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Document 32020R2205

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2205 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alla dipendenza della Corona di Guernsey nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui è consentita l’introduzione nell’Unione di partite di pollame e prodotti a base di pollame (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/9545

GU L 438 del 28.12.2020, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2205/oj

28.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 438/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2205 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2020

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alla dipendenza della Corona di Guernsey nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui è consentita l’introduzione nell’Unione di partite di pollame e prodotti a base di pollame

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva e punti 1 e 4, e l’articolo 9, paragrafo 4, frase introduttiva e lettera c),

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, l’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione») e definisce le rispettive condizioni di certificazione veterinaria. Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell’Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all’allegato I, parte 1.

(2)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, zona o compartimento da cui sono importati prodotti nell’Unione devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

(3)

Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dal regolamento (CE) n. 798/2008 affinché il Regno Unito e la dipendenza della Corona di Guernsey figurino nell’allegato I, parte 1, di tale regolamento dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (l’accordo di recesso), ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo e la dipendenza della Corona di Guernsey dovrebbero essere inseriti nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.

(4)

Dal novembre 2020, tuttavia, il Regno Unito ha confermato una serie di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5N8 sul suo territorio, alcuni dei quali non avranno trovato soluzione entro il 1o gennaio 2021. Non è pertanto possibile considerare indenne dalla malattia l’intero territorio del Regno Unito.

(5)

Il Regno Unito ha presentato informazioni sulla situazione epidemiologica nel suo territorio e sulle misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’HPAI. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. Sulla base di tale valutazione e delle garanzie fornite dal Regno Unito, è opportuno imporre restrizioni all’introduzione nell’Unione di partite di pollame e prodotti a base di pollame provenienti dalle zone colpite dall’HPAI che le autorità veterinarie del Regno Unito hanno sottoposto a restrizioni a causa della comparsa di focolai.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.

(7)

Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(3)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, dopo la voce relativa alla Cina sono inserite le seguenti voci:

«GB - Regno Unito (*1)

GB-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

GB-1

L’intero territorio del Regno Unito, esclusa la zona GB-2

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

 

 

A

 

 

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

GB-2

Il territorio del Regno Unito corrispondente a:

 

 

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

contea del North Yorkshire:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.30 e W1.47

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

 

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

 

 

 

 

GB-2.2

contea del North Yorkshire:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.29 e W1.45

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

 

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

 

 

 

 

GB-2.3

contea di Norfolk:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.49 e E0.95

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

 

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

 

 

 

 

GB-2.4

contea di Norfolk:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.72 e E0.15

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

 

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

 

 

 

 

GG - Guernsey

GG-0

L’intero territorio

BPP, LT20

 

N

 

 

A

 

 


(*1)  A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»


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