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Document 32017D2175
Commission Implementing Decision (EU) 2017/2175 of 21 November 2017 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2017/247 on protective measures in relation to outbreaks of the highly pathogenic avian influenza in certain Member States (notified under document C(2017) 7835) (Text with EEA relevance. )
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2175 della Commissione, del 21 novembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 7835] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2175 della Commissione, del 21 novembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 7835] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/7835
GU L 306 del 22.11.2017, p. 31–81
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019
22.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 306/31 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2175 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2017
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2017) 7835]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4). |
(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone indicate nell'allegato della medesima decisione di esecuzione. |
(3) |
Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione (5) al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli. |
(4) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre successivamente modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione (6) allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili laddove si presenti un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello di Unione di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, a seguito della comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nonché la durata delle misure da applicarsi in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione in altri Stati membri di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione, nel rispetto di determinate condizioni. |
(5) |
Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, principalmente per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati a norma della direttiva 2005/94/CE. L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2000 della Commissione (7) in seguito alla notifica, da parte dell'Italia, di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate in Italia nella regione Lombardia. L'Italia ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tali focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno alle aziende avicole infette. |
(6) |
Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/2000, la Bulgaria ha notificato alla Commissione due recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate in Bulgaria nelle regioni di Sliven e Yambol. La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tali recenti focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tutte le aziende avicole infette. |
(7) |
L'Italia ha inoltre notificato alla Commissione ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate in Italia nelle regioni Lombardia, Piemonte e Lazio. L'Italia ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tali recenti focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tutte le aziende avicole infette e l'ampliamento delle ulteriori zone di restrizione istituite. |
(8) |
La Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Bulgaria e dall'Italia in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di questi due Stati membri sono posti a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8. La Commissione ha inoltre esaminato i confini delle ulteriori zone di restrizione istituite dall'autorità competente in Italia a seguito della comparsa dei recenti focolai in tale Stato membro e ha accertato che la superficie delle zone interessate dall'ampliamento di tali ulteriori zone di restrizione è sufficiente, tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Italia. |
(9) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Bulgaria e l'Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in questi due Stati membri e le ulteriori zone di restrizione allargate istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito della comparsa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri. Le voci relative alla Bulgaria e all'Italia figuranti nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto della nuova situazione epidemiologica relativa a detta malattia in tali Stati membri. In particolare, negli elenchi dell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero essere aggiunte nuove voci relative alle zone di protezione e sorveglianza in Bulgaria e Italia e alle ulteriori zone di restrizione allargate, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE. |
(10) |
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione, così da includere le zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria e in Italia e le ulteriori zone di restrizione allargate istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla comparsa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri, nonché la durata delle restrizioni in esse applicabili. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247. |
(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).
(4) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 26).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2017/2000 della Commissione, del 6 novembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 289 dell'8.11.2017, pag. 9).
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:
1) |
la parte A è così modificata:
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2) |
la parte B è così modificata:
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3) |
nella parte C, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente: «Stato membro: Italia
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