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Document 32020R2206

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2206 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell’elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, autorizzati a introdurre nell’Unione partite di carni di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d’allevamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/9546

    GU L 438 del 28.12.2020, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2206/oj

    28.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 438/15


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2206 DELLA COMMISSIONE

    del 22 dicembre 2020

    che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell’elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, autorizzati a introdurre nell’Unione partite di carni di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d’allevamento

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, punto 1, primo capoverso, e punto 4, e l’articolo 9, paragrafo 4, frase introduttiva e lettera c),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione (2) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l’introduzione nell’Unione di partite di carni di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d’allevamento. Più specificamente, l’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 reca un elenco dei paesi terzi e di parti di essi autorizzati a introdurre nell’Unione tali partite.

    (2)

    Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dal regolamento (CE) n. 119/2009 per figurare nell’allegato I, parte 1, di tale regolamento dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (l’accordo di recesso), ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo dovrebbe essere inserito nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009.

    (3)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009.

    (4)

    Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (2)  Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell’importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12).


    ALLEGATO

    L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 è così modificato:

    1)

    dopo la voce relativa alla Russia è inserita la voce seguente relativa al Regno Unito:

    «Regno Unito (*)

    GB

    WL

     

    RM

     

    WM

    »;

    2)

    alla fine dell’elenco dei paesi terzi, di parti di essi e delle garanzie complementari è aggiunta la nota seguente concernente la voce relativa al Regno Unito:

    «(*)

    A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»


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