This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020R2208
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2208 of 22 December 2020 including the United Kingdom as a third country authorised for the imports into the Union of consignments of hay and straw (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2208 della Commissione del 22 dicembre 2020 che inserisce il Regno Unito tra i paesi terzi autorizzati a importare nell’Unione partite di fieno e paglia (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2208 della Commissione del 22 dicembre 2020 che inserisce il Regno Unito tra i paesi terzi autorizzati a importare nell’Unione partite di fieno e paglia (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/9555
GU L 438 del 28.12.2020, p. 21–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 07/04/2022; abrogato da 32022D0575 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.
28.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 438/21 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2208 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2020
che inserisce il Regno Unito tra i paesi terzi autorizzati a importare nell’Unione partite di fieno e paglia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 128, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Alcuni prodotti vegetali, tra cui fieno e paglia, comportano un rischio di diffusione di malattie infettive o contagiose agli animali. |
(2) |
L’articolo 128, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce gli elementi che dovrebbero essere inclusi nelle misure necessarie per contenere tali rischi. |
(3) |
L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (2) prevede controlli veterinari per i prodotti vegetali elencati nell’allegato IV dello stesso regolamento, compresi fieno e paglia. L’allegato V di detto regolamento elenca i paesi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare fieno e paglia e precisa le condizioni a cui avvengono tali importazioni. |
(4) |
I codici NC per il fieno e la paglia sono indicati nell’allegato I, capitolo 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione (3). |
(5) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione (4) ha abrogato il regolamento (CE) n. 136/2004, prevedendo tuttavia che l’articolo 9 e gli allegati IV e V di quest’ultimo continuino ad applicarsi fino al 21 aprile 2021. |
(6) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 si applica al fieno e alla paglia che entrano nell’Unione. Tale regolamento di esecuzione stabilisce norme dettagliate per i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici da eseguire sul fieno e sulla paglia ai posti di controllo frontalieri. |
(7) |
In considerazione del fatto che il periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (accordo di recesso) termina il 31 dicembre 2020, il Regno Unito ha chiesto di poter continuare le sue esportazioni di fieno e paglia nell’Unione. |
(8) |
Va inoltre sottolineato che il fieno e la paglia sono prodotti che possono presentare rischi per la salute degli animali. L’attuale situazione zoosanitaria del Regno Unito non desta tuttavia preoccupazioni in relazione alle esportazioni di fieno e paglia nell’Unione. È pertanto opportuno sottoporre il fieno e la paglia originari del Regno Unito a controlli documentali, di identità e fisici presso il posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell’Unione. |
(9) |
Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie che avrebbero soddisfatto il regolamento (CE) n. 136/2004 affinché un paese terzo figuri nell’elenco di cui all’allegato V di tale regolamento e sia incluso nell’elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare fieno e paglia. Tenuto conto dei rischi potenziali per la salute degli animali e delle garanzie fornite dal Regno Unito, tale paese terzo dovrebbe figurare tra i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare fieno e paglia, ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo. |
(10) |
La direttiva 97/78/CE del Consiglio (5), che ha fornito la base giuridica per il regolamento (CE) n. 136/2004, è stata abrogata dall’articolo 146, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 e non ha quindi potuto fungere da base giuridica per l’inclusione del Regno Unito nell’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004. |
(11) |
Poiché l’elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono importare fieno e paglia di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 è ancora applicabile fino al 21 aprile 2021, la Commissione non ha ancora adottato alcun atto delegato a norma dell’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 per stabilire che il fieno e la paglia entrano nell’Unione esclusivamente da un paese terzo o da una regione di un paese terzo che figura in un elenco compilato dalla Commissione a tale scopo. Non è di conseguenza possibile includere il Regno Unito in un tale elenco a norma dell’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. È pertanto opportuno inserire il Regno Unito tra i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare fieno e paglia soggetti alle norme dettagliate sulle operazioni da svolgere sulle merci soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130. |
(12) |
In attesa della sostituzione dell’elenco di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 mediante una misura adottata a norma del regolamento (UE) 2017/625, è opportuno autorizzare le importazioni nell’Unione di fieno e paglia provenienti dal Regno Unito e da esso originari. Ciò permetterebbe di proseguire gli scambi con il Regno Unito e tenere conto, al tempo stesso, dell’attuale situazione zoosanitaria del Regno Unito. |
(13) |
Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono autorizzate le importazioni nell’Unione di fieno [codice NC ex 1214 90, di cui all’allegato I, capitolo 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007] e paglia [codice NC ex 1213 00 00, di cui all’allegato I, capitolo 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007] provenienti da o originari della Gran Bretagna e delle dipendenze della Corona.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati dai paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione, del 18 novembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 128).
(5) Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).