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Document 32008R0357

Regolamento (CE) n. 357/2008 della Commissione, del 22 aprile 2008 , che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 111 del 23.4.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/357/oj

23.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/3


REGOLAMENTO (CE) N. 357/2008 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2008

che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23 bis, lettera g),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso si applica alla produzione e all’immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all’esportazione degli stessi.

(2)

L’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 detta norme per la rimozione e l’eliminazione del materiale specifico a rischio.

(3)

Negli ultimi anni si assiste, come indicato da vari fattori, a un’evoluzione positiva dell’epidemia di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e ad un chiaro miglioramento della situazione grazie a misure di riduzione dei rischi, come l’applicazione del divieto assoluto concernente i mangimi e la rimozione ed eliminazione del materiale specifico a rischio.

(4)

Uno degli obiettivi strategici della comunicazione della Commissione «Un piano per le TSE», adottata il 15 luglio 2005 (2), è quello di garantire e mantenere l’attuale livello di protezione dei consumatori assicurando anche per il futuro l’eliminazione sicura del materiale specifico a rischio, modificando tuttavia l’elenco dei materiali specifici a rischio o l’età degli animali da cui essi devono essere rimossi sulla base dei nuovi pareri scientifici e della loro evoluzione.

(5)

Nel parere del 19 aprile 2007, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che in base alle conoscenze scientifiche attuali la probabile infettività nel sistema nervoso centrale dei bovini è rilevabile a 3/4 circa del periodo d’incubazione e che prevedibilmente l’infettività è al di sotto del limite di rilevazione o ancora assente nei bovini fino all’età di 33 mesi.

(6)

Tra il 2001 e il 2006 l’età media dei casi positivi di BSE segnalati nella Comunità è salita da 86 a 121 mesi. Nello stesso periodo sono stati registrati nella Comunità solo sette casi di BSE in bovini di età inferiore ai 35 mesi su un totale di 7 413 casi di BSE, riferiti a un totale di oltre 60 milioni di bovini sottoposti a test.

(7)

Esiste pertanto una base scientifica per rivedere il limite d’età per la rimozione di alcuni materiali specifici a rischio nei bovini, soprattutto per quanto riguarda la colonna vertebrale. In considerazione dello sviluppo dell’infettività nel sistema nervoso centrale durante il periodo di incubazione, della struttura d’età dei casi positivi di BSE e della riduzione dell’esposizione del bestiame nato dopo il 1o gennaio 2001, il limite d’età per rimuovere la colonna vertebrale, compresi i gangli della radice dorsale dei bovini, come materiale specifico a rischio può essere innalzata da 24 a 30 mesi. Va quindi modificata in tal senso la definizione di materiale specifico a rischio di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001.

(8)

Occorre quindi modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 999/2001.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, il punto 1, lettera a), punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinose e i processi trasversi delle vertebre cervicali, toraciche e lombari e la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma inclusi i gangli della radice dorsale dei bovini di età superiore a 30 mesi, e».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 315/2008 della Commissione (GU L 94 del 5.4.2008, pag. 3).

(2)  COM(2005) 322 def.


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