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Document 32022R1950
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1950 of 14 October 2022 renewing the approval of creosote as an active substance for use in biocidal products of product-type 8 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1950 della Commissione del 14 ottobre 2022 che rinnova l’approvazione del creosoto come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1950 della Commissione del 14 ottobre 2022 che rinnova l’approvazione del creosoto come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/7194
GU L 269 del 17.10.2022, p. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 269/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1950 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2022
che rinnova l’approvazione del creosoto come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il principio attivo creosoto è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 e, in conformità dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento, fatte salve le condizioni di cui all’allegato I della citata direttiva. |
(2) |
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 27 ottobre 2016 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8. Detta domanda è stata valutata dall’autorità competente del Regno Unito in qualità di autorità di valutazione competente. |
(3) |
Il 16 settembre 2019 l’autorità di valutazione competente ha trasmesso all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») una raccomandazione sul rinnovo dell’approvazione del creosoto. A causa del recesso del Regno Unito dall’Unione, il 30 gennaio 2020 l’autorità competente della Polonia ha assunto il ruolo di autorità di valutazione competente in merito alla domanda. |
(4) |
Conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 4 dicembre 2020 l’Agenzia ha adottato un parere (3) formulato dal suo comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente. |
(5) |
Secondo tale parere il creosoto è classificato come sostanza cancerogena di categoria 1B a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e soddisfa i criteri per essere considerato una sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) nonché una sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) a norma dell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Il creosoto soddisfa pertanto i criteri di esclusione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(6) |
A norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 l’approvazione dei principi attivi che soddisfano i criteri di esclusione può essere rinnovata solo se il principio attivo soddisfa ancora almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento. |
(7) |
Con il sostegno dell’Agenzia la Commissione ha condotto una consultazione pubblica nell’intento di raccogliere informazioni per accertare che fossero soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(8) |
Il parere dell’Agenzia e i contributi alla consultazione pubblica sono stati discussi con gli Stati membri in seno al comitato permanente sui biocidi. Gli Stati membri sono stati inoltre invitati a indicare se ritengono che almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 sia soddisfatta nei rispettivi territori e a fornire motivazioni. |
(9) |
Dalle informazioni raccolte e dalle opinioni espresse dagli Stati membri sembra che il creosoto e il legno trattato con creosoto siano ancora necessari in molti Stati membri per le traversine ferroviarie e per i pali per l’energia elettrica e le telecomunicazioni. |
(10) |
Il legno trattato con prodotti contenenti creosoto è utilizzato per la fabbricazione di traversine ferroviarie in legno per vari motivi tecnici (peso ridotto rispetto alle traversine in cemento e corrispondente facilità di manutenzione, buona resilienza, lunga durata di vita prevista, come richiesto per le infrastrutture ferroviarie che sono costruite per durare diversi decenni, materiale sostenibile). Le traversine ferroviarie in legno hanno maggiore flessibilità in termini di possibili luoghi di utilizzo (ad esempio zone inaccessibili, diramazioni, gallerie, ponti, curve a raggio ridotto). La classe di utilizzo delle traversine ferroviarie è inoltre un’applicazione critica per la sicurezza che può essere soggetta a requisiti di omologazione o di certificazione dell’infrastruttura ferroviaria per motivi legati alla sicurezza delle persone (passeggeri, operatori ferroviari ecc.) e delle attrezzature ferroviarie, vale a dire treni e infrastrutture. Una buona operatività delle infrastrutture ferroviarie è essenziale per il corretto funzionamento della società e delle attività economiche. Sono in fase di sviluppo biocidi alternativi per il trattamento delle traversine ferroviarie in legno e un prodotto contenente una miscela di idrossido di rame, carbonato di didecildimetilammonio e penflufen è stato di recente autorizzato in diversi Stati membri. Tuttavia è necessario del tempo per testare tali prodotti alternativi e acquisire una sufficiente esperienza, come pure per garantire che possano soddisfare la lunga durata di vita richiesta per le traversine ferroviarie. |
(11) |
Esistono materiali alternativi al legno per le traversine ferroviarie, tra cui cemento, acciaio o materiali compositi come l’uretano espanso fibrorinforzato, ognuno dei quali presenta vantaggi (ad esempio proprietà meccaniche e durabilità simili alle traversine in legno trattato con creosoto) e svantaggi (ad esempio problemi di manutenzione di determinati binari in zone inaccessibili, diramazioni, gallerie e linee secondarie, costi, un’impronta ambientale negativa maggiore rispetto al legno, difficoltà nella manutenzione dei binari dovute alla combinazione di traversine in legno e traversine fabbricate con altri materiali a causa di diversi requisiti per il ballast). Un mancato rinnovo dell’approvazione del creosoto come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi per il trattamento del legno per la fabbricazione di traversine ferroviarie avrebbe gravi ripercussioni tecniche ed economiche sugli operatori dell’infrastruttura ferroviaria in alcuni Stati membri in cui la sostituzione sarebbe per il momento tecnicamente o economicamente difficile. |
(12) |
Il legno trattato con prodotti contenenti creosoto è utilizzato per la fabbricazione di pali per l’energia elettrica e le telecomunicazioni per vari motivi tecnici (ad esempio peso ridotto rispetto ai pali in cemento e corrispondente facilità di manutenzione, buona resilienza, lunga durata di vita prevista, come richiesto per le infrastrutture per l’elettricità e le telecomunicazioni che sono costruite per durare diversi decenni, materiale sostenibile). Sono in fase di sviluppo biocidi alternativi per il trattamento dei pali in legno e un prodotto contenente una miscela di idrossido di rame, carbonato di didecildimetilammonio e penflufen è stato di recente autorizzato in diversi Stati membri. Altri biocidi, basati su composti del rame o composti di ammonio quaternario come principi attivi, hanno raggiunto la fase finale della procedura di autorizzazione. Tuttavia è necessario del tempo per testare tali prodotti alternativi e acquisire una sufficiente esperienza. |
(13) |
Esistono alternative al legno come materiale per pali per linee elettriche, tra cui acciaio, cemento, fibra di vetro, materiali compositi o guaine di protezione in materiale composito da installare sui pali per linee elettriche in legno trattato. Ciascuna di queste alternative presenta vantaggi (ad esempio rigidità, caratteristiche fisiche invariabili, resistenza al fuoco) e svantaggi (ad esempio la necessità di ulteriori test, una possibile durata di vita più breve e altre preoccupazioni di carattere tecnico, costi maggiori rispetto ai pali in legno). Un’altra alternativa è la posa di cavi di trasmissione sotterranei, in particolare negli ambienti urbani, nonostante tale opzione possa diventare più problematica dal punto di vista tecnico a seconda del terreno naturale che la rete deve attraversare (ad esempio zone remote o montagne) e l’installazione e la manutenzione possono apparire più complesse, costose e non realizzabili in tutte le circostanze. Un mancato rinnovo dell’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei pali in legno potrebbe avere ripercussioni economiche sugli operatori dell’infrastruttura elettrica e delle telecomunicazioni e creare problemi per la manutenzione di determinati cavi di trasmissione (ad esempio in zone non facilmente accessibili, per una risposta rapida in caso di forti tempeste) in alcuni Stati membri in cui la sostituzione con altri materiali o con cavi di trasmissione sotterranei sarebbe per il momento tecnicamente o economicamente difficile. |
(14) |
L’Agenzia ha individuato rischi per la salute umana, derivanti dall’uso dei biocidi contenenti creosoto per il trattamento di traversine ferroviarie e di pali per linee elettriche, per i lavoratori responsabili del trattamento del legno, per gli installatori dei pali e gli installatori dei pali elettrici e per l’esposizione del pubblico. Per limitare il più possibile l’esposizione al creosoto dovrebbero essere attuate misure di mitigazione dei rischi, ad esempio mediante il ricorso a processi meccanici o automatizzati per evitare la manipolazione manuale del legno trattato e l’uso da parte dei lavoratori di dispositivi di protezione individuale, e garantendo che il legno trattato non sia accessibile al pubblico durante lo stoccaggio. Sono stati inoltre individuati rischi per l’ambiente dato che il creosoto è una sostanza PBT/vPvB e dovrebbero essere attuate misure di mitigazione dei rischi per limitare il più possibile l’esposizione dell’ambiente al creosoto, ad esempio prevedendo che l’applicazione industriale sia effettuata all’interno di un’area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento, che subito dopo il trattamento il legno sia conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo, nelle fognature o nelle acque, e che eventuali residui risultanti dall’applicazione del prodotto siano raccolti al fine del loro riutilizzo o smaltimento. |
(15) |
Sulla base delle informazioni raccolte, si conclude che la mancata approvazione del creosoto come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi avrebbe un impatto negativo sproporzionato sulla società rispetto ai rischi causati dall’uso della sostanza per il trattamento del legno utilizzato per la fabbricazione di traversine ferroviarie e pali per l’energia elettrica e le telecomunicazioni. La condizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012 è pertanto soddisfatta per tali usi. |
(16) |
È quindi opportuno rinnovare l’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, purché siano rispettate determinate condizioni. |
(17) |
Il creosoto è un candidato alla sostituzione in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012 e pertanto il periodo di rinnovo non dovrebbe superare i sette anni, a norma dell’articolo 10, paragrafo 4 del medesimo regolamento. |
(18) |
Al fine di ridurre al minimo l’esposizione dell’uomo e dell’ambiente, i biocidi dovrebbero essere autorizzati solo per il trattamento del legno mediante impregnazione sotto vuoto e pressione in impianti industriali per la fabbricazione di traversine ferroviarie o pali per l’energia e le telecomunicazioni. A norma dell’allegato VI, punto 10, del regolamento (UE) n. 528/2012, la valutazione del prodotto dovrebbe comprendere una verifica per stabilire se le condizioni fissate all’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento sono soddisfatte. È opportuno prevedere che i prodotti possano essere autorizzati per l’uso solo negli Stati membri in cui è soddisfatta la condizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(19) |
Al fine di garantire che i prodotti siano forniti solo per essere utilizzati in impianti industriali, dovrebbe essere consentito immettere sul mercato solo prodotti in imballaggi di capacità pari o superiore a 200 litri e non dovrebbe essere consentito mettere prodotti a disposizione del pubblico sul mercato. |
(20) |
Inoltre, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza per la salute umana, la salute degli animali e l’ambiente, l’immissione sul mercato del legno trattato con creosoto dovrebbe essere soggetta a condizioni. In particolare, al fine di garantire che il legno trattato con creosoto sia immesso sul mercato solo negli Stati membri in cui l’uso dei biocidi contenenti creosoto potrebbe essere autorizzato poiché è soddisfatta la condizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012, gli elenchi degli Stati membri in cui è consentita l’immissione sul mercato di traversine ferroviarie o di pali per l’energia elettrica e le telecomunicazioni dovrebbero essere resi pubblici. Uno Stato membro dovrebbe poter chiedere di essere rimosso da uno o da entrambi gli elenchi affinché il legno trattato per l’uso o gli usi in questione non possa più essere immesso sul mercato di tale Stato membro. Inoltre, la persona responsabile dell’immissione sul mercato del legno trattato con creosoto dovrebbe assicurare che l’etichetta di tale legno trattato rechi dichiarazioni specifiche volte a proteggere la salute umana e l’ambiente, evitare l’uso non autorizzato del legno trattato e garantire che tale legno trattato sia immesso sul mercato solo negli Stati membri compresi in tali elenchi e negli Stati membri che sono stati rimossi da un elenco per un determinato periodo di tempo. |
(21) |
Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) n. 528/2012 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso. Per tale motivo gli elenchi degli Stati in cui il legno trattato può essere immesso sul mercato dovrebbero anche comprendere, ove necessario, il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. |
(22) |
Per quanto riguarda gli usi del creosoto diversi dal trattamento del legno per la fabbricazione di traversine ferroviarie e pali per l’energia elettrica e le telecomunicazioni di cui alla domanda di rinnovo dell’approvazione, non è stato dimostrato che sia soddisfatta alcuna delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In particolare, per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012, non è stato dimostrato che il mancato rinnovo del creosoto come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi per tali usi avrà un impatto negativo sproporzionato sulla società rispetto ai rischi derivanti dall’uso di creosoto e di legno trattato con creosoto. Esistono alternative adeguate e sufficienti che sono già attuate in quasi tutti gli Stati membri e che possono essere attuate in tutta l’Unione. Al fine di consentire agli operatori economici di disporre di tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento di esecuzione, è opportuno prevedere un periodo di transizione al termine del quale il legno trattato con biocidi contenenti creosoto non sarà più immesso sul mercato se non sotto forma di traversine ferroviarie e di pali per l’energia elettrica e le telecomunicazioni. Lo stesso periodo dovrebbe applicarsi all’immissione sul mercato di traversine ferroviarie e pali per l’energia elettrica e le telecomunicazioni trattati con creosoto negli Stati membri non compresi negli elenchi per gli usi in questione. |
(23) |
Con la decisione di esecuzione (UE) 2021/1839 della Commissione (6) la data di scadenza dell’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è stata posticipata al 31 ottobre 2022. Visto che l’esame della domanda di rinnovo di tale approvazione è ora concluso, è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2021/1839. |
(24) |
Il creosoto, i suoi composti e il legno trattato con essi sono soggetti alle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Il presente regolamento non pregiudica l’obbligo di rispettare tali restrizioni. |
(25) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’approvazione del creosoto come principio attivo destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è rinnovata, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato.
Articolo 2
La decisione di esecuzione (UE) 2021/1839 è abrogata.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
(3) Parere del comitato sui biocidi riguardo alla domanda di rinnovo dell’approvazione del principio attivo: creosoto, tipo di prodotto: 8, ECHA/BPC/274/2020, adottato il 4 dicembre 2020.
(4) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1839 della Commissione, del 15 ottobre 2021, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 372 del 20.10.2021, pag. 27).
ALLEGATO
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Scadenza dell’approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
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Creosoto |
Denominazione IUPAC: Creosoto N. CE: 232-287-5 N. CAS: 8001-58-9 |
100 % (p/p) Il creosoto deve contenere meno di:
|
31 ottobre 2029 |
8 |
Il creosoto è considerato un candidato alla sostituzione a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni.
L’immissione sul mercato di articoli trattati è soggetta alle seguenti condizioni.
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(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.