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Document 62020TN0069

Causa T-69/20: Ricorso proposto il 4 febbraio 2020 — Tele Columbus / Commissione

GU C 95 del 23.3.2020, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/45


Ricorso proposto il 4 febbraio 2020 — Tele Columbus / Commissione

(Causa T-69/20)

(2020/C 95/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Tele Columbus AG (Berlino, Germania) (rappresentanti: C. Wagner e J. Hackl, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2019) 5187 del 18 luglio 2019 (M.8864 — VODAFONE/CERTAIN LIBERTY GLOBAL ASSETS),

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e su un errore di procedura nell’ambito dell’esame dell’ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva a motivo di effetti orizzontali non coordinati nel mercato tedesco «della fornitura di segnali televisivi via cavo ai nuclei familiari all’interno di unità condominiali (utenti collettivi)» (in prosieguo: il «mercato MDU»).

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione nell’ambito dell’esame dell’ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva a motivo di effetti orizzontali non coordinati nel mercato tedesco «della fornitura di segnali televisivi via cavo ai nuclei familiari all’interno di singole unità abitative (utenti singoli)».

3.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e su un errore di procedura nell’ambito dell’esame dell’ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva a motivo di effetti verticali non coordinati nel mercato della fornitura del segnale e nel mercato MDU in Germania ad esso collegato.

4.

Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione nell’ambito dell’esame dell’ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva a motivo di effetti orizzontali non coordinati nel cosiddetto mercato di immissione in Germania.

5.

Quinto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e su un errore di procedura nell’ambito dell’esame degli impegni, poiché la Commissione ha accettato un pacchetto di impegni che a priori non sarebbero — strutturalmente — idonei a compensare le significative restrizioni alla concorrenza derivanti dalla fusione.


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