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Document 32020Q0214(01)

Istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte

GU L 42I del 14.2.2020, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2024; abrogato e sostituito da 32024Q02173

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2020/214/oj

14.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 42/1


ISTRUZIONI PRATICHE ALLE PARTI, RELATIVE ALLE CAUSE PROPOSTE DINANZI ALLA CORTE

SOMMARIO

(I numeri si riferiscono ai paragrafi pertinenti)

I.

DISPOSIZIONI GENERALI 1 – 9
Le fasi del procedimento dinanzi alla Corte e loro caratteristiche essenziali 1
La rappresentanza delle parti dinanzi alla Corte 2 – 3
Le spese processuali dinanzi alla Corte e il gratuito patrocinio 4 – 6
La protezione dei dati personali 7 – 9

II.

II. LA FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO 10 – 50
La finalità della fase scritta del procedimento 10
La fase scritta del procedimento nei rinvii pregiudiziali 11 – 12
La fase scritta del procedimento nei ricorsi diretti 13 – 19
Il ricorso 13 – 14
Il controricorso 15 – 16
La replica e la controreplica 17
Domanda di procedimento accelerato 18
Domande di sospensione dell’esecuzione o di provvedimenti provvisori (procedimento sommario) 19
La fase scritta del procedimento nelle impugnazioni 20 – 32
Il ricorso di impugnazione 21 – 25
La comparsa di risposta 26
L’impugnazione incidentale 27
La comparsa di risposta all’impugnazione incidentale 28
La replica e la controreplica 29 – 30
Le impugnazioni proposte ai sensi dell’articolo 57 dello statuto 31
La riservatezza nelle impugnazioni 32
L’intervento nei ricorsi diretti e nelle impugnazioni 33 – 38
L’istanza di intervento 33
La memoria di intervento 34
Le osservazioni sulla memoria di intervento 35
Le istanze tardive di intervento 36
L’intervento nell’ambito di un procedimento sommario o di un procedimento accelerato 37
L’esclusione dell’intervento in materia di rinvii pregiudiziali 38
La forma e la struttura degli atti processuali 39 – 45
Il deposito e la trasmissione degli atti processuali 46 – 50

III.

LA FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO 51 – 69
La finalità dell’udienza di discussione 52
La domanda di udienza 53
La convocazione all’udienza e la necessità di una rapida risposta a tale convocazione 54
Le disposizioni da adottare in vista dell’udienza 55 – 57
Lo svolgimento consueto di un’udienza di discussione 58
La prima fase dell’udienza: le difese orali 59 – 64
La finalità delle difese orali 59
Tempi di intervento ed eventuale ampliamento dei medesimi 60
Il numero di difensori 61
La lingua delle difese orali 62 – 64
La seconda fase dell’udienza: i quesiti posti dai membri della Corte 65
La terza fase dell’udienza: le repliche 66
Le implicazioni e le esigenze dell’interpretazione simultanea 67 – 68
Il seguito dell’udienza di discussione 69

IV.

DISPOSIZIONI FINALI 70 – 71

LA CORTE DI GIUSTIZIA,

Visto il regolamento di procedura e, in particolare, l’articolo 208,

Considerando quanto segue:

(1)

Il 25 novembre 2013 la Corte di giustizia ha adottato, sulla base dell’articolo 208 del suo regolamento di procedura, nuove istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte (1). Tali istruzioni miravano a fornire alle parti e ai loro rappresentanti istruzioni concrete, basate sul nuovo regolamento di procedura, adottato il 25 settembre 2012 (2), tenendo conto, segnatamente, dell’esperienza maturata nel corso del primo anno di attuazione di quest’ultimo.

(2)

Dall’entrata in vigore di tali istruzioni, il 1o febbraio 2014, sono tuttavia intervenute molteplici importanti evoluzioni, tanto sul piano tecnico che normativo.

(3)

Da un lato, infatti, le parti si avvalgono in misura crescente dei mezzi di comunicazione elettronici per la trasmissione degli atti processuali, il che contribuisce a una maggiore celerità nella trattazione delle cause ma presuppone, al contempo, che siano ulteriormente precisate sia le modalità di una siffatta trasmissione sia le misure che devono essere adottate per agevolare la trattazione e la traduzione dell’atto depositato e, se del caso, per tutelare la riservatezza delle informazioni in esso contenute.

(4)

Dall’altro lato, il regolamento di procedura della Corte è stato ripetutamente modificato a partire dal 2012, talvolta per chiarire o precisare le modalità d’intervento delle parti dinanzi al giudice, talaltra per riflettere i cambiamenti introdotti dal legislatore dell’Unione in ambiti come quelli della protezione dei dati personali o del trattamento delle impugnazioni di cui all’articolo 58 bis del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

(5)

Nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia e per garantire una migliore leggibilità, occorre, di conseguenza, adottare nuove istruzioni pratiche, che tengano conto delle summenzionate evoluzioni.

(6)

Tali nuove istruzioni, applicabili a tutte le categorie di cause di cui è investita la Corte, non mirano a sostituirsi alle disposizioni in materia contenute nello statuto e nel regolamento di procedura. Esse hanno lo scopo di consentire alle parti e ai loro rappresentanti di intendere meglio la portata di tali disposizioni e di comprendere con maggior precisione lo svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte e, in particolare, i vincoli che gravano su quest’ultima, segnatamente quelli collegati al trattamento e alla traduzione degli atti processuali o all’interpretazione simultanea delle osservazioni presentate in occasione delle udienze di discussione. Il rispetto e l’osservanza delle presenti istruzioni costituiscono, tanto per le parti quanto per la Corte, la migliore garanzia di un trattamento ottimale delle cause da parte dell’organo giurisdizionale.

Adotta le presenti istruzioni pratiche

I.   DISPOSIZIONI GENERALI

Le fasi del procedimento dinanzi alla Corte e loro caratteristiche essenziali

1.

Salvo quanto altrimenti disposto da norme specifiche contenute nel protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: lo «statuto») o nel regolamento di procedura, il procedimento dinanzi alla Corte implica, in linea generale, una fase scritta e una fase orale. La fase scritta del procedimento ha lo scopo di esporre alla Corte le censure, i motivi e argomenti delle parti del procedimento o, in materia pregiudiziale, le osservazioni che gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto intendono formulare in merito alle questioni proposte dai giudici degli Stati membri dell’Unione. La fase orale, ad essa successiva, mira per parte sua a consentire alla Corte di perfezionare la sua conoscenza della causa mediante l’eventuale audizione delle parti o degli interessati prima citati in occasione di un’udienza di discussione e, eventualmente, mediante l’audizione delle conclusioni dell’avvocato generale.

La rappresentanza delle parti dinanzi alla Corte

2.

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 19 dello statuto, le parti del procedimento dinanzi alla Corte devono obbligatoriamente essere rappresentate da una persona debitamente abilitata a tal fine. Ad esclusione degli Stati membri, degli altri Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l’«accordo SEE»), dell’Autorità di vigilanza dell’Associazione europea di libero scambio (in prosieguo: l’«l’AELS»), nonché delle istituzioni dell’Unione, che sono in genere rappresentati da un agente nominato per ciascuna causa, le altre parti del procedimento devono essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo SEE. La prova di tale qualità deve poter essere fornita, dietro semplice domanda, in qualunque fase del procedimento. Sono equiparati agli avvocati, ai sensi dell’articolo 19, settimo comma, dello statuto, i professori cittadini di uno Stato membro la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare.

3.

Nelle cause pregiudiziali, la Corte tiene tuttavia conto, per quanto riguarda la rappresentanza delle parti nel procedimento principale, delle norme di procedura vigenti dinanzi al giudice che ha effettuato il rinvio. Qualsiasi persona abilitata a rappresentare una parte dinanzi a detto giudice può quindi farlo anche dinanzi alla Corte e, se le norme di procedura nazionali lo consentono, le parti del procedimento principale hanno il diritto di presentare esse stesse le proprie osservazioni scritte od orali. In caso di dubbi a tale riguardo, la Corte, in qualsiasi momento, può chiedere le informazioni del caso a dette parti, ai loro rappresentanti o al giudice che l’ha adita.

Le spese processuali dinanzi alla Corte e il gratuito patrocinio

4.

Salvo quanto altrimenti disposto dall’articolo 143 del regolamento di procedura, il procedimento dinanzi alla Corte è gratuito, dato che nessun diritto o tassa è dovuto a quest’ultima a causa della presentazione di un ricorso o del deposito di un atto processuale. Le spese previste dagli articoli 137 e seguenti del regolamento di procedura comprendono esclusivamente le spese dette «ripetibili», ossia le somme eventualmente dovute ai testimoni e ai periti e le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa dinanzi alla Corte, collegate agli onorari dei loro rappresentanti e alle spese di viaggio e soggiorno a Lussemburgo, quando è organizzata un’udienza di discussione. Con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa, la Corte provvede sull’importo delle spese e sulla loro ripartizione mentre, in materia pregiudiziale, è al giudice del rinvio che spetta statuire sulle spese processuali.

5.

Se una parte o, in materia pregiudiziale, una parte nel procedimento principale si trova nell’impossibilità di affrontare, in tutto o in parte, le spese di causa, essa può chiedere in qualsiasi momento l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio alle condizioni previste, rispettivamente, dagli articoli da 115 a 118 e da 185 a 189 del regolamento di procedura. Per poter essere esaminate, siffatte domande devono nondimeno essere corredate di tutte le informazioni e di tutti i giustificativi necessari a consentire alla Corte di valutare le condizioni economiche effettive del richiedente. Poiché, in materia pregiudiziale, la Corte statuisce su domanda di un giudice di uno Stato membro, le parti nel procedimento principale devono prioritariamente chiedere l’ammissione al beneficio dell’eventuale gratuito patrocinio dinanzi a tale giudice o alle autorità competenti dello Stato membro interessato, dato che l’aiuto concesso dalla Corte ha carattere meramente sussidiario rispetto all’aiuto concesso a livello nazionale.

6.

È utile ricordare che, quando ha accolto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, la Corte si fa carico, eventualmente nei limiti stabiliti dal collegio giudicante, delle sole spese collegate all’assistenza e alla rappresentanza del richiedente dinanzi alla Corte. Conformemente alle norme enunciate nel regolamento di procedura, queste spese possono essere successivamente recuperate dalla Corte con la decisione che definisce il giudizio e statuisce sulle spese, e il collegio giudicante che ha deciso in merito alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio può revocare inoltre, in qualsiasi momento, il beneficio di detto aiuto se nel corso del procedimento mutano i presupposti in considerazione dei quali esso era stato concesso.

La protezione dei dati personali

7.

Attenta a garantire una protezione ottimale dei dati personali, segnatamente nell’ambito delle pubblicazioni che essa effettua in merito a cause promosse dinanzi ad essa, la Corte tratta di norma le cause pregiudiziali in forma anonima. Tale approccio implica in pratica che, salvo circostanze particolari, la Corte procede all’omissione del cognome e del nome delle persone fisiche menzionate nella domanda di pronuncia pregiudiziale e, se del caso, di altri elementi che possano consentirne la reidentificazione qualora tale operazione non sia stata effettuata dal giudice del rinvio, prima dell’invio della sua domanda. Nelle loro osservazioni, scritte o orali, tutti gli interessati di cui all’articolo 23 dello statuto sono invitati a rispettare l’anonimato così concesso.

8.

Lo stesso vale in materia di impugnazioni. Salvo circostanze particolari, la Corte rispetta, infatti, l’anonimato concesso dal Tribunale e le parti del procedimento sono invitate a rispettare tale anonimato anche nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte.

9.

In ogni caso, quando una parte in un procedimento dinanzi alla Corte auspica che la sua identità o determinati dati che la riguardano non siano divulgati nell’ambito di una causa promossa dinanzi alla Corte – o, al contrario, quando tale parte auspica che la sua identità e detti dati siano divulgati nell’ambito di tale causa –, essa ha facoltà di rivolgersi alla Corte affinché quest’ultima decida se si debba o meno procedere a un’anonimizzazione, totale o parziale, della causa di cui trattasi o se si debba o meno mantenere l’anonimato già concesso. Per preservare la sua efficacia, una siffatta richiesta dev’essere tuttavia formulata il più rapidamente possibile. A causa dell’uso crescente delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’anonimizzazione si rivela infatti molto più difficile da realizzare quando la comunicazione relativa alla causa di cui trattasi sia già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea oppure, in materia pregiudiziale, quando la domanda di pronuncia pregiudiziale sia stata già notificata agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto, circa un mese dopo il deposito della domanda presso la Corte.

II.   LA FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO

La finalità della fase scritta del procedimento

10.

La fase scritta del procedimento svolge un ruolo essenziale nella comprensione della causa da parte della Corte. Essa deve consentire a quest’ultima, attraverso la lettura delle memorie od osservazioni depositate, di farsi un’idea precisa dell’oggetto della causa sottoposta al suo giudizio e delle sue implicazioni. Benché tale obiettivo sia comune al trattamento di tutte le cause di cui la Corte è investita, lo svolgimento e i profili della fase scritta del procedimento differiscono nondimeno in base alla natura del ricorso. Mentre in materia di ricorsi diretti o di impugnazioni, le parti sono invitate a formulare osservazioni sulle memorie depositate dalle controparti nel procedimento, la fase scritta del procedimento nei rinvii pregiudiziali è contrassegnata dall’assenza di contraddittorio, dato che gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto sono semplicemente invitati a comunicare le loro eventuali osservazioni sulle questioni proposte da un giudice nazionale, senza conoscere, in linea di principio, la posizione degli altri interessati in merito alle medesime questioni. Da ciò derivano esigenze distinte sia sul piano della forma e del contenuto di dette osservazioni, sia per quel che riguarda l’ulteriore svolgimento del procedimento, con la precisazione che la maggior parte delle memorie e delle osservazioni depositate durante la fase scritta del procedimento deve, tuttavia, essere tradotta. Si deve pertanto preferire sempre l’uso di frasi brevi e semplici e gli argomenti delle parti devono apparire nella loro memoria o nelle loro osservazioni, e non nei loro eventuali allegati, i quali solitamente non sono tradotti.

La fase scritta del procedimento nei rinvii pregiudiziali

11.

A causa della natura non contenziosa del procedimento in materia pregiudiziale, il deposito di osservazioni scritte da parte degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto non è soggetto a nessuna particolare formalità. Quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è loro notificata dalla Corte, questi ultimi possono pertanto presentare, qualora lo desiderino, una memoria al fine di illustrare la loro posizione sulla domanda proposta del giudice del rinvio. La finalità di tale memoria – che dev’essere depositata entro un termine, non prorogabile, di due mesi (aumentato del termine forfettario in ragione della distanza di 10 giorni) a partire dalla notifica della domanda di pronuncia pregiudiziale – è di chiarire alla Corte la portata di detta domanda, e soprattutto suggerire le risposte da fornire alle questioni proposte dal giudice del rinvio.

12.

Benché tale intervento debba essere completo e comprendere, in particolare, gli argomenti che possano giustificare la risposta della Corte alle questioni proposte, non è viceversa necessario ritornare sul contesto in diritto o in fatto della controversia enunciato nella decisione di rinvio, a meno che esso non richieda osservazioni integrative. Salvo circostanze particolari o disposizioni specifiche del regolamento di procedura che prevedano una limitazione della lunghezza degli atti dovuta all’urgenza della causa, le osservazioni scritte depositate in una causa pregiudiziale non dovrebbero superare le 20 pagine.

La fase scritta del procedimento nei ricorsi diretti

Il ricorso

13.

A causa della sua natura contenziosa, la fase scritta del procedimento in materia di ricorsi diretti obbedisce a regole più rigorose. Queste ultime sono enunciate negli articoli 119 e seguenti (titolo quarto) del regolamento di procedura e vertono tanto sull’obbligo di rappresentanza delle parti ad opera di un agente o di un avvocato, quanto sulle formalità collegate al contenuto e alla presentazione delle memorie. In particolare, dall’articolo 120 del regolamento di procedura risulta che l’atto introduttivo del giudizio deve contenere, oltre al nome e al domicilio del ricorrente e alla designazione della parte contro cui il ricorso è proposto, l’indicazione precisa dell’oggetto della controversia, i motivi e argomenti dedotti suffragati, eventualmente, da prove od offerte di prova, nonché le conclusioni del ricorrente. L’inosservanza di queste prescrizioni comporta l’irricevibilità del ricorso il quale, salvo circostanze particolari, non dovrebbe superare le 30 pagine.

14.

Come si evince dall’articolo 120, lettera c), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Questa esposizione – che non deve superare le due pagine – è destinata ad agevolare la redazione dell’avviso, relativo a ciascuna causa proposta dinanzi alla Corte, che dev’essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento di procedura.

Il controricorso

15.

Disciplinato dall’articolo 124 del regolamento di procedura, il controricorso obbedisce sostanzialmente alle medesime esigenze formali del ricorso e dev’essere presentato entro un termine di due mesi dalla notifica di quest’ultimo. Tale termine – al quale va aggiunto il termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni – può essere prorogato solo in via eccezionale e previa presentazione, in tempo utile, di una domanda debitamente motivata, che esponga le circostanze in grado di giustificare una proroga siffatta.

16.

Poiché la cornice giuridica della causa è delimitata dal ricorso, gli argomenti sviluppati nel controricorso devono essere strutturati il più possibile in funzione dei motivi o delle censure enunciati nel ricorso. È vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi non si basino su elementi di diritto o di fatto emersi durante il procedimento. Peraltro, il contesto di fatto e di diritto della controversia va illustrato nel controricorso solo qualora la sua presentazione nel ricorso sia oggetto di contestazione o richieda ulteriori precisazioni. Per le stesse ragioni del ricorso e salvo circostanze particolari, il controricorso non dovrebbe superare le 30 pagine.

La replica e la controreplica

17.

Qualora lo ritengano necessario, il ricorrente e il convenuto possono integrare i loro argomenti, il primo, mediante una replica e, il secondo, mediante una controreplica. Queste memorie sono soggette alle stesse formalità del ricorso e del controricorso ma, in considerazione del loro carattere facoltativo e integrativo, devono necessariamente essere più brevi di questi ultimi. Poiché la cornice e i motivi o le censure al centro della controversia sono stati illustrati (o contestati) in modo approfondito nel ricorso e nel controricorso, la replica e la controreplica hanno il solo scopo di consentire al ricorrente e al convenuto di precisare la loro posizione o di approfondire i loro argomenti in merito a una questione importante; peraltro, in applicazione dell’articolo 126 del regolamento di procedura, il presidente può anche precisare egli stesso i punti sui quali debbano vertere questi atti. Salvo circostanze particolari, una replica e una controreplica non dovrebbero pertanto superare la decina di pagine. Questi atti devono essere depositati presso la cancelleria nel termine fissato dalla Corte e una proroga di quest’ultimo è concessa dal presidente solo in via eccezionale e dietro domanda debitamente motivata.

Domanda di procedimento accelerato

18.

Quando la natura della controversia impone un suo rapido trattamento, il ricorrente o il convenuto possono chiedere alla Corte di trattare la causa con procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni del regolamento di procedura. Prevista dall’articolo 133 di detto regolamento, questa facoltà è nondimeno soggetta alla presentazione, con separata istanza, di un’espressa domanda in tal senso, che esponga in modo dettagliato le circostanze in grado di giustificare il ricorso a un siffatto procedimento, e implica, quando una siffatta domanda viene accolta, un adeguamento della fase scritta del procedimento. Infatti, i termini ordinari per la presentazione delle memorie sono abbreviati, così come la lunghezza di queste ultime, e, in applicazione dell’articolo 134 del regolamento di procedura, una replica, una controreplica o una memoria di intervento possono essere presentate solo qualora il presidente lo ritenga necessario.

Domande di sospensione dell’esecuzione o di provvedimenti provvisori (procedimento sommario)

19.

Un ricorso diretto può essere parimenti accompagnato da una domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato o da una domanda di provvedimenti provvisori, prevista, rispettivamente, dagli articoli 278 e 279 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»). Conformemente alle disposizioni dell’articolo 160 del regolamento di procedura, una domanda siffatta è tuttavia ricevibile solo qualora sia proposta dal ricorrente che abbia impugnato l’atto in questione dinanzi alla Corte o da una parte nella causa di cui è investita la Corte e dev’essere presentata con separata istanza, la quale precisi sia l’oggetto della controversia e le circostanze che dimostrino l’urgenza della decisione, sia i motivi di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, la concessione del provvedimento richiesto. In linea generale, la domanda è allora notificata alla controparte nel procedimento, cui il presidente assegna un breve termine per presentare osservazioni scritte od orali. In caso di estrema urgenza, il presidente può accogliere, in via provvisoria, la domanda ancor prima che siffatte osservazioni siano state presentate. In casi del genere, la decisione che definisce il procedimento sommario potrà tuttavia essere adottata solo dopo aver ascoltato tale controparte.

La fase scritta del procedimento nelle impugnazioni

20.

La fase scritta del procedimento presenta, in materia di impugnazioni, numerose analogie con lo svolgimento di questa fase nell’ambito dei ricorsi diretti. Le norme in materia sono contenute negli articoli 167 e seguenti (titolo quinto) del regolamento di procedura, i quali precisano sia il contenuto necessario di un ricorso di impugnazione e di una comparsa di risposta, sia la portata delle loro conclusioni.

Il ricorso di impugnazione

21.

Come si evince dagli articoli 168 e 169 del regolamento di procedura – i quali integrano, a questo proposito, gli articoli da 56 a 58 dello statuto –, un’impugnazione non può essere proposta avverso l’atto di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione, ma deve essere formulata avverso la decisione del Tribunale che statuisce sul ricorso proposto avverso un siffatto atto. Da questa precisazione discende che le conclusioni dell’impugnazione devono necessariamente tendere all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale quale contenuta nel dispositivo della decisione stessa, e non a quella dell’atto impugnato dinanzi al Tribunale. Peraltro, a pena di irricevibilità, i motivi e gli argomenti di diritto invocati nell’impugnazione – che, salvo circostanze particolari, non dovrebbe superare le 25 pagine – devono individuare con precisione le parti della motivazione di detta decisione oggetto di contestazione ed esporre in modo circostanziato le ragioni per le quali quest’ultima sarebbe viziata da un errore di diritto.

22.

Inoltre, al fine di facilitare la redazione dell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento di procedura, il ricorrente deve accludere all’atto d’impugnazione un’esposizione sommaria di questi motivi, di una lunghezza massima di due pagine, e depositare in cancelleria gli atti e documenti necessari, che attestino il rispetto dei requisiti elencati dall’articolo 19 dello statuto e riprodotti nell’articolo 119 del regolamento di procedura.

23.

Nei casi di cui all’articolo 58 bis dello statuto, il ricorrente deve inoltre allegare al proprio ricorso una domanda di ammissione dell’impugnazione, di una lunghezza massima di sette pagine, che deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire sull’ammissione dell’impugnazione e di determinare, in caso di ammissione parziale di quest’ultima, i motivi dell’impugnazione sui quali deve vertere la comparsa di risposta.

24.

La domanda di ammissione dell’impugnazione deve, in ogni caso, enunciare in modo chiaro e preciso i motivi sui quali si basa l’impugnazione, individuare con la medesima precisione e chiarezza la questione di diritto sollevata da ciascun motivo ed esporre, in maniera specifica, per quali ragioni tale questione è importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

25.

Conformemente all’articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l’assenza di una siffatta domanda comporta l’irricevibilità dell’impugnazione nel suo complesso.

La comparsa di risposta

26.

Nel termine, non prorogabile, di due mesi dalla notifica, nei loro confronti, dell’atto di impugnazione – cui va aggiunto il termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni – anche le altre parti nel procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale possono presentare una comparsa di risposta. Il contenuto di questa memoria deve rispettare i requisiti stabiliti dall’articolo 173 del regolamento di procedura e, conformemente all’articolo 174 del medesimo regolamento, le sue conclusioni devono tendere all’accoglimento o al rigetto, totale o parziale, dell’impugnazione. Gli argomenti in diritto contenuti nella comparsa di risposta devono essere strutturati il più possibile in funzione dei motivi dedotti dal ricorrente, mentre non è necessario ricordare, in detta memoria, il contesto di diritto e di fatto della controversia, a meno che la sua illustrazione nell’atto di impugnazione sia oggetto di contestazione o richieda ulteriori precisazioni. Viceversa, una contestazione relativa alla ricevibilità, totale o parziale, di detta impugnazione dev’essere inserita nel corpo stesso della comparsa di risposta, dal momento che la facoltà – prevista dall’articolo 151 del regolamento di procedura – di sollevare, con atto separato, un’eccezione di irricevibilità del ricorso non è applicabile alle impugnazioni. Per le stesse ragioni dell’atto d’impugnazione, e salvo circostanze particolari, la comparsa di risposta non dovrebbe superare le 25 pagine.

L’impugnazione incidentale

27.

Se, quando riceve notifica dell’impugnazione, una parte nel procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale intende contestare la decisione di quest’ultimo su un aspetto che non è stato menzionato nell’atto di impugnazione, detta parte deve presentare un’impugnazione incidentale avverso la decisione del Tribunale. Detta impugnazione dev’essere proposta con atto separato, entro lo stesso termine, non prorogabile, del termine di presentazione della comparsa di risposta e soddisfare i requisiti enunciati dagli articoli 177 e 178 del regolamento di procedura. I motivi e gli argomenti di diritto in esso contenuti devono necessariamente essere distinti da quelli dedotti nella comparsa di risposta.

La comparsa di risposta all’impugnazione incidentale

28.

Quando viene proposta una siffatta impugnazione incidentale, il ricorrente, così come le altre parti nel procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale che abbiano interesse all’accoglimento o al rigetto di detta impugnazione, possono presentare una comparsa di risposta avente ad oggetto solo i motivi dedotti nell’impugnazione incidentale. Conformemente all’articolo 179 del regolamento di procedura, questa memoria dev’essere presentata entro un termine non prorogabile di due mesi decorrenti dalla notifica dell’impugnazione incidentale (aumentato del termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni).

La replica e la controreplica

29.

Tanto a titolo principale quanto a titolo incidentale, l’impugnazione e la comparsa di risposta possono essere integrate con una replica e una controreplica, in particolare al fine di consentire alle parti di esporre la propria posizione in merito a un’eccezione di irricevibilità o ad elementi nuovi indicati nella comparsa di risposta. Diversamente da quanto disposto per i ricorsi diretti, questa facoltà è tuttavia subordinata all’autorizzazione espressa del presidente della Corte. A tal fine, il ricorrente (o la parte che ha proposto l’impugnazione incidentale) è invitato a presentare, nel termine di sette giorni decorrenti dalla notifica della comparsa di risposta (o della comparsa di risposta all’impugnazione incidentale) – aumentato del termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni –, una domanda debitamente motivata che esponga le ragioni per le quali, a parere di tale parte, sia necessaria una replica. Questa domanda – che non dovrebbe superare le tre pagine – dev’essere comprensibile di per se stessa, senza che si renda necessario fare riferimento all’atto di impugnazione o alla comparsa di risposta.

30.

A causa della natura particolare delle impugnazioni, che sono limitate all’esame delle questioni di diritto, il presidente, qualora accolga la domanda di replica, può inoltre limitare il contenuto e il numero di pagine di una siffatta memoria, nonché della controreplica che faccia ad essa seguito. L’osservanza di queste indicazioni costituisce una condizione essenziale all’efficace svolgimento del procedimento e il superamento del numero di pagine autorizzato o l’esposizione di questioni diverse in sede di replica o controreplica comporta la restituzione di tale memoria al suo autore.

Le impugnazioni proposte ai sensi dell’articolo 57 dello statuto

31.

Le regole enunciate nei punti da 20 a 30 delle presenti istruzioni non sono però integralmente applicabili alle impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale che rigettano una domanda di intervento oppure adottate in seguito alla domanda di provvedimenti provvisori presentata ai sensi degli articoli 278 o 279 TFUE. Ai sensi dell’articolo 57, terzo comma, dello statuto, impugnazioni di tal genere devono infatti rispettare la stessa procedura della domanda di provvedimenti provvisori proposta direttamente dinanzi alla Corte. Di conseguenza, viene impartito un breve termine alle parti per la presentazione delle loro eventuali osservazioni sull’impugnazione e la Corte statuisce su quest’ultima senza una fase scritta supplementare, o addirittura senza fase orale.

La riservatezza nelle impugnazioni

32.

Come emerge dalle disposizioni che precedono, il ricorso di impugnazione e le memorie depositate successivamente sono notificati a tutte le parti nella causa dinanzi al Tribunale, a prescindere dalla qualità processuale che esse ricoprivano dinanzi a tale organo giurisdizionale (parte principale o interveniente). Poiché, in forza dell’articolo 58 dello statuto, le impugnazioni sono limitate ai motivi di diritto, le parti devono in linea di principio astenersi dal menzionare, nelle loro memorie, elementi segreti o riservati. Se, in via eccezionale, ciò dovesse comunque verificarsi, la parte che invoca la riservatezza di determinati elementi della sua memoria è invitata a presentare, con atto separato, una domanda debitamente motivata di trattamento riservato (specificando nel contempo la portata della riservatezza richiesta e le parti del procedimento riguardate da tale domanda), nonché una versione non riservata della sua memoria, che possa essere notificata a tali altre parti. In caso di accoglimento parziale di detta domanda di riservatezza – la cui portata non può, in ogni caso, oltrepassare il trattamento riservato già concesso dal Tribunale nei confronti di un interveniente – il beneficiario di tale riservatezza è invitato a produrre senza indugio una nuova versione non riservata della sua memoria, che possa essere notificata alle altre parti del procedimento.

L’intervento nei ricorsi diretti e nelle impugnazioni

L’istanza di intervento

33.

Conformemente all’articolo 40 dello statuto, gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione, da un lato, e, alle condizioni previste nei commi secondo e terzo di detto articolo, gli Stati terzi parti contraenti dell’accordo SEE, l’Autorità di vigilanza AELS, gli organi e organismi dell’Unione nonché qualsiasi altra persona fisica o giuridica, dall’altro, possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte al fine di sostenere, in tutto o in parte, le conclusioni di una delle parti. Per poter essere presa in considerazione, l’istanza di intervento dev’essere presentata entro il termine stabilito dall’articolo 130, paragrafo 1 (ricorsi diretti), oppure 190, paragrafo 2 (impugnazioni), del regolamento di procedura e soddisfare i requisiti enunciati dall’articolo 130, paragrafi da 2 a 4, del medesimo regolamento.

La memoria di intervento

34.

Quando l’istanza di intervento è accolta, l’interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti fatta eccezione, eventualmente, per gli atti o documenti segreti o riservati, ed ha a disposizione un mese dalla comunicazione di tali atti per presentare una memoria di intervento. Sebbene questa memoria debba soddisfare i requisiti contenuti nell’articolo 132, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il suo contenuto è tuttavia necessariamente più succinto della memoria della parte sostenuta con l’intervento e la sua lunghezza non dovrebbe superare le 10 pagine. Poiché, in effetti, l’intervento riveste un carattere accessorio rispetto alla controversia principale, l’interveniente deve astenersi dal ripetere nella sua memoria i motivi o argomenti contenuti negli scritti della parte che esso sostiene e deve sviluppare solo motivi o argomenti nuovi, a conforto della tesi di detta parte. La ricostruzione della cornice giuridica e fattuale della controversia è superflua, a meno che la sua presentazione nelle memorie delle parti principali sia contestata o richieda precisazioni ulteriori.

Le osservazioni sulla memoria di intervento

35.

Dopo il deposito della memoria di intervento, il presidente, qualora lo ritenga necessario, può fissare un termine per la presentazione di brevi osservazioni su detta memoria. Il deposito di siffatte osservazioni, la cui lunghezza non dovrebbe superare le 5 pagine, riveste nondimeno carattere facoltativo. Lo scopo di tali osservazioni è unicamente quello di consentire alle parti principali di reagire a determinate affermazioni dell’interveniente o di prendere posizione in merito a motivi o argomenti nuovi sollevati da quest’ultimo. Qualora non sussistano tali circostanze, si raccomanda di rinunciare al deposito di siffatte osservazioni al fine di non prolungare inutilmente la durata della fase scritta del procedimento.

Le istanze tardive di intervento

36.

Purché soddisfi i requisiti enunciati dall’articolo 130, paragrafi da 2 a 4, del regolamento di procedura, un’istanza di intervento proposta dopo la scadenza del termine stabilito dall’articolo 130, paragrafo 1, o dall’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura può essere parimenti presa in considerazione dalla Corte a condizione, però, che essa giunga alla medesima prima della decisione di aprire la fase orale del procedimento, prevista dall’articolo 60, paragrafo 4, di detto regolamento. In tal caso, l’interveniente potrà presentare le sue osservazioni durante l’udienza di discussione, qualora se ne tenga una.

L’intervento nell’ambito di un procedimento sommario o di un procedimento accelerato

37.

In via di principio, valgono le stesse regole nell’ambito di una domanda di procedimento sommario o in caso di applicazione del procedimento accelerato. Al di fuori di circostanze particolari che giustifichino il deposito di osservazioni scritte, la persona o l’ente autorizzati a intervenire nell’ambito di un siffatto procedimento potrà esporre le sue osservazioni solo oralmente, qualora venga organizzata un’udienza.

L’esclusione dell’intervento in materia di rinvii pregiudiziali

38.

Le norme precedenti, relative all’intervento, non sono viceversa applicabili ai rinvii pregiudiziali. In ragione della natura non contenziosa di questa categoria di cause e della funzione particolare della Corte quando essa è chiamata a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, solo gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto – e, se del caso, le istituzioni, gli organi o gli organismi dell’Unione a cui è stata fatta richiesta ai sensi dell’articolo 24, comma 2, dello statuto – sono autorizzati a presentare osservazioni, scritte od orali, sulle questioni sottoposte alla Corte dai giudici degli Stati membri.

La forma e la struttura degli atti processuali

39.

A prescindere da quanto sin qui illustrato e dalle prescrizioni, relative al contenuto degli atti processuali, risultanti dalle disposizioni dello statuto e del regolamento di procedura, le memorie e osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte devono soddisfare determinati requisiti ulteriori destinati ad agevolare la lettura e il trattamento di tali atti da parte della Corte, in particolare in via elettronica. Questi requisiti riguardano sia la forma e la presentazione degli atti processuali, sia la loro struttura o la loro lunghezza.

40.

Sul piano formale, anzitutto, è assolutamente necessario che le memorie od osservazioni depositate dalle parti siano presentate in modo tale da consentire una gestione elettronica di questi atti da parte della Corte. In quest’ottica, i requisiti seguenti dovrebbero essere tenuti in considerazione:

la memoria o le osservazioni sono redatte su carta bianca, senza righe, di formato A4, e il testo deve figurare solo su una facciata (recto) della pagina, e non su entrambe (recto-verso);

i caratteri usati per il testo sono di tipo corrente (come, ad esempio: Times New Roman, Courrier o Arial) e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo e 10 pt per le note a piè di pagina, con un’interlinea di 1,5 e margini, orizzontali e verticali, di almeno cm 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina);

tutti i paragrafi della memoria o delle osservazioni devono essere numerati, in maniera ininterrotta e in ordine crescente;

la stessa regola vale per le pagine della memoria o delle osservazioni, ivi compresi gli eventuali allegati alle stesse e il loro elenco, che devono essere numerati in maniera ininterrotta e in ordine crescente, in alto a destra della pagina;

le pagine della memoria o delle osservazioni non superano i 1500 caratteri cadauna, spazi esclusi;

infine, quando non sono trasmesse alla Corte in via elettronica, le pagine della memoria o delle osservazioni devono essere tenute insieme mediante fermagli che possano essere facilmente rimossi, e non mediante dispositivi fissi, come colla o punti metallici.

41.

In aggiunta a questi requisiti formali, gli atti processuali depositati dinanzi alla Corte devono essere redatti in modo tale che sia possibile comprenderne la struttura e la portata sin dalle prime pagine. Oltre all’indicazione, sulla prima pagina della memoria o delle osservazioni in questione, della denominazione dell’atto, del numero di ruolo della causa (se già comunicato dalla cancelleria) e delle parti interessate da quest’ultima o delle loro iniziali (quando la causa è resa anonima), le memorie o le osservazioni scritte devono iniziare con una breve illustrazione dello schema seguito dal loro autore o da un sommario. Questa memoria o queste osservazioni terminano obbligatoriamente con le conclusioni del loro autore o, in materia pregiudiziale, con le risposte che egli suggerisce alle questioni proposte dal giudice del rinvio.

42.

Sebbene gli atti comunicati alla Corte non siano soggetti, per quanto concerne il loro contenuto, a nessun requisito diverso da quelli indicati dallo statuto e dal regolamento di procedura, occorre nondimeno tenere presente che atti del genere costituiscono la base dell’esame del fascicolo da parte della Corte e che, in linea generale, essi devono essere tradotti dalla Corte o dall’istituzione che li ha redatti. Nell’interesse di un efficiente svolgimento del procedimento così come nell’interesse delle stesse parti, le memorie o le osservazioni scritte devono essere pertanto redatte in un linguaggio semplice e preciso, senza fare ricorso a termini tecnici propri di uno specifico ordinamento giuridico nazionale. Le ripetizioni vanno evitate e le frasi brevi devono essere preferite, il più possibile, a quelle lunghe e complesse, contenenti incisi e frasi subordinate.

43.

Quando, nelle loro memorie o nelle loro osservazioni, le parti richiamano un testo o una normativa particolare, del diritto nazionale o del diritto dell’Unione, i riferimenti di questo testo o di questa normativa devono essere forniti con precisione, tanto per quanto concerne la data d’adozione e, se possibile, la data di pubblicazione di tale documento, quanto per quel che riguarda la sua applicabilità nel tempo. Parimenti, quando citano un passo di una decisione giurisprudenziale o di conclusioni di un avvocato generale, le parti sono invitate a precisare sia il nome e il numero di ruolo della causa di cui trattasi, sia il numero ECLI («European Case Law Identifier») della decisione o delle conclusioni e i riferimenti esatti del passo in questione.

44.

Infine, occorre ricordare che gli argomenti in diritto delle parti o degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto devono figurare nelle memorie o nelle osservazioni scritte, e non negli allegati eventualmente acclusi, che in genere non sono tradotti. Alla memoria o alle osservazioni devono essere allegati soltanto i documenti menzionati nel testo della memoria o delle osservazioni stesse e che sono necessari per provarne o illustrarne il contenuto. La produzione di allegati, del resto, è ammessa solo se accompagnata da un elenco dei medesimi, in applicazione dell’articolo 57, paragrafo 4, del regolamento di procedura. Tale elenco deve contenere, per ciascun documento allegato, il numero dell’allegato, una breve indicazione della sua natura nonché la menzione della pagina o del paragrafo della memoria o delle osservazioni in cui è menzionato il documento e che giustifica la sua produzione.

45.

Quando un atto processuale si discosta palesemente dalle prescrizioni enunciate nelle righe che precedono e, in particolare, dalle indicazioni relative alla lunghezza di tale atto, la cancelleria può invitare il suo autore a regolarizzare entro un breve termine l’atto depositato.

Il deposito e la trasmissione degli atti processuali

46.

Solo gli atti espressamente previsti dalle norme di procedura possono essere depositati in cancelleria. Questi atti devono essere depositati, nei termini prescritti, rispettando gli obblighi enunciati dall’articolo 57 del regolamento di procedura.

47.

La modalità di deposito raccomandata dalla Corte è il deposito effettuato mediante l’applicazione e-Curia. Esso consente il deposito e la notifica di atti processuali in via esclusivamente elettronica, senza che sia necessario redigere copie autentiche dell’atto trasmesso alla Corte o duplicare tale trasmissione mediante l’invio per posta. Le modalità di accesso all’applicazione e-Curia e le sue modalità di utilizzo sono descritte, nei dettagli, nella decisione della Corte del 16 ottobre 2018, relativa al deposito e alla notifica di atti processuali mediante l’applicazione e-Curia, nonché nelle condizioni di utilizzo, alle quali questa decisione fa riferimento. Questi documenti sono consultabili sul sito Internet dell’istituzione (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/it/).

48.

Se non è trasmesso alla Corte mediante la suddetta applicazione, un atto processuale può essere parimenti inviato alla Corte per posta. La busta contenente quest’atto dev’essere indirizzata alla Cancelleria della Corte al seguente indirizzo: Rue du Fort Niedergrünewald – L-2925 Lussemburgo. A questo proposito è utile ricordare che, in applicazione dell’articolo 57, paragrafo 7, del regolamento di procedura, ai fini dell’osservanza dei termini processuali si tiene conto soltanto della data e dell’ora di deposito dell’originale in cancelleria. Per evitare una qualsivoglia decadenza, si consiglia caldamente, di conseguenza, di effettuare la spedizione in questione mediante lettera raccomandata o corriere espresso, diversi giorni prima della scadenza del termine stabilito per il deposito dell’atto, o perfino di depositare fisicamente l’atto in questione presso la cancelleria della Corte oppure, oltre l’orario di apertura della cancelleria, presso il personale addetto al servizio di ingresso degli edifici della Corte, il quale darà atto della ricezione del documento, indicando su quest’ultimo la data e l’ora del deposito.

49.

Infine, attualmente, è anche possibile trasmettere alla cancelleria la copia dell’originale firmato di un atto processuale in allegato a un messaggio di posta elettronica (ecj.registry@curia.europa.eu) o mediante telefax [(+ 352) 433766]. Oltre ai limiti tecnici inerenti a tali due modalità di trasmissione, si ricorda che il deposito di un atto processuale tramite messaggio di posta elettronica o telefax vale, ai fini dell’osservanza dei termini di procedura, soltanto a condizione che l’originale firmato dell’atto, corredato degli allegati e delle copie previsti dall’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento di procedura, pervenga esso stesso in cancelleria entro e non oltre dieci giorni dopo l’invio mediante messaggio di posta elettronica o telefax della copia di tale originale firmato. Di conseguenza, quest’originale dev’essere spedito o consegnato senza indugio, subito dopo l’invio della copia, senza apportarvi correzioni o modifiche, anche solo minime. In caso di divergenze tra l’originale firmato e la copia precedentemente trasmessa, sarà presa in considerazione solo la data di deposito dell’originale firmato.

50.

Al fine di agevolare il trattamento da parte della Corte delle memorie e delle osservazioni depositate e, in particolare, la loro traduzione in una o più lingue ufficiali dell’Unione, le parti sono invitate – oltre a inviare, nei termini prescritti, la versione originale della loro memoria o delle loro osservazioni, che è la sola facente fede, – a trasmettere una versione modificabile (programma di elaborazione di testo quale «Word», «OpenOffice» o «LibreOffice») di tale memoria o di tali osservazioni al seguente indirizzo: editable-versions@curia.europa.eu.

III.   LA FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO

51.

Come si evince dall’articolo 20, quarto comma, dello statuto, la fase orale del procedimento comprende sostanzialmente due distinti momenti: l’audizione delle parti o degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto e la presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale. Ai sensi dell’articolo 20, quinto comma, dello statuto, la Corte tuttavia, quando ritiene che la causa non sollevi nessuna nuova questione di diritto, può decidere di giudicare la causa senza conclusioni dell’avvocato generale. Per quanto riguarda l’organizzazione di un’udienza di discussione, essa non ha carattere sistematico.

La finalità dell’udienza di discussione

52.

In considerazione dell’importanza che riveste la fase scritta del procedimento nell’ambito delle cause proposte alla Corte, e fatta salva l’applicazione dell’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento di procedura, per quanto attiene ai rinvii pregiudiziali, il criterio determinante per lo svolgimento di un’udienza non è tanto la formulazione di un’espressa domanda in tal senso quanto la valutazione, effettuata dalla Corte stessa, riguardo al valore aggiunto di quest’udienza e al suo contributo potenziale alla soluzione della controversia o alla determinazione delle risposte che la Corte possa fornire alle questioni proposte dal giudice di uno Stato membro. Di conseguenza, un’udienza è organizzata dalla Corte ogniqualvolta essa possa contribuire a una migliore comprensione della causa e delle sue implicazioni, a prescindere dal fatto che una domanda in tal senso sia stata o meno presentata dalle parti o dagli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto.

La domanda di udienza

53.

Se le parti o gli interessati prima menzionati ritengono che un’udienza debba essere organizzata nell’ambito di una causa, è loro onere, comunque, sin dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, indicare alla Corte, con lettera, i motivi specifici per i quali essi desiderano essere ascoltati da quest’ultima. Detta motivazione – che non dev’essere confusa con una memoria o con osservazioni scritte e che non deve superare le tre pagine – deve derivare da una valutazione concreta dell’utilità di un’udienza di discussione per la parte in causa e indicare gli elementi del fascicolo o dell’argomentazione che questa parte ritiene necessario sviluppare o confutare più ampiamente durante tale udienza. Non è sufficiente una motivazione di carattere generico che faccia riferimento, per esempio, all’importanza della causa o delle questioni che la Corte deve risolvere.

La convocazione all’udienza e la necessità di una rapida risposta a tale convocazione

54.

Quando la Corte decide di organizzare un’udienza di discussione in una determinata causa, essa ne stabilisce la data e l’ora esatte e le parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto sono tempestivamente convocati dalla cancelleria, la quale li informa parimenti in merito alla composizione del collegio giudicante dinanzi al quale la causa è stata rinviata, alle misure di organizzazione del procedimento decise dalla Corte e, eventualmente, alla mancanza di conclusioni dell’avvocato generale. Al fine di consentire alla Corte di organizzare quest’udienza in condizioni ottimali, le parti o gli interessati prima menzionati sono invitati a rispondere alla comunicazione della cancelleria entro un breve termine indicando, in particolare, se essi intendano partecipare effettivamente all’udienza, nonché il nome dell’avvocato o dell’agente che li rappresenterà in tale occasione. Una risposta tardiva alle lettere di convocazione della cancelleria compromette l’efficace organizzazione dell’udienza, sia dal punto di vista del tempo di intervento concesso dalla Corte alla parte in causa, sia per quanto concerne le esigenze funzionali del servizio di interpretariato.

Le misure da adottare in vista dell’udienza

55.

A prescindere dal loro titolo e qualità, le persone chiamate a patrocinare dinanzi alla Corte sono tenute a indossare la toga. Gli agenti e gli avvocati che partecipano a un’udienza di discussione sono pertanto invitati a munirsi della propria toga. Nel caso in cui le parti o i loro rappresentanti ne fossero privi, la Corte potrà mettere alcune toghe a loro disposizione ma, poiché il loro numero e le taglie disponibili sono limitati, le parti e i rappresentanti interessati sono invitati a informarne previamente la Corte, nell’ambito della loro risposta alla lettera di convocazione all’udienza.

56.

Nell’ambito di tale medesima risposta, al fine di garantire un’organizzazione ottimale dell’udienza, le parti e i loro rappresentanti sono altresì invitati a informare la Corte di qualsiasi misura particolare idonea ad agevolare la loro partecipazione effettiva all’udienza, segnatamente in caso di disabilità o di ridotta capacità motoria.

57.

Sia a causa delle condizioni del traffico a Lussemburgo, sia a causa delle misure di sicurezza applicabili all’atto dell’accesso agli edifici della Corte, si raccomanda di prendere le precauzioni necessarie per essere presenti nella sala dove si terrà il dibattimento, il giorno dell’udienza, ben prima dell’ora stabilita per l’apertura di quest’ultima. Prima dell’inizio della seduta, infatti, è usuale che i membri del collegio giudicante invitino i rappresentanti delle parti o degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto a un breve colloquio concernente l’organizzazione dell’udienza. Il giudice relatore e l’avvocato generale possono invitare, in tale occasione, i suddetti rappresentanti a fornire, durante l’udienza, precisazioni supplementari in merito a determinate questioni o ad approfondire uno o più aspetti specifici della causa in questione.

Lo svolgimento consueto di un’udienza di discussione

58.

Sebbene il suo svolgimento possa variare in funzione delle circostanze specifiche di ciascuna causa, in linea generale un’udienza dinanzi alla Corte si svolge in tre distinti momenti: le difese orali propriamente dette, i quesiti posti dai membri della Corte e le repliche.

La prima fase dell’udienza: le difese orali

La finalità delle difese orali

59.

Salvo circostanze particolari, l’udienza inizia normalmente con le difese orali delle parti o degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto. Tenuto conto della conoscenza che la Corte ha già della causa in esito alla fase scritta del procedimento, tali difese orali non sono volte a ricordare il contenuto delle memorie o delle osservazioni scritte. Esse mirano a consentire alle parti o agli interessati summenzionati di ottemperare agli eventuali inviti a incentrare su determinati argomenti le difese orali e a rispondere ai quesiti che la Corte ha rivolto loro prima dell’udienza. I partecipanti all’udienza che sostengono le stesse tesi o condividono la stessa posizione sono inoltre invitati, per quanto possibile, ad accordarsi fra loro prima dell’udienza al fine di evitare inutili ripetizioni.

Tempi di intervento ed eventuale ampliamento dei medesimi

60.

I tempi di intervento sono stabiliti dal presidente del collegio giudicante, dopo aver consultato il giudice relatore e, eventualmente, l’avvocato generale incaricato della causa. In linea generale, questi tempi di intervento sono stabiliti pari a quindici minuti, a prescindere dal collegio giudicante dinanzi al quale la causa è stata rinviata; tale durata può essere tuttavia prolungata od accorciata in funzione della natura o della complessità particolare della causa, del numero e dello status processuale dei partecipanti all’udienza nonché delle eventuali misure di organizzazione del procedimento. In via eccezionale, un ampliamento dei tempi di intervento può essere accordato dal presidente del collegio giudicante, su domanda debitamente motivata di una parte o di un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto. Per poter essere presa in considerazione, una domanda siffatta dev’essere nondimeno formulata dalla parte o dall’interessato in questione nella sua risposta alla lettera di convocazione all’udienza.

Il numero di difensori

61.

Per ragioni collegate all’efficiente svolgimento dell’udienza, le difese orali delle parti o degli interessati presenti all’udienza devono essere garantite da una sola persona per ognuno di essi. In via eccezionale, una seconda persona può essere nondimeno autorizzata ad intervenire nella discussione quando la natura o la complessità particolare della causa lo giustifichi e purché una domanda debitamente motivata in tal senso sia stata presentata nella risposta della parte o dell’interessato in questione alla lettera di convocazione all’udienza. Qualora sia concessa, quest’autorizzazione non comporta tuttavia nessun ampliamento dei tempi di intervento, per cui i due difensori devono dividersi i tempi di intervento concessi alla parte in causa.

La lingua delle difese orali

62.

Fatta salva la possibilità, per gli Stati membri, di utilizzare la propria lingua ufficiale quando partecipano a un’udienza di discussione nonché la possibilità, per gli Stati terzi, di utilizzare una delle lingue indicate all’articolo 36 del regolamento di procedura quando partecipano a un procedimento pregiudiziale o intervengono in una controversia pendente dinanzi alla Corte, le altre parti nel procedimento sono tenute a patrocinare nella lingua processuale, determinata conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 37 del succitato regolamento.

63.

Nei procedimenti pregiudiziali, le parti nel procedimento principale possono chiedere alla Corte, in via eccezionale, l’autorizzazione ad avvalersi di una lingua diversa da quella del giudice del rinvio per la fase orale del procedimento. Tale richiesta – che deve essere presentata nella risposta della parte interessata alla lettera di convocazione all’udienza –, deve essere debitamente giustificata e illustrare le ragioni per cui si chiede l’uso di un’altra lingua nonché le ragioni che militano in favore di tale altra lingua, tra quelle menzionate all’articolo 36 del regolamento di procedura. In forza dell’articolo 37, paragrafo 4, di detto regolamento, la decisione su tale domanda spetta, a seconda dei casi, al presidente del collegio giudicante dinanzi al quale la causa è stata rinviata o alla Corte, dopo che la controparte (o le altre parti) nel procedimento principale e l’avvocato generale sono stati previamente ascoltati sulla richiesta. Se quest’ultima è accolta, la lingua richiesta può essere usata da tutti gli interessati di cui all’articolo 23 dello statuto.

64.

L’eccezione di cui al punto precedente si applica tuttavia solo ai procedimenti pregiudiziali. Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 62 delle presente istruzioni, le parti del procedimento nell’ambito di un ricorso diretto o di un’impugnazione sono tenute a patrocinare, replicare e rispondere agli eventuali quesiti della Corte nella lingua processuale (3).

La seconda fase dell’udienza: i quesiti posti dai membri della Corte

65.

A prescindere dai quesiti che possono essere posti dai membri della Corte prima delle difese orali o durante le medesime, i difensori possono essere invitati, a conclusione di dette difese, a rispondere ad alcuni quesiti aggiuntivi posti dai membri della Corte. Tali quesiti hanno lo scopo di integrare la conoscenza del fascicolo da parte di questi ultimi e consentono ai difensori di chiarire o approfondire alcuni punti che, eventualmente, richiedano ancora ulteriori precisazioni.

La terza fase dell’udienza: le repliche

66.

Al termine di questo dibattito, i rappresentanti delle parti o degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto hanno infine la facoltà, qualora lo ritengano necessario, di controbattere brevemente. Queste repliche, di una durata massima di cinque minuti ciascuna, non costituiscono un secondo giro di difese orali. Esse hanno l’unico obiettivo di consentire ai difensori di reagire brevemente alle osservazioni o ai quesiti formulati, durante l’udienza, dagli altri partecipanti alla medesima o dai membri della Corte. Se due difensori sono stati autorizzati a prendere la parola per una parte, solo uno di loro è autorizzato a controbattere.

Le implicazioni e le esigenze dell’interpretazione simultanea

67.

Che si tratti delle difese orali, delle repliche o delle risposte ai quesiti della Corte, i difensori devono tenere a mente che i loro interventi sono spesso seguiti dai membri del collegio giudicante, dall’avvocato generale e dagli interessati di cui all’articolo 23 dello statuto, tramite l’interpretazione simultanea. Nell’interesse di un efficiente svolgimento dell’udienza e al fine di garantire la qualità dell’interpretazione fornita, i rappresentanti delle parti o degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto sono pertanto invitati, se e in quanto dispongano di un testo, pur se stringato, di un supporto scritto delle difese orali o di uno schema del loro intervento, a farli pervenire appena possibile prima dell’udienza alla direzione dell’interpretazione, o tramite messaggio di posta elettronica (Interpretation@curia.europa.eu), o mediante telefax [(+ 352) 43033697]. Questo testo e questo supporto scritto delle difese orali sono destinati unicamente agli interpreti e sono distrutti dopo l’udienza. Non vengono né trasmessi ai membri del collegio giudicante e all’avvocato generale incaricato della causa, né versati agli atti di causa.

68.

Per agevolare l’interpretazione e, di conseguenza, la comprensione delle difese orali da parte sia dei membri del collegio giudicante e dell’avvocato generale incaricato della causa sia delle altre parti presenti all’udienza, è indispensabile, durante la stessa, parlare pacatamente nel microfono, con ritmo naturale e non forzato. L’interpretazione risulta agevolata se il difensore annuncia preliminarmente lo schema del suo intervento e privilegia sistematicamente le frasi brevi e semplici. Quando fa riferimento, nella sua difesa orale, a una decisione della Corte o del Tribunale, il difensore è inoltre invitato a precisare la data di tale decisione, nonché il numero e la denominazione della causa di cui trattasi.

Il seguito dell’udienza di discussione

69.

La partecipazione attiva delle parti o degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto si conclude alla fine dell’udienza. Fatta salva l’ipotesi, eccezionale, di una riapertura della fase orale del procedimento, quale prevista dall’articolo 83 del regolamento di procedura, le parti o gli interessati prima menzionati non sono più autorizzati a formulare osservazioni scritte od orali, in particolare in risposta alle conclusioni dell’avvocato generale, quando il presidente del collegio giudicante ha dichiarato chiusa l’udienza di discussione.

IV.   DISPOSIZIONI FINALI

70.

Le presenti istruzioni pratiche abrogano e sostituiscono le istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte, del 25 novembre 2013.

71.

Le presenti istruzioni pratiche sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esse entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Così deciso a Lussemburgo, il 10 dicembre 2019


(1)   GU L 31 del 31 gennaio 2014, pag. 1.

(2)   GU L 265 del 29 settembre 2012, pag. 1, come modificato, da ultimo, il 26 novembre 2019 (GU L 316 del 6 dicembre 2019, pag. 103).

(3)  Per quanto attiene ai ricorsi per inadempimento, lo Stato membro convenuto ha diritto di usare durante la fase orale del procedimento una lingua diversa da quella usata nel corso della fase scritta a condizione, tuttavia, che tale altra lingua sia una delle lingue ufficiali di detto Stato e che una richiesta in tal senso sia stata presentata tempestivamente, ove possibile nella risposta alla lettera di convocazione all’udienza. Quando la richiesta è accolta, la lingua richiesta può essere usata da tutte le parti al procedimento.


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