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Document 32020R1304

Regolamento delegato (UE) 2020/1304 della Commissione del 14 luglio 2020 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elementi minimi di cui l’ESMA tiene conto ai fini della valutazione della richiesta della conformità comparabile presentata dalle controparti centrali di paesi terzi e le modalità e le condizioni di tale valutazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/4895

GU L 305 del 21.9.2020, p. 13–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1304/oj

21.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 305/13


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1304 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2020

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elementi minimi di cui l’ESMA tiene conto ai fini della valutazione della richiesta della conformità comparabile presentata dalle controparti centrali di paesi terzi e le modalità e le condizioni di tale valutazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 25 bis, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 25 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, la controparte centrale di paese terzo a rilevanza sistemica o suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri («CCP di classe 2») può chiedere all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di valutare se, con il rispetto da parte della CCP di classe 2 del quadro applicabile del paese terzo si può ritenere soddisfatta la sua conformità ai requisiti enunciati all’articolo 16 e ai titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012 (conformità comparabile) e di adottare conformemente una decisione.

(2)

La conformità comparabile preserva la stabilità finanziaria dell’Unione e garantisce condizioni di parità tra le CCP di classe 2 e le CCP autorizzate nell’Unione, riducendo allo stesso tempo gli oneri amministrativi e normativi a carico delle CCP di classe 2. La valutazione della conformità comparabile dovrebbe pertanto verificare se il rispetto del quadro applicabile del paese terzo da parte della CCP di classe 2 soddisfa effettivamente la conformità a uno o a tutti i requisiti enunciati all’articolo 16 e ai titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire gli elementi che devono essere valutati dall’ESMA in sede di valutazione della richiesta di conformità comparabile da parte di una CCP di classe 2. Ai fini della valutazione l’ESMA dovrebbe anche prendere in considerazione il rispetto da parte della CCP dei requisiti enunciati in atti delegati o in atti di esecuzione che specificano ulteriormente i predetti elementi, ivi compresi requisiti in materia di margini, di controllo del rischio di liquidità e di garanzie.

(3)

Nel valutare se il rispetto del quadro applicabile del paese terzo soddisfa la conformità ai requisiti di cui all’articolo 16 e ai titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA potrebbe anche prendere in considerazione le raccomandazioni formulate dal Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dall’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO).

(4)

L’ESMA dovrebbe effettuare una valutazione dettagliata per stabilire se concedere alla CCP di classe 2 la conformità comparabile al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. Il potenziale rifiuto della conformità comparabile al titolo IV potrebbe avere un impatto sulla valutazione dell’equivalenza effettuata dalla Commissione a norma dell’articolo 25, paragrafo 6, dello stesso regolamento. L’ESMA dovrebbe pertanto informare la Commissione qualora non intenda concedere la conformità comparabile a tale titolo.

(5)

Se la CCP di classe 2 ha concluso un accordo di interoperabilità con una CCP autorizzata a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012, l’accordo costituisce un legame diretto con una CCP nell’Unione e, pertanto, un canale diretto di contagio. Di tali accordi l’ESMA dovrebbe effettuare una valutazione dettagliata per stabilire se concedere la conformità comparabile al titolo V dello stesso regolamento. L’accordo di interoperabilità tra la CCP di classe 2 e un’altra CCP di paese terzo non costituisce un legame diretto con una CCP nell’Unione, ma potrebbe, in determinate circostanze, fungere da canale indiretto di contagio. Di tali accordi l’ESMA dovrebbe effettuare una valutazione dettagliata solo se il loro impatto sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri lo giustifica.

(6)

Poiché uno degli obiettivi della conformità comparabile è ridurre gli oneri amministrativi e regolamentari a carico delle CCP di classe 2, la conformità comparabile non dovrebbe essere rifiutata per il solo fatto che la CCP di classe 2 applica, a norma del quadro applicabile del paese terzo, esclusioni analoghe a quelle di cui all’articolo 1, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 648/2012. La valutazione della conformità comparabile dovrebbe anche tener conto della misura in cui la mancata concessione della conformità comparabile possa comportare l’impossibilità per la CCP di classe 2 di rispettare contestualmente sia i requisiti dell’Unione che quelli del paese terzo.

(7)

La decisione dell’ESMA di concedere la conformità comparabile dovrebbe basarsi sulla valutazione effettuata al momento dell’adozione della decisione stessa. Affinché l’ESMA possa procedere alla revisione della propria decisione ogniqualvolta si verifichino sviluppi rilevanti, comprese modifiche delle norme e procedure interne della CCP, la CCP di classe 2 dovrebbe informare l’ESMA di tali sviluppi.

(8)

Il regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che ha inserito l’articolo 25 bis nel regolamento (UE) n. 648/2012, ha iniziato ad applicarsi il 1o gennaio 2020. Per garantire che il predetto articolo sia pienamente operativo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Procedura per la presentazione della richiesta di conformità comparabile

1.   La richiesta motivata di cui all’articolo 25 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 è presentata entro il termine stabilito dall’ESMA nella comunicazione alla CCP di paese terzo che non è considerata una CCP di classe 1 o in qualsiasi momento dopo che la CCP di paese terzo è stata riconosciuta dall’ESMA come CCP di classe 2 a norma dell’articolo 25, paragrafo 2 ter.

La CCP di classe 2 informa la propria autorità competente in merito alla presentazione di cui al primo comma.

2.   La richiesta motivata di cui al paragrafo 1 specifica:

a)

i requisiti per i quali la CCP di classe 2 richiede la conformità comparabile;

b)

le ragioni in base alle quali il rispetto del quadro applicabile del paese terzo da parte della CCP di classe 2 soddisfa la conformità ai requisiti pertinenti di cui all’articolo 16 e ai titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012;

c)

il modo in cui la CCP di classe 2 soddisfa le condizioni di applicazione dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012.

Ai fini della lettera b), la CCP di classe 2 fornisce, se del caso, gli elementi di prova di cui all’articolo 5.

3.   La CCP di classe 2, su richiesta dell’ESMA, include nella richiesta motivata di cui al paragrafo 1:

a)

una dichiarazione dell’autorità competente che conferma che la CCP di classe 2 soddisfa i requisiti di onorabilità e reputazione;

b)

se necessario, per quanto riguarda i requisiti di cui all’articolo 16 e al titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012, la traduzione del pertinente quadro applicabile del paese terzo in una lingua comunemente utilizzata nel settore finanziario.

4.   Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta motivata presentata a norma del paragrafo 1, l’ESMA verifica che la richiesta motivata sia completa. Se la richiesta risulta incompleta, l’ESMA fissa un termine entro il quale le CCP di classe 2 deve fornire informazioni aggiuntive.

5.   L’ESMA decide se concedere la conformità comparabile per i requisiti indicati nella richiesta motivata entro 90 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta motivata completa presentata a norma del paragrafo 4.

L’ESMA può posticipare la decisione qualora la richiesta motivata o le informazioni aggiuntive di cui al paragrafo 4 non siano presentate in tempo e la valutazione della richiesta possa di conseguenza ritardare la decisione dell’ESMA sul riconoscimento della CCP di paese terzo o sul riesame del suo riconoscimento.

6.   La CCP di classe 2 alla quale l’ESMA non ha concesso la conformità comparabile per uno o più requisiti non può presentare una nuova richiesta motivata a norma del paragrafo 1 per gli stessi requisiti, a meno che vi sia stata una modifica rilevante del quadro applicabile del paese terzo o della conformità della CCP a detto quadro.

Articolo 2

Conformità comparabile all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 648/2012

1.   L’ESMA concede la conformità comparabile all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 quando il capitale della CCP di classe 2, comprensivo degli utili non distribuiti e delle riserve, include un capitale iniziale permanente e disponibile corrispondente ad almeno 7,5 milioni di EUR.

2.   L’ESMA concede la conformità comparabile all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 quando il capitale della CCP di classe 2, comprensivo degli utili non distribuiti e delle riserve, è in ogni momento pari o superiore alla somma:

a)

dei requisiti patrimoniali della CCP per la liquidazione o la ristrutturazione delle sue attività;

b)

dei requisiti patrimoniali della CCP relativi ai rischi operativi e giuridici;

c)

dei requisiti patrimoniali della CCP per i rischi di credito, di controparte e di mercato che non sono già coperti dalle risorse finanziarie specifiche di cui agli articoli da 41 a 44 del regolamento (UE) n. 648/2012 o da risorse finanziarie specifiche comparabili richieste dalla normativa della giurisdizione d’origine della CCP;

d)

dei requisiti patrimoniali della CCP per il rischio commerciale.

Ai fini del primo comma, l’ESMA calcola i requisiti patrimoniali conformemente ai requisiti patrimoniali specifici stabiliti dal quadro applicabile del paese terzo o, qualora tale quadro non contempli detti requisiti patrimoniali, conformemente ai pertinenti requisiti di cui agli articoli da 2 a 5 del regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione (3).

Articolo 3

Conformità comparabile al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012

1.   L’ESMA concede la conformità comparabile ai requisiti del titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012 quando:

a)

la CCP di classe 2 soddisfa, se del caso, i requisiti stabiliti dall’atto di esecuzione di cui all’articolo 25, paragrafo 6, del predetto regolamento;

b)

la CCP di classe 2 soddisfa tutti gli elementi pertinenti di cui all’allegato I del presente regolamento.

2.   Prima di adottare la decisione di non concedere la conformità comparabile l’ESMA:

a)

verifica presso l’autorità competente della CCP di classe 2 la sua analisi del quadro applicabile del paese terzo e del modo in cui detta CCP si conforma a detto quadro;

b)

ne informa la Commissione.

Articolo 4

Conformità comparabile al titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012

1.   Quando la CCP di classe 2 ha concluso un accordo di interoperabilità con una CCP autorizzata a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA concede la conformità comparabile ai requisiti del titolo V dello stesso regolamento se la CCP di classe 2 soddisfa tutti gli elementi pertinenti di cui all’allegato II del presente regolamento.

2.   Quando la CCP di classe 2 ha concluso un accordo di interoperabilità con una CCP di paese terzo, l’ESMA concede la conformità comparabile ai requisiti del titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012, a meno che l’impatto di tale accordo sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri giustifichi che sia effettuata la valutazione se concedere la conformità comparabile a norma del paragrafo 1.

Articolo 5

Esclusioni e requisiti incompatibili

1.   L’ESMA non rifiuta la conformità comparabile ai requisiti dell’articolo 16 e dei titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012 per il mero fatto che la CCP di classe 2 applica a norma del quadro applicabile del paese terzo un’esclusione comparabile a una di quelle di cui all’articolo 1, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento. La CCP di classe 2 fornisce la prova che l’esclusione dell’Unione e quella del paese terzo sono comparabili.

2.   Quando la conformità ad uno specifico requisito dell’articolo 16 o dei titoli IV o V del regolamento (UE) n. 648/2012 comporta una violazione del quadro applicabile del paese terzo, l’ESMA concede la conformità comparabile a detto requisito solo se la CCP di classe 2 dimostra che:

a)

è impossibile conformarsi a detto requisito senza violare una disposizione cogente del quadro applicabile del paese terzo;

b)

il quadro applicabile del paese terzo realizza effettivamente gli stessi obiettivi dell’articolo 16 e dei titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012;

c)

soddisfa il quadro applicabile del paese terzo.

Articolo 6

Modifiche del quadro applicabile del paese terzo

La CCP di classe 2 alla quale è stata concessa la conformità comparabile informa l’ESMA di ogni modifica del quadro applicabile del paese terzo cui è soggetta e delle norme e procedure interne. L’ESMA informa la Commissione delle comunicazioni in tal senso ricevute.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 relativamente alle procedure e alle autorità coinvolte nell’autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e ai requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi (GU L 322 del 12.12.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 37).


ALLEGATO I

ELEMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

Disposizione del diritto dell'Unione

Elementi di cui all'articolo 3, paragrafo 1

Capo 1. Requisiti organizzativi

Disposizioni generali

Articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo si dota di:

a)

solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti;

b)

procedure efficaci per l'individuazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali è o potrebbe essere esposta;

c)

adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili.

Articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo adotta politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del quadro applicabile del paese terzo, anche da parte dei dirigenti e dei dipendenti.

Articolo 26, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo:

a)

mantiene e gestisce una struttura organizzativa che assicuri la continuità e il regolare funzionamento della prestazione dei servizi e dell'esercizio delle attività;

b)

utilizza sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati;

c)

mantiene una chiara separazione nell'ambito della struttura gerarchica tra le linee di responsabilità per la gestione dei rischi e quelle per altre attività.

Articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo adotta, attua e mantiene una politica retributiva che promuova una gestione dei rischi sana ed efficace e non crei incentivi all'allentamento delle norme in materia di rischio.

Articolo 26, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo:

a)

mantiene sistemi informatici adeguati per gestire la complessità, la diversità e il tipo dei servizi forniti e delle attività esercitate, in modo da assicurare norme di sicurezza elevate e l'integrità e la riservatezza delle informazioni detenute;

b)

rende accessibili al pubblico i propri dispositivi di governo societario e le norme che la disciplinano nonché i criteri di ammissione per i partecipanti diretti;

c)

è soggetta frequentemente a verifiche indipendenti, i cui risultati sono comunicati al consiglio e sono messi a disposizione dell'autorità competente.

Alta dirigenza e consiglio

Articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

L'alta dirigenza della CCP di paese terzo possiede i requisiti di onorabilità e professionalità necessari per assicurare una gestione sana e prudente della CCP.

Articolo 27, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo ha un consiglio che conta un numero adeguato di membri indipendenti, aventi ruoli e responsabilità chiari, e una rappresentanza adeguata dei partecipanti diretti e dei relativi clienti e dispone di meccanismi per affrontare potenziali conflitti di interessi in seno alla CCP in modo da assicurare una gestione sana e prudente della CCP.

Comitato dei rischi

Articolo 28 del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo:

a)

dispone di un organismo incaricato di formulare pareri all'attenzione del consiglio, indipendentemente da influenze dirette dei dirigenti della CCP, sugli sviluppi che incidono sulla gestione dei rischi della CCP, nel quale è garantita la rappresentanza dei partecipanti diretti, dei membri indipendenti del consiglio e dei rappresentanti dei clienti;

b)

dispone di meccanismi per informare immediatamente l'autorità competente del paese terzo di ogni decisione per la quale il consiglio decide di non seguire il parere di detto organismo.

Conservazione dei dati

Articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo conserva per un periodo minimo di dieci anni tutti i dati relativi ai servizi forniti e alle attività esercitate, per permettere all'autorità competente di controllare il rispetto del quadro applicabile del paese terzo.

Articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo conserva tutte le informazioni relative a tutti i contratti da essa trattati per un periodo di almeno dieci anni dopo la risoluzione, in modo da consentire la determinazione delle condizioni originarie di un'operazione prima della compensazione mediante CCP.

Articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo mette a disposizione dell'autorità competente del paese terzo, su richiesta, i dati relativi ai servizi forniti e alle attività esercitate, le informazioni relative a tutti i contratti da essa trattati e tutte le informazioni relative alle posizioni dei contratti compensati, indipendentemente dalla sede di esecuzione delle operazioni.

Azionisti e soci detentori di partecipazioni qualificate

Articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo comunica alla propria autorità competente l'identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate e gli importi di tali partecipazioni.

Articolo 30, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 648/2012

Gli azionisti o i soci che detengono partecipazioni qualificate nella CCP di paese terzo:

a)

sono idonei, tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente della CCP;

b)

non esercitano un'influenza che possa pregiudicare la gestione sana e prudente della CCP.

Articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012

Gli eventuali stretti legami tra la CCP di paese terzo e altre persone fisiche o giuridiche non impediscono all'autorità competente di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

Articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012

Le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del paese terzo applicabili a una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la CCP ha stretti legami, o le difficoltà legate all'applicazione di tali disposizioni, non impediscono all'autorità competente di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

Articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo informa la propria autorità competente di ogni cambiamento a livello dirigenziale e il quadro del paese terzo garantisce l'adozione di misure appropriate se la condotta di un membro del consiglio della CCP del paese terzo è tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della CCP.

Conflitto di interessi

Articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo mantiene e applica disposizioni efficaci per individuare, gestire e risolvere ogni potenziale conflitto di interessi tra la CCP stessa, compresi i dirigenti, il personale o le persone aventi direttamente o indirettamente il controllo o stretti legami con essa, e i suoi partecipanti diretti o i loro clienti noti alla CCP stessa.

Articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

Se le disposizioni della CCP di paese terzo per la gestione dei conflitti di interessi non bastano ad assicurare, con certezza ragionevole, che venga evitato il rischio di ledere gli interessi di un partecipante diretto o di un cliente, la CCP informa il partecipante diretto e il cliente, se ad essa noto, della natura generale o delle fonti dei conflitti di interessi prima di accettare nuove operazioni da parte di tale partecipante diretto.

Articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012

Se la CCP di paese terzo è un'impresa madre o un'impresa figlia, le disposizioni della CCP per la gestione dei conflitti di interessi tengono conto delle circostanze di cui la CCP è o dovrebbe essere a conoscenza che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura e dalle attività di altre imprese con le quali la CCP ha un rapporto di impresa madre o di impresa figlia.

Articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo adotta tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni detenute nei propri sistemi e impedisce l'utilizzo di queste informazioni per altre attività economiche.

Continuità operativa

Articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo attua e mantiene una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l'adempimento delle obbligazioni della CCP, compresa la ripresa di tutte le operazioni in corso al momento della disfunzione in modo da permettere alla CCP di continuare a funzionare con certezza e di completare il regolamento alla data prevista.

Articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo attua e mantiene un'apposita procedura atta a garantire che, in caso di revoca dell'autorizzazione, le attività e le posizioni del cliente e del partecipante diretto siano regolarmente e tempestivamente liquidate o trasferite.

Esternalizzazione

Articolo 35 del regolamento (UE) n. 648/2012

Se esternalizza funzioni operative, servizi o attività, la CCP di paese terzo si assicura in ogni momento che:

a)

l'esternalizzazione non comporti esonero dalla sua responsabilità;

b)

il rapporto e gli obblighi della CCP nei confronti dei suoi partecipanti diretti o, a seconda del caso, dei loro clienti restino invariati;

c)

l'esternalizzazione non ostacoli l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza;

d)

l'esternalizzazione non abbia per effetto di privare la CCP dei sistemi e dei mezzi di controllo necessari per gestire i rischi ai quali è esposta;

e)

il prestatore di servizi applichi standard di continuità operativa equivalenti a quelli che la CCP deve rispettare;

f)

la CCP conservi le competenze e le risorse necessarie per valutare la qualità dei servizi forniti e la capacità organizzativa e l'adeguatezza patrimoniale del prestatore di servizi, per vigilare efficacemente sulle funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione e vigili su tali funzioni e gestisca tali rischi su base continuativa;

g)

la CCP abbia accesso diretto alle informazioni pertinenti delle funzioni esternalizzate;

h)

il prestatore di servizi garantisca la protezione delle informazioni riservate relative alla CCP, ai partecipanti diretti e ai clienti.

Capo 2. Norme sulla condotta negli affari

Disposizioni generali

Articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

Quando fornisce servizi ai partecipanti diretti e, se del caso, ai loro clienti, la CCP di paese terzo agisce in modo corretto e professionale a tutela degli interessi di tali partecipanti diretti e clienti e di una solida gestione dei rischi.

Articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo si dota di norme accessibili, trasparenti ed eque per il rapido trattamento dei reclami.

Requisiti di partecipazione

Articolo 37, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo stabilisce le categorie di partecipanti diretti ammissibili e criteri di ammissione non discriminatori, trasparenti e oggettivi per garantire un accesso equo e aperto alla CCP e la disponibilità di risorse finanziarie e capacità operative sufficienti da parte dei partecipanti diretti, così da poter controllare i rischi cui è esposta, e controlla su base continuativa il rispetto di detti criteri.

Articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012

Le norme applicate dalla CCP di paese terzo ai partecipanti diretti le consentono di raccogliere informazioni utili essenziali al fine di individuare, tenere sotto controllo e gestire le pertinenti concentrazioni di rischio derivanti dalla prestazione di servizi ai clienti.

Articolo 37, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo si dota di procedure obiettive e trasparenti per sospendere i partecipanti diretti che non soddisfano più i criteri di ammissione e per assicurarne l'ordinato ritiro e può rifiutare l'accesso ai partecipanti diretti che soddisfano i criteri di ammissione soltanto se motiva la propria decisione per iscritto, sulla base di un'analisi completa dei rischi.

Articolo 37, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012

I requisiti supplementari specifici a carico dei partecipanti diretti, ad esempio la partecipazione alle aste delle posizioni di partecipanti diretti inadempienti, sono proporzionati al rischio creato dal partecipante diretto e non limitano la partecipazione ad alcune categorie di partecipanti diretti.

Trasparenza

Articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo rende pubblici i prezzi e le commissioni applicati a ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni e le condizioni per beneficiarne, e consente ai propri partecipanti diretti e, se del caso, ai clienti di questi ultimi l'accesso separato ai servizi specifici forniti.

Articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo informa i partecipanti diretti e i loro clienti dei rischi associati ai servizi forniti.

Articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo comunica ai partecipanti diretti le informazioni sui prezzi utilizzate per il calcolo delle proprie esposizioni a fine giornata nei confronti dei partecipanti diretti e rende pubblici i volumi delle operazioni compensate per ogni categoria di strumento compensata dalla CCP stessa su base aggregata.

Articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo rende pubblici i requisiti operativi e tecnici relativi ai protocolli di comunicazione riguardanti il contenuto e i formati dei messaggi utilizzati nell'interazione con i terzi, inclusi i requisiti operativi e tecnici per l'accesso delle sedi di negoziazione alla CCP.

Articolo 38, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo offre ai propri partecipanti diretti informazioni sui modelli di margine iniziale utilizzati, spiegando come funzionano e descrivendone le ipotesi e i limiti principali.

Segregazione e portabilità

Articolo 39 del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo tiene registri e contabilità separati per ciascun partecipante diretto, tiene separate le attività e le posizioni del partecipante diretto dalle attività e posizioni dei clienti del partecipante diretto e fornisce una protezione sufficiente per le attività e le posizioni di ciascun partecipante diretto e per ciascun cliente, nonché la scelta del tipo di segregazione delle posizioni e delle attività e delle opzioni di portabilità per ciascun cliente, compresa la segregazione per singolo cliente.

Capo 3. Requisiti prudenziali

Gestione delle esposizioni

Articolo 40 del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo mantiene politiche e meccanismi adeguati per gestire, quasi in tempo reale, le esposizioni infragiornaliere in caso di cambiamenti repentini delle condizioni di mercato e delle posizioni.

Requisiti in materia di margini

Articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo impone, richiede e riscuote margini per limitare le esposizioni creditizie verso i propri partecipanti diretti e, se del caso, verso le CCP con le quali ha concluso accordi di interoperabilità e controlla e, se necessario, rivede il livello dei propri margini in modo da riflettere le attuali condizioni di mercato tenendo conto degli eventuali effetti prociclici di tali revisioni. Tali margini sono sufficienti a:

a)

coprire le esposizioni potenziali che possono verificarsi fino alla liquidazione delle corrispondenti posizioni;

b)

coprire le perdite derivanti da almeno il 99 % dei movimenti delle esposizioni nel corso di un periodo di tempo appropriato.

Tali margini assicurano che la CCP copra completamente con garanzie le sue esposizioni nei confronti di tutti i suoi partecipanti diretti e, se del caso, nei confronti delle CCP con le quali ha concluso accordi di interoperabilità, almeno su base giornaliera.

Articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

Per la determinazione dei margini, la CCP di paese terzo adotta modelli e parametri che integrano le caratteristiche di rischio dei prodotti compensati e tengono conto dell'intervallo tra le riscossioni dei margini, la liquidità del mercato e la possibilità di variazioni nel corso della durata dell'operazione.

Articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo richiede e riscuote i margini su base infragiornaliera, almeno quando vengono superate soglie predefinite.

Articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012

Il CCP di paese terzo calcola, richiede e riscuote margini adeguati a coprire i rischi derivanti dalle posizioni registrate in ogni conto per quanto riguarda gli strumenti finanziari specifici o rispetto a un portafoglio di strumenti finanziari a condizione che la metodologia impiegata sia prudente e solida.

Fondo di garanzia in caso di inadempimento e altre risorse finanziarie

Articolo 42, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo:

a)

costituisce uno o più fondi di garanzia prefinanziati in caso di inadempimento per coprire le perdite superiori alle perdite coperte dai margini derivanti dall'inadempimento di uno o più partecipanti diretti, ivi compresa l'apertura di una procedura di insolvenza;

b)

fissa un importo minimo al di sotto del quale il volume del fondo di garanzia in caso di inadempimento non deve scendere in alcun caso.

Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo fissa il volume minimo dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i criteri per il calcolo del contributo di ogni partecipante diretto. I contributi sono proporzionali alle esposizioni di ogni partecipante diretto.

Articolo 42, paragrafo 3, e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo sviluppa scenari che descrivono condizioni di mercato estreme ma plausibili, compresi i periodi di più forte volatilità registrati sui mercati ai quali la CCP presta i propri servizi e una serie di futuri scenari potenziali, tenendo conto delle vendite improvvise di risorse finanziarie e della rapida riduzione della liquidità del mercato; il fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP le permette in qualsiasi momento di far fronte all'inadempimento almeno dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali ha le maggiori esposizioni in condizioni di mercato estreme ma plausibili.

Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

Il fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP di paese terzo si dota di risorse finanziarie prefinanziate sufficienti per coprire le perdite potenziali che superano le perdite da coprire mediante margini. Dette risorse finanziarie disponibili prefinanziate includono le risorse dedicate della CCP, sono messe gratuitamente a disposizione della CCP e non sono usate per soddisfare i requisiti patrimoniali.

Articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo assicura che le esposizioni dei partecipanti diretti nei suoi confronti siano limitate.

Controlli relativi al rischio di liquidità

Articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo:

a)

ha in ogni momento accesso a una liquidità adeguata, misurata su base giornaliera per coprire il fabbisogno di liquidità tenendo conto del rischio di liquidità derivante dall'inadempimento almeno dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali ha le maggiori esposizioni;

b)

ottiene le linee di credito necessarie o dispositivi analoghi per coprire il proprio fabbisogno di liquidità nei casi in cui le risorse finanziarie a propria disposizione non siano immediatamente disponibili;

c)

assicura che il partecipante diretto, l'impresa madre o l'impresa figlia di quel partecipante diretto non forniscano insieme più del 25 % delle linee di credito necessarie alla CCP.

Linee di difesa in caso di inadempimento

Articolo 45, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo utilizza i margini costituiti dai partecipanti diretti inadempienti per coprire le perdite prima di far ricorso ad altre risorse finanziarie e, quando i margini costituiti dal partecipante diretto inadempiente sono insufficienti per coprire le perdite subite dalla CCP, essa ricorre al contributo versato dal partecipante diretto inadempiente al fondo di garanzia in caso di inadempimento.

Articolo 45, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo:

a)

utilizza i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento dei partecipanti diretti non inadempienti e le altre risorse finanziarie che sono parte delle linee di difesa in caso di inadempimento soltanto dopo aver esaurito i contributi del partecipante diretto inadempiente e le risorse proprie dedicate;

b)

utilizza i margini costituiti dai partecipanti diretti non inadempienti per coprire le perdite derivanti dall'inadempimento di un altro partecipante diretto.

Requisiti in materia di garanzie

Articolo 46 del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo accetta solo garanzie altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimi a copertura delle proprie esposizioni iniziali e continue nei confronti dei partecipanti diretti, e applica al valore delle attività adeguati scarti di garanzia che tengano conto della perdita di valore potenziale nell'intervallo di tempo tra la loro ultima rivalutazione e il momento in cui si può ragionevolmente ritenere che verranno liquidate, tenendo conto, ai fini della determinazione delle garanzie accettabili e dei pertinenti scarti di garanzia, del rischio di liquidità risultante dall'inadempimento di un partecipante al mercato e del rischio di concentrazione su alcune attività che ne possono derivare.

Politica di investimento

Articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo investe le proprie risorse finanziarie unicamente in contanti o in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi e i suoi investimenti possono essere liquidati a breve termine con un effetto negativo minimo sui prezzi.

Articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo deposita gli strumenti finanziari costituiti a titolo di margine o a titolo di contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento presso operatori di sistemi di regolamento titoli che assicurino la protezione totale di tali strumenti finanziari, quando disponibili, o presso altri enti finanziari autorizzati che utilizzano meccanismi alternativi altamente sicuri.

Articolo 47, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012

I depositi in contanti della CCP di paese terzo sono costituiti attraverso meccanismi altamente sicuri presso enti finanziari autorizzati oppure, in alternativa, attraverso l'uso di depositi presso le banche centrali o altri strumenti paragonabili previsti dalle banche centrali.

Articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012

Qualora depositi attività presso un terzo, la CCP di paese terzo:

a)

provvede affinché le attività appartenenti ai partecipanti diretti siano tenute distinte dalle attività appartenenti alla CCP e da quelle appartenenti a terzi attraverso conti intestati diversamente nei libri contabili di terzi o attraverso altre misure equivalenti che conseguono lo stesso grado di protezione;

b)

ha rapidamente accesso agli strumenti finanziari, se necessario.

Articolo 47, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo non investe il proprio capitale o le somme derivanti dai margini, dai contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento, dalla liquidità o da altre risorse finanziarie in titoli propri o in quelli della propria impresa madre o della propria impresa figlia.

Articolo 47, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo tiene conto della propria esposizione complessiva al rischio di credito nei confronti di singoli debitori quando prende decisioni di investimento e assicura che la propria esposizione complessiva nei confronti di ogni debitore rimanga entro limiti di concentrazione accettabili.

Procedure in caso di inadempimento

Articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo dispone di procedure da seguire nel caso in cui un partecipante diretto non rispetti i requisiti di partecipazione della CCP o quando lo stato di inadempimento di detto partecipante diretto è dichiarato dalla CCP stessa o da un terzo.

Articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo interviene rapidamente per contenere le perdite e limitare le pressioni sulla liquidità dovute all'inadempimento e assicura che la liquidazione delle posizioni di un partecipante diretto non perturbi le proprie attività e non esponga i partecipanti diretti non inadempienti a perdite che questi non possono né prevedere né controllare.

Articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012

Il quadro applicabile del paese terzo garantisce che la CCP di paese terzo informi immediatamente l'autorità competente prima che la procedura di inadempimento sia dichiarata o avviata.

Articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo verifica il carattere esecutivo delle proprie procedure in caso di inadempimento.

Articolo 48, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo:

a)

agisce conformemente alle norme in materia di protezione delle garanzie e delle posizioni dei conti dei clienti applicabili nel paese terzo;

b)

attua procedure per agevolare il trasferimento delle posizioni e delle garanzie dei cliente in conformità delle norme applicabili nel paese terzo.

Esame dei modelli, prove di stress e prove a posteriori

Articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo:

a)

riesamina regolarmente i modelli e i parametri adottati per calcolare i requisiti in materia di margini, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i requisiti in materia di garanzie, nonché altri meccanismi di controllo dei rischi;

b)

sottopone frequentemente i modelli a prove di stress rigorose per valutarne la resilienza in condizioni di mercato estreme ma plausibili;

c)

effettua prove a posteriori per valutare l'affidabilità del metodo adottato;

d)

ottiene una convalida indipendente, o la convalida della propria autorità competente, dei modelli e di qualsiasi modifica significativa degli stessi.

Articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo verifica regolarmente gli aspetti essenziali delle procedure in caso di inadempimento e adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che tutti i partecipanti diretti le capiscano e dispongano dei meccanismi appropriati per reagire in caso di inadempimento.

Articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo rende pubbliche le informazioni essenziali sul proprio modello di gestione dei rischi e sulle ipotesi prese in considerazione per effettuare le prove di stress sui modelli e sui parametri adottati per calcolare i propri requisiti di margine, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento, i requisiti in materia di garanzie e altri meccanismi di controllo del rischio.

Regolamento

Articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo utilizza, laddove conveniente e disponibile, moneta di banca centrale per il regolamento delle proprie operazioni o, qualora non sia utilizzata moneta di banca centrale, adotta misure per limitare rigorosamente i rischi di regolamento in contanti.

Articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo indica chiaramente le proprie obbligazioni in materia di consegna di strumenti finanziari, precisando in particolare se ha l'obbligo di effettuare o ricevere la consegna di uno strumento finanziario o se indennizza i partecipanti per le perdite subite nella procedura di consegna.

Articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012

Quando ha l'obbligo di effettuare o ricevere consegne di strumenti finanziari, la CCP di paese terzo elimina il rischio di perdita del capitale ricorrendo per quanto possibile a meccanismi di consegna dietro pagamento.

Capo 4. Calcoli e segnalazioni ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1)

Calcoli e segnalazioni

Articoli da 50 bis a 50 quinquies del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo si conforma agli obblighi di segnalazione sui calcoli relativi ai requisiti patrimoniali conformemente al rispettivo quadro applicabile del paese terzo in materia di contabilità e requisiti patrimoniali.


(1)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).


ALLEGATO II

ELEMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

Disposizione del diritto dell'Unione

Elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

Accordi di interoperabilità

Articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

Quando conclude un accordo di interoperabilità per fornire servizi a una particolare sede di negoziazione, la CCP di paese terzo beneficia di un accesso non discriminatorio sia ai dati necessari per l'esercizio delle proprie funzioni da detta sede di negoziazione sia al sistema di regolamento interessato.

Articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo rifiuta o sottopone a restrizioni dirette o indirette la conclusione di accordi di interoperabilità o l'accesso ai flussi di dati o a un sistema di regolamento soltanto per limitare eventuali rischi derivanti dall'accordo o dall'accesso.

Gestione dei rischi

Articolo 52, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

Le CCP che hanno concluso un accordo di interoperabilità:

a)

si dotano di politiche, procedure e sistemi adeguati per individuare, sorvegliare e gestire efficacemente i rischi derivanti dall'accordo di interoperabilità, in modo da potere adempiere tempestivamente le obbligazioni da esse assunte;

b)

fissano i diritti e gli obblighi rispettivi, compreso il diritto applicabile al loro rapporto;

c)

individuano, sorvegliano e gestiscono efficacemente i rischi di credito e di liquidità in modo che l'inadempimento di un partecipante diretto di una CCP non influisca sulle CCP interoperanti;

d)

individuano, sorvegliano e gestiscono potenziali interdipendenze e correlazioni derivanti dall'accordo di interoperabilità che potrebbero incidere sui rischi di credito e di liquidità associati alle concentrazioni di partecipanti diretti e sulle risorse finanziarie messe in comune;

e)

quando i modelli di gestione dei rischi utilizzati dalle CCP interoperanti a copertura delle esposizioni nei confronti dei partecipanti diretti o delle reciproche esposizioni sono diversi, dette CCP individuano le differenze, valutano i rischi che possono risultarne e prendono misure, compreso l'assicurare risorse finanziarie supplementari, che ne limitino l'impatto sull'accordo di interoperabilità, nonché le potenziali conseguenze in termini di rischio di contagio, e assicurano che le differenze non influiscano sulla capacità di ogni CCP di gestire le conseguenze dell'inadempimento di un partecipante diretto.

Predisposizione di margini fra le CCP

Articolo 53 del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo distingue nei conti le attività e le posizioni detenute per conto delle CCP con le quali ha concluso un accordo di interoperabilità.

La CCP di paese terzo predispone solo i margini iniziali per dette CCP in base a un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale in base al quale la CCP beneficiaria non ha diritto di usare i margini predisposti dall'altra CCP.

Le garanzie ricevute sotto forma di strumenti finanziari sono protette in uno dei modi seguenti:

i)

sono depositate presso operatori di sistemi di regolamento titoli che garantiscono la piena protezione di tali strumenti finanziari;

ii)

mediante l'uso di altri meccanismi altamente sicuri presso enti finanziari autorizzati.

Le attività sono disponibili per la CCP beneficiaria solo in caso di inadempimento della CCP che ha fornito la garanzia nell'ambito di un accordo di interoperabilità.

In caso di inadempimento della CCP che ha ricevuto le garanzie nell'ambito di un accordo di interoperabilità, le garanzie fornite sono prontamente restituite alla CCP che le aveva fornite.


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