EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0997

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/997 della Commissione del 23 maggio 2023 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 che stabilisce un elenco di variazioni che non richiedono una valutazione conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2023/3254

GU L 136 del 24.5.2023, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/997/oj

24.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 136/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/997 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2023

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 che stabilisce un elenco di variazioni che non richiedono una valutazione conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (1), in particolare l’articolo 60, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 della Commissione (2) stabilisce un elenco di variazioni che non richiedono una valutazione.

(2)

Il 20 dicembre 2022 l’Agenzia europea per i medicinali («Agenzia») e il gruppo di coordinamento per i medicinali veterinari («CMDv») hanno consigliato alla Commissione di modificare i punti B.12 e B.24 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 per tenere conto di nuovi sviluppi. Sia l’Agenzia che il CMDv hanno ricevuto richieste di classificazione di tre modifiche dei termini di un’autorizzazione all’immissione in commercio non elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 che non erano emerse in precedenza come variazioni che non richiedono una valutazione. Tali modifiche riguardano le apparecchiature di produzione o i processi relativi alle apparecchiature di produzione e le modifiche relative al fabbricante responsabile del rilascio dei lotti.

(3)

La Commissione ha tenuto conto del parere dell’Agenzia e del CMDv, dei criteri di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6, nonché di tutte le condizioni necessarie e della maggior parte dei requisiti di documentazione, al fine di garantire che le nuove variazioni che non richiedono una valutazione non presentino un rischio per la salute pubblica, la sanità animale o l’ambiente.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 al fine di includere nel suo allegato questi nuovi tipi di variazioni che attualmente non sono ivi elencati.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 della Commissione, dell’8 gennaio 2021, che stabilisce un elenco di variazioni che non richiedono una valutazione conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 7 dell’11.1.2021, pag. 22).


ALLEGATO

La parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 è così modificata:

1)

al punto 12 è aggiunta la lettera seguente:

«h)

alle apparecchiature di produzione (se descritte nel fascicolo), compresi i processi relativi alle apparecchiature.

La modifica non deve comportare cambiamenti o modifiche del processo di produzione o della qualità del prodotto.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo.»;

2)

il punto 24 è sostituito dal seguente:

«24

Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile del:

Il fabbricante o il sito deve essere già integrato nei sistemi informatici dell’Unione che conservano e forniscono i dati delle organizzazioni.

Il sito deve essere adeguatamente autorizzato e ispezionato con esito soddisfacente.

Modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo, comprese, se del caso, informazioni rivedute sul prodotto.

Dichiarazione della persona qualificata.»

a)

rilascio dei lotti, compresi il controllo dei lotti o le prove di un prodotto finito sterile o non sterile.

La modifica non deve essere applicabile a un medicinale biologico o immunologico.

Il trasferimento di metodo dal sito precedente a quello nuovo deve essere stato completato con successo.

 

b)

rilascio dei lotti, esclusi il controllo dei lotti o le prove di un prodotto finito sterile o non sterile.

Almeno un sito di controllo dei lotti/prove rimane all’interno del SEE o di un paese in cui esiste, tra il paese in questione e l’UE, un accordo di riconoscimento reciproco (ARR) delle buone pratiche di fabbricazione che sia operativo e il cui campo di applicazione sia opportunamente concepito, e tale paese è in grado di effettuare prove sui prodotti ai fini del rilascio dei lotti all’interno del SEE.

 


Top