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Document 32020R0621

Regolamento delegato (UE) 2020/621 della Commissione del 18 febbraio 2020 che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

C/2020/819

GU L 144 del 7.5.2020, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/621/oj

7.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 144/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/621 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2020

che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (1), in particolare l’articolo 24, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Le autorità competenti degli Stati membri sono elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/125. Il Belgio, l’Irlanda, la Francia, la Croazia, l’Italia, l’Ungheria, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, la Romania, la Slovacchia e il Regno Unito hanno informato la Commissione che le voci relative alle loro autorità competenti dovrebbero essere modificate. È inoltre opportuno modificare l’indirizzo per le notifiche alla Commissione.

(2)

A norma degli articoli 16 e 19 del regolamento (UE) 2019/125, sono soggette ad autorizzazione tutte le esportazioni di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e per servizi di intermediazione o assistenza tecnica connessi a tali merci, elencate nell’allegato IV di tale regolamento.

(3)

Un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione, prevista all’allegato V del richiamato regolamento, si applica ai paesi che hanno abolito la pena di morte per tutti i reati e hanno confermato tale abolizione con un impegno internazionale (2), purché rispettino tutte le condizioni e i requisiti d’uso di detta autorizzazione. L’allegato V, parte 2, elenca i paesi interessati.

(4)

Per quanto riguarda i paesi che non sono membri del Consiglio d’Europa, l’elenco di cui all’allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2019/125 comprende i paesi che hanno non solo abolito la pena di morte per tutti i reati, ma anche ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici (3) senza formulare riserve.

(5)

A seguito della ratifica del protocollo senza riserve, la Gambia e il Madagascar soddisfano le condizioni per l’inserimento nell’elenco di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2019/125.

(6)

Per quanto riguarda la voce «ex Repubblica iugoslava di Macedonia», il 15 febbraio 2019 l’Unione europea è stata ufficialmente informata dell’entrata in vigore dell’accordo di Prespa (4), secondo cui la denominazione ufficiale del paese è «Repubblica di Macedonia del Nord» e quella corrente «Macedonia del Nord» (articolo 1, paragrafo 3, lettera a)]. È opportuno tenere conto di tale modifica della denominazione e spostare la voce pertinente nella posizione appropriata nell’elenco.

(7)

Gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 30 del 31.1.2019, pag. 1.

(2)  Cfr. l’articolo 20, paragrafo 1, e il considerando 33 del regolamento (UE) 2019/125.

(3)  Secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, volto all’abolizione della pena di morte. Testo adottato con risoluzione 44/1281 del 15 dicembre 1989 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

(4)  Accordo finale sulla composizione delle controversie descritte nelle risoluzioni 817 (1993) e 845 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la risoluzione dell’Accordo interinale del 1995 e l’istituzione di un partenariato strategico tra le parti.


ALLEGATO

Gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 sono così modificati:

(1)

All’allegato I, la lettera A è così modificata:

a)

la voce relativa al Belgio è sostituita dalla seguente:

«Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale des analyses économiques et de l’économie nationale

Service licences

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

BELGIO

Tel. +32 22776713, +32 22776512

Fax +32 22775063

E-mail: frieda.coosemans@economie.fgov.be

vincent.wuyts@economie.fgov.be»

b)

la voce relativa all’Irlanda è sostituita dalla seguente:

«Ceadúnú agus Rialú Trádála

An Rionn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

Ionad Phort an Iarla

Sráid Haiste Íochtarach

Baile Átha Cliath 2

D02 PW01

ÉIRE

Tel. +353 1 631 2121

E-mail: exportcontrol@dbei.gov.ie

Trade Licensing and Control

Department of Business, Enterprise and Innovation

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

D02 PW01

IRLANDA

Tel. +353 1 631 2121

E-mail: exportcontrol@dbei.gov.ie»

c)

la voce relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

«Service des biens à double usage (SBDU)

67, rue Barbès - BP 8000

194201 IVRY-SUR-SEINE Cedex

FRANCIA

Tél.: +33 1 79 84 34 19

Email: doublusage@finances.gouv.fr»

d)

la voce relativa alla Croazia è sostituita dalla seguente:

«Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za gospodarske poslove i razvojnu suradnju

Služba za izvoznu kontrolu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8

10000 Zagreb

CROAZIA

Tel. +385 1 4598 135 (137)

Fax + 385 1 6474 553

Adresa e-pošte: kontrola.izvoza@mvep.hr»

e)

la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

«Divisione Materiali a duplice uso

Autorità nazionale – Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA)

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Viale Boston, 25 - 00144 Roma

ITALIA

Tel. +39 0659932439

Fax +39 0659647506

E-mail: uama.dualuse@cert.esteri.it»

f)

la voce relativa all’Ungheria è sostituita dalla seguente:

«Budapest Főváros Kormányhivatala

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya

Németvölgyi út 37–39.

H-1124 Budapest

UNGHERIA

Tel. +36 14585599

Fax +36 14585885

E-mail: armstrade@bfkh.gov.hu»

g)

la voce relativa ai Paesi Bassi è sostituita dalla seguente:

«Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Rijnstraat 8

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

PAESI BASSI

Tel. +31 703485954»

h)

la voce relativa all’Austria è sostituita dalla seguente:

«Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Abteilung “Außenwirtschaftskontrollen” III/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

AUSTRIA

Tel. +43 171100802067

Fax +43 171100808386

E-mail: aussenwirtschaftskontrollen@bmdw.gv.at»

i)

la voce relativa alla Polonia è sostituita dalla seguente:

«minister właściwy do spraw gospodarki

Ministerstwo Rozwoju

Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLONIA

Tel. +48 22 4119665

Fax +48 22 4119140

E-mail: SekretariatDOT@mr.gov.pl»

j)

la voce relativa alla Romania è sostituita dalla seguente:

«Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat Departamentul de Comerț Exterior

Direcția Politici Comerciale și Afaceri Europene Compartimentul Licențe

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMANIA

Tel. +40 214010552, +40 214010504

Fax +40 214010594

E-mail: dgre@dce.gov.ro»

k)

la voce relativa alla Slovacchia è sostituita dalla seguente:

«Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava

SLOVACCHIA

Tel. +421 248 54 21 72

Fax +421 2 43 42 39 15

e-mail: patricia.monosiova@mhsr.sk»

l)

la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«Import of goods listed in Annex II:

 

Department for International Trade (DIT)

 

Import Licensing Branch (ILB)

E-mail: enquiries.ilb@trade.gov.uk

Export of goods and supply of assistance related to goods listed in Annexes II, III or IV:

Department for International Trade

Export Control Joint Unit

3 Whitehall Place

London

SW1 A 2AW

REGNO UNITO

Tel. +44 2072154594

E-mail: eco.help@trade.gov.uk»

(2)

All’allegato II, la lettera B è sostituita dalla seguente:

«B.

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera

SEAE 02/290

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO

E-mail: FPI-ANTI-TORTURE@ec.europa.eu»

(3)

All’allegato V, l’elenco di cui alla parte 2 (Destinazioni) è così modificato:

a)

la voce «ex Repubblica iugoslava di Macedonia» è soppressa;

b)

dopo la voce «Gabon» è inserita la voce «Gambia»;

c)

dopo la voce «Liechtenstein» è inserita la voce «Macedonia del Nord»;

d)

prima della voce «Messico» è inserita la voce «Madagascar».


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