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Document 32007R0342
Commission Regulation (EC) No 342/2007 of 29 March 2007 amending Regulation (EC) No 489/2005 as regards determining the intervention centres and the taking over of paddy rice by the intervention agencies as a result of the accession of Bulgaria and Romania to the European Union
Regolamento (CE) n. 342/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 489/2005 per quanto riguarda la designazione dei centri di intervento e la presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento in seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea
Regolamento (CE) n. 342/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 489/2005 per quanto riguarda la designazione dei centri di intervento e la presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento in seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea
GU L 90 del 30.3.2007, p. 23–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 56M del 29.2.2008, p. 229–231
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2009; abrog. impl. da 32009R0670
30.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 90/23 |
REGOLAMENTO (CE) N. 342/2007 DELLA COMMISSIONE
del 29 marzo 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 489/2005 per quanto riguarda la designazione dei centri di intervento e la presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento in seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, e l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, l’elenco dei centri di intervento per la presa in consegna del risone è determinato dalla Commissione previa consultazione con gli Stati membri. Tale elenco figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 489/2005 della Commissione, del 29 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio per quanto riguarda la designazione dei centri di intervento e la presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento (2). In seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea il 1o gennaio 2007, risulta necessario determinare i centri di intervento per questi nuovi Stati membri ed includerli nell’elenco sopra menzionato. |
(2) |
L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 limita a 75 000 tonnellate i quantitativi che possono essere acquistati dagli organismi di intervento nell’insieme della Comunità. Al fine di ripartire equamente il suddetto quantitativo, il regolamento (CE) n. 489/2005 ha fissato quantitativi per Stato membro produttore, tenendo conto delle superfici di base nazionali fissate dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3), nonché delle rese medie di cui all’allegato VII del medesimo regolamento. In seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania, è opportuno rivedere questa ripartizione fra gli Stati membri produttori, applicando gli stessi criteri di ripartizione utilizzati al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 489/2005, ma prendendo in considerazione le superfici di base della Bulgaria e della Romania. |
(3) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 489/2005. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 489/2005 è modificato come segue:
1) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
2) |
l’allegato V è sostituito dal testo di cui all’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).
(2) GU L 81 del 30.3.2005, pag. 26.
(3) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).
ALLEGATO I
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 489/2005 sono aggiunti i seguenti punti 7 e 8:
«7. Bulgaria
Regioni |
Centri di intervento |
Пазарджишка област |
Пазарджик |
Пловдивска област |
Пловдив |
Старозагорска област |
Стара Загора |
8. Romania
Regioni |
Centri di intervento |
Ialomita |
Slobozia» |
ALLEGATO II
«ALLEGATO V
Quota n. 1 di cui all’articolo 5
Stato membro |
Quota n. 1 |
Bulgaria |
584 t |
Grecia |
4 636 t |
Spagna |
20 320 t |
Francia |
4 148 t |
Italia |
40 432 t |
Ungheria |
305 t |
Portogallo |
4 549 t |
Romania |
26 t» |