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Document 32022R0699

    Regolamento delegato (UE) 2022/699 della Commissione del 3 maggio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio escludendo la Russia come destinazione dall’ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione

    C/2022/2885

    GU L 130I del 4.5.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/699/oj

    4.5.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    LI 130/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/699 DELLA COMMISSIONE

    del 3 maggio 2022

    che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio escludendo la Russia come destinazione dall’ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Alla luce dell’attacco illegale della Russia all’integrità territoriale, alla sovranità e all’indipendenza dell’Ucraina e delle relative minacce agli interessi di sicurezza essenziali dell’Unione, quest’ultima ha deciso di imporre ulteriori restrizioni alle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e alla prestazione dei servizi connessi. Il regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio (2) impone tra l’altro restrizioni alle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e alla prestazione dei servizi connessi. Il regolamento (UE) 2022/394 del Consiglio (3) impone inoltre restrizioni all’esportazione di beni e tecnologie per la navigazione. Il regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio (4) impone restrizioni all’esportazione di apparecchiature, tecnologie e servizi per l’industria energetica della Russia (ad eccezione dell’industria nucleare e del settore a valle del trasporto dell’energia). Il regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio (5) impone ulteriori restrizioni all’esportazione di una serie di tecnologie avanzate.

    (2)

    Il regolamento (UE) 2021/821 introduce otto autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione per le esportazioni di taluni prodotti verso determinate destinazioni a condizioni e requisiti specifici. Attualmente possono essere utilizzate per le esportazioni verso la Russia tre autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione: EU003 (riesportazione di prodotti dopo riparazione o sostituzione nell’UE), EU004 (esportazione di prodotti per mostre o fiere), EU005 (esportazioni di apparecchiature per telecomunicazioni).

    (3)

    Alla luce delle azioni dell’Unione nei confronti della Russia, è opportuno escludere la Russia dagli elenchi di destinazioni previsti dalle autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione EU003, EU004 ed EU005 al fine di impedire alla Russia di accedere a tecnologie e prodotti a duplice uso critici.

    (4)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/821.

    (5)

    Tenuto conto della minaccia diretta alla pace e alla sicurezza in Europa creata dal conflitto, esistono motivi imperativi di urgenza per escludere la Russia dall’ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione EU003, EU004 ed EU005. Per tale motivo dovrebbe applicarsi la procedura d’urgenza di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/821 e il presente atto delegato dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato II del regolamento (UE) 2021/821 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 206 dell’11.6.2021, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 49 del 25.2.2022, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) 2022/394 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 81 del 9.3.2022, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 87I del 15.3.2022, pag. 13).

    (5)  Regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 111 dell’8.4.2022, pag. 1).


    ALLEGATO

    L’allegato II è così modificato:

    1)

    nella sezione C «ESPORTAZIONE DOPO RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE», parte 2 «Destinazioni», il trattino relativo alla Russia è soppresso;

    2)

    nella sezione D «ESPORTAZIONE TEMPORANEA PER MOSTRE O FIERE», parte 2 «Destinazioni», il trattino relativo alla Russia è soppresso;

    3)

    nella sezione E «TELECOMUNICAZIONI», parte 2 «Destinazioni», il trattino relativo alla Russia è soppresso.


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