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Document 32019R0521
Commission Regulation (EU) 2019/521 of 27 March 2019 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (Text with EEA relevance.)
Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2019/2263
GU L 86 del 28.3.2019, p. 1–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 86/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/521 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2019
recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 armonizza le disposizioni e i criteri relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli specifici all'interno dell'Unione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 tiene conto del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals — GHS) delle Nazioni Unite. |
(3) |
I criteri di classificazione e le norme relative all'etichettatura del GHS sono rivisti periodicamente a livello delle Nazioni Unite. La sesta e la settima edizione riveduta del GHS sono il risultato delle modifiche adottate, rispettivamente nel 2014 e nel 2016, dal comitato di esperti delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose e sul sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche. |
(4) |
Sulla scorta della sesta e della settima edizione riveduta del GHS è necessario modificare alcune disposizioni relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio del regolamento (CE) n. 1272/2008. In particolare, con la revisione del GHS sono state introdotte una nuova classe di pericolo per gli esplosivi desensibilizzati e una nuova categoria di pericolo, «gas piroforici», all'interno della classe di pericolo «gas infiammabili». Tra le modifiche rientra anche l'adeguamento di una serie di elementi: i criteri per le sostanze e le miscele che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili; i valori soglia generici; le disposizioni generali per classificare le miscele sotto forma di aerosol; il dettaglio delle definizioni e i criteri di classificazione, secondo il caso, per le classi di pericolo esplosivi, gas infiammabili, liquidi infiammabili, solidi infiammabili, tossicità acuta, corrosione/irritazione della pelle, gravi lesioni oculari/irritazione oculare, sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle, mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione; tossicità specifica per organi bersaglio e pericolo in caso di aspirazione. Sono state inoltre apportate modifiche ad alcune indicazioni di pericolo e alcuni consigli di prudenza. È perciò necessario adeguare alcune disposizioni e alcuni criteri tecnici degli allegati I, II, III, IV, V e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 per tenere conto della sesta e settima edizione riveduta del GHS. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008. |
(6) |
Per dare ai fornitori di sostanze e miscele il tempo di adeguarsi alle nuove disposizioni relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio, l'applicazione del regolamento dovrebbe essere differita. |
(7) |
In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008 che consentono l'applicazione volontaria delle nuove disposizioni prima che siano effettive, i fornitori dovrebbero avere la facoltà di applicare le nuove disposizioni relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio su base volontaria prima della data di applicazione del presente regolamento. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
1) |
l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento; |
2) |
l'allegato II è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento; |
3) |
l'allegato III è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento; |
4) |
l'allegato IV è modificato in conformità all'allegato IV del presente regolamento; |
5) |
l'allegato V è modificato in conformità all'allegato V del presente regolamento; |
6) |
l'allegato VI è modificato in conformità all'allegato VI del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 17 ottobre 2020.
In deroga al secondo comma, le sostanze e le miscele possono, prima del 17 ottobre 2020, essere classificate, etichettate e imballate in conformità del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
1. |
la parte 1 è così modificata:
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2. |
la parte 2 è così modificata:
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3. |
la parte 3 è così modificata:
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4. |
la parte 4 è così modificata: il punto 4.1.3.5.5.3.1. è sostituito dal seguente:
|
(5) Attualmente il metodo di calcolo è stato convalidato per le miscele contenenti fino a sei componenti volatili. Tali componenti possono essere liquidi infiammabili come idrocarburi, eteri, alcoli, esteri (esclusi gli acrilati) e acqua. Il metodo di calcolo non è stato ancora convalidato per le miscele contenenti composti alogenati solforosi e/o fosforici nonché acrilati reattivi.
(6) Se il punto di infiammabilità calcolato è meno di 5 °C superiore al pertinente criterio di classificazione, il metodo di calcolo non può essere utilizzato e il punto di infiammabilità deve essere determinato per via sperimentale.»;
(8) Per il momento non sono disponibili modelli animali riconosciuti e convalidati per saggiare l'ipersensibilità respiratoria. In determinate circostanze, i dati ottenuti da studi sugli animali possono fornire informazioni valide ai fini della valutazione basata sulla forza probante.
(9) I meccanismi attraverso i quali le sostanze inducono sintomi di asma non sono ancora completamente noti. A fini di prevenzione, tali sostanze sono considerate sensibilizzanti delle vie respiratorie. Tuttavia, tali sostanze non sono considerate sensibilizzanti delle vie respiratorie se può essere dimostrato sulla base dell'evidenza che inducono sintomi d'asma per irritazione soltanto nei soggetti con iperreattività bronchiale.»;»
(1) O < 1 % se pertinente, cfr. 3.2.3.3.1.
(2) O < 1 % se pertinente, cfr. 3.3.3.3.1.
(3) O < 1 % se pertinente, cfr. 3.8.3.4.6.
(4) O < 0,1 % se pertinente cfr. 4.1.3.1.»
(7) Anche gli esplosivi instabili di cui alla sezione 2.1 possono essere stabilizzati mediante desensibilizzazione e pertanto essere classificati come esplosivi desensibilizzati, a condizione che rispondano a tutti i criteri di cui alla sezione 2.17. In tal caso l'esplosivo desensibilizzato è testato in base alle prove della serie 3 (parte I delle UN RTDG, Manuale delle prove e dei criteri) perché è probabile che le informazioni sulla sua sensibilità agli stimoli meccanici siano importanti per determinare le condizioni di manipolazione e uso in sicurezza. I risultati sono comunicati nella scheda dei dati di sicurezza.
ALLEGATO II
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
1. |
la parte I è così modificata:
|
2. |
la parte II è modificata come segue: alla sezione 2.10, il terzo trattino è sostituito dal seguente:
|
ALLEGATO III
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
1. |
la parte 1 è così modificata:
|
2. |
la parte 2 è così modificata:
|
ALLEGATO IV
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
1) |
all'allegato IV, parte introduttiva, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il presente allegato stabilisce uno schema in cui sono enumerati, raggruppati per tipo, i consigli di prudenza raccomandati per ogni classe e categoria di pericolo. Lo schema è articolato in modo da guidare nella scelta dei consigli di prudenza adeguati e contiene elementi per tutte le categorie di azione di prudenza. Si utilizzano tutti gli elementi specifici di ciascuna classe di pericolo. Se pertinenti, si utilizzano anche i consigli di prudenza generali non riferiti espressamente a una determinata classe o categoria di pericolo. L'applicazione dei consigli di prudenza s'intende flessibile: per ragioni di spazio e leggibilità dell'etichetta s'incoraggia a combinarli o accorparli. Lo schema e le tabelle della parte 1 del presente allegato contengono alcune combinazioni, che però sono solo esempi; i fornitori possono combinare e accorpare altre frasi se ciò contribuisce a rendere più chiare e comprensibili le informazioni che figurano sull'etichetta in conformità dell'articolo 22 e dell'articolo 28, paragrafo 3. Nonostante l'articolo 22, il testo dei consigli di prudenza che figurano sull'etichetta o nella scheda dei dati di sicurezza può presentare leggere differenze rispetto a quello stabilito nel presente allegato se ciò serve alla comunicazione delle informazioni sulla sicurezza e purché il consiglio non sia diluito o compromesso. Per «leggere differenze» s'intendono, ad esempio, varianti ortografiche, sinonimi o altri termini equivalenti appropriati alla regione in cui il prodotto è fornito e usato.»; |
2) |
la tabella 6.1 è così modificata: la voce relativa al codice P103 è sostituita dalla seguente:
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3) |
la tabella 6.2 è così modificata:
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4) |
la tabella 6.3 è così modificata:
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5) |
la tabella 6.4 è così modificata:
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6) |
la tabella 6.5 è così modificata:
|
7) |
la tabella 1.2 è così modificata:
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ALLEGATO V
Il punto 1.2, parte 1 dell'allegato V al regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
a) |
alla colonna 2, la frase «Gas infiammabili, categoria di pericolo 1» è sostituita dalla frase «Gas infiammabili, categorie di pericolo 1 A, 1B»; |
b) |
alla colonna 2, la frase «Sezione 2.17 Esplosivi desensibilizzati, categorie di pericolo 1, 2, 3 e 4» è aggiunta dopo l'ultima voce. |
ALLEGATO VI
L'allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
a) |
alla tabella 1.1, la riga concernente il gas infiammabile è sostituita dalla seguente:
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b) |
alla tabella 1.1 la riga seguente è aggiunta dopo la riga «Sostanza o miscela corrosiva per i metalli»:
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