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Document 32007R0342

Regolamento (CE) n. 342/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 489/2005 per quanto riguarda la designazione dei centri di intervento e la presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento in seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea

GU L 90 del 30.3.2007, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 56M del 29.2.2008, p. 229–231 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2009; abrog. impl. da 32009R0670

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/342/oj

30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/23


REGOLAMENTO (CE) N. 342/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 489/2005 per quanto riguarda la designazione dei centri di intervento e la presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento in seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, e l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, l’elenco dei centri di intervento per la presa in consegna del risone è determinato dalla Commissione previa consultazione con gli Stati membri. Tale elenco figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 489/2005 della Commissione, del 29 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio per quanto riguarda la designazione dei centri di intervento e la presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento (2). In seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea il 1o gennaio 2007, risulta necessario determinare i centri di intervento per questi nuovi Stati membri ed includerli nell’elenco sopra menzionato.

(2)

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 limita a 75 000 tonnellate i quantitativi che possono essere acquistati dagli organismi di intervento nell’insieme della Comunità. Al fine di ripartire equamente il suddetto quantitativo, il regolamento (CE) n. 489/2005 ha fissato quantitativi per Stato membro produttore, tenendo conto delle superfici di base nazionali fissate dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3), nonché delle rese medie di cui all’allegato VII del medesimo regolamento. In seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania, è opportuno rivedere questa ripartizione fra gli Stati membri produttori, applicando gli stessi criteri di ripartizione utilizzati al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 489/2005, ma prendendo in considerazione le superfici di base della Bulgaria e della Romania.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 489/2005.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 489/2005 è modificato come segue:

1)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

2)

l’allegato V è sostituito dal testo di cui all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 81 del 30.3.2005, pag. 26.

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).


ALLEGATO I

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 489/2005 sono aggiunti i seguenti punti 7 e 8:

«7.   Bulgaria

Regioni

Centri di intervento

Пазарджишка област

Пазарджик

Пловдивска област

Пловдив

Старозагорска област

Стара Загора


8.   Romania

Regioni

Centri di intervento

Ialomita

Slobozia»


ALLEGATO II

«ALLEGATO V

Quota n. 1 di cui all’articolo 5

Stato membro

Quota n. 1

Bulgaria

584 t

Grecia

4 636 t

Spagna

20 320 t

Francia

4 148 t

Italia

40 432 t

Ungheria

305 t

Portogallo

4 549 t

Romania

26 t»


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