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Document 32019R0567

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/567 della Commissione, del 9 aprile 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

C/2019/2877

GU L 99 del 10.4.2019, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/567/oj

10.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/567 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.

(2)

Il 4 aprile 2019 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare nove voci dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.


ALLEGATO

Le voci seguenti dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio sono soppresse:

«48.

GENERAL ESTABLISHMENT FOR THARTHAR PROJECT. Indirizzo: P.O. Box 21, Fallouja, Iraq.»

«58.

IRAQI BROADCASTING AND TELEVISION ESTABLISHMENT. Indirizzo: Broadcasting & TV Building, Salihiya, Karkh, Baghdad, Iraq.»

«64.

IRAQI NEWS AGENCY. Indirizzo: 28 Nissan Complex, Al Salihiya, Baghdad, Iraq.»

«81.

MINISTRY OF YOUTH, DIRECTORATE GENERAL OF PLANNING AND FOLLOW UP, IMPORT SECTION. Indirizzo: P.O. Box 19055, Palestine Street, near Al-Shaab Stadium, Baghdad, Iraq.»

«140.

STATE ENTERPRISE FOR IRRIGATION PROJECTS. Indirizzo: Karantina, near Sarafiya Bridge, Baghdad, Iraq.»

«164.

STATE ESTABLISHMENT OF HADITHA DAM. Indirizzo: Haklanya, Haditha, Iraq.»

«165.

STATE ESTABLISHMENT OF HEMREEN DAM. Indirizzo: 6 Mukdadiya, Mukdadiya, Iraq.»

«169.

STATE ESTABLISHMENT OF MOSUL DAM. Indirizzo: Ninewa Governorate, Mosul, Iraq.»

«170.

STATE ESTABLISHMENT OF SMALL DAMS AND REGULATORS. Indirizzo: Sinak, Baghdad, Iraq.»


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