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Document 32020R0621
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/621 of 18 February 2020 amending Annexes I and V to Regulation (EU) 2019/125 of the European Parliament and of the Council concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
Regolamento delegato (UE) 2020/621 della Commissione del 18 febbraio 2020 che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
Regolamento delegato (UE) 2020/621 della Commissione del 18 febbraio 2020 che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
C/2020/819
GU L 144 del 7.5.2020, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 144/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/621 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2020
che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (1), in particolare l’articolo 24, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Le autorità competenti degli Stati membri sono elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/125. Il Belgio, l’Irlanda, la Francia, la Croazia, l’Italia, l’Ungheria, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, la Romania, la Slovacchia e il Regno Unito hanno informato la Commissione che le voci relative alle loro autorità competenti dovrebbero essere modificate. È inoltre opportuno modificare l’indirizzo per le notifiche alla Commissione. |
(2) |
A norma degli articoli 16 e 19 del regolamento (UE) 2019/125, sono soggette ad autorizzazione tutte le esportazioni di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e per servizi di intermediazione o assistenza tecnica connessi a tali merci, elencate nell’allegato IV di tale regolamento. |
(3) |
Un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione, prevista all’allegato V del richiamato regolamento, si applica ai paesi che hanno abolito la pena di morte per tutti i reati e hanno confermato tale abolizione con un impegno internazionale (2), purché rispettino tutte le condizioni e i requisiti d’uso di detta autorizzazione. L’allegato V, parte 2, elenca i paesi interessati. |
(4) |
Per quanto riguarda i paesi che non sono membri del Consiglio d’Europa, l’elenco di cui all’allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2019/125 comprende i paesi che hanno non solo abolito la pena di morte per tutti i reati, ma anche ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici (3) senza formulare riserve. |
(5) |
A seguito della ratifica del protocollo senza riserve, la Gambia e il Madagascar soddisfano le condizioni per l’inserimento nell’elenco di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2019/125. |
(6) |
Per quanto riguarda la voce «ex Repubblica iugoslava di Macedonia», il 15 febbraio 2019 l’Unione europea è stata ufficialmente informata dell’entrata in vigore dell’accordo di Prespa (4), secondo cui la denominazione ufficiale del paese è «Repubblica di Macedonia del Nord» e quella corrente «Macedonia del Nord» (articolo 1, paragrafo 3, lettera a)]. È opportuno tenere conto di tale modifica della denominazione e spostare la voce pertinente nella posizione appropriata nell’elenco. |
(7) |
Gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 30 del 31.1.2019, pag. 1.
(2) Cfr. l’articolo 20, paragrafo 1, e il considerando 33 del regolamento (UE) 2019/125.
(3) Secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, volto all’abolizione della pena di morte. Testo adottato con risoluzione 44/1281 del 15 dicembre 1989 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
(4) Accordo finale sulla composizione delle controversie descritte nelle risoluzioni 817 (1993) e 845 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la risoluzione dell’Accordo interinale del 1995 e l’istituzione di un partenariato strategico tra le parti.
ALLEGATO
Gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 sono così modificati:
(1) |
All’allegato I, la lettera A è così modificata:
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(2) |
All’allegato II, la lettera B è sostituita dalla seguente:
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(3) |
All’allegato V, l’elenco di cui alla parte 2 (Destinazioni) è così modificato:
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