti e parametri fondamentali diversi dalla disposizione e dall'arredamento dell'area passeggeri non comportino la dotazione del materiale rotabile con posti per biciclette.

▼B




APPENDICI

▼M5

Appendice A:

Non utilizzato

Appendice B:

Sagoma «T» per sistema con scartamento di 1 520 mm

Appendice C:

Disposizioni speciali per i «mezzi d'opera» (On-Track Machine – OTM)

Appendice D:

Non utilizzato

Appendice E:

Misure antropometriche del macchinista

Appendice F:

Visibilità anteriore

Appendice G:

Operazioni di servizio

Appendice H:

Valutazione del sottosistema «materiale rotabile»

Appendice I:

Aspetti per i quali non è disponibile una specifica tecnica (punti in sospeso)

Appendice J:

Specifiche tecniche menzionate nella presente STI

Appendice J-1:

Norme o documenti normativi

Appendice J-2:

Documenti tecnici

Appendice K:

Processo di convalida per nuovi elementi terminali del freno magnetico a pattino (MTB)

Appendice L:

Modifiche dei requisiti e dei regimi transitori

▼M3




Appendice A

Deliberatamente eliminata

▼B




Appendice B

Sagoma «T» per Sistema con scartamento di 1 520 mm

Profilo di riferimento per il sistema di scartamento di 1 520 mm sagoma «T» nelle parti superiori (per il materiale rotabile)

image

Profilo di riferimento delle parti inferiori:

image

Nota: Per il materiale rotabile destinato all'impiego su binari con scartamento di 1 520 mm, ad eccezione del passaggio sulle selle di lancio di smistamento munite di freni di binario.

Profilo di riferimento delle parti inferiori:

image

Nota: Per il materiale rotabile destinato all'impiego su binari con scartamento di 1 520 mm, in grado di passare sulle selle di lancio di smistamento e i freni di binario.

▼M5




Appendice C

Disposizioni speciali per i «mezzi d'opera» (On-Track Machine – OTM)

C.1    Resistenza della struttura del veicolo

I requisiti del punto 4.2.2.4 sono così integrati:

il telaio del veicolo deve essere in grado di sostenere i carichi statici indicati nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [1], oppure i carichi statici indicati nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [51], senza superare i valori ammissibili ivi indicati.

La corrispondente categoria strutturale della specifica di cui all'appendice J-1, indice [51], è la seguente:

— 
per macchine escluse da manovre per gravità o a spinta: F-II;
— 
per tutte le altre macchine: F-I.

L'accelerazione in direzione x ai sensi della specifica di cui all'appendice J-1, indice [1], tabella 13, o della specifica di cui all'appendice J-1, indice [51], tabella 10, è pari a ± 3 g.

C.2    Sollevamento

La cassa del veicolo deve essere dotata di punti di sollevamento, per mezzo dei quali l'intera macchina possa essere sollevata in condizioni di sicurezza. La posizione dei punti di sollevamento deve essere definita.

Per favorire le operazioni di riparazione o ispezione o durante il posizionamento sui binari dei veicoli, questi ultimi devono essere muniti, su entrambi i lati lunghi, di almeno due punti di sollevamento che possono servire per sollevare le macchine a vuoto o in condizioni di carico.

Per consentire il posizionamento dei dispositivi di sollevamento, sotto i punti di sollevamento devono essere presenti spazi liberi non ingombrati dalla presenza di parti amovibili. Le ipotesi di carico devono rispecchiare quelle selezionate nell'appendice C.1 e si applicano al sollevamento nelle operazioni di manutenzione e di servizio.

C.3    Dinamica di marcia

È consentito determinare le caratteristiche di marcia tramite prove di dinamica o facendo riferimento a un tipo simile di macchina autorizzata, come specificato al punto 4.2.3.4.2 della presente STI, o ancora mediante simulazione. Il comportamento dinamico può essere dimostrato per simulazione delle prove descritte nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [9] (con le eccezioni descritte in precedenza), se esiste un modello validato di condizioni rappresentative di binario e di esercizio della macchina.

Si applicano gli ulteriori scostamenti seguenti:

i) 

per questo tipo di macchine deve essere sempre accettato il metodo semplificato;

ii) 

se la velocità richiesta per la prova non può essere raggiunta dal mezzo stesso, per eseguire le prove il mezzo deve essere trainato.

È necessario validare un modello di macchina per la simulazione delle caratteristiche di marcia paragonando i risultati del modello con i risultati delle prove di dinamica quando sono utilizzati gli stessi input per le caratteristiche del binario.

Un modello validato è un modello di simulazione che è stato verificato tramite una prova di dinamica effettiva che sollecita la sospensione in modo sufficiente e nel quale si riscontri una stretta correlazione tra i risultati della prova di dinamica e le previsioni dal modello di simulazione sullo stesso binario di prova.

C.4    Accelerazione alla velocità massima

Non è necessaria alcuna accelerazione residuale per i veicoli speciali, come specificato al punto 4.2.8.1.2, punto 5).




Appendice D

Non utilizzato




Appendice E

Misure antropometriche del macchinista

I seguenti dati rappresentano lo «stato dell'arte» e devono essere utilizzati.

— 
Principali misure antropometriche del personale di guida più alto e più basso:
devono essere prese in considerazione le dimensioni fornite nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [62].




Appendice F

Visibilità anteriore

F.1.    Indicazioni generali

Il progetto della cabina deve permettere al macchinista di individuare tutte le informazioni esterne necessarie per la guida e proteggere il macchinista da fonti esterne di interferenza visiva. In particolare:

— 
deve essere ridotto il tremolio in corrispondenza del margine inferiore del vetro frontale, che può causare affaticamento,
— 
deve essere offerta protezione dal sole e dal bagliore dei fanali anteriori dei treni che circolano in direzione opposta, senza ridurre la visuale del macchinista sui cartelli, segnali esterni e altre informazioni visive,
— 
la posizione delle apparecchiature nella cabina non deve impedire o distorcere la visuale del macchinista sulle informazioni esterne,
— 
le dimensioni, la posizione, la forma e le finiture (compresa la manutenzione) dei finestrini non devono ostacolare la visuale esterna del macchinista e devono agevolare il compito della guida,
— 
la posizione, il tipo e la qualità dei dispositivi di lavaggio e pulizia del vetro frontale devono assicurare che il macchinista possa mantenere una visuale esterna nitida nella maggioranza delle condizioni atmosferiche e di esercizio e non devono ostruire la visuale esterna del macchinista,
— 
la cabina di guida deve essere progettata in modo tale che il macchinista sia orientato in avanti durante la guida,
— 
la cabina di guida deve essere progettata per consentire al macchinista in piedi e/o seduto in posizione di guida una visuale chiara e priva di ostacoli al fine di distinguere i segnali fissi situati a destra e sinistra del binario, come definito nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [62].

Le norme riportate nella succitata appendice disciplinano le condizioni di visibilità per ogni direzione di marcia lungo un binario rettilineo e in curve con un raggio di almeno 300 m. Esse si applicano alla posizione o alle posizioni del macchinista.

Note:

nel caso di cabine dotate di due sedili per macchinisti (opzione con due posizioni di guida), si applicano alle due posizioni sedute,

per le locomotive con cabina centrale e i veicoli speciali, il punto 4.2.9.1.3.1 della STI specifica condizioni particolari.

F.2.    Posizione di riferimento del veicolo rispetto al binario

Deve essere applicata la specifica di cui all'appendice J-1, indice [62].

Si considera che l'alimentazione e il carico utile sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [6], e al punto 4.2.2.10.

F.3.    Posizione di riferimento per gli occhi dei membri del personale

Deve essere applicata la specifica di cui all'appendice J-1, indice [62].

La distanza dagli occhi del macchinista in posizione seduta rispetto al vetro frontale non deve essere pari o superiore a 500 mm.

F.4.    Condizioni di visibilità

Deve essere applicata la specifica di cui all'appendice J-1, indice [62].

▼B




Appendice G

Operazioni di servizio

Raccordi per il sistema di scarico delle toilette sul materiale rotabile:

Figura G1

Bocchetta di evacuazione (parte interna)

image

Tolleranze generali +/– 0,1

Materiale: acciaio inossidabile

Figura G2

Raccordo dello scarico opzionale per la cassetta delle toilette (parte interna)

image

Tolleranze generali +/– 0,1

Materiale: acciaio inossidabile

▼M3




Appendice H

Valutazione del sottosistema «materiale rotabile»

H.1    Ambito di applicazione

La presente appendice riguarda la valutazione della conformità del sottosistema «materiale rotabile».

H.2    Caratteristiche e moduli

Le caratteristiche del sottosistema da valutare nelle varie fasi della progettazione, dello sviluppo e della produzione sono contrassegnate nella tabella H.1 da una X. Una crocetta nella colonna 4 della tabella H.1 indica che le relative caratteristiche devono essere verificate sottoponendo a prova ogni singolo sottosistema.



Tabella H.1

Valutazione del sottosistema «materiale rotabile»

1

2

3

4

5

Caratteristiche da valutare, come specificato al punto 4.2 della presente STI

Fase di progettazione e sviluppo

Fase di produzione

Procedura particolare di valutazione

Revisione del progetto

Prova sul tipo

Prova periodica

Elemento del sottosistema «materiale rotabile»

Punto

 

 

 

Punto

Struttura e parti meccaniche

4.2.2

 

Accoppiatore interno

4.2.2.2.2

X

n.d.

n.d.

Accoppiatore di estremità

4.2.2.2.3

X

n.d.

n.d.

Componente di interoperabilità: accoppiatore automatico con elemento elastico centrale

5.3.1

X

X

X

Componente di interoperabilità: accoppiatore di estremità manuale

5.3.2

X

X

X

Accoppiatore di soccorso

4.2.2.2.4

X

X

n.d.

Componente di interoperabilità: accoppiatore di soccorso

5.3.3

X

X

X

 

Accesso del personale ai dispositivi di accoppiamento/disaccoppiamento

4.2.2.2.5

X

X

n.d.

Passerelle

4.2.2.3

X

X

n.d.

Resistenza della struttura del veicolo

4.2.2.4

X

X

n.d.

Sicurezza passiva

4.2.2.5

X

X

n.d.

Sollevamento

4.2.2.6

X

X

n.d.

Fissaggio dei dispositivi alla struttura della cassa

4.2.2.7

X

n.d.

n.d.

Porte di accesso per personale e merci

4.2.2.8

X

X

n.d.

Caratteristiche meccaniche del vetro

4.2.2.9

X

n.d.

n.d.

Condizioni di carico e massa ponderata

4.2.2.10

X

X

X

6.2.3.1

Interazione ruota-rotaia e sagoma

4.2.3

 

Sagoma

4.2.3.1

X

n.d.

n.d.

Carico per ruota

4.2.3.2.2

X

X

n.d.

6.2.3.2

Caratteristiche del materiale rotabile per quanto riguarda la compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni

4.2.3.3.1

X

X

X

Monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti

4.2.3.3.2

X

X

n.d.

Sicurezza contro il deragliamento durante la circolazione su sghembi di binario

4.2.3.4.1

X

X

n.d.

6.2.3.3

Requisiti relativi alla dinamica di marcia

4.2.3.4.2. a)

X

X

n.d.

6.2.3.4

Sistemi attivi — Requisiti di sicurezza

4.2.3.4.2. b)

X

n.d.

n.d.

6.2.3.5

Valori limite per la sicurezza di marcia

4.2.3.4.2.1

X

X

n.d.

6.2.3.4

Valori limite di carico consentiti dal binario

4.2.3.4.2.2

X

X

n.d.

6.2.3.4

Conicità equivalente

4.2.3.4.3

X

n.d.

n.d.

Valori di progetto per nuovi profili delle ruote

4.2.3.4.3.1

X

n.d.

n.d.

6.2.3.6

Valori in esercizio della conicità equivalente delle sale montate

4.2.3.4.3.2

X

 

 

Progetto strutturale del telaio dei carrelli

4.2.3.5.1

X

X

n.d.

Caratteristiche meccaniche e geometriche delle sale montate

4.2.3.5.2.1

X

X

X

6.2.3.7

Caratteristiche meccaniche e geometriche delle ruote

4.2.3.5.2.2

X

X

X

Ruote (componente di interoperabilità)

5.3.2

X

X

X

6.1.3.1

 

 

 

 

 

 

Sistemi a scartamento variabile automatico

4.2.3.5.3

X

X

X

6.2.3.7 bis

Sistemi a scartamento variabile automatico (componente di interoperabilità)

5.3.4 bis

X

X

X

6.1.3.1 bis

Raggio minimo di curvatura

4.2.3.6

X

n.d.

n.d.

Cacciapietre

4.2.3.7

X

n.d.

n.d.

Frenatura

4.2.4

 

Requisiti funzionali

4.2.4.2.1

X

X

n.d.

Requisiti di sicurezza

4.2.4.2.2

X

n.d.

n.d.

6.2.3.5

Tipo di sistema frenante

4.2.4.3

X

X

n.d.

Comando dei freni

4.2.4.4

 

Freno d'emergenza

4.2.4.4.1

X

X

X

Freno di servizio

4.2.4.4.2

X

X

X

Comando del freno diretto

4.2.4.4.3

X

X

X

Comando del freno dinamico

4.2.4.4.4

X

X

n.d.

Comando del freno di stazionamento

4.2.4.4.5

X

X

X

Prestazioni di frenatura

4.2.4.5

 

Requisiti generali

4.2.4.5.1

X

n.d.

n.d.

Freno d'emergenza

4.2.4.5.2

X

X

X

6.2.3.8

Freno di servizio

4.2.4.5.3

X

X

X

6.2.3.9

Calcoli relativi alla capacità termica

4.2.4.5.4

X

n.d.

n.d.

Freno di stazionamento

4.2.4.5.5

X

n.d.

n.d.

Limite del profilo di aderenza ruota-rotaia

4.2.4.6.1

X

n.d.

n.d.

Sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote

4.2.4.6.2

X

X

n.d.

6.2.3.10

Sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote (componente di interoperabilità)

5.3.5

X

X

X

6.1.3.2

Interfaccia con la trazione – Sistemi frenanti connessi alla trazione (elettrici, idrodinamici)

4.2.4.7

X

X

X

Sistema frenante indipendente dalle condizioni di aderenza

4.2.4.8

 

Indicazioni generali

4.2.4.8.1

X

n.d.

n.d.

Freno magnetico a pattino

4.2.4.8.2

X

X

n.d.

Freno a corrente parassita sul binario

4.2.4.8.3

X

X

n.d.

Indicazione di stato e di guasto del freno

4.2.4.9

X

X

X

Requisiti relativi ai freni per scopi di soccorso

4.2.4.10

X

X

n.d.

Elementi inerenti ai passeggeri

4.2.5

 

Servizi igienici

4.2.5.1

X

n.d.

n.d.

6.2.3.11

Sistema di comunicazione sonora

4.2.5.2

X

X

X

Allarme passeggeri

4.2.5.3

X

X

X

Allarme passeggeri — Requisiti di sicurezza

4.2.5.3

X

n.d.

n.d.

6.2.3.5

Dispositivi di comunicazione per i passeggeri

4.2.5.4

X

X

X

Porte esterne: accesso e uscita dal materiale rotabile

4.2.5.5

X

X

X

Porte esterne — Requisiti di sicurezza

4.2.5.5

X

n.d.

n.d.

6.2.3.5

Costruzione del sistema delle porte esterne

4.2.5.6

X

n.d.

n.d.

Porte intercomunicanti tra unità

4.2.5.7

X

X

n.d.

Qualità dell'aria interna

4.2.5.8

X

n.d.

n.d.

6.2.3.12

Finestrini laterali

4.2.5.9

X

 

 

Condizioni ambientali ed effetti aerodinamici

4.2.6

 

Condizioni ambientali

4.2.6.1

 

Temperatura

4.2.6.1.1

X

n.d. X(1)

n.d.

Neve, ghiaccio e grandine

4.2.6.1.2

X

n.d. X(1)

n.d.

(1)  Prova sul tipo se e secondo quanto definito dal richiedente.

 

 

Effetti aerodinamici

4.2.6.2

 

Spostamento d'aria sui passeggeri sui marciapiedi e sui lavoratori in linea

4.2.6.2.1

X

X

n.d.

6.2.3.13

Impulso di pressione in testa

4.2.6.2.2

X

X

n.d.

6.2.3.14

Variazione massima della pressione nelle gallerie

4.2.6.2.3

X

X

n.d.

6.2.3.15

Vento trasversale

4.2.6.2.4

X

n.d.

n.d.

6.2.3.16

Luci esterne e avvisatori ottici e acustici

4.2.7

 

Luci anteriori e posteriori esterne

4.2.7.1

 

Luci anteriori

Componente di interoperabilità

4.2.7.1.1

5.3.6

X

X

n.d.

-6.1.3.3

Luci di posizione

Componente di interoperabilità

4.2.7.1.2

5.3.7

X

X

n.d.

-6.1. 3.4

Luci di coda

Componente di interoperabilità

4.2.7.1.3

5.3.8

X

X

n.d.

-6.1.3.5

Comandi dei fanali

4.2.7.1.4

X

X

n.d.

Trombe

4.2.7.2

 

Indicazioni generali – Suoni di avvertimento

Componente di interoperabilità

4.2.7.2.1

5.3.9

X

X

n.d.

— 6.1.3.6

Livelli di pressione sonora delle trombe di segnalazione

4.2.7.2.2

5.3.9

X

X

n.d.

6.2.3.17

6.1.3.6

Protezione

4.2.7.2.3

X

n.d.

n.d.

Comando delle trombe

4.2.7.2.4

X

X

n.d.

Equipaggiamento di trazione ed elettrico

4.2.8

 

Prestazioni di trazione

4.2.8.1

 

Indicazioni generali

4.2.8.1.1

 

Requisiti di prestazione

4.2.8.1.2

X

n.d.

n.d.

Alimentazione

4.2.8.2

 

Indicazioni generali

4.2.8.2.1

X

n.d.

n.d.

Esercizio in un intervallo di tensioni e frequenze

4.2.8.2.2

X

X

n.d.

Freno a recupero con invio dell'energia alla linea aerea di contatto

4.2.8.2.3

X

X

n.d.

Potenza e corrente massime derivabili dalla linea aerea di contatto

4.2.8.2.4

X

X

n.d.

6.2.3.18

▼M5

Corrente massima a treno fermo

4.2.8.2.5

X

X (solo per i sistemi CC)

n.d.

▼M3

Fattore di potenza

4.2.8.2.6

X

X

n.d.

6.2.3.19

►M5  Armoniche ed effetti dinamici dei sistemi CA ◄

4.2.8.2.7

X

X

n.d.

Funzione di misurazione del consumo di energia

4.2.8.2.8

X

X

n.d.

Requisiti relativi al pantografo

4.2.8.2.9

X

X

n.d.

6.2.3.20 & 21

Pantografo (componente di interoperabilità)

5.3.10

X

X

X

6.1.3.7

Striscianti (componente di interoperabilità)

5.3.11

X

X

X

6.1.3.8

Protezione elettrica del treno

Interruttore principale (componente di interoperabilità)

4.2.8.2.10

5.3.12

X

X

n.d.

▼M5 —————

▼M3

Protezione contro i pericoli elettrici

4.2.8.4

X

X

n.d.

Cabina ed esercizio

4.2.9

 

Cabina di guida

4.2.9.1

X

n.d.

n.d.

Indicazioni generali

4.2.9.1.1

X

n.d.

n.d.

Accesso e uscita

4.2.9.1.2

X

n.d.

n.d.

Accesso e uscita in condizioni di esercizio

4.2.9.1.2.1

X

n.d.

n.d.

Uscita di emergenza della cabina di guida

4.2.9.1.2.2

X

n.d.

n.d.

Visibilità esterna

4.2.9.1.3

X

n.d.

n.d.

Visibilità anteriore

4.2.9.1.3.1

X

n.d.

n.d.

Visuale posteriore e laterale

4.2.9.1.3.2

X

n.d.

n.d.

Configurazione interna

4.2.9.1.4

X

n.d.

n.d.

Sedile del macchinista

Componente di interoperabilità

4.2.9.1.5

5.3.13

X

X

n.d.

X

n.d.

X

Banco di guida - ergonomia

4.2.9.1.6

X

n.d.

n.d.

Climatizzazione e qualità dell'aria

4.2.9.1.7

X

X

n.d.

6.2.3.12

Illuminazione interna

4.2.9.1.8

X

X

n.d.

Vetro frontale — Caratteristiche meccaniche

4.2.9.2.1

X

X

n.d.

6.2.3.22

Vetro frontale — Caratteristiche ottiche

4.2.9.2.2

X

X

n.d.

6.2.3.22

Vetro frontale — Attrezzature

4.2.9.2.3

X

X

n.d.

Interfaccia uomo/macchina

4.2.9.3

 

Funzione di controllo dell'attività del macchinista

4.2.9.3.1

X

X

X

Indicazione della velocità

4.2.9.3.2

Display e schermi del macchinista

4.2.9.3.3

X

X

n.d.

Comandi e indicatori

4.2.9.3.4

X

X

n.d.

Etichettatura

4.2.9.3.5

X

n.d.

n.d.

Funzione di controllo remoto via radio da parte del personale per le operazioni di manovra

4.2.9.3.6

X

X

n.d.

Strumenti di bordo e attrezzature portatili

4.2.9.4

X

n.d.

n.d.

Ripostigli per gli effetti personali del personale del treno

4.2.9.5

X

n.d.

n.d.

Dispositivo di registrazione

4.2.9.6

X

X

X

Sicurezza antincendio ed evacuazione

4.2.10

 

Indicazioni generali e classificazione

4.2.10.1

X

n.d.

n.d.

Misure per la prevenzione degli incendi

4.2.10.2

X

X

n.d.

Misure per rilevare/controllare gli incendi

4.2.10.3

X

X

n.d.

Requisiti relativi alle situazioni di emergenza

4.2.10.4

X

X

n.d.

Requisiti in caso di evacuazione

4.2.10.5

X

X

n.d.

Operazioni di servizio

4.2.11

 

Pulizia del vetro frontale della cabina di guida

4.2.11.2

X

X

n.d.

Raccordi per il sistema di scarico delle toilette

Componente di interoperabilità

4.2.11.3

5.3.14

X

n.d.

n.d.

▼M5 —————

▼M3

Interfaccia per il rifornimento idrico

Componente di interoperabilità

4.2.11.5

5.3.15

X

n.d.

n.d.

Requisiti particolari per lo stazionamento dei treni

4.2.11.6

X

X

n.d.

Dispositivi di rifornimento carburante

4.2.11.7

X

n.d.

n.d.

Pulizia interna del treno - alimentazione

4.2.11.8

X

n.d.

n.d.

Documentazione per l'esercizio e la manutenzione

4.2.12

 

Indicazioni generali

4.2.12.1

X

n.d.

n.d.

Documentazione generale

4.2.12.2

X

n.d.

n.d.

Documentazione relativa alla manutenzione

4.2.12.3

X

n.d.

n.d.

Il fascicolo di giustificazione del progetto di manutenzione

4.2.12.3.1

X

n.d.

n.d.

Il fascicolo con la descrizione degli interventi di manutenzione

4.2.12.3.2

X

n.d.

n.d.

Documentazione relativa all'esercizio

4.2.12.4

X

n.d.

n.d.

Diagramma di sollevamento e istruzioni

4.2.12.4

X

n.d.

n.d.

Descrizioni relative alle operazioni di soccorso

4.2.12.5

X

n.d.

n.d.

▼M5




Appendice I

Aspetti per i quali non è disponibile una specifica tecnica

(punti in sospeso)

Punti in sospeso che si riferiscono alla compatibilità tecnica tra il veicolo e la rete:



Elemento del sottosistema «materiale rotabile»

Punto della presente STI

Aspetto tecnico non disciplinato dalla presente STI

Osservazioni

Compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni

4.2.3.3.1

Cfr. specifica di cui all'appendice J-2, indice [A].

Punti in sospeso individuati anche nella STI CCS.

Dinamica di marcia per il sistema con scartamento di 1 520 mm

4.2.3.4.2.

4.2.3.4.3

Dinamica di marcia. Conicità equivalente.

I documenti normativi citati nella STI si basano sull'esperienza acquisita sul sistema con scartamento di 1 435 mm.

Conicità equivalente per il sistema con scartamento di 1 600 mm

4.2.3.4.3

Dinamica di marcia. Conicità equivalente.

I documenti normativi citati nella STI si basano sull'esperienza acquisita sul sistema con scartamento di 1 435 mm.

Sistema frenante indipendente dalle condizioni di aderenza

4.2.4.8.3

Freno a corrente parassita sul binario.

Le condizioni per l'uso del freno a corrente parassita sul binario per la compatibilità tecnica con il binario non sono armonizzate

Effetto aerodinamico su binari con ballast per il materiale rotabile con velocità massima di progetto > 250 km/h

4.2.6.2.5

Valore limite e valutazione della conformità al fine di limitare i rischi indotti dal sollevamento del ballast.

Attività in corso in ambito CEN.

Punto in sospeso anche nella STI INF.

Punti in sospeso che non si riferiscono alla compatibilità tecnica tra il veicolo e la rete:



Elemento del sottosistema «materiale rotabile»

Punto della presente STI

Aspetto tecnico non disciplinato dalla presente STI

Osservazioni

Sistemi di contenimento e controllo degli incendi

4.2.10.3.4

Valutazione della conformità dei sistemi di contenimento e controllo degli incendi diversi dagli elementi di separazione a sezione completa.

Procedura di valutazione dell'efficienza dei controlli di incendi e fumo messa a punto dal CEN sulla base di una richiesta di norma formulata dall'ERA




Appendice J

Specifiche tecniche menzionate nella presente STI

J-1    Norme o documenti normativi



Indice

Caratteristiche da valutare

Punto della STI

Punto della norma obbligatorio

[1]

EN 12663-1:2010+A1:2014

Applicazioni ferroviarie - Requisiti strutturali delle casse dei rotabili ferroviari - Parte 1: Locomotive e materiale rotabile per passeggeri (e metodo alternativo per i carri merci)

[1.1]

Accoppiatore interno per unità articolate

4.2.2.2.2, punto 3)

6.5.3, 6.7.5

[1.2]

Resistenza della struttura del veicolo — indicazioni generali

4.2.2.4, punto 3)

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6

[1.3]

Resistenza della struttura del veicolo — metodo di verifica

4.2.2.4, punto 4)

9.2, 9.3

[1.4]

Resistenza della struttura del veicolo — requisiti alternativi per i mezzi d'opera

Appendice C

Punto C.1

da 6.1 a 6.5

[1.5]

Sollevamento — carichi per il progetto strutturale

4.2.2.6, punto 9)

6.3.2, 6.3.3

[1.6]

Sollevamento — dimostrazione della resistenza

4.2.2.6, punto 9)

9.2, 9.3

[1.7]

Fissaggio dei dispositivi alla struttura della cassa

4.2.2.7, punto 3)

6.5.2, 6.7.3

[1.8]

Progetto strutturale del telaio dei carrelli — collegamento cassa-carrello

4.2.3.5.1, punto 2)

6.5.1, 6.7.2

[2]

EN 16839:2022

Applicazioni ferroviarie - Materiale rotabile - Disposizione degli organi di testata

[2.1]

Accesso del personale ai dispositivi di accoppiamento/disaccoppiamento — spazio per le operazioni del personale di manovra

4.2.2.2.5, punto 2)

4

[2.2]

Accoppiatore di estremità — compatibilità tra unità — tipo UIC manuale

Installazione dei respingenti e del tenditore

4.2.2.2.3, lettera b), punto b-2), punto 1)

5, 6

[2.3]

Dimensioni e disposizione delle condotte e dei tubi dei freni, degli accoppiatori e dei rubinetti

4.2.2.2.3, lettera b), punto b-2), punto 2)

7, 8

[2.4]

Accoppiatore di soccorso — interfaccia dell'unità di recupero

4.2.2.2.4, punto 3), lettera a)

7

[3]

EN 15227:2020

Applicazioni ferroviarie - Requisiti di sicurezza passiva contro la collisione dei veicoli ferroviari

[3.1]

Sicurezza passiva – indicazioni generali

4.2.2.5

4, 5, 6, 7 e allegati B, C, D (escluso l'allegato A)

[3.2]

Sicurezza passiva – categorizzazione

4.2.2.5, punto 5)

5.1-tabella 1

[3.3]

Sicurezza passiva – scenari

4.2.2.5, punto 6)

5.2, 5.3, 5.4 (escluso l'allegato A)

[3.4]

Sicurezza passiva – requisiti

4.2.2.5, punto 7)

6.1, 6.2, 6.3, 6.4 (escluso l'allegato A)

[3.5]

Sicurezza passiva – cacciaostacoli

4.2.2.5, punto 8)

6.5.1

[3.6]

Cacciapietre

4.2.3.7

6.6.1

[3.7]

Condizioni ambientali – cacciaostacoli

4.2.6.1.2 4)

6.5.1

[4]

EN 16404:2016

Applicazioni ferroviarie - Requisiti per il riposizionamento su rotaia ed il recupero per veicoli ferroviari

[4.1]

Sollevamento — geometria dei punti permanenti

4.2.2.6, punto 7)

5.2, 5.3

[4.2]

Sollevamento — geometria dei punti rimovibili

4.2.2.6, punto 7)

5.2, 5.3

[5]

EN 15877-2:2013

Applicazioni ferroviarie - Marcatura sui veicoli ferroviari - Parte 2: Marcature esterne su carrozze, materiale motore, locomotive e mezzi d'opera

[5.1]

Sollevamento – marcatura

4.2.2.6 8)

4.5.19

[5.2]

Carrozze destinate all'impiego in condizioni di esercizio generali

7.1.1.5.1, punto 23)

4.5.5.1, 4.5.6.3

[6]

EN 15663:2017+A1:2018

Applicazioni ferroviarie - Masse di riferimento dei veicoli

[6.1]

Condizioni di carico e massa ponderata — condizioni di carico

4.2.2.10, punto 1)

4.5

[6.2]

Condizioni di carico e massa ponderata – ipotesi delle condizioni di carico

4.2.2.10, punto 2)

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3 (condizioni di progetto)

[7]

EN 15273-2:2013+A1:2016

Applicazioni ferroviarie - Sagoma - Parte 2: Sagoma del materiale rotabile

[7.1]

Sagoma — metodo, profilo di riferimento

4.2.3.1, punti 3) e 4)

5) a seconda del profilo: allegato A (G1), B (GA,GB,GC), C (GB1,GB2), D (GI3), E(G2), F (FIN1), G(FR3,3), H (BE1,BE2,BE3),I (PTb,PTb+,PTc), J(SEa,Sec), K(OSJD), L(DE1 DE2 DE3), M(NL1NL2), P(GHE16….)

[7.2]

Sagoma — metodo, profilo di riferimento

Verifica della sagoma del pantografo

4.2.3.1, punto 5)

A.3.12

[7.3]

Sagoma — metodo, profilo di riferimento

Verifica dei freni a corrente parassita sul binario

4.2.4.8.3, punto 3)

5) a seconda del profilo: allegato A (G1), B (GA,GB,GC), C (GB1,GB2), D (GI3), E(G2), F (FIN1), G(FR3,3), H (BE1,BE2,BE3),I (PTb,PTb+,PTc), J(SEa,Sec), K(OSJD), L(DE1 DE2 DE3), M(NL1NL2), P(GHE16….)

[8]

EN 15437-1:2009

Applicazioni ferroviarie - Monitoraggio dello stato delle boccole - Requisiti di interfaccia e di progetto - Parte 1: Equipaggiamenti lungo linea e boccole del materiale rotabile

[8.1]

Monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti — zona visibile dall'attrezzatura di terra

4.2.3.3.2.2, punto 1), punto 2 bis)

7.3.2.3

5.1, 5.2

[9]

EN 14363:2016+ A2:2022

Applicazioni ferroviarie - Prove e simulazioni per l'accettazione delle caratteristiche di marcia dei veicoli ferroviari - Prove di comportamento dinamico e statico

[9.1]

Gamma dei carichi per asse

4.2.3.4.1,

4.2.3.4.2, punto 4)

1.1, 5.3.2

[9.2]

Combinazioni di velocità e insufficienza di sopraelevazione

4.2.3.4.2, punto 3)

1.4, 7.3.1

[9.3]

Parametri di carico su binario

4.2.3.4.2, punto 5)

7.5.1, 7.5.3

[9.4]

Dinamica di marcia — valori limite per la sicurezza di marcia

4.2.3.4.2.1

7.5.1, 7.5.2

[9.5]

Dinamica di marcia — valori limite di carico consentiti dal binario

4.2.3.4.2.2, punto 1)

7.5.1, 7.5.3

[9.6]

Sicurezza contro il deragliamento durante la circolazione su sghembi di binario

6.2.3.3, punto 1)

4, 5, 6.1

[9.7]

Dinamica di marcia — metodo di verifica

6.2.3.4, punto 1)

7

[9.8]

Dinamica di marcia - criteri di valutazione

6.2.3.4, punto 1)

4, 5

[9.9]

Valori di progetto per nuovi profili delle ruote — valutazione della conicità equivalente

6.2.3.6, punto 1)

Allegato O, allegato P

[9.10]

Conformità dei veicoli all'inclinazione della rotaia

7.1.2, Tabella 17 bis, nota (1)

4, 5, 6, 7.

[9.11]

Disposizioni in materia di veicoli speciali: simulazioni delle prove

Appendice C

Punto C.3

Allegato T

[10]

EN 15528:2021

Applicazioni ferroviarie - Categorie delle linee per la gestione delle interfacce fra limiti di carico dei veicoli e l'infrastruttura

[10.1]

Categoria di linea EN come risultato della categorizzazione dell'unità

4.2.3.2.1, punto 2)

6.1, 6.3, 6.4

[10.2]

Valore standard del carico utile nelle aree passeggeri

4.2.3.2.1, punto 2 bis)

Tabella 4, colonna 2

[10.3]

Documentazione che indica il carico utile nelle aree passeggeri

4.2.3.2.1, punto 2 quater)

6.4.1

[11]

EN 13749:2021

Applicazioni ferroviarie - Sale montate e carrelli - Metodo per specificare i requisiti strutturali dei telai per carrelli

[11.1]

Progetto strutturale del telaio dei carrelli

4.2.3.5.1, punto 1)

4.2.3.5.1, punto 3)

6.2

[12]

EN 14198:2016+A1:2018+A2:2021

Applicazioni ferroviarie - Sistemi frenanti - Requisiti per il sistema frenante di treni trainati da una locomotiva

[12.1]

Frenatura — tipo di sistema frenante, sistema frenante UIC

4.2.4.3

5.4

[12.2]

Carrozze destinate all'impiego in condizioni di esercizio generali

7.1.1.5.2, punto 3)

5.3.2.6, 5.4

[13]

EN 14531-1:2015+A1 :2018

Applicazioni ferroviarie - Metodi di calcolo delle distanze di arresto, di rallentamento e della frenatura di immobilizzazione - Parte 1: Algoritmi generali

[13.1]

Prestazioni di frenatura — calcoli — indicazioni generali

4.2.4.5.1, punto 1)

4

[13.2]

Prestazioni del freno di emergenza — calcoli

4.2.4.5.2, punto 3)

4

[13.3]

Prestazioni del freno di servizio — calcoli

4.2.4.5.3, punto 1)

4

[13.4]

Prestazioni del freno di stazionamento — calcoli

4.2.4.5.5, punto 3)

5

[13.5]

Prestazioni di frenatura — coefficiente di attrito

4.2.4.5.1, punto 2)

4.4.6

[13.6]

Prestazioni del freno di emergenza — tempo di risposta/tempo di ritardo

4.2.4.5.2, punto 1)

4.4.8.2.1, 4.4.8.3

[14]

EN 14531-2:2015

Applicazioni ferroviarie - Metodi di calcolo delle distanze di arresto, di rallentamento e della frenatura di immobilizzazione - Parte 2: Calcoli progressivi per composizioni di treni o veicoli isolati

[14.1]

Prestazioni di frenatura — calcoli — indicazioni generali

4.2.4.5.1, punto 1)

4, 5

[14.2]

Prestazioni del freno di emergenza — calcoli

4.2.4.5.2, punto 3)

4, 5

[14.3]

Prestazioni del freno di servizio — calcoli

4.2.4.5.3, punto 1)

4, 5

[15]

EN 15595:2018+AC :2021

Applicazioni ferroviarie - Sistemi frenanti - Sistema antipattinamento

[15.1]

Sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote — progetto

4.2.4.6.2, punto 6)

5.1, 5.2, 5.4

[15.2]

Sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote – metodo di verifica e programma di prova

6.1.3.2, punto 1)

6.1.1, 6.2, 6.5, 7

[15.3]

Sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote — sistema di controllo della rotazione delle ruote

4.2.4.6.2, punto 8)

5.1.7

[15.4]

Protezione contro il pattinamento delle ruote — metodo di verifica delle prestazioni

6.2.3.10, punto 1)

6.3, 7

[16]

EN 16207:2014+A1:2019

Applicazioni ferroviarie - Sistemi frenanti - Criteri funzionali e di prestazione dei sistemi a freno magnetico agente su rotaia per utilizzo su materiale rotabile ferroviario

[16.1]

Freno magnetico a pattino

4.2.4.8.2, punto 3)

Appendice K

Allegato C

[17]

EN 14752:2019+A1:2021

Applicazioni ferroviarie - Sistemi di accesso laterale per il materiale rotabile ferroviario

[17.1]

Rilevatori di ostacoli delle porte — sensibilità

4.2.5.5.3, punto 5)

5.2.1.4.1

[17.2]

Rilevatori di ostacoli delle porte — forza massima

4.2.5.5.3, punto 5)

5.2.1.4.2.2

[17.3]

Apertura di emergenza delle porte — forza manuale per l'apertura della porta

4.2.5.5.9, punto 6)

5.5.1.5

[17.4]

Carrozze destinate all'impiego in condizioni di esercizio generali – dispositivo di controllo delle porte

7.1.1.5.2, punto 10)

5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6

[18]

EN 50125-1:2014

Applicazioni ferroviarie - Condizioni ambientali per gli equipaggiamenti - Parte 1: Equipaggiamenti di bordo per materiale rotabile

[18.1]

Condizioni ambientali — temperatura

4.2.6.1.1, punto 1)

4.3

[18.2]

Condizioni ambientali — condizioni di neve, ghiaccio e grandine

4.2.6.1.2, punto 1)

4.7

[18.3]

Condizioni ambientali — temperatura

7.1.1.5.2, punto 4)

4.3

[19]

EN 14067-6:2018

Applicazioni ferroviarie - Aerodinamica - Parte 6: Requisiti e procedure di prova per la valutazione della stabilità rispetto al vento laterale

[19.1]

Effetti aerodinamici — metodo di verifica dei venti trasversali

4.2.6.2.4, punto 2)

5

[19.2]

Effetti aerodinamici – venti trasversali per unità con velocità massima di progetto pari o superiore a 250 km/h

4.2.6.2.4, punto 3)

5

[20]

EN 15153-1:2020

Applicazioni ferroviarie - Dispositivi esterni di avviso ottico e acustico - Parte 1: Luci di testa, di posizione e di coda per il materiale rotabile ferroviario

[20.1]

Fanali anteriori — colore

4.2.7.1.1, punto 4)

5.3.3

[20.2]

Fanali anteriori – intensità luminosa delle luci abbaglianti e anabbaglianti

4.2.7.1.1, punto 5)

5.3.3, 5.3.4, tabella 2, prima riga

[20.3]

Fanali anteriori – allineamento

4.2.7.1.1, punto 6)

5.3.3, 5.3.5

[20.4]

Fanali di posizione — colore

4.2.7.1.2, punto 6), lettera a)

5.4.3.1, tabella 4

[20.5]

Luci di posizione — distribuzione spettrale della radiazione

4.2.7.1.2, punto 6), lettera b)

5.4.3.2

[20.6]

Luci anteriori — intensità luminosa

4.2.7.1.2, punto 6), lettera c)

5.4.4 tabella 6

[20.7]

Luci di coda — colore

4.2.7.1.3, punto 4), lettera a)

5.5.3 tabella 7

[20.8]

Luci di coda — intensità luminosa

4.2.7.1.3, punto 4), lettera b)

5.5.4

tabella 8

[20.9]

Fanali anteriori — colore

6.1.3.3, punto 1)

5.3.3, 6.3

[20.10]

Fanali anteriori — intensità luminosa

6.1.3.3, punto 1)

5.3.3, 6.4

[20.11]

Fanali di posizione — colore

6.1.3.4, punto 1)

6.3

[20.12]

Fanali di posizione — intensità luminosa

6.1.3.4, punto 1)

6.4

[20.13]

Fanali di coda — colore

6.1.3.5, punto 1)

6.3

[20.14]

Fanali di coda — intensità luminosa

6.1.3.5, punto 1)

6.4

[20.15]

Fanali di posizione – allineamento

4.2.7.1.2, punto 7)

5.4.5

[21]

EN 15153-2:2020

Applicazioni ferroviarie - Dispositivi esterni di avviso ottico e acustico - Parte 2: Avvisatori acustici per materiale rotabile ferroviario

[21.1]

Livelli di pressione sonora delle trombe di segnalazione

4.2.7.2.2, punto 1)

5.2.2

[21.2]

Tromba — suono

6.1.3.6, punto 1)

6

[21.3]

Tromba — livello di pressione sonora

6.1.3.6, punto 1)

6

[21.4]

Tromba — livello di pressione sonora

6.2.3.17, punto 1)

6

[22]

EN 50388-1:2022

Applicazioni ferroviarie - Impianti fissi e materiale rotabile -

Criteri tecnici per il coordinamento tra sistemi di alimentazione per la trazione elettrica e materiale rotabile per ottenere l'interoperabilità - Parte 1: Parte generale

[22.1]

Freno a recupero con invio dell'energia alla linea aerea di contatto

4.2.8.2.3, punto 1)

12.2.1

[22.2]

Potenza e corrente massime derivabili dalla linea aerea di contatto — regolazione automatica della corrente

4.2.8.2.4, punto 2)

7.3

[22.3]

Fattore di potenza — metodo di verifica

4.2.8.2.6, punto 1)

6

[22.4]

Armoniche ed effetti dinamici dei sistemi CA –

4.2.8.2.7, punto 1)

10 (ad eccezione del punto 10.2)

[22.5]

Protezione elettrica del treno – coordinamento della protezione

4.2.8.2.10, punto 3)

11

[22.6]

Interruttore principale — coordinamento della protezione

5.3.12, punto 4)

11.2, 11.3

[22.7]

Potenza e corrente massime derivabili dalla linea aerea di contatto — metodo di verifica

6.2.3.18, punto 1)

15.3.1

[22.8]

Fattore di potenza — metodo di verifica

6.2.3.19, punto 1)

15.2

[23]

EN 50206-1:2010

Applicazioni ferroviarie - Materiale rotabile - Pantografi: Caratteristiche e prove - Parte 1: Pantografi per ferrovie

[23.1]

Campo di lavoro in altezza del pantografo (a livello di componente di interoperabilità) — caratteristiche

4.2.8.2.9.1.2, punto 2)

4.2, 6.2.3

[23.2]

Capacità di corrente del pantografo (a livello di componente di interoperabilità)

4.2.8.2.9.3 bis, punto 2)

6.13.2

[23.3]

Abbassamento del pantografo (a livello di materiale rotabile) — tempo per abbassare il pantografo

4.2.8.2.9.10, punto 1)

4.7

[23.4]

Abbassamento del pantografo (a livello di materiale rotabile) — dispositivo di abbassamento automatico (ADD)

4.2.8.2.9.10, punto 3)

4.8

[23.5]

Pantografo — metodo di verifica

6.1.3.7, punto 2)

6.3.1

[24]

EN 50367:2020+A1:2022

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Impianti fissi e materiale rotabile - Criteri per ottenere la compatibilità tecnica tra pantografi e linea aerea di contatto

[24.1]

Corrente massima a treno fermo

4.2.8.2.5, punto 1)

Punto 7.2, tabella 5

[24.2]

Geometria dell'archetto del pantografo

4.2.8.2.9.2, punto 5)

5.3.2.3

[24.3]

Geometria dell'archetto del pantografo — tipo 1 600 mm

4.2.8.2.9.2.1, punto 1)

Allegato A.2, figura A.6

[24.4]

Geometria dell'archetto del pantografo — tipo 1 950  mm

4.2.8.2.9.2.2, punto 1)

Allegato A.2, figura A.7

[24.5]

Pantografo – temperatura del filo di contatto

6.1.3.7, punto 1 bis)

7.2

[25]

Non utilizzato

[26]

EN 50119:2020

Applicazioni ferroviarie - Impianti fissi - Linee aeree di contatto per trazione elettrica

[26.1]

Abbassamento del pantografo (a livello di materiale rotabile) — distanza di isolamento dinamico

4.2.8.2.9.10, punto 1)

Tabella 2

[27]

EN 50153:2014-05/A1:2017-08/A2:2020-01

Applicazioni ferroviarie - Materiale rotabile - Misure di protezione contro i pericoli di origine elettrica

[27.1]

Protezione contro i pericoli elettrici

4.2.8.4, punto 1)

5, 6, 7, 8

[28]

EN 15152:2019

Applicazioni ferroviarie - Parabrezza per treni

[28.1]

Vetro frontale – resistenza agli impatti di proiettili

4.2.9.2.1, punto 2)

6.1

[28.2]

Vetro frontale – resistenza alla scheggiatura

4.2.9.2.1, punto 2)

6.1

[28.3]

Vetro frontale – separazione immagine secondaria

4.2.9.2.2, punto 2), lettera a)

5.2.1

[28.4]

Vetro frontale — distorsione ottica

4.2.9.2.2, punto 2), lettera b)

5.2.2

[28.5]

Vetro frontale — attenuazione della visibilità (haze)

4.2.9.2.2, punto 2), lettera c)

5.2.3

[28.6]

Vetro frontale – trasmittanza luminosa

4.2.9.2.2, punto 2), lettera d)

5.2.4

[28.7]

Vetro frontale — cromaticità

4.2.9.2.2, punto 2), lettera e)

5.2.5

[28.8]

Vetro frontale — caratteristiche

6.2.3.22, punto 1)

da 5.2.1 a 5.2.5

6.1

[29]

EN/IEC 62625-1:2013+A11:2017

Materiale elettronico ferroviario - Sistema di bordo per la registrazione dei dati di condotta - Parte 1: Specifiche di sistema

[29.1]

Dispositivo di registrazione — requisiti funzionali

4.2.9.6, punto 2), lettera a)

4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

[29.2]

Dispositivo di registrazione — prestazioni di registrazione

4.2.9.6, punto 2), lettera b)

4.3.1.2.2

[29.3]

Dispositivo di registrazione — integrità

4.2.9.6, punto 2), lettera c)

4.3.1.4

[29.4]

Dispositivo di registrazione — tutela dell'integrità dei dati

4.2.9.6, punto 2), lettera d)

4.3.1.5

[29.5]

Dispositivo di registrazione — livello di protezione

4.2.9.6, punto 2), lettera e)

4.3.1.7

[29.6]

Dispositivo di registrazione – ora e data

4.2.9.6, punto 2), lettera f)

4.3.1.8

[30]

EN 45545-2:2020

Applicazioni ferroviarie - Protezione al fuoco per i rotabili ferroviari - Parte 2: Requisiti per il comportamento al fuoco di materiali e componenti

[30.1]

Misure per la prevenzione degli incendi — requisiti per i materiali

4.2.10.2.1, punto 2)

4, 5, 6

[30.2]

Misure specifiche per liquidi infiammabili

4.2.10.2.2, punto 2)

Tabella 5

[31]

EN 1363-1:2020

Prove di resistenza al fuoco - Parte 1: Requisiti generali

[31.1]

Misure di prevenzione della propagazione degli incendi per il materiale rotabile passeggeri — prova degli elementi di separazione

4.2.10.3.4, punto 3)

da 4 a 12

[31.2]

Misure di prevenzione della propagazione degli incendi per il materiale rotabile passeggeri — prova degli elementi di separazione

4.2.10.3.5, punto 3)

da 4 a 12

[32]

EN 13272-1:2019

Applicazioni ferroviarie - Illuminazione elettrica per il materiale rotabile nei sistemi di trasporto pubblico - Parte 1: Materiale rotabile ferroviario

[32.1]

Illuminazione di emergenza — livello di illuminazione

4.2.10.4.1, punto 5)

4.3, 5.3

[33]

EN 50553:2012/A2:2020

Applicazioni ferroviarie - Requisiti per il mantenimento della capacità di marcia in caso di incendio a bordo di veicoli ferroviari

[33.1]

Capacità di movimento

4.2.10.4.4, punto 3)

5, 6

[34]

EN 16362:2013

Applicazioni ferroviarie - Servizi basati a terra - Equipaggiamento per rifornimento acqua

[34.1]

Interfaccia per il rifornimento idrico

4.2.11.5, punto 2)

4.1.2

figura 1

[35]

EN/IEC 60309-2:1999/A11:2004, A1: 2007 e A2:2012

Spine e prese per uso industriale - Parte 2: Prescrizioni per intercambiabilità dimensionale per apparecchi con spinotti ad alveoli cilindrici

[35.1]

Requisiti particolari per lo stazionamento dei treni — alimentazione ausiliaria esterna locale

4.2.11.6, punto 2)

8

[36]

EN 16019:2014

Applicazioni ferroviarie - Accoppiatore automatico - Requisiti di prestazione, specifica geometria di interfaccia e metodo di prova

[36.1]

Accoppiatore automatico con elemento elastico centrale — tipo 10

Il tipo di accoppiatore di estremità (interfaccia meccanica e pneumatica della testa)

5.3.1, punto 1)

4

[37]

EN 15551:2022

Applicazioni ferroviarie - Materiale rotabile ferroviario - Respingenti

[37.1]

Accoppiatore di estremità manuale — tipo UIC

5.3.2, punto 1)

6.2.2, allegato A

[38]

EN 15566:2022

Applicazioni ferroviarie - Materiale rotabile ferroviario - Gancio di trazione e organi di attacco a vite

[38.1]

Accoppiatore di estremità manuale — tipo UIC

5.3.2, punto 1)

Allegati B, C, D, ad eccezione della dimensione «a» di cui all'allegato B, figura B.1, che deve essere intesa come informazione

[39]

EN 15020:2022

Applicazioni ferroviarie - Gancio di recupero - Requisiti di prestazione, specifica di interfaccia geometrica e metodi di prova

[39.1]

Accoppiatore di soccorso - accoppiatore di soccorso da interfacciare con il «tipo 10»

5.3.3, punto 1)

4.2.1, 4.2.2, 4.3, 4.5.1, 4.5.2, 4.6 e 5.1.2

[40]

EN 13979-1:2020

Applicazioni ferroviarie - Sale montate e carrelli - Ruote monoblocco - Procedura per l'approvazione tecnica - Parte 1: Ruote laminate e fucinate

[40.1]

Ruote – calcoli sulla resistenza meccanica

6.1.3.1, punto 1)

8

[40.2]

Ruote – criteri di decisione per le ruote laminate e fucinate

6.1.3.1, punto 2)

8

[40.3]

Ruote – specifica per un ulteriore metodo di verifica (prova al banco)

6.1.3.1, punto 2)

8

[40.4]

Ruote — metodo di verifica

comportamento termomeccanico

6.1.3.1, punto 5)

7

[41]

EN 50318:2018+A1:2022

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane – Sistemi di captazione della corrente – Convalida della simulazione dell'interazione dinamica tra pantografo e linea aerea di contatto

[41.1]

Pantografo — comportamento dinamico

6.1.3.7, punto 3)

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

[41.2]

Pantografo – disposizione dei pantografi

6.2.3.21, punto 2)

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

[42]

EN 50317:2012/AC:2012+A1:2022

Applicazioni ferroviarie - Sistemi di captazione della corrente - Requisiti e convalida delle misure dell'interazione dinamica tra pantografo e linea aerea di contatto

[42.1]

Pantografo — caratteristiche di interazione

6.1.3.7, punto 3)

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

[42.2]

Comportamento dinamico in riferimento alla captazione della corrente — prove dinamiche

6.2.3.20, punto 1)

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

[42.3]

Disposizione dei pantografi

6.2.3.21, punto 2)

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

[43]

EN 50405:2015+A1:2016

Applicazioni ferroviarie - Sistemi di captazione della corrente - Pantografi, metodi di prova degli striscianti

[43.1]

Striscianti — metodo di verifica

6.1.3.8, punto 1)

7.2, 7.3

7.4, 7.6

7.7

[44]

EN 13674-1:2011+A1:2017

Applicazioni ferroviarie - Binario - Rotaia - Parte 1: Rotaie Vignole da 46 kg/m ed oltre

[44.1]

Conicità equivalente — definizioni dei profili di rotaia

6.2.3.6 - tabelle 12, 14 e 16

figure A.15, A.23 e A.24

[45]

EN 13715:2020

Applicazioni ferroviarie - Sale montate e carrelli - Ruote - Profilo di rotolamento

[45.1]

Conicità equivalente — definizioni dei profili di ruota

6.2.3.6, punti 1), 2) e 3)

Allegato B e allegato C

[46]

EN 13260:2020

Applicazioni ferroviarie - Sale montate e carrelli - Sale montate - Requisiti del prodotto

[46.1]

Sale montate — assemblaggio

6.2.3.7, punto 1)

4.2.1

[47]

EN 13103-1:2017

Applicazioni ferroviarie - Sale montate e carrelli - Parte 1: Metodo di progettazione per assi con boccole esterne

[47.1]

Sale montate – Assi motori e non motori, metodo di verifica

6.2.3.7, punto 2)

5, 6, 7

[47.2]

Sale montate – Assi motori e non motori, criteri di decisione

6.2.3.7, punto 2)

8

[48]

EN 12082:2017+A1:2021

Applicazioni ferroviarie – Boccole - Prove di prestazione

[48.1]

Boccole/cuscinetti degli assi

6.2.3.7, punto 6)

7

[49]

EN 14067-4:2013+A1:2018

Applicazioni ferroviarie - Aerodinamica - Parte 4: Requisiti e procedure di prova per aerodinamica su binario all'aperto

[49.1]

Spostamento d'aria — prove su scala reale

6.2.3.13, punto 1)

6.2.2.1

[49.2]

Spostamento d'aria — valutazione semplificata

6.2.3.13, punto 2)

4.2.4 e limiti di cui alla tabella 7

[49.3]

Impulso di pressione in testa — metodo di verifica

6.2.3.14, punto 1)

6.1.2.1

[49.4]

Impulso di pressione in testa — Dinamica computazionale dei fluidi (CFD)

6.2.3.14, punto 1)

6.1.2.4

[49.5]

Impulso di pressione in testa — modelli in movimento

6.2.3.14, punto 1)

6.1.2.2

[49.6]

Impulso di pressione in testa — metodo di valutazione semplificata

6.2.3.14, punto 2)

4.1.4 e limiti di cui alla tabella 4

[49.7]

Spostamento d'aria – Definizione dei punti di misurazione

4.2.6.2.1, punto 1)

4.2.2.1, Tabella 5

[49.8]

Treno di riferimento per composizioni bloccate/predefinite

4.2.6.2.1, punto 3)

4.2.2.2

[49.9]

Composizione per singole unità provviste di cabina di guida

4.2.6.2.1, punto 3)

4.2.2.3

[49.10]

Treno di riferimento per unità per l'esercizio generale

4.2.6.2.1, punto 3)

4.2.2.4

[49.11]

Impulso di pressione in testa – Pressione massima picco-picco

4.2.6.2.2, punto 2)

Tabella 2

[49.12]

Impulso di pressione in testa – Posizioni di misurazione

4.2.6.2.2, punto 2)

4.1.2

[50]

EN 14067-5:2021/AC:2023

Applicazioni ferroviarie - Aerodinamica - Parte 5: Requisiti e procedure di prova per l'aerodinamica in galleria

[50.1]

Variazioni di pressione in galleria: in generale

4.2.6.2.3, punto 1)

5.1

[50.2]

Unità valutate in composizione bloccata o predefinita

4.2.6.2.3, punto 2)

5.1.2.2

[50.3]

Unità valutate per l'esercizio generale e munite di una cabina di guida

4.2.6.2.3, punto 2)

5.1.2.3

[50.4]

Carrozze per l'esercizio generale

4.2.6.2.3, punto 2)

5.1.2.4

[50.5]

Procedura di valutazione della conformità

6.2.3.15

5.1.4, 7.2.2, 7.2.3, 7.3

[50.6]

Autorizzazione unica - Carrozze destinate all'impiego in gallerie a traffico misto - carichi aerodinamici

7.1.1.5.1, punto 14)

6.3.9

[51]

EN 12663-2:2010

Applicazioni ferroviarie - Requisiti strutturali delle casse dei rotabili ferroviari - Parte 2: Carri merci

[51.1]

Resistenza strutturale

Appendice C

Punto C.1

da 5.2.1 a 5.2.4

[52]

CLC/TS 50534:2010

Applicazioni ferroviarie - Architetture di sistema generiche per i sistemi di alimentazione ausiliaria di bordo

[52.1]

Linea di alimentazione elettrica a polo unico

4.2.11.6, punto 2)

Allegato A

[53]

IEC 61375-1:2012

Materiale elettronico ferroviario – Rete di comunicazione di treno (TCN) - Parte 1: Architettura generale

[53.1]

Autorizzazione unica - Reti di comunicazione

7.1.1.5.1, punto 18)

5, 6

[53.2]

Carrozze destinate all'impiego in condizioni di esercizio generali - Reti di comunicazione

7.1.1.5.2, punto 12)

5, 6

[54]

EN 16286-1:2013

Applicazioni ferroviarie - Sistemi di intercomunicazione fra veicoli - Parte 1: Applicazioni principali

[54.1]

Connessioni di collegamento passerelle-flange

7.1.1.5.2, punto 6)

Allegati A e B

[55]

EN 50463-3:2017

Applicazioni ferroviarie - Misura dell'energia a bordo treno - Parte 3: Trattamento dei dati

[55.1]

Funzione di localizzazione a bordo - requisiti

4.2.8.2.8.1, punto 7)

4.4

[55.2]

Compilazione e trattamento dei dati nel sistema di trattamento dei dati - metodologia di valutazione

6.2.3.19 bis, punto 2)

5.4.8.3, 5.4.8.5 e 5.4.8.6

[56]

EN 50463-2:2017/AC :2018-10

Applicazioni ferroviarie - Misura dell'energia a bordo treno - Parte 2: Misura dell'energia

[56.1]

Funzione di misurazione dell'energia — precisione per la misurazione dell'energia attiva

4.2.8.2.8.2, punto 3)

da 4.2.3.1 a 4.2.3.4

[56.2]

Funzione di misurazione dell'energia — designazioni delle classi

4.2.8.2.8.2, punto 4)

4.3.3.4, 4.3.4.3 e 4.4.4.2

[56.3]

Funzione di misurazione dell'energia — valutazione della precisione dei dispositivi

6.2.3.19 bis, punto 1)

5.4.3.4.1, 5.4.3.4.2, 5.4.4.3.1

[56.4]

Funzione di misurazione dell'energia — valori per la quantità in ingresso e l'intervallo del fattore di potenza

6.2.3.19 bis, punto 1)

Tabella 3

[56.5]

Funzione di misurazione dell'energia — effetti della temperatura sulla precisione

6.2.3.19 bis, punto 1)

5.4.3.4.3.1 e 5.4.4.3.2.1

[56.6]

Funzione di misurazione dell'energia: coefficiente di temperatura media di ciascun dispositivo - metodologia di valutazione

6.2.3.19 bis, punto 1)

5.4.3.4.3.2 e 5.4.4.3.2.2

[57]

EN 50463-1:2017

Applicazioni ferroviarie - Misura dell'energia a bordo treno - Parte 1: Generalità

[57.1]

Funzione di misurazione dell'energia: identificazione del punto di consumo — definizione

4.2.8.2.8.3, punto 4)

4.2.5.2

[58]

EN 50463-4:2017

Applicazioni ferroviarie - Misura dell'energia a bordo treno - Parte 4: Comunicazione

[58.1]

Scambio di dati tra EMS e DCS - servizi di applicazione (livello dei servizi) dell'EMS

4.2.8.2.8.4, punto 1)

4.3.3.1,

[58.2]

Scambio di dati tra EMS e DCS – Diritti di accesso degli utenti

4.2.8.2.8.4, punto 2)

4.3.3.3

[58.3]

Scambio di dati tra EMS e DCS – Schema XML per la struttura (livello dei dati)

4.2.8.2.8.4, punto 3)

4.3.4

[58.4]

Scambio di dati tra EMS e DCS – Metodi e schema XML per il meccanismo dei messaggi (livello dei messaggi)

4.2.8.2.8.4, punto 4)

4.3.5

[58.5]

Scambio di dati tra EMS e DCS – Protocolli di applicazione ai fini della compatibilità con il meccanismo dei messaggi

4.2.8.2.8.4, punto 5)

4.3.6

[58.6]

Scambio di dati tra EMS e DCS – Architettura di comunicazione EMS

4.2.8.2.8.4, punto 6)

4.3.7

[59]

EN 50463-5:2017

Applicazioni ferroviarie - Misura dell'energia a bordo treno - Parte 5: Valutazione di conformità

[59.1]

Sistema di misurazione dell'energia di bordo - prove

6.2.3.19 bis, punto 3)

5.3.3 e 5.5.4

[60]

Riservato

[61]

IRS UIC 50558:2017

Applicazioni ferroviarie - Materiale rotabile - Interfacce per controllo remoto e cavi di dati - Caratteristiche tecniche standard

[61.1]

Interfaccia fisica tra unità per la trasmissione dei segnali

7.1.1.5.2, punto 8)

7.1.1

[62]

EN 16186-1:2014+A1 :2018

Applicazioni ferroviarie - Cabine di guida - Parte 1: Dati antropometrici e visibilità

[62.1]

Misure antropometriche del macchinista

Appendice E

4

[62.2]

Visibilità anteriore

F.1

Allegato A

[62.3]

Visibilità anteriore

F.2, F.3, F.4

5.2.1.

[63]

EN 14363:2005

Applicazioni ferroviarie - Prove per l'accettazione delle caratteristiche di marcia dei veicoli ferroviari - Prove di comportamento dinamico e statico

[63.1]

Conformità dei veicoli all'inclinazione della rotaia

7.1.2, Tabella 17 bis, nota (1)

5

[64]

UIC 518:2009

Prove e approvazione dei veicoli ferroviari dal punto di vista del loro comportamento dinamico - Sicurezza - fatica del binario - Comportamento dinamico

[64.1]

Conformità dei veicoli all'inclinazione della rotaia

7.1.2, Tabella 17 bis, nota (1)

da 5 a 11

[65]

EN 16834:2019

Applicazioni ferroviarie - Sistemi frenanti - Prestazioni di frenatura

[65.1]

Percentuale di peso frenato

4.2.4.5.2, punto 4)

8.1

[66]

EN 14478:2017

Applicazioni ferroviarie - Sistemi frenanti - Vocabolario generico

[66.1]

Prestazioni del freno di emergenza

6.2.3.8, punto 1)

4.6.3

[66.2]

Prestazioni del freno di servizio

6.2.3.9, punto 1)

4.6.3

[67]

EN 15328:2020

Applicazioni ferroviarie - Sistemi frenanti - Guarnizioni dei freni

[67.1]

Prestazioni del freno di emergenza — coefficiente di attrito

4.2.4.5.2, punto 5)

5.2

[68]

EN 16452:2015+A1:2019

Applicazioni ferroviarie - Sistemi frenanti - Suole freno

[68.1]

Prestazioni del freno di emergenza — coefficiente di attrito

4.2.4.5.2, punto 5)

5.3.1, 5.3.3

[69]

EN 50163:2004+A1:2007+A2:2020+A3:2022

Applicazioni ferroviarie - Tensioni di alimentazione dei sistemi di trazione

[69.1]

Esercizio in un intervallo di tensioni e frequenze

4.2.8.2.2, punto 1)

4

[70]

UIC 541-6:2010-10

Freni - Freno elettropneumatico e segnale di allarme passeggeri (PAS) per veicoli impiegati in convogli trainati

[70.1]

Carrozze destinate all'impiego in condizioni di esercizio generali

7.1.1.5.2, punto 3)

3, 7

[71]

EN 17065:2018

Applicazioni ferroviarie - Sistemi frenanti - Procedura di prova per vetture passeggeri

[71.1]

Carrozze destinate all'impiego in composizioni predefinite

7.1.1.5.1, punto 13)

5, 6

[71.2]

Carrozze destinate all'impiego in condizioni di esercizio generali

7.1.1.5.2, punto 3)

5, 6

[72]

EN/IEC 62625-2:2016

Apparecchiature ferroviarie elettroniche - Sistema di bordo per la registrazione dei dati di condotta - Parte 2: Prove di conformità

[72.1]

Prove

4.2.9.6, punto 3)

5, 6

[73]

EN 14363:2016

Applicazioni ferroviarie - Prove e simulazioni per l'accettazione delle caratteristiche di marcia dei veicoli ferroviari - Prove di comportamento dinamico e statico

[73.1]

Conformità dei veicoli all'inclinazione della rotaia

7.1.2, Tabella 17 bis, nota (1)

4,5,7

[74]

EN 16586-1:2017

Applicazioni ferroviarie - Progettazione ad uso delle persone a mobilità ridotta - Accessibilità delle persone a mobilità ridotta al materiale rotabile - Parte 1: Gradini per ingresso e uscita

[74.1]

Carrozze destinate all'impiego in composizioni predefinite

7.1.1.5.1, punto 19)

Allegato A

J-2    Documenti tecnici (disponibili sul sito dell'ERA)



Indice

Caratteristiche da valutare

Punto della STI

Punto del documento tecnico obbligatorio

[A]

ERA/ERTMS/033281 - V 5.0

Interfaces between Control-Command and Signalling Trackside and other Subsystems

STI CCS, appendice A, tabella A 2, indice [77]

Caratteristiche del materiale rotabile per la compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni basati sui circuiti di binario

4.2.3.3.1.1

 

[A.1]

Distanza massima tra assi consecutivi

4.2.3.3.1.1, punto 1)

3.1.2.1 (distanza ai nella figura 1)

[A.2]

Distanza massima tra l'estremità anteriore/posteriore del treno e il primo/l'ultimo asse

4.2.3.3.1.1, punto 2)

3.1.2.4

3.1.2.5 (distanza bx nella figura 1)

[A.3]

Distanza minima tra il primo e l'ultimo asse

4.2.3.3.1.1, punto 3)

3.1.2.3

[A.4]

Carico minimo per asse in tutte le condizioni di carico

4.2.3.3.1.1, punto 4)

3.1.7.1

[A.5]

Resistenza elettrica tra le superfici di rotolamento delle ruote opposte di una sala montata

4.2.3.3.1.1, punto 5)

3.1.9

[A.6]

Per le unità elettriche munite di pantografo, l'impedenza minima del veicolo

4.2.3.3.1.1, punto 6)

3.2.2.1

[A.7]

Utilizzo di dispositivi di assistenza alla manovra

4.2.3.3.1.1, punto 7)

3.1.8

[A.8]

Uso della sabbiera

4.2.3.3.1.1, punto 8)

3.1.4

[A.9]

Uso di ceppi dei freni in materiale composito

4.2.3.3.1.1, punto 9)

3.1.6

[A.10]

Requisiti per i lubrificatori dei bordini

4.2.3.3.1.1, punto 10)

3.1.5

[A.11]

Requisiti in materia di disturbi condotti

4.2.3.3.1.1, punto 11)

3.2.2

Caratteristiche del materiale rotabile per la compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni basati sui conta-assi

4.2.3.3.1.2

 

[A.12]

Distanza massima tra assi consecutivi

4.2.3.3.1.2, punto 1)

3.1.2.1 (distanza ai nella figura 1)

[A.13]

Distanza massima tra assi consecutivi

4.2.3.3.1.2, punto 2)

3.1.2.2

[A.14]

All'estremità di un'unità da accoppiare, la distanza minima tra l'estremità anteriore/posteriore del treno e il primo/l'ultimo asse (pari a metà del valore specificato)

4.2.3.3.1.2, punto 3)

3.1.2.2

[A.15]

Distanza massima tra l'estremità anteriore/posteriore del treno e il primo/l'ultimo asse

4.2.3.3.1.2, punto 4)

3.1.2.4

3.1.2.5 (distanza bx nella figura 1)

[A.16]

Geometria delle ruote

4.2.3.3.1.2, punto 5)

da 3.1.3.1 a 3.1.3.4

[A.17]

Spazio tra le ruote libero da componenti induttivi e metallici

4.2.3.3.1.2, punto 6)

3.1.3.5

[A.18]

Caratteristiche del materiale delle ruote

4.2.3.3.1.2, punto 7)

3.1.3.6

[A.19]

Requisiti in materia di campi elettromagnetici

4.2.3.3.1.2, punto 8)

3.2.1

[A.20]

Uso di freni magnetici a pattino o di freni a corrente parassita sul binario

4.2.3.3.1.2, punto 9)

3.2.3

Caratteristiche del materiale rotabile per la compatibilità con l'attrezzatura loop

4.2.3.3.1.3

 

[A.21]

Costruzione metallica del veicolo

4.2.3.3.1.3, punto 1)

3.1.7.2

Condizioni per l'autorizzazione unica

7.1.1.5

 

[A.22]

Unità dotata di lubrificatori dei bordini

7.1.1.5.1, punto 10)

3.1.5

[A.23]

Unità dotata di freno a corrente parassita sul binario

7.1.1.5.1, punto 11)

3.2.3

[A.24]

Unità dotata di freno magnetico a pattino

7.1.1.5.1, punto 12)

3.2.3

[A.25]

Progetto dell'unità

7.1.1.5.1, punto 15)

3.1

[A.26]

Bande della gestione della frequenza

7.1.1.5.1, punto 16)

3.2

[B]

SUBSET-034

Train Interface FIS

STI CCS, appendice A, tabella A 2, indice [7]

[B.1]

Stato del sistema di inclinazione

4.2.3.4.2.

2.6.2.4.3, 2.9 e 3

[B.2]

Pressione di frenatura

4.2.4.3

2.3.2, 2.9 e 3

[B.3]

Stato del freno speciale - freno elettropneumatico (EP)

2.3.6, 2.9 e 3

[B.4]

Comando del freno di emergenza

4.2.4.4.1

2.3.3, 2.9 e 3

[B.5]

Comando del freno di servizio

4.2.4.4.2

2.3.1, 2.9 e 3

[B.6]

Area di blocco del freno speciale – ordini a terra: freno a recupero

4.2.4.4.4

2.3.4, 2.9 e 3

[B.7]

Blocco del freno speciale – ordini STM: freno a recupero

2.3.5, 2.9 e 3

[B.8]

Stato del freno speciale: freno a recupero

2.3.6, 2.9 e 3

[B.9]

Area di blocco del freno speciale – ordini a terra: Freno magnetico a pattino

4.2.4.8.2

2.3.4, 2.9 e 3

[B.10]

Blocco del freno speciale – ordini STM: Freno magnetico a pattino

2.3.5, 2.9 e 3

[B.11]

Stato del freno speciale: Freno magnetico a pattino

2.3.6, 2.9 e 3

[B.12]

Area di blocco del freno speciale – ordini a terra: Freno a corrente parassita sul binario.

4.2.4.8.3

2.3.4, 2.9 e 3

[B.13]

Blocco del freno speciale – ordini STM: Freno a corrente parassita sul binario.

2.3.5, 2.9 e 3

[B.14]

Stato del freno speciale: Freno a corrente parassita sul binario.

2.3.6, 2.9 e 3

[B.15]

Marciapiede della stazione

4.2.5.5.6

2.4.6, 2.9 e 3

[B.16]

Taglio della trazione

4.2.8.1.2

2.4.9, 2.9 e 3

[B.1]

Modifica del consumo di corrente consentito

4.2.8.2.4

2.4.10, 2.9 e 3

[B.17]

Modifica del sistema di trazione

4.2.8.2.9.8

4.2.8.2.9.8

2.4.1, 2.9 e 3

[B.18]

Sezione senza potenza con pantografo da abbassare – Ordini a terra

2.4.2, 2.9 e 3

[B.19]

Sezione senza potenza con interruttore principale da spegnere – Ordini a terra

2.4.7, 2.9 e 3

[B.20]

Interruttore principale da spegnere – Ordini STM

2.4.8, 2.9 e 3

[B.21]

Pantografo – Ordini STM

2.4.3, 2.9 e 3

[B.22]

Stato della cabina

4.2.9.1.6

2.5.1, 2.9 e 3

[B.23]

Unità di controllo della direzione

2.5.2, 2.9 e 3

[B.24]

Manovra da remoto

4.2.9.3.6

2.5.5, 2.9 e 3

[B.25]

Sleeping

4.2.9.3.7.1

2.2.1, 2.9 e 3

[B.26]

Manovra passiva

4.2.9.3.7.2

2.2.2, 2.9 e 3

[B.27]

Non leading

4.2.9.3.7.3

2.2.3, 2.9 e 3

[B.28]

Stato della trazione

4.2.9.3.8

2.5.4, 2.9 e 3

[B.29]

Zona di ermeticità all'aria – Ordini a terra

4.2.10.4.2

2.4.4, 2.9 e 3

[B.30]

Ermeticità all'aria – Ordini STM

2.4.5, 2.9 e 3

[B.31]

Funzionalità ATO di bordo

4.2.13

2.2.5, 2.9 e 3

[C]

Leitfaden Sicherstellung der technischen Kompatibilität für Fahrzeuge mit Seitenwindnachweis nach TSI LOC&PAS zu Anforderungen der Ril 807.04: 2016-09

[C.1]

Limiti della curva caratteristica del vento (CWC) per le unità destinate a operare in Germania

7.1.1.5.1, punto 20), lettera f)

Punto corrispondente

[D]

Ergänzungsregelung Nr. B017 zur bremstechnischen Ausrüstung von Fahrzeugen zum Betrieb auf Steilstrecken: 2021-05

[D.1]

Unità destinate a operare in Germania su linee con una pendenza superiore al 40 ‰

7.1.1.5.1, punto 20), lettera g)

Punto corrispondente

[E]

Verwaltungsvorschrift zur Prüfung von Notein- und Notausstiegfenstern (NEA) in Schienenfahrzeugen: 2007-02-26

[E.1]

Uscite di emergenza per le unità destinate a operare in Germania

7.1.1.5.1, punto 20), lettera h)

3.2

▼M5




Appendice K

Processo di convalida per nuovi elementi terminali del freno magnetico a pattino (MTB)

Lo scopo del processo di convalida è quello di verificare la compatibilità dell'MTB con gli elementi dei binari. Gli elementi terminali nuovi o gli elementi terminali modificati a livello geometrico devono essere sottoposti a prova con i parametri seguenti:

— 
le tangenti degli incroci fissi degli scambi devono trovarsi nell'intervallo compreso tra 0,034 e 0,056 e nell'intervallo compreso tra 0,08 e 0,12 (cfr. tabella 1);
— 
per la prova, gli scambi devono essere attraversati tre volte in ciascuna delle quattro direzioni possibili con l'MTB attivato a ogni velocità costante successiva (cfr. tabella 1).



Tabella K.1

Parametri di prova

 

Velocità (km/h)/direzione

Tipo di scambio

image

image

image

image

0,08 – 0,12

15

15

15

15

0,08 – 0,12

120

40

120

40

0,034 – 0,056

15

15

15

15

0,034 – 0,056

120

80 -100

120

80 -100

Nota:  per la prova potrebbe essere necessario adattare il sistema di controllo dell'MTB.

— 
La prova deve essere eseguita in condizioni di asciutto.
— 
La prova deve essere eseguita in condizioni nuove e di usura delle espansioni polari e degli elementi terminali.
— 
La prova in condizioni di usura deve essere eseguita al massimo livello di usura consentito, rispettivamente, per la superficie di attrito o per l'espansione polare, definito nella specifica (cfr. figura 1).

Figura K.1

Massimo livello di usura

image

Legenda

X massimo livello di usura consentito espresso in mm

Possibilità di prova 1

tale prova si applica alle modifiche degli elementi terminali indicati nella specifica di cui all'appendice J-1, indice [16]. Sono ammesse solo deviazioni non maggiori del 10 % per non più di cinque dimensioni.

Durante la prova il controllo ottico deve essere eseguito tramite un video di tutti gli elementi terminali. Le superfici laterali di tutti gli elementi terminali e delle espansioni polari dell'MTB devono essere verniciate con un colore chiaro.

Criteri di accettazione:

— 
nessun danno meccanico ad alcuna parte dell'MTB;
— 
nessun riscontro di deragliamento permanente dell'MTB;
NOTA: sono ammesse scintille durante la frenata.
— 
nessun riscontro di contatto sul lato laterale dell'MTB superiore a 55 mm in direzione verticale dalla parte superiore della rotaia.

Possibilità di prova 2

questa prova si applica ai nuovi elementi terminali appena progettati. Oltre alla possibilità di prova 1, devono essere misurate le forze laterali e longitudinali (cfr. figura 2) tra l'MTB e il carrello.

Figura K.2

Panoramica della trasmissione di forza

image

Legenda

1 forze di interfaccia con il telaio del carrello FBZ

2 forza di attrazione FHZ

3 forza longitudinale FB,x

4 forza frenante Fx

5 forza laterale FQ

6 parte superiore della rotaia

7 forze di interfaccia

Criteri di accettazione:

Criteri di accettazione per la possibilità di prova 1:

— 
Forza laterale FQ e forza longitudinale FB,x in caso di circolazione su scambi e incroci in direzione interna:
deve essere rispettata l'azione di una forza laterale pari a 0,18 volte la forza di attrazione magnetica in direzione interna (verso il centro del binario) in prossimità degli elementi terminali con una forza longitudinale simultanea di 0,2 volte la forza di attrazione magnetica.
— 
Forza laterale FQ e forza longitudinale FB,x in caso di circolazione su scambi e incroci in direzione esterna:
deve essere rispettata l'azione di una forza laterale pari a 0,12 volte la forza di attrazione magnetica in direzione esterna in prossimità degli elementi terminali con una forza longitudinale simultanea di 0,2 volte la forza di attrazione magnetica.
— 
Forza laterale eccezionale FQ in direzione interna (verso il centro del binario) in caso di circolazione su scambi e incroci:
le misurazioni effettuate finora sui veicoli hanno identificato forze in direzione interna fino a circa 0,35 volte la forza di attrazione magnetica (soprattutto a seconda delle condizioni di usura degli scambi e degli incroci che sono stati attraversati).
— 
Forza laterale eccezionale FQ in direzione esterna in caso di circolazione su scambi e incroci:
le misurazioni effettuate finora sui veicoli hanno identificato forze in direzione esterna fino a circa 0,23 volte la forza di attrazione magnetica (dipendente soprattutto dalle condizioni di usura degli scambi e degli incroci che sono stati attraversati).

Possibilità di prova 3

questa prova si applica ai nuovi elementi terminali appena progettati. Dopo la possibilità di prova 2, la possibilità di prova 3 deve essere eseguita se è richiesta la misurazione dello spostamento degli scambi. È consentito eseguire le possibilità 2 e 3 durante un'unica prova.

Misurazione dello spostamento dello scambio:

lo scambio è dotato di sensori per misurare lo spostamento delle parti mobili segnalate in rosso nella Figura 3 sottostante.

Sequenza di prova:

la sequenza di prova consiste nell'effettuare tre prove per posizione A, B, C e D a velocità costante. La velocità di prova deve corrispondere alla velocità che induce il coefficiente massimo di attrito (in genere intorno a una velocità di 15 km/h).

Figura K.3

Misurazione dello spostamento dello scambio

image

Legenda

1 Punta dell'ago dello scambio

2 Tallone dell'ago dello scambio

3 Zona dotata di sensori

Criteri di accettazione:

— 
lo spostamento per le posizioni di tipo A e B dalla punta al tallone dello scambio non deve essere superiore a 4,0 mm.
— 
lo spostamento per le posizioni di tipo C e D dal tallone alla punta dello scambio non deve essere superiore a 7,0 mm.




Appendice L

Modifiche dei requisiti e dei regimi transitori

Per i punti della STI diversi da quelli elencati nelle tabelle L.1 e L.2, la conformità alla «STI precedente» (ossia al presente regolamento modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/387) implica la conformità alla presente STI applicabile a decorrere dal 28 settembre 2023.

Modifiche con un regime transitorio generico di 7 anni

Per i punti della STI di cui alla tabella L.1, la conformità alla STI precedente non implica la conformità alla versione della presente STI applicabile a partire dal 28 settembre 2023.

I progetti già in fase di progettazione il 28 settembre 2023 devono essere conformi al requisito della presente STI a partire dal 28 settembre 2030.

I progetti in fase di produzione e il materiale rotabile in esercizio non sono interessati dai requisiti STI elencati nella tabella L.1



Tabella L.1

Regime transitorio di sette anni

Punto(i) della STI

Punto(i) della precedente STI

Spiegazione della modifica della STI

4.2.2.5, punto 7)

4.2.2.5, punto 7)

Evoluzione della specifica di cui all'appendice J-1, indice [3]

4.2.2.10, punto 1)

4.2.2.10, punto 1)

Requisiti aggiuntivi

4.2.3.2.1, punto 2)

4.2.3.2.1, punto 2)

Modifica del requisito

4.2.3.7

4.2.3.7

Modifica dei requisiti

4.2.4.3

7.1.1.5.2, punto 3)

4.2.4.3

6.2.7 bis

Evoluzione della specifica di cui all'appendice J-1, indice [12]

4.2.4.5.1

4.2.4.5.2

4.2.4.5.3

4.2.4.5.5

4.2.4.5.1

4.2.4.5.2

4.2.4.5.3

4.2.4.5.5

Evoluzione della specifica di cui all'appendice J-1, indici [13] e [14]

4.2.4.5.2, punto 4)

4.2.4.5.2, punto 4)

Evoluzione della specifica di cui all'appendice J-1, indice [65]

4.2.4.5.2, punto 5)

4.2.4.5.2, punto 5)

Evoluzione della specifica di cui all'appendice J-1, indici [67] e [68]

4.2.4.6.2, punto 6)

6.1.3.2, punto 1)

4.2.4.6.2, punto 8)

6.2.3.10, punto 1)

4.2.4.6.2, punto 6)

6.1.3.2, punto 1)

4.2.4.6.2, punto 8)

6.2.3.10, punto 1)

Evoluzione della specifica di cui all'appendice J-1, indice [15]

4.2.6.2.4, punto 3)

4.2.6.2.4, punto 3)

Riferimento aggiornato alla norma – soppressione del riferimento alla STI HS 2008

4.2.5.3.2, punto 4 bis)

Nessun requisito

Nuovo requisito

4.2.5.4, punto 7)

Nessun requisito

Nuovo requisito di registrare nella documentazione l'eventuale presenza di dispositivi di comunicazione

4.2.7.1.4, punto 3)

4.2.7.1.4 Nota

Chiaro requisito che indica se sia o meno necessario utilizzare fanali anteriori in modalità lampeggiante o intermittente automatica

4.2.8.2.5, punto 1)

4.2.8.2.5, punto 1)

Estensione ai sistemi CA

4.2.8.2.9.6, punto 3 bis) e 6.2.3.20

n.d.

Nuovo requisito

4.2.8.2.9.7, punti 3) e 4) e 6.2.3.21

4.2.8.2.9.7, punti 3) e 4)

Modifica del parametro

4.2.9.2.1 e 4.2.9.2.2

4.2.9.2.1 e 4.2.9.2.2

Evoluzione della specifica di cui all'appendice J-1, indice [28]

4.2.9.3.7 e 4.2.9.3.7 bis

Nessun requisito

Nuovo requisito

4.2.10.2.1, punto 2), e 4.2.10.2.2, punto 2)

4.2.10.2.1, punto 2), e 4.2.10.2.2, punto 2)

Evoluzione della norma citata

Cfr. anche il punto 7.1.1.4

4.2.12.2

4.2.12.2

Evoluzione della documentazione richiesta relativamente all'evoluzione dei requisiti

7.1.1.3, punto 1)

7.1.1.3, punto 1)

Nuovo requisito

7.1.6

Nessun requisito

Tale caso si applica alla progettazione di veicoli di nuova elaborazione in cui l'ETCS a bordo non è ancora installato allo scopo di disporre di un sottosistema «materiale rotabile» che sia pronto al momento dell'installazione dell'ETCS.

Punti che si riferiscono all'appendice J-2, indice [A] (ad eccezione del punto 3.2.2)

Punti che si riferiscono all'appendice J-2, indice 1

ERA/ERTMS/033281 versione 5 sostituisce ERA/ERTMS/033281 versione 4; le principali modifiche riguardano la gestione della frequenza per i limiti del disturbo di corrente e la chiusura dei punti in sospeso.

Il regime transitorio è definito nell'appendice B, tabella B.1 della STI CCS

Modifiche con un regime transitorio specifico:

Per i punti della STI di cui alla tabella L.2, la conformità alla STI precedente non implica la conformità alla presente STI applicabile a partire dal 28 settembre 2023.

I progetti già in fase di progettazione il 28 settembre 2023, i progetti in fase di produzione e le unità in esercizio devono essere conformi ai requisiti della presente STI conformemente al rispettivo regime transitorio di cui alla tabella L.2 a partire dal 28 settembre 2023.



Tabella L.2

Regime transitorio specifico

Punto(i) della STI

Punto(i) della STI nella precedente versione

Spiegazione della modifica della STI

Regime transitorio

Fase di progettazione non avviata

Fase di progettazione avviata

Fase di produzione

Unità in esercizio

Punti che si riferiscono alla specifica di cui all'appendice J-2, indice [B]

4.2.4.4.1, 4.2.5.3.4, 4.2.5.5.6, 4.2.8.2.9.8, 4.2.10.4.2

Le funzioni di interfaccia del treno specificate tra l'ETCS a bordo e il materiale rotabile sono individuate end-to-end, comprese le disposizioni sulla verifica CE

Per le nuove funzioni di interfaccia del treno identificate nell'indice 7, i regimi transitori sono definiti nell'appendice B, tabella B.1 – Versione del sistema ETCS della STI CCS.

Per le funzioni di interfaccia del treno non modificate nell'indice 7, i regimi transitori sono definiti nell'appendice B, tabella B1 – Adempimento parziale della STI CCS

4.2.13

Nessun requisito

I requisiti di interfaccia applicabili alle unità dotate di ETCS di bordo e destinate a essere munite della condotta automatica del treno di bordo fino al grado di automazione 2.

I regimi transitori per l'implementazione dell'ATO di bordo sono definiti nell'appendice B; Tabella B1 – Implementazione dell'ATO di bordo della STI CCS

Punti che si riferiscono al punto 3.2.2 dell'appendice J-2, indice [A]

Punti che si riferiscono al punto 3.2.2 dell'appendice J-2, indice 1

ERA/ERTMS/033281 V5 sostituisce ERA/ERTMS/033281 V4; le principali modifiche riguardano la gestione della frequenza per i limiti del disturbo di corrente e la chiusura dei punti in sospeso.

Il regime transitorio è definito nell'appendice B, tabella B.1, della STI CCS

7.1.1.3, punto 2, lettera a)

7.1.1.3

Certificazione CE obbligatoria per i veicoli speciali

6 mesi

N.D.



►M3  ( 1 ) Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44). ◄

( 2 ) Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell'Unione europea (cfr. pag. 179 della presente Gazzetta ufficiale).

( 3 ) Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

( 4 ) Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).

( 5 ) Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421).

( 6 ) Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1).

( 7 ) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione (GU L 268 del 26.10.2018, pag. 53).

( 8 ) Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179).

( 9 ) Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1).

( 10 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 5).

( 11 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione, del 10 agosto 2023, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga il regolamento (UE) 2016/919 (GU L 222 dell'8.9.2023, pag. 380).

( 12 ) Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).

( 13 ) Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37).

( 14 ) Direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 52).

( 15 ) Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 394).

( 16 ) Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88).

( 17 ) Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

( 18 ) Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

( 19 ) Decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (GU L 264 dell'8.10.2011, pag. 32).

( 20 ) Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1).

( 21 ) Raccomandazione 2014/881/UE della Commissione, del 18 novembre 2014, relativa alla procedura per dimostrare il livello di conformità delle linee ferroviarie esistenti ai parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 520).

( 22 ) Raccomandazione 2011/622/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alla procedura che dimostra il livello di conformità delle linee ferroviarie esistenti ai parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità (GU L 243 del 21.9.2011, pag. 23).

( 23 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).

( 24 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/387 della Commissione, del 9 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1302/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione per quanto riguarda l’estensione dell’area d’uso e le fasi di transizione (GU L 73 del 10.3.2020, pag. 6).

( 25 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 360).

►M3  ( 26 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777, del 16 maggio 2019, concernente le specifiche comuni del registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione 2014/880/UE (RINF) (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 312). ◄

( 27 ) Regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 1).

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