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Document 32020R2207

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2207 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l’introduzione nell’Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/9548

GU L 438 del 28.12.2020, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2207/oj

28.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 438/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2207 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2020

che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l’introduzione nell’Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, punto 1, primo capoverso, e punto 4, e l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (2) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l’introduzione nell’Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano e l’elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di tali partite. Più specificamente, l’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 reca l’elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano.

(2)

Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dal regolamento (UE) n. 605/2010 affinché il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell’Isola di Man e di Jersey figurino nell’elenco di cui all’allegato I di detto regolamento dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (l’accordo di recesso), ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo.

(3)

Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo e le dipendenze della Corona dovrebbero essere inseriti nell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.

(5)

Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 è così modificato:

1)

dopo la voce relativa all’Etiopia sono inserite le voci seguenti relative al Regno Unito e a Guernsey:

«GB

Regno Unito  (*1)

+

+

+

GG

Guernsey

+

+

+

2)

dopo la voce relativa a Israele è inserita la voce seguente relativa all’Isola di Man:

«IM

Isola di Man

+

+

+»;

3)

dopo la voce relativa all’Islanda è inserita la voce seguente relativa a Jersey:

«JE

Jersey

+

+

+».


(*1)  A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»;


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